RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
27.11.2017 - (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Tiemo Wölken
Relatore per parere (*):
Petra Kammerevert, commissione per la cultura e l'istruzione
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione
- PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
- PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0594),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0384/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0378/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) I fornitori di servizi di media audiovisivi dovrebbero adoperarsi per garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Dal momento che i servizi di ritrasmissione che di norma offrono molteplici programmi utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, essi dovrebbero avere la possibilità, conformemente al principio della libertà contrattuale, di ottenere le licenze necessarie, garantendo così ai titolari dei diritti un'equa remunerazione affinché questi possano continuare a offrire una grande varietà di contenuti. Tale possibilità sarebbe anche nell'interesse dei consumatori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Il principio del paese d'origine previsto dal presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi online accessori che sono principalmente o esclusivamente rivolti a uno Stato membro diverso da quello in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale. Tale servizio, rivolto principalmente o esclusivamente a un determinato Stato membro, è un servizio i cui programmi sono chiaramente destinati alla popolazione di uno Stato membro specifico diverso da quello in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, il cui pubblico è chiaramente limitato alla popolazione di quel determinato Stato membro, e con scarse possibilità di avere ascoltatori o telespettatori al di fuori dello Stato membro specifico cui i programmi sono rivolti. Tra gli elementi che consentono di identificare il pubblico destinatario figurano, in particolare, la lingua, compresa la lingua dei sottotitoli, le pubblicità, il doppiaggio, il pubblico cui si rivolge la promozione del servizio di diffusione radiotelevisiva e/o il carattere locale della programmazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Il presente regolamento non mira a incoraggiare le pratiche di ricerca del foro più vantaggioso. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ai servizi online che sono principalmente o esclusivamente rivolti a un pubblico diverso da quello dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, al fine di limitare le pratiche mediante le quali un'emittente tenta di stabilirsi in un altro Stato membro per eludere obblighi finanziari svantaggiosi o trarre vantaggio da un regime di licenze più favorevole rispetto a quello dello Stato membro in cui ha la sua sede principale. Per valutare se il servizio online sia rivolto a un pubblico al di fuori del suo Stato membro, si dovrebbe tenere conto delle caratteristiche del servizio e delle versioni linguistiche utilizzate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 11 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) Le emittenti che trasmettono i loro segnali portatori di programmi, a destinazione del pubblico, attraverso un processo di immissione diretta a distributori che, conformemente alla convenzione di Berna, sono organismi terzi rispetto alle emittenti, dovrebbero essere responsabili in solido con i distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, quali definite all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali organismi di diffusione radiotelevisiva e distributori dovrebbero pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti in questione per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 ter) L'esenzione prevista dal presente regolamento per i diritti di ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva riguardo alle proprie trasmissioni non dovrebbe limitare la scelta dei titolari dei diritti di trasferire tali diritti a un organismo di gestione collettiva e di ricevere, conseguentemente, una quota diretta della remunerazione pagata dall'operatore di un servizio di ritrasmissione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) Le emittenti che trasmettono ai distributori i loro segnali portatori di programmi destinati al pubblico attraverso un processo di immissione diretta dovrebbero essere responsabili congiuntamente ai loro distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, quali definite all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali emittenti e distributori dovrebbero quindi ottenere dai titolari di diritti interessati un'autorizzazione distinta per la rispettiva partecipazione in tali azioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) La ritrasmissione di programmi provenienti da altri Stati membri costituisce un'azione che rientra nella sfera del diritto d'autore e, in alcuni casi, dei diritti connessi. Pertanto, i servizi online dovrebbero ottenere l'autorizzazione di ciascun titolare dei diritti per ciascuna parte del programma ritrasmesso. A norma del presente regolamento, le autorizzazioni dovrebbero essere concesse per contratto, fatta salva l'eccezione temporanea prevista per preesistenti licenze legali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo -1 (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 2 |
Articolo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online accessori |
Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online per la trasmissione di notiziari e programmi di attualità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. |
(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito a una diffusione radiotelevisiva iniziale di soli notiziari e programmi di attualità, da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione di tali notiziari e programmi di attualità necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni e dell'esercizio dei diritti acquisiti, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica. |
(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, tra cui la durata della disponibilità online, il pubblico e tutte le versioni linguistiche disponibili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Il paragrafo 2 non limita la libertà delle parti contraenti di concordare metodi o criteri specifici di calcolo dell'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine, quali i diritti basati sui proventi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva generati dal servizio online. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 ter) I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i principi della territorialità e della libertà contrattuale previsti dal diritto d'autore e dai diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE. Su tale base, le parti hanno il diritto di continuare a concordare l'introduzione di limiti allo sfruttamento dei diritti di cui al paragrafo 1, purché tali limiti siano conformi al diritto nazionale e al diritto dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 quater) La ritrasmissione della trasmissione iniziale di un programma televisivo o radiofonico da uno Stato membro in altri Stati membri mediante un servizio online accessorio ai sensi del presente regolamento avviene in conformità dei diritti d'autore, dei diritti connessi e dei diritti su altre prestazioni eventualmente applicabili e sulla base dei contratti individuali e collettivi tra i titolari dei diritti d'autore, dei diritti connessi e dei diritti su altre prestazioni e gli operatori dei servizi di ritrasmissione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sfruttamento dei programmi di diffusione radiotelevisiva tramite ritrasmissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La ritrasmissione di opere, o altro materiale protetto, facenti parte di un programma televisivo o radiofonico inizialmente trasmesso al pubblico da un organismo di diffusione radiotelevisiva rappresenta un'azione di comunicazione al pubblico di tale programma, a prescindere dal fatto che l'operatore del servizio di ritrasmissione utilizzi gli stessi mezzi tecnici o mezzi tecnici diversi da quelli utilizzati per l'azione iniziale di diffusione radiotelevisiva e indipendentemente dal fatto che tale ritrasmissione abbia luogo o meno nella zona di ricezione effettiva o prevista della diffusione radiotelevisiva iniziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni transitorie |
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Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data. |
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Entro [3 anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE] la Commissione effettua un riesame del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. |
(1) Entro [3 anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE] la Commissione effettua un riesame del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa accessibile al pubblico in modo semplice ed efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1. |
(2) Gli Stati membri forniscono alla Commissione, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE]. |
(2) Esso si applica a decorrere dal [18 mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE]. |
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
La semplificazione dell'accesso ai programmi televisivi e radiofonici via internet è un elemento fondamentale per la realizzazione del mercato unico digitale. I confini nazionali invisibili e tuttora esistenti nel settore digitale devono diventare più permeabili per migliorare l'accesso ai contenuti digitali già disponibili online, anche al di là delle frontiere. È assurdo che i contenuti digitali, che possono essere trasmessi e sono disponibili in maniera rapida e semplice, siano sottoposti a ostacoli nazionali mentre le merci fisiche sono in grado già da tempo di superarli.
In materia di diritti d'autore i blocchi geografici sono la conseguenza della frammentazione giuridica e dell'applicazione del principio di territorialità.
Anche se il regolamento non limita l'applicazione del principio di territorialità, l'ambito della frammentazione giuridica viene risolto attraverso l'introduzione di una finzione giuridica sotto forma di principio del paese di origine. In questo senso il regolamento è un compromesso estremamente equilibrato tra interessi contrastanti. Il relatore è contrario a ulteriori restrizioni per non limitare il campo di applicazione del presente regolamento.
Le transazioni sono eccessivamente costose per effetto della frammentazione giuridica, il che scoraggia le emittenti a garantire un accesso transfrontaliero. La mancanza di vie legali di accesso non consente di sfruttare appieno il valore sociale delle opere. Gli eventi delle emittenti vengono consumati sempre meno attraverso i tradizionali canali di diffusione via cavo, satellite e antenna, ma attraverso internet. In tale contesto non cambia soltanto la modalità di accesso alle emittenti, ma anche il modello di consumo in generale: ci si allontana dal consumo lineare dei programmi televisivi e ci si avvicina all'utilizzo differito di varie offerte attraverso un terminale di propria scelta. Tale cambiamento si registra in particolare nelle giovani generazioni: la proposta non mira esattamente all'idea di abolire le licenze nazionali a favore di un'unica licenza paneuropea. Si ricorre invece al noto e affermato principio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 93/83/CEE, ovvero al "principio del paese di origine", che viene esteso al settore online. In questo modo viene di fatto semplificato l'aspetto giuridico in quanto si stabilisce quale sia la normativa nazionale sul diritto d'autore da applicare. Ciò consentirà di ridurre al minimo l'ostacolo rappresentato dai costi eccessivi di transazione. Per contro non è prevista l'introduzione dell'obbligo di fornitura da parte delle emittenti.
Il relatore è consapevole della rilevanza del settore cinematografico europeo e ritiene importante mantenere e promuovere tale settore. Il settore fornisce circa 1 milioni di posti di lavoro tra sceneggiatori, troupe cinematografiche, attori e attrici e relativi servizi. Inoltre contribuisce alla diversità culturale, che a sua volta è indispensabile per il funzionamento della società dell'informazione e della democrazia.
Tuttavia tale diversità può manifestare la sua piena efficacia solo quando è a disposizione di ogni singola persona. Solo in questo modo è possibile promuovere un ampio dibattito pubblico. Il presente regolamento favorisce l'espressione della diversità culturale, che non viene messa in discussione dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
Il relatore ritiene che il regolamento comporti numerosi vantaggi concreti per la vita quotidiana di diversi strati della popolazione nell'Unione europea. Se da una parte il regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (in appresso il regolamento sulla portabilità) assicura l'utilizzo transfrontaliero di servizi di pagamento già acquisiti, dall'altra presuppone che il soggiorno in un altro Stato membro sia meramente temporaneo. Ciò riguarda ad esempio i soggiorni per motivi di viaggio, vacanza e studio.
Il presente regolamento è incentrato invece su gruppi di persone che soggiornano in maniera prolungata in uno Stato membro, le quali tuttavia hanno un interesse legittimo ad accedere alle offerte online di emittenti ubicate in altri Stati membri.
Ciò riguarda circa 13,6 milioni di cittadini che esercitano attivamente i propri diritti garantiti dal diritto dell'Unione per quanto concerne la libera circolazione delle persone, dei lavoratori e dei rispettivi familiari. In tale contesto si evidenziano per contro in maniera netta, a differenza del mercato interno del settore analogico, i rigidi confini nazionali esistenti nell'ambito del mercato interno digitale. Se da una parte è garantita la libera circolazione delle persone e delle merci nel mercato interno, dall'altra non lo è l'accesso agli organismi di diffusione radiotelevisiva e quindi ai programmi del paese di origine.
Inoltre il regolamento è utile per le minoranze linguistiche esistenti in vari Stati membri. Ѐ difficile capire il motivo per cui, soprattutto nelle regioni di frontiera, è possibile accedere con le vecchie tecnologie ai programmi trasmessi dalle emittenti nella rispettiva lingua madre, mentre non è possibile accedervi con la comprovata tecnologia internet.
Inoltre, attraverso l'ascolto di programmi radiofonici, viene reso possibile l'interesse legittimo di promuovere le lingue straniere, che costituiscono la base della comprensione tra i popoli.
A tale proposito viene agevolato a livello europeo l'accesso ai programmi trasmessi da altri Stati membri, al fine di contribuire in modo significativo alla sfera pubblica europea.
Infine, i servizi rientranti nel regolamento sulla portabilità offrono di norma esclusivamente prodotti di intrattenimento, mentre è escluso l'ambito dell'accesso alle notizie e ai servizi d'informazione. Tale accesso è tuttavia indispensabile soprattutto in tempi di cosiddette notizie false e del parziale calo di fiducia nei media tradizionali. Inoltre ha un significato particolare e rilevante sotto il profilo democratico. L'accesso semplificato ai programmi di altri Stati membri va accolto con favore in una società dell'informazione che va promossa.
Il diritto della concorrenza limita la libertà contrattuale solo in presenza di accordi contrari alla concorrenza (articoli 101 e 102 del TFUE). Non spetta comunque al settore del diritto d'autore fornire una tutela contro eventuali violazioni del diritto primario. Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito espressamente nella sentenza Murphy[1] che ai sensi della sua giurisprudenza sui contratti di licenza in materia di diritti di proprietà intellettuale, gli accordi di esclusiva relativi a un singolo Stato membro che trasmette un programma non conducono automaticamente all'ipotesi dell'esistenza di una violazione del diritto in materia di concorrenza. Una tale ipotesi dovrebbe essere giustificata da elementi supplementari.
Attraverso l'estensione del principio del paese di origine decade la giustificazione giuridica sotto il profilo del diritto della concorrenza della mancanza dei necessari diritti di trasmissione. Tuttavia è possibile ipotizzare altri interessi legittimi che continuano a giustificare i geoblocchi, come ad esempio gli interessi locali e le preferenze culturali.
La necessità di una regolamentazione è inoltre sottolineata dal fatto che l'82 % delle emittenti pubbliche e il 62 % delle emittenti private utilizzano una forma di blocchi geografici con cui viene reso nettamente più difficile l'accesso all'offerta informativa. Il numero di persone che accedono ai contenuti attraverso i cosiddetti accessi VPN evidenzia che vi è l'esigenza di accedere ai contenuti. Tale esigenza va soddisfatta dal punto di vista giuridico consentendo un accesso legale.
Il relatore propone i seguenti principali miglioramenti al testo della Commissione:
• Disposizioni in materia di pagamento. Il relatore ha sottolineato ancora una volta l'enorme importanza culturale del settore cinematografico europeo. Al fine di tenere conto dei timori espressi in particolare dai cineasti europei, il relatore propone di precisare la norma sui pagamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e di introdurre all'articolo 3 una norma sui pagamenti. Il chiarimento proposto garantirà che i titolari dei diritti d'autore, in particolare quelli di opere di nicchia, ricevano una remunerazione supplementare adeguata.
• L'applicazione ai soli servizi online accessori appare troppo limitata alla luce degli sviluppi tecnologici e delle offerte in rapida evoluzione. Il relatore è del parere che debba essere eliminato il riferimento ai programmi al fine di garantire un adeguato ambito di applicazione del presente regolamento. Già oggi alcuni programmi trasmessi dalle emittenti sono disponibili solo online.
• Una norma transitoria in merito all'applicazione del principio del paese di origine per film e puntate di serie televisive acquistate, che non sono produzioni su commissione da parte di imprese terze, al fine di poter adattare i modelli di business alle nuove norme.
• Non è adeguata nemmeno una stretta coincidenza temporale, pertanto il relatore propone di eliminare tale limitazione. Le limitazioni temporali sono già presenti nel diritto nazionale. Il relatore è dell'avviso che le parti contrattuali debbano avere la facoltà di giungere a un accordo sulla durata relativa alla disponibilità e di prevedere una adeguata remunerazione in merito.
• Ѐ prevista la responsabilità per le immissioni dirette.
• Il regime della ritrasmissione via cavo deve essere tecnologicamente neutro in sede di confronto con i gestori di reti via cavo, al fine di tenere conto del progresso tecnologico anche in questo ambito.
- [1] Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4.10.2011 nelle cause C-403/08 e C-429/08, considerando 137 e sgg.
PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (28.6.2017)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))
Relatore per parere (*): Petra Kammerevert
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento
EMENDAMENTI
La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente in merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. |
(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato e continua a trasformare la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi online come i servizi di simulcast, webcasting e catch-up, complementari alla loro produzione lineare tradizionale. Inoltre, gli organismi di diffusione radiotelevisiva rendono disponibili solo online o dapprima in tale modalità programmi comparabili a quelli televisivi e radiofonici. Tali pratiche rappresentano una realtà in crescita che può essere ricondotta all'evoluzione delle realtà del mercato e della domanda dei consumatori. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. La distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso ai medesimi avvengono pertanto sempre più spesso mediante una multipiattaforma e su una base tecnologicamente neutrale. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive su qualunque piattaforma in un ambiente senza confini, quindi non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti. |
(3) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notiziari e programmi di attualità. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione. |
(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16. |
(5) I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16. L'obiettivo principale di tali strumenti è stabilire un livello elevato di protezione per i titolari dei diritti. |
_________________ |
_________________ |
15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10). |
15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10). |
16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28). |
16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28). |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) La direttiva 93/83/CEE del Consiglio17 facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni, mentre le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde e non si estendono alle ritrasmissioni per mezzo di altre tecnologie. |
(6) La direttiva 93/83/CEE del Consiglio17 facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. |
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17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15). |
17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15). |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività. |
soppresso |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio. |
soppresso |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione. |
(11) In virtù del principio della libertà contrattuale e per sostenere gli attuali modelli di concessione di licenze, quali la licenza territoriale esclusiva, che rendono possibili meccanismi di finanziamento essenziali per la produzione audiovisiva, la distribuzione ottimale e la promozione della diversità culturale, è opportuno continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione, come il geo-blocking o il geo-filtering, o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Il principio alla base di molti accordi di coproduzione internazionale consiste nell'esercizio dei diritti di coproduzione in maniera separata e indipendente da parte di ciascun coproduttore, mediante una ripartizione tra i predetti coproduttori dei diritti di sfruttamento su basi territoriali. Nell'esercizio dei diritti di ciascun coproduttore, occorre tenere conto dei diritti degli altri coproduttori, nel rispetto della partecipazione finanziaria delle parti. Laddove l'autorizzazione della comunicazione al pubblico o della messa a disposizione del pubblico di opere audiovisive coprodotte da parte di un coproduttore pregiudichi gravemente il valore dei diritti di sfruttamento di un altro coproduttore, gli accordi tra i coproduttori possono contenere disposizioni intese a contemplare i casi in cui quest'ultimo coproduttore deve dare il proprio consenso all'autorizzazione del primo coproduttore, ad esempio nel caso in cui la versione o le versione linguistiche delle opere rese disponibili, anche laddove la versione fosse doppiata o sottotitolata, coincida con la lingua o le lingue ampiamente conosciute nel territorio assegnato, in virtù dell'accordo, a un altro coproduttore. Pertanto, gli accordi tra i coproduttori potrebbero imporre, nella misura compatibile con il diritto dell'Unione, l'utilizzo di misure tecniche al fine di evitare che una parte interferisca con lo sfruttamento territoriale concordato dell'altra parte. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 ter) Le tecnologie di immissione diretta consentono di trasmettere il segnale portatore di programmi di un organismo di diffusione radiotelevisiva esclusivamente agli operatori di servizi di ritrasmissione. Gli operatori aggregano a loro volta i segnali in pacchetti e li forniscono ai propri clienti, spesso includendo altri servizi correlati con valore aggiunto, quali i servizi di catch-up, portabilità locale e streaming. La fornitura di pacchetti di programmazione predisposti e gestiti da organismi di diffusione radiotelevisiva rappresenta una percentuale significativa dei ricavi per gli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo. Gli operatori di servizi di ritrasmissione dovrebbero continuare a corrispondere una remunerazione ai titolari dei diritti indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso. |
(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe e tramite un servizio di accesso a internet ai sensi del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite e quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete Internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento solo se non sono in grado di garantire un ambiente chiuso se paragonato ad esempio a quello delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso. |
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1bisRegolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1). |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva. |
(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva |
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18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72). |
18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72). |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Al fine di soddisfare la domanda dei consumatori, l'esercizio dei diritti di ritrasmissione ai sensi del presente regolamento e della direttiva 93/83/CEE del Consiglio dovrebbe altresì applicarsi alle funzionalità strettamente collegate alla trasmissione lineare per cui si ottengono i diritti di ritrasmissione. I servizi in differita, resi disponibili soltanto per un determinato periodo di tempo, così come convenuto tra le parti mediante contratto, durante o dopo la ritrasmissione, come le funzioni PVR (registrazione video personale) tramite internet e restart-TV, dovrebbero essere considerati esempi di dette funzionalità. Una funzionalità che sostituisce i servizi online di un organismo di diffusione radiotelevisiva non dovrebbe essere considerata una funzionalità strettamente collegata alla trasmissione lineare per cui si ottengono i diritti di ritrasmissione. L'esercizio dei diritti di ritrasmissione non dovrebbe pertanto applicarsi a detta funzionalità offerta da un operatore di servizi di ritrasmissione. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione. |
soppresso |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Le emittenti che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, dovrebbero essere responsabili congiuntamente ai loro distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, come definite all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori dovrebbero quindi ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) "programmi di attualità", un genere di giornalismo radiotelevisivo in cui si pone l'accento sull'analisi dettagliata e sulle discussioni su fatti di cronaca recenti o in corso al momento della diffusione; |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a ter) "notiziari", un genere di programma in cui si pone l'accento sulla presentazione di notizie in modo semplice e quanto più tempestivo possibile, spesso con un livello minimo di analisi; |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio19, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione. |
(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio19, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici essenzialmente destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione. Le ritrasmissioni online rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a condizione che siano collegate a un'infrastruttura particolare o siano in grado di assicurare un ambiente controllato di utenti; |
__________________ |
__________________ |
19 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1). |
19 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1). |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) "ambiente chiuso", qualunque ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione solo a un gruppo determinabile di consumatori; |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera b ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b ter) "immissione diretta", un processo in due o più fasi con il quale gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi, destinati al pubblico, mediante una linea "da punto a punto", su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite – in modo tale che tali segnali, nella fase di trasmissione, non possano essere captati dal grande pubblico – ai distributori, i quali successivamente offrono i programmi al pubblico in maniera simultanea, invariata e integrale, affinché la visione o l'ascolto da parte del pubblico avvenga mediante reti via cavo o sistemi di diffusione a microonde, satelliti, reti digitali terrestri, reti IP o reti analoghe. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Il paragrafo 1 non si applica ai servizi online che, nel loro complesso, sono destinati in primo luogo e principalmente a un pubblico di uno Stato membro che non è il paese in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 ter) Il paragrafo 1 non pregiudica la libertà contrattuale nel settore del diritto d'autore e lascia impregiudicati i diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE. I titolari dei diritti e gli utilizzatori dei diritti possono concordare di limitare la portata geografica dei diritti interessati dal principio del paese d'origine, purché rispettino le norme applicabili. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 quater) Il paragrafo 1 non si applica alle azioni di comunicazione al pubblico, di messa a disposizione del pubblico e di riproduzione delle seguenti opere: |
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(i) opere audiovisive concesse in licenza all'organismo di diffusione radiotelevisiva da una parte terza, anche da un altro organismo di diffusione radiotelevisiva, tranne nel caso in cui tali opere audiovisive siano commissionate e finanziate integralmente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che presta il servizio online di cui al paragrafo 1; |
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(ii) opere audiovisive coprodotte, a meno che non siano interamente finanziate dall'organismo di diffusione radiotelevisiva; e |
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(iii) opere e altro materiale protetto contenuti in trasmissioni di eventi sportivi. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Il principio di libertà contrattuale salvaguarda la capacità di limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine di cui al paragrafo 1, anche in virtù dell'esclusività territoriale assoluta. Qualora le decisioni relative al diritto dell'Unione impediscano l'applicazione delle clausole contrattuali che garantiscono e/o applicano l'esclusività territoriale assoluta, la disposizione di cui al paragrafo 1 cessa di essere applicabile. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Laddove un autore ceda il proprio diritto di ritrasmissione a un organismo di diffusione radiotelevisiva o a un produttore, l'autore conserva il diritto a ottenere una remunerazione equa per la ritrasmissione della propria opera. L'esercizio di tale diritto può essere affidato a un organismo di gestione collettiva che rappresenta gli autori. |
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La presente disposizione non pregiudica gli accordi di contrattazione collettiva, gli accordi operativi e le norme comuni in materia di remunerazione degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei produttori e dei sindacati, purché all'autore sia garantita una remunerazione equa per la ritrasmissione della propria opera. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 5 |
soppresso |
Disposizioni transitorie |
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Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data. |
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Sfruttamento di programmi di radiodiffusione attraverso un processo di immissione diretta |
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Gli organismi di diffusione radiotelevisiva che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, sono responsabili congiuntamente ai distributori per azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, come definite nell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori dovrebbero quindi ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro [3 anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE] la Commissione effettua un riesame del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. |
(1) Entro [3 anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE] la Commissione effettua un riesame del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa accessibile al pubblico in modo semplice ed efficace. |
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O PERSONEDA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO SUGGERIMENTI PER IL PRESENTE PARERE
Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto la responsabilità esclusiva del relatore per parere. Il relatore ha ricevuto suggerimenti dalle seguenti entità o persone nel corso della preparazione del presente progetto di parere, fino all'approvazione in sede di commissione.
Entità e/o persona |
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Unione europea di radiodiffusione (UER) |
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Alleanza europea dei compositori e degli autore di canzoni (ECSA) |
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Gruppo europeo delle società degli autori e dei compositori (GESAC) |
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Confederazione internazionale degli editori musicali (ICMP) |
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ARD |
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ZDF |
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Vodafone |
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Associazione delle radio europee (AER) |
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Associazione di gestione internazionale collettiva delle opere audiovisive (AGICOA) |
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Associazione GSM (GSMA) |
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Direttori delle agenzie cinematografiche europee (EFADs) |
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Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. |
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Società degli autori audiovisivi (SAA) |
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Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) |
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Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom) |
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici |
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Riferimenti |
COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 6.10.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
CULT 6.10.2016 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
16.3.2017 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Petra Kammerevert 25.10.2016 |
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Esame in commissione |
28.2.2017 |
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Approvazione |
21.6.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 9 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emma McClarkin, Martina Michels |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
David Borrelli |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
19 |
+ |
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ECR |
Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter |
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PPE |
Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová |
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S&D |
Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka |
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Verts/ALE |
Helga Trüpel |
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9 |
- |
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ALDE |
María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom |
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EFDD |
David Borrelli |
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ENF |
Dominique Bilde |
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GUE/NGL |
Curzio Maltese, Martina Michels |
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NI |
Martin Sonneborn |
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S&D |
Petra Kammerevert |
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Verts/ALE |
Jill Evans |
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1 |
0 |
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S&D |
Luigi Morgano |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (23.6.2017)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))
Relatore per parere: Jerzy Buzek
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento si prefigge di promuovere una più ampia diffusione dei programmi televisivi e radiofonici estendendo alcuni principi della direttiva del 1993 sulla trasmissione via satellite e via cavo all'ambiente online, compreso il principio del paese d'origine ai servizi online accessori delle emittenti e l'estensione del regime di gestione collettiva obbligatoria per i servizi di ritrasmissione forniti con mezzi diversi dalla trasmissione via cavo, attraverso reti chiuse.
Il relatore sostiene l'approccio generale adottato dalla Commissione che prevede di estendere il principio del paese d'origine ai servizi online "accessori" delle emittenti per facilitare la concessione di licenze per i diritti d'autore e le opere connesse. Inoltre il relatore accoglie con favore le disposizioni relative all'estensione del regime di gestione collettiva obbligatoria, ma ritiene che dovrebbero essere incluse anche le ritrasmissioni sulla rete Internet aperta, a condizione che siano connesse a un ambiente controllato, come un gruppo di utenti definibile sulla base della registrazione o della verifica degli utenti.
Allo stesso tempo occorre sottolineare che tali nuove norme sono compatibili al principio della libertà contrattuale, aspetto fondamentale per la redditività a lungo termine delle opere audiovisive europee. Il relatore tenta di rafforzare tali disposizioni prendendo in considerazione l'impatto del regolamento in esame sul finanziamento delle opere audiovisive europee, e sui relativi investimenti, nella revisione della Commissione del regolamento.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. In effetti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e dell'accesso alle informazioni. |
(1) Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno e promuovere la diversità culturale e linguistica, la coesione sociale e l'accesso alle informazioni, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(1 bis) Dovrebbe essere incoraggiata la creazione di rapporti commerciali tra gli operatori dei servizi di media e radiofonici degli Stati membri dell'UE in modo tale da rendere possibile la fornitura, su richiesta degli utenti residenti in un qualsiasi Stato membro, di pacchetti di servizi con programmi provenienti da un altro Stato membro. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. |
(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali del mercato online sta trasformando la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up, al fine di arricchire la loro programmazione ordinaria. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. La distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso ai medesimi avvengono pertanto sempre più spesso mediante una multipiattaforma e su una base tecnologicamente neutrale. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive su qualunque piattaforma in un ambiente senza confini, quindi non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine o che vi si rechino temporaneamente. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) I fornitori di servizi di media audiovisivi dovrebbero adoperarsi per garantire che i loro servizi tecnici siano gradualmente resi accessibili alle persone con disabilità visiva o uditiva. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti. |
(3) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie e programmi di attualità. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione. |
(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di un'equa remunerazione, qualora l'accesso al servizio non sia fornito sulla base di abbonamenti individuali, di un gruppo di utenti definibile o a titolo oneroso. Tale rischio può tuttavia essere affrontato mediante accordi contrattuali. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16. |
(5) I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, in particolare allo scopo di garantire la protezione dei titolari dei diritti. |
_________________ |
_________________ |
15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, pagg. 10-19. |
15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, pagg. 10-19. |
16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28). |
16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28). |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) La direttiva 93/83/CEE del Consiglio17 facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni, mentre le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde e non si estendono alle ritrasmissioni per mezzo di altre tecnologie. |
(6) La direttiva 93/83/CEE del Consiglio17 facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni, mentre le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde. |
__________________ |
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17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pagg. 15-21). |
17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pagg. 15-21). |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività. |
(7) Pertanto, al fine di facilitare la fornitura transfrontaliera dei servizi online che sono accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, è necessario adeguare il quadro giuridico specifico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività. L'accesso transfrontaliero online ai contenuti europei sarà ulteriormente migliorato includendo, nei servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, servizi che consistono esclusivamente nella fornitura al pubblico di opere prodotte sotto la loro responsabilità editoriale e trasmesse soltanto online. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio. |
(8) I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi o, prima della trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che saranno trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (ad esempio i servizi di catch-up o le anteprime). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente, o qualunque servizio prestato da un organismo di diffusione radiotelevisiva che consiste esclusivamente nella fornitura al pubblico di opere prodotte dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. La fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente e separatamente dalla programmazione dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica. |
(10) Poiché la messa a disposizione di un servizio online accessorio è considerata come avvenuta esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico potenziale ed effettivo - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e tutte le versioni linguistiche. I servizi online che, nel loro complesso, sono destinati in primo luogo e principalmente a un pubblico al di fuori dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale dovrebbero esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione. |
(11) Il presente regolamento non incide sui diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE né sull'acquisto o la vendita di diritti su base contrattuale per tali servizi online accessori. Pertanto, i principi di territorialità e della libertà contrattuale permetteranno di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto nazionale e al diritto dell'Unione. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso. |
(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili e reti analoghe, nonché determinate altre ritrasmissioni, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite e online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete Internet aperta dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui siano forniti in un ambiente controllato, quale un gruppo definito di utenti iscritti o registrati, e comparabile alle reti a circuito chiuso. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva. |
(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva |
__________________ |
__________________ |
18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72). |
18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72). |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Le emittenti che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, dovrebbero essere responsabili congiuntamente ai loro distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, come definite all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori dovrebbero quindi ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 ter) L'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi è suddivisa, in alcuni casi, in numerosi diritti nazionali definiti su base territoriale, con titolari diversi, ed esercitati, talvolta, da un'entità diversa. È pertanto necessaria una banca dati gestita da organismi di gestione collettiva in modo da agevolare l'individuazione dei titolari dei diritti e la capacità degli organismi di diffusione radiotelevisiva e degli operatori di servizi di ritrasmissione di stipulare accordi di licenza. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 14 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 quater) L'eccezione di cui all'articolo 4 relativa ai diritti esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva non dovrebbe limitare la scelta dei titolari dei diritti di trasferire i loro diritti a un organismo di gestione collettiva, ricevendo in tal modo una quota diretta della remunerazione pagata dall'operatore di un servizio di ritrasmissione. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione. |
soppresso |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti. |
(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici, nonché l'accesso alle informazioni, agevolando l'acquisizione di tali diritti. Inoltre il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli accordi negli Stati membri relativi alla gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, le presunzioni legali di rappresentanza o di trasferimento, la gestione collettiva o modalità simili oppure una loro qualsiasi combinazione. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione. |
(18) Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, alla luce dell'entrata in vigore del regolamento* del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione, prestando particolare attenzione al relativo impatto sugli investimenti nei contenuti europei. |
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* Regolamento non ancora adottato. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione, |
(19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori da parte delle emittenti e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori da parte delle emittenti, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione, |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione; |
(a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, dei seguenti servizi: |
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(i) "servizio di catch-up", un servizio che consiste nella fornitura al pubblico, per un periodo di tempo limitato, di programmi radiofonici o televisivi che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva; |
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(ii) "servizio di simulcast", un servizio che consiste nella fornitura al pubblico di programmi radiofonici o televisivi in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione; |
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(iii) "servizi accessori di materiale audiovisivo ampliato", servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia i programmi radiofonici e televisivi trasmessi da un organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione in anteprima, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. |
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Le presenti definizioni includono i servizi online prestati da un organismo di diffusione radiotelevisiva che consistono nella fornitura al pubblico di opere prodotte dall'organismo in questione che sono trasmesse soltanto online; |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio19, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione. |
(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite o la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia equivalente a quelle effettuate dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo e sia effettuata in un ambiente chiuso da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione e per la quale tale soggetto ha acquisito i diritti pertinenti. Le ritrasmissioni online rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a condizione che avvengano in un ambiente controllato e che il gruppo di destinatari di tali ritrasmissioni possa essere chiaramente definito. |
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19 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1). |
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) "immissione diretta", un processo in due o più fasi con il quale gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono ai fornitori di servizi i propri segnali portatori di programmi televisivi o radiofonici, destinati al pubblico, mediante una comunicazione da punto a punto, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite, in modo tale che tali segnali non possano essere ricevuti durante la trasmissione dal grande pubblico. I fornitori di servizi offrono tali programmi al pubblico in maniera simultanea, in una versione invariata e integrale, ai fini della visione o dell'ascolto mediante diverse tecniche, ad esempio via cavo o con sistemi di diffusione a microonde, via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, mobili o reti analoghe. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. |
(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di notiziari e programmi di attualità che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione dei notiziari e dei programmi di attualità necessarie per la fornitura del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Il paragrafo 1 non pregiudica i principi di territorialità e libertà contrattuale previsti dal diritto d'autore e i diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE. Su tale base, le parti hanno il diritto di continuare a concordare l'introduzione di limiti all'utilizzo dei diritti di cui al paragrafo 1, purché tali limitazioni siano conformi al diritto nazionale e al diritto dell'Unione. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica. |
(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico nello Stato membro in cui l'emittente ha la sede principale così come il pubblico negli altri Stati membri interessati, nonché le diverse versioni linguistiche. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Qualsiasi controversia relativa all'esercizio dei diritti derivanti dal presente articolo rientra nella giurisdizione competente dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di diffusione radiotelevisiva che presta il servizio online. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 ter) Il paragrafo 1 non si applica ai servizi online accessori che sono destinati in primo luogo e principalmente a un pubblico al di fuori dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Laddove gli autori abbiano ceduto il proprio diritto di ritrasmissione a un produttore, conservano il diritto irrinunciabile a ottenere una remunerazione equa per la ritrasmissione dell'opera, il quale può essere esercitato unicamente attraverso un organismo di gestione collettiva che rappresenta gli autori, salvo se altri accordi di gestione collettiva garantiscono detta remunerazione agli autori audiovisivi. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Gli Stati membri provvedono a che, in caso di riutilizzo integrale dei servizi online dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, un contratto collettivo, concluso da un'associazione rappresentativa comprendente utenti delle opere o da associazioni di utenti per un particolare gruppo di opere, possa essere esteso ai titolari dei diritti del medesimo gruppo che non sono già rappresentati dall'associazione rappresentativa. I titolari di diritti non rappresentati possono opporsi in qualsiasi momento a tale estensione ed esercitare, di conseguenza, i propri diritti a titolo individuale o collettivo in seno a un altro raggruppamento. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 ter) Gli organismi di gestione collettiva gestiscono una banca dati che fornisce informazioni relative all'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, tra cui informazioni sul titolare di un diritto, il tipo di utilizzo, il territorio e il periodo di tempo applicabile alle opere protette. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 quater) I paragrafi da 1 a 5 si applicano ai fornitori di servizi che trasmettono al pubblico programmi radiofonici e televisivi di organismi di diffusione radiotelevisiva ricevuti mediante immissione diretta. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Sfruttamento di programmi di radiodiffusione attraverso un processo di immissione diretta |
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Gli organismi di diffusione radiotelevisiva che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, sono responsabili congiuntamente ai distributori per azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, come definite nell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. In tale situazione, sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori coinvolti nel processo dovrebbero ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 5 |
soppresso |
Disposizioni transitorie |
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Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data. |
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE]. |
(2) Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE]. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici |
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Riferimenti |
COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 6.10.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 6.10.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Angelika Mlinar 21.11.2016 |
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Esame in commissione |
24.4.2017 |
25.4.2017 |
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Approvazione |
21.6.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 15 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
40 |
+ |
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ECR |
Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský |
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PPE |
Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen |
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S&D |
José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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15 |
- |
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ALDE |
Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck |
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EFDD |
David Borrelli, Dario Tamburrano |
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GUE |
Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo |
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Verts/ALE |
Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (6.6.2017)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))
Relatore per parere: Vicky Ford
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. |
(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive, compresi i servizi di catch-up, non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. Tale richiesta crescente è uno sviluppo positivo e i blocchi geografici non dovrebbero essere la condizione predefinita per quanto riguarda tutto il contenuto audiovisivo prodotto nell'Unione e trasmesso online. Tuttavia, il modello di finanziamento territoriale per i contenuti europei è fondamentale per il successo del settore dei media audiovisivi europei. | ||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione. |
(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione adeguata. | ||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva. |
(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, nonché tramite la rete internet aperta – purché sia possibile garantire un ambiente controllato e un gruppo di utenti definibile – e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva. | ||||||||||||||||||
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18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72). |
18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72). | ||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(14 bis) L'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi è suddivisa, in alcuni casi, in numerosi diritti nazionali definiti su base territoriale, con diversi titolari dei diritti, ed è esercitata, in alcuni casi, da un'entità diversa. È pertanto necessario un database gestito dagli organismi di gestione collettiva in modo da agevolare l'identificazione dei titolari dei diritti e la capacità degli organismi di diffusione radiotelevisiva e degli operatori di servizi di ritrasmissione di stipulare accordi di licenza. | ||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(15) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione. |
soppresso | ||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti. |
(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli accordi vigenti o futuri all'interno degli Stati membri per quanto concerne le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, le presunzioni legali di rappresentanza o di trasferimento, la gestione collettiva o modalità simili oppure qualsiasi combinazione di tali elementi. | ||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(18) Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione. |
(18) Conformemente ai principi di "legiferare meglio", sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare il suo impatto e, soprattutto, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione. Il riesame dovrebbe essere eventualmente coordinato con disposizioni volte a migliorare l'accessibilità transfrontaliera dei contenuti sulle piattaforme di video su richiesta, menzionate all'articolo 10 della direttiva 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, mediante un meccanismo di risoluzione delle controversie. Qualora tale meccanismo non consenta un aumento significativo della disponibilità transfrontaliera di contenuti sulle piattaforme di video su richiesta, è opportuno considerare l'inclusione di tali servizi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. | ||||||||||||||||||
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1 bis Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM(2016)0593. | ||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera a | |||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b | |||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(5 ter) Gli organismi di gestione collettiva gestiscono una banca dati contenente informazioni relative all'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, riguardanti fra l'altro il titolare dei diritti, il tipo di utilizzo, il territorio e il periodo di tempo. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici |
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Riferimenti |
COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 6.10.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 6.10.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Vicky Ford 11.10.2016 |
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Relatore per parere sostituito |
Julia Reda |
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Esame in commissione |
9.2.2017 |
20.3.2017 |
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Approvazione |
11.5.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 6 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Anne-Marie Mineur |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
30 |
+ |
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ALDE |
Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic |
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ECR |
Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius |
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EFDD |
Marco Zullo |
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PPE |
Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein |
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S&D |
Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella |
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6 |
- |
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ECR |
Anneleen Van Bossuyt |
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ENF |
Mylène Troszczynski |
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GUE/NGL |
Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong |
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Verts/ALE |
Pascal Durand, Julia Reda |
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1 |
0 |
|
EFDD |
Robert Jarosław Iwaszkiewicz |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici |
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Riferimenti |
COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
14.9.2016 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 6.10.2016 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
INTA 6.10.2016 |
ITRE 6.10.2016 |
IMCO 6.10.2016 |
CULT 6.10.2016 |
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Pareri non espressi Decisione |
INTA 12.10.2016 |
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Commissioni associate Annuncio in Aula |
CULT 16.3.2017 |
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Relatori Nomina |
Tiemo Wölken 12.10.2016 |
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Esame in commissione |
23.3.2017 |
29.5.2017 |
7.9.2017 |
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Approvazione |
21.11.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
14 9 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen |
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Deposito |
27.11.2017 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
14 |
+ |
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ALDE ECR EFDD ENF PPE S&D |
Jean-Marie Cavada John Flack, Emma McClarkin Joëlle Bergeron Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka Enrico Gasbarra |
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9 |
- |
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ALDE GUE/NGL S&D Verts/ALE |
António Marinho e Pinto Jiří Maštálka Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken Max Andersson, Julia Reda |
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1 |
0 |
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EFDD |
Isabella Adinolfi |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti