RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione
10.11.2017 - (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Carlos Coelho
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione
(COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0883),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0530/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0349/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il fatto che la fonte normativa necessaria per disciplinare il SIS consti di strumenti separati non pregiudica il principio secondo il quale il SIS costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche. |
(5) Il fatto che la fonte normativa necessaria per disciplinare il SIS consti di strumenti separati non pregiudica il principio secondo il quale il SIS costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche, mentre altre disposizioni dovrebbero essere diverse, in particolare per quanto riguarda le autorità abilitate ad accedere ai dati contenuti nel SIS. Le norme sulla protezione dei dati personali dovrebbero essere pienamente garantite, in particolare il principio di limitazione delle finalità. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS, la sua architettura tecnica e il suo finanziamento, fissare regole sul suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di identificatori biometrici e ulteriori norme sul trattamento dei dati. |
(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS, la sua architettura tecnica e il suo finanziamento, fissare regole sul suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le norme sulla cancellazione delle segnalazioni, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di identificatori biometrici e ulteriori norme sul trattamento e sulla protezione dei dati. |
Motivazione | |
Il presente regolamento dovrebbe stabilire anche le norme sulla cancellazione delle segnalazioni ridondanti e su questioni legate alla protezione dei dati specifiche del SIS. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Le autorità competenti dovrebbero poter inserire nel SIS informazioni specifiche relative a qualsiasi segno fisico particolare, oggettivo e inalterabile di una persona. Tali informazioni possono riguardare segni quali piercing, tatuaggi, segni particolari, cicatrici, ecc. Tuttavia, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e degli Consiglio1bis, i dati inseriti nel SIS non dovrebbero rivelare informazioni sensibili su una persona come l'etnia, la religione, la disabilità, il genere o l'orientamento sessuale. |
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1bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali con una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Considerando che il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello tanto centrale quanto nazionale. Pertanto ogni Stato membro dovrebbe istituire una copia completa o parziale della banca dati del SIS e un proprio sistema di riserva. |
(7) Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali che possono contenere una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Considerando che il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello tanto centrale quanto nazionale. È altresì opportuno prevedere un affidabile sistema comune di riserva del SIS centrale (una soluzione attivo- attivo) che assicuri la costante disponibilità dei dati SIS agli utenti finali in caso di guasto, aggiornamenti o manutenzione del sistema centrale, nonché una struttura di comunicazione di riserva. Sono necessari investimenti considerevoli al fine di rafforzare e migliorare il sistema centrale, i propri sistemi di riserva e la propria infrastruttura di comunicazione. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) È necessario tenere un manuale aggiornato recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all'azione da intraprendere in seguito alle segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro (gli uffici SIRENE) dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni. |
(8) È necessario tenere un manuale aggiornato recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all'azione da intraprendere in seguito alle segnalazioni (il manuale SIRENE). Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro (gli uffici SIRENE) dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni in modo rapido ed efficace. In caso di segnalazioni relative a reati di terrorismo o a minori, gli uffici SIRENE dovrebbero intervenire immediatamente. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Per provvedere a uno scambio efficace di informazioni supplementari sulle specifiche azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni, è opportuno potenziare il funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE. |
(9) Per garantire uno scambio efficace di informazioni supplementari sulle specifiche azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni, è opportuno potenziare il funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) Al fine di poter sfruttare pienamente le funzionalità del SIS, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che gli utenti finali e il personale degli uffici SIRENE ricevano una formazione periodica, anche in materia di sicurezza e protezione dei dati. È opportuno che vengano introdotte norme nazionali per la formazione degli utenti finali ai principi e alle pratiche attinenti alla qualità dei dati, in cooperazione con l'ufficio SIRENE nazionale. Gli Stati membri dovrebbero chiedere al personale degli uffici SIRENE di contribuire alla formazione di tutte le autorità che inseriscono segnalazioni, con particolare attenzione alla qualità dei dati e all'uso ottimale del SIS. Le formazioni dovrebbero essere impartite conformemente al manuale dei formatori SIRENE. Per quanto possibile, gli uffici SIRENE dovrebbero inoltre prevedere scambi di personale con altri uffici SIRENE almeno una volta all'anno. Gli Stati membri sono invitati a provvedere affinché la rotazione del personale non comporti perdite di competenze e di esperienza. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS, l'agenzia dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di presentare a intervalli regolari relazioni agli Stati membri. |
(11) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS, l'agenzia dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di presentare a intervalli regolari relazioni agli Stati membri. Per migliorare ulteriormente la qualità dei dati inseriti nel SIS, l'agenzia dovrebbe inoltre offrire una formazione sull'uso del SIS agli organismi nazionali di formazione e, nella misura del possibile, al personale SIRENE e agli utenti finali. Tale formazione dovrebbe concentrarsi in particolare sulle misure atte a migliorare la qualità dei dati SIS. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS nell'analisi delle tendenze relative ai reati, l'agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico centrale. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali. |
(12) Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, l'agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico centrale. Nessuna delle statistiche contenute nell'archivio o prodotte dallo stesso dovrebbe contenere dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. |
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Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Il SIS dovrebbe contenere ulteriori categorie di dati che consentano agli utenti finali di adottare decisioni in piena cognizione di causa sulla base di una segnalazione senza perdere tempo. Di conseguenza, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare le identità multiple, le categorie di dati relative alle persone dovrebbero includere un riferimento al documento di identificazione personale o al numero di identificazione personale e una copia di tale documento se disponibile. |
(13) Il SIS dovrebbe contenere ulteriori categorie di dati che consentano agli utenti finali di adottare decisioni in piena cognizione di causa sulla base di una segnalazione senza perdere tempo. Di conseguenza, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare i casi di identità molteplici, la segnalazione dovrebbe includere un riferimento al documento d'identificazione personale o al numero di identificazione e una copia a colori di tale documento se disponibile. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Il SIS, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Per la stessa ragione, il SIS dovrebbe inoltre consentire il trattamento di dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata (per evitare i disagi causati da errori di identificazione), fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente trattati. |
(15) Il SIS, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Qualsiasi inserimento e utilizzo di fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici o DNA non può eccedere quanto necessario ai fini degli obiettivi perseguiti, deve essere autorizzato dal diritto dell'Unione, avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dell'interesse superiore del minore, ed essere conforme alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati previste dagli strumenti giuridici del SIS, dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Per la stessa ragione, il SIS dovrebbe inoltre consentire il trattamento di dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata (per evitare i disagi causati da errori di identificazione), fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati personali possono essere lecitamente trattati. |
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1bis Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni tecniche necessarie affinché gli utenti finali, ogni volta che sono autorizzati a consultare una banca dati nazionale della polizia o dell'immigrazione, consultino parallelamente anche il SIS in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio45. Ciò dovrebbe permettere al SIS di funzionare come principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne e di contrastare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali. |
(16) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni tecniche necessarie affinché gli utenti finali, ogni volta che sono autorizzati a consultare una banca dati nazionale della polizia o dell'immigrazione, consultino parallelamente anche il SIS nel pieno rispetto dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. Ciò dovrebbe permettere al SIS di funzionare come principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne e di contrastare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali. |
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45 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). |
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) È opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per l'uso dei dati dattiloscopici e delle immagini facciali a fini di identificazione. L'uso di immagini facciali a fini di identificazione nel SIS dovrebbe inoltre contribuire a garantire la coerenza nelle procedure di controllo di frontiera in cui l'identificazione e la verifica dell'identità devono essere effettuate mediante impronte digitali e immagini facciali. L'interrogazione con i dati dattiloscopici dovrebbe essere obbligatoria in caso di dubbio sull'identità di una persona. È opportuno che le immagini facciali possano essere usate a fini di identificazione solo nel contesto dei controlli di frontiera di routine ai dispositivi self-service e ai varchi automatici. |
(17) È opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per l'uso dei dati dattiloscopici, delle fotografie e delle immagini facciali a fini di identificazione. L'uso di dati dattiloscopici e di immagini facciali a fini di identificazione nel SIS dovrebbe inoltre contribuire a garantire la coerenza nelle procedure di controllo di frontiera in cui l'identificazione e la verifica dell'identità devono essere effettuate mediante impronte digitali e immagini facciali. L'interrogazione con i dati dattiloscopici dovrebbe essere obbligatoria qualora l'identità della persona non possa essere accertata in altro modo. Dovrebbe essere possibile effettuare un'interrogazione delle impronte digitali prima dell'inserimento di una nuova segnalazione per verificare se la persona figura già nel SIS con un'altra identità o segnalazione. È opportuno che le immagini facciali possano essere usate a fini di identificazione solo nel contesto dei controlli di frontiera di routine ai dispositivi self-service e ai varchi automatici. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) L'introduzione di un servizio automatizzato di identificazione delle impronte digitali nel SIS completa l'attuale meccanismo di Prüm sull'accesso reciproco in linea transfrontaliero a banche dati nazionali del DNA designate e ai sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali46. Il meccanismo di Prüm consente l'interconnessione dei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali, in modo che uno Stato membro possa introdurre una richiesta per verificare se l'autore di un reato di cui sono state rinvenute le impronte digitali sia noto in altri Stati membri. Poiché però il meccanismo verifica soltanto se la persona cui appartengono le impronte digitali sia nota in un determinato momento, se l'autore di un reato viene identificato solo in seguito in uno Stato membro non sarà necessariamente arrestato. L'interrogazione delle impronte digitali del SIS permette di ricercare attivamente l'autore di un reato. Dovrebbe quindi essere possibile caricare le impronte digitali dell'autore ignoto di un reato nel SIS, purché la persona cui appartengono possa essere identificata con un elevato grado di probabilità come autore di un reato grave o di un atto di terrorismo. La misura riguarda soprattutto i casi in cui sono rilevate impronte digitali su un'arma o altro corpo del reato. La mera presenza di impronte digitali sul luogo del reato non andrebbe considerata indicazione di un elevato grado di probabilità che le impronte siano quelle dell'autore del reato. Un'ulteriore condizione per effettuare tale segnalazione dovrebbe consistere nel non poter appurare l'identità dell'autore del reato ricorrendo ad altre banche dati nazionali, europee o internazionali. Se dall'interrogazione di tali impronte digitali dovesse risultare una potenziale corrispondenza, lo Stato membro dovrebbe svolgere ulteriori verifiche consultando impronte digitali, possibilmente con la partecipazione di esperti in dattiloscopia, per appurare se le impronte conservate nel SIS appartengano alla persona in questione, di cui dovrebbe altresì stabilire l'identità. Le procedure dovrebbero essere soggette alla legislazione nazionale. L'identificazione di un "ignoto ricercato" nel SIS può contribuire sostanzialmente all'indagine, determinando eventualmente l'arresto se sussistono tutte le condizioni. |
(18) L'introduzione di un servizio automatizzato di identificazione delle impronte digitali nel SIS completa l'attuale meccanismo di Prüm sull'accesso reciproco in linea transfrontaliero a banche dati nazionali del DNA designate e ai sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali46. Il meccanismo di Prüm consente l'interconnessione dei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali, in modo che uno Stato membro possa introdurre una richiesta per verificare se l'autore di un reato di cui sono state rinvenute le impronte digitali sia noto in altri Stati membri. Poiché però il meccanismo verifica soltanto se la persona cui appartengono le impronte digitali sia nota in un determinato momento, se l'autore di un reato viene identificato solo in seguito in uno Stato membro non sarà necessariamente arrestato. L'interrogazione dei dati dattiloscopici del SIS permette di ricercare attivamente l'autore di un reato. Dovrebbe quindi essere possibile caricare i dati dattiloscopici dell'autore ignoto di un reato nel SIS, purché la persona cui appartengono possa essere identificata con un grado molto elevato di probabilità come autore di un reato grave o di un atto di terrorismo. La misura riguarda soprattutto i casi in cui sono rilevati dati dattiloscopici su un'arma o altro corpo del reato. La mera presenza di dati dattiloscopici sul luogo del reato non andrebbe considerata indicazione di un grado molto elevato di probabilità che i dati siano quelli dell'autore del reato. Un'ulteriore condizione per effettuare tale segnalazione dovrebbe consistere nel non poter appurare l'identità dell'autore del reato ricorrendo ad altre banche dati nazionali, europee o internazionali. Se dall'interrogazione di tali impronte digitali dovesse risultare una potenziale corrispondenza, lo Stato membro dovrebbe svolgere ulteriori verifiche consultando impronte digitali, possibilmente con la partecipazione di esperti in dattiloscopia, per appurare se le impronte conservate nel SIS appartengano alla persona in questione, di cui dovrebbe altresì stabilire l'identità. Le procedure dovrebbero essere soggette alla legislazione nazionale. L'identificazione di un "ignoto ricercato" nel SIS può contribuire sostanzialmente all'indagine, determinando eventualmente l'arresto se sussistono tutte le condizioni. |
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46 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1); e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12). |
46 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1); e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12). |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Le impronte digitali rilevate sul luogo del reato dovrebbero poter essere confrontate con le impronte digitali conservate nel SIS, se si può stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore di un reato grave o di un reato di terrorismo. Per reati gravi dovrebbero intendersi i reati elencati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio47 e per reati terroristici i reati in base al diritto nazionale di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio48. |
(19) Serie complete o incomplete di impronte digitali o impronte palmari rilevate sul luogo del reato dovrebbero poter essere confrontate con i dati dattiloscopici conservati nel SIS, se si può stabilire con un grado molto elevato di probabilità che appartengono all'autore di un reato grave o di un reato di terrorismo e purché le autorità competenti non siano in grado di stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, unionale o internazionale. |
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47 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). |
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48 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). |
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Qualora non siano disponibili dati dattiloscopici dovrebbe essere possibile aggiungere un profilo DNA, accessibile soltanto agli utenti autorizzati. I profili DNA dovrebbero facilitare l'identificazione di persone scomparse bisognose di protezione e specialmente minori scomparsi, in particolare se è autorizzato l'uso di profili DNA di genitori o fratelli per consentire l'identificazione. I dati DNA non dovrebbero contenere riferimenti all'origine razziale. |
(20) Qualora, in una ristretta fascia di casi chiaramente definiti, non siano disponibili dati dattiloscopici dovrebbe essere possibile aggiungere un profilo DNA, accessibile soltanto agli utenti autorizzati. I profili DNA dovrebbero facilitare l'identificazione di persone scomparse bisognose di protezione e specialmente minori scomparsi, in particolare se è autorizzato l'uso di profili DNA di genitori o fratelli per consentire l'identificazione. I dati DNA non dovrebbero contenere riferimenti all'origine razziale o informazioni in materia di salute oppure rivelare eventuali altri dati sensibili. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Il SIS dovrebbe contenere segnalazioni su persone scomparse per consentire di proteggerle o prevenire minacce alla pubblica sicurezza. La segnalazione nel SIS di minori a rischio di sottrazione (per impedire un futuro danno non ancora inferto, ad esempio in caso di rischio di sottrazione del minore da parte di uno dei genitori) dovrebbe costituire una prassi limitata sottoposta a garanzie rigorose e adeguate. In caso di minori, tali segnalazioni e le corrispondenti procedure dovrebbero servire l'interesse superiore del minore, in conformità dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. |
(23) Il SIS dovrebbe contenere segnalazioni su persone scomparse per consentire di proteggerle o prevenire minacce alla pubblica sicurezza. La segnalazione nel SIS di minori a rischio di sottrazione (per impedire un futuro danno non ancora inferto, ad esempio nel caso in cui il minore rischi di essere sottratto, di essere fatto uscire dallo Stato membro a fini di tortura, violenza sessuale o di genere o di essere vittima delle attività di cui agli articoli da 6 a 10 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis) dovrebbe costituire una prassi limitata. Pertanto, è opportuno prevedere garanzie rigorose e adeguate, compreso l'inserimento di tale segnalazione solo a seguito di una decisione adottata da un'autorità giudiziaria. In caso di minori, tali segnalazioni e le corrispondenti procedure dovrebbero servire l'interesse superiore del minore, in conformità dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. Le decisioni delle autorità di contrasto sul seguito da dare ad una segnalazione relativa a un minore dovrebbero essere adottate in collaborazione con le autorità per la tutela dell'infanzia. È opportuno informare la linea nazionale di assistenza telefonica diretta per minori scomparsi. |
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1bis Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6). |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) Per quanto concerne le segnalazioni relative a minori a rischio, nel verificare se sussista un rischio concreto ed evidente che un minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente dallo Stato membro, l'autorità giudiziaria competente dovrebbe tenere conto della situazione personale del minore e dell'ambiente a cui è esposto. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) È opportuno introdurre una nuova azione per i casi sospetti di terrorismo e reati gravi, che permetta di fermare e interrogare una persona se si sospetta che abbia commesso un reato grave o se vi è motivo di credere che intenda commetterlo, al fine di fornire allo Stato membro segnalante le informazioni più precise possibili. Questa nuova azione non dovrebbe comportare la perquisizione o l'arresto della persona. Dovrebbe comunque fornire informazioni sufficienti per decidere se intraprendere ulteriori iniziative. Per reato grave è opportuno che si intendano i reati elencati nella decisione 2002/584/GAI del Consiglio. |
(24) Fatti salvi i diritti degli indagati e degli imputati, in particolare il loro diritto di avvalersi di un difensore a norma della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, è opportuno introdurre una nuova azione per i casi in cui, sulla scorta di un chiaro indizio, si sospetti che una persona intenda commettere o commetta un reato grave o se le informazioni pertinenti sono necessarie all'esecuzione di una condanna penale per un reato grave oppure se vi è motivo di credere che intenda commettere un reato grave, in modo da poter fermare e interrogare tale persona e fornire allo Stato membro segnalante le informazioni più precise possibili (controllo di indagine). Questa nuova azione non dovrebbe comportare la perquisizione o l'arresto della persona. Dovrebbe comunque fornire informazioni sufficienti per decidere se intraprendere ulteriori iniziative. |
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1bis Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1). |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di apporre a una segnalazione un'indicazione detta "indicatore di validità", affinché non sia eseguita sul proprio territorio l'azione richiesta dalla segnalazione. Per le segnalazioni a scopo di arresto a fini di consegna è opportuno che il presente regolamento non venga in alcun modo interpretato in modo da derogare alle disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/584/GAI o impedirne l'applicazione. La decisione di apporre un indicatore di validità a una segnalazione dovrebbe essere basata unicamente sui motivi di rifiuto previsti dalla suddetta decisione quadro. |
(26) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di apporre a una segnalazione un'indicazione detta "indicatore di validità", affinché non sia eseguita sul proprio territorio l'azione richiesta dalla segnalazione, anche nel caso di segnalazioni ai fini dei controlli di indagine. Per le segnalazioni a scopo di arresto a fini di consegna è opportuno che il presente regolamento non venga in alcun modo interpretato in modo da derogare alle disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/584/GAI o impedirne l'applicazione. La decisione di apporre un indicatore di validità a una segnalazione dovrebbe essere basata unicamente sui motivi di rifiuto previsti dalla suddetta decisione quadro. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi per i quali sono state effettuate. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle diverse autorità competenti per il trattamento dei dati sulle persone a diversi scopi, è opportuno allineare il periodo di conservazione delle segnalazioni di persone ai periodi di conservazione previsti per il rimpatrio e il soggiorno irregolare. Inoltre gli Stati membri prorogano regolarmente la data di scadenza delle segnalazioni di persone se non è stato possibile intraprendere l'azione necessaria entro il termine originariamente stabilito. Pertanto, il periodo di conservazione delle segnalazioni di persone non dovrebbe essere superiore a cinque anni. In linea generale, le segnalazioni di persone dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS dopo cinque anni, tranne le segnalazioni effettuate nell'ambito di controlli discreti, specifici e di indagine. Queste ultime dovrebbero essere cancellate dopo un anno. Le segnalazioni di oggetti inserite ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS dopo un anno, poiché sono sempre collegate a persone. Le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS dopo cinque anni, poiché dopo tale periodo la probabilità di reperire gli oggetti in questione è molto bassa e il loro valore economico è notevolmente diminuito. Le segnalazioni di documenti d'identificazione vergini o rilasciati dovrebbero essere mantenute per dieci anni, poiché il periodo di validità dei documenti è di dieci anni a partire dall'emissione. La decisione di conservare le segnalazioni di persone dovrebbe essere basata su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le segnalazioni di persone entro il periodo definito e tenere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato. |
(29) Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi specifici per i quali sono state effettuate. Pertanto, il periodo fissato per il riesame delle segnalazioni di persone non dovrebbe essere superiore a tre anni. In linea generale, le segnalazioni di persone dovrebbero essere cancellate dal SIS dopo tre anni, tranne le segnalazioni effettuate nell'ambito di controlli discreti, specifici e di indagine. Queste ultime dovrebbero essere cancellate dopo un anno. Le segnalazioni di oggetti inserite ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS dopo un anno, poiché sono sempre collegate a persone. Le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS dopo cinque anni, poiché dopo tale periodo la probabilità di reperire gli oggetti in questione è molto bassa e il loro valore economico è notevolmente diminuito. Le segnalazioni di documenti d'identificazione vergini o rilasciati dovrebbero essere mantenute per dieci anni, poiché il periodo di validità dei documenti è di dieci anni a partire dall'emissione. La decisione di conservare le segnalazioni di persone dovrebbe essere basata su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le segnalazioni di persone entro il periodo definito e tenere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) L'inserimento e la proroga della data di scadenza di una segnalazione nel SIS dovrebbero essere soggetti a un requisito obbligatorio di proporzionalità, in base al quale si verifichi se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustifichino l'inserimento della segnalazione nel SIS. I reati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo1bis costituiscono una minaccia molto grave alla pubblica sicurezza, all'integrità di vita delle persone e alla società e sono estremamente difficili da prevenire, accertare e indagare in uno spazio senza controlli di frontiera interni in cui i potenziali criminali circolano liberamente. Laddove una persona o un oggetto sia ricercato in relazione a tali reati, è sempre necessario introdurre nel SIS la corrispondente segnalazione relativa a persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario penale, a persone od oggetti ricercati ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico, o a oggetti ricercati a fini di sequestro, poiché nessun altro mezzo sarebbe efficace per conseguire tale scopo. |
(30) L'inserimento e la proroga della data di scadenza di una segnalazione nel SIS dovrebbero essere soggetti a un requisito obbligatorio di proporzionalità, in base al quale si verifichi se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustifichino l'inserimento della segnalazione nel SIS. I reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 costituiscono una minaccia molto grave alla pubblica sicurezza, all'integrità di vita delle persone e alla società e sono estremamente difficili da prevenire, accertare e indagare in uno spazio senza controlli di frontiera interni in cui i potenziali criminali circolano liberamente. Laddove una persona o un oggetto sia ricercato in relazione a tali reati, è sempre necessario introdurre nel SIS la corrispondente segnalazione relativa a persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario penale, a persone od oggetti ricercati ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico, o a oggetti ricercati a fini di sequestro, poiché nessun altro mezzo sarebbe efficace per conseguire tale scopo. |
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1bisDecisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). |
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) È necessario fornire chiarimenti sulla cancellazione delle segnalazioni. Una segnalazione dovrebbe essere conservata solo per il periodo necessario a realizzare l'obiettivo per cui è stata effettuata. Poiché gli Stati membri seguono pratiche diverse per stabilire il momento in cui una segnalazione realizza il suo obiettivo, è opportuno fissare criteri dettagliati per ciascuna categoria di segnalazione che determinino quando debba essere cancellata dal SIS. |
(31) È necessario fornire norme sulla cancellazione delle segnalazioni. Una segnalazione dovrebbe essere conservata solo per il periodo necessario a realizzare l'obiettivo per cui è stata effettuata. Poiché gli Stati membri seguono pratiche diverse per stabilire il momento in cui una segnalazione realizza il suo obiettivo, è opportuno fissare criteri dettagliati per ciascuna categoria di segnalazione che determinino quando debba essere cancellata dal SIS. |
Motivazione | |
Presentato a fini di coerenza. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) L'integrità dei dati SIS è di primaria importanza. È opportuno quindi stabilire garanzie adeguate per il trattamento dei dati SIS a livello tanto centrale quanto nazionale, per garantire la sicurezza dei dati da un'estremità all'altra. Le autorità competenti per il trattamento dei dati dovrebbero essere vincolate ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento e soggette a una procedura uniforme di segnalazione degli incidenti. |
(32) L'integrità dei dati SIS è di primaria importanza. È opportuno quindi stabilire garanzie adeguate per il trattamento dei dati SIS a livello tanto centrale quanto nazionale, per garantire la sicurezza dei dati da un'estremità all'altra. Le autorità competenti per il trattamento dei dati dovrebbero essere vincolate ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento, adeguatamente formate a tal fine, soggette a una procedura uniforme di segnalazione degli incidenti e informate su eventuali reati e sanzioni penali al riguardo. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) I dati trattati nel SIS in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. Tuttavia, è opportuno rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e Interpol promuovendo un efficace scambio di informazioni relative ai passaporti. In caso di trasferimento di dati personali dal SIS a Interpol, si dovrebbe prevedere un livello adeguato di protezione di tali dati, garantito da un accordo e accompagnato da garanzie e condizioni rigorose. |
(33) I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate in conformità del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) È opportuno accordare l'accesso al SIS alle autorità preposte all'immatricolazione di veicoli, natanti e aeromobili per consentire loro di verificare se un mezzo di trasporto sia già ricercato in uno Stato membro a scopo di sequestro o di controllo. Alle autorità che sono servizi pubblici dovrebbe essere concesso l'accesso diretto. Tale accesso dovrebbe essere limitato alle segnalazioni relative ai mezzi di trasporto di rispettiva competenza e al relativo documento di immatricolazione o alla relativa targa. È quindi opportuno inserire nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio51 e abrogare quest'ultimo. |
(34) È opportuno accordare l'accesso diretto al SIS alle autorità competenti preposte all'immatricolazione di veicoli, natanti e aeromobili per consentire loro di verificare se un mezzo di trasporto sia già ricercato in uno Stato membro a scopo di sequestro o di controllo. Tale accesso dovrebbe essere limitato alle segnalazioni relative ai mezzi di trasporto di rispettiva competenza e al relativo documento di immatricolazione o alla relativa targa. È quindi opportuno inserire nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio51 e abrogare quest'ultimo. |
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51 Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1). |
51 Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1). |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati gravi o reati di terrorismo o di perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, si applicano le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. È opportuno che nel presente regolamento siano ulteriormente specificate, ove necessario, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio52 e della direttiva (UE) 2016/680. |
(35) Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 dovrebbero essere applicate al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi o reati di terrorismo o di perseguimento di reati, di esecuzione di sanzioni penali e di salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica. I dati conservati nel SIS possono essere consultati soltanto dalle autorità designate che sono responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi e per le quali gli Stati membri possono garantire che applicano tutte le disposizioni del presente regolamento e della direttiva (UE) 2016/680 quali recepite nel diritto nazionale in un modo passibile di verifica da parte delle autorità competenti, compresa l'autorità di controllo istituita conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, e la cui applicazione del presente regolamento è soggetta a valutazione per mezzo del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio. |
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52 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità nazionali a norma del presente regolamento quando non si applica la direttiva (UE) 2016/680. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio53 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione nell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. |
(36) Il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità nazionali a norma del presente regolamento, a meno che tale trattamento sia svolto dalle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica |
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53 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). |
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 bis) Il regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione nell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. |
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 36 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 ter) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento. |
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1bisRegolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 25.5.2016, pag. 53). |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 36 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 quater) È opportuno che nel presente regolamento siano ulteriormente specificate, ove necessario, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2016/794 e del regolamento (CE) n. 45/2001. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Al trattamento dei dati SIS da parte di Eurojust si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati della decisione 2002/187/GAI, del 28 febbraio 200255, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare quelle relative al potere dell'autorità di controllo comune, istituita da detta decisione, di sorvegliare le attività di Eurojust e quelle relative alla responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali da parte di Eurojust. Qualora le interrogazioni svolte da Eurojust nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Eurojust non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
(38) Al trattamento dei dati personali nel SIS da parte di Eurojust dovrebbe applicarsi la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 200255, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare quelle relative al potere dell'autorità di controllo comune, istituita da detta decisione, di sorvegliare le attività di Eurojust e quelle relative alla responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali da parte di Eurojust. Qualora le interrogazioni svolte dai membri nazionali di Eurojust e dai rispettivi assistenti nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Eurojust non dovrebbe poter intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare immediatamente lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
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55 Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1). |
55 Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1). |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Le autorità nazionali di controllo indipendenti dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in relazione al presente regolamento. È opportuno stabilire i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che li riguardano conservati nel SIS e i conseguenti diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. È quindi opportuno esigere dagli Stati membri statistiche annuali. |
(41) Le autorità nazionali di controllo indipendenti istituite conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/680 (autorità di controllo) dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in relazione al presente regolamento, incluso lo scambio di informazioni supplementari, e dovrebbero essere dotate di risorse sufficienti per svolgere il suddetto compito. È opportuno stabilire i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica, limitazione del trattamento e cancellazione dei dati personali che li riguardano conservati nel SIS e i conseguenti diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. È quindi opportuno esigere dagli Stati membri statistiche annuali. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(42 bis) Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe controllare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione relative al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo del SIS. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) A norma del regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol), Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e fornisce analisi e valutazioni della minaccia. L'estensione dei diritti di accesso di Europol alle segnalazioni di persone scomparse nel SIS dovrebbe migliorare la capacità di Europol di fornire alle autorità di contrasto nazionali prodotti operativi e analitici completi sulla tratta di esseri umani e sullo sfruttamento sessuale dei minori, anche online. Ciò contribuirebbe a una migliore prevenzione di tali reati, alla protezione delle potenziali vittime e alle indagini sugli autori. Anche il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol beneficerebbe del nuovo accesso di Europol alle segnalazioni di persone scomparse nel SIS, in particolare per i casi di delinquenti sessuali itineranti e di abuso sessuale di minori online, in cui gli autori dei reati sostengono spesso di avere o di potere ottenere accesso a minori che potrebbero essere stati segnalati come scomparsi. Inoltre il Centro europeo contro il traffico di migranti di Europol, svolgendo un fondamentale ruolo strategico nel contrastare il favoreggiamento della migrazione irregolare, dovrebbe ottenere l'accesso alle segnalazioni di persone cui è negato l'ingresso o il soggiorno nel territorio di uno Stato membro, o per motivi di ordine penale o per mancata conformità alle condizioni relative al visto e al soggiorno. |
(43) A norma del regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol), Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e fornisce analisi e valutazioni della minaccia. L'estensione dei diritti di accesso di Europol alle segnalazioni di persone scomparse nel SIS dovrebbe migliorare la capacità di Europol di fornire alle autorità di contrasto nazionali prodotti operativi e analitici completi sulla tratta di esseri umani e sullo sfruttamento sessuale dei minori, anche online. Ciò contribuirebbe a una migliore prevenzione di tali reati, alla protezione delle potenziali vittime e alle indagini sugli autori. Anche il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol beneficerebbe del nuovo accesso di Europol alle segnalazioni di persone scomparse nel SIS, in particolare per i casi di delinquenti sessuali itineranti e di abuso sessuale di minori online, in cui gli autori dei reati sostengono spesso di avere o di potere ottenere accesso a minori che potrebbero essere stati segnalati come scomparsi. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 44 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Per colmare le lacune nello scambio di informazioni sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri (essendo cruciale sorvegliarne i movimenti), gli Stati membri dovrebbero scambiare con Europol informazioni su attività legate al terrorismo parallelamente all'introduzione di segnalazioni nel SIS, nonché riscontri positivi (hit) e informazioni connesse. Ciò dovrebbe consentire al Centro europeo antiterrorismo di Europol di verificare se nelle banche dati di Europol esistono informazioni contestuali complementari e di fornire analisi di elevata qualità che contribuiscano a smantellare le reti terroristiche e, se possibile, a prevenirne gli attentati. |
(44) Per colmare le lacune nello scambio di informazioni sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri (essendo cruciale sorvegliarne i movimenti), gli Stati membri dovrebbero scambiare con Europol informazioni su attività legate al terrorismo parallelamente all'introduzione di segnalazioni nel SIS, nonché riscontri positivi (hit), informazioni connesse e informazioni nel caso sia impossibile intraprendere l'azione richiesta. Tale scambio di informazioni dovrebbe avvenire in conformità delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati stabilite nel regolamento (UE) 2016/679, nella direttiva (UE) 2016/680 e nel regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 45 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) È inoltre necessario stabilire regole chiare a uso di Europol sul trattamento e sullo scaricamento dei dati SIS per consentire l'uso più ampio possibile del SIS, purché siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2016/794. Qualora le interrogazioni svolte da Europol nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Europol non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
(45) È inoltre necessario stabilire regole chiare a uso di Europol sul trattamento e sullo scaricamento dei dati SIS per consentire l'uso più ampio possibile del SIS, purché siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2016/794. Qualora le interrogazioni svolte da Europol nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Europol non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare immediatamente lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 46 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(46) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio56 prevede, ai fini del presente regolamento, che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Altre agenzie dell'Unione competenti, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, possono inviare esperti, anche se non fanno parte del personale di tali agenzie, nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'impiego di squadre della guardia di frontiera e costiera europea, squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e squadre di sostegno per la gestione della migrazione ha l'obiettivo di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per adempiere i compiti loro assegnati, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno bisogno di accedere al SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale. Qualora le interrogazioni svolte nel SIS dalla squadra o dalle squadre del personale rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, il membro della squadra o del personale non può intraprendere l'azione richiesta se non è autorizzato a farlo dallo Stato membro ospitante. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
(46) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio56 prevede, ai fini del presente regolamento, che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624, dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Altre agenzie dell'Unione competenti, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, possono inviare esperti, anche se non fanno parte del personale di tali agenzie, nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'impiego delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 e delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione ha l'obiettivo di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per adempiere i compiti loro assegnati, le squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno bisogno di accedere al SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale. Qualora le interrogazioni svolte nel SIS dalla squadra o dalle squadre del personale rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, il membro della squadra o del personale non può intraprendere l'azione richiesta se non è autorizzato a farlo dallo Stato membro ospitante. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
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56 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1). |
56 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1). |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 47 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) Secondo la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)57, presentata dalla Commissione, l'unità centrale ETIAS dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera consulterà il SIS tramite l'ETIAS per svolgere la valutazione delle domande di autorizzazione ai viaggi, per la quale è necessario controllare, fra l'altro, se il cittadino di paese terzo che chiede un'autorizzazione ai viaggi sia oggetto di una segnalazione nel SIS. A tale scopo l'unità centrale ETIAS presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe avere accesso al SIS nella misura necessaria ad adempiere il suo mandato, ossia dovrebbe accedere a tutte le categorie di segnalazioni di persone e alle segnalazioni di documenti di identificazione personale vergini o rilasciati. |
[(47) Secondo il [regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)], l'unità centrale ETIAS istituita in seno all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera consulterà il SIS tramite l'ETIAS per svolgere la valutazione delle domande di autorizzazione ai viaggi, per la quale è necessario controllare, fra l'altro, se il cittadino di paese terzo che chiede un'autorizzazione ai viaggi sia oggetto di una segnalazione nel SIS. A tale scopo l'unità centrale ETIAS presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe avere accesso al SIS nella misura strettamente necessaria ad adempiere il suo mandato, ossia dovrebbe accedere a tutte le categorie di segnalazioni di persone e alle segnalazioni di documenti di identificazione personale vergini o rilasciati.] |
__________________ |
__________________ |
57 COM (2016)731 final. |
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 48 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici, taluni aspetti del SIS non possono essere trattati con esaustività dal presente regolamento. Si tratta, ad esempio, delle norme tecniche concernenti l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, della qualità dei dati e delle regole di consultazione relative agli identificatori biometrici, delle norme sulla compatibilità e priorità delle segnalazioni, dell'apposizione di indicatori di validità, dell'interconnessione delle segnalazioni, della specificazione di nuove categorie di oggetti nell'ambito della categoria delle apparecchiature tecniche ed elettroniche, della data di scadenza delle segnalazioni entro il termine massimo e dello scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali. |
(48) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici, taluni aspetti del SIS non possono essere trattati con esaustività dal presente regolamento. Si tratta, ad esempio, delle norme tecniche concernenti l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, della qualità dei dati, dell'apposizione di indicatori di validità, dell'interconnessione delle segnalazioni, della specificazione di nuove categorie di oggetti nell'ambito della categoria delle apparecchiature tecniche ed elettroniche e della data di scadenza delle segnalazioni per le categorie di segnalazioni relative a oggetti .entro il termine massimo È pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(48 bis) La corretta applicazione del presente regolamento è nell'interesse di tutti gli Stati membri e necessaria per far sì che lo spazio Schengen resti una zona senza controlli alle frontiere interne. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri, le valutazioni effettuate mediante il meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 rivestono un'importanza particolare. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dare rapidamente seguito alle raccomandazioni rivolte loro. Qualora alle raccomandazioni non venga dato seguito, la Commissione dovrebbe avvalersi dei poteri ad essa conferiti a norma dei trattati. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 50 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(50) Per ragioni di trasparenza è opportuno che ogni due anni l'agenzia presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale. |
(50) Per ragioni di trasparenza è opportuno che un anno dopo l'inizio delle attività del SIS l'agenzia presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni due anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 50 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(50 bis) Al fine di garantire il corretto funzionamento del SIS, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: |
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– l'adozione di un manuale contenente le modalità dettagliate sullo scambio di informazioni supplementari ("manuale SIRENE"); |
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– le norme relative ai registri delle interrogazioni automatizzate mediante scansione; |
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– i requisiti da soddisfare per inserire gli identificatori biometrici nel SIS; |
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– l'adozione di una procedura per designare lo Stato membro responsabile di introdurre una segnalazione su cittadini di paesi terzi soggetti a misure restrittive; |
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– l'uso di fotografie e immagini facciali a fini di identificazione di una persona; |
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– periodi di conservazione più brevi del periodo massimo di cinque anni per le categorie di segnalazioni relative a oggetti; nonché |
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– le modifiche alla data di applicazione del presente regolamento. |
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È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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1bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 52 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell'Unione europea e una protezione speciale per i minori che rischiano di essere vittime di tratta o di sottrazione da parte di uno dei genitori, nel pieno rispetto della tutela dei dati personali. |
(52) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento dovrebbe rispettare pienamente la protezione dei dati di carattere personale a norma dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, mirando nel contempo a garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell'Unione europea e una protezione speciale per i minori che rischiano di essere vittime di tratta o di sottrazione. Nei casi relativi ai minori l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 59 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(59) Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione 2010/365/UE del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania68. |
(59) Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dovrebbe determinare una modifica della decisione 2010/365/UE del Consiglio, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania68, affinché i due Stati membri applichino e attuino pienamente le disposizioni del presente regolamento. |
_________________ |
_________________ |
68 GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17. |
68 GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Considerando 64 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(64) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il […], |
(64) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 3 maggio 2017, |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 2 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ambito di applicazione |
Oggetto |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) "segnalazione": un insieme di dati, compresi gli identificatori biometrici di cui agli articoli 22 e 40, inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona o un oggetto al fine di intraprendere un'azione specifica; |
(a) "segnalazione": un insieme di dati inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona o un oggetto al fine di intraprendere un'azione specifica; |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "informazioni supplementari": le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni del SIS, che devono essere scambiate: |
(b) "informazioni supplementari": le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni del SIS, che devono essere scambiate dagli uffici SIRENE: |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("l'interessato"); |
(d) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("l'interessato"); ai fini della presente definizione, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica; |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) "persona fisica identificabile": la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; |
soppresso |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e bis) "alias": un'identità fittizia usata da una persona conosciuta sotto altre identità; |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) "trattamento dei dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana) | |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) che l'interrogazione riveli la presenza di una segnalazione effettuata da un altro Stato membro nel SIS; |
(2) che l'interrogazione riveli che nel SIS è stata inserita una segnalazione da uno Stato membro; |
Motivazione | |
Un riscontro positivo può avere luogo anche quando la segnalazione è effettuata dallo Stato membro dell'utente. | |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k bis) "identificatori biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca (immagine facciale, dati dattiloscopici e profilo DNA); |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(l) "dati dattiloscopici": dati relativi alle impronte digitali e alle impronte palmari che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(l bis) "immagine facciale": le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità per essere utilizzate in un confronto biometrico automatizzato; |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(l ter) "profilo DNA": un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA; |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(m) i reati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 200271; |
soppresso |
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71 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). |
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) "reati di terrorismo": i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 200272. |
(n) "reati di terrorismo": i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541. |
__________________ |
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72 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). |
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) un sistema nazionale ("N.SIS") in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale. L'N.SIS contiene un archivio di dati ("copia nazionale"), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS e una copia di riserva dell'N.SIS. L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta; |
(b) un sistema nazionale ("N.SIS") in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale. L'N.SIS può contenere un archivio di dati ("copia nazionale"), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS e una copia di riserva dell'N.SIS. L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta; |
Motivazione | |
Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a dotarsi di una copia nazionale allo scopo di garantire la disponibilità del sistema in considerazione del rischio che ciò presuppone per la sicurezza dei dati. Per garantire la piena disponibilità, dovrebbero essere privilegiate altre soluzioni a livello centrale. | |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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È sviluppata una struttura di comunicazione di riserva allo scopo di garantire ulteriormente la disponibilità ininterrotta del SIS. Le norme dettagliate relative a tale struttura di comunicazione di riserva sono adottate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Motivazione | |
Per garantire ulteriormente la disponibilità ininterrotta del SIS, dovrebbe essere disponibile una seconda infrastruttura di comunicazione da usare in caso di problemi con l'infrastruttura di comunicazione principale. | |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I dati SIS sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari N.SIS. Una copia nazionale parziale o completa è disponibile ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che la usano. La copia nazionale parziale contiene almeno i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, relativi agli oggetti, e i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere da a) a v), relativi alle segnalazioni di persone. Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N.SIS degli altri Stati membri. |
2. I dati SIS sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari N.SIS. |
Motivazione | |
Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a dotarsi di una copia nazionale allo scopo di garantire la disponibilità del sistema in considerazione del rischio che ciò presuppone per la sicurezza dei dati. Per garantire la piena disponibilità, dovrebbero essere privilegiate altre soluzioni a livello centrale. | |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il CS-SIS svolge funzioni di controllo tecnico e di amministrazione e dispone di una copia di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto. Il CS-SIS e la sua copia di riserva sono ubicati nei due siti tecnici dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/201173 ("l'agenzia"). Il CS-SIS o la sua copia di riserva possono contenere una copia aggiuntiva della banca dati del SIS e possono essere usati simultaneamente in modalità attiva purché ognuno di essi sia in grado di elaborare tutte le operazioni relative a segnalazioni nel SIS. |
3. Il CS-SIS svolge funzioni di controllo tecnico e di amministrazione e dispone di una copia di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto. Il CS-SIS e la sua copia di riserva sono ubicati nei due siti tecnici dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/201173 ("l'agenzia"). Il CS-SIS o la sua copia di riserva contengono una copia aggiuntiva della banca dati del SIS e sono usati simultaneamente in modalità attiva purché ognuno di essi sia in grado di elaborare tutte le operazioni relative a segnalazioni nel SIS. |
__________________ |
__________________ |
73 Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1). |
73 Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1). |
Motivazione | |
Per garantire la disponibilità ininterrotta del SIS anche in futuro quando ci saranno più dati e più utenti, dovrebbero essere perseguite soluzioni a livello centrale. Oltre a una copia aggiuntiva dovrebbe essere attuata una soluzione attiva. L'agenzia non dovrebbe limitarsi ai due attuali siti tecnici qualora una soluzione richieda l'utilizzo di un altro sito. | |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Il CS-SIS provvede a quanto segue: |
4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Per quanto riguarda gli Stati membri che usano una copia nazionale, il CS-SIS provvede a quanto segue: |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Spetta a ciascuno Stato membro garantire il funzionamento continuo dell'N.SIS, il suo collegamento all'NI.SIS e la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali. |
Spetta a ciascuno Stato membro garantire il funzionamento continuo dell'N.SIS e il suo collegamento all'NI.SIS. |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ciascuno Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali, in particolare creando un collegamento duplice con l'NI-SIS. |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N.SIS. |
Ciascuno Stato membro inserisce le segnalazioni sulla base di tutte le informazioni disponibili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N.SIS. |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari ("ufficio SIRENE") conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8. |
Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale operativa 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, competente per lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari ("ufficio SIRENE") conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8. L'ufficio SIRENE funge da punto di contatto unico per gli Stati membri ai fini dello scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni e per consentire l'adozione di misure adeguate quando sono inserite nel SIS segnalazioni relative a persone e oggetti e tali persone e oggetti sono reperiti in esito a un riscontro positivo. |
Motivazione | |
Precisazioni sulla struttura e le funzioni degli uffici SIRENE già previste dalla decisione di esecuzione della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). | |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire in permanenza la disponibilità e lo scambio delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari. |
1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire in permanenza la disponibilità e lo scambio tempestivo ed efficace delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri utilizzano l'infrastruttura di comunicazione di riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). In ultima istanza, possono essere utilizzati altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari, come SIENA. |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni supplementari sono usate solo al fine per cui sono state trasmesse in conformità dell'articolo 61, a meno che sia stato ottenuto il previo consenso dello Stato membro segnalante. |
2. Le informazioni supplementari sono usate solo al fine per cui sono state trasmesse in conformità dell'articolo 61. |
Motivazione | |
Al fine di garantire un certo livello di limitazione delle finalità, è importante che gli uffici SIRENE utilizzino le informazioni supplementari soltanto ai fini della segnalazione nel SIS in base alla quale dette informazioni sono state loro comunicate. | |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli uffici SIRENE svolgono il loro compito in modo rapido ed efficiente, in particolare rispondendo a una richiesta appena possibile e comunque non oltre 12 ore dopo averla ricevuta. |
3. Gli uffici SIRENE svolgono il loro compito in modo rapido ed efficiente, in particolare rispondendo sostanzialmente a una richiesta di informazioni supplementari appena possibile e comunque non oltre 6 ore dopo averla ricevuta. In caso di segnalazioni di reati di terrorismo o di segnalazioni concernenti minori di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), gli uffici SIRENE intervengono immediatamente. |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. I formulari SIRENE che l'ufficio SIRENE richiesto deve trattare con la massima priorità possono recare la dicitura «URGENT» (urgente) e la specificazione dei motivi dell'urgenza. |
Motivazione | |
Disposizione prevista dal manuale SIRENE. | |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2, sotto forma di un manuale detto "manuale SIRENE". |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 bis riguardo all'adozione di un manuale contenente modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari (manuale SIRENE). |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, a che i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS. Gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare tutti i dati richiesti per identificare l'interessato e intraprendere le azioni necessarie. |
2. Gli Stati membri provvedono, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, a che i dati memorizzati nella copia nazionale istituita in maniera volontaria dallo Stato membro siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale volontaria produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS. Nella misura del possibile, gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare e se del caso, tutti i dati disponibili che consentono di identificare l'interessato e di intraprendere le azioni necessarie. |
Motivazione | |
Gli Stati membri non avranno a disposizione tutte le informazioni relative a tutte le persone segnalate. Non ha senso imporre un obbligo senza limiti di tempo per fornire all'utente finale informazioni che potrebbero non essere disponibili. Non è inoltre chiaro a chi incomba tale obbligo. | |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Sono effettuate prove periodiche nell'ambito del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare la conformità tecnica e funzionale delle copie nazionali e, in particolare, per stabilire se le interrogazioni nella copia nazionale producano risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nel SIS. |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni); |
(b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature e alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (apparecchiature, controllo dell'accesso e controllo all'ingresso delle installazioni); |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) impedire che i dati siano trattati nel SIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel SIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati); |
Motivazione | |
Disposizione prevista all'articolo 34 del regolamento Eurodac. | |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 66 a richiesta di queste (profili del personale); |
(g) assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano immediatamente tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 66 a richiesta di queste (profili del personale); |
Motivazione | |
Disposizione prevista all'articolo 34 del regolamento Eurodac. | |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k bis) garantire che, in caso di interruzione, il sistema utilizzato possa essere ripristinato (recupero); |
Motivazione | |
Disposizione prevista nella proposta Eurodac. | |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k ter) garantire che il SIS esegua le sue funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nel SIS non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità); |
Motivazione | |
Disposizione prevista nella proposta Eurodac. | |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora uno Stato membro cooperi con appaltatori esterni per un qualunque compito connesso al SIS, esso monitora da vicino le attività dell'appaltatore per garantire che ottemperi a tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati. |
Motivazione | |
Nel 2012 i dati del SIS sono stati compromessi in seguito a un attacco informativo che aveva colpito un appaltatore esterno in Danimarca. Gli Stati membri dovrebbero potenziare il loro monitoraggio su tali imprese. | |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS sia registrato nei rispettivi N.SIS per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati. |
1. Fatto salvo l'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS sia registrato nei rispettivi N.SIS per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati. |
Motivazione | |
I registri sono già previsti nella direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati da parte delle autorità competenti. | |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, i dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento ai dati trasmessi e i nomi dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati. |
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, il tipo di dati usati per effettuare un'interrogazione, i dati trattati e il nome sia dell'autorità competente che della persona che effettua un'interrogazione e procede al trattamento dei dati. |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità degli articoli 40, 41 e 42, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e i nomi dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati. |
3. In deroga al paragrafo 2, se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità degli articoli 40, 41 e 42, i registri riportano il tipo di dati trattati anziché i dati effettivi. |
Motivazione | |
Poiché nella proposta della Commissione la "trasmissione" dei dati è stata sostituita, in modo incoerente, dal "trattamento" dei dati, sembrerebbe più opportuno fare riferimento ai dati "trattati" piuttosto che ai dati "trasmessi". | |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Le norme e i formati dei registri, concernenti in particolare il loro periodo di conservazione, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei cittadini per quanto riguarda la verifica della liceità del trattamento dei dati e di pervenire a una maggiore armonizzazione del periodo di conservazione tra i diversi Stati membri e a una differenziazione fra il periodo di conservazione dei registri relativi a consultazioni sistematiche, in particolare ai posti di frontiera, e ad altre consultazioni, segnatamente sulla base di un controllo di polizia, sono specificati mediante misure di esecuzione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. |
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati due anni dopo la loro creazione. |
Motivazione | |
Conformemente alla raccomandazione del garante europeo della protezione dei dati, ai fini della certezza giuridica il periodo di conservazione dei registri dovrebbe essere indicato con precisione. | |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli Stati membri che effettuano interrogazioni automatizzate mediante scansione delle targhe di veicoli a motore, ricorrendo a sistemi di riconoscimento automatico delle targhe, tengono un registro aggiornato di tali interrogazioni conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. Il contenuto di tale registro è stabilito mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. Quando è riscontrata una corrispondenza con dati conservati nel SIS o in una copia nazionale o tecnica dei dati del SIS, è effettuata un'interrogazione completa nel SIS per verificare che la corrispondenza sia effettiva. Tale interrogazione completa è svolta secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6. |
7. Qualora la rispettiva legislazione nazionale autorizzi interrogazioni automatizzate mediante scansione delle targhe di veicoli a motore, gli Stati membri che effettuano tali ricerche ricorrendo a sistemi di riconoscimento automatico delle targhe, tengono un registro aggiornato di tali interrogazioni conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 bis riguardo alla definizione delle norme concernenti tali registri. Quando è riscontrata una corrispondenza con dati conservati nel SIS o in una copia nazionale o tecnica dei dati del SIS, è effettuata un'interrogazione completa nel SIS per verificare che la corrispondenza sia effettiva. Tale interrogazione completa è svolta secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6. |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo. |
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi con l'autorità nazionale di controllo. |
Motivazione | |
Le autorità nazionali aventi accesso al SIS dovrebbero essere tenute a cooperare con l'autorità nazionale di controllo e non avere il diritto di scegliere se cooperare o meno. | |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nel SIS e periodicamente dopo che è stato accordato l'accesso ai dati SIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e protezione dei dati e sulle procedure di trattamento dei dati previste nel manuale SIRENE. Il personale è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti. |
1. Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nel SIS e periodicamente dopo che è stato accordato l'accesso ai dati SIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza dei dati, sui diritti fondamentali, comprese le norme in materia di protezione dei dati, e sulle procedure di trattamento dei dati previste nel manuale SIRENE. Il personale è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti stabilite in conformità dell'articolo 70 bis del presente regolamento. |
Motivazione | |
È importante preservare le disposizioni sulle sanzioni da prevedere a livello nazionale per l'abuso dei dati o lo scambio di informazioni supplementari contrari alla proposta di regolamento, conformemente all'articolo 65 della vigente decisione del Consiglio. Le informazioni relative a tali sanzioni dovrebbero essere parte della formazione fornita al personale. | |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli Stati membri dispongono di un programma nazionale di formazione sul SIS. Tale programma di formazione comprende una formazione per gli utenti finali e per il personale degli uffici SIRENE. |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Almeno una volta l'anno sono organizzati corsi comuni di formazione per rafforzare la cooperazione tra gli uffici SIRENE permettendo l'incontro tra colleghi di uffici diversi, per scambiare informazioni sui metodi di lavoro nazionali e costituire un corpus di conoscenze omogeneo ed equivalente. |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) compiti relativi all'esecuzione del bilancio; |
Motivazione | |
L'agenzia dovrebbe essere responsabile di tutti i compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione. Non sarebbe logico mantenere una divisione dei compiti tra l'agenzia e la Commissione. | |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c ter) acquisizione e rinnovo; |
Motivazione | |
L'agenzia dovrebbe essere responsabile di tutti i compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione. Non sarebbe logico mantenere una divisione dei compiti tra l'agenzia e la Commissione. | |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c quater) aspetti contrattuali. |
Motivazione | |
L'agenzia dovrebbe essere responsabile di tutti i compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione. Non sarebbe logico mantenere una divisione dei compiti tra l'agenzia e la Commissione. | |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare: |
soppresso |
(a) compiti relativi all'esecuzione del bilancio; |
|
(b) acquisizione e rinnovo; |
|
(c) aspetti contrattuali. |
|
Motivazione | |
L'agenzia dovrebbe essere responsabile di tutti i compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione. Non sarebbe logico mantenere una divisione dei compiti tra l'agenzia e la Commissione. | |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'agenzia sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. L'agenzia riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati. Il meccanismo, le procedure e l'interpretazione attinenti alla conformità qualitativa dei dati sono stabiliti mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
5. L'agenzia sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS, inoltre fornisce elenchi e riferisce periodicamente agli Stati membri. L'agenzia riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati. Il meccanismo, le procedure e l'interpretazione attinenti alla conformità qualitativa dei dati sono stabiliti mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. L'agenzia svolge anche compiti relativi all'offerta di formazione sull'uso tecnico del SIS e sulle misure atte a migliorare la qualità dei dati del SIS. |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni); |
(b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature, alle installazioni e ai materiali informatici utilizzati per il trattamento dei dati personali (apparecchiature, controllo dell'accesso e controllo all'ingresso delle installazioni); |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) impedire che i dati siano trattati nel SIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel SIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati); |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 64 a richiesta di quest'ultimo (profili del personale); |
(g) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere immediatamente tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 64 a richiesta di quest'ultimo (profili del personale); |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k bis) garantire che, in caso di interruzione, il sistema utilizzato possa essere ripristinato (recupero); |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k ter) garantire che il SIS esegua le sue funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nel SIS non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità); |
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera k quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k quater) garantire la sicurezza dei suoi siti tecnici. |
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Qualora l'agenzia cooperi con appaltatori esterni per un qualunque compito connesso al SIS, essa monitora da vicino le attività dell'appaltatore per garantire che ottemperi a tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati. |
Motivazione | |
Nel 2012 i dati del SIS sono stati compromessi in seguito a un attacco informativo che aveva colpito un appaltatore esterno in Danimarca. Gli Stati membri dovrebbero potenziare il loro monitoraggio su tali imprese. | |
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, il tipo di dati usati per effettuare interrogazioni, il riferimento al tipo di dati trasmessi e il nome dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati. |
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria di ciascuna segnalazione, la data e l'ora di ogni attività di trattamento dei dati, il tipo di dati usati per effettuare un'interrogazione, i dati trattati e il nome sia dell'autorità competente che della persona che effettua l'interrogazione e che procede al trattamento dei dati. |
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità degli articoli 40, 41 e 42, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e i nomi dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati. |
3. In deroga al paragrafo 2, se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità degli articoli 40, 41 e 42, i registri riportano il tipo di dati trattati anziché i dati effettivi. |
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Le norme e i formati dei registri sono specificati mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni. |
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati due anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati due anni dopo la cancellazione delle segnalazioni. |
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, svolge periodicamente campagne per informare il pubblico sugli obiettivi del SIS, sui dati ivi conservati, sulle autorità che hanno accesso al SIS e sui diritti degli interessati. Gli Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS in generale. |
1. All'inizio dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, svolge una campagna per informare i cittadini dell'Unione e dei paesi terzi sugli obiettivi del SIS, sui dati ivi conservati, sulle autorità che hanno accesso al SIS e sui diritti degli interessati. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ripropone periodicamente tali campagne con frequenza almeno annuale. Gli Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini e residenti sul SIS in generale. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di finanziamenti sufficienti per tali politiche di informazione. |
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti agli articoli 26, 32, 34, 36 e 38. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni sulle persone segnalate contengono esclusivamente i seguenti dati: |
3. Le informazioni sulle persone segnalate ai fini della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria contengono esclusivamente i seguenti dati: |
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; |
(e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili, non collegati a categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, tra cui origine etnica, religione, disabilità, genere o orientamento sessuale; |
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) sesso; |
(h) genere |
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) l'indicazione che la persona è armata, violenta, evasa o coinvolta in una delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo; |
(j) l'indicazione che la persona è armata, violenta, evasa o coinvolta in una delle attività di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541; |
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera x | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(x) profili DNA conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b); |
(x) ove consentito, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), profili DNA; |
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera y | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(y) dati dattiloscopici; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera z bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(z bis) i dati di cui alle lettere da a) a d), da f) a g) e alla lettera i) ricavati da un documento di identificazione valido in possesso della persona diverso dal documento di cui alle lettere da s) a v), nella misura in cui tali dati non sono disponibili in tale ultimo documento. |
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le norme tecniche sono simili per le interrogazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche di cui all'articolo 53. Sono basate su norme comuni stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le norme tecniche necessarie per l'interrogazione dei dati di cui al paragrafo 3 sono stabilite e sviluppate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. Tali norme tecniche sono simili per le interrogazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche di cui all'articolo 53, paragrafo 2, e sono basate su norme comuni stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando una persona o un oggetto è ricercato da uno Stato membro in relazione a un reato che rientra nell'ambito di applicazione degli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, lo Stato membro effettua in ogni circostanza la corrispondente segnalazione a norma, a seconda dei casi, dell'articolo 34, 36 o 38. |
2. Quando una persona o un oggetto è ricercato da uno Stato membro in relazione a un reato che rientra nell'ambito di applicazione degli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541, lo Stato membro effettua in ogni circostanza la corrispondente segnalazione a norma, a seconda dei casi, dell'articolo 34, 36 o 38. |
Motivazione | |
Occorre chiarire che va inserita una segnalazione qualora una persona sospettata sia ricercata in relazione a un presunto reato di terrorismo. I reati elencati nell'attuale decisione del Consiglio relativa a SIS II (con riferimento alla vecchia decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo) sono sostituiti dagli stessi reati ora previsti dalla direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo. L'espressione "in ogni circostanza" è soppressa perché superflua. | |
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 22 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Norme specifiche per inserire fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 bis riguardo ai requisiti da soddisfare per inserire gli identificatori biometrici, inclusi i profili DNA, nel SIS a norma del presente regolamento. Tali requisiti comprendono il numero di impronte digitali da inserire, il metodo di rilevamento di tali impronte e le norme minime di qualità che tutti gli identificatori biometrici devono rispettare. |
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA sono inseriti solo previo controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino norme minime di qualità dei dati; |
(a) fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici sono inseriti solo previo controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino norme minime di qualità dei dati; |
Motivazione | |
Poiché i dati del DNA sono i più sensibili tra i dati personali, è fondamentale delimitarne l'utilizzo in modo corretto e definire chiaramente in quali circostanze possono essere aggiunti a una segnalazione. Il testo relativo ai profili DNA è stato aggiunto alla lettera b). | |
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) un profilo DNA può essere aggiunto solo alle segnalazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e c), e solo se non sono disponibili per l'identificazione fotografie, immagini facciali o dati dattiloscopici. I profili DNA di persone che sono ascendenti diretti, discendenti o fratelli della persona oggetto della segnalazione possono essere aggiunti alla segnalazione solo con il consenso esplicito della persona interessata. L'origine razziale della persona non è inclusa nel profilo DNA. |
(b) un profilo DNA può essere aggiunto alle segnalazioni solo nelle situazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), solo previo controllo di qualità volto ad accertare che il profilo soddisfi norme minime di qualità dei dati, e solo se non sono disponibili per l'identificazione fotografie, immagini facciali o dati dattiloscopici. I profili DNA di persone che sono ascendenti diretti, discendenti o fratelli della persona oggetto della segnalazione possono essere aggiunti alla segnalazione solo con il consenso esplicito della persona interessata. Se il profilo DNA è aggiunto a una segnalazione, esso contiene solo le informazioni minime strettamente necessarie ai fini dell'identificazione della persona scomparsa e, in ogni caso, esclude sempre l'origine razziale e le informazioni sulla salute di tale persona. |
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2 Per la conservazione dei dati di cui al paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 40 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate mediante misure di esecuzione e aggiornate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
2 Per la conservazione dei dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 40 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate mediante misure di esecuzione e aggiornate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non possono essere inserite segnalazioni di persone in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), g), k), m), n) e, ove applicabile, p), tranne nelle situazioni di cui all'articolo 40. |
1. Non possono essere inserite segnalazioni di persone in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b), g), h), i), k), m), n) e, ove applicabile, p), tranne nelle situazioni di cui all'articolo 40. |
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se disponibili, sono inseriti anche tutti gli altri dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3. |
2. Fatto salvo l'articolo 22, se disponibili, e purché le condizioni per l'inserimento dei dati siano state soddisfatte, sono inseriti anche gli altri dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3. |
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 23 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 23 bis |
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Compatibilità delle segnalazioni |
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1. Prima di introdurre una nuova segnalazione, uno Stato membro verifica se la persona è già oggetto di una segnalazione nel SIS. |
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2. Per una stessa persona o per uno stesso oggetto può essere inserita nel SIS una sola segnalazione per Stato membro. Tuttavia, se necessario, possono essere inserite nuove segnalazioni sulla stessa persona da altri Stati membri, a condizione che siano compatibili. La compatibilità è garantita conformemente al paragrafo 3. |
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3. Le norme sulla compatibilità delle segnalazioni sono stabilite nel manuale SIRENE di cui all'articolo 8, paragrafo 4. Quando una persona è già stata segnalata nel SIS, uno Stato membro che intenda inserire una nuova segnalazione verifica che non esista alcuna incompatibilità tra le segnalazioni. Se non vi è alcuna incompatibilità, lo Stato membro può inserire la nuova segnalazione. Se le segnalazioni sono incompatibili, le consultazioni tra gli uffici SIRENE interessati si effettuano mediante lo scambio di informazioni supplementari al fine di raggiungere un accordo conformemente all'ordine di priorità previsto nel manuale SIRENE. Per motivi di interesse nazionale essenziale è possibile derogare a questo ordine di priorità, previa consultazione tra gli Stati membri. |
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 24 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Disposizioni generali relative agli indicatori di validità |
Indicatori di validità |
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Lo Stato membro che reputa che dare applicazione a una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32 o 36 non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali può esigere a posteriori che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l'azione richiesta nella segnalazione. L'indicatore di validità è apposto dall'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante. |
1. Lo Stato membro che reputa che dare applicazione a una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32, 36 e 40 non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali può esigere a posteriori che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l'azione richiesta nella segnalazione. L'indicatore di validità è apposto dall'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante. |
Motivazione | |
Anche la nuova categoria di segnalazione di cui all'articolo 40 potrebbe portare a problemi di incompatibilità con la legislazione nazionale, con gli obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, e pertanto dovrebbe essere inclusa nell'elenco degli articoli per i quali è possibile apporre alla segnalazione un indicatore di validità. | |
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nel presente regolamento qualsiasi riferimento alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI si intende fatto altresì alle corrispondenti disposizioni degli accordi conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi in virtù dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato d'arresto che prevedono che il mandato d'arresto sia trasmesso tramite il SIS. |
3. Nel presente regolamento qualsiasi riferimento alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI si intende fatto altresì alle corrispondenti disposizioni degli accordi conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi in virtù dell'articolo 216 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato d'arresto che prevedono che il mandato d'arresto sia trasmesso tramite il SIS. |
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In caso di operazione di ricerca in corso e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante, quest'ultimo può rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione per l'arresto effettuata a norma del presente articolo, cosicché la segnalazione non sia consultabile dagli utenti finali e sia accessibile solo agli uffici SIRENE. Tale funzionalità è attivata per un periodo non superiore a 48 ore. Se necessario a fini operativi, l'attivazione può tuttavia essere prolungata di ulteriori periodi di 48 ore. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni in cui è stata utilizzata tale funzionalità. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I dati relativi a persone scomparse o altre persone che devono essere poste sotto protezione o il cui luogo di soggiorno deve essere accertato sono inseriti nel SIS su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro segnalante. |
soppresso |
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Possono essere inserite le seguenti categorie di persone scomparse: |
2. A seguito di una decisione dell'autorità competente dello Stato membro, sono inserite nel SIS le seguenti categorie di persone: |
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) per prevenire minacce; |
ii) per prevenire una minaccia alla sicurezza pubblica; |
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) persone scomparse che non devono essere poste sotto protezione; |
(b) adulti scomparsi che non devono essere posti sotto protezione; |
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) minori a rischio di sottrazione di cui al paragrafo 4. |
(c) minori a rischio di sottrazione, anche da parte di un familiare, o a rischio di essere fatti uscire dallo Stato membro a fini di tortura o violenza sessuale o di genere, o di essere vittime delle attività di cui agli articoli da 6 a 10 della direttiva (UE) 2017/541. |
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il paragrafo 2, lettera a), si applica specialmente ai minori e a persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente. |
3. Il paragrafo 2, lettera a), si applica specialmente a persone che devono essere internate per decisione di un'autorità giudiziaria competente e ai minori. |
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La segnalazione di un minore di cui al paragrafo 2, lettera c), è effettuata su richiesta dell'autorità giudiziaria competente dello Stato membro competente in materia di responsabilità genitoriale conformemente al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio74, in caso di rischio concreto ed evidente che un minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità giudiziaria competente. Negli Stati membri che sono parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori e in cui non si applica il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, sono di applicazione le disposizioni della convenzione dell'Aia. |
4. La segnalazione di un minore a rischio di cui al paragrafo 2, lettera c), è effettuata a seguito di una decisione dell'autorità giudiziaria competente dello Stato membro competente in materia di responsabilità genitoriale conformemente al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio74, in caso di rischio concreto ed evidente che un minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità giudiziaria competente. Tale decisione è adottata tempestivamente. Negli Stati membri che sono parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori e in cui non si applica il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, sono di applicazione le disposizioni della convenzione dell'Aia. Le misure necessarie sono sostenute dai protocolli e dagli strumenti pertinenti indicati nella segnalazione. |
__________________ |
__________________ |
74 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1). |
74 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1). |
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le autorità competenti per la tutela dei minori, compresi la linea nazionale di assistenza telefonica e i genitori, i tutori e/o le persone che prestano assistenza ai minori, se del caso, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, sono informati di una segnalazione di un minore scomparso a norma del paragrafo 1, lettera c). |
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri assicurano che i dati inseriti nel SIS indichino in quale delle categorie di cui al paragrafo 2 rientra la persona scomparsa. Gli Stati membri assicurano inoltre che i dati inseriti nel SIS indichino il tipo di caso di persona scomparsa o vulnerabile. Le norme sulla categorizzazione dei tipi di caso e sull'inserimento di tali dati sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
5. Gli Stati membri assicurano che i dati inseriti nel SIS indichino in quale delle categorie di cui al paragrafo 2 rientra la persona scomparsa o il minore a rischio. Gli Stati membri assicurano inoltre che i dati inseriti nel SIS indichino, qualora sia noto, il tipo di caso di minore a rischio o di persona scomparsa. Le norme sulla categorizzazione dei tipi di caso e sull'inserimento di tali dati sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. In base a tali norme, i tipi di minori scomparsi comprendono: |
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(a) minori fuggiti da casa; |
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(b) minori non accompagnati nel contesto della migrazione; |
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(c) minori sottratti da un familiare. |
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Quattro mesi prima che il minore oggetto di segnalazione ai sensi del presente articolo raggiunga l'età adulta, il CS-SIS comunica automaticamente allo Stato membro segnalante che la ragione della richiesta e l'azione da intraprendere devono essere aggiornate o che la segnalazione dev'essere cancellata. |
6. Quattro mesi prima che il minore oggetto di segnalazione ai sensi del presente articolo raggiunga l'età adulta, il CS-SIS comunica automaticamente allo Stato membro segnalante che la ragione della richiesta e l'azione da intraprendere devono essere aggiornate o che la segnalazione sarà cancellata. |
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Qualora esistano indizi concreti che veicoli, natanti o aeromobili siano collegati a una persona oggetto di segnalazione a norma del paragrafo 2, possono essere effettuate segnalazioni di tali veicoli, natanti o aeromobili per localizzare la persona. In tal caso la segnalazione della persona scomparsa e la segnalazione dell'oggetto sono connesse in conformità dell'articolo 60. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al presente paragrafo sono stabilite mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
7. Qualora esistano indizi concreti che veicoli, natanti o aeromobili siano collegati a una persona oggetto di segnalazione a norma del paragrafo 2, possono essere effettuate segnalazioni di tali veicoli, natanti o aeromobili per localizzare la persona. In tal caso la segnalazione della persona e la segnalazione dell'oggetto sono connesse in conformità dell'articolo 60. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al presente paragrafo sono stabilite mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Gli Stati membri inseriscono nel SIS come persone scomparse i minori scomparsi dalle strutture di accoglienza e i loro dati. |
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di reperimento di una persona di cui all'articolo 32, le autorità competenti comunicano, fatto salvo il paragrafo 2, il suo luogo di soggiorno allo Stato membro segnalante. In caso di minori scomparsi o minori che devono essere posti sotto protezione, lo Stato membro di esecuzione consulta immediatamente lo Stato membro segnalante per concordare senza indugio le misure da prendere per tutelare l'interesse superiore del minore. Nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e c), le autorità competenti possono, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre la persona sotto protezione per impedirle di proseguire il viaggio. |
1. In caso di reperimento di una persona di cui all'articolo 32, le autorità competenti comunicano immediatamente, fatto salvo il paragrafo 2, il suo luogo di soggiorno allo Stato membro segnalante. In caso di minori oggetto di una segnalazione a norma dell'articolo 32, lo Stato membro di esecuzione consulta immediatamente lo Stato membro segnalante, comprese le sue autorità per la tutela dei minori, per concordare senza indugio e al più tardi entro 12 ore le misure da prendere per tutelare l'interesse superiore del minore. Nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e c), le autorità competenti possono, ove opportuno, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre la persona sotto protezione per impedirle di proseguire il viaggio. Qualora la segnalazione riguardi un minore, la decisione sulla sua protezione tiene conto della vulnerabilità del minore e del suo interesse superiore. |
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Può essere effettuata una segnalazione ai fini della repressione di reati, dell'esecuzione di condanne penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica: |
2. Può essere effettuata una segnalazione ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e della repressione di reati, dell'esecuzione di condanne penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica: |
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) qualora esistano indizi concreti che la persona intenda commettere o commetta un reato grave, quali i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; |
(a) qualora esistano indizi concreti che la persona intenda commettere o commetta un reato grave, se tale reato è punibile nello Stato membro segnalante con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno un anno; |
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) qualora le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, siano necessarie all'esecuzione di una condanna penale per un reato grave, in particolare uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; o |
(b) qualora le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, siano necessarie all'esecuzione di una condanna penale per un reato grave, se tale reato è punibile nello Stato membro segnalante con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni; o |
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) qualora la valutazione globale della persona, in particolare sulla base dei suoi precedenti penali, faccia supporre che commetterà anche in avvenire reati gravi, in particolare reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. |
(c) qualora la valutazione globale della persona, in particolare sulla base dei suoi precedenti penali, faccia supporre che commetterà anche in avvenire reati gravi, se tali reati sono punibili nello Stato membro segnalante con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni. |
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora esistano indizi concreti che veicoli, natanti, aeromobili e container siano collegati a reati gravi di cui al paragrafo 2 o a gravi minacce di cui al paragrafo 3, possono essere effettuate segnalazioni di tali veicoli, natanti, aeromobili e container. |
4. Qualora esistano prove concrete che veicoli, natanti, aeromobili, container, rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e roulotte siano collegati a reati gravi di cui al paragrafo 2 o a gravi minacce di cui al paragrafo 3, possono essere effettuate segnalazioni di tali veicoli, natanti, aeromobili e container. |
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Qualora esistano indizi concreti che documenti vergini o documenti di identità rilasciati siano collegati a reati gravi di cui al paragrafo 2 o a gravi minacce di cui al paragrafo 3, possono essere effettuate segnalazioni di tali documenti, a prescindere dall'identità dell'eventuale titolare originario del documento di identità. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al presente paragrafo sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
5. Qualora esistano prove concrete che documenti vergini o documenti di identità rilasciati siano collegati a reati gravi di cui al paragrafo 2 o a gravi minacce di cui al paragrafo 3, possono essere effettuate segnalazioni di tali documenti, a prescindere dall'identità dell'eventuale titolare originario del documento di identità. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al presente paragrafo sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nell'ambito dei controlli discreti, dei controlli di indagine o dei controlli specifici, le seguenti informazioni sono raccolte e trasmesse, totalmente o in parte, all'autorità segnalante in occasione di verifiche di frontiera, controlli di polizia o doganali o altre attività di contrasto svolte all'interno di uno Stato membro: |
1. Nell'ambito dei controlli discreti, dei controlli di indagine o dei controlli specifici, le seguenti informazioni sono raccolte e immediatamente trasmesse, totalmente o in parte, all'autorità segnalante in occasione di verifiche di frontiera, controlli di polizia o doganali o altre attività di contrasto svolte all'interno di uno Stato membro: |
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) il veicolo, il natante, l'aeromobile o il container usato; |
(f) il veicolo, il natante, l'aeromobile, il container, i rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e le roulotte usati; |
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate tramite scambio di informazioni supplementari. |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate immediatamente tramite scambio di informazioni supplementari. |
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. A seconda delle circostanze operative e conformemente alla legislazione nazionale, il controllo di indagine consiste in un controllo più approfondito e in un interrogatorio della persona. Se la legge di uno Stato membro non lo autorizza, il controllo di indagine è convertito, per quello Stato membro, in controllo discreto. |
4. A seconda delle circostanze operative e conformemente alla legislazione nazionale, e fatti salvi i diritti di indagati e imputati ad avvalersi di un difensore in conformità della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, il controllo di indagine consiste in un controllo più approfondito e in un interrogatorio della persona. |
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1 bis Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1). |
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) aeromobili; |
(h) aeromobili e relativi motori; |
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La definizione di nuove sottocategorie di oggetti di cui al paragrafo 2, lettera n), e le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 bis per definire nuove sottocategorie di oggetti di cui al paragrafo 2, lettera n). Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione relativa a un oggetto reperito, l'autorità che la constata sequestra l'oggetto conformemente alla legislazione nazionale e si mette in contatto con l'autorità segnalante per concordare le misure necessarie. A tale scopo possono altresì essere trasmessi dati personali a norma del presente regolamento. |
1. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione relativa a un oggetto reperito, l'autorità che la constata sequestra l'oggetto conformemente alla legislazione nazionale e si mette in contatto con l'autorità segnalante per concordare le misure necessarie. A tale scopo possono altresì essere trasmessi dati personali tramite scambio di informazioni supplementari. |
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate tramite scambio di informazioni supplementari. |
soppresso |
Emendamento 161 Proposta di regolamento Capo XI – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
SEGNALAZIONE DI IGNOTI RICERCATI A FINI DI IDENTIFICAZIONE IN CONFORMITÀ DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E INTERROGAZIONE CON DATI BIOMETRICI |
SEGNALAZIONE DI IGNOTI RICERCATI A FINI DI IDENTIFICAZIONE IN CONFORMITÀ DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE |
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 40 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Segnalazione di ignoti ricercati a fini di fermo in conformità della legislazione nazionale |
Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità della legislazione nazionale |
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Possono essere inseriti nel SIS dati dattiloscopici non collegati a persone segnalate. Tali dati dattiloscopici sono serie complete o incomplete di impronte digitali o impronte palmari rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore del reato. I dati dattiloscopici appartenenti a questa categoria sono conservati come relativi a "ignoto sospettato o ricercato", a condizione che le autorità competenti non possano stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale. |
1. Possono essere inseriti nel SIS dati dattiloscopici non collegati a persone segnalate. Tali dati dattiloscopici sono serie complete o incomplete di impronte digitali o impronte palmari rinvenute sul luogo di un reato di terrorismo o di altri reati gravi oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un grado molto elevato di probabilità che appartengono all'autore del reato. Qualora l'autorità competente dello Stato membro segnalante non possa stabilire l'identità della persona sospettata utilizzando un'altra banca dati pertinente, i dati dattiloscopici appartenenti a questa categoria possono essere conservati come relativi a "ignoto sospettato o ricercato" al fine di identificare e reperire tale persona. |
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di riscontro positivo o potenziale corrispondenza con i dati conservati a norma dell'articolo 40, l'identità della persona è stabilita conformemente alla legislazione nazionale, contestualmente alla verifica che i dati dattiloscopici conservati nel SIS appartengano a tale persona. Gli Stati membri comunicano tramite scambio di informazioni supplementari per agevolare una tempestiva indagine del caso. |
1. In caso di riscontro positivo o potenziale corrispondenza con i dati conservati a norma dell'articolo 40, l'identità della persona è stabilita conformemente alla legislazione nazionale, a seguito della verifica, effettuata da un esperto in dattiloscopia, che i dati dattiloscopici conservati nel SIS appartengano a tale persona. Gli Stati membri comunicano immediatamente tramite scambio di informazioni supplementari per agevolare una tempestiva indagine del caso. |
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 42 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Norme specifiche per la verifica o l'interrogazione con fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA sono estratti dal SIS per verificare l'identità di una persona reperita grazie all'interrogazione del SIS con dati alfanumerici. |
1. Quando una segnalazione nel SIS contiene fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA, tali dati sono estratti dal SIS per confermare l'identità di una persona rintracciata grazie all'interrogazione del SIS con dati alfanumerici. |
Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Per controllare se la persona figura già nel SIS con un'altra identità, può essere effettuata un'interrogazione con le impronte digitali prima dell'inserimento di una nuova segnalazione. |
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I dati dattiloscopici possono essere usati anche per identificare una persona. I dati dattiloscopici conservati nel SIS sono interrogati a fini di identificazione se l'identità della persona non può essere accertata con altri mezzi. |
2. I dati dattiloscopici possono essere usati anche per identificare una persona. I dati dattiloscopici conservati nel SIS sono usati a fini di identificazione solo se l'identità della persona non può essere accertata con dati alfanumerici. A tal fine il SIS centrale contiene un sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS). |
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri mettono a disposizione degli utenti finali un sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a tal fine, compresi, se del caso, adeguamenti ai rispettivi N.SIS. |
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I dati dattiloscopici conservati nel SIS in relazione a segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 26, dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e d), e dell'articolo 36 possono essere interrogati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore del reato e purché le autorità competenti non siano in grado di stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale. |
3. I dati dattiloscopici conservati nel SIS in relazione a segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 26, dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e d), e dell'articolo 36 possono essere interrogati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato di terrorismo o di un altro reato grave oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore del reato di terrorismo o di altro reato grave e purché le autorità competenti non siano in grado di stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale. |
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se l'identificazione definitiva a norma del presente articolo rivela che il risultato del confronto ricevuto dal SIS centrale non corrisponde ai dati dattiloscopici inviati per il confronto, gli Stati membri cancellano immediatamente il risultato del confronto e comunicano tale circostanza all'agenzia quanto prima e in ogni caso entro tre giorni lavorativi. |
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Non appena ciò diviene tecnicamente possibile, e garantendo al contempo un grado elevato di affidabilità dell'identificazione, è possibile ricorrere a fotografie e immagini facciali per identificare una persona. L'identificazione mediante fotografie o immagini facciali è effettuata solo presso valichi di frontiera regolari dove sono usati sistemi self-service e sistemi di controllo di frontiera automatizzati. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 bis per stabilire l'utilizzo di fotografie, immagini facciali e profili DNA ai fini dell'identificazione delle persone e le norme tecniche per farlo, compresa la ricerca nonché l'identificazione e la conferma dell'identità. La Commissione adotta l'atto delegato non appena ciò diviene tecnicamente possibile con un grado elevato di affidabilità dell'identificazione, ricorrendo a fotografie e immagini facciali per identificare una persona. L'identificazione mediante fotografie o immagini facciali è effettuata solo presso valichi di frontiera regolari dove sono usati sistemi self-service e sistemi di controllo di frontiera automatizzati. |
Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) di altre attività di contrasto svolte a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati nello Stato membro interessato; |
(c) della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi nello Stato membro interessato ai quali si applica la direttiva (UE) 2016/680; |
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) dei controlli di sicurezza nel contesto delle procedure connesse alle domande di protezione internazionale, nella misura in cui tali autorità non svolgono il ruolo di "autorità accertanti" ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 bis e, se del caso, della fornitura di consulenza in conformità del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio 1 ter; |
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__________________ |
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1 bis Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60). |
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1 ter Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1). |
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per l'adempimento dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera c), nello svolgimento delle loro funzioni. L'accesso da parte di tali autorità è disciplinato dalla legislazione di ciascuno Stato membro. |
3. Il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità di cui al paragrafo 1, lettera c), nello svolgimento delle loro funzioni. L'accesso da parte di tali autorità è conforme al presente regolamento e alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio75 hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c) e l), del presente regolamento, al solo scopo di verificare che i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale: |
1. Le autorità competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio75 hanno accesso solo ai seguenti dati inseriti nel SIS a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c) e l), del presente regolamento, al solo scopo di verificare che i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale: |
__________________ |
__________________ |
75 Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57). |
75 Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57). |
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'accesso a tali dati da parte dei servizi competenti per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli è disciplinato dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione. |
L'accesso a tali dati da parte delle autorità competenti di cui al primo comma è disciplinato dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'autorità competente in questione. |
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I servizi di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel SIS. |
soppresso |
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I servizi di cui al paragrafo 1 che non sono servizi pubblici accedono ai dati inseriti nel SIS soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 43. Tale autorità ha il diritto di consultare tali dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità. |
soppresso |
Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'articolo 39 del presente regolamento non si applica all'accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale. |
4. L'articolo 39 del presente regolamento non si applica all'accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, di informazioni ottenute durante la consultazione del SIS che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale. |
Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei certificati d'immatricolazione o per la gestione del traffico di natanti, compresi i relativi motori, e di aeromobili hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, al solo scopo di verificare che i natanti, compresi i relativi motori, gli aeromobili o i container di cui è richiesta l'immatricolazione o che sono oggetto della gestione del traffico non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale: |
1. Le autorità competenti negli Stati membri per il rilascio dei certificati d'immatricolazione o per la gestione del traffico di natanti, compresi i relativi motori, e di aeromobili hanno accesso solo ai seguenti dati inseriti nel SIS a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, al solo scopo di verificare che i natanti, compresi i relativi motori; gli aeromobili o i container di cui è richiesta l'immatricolazione o che sono oggetto della gestione del traffico non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale: |
Emendamento 182 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) dati relativi a motori per aeromobili. |
Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatto salvo il paragrafo 2, la legge di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati. L'accesso ai dati di cui alle lettere da a) a c) è limitato alle specifiche competenze dei servizi interessati. |
L'accesso delle autorità competenti di cui al primo comma a tali dati è disciplinato dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'autorità competente in questione. L'accesso ai dati di cui alle lettere a), b), c) e c bis) del primo comma è limitato alle specifiche competenze delle autorità competenti interessate. |
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I servizi di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel SIS. |
soppresso |
Emendamento 185 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I servizi di cui al paragrafo 1 che non sono servizi pubblici accedono ai dati inseriti nel SIS soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 43. Tale autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità. |
soppresso |
Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'articolo 39 del presente regolamento non si applica all'accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale. |
4. L'articolo 39 del presente regolamento non si applica all'accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, di informazioni ottenute durante la consultazione del SIS che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale. |
Emendamento 187 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), nell'ambito del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli. |
1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), ove necessario all'adempimento del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli. |
Emendamento 188 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora un'interrogazione effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, Europol, tramite i canali definiti dal regolamento (UE) 2016/794, informa al riguardo lo Stato membro segnalante. |
2. Qualora un'interrogazione effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, Europol informa immediatamente al riguardo lo Stato membro segnalante mediante lo scambio di informazioni supplementari tramite l'infrastruttura di comunicazione e conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE. Finché non è in grado di utilizzare le funzionalità previste per lo scambio di informazioni supplementari, Europol informa lo Stato membro segnalante tramite i canali definiti dal regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 189 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'uso delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione nel SIS è soggetto al consenso dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro interessato. |
3. L'uso delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione nel SIS è soggetto al consenso dello Stato membro segnalante. Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro segnalante e nel pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Europol può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/794. |
4. Europol può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro segnalante conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) limita l'accesso ai dati inseriti nel SIS al proprio personale specificamente autorizzato; |
(b) limita l'accesso ai dati inseriti nel SIS al proprio personale specificamente autorizzato che necessita dell'accesso ai fini dell'assolvimento dei propri compiti; |
Emendamento 192 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) adotta e applica le misure di cui agli articoli 10 e 11; |
(c) adotta e applica le misure di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14; |
Emendamento 193 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le copie di cui al paragrafo 6 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Tale periodo può essere prolungato in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata. Europol riferisce tali casi di prolungamento al garante europeo della protezione dei dati. |
7. Le copie di cui al paragrafo 6 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Qualora Europol crei una banca dati off-line con i dati SIS, comunica l'esistenza di tale banca dati al garante europeo della protezione dei dati. |
Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Europol conserva un registro di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS. |
9. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Europol conserva registri di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS. Tali registri riportano, in particolare, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, il tipo di dati trattati e il nome del responsabile del trattamento dei dati. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS. Il contenuto, il periodo di conservazione e le modalità e i formati di tali registri sono definiti conformemente all'articolo 12. |
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9 bis. Europol è immediatamente informato dagli Stati membri in merito a eventuali segnalazioni effettuate a norma degli articoli 34, 36 o 38 e ai riscontri positivi relativi a tali segnalazioni qualora una persona o un oggetto sia ricercato da uno Stato membro in relazione a un reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541. |
Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti, nell'ambito del loro mandato, hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli a norma degli articoli 26, 32, 34, 38 e 40. |
1. Solo i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti, ove necessario per assolvere ai propri compiti e nell'ambito del loro mandato, hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli a norma degli articoli 26, 32, 34, 38 e 40. |
Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro nazionale di Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro segnalante. |
2. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro nazionale di Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, il membro nazionale informa immediatamente al riguardo lo Stato membro segnalante. |
Emendamento 198 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2002/187/GAI concernenti la protezione dei dati e la responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto da parte dei membri nazionali di Eurojust o dei loro assistenti, né le competenze dell'autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione. |
3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni della decisione 2002/187/GAI concernenti la protezione dei dati e la responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto da parte dei membri nazionali di Eurojust o dei loro assistenti, né le competenze dell'autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione. |
Emendamento 199 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ogni accesso e consultazione effettuati da un membro nazionale di Eurojust o da un suo assistente sono registrati conformemente all'articolo 12 e ogni uso dei dati ai quali hanno avuto accesso è registrato. |
4. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Eurojust conserva registri di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS effettuati da un membro nazionale di Eurojust o da un suo assistente conformemente alle disposizioni dell'articolo 12. Tali registri riportano, in particolare, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, il tipo di dati usati per effettuare interrogazioni, un riferimento al tipo di dati trattati e il nome del responsabile del trattamento dei dati. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS. |
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'accesso ai dati inseriti nel SIS è limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale di Eurojust. |
soppresso |
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11. |
7. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11. |
Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione delle migrazione hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli. |
1. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 e i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli conformemente al presente regolamento. Essi hanno tale diritto solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei loro compiti nonché previsto dal piano operativo di una specifica operazione. |
Emendamento 203 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione delle migrazione accedono ai dati inseriti nel SIS e li consultano in conformità del paragrafo 1 tramite l'interfaccia tecnica istituita e mantenuta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 49, paragrafo 1. |
2. I membri delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 e i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione accedono ai dati inseriti nel SIS e li consultano in conformità del paragrafo 1 tramite l'interfaccia tecnica istituita e mantenuta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 49, paragrafo 1. |
Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, lo Stato membro segnalante ne è informato. In conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre possono intervenire esclusivamente in risposta a una segnalazione nel SIS sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto. |
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, lo Stato membro segnalante ne è informato immediatamente. In conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre possono intervenire esclusivamente in risposta a una segnalazione nel SIS sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano e solo se hanno il potere di intervenire a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto. |
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso dei dati a cui ha avuto accesso è registrato. |
4. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conserva registri di ogni accesso al SIS e di ogni interrogazione del SIS effettuati da un membro delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tali registri riportano, in particolare, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, il tipo di dati usati per effettuare interrogazioni, un riferimento al tipo di dati trattati e il nome del responsabile del trattamento dei dati. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS. Il contenuto, il periodo di conservazione e le modalità e i formati di tali registri sono definiti conformemente all'articolo 12. |
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'accesso ai dati inseriti nel SIS è limitato a un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e non è esteso ad altri membri della squadra. |
5. L'accesso ai dati inseriti nel SIS è limitato a un membro delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, a condizione che abbia ricevuto la formazione necessaria. L'accesso non è esteso ad altri membri della squadra. |
Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11. |
6. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10,11, 13 e 14. |
Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini dell'articolo 48, paragrafo 1, e del paragrafo 2 del presente articolo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituisce e mantiene un'interfaccia tecnica che permette un collegamento diretto con il SIS centrale. |
1. Ai fini dell'articolo 48, paragrafo 1, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituisce e mantiene un'interfaccia tecnica che permette un collegamento diretto con il SIS centrale. |
Emendamento 209 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini dell'adempimento dei compiti conferitile dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli in conformità degli articoli 26, 32, 34, 36 e dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere j) e k). |
[2. Il personale debitamente autorizzato dell'unità centrale ETIAS istituita in seno all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dell'adempimento dei compiti conferitile dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di verificarli in conformità degli articoli 26, 32, 34, 36 e dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere j) e k). |
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora una verifica svolta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, si applica la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). |
soppresso |
Emendamento 211 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1624 concernenti la protezione dei dati né la responsabilità per trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. |
4. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1624 concernenti la protezione dei dati né la responsabilità per trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. |
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso dei dati a cui ha avuto accesso è registrato. |
soppresso |
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Tranne quando necessario per adempiere le funzioni richieste dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nessuna parte del SIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e nessun dato contenuto nel SIS a cui ha accesso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è trasferito a tale sistema. Nessuna parte del SIS può essere scaricata. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento o duplicazione di dati SIS. |
soppresso |
Emendamento 214 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11. |
7. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14. |
Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 51 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Termini di conservazione delle segnalazioni |
Termini di riesame delle segnalazioni |
Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le segnalazioni inserite nel SIS a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. |
1. Le segnalazioni inserite nel SIS a norma del presente regolamento non sono conservate oltre il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. |
Emendamento 217 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS entro cinque anni dall'inserimento nello stesso. Le segnalazioni effettuate ai fini dell'articolo 36 sono conservate al massimo per un anno. |
2. Lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS entro tre anni dall'inserimento nello stesso. Le segnalazioni effettuate ai fini dell'articolo 36 sono riesaminate entro un anno al massimo. |
Emendamento 218 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le segnalazioni relative a documenti vergini e documenti di identità rilasciati inserite a norma dell'articolo 38 sono conservate al massimo per dieci anni. Periodi di conservazione più brevi per le categorie di segnalazioni relative a oggetti possono essere stabiliti mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
3. Le segnalazioni relative a documenti vergini e documenti di identità rilasciati inserite a norma dell'articolo 38 sono conservate al massimo per dieci anni. Le segnalazioni relative ad altri oggetti effettuate a norma degli articoli 36 e 38 sono conservate al massimo per cinque anni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 bis riguardo a periodi di conservazione più brevi per le categorie di segnalazioni relative a oggetti. |
Emendamento 219 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Qualora risulti chiaro al personale dell'ufficio SIRENE responsabile di coordinare e verificare la qualità dei dati che una segnalazione su una persona ha conseguito il suo obiettivo e dev'essere cancellata dal SIS, il personale lo comunica all'autorità segnalante per sottoporre la questione alla sua attenzione. L'autorità dispone di 30 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione per indicare che la segnalazione è stata o sarà cancellata, oppure indica i motivi della conservazione della segnalazione. In caso di mancata risposta alla scadenza del periodo di 30 giorni, la segnalazione è cancellata dal personale dell'ufficio SIRENE. Gli uffici SIRENE segnalano alla rispettiva autorità nazionale di controllo i problemi ricorrenti eventualmente incontrati in questo settore. |
5. Non appena risulti chiaro al personale dell'ufficio SIRENE responsabile di coordinare e verificare la qualità dei dati che una segnalazione su una persona o un oggetto ha conseguito il suo obiettivo e dev'essere cancellata dal SIS, il personale lo comunica immediatamente all'autorità segnalante per sottoporre la questione alla sua attenzione. L'autorità dispone di sette giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione per indicare che la segnalazione è stata o sarà cancellata, oppure indica i motivi della conservazione della segnalazione. In caso di mancata risposta alla scadenza del periodo di sette giorni, la segnalazione è cancellata dal personale dell'ufficio SIRENE. Gli uffici SIRENE segnalano alla rispettiva autorità nazionale di controllo i problemi ricorrenti eventualmente incontrati in questo settore. |
Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Nel periodo di riesame lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione più a lungo, ove ciò sia necessario per gli scopi della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS. |
6. Nel periodo di riesame lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione più a lungo, ove ciò sia necessario e proporzionato per gli scopi della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS. |
Emendamento 221 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 6. |
8. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 6 e le trasmettono alle autorità di controllo di cui all'articolo 67. |
Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le segnalazioni per l'arresto a fini di consegna o estradizione di cui all'articolo 26 sono cancellate una volta che la persona è stata consegnata o estradata alle autorità competenti dello Stato membro segnalante. Possono essere altresì cancellate se la decisione giudiziaria su cui si basavano è stata revocata dall'autorità giudiziaria competente in conformità del diritto nazionale. |
1. Le segnalazioni per l'arresto a fini di consegna o estradizione di cui all'articolo 26 sono cancellate una volta che la persona è stata consegnata o estradata alle autorità competenti dello Stato membro segnalante. Sono altresì cancellate se la decisione giudiziaria su cui si basavano è stata revocata dall'autorità giudiziaria competente in conformità del diritto nazionale. |
Emendamento 223 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – trattino 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- al reperimento del minore; |
- al reperimento del minore e al suo collocamento sotto protezione ufficiale; |
Emendamento 224 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatta salva la legislazione nazionale, qualora una persona sia internata su decisione dell'autorità competente, la segnalazione può essere mantenuta fino al suo rimpatrio. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 225 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora sia ottenuto un riscontro positivo in uno Stato membro e i dati riguardanti l'indirizzo siano trasmessi allo Stato membro segnalante e in quest'ultimo Stato sia ottenuto un riscontro positivo successivo che rivela gli stessi dati riguardanti l'indirizzo, il riscontro positivo è registrato nello Stato membro di esecuzione senza tuttavia che allo Stato membro segnalante siano ritrasmessi i dati riguardanti l'indirizzo o informazioni supplementari. In tali casi lo Stato membro di esecuzione informa del riscontro positivo ripetuto lo Stato membro segnalante, il quale valuta se sia necessario mantenere la segnalazione. |
Qualora sia ottenuto un riscontro positivo in uno Stato membro e i dati riguardanti l'indirizzo siano trasmessi allo Stato membro segnalante e in quest'ultimo Stato sia ottenuto un riscontro positivo successivo che rivela gli stessi dati riguardanti l'indirizzo, il riscontro positivo è registrato nello Stato membro di esecuzione senza tuttavia che allo Stato membro segnalante siano ritrasmessi i dati riguardanti l'indirizzo o informazioni supplementari. In tali casi lo Stato membro di esecuzione informa del riscontro positivo ripetuto lo Stato membro segnalante, il quale svolge una valutazione individuale globale della necessità di mantenere la segnalazione. |
Emendamento 226 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) al completamento del controllo da parte di uno Stato membro di esecuzione. |
Emendamento 227 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le segnalazioni di ignoti ricercati di cui all'articolo 40 sono cancellate secondo le seguenti regole: |
6. Le segnalazioni di ignoti ricercati di cui all'articolo 40 sono cancellate: |
Emendamento 228 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 6 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) allo scadere del termine di validità della segnalazione. |
(b) allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'articolo 51; o |
Emendamento 229 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante. |
Emendamento 230 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. In aggiunta ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, le segnalazioni sono cancellate, se necessario, anche a seguito della verifica della compatibilità di cui all'articolo 23 bis. |
Emendamento 231 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 6 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 ter. In caso di scadenza di una segnalazione in conformità dell'articolo 51, la sua cancellazione a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 avviene automaticamente. |
Emendamento 232 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Tale periodo può essere prolungato in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata. |
3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. |
Emendamento 233 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla rispettiva autorità nazionale di controllo e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, siano applicate a tali copie. |
4. Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla rispettiva autorità nazionale di controllo come pure al garante europeo della protezione dei dati e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, siano applicate a tali copie. |
Emendamento 234 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un abuso ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro. |
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un abuso ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro ed è soggetto a sanzioni in conformità dell'articolo 70 bis. |
Emendamento 235 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Ciascuno Stato membro invia all'agenzia l'elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS a norma del presente regolamento e le eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e a quali fini. L'agenzia provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
8. Ciascuno Stato membro invia all'agenzia l'elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS a norma del presente regolamento e le eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e a quali fini. L'agenzia provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione gestisce un sito web pubblico contenente tali informazioni e ne garantisce il costante aggiornamento. |
Emendamento 236 Proposta di regolamento Articolo 55 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione |
Procedura in caso di mancata esecuzione di una segnalazione |
Emendamento 237 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se l'azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro richiesto ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante. |
1. Se l'azione richiesta non può essere eseguita, si applica la seguente procedura: |
|
(a) lo Stato membro richiesto ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante tramite l'ufficio SIRENE, indicando il motivo per cui ciò non è possibile, conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE; |
|
(b) gli Stati membri interessati possono concordare l'azione da intraprendere, nel rispetto degli strumenti giuridici del SIS e del diritto nazionale; |
|
(c) qualora un'azione richiesta non possa essere svolta in relazione alle persone coinvolte in un'attività di cui alla direttiva (UE) 2017/541, lo Stato membro richiesto informa immediatamente Europol. |
Emendamento 238 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Qualora uno Stato membro segnalante disponga di pertinenti dati supplementari o modificati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, esso completa o rettifica immediatamente la segnalazione. |
Emendamento 239 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Qualora un altro Stato membro disponga di pertinenti dati alfanumerici supplementari o modificati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, esso li trasmette immediatamente allo Stato membro segnalante per consentirgli di completare la segnalazione. |
Emendamento 240 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione. |
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro due giorni lavorativi dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella i dati in questione entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione. |
Emendamento 241 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se, entro due mesi dal momento in cui sono emersi gli elementi ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione all'autorità nazionale di controllo affinché prenda una decisione. |
4. Se, entro due mesi dal momento in cui sono emersi gli elementi ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione all'autorità nazionale di controllo e al garante europeo della protezione dei dati affinché prendano una decisione mediante cooperazione in conformità dell'articolo 69. |
Emendamento 242 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle misure previste all'articolo 59. |
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle misure previste all'articolo 59 e del suo diritto di ricorso di cui all'articolo 66, paragrafo 1. |
Emendamento 243 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se una persona è già segnalata nel SIS, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione si accorda in merito a tale inserimento con lo Stato membro che ha effettuato la prima segnalazione. L'accordo è raggiunto sulla base di uno scambio di informazioni supplementari. |
soppresso |
Emendamento 244 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS e può causare danni o perdite ai dati SIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati. |
1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS e può causare danni o perdite ai dati SIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati. |
Emendamento 245 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri comunicano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, all'agenzia e all'autorità nazionale di controllo. L'agenzia comunica gli incidenti di sicurezza alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati. |
3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri comunicano immediatamente gli incidenti di sicurezza alla Commissione, all'agenzia, all'autorità nazionale di controllo e al garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza riguardante il SIS centrale, l'agenzia comunica immediatamente tali incidenti di sicurezza alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati. |
Emendamento 246 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del SIS in uno Stato membro o nell'agenzia, o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati inseriti o inviati da altri Stati membri, sono trasmesse agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito dall'agenzia. |
4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del SIS in uno Stato membro o nell'agenzia, o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati inseriti o inviati da altri Stati membri, sono immediatamente trasmesse agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito dall'agenzia. |
Emendamento 247 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Gli Stati membri ed eu-LISA collaborano qualora si verifichino incidenti di sicurezza. |
Emendamento 248 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter. In caso di violazione dei dati, gli interessati sono informati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 31 della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 249 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 4 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 quater. La Commissione segnala immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli incidenti gravi. |
Emendamento 250 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 4 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 quinquies. Qualora un incidente di sicurezza sia causato da un uso improprio dei dati, gli Stati membri, Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera garantiscono che sia possibile imporre sanzioni o provvedimenti disciplinari in conformità dell'articolo 70 bis. |
Emendamento 251 Proposta di regolamento Articolo 58 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) l'ufficio SIRENE si mette in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona; |
(a) l'ufficio SIRENE si mette immediatamente in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona; |
Emendamento 252 Proposta di regolamento Articolo 58 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e quella già registrata nel SIS sono effettivamente la stessa persona, l'ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 56, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione. |
(b) se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e quella già registrata nel SIS sono effettivamente la stessa persona, l'ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 23 bis. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione. |
Emendamento 253 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione. |
1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione. La persona la cui identità sia stata usurpata ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati. |
Emendamento 254 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS soltanto i seguenti dati personali: |
3. Ai fini del presente articolo, e con il consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata per ogni categoria di dati, possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS soltanto i seguenti dati personali: |
Emendamento 255 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) sesso; |
(h) genere; |
Emendamento 256 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato. |
5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati non appena ne faccia richiesta la persona la cui identità è stata usurpata oppure insieme con la cancellazione della segnalazione corrispondente. |
Emendamento 257 Proposta di regolamento Articolo 63 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 63 |
soppresso |
Scambio di dati con Interpol sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati |
|
1. In deroga all'articolo 62 il numero, il paese di rilascio e la tipologia dei passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati inseriti nel SIS possono essere scambiati con membri di Interpol stabilendo un collegamento tra il SIS e la banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, a condizione che sia concluso un accordo tra Interpol e l'Unione europea. In base a tale accordo la trasmissione di dati inseriti da uno Stato membro è soggetta al consenso di tale Stato membro. |
|
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 prevede che i dati condivisi siano accessibili solo a membri di Interpol di paesi che assicurano un adeguato livello di protezione dei dati personali. Prima di concludere l'accordo, il Consiglio chiede il parere della Commissione sull'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali e di rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati personali da parte di Interpol e da parte dei paesi che hanno distaccato membri presso Interpol. |
|
3. L'accordo di cui al paragrafo 1 può anche prevedere che gli Stati membri abbiano accesso, attraverso il SIS, ai dati della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento che disciplinano le segnalazioni sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati inserite nel SIS. |
|
Emendamento 258 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia in conformità del presente regolamento. |
1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia, della guardia di frontiera e costiera europea e di Eurojust in conformità del presente regolamento. |
Emendamento 259 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali laddove non si applicano le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. |
2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento a meno che tale trattamento sia svolto dalle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica |
Emendamento 260 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 si applicano al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica. |
Emendamento 261 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. Al trattamento di dati personali da parte di Europol in conformità dell'articolo 46 del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 262 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Al trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, si applicano le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. |
soppresso |
Emendamento 263 Proposta di regolamento Articolo 65 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente |
Diritto di accesso, rettifica e limitazione di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente |
Emendamento 264 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il diritto dell'interessato di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS e di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere. |
1. Fatti salvi gli articoli 15, 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano registrati nel SIS e di ottenerli, e può chiedere che i dati inesatti che lo riguardano siano rettificati o integrati, che i dati registrati illecitamente siano cancellati e che il trattamento dei dati sia limitato. |
Emendamento 265 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se del caso, si applicano gli articoli da 14 a 18 della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 266 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In tali casi, gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Detta comunicazione può essere omessa qualora il suo rilascio rischi di compromettere una delle finalità di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato della possibilità di proporre reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale. |
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Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento documenti i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo. |
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In tali casi, gli Stati membri adottano misure che dispongano che i diritti dell'interessato possano essere esercitati anche tramite le autorità di controllo competenti. |
Emendamento 267 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente. |
soppresso |
Emendamento 268 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'interessato è informato non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede. |
6. L'interessato è informato non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede, indipendentemente dal fatto che sia presente o meno sul territorio dell'Unione. |
Emendamento 269 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione non appena possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede. |
7. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento o prima, se la legislazione nazionale lo prevede. Egli è informato a norma del presente paragrafo indipendentemente dal fatto che sia presente o meno sul territorio dell'Unione. |
Emendamento 270 Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Chiunque può adire il giudice o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda. |
1. Fatti salvi gli articoli da 77 a 82 del regolamento (UE) 2016/679 e gli articoli da 52 a 56 della direttiva (UE) 2016/680, chiunque può adire il giudice o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare informazioni o per ottenere una limitazione del trattamento e un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda. |
Emendamento 271 Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui i dati sono stati rettificati o cancellati; |
(c) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e cancellazione o limitazione del trattamento di dati archiviati illecitamente presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui i dati sono stati rettificati o cancellati; |
Emendamento 272 Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 3 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni di dati archiviati illecitamente presentate all'autorità nazionale di controllo; |
(d) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni o limitazione del trattamento di dati archiviati illecitamente presentate all'autorità nazionale di controllo; |
Emendamento 273 Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 3 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) il numero di cause in cui il giudice ha statuito a favore del ricorrente in qualsiasi aspetto della causa; |
(f) il numero di cause in cui il giudice ha statuito a favore del ricorrente in qualsiasi aspetto della causa e il numero di cause in cui è stato ottenuto un indennizzo; |
Emendamento 274 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità o le autorità nazionali di controllo in esso designate e investite dei poteri di cui al capo VI della direttiva (UE) 2016/680 o al capo VI del regolamento (UE) 2016/679 controllino in indipendenza la liceità del trattamento dei dati personali SIS nel territorio di appartenenza e della loro trasmissione da detto territorio, nonché lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari. |
1. Ogni Stato membro garantisce che le autorità nazionali di controllo indipendenti in esso designate e investite dei poteri di cui al capo VI della direttiva (UE) 2016/680 o al capo VI del regolamento (UE) 2016/679 controllino in indipendenza la liceità del trattamento dei dati personali SIS nel territorio di appartenenza e della loro trasmissione da detto territorio, nonché lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari. |
Emendamento 275 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità nazionale di controllo provvede affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nell'N.SIS del proprio paese, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo è svolto dalle autorità nazionali di controllo oppure da queste commissionato direttamente a un revisore per la protezione di dati indipendente. L'autorità nazionale di controllo mantiene in qualsiasi momento il controllo sul revisore indipendente e la responsabilità del suo operato. |
2. Le autorità nazionali di controllo provvedono affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nell'N.SIS del proprio paese, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo è svolto dalle autorità nazionali di controllo oppure da queste commissionato direttamente a un revisore per la protezione di dati indipendente. Le autorità nazionali di controllo mantengono in qualsiasi momento il controllo sul revisore indipendente e la responsabilità del suo operato. |
Emendamento 276 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono affinché la rispettiva autorità nazionale di controllo disponga di risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma del presente regolamento. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di controllo dispongano di risorse sufficienti per assolvere i compiti ad esse assegnati a norma del presente regolamento. Essi garantiscono altresì che le rispettive autorità nazionali di controllo possano avvalersi dell'assistenza di persone competenti in materia di dati biometrici. |
Emendamento 277 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il garante europeo della protezione dei dati garantisce che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza le funzioni e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. |
1. Il garante europeo della protezione dei dati è responsabile del monitoraggio delle attività di trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia, della guardia di frontiera e costiera europea, di Europol e di Eurojust, e di garantire che tali attività siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza le funzioni e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. |
Emendamento 278 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'agenzia, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'agenzia ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione. |
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, dalla guardia di frontiera e costiera europea, da Europol e da Eurojust, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'agenzia, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'agenzia ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione. |
Emendamento 279 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al garante europeo della protezione dei dati sono fornite risorse sufficienti per assolvere i compiti assegnatigli a norma del presente regolamento, compresa l'assistenza da parte di persone competenti in materia di dati biometrici. |
Emendamento 280 Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS. |
1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente tra di loro nel quadro delle rispettive responsabilità in conformità dell'articolo 62 del [nuovo regolamento concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati]. |
Emendamento 281 Proposta di regolamento Capo XVI – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
RESPONSABILITÀ |
RESPONSABILITÀ E SANZIONI |
Emendamento 282 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro è responsabile dei danni causati a una persona in seguito all'uso dell'N.SIS. La disposizione si applica anche ai danni causati dallo Stato membro segnalante, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito. |
1. Ciascuno Stato membro ed eu-LISA sono responsabili dei danni, materiali o immateriali, causati a una persona in esito a un trattamento illecito dei dati, a un atto incompatibile con il presente regolamento o in seguito all'uso dell'N.SIS. La disposizione si applica anche ai danni causati dallo Stato membro segnalante, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito. |
Emendamento 283 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le persone o gli Stati membri che hanno subito un danno materiale o immateriale in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un indennizzo dallo Stato membro responsabile del pregiudizio o da eu-LISA, se responsabile del danno subito. Lo Stato membro o eu-LISA è esonerato parzialmente o totalmente da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile. Le richieste di indennizzo proposte contro uno Stato membro sono disciplinate dalle disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro convenuto, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 284 Proposta di regolamento Articolo 70 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 70 bis |
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Sanzioni |
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Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale trattamento dei dati conservati nel SIS o qualsiasi scambio di informazioni supplementari in contrasto con il presente regolamento sia punibile ai sensi della legislazione nazionale. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive e includono sanzioni di tipo amministrativo e penale. |
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Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera provvedono affinché il loro personale o i membri delle loro squadre che hanno accesso al SIS sotto la loro autorità e trattano i dati ivi conservati in violazione del presente regolamento siano soggetti a sanzioni da parte dell'agenzia o, in caso di membri delle squadre, dello Stato membro di origine. |
Emendamento 285 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'agenzia pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, al numero annuo di riscontri positivi per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al SIS per l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, in totale e per ciascuno Stato membro. Le statistiche prodotte non contengono dati personali. La relazione statistica annuale è pubblicata. L'agenzia pubblica inoltre statistiche annuali sull'uso della funzionalità che consiste nel rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione effettuata a norma dell'articolo 26, in totale e per ciascuno Stato membro, comprese eventuali estensioni del periodo di conservazione di 48 ore. |
3. L'agenzia pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, al numero annuo di riscontri positivi per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al SIS per l'inserimento, il completamento, l'aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, in totale e per ciascuno Stato membro. Le statistiche prodotte non contengono dati personali. La relazione statistica annuale è pubblicata. L'agenzia pubblica inoltre statistiche annuali sull'uso della funzionalità che consiste nel rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione effettuata in conformità dell'articolo 26, in totale e per ciascuno Stato membro, comprese eventuali estensioni del periodo di conservazione di 48 ore. |
Emendamento 286 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri, Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 7 e 8. Tali informazioni comprendono statistiche distinte sul numero di interrogazioni effettuate dai o per conto dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli e dai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio di certificati di immatricolazione o per la gestione del traffico di natanti, compresi i relativi motori, aeromobili e container. Le statistiche riportano anche il numero di riscontri positivi per categoria di segnalazione. |
4. Gli Stati membri, Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 7 e 8. Tali informazioni comprendono statistiche distinte sul numero di interrogazioni effettuate dalle autorità competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli e dalle autorità competenti negli Stati membri per il rilascio di certificati di immatricolazione o per la gestione del traffico di natanti, compresi i relativi motori, aeromobili e container. Le statistiche riportano anche il numero di riscontri positivi per categoria di segnalazione. |
Emendamento 287 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'agenzia trasmette agli Stati membri, alla Commissione, a Europol, a Eurojust e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera tutte le relazioni statistiche che produce. Per controllare l'attuazione degli atti giuridici nell'Unione, la Commissione può chiedere all'agenzia di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, sulle prestazioni o sull'uso del SIS e sulla comunicazione tramite SIRENE. |
5. L'agenzia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, agli Stati membri, alla Commissione, a Europol, a Eurojust e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nonché al garante europeo della protezione dei dati tutte le relazioni statistiche che produce ed eventuali relazioni statistiche specifiche richieste. Per controllare l'attuazione degli atti giuridici nell'Unione, la Commissione può chiedere all'agenzia di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, sulle prestazioni o sull'uso del SIS e sulla comunicazione tramite SIRENE. |
Emendamento 288 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, paragrafo 5, l'agenzia istituisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenente i dati di cui al paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 5, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e permettono alla Commissione e alle agenzie di cui paragrafo 5 di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. L'agenzia accorda agli Stati membri, alla Commissione, a Europol, a Eurojust e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale mediante un accesso protetto tramite l'infrastruttura di comunicazione, con controllo dell'accesso e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche. |
6. Ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, paragrafo 5, l'agenzia istituisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenente i dati di cui al paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 5, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e permettono alla Commissione e alle agenzie di cui paragrafo 5 di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. Su richiesta, l'agenzia accorda agli Stati membri, alla Commissione, a Europol, a Eurojust e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale, a elementi e informazioni specifici mediante un accesso protetto tramite l'infrastruttura di comunicazione, con controllo dell'accesso e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche. |
Le modalità dettagliate di funzionamento dell'archivio centrale e le norme sulla protezione dei dati e sulla sicurezza applicabili all'archivio sono stabilite mediante misure di esecuzione adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Le modalità dettagliate di funzionamento dell'archivio centrale e le norme sulla protezione dei dati e sulla sicurezza applicabili all'archivio sono stabilite mediante misure di esecuzione adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2. |
Emendamento 289 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni due anni l'agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza degli stessi, e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. |
7. Un anno dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni due anni l'agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza degli stessi, sul funzionamento del sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. |
Emendamento 290 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Tre anni dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, la sicurezza del SIS centrale e le eventuali implicazioni per le attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
8. Un anno dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una valutazione globale del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale tiene conto del parere del garante europeo della protezione dei dati e comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, la sicurezza del SIS centrale e le eventuali implicazioni per le attività future. Tale relazione di valutazione globale comprende altresì l'introduzione di una funzionalità di fascicolo automatizzato delle impronte digitali e le campagne d'informazione sul SIS organizzate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 291 Proposta di regolamento Articolo 71 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 71 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 7, all'articolo 22, paragrafo -1, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 2 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 7, all'articolo 22, paragrafo -1, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 2 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 12, paragrafo 7, dell'articolo 22, paragrafo -1, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 51, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 292 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Esso si applica a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dopo che: |
2. Esso si applica a decorrere da [un anno dopo la data di entrata in vigore], eccezione fatta per l'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 7, l'articolo 15, paragrafi 5 e 6, l'articolo 20, paragrafi 3 e 4, l'articolo 22, paragrafo -1, l'articolo 32, paragrafi 5 e 7, l'articolo 34, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafo 4, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60, paragrafo 6, l'articolo 71, paragrafo 6, e l'articolo 75, paragrafo 2 bis, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 293 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) saranno state adottate le necessarie misure di esecuzione; |
soppresso |
Emendamento 294 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) gli Stati membri avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento; |
soppresso |
Emendamento 295 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) l'agenzia avrà comunicato alla Commissione il completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-SIS e all'interazione tra CS-SIS e N.SIS. |
soppresso |
Emendamento 296 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 bis riguardo a modifiche della data di applicazione del presente regolamento. |
MOTIVAZIONE
Contesto
L'attuale quadro giuridico del sistema d'informazione Schengen II (SIS II), pur essendo stato concordato nel 2006/2007, è applicato solamente a partire dal 9 aprile 2013, data alla quale era pronto il sistema SIS II.
Dopo questi ritardi estremamente deplorevoli, cui si aggiunge un investimento otto volte superiore a quanto previsto, il SIS II è tuttavia divenuto un successo europeo. Come mostrato dalla relazione di valutazione della Commissione e dalle statistiche sul SIS II, il numero di segnalazioni e di riscontri positivi è in continua crescita.
Tuttavia vi è ancora un ampio margine di miglioramento da parte degli Stati membri. La valutazione che accompagna le attuali proposte e le valutazioni e raccomandazioni concernenti il meccanismo di valutazione Schengen segnalano a volte gravi problemi in relazione a un'attuazione errata o assente del quadro giuridico SIS II. Si spazia da problemi di qualità dei dati e mancanza di formazione degli utenti finali a informazioni insufficienti in merito alle segnalazioni e ritardi degli uffici SIRENE in seguito a un riscontro positivo, e ciò è particolarmente preoccupante in relazione al terrorismo.
Il SIS è sottoposto a valutazioni periodiche e queste nuove proposte, unitamente agli emendamenti contenuti nel presente progetto di relazione, ne sono un esempio. Il relatore invita tuttavia gli Stati membri ad attuare rapidamente tutte le raccomandazioni ricevute e ad adottare senza indugio tutte le misure per sfruttare appieno le funzionalità offerte dal SIS II conformemente al suo quadro giuridico.
Posizione del relatore per quanto riguarda le nuove proposte
Il relatore accoglie favorevolmente le proposte della Commissione, poiché rafforzano ulteriormente il SIS, evidenziandone la vera natura europea, mantenendo invariate le sue principali caratteristiche e colmando alcune lacune a livello nazionale.
Ciononostante, il relatore ritiene che siano possibili ulteriori miglioramenti e formula, nel presente progetto di relazione, una serie di emendamenti a tal fine. Gli emendamenti possono essere ripartiti nei seguenti ambiti principali:
Architettura
Il relatore è pienamente consapevole del fatto che il sistema necessiti di un rafforzamento a livello strutturale per poter gestire un numero sempre maggiore di dati immessi, in particolare dati biometrici, nuove funzioni di interrogazione e un maggior numero di utenti. È chiaro che, in quanto principale sistema informatico europeo su larga scala di contrasto alla criminalità e di gestione delle frontiere, debba essere a disposizione degli utenti finali in qualunque momento. Il relatore dubita tuttavia che la soluzione proposta dalla Commissione, vale a dire obbligare tutti gli Stati membri a tenere una copia nazionale, sia quella giusta. Il Parlamento è sempre stato scettico nei confronti delle copie nazionali, come pure di quelle tecniche, soprattutto a motivo dei rischi intrinseci per la protezione e la sicurezza dei dati. Tuttavia, a titolo di compromesso esso ha accettato, e continua a farlo, che gli Stati membri che lo desiderino possano tenere delle copie nazionali. Non può però accettare l'imposizione di tale obbligo a coloro che non lo desiderano. In seguito all'accordo sul quadro giuridico SIS II sono stati compiuti numerosi sforzi, e investiti molti fondi, per disporre di un sistema centrale ben funzionante. Il relatore ritiene fermamente che si dovrebbero compiere maggiori sforzi per assicurare la disponibilità ininterrotta del sistema a questo livello. Egli propone pertanto una serie di emendamenti intesi a rafforzare ulteriormente la disponibilità e la capacità del sistema centrale a vantaggio degli utenti finali. In particolare, il CS-SIS dovrebbe contenere un'ulteriore copia, e un sistema di riserva dovrebbe essere in funzione simultaneamente in modalità attiva tutto il tempo. Nello stesso spirito, si dovrebbe provvedere ad aumentare l'affidabilità e la sicurezza del SIS duplicando tutti gli elementi fondamentali dell'architettura, compresa l'infrastruttura di comunicazione. Infine, eu-LISA dovrebbe divenire il solo attore responsabile dell'infrastruttura di comunicazione.
Accesso al sistema
La Commissione propone di prevedere possibilità di accesso potenziate per una serie di agenzie europee. Sebbene il relatore concordi con tali proposte, ha tuttavia presentato una serie di emendamenti intesi a definire con maggior precisione, facendo riferimento ai mandati esistenti delle rispettive agenzie, le circostanze in cui è possibile accedere ai dati SIS. Egli propone inoltre di aumentare le salvaguardie in tale contesto, in termini di formazione preliminare, registro e controllo.
Il relatore crede fermamente nel valore aggiunto del sistema e riconosce la necessità di affrontare le nuove sfide in materia di sicurezza, in particolare assicurando l'accesso a tutte le pertinenti autorità nazionali competenti. Tale accesso dovrebbe tuttavia dipendere dall'applicazione a tali autorità di tutte le disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati e dalla possibilità per le autorità di controllo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni giuridiche, compreso il meccanismo di valutazione Schengen.
Sicurezza dei dati
In considerazione della natura dei dati contenuti in SIS, la sicurezza dei dati deve costituire un obiettivo fondamentale. Il relatore riconosce che eu-LISA e gli Stati membri stanno compiendo numerosi sforzi a tale proposito. Il caso di un'intrusione nel SIS attraverso un fornitore di servizi esterno in Danimarca dovrebbe però servire a ricordare la necessità di adoperarsi maggiormente in tal senso. Il relatore valuta positivamente le nuove disposizioni in materia di incidenti di sicurezza proposte dalla Commissione. Egli propone alcuni emendamenti in relazione a tale disposizione, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione tra i diversi attori istituzionali e gli Stati membri. Suggerisce inoltre, tenendo a mente il caso danese, che gli Stati membri ed eu-LISA dovrebbero controllare attentamente le attività dei contraenti. Infine, sono aggiunti alcuni ulteriori requisiti concernenti la sicurezza dei dati, in linea con altri sistemi IT su larga scala.
Protezione dei dati
La protezione dei dati del SIS è complessa a causa della sua duplice natura di banca dati in materia di immigrazione e attività di contrasto. Inoltre, i diversi utenti ai livelli europeo e nazionale sono soggetti a una vasta gamma di disposizioni giuridiche. Occorre tuttavia adoperarsi al massimo per fornire le opportune garanzie, che siano inoltre abbastanza solide da superare la prova dell'utilizzo quotidiano. Il conseguimento di tale obiettivo è tanto essenziale ai fini dell'integrità e della legittimità del sistema quanto i risultati che esso permette di conseguire. Si propone pertanto una serie di emendamenti che mirano principalmente a chiarire quali siano le norme applicabili. Alcune disposizioni sono inoltre rafforzate e maggiormente allineate al quadro dell'UE per la protezione dei dati.
Modifiche specifiche riguardo alle segnalazioni
Il relatore accoglie favorevolmente, in generale, le modifiche proposte dalla Commissione alle disposizioni concernenti le segnalazioni ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria, in particolare l'introduzione di una nuova segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione e interrogazione con dati biometrici (capo XI) come pure il miglioramento delle segnalazioni di persone scomparse. Tuttavia, il relatore è fermamente convinto che sia possibile apportare miglioramenti al fine di garantire una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e con Europol.
In tale contesto, Europol può fornire informazioni rapide e di qualità in qualunque momento come pure sostegno agli Stati membri in relazione ai riscontri positivi riguardo a persone sospettate di terrorismo. Per converso, Europol è altresì in grado di fornire maggiore sostegno se dispone di informazioni in tempo reale in merito a ciò che accade in loco, e ciò è stato sempre fatto nel pieno rispetto del quadro giuridico europeo applicabile per la protezione dei dati.
D'altro canto, il SIS può assicurare la sicurezza dei nostri cittadini solo nella misura in cui gli Stati membri inseriscono le informazioni necessarie nel sistema e danno seguito alle azioni da intraprendere. Pertanto, il relatore accoglie favorevolmente i controlli di indagine proposti ma, data la loro natura, ritiene che dovrebbero essere obbligatori, nel rispetto di tutte le garanzie procedurali nazionali. Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero inserire informazioni sufficienti per consentire alle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione di intervenire. Il relatore in tal modo rafforza i requisiti relativi alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire.
Grazie alla sua natura ibrida il SIS può altresì contribuire a una migliore protezione delle persone a rischio. I minori non accompagnati che attraversano le frontiere dell'Unione si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile e possono divenire vittime della tratta di esseri umani e di altre forme di sfruttamento. Secondo quanto rilevato da Europol, 10 000 di questi minori sono "scomparsi". Il relatore propone pertanto di creare nuove sottocategorie di persone scomparse, in cui i minori siano indicati esplicitamente.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni
Lo spazio Schengen si trova attualmente in una situazione difficile. Il terrorismo e la migrazione hanno portato a controlli alle frontiere interne prolungati, ponendo nuove sfide che devono essere affrontate rapidamente. Il relatore ritiene pertanto che il SIS sia in questo momento essenziale a tale scopo e che possa fornire soluzioni. Le proposte dovrebbero quindi essere adottate quanto più rapidamente possibile, dal momento che ci troviamo ad aggiornare il sistema d'informazione europeo centralizzato più grande, meglio attuato e maggiormente utilizzato, fornendo in tal modo soluzioni concrete e immediate a problemi che riguardano i cittadini europei. Il relatore propone pertanto che il nuovo quadro giuridico diventi applicabile un anno dopo l'entrata in vigore. È opportuno fissare un termine prestabilito onde evitare lunghi ritardi, com'è accaduto per il quadro giuridico SIS II.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Istituzione, esercizio e uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nell’ambito della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale |
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Riferimenti |
COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
22.12.2016 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 6.4.2017 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 6.4.2017 |
BUDG 6.4.2017 |
TRAN 6.4.2017 |
JURI 6.4.2017 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 30.1.2017 |
BUDG 12.1.2017 |
TRAN 27.2.2017 |
JURI 25.1.2017 |
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Relatori Nomina |
Carlos Coelho 9.3.2017 |
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Esame in commissione |
30.3.2017 |
10.7.2017 |
28.9.2017 |
6.11.2017 |
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Approvazione |
6.11.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
41 3 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp |
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Deposito |
10.11.2017 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
41 |
+ |
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ALDE |
Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström |
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ECR |
Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens |
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EFDD |
Kristina Winberg |
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NI |
Udo Voigt |
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PPE |
Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp |
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S&D |
Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer |
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VERTS/ALE |
Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini |
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3 |
- |
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ENF |
André Elissen; Auke Zijlstra |
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GUE/NGL |
Malin Björk |
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4 |
0 |
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EFDD |
Gerard Batten, Raymond Finch |
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GUE/NGL |
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti