RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

10.11.2017 - (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Jeroen Lenaers


Procedura : 2016/0407(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0348/2017
Testi presentati :
A8-0348/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0881),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0532/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0348/2017),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del bambino, la vita familiare, le condizioni di salute del cittadino di paese terzo interessato e l'eventualità che quest'ultimo sia una persona vulnerabile. In ogni caso, le eventuali misure per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi dovrebbero rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il principio di non respingimento.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per garantire l'efficacia dei rimpatri e aumentare il valore aggiunto delle segnalazioni ad essi relative, gli Stati membri dovrebbero inserire nel SIS segnalazioni concernenti tutte le decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero inserire nel SIS segnalazioni anche quando sono emesse decisioni che impongono o attestano l'obbligo di rimpatrio nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, cioè nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento conformemente al Codice frontiere Schengen, ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro, e nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

(7)  Per garantire l'efficacia dei rimpatri e aumentare il valore aggiunto delle segnalazioni ad essi relative, gli Stati membri dovrebbero inserire nel SIS segnalazioni concernenti le decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero inserire nel SIS segnalazioni anche quando sono emesse decisioni che impongono o attestano l'obbligo di rimpatrio nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, cioè nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento conformemente al Codice frontiere Schengen, ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro, e nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione. Ai fini del presente regolamento, per ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero avere l'opzione di non indicare i dati sui cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio qualora tali cittadini di paesi terzi siano posti in trattenimento fino all'allontanamento.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il presente regolamento dovrebbe fissare norme comuni relative all'inserimento, nel SIS, di segnalazioni riguardanti i rimpatri non appena adottate le corrispondenti decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. La segnalazione dovrebbe indicare se al cittadino di paese terzo interessato è stato concesso un termine per la partenza volontaria, anche specificando se tale termine è stato prorogato tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, e se la decisione è stata sospesa o se l'allontanamento è stato rinviato.

(8)  Il presente regolamento dovrebbe fissare norme comuni relative all'inserimento, nel SIS, di segnalazioni riguardanti i rimpatri non appena adottate le corrispondenti decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. La segnalazione dovrebbe indicare se al cittadino di paese terzo interessato è stato concesso un termine per la partenza volontaria, anche specificando se tale termine è stato prorogato tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, se il cittadino di un paese terzo ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione di rimpatrio, se è in atto un ricorso contro la decisione di rimpatrio e se la decisione è stata sospesa o se l'allontanamento è stato rinviato.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Gli Stati membri dovrebbero rendere una segnalazione esistente nel SIS riguardante i rimpatri temporaneamente indisponibile in caso di sospensione o rinvio dell'esecuzione della decisione di rimpatrio emessa conformemente a disposizioni che rispettano la direttiva 2008/115/CE o qualora sia stato presentato un ricorso contro una decisione di rimpatrio che possa comportare la sospensione della sua esecuzione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  È necessario specificare le categorie di dati che possono essere inseriti nel SIS riguardo a cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero contenere solo i dati richiesti per identificare le persone cui essi si riferiscono, per consentire alle autorità competenti di adottare decisioni in piena cognizione di causa senza perdere tempo e per garantire, ove necessario, la loro protezione rispetto a persone armate, violente, evase o coinvolte in una delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo26. Inoltre, per facilitare le operazioni di identificazione e individuare le identità multiple, la segnalazione dovrebbe includere anche un riferimento al documento di identificazione personale e una copia di tale documento, se disponibile.

(9)  È necessario specificare le categorie di dati che possono essere inseriti nel SIS riguardo a cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero contenere solo i dati richiesti per identificare le persone cui essi si riferiscono, per consentire alle autorità competenti di adottare decisioni in piena cognizione di causa senza perdere tempo e per garantire, ove necessario, la loro protezione rispetto a persone armate, violente, evase o coinvolte in una delle attività di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Inoltre, per facilitare le operazioni di identificazione e individuare le identità multiple, la segnalazione dovrebbe includere anche un riferimento al documento di identificazione personale e una copia di tale documento, se disponibile.

__________________

__________________

26 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

26 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari afferenti alle segnalazioni riguardanti i rimpatri per garantire una cooperazione efficace e tempestiva fra gli Stati membri.

(10)  Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità nazionale pienamente operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e responsabile per lo scambio di informazioni supplementari relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di misure di rimpatrio per garantire una cooperazione efficace e tempestiva fra gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di designare il loro ufficio SIRENE come propria autorità nazionale.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Dovrebbero essere stabilite procedure per consentire agli Stati membri di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e per confermare allo Stato membro autore della corrispondente segnalazione la partenza del cittadino di paese terzo interessato. Queste informazioni dovrebbero contribuire a un più ampio follow-up dell'osservanza delle decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.

(11)  Dovrebbero essere stabilite procedure per consentire agli Stati membri di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e per confermare allo Stato membro autore della corrispondente segnalazione la partenza del cittadino di paese terzo interessato o la concessione allo stesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che offra un diritto di soggiornare. Queste informazioni dovrebbero contribuire a un più ampio follow-up dell'osservanza delle decisioni di rimpatrio e del tasso di ricorsi contro tali decisioni che abbiano avuto esito positivo ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero essere cancellate non appena lo Stato membro o l'autorità competente che hanno emesso la corrispondente decisione ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono stati informati dell'avvenuto rimpatrio. Quando una decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, quest'ultimo dovrebbe essere inserito nel SIS conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]. In tali casi gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen e l'attivazione della segnalazione relativa al divieto d'ingresso nel SIS.

(12)  Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero essere automaticamente cancellate non appena scaduta la segnalazione conformemente alla procedura di riesame. Esse dovrebbero inoltre essere cancellate non appena lo Stato membro o l'autorità competente che hanno emesso la corrispondente decisione ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono stati informati dell'avvenuto rimpatrio o, se necessario, conformemente alle disposizioni concernenti la compatibilità delle segnalazioni. Quando una decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, quest'ultimo dovrebbe essere inserito nel SIS conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]. In tali casi gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen e l'attivazione della segnalazione relativa al divieto d'ingresso nel SIS.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Quando una decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto di ingresso, anche nel caso in cui la segnalazione relativa al rimpatrio non sia inserita nel SIS, lo Stato membro segnalante provvede a che la segnalazione abbia effetto nel SIS quando il cittadino di paese terzo interessato lascia il territorio dello Stato membro.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Il SIS dovrebbe comportare un meccanismo per notificare agli Stati membri l'inadempimento, da parte di un cittadino di paese terzo, di un obbligo di rimpatrio entro un dato periodo stabilito per la partenza volontaria. Tale meccanismo dovrebbe aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non hanno rispettato l'obbligo di rimpatrio.

(13)  Il SIS dovrebbe comportare un meccanismo per notificare agli Stati membri l'inadempimento, da parte di un cittadino di paese terzo, di un obbligo di rimpatrio entro un dato periodo stabilito per la partenza volontaria. Tale meccanismo dovrebbe aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11 della direttiva 2008/115/CE nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non hanno rispettato l'obbligo di rimpatrio.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Le segnalazioni dovrebbero essere conservate nel SIS solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle finalità per le quali sono state introdotte. Conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], il periodo fissato per il riesame delle segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi è di cinque anni.

(15)  Le segnalazioni dovrebbero essere conservate nel SIS solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle finalità per le quali sono state introdotte. Conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], il periodo fissato per il riesame delle segnalazioni relative al rimpatrio di cittadini di paesi terzi è di tre anni.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter)  Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il […],

(28)  Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 3 maggio 2017,

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)  Nessuna modifica o nuova disposizione del presente regolamento dovrebbe creare inutili ostacoli per gli Stati membri che intendono aderire o sono in via di adesione allo spazio Schengen.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  "allontanamento": l'allontanamento ai sensi dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono inseriti nel SIS allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di supportare l'esecuzione della decisione. Quando la decisione di rimpatrio è emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, è immediatamente inserita una segnalazione nel SIS.

1.  I dati relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono inseriti immediatamente nel SIS allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di supportare l'esecuzione della decisione. Quando la decisione di rimpatrio è emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE e nel rispetto delle disposizioni sulla compatibilità delle segnalazioni previste all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], è immediatamente inserita una segnalazione nel SIS.

 

Gli Stati membri possono scegliere di non inserire dati sui cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE se si tratta di cittadini di paesi terzi trattenuti fino al momento dell'allontanamento.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il termine per la partenza volontaria concesso ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE è immediatamente registrato nella segnalazione.

2.  Il termine per la partenza volontaria concesso ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE è immediatamente registrato nella segnalazione. Se tale periodo viene prorogato, la segnalazione è immediatamente aggiornata di conseguenza.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La sospensione e il rinvio dell'esecuzione della decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono immediatamente registrati nella segnalazione.

3.  Lo Stato membro di emissione rende indisponibile una segnalazione nel SIS su una decisione di rimpatrio nelle seguenti circostanze:

 

(a)   l'esecuzione della decisione di rimpatrio è stata rinviata o sospesa; oppure

 

(b)  è stato presentato un ricorso avverso una decisione di rimpatrio che può comportare la sospensione della sua esecuzione.

 

In tali circostanze la segnalazione non è disponibile per gli utenti finali. Essa è accessibile solo agli uffici SIRENE fino al momento in cui la decisione di rimpatrio è confermata o annullata. Se la decisione di rimpatrio è annullata la segnalazione è immediatamente cancellata.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;

soppresso

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  sesso;

(h)  genere;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  se la persona in questione è armata, violenta, evasa o coinvolta in una delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo;

(j)  se la persona in questione è armata, violenta, evasa o coinvolta in una delle attività di cui agli articoli da 3 a 12 e 14 della direttiva (UE) 2017/541;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera u

Testo della Commissione

Emendamento

(u)  dati dattiloscopici;

(u)  dati relativi alle impronte digitali;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera x bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(x bis)  i dati di cui alle lettere da a) a d), da f) a i), da p) a s) e v) di qualsiasi altro documento di identità in possesso della persona.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera x ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(x ter)  se può essere presentato ricorso contro la decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera x quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(x quater)  se è in atto un ricorso contro la decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Non si possono inserire segnalazioni in mancanza dei dati di cui alle lettere a), g), k), m), n) e w). Se disponibili, sono introdotti anche tutti gli altri dati sopra elencati.

Non si possono inserire segnalazioni in mancanza dei dati di cui alle lettere a), g), k), m), n), w) e almeno t) o u). Ai fini dell'identificazione con un elevato grado di precisione, i dati relativi alle impronte digitali sono sempre preferiti alle fotografie e alle immagini del volto. Se disponibili, sono introdotti anche tutti gli altri dati sopra elencati.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile dello scambio di informazioni supplementari relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di misure di rimpatrio conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera].

Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale pienamente operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per assicurare lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]. Gli Stati membri possono designare il loro ufficio SIRENE come propria autorità nazionale.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ogni mese gli Stati membri forniscono all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio36 ("l'Agenzia") statistiche sul numero dei rimpatri confermati, specificando se hanno avuto luogo in adempimento volontario di un corrispondente obbligo o se sono stati imposti, e sui paesi terzi di destinazione. Tali statistiche non contengono dati personali.

3.  Ogni mese gli Stati membri forniscono all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio36 ("l'Agenzia") statistiche sul numero dei rimpatri confermati, specificando se hanno avuto luogo in adempimento volontario di un corrispondente obbligo o se sono stati imposti, e sui paesi terzi di destinazione. Tali statistiche non contengono dati personali. L'Agenzia raccoglie le statistiche mensili in una relazione annuale che viene pubblicata ai sensi dell'articolo 11.

__________________

__________________

36 Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

36 Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il CS-SIS notifica agli Stati membri informazioni in merito alle loro segnalazioni riguardanti i rimpatri per le quali è scaduto il termine per la partenza volontaria.

1.  Il CS-SIS notifica automaticamente agli Stati membri informazioni in merito alle loro segnalazioni riguardanti i rimpatri per le quali è scaduto il termine per la partenza volontaria e per le quali il termine per la partenza volontaria non è stato prorogato o al cittadino di paese terzo interessato è stato rilasciato un permesso di soggiorno o altra autorizzazione che offra un diritto di soggiorno.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando un'autorità competente identifica un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio e accerta l'inosservanza dell'obbligo di rimpatrio, consulta immediatamente lo Stato membro segnalante tramite scambio di informazioni supplementari per stabilire senza indugio l'azione da intraprendere.

2.  Fatto salvo l'articolo 6, quando un'autorità competente identifica un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio e accerta l'inosservanza dell'obbligo di rimpatrio, consulta immediatamente lo Stato membro segnalante tramite scambio di informazioni supplementari per stabilire l'azione da intraprendere. Lo Stato membro segnalante è obbligato a comunicare senza indugio il tipo di azione prescelto.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando uno Stato membro esamina la possibilità di concedere un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio introdotta da un altro Stato membro, consulta in primo luogo, tramite scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione. Lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione risponde entro sette giorni. Se lo Stato membro che ha esaminato tale possibilità decide di concedere un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, la segnalazione riguardante il rimpatrio viene cancellata.

1.  Prima che uno Stato membro decida formalmente di concedere un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio introdotta da un altro Stato membro, consulta in primo luogo, tramite scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione. Lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione risponde entro sette giorni. La decisione definitiva sul rilascio di un permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di paese terzo spetta allo Stato membro che chiede la consultazione. In caso di concessione di un permesso di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, la segnalazione riguardante il rimpatrio viene cancellata immediatamente.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando uno Stato membro esamina la possibilità di introdurre una segnalazione riguardante il rimpatrio per un cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro, informa, tramite scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro di rilascio per consentirgli di decidere se vi sono motivi che giustifichino il ritiro di tale titolo. Lo Stato membro di rilascio fornisce una risposta definitiva entro sette giorni.

2.  Prima che uno Stato membro decida di introdurre una segnalazione riguardante il rimpatrio per un cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro, informa, tramite scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro di rilascio per consentirgli di decidere se vi sono motivi che giustifichino il ritiro di tale titolo. Lo Stato membro di rilascio fornisce una risposta definitiva entro sette giorni. Se lo Stato membro che ha rilasciato il permesso decide di mantenerlo, la segnalazione non è inserita nel sistema.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Quando un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio è identificato all'atto dell'attraversamento in ingresso delle frontiere esterne, lo Stato membro che lo ha identificato informa immediatamente, tramite scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro segnalante ai fini della cancellazione della segnalazione.

4.  Quando un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio è identificato all'atto dell'attraversamento in ingresso delle frontiere esterne, lo Stato membro che lo ha identificato informa lo Stato membro segnalante quanto prima e comunque entro 12 ore tramite scambio di informazioni supplementari ai fini della cancellazione della segnalazione.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fermi restando gli articoli 6 e 8, le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate in caso di revoca o di annullamento, da parte dell'autorità competente, della decisione su cui erano basate. Le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate anche quando il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare di aver lasciato il territorio degli Stati membri ai sensi di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.

1.  Fermi restando gli articoli 6 e 8, le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate subito dopo la revoca o l'annullamento, da parte dell'autorità competente, della decisione su cui erano basate. Le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate anche quando il cittadino di paese terzo interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri, o può in seguito dimostrare di averlo fatto, ai sensi di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono automaticamente cancellate non appena scadute conformemente all'articolo 34 del regolamento 2018/XXX [verifiche di frontiera] relativo al periodo di riesame.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate ove necessario conformemente alle disposizioni concernenti la compatibilità delle segnalazioni previste all'articolo 23 bis del regolamento 2018/XXX [verifiche di frontiera].

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le segnalazioni riguardanti i rimpatri inserite relativamente a una persona che ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o di un altro Stato i cui cittadini sono beneficiari del diritto alla libera circolazione nell'Unione sono cancellate non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], di tale acquisizione.

2.  Le segnalazioni riguardanti i rimpatri inserite relativamente a una persona che ha acquisito un permesso di soggiorno, un'autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno o la cittadinanza di uno Stato membro o di un altro Stato i cui cittadini sono beneficiari del diritto alla libera circolazione nell'Unione sono cancellate non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], di tale acquisizione.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari a norma del presente regolamento possono essere trasferiti a un paese terzo o messi a sua disposizione conformemente al Capo V del regolamento (UE) 2016/679, con l'autorizzazione dello Stato membro segnalante, solo ai fini dell'identificazione di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e del rilascio, a questi, di un documento di identificazione o di viaggio, a scopo di rimpatrio.

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari condivise a norma del presente regolamento possono essere trasferiti a un paese terzo o messi a sua disposizione conformemente al Capo V del regolamento (UE) 2016/679, con l'autorizzazione dello Stato membro segnalante, solo quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

(a)   i dati sono trasmessi o messi a disposizione esclusivamente ai fini dell'identificazione di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e del rilascio, a questi, di un documento di identificazione o di viaggio, a scopo di rimpatrio;

 

a bis)  il paese terzo accetta esplicitamente di utilizzare i dati esclusivamente ai fini per i quali sono stati trasmessi, di rispettare quanto legittimo e necessario per le finalità di cui alla lettera a) e di cancellare tali dati quando non è più giustificato conservarli; e

 

b)   il cittadino di paese terzo interessato è informato del fatto che i suoi dati personali e le informazioni supplementari saranno condivisi con le autorità di un paese terzo.

 

Nessuna informazione relativa al fatto che in uno Stato membro è stata presentata una domanda di protezione internazionale viene rivelata ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave, in conformità all'articolo 30 della direttiva 2013/32/UE, o qualora il paese in questione sia anche il paese di origine del richiedente.

 

I dati trattati nel SIS e il relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi del presente regolamento non sono messi a disposizione di un paese terzo se la decisione di rimpatrio è stata resa indisponibile in linea con l'articolo 3, paragrafo 3.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Non respingimento, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute

 

Gli Stati membri attuano il presente regolamento nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non respingimento e tengono sempre in considerazione l'interesse superiore del bambino, la vita familiare e lo stato di salute o la condizione di vulnerabilità delle persone interessate.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ferme restando le disposizioni relative alle statistiche di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], l'Agenzia stila statistiche giornaliere, mensili e annuali, con cifre sia complessive che per Stato membro, sul numero delle segnalazioni ai fini del rimpatrio introdotte nel SIS, compresi i dati di cui all'articolo 4, lettera x), del presente regolamento, sulle notifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, e sul numero delle segnalazioni ai fini del rimpatrio cancellate a seguito dell'adempimento del corrispondente obbligo. L'Agenzia stila statistiche mensili e annuali sui dati forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento. Tali statistiche non contengono dati personali.

Ferme restando le disposizioni relative alle statistiche di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], l'Agenzia stila statistiche giornaliere, mensili e annuali, con cifre sia complessive che per Stato membro, sul numero delle segnalazioni ai fini del rimpatrio introdotte nel SIS, compresi i dati di cui all'articolo 4, lettere x), x ter) e x quater), del presente regolamento, sulle notifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, e sul numero delle segnalazioni ai fini del rimpatrio cancellate a seguito dell'adempimento del corrispondente obbligo. L'Agenzia stila statistiche mensili e annuali sui dati forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento. Tali statistiche non contengono dati personali.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tutte le statistiche sono elaborate dall'Agenzia in una relazione annuale che viene pubblicata. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nella misura in cui non sono stabilite dal presente regolamento, le disposizioni riguardanti le responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia, l'inserimento e il trattamento delle segnalazioni, le condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e alla loro conservazione, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 22, 28, 29, paragrafo 4, e agli articoli da 33 a 54 del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera], si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.

Nella misura in cui non sono stabilite dal presente regolamento, le disposizioni riguardanti le responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia, l'inserimento, il trattamento, l'aggiornamento e la compatibilità delle segnalazioni, le condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e alla loro conservazione, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli 3, da 6 a 19, all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 22, 23 bis, 28, 29, paragrafo 4, e agli articoli da 33 a 54 del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera], si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.

MOTIVAZIONE

L'utilizzo del sistema d'informazione Schengen per lo scambio di informazioni sulle decisioni di rimpatrio è un altro passo piccolo ma fondamentale in una serie di misure dell'Unione nell'intento di migliorare l'efficacia del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Migliorare l'efficacia della politica di rimpatrio dell'Unione è essenziale per mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti della politica in materia di migrazione e asilo dell'Unione.

Il relatore desidera sottolineare che la politica di rimpatrio dell'Unione al momento è lungi dall'essere efficace. Nel 2015 il numero di migranti irregolari a cui era stato ingiunto di lasciare l'Unione è stato pari a 533 395, mentre il tasso complessivo di rimpatrio è stato circa del 42 %. Inoltre, non prendendo in considerazione il rimpatrio verso i paesi dei Balcani occidentali, il tasso di rimpatrio dell'Unione europea tasso scende ulteriormente al 27 %.

La presente proposta intende istituire per la prima volta a livello di Unione un sistema per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle decisioni di rimpatrio e consentirà quindi di verificare se i cittadini di paesi terzi sottoposti a tali decisioni hanno lasciato il territorio degli Stati membri e di attuare in tutta l'Unione le decisioni di rimpatrio, aumentando quindi l'efficacia delle politiche di rimpatrio dell'Unione.

Il relatore è del parere che anche per questa proposta della Commissione relativa all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le infrastrutture già esistenti e funzionanti per lo scambio di informazioni supplementari. Pertanto, gli uffici SIRENE dovrebbero essere l'organo competente per l'efficace e rapido scambio di informazioni supplementari in relazione alle segnalazioni in materia di rimpatrio tra Stati membri.

PARERE della commissione per gli affari esteri (26.7.2017)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Relatore per parere: Hilde Vautmans

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non-refoulement, e conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce una parte essenziale dell'impegno generale per contrastare la migrazione irregolare e aumentare il tasso di rimpatrio dei migranti irregolari.

(1)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non-refoulement, codificati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce una parte essenziale dell'impegno generale per contrastare la migrazione irregolare e gestire la migrazione in stretta collaborazione con i paesi terzi di origine o di transito.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, in modo efficace e proporzionato, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(3)  Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, in modo efficace e proporzionato, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il principio di non-refoulement e la protezione dei diritti umani dei migranti, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero essere cancellate non appena lo Stato membro o l'autorità competente che hanno emesso la corrispondente decisione ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono stati informati dell'avvenuto rimpatrio. Quando una decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, quest'ultimo dovrebbe essere inserito nel SIS conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]. In tali casi gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen e l'attivazione della segnalazione relativa al divieto d'ingresso nel SIS.

(12)  Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero essere cancellate non appena lo Stato membro o l'autorità competente che hanno emesso la corrispondente decisione ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono stati informati dell'avvenuto rimpatrio. Quando una decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, quest'ultimo dovrebbe essere inserito nel SIS conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]. In tali casi gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia le frontiere esterne di uno Stato membro e l'attivazione della segnalazione relativa al divieto d'ingresso nel SIS.

Motivazione

Il termine "spazio Schengen" non è coerente con il termine utilizzato all'articolo 6: "Quando un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio esce dalla frontiera esterna dello Stato membro segnalante, la conferma del rimpatrio è comunicata all'autorità competente ai sensi della legge nazionale."

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  I dati trattati nel SIS o trasferiti tramite scambio di informazioni supplementari possono apportare allo Stato membro d'esecuzione informazioni utili per la rapida identificazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il rilascio a questi ultimi di nuovi documenti, al fine di un loro rimpatrio in un paese terzo. In casi individuali, dovrebbe essere possibile scambiare tali dati e informazioni con un paese terzo a questo fine. Lo scambio di qualunque dato personale dovrebbe avvenire ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e dovrebbe essere effettuato con l'accordo dello Stato membro che ha emesso la segnalazione.

(16)  I dati trattati nel SIS o trasferiti tramite scambio di informazioni supplementari possono apportare allo Stato membro d'esecuzione informazioni utili per la rapida identificazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il rilascio a questi ultimi di nuovi documenti, al fine di un loro rimpatrio in un paese terzo. In casi individuali, dovrebbe essere possibile scambiare tali dati e informazioni con un paese terzo a questo fine. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire solo dopo l'adozione di una decisione di rimpatrio definitiva. Lo scambio di qualunque dato personale dovrebbe avvenire ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 8, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera g), nei casi relativi ai minori, e dovrebbe essere effettuato con l'accordo dello Stato membro che ha emesso la segnalazione.

Motivazione

I dati personali non dovrebbero essere trasferiti a un paese terzo prima che una decisione di rimpatrio, adottata a norma della direttiva 2008/115/CE, sia definitiva e, pertanto, una volta esperite le eventuali procedure di ricorso o una volta dichiarata irricevibile una domanda correlata presentata dal richiedente.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis)  Nei casi relativi ai minori l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente nell'applicazione del presente regolamento. Quando i dati relativi ai minori sono inseriti nel SIS, è opportuno utilizzarli solo per finalità connesse alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione di casi di minori scomparsi e per la protezione dell'interesse superiore del minore, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter)  Tutte le misure adottate in relazione al SIS dovrebbero rispettare la Carta. Gli Stati membri dovrebbero applicare orientamenti, che dovranno essere stabiliti e monitorati congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, per una prassi comune riguardante il rilevamento delle impronte digitali e delle immagini del volto di cittadini irregolari di paesi terzi, che si basi su un elenco di controllo approntato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. In qualsiasi momento gli Stati membri dovrebbero rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. Gli Stati membri non dovrebbero ricorrere alla coercizione per costringere un minore al rilevamento delle impronte digitali.

Motivazione

In conformità della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i bambini devono essere trattati con umanità e rispetto, in maniera da tenere conto delle esigenze della loro età. Occorre pertanto prestare particolare attenzione alla specifica situazione dei minori. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Le autorità nazionali responsabili in materia di rimpatrio possono essere molto diverse da uno Stato membro all'altro, e possono anche variare all'interno di uno stesso Stato membro a seconda dei motivi del soggiorno irregolare. Anche le autorità giudiziarie possono emettere decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, ad esempio come risultato di un ricorso contro il rifiuto della concessione di un'autorizzazione o di un diritto di soggiorno, o come sanzione penale. Tutte le autorità nazionali responsabili dell'adozione e dell'esecuzione di decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE dovrebbero avere diritto di accedere al SIS per inserire, aggiornare, cancellare e cercare le segnalazioni riguardanti i rimpatri.

(17)  Le autorità nazionali responsabili in materia di rimpatrio possono essere molto diverse da uno Stato membro all'altro, e possono anche variare all'interno di uno stesso Stato membro a seconda dei motivi del soggiorno irregolare. Inoltre, esistono diversi elenchi nazionali di "paesi terzi sicuri". Anche le autorità giudiziarie possono emettere decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, ad esempio come risultato di un ricorso contro il rifiuto della concessione di un'autorizzazione o di un diritto di soggiorno, o come sanzione penale. Tutte le autorità nazionali responsabili dell'adozione e dell'esecuzione di decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE dovrebbero avere diritto di accedere al SIS per inserire, aggiornare, cancellare e cercare le segnalazioni riguardanti i rimpatri.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)  Nessuna modifica o nuova disposizione del presente regolamento dovrebbe creare inutili ostacoli per gli Stati membri che intendono aderire o sono in via di adesione allo spazio Schengen.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono inseriti nel SIS allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di supportare l'esecuzione della decisione. Quando la decisione di rimpatrio è emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, è immediatamente inserita una segnalazione nel SIS.

1.  I dati relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono inseriti nel SIS immediatamente dopo che la decisione acquista efficacia a norma della legislazione nazionale del rispettivo Stato membro, allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di supportare l'esecuzione della decisione. Quando la decisione di rimpatrio è emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, è immediatamente inserita una segnalazione nel SIS.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

(v)  categoria del documento di identificazione;

(p)  categoria dei documenti di identificazione attuali o passati o di altri documenti usati fino a quel momento con pseudonimi;

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

(x)  numero del documento di identificazione;

(r)  numero dei documenti di identificazione attuali o passati;

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fermi restando gli articoli 6 e 8, le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate in caso di revoca o di annullamento, da parte dell'autorità competente, della decisione su cui erano basate. Le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate anche quando il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare di aver lasciato il territorio degli Stati membri ai sensi di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.

1.  Fermi restando gli articoli 6 e 8, le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono immediatamente cancellate in caso di revoca o di annullamento, da parte dell'autorità competente, della decisione su cui erano basate. Le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate anche quando il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare di aver lasciato il territorio degli Stati membri ai sensi di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari a norma del presente regolamento possono essere trasferiti a un paese terzo o messi a sua disposizione conformemente al Capo V del regolamento (UE) 2016/679, con l'autorizzazione dello Stato membro segnalante, solo ai fini dell'identificazione di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e del rilascio, a questi, di un documento di identificazione o di viaggio, a scopo di rimpatrio.

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari a norma del presente regolamento possono essere trasferiti a un paese terzo o messi a sua disposizione conformemente al Capo V del regolamento (UE) 2016/679, con l'autorizzazione dello Stato membro segnalante, solo ai fini dell'identificazione di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e del rilascio, a questi, di un documento di identificazione o di viaggio, a scopo di rimpatrio. Tuttavia, ciò riguarda i singoli casi e avviene solo dopo l'adozione di una decisione di rimpatrio definitiva nel pieno rispetto del principio di non-refoulement. In particolare, deve essere confermato che il paese in questione assicura un livello di protezione adeguato, tenendo conto del suo rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, dell'esistenza e del funzionamento efficace di autorità di vigilanza indipendenti e degli impegni internazionali assunti dal paese. Prima di trasferire qualsiasi informazione a un paese terzo, le autorità competenti devono confermare che la vita e la libertà del rimpatriando non saranno minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche del rimpatriando stesso. I dati e le relative informazioni supplementari non sono trasferiti qualora tale trasferimento possa mettere in pericolo la persona alla quale si riferiscono.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I dati concernenti qualsiasi precedente domanda di asilo presentata da un rimpatriando ovvero qualsiasi status di migrante concesso a quest'ultimo in uno Stato membro non sono trasferiti a un paese terzo ai fini del presente regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Riferimenti

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

6.4.2017

Relatore per parere

       Nomina

Hilde Vautmans

15.5.2017

Approvazione

11.7.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

13

21

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Frank Engel

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Riferimenti

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.12.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Pareri non espressi

       Decisione

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Relatori

       Nomina

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Esame in commissione

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Approvazione

6.11.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

5

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Deposito

10.11.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti