RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale

27.11.2017 - (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Commissione giuridica
Relatori: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(Procedura con riunioni congiunte delle commissioni – articolo 55 del regolamento)


Procedura : 2015/0287(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0375/2017
Testi presentati :
A8-0375/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0634),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0394/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0375/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale

relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il potenziale di crescita del commercio elettronico non è ancora stato sfruttato pienamente. La Strategia per il mercato unico digitale in Europa29 affronta in modo olistico i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero nell'Unione al fine di liberare tale potenziale. Per promuovere l'economia digitale dell'Unione e stimolare la crescita globale è necessario garantire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e agevolare le imprese che li forniscono.

(1)  Il potenziale di crescita del commercio elettronico nell'Unione non è ancora stato realizzato pienamente. La Strategia per il mercato unico digitale in Europa29 affronta in modo olistico i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero nell'Unione al fine di liberare tale potenziale. Per promuovere l'economia digitale dell'Unione e stimolare la crescita globale è necessario garantire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e agevolare le imprese che li forniscono.

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 final.

29 COM (2015)0192.

Emendamento     3

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.

Emendamento     4

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) stabilisce che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori e l'articolo 47 della stessa Carta sancisce che ogni persona i cui diritti garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo. L'articolo 16 della Carta stabilisce altresì che è riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Se si vuole instaurare un autentico mercato unico digitale, è necessario armonizzare determinati aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori.

(2)  Se si vuole instaurare un autentico mercato unico digitale, è opportuno armonizzare determinati aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori, al fine di accrescere la certezza del diritto e ridurre i costi di transazione.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Le disparità tra le norme imperative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori e la mancanza di chiare norme di diritto contrattuale sono tra i principali ostacoli allo sviluppo dell'offerta di contenuti digitali, nel cui settore esistono pochissime norme specifiche a livello dell'Unione. Se vendono contenuti digitali oltre frontiera le imprese devono affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle normative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori e all'incertezza giuridica. Le imprese devono inoltre sostenere i costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto digitale che sono già state introdotte in alcuni Stati membri e che creano disparità nel campo di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti. Negli Stati membri in cui non esistono ancora norme specifiche per la fornitura di contenuto digitale, gli operatori economici che desiderano vendere oltre frontiera si scontrano, spesso, all'incertezza di non sapere quali norme si applicano al contenuto digitale nello Stato membro verso il quale intendono esportare, né qual è il loro contenuto o se siano obbligatorie.

(4)  Le imprese, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI), devono sostenere i costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che sono già state introdotte in alcuni Stati membri e che creano disparità nel campo di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti. Negli Stati membri in cui non esistono ancora norme specifiche per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, gli operatori economici che desiderano vendere oltre frontiera si scontrano, spesso, all'incertezza di non sapere quali norme si applicano al contenuto digitale o ai servizi digitali nello Stato membro verso il quale intendono esportare, né qual è il loro contenuto o se siano obbligatorie.

Motivazione

L'ordine dei considerando 3 e 4 è invertito.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  I consumatori non si sentono al sicuro quando fanno acquisti transfrontalieri, in particolare quando acquistano online. I principali motivi di tale mancanza di fiducia è l'incertezza circa i diritti contrattuali essenziali e la mancanza di un chiaro quadro contrattuale per il contenuto digitale. Molti consumatori di contenuti digitali incontrano problemi relativi alla qualità dei contenuti digitali o all'accesso agli stessi. Può capitare, ad esempio, che ricevano contenuti digitali errati o difettosi, oppure che non riescano ad accedere ai contenuti digitali stessi. Di conseguenza, i consumatori subiscono danni che sono di natura sia finanziaria che non finanziaria.

(3)  I consumatori non sempre si sentono al sicuro quando fanno acquisti transfrontalieri, in particolare quando acquistano online. I principali motivi di tale mancanza di fiducia è l'incertezza circa i diritti contrattuali essenziali e la mancanza di un chiaro quadro contrattuale per il contenuto digitale o i servizi digitali. Molti consumatori incontrano problemi relativi alla qualità dei contenuti o dei servizi digitali o all'accesso agli stessi. Può capitare, ad esempio, che ricevano contenuti o servizi digitali errati o difettosi, oppure che non riescano ad accedere ai contenuti o servizi digitali stessi. Di conseguenza, i consumatori subiscono danni che sono di natura sia finanziaria che non finanziaria.

Motivazione

L'ordine dei considerando 3 e 4 è invertito.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Al fine di ovviare a questi problemi, le imprese e i consumatori dovrebbero poter contare su norme pienamente armonizzate in materia di fornitura di contenuto digitale, che stabiliscano diritti contrattuali a livello dell'Unione, fondamentali per questo tipo di operazioni economiche.

(5)  Al fine di ovviare a questi problemi, le imprese e i consumatori dovrebbero poter contare su norme pienamente armonizzate concernenti alcuni aspetti normativi chiave della fornitura di contenuto digitale o servizi digitali. Tali norme dovrebbero stabilire diritti contrattuali a livello dell'Unione, consentendo nel contempo agli Stati membri di mantenere norme nazionali per quanto riguarda determinati altri aspetti. A tale riguardo, la presente direttiva ambisce a garantire il giusto equilibrio tra un elevato livello di protezione dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  L'introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme pienamente armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderà più facile per le imprese offrire contenuti digitali transfrontalieri. Esse disporranno di un quadro stabile di diritto contrattuale per la vendita online o per altri tipi di vendita a distanza verso altri Stati membri. Le norme, specifiche per il contenuto digitale, pienamente armonizzate in tutta l'UE, porranno fine alla complessità generata dalle diverse norme nazionali attualmente applicabili ai contratti di fornitura di contenuto digitale. Esse eviteranno inoltre la frammentazione giuridica che altrimenti deriverebbe da nuove legislazioni nazionali intese a disciplinare specificamente i contenuti digitali.

(6)  L'introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderà più facile per le imprese offrire contenuti digitali transfrontalieri. Esse disporranno di un quadro stabile di diritto contrattuale per la vendita online o per altri tipi di vendita a distanza verso altri Stati membri. Esse eviteranno inoltre la frammentazione giuridica che altrimenti deriverebbe da nuove legislazioni nazionali intese a disciplinare specificamente i contenuti e i servizi digitali.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  I consumatori beneficeranno di diritti pienamente armonizzati nel settore del contenuto digitale, con un elevato livello di protezione. Essi potranno avvalersi di diritti chiaramente definiti quando ricevono contenuti digitali o vi accedono da altre parti dell'UE. Ciò rafforzerà la loro fiducia nell'acquisto di contenuti digitali e contribuirà anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono, grazie all'introduzione di una serie di diritti chiari che consentiranno loro di affrontare i problemi connessi ai contenuti digitali.

(7)  I consumatori dovrebbero beneficiare di diritti pienamente armonizzati nel settore del contenuto digitale e dei servizi digitali, con un elevato livello di protezione. Essi dovrebbero potersi avvalere di diritti imperativi chiaramente definiti quando ricevono contenuti o servizi digitali o vi accedono da altre parti dell'Unione. Ciò dovrebbe rafforzare la loro fiducia nell'acquisto di contenuti o servizi digitali e contribuire anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono, grazie all'introduzione di una serie di diritti chiari che consentiranno loro di affrontare i problemi connessi ai contenuti o ai servizi digitali.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi anche ai contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia marginale rispetto al contesto generale del contratto, in modo che la persona in questione sia altresì considerata un consumatore.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La presente direttiva mira alla completa armonizzazione di un corpus di norme fondamentali non ancora stabilite a livello dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto comprendere norme sulla conformità del contenuto digitale, i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale con il contratto e alcune modalità per l'esercizio di tali rimedi. È necessario che la presente direttiva armonizzi inoltre determinati aspetti riguardanti il diritto di recedere da un contratto a lungo termine, così come la modifica del contenuto digitale.

(8)  La presente direttiva mira alla completa armonizzazione di talune norme fondamentali non ancora stabilite a livello dell'Unione o nazionale. Essa dovrebbe pertanto comprendere norme sulla conformità del contenuto digitale o dei servizi digitali, i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale o dei servizi digitali con il contratto e alcune modalità per l'esercizio di tali rimedi. È necessario che la presente direttiva armonizzi inoltre determinati aspetti riguardanti il diritto di recedere da un contratto a lungo termine, così come la modifica del contenuto digitale o dei servizi digitali.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Armonizzando pienamente tutte le prescrizioni inerenti agli aspetti che disciplina, la presente direttiva impedisce che, nel suo ambito di applicazione, gli Stati membri impongano ulteriori prescrizioni formali o sostanziali, ad esempio il periodo entro il quale si deve manifestare il difetto di conformità, l'obbligo per il consumatore di notificare al fornitore il difetto di conformità entro un periodo determinato o l'obbligo per il consumatore di pagare l'utilizzo del contenuto digitale fino al momento della risoluzione del contratto per difetto di conformità al contratto.

(9)  Armonizzando pienamente le prescrizioni inerenti alle questioni che disciplina, la presente direttiva impedisce che, nel suo ambito di applicazione, gli Stati membri impongano ulteriori prescrizioni formali o sostanziali, ad esempio qualsivoglia norma concernente l'inversione dell'onere della prova che comporti un risultato differente da quanto previsto dalla presente direttiva o l'obbligo per il consumatore di notificare all'operatore economico il difetto di conformità entro un periodo determinato

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali relative ad aspetti che non sono disciplinati dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali che prevedono obblighi del consumatore nei confronti del fornitore di contenuto digitale o che disciplinano la qualifica, la formazione e la validità dei contratti o la liceità del contenuto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rimanere liberi di stabilire norme sulle condizioni dettagliate dell'esercizio dei diritti, quali il diritto al risarcimento dei danni non contemplati dalla direttiva, o norme che disciplinano le conseguenze della risoluzione del contratto, applicabili in aggiunta alle norme sulla restituzione previste dalla presente direttiva.

(10)  La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali relative ad aspetti che non sono disciplinati dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali che prevedono obblighi del consumatore nei confronti del fornitore di contenuto digitale o che disciplinano la qualifica, la formazione e la validità dei contratti o la liceità del contenuto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rimanere liberi di stabilire norme sulle condizioni dettagliate dell'esercizio dei diritti, quali il diritto al risarcimento dei danni non contemplati dalla direttiva, o norme che disciplinano le conseguenze della risoluzione del contratto, applicabili in aggiunta alle norme sulla restituzione previste dalla presente direttiva. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di rimedi in caso di "vizi occulti". Agli Stati membri dovrebbe inoltre essere consentito mantenere le disposizioni nazionali relative al diritto di rifiutare i beni entro un breve termine, ove previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme nazionali che disciplinano le condizioni in base alle quali un contratto per la fornitura di contenuto digitale o servizi digitali è considerato legato o è accessorio a un altro contratto stipulato dal consumatore con il fornitore o con un altro operatore economico, né sugli effetti che ne conseguono per l'uno o per l'altro contratto o per i rimedi previsti dall'uno o dall'altro contratto. Gli Stati membri dovrebbero essere altresì liberi di determinare la natura di tali contratti, inclusi i contratti di vendita, di servizi, di noleggio o sui generis.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)  Tuttavia, fatto salvo il codice europeo delle comunicazioni elettroniche1 bis, se in virtù di un contratto o un gruppo di contratti l'operatore economico offre contenuto digitale o un servizio digitale in combinazione con altri servizi, quali servizi o beni di comunicazione interpersonale, e il contenuto o servizio digitale non è preinstallato nei beni, la presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alla componente del contenuto o del servizio digitale di tale pacchetto. Le altre componenti dovrebbero essere disciplinate dalla normativa applicabile.

 

_______________

 

1 bis Direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L XX del [data], pagg. X-X).

Motivazione

Il considerando 10 ter (nuovo) sostituisce il considerando 20 della proposta della Commissione (cfr. AM 27).

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  La presente direttiva dovrebbe affrontare i problemi trasversalmente alle diverse categorie di contenuti digitali e alla loro fornitura. Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di "contenuto digitale", è opportuno che nella presente direttiva tale concetto assuma un'accezione più ampia rispetto alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio30. In particolare esso dovrebbe contemplare i servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione dei dati. Benché esistano numerosi modi per fornire il contenuto digitale, come la trasmissione su un supporto durevole, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l'autorizzazione all'accesso a capacità di memorizzazione di contenuto digitale o l'accesso all'uso dei media sociali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contenuti digitali indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione. Non è opportuno operare distinzioni tra le diverse categorie in questo mercato in rapida evoluzione tecnologica perché sarebbe praticamente impossibile evitare discriminazioni tra i fornitori. Devono essere garantite condizioni di parità tra i fornitori di diverse categorie di contenuti digitali. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi al contenuto digitale che è incorporato nei prodotti in modo tale da esserne parte integrante e le cui funzioni sono subordinate alle principali funzionalità di tali prodotti.

(11)  La presente direttiva dovrebbe affrontare i problemi trasversalmente alle diverse categorie di contenuti o servizi digitali e alla loro fornitura. Per assicurare la coerenza con l'acquis, è opportuno che il concetto di "contenuto digitale" corrisponda a quello utilizzato nella direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio30 e includa, ad esempio, testi, registrazioni audio o video, applicazioni, giochi digitali e qualsiasi altro tipo di software. Per rispondere ai rapidi sviluppi tecnologici e garantire che la presente direttiva sia adeguata alle esigenze future, essa dovrebbe altresì contemplare i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione dei dati, nonché i servizi che consentono la condivisione dei dati in formato digitale, inclusi i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero laddove non siano regolamentati dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Benché esistano numerosi modi per fornire il contenuto digitale o i servizi digitali, come la trasmissione su CD, DVD o supporto simile, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l'autorizzazione all'accesso a capacità di memorizzazione di servizi digitali o l'accesso all'uso dei media sociali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contenuti o i servizi digitali indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione. Non è opportuno operare distinzioni tra le diverse categorie in questo mercato in rapida evoluzione tecnologica perché sarebbe praticamente impossibile evitare discriminazioni tra gli operatori economici. Devono essere garantite condizioni di parità tra gli operatori economici di diverse categorie di contenuti o servizi digitali.

__________________

__________________

30 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

30 Direttiva 2011/83/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per i fornitori di contenuti digitali offerti su un supporto durevole, in relazione ai requisiti di conformità e ai rimedi a disposizione dei consumatori in caso di non conformità, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a beni quali DVD e CD, che incorporano il contenuto digitale in modo tale da essere solo i vettori del contenuto digitale. È opportuno che la direttiva si applichi al contenuto digitale fornito su un supporto durevole, indipendentemente dal fatto che esso sia venduto a distanza o "faccia a faccia", per evitare la frammentazione tra i diversi canali di distribuzione. La direttiva 2011/83/UE deve continuare ad applicarsi a tali beni, compresi agli obblighi relativi alla consegna dei beni, i rimedi in caso di mancata consegna e alla natura del contratto in base al quale tali beni sono forniti. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicato il diritto di distribuzione applicabile a tali beni in base alla legislazione sul diritto d'autore.

(12)  Per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di beni in cui sono incorporati contenuti o servizi digitali, in relazione ai requisiti di conformità e ai rimedi a disposizione dei consumatori in caso di non conformità, la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contenuti o servizi digitali preinstallati in beni quali DVD e CD o "prodotti intelligenti". Per quanto riguarda tali beni, a norma della presente direttiva l'operatore dovrebbe essere responsabile dell'adempimento dei suoi obblighi nei confronti del consumatore soltanto in relazione ai contenuti o ai servizi digitali incorporati. La responsabilità relativa alle altre componenti di tali beni dovrebbe essere disciplinata dalla normativa applicabile. È opportuno che la presente direttiva si applichi al contenuto digitale o ai servizi digitali incorporati, indipendentemente dal fatto che i beni nei quali sono preinstallati siano forniti a distanza o "faccia a faccia", per evitare la frammentazione tra i diversi canali di distribuzione. La direttiva 2011/83/UE deve continuare ad applicarsi a tali beni, compresi gli obblighi relativi alla consegna dei beni, i rimedi in caso di mancata consegna e la natura del contratto in base al quale tali beni sono forniti. Di conseguenza, le norme in materia di fornitura e mancata fornitura di contenuto digitale o servizi digitali di cui alla presente direttiva non si applicano al contenuto digitale incorporato e ai servizi digitali incorporati. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicato il diritto di distribuzione applicabile a tali beni in base alla legislazione sul diritto d'autore.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Nell'economia digitale, gli operatori del mercato tendono spesso e sempre più a considerare le informazioni sulle persone fisiche beni di valore comparabile al denaro. I contenuti digitali sono spesso forniti non a fronte di un corrispettivo in denaro ma di una controprestazione non pecuniaria, vale a dire consentendo l'accesso a dati personali o altri dati. Tali specifici modelli commerciali si applicano in diverse forme in una parte considerevole del mercato. Introdurre una differenziazione a seconda della natura della controprestazione significherebbe discriminare alcuni modelli commerciali e incoraggerebbe in modo ingiustificato le imprese ad orientarsi verso l'offerta di contenuti digitali contro la messa a disposizione di dati. Vanno garantite condizioni di parità eque. Inoltre, è possibile che una cattiva prestazione del contenuto digitale fornito in cambio di una controprestazione non pecuniaria abbia ripercussioni sugli interessi economici dei consumatori. L'applicabilità delle disposizioni della presente direttiva non dovrebbe pertanto dipendere dal pagamento o meno di un prezzo per il contenuto digitale in questione.

(13)  Nell'economia digitale, gli operatori del mercato tendono spesso e sempre più a considerare le informazioni sulle persone fisiche beni di valore comparabile al denaro. I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti non a fronte di un corrispettivo in denaro ma di dati, vale a dire consentendo l'accesso a dati personali o altri dati. Tali specifici modelli commerciali si applicano in diverse forme in una parte considerevole del mercato. Introdurre una differenziazione a seconda della natura della controprestazione significherebbe discriminare alcuni modelli commerciali, il che incoraggia in modo ingiustificato le imprese ad orientarsi verso l'offerta di contenuti o servizi digitali contro la messa a disposizione di dati. Inoltre, è possibile che una cattiva prestazione del contenuto o del servizio digitale fornito in cambio di dati come controprestazione abbia ripercussioni sugli interessi economici dei consumatori. Al fine di garantire condizioni di parità, l'applicabilità delle disposizioni della presente direttiva non dovrebbe dipendere dal pagamento o meno di un prezzo per il contenuto o il servizio digitale in questione.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Nell'economia digitale, gli operatori del mercato tendono spesso e sempre più a considerare le informazioni sulle persone fisiche beni di valore comparabile al denaro. I contenuti digitali sono spesso forniti non a fronte di un corrispettivo in denaro ma di una controprestazione non pecuniaria, vale a dire consentendo l'accesso a dati personali o altri dati. Tali specifici modelli commerciali si applicano in diverse forme in una parte considerevole del mercato. Introdurre una differenziazione a seconda della natura della controprestazione significherebbe discriminare alcuni modelli commerciali e incoraggerebbe in modo ingiustificato le imprese ad orientarsi verso l'offerta di contenuti digitali contro la messa a disposizione di dati. Vanno garantite condizioni di parità eque. Inoltre, è possibile che una cattiva prestazione del contenuto digitale fornito in cambio di una controprestazione non pecuniaria abbia ripercussioni sugli interessi economici dei consumatori. L'applicabilità delle disposizioni della presente direttiva non dovrebbe pertanto dipendere dal pagamento o meno di un prezzo per il contenuto digitale in questione.

(13)  Nell'economia digitale, gli operatori del mercato tendono spesso e sempre più a considerare le informazioni sulle persone fisiche beni di valore. Si sono sviluppati modelli commerciali specifici in base ai quali gli operatori economici forniscono contenuto digitale o un servizio digitale e il consumatore è tenuto a fornire dati personali o a consentirvi l'accesso. Tali specifici modelli commerciali si applicano già in diverse forme in una parte considerevole del mercato. La presente direttiva non mira a stabilire se tali contratti debbano essere autorizzati o meno. Inoltre, essa rimette al diritto nazionale la questione della validità dei contratti per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che prevedono la fornitura di dati personali o l'accesso agli stessi. La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo dare l'impressione di legittimare o incoraggiare una pratica basata sulla monetizzazione dei dati personali, in quanto questi ultimi non possono essere commisurati a un prezzo, e pertanto non possono essere considerati un bene di scambio. Tuttavia, introdurre una differenziazione nelle norme applicabili alle transazioni monetarie e non monetarie incoraggerebbe in modo ingiustificato le imprese a favorire la fornitura di contenuti o servizi digitali in cambio di dati personali. Inoltre, è possibile che una cattiva prestazione del contenuto digitale o del servizio digitale fornito senza corrispettivo in denaro abbia ripercussioni sugli interessi economici dei consumatori. Al fine di garantire condizioni di parità e un livello elevato di protezione dei consumatori, l'applicabilità delle disposizioni della presente direttiva non dovrebbe dipendere dal pagamento o meno di un prezzo per il contenuto digitale o il servizio digitale in questione.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Per quanto riguarda la fornitura di contenuto digitale non in cambio del pagamento di un prezzo ma di una controprestazione non pecuniaria, la presente direttiva dovrebbe applicarsi solo ai contratti in cui il fornitore richiede dati, quali il nome e l'indirizzo e-mail o foto e il consumatore glieli fornisce attivamente, in modo diretto o indiretto, ad esempio attraverso una procedura di registrazione individuale o sulla base di un contratto che consente l'accesso alle fotografie dei consumatori. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui il fornitore raccoglie i dati necessari affinché il contenuto digitale funzioni in conformità al contratto, ad esempio la localizzazione geografica se tale dato è necessario per il corretto funzionamento di un'applicazione mobile, o al solo scopo di soddisfare obblighi di legge, ad esempio nei casi in cui la registrazione del consumatore è obbligatoria ai fini di sicurezza e di identificazione. La presente direttiva non dovrebbe nemmeno applicarsi a situazioni in cui il fornitore raccoglie le informazioni, compresi i dati personali, quali l'indirizzo IP, o altre informazioni generate automaticamente, ad esempio le informazioni raccolte e trasmesse mediante un cookie, senza che il consumatore le fornisca attivamente, anche se accetta il cookie. Inoltre non dovrebbe essere applicata alle situazioni in cui il consumatore è esposto a messaggi pubblicitari esclusivamente al fine di ottenere l'accesso ai contenuti digitali.

(14)  Per quanto riguarda la fornitura di contenuto digitale e servizi digitali non in cambio del pagamento di un prezzo ma della fornitura di dati personali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui l'operatore economico richiede dati personali e il consumatore glieli fornisce nonché laddove l'operatore raccolga dati personali. Ciò include ad esempio il nome e l'indirizzo e-mail o foto, forniti in modo diretto o indiretto all'operatore economico, ad esempio attraverso una procedura di registrazione individuale o sulla base di un contratto che consente l'accesso alle fotografie dei consumatori, o i dati personali raccolti dall'operatore, come l'indirizzo IP. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui l'operatore raccoglie dati personali esclusivamente per fornire o migliorare un contenuto o un servizio digitale o per garantirne la conformità, o al solo scopo di soddisfare obblighi di legge, ad esempio nei casi in cui la registrazione del consumatore è obbligatoria ai fini di sicurezza e di identificazione. Inoltre non dovrebbe essere applicata alle situazioni in cui il consumatore è esposto a messaggi pubblicitari esclusivamente al fine di ottenere l'accesso ai contenuti digitali o a un servizio digitale.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Il contenuto generato dai consumatori dovrebbe essere trattato alla stessa stregua di ogni altro contenuto digitale che il consumatore fornisce o memorizza per tutta la durata del contratto, quali musica e giochi, immagini, file video o applicazioni. Il contenuto generato dai consumatori comprende un'ampia gamma di esempi: che include immagini digitali, file video e audio, blog, forum di discussione, formati di testo collaborativi, chat, post, tweet, log, podcast, contenuti creati su dispositivi mobili, contenuti creati nel contesto di ambienti virtuali online, le sitografie e le valutazioni di contenuti on line.

(15)  Il contenuto generato dai consumatori dovrebbe essere trattato alla stessa stregua di ogni altro contenuto digitale o servizio digitale che il consumatore fornisce o memorizza per tutta la durata del contratto, quali musica e giochi, immagini, file video o applicazioni, salvo diversa disposizione della presente direttiva. Il contenuto generato dai consumatori comprende un'ampia gamma di esempi: che include immagini digitali, file video e audio, blog, forum di discussione, formati di testo collaborativi, chat, post, tweet, log, podcast, contenuti creati su dispositivi mobili, contenuti creati nel contesto di ambienti virtuali online, le sitografie e le valutazioni di contenuti on line.

Emendamento     23

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  I fornitori di file video, immagini, applicazioni software e contenuto digitale diverso dovrebbero fornire garanzie sulla sicurezza del contenuto digitale da loro fornito, offrendo un elevato livello di protezione dei consumatori contro i malware.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Al fine di garantire un insieme comune di diritti dei consumatori e parità di condizioni per le imprese, i consumatori dovrebbero poter ricorrere agli stessi rimedi in caso di contenuto digitale non conforme al contratto, indipendentemente dal modo in cui il contenuto è stato creato. Di conseguenza è opportuno che la direttiva si applichi ai contratti intesi a sviluppare contenuti digitali che soddisfano le specifiche esigenze del consumatore, inclusi i software realizzati su misura. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alla fornitura di file di modellizzazione visiva necessari nel contesto della stampa in 3D. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe disciplinare l'uso di prodotti realizzati con la tecnologia di stampa in 3D, né i danni loro causati.

(16)  Al fine di garantire un insieme comune di diritti dei consumatori e parità di condizioni per le imprese, i consumatori dovrebbero poter ricorrere agli stessi rimedi in caso di contenuto digitale o di servizio digitale non conforme al contratto, indipendentemente dal modo in cui il contenuto o il servizio è stato creato. Di conseguenza è opportuno che la presente direttiva si applichi ai contratti intesi a sviluppare contenuti o servizi digitali che soddisfano le specifiche esigenze del consumatore, inclusi i software realizzati su misura. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alla fornitura di file di modellizzazione visiva necessari nel contesto della stampa in 3D. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe disciplinare l'uso di prodotti realizzati con la tecnologia di stampa in 3D, né i danni loro causati.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il contenuto digitale è molto rilevante nel contesto dell'Internet degli oggetti. Tuttavia è opportuno affrontare le questione di responsabilità specifiche all'Internet degli oggetti, inclusa la responsabilità per i dati e i contratti M2M (da macchina a macchina), in modo separato.

(17)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai dispositivi collegati nel quadro dell'Internet degli oggetti ("dispositivi IoT"). Tuttavia è opportuno affrontare le questioni di responsabilità specifiche ai contratti M2M (da macchina a macchina) in modo separato.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I contratti possono contenere condizioni generali del fornitore che devono essere accettate dal consumatore. Per alcuni contenuti digitali, i fornitori spesso descrivono il servizio e gli obiettivi misurabili in un accordo sul livello dei servizi. Questi accordi sul livello dei servizi sono in genere allegati al contratto principale e costituiscono una componente importante del rapporto contrattuale tra il fornitore e il consumatore. Essi dovrebbero rientrare nella definizione di contratto nell'ambito della presente direttiva e quindi conformarsi alle norme in essa stabilite.

(18)  I contratti possono contenere condizioni generali dell'operatore economico che devono essere accettate dal consumatore. Per i servizi digitali, gli operatori economici spesso descrivono il servizio e gli obiettivi misurabili in un accordo sul livello dei servizi. Questi accordi sul livello dei servizi sono in genere allegati al contratto principale e costituiscono una componente importante del rapporto contrattuale tra l'operatore economico e il consumatore. Essi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva e quindi conformarsi alle norme in essa stabilite.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto ai servizi il cui oggetto principale è la fornitura di contenuto digitale. Pertanto, la direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi che hanno per oggetto una prestazione personale del fornitore e in cui i supporti digitali servono soltanto ai fini d'accesso o di trasmissione, ad esempio una traduzione effettuata da una persona o altri servizi di consulenza professionale in cui soltanto il risultato del servizio è fornito al consumatore attraverso un supporto digitale.

(19)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto ai servizi il cui oggetto principale è la fornitura di servizi digitali. Pertanto, la direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi che hanno per oggetto una prestazione personale dell'operatore economico e in cui i supporti digitali servono soltanto ai fini d'accesso o di trasmissione, ad esempio una traduzione effettuata da una persona o altri servizi di consulenza professionale in cui soltanto il risultato del servizio è fornito al consumatore attraverso un supporto digitale.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Qualora, in virtù di un contratto o un gruppo di contratti, il fornitore offre il contenuto digitale in combinazione con altri servizi quali servizi o prodotti di telecomunicazione che non servono soltanto da vettore del contenuto digitale, la presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alla componente relativa al contenuto digitale di tale pacchetto. Le altre componenti dovrebbero essere disciplinate dalla legge applicabile.

soppresso

Motivazione

Il considerando 20 è stato emendato e rinumerato considerando 10 ter.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  La presente direttiva non dovrebbe concernere gli aspetti della fornitura di contenuto digitale relativi al diritto d'autore e agli altri diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, vanno fatti salvi eventuali diritti ed obblighi derivanti dal diritto d'autore e da altre norme sulla proprietà intellettuale.

(21)  La presente direttiva non dovrebbe concernere gli aspetti della fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali relativi al diritto d'autore e agli altri diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, vanno fatti salvi eventuali diritti ed obblighi derivanti dal diritto d'autore e da altre norme sulla proprietà intellettuale.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono pienamente applicabili nell'ambito dei contratti di fornitura di contenuto digitale32. Tali direttive istituiscono già un quadro giuridico nel settore dei dati personali nell'Unione. L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva devono avvenire nel pieno rispetto di tale quadro giuridico.

(22)  L'esercizio delle attività rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva comporta il trattamento di dati personali. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili al trattamento dei dati personali all'interno dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio31 bis e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32 che disciplinano il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri sotto la supervisione delle loro autorità competenti, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Tali atti giuridici istituiscono già un quadro giuridico dell'Unione nel settore dei dati personali e sono pienamente applicabili nell'ambito dei contratti di fornitura di contenuto digitale o servizi digitali. L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva devono avvenire nel pieno rispetto di tale quadro giuridico.

__________________

__________________

31 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 [sarà sostituita dal regolamento generale sulla protezione dei dati, una volta adottato].

 

 

31 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

32 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

32 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  Il campo di applicazione della presente direttiva include le applicazioni "Internet degli oggetti" (IoT), spesso concepite per rilevare nel contesto le necessità e i desideri dell'utente, raccogliendo informazioni sulle sue azioni e abitudini quotidiane, ma rimanendo invisibili nell'uso e impercepibili per l'utente. Nonostante sia possibile che i consumatori abbiano per lo meno avuto l'opportunità di leggere l'informativa sulla protezione dei dati personali del loro dispositivo IoT prima di firmare il contratto, tali informative non sempre risultano comprensibili. Inoltre, i dispositivi IoT sono sistematicamente concepiti con uno scarso o senza alcun livello di crittografia e sono privi di altre caratteristiche di sicurezza. Spesso dipendono in ampia misura dai protocolli di comunicazione senza fili, che non presentano norme tecniche e di sicurezza obbligatorie. Generalmente i consumatori non hanno familiarità con la sicurezza dell'Internet degli oggetti e, di conseguenza, sui dispositivi elettronici domestici sono impostate password di default che non vengono mai cambiate e che sono sistematicamente a rischio. La presente direttiva, congiuntamente ai principi fondamentali del regolamento (UE) 2016/679, prevede la responsabilità civile laddove i dispositivi IoT non integrino la tutela della vita privata nella loro architettura e dispone che le condizioni contrattuali che violano i diritti conferiti al consumatore in quanto soggetto interessato a norma del regolamento (UE) 2016/679 non sono vincolanti.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  I contenuti digitali possono raggiungere i consumatori attraverso diversi canali. È opportuno fissare norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione dell'obbligo contrattuale principale del fornitore che consiste nel fornire contenuto digitale al consumatore. Considerando che il fornitore non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un fornitore di servizi Internet o di una piattaforma elettronica scelta dal consumatore per ricevere il contenuto digitale, dovrebbe essere sufficiente per il fornitore fornire il contenuto digitale a detto terzo. Per quanto riguarda il momento della fornitura, in linea con le prassi di mercato e le possibilità tecniche, il contenuto digitale dovrebbe essere fornito immediatamente, a meno che le parti non decidano di convenire diversamente allo scopo di adeguarsi ad altri modelli commerciali.

(23)  I contenuti o i servizi digitali possono raggiungere i consumatori o essere loro accessibili attraverso diversi canali. È opportuno fissare norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione dell'obbligo contrattuale principale dell'operatore economico che consiste nel fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore. Considerando che l'operatore economico non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un fornitore di servizi Internet o di una piattaforma elettronica scelta dal consumatore per ricevere il contenuto digitale o il servizio digitale, dovrebbe essere sufficiente per l'operatore fornire il contenuto o il servizio digitale a detto terzo, oppure a un terzo designato dal consumatore. Per quanto riguarda il momento della fornitura, in linea con le prassi di mercato e le possibilità tecniche, il contenuto o il servizio digitale dovrebbe essere fornito senza indebiti ritardi dopo la conclusione del contratto, a meno che le parti non decidano di convenire diversamente allo scopo di adeguarsi ad altri modelli commerciali.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Al fine di promuovere l'innovazione nel mercato unico digitale e adattarsi agli sviluppi tecnologici insiti nella rapida evoluzione delle caratteristiche dei contenuti digitali, è giustificato che il contenuto digitale sia, soprattutto, conforme a quanto concordato nel contratto.

soppresso

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Nel caso in cui il contratto non contenga criteri sufficientemente chiari e completi per verificare la conformità del contenuto digitale al contratto, è necessario stabilire obiettivi criteri di conformità per garantire che i consumatori non siano privati dei loro diritti. In tali casi la conformità al contratto dovrebbe essere valutata alla luce della finalità per la quale è abitualmente utilizzato un contenuto digitale dalle medesime caratteristiche.

(25)  Al fine di chiarire che cosa un consumatore può attendersi dal contenuto o dal servizio digitale in questione e quale sarebbe la responsabilità dell'operatore economico in caso di mancata fornitura, è essenziale armonizzare le norme in base alle quali è determinata la conformità al contratto. L'applicazione di una combinazione di criteri soggettivi e oggettivi dovrebbe salvaguardare i legittimi interessi di entrambe le parti del contratto. Il contratto dovrebbe contenere criteri sufficientemente chiari e completi per verificare la conformità del contenuto o del servizio digitale al contratto. Inoltre, è necessario stabilire obiettivi criteri di conformità per garantire che i consumatori non siano privati dei loro diritti. La conformità al contratto dovrebbe essere valutata alla luce della qualità e delle prestazioni per le quali sono abitualmente utilizzati i contenuti o i servizi digitali dalle medesime caratteristiche, tenendo conto di ciò che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, della natura del contenuto o servizio digitale e, ove opportuno, di eventuali dichiarazioni pubbliche concernenti le caratteristiche specifiche del contenuto o servizio digitale rilasciate dall'operatore economico, dal produttore o da un loro rappresentante, ovvero a loro nome, segnatamente nei messaggi pubblicitari o sull'etichetta. Le aspettative dei consumatori variano sensibilmente in base al tipo e all'uso dei contenuti e dei servizi digitali e, pertanto, dovrebbero essere valutate in modo obiettivo.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  Occorre preservare la libertà contrattuale sui criteri di conformità al contratto; tuttavia, per impedire che la responsabilità per difetto di conformità venga elusa e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, qualsiasi clausola contrattuale che deroga, a danno degli interessi del consumatore, alle norme imperative sui criteri di conformità e sull'imperfetta integrazione del contenuto o del servizio digitale è valida solo se il consumatore ne è stato specificamente informato e vi ha espressamente acconsentito al momento della conclusione del contratto.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Per sua natura, il contenuto digitale deve interagire con altre apparecchiature digitali per funzionare correttamente; l'interoperabilità dovrebbe pertanto far parte dei criteri di conformità. In particolare, deve interagire con l'hardware, comprese la velocità del processore e le caratteristiche della scheda grafica, e con il software, compresi una versione specifica del sistema operativo o uno specifico lettore multimediale. Il concetto di funzionalità dovrebbe riferirsi ai modi in cui il contenuto digitale può essere utilizzato; dovrebbe inoltre fare riferimento all'assenza o alla presenza di restrizioni tecniche, quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali o i codici regionali.

(26)  Per loro natura, il contenuto digitale e i servizi digitali devono interagire con altre apparecchiature digitali per funzionare correttamente; l'interoperabilità dovrebbe pertanto far parte dei criteri di conformità. Per interoperabilità si dovrebbe intendere la capacità del contenuto e del servizio digitale di assolvere a tutte le sue funzionalità in interazione con un particolare ambiente digitale. Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso come i modi in cui il contenuto o il servizio digitale può essere utilizzato; dovrebbe inoltre essere inteso come l'assenza o la presenza di restrizioni tecniche, quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali o i codici regionali. È opportuno che al consumatore siano preventivamente notificati gli usi autorizzati del contenuto digitale, come le copie a uso privato. Laddove il contratto concerni opere protette dal diritto d'autore, la conformità al contratto implica il rispetto di tutte le norme in materia di diritto d'autore. Le clausole contrattuali che impediscono espressamente la legittima fruizione delle deroghe e delle restrizioni previste dalla legislazione in materia di diritto d'autore dovrebbero costituire un difetto di conformità. Le condizioni per la fruizione delle deroghe o delle restrizioni dovrebbero continuare a essere determinate dalle norme dell'Unione relative al diritto d'autore e ai diritti connessi, inalterate dalla presente direttiva.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Benché apportino significativi vantaggi, i servizi e le tecnologie basati sui dati presentano anche alcune criticità. Come riconosciuto dalla strategia per il mercato unico digitale, un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione in tutta l'Unione europea è essenziale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, quali il diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali, accrescere la dimestichezza degli utenti e rafforzare la fiducia dei consumatori nell'economia digitale. Con la crescente pervasività del software, anche qualità come l'affidabilità, la sicurezza e l'adattabilità all'evoluzione delle esigenze stanno diventando preoccupazioni principali. Di conseguenza, è sempre più importante che tali servizi e tecnologie basati sui dati contribuiscano, in misura proporzionata al ruolo e alla funzione che tali tecnologie svolgono, a garantire queste qualità. In particolare, la qualità - in termini di affidabilità e sicurezza - sta diventando una preoccupazione importante per i servizi innovativi e compositi, che dipendono dall'interconnessione di sistemi diversi in settori differenti.

(27)  Benché apportino significativi vantaggi, i servizi e le tecnologie basati sui dati presentano anche alcune criticità. Un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione in tutta l'Unione europea è essenziale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, quali il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, accrescere la dimestichezza degli utenti e rafforzare la fiducia dei consumatori nell'economia digitale. Con la crescente pervasività del software, anche qualità come l'affidabilità, la sicurezza e l'adattabilità all'evoluzione delle esigenze stanno diventando preoccupazioni principali. Di conseguenza, è sempre più importante che tali servizi e tecnologie basati sui dati contribuiscano, in misura proporzionata al ruolo e alla funzione che tali tecnologie svolgono, a garantire queste qualità. In particolare, la qualità - in termini di affidabilità e sicurezza - sta diventando una preoccupazione importante per i servizi innovativi e compositi, che dipendono dall'interconnessione di sistemi diversi in settori differenti. In tale contesto, è importante sottolineare che gli aggiornamenti, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, sono necessari per garantire la sicurezza del software operativo di prodotti intelligenti come gli smartphone, che richiedono l'installazione tempestiva da parte del consumatore della più recente versione fornita dall'operatore economico, in modo che il consumatore sia protetto dallo sfruttamento da parte di persone che agiscono con intento doloso.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, i fornitori dovrebbero avvalersi di norme, specifiche tecniche aperte, buone pratiche e codici di condotta, anche per quanto riguarda il formato dei dati comunemente utilizzati per recuperare i contenuti generati dall'utente o qualsiasi altro contenuto fornito dal consumatore, indipendentemente dal fatto che siano istituiti a livello internazionale, europeo o di uno specifico settore industriale. In questo contesto, la Commissione può considerare di promuovere l'elaborazione di norme europee e internazionali e la redazione di un codice di condotta per le associazioni di categoria e le altre organizzazioni rappresentative che potrebbero sostenere l'attuazione uniforme della direttiva.

(28)  Nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, gli operatori economici dovrebbero avvalersi di norme, specifiche tecniche aperte, buone pratiche e codici di condotta, anche per quanto riguarda il formato dei dati comunemente utilizzati per recuperare i contenuti generati dall'utente o qualsiasi altro contenuto fornito dal consumatore, nonché in relazione alla sicurezza dei sistemi di informazione e degli ambienti digitali, indipendentemente dal fatto che siano istituiti a livello internazionale, europeo o di uno specifico settore industriale. In questo contesto, la Commissione può chiedere l'elaborazione di norme europee e internazionali e la redazione di un codice di condotta per le associazioni di categoria e le altre organizzazioni rappresentative che potrebbero sostenere l'attuazione uniforme della presente direttiva.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)  L'operatore economico dovrebbe fornire aggiornamenti al consumatore, inclusi aggiornamenti di sicurezza, per un periodo di tempo ragionevole, al fine di continuare a garantire che il contenuto o servizio digitale sia conforme al contratto. Il consumatore dovrebbe essere libero di installare o meno tali aggiornamenti. Il consumatore può ad esempio decidere di non installare gli aggiornamenti che gli sono forniti qualora ciò renda necessario il passaggio a una versione superiore del suo sistema operativo. Tuttavia, nei casi in cui il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti, questi non può ragionevolmente aspettarsi che il contenuto o servizio digitale continui a essere conforme al contratto, a meno che l'operatore economico non abbia espressamente convenuto altrimenti. Occorre che il consumatore sia reso consapevole del fatto che la sua decisione di non installare gli aggiornamenti necessari, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, sarà tenuta in considerazione nel valutare la responsabilità dell'operatore economico in riferimento alla conformità del contenuto o servizio digitale.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Molti tipi di contenuti digitali sono forniti per un certo periodo di tempo. Ad esempio, i consumatori accedono ai servizi di cloud per un certo tempo. Risulta quindi importante assicurare che il contenuto digitale sia conforme al contratto per tutta la sua durata. Inoltre, in considerazione dei frequenti miglioramenti apportati ai contenuti digitali, segnatamente attraverso gli aggiornamenti, la versione di un contenuto digitale fornito al consumatore dovrebbe essere la più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

(29)  Molti tipi di contenuti digitali o di servizi digitali sono forniti per un certo periodo di tempo, quali l'accesso ai servizi di cloud. Risulta quindi necessario assicurare che il contenuto digitale o il servizio digitale sia conforme al contratto per tutta la sua durata. Eventuali interruzioni significative, continue e ricorrenti della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale che rientrano nella responsabilità dell'operatore economico dovrebbero essere considerate casi di non conformità. Inoltre, in considerazione dei frequenti miglioramenti apportati ai contenuti digitali e ai servizi digitali, segnatamente attraverso gli aggiornamenti, la versione di un contenuto digitale o di un servizio digitale fornito al consumatore dovrebbe essere la più recente disponibile al momento della conclusione del contratto, a meno che le parti del contratto convengano espressamente che sarà fornita una versione precedente, ad esempio ai fini dell'interoperabilità con l'ambiente digitale del consumatore.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Per funzionare correttamente, i contenuti digitali devono essere correttamente integrati nell'ambiente di software e hardware del consumatore. Se la non conformità al contratto di contenuto digitale derivasse da un'errata integrazione, questa dovrebbe essere considerata un difetto di conformità al contratto di contenuto digitale stesso, nel caso in cui l'integrazione è stata effettuata dal fornitore o sotto il suo controllo o dal consumatore sulla base di istruzioni per l'integrazione del fornitore e l'errata integrazione deriva da una carenza delle istruzioni necessarie per l'integrazione. In tale ipotesi, l'origine del difetto di conformità rientra nella sfera del fornitore.

(30)  Per funzionare correttamente, i contenuti digitali o i servizi digitali devono essere correttamente integrati nell'ambiente digitale del consumatore. Se la non conformità al contratto di contenuto digitale o servizio digitale derivasse da un'errata integrazione, questa dovrebbe essere considerata un difetto di conformità al contratto di contenuto digitale o servizio digitale stesso, nel caso in cui l'integrazione è stata effettuata dall'operatore economico o sotto il suo controllo o dal consumatore sulla base di istruzioni per l'integrazione dell'operatore economico e l'errata integrazione deriva da una carenza delle istruzioni necessarie per l'integrazione. In tale ipotesi, l'origine del difetto di conformità rientra nella sfera dell'operatore economico.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  La conformità dovrebbe fare riferimento sia ai difetti materiali sia ai vizi giuridici. I diritti di terzi potrebbero effettivamente impedire al consumatore di godere del contenuto digitale o di alcune sue componenti conformemente al contratto qualora fossero violati tali diritti di terzi e se il terzo costringesse, legittimamente, il fornitore a cessare ogni violazione di tali diritti e a interrompere l'offerta del contenuto digitale in questione. I vizi giuridici rivestono particolare importanza per il contenuto digitale, che, per sua natura, è oggetto di diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, il fornitore deve essere tenuto a garantire che il contenuto digitale è libero da qualsiasi diritto di un terzo, per esempio di un diritto d'autore relativo al contenuto digitale, che impedisce al consumatore di godere del contenuto digitale conformemente al contratto.

(31)  La conformità dovrebbe fare riferimento sia ai difetti materiali sia ai vizi giuridici. I diritti di terzi potrebbero effettivamente impedire al consumatore di godere del contenuto digitale o del servizio digitale o di alcune sue componenti conformemente al contratto qualora fossero violati tali diritti di terzi e se il terzo costringesse, legittimamente, l'operatore economico a cessare ogni violazione di tali diritti e a interrompere l'offerta del contenuto digitale o dei servizi digitali in questione. I vizi giuridici rivestono particolare importanza per il contenuto digitale o i servizi digitali, che, per loro natura, sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, l'operatore economico deve essere tenuto a garantire che il contenuto digitale o il servizio digitale sia libero da qualsiasi restrizione risultante da qualsiasi diritto di un terzo, per esempio di un diritto d'autore relativo al contenuto digitale o al servizio digitale, che impedisce al consumatore di godere del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente al contratto.

Emendamento     43

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)  Allo scopo di prevenire un vuoto giuridico nella protezione dei consumatori in relazione ai contratti di fornitura di contenuti digitali e servizi digitali, è opportuno stabilire le condizioni per qualsiasi garanzia commerciale vincolante, e in particolare le informazioni pre-contrattuali, la pubblicità e le dichiarazioni di garanzia.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Data la natura specifica dei contenuti digitali, la loro elevata complessità e il fatto che il fornitore ha una migliore conoscenza e l'accesso al know-how, alle informazioni tecniche e all'assistenza tecnica di alto livello, è il fornitore che si trova nelle condizioni più favorevoli, rispetto al consumatore, per conoscere i motivi che rendono il contenuto digitale non conforme a quanto previsto dal contratto. Il fornitore gode anche della posizione migliore per valutare se il difetto di conformità al contratto sia dovuto a incompatibilità dell'ambiente digitale del consumatore con i requisiti tecnici del contenuto digitale. Pertanto, in caso di controversia, spetta al fornitore dimostrare che il contenuto digitale è conforme a quanto previsto dal contratto, a meno che il fornitore dimostri che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con il contenuto digitale. Solamente nel caso in cui il fornitore dimostri che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con l'interoperabilità e altri requisiti tecnici, spetterebbe al consumatore dimostrare che il contenuto digitale non è conforme al contratto.

(32)  Data la natura specifica dei contenuti digitali e dei servizi digitali, la loro elevata complessità e il fatto che l'operatore economico ha una migliore conoscenza e l'accesso al know-how, alle informazioni tecniche e all'assistenza tecnica di alto livello, è l'operatore economico che si trova nelle condizioni più favorevoli, rispetto al consumatore, per conoscere i motivi che rendono il contenuto digitale o il servizio digitale non conforme a quanto previsto dal contratto. L'operatore economico gode anche della posizione migliore per valutare se il difetto di conformità al contratto sia dovuto a incompatibilità dell'ambiente digitale del consumatore con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale. Pertanto, in caso di controversia, spetta all'operatore economico dimostrare che il contenuto digitale o il servizio digitale è conforme a quanto previsto dal contratto, a meno che l'operatore economico dimostri che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con il contenuto digitale o il servizio digitale. Nel caso in cui l'operatore economico dimostri che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con l'interoperabilità e altri requisiti tecnici, spetterebbe al consumatore dimostrare che il contenuto digitale o il servizio digitale non è conforme al contratto. Il periodo di tempo durante il quale l'onere di provare il difetto di conformità spetta all'operatore economico dovrebbe essere di due anni a partire dal momento in cui è stato fornito il contenuto digitale o il servizio digitale. Tale periodo dovrebbe essere ridotto a un anno nel caso dei contenuti digitali o dei servizi digitali incorporati nei beni. Nel caso dei contratti a lungo termine per la fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale, l'onere della prova dovrebbe restare a carico dell'operatore economico per tutta la durata del contratto.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Fatti salvi i diritti fondamentali alla protezione della vita privata, compresa la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali del consumatore, il consumatore dovrebbe cooperare con il fornitore per consentirgli di verificare il suo ambiente digitale con mezzi che siano il meno intrusivi possibile e che, nella fattispecie, siano a disposizione di entrambe le parti. In molti casi ciò può avvenire trasmettendo al fornitore segnalazioni di incidenti generate automaticamente o informazioni dettagliate sulla connessione Internet del consumatore. Solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate in cui, anche facendo il miglior uso di tutti i mezzi possibili non esiste altra soluzione, ciò può avvenire anche consentendo l'accesso virtuale all'ambiente digitale del consumatore. Tuttavia, se il consumatore non coopera con il fornitore, dovrebbe spettare al consumatore dimostrare che il contenuto digitale non è conforme al contratto.

(33)  Fatti salvi i diritti fondamentali alla protezione della vita privata, compresa la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali del consumatore, il consumatore dovrebbe cooperare con l'operatore economico per consentirgli di verificare il suo ambiente digitale con mezzi che siano il meno intrusivi possibile e che, nella fattispecie, siano a disposizione di entrambe le parti al fine di determinare se il difetto di conformità sussisteva al momento della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale. In molti casi ciò può avvenire trasmettendo all'operatore segnalazioni di incidenti generate automaticamente o informazioni dettagliate sulla connessione Internet del consumatore. Solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate in cui, anche facendo il miglior uso di tutti i mezzi possibili non esiste altra soluzione, ciò può avvenire anche consentendo l'accesso virtuale all'ambiente digitale del consumatore. Tuttavia, se il consumatore non coopera con l'operatore economico, dovrebbe spettare al consumatore dimostrare che il contenuto digitale o il servizio digitale non è conforme al contratto, posto che il consumatore sia stato informato di tale conseguenza della mancata collaborazione.

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Il fornitore dovrebbe essere responsabile nei confronti del consumatore per la non conformità al contratto e per un'eventuale mancata fornitura del contenuto digitale. Inoltre, dato che il contenuto digitale può essere fornito per un determinato tempo, è giustificato attribuire al fornitore la responsabilità per l'eventuale non conformità che si verificasse durante tale periodo.

(34)  L'operatore economico dovrebbe essere responsabile nei confronti del consumatore per un'eventuale mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale e per l'eventuale non conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto che si manifesti entro due anni dalla fornitura. Dato che il contenuto digitale o i servizi digitali possono essere forniti per un determinato tempo, all'operatore economico dovrebbe essere attribuita la responsabilità per l'eventuale non conformità che si verificasse durante tale periodo. Per quanto riguarda i contenuti digitali incorporati o i servizi digitali incorporati, dovrebbe applicarsi un regime di garanzia giuridica analogo a quello normalmente applicabile ai beni. Al fine di aumentare la fiducia dei consumatori e potenziare le vendite transfrontaliere, sia online che offline, si dovrebbero compiere ulteriori progressi nell'armonizzazione delle normative sui consumatori. La garanzia giuridica minima di due anni prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis dovrebbe divenire una norma pienamente armonizzata. Tuttavia, onde evitare di ridurre la protezione dei consumatori in determinati Stati membri, gli Stati membri che, al momento dell'entrata in vigore delle presente direttiva, abbiano già introdotto modelli diversi o più lunghi di periodi di garanzia dovrebbero poterli mantenere.

 

____________

 

1bis Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  La mancata fornitura di contenuto digitale al consumatore conformemente al contratto è una grave violazione dell'obbligo contrattuale principale del fornitore, che dovrebbe consentire al consumatore di risolvere il contratto immediatamente. Qualora il fornitore non sia inizialmente venuto meno al suo obbligo di fornire il contenuto digitale, le interruzioni della fornitura che rendono il contenuto digitale non disponibile o accessibile al consumatore per un breve periodo di tempo dovrebbero essere considerate casi di non conformità al contratto e non di mancata fornitura. In particolare, il requisito di adeguata continuità del contenuto digitale dovrebbe inoltre contemplare fatti più rilevanti delle interruzioni di fornitura del servizio di durata trascurabile.

(35)  Qualora l'operatore economico non adempia alla fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali al consumatore conformemente al contratto, il consumatore dovrebbe invitare l'operatore a procedere alla fornitura. La mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale senza indebito ritardo dovrebbe consentire al consumatore di risolvere il contratto immediatamente, a meno che le parti abbiano espressamente concordato un termine ulteriore per la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale. Qualora l'operatore economico non sia inizialmente venuto meno al suo obbligo di fornire il contenuto digitale o i servizi digitali, le interruzioni della fornitura che rendono il contenuto digitale o i servizi digitali non disponibili o accessibili al consumatore per un breve periodo di tempo dovrebbero essere considerate casi di non conformità al contratto e non di mancata fornitura. In particolare, il requisito di adeguata continuità del contenuto digitale e dei servizi digitali dovrebbe inoltre contemplare fatti più rilevanti delle interruzioni di fornitura del servizio di durata trascurabile.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  In caso di non conformità al contratto, il consumatore dovrebbe in primo luogo avere il diritto di chiedere il ripristino della conformità al contratto del contenuto digitale. A seconda delle caratteristiche tecniche del contenuto digitale, il fornitore può scegliere in che modo ripristinare la conformità contrattuale del contenuto digitale, ad esempio rilasciando aggiornamenti o chiedendo al consumatore di accedere a una nuova copia del contenuto digitale. Data la diversità dei contenuti digitali, non è opportuno stabilire termini fissi per l'esercizio dei diritti o il rispetto degli obblighi relativi al contenuto digitale, poiché potrebbero non tenere conto di questa diversità e essere , a seconda dei casi, troppo brevi o troppo lunghi. È pertanto più opportuno fare riferimento a termini ragionevoli. La conformità al contratto del contenuto digitale dovrebbe essere ripristinata entro un lasso di tempo ragionevole e senza alcun costo; in particolare, il consumatore non dovrebbe sostenere alcun costo associato allo sviluppo di un aggiornamento per il contenuto digitale.

(36)  In caso di non conformità al contratto, il consumatore dovrebbe in primo luogo avere il diritto di chiedere il ripristino della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale. A seconda delle caratteristiche tecniche del contenuto digitale o del servizio digitale, l'operatore economico dovrebbe scegliere in che modo ripristinare la conformità contrattuale del contenuto digitale o del servizio digitale, ad esempio rilasciando aggiornamenti o chiedendo al consumatore di accedere a una nuova copia del contenuto digitale. Al fine di evitare particolari disagi per il consumatore, l'operatore economico non dovrebbe disporre di più di un tentativo per correggere lo stesso difetto. Data la diversità dei contenuti digitali e dei servizi digitali, non è opportuno stabilire termini fissi per l'esercizio dei diritti o il rispetto degli obblighi relativi al contenuto digitale o al servizio digitale, poiché potrebbero non tenere conto di questa diversità e essere , a seconda dei casi, troppo brevi o troppo lunghi. È pertanto più opportuno fare riferimento a termini ragionevoli. Il lasso ragionevole di tempo entro il quale rendere conforme il contenuto digitale o il servizio digitale al contratto dovrebbe essere oggettivamente accertato, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale e del difetto di conformità. La conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale dovrebbe essere ripristinata senza alcun costo; in particolare, il consumatore non dovrebbe sostenere alcun costo associato allo sviluppo di un aggiornamento per il contenuto digitale.

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  In una seconda fase, il consumatore dovrebbe aver diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il diritto di un consumatore di recedere dal contratto dovrebbe essere limitato ai casi in cui, ad esempio, sia impossibile rendere conforme il contenuto digitale e la non conformità comprometta le principali prestazioni del contenuto digitale. Se il consumatore recede dal contratto, il fornitore dovrebbe rimborsare il prezzo pagato dal consumatore o, se il contenuto digitale non è fornito in cambio del pagamento di un prezzo ma a fronte dell'accesso ai dati forniti dal consumatore, il fornitore dovrebbe astenersi dall'utilizzare tali dati, dal trasferirli a terzi o dal consentire a terzi di accedervi, dopo la risoluzione del contratto. Adempiere all'obbligo di astenersi dall'uso di dati dovrebbe significare che, nel caso in cui la controprestazione consiste di dati personali, il fornitore debba adottare tutte le misure necessarie al fine di conformarsi alle norme sulla protezione dei dati cancellandoli o rendendoli anonimi, di modo che il consumatore non possa essere identificati mediante uno degli strumenti che potrebbero essere ragionevolmente utilizzati dal fornitore o da qualsiasi altra persona. Fatti salvi gli obblighi di un responsabile del trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE, il fornitore non dovrebbe essere tenuto a prendere altre misure in relazione ai dati che ha legittimamente fornito a terzi nel corso della durata del contratto di fornitura di contenuto digitale.

(37)  In una seconda fase, il consumatore dovrebbe aver diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il diritto di un consumatore di recedere dal contratto dovrebbe essere limitato ai casi in cui, ad esempio, sia impossibile rendere conforme il contenuto digitale o il servizio digitale e la non conformità comprometta le principali prestazioni del contenuto digitale o del servizio digitale. Nel caso dei contratti conclusi per via digitale, l'operatore economico dovrebbe fornire al consumatore uno strumento digitale agevole per risolvere il contratto, ad esempio un modulo online. Se il consumatore recede dal contratto, l'operatore economico dovrebbe rimborsare il prezzo pagato dal consumatore.

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  In caso di risoluzione del contratto il fornitore dovrebbe anche astenersi dall'utilizzare il contenuto generato dal consumatore. Tuttavia, nei casi in cui più di un contenuto è stato generato da più di un consumatore, il fornitore ha il diritto di continuare a utilizzare il contenuto generato dal consumatore, se gli altri consumatori ne fanno uso.

(38)  In caso di risoluzione del contratto l'operatore economico dovrebbe anche astenersi dall'utilizzare il contenuto generato dal consumatore. Tuttavia, nei casi in cui il contenuto generato dall'utente non ha alcuna utilità al di fuori dell'ecosistema o riguarda soltanto l'attività del consumatore, o nei casi in cui è stato aggregato dall'operatore economico ad altri dati e non può essere disaggregato, o comunque non senza uno sforzo sproporzionato, l'operatore economico ha il diritto di continuare a utilizzare il contenuto generato dal consumatore. Lo stesso vale anche nel caso in cui un determinato contenuto è stato generato da più consumatori e altri consumatori possono continuare a farne uso. Ciò comprende i singoli contributi di contenuto di un consumatore a un progetto collaborativo di cui altri consumatori continuano a fare uso. Tali singoli contributi di contenuto dovrebbero essere riutilizzabili da parte dell'operatore alle condizioni alle quali sono stati originariamente forniti dal consumatore, anche dopo la risoluzione del contratto.

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di assicurare che il consumatore goda di un'efficace protezione in relazione al diritto di risolvere il contratto, il fornitore dovrebbe permettere al consumatore di recuperare tutti i dati inseriti dal consumatore, prodotti dal consumatore con l'utilizzo del contenuto digitale o generati a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore. Tale obbligo dovrebbe essere esteso ai dati che il fornitore è tenuto a conservare a norma del contratto di fornitura di contenuto digitale, nonché ai dati che il fornitore ha effettivamente conservato in relazione al contratto.

soppresso

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Se, in seguito alla risoluzione del contratto per un difetto di conformità al contratto, il fornitore fornisce al consumatore gli strumenti tecnici per recuperare i dati, il consumatore dovrebbe avere il diritto di farlo senza sostenere alcun costo, ad esempio il costo di utilizzare un formato dati di uso comune, ad eccezione dei costi generati dal proprio ambiente digitale, compresi i costi di una connessione di rete, poiché essi non derivano specificamente dal recupero dei dati.

(40)  In seguito alla risoluzione del contratto per un difetto di conformità al contratto, l'operatore dovrebbe mettere a disposizione del consumatore qualsiasi contenuto generato dagli utenti che non costituisca dati personali, a meno che tale contenuto sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dall'operatore, riguardi unicamente l'attività del consumatore nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dall'operatore, o sia stato aggregato dall'operatore ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato. Il consumatore dovrebbe avere il diritto di recuperare il contenuto gratuitamente e in un formato dati di uso comune e leggibile meccanicamente;

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Se il contratto è risolto, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale che non è conforme al contratto, in quanto ciò priverebbe il consumatore di una protezione efficace.

(41)  Se il contratto è risolto, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale o del servizio digitale che non è conforme al contratto, in quanto ciò priverebbe il consumatore di una protezione efficace.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Tenuto conto della necessità di conciliare i legittimi interessi dei consumatori e fornitori, se il contenuto digitale fornito per un determinato tempo in cambio del pagamento di un prezzo fa sorgere il diritto di recesso, il consumatore dovrebbe essere autorizzato a recedere solo dalla parte del contratto che corrisponde al momento in cui il contenuto digitale non era conforme al contratto. Tuttavia, qualora il contenuto digitale sia fornito contro una controprestazione non pecuniaria, la risoluzione parziale è esclusa perché è impossibile ripartire proporzionalmente una tale controprestazione.

(42)  Tenuto conto della necessità di conciliare i legittimi interessi dei consumatori e degli operatori economici, se il contenuto digitale o il servizio digitale fornito per un determinato tempo in cambio del pagamento di un prezzo fa sorgere il diritto di recesso, il consumatore dovrebbe essere autorizzato a recedere solo dalla parte del contratto che corrisponde al periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non era conforme al contratto.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Data la sua natura, i contenuti digitali non sono soggetti ad usura durante l'uso sono spesso forniti per un determinato tempo piuttosto che una tantum. È di conseguenza giustificato non stabilire un periodo durante il quale il fornitore va considerato responsabile per eventuali difetti di conformità esistenti al momento della fornitura del contenuto digitale. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero astenersi dal mantenere in vigore o introdurre un tale periodo. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di invocare le norme nazionali in materia di prescrizione, al fine di garantire la certezza del diritto in relazione alle pretese fondate sul difetto di conformità del contenuto digitale.

soppresso

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Il principio della responsabilità del fornitore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di fornitura di contenuto digitale. Al fine di aumentare la fiducia dei consumatori nel contenuto digitale, tale principio dovrebbe pertanto essere sancito a livello dell'Unione in modo da garantire che i consumatori non subiscano pregiudizio se il loro hardware o software è danneggiato dal contenuto digitale non conforme a quanto previsto dal contratto. Ne consegue che il consumatore dovrebbe avere il diritto a un risarcimento per qualsiasi danno economico all'ambiente digitale del consumatore causato da un difetto di conformità al contratto o dalla mancata fornitura del contenuto digitale. Tuttavia, dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire le condizioni dettagliate per l'esercizio del diritto al risarcimento, tenendo conto che l'offerta di sconti sui prezzi di acquisti futuri di contenuti digitali, soprattutto quando tale offerta costituisce l'unica compensazione del fornitore per le perdite subite dal consumatore, non ripristina necessariamente, nella misura del possibile, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contenuto digitale fosse stato debitamente fornito e fosse stato conforme al contratto.

(44)  Il principio della responsabilità dell'operatore economico per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali. Ne consegue che il consumatore dovrebbe avere il diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da un difetto di conformità al contratto o dalla mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale. Tuttavia, se l'esistenza di tale diritto di chiedere un risarcimento è garantita in tutti gli Stati membri, essa non dovrebbe essere disciplinata a livello dell'Unione ma dovrebbe essere stabilita dal diritto nazionale.

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Il fornitore potrebbe essere obbligato, per motivi tecnologici o di altra natura, a modificare le caratteristiche del contenuto digitale fornito per un determinato tempo. Tali modifiche vanno spesso a vantaggio del consumatore in quanto migliorano il contenuto digitale. Di conseguenza, le parti del contratto possono includere nel contratto clausole che autorizzano il fornitore a procedere a modifiche. Tuttavia, se incidono negativamente sul modo in cui il consumatore beneficia delle principali prestazioni del contenuto digitale, tali modifiche rischiano di compromettere l'equilibrio del contratto o la natura delle prestazioni dovute in forza del contratto in misura tale da indurre il consumatore a non concludere un contratto di questo tipo. Pertanto, in tali casi, tali modifiche dovrebbero essere subordinate a determinate condizioni.

(45)  L'operatore economico dovrebbe essere autorizzato, a determinate condizioni, a modificare le prestazioni principali del contenuto digitale o del servizio digitale fornito per un determinato tempo, quali l'accessibilità e la continuità, purché il contratto fornisca una motivazione valida per tale modifica. Tale motivazione valida potrebbe prevedere casi in cui la modifica è necessaria per adattare il contenuto digitale o il servizio digitale a un nuovo ambiente tecnico o a un numero maggiore di utenti, o per altre ragioni operative importanti. Tali modifiche vanno spesso a vantaggio del consumatore in quanto migliorano il contenuto digitale o il servizio digitale. Di conseguenza, le parti del contratto possono includere nel contratto clausole che autorizzano l'operatore economico a procedere a modifiche. Tuttavia, se incidono negativamente sul modo in cui il consumatore beneficia delle principali prestazioni del contenuto digitale o del servizio digitale, tali modifiche rischiano di compromettere l'equilibrio del contratto o la natura delle prestazioni dovute in forza del contratto in misura tale da indurre il consumatore a non concludere un contratto di questo tipo. Al fine di equilibrare gli interessi dei consumatori e delle imprese, tale possibilità offerta all'operatore dovrebbe essere abbinata al diritto del consumatore di recedere dal contratto qualora tali modifiche incidano negativamente e in modo non trascurabile sull'uso del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso. La misura in cui le modifiche incidano negativamente sull'uso del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e della qualità, funzionalità, interoperabilità e altre principali caratteristiche che sono normali per un contenuto digitale o un servizio digitale dello stesso tipo. Le norme relative a tali aggiornamenti, miglioramenti o modifiche analoghe non dovrebbero tuttavia riguardare situazioni in cui, ad esempio, la distribuzione di una nuova versione del contenuto digitale o del servizio digitale induca le parti a concludere un nuovo contratto per la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 bis)  Qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, il consumatore dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto senza alcun costo a seguito della modifica in questione. Qualora non siano soddisfatte le condizioni alle quali è consentita la modifica, i diritti del consumatore ai rimedi per difetto di conformità rimangono impregiudicati. Allo stesso modo, qualora, successivamente a una modifica, si verifichi un difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale non provocato dalla modifica, il consumatore dovrebbe continuare a poter avvalersi dei rimedi per difetto di conformità in relazione al contenuto digitale o al servizio digitale in questione secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  La concorrenza è un elemento importante per il corretto funzionamento del mercato unico digitale. Per stimolare tale concorrenza, i consumatori dovrebbero essere messi in condizione di rispondere alle offerte competitive e di cambiare fornitori. Perché ciò possa avvenire nella pratica, i consumatori dovrebbero poter agire senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, anche sotto forma di condizioni contrattuali o della mancanza di strumenti per recuperare tutti i dati inseriti dal consumatore, prodotti dal consumatore con l'utilizzo del contenuto digitale o generati a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore. Tuttavia, è anche importante proteggere gli investimenti esistenti e la fiducia nei contratti conclusi. Di conseguenza, i consumatori dovrebbero avere il diritto di recedere da contratti a lungo termine a determinate condizioni equilibrate. Ciò non impedisce che i contratti stipulati con i consumatori possano essere conclusi per periodi contrattuali più lunghi. Tuttavia, il consumatore dovrebbe avere il diritto di porre termine a qualsiasi rapporto contrattuale che complessivamente si estende per un periodo superiore a 12 mesi. Onde evitare che sia eluso, tale diritto dovrebbe essere esteso a qualsiasi contratto che vincoli il consumatore per più di 12 mesi, a prescindere dal fatto che il contratto è a tempo indeterminato o è prorogato automaticamente o a seguito di un successivo accordo tra le parti.

(46)  La concorrenza è un elemento importante per il corretto funzionamento del mercato unico digitale. Per stimolare tale concorrenza, i consumatori dovrebbero essere messi in condizione di rispondere alle offerte competitive e di cambiare operatori economici. Perché ciò possa avvenire nella pratica, i consumatori dovrebbero poter agire senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, anche sotto forma di condizioni contrattuali o della mancanza di strumenti per recuperare tutti i dati inseriti dal consumatore, prodotti dal consumatore con l'utilizzo del contenuto digitale o generati a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore. Tuttavia, è anche importante proteggere gli investimenti esistenti e la fiducia nei contratti conclusi. Di conseguenza, i consumatori dovrebbero avere il diritto di recedere da contratti a lungo termine a determinate condizioni equilibrate. Ciò non impedisce che i contratti stipulati con i consumatori possano essere conclusi per periodi contrattuali più lunghi. In caso di risoluzione anticipata, qualsiasi vantaggio derivante dalla conclusione di contratti dalla durata superiore a 12 mesi dovrebbe essere rimborsato in maniera proporzionata. L'operatore economico dovrebbe fornire informazioni sulle condizioni e le conseguenze di una risoluzione anticipata dei contratti a termine dalla durata superiore a 12 mesi. Tuttavia, il consumatore dovrebbe avere il diritto di porre termine a qualsiasi rapporto contrattuale che complessivamente si estende per un periodo superiore a 12 mesi. Onde evitare che sia eluso, tale diritto dovrebbe essere esteso a qualsiasi contratto che vincoli il consumatore per più di 12 mesi, a prescindere dal fatto che il contratto abbia una durata iniziale fissa superiore a 12 mesi o sia prorogato automaticamente o a seguito di una combinazione di contratti successivi o periodi di rinnovo superiore a 12 mesi.

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Il difetto di conformità al contratto del contenuto digitale fornito al consumatore è spesso dovuto a una delle operazioni che vengono effettuate successivamente a partire dallo sviluppatore iniziale del contenuto digitale fino al fornitore finale. Benché il fornitore finale debba essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità al contratto tra queste due parti, è importante garantire che il fornitore disponga di adeguati diritti nei confronti dei diversi "anelli" della catena di operazioni, per poter assumere la propria responsabilità nei confronti del consumatore. Tuttavia, è opportuno che sia la normativa nazionale applicabile ad individuare i membri della catena di operazioni nei confronti dei quali il fornitore finale può rivalersi e le modalità e le condizioni di tale azione.

(47)  Il difetto di conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito al consumatore è spesso dovuto a una delle operazioni finanziarie che vengono effettuate successivamente a partire dallo sviluppatore iniziale del contenuto digitale fino all'operatore economico finale. Benché l'operatore economico finale debba essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità al contratto tra queste due parti, è importante garantire che l'operatore disponga di adeguati diritti nei confronti dei diversi "anelli" della catena di operazioni finanziarie, per poter assumere la propria responsabilità nei confronti del consumatore. Tali diritti dovrebbero limitarsi strettamente alle operazioni finanziarie e non estendersi a situazioni in cui, ad esempio, l'operatore riutilizzi il software gratuito di una parte terza per cui l'operatore non ha pagato. Tuttavia, è opportuno che sia la normativa nazionale applicabile ad individuare i membri della catena di operazioni nei confronti dei quali l'operatore finale può rivalersi e le modalità e le condizioni di tale azione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la legislazione nazionale tuteli adeguatamente l'operatore economico quando si tratta di determinare la persona nei confronti della quale l'operatore può agire, le tempistiche, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.

Emendamento     61

Proposta di direttiva

Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 bis)  La direttiva non mira a introdurre un quadro giuridico per le licenze di software gratuiti qualora un software gratuito faccia parte del contenuto digitale o del servizio digitale fornito, né ambisce a creare un obbligo nei confronti dello sviluppatore per il semplice fatto che questi ha messo il software a disposizione del pubblico sulla base di una licenza di software gratuito.

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di un diritto o legittimo interesse nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un'azione giudiziaria dinanzi a un tribunale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

(48)  Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di un diritto o legittimo interesse nella tutela dei diritti contrattuali e in materia di protezione dei dati dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un'azione giudiziaria dinanzi a un tribunale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria. Tali reclami o azioni dovrebbero avere un effetto dissuasivo sufficiente.

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio35, dovrebbe essere modificata per tenere conto dell'ambito di applicazione della presente direttiva in relazione a un supporto durevole che incorpora contenuti digitali, quando viene utilizzato esclusivamente per trasferire il contenuto digitale al consumatore.

(50)  La direttiva 1999/44/CE dovrebbe essere modificata per tenere conto dell'ambito di applicazione della presente direttiva in relazione ai contenuti digitali incorporati e ai servizi digitali incorporati.

__________________

 

35 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

 

Emendamento     64

Proposta di direttiva

Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(54 bis)  Vista l'importanza delle questioni e dei diritti trattati nella presente direttiva per il mercato interno e per i consumatori e cittadini dell'Unione, la presente direttiva dovrebbe essere analizzata e riesaminata attentamente, prevendo anche la consultazione significativa e minuziosa e la partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni giuridiche, commerciali e dei consumatori a livello dell'Unione.

Emendamento     65

Proposta di direttiva

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16, 38 e 47,

(55)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta e, nello specifico, gli articoli 7, 8, 16, 38 e 47.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -1

 

Protezione dei dati

 

La presente direttiva non pregiudica le norme sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali garantite, in particolare, dal regolamento (UE) 2016/679 o in conformità dello stesso.

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale ai consumatori, in particolare le norme sulla conformità del contenuto digitale al contratto, i rimedi in caso di non conformità al contratto e le modalità di esercizio degli stessi, nonché le norme sulla modifica e la risoluzione di tali contratti.

Lo scopo della presente direttiva è quello di contribuire, mediante il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali tra operatori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità del contenuto digitale o dei servizi digitali al contratto, i rimedi in caso di mancata fornitura del contenuto digitale o dei servizi digitali o di non conformità al contratto e le modalità di esercizio degli stessi, nonché le norme sulla modifica del contenuto digitale o del servizio digitale e la risoluzione dei contratti a lungo termine.

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  "contenuto digitale":

1.  "contenuto digitale": dati prodotti e forniti in formato digitale;

(a)   i dati prodotti e forniti in formato digitale, ad esempio registrazioni audio o video, applicazioni, giochi digitali e qualsiasi altro tipo di software;

 

(b)   un servizio che consente la creazione, il trattamento o la memorizzazione di dati in forma digitale, ove tali dati siano forniti dal consumatore, e

 

(c)   un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale forniti da altri utenti del servizio e qualsiasi altra interazione con tali dati;

 

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  "servizio digitale":

 

(a)   un servizio che consente la creazione, il trattamento o la memorizzazione di dati in formato digitale, ove tali dati siano caricati o creati dal consumatore, o

 

(b)   un servizio che consente lo scambio di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti del servizio, o sia dall'uno sia dagli altri, e qualsiasi altra interazione con tali dati;

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  "contenuto digitale incorporato o servizio digitale incorporato": un contenuto digitale o un servizio digitale preinstallato in un bene;

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  "integrazione": il collegamento tra diversi componenti di un ambiente digitale affinché funzionino come un insieme coordinato in modo conforme allo scopo cui è destinato;

2.  "integrazione": il collegamento di un contenuto digitale o di un servizio digitale con i diversi componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in detti componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato in modo conforme al contratto;

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

3.  "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale in relazione a contratti contemplati dalla presente direttiva;

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  "risarcimento del danno": la somma di denaro alla quale un consumatore può aver diritto a titolo di compensazione di un pregiudizio economico causato al suo ambiente digitale;

5.  "risarcimento del danno": la somma di denaro alla quale un consumatore può aver diritto a titolo di compensazione dei danni causati da una mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale o dalla non conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto;

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  "prezzo": la somma di denaro dovuta come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale;

6.  "prezzo": la somma di denaro dovuta come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale;

Emendamento     75

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  "contratto": l'accordo inteso a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici;

soppresso

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  "ambiente digitale": l'hardware, i contenuti digitali e le connessioni di rete, nella misura in cui siano sotto il controllo dell'utente;

8.  "ambiente digitale": l'hardware, il software e le connessioni di rete, nella misura in cui è sotto il controllo dell'utente ed è utilizzato dal consumatore per accedere a contenuti digitali o a un servizio digitale o per farne uso;

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  "interoperabilità": la capacità del contenuto digitale di assolvere a tutte le sue funzionalità in interazione con un ambiente digitale concreto;

9.  "interoperabilità": la capacità del contenuto digitale o di un servizio digitale di assolvere a tutte le sue funzionalità in interazione con un ambiente digitale concreto, anche consentendo ai consumatori di accedere a contenuti digitali o a un servizio digitale senza dovere utilizzare applicazioni o altre tecnologie per convertire i contenuti digitali o il servizio digitale cui desiderano accedere;

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.  "fornitura": la concessione dell'accesso al contenuto digitale o la messa a disposizione del contenuto digitale;

soppresso

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis.  "difetto minimo di conformità": un difetto di conformità che non compromette la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto digitale o del servizio digitale, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, ove richiesto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente direttiva si applica ai contratti in cui il fornitore fornisce contenuto digitale al consumatore, o si impegna a farlo, e in cambio del quale il consumatore corrisponde un prezzo oppure fornisce attivamente una controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro dato.

1.  La presente direttiva si applica ai contratti in cui l'operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore in cambio del pagamento di un prezzo o di dati personali forniti dal consumatore o raccolti dall'operatore economico o da terzi nell'interesse dell'operatore.

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La presente direttiva si applica a qualsiasi contratto di fornitura di un prodotto digitale sviluppato secondo le specifiche del consumatore.

2.  La presente direttiva si applica a qualsiasi contratto di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali sviluppati in conformità delle specifiche del consumatore.

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ad eccezione degli articoli 5 e 11, la presente direttiva si applica ai supporti durevoli che incorporano contenuto digitale utilizzati esclusivamente come vettore per la fornitura del contenuto digitale al consumatore.

3.  Ad eccezione degli articoli 5 e 11, la presente direttiva si applica al contenuto digitale incorporato e ai servizi digitali incorporati. Salvo altrimenti disposto, i riferimenti al contenuto digitale o ai servizi digitali nella presente direttiva riguardano anche il contenuto digitale incorporato o i servizi digitali incorporati. Per quanto riguarda i beni con contenuto digitale incorporato o con servizi digitali incorporati, l'operatore è responsabile in virtù della presente direttiva dell'adempimento dei suoi obblighi nei confronti del consumatore unicamente in relazione al contenuto digitale incorporato o ai servizi digitali incorporati. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la tutela garantita ai consumatori dal diritto applicabile dell'Unione per quanto concerne gli altri elementi di tali beni.

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La presente direttiva non si applica ai contenuti digitali forniti a fronte di una controprestazione non pecuniaria, nella misura in cui il fornitore chiede al consumatore di fornire dati personali il cui trattamento è strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del contratto o del rispetto di obblighi di legge e il fornitore non li tratta ulteriormente in modo incompatibile con tale finalità. Analogamente, essa non si applica ad eventuali altri dati che il fornitore chiede al consumatore al fine di garantire che il contenuto digitale sia conforme a quanto stipulato nel contratto o di soddisfare obblighi di legge, e il fornitore non utilizza tali dati a fini commerciali.

4.  La presente direttiva non si applica nel caso in cui i dati personali forniti dal consumatore o raccolti dall'operatore economico siano trattati esclusivamente dall'operatore economico ai fini della fornitura, del mantenimento della conformità o del miglioramento del contenuto o servizio digitale in questione o dell'assolvimento degli obblighi di legge cui l'operatore economico è soggetto, e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  servizi nella cui prestazione l'intervento umano del fornitore costituisce una componente predominante e per i quali il formato digitale funge essenzialmente da vettore;

(a)  servizi prestati personalmente dall'operatore economico e in cui i supporti digitali servono soltanto ai fini d'accesso o di trasmissione;

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)   servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2002/21/CE;

(b)  servizi di comunicazione interpersonale ai sensi del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, ad eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nella misura in cui non sono disciplinati dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Emendamento     86

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  la fornitura di contenuto digitale o servizi digitali su licenza gratuita o aperta nella misura in cui non esistono rapporti e obblighi contrattuali oltre a quelli concernenti l'osservanza dei termini della licenza;

Emendamento     87

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La presente direttiva non si applica alla fornitura dei registri pubblici in formato elettronico e degli estratti di tali registri.

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Qualora un contratto includa elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura di contenuto digitale, la presente direttiva si applica unicamente alle obbligazioni e ai rimedi delle parti nella loro veste di fornitore o di consumatore del contenuto digitale.

6.  Qualora un contratto per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali includa obblighi contrattuali aggiuntivi, la presente direttiva si applica unicamente ai diritti e alle obbligazioni delle parti nelle rispettive qualità di operatore economico e di consumatore del contenuto digitale o del servizio digitale.

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale su quelle della presente direttiva.

7.  In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale e si applica a tale specifico settore o oggetto.

Emendamento    90

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La presente direttiva non pregiudica la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

soppresso

Emendamento    91

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  La presente direttiva non pregiudica le disposizioni normative generali nazionali in materia contrattuale, quali le norme sulla formazione, validità o efficacia del contratto, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva.

9.  La presente direttiva non pregiudica le disposizioni normative generali nazionali in materia contrattuale, quali le norme sulla formazione, validità o efficacia del contratto, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva. La presente direttiva non pregiudica le norme nazionali in materia di rimedi in caso di vizi occulti o del diritto di rifiuto entro un breve termine. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di rimedi in caso di vizi occulti. Gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali relativamente al diritto di rifiuto entro un breve termine, ove previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento     92

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.  Quando, nel contesto di una fornitura di contenuti digitali o servizi digitali che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, si applica il diritto di uno Stato membro diverso da quello in cui il consumatore ha la sua residenza permanente, l'operatore economico informa il consumatore al riguardo prima della conclusione del contratto.

Emendamento     93

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter. La presente direttiva non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, per quanto concerne i diritti d'autore, non pregiudica i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 2001/29/CE.

Emendamento    94

Proposta di direttiva

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri non mantengono o adottano disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Emendamento     95

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Obblighi in materia di informazione

 

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale, l'operatore economico gli trasmette le informazioni previste agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE, in modo chiaro e comprensibile.

Emendamento    96

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

Articolo 5

Fornitura del contenuto digitale

Fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale

1.  Durante l'esecuzione del contratto di fornitura di contenuto digitale, il fornitore fornisce il contenuto digitale

1.  L'operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale rendendolo disponibile alle seguenti persone o consentendo loro di accedervi:

(a)  al consumatore; oppure

(a)  al consumatore;

(b)  a un terzo che gestisce un impianto fisico o virtuale che mette il contenuto digitale a disposizione del consumatore o che consente al consumatore di accedervi e che è stato scelto dal consumatore per ricevere il contenuto digitale.

(b)  a un terzo che gestisce un impianto fisico o virtuale che mette il contenuto digitale o il servizio digitale a disposizione del consumatore o che consente al consumatore di accedervi e che è stato scelto dal consumatore per ricevere il contenuto digitale o il servizio digitale; oppure

 

(b bis)  altri terzi designati dal consumatore.

2.  Il fornitore fornisce il contenuto digitale immediatamente dopo la conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti. La fornitura si considera avvenuta quando il contenuto digitale è fornito al consumatore o, qualora si applichi il caso descritto al paragrafo 1, lettera b), al terzo scelto dal consumatore, se questi lo riceve per primo.

2.  Salvo diverso accordo tra le parti, l'operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto. Si considera che l'operatore economico abbia adempiuto al proprio obbligo di fornitura quando il contenuto digitale o il servizio digitale è reso disponibile o accessibile al consumatore o, qualora si applichi il caso descritto al paragrafo 1, lettera b) o b bis), al terzo scelto dal consumatore, a seconda dei casi.

Emendamento    97

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto

 

Per essere conforme al contratto, il contenuto digitale o il servizio digitale deve soddisfare i requisiti previsti agli articoli 6, 6 bis, 7 e 8.

Emendamento    98

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Conformità del contenuto digitale al contratto

Requisiti soggettivi di conformità al contratto

1.  È conforme al contratto il contenuto digitale che, se del caso:

1.  È conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale che, se del caso:

(a)  corrisponde alla quantità, qualità, durata e versione previste dal contratto e presenta la funzionalità, l'interoperabilità e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, previste dal contratto, compreso in qualsiasi informazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto;

(a)  corrisponde alla quantità, qualità, descrizione, durata e versione previste dal contratto e presenta la funzionalità, l'interoperabilità e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, previste dal contratto, compreso in qualsiasi informazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto;

(b)  è idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del fornitore al momento della conclusione del contratto e che il fornitore ha accettato;

(b)  è idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza dell'operatore economico al più tardi al momento della conclusione del contratto e che l'operatore economico ha accettato;

 

(b bis)  è conforme alla versione di prova o all'anteprima del contenuto digitale o servizio digitale messa a disposizione dall'operatore, a meno che la differenza tra il contenuto digitale o il servizio digitale fornito e la versione di prova o l'anteprima sia stata segnalata al consumatore prima della conclusione del contratto;

(c)  è fornito assieme alle eventuali istruzioni e assistenza ai clienti previste dal contratto; e

(c)  è fornito assieme a tutti gli accessori, alle eventuali istruzioni, relative anche all'installazione, e assistenza ai clienti previste dal contratto, comprese tutte le informazioni precontrattuali che costituiscono parte integrante del contratto; e

(d)  è aggiornato come previsto dal contratto.

(d)  è aggiornato come previsto dal contratto, comprese le informazioni precontrattuali che costituiscono parte integrante del contratto.

2.   Nella misura in cui il contratto non stabilisce, se del caso, in modo chiaro e completo, i requisiti relativi al contenuto digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale dalle medesime caratteristiche, comprese la funzionalità, l'interoperabilità e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, tenendo conto:

 

(a)   del fatto che il contenuto digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo o di altra controprestazione non pecuniaria;

 

(b)   se del caso, di eventuali norme tecniche internazionali esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, di codici di condotta e buone pratiche applicabili nel settore industriale; e

 

(c)   di qualsiasi dichiarazione pubblica resa da o per conto del fornitore o di altre persone a monte della catena di operazioni commerciali, a meno che il fornitore dimostri che

 

(i)   non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;

 

(ii)   al momento della conclusione del contratto la dichiarazione era stata rettificata;

 

(iii)   la decisione di acquistare il contenuto digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione.

 

3.   Qualora il contratto preveda che il contenuto digitale sia fornito per un determinato tempo, il contenuto digitale è conforme al contratto per l'intera durata di tale periodo.

 

4.   Se non diversamente concordato, il contenuto digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

 

5.   Per essere conforme al contratto, il contenuto digitale deve inoltre soddisfare i requisiti previsti agli articoli 7 e 8.

 

Emendamento    99

Proposta di direttiva

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Requisiti oggettivi di conformità al contratto

 

1.   Il contenuto o servizio digitale, se del caso:

 

(a)   presenta qualità e prestazioni, incluse la funzionalità, l'interoperabilità, l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, che sono abituali di contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente attendersi, tenuto conto della natura del contenuto o servizi digitale, ed è conforme, se del caso, a eventuali norme tecniche internazionali o europee esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, di codici di condotta e buone pratiche applicabili nel settore industriale, anche in materia di sicurezza dei sistemi d'informazione e degli ambienti digitali;

 

(b)   è in linea con qualsiasi dichiarazione pubblica resa da o per conto dell'operatore economico, del produttore o del suo rappresentante, in particolar modo nel campo della pubblicità o dell'etichettatura, a meno che l'operatore economico possa dimostrare che:

 

(i)   non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della relativa dichiarazione sugli aspetti specifici del contenuto o servizio digitale;

 

(ii)   entro la conclusione del contratto la dichiarazione era stata corretta nello stesso modo o in modo paragonabile a quello in cui era stata realizzata; oppure

 

(iii)   la decisione di acquistare il contenuto o servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione.

 

2.   Nel caso di contratti in cui il contenuto o servizio digitale è fornito per un determinato tempo, il contenuto digitale o servizio digitale è conforme al contratto per l'intera durata di tale periodo. Eventuali interruzioni temporanee della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale che rientrano nella responsabilità dell'operatore economico sono considerate casi di non conformità, se sono significative, continue e ricorrenti.

 

3.   Salvo diversamente concordato in modo esplicito, il contenuto digitale o servizio digitale è fornito in conformità alla versione più recente del contenuto o servizio digitale disponibile al momento della conclusione del contratto.

 

4.   L'operatore provvede affinché per un periodo di tempo ragionevole al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche in termini di sicurezza, al contenuto digitale o al servizio digitale necessari al fine di rendere il contenuto o servizio digitale conforme al contratto. La mancata installazione di tali aggiornamenti da parte di un consumatore entro un termine ragionevole non incide sulla conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto. Qualora il consumatore decida di mantenere l'attuale versione del contenuto digitale o del servizio digitale e qualora la nuova versione non sia necessaria per mantenere la conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale, detta versione attuale resta disponibile o accessibile per un periodo di tempo ragionevole.

 

5.   Ai fini della conformità con il contratto, il contenuto digitale o il servizio digitale soddisfa anche i requisiti degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e, ove opportuno, i requisiti del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento    100

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Integrazione del contenuto digitale

Integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale

Quando il contenuto digitale è integrato in modo errato nell'ambiente digitale del consumatore, l'eventuale difetto di conformità risultante da un'errata integrazione deve essere considerato difetto di conformità del contenuto digitale se:

Quando il contenuto digitale o il servizio digitale è integrato in modo errato nell'ambiente digitale del consumatore, l'eventuale difetto di conformità risultante da un'errata integrazione deve essere considerato difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto se:

(a)  il contenuto digitale è stato integrato dal fornitore o sotto la sua responsabilità; oppure

(a)  il contenuto digitale o servizio digitale è stato integrato dall'operatore o sotto la sua responsabilità; oppure

(b)  il contenuto digitale era inteso ad essere integrato dal consumatore e l'errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione, ove tali istruzioni sono state fornite a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o avrebbero dovuto essere fornite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

(b)  il contenuto digitale o il servizio digitale era inteso ad essere integrato dal consumatore e l'errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione, ove tali istruzioni sono state fornite a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o avrebbero dovuto essere fornite a norma dell'articolo 6 bis.

Emendamento    101

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Diritti dei terzi

Diritti dei terzi

1.  Al momento in cui è fornito al consumatore, il contenuto digitale è libero da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi quelli basati sulla proprietà intellettuale, di modo che il contenuto digitale possa essere utilizzato in conformità al contratto.

1.  Il contenuto digitale o servizio digitale è libero da qualsiasi restrizione risultante da diritti di terzi, ivi compresi i diritti basati sulla proprietà intellettuale, che potrebbero impedire al consumatore di utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale in conformità al contratto.

2.  Se il contenuto digitale è fornito per un determinato tempo, il fornitore mantiene, per la durata di tale periodo, il contenuto digitale libero da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi quelli basati sulla proprietà intellettuale, di modo che il contenuto digitale possa essere utilizzato in conformità al contratto.

2.  Se il contenuto digitale o servizio digitale è fornito per un determinato tempo, l'operatore economico mantiene, per la durata di tale periodo, il contenuto digitale o il servizio digitale libero da qualsiasi restrizione risultante da diritti di terzi, ivi compresi i diritti basati sulla proprietà intellettuale che potrebbero impedire al consumatore di utilizzare il contenuto digitale o servizio digitale in conformità al contratto.

Emendamento    102

Proposta di direttiva

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Qualsiasi clausola contrattuale che escluda quanto previsto agli articoli 6 bis, 7 e 8 oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti a danno del consumatore è valida solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore è stato informato specificamente della particolare condizione del contenuto digitale o servizio digitale e l'ha accettata espressamente.

Emendamento     103

Proposta di direttiva

Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 ter

 

Garanzie commerciali

 

1.   Qualsiasi garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite:

 

(a)   nelle informazioni precontrattuali fornite dall'operatore economico, comprese tutte le dichiarazioni precontrattuali che costituiscono parte integrante del contratto;

 

(b)   nella pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; e

 

(c)   nella dichiarazione di garanzia.

 

2.   La dichiarazione di garanzia è messa a disposizione in forma scritta o su supporto durevole ed è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:

 

(a)   una dichiarazione chiara sui diritti legali del consumatore previsti dalla presente direttiva e una dichiarazione chiara sul fatto che tali diritti non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale; e

 

(b)   le condizioni della garanzia commerciale che vanno oltre i diritti legali del consumatore, le informazioni relative alla durata, alla trasferibilità, alla validità territoriale e all'esistenza di eventuali spese a carico del consumatore per beneficiare della garanzia commerciale, il nome e l'indirizzo del garante e, se diversa dal garante, la persona alla quale vanno inoltrati i reclami e la procedura per eseguirli.

Emendamento    104

Proposta di direttiva

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Articolo 10

Onere della prova

Onere della prova

1.  L'onere della prova riguardo alla conformità al contratto al momento indicato all'articolo 10, è a carico del fornitore.

1.  L'onere di dimostrare che un difetto di conformità esisteva al momento indicato all'articolo 9 è a carico dell'operatore economico, se la mancanza di conformità si manifesta nei seguenti periodi:

 

(a)  entro due anni dalla data di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale;

 

(b)  entro un anno dalla data di consegna del contenuto digitale incorporato o del servizio digitale incorporato;

 

(c)  entro la durata del contratto, se il contratto prevede una fornitura continuativa di contenuto digitale o di servizi digitali o la consegna di contenuto digitale incorporato o di servizi digitali incorporati per un periodo di tempo.

2.  Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il fornitore dimostri che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti di interoperabilità e altri requisiti tecnici del contenuto digitale e nel caso in cui il fornitore abbia informato il consumatore di tali requisiti prima della conclusione del contratto.

2.  Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il l'operatore economico dimostri che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti di interoperabilità e altri requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e nel caso in cui l'operatore economico abbia informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.

3.  Il consumatore collabora con il fornitore per quanto possibile e necessario per definire il proprio ambiente digitale. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora, l'onere della prova riguardo alla non conformità al contratto è a carico del consumatore.

3.  Il consumatore collabora con l'operatore economico per quanto possibile e necessario per verificare il proprio ambiente digitale al fine di poter stabilire se il difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale esisteva al momento della fornitura. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate in cui non esistono altri mezzi disponibili, il consumatore concede all'operatore economico su richiesta l'accesso virtuale al proprio ambiente digitale. Se il consumatore non collabora e se l'operatore economico ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l'onere della prova riguardo alla difetto di conformità al contratto è a carico del consumatore.

(L'articolo 9 del testo della Commissione è diventato l'articolo 10 nell'emendamento del Parlamento)

Emendamento    105

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 9

Responsabilità del fornitore

Responsabilità dell'operatore economico

Il fornitore è responsabile nei confronti del consumatore per:

1.   L'operatore economico è responsabile nei confronti del consumatore per:

(a)  la mancata fornitura del contenuto digitale;

(a)  la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo 5;

(b)  qualsiasi difetto di conformità esistente al momento in cui il contenuto digitale è fornito; e

(b)  qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto:

 

(i)  che esiste al momento della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale e che si è manifestato entro due anni dal momento della fornitura, se il contratto prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura; oppure

 

(ii)  che si manifesta durante il periodo previsto dal contratto, se il contratto stabilisce che il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo; e

(c)  qualora il contratto preveda che il contenuto digitale sia fornito per un determinato tempo, qualsiasi difetto di conformità che si verificasse durante tale periodo.

(c)  qualsiasi difetto di conformità al contratto di un contenuto digitale incorporato o di un servizio digitale incorporato che esiste al momento della consegna dei beni in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è incorporato e che si manifesta entro due anni dal momento della consegna.

 

1 bis.   Per quanto riguarda la lettera c) del paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere eventuali disposizioni più restrittive del diritto nazionale che sono già in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(L'articolo 10 del testo della Commissione è diventato l'articolo 9 nell'emendamento del Parlamento)

Emendamento    106

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Rimedio per la mancata fornitura

Rimedio per la mancata fornitura

Se il fornitore ha omesso di fornire il contenuto digitale conformemente all'articolo 5 il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto a norma dell'articolo 13.

1.  Se l'operatore economico ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all'articolo 5, il consumatore chiede all'operatore economico di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se l'operatore economico omette quindi di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto.

 

1 bis.  Il paragrafo 1 non si applica:

 

(a)  nel caso in cui l'operatore economico si sia rifiutato di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale; oppure

 

(b)  nel caso in cui la fornitura entro il periodo convenuto sia essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, o qualora il consumatore informi il fornitore, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o a una data specificata è essenziale.

 

In questi casi, se l'operatore economico omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale nel periodo considerato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto.

 

1 ter.   Se il consumatore recede dal contratto, si applicano gli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 13 quater.

Emendamento    107

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

Articolo 12

Rimedi per difetto di conformità al contratto

Rimedi per difetto di conformità al contratto

 

-1.  In caso di difetto di conformità al contratto, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, o a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.

1.  In caso di difetto di conformità al contratto, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità al contratto del contenuto digitale, a meno che ciò non sia impossibile, sproporzionato o illegale.

1.  In primo luogo, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che ciò non sia impossibile, sproporzionato o illegale.

La messa in conformità del contenuto digitale al contratto è considerata sproporzionata se comporta costi irragionevoli per il fornitore. I seguenti aspetti sono presi in considerazione nel decidere se i costi sono irragionevoli:

La messa in conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto è considerata sproporzionata in particolare se comporta costi irragionevoli per l'operatore economico. I seguenti aspetti sono presi in considerazione nel decidere se i costi sono irragionevoli:

(a)  il valore che il contenuto digitale avrebbe se fosse conforme al contratto; e

(a)  il valore che il contenuto digitale o il servizio digitale avrebbe se fosse conforme al contratto; e

(b)  l'entità del difetto di conformità al contratto rispetto allo scopo per il quale il contenuto digitale dalle medesime caratteristiche sarebbe abitualmente utilizzato.

(b)  l'entità del difetto di conformità al contratto rispetto allo scopo per il quale il contenuto digitale o il servizio digitale dalle medesime caratteristiche sarebbe abitualmente utilizzato.

2.  Il fornitore rende il contenuto digitale conforme al contratto a norma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore del difetto di conformità al contratto e senza particolari disagi per il consumatore, tenendo conto della natura del contenuto digitale e dell'uso che il consumatore intende farne.

2.  L'operatore economico rende il contenuto digitale o servizio digitale conforme al contratto a norma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore del difetto di conformità al contratto, senza spese e senza particolari disagi per il consumatore, tenendo conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale e dell'uso che il consumatore intende farne.

 

Il consumatore ha il diritto di sospendere il pagamento di qualsiasi parte in sospeso del prezzo o, se il difetto di conformità è trascurabile, di una parte ragionevole dell'importo in sospeso, fino a quando l'operatore economico rende il contenuto digitale o i servizi digitali conformi al contratto.

3.  Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo secondo le modalità di cui al paragrafo 4, qualora il contenuto digitale sia fornito contro pagamento di un prezzo, o di recedere dal contratto conformemente al paragrafo 5 e all'articolo 13, se

3.  Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo secondo le modalità di cui al paragrafo 4, qualora il contenuto digitale o servizio digitale sia fornito contro pagamento di un prezzo, o può recedere dal contratto conformemente al paragrafo 5 e agli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 134 quater se:

(a)  il rimedio consistente nel ripristino della conformità al contratto del contenuto digitale è impossibile, sproporzionate o illegale;

(a)  il rimedio consistente nel ripristino della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale è impossibile, sproporzionato o illegale conformemente al paragrafo 1;

(b)  il fornitore non ha esperito il rimedio entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2;

(b)  l'operatore economico non ha ripristinato la conformità del contenuto o del servizio digitale a norma del paragrafo 2;

 

(b bis)  risulta un difetto di conformità, nonostante il tentativo dell'operatore economico di ripristinare la conformità del contenuto digitale o servizio digitale; oppure

(c)  il rimedio consistente nel ripristino della conformità al contratto del contenuto digitale causerebbe un disagio notevole al consumatore; oppure

 

(d)  l'operatore economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto digitale al contratto.

(d)  l'operatore economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto digitale o servizio digitale al contratto entro un periodo di tempo ragionevole o senza particolari disagi per il consumatore.

4.  La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale ricevuto dal consumatore rispetto al valore del contenuto digitale conforme al contratto.

4.  Il consumatore esercita il diritto a una riduzione proporzionata del prezzo mediante una dichiarazione esplicita, notificata all'operatore economico, in cui viene espressa la sua decisione. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto o del servizio digitale ricevuto dal consumatore rispetto al valore che tale contenuto digitale o servizio digitale avrebbe se conforme al contratto.

 

Se il contratto prevede che il contenuto digitale o servizio digitale deve essere fornito per un certo periodo di tempo in cambio del pagamento di un prezzo e per un determinato periodo il contenuto digitale o servizio digitale non è stato conforme al contratto, la riduzione del prezzo si applica al periodo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme al contratto.

5.  Il consumatore può recedere dal contratto solo se il difetto di conformità al contratto compromette la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, ove richiesto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2. L'onere di provare che il difetto di conformità al contratto non compromette la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto digitale, è a carico del fornitore.

5.  Il consumatore può recedere dal contratto solo se il difetto di conformità al contratto non è trascurabile. L'onere di provare che il difetto di conformità al contratto non compromette la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto digitale o del servizio digitale, è a carico dell'operatore economico.

 

5 bis.  Il consumatore non ha diritto ad alcun rimedio nella misura in cui ha contribuito al difetto di conformità al contratto o ai suoi effetti.

Emendamento     108

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Rimedi in caso di difetti di sicurezza

 

In caso di difetti di sicurezza, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale.

Emendamento    109

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

Articolo 13

Risoluzione del contratto

Esercizio del diritto di recesso

1.  Il consumatore esercita il diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione al fornitore effettuata con qualsiasi mezzo.

Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione esplicita, notificata all'operatore economico, in cui viene espressa la sua decisione di recedere dal contratto. Se i contratti sono conclusi per via digitale, l'operatore economico fornisce al consumatore uno strumento digitale agevole per risolvere il contratto. La risoluzione del contratto diventa effettiva 14 giorni dopo il ricevimento della comunicazione o a una data successiva indicata dal consumatore.

2.   Se il consumatore recede dal contratto:

 

(a)  il fornitore rimborsa al consumatore il prezzo pagato, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione;

 

(b)  il fornitore adotta tutte le misure in suo potere per astenersi dall'uso della controprestazione non pecuniaria che il consumatore ha fornito in cambio del contenuto digitale ed eventuali altri dati raccolti dal fornitore in relazione alla fornitura del contenuto digitale, compreso qualsiasi contenuto fornito dal consumatore, ad eccezione dei contenuti generati congiuntamente dal consumatore e altre persone che continuano ad avvalersene;

 

(c)  il fornitore mette a disposizione del consumatore gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti forniti dal consumatore e gli eventuali altri dati prodotti o generati a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, nella misura in cui i dati siano stati conservati dal fornitore. Il consumatore ha diritto di recuperare il contenuto gratuitamente e senza particolari disagi, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune;

 

(d)  se il contenuto digitale non è fornito su un supporto durevole, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o dal metterlo a disposizione di terzi, segnatamente cancellandolo o rendendolo altrimenti incomprensibile;

 

(e)  se il contenuto digitale è stato fornito su un supporto durevole, il consumatore:

 

(i)  su richiesta e a spese del fornitore, restituisce il supporto durevole al fornitore senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta del fornitore; e

 

(ii)  cancella qualsiasi copia utilizzabile del contenuto digitale, renderlo incomprensibile o altrimenti si astiene dall'utilizzarlo o dal metterlo a disposizione di terzi.

 

3.  Dopo la risoluzione del contratto, il fornitore può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile il contenuto digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).

 

4.  Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto.

 

5.  Se il contenuto digitale è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo e durante il periodo di tempo stabilito nel contratto, il consumatore può recedere dal contratto limitatamente alla parte del periodo in cui il contenuto digitale non è stato conforme al contratto.

 

6.  Se il consumatore recede da una parte del contratto in conformità al paragrafo 5, si applica il paragrafo 2, ad eccezione della lettera b) per quanto concerne il periodo durante il quale il contenuto digitale è stato conforme al contratto. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore la parte del prezzo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto digitale non è stato conforme al contratto.

 

Emendamento    110

Proposta di direttiva

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Obblighi dell'operatore economico in caso di recesso

 

1.  In caso di risoluzione del contratto l'operatore economico rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.

 

Se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a fronte del pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, se il consumatore risolve una parte di tale contratto in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, l'operatore economico è tenuto a rimborsare al consumatore la parte dell'importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto o il servizio digitale non è stato conforme al contratto e qualsiasi parte dell'importo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto eventualmente rimanente se non fosse stato risolto.

 

2.  Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, l'operatore economico rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.

 

3.  L'operatore economico compie tutti gli sforzi che da lui si potrebbero pretendere per astenersi dall'utilizzo di qualsiasi contenuto generato dagli utenti nella misura in cui non si tratti di dati personali che sono stati forniti o creati dal consumatore nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale, ad eccezione di:

 

(a)  contenuti dal cui utilizzo non è possibile astenersi senza uno sforzo sproporzionato e irragionevole poiché privi di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dall'operatore economico;

 

(b)  contenuti dal cui utilizzo non è possibile astenersi senza uno sforzo sproporzionato e irragionevole poiché si riferiscono solamente all'attività del consumatore nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dall'operatore economico;

 

(c)  contenuti che sono stati generati congiuntamente dal consumatore e altre persone, se altri consumatori possono continuare a utilizzare il contenuto;

 

(d)  contenuti che sono stati aggregati dall'operatore economico ad altri dati e non possono essere disaggregati o comunque non senza uno sforzo sproporzionato.

 

4.  L'operatore economico, su richiesta del consumatore, mette a disposizione dello stesso eventuali contenuti generati dall'utente purché non si tratti di dati personali che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto o del servizio digitale fornito dall'operatore economico. Il consumatore ha diritto di recuperare il contenuto gratuitamente e senza particolari disagi, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di dati di uso comune e leggibile meccanicamente.

 

L'obbligo di rendere disponibili tali contenuti generati dagli utenti non si applica nel caso in cui il contenuto generato dagli utenti:

 

(a)  non possa essere reso disponibile senza uno sforzo sproporzionato e irragionevole poiché è privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dall'operatore;

 

(b)  non possa essere reso disponibile senza uno sforzo sproporzionato e irragionevole poiché si riferisce solamente all'attività del consumatore nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dall'operatore; oppure

 

(c)   sia stato aggregato dall'operatore economico ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato.

 

5.  Dopo la risoluzione del contratto, l'operatore economico può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile il contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.

Emendamento    111

Proposta di direttiva

Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 ter

 

Obblighi del consumatore in caso di risoluzione

 

1.  Dopo la risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o i servizi digitali o dal metterli a disposizione di terzi, ad esempio cancellando il contenuto digitale o qualunque copia utilizzabile o rendendoli altrimenti inaccessibili.

 

2.  Nel caso di contenuti digitali incorporati o servizi digitali incorporati, il consumatore, su richiesta e a spese dell'operatore economico, restituisce i beni in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è incorporato senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta dell'operatore economico. Se l'operatore economico decide di chiedere la restituzione del bene in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è incorporato, tale richiesta è presentata entro 14 giorni dalla data in cui l'operatore è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.

 

3.  Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale o del servizio digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto o il servizio digitale non è stato conforme.

Emendamento    112

Proposta di direttiva

Articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 quater

 

Termini e mezzi di rimborso da parte dell'operatore economico

 

1.  Eventuali rimborsi da parte dell'operatore economico al consumatore a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui il fornitore è informato, tramite i mezzi di cui agli articoli 12 e 13, della decisione del consumatore di invocare il suo diritto a una riduzione di prezzo o il suo diritto di recedere dal contratto.

 

2.  L'operatore economico procede al rimborso utilizzando gli stessi mezzi di pagamento utilizzati dal consumatore per pagare il contenuto o il servizio digitale, a meno che il consumatore non decida espressamente in modo diverso.

 

3.  L'operatore economico non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.

Emendamento    113

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

Articolo 14

Diritto al risarcimento del danno

Diritto al risarcimento del danno

1.  Il fornitore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi danno economico all'ambiente digitale del consumatore causato da un difetto di conformità al contratto o dalla mancata fornitura del contenuto digitale. Nella misura del possibile, il risarcimento ripristina la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contenuto digitale fosse stato debitamente fornito e fosse stato conforme al contratto.

Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia diritto a una compensazione per i danni causati da una mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale o dal difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto.

2.  Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto al risarcimento del danno.

 

Emendamento    114

Proposta di direttiva

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

Articolo 15

Modifica del contenuto digitale

Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale

1.  Se il contratto prevede che il contenuto digitale sia fornito per un periodo di tempo determinato nel contratto, il fornitore può alterare la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto digitale, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, con conseguenze negative sull'accesso o sull'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, solo se:

1.  Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile per un periodo di tempo determinato nel contratto, l'operatore economico può soltanto alterare la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto digitale o del servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale all'articolo 6 bis, se:

(a)  il contratto lo prevede;

(a)  il contratto consente tale modifica e fornisce una motivazione valida;

 

(a bis)  il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tale modifica;

 

(a ter)  la modifica è fornita senza costi aggiuntivi per il consumatore, e

(b)  il consumatore riceve comunicazione con un anticipo ragionevole della modifica apportata mediante esplicita comunicazione su un supporto durevole;

(b)  l'operatore economico informa il consumatore, con un anticipo ragionevole, in modo chiaro e comprensibile e su un supporto durevole, della modifica apportata e, ove opportuno, del suo diritto di recedere dal contratto in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 1 bis;

(c)  il consumatore può recedere dal contratto gratuitamente entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; e

 

(d)  in caso di risoluzione del contratto in conformità della lettera c), al consumatore sono messi a disposizione gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti forniti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c).

 

 

1 bis.  Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che dette conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è alterato dall'operatore economico.

2.  Se il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 1, se del caso,

2.  Se il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli 13, 13 bis e 13 ter.

(a)  il fornitore rimborsa al consumatore la parte del prezzo pagato corrispondente al periodo successivo alla modifica del contenuto digitale;

 

(b)  il fornitore si astiene dall'uso della controprestazione non pecuniaria che il consumatore ha fornito in cambio del contenuto digitale ed eventuali altri dati raccolti dal fornitore in relazione alla fornitura del contenuto digitale, compreso qualsiasi contenuto fornito dal consumatore.

 

Emendamento    115

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

Articolo 16

Diritto di recedere dai contratti a lungo termine

Diritto di recedere dai contratti a lungo termine

1.  Se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale per un periodo indeterminato o se la durata iniziale del contratto oppure una qualsiasi combinazione di periodi di rinnovo supera i 12 mesi, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento dopo la scadenza del primo periodo di 12 mesi.

1.  Se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo determinato iniziale superiore ai 12 mesi o se una qualsiasi combinazione di contratti successivi o periodi di rinnovo supera i 12 mesi dalla conclusione del contratto iniziale, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna spesa aggiuntiva, in qualsiasi momento dopo la scadenza del primo periodo di 12 mesi.

 

1 bis.  Se il consumatore rescinde da un contratto per un periodo determinato e se la durata del contratto o qualsiasi combinazione di periodi di rinnovo supera i 12 mesi, l'operatore economico ha diritto a una compensazione proporzionata per i vantaggi che ha fornito al consumatore in virtù della durata del contratto superiore ai 12 mesi.

 

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, l'operatore economico fornisce al consumatore le informazioni in merito alle condizioni per la risoluzione di un contratto di durata superiore ai 12 mesi, in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già evidenti dal contesto, e in merito alle conseguenze di una risoluzione anticipata qualora al consumatore fosse stato concesso un vantaggio in virtù della durata del contratto.

2.  Il consumatore esercita il diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione al fornitore effettuata con qualsiasi mezzo. La risoluzione del contratto diventa effettiva 14 giorni dopo il ricevimento della comunicazione.

2.  Il consumatore esercita il diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione all'operatore economico effettuata per mezzo di una dichiarazione esplicita in cui viene espressa la sua decisione di recedere dal contratto. La risoluzione del contratto diventa effettiva 14 giorni dopo il ricevimento della comunicazione o a una data successiva indicata dal consumatore.

3.  Se il contenuto digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, il consumatore rimane obbligato a pagare la parte del prezzo per la fornitura di contenuto digitale corrispondente al periodo precedente alla data in cui la risoluzione del contratto diventa effettiva.

3.  Se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, il consumatore rimane obbligato a pagare la parte del prezzo per la fornitura di contenuto digitale o servizio digitale corrispondente al periodo precedente alla data in cui la risoluzione del contratto diventa effettiva.

4.  Se il consumatore recede dal contratto conformemente al presente articolo:

4.  Quando il consumatore recede dal contratto conformemente al presente articolo, l'operatore economico rispetta, per quanto riguarda i dati personali, gli obblighi applicabili conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

(a)  il fornitore adotta tutte le misure in suo potere al fine di astenersi dall'uso di altre controprestazioni non pecuniarie che il consumatore ha fornito in cambio del contenuto digitale ed eventuali altri dati raccolti dal fornitore in relazione alla fornitura del contenuto digitale, compreso qualsiasi contenuto fornito dal consumatore;

 

(b)  il fornitore mette a disposizione del consumatore gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti forniti dal consumatore e gli eventuali altri dati prodotti o generati a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, nella misura in cui i dati siano stati conservati dal fornitore. Il consumatore ha diritto di recuperare il contenuto senza particolari disagi, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune; e

 

(c)  se del caso, il consumatore cancella qualsiasi copia utilizzabile del contenuto digitale, lo rende incomprensibile o altrimenti si astiene dall'utilizzarlo, così come dal metterlo a disposizione di terzi.

4 bis.  Se del caso, il consumatore cancella qualsiasi copia utilizzabile del contenuto o servizio digitale, lo rende incomprensibile o altrimenti si astiene dall'utilizzarlo, così come dal metterlo a disposizione di terzi.

5.  Dopo la risoluzione del contratto, il fornitore può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile il contenuto digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4, lettera b).

5.  Dopo la risoluzione del contratto, l'operatore economico può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile il contenuto digitale o servizio digitale o disattivando il suo account utente.

Emendamento    116

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando è determinata la responsabilità del fornitore nei confronti del consumatore a seguito della mancata fornitura di contenuto digitale o di un difetto di conformità al contratto risultante da un atto o da un'omissione di una persona a monte della catena di operazioni commerciali, il fornitore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di operazioni commerciali. La persona nei cui confronti il fornitore può agire nonché le relative azioni e modalità di esercizio sono determinate dal diritto nazionale.

Quando è determinata la responsabilità dell'operatore economico nei confronti del consumatore a seguito della mancata fornitura di contenuto digitale o servizio digitale o a causa di un difetto di conformità al contratto risultante da un atto o da un'omissione di una persona a monte della catena di operazioni commerciali, l'operatore economico ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di operazioni finanziarie. La persona nei cui confronti l'operatore economico può agire nonché le relative azioni e modalità di esercizio sono determinate dal diritto nazionale.

Emendamento    117

Proposta di direttiva

Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Controllo dell'osservanza

Controllo dell'osservanza e informazioni

Emendamento    118

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

1.  Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati, efficaci e dissuasivi per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, prendendo in considerazione in particolare la necessità dei consumatori di essere informati e dotati degli strumenti necessari in relazione all'attuazione pratica dei propri diritti.

Emendamento    119

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, attivi nel settore della protezione dei diritti degli interessati di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento  120

Proposta di direttiva

Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Modifiche della direttiva 1999/44/CE, del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/200922/CE

Modifiche della direttiva 1993/13/CEE, della direttiva 1999/44/CE, del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/200922/CE

Emendamento    121

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

Direttiva 93/13/CEE

Allegato – paragrafo1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Nell'allegato della direttiva 93/13/CEE, al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

 

"q bis)  consentire al fornitore di limitare indebitamente l'interoperabilità del contenuto digitale o del servizio digitale con hardware e altri contenuti o servizi digitali;

 

q ter)  chiedere al consumatore di concludere un contratto aggiuntivo per la fornitura di contenuto digitale o servizio digitale o un contratto relativo all'hardware con l'operatore economico o un terzo;

 

q quater)  eludere tramite mezzi contrattuali i diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 che disciplina la protezione dei dati personali dei consumatori;

 

q quinquies)  permettere all'operatore economico di limitare l'utilizzabilità del contenuto digitale quando il consumatore non è in linea qualora ciò non sia strettamente necessario per la fornitura del contenuto digitale;

 

q sexies )  limitare l'uso del contenuto digitale autorizzato ai sensi della direttiva 2009/21/CE, della direttiva 96/9/CE, della direttiva 2009/24/CE o della direttiva 2012/28/UE."

Emendamento    122

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1

Direttiva 1999/44/CE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

"(b)   beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale tranne:

"(b)   beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale tranne:

–   i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;

–   i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;

–  l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

–  l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

–  l'energia elettrica;

–  l'energia elettrica;

–  un supporto durevole che incorpora contenuti digitali, quando viene utilizzato esclusivamente per trasferire il contenuto digitale al consumatore ai sensi della direttiva (UE) n/xxx39."

–  i contenuti digitali incorporati o i servizi digitali incorporati, inclusi nella direttiva (UE) n/xxx39."

______________

______________

39 Direttiva (UE) n/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, relativa ai contratti di fornitura di contenuto digitale (GU...).

39Direttiva (UE) n/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali (GU...)

Emendamento    123

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 2006/2004

Allegato – punto 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

"21.   Direttiva (UE) n/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/201X, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (GU...)"

"21 bis.   Direttiva (UE) n/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/201X, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali (GU...)

Emendamento    124

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3

Direttiva 2009/22/CE

Allegato I – punto 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

"16.  Direttiva (UE) n/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/201X, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (GU...)"

"15 bis.  Direttiva (UE) n/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/201X, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali (GU...)

Emendamento    125

Proposta di direttiva

Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, entro il [cinque anni dalla sua entrata in vigore] riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina, tra l'altro, l'opportunità di armonizzare le norme applicabili ai contratti di fornitura di contenuto digitale a fronte di controprestazioni diverse da quelle contemplate dalla presente direttiva, in particolare la pubblicità o la raccolta indiretta di dati.

La Commissione, entro il ... [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Il processo di revisione include consultazioni degli Stati membri e delle organizzazioni giuridiche, economiche e dei consumatori a livello dell'Unione. La relazione esamina, tra l'altro, l'interazione e la conformità con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e l'opportunità di armonizzare le norme applicabili ai contratti di fornitura di contenuto digitale o servizi digitali a fronte di una raccolta di dati personali da parte dell'operatore diversa da quella contemplata dalla presente direttiva, in particolare la pubblicità.

  • [1]  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

In seguito al respingimento della proposta in materia di diritto comune europeo della vendita, la Commissione ha provato nuovamente ad affrontare i problemi del mercato interno dovuti alle divergenze tra le norme contrattuali nazionali o alla loro assenza, nell'interesse sia delle imprese sia dei consumatori, presentando due proposte sui contratti digitali: una proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e la presente proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale. La proposta della Commissione concernente norme contrattuali per la fornitura di contenuto digitale offre per la prima volta l'opportunità di affrontare una questione che ha iniziato a svilupparsi solo nella legislazione di alcuni Stati membri e che non è ancora stata armonizzata a livello dell'UE: i rimedi a disposizione del consumatore in caso di non conformità del contenuto digitale fornito.

A seguito della presentazione di un documento di lavoro comune nel luglio 2016, nel presente progetto di relazione i correlatori presentano gli emendamenti comuni alla proposta della Commissione. Nel complesso, i correlatori confermano l'approccio della Commissione, concentrandosi su taluni aspetti del diritto contrattuale per la fornitura di contenuto digitale, quali la conformità e i rimedi, e limitandosi ai contratti tra imprese e consumatori.

Il progetto di relazione affronta alcune questioni che secondo i correlatori meritano di essere ulteriormente discusse, pur riservandosi il diritto di presentare ulteriori emendamenti e proposte in futuro sugli aspetti che non sono stati inseriti nella relazione. La presente motivazione evidenzia le principali modifiche proposte sotto forma di emendamenti nel progetto di relazione nonché le relative ragioni di fondo.

II. Temi principali affrontati nel progetto di relazione

1. Semplificazione del testo e coerenza con l'acquis

I correlatori convengono con la Commissione sul fatto che la direttiva dovrebbe riguardare non solo il contenuto digitale quale definito nella direttiva sui diritti dei consumatori, ma anche i servizi, come il servizio di archiviazione cloud o di file hosting, i social media, i servizi di messaggistica istantanea e i siti web o piattaforme di condivisione di video e audio. Ciò renderà la direttiva adeguata alle esigenze future a fronte di ulteriori sviluppi tecnici. Tuttavia, i correlatori ritengono che per motivi di coerenza con la definizione di "contenuto digitale" che figura nella direttiva sui diritti dei consumatori, sarebbe appropriato non estendere tale definizione ai servizi summenzionati, ma creare una categoria dedicata ai "servizi digitali" al fine di operare una netta distinzione tra contenuto digitale (vale a dire i dati prodotti e forniti in formato digitale) e servizi digitali. Si precisa inoltre che ciò non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di determinare la natura dei contratti, ovvero se il contratto per la fornitura di contenuto digitale è da considerarsi un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.

2. Campo di applicazione

I correlatori ritengono che la proposta della Commissione di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva il contenuto digitale integrato nei beni, quali i prodotti intelligenti, renderà difficile distinguere tra l'ambito di applicazione di questa proposta e quello della proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. Le norme applicabili in materia di contenuto digitale saranno differenti a seconda che il contenuto digitale sia integrato in un bene o sia fornito separatamente, una distinzione non sempre facile, ad esempio nel caso in cui le applicazioni di uno smartphone siano preinstallate o installate dal consumatore. Tale distinzione potrebbe rendere difficile per i consumatori e le imprese determinare quale norma applicare in caso di prodotto difettoso o non conforme al contratto (il prodotto sarebbe da considerarsi un bene materiale o un contenuto digitale?). Considerati i differenti approcci, i correlatori sono dell'opinione che la direttiva dovrebbe applicarsi anche al contenuto digitale integrato e ai servizi digitali integrati, mentre per quanto riguarda i beni con contenuto digitale incorporato o con servizi digitali incorporati, l'operatore è responsabile in virtù della presente direttiva dell'adempimento dei suoi obblighi nei confronti del consumatore unicamente in relazione al contenuto digitale incorporato o ai servizi digitali incorporati. L'importanza dei prodotti dell'internet degli oggetti nel futuro prossimo sarà enorme e, di conseguenza, i beni intelligenti domineranno il mercato. I consumatori che acquistano tali prodotti beneficeranno dei diritti introdotti dalla presente direttiva, quali gli aggiornamenti, l'interoperabilità, la sicurezza dell'ambiente digitale e il diritto di recuperare i loro dati al momento della cessazione del contratto.

Onde ridurre ulteriormente il potenziale impatto dei problemi di demarcazione tra gli ambiti di applicazione delle proposte in materia di contratti digitali, i correlatori hanno convenuto con il relatore sulla proposta relativa alla vendita di beni nel tentativo di allineare il più possibile i criteri di conformità di entrambi i regimi giuridici.

3. Dati come controprestazione e questioni relative alla protezione dei dati

La proposta della Commissione introduce una nozione di controprestazione diversa dal pagamento di un importo e prevede l'obbligo per gli operatori economici di rimediare alla mancata fornitura di un contenuto o servizio digitale o alla loro non conformità al contratto, anche quando la controprestazione consiste nella fornitura di dati.

In generale, i correlatori accettano con riluttanza la nozione di dati come controprestazione e ritengono che la presenta direttiva non dovrebbe in alcun modo aggravare il fenomeno già esistente della commercializzazione o monetizzazione dei diritti personali. Pertanto, l'ambito di applicazione comprende situazioni in cui gli operatori economici forniscono contenuto digitale o servizi digitali in cambio di un prezzo o di diritti di sfruttamento dei dati personali del consumatore.

La relazione, inoltre, va oltre quanto previsto dalla proposta della Commissione, ampliando l'ambito di applicazione ai dati raccolti dall'operatore economico senza limitarlo ai dati forniti attivamente dai consumatori, in modo da evitare che si creino lacune. Per quanto concerne la proposta di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i contratti in cui il trattamento dei dati da parte del fornitore è fondamentale ai fini dell'esecuzione del contratto o dell'assolvimento degli obblighi legali, i correlatori sono favorevoli a introdurre alcune limitazioni: la direttiva non è applicabile nel caso in cui i dati personali o altri dati forniti dai consumatori siano utilizzati esclusivamente dal fornitore ai fini della fornitura del contenuto o servizio digitale o dell'assolvimento degli obblighi legali cui il fornitore è soggetto e qualora quest'ultimo non processi i dati personali o altri dati per scopi diversi da quelli previsti.

Relativamente alla protezione dei dati, i correlatori ritengono che la direttiva debba essere coerente con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e, a tale proposito, precisano che la direttiva non pregiudica tale regolamento. Inoltre, essi sono dell'opinione che sia necessario garantire che, qualora una clausola contrattuale relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della conclusione o dell'esecuzione di un contratto risulti pregiudizievole nei confronti dei consumatori interessati a norma dell'RGPD, tale clausola non sia vincolante per i consumatori.

4. Fornitura del contenuto o servizio digitale

I correlatori chiariscono gli elementi costitutivi della fornitura, tra cui una definizione di fornitura e le relative tempistiche, tenendo conto delle modifiche all'ambito di applicazione della direttiva. Di conseguenza, l'operatore economico dovrebbe provvedere alla fornitura dopo la conclusione del contratto, senza ingiustificato ritardo.

5. Conformità al contratto

Per quanto riguarda i requisiti di conformità al contratto, al contrario di quanto proposto dalla Commissione, i correlatori ritengono che tale conformità non debba essere valutata soprattutto in relazione a quanto stipulato nel contratto e propongono che la valutazione si fondi su criteri oggettivi e soggettivi. Tuttavia, essi sono dell'opinione che le parti potrebbero convenire di escludere, derogare o modificare gli effetti dei requisiti oggettivi a danno del consumatore a determinate condizioni, tra cui l'accettazione esplicita da parte del consumatore.

6. Modifica del contenuto digitale

Una delle principali modifiche introdotte dai correlatori in materia di contenuto o servizio digitale fornito per un periodo di tempo determinato consiste nel fatto che, di norma, il fornitore non può modificare la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto o servizio digitale tanto da incidere negativamente sull'accesso o sull'utilizzo del servizio digitale da parte del consumatore. Ciononostante, il progetto di relazione mantiene le eccezioni alla norma e include alcune garanzie aggiuntive a vantaggio del consumatore.

7. Riferimenti al diritto nazionale

I correlatori propongono che la direttiva non abbia un impatto sulle norme nazionali concernenti le condizioni in base alle quali un contratto è considerato connesso o complementare rispetto a un altro contratto e gli effetti che ne derivano per l'uno o l'altro contratto o per i rimedi previsti da ciascun contratto.

III. Conclusione

Le modifiche alla proposta della Commissione avanzate dai correlatori costituiscono un primo passo in vista di ulteriori riflessioni e modifiche nel corso del processo legislativo del Parlamento.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (21.11.2016)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Relatore per parere: Marju Lauristin

BREVE MOTIVAZIONE

La rivoluzione digitale sta avendo un profondo impatto sulla nostra società. Con l'aumentare della nostra dipendenza dai prodotti e dai servizi della tecnologia dell'informazione, è sempre più importante garantire il rispetto dei nostri diritti nel mondo digitale. Attualmente, mentre milioni di consumatori europei acquistano, utilizzano o accedono quotidianamente a contenuti digitali nel senso ampio del termine (ad esempio video in streaming, applicazioni, giochi, servizi cloud o reti sociali), i loro diritti online non sono protetti come quelli nel mondo offline. Tale situazione compromette la fiducia dei consumatori e pregiudica la tutela della vita privata online in quanto i prodotti e i servizi digitali difettosi o non sicuri non proteggono adeguatamente l'ampia quantità di dati personali disponibili online.

Il relatore intende rafforzare la fiducia dei consumatori e la tutela della vita privata online garantendo un'appropriata protezione degli acquisti di contenuti digitali. Occorre chiarire ulteriormente la portata e la definizione del termine "contenuto digitale" al fine di assicurare la tutela dei diritti di tutti i consumatori, compresi quelli meno esperti di tecnologia o meno familiari con l'ambiente online. L'ambiente online, e dunque l'utilizzo di contenuti digitali, non rappresenta più solo un modo di svolgere determinate azioni. Solitamente i nostri dati personali, tra cui foto, rubriche e informazioni mediche, sono salvati nel cloud. Molte delle nostre conversazioni private avvengono online, dove spesso vengono archiviate. Inoltre, le nostre attività online lasciano così tante tracce digitali che le aziende sono in grado di avere un quadro sorprendentemente dettagliato della nostra vita privata. Pertanto, è chiaro che proteggere i nostri dati personali nell'ambiente online è ancora più urgente che nell'ambiente offline. La presente proposta, che si concentra sul nesso tra fornitore e consumatore di contenuti digitali, è pertanto legata in modo inestricabile alla questione della protezione dei dati personali online. È dunque importante garantire che la direttiva sia conforme alle norme generali del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (2016/679) al fine di assicurare la coerenza del diritto fondamentale dei cittadini alla tutela della vita privata e rafforzare la fiducia dei consumatori nella fornitura di contenuti digitali sicuri e protetti.

Il relatore desidera chiarire e consolidare ulteriormente i seguenti punti della proposta. A tale riguardo, è essenziale tenere a mente che l'obiettivo della presente proposta è la piena armonizzazione, che vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali che vadano oltre quanto previsto dalla direttiva in termini di tutela dei consumatori:

•  Dati personali forniti attivamente dai consumatori: la proposta riguarda unicamente i contratti in cui il consumatore paga un prezzo oppure "fornisce attivamente" dati personali come controprestazione. Tale copertura appare troppo limitata, poiché al giorno d'oggi i dati personali dei consumatori (quali i dati sulla localizzazione, i contatti personali, la cronologia degli acquisti, ecc.) sono spesso impiegati come controprestazione all'insaputa dei consumatori. Inoltre, tali limiti potrebbero incentivare in modo perverso i fornitori a non richiedere il consenso dei consumatori. Sarebbe pertanto auspicabile ampliare tale disposizione in modo da includere tutti i contratti di fornitura di contenuti digitali che prevedono l'utilizzo di dati personali dei consumatori.

•  Occorre inserire una definizione di dati personali, sulla base del regolamento 2016/679, onde garantire una chiara distinzione tra dati personali e qualsiasi altro tipo di dato indicato nel testo.

•  Conformità dei contenuti digitali: la proposta prevede che i contenuti digitali debbano essere conformi a quanto stipulato nel contratto e, solo qualora il contratto non preveda disposizioni in materia, potrebbero essere utilizzati criteri più oggettivi (quali norme tecniche o codici di condotta del settore industriale) per valutarne la conformità. Tuttavia, alla luce della complessità dei prodotti a contenuto digitale, è lecito chiedersi in quale misura il consumatore è realmente in grado di comprendere appieno i termini e le condizioni del contratto e di prendere una decisione con cognizione di causa. Sarebbe dunque opportuno utilizzare più spesso criteri obiettivi e soggettivi (quali norme tecniche o legittime aspettative) per accertare la conformità dei prodotti.

•  Responsabilità del fornitore per il risarcimento del danno: la proposta limita la responsabilità del fornitore esclusivamente ai danni subiti dall'hardware e dal software del consumatore. Tuttavia, potrebbero esservi casi in cui un consumatore subisce gravi perdite economiche o immateriali a prescindere da eventuali danni al suo ambiente digitale (ad esempio se un software contiene un bug che consente a degli hacker di avere accesso al computer del consumatore e di rubare la password del suo conto corrente). Sarebbe pertanto consigliabile ampliare l'ambito di applicazione in caso di danno per includere tutti i danni subiti dal consumatore. Inoltre, sarebbe interessante consentire agli Stati membri, nel definire le norme dettagliate in materia di risarcimento del danno, di operare una differenziazione tra i fornitori che hanno fatto tutto quanto in loro potere per limitare la possibilità di danni (ad esempio conformandosi a determinate prescrizioni di base o norme in materia di sicurezza informatica) e quelli che non lo hanno fatto (ad esempio, non hanno posto rimedio a vulnerabilità della sicurezza dei loro prodotti o servizi delle quali erano a conoscenza o che erano state loro riferite), allo scopo di promuovere un maggior senso di responsabilità e rendicontabilità tra i fornitori.

•  Risoluzione del contratto: la proposta dovrebbe precisare esattamente quali dati devono essere restituiti al consumatore in caso di risoluzione del contratto.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la commissione giuridica, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Se si vuole instaurare un autentico mercato unico digitale, è necessario armonizzare determinati aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori.

(2)  Se si vuole instaurare un autentico mercato unico digitale, è necessario armonizzare determinati aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori e la necessità di migliorare l'accessibilità.

Emendamento     2

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  I consumatori beneficeranno di diritti pienamente armonizzati nel settore del contenuto digitale, con un elevato livello di protezione. Essi potranno avvalersi di diritti chiaramente definiti quando ricevono contenuti digitali o vi accedono da altre parti dell'UE. Ciò rafforzerà la loro fiducia nell'acquisto di contenuti digitali e contribuirà anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono, grazie all'introduzione di una serie di diritti chiari che consentiranno loro di affrontare i problemi connessi ai contenuti digitali.

(7)  I consumatori beneficeranno di diritti pienamente armonizzati nel settore del contenuto digitale, con un elevato livello di protezione. Essi potranno avvalersi di diritti chiaramente definiti quando ricevono contenuti digitali o vi accedono da altre parti dell'UE. Ciò rafforzerà la loro fiducia nell'acquisto di contenuti digitali e contribuirà anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono, grazie all'introduzione di una serie di diritti chiari che consentiranno loro di affrontare i problemi connessi ai contenuti digitali e alla loro accessibilità.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  La presente direttiva dovrebbe affrontare i problemi trasversalmente alle diverse categorie di contenuti digitali e alla loro fornitura. Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di "contenuto digitale", è opportuno che nella presente direttiva tale concetto assuma un'accezione più ampia rispetto alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1. In particolare esso dovrebbe contemplare i servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione dei dati. Benché esistano numerosi modi per fornire il contenuto digitale, come la trasmissione su un supporto durevole, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l'autorizzazione all'accesso a capacità di memorizzazione di contenuto digitale o l'accesso all'uso dei media sociali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contenuti digitali indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione. Non è opportuno operare distinzioni tra le diverse categorie in questo mercato in rapida evoluzione tecnologica perché sarebbe praticamente impossibile evitare discriminazioni tra i fornitori. Devono essere garantite condizioni di parità tra i fornitori di diverse categorie di contenuti digitali. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi al contenuto digitale che è incorporato nei prodotti in modo tale da esserne parte integrante e le cui funzioni sono subordinate alle principali funzionalità di tali prodotti.

(11)  La presente direttiva dovrebbe affrontare i problemi trasversalmente alle diverse categorie di contenuti digitali e alla loro fornitura. Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di "contenuto digitale", è opportuno che nella presente direttiva tale concetto assuma un'accezione più ampia rispetto alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1. In particolare esso dovrebbe contemplare i servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione dei dati. Benché esistano numerosi modi per fornire il contenuto digitale, come la trasmissione su un supporto durevole, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l'autorizzazione all'accesso a capacità di memorizzazione di contenuto digitale o l'accesso all'uso dei media sociali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contenuti digitali indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione. Non è opportuno operare distinzioni tra le diverse categorie in questo mercato in rapida evoluzione tecnologica perché sarebbe praticamente impossibile evitare discriminazioni tra i fornitori. Devono essere garantite condizioni di parità tra i fornitori di diverse categorie di contenuti digitali.

__________

__________

1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

Motivazione

Dato l'aumento previsto nel prossimo futuro dell'Internet degli oggetti mediante tutti i tipi di "dispositivi intelligenti" con software incorporato, è importante chiarire quali sono le norme nel cui campo d'applicazione rientrano tali "dispositivi intelligenti" e il loro software incorporato. In futuro, probabilmente, diventerà piuttosto difficile distinguere quale sia, tra contenuto digitale e bene tangibile, l'elemento predominante del prodotto. Pertanto, l'esenzione proposta sembra inattuabile in pratica: sarebbe preferibile una distinta proposta della Commissione sulla questione.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Per quanto riguarda la fornitura di contenuto digitale non in cambio del pagamento di un prezzo ma di una controprestazione non pecuniaria, la presente direttiva dovrebbe applicarsi solo ai contratti in cui il fornitore richiede dati, quali il nome e l'indirizzo e-mail o foto e il consumatore glieli fornisce attivamente, in modo diretto o indiretto, ad esempio attraverso una procedura di registrazione individuale o sulla base di un contratto che consente l'accesso alle fotografie dei consumatori. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui il fornitore raccoglie i dati necessari affinché il contenuto digitale funzioni in conformità al contratto, ad esempio la localizzazione geografica se tale dato è necessario per il corretto funzionamento di un'applicazione mobile, o al solo scopo di soddisfare obblighi di legge, ad esempio nei casi in cui la registrazione del consumatore è obbligatoria ai fini di sicurezza e di identificazione. La presente direttiva non dovrebbe nemmeno applicarsi a situazioni in cui il fornitore raccoglie le informazioni, compresi i dati personali, quali l'indirizzo IP, o altre informazioni generate automaticamente, ad esempio le informazioni raccolte e trasmesse mediante un cookie, senza che il consumatore le fornisca attivamente, anche se accetta il cookie. Inoltre non dovrebbe essere applicata alle situazioni in cui il consumatore è esposto a messaggi pubblicitari esclusivamente al fine di ottenere l'accesso ai contenuti digitali.

(14)  Per quanto riguarda la fornitura di contenuto digitale non in cambio del pagamento di un prezzo ma di una controprestazione non pecuniaria, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche ai contratti in cui il consumatore fornisce dati personali o altri dati che possono essere utilizzati, in modo diretto o indiretto, dal fornitore, ivi compresi i contratti in cui il consumatore consente l'accesso ai suoi dati e il loro trattamento da parte del fornitore. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui il fornitore raccoglie dati che utilizza esclusivamente affinché il contenuto digitale funzioni, compreso l'aggiornamento del software, in conformità al contratto, ad esempio la localizzazione geografica se tale dato è necessario per il corretto funzionamento di un'applicazione mobile, o al solo scopo di soddisfare obblighi di legge, ad esempio nei casi in cui la registrazione del consumatore è obbligatoria ai fini di sicurezza e di identificazione.

Emendamento     5

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il contenuto digitale è molto rilevante nel contesto dell'Internet degli oggetti. Tuttavia è opportuno affrontare le questione di responsabilità specifiche all'Internet degli oggetti, inclusa la responsabilità per i dati e i contratti M2M (da macchina a macchina), in modo separato.

soppresso

Emendamento     6

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I contratti possono contenere condizioni generali del fornitore che devono essere accettate dal consumatore. Per alcuni contenuti digitali, i fornitori spesso descrivono il servizio e gli obiettivi misurabili in un accordo sul livello dei servizi. Questi accordi sul livello dei servizi sono in genere allegati al contratto principale e costituiscono una componente importante del rapporto contrattuale tra il fornitore e il consumatore. Essi dovrebbero rientrare nella definizione di contratto nell'ambito della presente direttiva e quindi conformarsi alle norme in essa stabilite.

(18)  I contratti possono contenere condizioni generali del fornitore che devono essere accettate dal consumatore. Per alcuni contenuti digitali, i fornitori spesso descrivono il servizio e gli obiettivi misurabili in un accordo sul livello dei servizi. Questi accordi sul livello dei servizi sono in genere allegati al contratto principale e costituiscono una componente importante del rapporto contrattuale tra il fornitore e il consumatore. Essi dovrebbero rientrare nella definizione di contratto nell'ambito della presente direttiva e quindi conformarsi alle norme in essa stabilite. Qualora il consenso al trattamento dei dati personali sia fornito come controprestazione non pecuniaria, il contratto dovrebbe contenere le informazioni relative al trattamento prescritte dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1, ma tali informazioni dovrebbero essere chiaramente distinguibili dagli altri elementi del contratto. Inoltre, icone facilmente comprensibili dovrebbero illustrare gli elementi principali del trattamento dei dati personali.

 

_________________________________

1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono pienamente applicabili nell'ambito dei contratti di fornitura di contenuto digitale. Tali direttive istituiscono già un quadro giuridico nel settore dei dati personali nell'Unione. L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva devono avvenire nel pieno rispetto di tale quadro giuridico.

(22)  L'esercizio delle attività rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva comporta il trattamento di dati personali. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili al trattamento dei dati personali all'interno dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, che disciplinano il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri sotto la supervisione delle loro autorità competenti, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Tali atti giuridici istituiscono già un quadro giuridico nel settore dei dati personali nell'Unione e sono pienamente applicabili nel contesto dei contratti di fornitura di contenuto digitale. L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva devono avvenire nel pieno rispetto di tale quadro giuridico.

__________

__________

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 [sarà sostituita dal regolamento generale sulla protezione dei dati, una volta adottato].

 

2 GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47.

2 GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47.

Motivazione

È importante garantire che il trattamento dei dati personali effettuato per la fornitura di contenuti digitali sia pienamente conforme alla legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, compreso il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, che ha carattere orizzontale.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Nel caso in cui il contratto non contenga criteri sufficientemente chiari e completi per verificare la conformità del contenuto digitale al contratto, è necessario stabilire obiettivi criteri di conformità per garantire che i consumatori non siano privati dei loro diritti. In tali casi la conformità al contratto dovrebbe essere valutata alla luce della finalità per la quale è abitualmente utilizzato un contenuto digitale dalle medesime caratteristiche.

(25)  Nel caso in cui il contratto non contenga criteri sufficientemente chiari e completi, adattati ai consumatori cui è destinato, per verificare la conformità del contenuto digitale al contratto, è necessario stabilire criteri di conformità per garantire che i consumatori comprendano a sufficienza e non siano privati dei loro diritti. In tali casi, la conformità al contratto dovrebbe essere valutata alla luce della finalità per la quale è abitualmente utilizzato un contenuto digitale dalle medesime caratteristiche, delle norme tecniche disponibili e delle ragionevoli aspettative dei consumatori.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Benché apportino significativi vantaggi, i servizi e le tecnologie basati sui dati presentano anche alcune criticità. Come riconosciuto dalla strategia per il mercato unico digitale, un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione in tutta l'Unione europea è essenziale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, quali il diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali, accrescere la dimestichezza degli utenti e rafforzare la fiducia dei consumatori nell'economia digitale. Con la crescente pervasività del software, anche qualità come l'affidabilità, la sicurezza e l'adattabilità all'evoluzione delle esigenze stanno diventando preoccupazioni principali. Di conseguenza, è sempre più importante che tali servizi e tecnologie basati sui dati contribuiscano, in misura proporzionata al ruolo e alla funzione che tali tecnologie svolgono, a garantire queste qualità. In particolare, la qualità - in termini di affidabilità e sicurezza - sta diventando una preoccupazione importante per i servizi innovativi e compositi, che dipendono dall'interconnessione di sistemi diversi in settori differenti.

(27)  Benché apportino significativi vantaggi, i servizi e le tecnologie basati sui dati presentano anche alcune criticità. Come riconosciuto dalla strategia per il mercato unico digitale, un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione in tutta l'Unione europea è essenziale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, quali il diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali online, accrescere la dimestichezza degli utenti e rafforzare la fiducia dei consumatori nell'economia digitale. Con la crescente pervasività del software, anche qualità come l'affidabilità, la sicurezza e l'adattabilità all'evoluzione delle esigenze stanno diventando preoccupazioni principali. Di conseguenza, è sempre più importante che tali servizi e tecnologie basati sui dati garantiscano queste qualità nella maggior misura possibile. In particolare, la qualità - in termini di affidabilità e sicurezza - sta diventando una preoccupazione importante per i servizi innovativi e compositi, che dipendono dall'interconnessione di sistemi diversi in settori differenti.

Emendamento     10

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  In una seconda fase, il consumatore dovrebbe aver diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il diritto di un consumatore di recedere dal contratto dovrebbe essere limitato ai casi in cui, ad esempio, sia impossibile rendere conforme il contenuto digitale e la non conformità comprometta le principali prestazioni del contenuto digitale. Se il consumatore recede dal contratto, il fornitore dovrebbe rimborsare il prezzo pagato dal consumatore o, se il contenuto digitale non è fornito in cambio del pagamento di un prezzo ma a fronte dell'accesso ai dati forniti dal consumatore, il fornitore dovrebbe astenersi dall'utilizzare tali dati, dal trasferirli a terzi o dal consentire a terzi di accedervi, dopo la risoluzione del contratto. Adempiere all'obbligo di astenersi dall'uso di dati dovrebbe significare che, nel caso in cui la controprestazione consiste di dati personali, il fornitore debba adottare tutte le misure necessarie al fine di conformarsi alle norme sulla protezione dei dati cancellandoli o rendendoli anonimi, di modo che il consumatore non possa essere identificati mediante uno degli strumenti che potrebbero essere ragionevolmente utilizzati dal fornitore o da qualsiasi altra persona. Fatti salvi gli obblighi di un responsabile del trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE, il fornitore non dovrebbe essere tenuto a prendere altre misure in relazione ai dati che ha legittimamente fornito a terzi nel corso della durata del contratto di fornitura di contenuto digitale.

(37)  In una seconda fase, il consumatore dovrebbe aver diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il diritto di un consumatore di recedere dal contratto dovrebbe essere limitato ai casi in cui, ad esempio, sia impossibile rendere conforme il contenuto digitale e la non conformità comprometta le principali prestazioni del contenuto digitale. Se il consumatore recede dal contratto, il fornitore dovrebbe rimborsare il prezzo pagato dal consumatore o, se il contenuto digitale non è fornito in cambio del pagamento di un prezzo ma a fronte dell'accesso ai dati forniti dal consumatore come controprestazione per la fornitura di contenuto digitale o ai dati prodotti dal consumatore nel corso della durata del contratto, il fornitore dovrebbe astenersi dall'utilizzare tali dati, dal trasferirli a terzi o dal consentire a terzi di accedervi, dopo la risoluzione del contratto. Adempiere all'obbligo di astenersi dall'uso di dati dovrebbe significare che, nel caso in cui la controprestazione consiste di dati personali, il fornitore debba adottare tutte le misure necessarie al fine di conformarsi alle norme sulla protezione dei dati cancellandoli o rendendoli anonimi, di modo che il consumatore non possa essere identificato mediante uno degli strumenti che potrebbero essere ragionevolmente utilizzati dal fornitore o da qualsiasi altra persona. Qualora il fornitore utilizzi tecniche per la protezione dei dati personali, quale la pseudonimizzazione, come prevede il regolamento (UE) 2016/679, solo in seguito a richiesta del consumatore, il fornitore dovrebbe astenersi dall'utilizzare tali dati. Fatti salvi gli obblighi di un responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, il fornitore non dovrebbe essere tenuto a prendere altre misure in relazione ai dati che ha legittimamente fornito a terzi nel corso della durata del contratto di fornitura di contenuto digitale.

Emendamento     11

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  In caso di risoluzione del contratto il fornitore dovrebbe anche astenersi dall'utilizzare il contenuto generato dal consumatore. Tuttavia, nei casi in cui più di un contenuto è stato generato da più di un consumatore, il fornitore ha il diritto di continuare a utilizzare il contenuto generato dal consumatore, se gli altri consumatori ne fanno uso.

(38)  In caso di risoluzione del contratto il fornitore dovrebbe anche astenersi dall'utilizzare il contenuto prodotto dal consumatore. Tuttavia, nei casi in cui più di un contenuto è stato prodotto da più di un consumatore, il fornitore ha il diritto di continuare a utilizzare il contenuto prodotto dal consumatore, se gli altri consumatori ne fanno uso.

Emendamento     12

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di assicurare che il consumatore goda di un'efficace protezione in relazione al diritto di risolvere il contratto, il fornitore dovrebbe permettere al consumatore di recuperare tutti i dati inseriti dal consumatore, prodotti dal consumatore con l'utilizzo del contenuto digitale o generati a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore. Tale obbligo dovrebbe essere esteso ai dati che il fornitore è tenuto a conservare a norma del contratto di fornitura di contenuto digitale, nonché ai dati che il fornitore ha effettivamente conservato in relazione al contratto.

(39)  Al fine di assicurare che il consumatore goda di un'efficace protezione in relazione al diritto di risolvere il contratto, il fornitore, su richiesta del consumatore, dovrebbe permettere al consumatore di recuperare tutti i dati inseriti dal consumatore o prodotti dal consumatore con l'utilizzo del contenuto digitale. Tale obbligo dovrebbe essere esteso ai dati che il fornitore è tenuto a conservare a norma del contratto di fornitura di contenuto digitale, nonché ai dati che il fornitore ha effettivamente conservato in relazione al contratto.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Il principio della responsabilità del fornitore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di fornitura di contenuto digitale. Al fine di aumentare la fiducia dei consumatori nel contenuto digitale, tale principio dovrebbe pertanto essere sancito a livello dell'Unione in modo da garantire che i consumatori non subiscano pregiudizio se il loro hardware o software è danneggiato dal contenuto digitale non conforme a quanto previsto dal contratto. Ne consegue che il consumatore dovrebbe avere il diritto a un risarcimento per qualsiasi danno economico all'ambiente digitale del consumatore causato da un difetto di conformità al contratto o dalla mancata fornitura del contenuto digitale. Tuttavia, dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire le condizioni dettagliate per l'esercizio del diritto al risarcimento, tenendo conto che l'offerta di sconti sui prezzi di acquisti futuri di contenuti digitali, soprattutto quando tale offerta costituisce l'unica compensazione del fornitore per le perdite subite dal consumatore, non ripristina necessariamente, nella misura del possibile, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contenuto digitale fosse stato debitamente fornito e fosse stato conforme al contratto.

(44)  Il principio della responsabilità del fornitore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di fornitura di contenuto digitale. Al fine di aumentare la fiducia dei consumatori nel contenuto digitale, tale principio dovrebbe pertanto essere sancito a livello dell'Unione in modo da garantire che i consumatori non subiscano pregiudizio se sono danneggiati dal contenuto digitale non conforme a quanto previsto dal contratto. Ne consegue che il consumatore dovrebbe avere il diritto a un risarcimento per qualsiasi danno economico a lui causato da un difetto di conformità al contratto o dalla mancata fornitura del contenuto digitale. Tuttavia, dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire le condizioni dettagliate per l'esercizio del diritto al risarcimento, tenendo conto che l'offerta di sconti sui prezzi di acquisti futuri di contenuti digitali, soprattutto quando tale offerta costituisce l'unica compensazione del fornitore per le perdite subite dal consumatore, non ripristina necessariamente, nella misura del possibile, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contenuto digitale fosse stato debitamente fornito e fosse stato conforme al contratto. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, quando stabiliscono le norme al riguardo, prevedere un grado ridotto o aumentato di responsabilità per il risarcimento del danno al fine di differenziare tra i fornitori che hanno fatto tutto quanto in loro potere per limitare la possibilità di danni, ad esempio osservando codici di buone pratiche di settore, prescrizioni di base in materia di sicurezza o norme internazionali, e quelli che sono stati negligenti a tale riguardo.

Motivazione

La proposta limita la responsabilità del fornitore ai danni economici subiti dall'hardware e dal software del consumatore. È una limitazione eccessiva, in quanto potrebbero esservi casi in cui un consumatore subisce gravi perdite economiche o immateriali a prescindere da eventuali danni al suo ambiente digitale. Inoltre, al fine di favorire un maggior senso di responsabilità da parte dei fornitori, gli Stati membri, nel definire le norme dettagliate in materia di risarcimento del danno, dovrebbero avere la possibilità di operare una differenziazione tra i fornitori che hanno fatto tutto quanto in loro potere per limitare la possibilità di danni e quelli che non lo hanno fatto.

Emendamento     14

Proposta di direttiva

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16, 38 e 47,

(55)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 16, 38 e 47,

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i dati prodotti e forniti in formato digitale, ad esempio registrazioni audio o video, applicazioni, giochi digitali e qualsiasi altro tipo di software;

(a)  i dati prodotti e forniti in formato digitale, compresi registrazioni audio o video, applicazioni, giochi digitali e qualsiasi altro tipo di software;

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.   "dato personale": un dato personale quale definito all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  "risarcimento del danno": la somma di denaro alla quale un consumatore può aver diritto a titolo di compensazione di un pregiudizio economico causato al suo ambiente digitale;

5.  "risarcimento del danno": la somma di denaro alla quale un consumatore può aver diritto a titolo di compensazione di un danno materiale o immateriale;

Motivazione

La proposta limita la responsabilità del fornitore ai danni economici subiti dall'hardware e dal software del consumatore. È una limitazione eccessiva, in quanto potrebbero esservi casi in cui un consumatore subisce gravi perdite economiche o immateriali a prescindere da eventuali danni al suo ambiente digitale, per esempio se un software contiene un bug che consente a degli hacker di avere accesso al computer del consumatore e di rubare la sua identità al fine di compiere una frode d'identità. Una disposizione simile è presente anche nel nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente direttiva si applica ai contratti in cui il fornitore fornisce contenuto digitale al consumatore, o si impegna a farlo, e in cambio del quale il consumatore corrisponde un prezzo oppure fornisce attivamente una controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro dato.

1.  La presente direttiva si applica ai contratti in cui il fornitore fornisce contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore, o si impegna a farlo, e in cambio del quale il consumatore corrisponde un prezzo oppure mette a disposizione propri dati personali o altri dati in luogo di un pagamento in denaro, nella misura in cui ciò è possibile conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Il contratto indica esplicitamente quali dati personali sono messi a disposizione in cambio del contenuto fornito.

 

 

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La presente direttiva non si applica ai contenuti digitali forniti a fronte di una controprestazione non pecuniaria, nella misura in cui il fornitore chiede al consumatore di fornire dati personali il cui trattamento è strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del contratto del rispetto di obblighi di legge e il fornitore non li tratta ulteriormente in modo incompatibile con tale finalità. Analogamente, essa non si applica ad eventuali altri dati che il fornitore chiede al consumatore al fine di garantire che il contenuto digitale sia conforme a quanto stipulato nel contratto o di soddisfare obblighi di legge, e il fornitore non utilizza tali dati a fini commerciali.

4.  La presente direttiva non si applica nel caso in cui i dati personali o altri dati messi a disposizione dal consumatore siano utilizzati dal fornitore esclusivamente per fornire il contenuto digitale o per soddisfare obblighi di legge e il fornitore non tratti tali dati per altri scopi.

Emendamento     20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale su quelle della presente direttiva.

7.  In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione, la disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale su quelle della presente direttiva.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La presente direttiva non pregiudica la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

8.  Nessuna disposizione della presente direttiva o di qualsiasi atto che la recepisce nel diritto nazionale riduce o compromette in alcun modo la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali quale prevista dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE.

Emendamento     22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.  Quando, nel contesto di una fornitura di contenuto digitale che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, si applica il diritto di uno Stato membro diverso da quello in cui il consumatore ha la sua residenza permanente, il fornitore informa di ciò il consumatore prima della conclusione del contratto.

Emendamento     23

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il fornitore fornisce il contenuto digitale immediatamente dopo la conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti. La fornitura si considera avvenuta quando il contenuto digitale è fornito al consumatore o, qualora si applichi il caso descritto al paragrafo 1, lettera b), al terzo scelto dal consumatore, se questi lo riceve per primo.

2.  Il fornitore fornisce il contenuto digitale immediatamente dopo la conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti e fatto salvo l'articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83/UE. La fornitura si considera avvenuta quando il contenuto digitale è fornito al consumatore o, qualora si applichi il caso descritto al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, al terzo scelto dal consumatore, se questi lo riceve per primo.

 

_________________

 

 

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È conforme al contratto il contenuto digitale che, se del caso:

1.  Il contratto comprende tutte le caratteristiche pertinenti per la valutazione della conformità del contenuto digitale, nonché tutte le informazioni pertinenti relative al trattamento dei dati personali in conformità dell'obbligo previsto dal regolamento (UE) 2016/679. È conforme al contratto il contenuto digitale che, se del caso:

Emendamento     25

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  è aggiornato come previsto dal contratto.

(d)  è aggiornato come previsto dal contratto o come necessario per garantire le caratteristiche di cui alle lettere a) e b), in particolare la continuità e la sicurezza.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nella misura in cui il contratto non stabilisce, se del caso, in modo chiaro e completo, i requisiti relativi al contenuto digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale dalle medesime caratteristiche, comprese la funzionalità, l'interoperabilità e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, tenendo conto:

2.  Oltre a soddisfare i requisiti di conformità inclusi nel contratto di cui al paragrafo 1, il contenuto digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale dalle medesime caratteristiche e possiede la qualità che i consumatori possono ragionevolmente attendersi, comprese la funzionalità, l'interoperabilità e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, tenendo conto:

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  del fatto che il contenuto digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo o di altra controprestazione non pecuniaria;

(a)  del fatto che il contenuto digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo o di altra controprestazione non pecuniaria fornita mediante la messa a disposizione di dati personali o di altri dati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  delle legittime aspettative dei consumatori;

Motivazione

Secondo la proposta, il contenuto digitale deve essere conforme a quanto stabilito nel contratto, e solo se nulla è stato previsto nel contratto si potrebbero utilizzare criteri più oggettivi (come norme tecniche o codici di condotta) per valutarne la conformità. Tuttavia, i prodotti a contenuto digitale sono spesso così complessi che non ci si può aspettare che il consumatore colga appieno i termini del contratto e prenda una decisione con cognizione di causa. Sarebbe quindi opportuno utilizzare più spesso criteri quali le norme tecniche o le legittime aspettative per accertare la conformità.

Emendamento     29

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  se del caso, di eventuali norme tecniche internazionali esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, di codici di condotta e buone pratiche applicabili nel settore industriale; e

(b)  di eventuali norme tecniche internazionali esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, di codici di condotta e buone pratiche applicabili nel settore industriale; e

Emendamento     30

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  di eventuali migliori pratiche esistenti in relazione alla sicurezza dei sistemi d'informazione e degli ambienti digitali;

Emendamento     31

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora il contratto preveda che il contenuto digitale sia fornito per un determinato tempo, il contenuto digitale è conforme al contratto per l'intera durata di tale periodo.

3.  Qualora il contratto preveda che il contenuto digitale debba essere fornito per un determinato tempo, il contenuto digitale, compresi, se necessario, gli aggiornamenti di sicurezza cui il fornitore deve provvedere, è conforme al contratto per l'intera durata di tale periodo.

Emendamento     32

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Per essere conforme al contratto, il contenuto digitale o il servizio digitale deve rispettare i principi della "tutela della vita privata fin dalla progettazione" e della "tutela della vita privata per impostazione predefinita" di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento     33

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il consumatore collabora con il fornitore per quanto possibile e necessario per definire il proprio ambiente digitale. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora, l'onere della prova riguardo alla non conformità al contratto è a carico del consumatore.

3.  Il consumatore collabora con il fornitore per quanto possibile e necessario per definire il proprio ambiente digitale. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora, l'onere della prova riguardo alla non conformità al contratto è a carico del consumatore. Il consumatore non è tenuto a collaborare se il fornitore chiede accesso a informazioni e comunicazioni private o personali.

Emendamento     34

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  qualsiasi difetto di conformità esistente al momento in cui il contenuto digitale è fornito; e

(b)  qualsiasi difetto di conformità esistente al momento in cui il contenuto digitale è fornito;

Emendamento     35

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  qualsiasi difetto di sicurezza che era noto al fornitore o che avrebbe potuto ragionevolmente essergli noto in base alle migliori prassi in materia di sicurezza dei sistemi d'informazione e degli ambienti digitali; e

Emendamento     36

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il fornitore rende il contenuto digitale conforme al contratto a norma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore del difetto di conformità al contratto e senza particolari disagi per il consumatore, tenendo conto della natura del contenuto digitale e dell'uso che il consumatore intende farne.

2.  Il fornitore rende il contenuto digitale conforme al contratto a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore del difetto di conformità al contratto e senza particolari disagi per il consumatore, tenendo conto della natura del contenuto digitale e dell'uso che il consumatore intende farne.

Emendamento     37

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il consumatore può recedere dal contratto solo se il difetto di conformità al contratto compromette la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, ove richiesto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2. L'onere di provare che il difetto di conformità al contratto non compromette la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto digitale, è a carico del fornitore.

5.  Fatti salvi altri motivi legali per la risoluzione del contratto, il consumatore può recedere dal contratto se il difetto di conformità al contratto compromette la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, ove richiesto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2. L'onere di provare che il difetto di conformità al contratto non compromette la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto digitale, è a carico del fornitore.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il fornitore adotta tutte le misure in suo potere per astenersi dall'uso della controprestazione non pecuniaria che il consumatore ha fornito in cambio del contenuto digitale ed eventuali altri dati raccolti dal fornitore in relazione alla fornitura del contenuto digitale, compreso qualsiasi contenuto fornito dal consumatore, ad eccezione dei contenuti generati congiuntamente dal consumatore e altre persone che continuano ad avvalersene;

(b)  il fornitore si astiene dall'utilizzare i dati personali o gli altri dati che il consumatore ha messo a disposizione, in luogo di un pagamento in denaro, in cambio del contenuto digitale, nonché gli eventuali altri dati raccolti dal fornitore in relazione alla fornitura del contenuto digitale, compreso qualsiasi contenuto fornito dal consumatore, ad eccezione dei contenuti prodotti congiuntamente dal consumatore e altre persone che continuano ad avvalersene. Il fornitore si astiene dal trattare dati personali al solo scopo di consentire il collegamento al consumatore di dati e contenuti non personali per poter permettere al consumatore di recuperarli ai sensi della lettera c). Il fornitore adempie gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il fornitore mette a disposizione del consumatore gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti forniti dal consumatore e gli eventuali altri dati prodotti o generati a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, nella misura in cui i dati siano stati conservati dal fornitore. Il consumatore ha diritto di recuperare il contenuto gratuitamente e senza particolari disagi, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune;

(c)  su richiesta del consumatore, il fornitore mette a disposizione del consumatore gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti forniti dal consumatore e gli eventuali altri dati prodotti a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, nella misura in cui i dati siano stati conservati dal fornitore. Il consumatore ha diritto di recuperare il contenuto gratuitamente e senza disagi, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmettere tale contenuto a un altro fornitore senza che siano frapposti ostacoli da parte del fornitore iniziale;

Emendamento     40

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il fornitore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi danno economico all'ambiente digitale del consumatore causato da un difetto di conformità al contratto o dalla mancata fornitura del contenuto digitale. Nella misura del possibile, il risarcimento ripristina la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contenuto digitale fosse stato debitamente fornito e fosse stato conforme al contratto.

1.  Il fornitore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi danno economico al consumatore causato da un difetto di conformità al contratto o dalla mancata fornitura del contenuto digitale. Nella misura del possibile, il risarcimento ripristina la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contenuto digitale fosse stato debitamente fornito e fosse stato conforme al contratto.

Emendamento     41

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto al risarcimento del danno.

2.  Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto al risarcimento del danno. Nello stabilire tali modalità, gli Stati membri possono prevedere un grado ridotto o aumentato di responsabilità per il risarcimento del danno, sulla base di criteri oggettivi di valutazione degli sforzi compiuti dal fornitore per evitare la non conformità del contenuto digitale e il verificarsi del danno, ad esempio l'applicazione delle migliori prassi in relazione alla sicurezza o l'uso della tecnologia più avanzata.

Emendamento     42

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se il contratto prevede che il contenuto digitale sia fornito per un periodo di tempo determinato nel contratto, il fornitore può alterare la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto digitale, quali l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, con conseguenze negative sull'accesso o sull'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, solo se:

1.  Se il contratto prevede che il contenuto digitale deve essere fornito per un periodo di tempo determinato nel contratto, il fornitore può alterare la funzionalità, l'interoperabilità e le altre principali prestazioni del contenuto digitale, quali l'accessibilità e la continuità, solo se:

Emendamento     43

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  tale alterazione è necessaria per la sicurezza del contenuto in linea con le migliori prassi;

Emendamento     44

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il consumatore riceve comunicazione con un anticipo ragionevole della modifica apportata mediante esplicita comunicazione su un supporto durevole;

(b)  il consumatore riceve comunicazione con un anticipo ragionevole della modifica apportata mediante esplicita comunicazione;

Emendamento     45

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  in caso di risoluzione del contratto in conformità della lettera c), al consumatore sono messi a disposizione gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti forniti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c).

(d)  in caso di risoluzione del contratto in conformità della lettera c), al consumatore sono messi a disposizione gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti forniti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera a).

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il fornitore adotta tutte le misure in suo potere al fine di astenersi dall'uso di altre controprestazioni non pecuniarie che il consumatore ha fornito in cambio del contenuto digitale ed eventuali altri dati raccolti dal fornitore in relazione alla fornitura del contenuto digitale, compreso qualsiasi contenuto fornito dal consumatore;

(a)  il fornitore si astiene dall'utilizzare i dati personali o gli altri dati che il consumatore ha messo a disposizione, in luogo di un pagamento in denaro, in cambio del contenuto digitale, nonché gli eventuali altri dati forniti dal consumatore in relazione all'uso del contenuto digitale, compreso qualsiasi contenuto fornito dal consumatore, ad eccezione dei contenuti prodotti congiuntamente dal consumatore e d   altre persone che continuano ad avvalersene. Il fornitore si astiene dal trattare dati personali al solo scopo di consentire il collegamento al consumatore di dati e contenuti non personali per poter permettere al consumatore di recuperarli ai sensi della lettera b). Il fornitore adempie gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il fornitore mette a disposizione del consumatore gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti forniti dal consumatore e gli eventuali altri dati prodotti o generati a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, nella misura in cui i dati siano stati conservati dal fornitore. Il consumatore ha diritto di recuperare il contenuto senza particolari disagi, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune; e

(b) su richiesta del consumatore, il fornitore mette a disposizione del consumatore gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti messi a disposizione dal consumatore e gli eventuali altri dati prodotti a seguito dell'utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore, nella misura in cui tali dati siano stati conservati dal fornitore. Il consumatore ha diritto di recuperare il contenuto e i dati senza particolari disagi, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e ha diritto di trasmettere il contenuto e i dati in questione a un altro fornitore senza che siano frapposti ostacoli da parte del fornitore iniziale; e

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

1.  Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi efficaci e dissuasivi per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

 

 

Motivazione

Il rispetto di questi nuovi diritti dei consumatori sarà davvero conseguito solo se gli Stati membri introdurranno sanzioni realmente efficaci e dissuasive, anche perché i fornitori di contenuti digitali potrebbero ottenere importanti vantaggi commerciali aumentando aggressivamente la loro quota di mercato a scapito dei diritti dei consumatori.

Emendamento     49

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  organizzazioni attive nel settore della protezione dei diritti e delle libertà dei soggetti cui si riferiscono i dati con riguardo alla protezione dei loro dati personali.

Motivazione

Basato sull'articolo 80 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento     50

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis  

 

Protezione dei dati

 

Il trattamento dei dati personali effettuato nel contesto di attività svolte ai sensi della presente direttiva è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.

Emendamento     51

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione, entro il [cinque anni dalla sua entrata in vigore] riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina, tra l'altro, l'opportunità di armonizzare le norme applicabili ai contratti di fornitura di contenuto digitale a fronte di controprestazioni diverse da quelle contemplate dalla presente direttiva, in particolare la pubblicità o la raccolta indiretta di dati.

1.  La Commissione, entro il [tre anni dalla sua entrata in vigore] riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina, tra l'altro, l'interazione e la conformità con il regolamento (UE) 2016/679 e l'opportunità di armonizzare le norme applicabili ai contratti di fornitura di contenuto digitale a fronte di controprestazioni diverse da quelle contemplate dalla presente direttiva, in particolare la pubblicità o la raccolta indiretta di dati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Contratti per la fornitura di contenuto digitale

Riferimenti

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Commissioni competenti per il merito

Annuncio in Aula

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Parere espresso da

  Annuncio in Aula

LIBE

21.1.2016

Relatore per parere

  Nomina

Marju Lauristin

16.3.2016

Articolo 55 - Riunioni congiunte delle commissioni

  Annuncio in Aula

       

28.4.2016

Esame in commissione

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Approvazione

8.11.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Contratti di fornitura di contenuto digitale

Riferimenti

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.12.2015

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Relatori

       Nomina

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

28.4.2016

Esame in commissione

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Approvazione

21.11.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

55

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Deposito

27.11.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

55

+

ALDE

 

ECR

 

EFDD

 

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

 

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti