RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
27.11.2017 - (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: Linnéa Engström
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0128),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0121/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0377/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Nell'attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere le attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le economie locali. |
Motivazione | |
Adeguamento basato sul recente regolamento ICCAT | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di specie transzonali nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO). |
Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di stock ittici transzonali nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO). |
Motivazione | |
Uso del termine corretto sulla base dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO. |
c) ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO. |
Motivazione | |
Chiarimento linguistico concernente l'originale inglese. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "zona della convenzione SPRFMO": la zona geografica d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR quale definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca; |
(1) "zona della convenzione SPRFMO": la zona geografica delimitata dall'articolo 5 della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'oceano Pacifico meridionale. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer; |
(2) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione utilizzata o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi officina, le navi ausiliarie, le navi trasportatrici e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca; |
Motivazione | |
Definizione ripresa dalla convenzione SPRFMO. Nella proposta si utilizzava la definizione contenuta nel regolamento INN. Nel regolamento INN, nel regolamento sul controllo e nel regolamento di base le definizioni di "peschereccio" sono diverse. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) "impronta della pesca di fondo": l'estensione spaziale della pesca di fondo in un dato periodo di tempo nella zona della convenzione SPRFMO; |
(7) "impronta della pesca di fondo": l'estensione spaziale della pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006; |
Motivazione | |
Per garantire la coerenza con la terminologia della CMM 03-2017 (paragrafo 6) | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) "pesca consolidata": un'attività di pesca che non è stata chiusa e che è stata praticata, o che è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni; |
soppresso |
Motivazione | |
Il termine non compare mai nel resto della proposta e può dare adito a confusione. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) "grande rete pelagica derivante" (rete da posta derivante): rete da posta o altra rete o combinazione di reti che misura più di 2,5 chilometri di lunghezza e che è lasciata alla deriva in superficie o nell'acqua allo scopo che il pesce vi resti impigliato, intrappolato o ammagliato. |
Motivazione | |
La CMM 08-2013 SPRFMO vieta le grandi reti pelagiche derivanti e questa definizione, ripresa dalla CMM, accompagna il nuovo articolo 17 (bis) proposto a tal fine. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 ter) "rete da posta in acque profonde" (tramaglio, rete fissa, rete ancorata, rete da immersione): gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale sul fondo o vicino al fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo montati assieme sulle stesse funi perimetrali. In un unico attrezzo possono essere combinati diversi tipi di rete. Tali reti possono essere utilizzate sia da sole sia, più comunemente, in un insieme articolato in numerose reti poste in fila ("serie" di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo o lasciato alla deriva, libero o collegato alla nave. |
Motivazione | |
La CMM 08-2013 SPRFMO vieta le reti da posta in acque profonde e questa definizione, ripresa dalla CMM, accompagna il nuovo articolo 17 (bis) proposto a tal fine. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) "attività di pesca INN": attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008; |
(11) "pesca INN": attività di pesca definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008; |
Motivazione | |
Il termine corretto secondo il regolamento (CE) n. 1005/2008 è "pesca INN" e non "attività di pesca INN". | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) "ecosistema marino vulnerabile": qualsiasi ecosistema marino la cui integrità è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda. |
(16) "ecosistema marino vulnerabile": qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda. |
Motivazione | |
Occorre completare la definizione di cui al regolamento (CE) n. 734/2008. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Ripartizione delle possibilità di pesca del sugarello cileno |
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In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di sugarello cileno a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. |
Motivazione | |
Adeguamento basato sul recente regolamento ICCAT | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore. |
6. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile e sia necessario scaricare rifiuti biologici alla luce di considerazioni di sicurezza operativa, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore. |
Motivazione | |
Formulazione della nota a piè di pagina della CMM 09-2017 (paragrafo 1, lettera a). | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. |
4. Ove possibile, ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. |
Motivazione | |
La proposta della Commissione va oltre le raccomandazioni adottate dalla SPRFMO. È necessario attenersi al testo incluso nelle misure di conservazione approvate dall'organizzazione regionale. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore. |
5. Ove possibile e opportuno, i pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore. |
Motivazione | |
La proposta della Commissione va oltre le raccomandazioni adottate dalla SPRFMO. È necessario attenersi al testo incluso nelle misure di conservazione approvate dall'organizzazione regionale. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo. |
6. Ove possibile, le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo. |
Motivazione | |
La proposta della Commissione va oltre le raccomandazioni adottate dalla SPRFMO. È necessario attenersi al testo incluso nelle misure di conservazione approvate dall'organizzazione regionale. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) tutti i dati osservati riguardo alle interazioni con uccelli marini. |
Motivazione | |
La proposta della Commissione omette la raccomandazione adottata dalla SPRFMO. È necessario attenersi al testo incluso nelle misure di conservazione approvate dall'organizzazione regionale. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il livello medio di catture nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006; |
b) il livello annuo medio di catture nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006; |
Motivazione | |
Precisazione. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Titolo III – Capo II bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Capo II bis |
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Reti da posta |
Motivazione | |
Questa misura è contenuta nella CMM 08-2013 e deve essere recepita nel diritto dell'Unione. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 bis |
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Reti da posta |
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1. L'uso delle grandi reti pelagiche derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde è vietato in tutta la zona della convenzione SPRFMO. |
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2. Gli Stati membri di bandiera le cui navi intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo provvedono a quanto segue: |
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a) preannunciano al segretariato della SPRFMO il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO con almeno 36 ore di anticipo, precisando le date previste di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo; |
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b) garantiscono che le loro navi siano dotate di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) che trasmette dati ogni due ore mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO; |
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c) trasmettono i rapporti di posizione VMS al segretariato della SPRFMO entro 30 giorni dopo aver lasciato la zona della convenzione SPRFMO; e |
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d) in caso di perdita accidentale o caduta in mare delle reti da posta, segnalano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) delle reti da posta perse. |
Motivazione | |
Questa misura è contenuta nella CMM 08-2013 e deve essere recepita nel diritto dell'Unione. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai pescherecci che non figurano nel registro delle navi della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie prelevate nella zona della convenzione SPRFMO. |
5. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai pescherecci che non figurano nel registro delle navi della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie che rientrano nella responsabilità della SPRFMO nella zona della convenzione. |
Motivazione | |
Formulazione più chiara del testo. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008. |
4. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008. |
Motivazione | |
Formulazione più chiara del testo originale inglese. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) designano un punto di contatto per la trasmissione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio. |
c) designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio. |
Motivazione | |
Correzione per conformità alla formulazione della CMM 07-2017 (paragrafo 5). | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 120 giorni prima della riunione annuale, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 90 giorni prima della riunione annuale. |
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 150 giorni prima della riunione annuale, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 120 giorni prima della riunione annuale. |
Motivazione | |
La Commissione deve disporre di un periodo di tempo sufficiente per rispettare i termini previsti dalla CMM 07-2017 (paragrafo 2). | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 30 bis – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro a cui la Commissione ha notificato l'inclusione del peschereccio nell'elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO ne informano il proprietario specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle navi INN adottato dalla SPRFMO. |
2. Quando alla Commissione è notificata l'inclusione di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro nell'elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO, la Commissione ne informa le autorità dello Stato membro interessato, che a loro volta ne informano il proprietario specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle navi INN adottato dalla SPRFMO. |
Motivazione | |
Formulazione più chiara del testo. | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) data e ora della posizione (UTC); |
e) Posizione (latitudine e longitudine), data e ora (UTC); |
Motivazione | |
La formulazione della proposta non è chiara. |
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
L'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) è stata recentemente istituita per integrare la WCPFC e l'IATTC ed è responsabile della gestione delle attività di pesca concernenti specie non altamente migratorie. La proposta della Commissione intende recepire le 15 misure di conservazione e di gestione (CMM) ad oggi adottate, che coprono svariati aspetti, dalla pesca INN alle misure di riduzione della mortalità degli uccelli marini e alla pesca sperimentale.
La SPRFMO è entrata in vigore il 24 agosto 2012. Per maggiori informazioni sulla procedura che ha condotto all'entrata in vigore si consiglia di fare riferimento alla relazione di Carmen Fraga sull'adesione dell'UE (A7-0274/2011). Ad oggi vi sono 15 parti contraenti e due parti non contraenti cooperanti (Liberia e Panama). Il Belize ha partecipato per alcuni anni, prima di ritirarsi nel maggio 2016.
Il sito web della SPRFMO offre una buona sintesi delle attività di pesca in questa vasta regione del pianeta:
"Tendenzialmente le attività di pesca commerciale sono concentrate in zone altamente produttive, caratterizzate da una risalita di nutrienti, che spesso è associata a montagne e rilievi sottomarini. Le montagne e i rilievi sottomarini sono inoltre gli unici luoghi sufficientemente poco profondi per poter esercitare la pesca di fondo. Sebbene ne esistano molti nel mare aperto del Pacifico meridionale, solo i principali risultano essere stati in qualche misura zona di pesca: le dorsali di Lord Howe e della Tasmania meridionale nonché la catena sottomarina di Louisville. In questi ambienti si possono trovare le stesse specie di pesci e specie strettamente correlate tra loro."
"Le attività di pesca d'alto mare nel Pacifico meridionale possono essere suddivise in base alle risorse sfruttate: bentoniche (soprattutto specie di invertebrati che vivono sul fondo marino), demersali (principalmente pesci, in prossimità del fondo marino) e pelagiche (perlopiù pesci e gamberi, in superficie e a mezz'acqua). La pesca commerciale di specie bentoniche e demersali può essere effettuata soltanto a una profondità di circa 1500 m. Tra i principali pesci demersali a pinne pescati a fini commerciali figurano il pesce specchio atlantico, gli orei, i berici e la ricciola di fondale australe. La pesca pelagica è realizzata indipendentemente dalla profondità, ma tende a essere associata alla risalita di sostanze nutritive. La principale specie pelagica oggetto di pesca commerciale è il sugarello cileno."
"Tra i metodi di pesca attualmente in uso vi sono la pesca con reti da circuizione, con reti da traino pelagiche, con reti a strascico, con palangari pelagici, con palangari di fondo e con nasse."
La principale attività dell'UE nella regione è la pesca del sugarello cileno con reti da traino pelagiche. Le prime catture risalgono al 1979. Le attività più recenti sono iniziate nel 2005, dopo un periodo di interruzione, con catture modeste pari a meno del 10 % del totale. Tali attività coinvolgono le navi di quattro Stati membri, che sono però tutte associate a un'unica impresa.
Negli anni antecedenti il 2010 si sono registrate, inoltre, importanti catture di specie di acque profonde.
Il comitato scientifico ha analizzato l'attuale situazione dello stock di sugarello cileno e ha concluso che la mortalità per pesca si situa al di sotto del valore dell'F-MSY mentre la biomassa è a un livello inferiore rispetto a quello in grado di produrre l'MSY (B-MSY). Il comitato ha raccomandato di mantenere le catture del 2017 e 2018 al di sotto delle 493 000 tonnellate (il TAC per il 2017 è di 443 000 tonnellate, delle quali l'UE ha una quota di 30 115 tonnellate).
Proposta della Commissione
Esaminando nel dettaglio le CMM e confrontandole con la proposta della Commissione si osserva che, nel complesso, quest'ultima prevede un recepimento globale delle CMM finora adottate. Talune disposizioni adottate dalla SPRFMO esistono già nell'ambito della politica comune della pesca, per quanto riguarda ad esempio il VMS e determinate disposizioni di controllo, e naturalmente non sono ripetute nel testo della Commissione. Sono tuttavia proposte alcune modifiche, di entità minima in certi casi ma più significative in altri.
Diverse CMM prevedono termini procedurali entro i quali le parti contraenti devono fornire informazioni. Ciò comporta termini interni per le procedure dell'UE e, sebbene ciò in genere abbia funzionato bene, sono proposte alcune integrazioni.
La definizione della zona della convenzione SPRFMO, così come figura nella proposta, non è corretta. Da un'ulteriore analisi è emerso che anche nel regolamento sui TAC e i contingenti non è stata correttamente recepita. Sulla base del parere del Servizio giuridico, la soluzione più semplice è sopprimere la definizione e utilizzare soltanto il riferimento alla zona della convenzione di cui all'articolo 2, lettera a), sull'ambito di applicazione.
La definizione di "peschereccio" è altresì in contrasto con la definizione che figura nella convenzione SPRFMO. Nell'ambito della PCP risultano esservi molteplici definizioni di "peschereccio", per motivi non sempre chiari. Basti considerare tre atti, tutti globalmente applicabili: il regolamento INN del 2008, il regolamento sul regime di controllo del 2009 e il regolamento di base del 2013. Ognuno contiene una definizione diversa. Nella proposta la Commissione ha scelto la definizione di cui al regolamento INN, che però è diversa da quella che figura nella convenzione SPRFMO. Pertanto, sempre sulla base del parere del Servizio giuridico, è presentato un emendamento volto ad adottare la definizione di cui alla convenzione SPRFMO.
La CMM 08-2013 impone un divieto totale di utilizzo delle grandi reti pelagiche derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde. La Commissione non ha recepito tale misura, probabilmente perché al momento non vi sono navi dell'Unione che utilizzano reti da posta. Il divieto di utilizzo delle reti da posta in acque profonde non trova riscontro nel resto della CPC. Trattandosi però di un obbligo internazionale, occorre che sia recepito nel diritto dell'UE, insieme alle relative definizioni degli attrezzi.
Infine, la SPRFMO ha adottato molte restrizioni necessarie concernenti le operazioni (con reti da traino e palangari) onde impedire la cattura degli uccelli marini. Ciò è lodevole, tenendo conto degli alti tassi di mortalità degli uccelli marini registrati nelle attività di pesca in tutto il mondo e messi in luce dal piano d'azione dell'UE sugli uccelli marini. La CCAMLR risulta aver ridotto di oltre il 90 % il proprio tasso di mortalità degli uccelli marini nella pesca con palangari, grazie ad adeguamenti tecnici efficaci e relativamente semplici degli attrezzi e delle pratiche di pesca. Anche nell'ambito della SPRFMO, così come in altre zone oceaniche, occorre avvalersi di misure ugualmente efficaci per evitare la mortalità degli uccelli marini. Ciò è necessario se si intende rispettare l'impegno dell'UE a favore delle migliori prassi.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) |
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Riferimenti |
COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
29.3.2017 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 3.4.2017 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
DEVE 3.4.2017 |
ENVI 3.4.2017 |
REGI 3.4.2017 |
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Pareri non espressi Decisione |
DEVE 30.5.2017 |
REGI 29.5.2017 |
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Relatori Nomina |
Linnéa Engström 27.4.2017 |
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Esame in commissione |
21.6.2017 |
25.9.2017 |
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Approvazione |
21.11.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez |
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Deposito |
27.11.2017 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
24 |
+ |
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ALDE |
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, |
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ECR |
Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen |
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ENF |
France Jamet |
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GUE/NGL |
Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez |
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NI |
Diane Dodds |
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PPE |
Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa |
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S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas |
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Verts/ALE |
Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton |
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2 |
- |
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EFDD |
David Coburn, Mike Hookem |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti