RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
28.11.2017 - (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: Gabriel Mato
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0134),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0117/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2016[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 7-8 dicembre 2016[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0381/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
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Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) La semplificazione delle norme vigenti è necessaria per migliorarne la comprensione e il rispetto da parte di operatori, autorità nazionali e parti interessate. Il processo di consultazione del consiglio consultivo dovrebbe essere rispettato in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013; è opportuno provvedere ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obiettivi in materia di conservazione e sostenibilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 ter) La semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di misure tecniche non dovrebbe comportare un indebolimento delle norme in materia di conservazione e sostenibilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire norme generali applicabili in tutte le acque dell'Unione e prevedere la definizione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dalla PCP. |
(3) È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire norme generali applicabili in tutte le acque dell'Unione e prevedere la definizione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dalla PCP. Tale processo dovrebbe consentire di aggregare efficacemente le norme comuni e le situazioni locali e per zona. Tuttavia, è opportuno che tale processo non si traduca in una forma di rinazionalizzazione della PCP ed è importante che i consigli consultivi continuino a garantire che la regionalizzazione avvenga nell'ambito di un approccio unionale, conformemente al considerando 14 del regolamento (UE) n. 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l'utilizzo degli attrezzi da pesca e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini. |
(4) Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l'utilizzo degli attrezzi da pesca e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini nonché tenere conto delle dinamiche socioeconomiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Opportune misure tecniche dovrebbero applicarsi alle attività di pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulle specie di molluschi. |
(6) Le attività di pesca ricreativa possono avere un impatto significativo sull'ambiente marino e sugli stock ittici e di altre specie e, pertanto, dovrebbero essere soggette a misure tecniche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) I pesci catturati nella pesca ricreativa (pesca con amo e lenza) presentano al rilascio un elevato tasso di sopravvivenza, fino a prova scientifica contraria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) L'obbligo di sbarco si applica, conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. Tuttavia, ove gli esemplari di tali specie siano catturati e immediatamente rilasciati nell'ambito della pesca ricreativa e in presenza di prove scientifiche che dimostrino tassi di sopravvivenza elevati per tali specie, come può essere il caso dei pesci catturati nella pesca ricreativa con la lenza, dovrebbe essere possibile escludere le attività di pesca interessate dall'obbligo di sbarco applicando le procedure di cui al citato regolamento, in particolare adottando misure a tal fine nell'ambito dei piani pluriennali e/o dei piani di rigetto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18. |
(7) Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
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18 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19). |
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Le misure tecniche dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti. Prima della loro adozione, è opportuno tenere conto del loro possibile impatto sociale ed economico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 ter) L'applicazione e l'attuazione di misure tecniche e programmi operativi e, se del caso, il rilascio di licenze, nonché le restrizioni alla costruzione e al funzionamento dei pescherecci e di taluni attrezzi non dovrebbero pregiudicare il conseguimento di norme più rigorose in materia di salute e sicurezza per le navi che effettuano operazioni e attività di pesca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 quater) Le misure tecniche adottate a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il piano strategico per la biodiversità 2011-2020, adottato nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, e sostenere l'attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, con particolare riferimento all'obiettivo di garantire l'uso sostenibile delle risorse alieutiche e alle relative azioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Le misure tecniche dovrebbero in particolare garantire la protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare la cattura di tali risorse. Le misure tecniche dovrebbero inoltre ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli impatti degli attrezzi da pesca sull'ecosistema marino e specialmente su specie e habitat sensibili. Esse dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio19, dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e dalla direttiva 2008/56/CE. |
(8) Le misure tecniche dovrebbero in particolare contribuire alla protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare la cattura di tali risorse. Le misure tecniche dovrebbero inoltre contribuire a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli impatti negativi degli attrezzi da pesca sull'ecosistema marino e specialmente su specie e habitat sensibili. È opportuno concedere incentivi per incoraggiare l'utilizzo di attrezzi e pratiche a basso impatto ambientale. Le misure tecniche dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio19, dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e dalla direttiva 2008/56/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). |
19 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). |
20 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) La cattura accidentale delle specie sensibili dovrebbe essere affrontata in modo globale in tutte le attività di pesca e per tutti i tipi di attrezzi, in considerazione del rigoroso livello di tutela ad esse accordato a norma delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, della loro elevata vulnerabilità, nonché dell'obbligo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Al fine di valutare l'efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, il livello di catture accessorie di specie sensibili e l'estensione dei fondali marini significativamente danneggiati dalle attività di pesca, che siano conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell'Unione in materia ambientale (in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21) e alle migliori pratiche internazionali. |
(9) Al fine di valutare l'efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti indicatori di efficacia per quanto riguarda la riduzione delle catture di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e le catture accidentali di specie sensibili nonché la riduzione degli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini, che siano conformi agli obiettivi della PCP e alla legislazione dell'Unione in materia ambientale (in particolare la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21 ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). |
21 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Gli Stati membri dovrebbero avvalersi nel modo più ampio possibile delle misure previste dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis per sostenere i pescatori nell'attuazione delle misure tecniche e per garantire che si tenga conto degli obiettivi socioeconomici della PCP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleni, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione, dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei, eccetto nel caso specifico delle reti da traino con impiego di impulso elettrico, il cui uso è subordinato a una serie di condizioni rigorose. |
(11) È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleni, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione, dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei, eccetto nel caso specifico delle reti da traino con impiego di impulso elettrico, il cui uso è subordinato a una serie di condizioni rigorose. A tale proposito, prima della diffusione su vasta scala di attrezzi da pesca innovativi, come ad esempio le reti da traino con impiego di impulso elettrico, è necessario provvedere affinché si disponga di adeguate conoscenze in merito al loro impatto, tenendo anche conto degli effetti cumulativi. Inoltre, è opportuno predisporre un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione, da impiegare a fini di applicazione, ricerca e valutazione. Infine, le attuali licenze dovrebbero essere sottoposte a rivalutazione scientifica prima di ottenere la qualifica permanente di "non soggette a divieti". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Prima di un'ampia diffusione su scala commerciale degli attrezzi da pesca innovativi, tra cui le reti da traino con impiego di impulso elettrico, è necessario disporre di conoscenze dettagliate e quantificate riguardo al loro impatto, compresi i loro effetti cumulativi sull'ambiente marino e sulle specie in esso presenti. È inoltre opportuno istituire un efficace programma di monitoraggio e valutazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Alla luce del parere dello CSTEP, per proteggere le specie sensibili di acque profonde è opportuno continuare a vietare la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj e VIIk e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O in acque di profondità superiore a 600 metri quale indicata sulle carte nautiche. |
(14) Alla luce del parere dello CSTEP, per proteggere le specie sensibili di acque profonde è opportuno continuare a vietare la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj e VIIk e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O in acque di profondità superiore a 600 metri quale indicata sulle carte nautiche, a meno che gli Stati membri non dimostrino, mediante studi scientifici in consultazione con lo CSTEP o mediante l'applicazione di una gestione specifica basata sulla regionalizzazione, che potrebbe concretizzarsi in una riduzione dei pescherecci che operano nella zona, in una riduzione dei mesi di sforzo di pesca ecc., o mediante piani pluriennali, che tali attività di pesca danno luogo a un livello estremamente basso di catture accessorie di squali o rigetti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Per determinate specie ittiche rare, come alcune specie di squali e razze, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca. |
(15) Per determinate specie ittiche che sono rare o particolarmente vulnerabili allo sfruttamento eccessivo a causa delle loro caratteristiche biologiche, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Per aiutare il comparto delle catture ad attuare l'obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero istituire misure volte a facilitare il magazzinaggio e il reperimento di possibilità di smercio del pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Tali misure dovrebbero comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca. |
(21) Per aiutare il comparto delle catture ad attuare l'obbligo di sbarco e per garantire parità di condizioni tramite il pieno rispetto di tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero istituire misure volte a facilitare il magazzinaggio e il reperimento di possibilità di smercio del pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Tali misure dovrebbero comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Laddove i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, e quindi all'obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero realizzare progetti pilota sulle strategie di riduzione di tali catture e sulle misure tecniche da attuare per conseguire tale obiettivo. |
(23) Laddove i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate di specie, gli Stati membri dovrebbero realizzare progetti pilota sulle strategie di riduzione di tali catture e sulle misure tecniche da attuare per conseguire tale obiettivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) Laddove non esistano misure tecniche a livello regionale dovrebbero essere applicate norme di base derivate da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere del CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca, misure di conservazione della natura intese a limitare le catture accessorie di mammiferi marini e uccelli marini in determinate zone e qualsiasi altra misura specifica vigente a livello regionale di cui ancora si necessiti per continuare a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione in attesa dell'adozione di corrispondenti misure a livello regionale. |
(24) Laddove non esistano misure tecniche a livello regionale dovrebbero essere applicate norme di base derivate da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere del CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca, misure di conservazione della natura intese a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accidentali di mammiferi marini e uccelli marini in determinate zone e qualsiasi altra misura specifica vigente a livello regionale di cui ancora si necessiti per continuare a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione in attesa dell'adozione di corrispondenti misure a livello regionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) Gli Stati membri, di concerto con le parti interessate, possono elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche che si discostino dalle norme di base, secondo il processo di regionalizzazione previsto nella PCP. |
(25) Gli Stati membri, in stretta cooperazione con i pertinenti consigli consultivi, dovrebbero poter elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche, basate sui migliori pareri scientifici disponibili, che si discostino dalle norme di base onde adeguare le misure tecniche alle specificità regionali della pesca, secondo il processo di regionalizzazione previsto nella PCP, anche in assenza di un piano pluriennale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Tali misure tecniche regionali dovrebbero essere almeno equivalenti alle norme di base per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e la protezione di specie e habitat sensibili. |
(26) È opportuno ricorrere alla regionalizzazione per introdurre provvedimenti su misura che tengano conto delle specificità di ciascuna zona di pesca, anche tutelandone le specie e gli habitat sensibili. Tali misure tecniche regionali dovrebbero essere sostenibili e garantire almeno gli stessi modelli di sfruttamento e lo stesso livello di protezione delle norme di base. L'adozione di ogni misura tecnica regionale dovrebbe essere basata sui migliori pareri scientifici disponibili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 bis) Le decisioni adottate dai gruppi regionali di Stati membri nell'ambito della regionalizzazione dovrebbero rispettare le medesime norme di controllo democratico di quelle degli Stati membri interessati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 ter) Si dovrebbe ricorrere alla regionalizzazione come strumento per promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni non governative, e per mettere i pescatori in condizioni di partecipare e di collaborare strettamente con gli Stati membri, i consigli consultivi e gli scienziati alla creazione di provvedimenti su misura che contemplino le specificità di ciascuna area di pesca e ne salvaguardino le condizioni ambientali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27 bis) Nel caso ci sia un interesse di gestione diretto riguardante un solo Stato membro, è possibile presentare proposte di misure tecniche individuali, per modificare le vigenti misure di conservazione, previa consultazione dei pertinenti consigli consultivi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Nell'elaborare raccomandazioni comuni per l'adozione, nell'ambito di piani pluriennali, di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie la cui dimensione di maglia differisca da quella prevista dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali attrezzi presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base. |
(28) Nell'elaborare raccomandazioni comuni per l'adozione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie la cui dimensione di maglia differisca da quella prevista dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali attrezzi presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a istituire, nell'ambito di piani pluriennali, nuove zone di divieto o limitazione della pesca a tutela delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire le specifiche, l'estensione, la durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio. |
(29) Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a istituire nuove zone di divieto o limitazione della pesca a tutela delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire le specifiche, l'estensione, la durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a definire, nell'ambito di piani pluriennali, taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare che non siano pregiudicati gli obiettivi della politica comune della pesca, facendo in modo che venga garantita la protezione dei giovanili di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. |
(30) Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a definire taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, facendo in modo che venga pienamente garantita la protezione dei giovanili di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle aggregazioni di giovanili o di riproduttori dovrebbe costituire un'opzione per l'elaborazione di raccomandazioni comuni. Le condizioni per istituire o revocare tali fermi e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni. |
(31) La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle aggregazioni di giovanili o di riproduttori o delle specie sensibili dovrebbe costituire un'opzione per l'elaborazione di raccomandazioni comuni. Le condizioni per istituire o revocare tali fermi, incluse le esenzioni, se del caso, e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto di attrezzi innovativi, debitamente confermata dallo CSTEP, le raccomandazioni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di nuovi attrezzi, come la rete da traino con impiego di impulso elettrico. È opportuno che l'uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio. |
(32) Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto di attrezzi innovativi, debitamente confermata dallo CSTEP, anche per quanto riguarda il potenziale impatto negativo di determinati attrezzi, le raccomandazioni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di attrezzi innovativi, come la rete da traino con impiego di impulso elettrico. È opportuno che l'uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi diretti o cumulativi sugli habitat marini, in particolare su habitat sensibili o specie non bersaglio oppure ostacoli al conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) Al fine di mantenere le attuali raccomandazioni circostanziate adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli elenchi degli ecosistemi marini vulnerabili nonché specifiche misure tecniche connesse a determinate misure per la protezione della molva azzurra e dello scorfano. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell'Unione di future modifiche delle misure adottate dalla NEAFC che costituiscono l'oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l'Unione ai sensi della Convenzione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica e le operazioni di ripopolamento artificiale e di trapianto, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività. |
(36) Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica e le operazioni di ripopolamento diretto e di trapianto, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(37) In casi debitamente giustificati, qualora dai pareri scientifici disponibili emergesse la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati immediatamente applicabili per istituire misure tecniche volte a mitigare tali minacce, a complemento o in deroga al presente regolamento o ad altre misure tecniche stabilite in conformità del diritto dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere intese, in particolare, a far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili, a proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o a reagire ad altri cambiamenti dello stato di conservazione degli stock ittici che possono costituire una minaccia per gli stock medesimi. Esse possono includere restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. |
(37) In casi debitamente giustificati, qualora dai migliori pareri scientifici disponibili emergesse la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie e gli habitat marini, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati immediatamente applicabili per istituire misure tecniche volte a mitigare tali minacce, a complemento o in deroga al presente regolamento o ad altre misure tecniche stabilite in conformità del diritto dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere intese, in particolare, a far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili o a catture accidentali di specie sensibili, a proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o a reagire ad altri cambiamenti dello stato di conservazione degli stock ittici o delle specie sensibili, che possono costituire una minaccia per gli stock medesimi, nonché a far fronte al deterioramento delle popolazioni e degli habitat delle specie dovuto all'impatto della pesca, e a prevedere qualsiasi altra misura di conservazione necessaria. Tali misure possono includere restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, aggiornare l'elenco delle zone sensibili in cui la pesca dovrebbe essere soggetta a restrizioni, adottare misure tecniche nel quadro di piani pluriennali e adottare misure tecniche nel quadro di piani temporanei in materia di rigetti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(38) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per definire, allo scopo di stabilire gli indicatori di efficacia per le misure tecniche concernenti le catture di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, le principali attività di pesca e i livelli di tali catture ad esse applicate, al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, aggiornare l'elenco delle zone sensibili in cui la pesca dovrebbe essere soggetta a restrizioni, adottare misure tecniche nel quadro di piani pluriennali o, se del caso, al di fuori dei piani pluriennali, e adottare misure tecniche nel quadro di piani temporanei in materia di rigetti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e sulla base della valutazione dello CSTEP. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) Entro la fine del 2020 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. In tale relazione si dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi e a raggiungere i target previsti dal presente regolamento. Se dalla relazione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla base della relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento. |
(40) Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. In tale relazione si dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi e i livelli degli indicatori di efficacia previsti dal presente regolamento. Se dalla relazione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi a livello regionale o che gli indicatori di efficacia restano a un livello insoddisfacente, gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantire il conseguimento degli obiettivi e migliorare i livelli degli indicatori di efficacia. Inoltre, sulla base della relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(42) È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/200629, (CE) n. 1098/200730, (CE) 1224/2009 del Consiglio31 e i regolamenti (UE) n. 1343/201132 e (UE) n. 1380/201333 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(42) È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/200629, (CE) n. 1098/200730, (CE) 1224/2009 del Consiglio31 e il regolamento (UE) n.º1380/201333 del Parlamento europeo e del Consiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11). |
29 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1). |
30 Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). |
31 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2001, pag. 44). |
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33 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). |
33 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(43) Al fine di integrare o modificare le norme dettagliate vigenti che recepiscono le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alle misure tecniche contenute nel regolamento (UE) n. 1343/2011. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell'Unione di future modifiche delle misure adottate dalla CGPM che costituiscono l'oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l'Unione ai sensi dell'accordo CGPM. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1343/2011. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) il funzionamento degli attrezzi da pesca e l'interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini. |
(b) il funzionamento degli attrezzi da pesca; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell'Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi. |
1. Fatto salvo l'articolo 29, il presente regolamento si applica sia a tutte le attività di pesca (ricreativa e commerciale), esercitate da pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell'Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli articoli 7 e 14 e la parte A degli allegati da V a X si applicano inoltre alle attività di pesca ricreativa. |
2. Il presente regolamento si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. In quanto strumenti destinati a sostenere l'attuazione della politica comune della pesca (PCP), le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare al paragrafo 2, al paragrafo 3 e al paragrafo 5, lettere a) e j), del suddetto articolo. |
1. Le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine; |
(a) assicurare modelli di sfruttamento sostenibili al fine di proteggere le aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine e offrire adeguate garanzie; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) garantire che le catture accessorie di specie marine elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre specie sensibili, effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie; |
(b) garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, in particolare quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) garantire che gli impatti ambientali della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo e se possibile eliminati, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione di tali habitat; |
(c) garantire, anche grazie all'impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo e se possibile eliminati; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) contribuire a introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi agli obblighi di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE e 2000/60/CE. |
(d) introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi agli obblighi di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE e 2000/60/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target |
Indicatori di efficacia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le misure tecniche mirano a conseguire i seguenti target: |
1. Allo scopo di valutare se le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, sono utilizzati i seguenti indicatori di efficacia: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) garantire che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superino il 5% in volume conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
(a) la misura in cui le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono gradualmente ridotte a livelli specifici per le principali attività di pesca; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) garantire che le catture accessorie di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione e dagli accordi internazionali; |
(b) la misura in cui le catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali sono progressivamente ridotte e, ove possibile, eliminate; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) garantire che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini non superino i livelli necessari per conseguire un buono stato ecologico per ciascun tipo di habitat, valutato nell'ambito della direttiva 2008/56/CE in ciascuna regione o sottoregione marina sia in termini di qualità degli habitat che di estensione geografica in cui devono essere raggiunti i livelli prescritti. |
(c) la misura in cui gli impatti ambientali negativi delle attività di pesca sugli habitat marini, compresi gli habitat sensibili dei fondali marini, sono ridotti al minimo e mantenuti al di sotto dei livelli necessari per conseguire un buono stato ecologico, in particolare per ciascun tipo di habitat valutato nell'ambito della direttiva 2008/56/CE, in ciascuna regione o sottoregione marina sia in termini di qualità degli habitat che di estensione geografica in cui devono essere raggiunti i livelli prescritti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, con cui integra il presente regolamento definendo quanto segue ai fini del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) le principali attività di pesca di cui alla lettera in questione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) i livelli attuali di catture delle specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione in ognuna di tali principali attività di pesca, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri per gli anni di riferimento 2013-2015; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) i livelli specifici cui devono essere ridotte le catture delle specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione in ognuna di tali principali attività di pesca, per conseguire l'obiettivo di assicurare modelli di sfruttamento sostenibili e proteggere il novellame. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nel determinare i livelli specifici di cui alla lettera c) del primo comma si tiene conto dei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli dello CSTEP, nonché delle possibilità tecniche attuali e future per quanto riguarda l'esigenza di evitare le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) "Mare del Nord": le zone CIEM34 IIa, IIIa e IV; |
(a) "Mare del Nord": le acque dell'Unione nelle zone CIEM34 IIa, IIIa e IV; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70). |
34 Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) "acque nordoccidentali": le sottozone CIEM V (eccetto la zona Va e le acque della zona Vb non appartenenti all'Unione), VI e VII; |
(c) "acque nordoccidentali": le acque dell'Unione nelle sottozone CIEM V, VI e VII; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) "regioni ultraperiferiche": le acque intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato, suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano; |
(g) "acque dell'Unione europea nell'Oceano indiano e nell'Atlantico occidentale": le acque intorno alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione e a Saint-Martin soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) "modello di sfruttamento": il modo in cui la pressione di pesca è distribuita nel profilo d'età di uno stock; |
(1) "modello di sfruttamento": il modo in cui la mortalità per pesca è distribuita nel profilo d'età e di taglia di uno stock; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) "selettività": espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare pesci di una data taglia con una determinata dimensione di maglia (o dimensione dell'amo); |
(2) "selettività": la probabilità di catturare pesci di una data specie o taglia con determinate caratteristiche dell'attrezzo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) "pesca selettiva": la capacità di un metodo di pesca di scegliere come bersaglio e catturare pesci o molluschi in base alla taglia e alla specie nel corso dell'operazione di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni le specie non bersaglio; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) "pesca diretta": la pesca di una determinata specie o combinazione di specie se il totale delle catture di tale/tali specie rappresenta più del 50% del valore economico delle catture; |
(4) "pesca diretta": lo sforzo di pesca mirato a una determinata specie o a un determinato gruppo di specie ove la composizione esatta varia tra le attività di pesca e le norme specifiche che disciplinano le specifiche tecniche minime delle dimensioni di maglia e dei dispositivi di selettività per attività di pesca sono stabilite a livello regionale; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) "stato di conservazione di una specie": lo stato di conservazione di una specie ai sensi dell'articolo 1, lettera i) della direttiva 92/43/CEE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 ter) "stato di conservazione di un habitat naturale": lo stato di conservazione di un habitat naturale ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) "specie sensibile": una specie il cui stato di conservazione, che comprende l'habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione e le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE; |
(7) "specie sensibile": una specie il cui stato di conservazione, che comprende l'habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione o le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) "piccole specie pelagiche": sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto, pesce tamburo; |
(8) "piccole specie pelagiche": sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto, pesce tamburo, boga, sardina dorata e alaccia, tra le altre; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) "pesca tradizionale (di sussistenza) con attrezzi passivi": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive su scala limitata a livello locale, esclusivamente per fini personali e utilizzando soltanto attrezzi e tecniche di pesca tradizionali; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) "consigli consultivi": gruppi di interesse istituiti nell'ambito della PCP al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate e di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP; |
(10) "consigli consultivi": gruppi di interesse istituiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e che svolgono le loro attività conformemente agli articoli 44 e 45 dell'allegato III del medesimo regolamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) "rete da traino": un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete avente corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco; "attrezzi trainati": reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili, costituiti da un corpo conico o piramidale chiuso sul fondo da un sacco o composti da due lunghi bracci, un corpo e un sacco, che vengono spostati attivamente nell'acqua; |
(11) "rete da traino": un attrezzo da pesca comprensivo di una rete che viene trainata attivamente da uno o più pescherecci, chiuso sul fondo da un sacco; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) "attrezzi trainati": reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili che vengono spostati attivamente nell'acqua da una o più imbarcazioni ovvero da qualunque altro sistema meccanico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) "rete a strascico": una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso; |
(12) "rete a strascico da fondo": una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) "rete a strascico a coppia": una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano; |
(13) "rete a strascico da fondo a coppia": una rete a strascico da fondo trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) "sfogliara": una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta di acciaio o di legno, armata di catene di fondo, gruppi di catene o catene per la pesca a strascico di tipo "tickler chain" e trainata attivamente sul fondo; |
(15) "sfogliara": una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta, bracci o dispositivi analoghi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) "rete da traino con impiego di impulso elettrico": una tecnica di pesca che utilizza un campo elettrico per catturare il pesce. La rete da traino con impiego di impulso elettrico è dotata di una serie di elettrodi montati sull'attrezzo nella direzione di traino che emettono brevi impulsi elettrici; |
(16) "rete da traino con impiego di impulso elettrico": una rete da traino che utilizza una corrente elettrica per catturare risorse biologiche marine; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 17 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17 bis) "sciabiche da spiaggia": reti da circuizione e sciabiche trainate posizionate da un'imbarcazione e trainate dalla riva oppure dalla nave ormeggiata o ancorata alla riva; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) "reti fisse": qualsiasi tipo di rete a imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale (reti a imbrocco o reti fisse) o lasciato alla deriva con la marea (reti da posta derivanti), in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati; |
(20) "reti fisse": qualsiasi tipo di rete a imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale (reti a imbrocco o reti fisse), in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) "rete da posta derivante": una rete costituita da una o più pezze di rete fissate insieme in parallelo sulla o sulle lime da sughero, mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva, come un'ancora galleggiante o un'ancora da fondo fissata a una sola estremità della rete; |
(21) "rete da posta derivante": una rete mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) "rete da posta fissa a imbrocco”: una rete formata da un'unica pezza di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti. Cattura risorse acquatiche vive che vi restano ammagliate ed è ancorata, o può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino; |
(22) "rete a imbrocco": un attrezzo fisso formato da un'unica pezza di rete e mantenuto verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) "rete da posta fissa impigliante": una rete formata da un'unica pezza di rete, fissata sulle corde d'armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete a imbrocco. Le reti da posta impiglianti hanno generalmente un minore galleggiamento sulla lima da sughero e durante la pesca stanno meno in alto rispetto alla maggior parte delle reti da posta fisse a imbrocco. Sono ancorate, o possono essere ancorate, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino; |
(23) "rete da posta impigliante": una rete fissa formata da una pezza di rete, fissata sulle corde d'armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete a imbrocco; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) "rete da posta fissa a tramaglio": una rete formata da due o più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza mediana avente maglie più piccole, ancorata, o che può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino; |
(24) "rete a tramaglio": una rete fissa formata da due o più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza avente maglie più piccole; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) "palangaro": un attrezzo da pesca formato da un trave, talvolta di notevole lunghezza, cui sono fissati a intervalli regolari spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami con o senza esca. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva in superficie; |
(26) "palangaro": un attrezzo da pesca formato da un trave di lunghezza variabile, cui sono fissati spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami distanziati in funzione della specie bersaglio. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva in superficie; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) "nasse": trappole costituite da gabbie o ceste realizzate con vari materiali e destinate alla cattura di crostacei o pesci, poste sul fondo marino singolarmente o in file, unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che ne indicano la posizione in superficie e dotate di una o più aperture o accessi; |
(27) "nasse": trappole costituite da gabbie o ceste destinate alla cattura di crostacei, molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso singolarmente o in file, unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che ne indicano la posizione in superficie e dotate di una o più aperture o accessi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) "lenza a mano": una tecnica di pesca in cui viene utilizzata un'unica lenza manovrata manualmente. Alla lenza sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche; |
(28) "lenza a mano": un'unica lenza sostenuta manualmente alla quale sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) "croce di Sant'Andrea": un attrezzo che esercita un'azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso; |
(29) "croce di Sant'Andrea": un attrezzo che può esercitare un'azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) "sacco": l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) aventi la stessa dimensione di maglia, tenuti insieme sui lati, lungo l'asse della rete, da una cucitura in corrispondenza della quale può essere fissata una corda. A fini regolamentari si considera che il sacco è costituito dalle ultime 50 maglie della rete; |
(30) "sacco": l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete), tenuti insieme sui lati. A fini regolamentari si considera che il sacco è costituito dalle ultime 50 maglie della rete; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) "dimensione di maglia": la dimensione di maglia di qualsiasi sacco di un attrezzo trainato, misurata secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione40; |
(31) "dimensione di maglia": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) nelle reti con nodi: la distanza massima tra due nodi opposti nella stessa maglia quando questa è completamente estesa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) nelle reti senza nodi: la distanza massima tra due estremità opposte rispetto all'asse più lungo nella stessa maglia quando questa è completamente estesa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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40 Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5). |
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Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) "maglia quadrata": la forma di maglia che si ottiene montando la pezza di rete con una deviazione di 45º dalla direzione N, in modo che i lati di maglia siano paralleli e formino un angolo di 90º con l'asse della rete; |
(32) "maglia quadrata": una maglia a forma di quadrilatero composta da due serie di lati paralleli con la stessa lunghezza nominale, in cui una serie è parallela e l'altra forma un angolo retto con l'asse longitudinale della rete; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) "maglia a losanghe": la normale forma romboidale delle maglie nella pezza di rete; |
(33) "maglia a losanghe": una maglia composta da quattro lati della stessa lunghezza in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all'asse longitudinale della rete; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) "pezza selettiva": un dispositivo montato in prossimità dell'asta lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremato all'estremità, ove è fissato alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un'apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38) "tempo di immersione": l'arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell'operazione di recupero a bordo; |
(38) "tempo di immersione": l'arco di tempo compreso tra la cala dell'attrezzo e il completamento dell'operazione di recupero a bordo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(39) "sensori di monitoraggio dell'attrezzo": telesensori elettronici che possono essere applicati alle reti da traino o da circuizione a chiusura per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o la taglia delle catture; |
(39) "sensori di monitoraggio dell'attrezzo": telesensori elettronici che sono applicati per monitorare i principali parametri quali la distanza tra i divergenti o il volume delle catture; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 39 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(39 bis) "palangaro zavorrato": un palangaro composto di ami innescati e provvisto di zavorra per aumentare la velocità di affondamento e in tal modo ridurre il tempo di esposizione agli uccelli marini; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) "dispositivo acustico di dissuasione": dispositivi a distanza utilizzati per avvertire specie quali mammiferi marini della presenza di attrezzi da pesca attraverso l'emissione di segnali acustici; |
(40) "dispositivo acustico di dissuasione": dispositivi che emettono segnali acustici nell'intento di tenere lontane specie quali mammiferi marini dagli attrezzi da pesca; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(42) "selezione qualitativa": la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero potuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto; |
(42) "selezione qualitativa": la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero dovuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 43 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(43 bis) "effetti negativi significativi": effetti negativi secondo la definizione all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 45 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 – lettera g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) qualsiasi tipo di proiettile; |
(g) qualsiasi tipo di proiettile, a eccezione di quelli utilizzati per sopprimere tonni imprigionati o catturati con una tonnara fissa e quelli degli arpioni a mano e dei fucili subacquei utilizzati nella pesca ricreativa senza scafandro autonomo e dall'alba al tramonto; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nessuna parte di un attrezzo trainato è dotata di una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo. |
1. Nessuna parte di un attrezzo trainato ha una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo o ai dispositivi di selettività per migliorare la selettività delle specie marine per taglia o per specie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. È vietato costruire sacchi o fissare dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l'apertura in altro modo. La presente disposizione non esclude l'uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l'usura degli attrezzi, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati. |
3. È vietato utilizzare o trasportare a bordo dei pescherecci dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l'apertura in altro modo. La presente disposizione non esclude l'uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l'usura degli attrezzi, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati, né l'installazione di dispositivi destinati al controllo delle catture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restrizioni generali applicabili all'uso di reti fisse |
Restrizioni generali applicabili all'uso di reti fisse e reti da posta derivanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – trattino 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga), |
(Non concerne la versione italiana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 600 metri. |
5. È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Fatto salvo il paragrafo 5: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) si applicano deroghe specifiche, come precisato nell'allegato V, parte C, punto 6, nell'allegato VI, parte C, punti 6 e 9, e nell'allegato VII, parte C, punto 4, nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è compresa tra 200 e 600 metri; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri è autorizzato nella zona di pesca di cui all'articolo 5, lettera e). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sono vietati la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga concessa in conformità dell'articolo 16 della stessa direttiva. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare. |
3. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 2 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Il paragrafo 3 non si applica qualora lo Stato membro di bandiera disponga di un programma ufficiale che si occupa della raccolta e dello studio scientifico degli esemplari delle specie elencate all'allegato I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l'elenco di cui all'allegato I aggiungendovi nuove specie che necessitano di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all'articolo 32. |
4. Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l'elenco di cui all'allegato I aggiungendovi nuove specie che necessitano di protezione o sopprimendo specie che non necessitano di rimanere nell'elenco, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all'articolo 32. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). |
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo devono essere precedute da una valutazione degli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 12 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini |
Catture di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Gli operatori dei pescherecci registrano e trasmettono alle autorità competenti le informazioni sugli esemplari catturati come catture accidentali, conformemente al regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_______________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie sono autorizzati nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza. |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali sono consentiti nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati. La detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari di specie marine sono consentiti qualora l'esemplare sia morto e a condizione che possa essere utilizzato per finalità scientifiche. Le autorità nazionali competenti sono debitamente informate in precedenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora lo Stato membro di bandiera disponga di un programma ufficiale che si occupa della raccolta e dello studio scientifico degli esemplari di uccelli, rettili o mammiferi marini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). |
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire gli obiettivi del presente regolamento in relazione agli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Gli Stati membri controllano l'efficacia delle misure adottate a norma del presente articolo per ridurre al minimo le catture accidentali e riferiscono alla Commissione sui progressi compiuti entro ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. È vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato. |
1. È vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato. Gli Stati membri effettuano un'opportuna valutazione quando gli attrezzi da pesca sono impiegati nelle zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE e nelle zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. È vietato il deliberato disturbo, deterioramento o distruzione degli habitat sensibili e dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie sensibili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Se i migliori pareri scientifici raccomandano modifiche dell'elenco di cui all'allegato II, compresa l'aggiunta di nuove zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili. |
2. Se i migliori pareri scientifici raccomandano modifiche urgenti dell'elenco di cui all'allegato II, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando presenta una proposta contenente tali modifiche, la Commissione fornisce una mappa completa della zona vulnerabile e presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi sul piano sociale, economico e ambientale dello spostamento delle attività di pesca in altre zone. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Se tali habitat si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest'ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell'Unione. |
3. Se le zone di cui all'allegato II si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest'ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Gli Stati membri adottano misure per proteggere le zone che ospitano o che potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili quali definiti all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione e vietano in tali zone le attività di pesca di fondo, a meno che i migliori pareri scientifici disponibili non dimostrino che dette attività non hanno effetti negativi significativi su tali ecosistemi. Le misure sono coerenti con le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, e sono almeno equivalenti in termini di livello di protezione previsto per gli ecosistemi marini vulnerabili a norma del regolamento (CE) n. 734/2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
(a) garantire la protezione del novellame di specie marine in modo tale che la maggior parte del pesce pescato abbia raggiunto l'età della riproduzione prima di essere catturato e conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a bis) vietare la messa a disposizione sul mercato, destinata al consumo umano, del novellame di specie marine, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 14 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prodotti della pesca importati destinati al consumo umano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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I prodotti della pesca importati destinati al consumo umano, catturati fuori dalle acque dell'Unione nelle zone, sottozone e divisioni di cui all'articolo 5, sono conformi alle disposizioni relative alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 15 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri istituiscono misure volte a facilitare lo stoccaggio o a reperire possibili sbocchi per le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sbarcate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure possono comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento di luoghi di sbarco e ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca. |
Gli Stati membri istituiscono adeguate misure volte a facilitare lo stoccaggio o a reperire possibili sbocchi per le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sbarcate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure comprendono il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento di luoghi di sbarco e ripari di pesca e il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. È vietato il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di slipping. |
1. È vietato il ricorso a pratiche di selezione qualitativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il paragrafo 1 non si applica alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
2. Il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate nel Mar Mediterraneo e alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specie non soggette a limiti di cattura |
Progetti pilota intesi a evitare le catture indesiderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate di specie non soggette a limiti di cattura. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili. |
1. Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, gli Stati membri possono istituire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure tecniche si applicano esclusivamente ai pescherecci battenti la bandiera dello Stato membro interessato. |
2. Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, gli Stati membri istituiscono misure tecniche volte a evitare o ridurre nella misura del possibile tali catture indesiderate secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o all'articolo 18 del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Nei casi in cui altri Stati membri intendano istituire misure tecniche analoghe, è possibile presentare una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 17 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deroga all'obbligo di sbarco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che prendono parte su base volontaria a un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti non hanno l'obbligo di sbarcare le catture non commercializzabili, a condizione che tali catture siano registrate e imputate ai rispettivi contingenti, se del caso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. I sistemi di documentazione completa di cui al paragrafo 1 permettono di registrare tutti i dati riguardanti le attività di pesca, comprese le catture e i rigetti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. I sistemi di documentazione completa di cui al paragrafo 1 possono essere istituiti da uno Stato membro con l'approvazione della Commissione o da un atto dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 32, per quanto concerne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) l'istituzione o l'approvazione dei suddetti sistemi di documentazione completa, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) i dati da registrare e le specifiche di tali sistemi, tenendo in debito conto il paragrafo 2 del presente articolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 17 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 17 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Documentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri, per la documentazione delle catture, dei rigetti e delle attività di pesca, possono introdurre un sistema di controllo elettronico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 138 Proposta di regolamento Capitolo 2 – sezione 5 bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEZIONE 5 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ADEGUAMENTO DEI PESCHERECCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 17 quater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Adeguamento della stazza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sui pescherecci nuovi o già operanti è autorizzato l'aumento della stazza destinato a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, come pure l'aumento della stazza destinato allo stoccaggio delle catture indesiderate soggette all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a condizione che ciò non determini un aumento della capacità di cattura del peschereccio. I corrispondenti volumi non sono considerati nella valutazione della capacità di pesca, alla luce dei limiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, né nel piano di entrata/uscita della flotta di cui all'articolo 23 di tale regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 18 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principi guida |
Misure tecniche regionali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) nell'allegato XI per le regioni ultraperiferiche. |
(g) nell'allegato XI per le acque dell'Unione nell'Oceano indiano e nell'Atlantico occidentale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tuttavia, le disposizioni sulle dimensioni di maglia di cui alla parte B degli allegati da V a XI si applicano soltanto nella misura in cui, entro ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], non è stato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo alcun atto delegato che riguardi lo stesso oggetto per le attività di pesca interessate. Qualora la parte B di un allegato del presente regolamento diventi applicabile, la Commissione adotta, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, punto 4, entro la stessa data un atto delegato conformemente all'articolo 32, integrando il presente regolamento con una definizione di "pesca diretta", al fine di applicare la parte B alla pertinente zona di pesca e alle attività di pesca interessate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fino alla scadenza di cui al secondo comma del presente paragrafo oppure fino alla data di adozione dell'atto delegato di cui al medesimo comma, se anteriore, le disposizioni applicabili alle dimensioni di maglia il ... [giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento*] continuano ad applicarsi in relazione alle zone di pesca interessate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* Se tale approccio è accettato, gli articoli 35-41 dovranno essere modificati nel corso dei negoziati con il Consiglio, una volta individuate le misure che rimangono applicabili fino alla scadenza qui indicata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Se del caso, al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca e per tenere conto delle specificità di una regione, misure tecniche che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere adottate nel contesto di un piano pluriennale di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono presentare raccomandazioni comuni intese a definire opportune misure tecniche a livello regionale che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1. |
2. In assenza di un piano pluriennale per le attività di pesca in questione o qualora il pertinente piano pluriennale non stabilisca misure tecniche o una procedura per l'adozione di tali misure tecniche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento definendo opportune misure tecniche a livello regionale che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1, in particolare stabilendo dimensioni di maglia da applicare a livello regionale. Ai fini dell'adozione di tali atti delegati, gli Stati membri possono presentare una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione pubblica tali raccomandazioni comuni subito dopo il loro invio da parte degli Stati membri e pubblica le valutazioni scientifiche svolte per assicurarne la conformità all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Le misure adottate conformemente ai paragrafi 1 bis e 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) sono intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, tenendo conto in particolare degli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) sono basate sui principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) prevedono incentivi, anche nell'ambito della ripartizione delle possibilità di pesca, per i pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto impatto ambientale; e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(d) sono almeno equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 o, nel caso delle norme sulle dimensioni di maglia, alle misure applicabili il ... [giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le misure tecniche raccomandate in conformità del paragrafo 2 sono almeno equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili. |
3. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri basano le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sui migliori pareri scientifici disponibili. Tali pareri scientifici tengono conto dell'impatto di tali misure sulle specie bersaglio e sulle specie e gli habitat sensibili, dimostrando i benefici per la conservazione dell'ecosistema marino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. In deroga all'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può adottare tali atti delegati anche in mancanza della raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 19 |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misure regionali nell'ambito di piani pluriennali |
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1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire misure tecniche a livello regionale al fine di conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono stabilite mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
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2. Le misure stabilite conformemente al paragrafo 1 possono: |
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(a) modificare o integrare le misure di cui agli allegati da V a XI; |
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(b) derogare alle misure di cui agli allegati da V a XI per una zona o un periodo determinati, purché si possa dimostrare che tali misure non producono benefici in termini di conservazione nella zona o nel periodo considerati o che è possibile conseguire gli stessi obiettivi con misure alternative. |
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3. Un piano pluriennale può definire il tipo di misure che possono essere adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 per la regione considerata. |
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4. Le misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2 |
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(a) mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento; |
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(b) sono basate sui principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e |
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(c) prevedono incentivi, nell'ambito della ripartizione delle possibilità di pesca, per i pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto impatto ambientale. |
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5. Quando presentano raccomandazioni comuni per la definizione di misure tecniche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali misure. |
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6. La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 5. |
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Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per la definizione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie, gli Stati membri forniscono prove atte a dimostrare che tali attrezzi soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: |
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 per la definizione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie, gli Stati membri forniscono prove atte a dimostrare che tali attrezzi soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 21 – comma 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 al fine di modificare le zone di divieto o di limitazione della pesca elencate nella parte C degli allegati da V a VIII e dell'allegato X e nella parte B dell'allegato XI o al fine di istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi in relazione alle zone suddette: |
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 al fine di modificare le zone di divieto o di limitazione della pesca elencate nella parte C degli allegati da V a VIII e dell'allegato X e nella parte B dell'allegato XI o al fine di istituire o sopprimere nuove zone di divieto o di limitazione della pesca, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi in relazione alle zone suddette: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Se gli Stati membri non adottano raccomandazioni comuni, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per istituire zone di divieto o di limitazione della pesca sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 al fine di modificare o stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X, gli Stati membri rispettano l'obiettivo di garantire la protezione dei giovanili di specie marine. |
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 al fine di modificare o stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X, gli Stati membri rispettano l'obiettivo di garantire la protezione dei giovanili di specie marine. Le raccomandazioni comuni si basano sulle migliori prove scientifiche disponibili e tengono conto di criteri biologici, in particolare la dimensione delle specie quando raggiungono la maturità. Le raccomandazioni comuni non pregiudicano le disposizioni di controllo e di applicazione in materia di sbarco e commercializzazione dei prodotti della pesca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 23 – comma 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per consentire l'istituzione di fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca onde assicurare la protezione di aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi: |
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 per consentire l'istituzione di fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca onde assicurare la protezione di aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi o di specie sensibili, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 23 – comma 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Qualora le imbarcazioni di un solo Stato membro siano interessate da fermi in tempo reale o disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca, sono adottati i migliori pareri scientifici disponibili per ridurne l'impatto sulle imbarcazioni interessate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per autorizzare o estendere l'uso di attrezzi da pesca innovativi, comprese le reti da traino con impiego di impulso elettrico descritte nella parte E dell'allegato V, in uno specifico bacino marittimo, gli Stati membri forniscono una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili. |
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 per autorizzare o estendere l'uso di attrezzi da pesca innovativi, comprese le reti da traino con impiego di impulso elettrico descritte nella parte E dell'allegato V, in uno specifico bacino marittimo, gli Stati membri forniscono una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tale valutazione si basa sull'uso di attrezzi da pesca innovativi nel corso di un periodo di prova limitato a non più del 5 % delle imbarcazioni attualmente in tale mestiere per un periodo non inferiore ai quattro anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. L'uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le suddette valutazioni indichino che esso darà luogo a impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio. |
3. L'uso di attrezzi da pesca innovativi è autorizzato su scala commerciale soltanto nel caso in cui la valutazione di cui al paragrafo 1 indichi che, rispetto agli attrezzi da pesca e alle tecniche di pesca regolamentati esistenti, tale uso non darà luogo a impatti negativi diretti o cumulativi su habitat marini, compresi habitat sensibili o specie non bersaglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- informazioni sull'efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 1 – trattino 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- misure intese a ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli habitat di cui all'articolo 13 o su altri habitat sensibili al di fuori di siti Natura 2000; |
- misure intese a ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli habitat di cui all'articolo 13; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli Stati membri provvedono affinché i pescatori direttamente interessati da tali misure siano adeguatamente consultati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(d bis) deroghe approvate in virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi. |
2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi. Esse sono almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 26 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 26 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per integrare il presente regolamento definendo progetti pilota intesi a mettere a punto un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di target e obiettivi misurabili, ai fini di una gestione delle attività di pesca basata sui risultati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. I progetti pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono derogare alle misure stabilite nella parte B degli allegati da V a XI per una zona specifica e per un periodo massimo di un anno, purché si possa dimostrare che tali progetti pilota sono intesi a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, sono conformi agli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4 e, in particolare, mirano a migliorare la selettività dell'attrezzo da pesca o della pratica di pesca in questione o ne riducono in altro modo l'impatto ambientale. Tale periodo di un anno può essere prorogato per un altro anno alle stesse condizioni. È limitato a non oltre il 5 % delle imbarcazioni in tale mestiere per ciascuno Stato membro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Quando presentano raccomandazioni comuni per l'istituzione dei progetti pilota di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali progetti. Lo CSTEP valuta le raccomandazioni comuni e rende pubblica la valutazione. Entro sei mesi dalla conclusione del progetto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente i risultati, compresa una valutazione dettagliata dei cambiamenti nella selettività e degli altri impatti ambientali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Lo CSTEP valuta la relazione di cui al paragrafo 3. Qualora lo CSTEP concluda che il nuovo attrezzo o la nuova pratica conseguano gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta conformemente al TFUE per consentire l'uso generalizzato di tale attrezzo o pratica. La valutazione dello CSTEP è resa pubblica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32, al fine di integrare il presente regolamento definendo le specifiche tecniche di un sistema per la documentazione completa delle catture e dei rigetti di cui al paragrafo 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 28 |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di: |
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(a) recepire nel diritto dell'Unione determinate misure tecniche approvate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), tra cui elenchi degli ecosistemi marini vulnerabili e misure tecniche specifiche per la pesca della molva azzurra e dello scorfano definite nelle raccomandazioni NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 e |
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(b) adottare altre misure tecniche che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di atti legislativi che recepiscono le raccomandazioni della NEAFC. |
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Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni: |
1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte nel quadro di campagne di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto. |
(b) qualora si tratti di esemplari sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione, siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 30 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripopolamento artificiale e trapianto |
Ripopolamento diretto e trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l'egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto. |
1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento diretto o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l'egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Se il ripopolamento artificiale o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati almeno un mese prima dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca. |
2. Se il ripopolamento diretto o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati almeno un mese prima dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per contenere tali minacce. Tali atti possono riguardare, in particolare, restrizioni all'uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. |
1. Qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie o gli habitat marini, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per contenere tali minacce. Tali atti possono riguardare, in particolare, restrizioni all'uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi o qualsiasi altra misura di conservazione necessaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore a tre anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6. |
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore a due anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Entro la fine del 2020 e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 3 e a raggiungere i target fissati nell'articolo 4. |
1. Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sulla base degli indicatori di efficacia fissati nell'articolo 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, entro sei mesi dalla sua presentazione gli Stati membri della regione presentano un piano indicante gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento. |
2. Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale o sono stati superati i livelli specifici di catture di taglia inferiore alla taglia minima per la conservazione nelle principali attività di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), entro dodici mesi dalla sua presentazione gli Stati membri della regione presentano un piano indicante gli interventi correttivi da attuare per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e la riduzione delle catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ai livelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Qualora la relazione dimostri che uno Stato membro non ha rispettato i propri obblighi in materia di controllo e raccolta dei dati, la Commissione può interrompere o sospendere i finanziamenti a titolo del FEAMP destinati a detto Stato membro, conformemente agli articoli 100 e 101 del regolamento (UE) n. 508/2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi; |
(a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12, l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 14, 15, 16 e 25 sono soppressi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 54 quater – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 54 quater – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 54 quater – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 54 quater – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 40 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 sono abrogati. |
I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005, nonché il regolamento della Commissione (CE) n. 494/20021bis sono abrogati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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____________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 182 Proposta di regolamento Allegato I – lettera n bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(n bis) coregone (Coregonus oxyrinchus) nella sottozona CIEM IVb (acque dell'Unione); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 183 Proposta di regolamento Allegato I – lettera 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(n ter) storione dell'Adriatico (Acipenser naccarii) e storione comune (Acipenser sturio) nelle acque dell'Unione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 184 Proposta di regolamento Allegato I – lettera o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(o) femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e femmine mature dell'astice (Homarus gammarus) in tutte le acque dell'Unione, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto; |
(Non concerne la versione italiana.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 185 Proposta di regolamento Allegato I – lettera p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(p) dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo. |
(p) dattero di mare (Lithophaga lithophaga), nacchera (Pinna nobilis) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 186 Proposta di regolamento Allegato I – lettera p bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(p bis) riccio corona mediterraneo (Centrostephanus longispinus). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 187 Proposta di regolamento Allegato IV – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Le dimensioni della grancevola sono misurate, come indicato nella figura 5 bis, come lunghezza del carapace sulla linea mediana, partendo dal bordo del carapace fra i due rostri fino al bordo posteriore del carapace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 188 Proposta di regolamento Allegato IV – paragrafo 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 ter. Le dimensioni del granchio di mare sono misurate, come indicato nella figura 5 ter, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 189 Proposta di regolamento Allegato IV – paragrafo 5 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 quater. Le dimensioni del buccino sono misurate, come indicato nella figura 5 quater, sulla parte più lunga della conchiglia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 190 Proposta di regolamento Allegato IV – paragrafo 5 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 quinquies. La taglia di un pesce spada è misurata, come indicato nella figura 5 quinquies, come lunghezza dalla forca della pinna caudale sino alla punta della mandibola inferiore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 191 Proposta di regolamento Allegato IV – Figura 5 bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Figura 5 bis Grancevola (Maja squinado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 192 Proposta di regolamento Allegato IV – Figura 5 ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Figura 5 ter Granchio di mare (Cancer pagurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 193 Proposta di regolamento Allegato IV – Figura 5 quater (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Figura 5 quater Buccino (Buccinum spp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 194 Proposta di regolamento Allegato IV – Figura 5 quinquies (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Figura 5 quinquies Pesce spada (Xiphias gladius) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 195 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 1 – linea 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sgombro (Scomber spp.) |
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento |
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Sgombro (Scomber spp.) |
30 cm1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 196 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 1 – linea 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 197 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 1 – linea 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 198 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 1 – linea 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
12 cm o 90 esemplari per chilogrammo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
12 cm o 90 esemplari per chilogrammo1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 199 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 1 – linea 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sardina (Sardina pilchardus) |
11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sardina (Sardina pilchardus) |
11 cm1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 200 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 1 – linea 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astice (Homarus gammarus) |
87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astice (Homarus gammarus) |
87 mm (lunghezza del carapace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 201 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 1 – linea 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragosta (Palinurus spp.) |
95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragosta (Palinurus spp.) |
95 mm (lunghezza del carapace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 202 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 2 – linea 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scampo (Nephrops norvegicus) |
Lunghezza totale 105 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lunghezza del carapace 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scampo (Nephrops norvegicus) |
Lunghezza totale 105 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lunghezza del carapace 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Code di scampo 59 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 203 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 2 – linea 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sgombro (Scomber spp.) |
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sgombro (Scomber spp.) |
20 cm 1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 204 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 2 – linea 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aringa (Clupea harengus) |
18 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aringa (Clupea harengus) |
18 cm1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 205 Proposta di regolamento Allegato V – Parte A – tabella 2 – linea 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surgarelli (Trachurus spp.) |
15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surgarelli (Trachurus spp.) |
15 cm1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 206 Proposta di regolamento Allegato V – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 2 ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 207 Proposta di regolamento Allegato V – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 208 Proposta di regolamento Allegato V – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 4 ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almeno 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutta la zona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesca diretta del calamaro (85 % delle catture) (Lolignidae, Ommastrephidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 209 Proposta di regolamento Allegato V – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 210 Proposta di regolamento Allegato V – Parte B – paragrafo 2 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse |
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e derivanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 211 Proposta di regolamento Allegato V – Parte B – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel Mare del Nord e nello Skagerrak/Kattegat si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse. |
Nel Mare del Nord e nello Skagerrak/Kattegat si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e derivanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 212 Proposta di regolamento Allegato V – Parte C – paragrafo 1 – punto 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a 80 mm o rete fissa avente dimensione di maglia inferiore a 100 mm è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: |
1.1 La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 213 Proposta di regolamento Allegato V – Parte C – paragrafo 2 – punto 2.2 – trattino 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico o sciabiche danesi; |
- i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico da fondo o sciabiche danesi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 214 Proposta di regolamento Allegato V – Parte C – paragrafo 2 – punto 2.2 – trattino 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico a coppia; |
- i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico da fondo a coppia; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 215 Proposta di regolamento Allegato V – Parte C – paragrafo 2 – punto 2.2 – trattino 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato. |
- i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico da fondo a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 216 Proposta di regolamento Allegato V – Parte C – paragrafo 6 – punto 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2347/20021 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1. |
6.2 È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio1 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente la cui pesca è espressamente vietata dal diritto dell'Unione sono rigettati in mare il prima possibile. Le catture di specie di squali di acque profonde soggette a limiti di cattura sono conservate a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Qualora uno Stato membro non disponga di un contingente sufficiente, la Commissione può applicare l'articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6). |
1Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 217 Proposta di regolamento Allegato V – Parte E – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La pesca con impiego di corrente elettrica è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell'asta moltiplicata per 1,25; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registri la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da persone non autorizzate; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo non sono utilizzate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 218 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte A – tabella – linea 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aringa (Clupea harengus) |
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aringa (Clupea harengus) |
20 cm1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 219 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte A – tabella – linea 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surgarelli (Trachurus spp.) |
15 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 Nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM V, VI a sud di 56° N e VII, eccetto le divisioni CIEM VIId, e, f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surgarelli (Trachurus spp.) |
15 cm3, 3bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 Nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM V, VI a sud di 56° N e VII, eccetto le divisioni CIEM VIId, e, f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3bis Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 220 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte A – tabella – linea 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
12 cm o 90 esemplari per chilogrammo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
12 cm o 90 esemplari per chilogrammo1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 221 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 222 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 6 bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 223 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte B – paragrafo 2 – titolo (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse |
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e derivanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 224 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte B – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelle acque nordoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse. |
Nelle acque nordoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e derivanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 225 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte B – paragrafo 2 – tabella – linea 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 226 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte B – tabella – linea 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 227 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte C – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati o reti fisse nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84: |
Dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati da fondo o reti fisse da fondo nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 228 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte C – paragrafo 3 – punto 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l'uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le navi di uno Stato membro operanti nelle zone di cui al punto 3.1 le cui catture accessorie di merluzzo bianco superino 10 tonnellate non possono più pescare nella zona considerata. |
3.2 In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l'uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 229 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte C – paragrafo 9 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM Vb, VIa, VII b, c, j, k |
9. Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 230 Proposta di regolamento Allegato VI – Parte C – paragrafo 9 – punto 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1. |
9.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente la cui pesca è espressamente vietata dal diritto dell'Unione sono rigettati in mare il prima possibile. Le catture di specie di squali di acque profonde soggette a limiti di cattura sono conservate a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Qualora uno Stato membro non disponga di un contingente sufficiente, la Commissione può applicare l'articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 231 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte A – tabella – linea 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aringa (Clupea harengus) |
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aringa (Clupea harengus) |
20 cm1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 232 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte A – tabella – linea 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spigola (Dicentrarchus labrax) |
42 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spigola (Dicentrarchus labrax) |
36 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 233 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte A – tabella – linea 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pettine (Chlamys spp.) |
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pettine (Chlamys spp., Mimachlamys spp.) |
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 234 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte A – tabella – linea 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vongola verace (Venerupis philippinarum) |
35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vongola verace (Ruditapes philippinarum) |
35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 235 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte A – tabella – linea 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polpo (Octopus vulgaris) |
750 grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polpo (Octopus vulgaris) |
1000 grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 236 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 237 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 238 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte B – paragrafo 2 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse |
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e derivanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 239 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte B – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelle acque sudoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse. |
Nelle acque sudoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e derivanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 240 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte B – paragrafo 2 – tabella – linea 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 241 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte B – paragrafo 2 – tabella – linea 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 242 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte C – paragrafo 4 – punto 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 1. |
4.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/2336 nelle zone la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente la cui pesca è espressamente vietata dal diritto dell'Unione sono rigettati in mare il prima possibile. Le catture di specie di squali di acque profonde soggette a limiti di cattura sono conservate a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Qualora uno Stato membro non disponga di un contingente sufficiente, la Commissione può applicare l'articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 243 Proposta di regolamento Allegato VII – Parte C – paragrafo 4 – punto 4.2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.2 bis. La Commissione, previa consultazione con il CSTEP, può decidere di escludere determinate attività di pesca, nelle zone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione del punto 4.1 se le informazioni fornite dagli Stati membri o l'applicazione di una gestione specifica, basata sulla regionalizzazione, che potrebbe concretizzarsi in una riduzione delle imbarcazioni che operano nella zona, in una riduzione dei mesi di sforzo ecc., ovvero mediante piani pluriennali, dimostrano che tali attività di pesca danno luogo a un livello estremamente basso di catture accessorie di squali o di rigetti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 244 Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 245 Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 3 ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 246 Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 247 Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte B – paragrafo 2 – tabella – linea 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 248 Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte B – paragrafo 2 – tabella – linea 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 249 Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte B – paragrafo 2 – tabella – linea 4 bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 250 Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte B – paragrafo 2 – tabella – linea 4 ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 251 Proposta di regolamento Allegato IX – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 252 Proposta di regolamento Allegato IX – Parte B – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1bis. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi a circuizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni di maglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona geografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almeno 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutta la zona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 253 Proposta di regolamento Allegato IX – Parte B – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel Mediterraneo si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse. |
Nel Mediterraneo si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti da posta fisse a imbrocco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 254 Proposta di regolamento Allegato IX – Parte B – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Le deroghe attuali alle disposizioni di cui ai punti 1, 1 bis e 2 della presente parte per gli attrezzi a circuizione interessati da un piano di gestione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e adottate a norma del suo articolo 9 permangono in vigore, salvo disposizione contraria a titolo dell'articolo 18 del presente regolamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 255 Proposta di regolamento Allegato IX – Parte C – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde (compresi Plesionika spp., Pasiphaea spp. o specie affini). |
È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 256 Proposta di regolamento Allegato IX – Parte C – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Si concede l'autorizzazione per la cattura di crostacei di acque profonde (incluse le specie Plesionika spp., Pasiphaea spp. o specie simili) a flotte estremamente localizzate che utilizzano attrezzi artigianali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 257 Proposta di regolamento Allegato IX – Parte C – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 bis. Restrizioni alla pesca con fucili subacquei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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È vietata la pesca con fucili subacquei se usati in combinazione con autorespiratori oppure di notte, dal tramonto all'alba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 258 Proposta di regolamento Allegato X – Parte B – paragrafo 1 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati |
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati per stock demersali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 259 Proposta di regolamento Allegato X – Parte B – paragrafo 1 – tabella – linea 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 260 Proposta di regolamento Allegato X – Parte B – paragrafo 2 – tabella – linea 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 261 Proposta di regolamento Allegato X – Parte C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte C |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone di divieto o di limitazione della pesca |
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Fermo stagionale per la protezione del rombo chiodato |
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La pesca diretta, il trasbordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato sono autorizzati dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno nelle acque dell'Unione del Mar Nero. |
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Emendamento 262 Proposta di regolamento Allegato XI – Parte A – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati |
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 263 Proposta di regolamento Allegato XI – Parte A – comma 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelle regioni ultraperiferiche si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate. |
Nelle acque dell'Unione nell'Oceano Indiano e nell'Atlantico occidentale si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 264 Proposta di regolamento Allegato XI – Parte A – tabella – linea 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 265 Proposta di regolamento Allegato XI – Parte A – tabella – linea 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 266 Proposta di regolamento Allegato XI – Parte A – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nelle acque dell'Unione nell'Oceano Indiano e nell'Atlantico occidentale si applicano le dimensioni di maglia delle reti da circuizione di seguito indicate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 267 Proposta di regolamento Allegato XI – Parte A – comma 1 bis (nuovo) – tabella (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni di maglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona geografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almeno 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutta la zona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesca diretta di piccole specie pelagiche con reti da circuizione |
MOTIVAZIONE
1. Contesto della proposta della Commissione
Obiettivo delle misure tecniche è limitare le catture indesiderate, sia di novellame sia di specie diverse da quelle bersaglio, e ridurre l'impatto della pesca sulle specie e gli ecosistemi vulnerabili. Al fine di raggiungere tali obiettivi, le misure tecniche disciplinano cosa è possibile pescare e come, con quali strumenti, quando e dove praticare attività di pesca. Tali misure regolano i differenti metodi di pesca nonché le restrizioni spaziali e temporali, le specie proibite o le misure volte a tutelare gli ecosistemi vulnerabili. Stabiliscono inoltre norme relative alla progettazione e ad altre caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca nonché al loro utilizzo. Dette misure includono disposizioni concernenti le caratteristiche delle catture, quali le taglie minime dei pesci o la composizione di tali catture.
Le misure tecniche sono un elemento fondante della politica comune della pesca (PCP). Con il passare del tempo, tali misure si sono accumulate in modo dispersivo in oltre trenta regolamenti. Attualmente costituiscono un sistema complesso, eterogeneo e disorganizzato di disposizioni, spesso incoerenti e persino in contraddizione tra loro. Tale situazione crea difficoltà di applicazione per i pescatori e ha generato sfiducia tra questi ultimi. Malgrado la necessità palese di una revisione e di una semplificazione di tali misure, i due tentativi avviati finora (nel 2002 e nel 2004) si sono rivelati fallimentari.
La riforma della PCP del 2013 ha introdotto due elementi che modificano sostanzialmente il contesto in cui si iscrivono le misure tecniche: da un lato, la regionalizzazione dovrebbe far sì che le decisioni siano adottate a livello locale, consentendo alle parti interessate di partecipare in modo diretto; dall'altro, l'obbligo di sbarco incentiva i pescatori a evitare catture indesiderate, il che rappresenta uno degli scopi principali delle misure tecniche.
2. Contenuto della proposta
L'11 marzo 2016 la Commissione ha presentato la sua proposta di riforma delle misure tecniche. La proposta della Commissione mira a semplificare le norme vigenti, a ottimizzare il contributo delle misure tecniche al conseguimento degli obiettivi della nuova PCP e, in particolare, a ottenere il rendimento massimo sostenibile e creare la flessibilità necessaria per adeguare dette misure alle peculiarità delle differenti attività di pesca, attraverso un processo decisionale regionalizzato.
La proposta si basa su un insieme di misure di portata generale per tutti i mari nonché su diverse serie di misure di base per ciascun bacino marittimo. Il testo introduce inoltre la delega di potere per l'elaborazione di misure regionali.
La semplificazione e la regionalizzazione costituiscono dunque il fulcro della proposta. La Commissione ha scelto l'opzione in grado di eliminare il numero massimo di norme di base del quadro generale, concedendo un ampio margine alla regionalizzazione, il che consentirebbe di adattare le norme di base a ciascun tipo di pesca. La regionalizzazione è inoltre uno strumento per semplificare la regolamentazione e si prevede che migliorerà l'efficacia delle misure tecniche, fornendo loro la flessibilità necessaria.
3. Posizione del relatore
Il relatore accoglie con soddisfazione l'approccio basato sui risultati proposto dalla Commissione. Tale approccio dovrebbe ridurre il ricorso alla microgestione e favorire un maggiore coinvolgimento del settore. Le sfide derivanti da questo espediente riguardano la definizione di limiti tra la semplificazione e la necessità di norme specifiche in determinati casi, da un lato, e tra il processo di regionalizzazione e le norme che devono continuare a essere soggette alla codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dall'altro.
La prima difficoltà è legata al fatto che, sebbene sia le istituzioni sia le parti interessate accolgano molto favorevolmente la semplificazione e la regionalizzazione, ciascuna di loro ha una concezione considerevolmente diversa di tali processi. Ad esempio, la Commissione propone di semplificare le misure stabilendo una base comune per tutti i bacini ed eliminando numerose deroghe esistenti. In conseguenza di ciò, numerose attività di pesca diverrebbero illegali da un giorno all'altro; questo è uno dei limiti della semplificazione. Al contempo, in alcuni forum di discussione si teme che la regionalizzazione sia un modo per nazionalizzare l'adozione di misure tecniche. Questa potenziale deriva è tuttavia limitata dal trattato di Lisbona e dalla politica comune della pesca.
Per quanto concerne gli obiettivi e i target delle misure tecniche, il relatore non condivide l'approccio proposto dalla Commissione. Nonostante sia favorevole all'approccio della gestione basata sui risultati e ritenga necessario che l'efficacia delle misure tecniche sia oggetto di valutazione, il relatore sostiene che sarebbe preferibile sostituire il termine "target" con "indicatori di efficacia", in quanto risulta più idoneo alla funzione di valutazione dell'efficacia.
Analogamente, il relatore non approva la formulazione che vincola il conseguimento degli obiettivi della PCP esclusivamente alle misure tecniche. Queste ultime devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, ma costituiscono soltanto uno dei suoi strumenti, al pari dei piani pluriennali, dei TAC, dei contingenti, ecc. Pertanto, sarebbe meglio impiegare il termine "contribuire" anziché "garantire".
Non appare ragionevole utilizzare come target la soglia del 5 % di tolleranza per le catture di taglia inferiore alla taglia minima. Occorre ricordare che questa soglia non rappresenta altro che un'eccezione rispetto all'obbligo di sbarco e pertanto sarebbe eccessivo renderla un target. Al contrario, il rendimento massimo sostenibile, essendo un vero e proprio obiettivo della PCP, risulta più adatto a fungere da indicatore di efficacia.
La Commissione propone inoltre di stabilire target differenti in funzione delle diverse direttive. È evidente che le misure tecniche, al pari della PCP nel suo insieme, devono essere in linea con la politica dell'Unione in materia ambientale, ma nel momento in cui i target di un regolamento sono basati sulle direttive sorgono diversi problemi che comportano incertezza giuridica.
Per definizione, le direttive sono destinate agli Stati membri, che devono recepirle nelle legislazioni nazionali, e non contemplano in nessun caso i regolamenti del Consiglio e del Parlamento europeo. Inoltre, nel caso della direttiva quadro sulle acque, manca un qualsiasi legame con le misure tecniche, dal momento che non hanno alcun impatto sulla qualità delle acque.
Relativamente alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino sussistono gravi problemi, come già dimostrato, anche per quanto concerne la ricerca di descrittori e la determinazione del buono stato ambientale. Solo due Stati membri hanno presentato definizioni adeguate di un buono stato ecologico per quanto riguarda il buono stato delle risorse della pesca sfruttate a fini commerciali. Per nove Stati membri la definizione fornita è stata giudicata parzialmente adeguata, mentre per altri nove la Commissione ha giudicato la definizione inadeguata.
La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino figura sia fra gli obiettivi specifici (articolo 3) che tra i target (articolo 4), il che rende più difficile comprendere la proposta. Un altro problema consiste nel fatto che, in definitiva, i target delle misure tecniche sarebbero stabiliti da una decisione della Commissione. Sarebbe anomalo se gli obiettivi di un regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo fossero stabiliti da una decisione della Commissione.
La definizione di obiettivi basati su accordi internazionali pone invece problemi di natura diversa. La Commissione propone di fissare gli obiettivi delle misure tecniche attraverso accordi internazionali, che siano o meno sottoscritti dall'UE.
Finora, ogniqualvolta l'UE ha sottoscritto un accordo internazionale concernente le misure tecniche, questo è stato recepito nel diritto dell'UE. Per esempio, esistono regolamenti di misure tecniche che rispondono a raccomandazioni emesse dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite[1] o convegni internazionali anche nell'ambito delle Nazioni Unite e dei quali l'UE è parte contraente[2].
La Commissione propone di garantire il rispetto di un massimo di catture accessorie per le specie non sfruttate commercialmente al di sotto dei livelli stabiliti dagli accordi internazionali. In primo luogo, non elencando i suddetti accordi, la Commissione solleva una questione di carattere istituzionale, dal momento che la disposizione proposta potrebbe avere come conseguenza il recepimento automatico nel diritto dell'Unione di qualsiasi accordo internazionale, compresi quelli conclusi tra paesi terzi. Inoltre, occorre tenere presente che gli accordi internazionali conclusi dall'UE sono adottati con la procedura di parere conforme e che il Parlamento non è coinvolto nella negoziazione sui contenuti, mentre nel caso del regolamento sulle misure tecniche è applicata la procedura di codecisione.
Semplificazione e norme dettagliate
Il relatore è a favore della semplificazione, in considerazione del fatto che la prolificità e l'illeggibilità della legislazione vigente ne ostacolano la corretta applicazione. Tuttavia, nel caso degli allegati proposti dalla Commissione, la semplificazione si spinge troppo in là e prevede misure inadatte alla situazione attuale. Inoltre, la Commissione non ha tenuto conto della necessità di risolvere alcuni dei problemi emersi nell'ambito dell'applicazione della legislazione attuale.
La semplificazione proposta dà luogo a un'asimmetria tra le misure tecniche riportate negli allegati, che entreranno in vigore immediatamente, e le misure che saranno adottate a livello regionale, che invece saranno adottate in un secondo momento modificando gli allegati. Nella pratica questo divario temporale potrebbe generare confusione e comportare la chiusura immediata di alcune attività di pesca.
Secondo il relatore, la semplificazione non deve essere intesa come un rifacimento delle norme, ma come un processo in cui le regole esistenti sono rese più comprensibili e di più facile applicazione per i pescatori. Al fine di evitare problemi, sarebbe opportuno mantenere nella misura del possibile lo status quo nel quadro del presente regolamento.
Regionalizzazione e norme di base
Il relatore è dell'opinione che le decisioni adottate a livello locale possano contribuire a migliorare la legislazione, adattandola alle specificità delle attività di pesca o dei bacini marittimi. La regionalizzazione dovrebbe consentire di adeguare le decisioni relative alle misure tecniche alla realtà delle attività di pesca. L'obiettivo è eliminare la rigidità della normativa attuale e favorire una legislazione più evolutiva e adattata al territorio. L'approccio della regionalizzazione è coerente con la volontà di basare il successo delle misure tecniche sui risultati. Il rovescio della medaglia è, tuttavia, la perdita di potere da parte del Parlamento europeo.
La regionalizzazione non deve portare a una situazione estrema in cui le norme di base sono ridotte al minimo e l'applicazione di aspetti fondamentali può essere modificata attraverso atti delegati. Ciò significherebbe che le disposizioni del regolamento relative alle misure tecniche sarebbero soltanto temporanee: la Commissione, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri, e senza la partecipazione del Parlamento europeo, potrebbe modificare aspetti essenziali del regolamento mediante atti delegati. Questo sarebbe inaccettabile.
La regionalizzazione non deve in nessun caso condurre alla rinazionalizzazione. Occorre ricordare che la politica della pesca dell'UE è, non a caso, una politica comune: gli stock condivisi e migratori devono essere gestiti in maniera congiunta. Pertanto, è necessario che alcuni principi fondamentali rimangano soggetti alla procedura di codecisione delle istituzioni centrali dell'UE. In tal modo sarà possibile garantire condizioni di parità tra gli operatori di tutta l'UE e facilitare l'applicazione e il monitoraggio delle misure tecniche.
Il relatore ritiene che i piani pluriennali debbano svolgere un ruolo centrale nella gestione delle risorse della pesca e siano lo strumento più adatto ai fini dell'adozione e dell'applicazione di misure tecniche specifiche nel processo di regionalizzazione.
Naturalmente, la regionalizzazione non dovrebbe essere ostacolata dall'assenza di piani pluriennali. In tal caso, non bisogna impedire agli Stati membri di presentare raccomandazioni comuni a livello regionale in grado di dare luogo ad atti delegati della Commissione, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base della PCP.
- [1] Regolamento (CE) n. 734/2008 (Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi della pesca di fondo).
- [2] Regolamento (CE) n. 520/2007 e regolamento (CE) n. 302/2009 (piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale) e regolamento (CE) n. 601/2004 (convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico).
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (10.3.2017)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
Relatore per parere: Claudiu Ciprian Tănăsescu
BREVE MOTIVAZIONE
Le misure tecniche sono norme che disciplinano come, dove e quando i pescatori possono pescare, e hanno un ruolo importante nel garantire che le attività di pesca vengano effettuate in modo ecologicamente sostenibile. Poiché, nelle acque europee, una quantità allarmante di stock ittici continua ad essere oggetto di uno sfruttamento eccessivo e i livelli di catture accessorie di specie non bersaglio rimangono spesso elevati, nonostante gli sforzi per rispondere a questi problemi con modifiche normative, è chiaro che l’attuale struttura regolamentare per le misure tecniche non abbia ottenuto risultati ottimali. Soprattutto a seguito dell’adozione del nuovo regolamento di base della politica comune della pesca (PCP), è ora fondamentale adeguare il quadro di misure tecniche per realizzare gli obiettivi enunciati nella PCP. Inoltre, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle nostre risorse della pesca, nonché di proteggere le specie e gli habitat sensibili, le nuove misure tecniche devono essere in linea con la legislazione e gli impegni ambientali dell'Unione.
La proposta della Commissione è un passo nella giusta direzione. Per un maggior successo in futuro, le attività di pesca devono essere governate in modo proattivo, e in collaborazione con i pescatori e tutti gli altri soggetti interessati. La regionalizzazione delle misure tecniche, nel quadro adeguato e a condizione che il processo di regionalizzazione segua obiettivi comuni e si prefigga l’obiettivo di soddisfare i livelli attuali o livelli più elevati di impegni ambientali assunti dall'Unione, prevede una possibilità di una migliore governance. Per rendere assolutamente chiaro che il processo di regionalizzazione deve avvenire nel contesto degli obiettivi esistenti, le disposizioni relative in particolare alle direttive Uccelli e Habitat (direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE) dovrebbero essere più chiaramente inserite e integrate in tutto il testo.
Inoltre, alcuni aspetti della proposta della Commissione richiedono altresì una migliore formulazione per garantire il successo del nuovo approccio dal momento che le nuove misure tecniche devono anche rispettare altri principi di gestione della pesca e dell’ambiente dell'Unione. In primo luogo, la politica della pesca deve avere basi scientifiche: le decisioni in materia di gestione delle nostre risorse naturali comuni devono essere basate su dati quanto più possibile precisi, basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili, che siano pubblici e rivedibili, e, ove i dati siano inaffidabili o il parere scientifico non definitivo, deve applicarsi il principio di precauzione. In secondo luogo, soprattutto dopo lo spostamento verso la gestione basata sui risultati delle attività di pesca, le disposizioni di attuazione, controllo e applicazione della proposta devono essere idonee allo scopo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre utilizzare il nuovo quadro e l’approccio normativo proattivo che tenga conto delle parti interessate per costruire una "cultura dell’osservanza".
Dal punto di vista ambientale, il ruolo fondamentale del nuovo quadro di misure tecniche dovrebbe essere quello di garantire una corretta base di riferimento per le misure tecniche e le condizioni adeguate in cui deve avvenire la regionalizzazione. È chiaro che il quadro deve anche poter rispondere rapidamente ai casi in cui i dati e i pareri scientifici ne evidenzino un funzionamento non ottimale. Le nuove misure tecniche non devono in quanto tali puntare esclusivamente a nuovi obiettivi, ma raggiungere anche gli obiettivi prefissati; se gli obiettivi non sono raggiunti, le misure tecniche non sono quelle giuste.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) È necessario semplificare le norme attuali per migliorarne la comprensione e l'accettazione da parte di operatori, autorità nazionali e parti interessate. Dovrebbe essere promossa la partecipazione del settore ai processi decisionali e si dovrebbe prestare attenzione affinché le norme di conservazione e sostenibilità non siano indebolite. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Opportune misure tecniche dovrebbero applicarsi alle attività di pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulle specie di molluschi. |
(6) Dovrebbero applicarsi misure tecniche alle attività di pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sull'ambiente marino, sugli stock ittici e sulle altre specie. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) La cattura e l'uccisione accidentale di specie protette dovrebbero essere affrontate in modo globale in tutte le attività di pesca e per tutti i tipi di attrezzi in considerazione del rigoroso livello di tutela ad esse accordato a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, della loro elevata vulnerabilità nonché dell'obbligo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Al fine di valutare l'efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, il livello di catture accessorie di specie sensibili e l'estensione dei fondali marini significativamente danneggiati dalle attività di pesca, che siano conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell'Unione in materia ambientale (in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21) e alle migliori pratiche internazionali. |
(9) Al fine di valutare l'efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, il livello di catture accessorie di specie sensibili e l'estensione dei fondali marini significativamente danneggiati dalle attività di pesca, che siano conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell'Unione in materia ambientale (in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, la direttiva 2009/147/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21) e alle migliori pratiche internazionali. |
__________________ |
__________________ |
21 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). |
21 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Per determinate specie ittiche rare, come alcune specie di squali e razze, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca. |
(15) Per determinate specie ittiche che sono rare o particolarmente vulnerabili allo sfruttamento eccessivo a causa delle loro caratteristiche biologiche, come alcune specie di squali e razze, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) È opportuno vietare pratiche quali la selezione qualitativa e lo slipping (rilascio in acqua del pescato), salvo in caso di esenzioni istituite nell'ambito dell'obbligo di sbarco. |
(22) È opportuno vietare pratiche quali la selezione qualitativa e lo slipping (rilascio in acqua del pescato). Lo slipping può essere consentito esclusivamente in caso di esenzioni istituite nell'ambito dell'obbligo di sbarco e solo qualora siano introdotti requisiti di raccolta dei dati a complemento delle esenzioni. |
Motivazione | |
Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Laddove non esistano misure tecniche a livello regionale dovrebbero essere applicate norme di base derivate da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere del CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca, misure di conservazione della natura intese a limitare le catture accessorie di mammiferi marini e uccelli marini in determinate zone e qualsiasi altra misura specifica vigente a livello regionale di cui ancora si necessiti per continuare a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione in attesa dell'adozione di corrispondenti misure a livello regionale. |
(24) Laddove non esistano misure tecniche a livello regionale dovrebbero essere applicate norme di base derivate da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere dello CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca, misure di conservazione della natura intese a contenere quanto più possibile e, ove possibile, eliminare, le catture accessorie di mammiferi marini e uccelli marini in determinate zone e qualsiasi altra misura specifica vigente a livello regionale di cui ancora si necessiti per continuare a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione in attesa dell'adozione di corrispondenti misure a livello regionale. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Gli Stati membri, di concerto con le parti interessate, possono elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche che si discostino dalle norme di base, secondo il processo di regionalizzazione previsto nella PCP. |
(25) Gli Stati membri, di concerto con le parti interessate, dovrebbero elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche, secondo il processo di regionalizzazione previsto nella PCP, anche in mancanza di un piano pluriennale. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Tali misure tecniche regionali dovrebbero essere almeno equivalenti alle norme di base per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e la protezione di specie e habitat sensibili. |
(26) Tali misure tecniche regionali dovrebbero mirare ad un'elevata sostenibilità ambientale ed essere almeno equivalenti alle norme di base per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e la protezione di specie e habitat sensibili. L'adozione di misure tecniche regionali dovrebbe essere basata sui migliori pareri scientifici disponibili. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) Si dovrebbe ricorrere alla regionalizzazione come strumento per promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, ONG comprese, e per mettere i pescatori in condizioni di partecipare e di collaborare strettamente con gli Stati membri, i consigli consultivi e gli scienziati alla creazione di provvedimenti su misura che contemplino le specificità di ciascuna area di pesca e ne salvaguardino le condizioni ambientali. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 ter) Le decisioni adottate dai gruppi regionali degli Stati membri nell'ambito della regionalizzazione dovrebbero rispettare le medesime norme di controllo democratico di quelle degli Stati membri interessati. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 bis) Nel caso ci sia un interesse di gestione diretto riguardante un solo Stato membro, è possibile presentare proposte di misure tecniche individuali, per modificare le vigenti misure di conservazione, previa consultazione dei pertinenti consigli consultivi. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Nell'elaborare raccomandazioni comuni per l'adozione, nell'ambito di piani pluriennali, di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie la cui dimensione di maglia differisca da quella prevista dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali attrezzi presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base. |
(28) Nell'elaborare raccomandazioni comuni per l'adozione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie la cui dimensione di maglia differisca da quella prevista dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali attrezzi presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a istituire, nell'ambito di piani pluriennali, nuove zone di divieto o limitazione della pesca a tutela delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire le specifiche, l'estensione, la durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio. |
(29) Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a istituire nuove zone di divieto o limitazione della pesca a tutela delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire le specifiche, l'estensione, la durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a definire, nell'ambito di piani pluriennali, taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare che non siano pregiudicati gli obiettivi della politica comune della pesca, facendo in modo che venga garantita la protezione dei giovanili di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. |
(30) Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a definire taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare che siano realizzati gli obiettivi della politica comune della pesca, facendo in modo che venga garantita la protezione dei giovanili di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle aggregazioni di giovanili o di riproduttori dovrebbe costituire un'opzione per l'elaborazione di raccomandazioni comuni. Le condizioni per istituire o revocare tali fermi e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni. |
(31) La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle aggregazioni di giovanili o di riproduttori o delle specie sensibili dovrebbe costituire un'opzione per l'elaborazione di raccomandazioni comuni. Le condizioni per istituire o revocare tali fermi e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto di attrezzi innovativi, debitamente confermata dallo CSTEP, le raccomandazioni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di nuovi attrezzi, come la rete da traino con impiego di impulso elettrico. È opportuno che l'uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio. |
(32) Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto di attrezzi innovativi, debitamente confermata dallo CSTEP, le raccomandazioni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di nuovi attrezzi, come la rete da traino con impiego di impulso elettrico. È opportuno che l'uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi diretti o cumulativi su habitat marini, segnatamente habitat sensibili, o specie non bersaglio. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Per contenere quanto più possibile le catture accessorie di specie vulnerabili e gli impatti degli attrezzi da pesca su habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri elaborino ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l'impatto della pesca su specie e habitat sensibili. Qualora i dati scientifici evidenziassero l'esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di tali specie e habitat, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella regione considerata. In particolare, tali disposizioni potrebbero essere applicate all'utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di cetacei e uccelli marini. |
(33) Per contenere quanto più possibile e, ove possibile, eliminare le catture accessorie di specie vulnerabili e gli impatti degli attrezzi da pesca su habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri elaborino ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l'impatto della pesca su specie e habitat sensibili. Qualora i dati scientifici evidenziassero l'esistenza di una minaccia per lo stato di conservazione di tali specie e habitat, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella regione considerata. In particolare, tali disposizioni potrebbero essere applicate all'utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di cetacei e uccelli marini. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, aggiornare l'elenco delle zone sensibili in cui la pesca dovrebbe essere soggetta a restrizioni, adottare misure tecniche nel quadro di piani pluriennali e adottare misure tecniche nel quadro di piani temporanei in materia di rigetti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(38) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, aggiornare l'elenco delle zone sensibili in cui la pesca dovrebbe essere soggetta a restrizioni, adottare misure tecniche nel quadro di piani pluriennali e adottare misure tecniche nel quadro di piani temporanei in materia di rigetti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e sulla base della valutazione dello CSTEP. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Motivazione | |
Tutti i provvedimenti adottati dovrebbero essere subordinati alla valutazione positiva del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Secondo la PCP, la funzione di tale comitato è fornire un parere scientifico obiettivo. Pertanto, poiché l'impatto delle misure tecniche su aree o specie non bersaglio potrebbe essere sconosciuto o non ancora esaminato, dovrebbero tutte essere valutate dallo CSTEP. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In quanto strumenti destinati a sostenere l'attuazione della politica comune della pesca (PCP), le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare al paragrafo 2, al paragrafo 3 e al paragrafo 5, lettere a) e j), del suddetto articolo. |
1. In quanto strumenti destinati a sostenere l'attuazione della politica comune della pesca (PCP), le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare al paragrafo 1, al paragrafo 2, al paragrafo 3 e al paragrafo 5, lettere a), i) e j), del suddetto articolo. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine; |
(a) garantire modelli di sfruttamento sostenibili che assicurino la conservazione delle risorse della pesca e proteggano età e taglie sensibili, in particolare le aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine; |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) garantire che le catture accessorie di specie marine elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre specie sensibili, effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie; |
(b) garantire che le catture accessorie di specie marine elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre specie sensibili, effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate; |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) garantire che gli impatti ambientali della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo e se possibile eliminati, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione di tali habitat; |
(c) garantire che gli impatti ambientali della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo e se possibile eliminati; |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) garantire che siano rispettati i criteri previsti per i descrittori 1, 3, 4 e 6 di cui all'allegato della decisione 2010/477/UE della Commissione, parte B. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le misure tecniche mirano a conseguire i seguenti target: |
1. Le misure tecniche conseguono i seguenti target: |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) garantire che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superino il 5% in volume conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
(a) garantire che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superino il volume stabilito nelle raccomandazioni comuni dei gruppi regionali di Stati membri e siano coerenti con i piani di rigetto, tenendo in considerazione, al contempo, la variabilità fra specie ittiche e attrezzi da pesca; |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) garantire che le catture accessorie di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione e dagli accordi internazionali; |
(b) garantire che le catture accessorie di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione e dagli accordi internazionali, con l'obiettivo di eliminare progressivamente tali catture accessorie; |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) garantire che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini non superino i livelli necessari per conseguire un buono stato ecologico per ciascun tipo di habitat, valutato nell'ambito della direttiva 2008/56/CE in ciascuna regione o sottoregione marina sia in termini di qualità degli habitat che di estensione geografica in cui devono essere raggiunti i livelli prescritti. |
(c) garantire che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat marini, compresi gli habitat sensibili dei fondali marini, siano contenuti quanto più possibile e mantenuti al di sotto dei livelli necessari per conseguire un buono stato ecologico, in particolare per ciascun tipo di habitat, valutato nell'ambito della direttiva 2008/56/CE in ciascuna regione o sottoregione marina sia in termini di qualità degli habitat che di estensione geografica in cui devono essere raggiunti i livelli prescritti al fine di garantire che siano rispettati i criteri previsti per il descrittore 6 di cui all'allegato della decisione 2010/477/UE della Commissione, parte B. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) garantire la progressiva e graduale eliminazione delle catture accessorie indesiderate al fine di garantire che siano rispettati i criteri previsti per i descrittori 1, 3 e 4 di cui all'allegato della decisione 2010/477/UE della Commissione, parte B. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "modello di sfruttamento": il modo in cui la pressione di pesca è distribuita nel profilo d'età di uno stock; |
(1) "modello di sfruttamento": il modo in cui la pressione di pesca è distribuita nel profilo d'età e di taglia di uno stock; |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) "pesca selettiva": la capacità di un metodo di pesca di scegliere come bersaglio e catturare pesci o molluschi in base alla taglia e alla specie nel corso dell'operazione di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni le specie non bersaglio; |
(3) "pesca selettiva": la capacità di un metodo di pesca di scegliere come bersaglio e catturare pesci o molluschi in base alla taglia e alla specie nel corso dell'operazione di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni le specie non bersaglio e i giovanili di specie regolamentate; |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) "stato di conservazione di un habitat naturale": lo stato di conservazione di un habitat naturale ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi; |
(9) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi; |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) "consigli consultivi": gruppi di interesse istituiti nell'ambito della PCP al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate e di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP; |
(10) "consigli consultivi": gruppi di interesse istituiti nell'ambito della PCP in conformità degli articoli da 43 a 45 e della rappresentazione delle parti interessate in conformità dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1380/2013 per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP; |
Motivazione | |
La composizione dei consigli consultivi dovrebbe rispettare l'equilibrio della rappresentazione stabilito nella PCP. | |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 42 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) "selezione qualitativa": la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero potuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto; |
(42) "selezione qualitativa": la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero dovuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto; |
Motivazione | |
Per quanto riguarda la selezione qualitativa, il rigetto è un'opzione economica spesso dagli effetti enormi su alcune specie, dal momento che il tasso di sopravvivenza varia a seconda delle specie e del lasso di tempo passato a bordo. La pratica dovrebbe basarsi sul principio che tale pesce andrebbe sbarcato, e non su un approccio flessibile in funzione di fattori economici. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, il presente articolo si applica alle acque d'alto mare e alle acque di paesi terzi. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l'elenco di cui all'allegato I aggiungendovi nuove specie che necessitano di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all'articolo 32. |
4. Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l'elenco di cui all'allegato I, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all'articolo 32. |
Motivazione | |
L'elenco dovrebbe essere soggetto a modifica non solo quando una nuova specie necessita di protezione, ma anche, ad esempio, quando una specie richiede protezione anche in un'altra zona o, in alternativa, quando una specie non ha più bisogno di protezione. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). |
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c bis). |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Per le specie di cui al paragrafo 1, gli operatori dei pescherecci registrano e trasmettono alle autorità competenti le informazioni sugli esemplari catturati come cattura accessoria e rilasciati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione1bis. |
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__________________ |
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1bisDecisione di esecuzione (UE) 2016/1701 della Commissione, del 19 agosto 2016, che stabilisce norme relative al formato per la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura [notificata con il numero C(2016) 5304] GU L 260 del 27.09. 2016, pag.153. |
Motivazione | |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione sulla raccolta dei dati prevede che le catture accessorie di specie sensibili possano essere registrate nei giornali di pesca. Inoltre, i pescatori collaborano spesso con gli scienziati per fornire loro esemplari morti. Si tratta di un contributo importante dei pescatori al miglioramento della conoscenza di queste specie. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie sono autorizzati nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza. |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie sono autorizzati nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati o l'esemplare sia morto e possa quindi essere utilizzato per finalità scientifiche. Le autorità nazionali competenti sono debitamente informate. |
Motivazione | |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione sulla raccolta dei dati prevede che le catture accessorie di specie sensibili possano essere registrate nei giornali di pesca. Inoltre, i pescatori collaborano spesso con gli scienziati per fornire loro esemplari morti. Si tratta di un contributo importante dei pescatori al miglioramento della conoscenza di queste specie. | |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all'utilizzo di determinati attrezzi secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie di cui al paragrafo 1 e sono compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell'Unione. |
4. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all'utilizzo di determinati attrezzi secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie di cui al paragrafo 1 o le catture accidentali di altre specie e sono compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell'Unione. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. È vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato. |
1. È vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato. Per le zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE e le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, l'uso di attrezzi da pesca può avvenire solo in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
(a) garantire la protezione del novellame di specie marine in modo tale che la maggior parte del pesce pescato abbia raggiunto l'età della riproduzione prima di essere catturato e conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il paragrafo 1 non si applica alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, è possibile praticare lo slipping per le catture o le specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
Motivazione | |
Nello slipping la selezione avviene già in acqua e, pertanto, è coerente con l'intenzione delle eccezioni all'obbligo di sbarco nel caso in cui siano stati dimostrati alti tassi di sopravvivenza. La selezione qualitativa è una scelta economica per il rigetto dei pesci di prezzo basso già a bordo. Questa pratica può avere effetti enormi sulle varie specie a seconda delle loro capacità di sopravvivenza. Occorre pertanto adottare un approccio diverso per quanto concerne gli obblighi di sbarco per queste due pratiche. | |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Specie non soggette a limiti di cattura |
Catture di specie indesiderate non soggette a limiti di cattura |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono presentare raccomandazioni comuni intese a definire opportune misure tecniche a livello regionale che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1. |
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono presentare raccomandazioni comuni intese a definire opportune misure tecniche a livello regionale che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1. In tal contesto gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per coinvolgere nella maggior misura possibile tutte le parti interessate pertinenti. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le misure tecniche raccomandate in conformità del paragrafo 2 sono almeno equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili. |
3. Le misure tecniche raccomandate in conformità del paragrafo 2 mirano ad una elevata sostenibilità ambientale e sono almeno equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 19 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Misure regionali nell'ambito di piani pluriennali |
Misure tecniche nell'ambito della regionalizzazione |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire misure tecniche a livello regionale al fine di conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono stabilite mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire misure tecniche a livello regionale al fine di conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono stabilite mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può adottare tali atti delegati anche in mancanza delle raccomandazioni comuni di cui ai citati paragrafi. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Quando presentano raccomandazioni comuni per la definizione di misure tecniche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali misure. |
5. Quando presentano raccomandazioni comuni per la definizione di misure tecniche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali misure. Le prove scientifiche sono pubblicate al più tardi quando la raccomandazione comune è trasmessa alla Commissione. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 5. |
6. La Commissione chiede allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 5. |
Motivazione | |
La valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) non dovrebbe essere facoltativa. Secondo la PCP, la funzione di tale comitato è fornire un parere scientifico obiettivo. Pertanto, poiché l'impatto delle misure tecniche su aree o specie non bersaglio potrebbe non essere stato esaminato in maniera olistica, le raccomandazioni comuni che le stabiliscono dovrebbero sempre essere valutate dallo CSTEP. | |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. L'adozione delle misure tecniche, conformemente ai paragrafi 1 e 2, è subordinata a una valutazione positiva da parte dello CSTEP. |
Motivazione | |
Tutte le raccomandazioni che modificano o integrano le misure esistenti o che derogano a tali misure dovrebbero essere scientificamente valutate dallo CSTEP, in quanto l'impatto di tali misure su aree o specie non bersaglio potrebbe essere ancora sconosciuto o non essere stato esaminato in maniera olistica. Tali misure dovrebbero essere adottate soltanto in caso di valutazione positiva. | |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 al fine di modificare o stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X, gli Stati membri rispettano l'obiettivo di garantire la protezione dei giovanili di specie marine. |
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 al fine di modificare o stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X, gli Stati membri rispettano l'obiettivo di garantire la protezione dei giovanili di specie marine. Le raccomandazioni comuni si basano sulle migliori prove scientifiche disponibili e tengono conto di criteri biologici, in particolare la dimensione delle specie quando raggiungono la maturità. Le raccomandazioni comuni non pregiudicano le disposizioni di controllo e di applicazione in materia di sbarco e commercializzazione dei prodotti della pesca. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per consentire l'istituzione di fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca onde assicurare la protezione di aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi: |
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per consentire l'istituzione di fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca onde assicurare la protezione di aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi o di specie sensibili, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi: |
Motivazione | |
Secondo la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 7, si parla di specie sensibili quando è necessaria la protezione di tali specie per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE. Un'opzione per la protezione di tali specie dovrebbe essere anche l'istituzione di fermi in tempo reale. | |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per autorizzare o estendere l'uso di attrezzi da pesca innovativi, comprese le reti da traino con impiego di impulso elettrico descritte nella parte E dell'allegato V, in uno specifico bacino marittimo, gli Stati membri forniscono una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili. |
1. Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per autorizzare o estendere l'uso di attrezzi da pesca innovativi, comprese le reti da traino con impiego di impulso elettrico descritte nella parte E dell'allegato V, in uno specifico bacino marittimo, gli Stati membri forniscono una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio, su altre specie appartenenti all'ecosistema e sugli habitat. Tale valutazione si basa sull'impiego degli attrezzi da pesca innovativi nel corso di un periodo di prova limitato a non più del 5 % dei pescherecci attualmente in tale mestiere, per un periodo non inferiore ai due anni. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le suddette valutazioni indichino che esso darà luogo a impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio. |
3. L'uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le suddette valutazioni indichino che esso darà luogo a impatti negativi diretti o cumulativi su habitat marini, compresi habitat sensibili o specie non bersaglio. |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi. |
2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi. Esse sono almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell'Unione. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 11.4.2016 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 11.4.2016 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Claudiu Ciprian Tănăsescu 27.4.2016 |
||||
Esame in commissione |
30.1.2017 |
|
|
|
|
Approvazione |
9.3.2017 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 22 3 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Edouard Martin, Lieve Wierinck |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
37 |
+ |
|
ALDE |
Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck |
|
ECR |
Mark Demesmaeker, Julie Girling |
|
EFDD |
Eleonora Evi |
|
GUE/NGL |
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez |
|
NI |
Zoltán Balczó |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli |
|
VERTS/ALE |
Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes |
|
22 |
- |
|
ECR |
Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha |
|
EFDD |
Julia Reid |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |
|
3 |
0 |
|
ENF |
Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
11.3.2016 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 11.4.2016 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
DEVE 11.4.2016 |
ENVI 11.4.2016 |
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
DEVE 24.5.2016 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Gabriel Mato 12.4.2016 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
19.4.2016 |
12.7.2016 |
8.9.2016 |
10.10.2016 |
|
|
10.11.2016 |
25.4.2017 |
30.5.2017 |
|
|
Approvazione |
21.11.2017 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 5 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez |
||||
Deposito |
28.11.2017 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
20 |
+ |
|
ALDE Group |
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai |
|
ECR Group |
Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen |
|
GUE/NGL Group |
Liadh Ní Riada |
|
NI |
Diane Dodds |
|
PPE Group |
Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa |
|
S&D Group |
Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas |
|
5 |
- |
|
EFDD Group |
David Coburn, Mike Hookem |
|
Verts/ALE Group |
Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton |
|
2 |
0 |
|
ENF Group |
France Jamet |
|
GUE/NGL Group |
Maria Lidia Senra Rodríguez |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti