RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

27.11.2017 - (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Tiemo Wölken
Relatore per parere (*):
Petra Kammerevert, commissione per la cultura e l'istruzione
(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2016/0284(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0378/2017

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0594),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0384/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0378/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. In effetti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e dell'accesso alle informazioni.

(1)  Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno e, in particolare, potenziare l'accesso alle informazioni, è necessario fornire una più ampia diffusione di notiziari e programmi di attualità di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per le opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. In effetti, i notiziari e i programmi di attualità sono strumenti importanti di promozione dell'accesso alle informazioni.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  I fornitori di servizi di media audiovisivi dovrebbero adoperarsi per garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

(3)  Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notiziari e programmi di attualità. Tali programmi contengono vari contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Per i notiziari e i programmi di attualità, è necessario acquisire tali diritti in tempi brevi. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online accessori al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

(4)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici, comprese opere o altro materiale protetto, compiono un'azione di comunicazione al pubblico a prescindere dal fatto che la ritrasmissione del programma televisivo o radiofonico sia effettuata con gli stessi mezzi tecnici o con mezzi tecnici diversi da quelli utilizzati per l'azione iniziale di diffusione radiotelevisiva e indipendentemente dal fatto che tale ritrasmissione abbia luogo o meno nella zona di ricezione effettiva o prevista della diffusione radiotelevisiva iniziale. Poiché i servizi di ritrasmissione di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, gli operatori di servizi di ritrasmissione dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i produttori, gli autori, i creatori e altri titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione equa e appropriata.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Dal momento che i servizi di ritrasmissione che di norma offrono molteplici programmi utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, essi dovrebbero avere la possibilità, conformemente al principio della libertà contrattuale, di ottenere le licenze necessarie, garantendo così ai titolari dei diritti un'equa remunerazione affinché questi possano continuare a offrire una grande varietà di contenuti. Tale possibilità sarebbe anche nell'interesse dei consumatori.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.

(5)  I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, in particolare allo scopo di garantire un elevato livello di protezione dei titolari dei diritti.

_________________

_________________

15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

(7)  Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di notiziari e programmi di attualità di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività. Considerando che l'adeguamento del quadro giuridico può limitare l'esercizio dei diritti esclusivi, esso dovrebbe applicarsi solo in determinati casi speciali che non sono in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera o dell'altro contenuto protetto e che non arrecano ingiustificatamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. Pertanto, tenuto conto altresì dell'importanza del principio di territorialità per il finanziamento e la produzione dei contenuti creativi, in particolare delle opere audiovisive, qualsiasi intervento legislativo dev'essere estremamente limitato e ristretto, nonché conforme ai principi di necessità e di proporzionalità dell'Unione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

(8)  I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a notiziari e programmi di attualità in maniera strettamente lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a notiziari e programmi di attualità che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online accessorio.

(9)  Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti consentendo all'emittente di fornire servizi online accessori relativi unicamente a notiziari e programmi di attualità a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di tali servizi online accessori. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso dei servizi online accessori relativi a notiziari e programmi di attualità. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online accessorio.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Il principio del paese d'origine previsto dal presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi online accessori che sono principalmente o esclusivamente rivolti a uno Stato membro diverso da quello in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale. Tale servizio, rivolto principalmente o esclusivamente a un determinato Stato membro, è un servizio i cui programmi sono chiaramente destinati alla popolazione di uno Stato membro specifico diverso da quello in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, il cui pubblico è chiaramente limitato alla popolazione di quel determinato Stato membro, e con scarse possibilità di avere ascoltatori o telespettatori al di fuori dello Stato membro specifico cui i programmi sono rivolti. Tra gli elementi che consentono di identificare il pubblico destinatario figurano, in particolare, la lingua, compresa la lingua dei sottotitoli, le pubblicità, il doppiaggio, il pubblico cui si rivolge la promozione del servizio di diffusione radiotelevisiva e/o il carattere locale della programmazione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica.

(10)  Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio relativo a notiziari e programmi di attualità sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti applichino criteri oggettivi e tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, compresa la durata della disponibilità online, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e tutte le versioni linguistiche disponibili.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

(11)  È opportuno ricordare che in virtù del principio della libertà contrattuale e per sostenere i modelli di licenza esistenti, come la licenza territoriale esclusiva che permette l'utilizzo di meccanismi di finanziamento essenziali ai fini della produzione audiovisiva, della distribuzione ottimale e della promozione della diversità culturale, è necessario continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, purché tali limitazioni siano conformi al diritto nazionale e dell'Unione.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Il presente regolamento non mira a incoraggiare le pratiche di ricerca del foro più vantaggioso. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ai servizi online che sono principalmente o esclusivamente rivolti a un pubblico diverso da quello dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, al fine di limitare le pratiche mediante le quali un'emittente tenta di stabilirsi in un altro Stato membro per eludere obblighi finanziari svantaggiosi o trarre vantaggio da un regime di licenze più favorevole rispetto a quello dello Stato membro in cui ha la sua sede principale. Per valutare se il servizio online sia rivolto a un pubblico al di fuori del suo Stato membro, si dovrebbe tenere conto delle caratteristiche del servizio e delle versioni linguistiche utilizzate.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)   In base al principio della libertà contrattuale e per non arrecare ingiustificatamente pregiudizio ai modelli di licenza esistenti, come la licenza territoriale esclusiva, la ritrasmissione transfrontaliera da un altro Stato membro o in un altro Stato membro è limitata alla ritrasmissione di servizi via cavo o IPTV all'interno di ambienti gestiti.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 11 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quater)  Il presente regolamento, in linea con il principio della libertà contrattuale, non vieta i modelli di licenza esistenti, come le licenze territoriali, e lascia impregiudicate le disposizioni esistenti del diritto contrattuale nazionale in materia di diritto d'autore per quanto concerne la remunerazione adeguata, come pure le soluzioni di gestione collettiva per la ritrasmissione all'interno di uno Stato membro.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

(12)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre o di servizi via cavo o IPTV all'interno di ambienti gestiti forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta diversi dai servizi via cavo o IPTV all'interno di ambienti gestiti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

(13)  Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre e di servizi via cavo o IPTV all'interno di ambienti gestiti, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato il diritto di negare l'autorizzazione e ne regolano esclusivamente le modalità d'esercizio. Ciò significa che rimane comunque possibile decidere di concedere o meno il diritto di ritrasmissione.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero poter applicare le disposizioni relative all'esercizio del diritto di ritrasmissione previste dal presente regolamento mediante l'estensione di un accordo collettivo con un operatore di un servizio di ritrasmissione anche ai diritti dei titolari dei diritti non rappresentati dall'organismo, qualora tale sistema sia previsto dal diritto nazionale.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Le emittenti che trasmettono i loro segnali portatori di programmi, a destinazione del pubblico, attraverso un processo di immissione diretta a distributori che, conformemente alla convenzione di Berna, sono organismi terzi rispetto alle emittenti, dovrebbero essere responsabili in solido con i distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, quali definite all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali organismi di diffusione radiotelevisiva e distributori dovrebbero pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti in questione per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  L'esenzione prevista dal presente regolamento per i diritti di ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva riguardo alle proprie trasmissioni non dovrebbe limitare la scelta dei titolari dei diritti di trasferire tali diritti a un organismo di gestione collettiva e di ricevere, conseguentemente, una quota diretta della remunerazione pagata dall'operatore di un servizio di ritrasmissione.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.

(15)  Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine, applicabile ai notiziari e ai programmi di attualità, mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare tale principio anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Le emittenti che trasmettono ai distributori i loro segnali portatori di programmi destinati al pubblico attraverso un processo di immissione diretta dovrebbero essere responsabili congiuntamente ai loro distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, quali definite all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali emittenti e distributori dovrebbero quindi ottenere dai titolari di diritti interessati un'autorizzazione distinta per la rispettiva partecipazione in tali azioni.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti.

(16)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria applicata per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione interferisce con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato e limitarla ai servizi specifici che sono analoghi alle ritrasmissioni via cavo e via satellite e avvengono in un ambiente gestito.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione.

(18)  In linea con i principi di "Legiferare meglio", sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutarne l'impatto, comprese le disposizioni in materia di immissione diretta, industrie creative europee, finanziamento delle opere audiovisive europee e titolari di diritti. Il riesame dovrebbe anche tenere conto della misura in cui la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori e il livello degli investimenti a favore di contenuti nuovi siano aumentati a beneficio dei consumatori e delle imprese europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione,

(19)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori ai notiziari e ai programmi di attualità e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio in alcuni casi a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di taluni servizi online accessori delle emittenti, esso non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione,

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  La ritrasmissione di programmi provenienti da altri Stati membri costituisce un'azione che rientra nella sfera del diritto d'autore e, in alcuni casi, dei diritti connessi. Pertanto, i servizi online dovrebbero ottenere l'autorizzazione di ciascun titolare dei diritti per ciascuna parte del programma ritrasmesso. A norma del presente regolamento, le autorizzazioni dovrebbero essere concesse per contratto, fatta salva l'eccezione temporanea prevista per preesistenti licenze legali.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -1

 

Oggetto

 

1.  Il presente regolamento istituisce meccanismi giuridici volti a facilitare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi rilevanti per la prestazione transfrontaliera di servizi online accessori e ad agevolare le ritrasmissioni digitali in un ambiente chiuso.

 

2.  Tali meccanismi giuridici comprendono l'istituzione del principio del paese di origine per quanto riguarda l'esercizio dei diritti in questione. I meccanismi giuridici includono inoltre disposizioni sulla gestione collettiva obbligatoria del diritto d'autore e dei diritti connessi rilevanti per la ritrasmissione, sulle presunzioni legali di rappresentanza da parte degli organismi di gestione collettiva e sull'esercizio del diritto di ritrasmissione da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

(b)  "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, limitata ai servizi analoghi a quelli via cavo o IPTV destinati al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  "immissione diretta", un processo in due o più fasi con il quale gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi, destinati al pubblico, ai distributori che sono organismi diversi rispetto agli organismi di diffusione radiotelevisiva a norma della convenzione di Berna, mediante una linea privata da punto a punto, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite, in modo tale che i segnali portatori di programmi non possano essere ricevuti dal grande pubblico durante la trasmissione; i distributori offrono poi tali programmi al pubblico in maniera simultanea, invariata e integrale, affinché la visione o l'ascolto da parte del medesimo avvenga mediante reti via cavo o sistemi di diffusione a microonde, reti digitali terrestri, reti IP, reti mobili o reti analoghe.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  "ambiente gestito", esclusivamente i servizi analoghi a quelli via cavo o IPTV con un accesso sicuro e limitato, in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione criptato da punto a punto agli utenti autorizzati contrattualmente.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online accessori

Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online per la trasmissione di notiziari e programmi di attualità

(1)  Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

(1)  Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito a una diffusione radiotelevisiva iniziale di soli notiziari e programmi di attualità, da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione di tali notiziari e programmi di attualità necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni e dell'esercizio dei diritti acquisiti, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

(2)  Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

(2)  Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, tra cui la durata della disponibilità online, il pubblico e tutte le versioni linguistiche disponibili.

 

(2 bis)  Il paragrafo 2 non limita la libertà delle parti contraenti di concordare metodi o criteri specifici di calcolo dell'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine, quali i diritti basati sui proventi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva generati dal servizio online.

 

(2 ter)  I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i principi della territorialità e della libertà contrattuale previsti dal diritto d'autore e dai diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE. Su tale base, le parti hanno il diritto di continuare a concordare l'introduzione di limiti allo sfruttamento dei diritti di cui al paragrafo 1, purché tali limiti siano conformi al diritto nazionale e al diritto dell'Unione.

 

(2 quater)  La ritrasmissione della trasmissione iniziale di un programma televisivo o radiofonico da uno Stato membro in altri Stati membri mediante un servizio online accessorio ai sensi del presente regolamento avviene in conformità dei diritti d'autore, dei diritti connessi e dei diritti su altre prestazioni eventualmente applicabili e sulla base dei contratti individuali e collettivi tra i titolari dei diritti d'autore, dei diritti connessi e dei diritti su altre prestazioni e gli operatori dei servizi di ritrasmissione.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

Esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione diversa da quella via cavo

 

(-1)  Il diritto alla ritrasmissione è un diritto esclusivo autorizzato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi.

(1)  I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possono esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.

(1)  I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il proprio diritto di consentire l'accesso ai servizi di ritrasmissione negli ambienti gestiti esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.

(2)  Qualora il titolare del diritto non abbia trasferito la gestione del diritto di cui al paragrafo 1 a un organismo di gestione collettiva, si considera incaricato di gestire il diritto a nome del titolare del diritto l'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria per il territorio dello Stato membro per il quale l'operatore del servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti di ritrasmissione.

 

(3)  Nel caso in cui più organismi di gestione collettiva gestiscano i diritti della categoria suddetta per il territorio dello Stato membro in questione, il titolare del diritto è libero di scegliere quale di questi organismi debba essere considerato incaricato di gestire il suo diritto. Se in una situazione del genere il titolare del diritto non sceglie l'organismo di gestione collettiva, spetta allo Stato membro per il cui territorio l'operatore del servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per una ritrasmissione indicare quale tra gli organismi di gestione collettiva debba essere considerato incaricato di gestire i diritti di tale titolare.

(3)  Nel caso in cui più organismi di gestione collettiva gestiscano i diritti della categoria suddetta per il territorio dello Stato membro in questione, il titolare del diritto è libero di scegliere quale di questi organismi debba essere considerato incaricato di gestire il suo diritto. Se in una situazione del genere il titolare del diritto non sceglie l'organismo di gestione collettiva, spetta allo Stato membro per il cui territorio l'operatore del servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per una ritrasmissione indicare quale tra gli organismi di gestione collettiva debba essere considerato incaricato di gestire i diritti di tale titolare.

(4)  Il titolare di un diritto ha gli stessi diritti e obblighi, derivanti dall'accordo tra l'operatore del servizio di ritrasmissione e l'organismo di gestione collettiva ritenuto incaricato di gestire il suo diritto, dei titolari dei diritti che hanno conferito l'incarico a detto organismo di gestione collettiva ed è in grado di far valere tali diritti entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione che comprende la sua opera o altro materiale protetto.

 

(5)  Uno Stato membro può stabilire che, se un titolare di diritti autorizza la trasmissione iniziale nel suo territorio di un'opera o di altro materiale protetto, si debba ritenere che tale titolare di diritti abbia accettato di non esercitare i propri diritti di ritrasmissione su base individuale ma di esercitarli in conformità al presente regolamento.

 

 

(5 bis) Gli organismi di gestione collettiva gestiscono una banca dati che fornisce informazioni legate alla gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi rientranti nel presente articolo, tra cui informazioni sul titolare dei diritti, sul tipo di utilizzo, sul territorio e sul periodo di tempo.

 

(5 ter)  La possibilità di fare ricorso alla mediazione e alla prevenzione di abusi nella fase delle trattative, quale prevista all'articolo 11 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, è disponibile anche ai fini del presente regolamento.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Sfruttamento dei programmi di diffusione radiotelevisiva tramite ritrasmissione

 

La ritrasmissione di opere, o altro materiale protetto, facenti parte di un programma televisivo o radiofonico inizialmente trasmesso al pubblico da un organismo di diffusione radiotelevisiva rappresenta un'azione di comunicazione al pubblico di tale programma, a prescindere dal fatto che l'operatore del servizio di ritrasmissione utilizzi gli stessi mezzi tecnici o mezzi tecnici diversi da quelli utilizzati per l'azione iniziale di diffusione radiotelevisiva e indipendentemente dal fatto che tale ritrasmissione abbia luogo o meno nella zona di ricezione effettiva o prevista della diffusione radiotelevisiva iniziale.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Sfruttamento dei programmi di diffusione radiotelevisiva tramite il processo di immissione direttaLe emittenti che trasmettono i loro segnali portatori di programmi, destinati al pubblico, ai distributori che sono organismi diversi rispetto agli organismi di diffusione radiotelevisiva a norma della convenzione di Berna sono responsabili congiuntamente ai loro distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, quali definite all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali organismi di diffusione radiotelevisiva e tali distributori sono pertanto tenuti ad ottenere l'autorizzazione dei titolari di diritti interessati per la rispettiva partecipazione in tali azioni.

 

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Disposizioni transitorie

 

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

 

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Entro [3 anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE] la Commissione effettua un riesame del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

(1)  Entro [3 anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE] la Commissione effettua un riesame del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa accessibile al pubblico in modo semplice ed efficace.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.

(2)  Gli Stati membri forniscono alla Commissione, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE].

(2)  Esso si applica a decorrere dal [18 mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE].

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La semplificazione dell'accesso ai programmi televisivi e radiofonici via internet è un elemento fondamentale per la realizzazione del mercato unico digitale. I confini nazionali invisibili e tuttora esistenti nel settore digitale devono diventare più permeabili per migliorare l'accesso ai contenuti digitali già disponibili online, anche al di là delle frontiere. È assurdo che i contenuti digitali, che possono essere trasmessi e sono disponibili in maniera rapida e semplice, siano sottoposti a ostacoli nazionali mentre le merci fisiche sono in grado già da tempo di superarli.

In materia di diritti d'autore i blocchi geografici sono la conseguenza della frammentazione giuridica e dell'applicazione del principio di territorialità.

Anche se il regolamento non limita l'applicazione del principio di territorialità, l'ambito della frammentazione giuridica viene risolto attraverso l'introduzione di una finzione giuridica sotto forma di principio del paese di origine. In questo senso il regolamento è un compromesso estremamente equilibrato tra interessi contrastanti. Il relatore è contrario a ulteriori restrizioni per non limitare il campo di applicazione del presente regolamento.

Le transazioni sono eccessivamente costose per effetto della frammentazione giuridica, il che scoraggia le emittenti a garantire un accesso transfrontaliero. La mancanza di vie legali di accesso non consente di sfruttare appieno il valore sociale delle opere. Gli eventi delle emittenti vengono consumati sempre meno attraverso i tradizionali canali di diffusione via cavo, satellite e antenna, ma attraverso internet. In tale contesto non cambia soltanto la modalità di accesso alle emittenti, ma anche il modello di consumo in generale: ci si allontana dal consumo lineare dei programmi televisivi e ci si avvicina all'utilizzo differito di varie offerte attraverso un terminale di propria scelta. Tale cambiamento si registra in particolare nelle giovani generazioni: la proposta non mira esattamente all'idea di abolire le licenze nazionali a favore di un'unica licenza paneuropea. Si ricorre invece al noto e affermato principio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 93/83/CEE, ovvero al "principio del paese di origine", che viene esteso al settore online. In questo modo viene di fatto semplificato l'aspetto giuridico in quanto si stabilisce quale sia la normativa nazionale sul diritto d'autore da applicare. Ciò consentirà di ridurre al minimo l'ostacolo rappresentato dai costi eccessivi di transazione. Per contro non è prevista l'introduzione dell'obbligo di fornitura da parte delle emittenti.

Il relatore è consapevole della rilevanza del settore cinematografico europeo e ritiene importante mantenere e promuovere tale settore. Il settore fornisce circa 1 milioni di posti di lavoro tra sceneggiatori, troupe cinematografiche, attori e attrici e relativi servizi. Inoltre contribuisce alla diversità culturale, che a sua volta è indispensabile per il funzionamento della società dell'informazione e della democrazia.

Tuttavia tale diversità può manifestare la sua piena efficacia solo quando è a disposizione di ogni singola persona. Solo in questo modo è possibile promuovere un ampio dibattito pubblico. Il presente regolamento favorisce l'espressione della diversità culturale, che non viene messa in discussione dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Il relatore ritiene che il regolamento comporti numerosi vantaggi concreti per la vita quotidiana di diversi strati della popolazione nell'Unione europea. Se da una parte il regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (in appresso il regolamento sulla portabilità) assicura l'utilizzo transfrontaliero di servizi di pagamento già acquisiti, dall'altra presuppone che il soggiorno in un altro Stato membro sia meramente temporaneo. Ciò riguarda ad esempio i soggiorni per motivi di viaggio, vacanza e studio.

Il presente regolamento è incentrato invece su gruppi di persone che soggiornano in maniera prolungata in uno Stato membro, le quali tuttavia hanno un interesse legittimo ad accedere alle offerte online di emittenti ubicate in altri Stati membri.

Ciò riguarda circa 13,6 milioni di cittadini che esercitano attivamente i propri diritti garantiti dal diritto dell'Unione per quanto concerne la libera circolazione delle persone, dei lavoratori e dei rispettivi familiari. In tale contesto si evidenziano per contro in maniera netta, a differenza del mercato interno del settore analogico, i rigidi confini nazionali esistenti nell'ambito del mercato interno digitale. Se da una parte è garantita la libera circolazione delle persone e delle merci nel mercato interno, dall'altra non lo è l'accesso agli organismi di diffusione radiotelevisiva e quindi ai programmi del paese di origine.

Inoltre il regolamento è utile per le minoranze linguistiche esistenti in vari Stati membri. Ѐ difficile capire il motivo per cui, soprattutto nelle regioni di frontiera, è possibile accedere con le vecchie tecnologie ai programmi trasmessi dalle emittenti nella rispettiva lingua madre, mentre non è possibile accedervi con la comprovata tecnologia internet.

Inoltre, attraverso l'ascolto di programmi radiofonici, viene reso possibile l'interesse legittimo di promuovere le lingue straniere, che costituiscono la base della comprensione tra i popoli.

A tale proposito viene agevolato a livello europeo l'accesso ai programmi trasmessi da altri Stati membri, al fine di contribuire in modo significativo alla sfera pubblica europea.

Infine, i servizi rientranti nel regolamento sulla portabilità offrono di norma esclusivamente prodotti di intrattenimento, mentre è escluso l'ambito dell'accesso alle notizie e ai servizi d'informazione. Tale accesso è tuttavia indispensabile soprattutto in tempi di cosiddette notizie false e del parziale calo di fiducia nei media tradizionali. Inoltre ha un significato particolare e rilevante sotto il profilo democratico. L'accesso semplificato ai programmi di altri Stati membri va accolto con favore in una società dell'informazione che va promossa.

Il diritto della concorrenza limita la libertà contrattuale solo in presenza di accordi contrari alla concorrenza (articoli 101 e 102 del TFUE). Non spetta comunque al settore del diritto d'autore fornire una tutela contro eventuali violazioni del diritto primario. Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito espressamente nella sentenza Murphy[1] che ai sensi della sua giurisprudenza sui contratti di licenza in materia di diritti di proprietà intellettuale, gli accordi di esclusiva relativi a un singolo Stato membro che trasmette un programma non conducono automaticamente all'ipotesi dell'esistenza di una violazione del diritto in materia di concorrenza. Una tale ipotesi dovrebbe essere giustificata da elementi supplementari.

Attraverso l'estensione del principio del paese di origine decade la giustificazione giuridica sotto il profilo del diritto della concorrenza della mancanza dei necessari diritti di trasmissione. Tuttavia è possibile ipotizzare altri interessi legittimi che continuano a giustificare i geoblocchi, come ad esempio gli interessi locali e le preferenze culturali.

La necessità di una regolamentazione è inoltre sottolineata dal fatto che l'82 % delle emittenti pubbliche e il 62 % delle emittenti private utilizzano una forma di blocchi geografici con cui viene reso nettamente più difficile l'accesso all'offerta informativa. Il numero di persone che accedono ai contenuti attraverso i cosiddetti accessi VPN evidenzia che vi è l'esigenza di accedere ai contenuti. Tale esigenza va soddisfatta dal punto di vista giuridico consentendo un accesso legale.

Il relatore propone i seguenti principali miglioramenti al testo della Commissione:

•  Disposizioni in materia di pagamento. Il relatore ha sottolineato ancora una volta l'enorme importanza culturale del settore cinematografico europeo. Al fine di tenere conto dei timori espressi in particolare dai cineasti europei, il relatore propone di precisare la norma sui pagamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e di introdurre all'articolo 3 una norma sui pagamenti. Il chiarimento proposto garantirà che i titolari dei diritti d'autore, in particolare quelli di opere di nicchia, ricevano una remunerazione supplementare adeguata.

•  L'applicazione ai soli servizi online accessori appare troppo limitata alla luce degli sviluppi tecnologici e delle offerte in rapida evoluzione. Il relatore è del parere che debba essere eliminato il riferimento ai programmi al fine di garantire un adeguato ambito di applicazione del presente regolamento. Già oggi alcuni programmi trasmessi dalle emittenti sono disponibili solo online.

•  Una norma transitoria in merito all'applicazione del principio del paese di origine per film e puntate di serie televisive acquistate, che non sono produzioni su commissione da parte di imprese terze, al fine di poter adattare i modelli di business alle nuove norme.

•  Non è adeguata nemmeno una stretta coincidenza temporale, pertanto il relatore propone di eliminare tale limitazione. Le limitazioni temporali sono già presenti nel diritto nazionale. Il relatore è dell'avviso che le parti contrattuali debbano avere la facoltà di giungere a un accordo sulla durata relativa alla disponibilità e di prevedere una adeguata remunerazione in merito.

•  Ѐ prevista la responsabilità per le immissioni dirette.

•  Il regime della ritrasmissione via cavo deve essere tecnologicamente neutro in sede di confronto con i gestori di reti via cavo, al fine di tenere conto del progresso tecnologico anche in questo ambito.

  • [1]  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4.10.2011 nelle cause C-403/08 e C-429/08, considerando 137 e sgg.

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (28.6.2017)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Relatore per parere (*): Petra Kammerevert

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente in merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

(2)  Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato e continua a trasformare la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi online come i servizi di simulcast, webcasting e catch-up, complementari alla loro produzione lineare tradizionale. Inoltre, gli organismi di diffusione radiotelevisiva rendono disponibili solo online o dapprima in tale modalità programmi comparabili a quelli televisivi e radiofonici. Tali pratiche rappresentano una realtà in crescita che può essere ricondotta all'evoluzione delle realtà del mercato e della domanda dei consumatori. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. La distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso ai medesimi avvengono pertanto sempre più spesso mediante una multipiattaforma e su una base tecnologicamente neutrale. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive su qualunque piattaforma in un ambiente senza confini, quindi non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

(3)  Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notiziari e programmi di attualità. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

(4)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.

(5)  I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16. L'obiettivo principale di tali strumenti è stabilire un livello elevato di protezione per i titolari dei diritti.

_________________

_________________

15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La direttiva 93/83/CEE del Consiglio17 facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni, mentre le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde e non si estendono alle ritrasmissioni per mezzo di altre tecnologie.

(6)  La direttiva 93/83/CEE del Consiglio17 facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione.

_________________

_________________

17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

soppresso

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

soppresso

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

(11)  In virtù del principio della libertà contrattuale e per sostenere gli attuali modelli di concessione di licenze, quali la licenza territoriale esclusiva, che rendono possibili meccanismi di finanziamento essenziali per la produzione audiovisiva, la distribuzione ottimale e la promozione della diversità culturale, è opportuno continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione, come il geo-blocking o il geo-filtering, o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Il principio alla base di molti accordi di coproduzione internazionale consiste nell'esercizio dei diritti di coproduzione in maniera separata e indipendente da parte di ciascun coproduttore, mediante una ripartizione tra i predetti coproduttori dei diritti di sfruttamento su basi territoriali. Nell'esercizio dei diritti di ciascun coproduttore, occorre tenere conto dei diritti degli altri coproduttori, nel rispetto della partecipazione finanziaria delle parti. Laddove l'autorizzazione della comunicazione al pubblico o della messa a disposizione del pubblico di opere audiovisive coprodotte da parte di un coproduttore pregiudichi gravemente il valore dei diritti di sfruttamento di un altro coproduttore, gli accordi tra i coproduttori possono contenere disposizioni intese a contemplare i casi in cui quest'ultimo coproduttore deve dare il proprio consenso all'autorizzazione del primo coproduttore, ad esempio nel caso in cui la versione o le versione linguistiche delle opere rese disponibili, anche laddove la versione fosse doppiata o sottotitolata, coincida con la lingua o le lingue ampiamente conosciute nel territorio assegnato, in virtù dell'accordo, a un altro coproduttore. Pertanto, gli accordi tra i coproduttori potrebbero imporre, nella misura compatibile con il diritto dell'Unione, l'utilizzo di misure tecniche al fine di evitare che una parte interferisca con lo sfruttamento territoriale concordato dell'altra parte.

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)  Le tecnologie di immissione diretta consentono di trasmettere il segnale portatore di programmi di un organismo di diffusione radiotelevisiva esclusivamente agli operatori di servizi di ritrasmissione. Gli operatori aggregano a loro volta i segnali in pacchetti e li forniscono ai propri clienti, spesso includendo altri servizi correlati con valore aggiunto, quali i servizi di catch-up, portabilità locale e streaming. La fornitura di pacchetti di programmazione predisposti e gestiti da organismi di diffusione radiotelevisiva rappresenta una percentuale significativa dei ricavi per gli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo. Gli operatori di servizi di ritrasmissione dovrebbero continuare a corrispondere una remunerazione ai titolari dei diritti indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

(12)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe e tramite un servizio di accesso a internet ai sensi del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite e quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete Internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento solo se non sono in grado di garantire un ambiente chiuso se paragonato ad esempio a quello delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

 

_________________

 

1bisRegolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

(13)  Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva

__________________

__________________

18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Al fine di soddisfare la domanda dei consumatori, l'esercizio dei diritti di ritrasmissione ai sensi del presente regolamento e della direttiva 93/83/CEE del Consiglio dovrebbe altresì applicarsi alle funzionalità strettamente collegate alla trasmissione lineare per cui si ottengono i diritti di ritrasmissione. I servizi in differita, resi disponibili soltanto per un determinato periodo di tempo, così come convenuto tra le parti mediante contratto, durante o dopo la ritrasmissione, come le funzioni PVR (registrazione video personale) tramite internet e restart-TV, dovrebbero essere considerati esempi di dette funzionalità. Una funzionalità che sostituisce i servizi online di un organismo di diffusione radiotelevisiva non dovrebbe essere considerata una funzionalità strettamente collegata alla trasmissione lineare per cui si ottengono i diritti di ritrasmissione. L'esercizio dei diritti di ritrasmissione non dovrebbe pertanto applicarsi a detta funzionalità offerta da un operatore di servizi di ritrasmissione.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.

soppresso

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Le emittenti che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, dovrebbero essere responsabili congiuntamente ai loro distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, come definite all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori dovrebbero quindi ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  "programmi di attualità", un genere di giornalismo radiotelevisivo in cui si pone l'accento sull'analisi dettagliata e sulle discussioni su fatti di cronaca recenti o in corso al momento della diffusione;

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  "notiziari", un genere di programma in cui si pone l'accento sulla presentazione di notizie in modo semplice e quanto più tempestivo possibile, spesso con un livello minimo di analisi;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio19, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

(b)  "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio19, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici essenzialmente destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione. Le ritrasmissioni online rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a condizione che siano collegate a un'infrastruttura particolare o siano in grado di assicurare un ambiente controllato di utenti;

__________________

__________________

19 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

19 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Emendamento     19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  "ambiente chiuso", qualunque ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione solo a un gruppo determinabile di consumatori;

Emendamento     20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  "immissione diretta", un processo in due o più fasi con il quale gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi, destinati al pubblico, mediante una linea "da punto a punto", su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite – in modo tale che tali segnali, nella fase di trasmissione, non possano essere captati dal grande pubblico – ai distributori, i quali successivamente offrono i programmi al pubblico in maniera simultanea, invariata e integrale, affinché la visione o l'ascolto da parte del pubblico avvenga mediante reti via cavo o sistemi di diffusione a microonde, satelliti, reti digitali terrestri, reti IP o reti analoghe.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Il paragrafo 1 non si applica ai servizi online che, nel loro complesso, sono destinati in primo luogo e principalmente a un pubblico di uno Stato membro che non è il paese in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  Il paragrafo 1 non pregiudica la libertà contrattuale nel settore del diritto d'autore e lascia impregiudicati i diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE. I titolari dei diritti e gli utilizzatori dei diritti possono concordare di limitare la portata geografica dei diritti interessati dal principio del paese d'origine, purché rispettino le norme applicabili.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  Il paragrafo 1 non si applica alle azioni di comunicazione al pubblico, di messa a disposizione del pubblico e di riproduzione delle seguenti opere:

 

(i)  opere audiovisive concesse in licenza all'organismo di diffusione radiotelevisiva da una parte terza, anche da un altro organismo di diffusione radiotelevisiva, tranne nel caso in cui tali opere audiovisive siano commissionate e finanziate integralmente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che presta il servizio online di cui al paragrafo 1;

 

(ii)  opere audiovisive coprodotte, a meno che non siano interamente finanziate dall'organismo di diffusione radiotelevisiva; e 

 

(iii)  opere e altro materiale protetto contenuti in trasmissioni di eventi sportivi.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Il principio di libertà contrattuale salvaguarda la capacità di limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine di cui al paragrafo 1, anche in virtù dell'esclusività territoriale assoluta. Qualora le decisioni relative al diritto dell'Unione impediscano l'applicazione delle clausole contrattuali che garantiscono e/o applicano l'esclusività territoriale assoluta, la disposizione di cui al paragrafo 1 cessa di essere applicabile.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Laddove un autore ceda il proprio diritto di ritrasmissione a un organismo di diffusione radiotelevisiva o a un produttore, l'autore conserva il diritto a ottenere una remunerazione equa per la ritrasmissione della propria opera. L'esercizio di tale diritto può essere affidato a un organismo di gestione collettiva che rappresenta gli autori.

 

La presente disposizione non pregiudica gli accordi di contrattazione collettiva, gli accordi operativi e le norme comuni in materia di remunerazione degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei produttori e dei sindacati, purché all'autore sia garantita una remunerazione equa per la ritrasmissione della propria opera.

Emendamento     26

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Disposizioni transitorie

 

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

 

Emendamento     27

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Sfruttamento di programmi di radiodiffusione attraverso un processo di immissione diretta

 

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, sono responsabili congiuntamente ai distributori per azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, come definite nell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori dovrebbero quindi ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro [3 anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE] la Commissione effettua un riesame del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

(1)  Entro [3 anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE] la Commissione effettua un riesame del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa accessibile al pubblico in modo semplice ed efficace.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O PERSONEDA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO SUGGERIMENTI PER IL PRESENTE PARERE

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto la responsabilità esclusiva del relatore per parere. Il relatore ha ricevuto suggerimenti dalle seguenti entità o persone nel corso della preparazione del presente progetto di parere, fino all'approvazione in sede di commissione.

Entità e/o persona

Unione europea di radiodiffusione (UER)

Alleanza europea dei compositori e degli autore di canzoni (ECSA)

Gruppo europeo delle società degli autori e dei compositori (GESAC)

Confederazione internazionale degli editori musicali (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Associazione delle radio europee (AER)

Associazione di gestione internazionale collettiva delle opere audiovisive (AGICOA)

Associazione GSM (GSMA)

Direttori delle agenzie cinematografiche europee (EFADs)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Società degli autori audiovisivi (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

Riferimenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

6.10.2016

Commissioni associate - annuncio in aula

16.3.2017

Relatore per parere

       Nomina

Petra Kammerevert

25.10.2016

Esame in commissione

28.2.2017

 

 

 

Approvazione

21.6.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

9

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emma McClarkin, Martina Michels

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

David Borrelli

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (23.6.2017)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Relatore per parere: Jerzy Buzek

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento si prefigge di promuovere una più ampia diffusione dei programmi televisivi e radiofonici estendendo alcuni principi della direttiva del 1993 sulla trasmissione via satellite e via cavo all'ambiente online, compreso il principio del paese d'origine ai servizi online accessori delle emittenti e l'estensione del regime di gestione collettiva obbligatoria per i servizi di ritrasmissione forniti con mezzi diversi dalla trasmissione via cavo, attraverso reti chiuse.

Il relatore sostiene l'approccio generale adottato dalla Commissione che prevede di estendere il principio del paese d'origine ai servizi online "accessori" delle emittenti per facilitare la concessione di licenze per i diritti d'autore e le opere connesse. Inoltre il relatore accoglie con favore le disposizioni relative all'estensione del regime di gestione collettiva obbligatoria, ma ritiene che dovrebbero essere incluse anche le ritrasmissioni sulla rete Internet aperta, a condizione che siano connesse a un ambiente controllato, come un gruppo di utenti definibile sulla base della registrazione o della verifica degli utenti.

Allo stesso tempo occorre sottolineare che tali nuove norme sono compatibili al principio della libertà contrattuale, aspetto fondamentale per la redditività a lungo termine delle opere audiovisive europee. Il relatore tenta di rafforzare tali disposizioni prendendo in considerazione l'impatto del regolamento in esame sul finanziamento delle opere audiovisive europee, e sui relativi investimenti, nella revisione della Commissione del regolamento.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. In effetti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e dell'accesso alle informazioni.

(1)  Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno e promuovere la diversità culturale e linguistica, la coesione sociale e l'accesso alle informazioni, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)   Dovrebbe essere incoraggiata la creazione di rapporti commerciali tra gli operatori dei servizi di media e radiofonici degli Stati membri dell'UE in modo tale da rendere possibile la fornitura, su richiesta degli utenti residenti in un qualsiasi Stato membro, di pacchetti di servizi con programmi provenienti da un altro Stato membro.

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

(2)  Lo sviluppo delle tecnologie digitali del mercato online sta trasformando la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up, al fine di arricchire la loro programmazione ordinaria. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. La distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso ai medesimi avvengono pertanto sempre più spesso mediante una multipiattaforma e su una base tecnologicamente neutrale. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive su qualunque piattaforma in un ambiente senza confini, quindi non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine o che vi si rechino temporaneamente.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  I fornitori di servizi di media audiovisivi dovrebbero adoperarsi per garantire che i loro servizi tecnici siano gradualmente resi accessibili alle persone con disabilità visiva o uditiva.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

(3)  Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie e programmi di attualità. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

(4)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di un'equa remunerazione, qualora l'accesso al servizio non sia fornito sulla base di abbonamenti individuali, di un gruppo di utenti definibile o a titolo oneroso. Tale rischio può tuttavia essere affrontato mediante accordi contrattuali.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.

(5)  I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, in particolare allo scopo di garantire la protezione dei titolari dei diritti.

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_________________

15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, pagg. 10-19.

15 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, pagg. 10-19.

16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La direttiva 93/83/CEE del Consiglio17 facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni, mentre le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde e non si estendono alle ritrasmissioni per mezzo di altre tecnologie.

(6)  La direttiva 93/83/CEE del Consiglio17 facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni, mentre le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde.

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17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pagg. 15-21).

17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pagg. 15-21).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

(7)  Pertanto, al fine di facilitare la fornitura transfrontaliera dei servizi online che sono accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, è necessario adeguare il quadro giuridico specifico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività. L'accesso transfrontaliero online ai contenuti europei sarà ulteriormente migliorato includendo, nei servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, servizi che consistono esclusivamente nella fornitura al pubblico di opere prodotte sotto la loro responsabilità editoriale e trasmesse soltanto online.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

(8)  I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi o, prima della trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che saranno trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (ad esempio i servizi di catch-up o le anteprime). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente, o qualunque servizio prestato da un organismo di diffusione radiotelevisiva che consiste esclusivamente nella fornitura al pubblico di opere prodotte dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. La fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente e separatamente dalla programmazione dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica.

(10)  Poiché la messa a disposizione di un servizio online accessorio è considerata come avvenuta esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico potenziale ed effettivo - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e tutte le versioni linguistiche. I servizi online che, nel loro complesso, sono destinati in primo luogo e principalmente a un pubblico al di fuori dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale dovrebbero esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

(11)  Il presente regolamento non incide sui diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE né sull'acquisto o la vendita di diritti su base contrattuale per tali servizi online accessori. Pertanto, i principi di territorialità e della libertà contrattuale permetteranno di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto nazionale e al diritto dell'Unione.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

(12)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili e reti analoghe, nonché determinate altre ritrasmissioni, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite e online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete Internet aperta dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui siano forniti in un ambiente controllato, quale un gruppo definito di utenti iscritti o registrati, e comparabile alle reti a circuito chiuso.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

(13)  Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva

__________________

__________________

18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Le emittenti che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, dovrebbero essere responsabili congiuntamente ai loro distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, come definite all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. Tali organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori dovrebbero quindi ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  L'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi è suddivisa, in alcuni casi, in numerosi diritti nazionali definiti su base territoriale, con titolari diversi, ed esercitati, talvolta, da un'entità diversa. È pertanto necessaria una banca dati gestita da organismi di gestione collettiva in modo da agevolare l'individuazione dei titolari dei diritti e la capacità degli organismi di diffusione radiotelevisiva e degli operatori di servizi di ritrasmissione di stipulare accordi di licenza.

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater)  L'eccezione di cui all'articolo 4 relativa ai diritti esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva non dovrebbe limitare la scelta dei titolari dei diritti di trasferire i loro diritti a un organismo di gestione collettiva, ricevendo in tal modo una quota diretta della remunerazione pagata dall'operatore di un servizio di ritrasmissione.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.

soppresso

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti.

(16)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici, nonché l'accesso alle informazioni, agevolando l'acquisizione di tali diritti. Inoltre il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli accordi negli Stati membri relativi alla gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, le presunzioni legali di rappresentanza o di trasferimento, la gestione collettiva o modalità simili oppure una loro qualsiasi combinazione.

Emendamento     20

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione.

(18)  Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, alla luce dell'entrata in vigore del regolamento* del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione, prestando particolare attenzione al relativo impatto sugli investimenti nei contenuti europei.

 

__________________

 

* Regolamento non ancora adottato.

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione,

(19)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori da parte delle emittenti e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori da parte delle emittenti, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione,

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

(a)  "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, dei seguenti servizi:

 

(i) "servizio di catch-up", un servizio che consiste nella fornitura al pubblico, per un periodo di tempo limitato, di programmi radiofonici o televisivi che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva;

 

(ii) "servizio di simulcast", un servizio che consiste nella fornitura al pubblico di programmi radiofonici o televisivi in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione;

 

(iii) "servizi accessori di materiale audiovisivo ampliato", servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia i programmi radiofonici e televisivi trasmessi da un organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione in anteprima, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente.

 

Le presenti definizioni includono i servizi online prestati da un organismo di diffusione radiotelevisiva che consistono nella fornitura al pubblico di opere prodotte dall'organismo in questione che sono trasmesse soltanto online;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio19, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

(b)  "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite o la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia equivalente a quelle effettuate dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo e sia effettuata in un ambiente chiuso da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione e per la quale tale soggetto ha acquisito i diritti pertinenti. Le ritrasmissioni online rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a condizione che avvengano in un ambiente controllato e che il gruppo di destinatari di tali ritrasmissioni possa essere chiaramente definito.

__________________

 

19 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

 

Emendamento     24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  "immissione diretta", un processo in due o più fasi con il quale gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono ai fornitori di servizi i propri segnali portatori di programmi televisivi o radiofonici, destinati al pubblico, mediante una comunicazione da punto a punto, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite, in modo tale che tali segnali non possano essere ricevuti durante la trasmissione dal grande pubblico. I fornitori di servizi offrono tali programmi al pubblico in maniera simultanea, in una versione invariata e integrale, ai fini della visione o dell'ascolto mediante diverse tecniche, ad esempio via cavo o con sistemi di diffusione a microonde, via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, mobili o reti analoghe.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

(1)  Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di notiziari e programmi di attualità che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione dei notiziari e dei programmi di attualità necessarie per la fornitura del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Il paragrafo 1 non pregiudica i principi di territorialità e libertà contrattuale previsti dal diritto d'autore e i diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE. Su tale base, le parti hanno il diritto di continuare a concordare l'introduzione di limiti all'utilizzo dei diritti di cui al paragrafo 1, purché tali limitazioni siano conformi al diritto nazionale e al diritto dell'Unione.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

(2)  Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico nello Stato membro in cui l'emittente ha la sede principale così come il pubblico negli altri Stati membri interessati, nonché le diverse versioni linguistiche.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Qualsiasi controversia relativa all'esercizio dei diritti derivanti dal presente articolo rientra nella giurisdizione competente dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di diffusione radiotelevisiva che presta il servizio online.

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  Il paragrafo 1 non si applica ai servizi online accessori che sono destinati in primo luogo e principalmente a un pubblico al di fuori dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale.

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Laddove gli autori abbiano ceduto il proprio diritto di ritrasmissione a un produttore, conservano il diritto irrinunciabile a ottenere una remunerazione equa per la ritrasmissione dell'opera, il quale può essere esercitato unicamente attraverso un organismo di gestione collettiva che rappresenta gli autori, salvo se altri accordi di gestione collettiva garantiscono detta remunerazione agli autori audiovisivi.

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Gli Stati membri provvedono a che, in caso di riutilizzo integrale dei servizi online dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, un contratto collettivo, concluso da un'associazione rappresentativa comprendente utenti delle opere o da associazioni di utenti per un particolare gruppo di opere, possa essere esteso ai titolari dei diritti del medesimo gruppo che non sono già rappresentati dall'associazione rappresentativa. I titolari di diritti non rappresentati possono opporsi in qualsiasi momento a tale estensione ed esercitare, di conseguenza, i propri diritti a titolo individuale o collettivo in seno a un altro raggruppamento.

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Gli organismi di gestione collettiva gestiscono una banca dati che fornisce informazioni relative all'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, tra cui informazioni sul titolare di un diritto, il tipo di utilizzo, il territorio e il periodo di tempo applicabile alle opere protette.

Emendamento     33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)  I paragrafi da 1 a 5 si applicano ai fornitori di servizi che trasmettono al pubblico programmi radiofonici e televisivi di organismi di diffusione radiotelevisiva ricevuti mediante immissione diretta.

Emendamento     34

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Sfruttamento di programmi di radiodiffusione attraverso un processo di immissione diretta

 

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, sono responsabili congiuntamente ai distributori per azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, come definite nell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, che effettuano congiuntamente. In tale situazione, sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori coinvolti nel processo dovrebbero ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni.

Emendamento     35

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Disposizioni transitorie

 

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

 

Emendamento     36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE].

(2)  Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

Riferimenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

6.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Angelika Mlinar

21.11.2016

Esame in commissione

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Approvazione

21.6.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

15

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (6.6.2017)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Relatore per parere: Vicky Ford

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

(2)  Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive, compresi i servizi di catch-up, non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. Tale richiesta crescente è uno sviluppo positivo e i blocchi geografici non dovrebbero essere la condizione predefinita per quanto riguarda tutto il contenuto audiovisivo prodotto nell'Unione e trasmesso online. Tuttavia, il modello di finanziamento territoriale per i contenuti europei è fondamentale per il successo del settore dei media audiovisivi europei.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

(4)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione adeguata.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

(8)  I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi non lineari che danno accesso, fino a un mese prima, durante o dopo la loro trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di streaming e di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente, nonché a materiale prodotto specificatamente per l'ambiente online. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso ad album musicali o video non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica.

(10)  Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare la remunerazione adeguata da corrispondere per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico effettivo e potenziale - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e tutte le versioni linguistiche e sottotitolate disponibili. Inoltre, tale remunerazione dovrebbe essere ragionevole in rapporto al valore economico del servizio reso.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

(11)  È importante ricordare che il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, secondo quanto dimostrato dall'attuazione della direttiva 93/83/CEE, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche nonché alla natura e all'esecuzione di alcuni contratti, purché tali limitazioni siano conformi al diritto nazionale e dell'Unione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Come ha affermato la Corte di giustizia, è possibile per i titolari di diritti ottenere una remunerazione adeguata dello sfruttamento delle loro opere o di altro materiale nel rispetto dell'articolo 101 TFUE.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)  Il presente regolamento, in linea con il principio della libertà contrattuale, non vieta i modelli di licenza esistenti, come ad esempio le licenze territoriali, e lascia impregiudicate le disposizioni esistenti di diritto contrattuale nazionale in materia di diritto d'autore per quanto concerne la remunerazione adeguata, come pure le soluzioni esistenti in termini di gestione collettiva per la ritrasmissione all'interno di uno Stato membro.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

(12)  Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito sia aperto che chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione tramite reti IP, offerti sia su reti a circuito chiuso sia sulla rete Internet aperta, dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti, a condizione che garantiscano un ambiente controllato comparabile alle reti a circuito chiuso e che sia possibile dimostrare che i loro servizi sono forniti a un numero chiaramente definito di utenti iscritti o registrati. L'inclusione di tali servizi è fondamentale per consentire, in linea con le aspettative dei consumatori, la portabilità di tali servizi all'interno e all'esterno dello Stato membro di residenza attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

__________________

 

1 bis Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (2015/0284(COD)).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

(13)  Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, nonché tramite la rete internet aperta – purché sia possibile garantire un ambiente controllato e un gruppo di utenti definibile – e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

__________________

__________________

18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  I distributori, quali ad esempio gli operatori via cavo e gli operatori delle piattaforme, che ricevono segnali portatori di programmi attraverso un processo denominato a "immissione diretta" destinato al pubblico, dovrebbero essere coperti dalle disposizioni in materia di gestione collettiva obbligatoria descritte nel presente regolamento, anche se non ha avuto luogo una comunicazione al pubblico prima della trasmissione del segnale da parte del distributore. I distributori dovrebbero quindi ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti per quanto riguarda la loro partecipazione a tali atti, subordinatamente alla gestione collettiva obbligatoria. Il concetto di "immissione diretta" è un termine tecnico che descrive la situazione specifica in cui gli operatori via cavo e gli operatori delle piattaforme ricevono il segnale di trasmissione direttamente dai locali dell'emittente o tramite una rete chiusa privata, in modo tale che tale segnale di trasmissione non sia trasmesso per la ricezione da parte del pubblico prima di essere trasmesso dall'operatore che riceve il segnale. In tale situazione, che si manifesta solitamente all'interno di uno Stato membro, esiste una sola e unica comunicazione al pubblico di tali segnali portatori di programmi. Questa precisazione è importante per evitare ulteriori complessità nell'interpretazione del concetto di comunicazione al pubblico, che avrebbero conseguenze al di là della questione della ritrasmissione.

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  L'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi è suddivisa, in alcuni casi, in numerosi diritti nazionali definiti su base territoriale, con diversi titolari dei diritti, ed è esercitata, in alcuni casi, da un'entità diversa. È pertanto necessario un database gestito dagli organismi di gestione collettiva in modo da agevolare l'identificazione dei titolari dei diritti e la capacità degli organismi di diffusione radiotelevisiva e degli operatori di servizi di ritrasmissione di stipulare accordi di licenza.

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.

soppresso

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti.

(16)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli accordi vigenti o futuri all'interno degli Stati membri per quanto concerne le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, le presunzioni legali di rappresentanza o di trasferimento, la gestione collettiva o modalità simili oppure qualsiasi combinazione di tali elementi.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione.

(18)  Conformemente ai principi di "legiferare meglio", sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare il suo impatto e, soprattutto, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione. Il riesame dovrebbe essere eventualmente coordinato con disposizioni volte a migliorare l'accessibilità transfrontaliera dei contenuti sulle piattaforme di video su richiesta, menzionate all'articolo 10 della direttiva 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, mediante un meccanismo di risoluzione delle controversie. Qualora tale meccanismo non consenta un aumento significativo della disponibilità transfrontaliera di contenuti sulle piattaforme di video su richiesta, è opportuno considerare l'inclusione di tali servizi nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

 

_________________

 

1 bis Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM(2016)0593.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

(a)  "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi prodotti da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva, comprese le coproduzioni, fino a un mese prima della loro trasmissione, contemporaneamente con o durante la loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto o coprodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio19, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

(b)  "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, in un ambiente controllato, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

__________________

 

19 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  "immissione diretta", un processo in due o più fasi mediante il quale gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi mediante una linea privata da punto a punto – in modo tale che tali segnali, nella fase di trasmissione, non possano essere captati dal grande pubblico – a un distributore, il quale successivamente offre i programmi al pubblico in maniera invariata e integrale, affinché la visione o l'ascolto da parte del pubblico avvenga mediante reti via cavo o sistemi di diffusione a microonde, satelliti, reti digitali terrestri, reti IP o reti analoghe.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

(1)  Lasciando impregiudicata l'opzione del trasferimento dei diritti esclusivi, le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione al pubblico che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. Le eventuali controversie in merito all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi rientrano nella giurisdizione di tale Stato membro.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

(2)  Nel fissare l'importo adeguato del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico, il potenziale pubblico nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sede principale e gli eventuali altri Stati membri interessati, nonché tutte le versioni linguistiche e sottotitolate.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  I paragrafi da 1 a 5 si applicano anche ai casi di immissione diretta, quali definiti all'articolo 1, lettera b bis).

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Gli organismi di gestione collettiva gestiscono una banca dati contenente informazioni relative all'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, riguardanti fra l'altro il titolare dei diritti, il tipo di utilizzo, il territorio e il periodo di tempo.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

Riferimenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

6.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Vicky Ford

11.10.2016

Relatore per parere sostituito

Julia Reda

Esame in commissione

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Approvazione

11.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

6

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Anne-Marie Mineur

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

Riferimenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.9.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

6.10.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Pareri non espressi

       Decisione

INTA

12.10.2016

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

CULT

16.3.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Esame in commissione

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Approvazione

21.11.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

9

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Deposito

27.11.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE/NGL

S&D

Verts/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti