RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
8.12.2017 - (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Andreas Schwab
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0822),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0012/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Bundestag tedesco, dal Bundesrat tedesco, dall'Assemblea nazionale francese, dal Senato francese e dal Consiglio federale austriaco, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0395/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) I risultati del processo di valutazione reciproca hanno messo in evidenza la mancanza di chiarezza per quanto riguarda i criteri che le autorità nazionali competenti devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, nonché una disomogeneità dell'esame di tali provvedimenti a tutti i livelli di regolamentazione. Per impedire la frammentazione del mercato interno ed eliminare gli ostacoli all'accesso ad alcune attività di lavoro subordinato o autonomo e all'esercizio di queste, è pertanto necessario definire un approccio comune a livello dell'Unione per evitare l'adozione di provvedimenti sproporzionati. |
(5) I risultati del processo di valutazione reciproca hanno messo in evidenza la mancanza di chiarezza per quanto riguarda i criteri che gli Stati membri devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, nonché una disomogeneità dell'esame di tali provvedimenti a tutti i livelli di regolamentazione. Per impedire la frammentazione del mercato interno ed eliminare gli ostacoli all'accesso ad alcune attività di lavoro subordinato o autonomo e all'esercizio di queste, vi dovrebbe essere un approccio comune a livello dell'Unione per evitare l'adozione di provvedimenti sproporzionati. |
Motivazione | |
Onde evitare contraddizioni con il termine "autorità competente" della direttiva 2005/36/CE, è opportuno permettere agli Stati membri di decidere autonomamente in merito alle autorità competenti. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) La presente direttiva mira a stabilire le norme per lo svolgimento di test della proporzionalità prima dell'introduzione di regolamentazioni delle professioni, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo la trasparenza, l'alta qualità dei servizi professionali forniti e un elevato livello di tutela dei consumatori. La presente direttiva non dovrebbe incidere sulla competenza degli Stati membri, in assenza di disposizioni di armonizzazione, di regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le attività considerate dalla presente direttiva dovrebbero riguardare le professioni regolamentate che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in aggiunta alla direttiva 2005/36/CE, fatte salve le altre disposizioni definite in altri atti dell'Unione per quanto riguarda l'accesso a una determinata professione regolamentata e il suo esercizio. |
(7) Le attività considerate dalla presente direttiva dovrebbero riguardare le professioni regolamentate che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE. La direttiva dovrebbe applicarsi ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate esistenti o il loro esercizio o alle professioni che gli Stati membri stanno valutando se regolamentare. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in aggiunta alla direttiva 2005/36/CE, fatte salve le altre disposizioni definite in altri atti dell'Unione per quanto riguarda l'accesso a una determinata professione regolamentata e il suo esercizio. In particolare, se i requisiti relativi all'accesso a una determinata professione o al suo esercizio sono armonizzati a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero evitare l'estensione indebita dell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione o l'introduzione di un numero eccessivo di norme, procedure amministrative, tasse o sanzioni, in particolare se si applicano a livello nazionale, regionale e locale, oltre lo stretto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di definire l'organizzazione e il contenuto dei propri sistemi di istruzione e di formazione professionale, in particolare per quanto riguarda la possibilità di delegare a organismi professionali il potere di organizzare o supervisionare l'istruzione e la formazione professionale. Tuttavia, se il periodo di istruzione o formazione professionale consiste in attività remunerate, dovrebbe essere garantita la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Gli Stati membri dovrebbero poter contare su un quadro normativo comune basato su concetti giuridici chiaramente definiti concernenti le diverse modalità di regolamentazione di una professione nell'Unione. Esistono diverse modalità di regolamentazione di una professione, ad esempio riservando l'accesso a una determinata attività o il suo esercizio ai titolari di una qualifica professionale. Le disposizioni nazionali possono disciplinare anche una delle modalità di esercizio di una professione tramite la definizione delle condizioni per l'uso dei titoli professionali. |
(8) Gli Stati membri dovrebbero poter contare su un quadro normativo comune basato su concetti giuridici chiaramente definiti concernenti le diverse modalità di regolamentazione di una professione nell'Unione. Esistono diverse modalità di regolamentazione di una professione, ad esempio riservando l'accesso a una determinata attività o il suo esercizio ai titolari di una qualifica professionale. Gli Stati membri dovrebbero anche poter adottare requisiti che disciplinano una delle modalità di esercizio di una professione tramite la definizione delle condizioni per l'uso dei titoli professionali o l'imposizione di requisiti di qualifica soltanto per i lavoratori autonomi, i professionisti dipendenti, i dirigenti o i rappresentanti legali di imprese, soprattutto laddove l'attività sia esercitata da una persona giuridica sotto forma di una società professionale. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri dovrebbero valutare la non discriminazione e la proporzionalità di tali disposizioni. La portata della valutazione dovrebbe essere proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione introdotta prendendo in considerazione il contesto regolamentare di una determinata professione regolamentata. Le disposizioni che non limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, ad esempio modifiche redazionali, non dovrebbero essere sottoposte a valutazione. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) L'onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere addotte da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato da tale paese, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni. |
(9) L'onere della prova della motivazione, della non discriminazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere addotte da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un'analisi della non discriminazione e della proporzionalità della disposizione adottata da tale Stato membro, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni. Sebbene uno Stato membro non debba essere necessariamente in grado di produrre uno studio specifico o precisi elementi o materiali suffraganti la proporzionalità di tale disposizione prima della sua adozione, esso dovrebbe condurre un'analisi oggettiva e dettagliata, tenendo conto delle circostanze specifiche in tale Stato membro, idonea a dimostrare, sulla base di prove coerenti, che sussistono rischi reali per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) È opportuno verificare periodicamente la proporzionalità delle disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione. Un riesame della proporzionalità della restrittività di una legislazione nazionale nel campo delle professioni regolamentate dovrebbe essere basato non solo sull'obiettivo di tale normativa al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti della normativa valutati dopo la sua adozione. La valutazione della proporzionalità della legislazione nazionale dovrebbe essere basata sugli sviluppi sopravvenuti nel settore successivamente all'adozione della legislazione. |
(10) È opportuno verificare dopo l'adozione la proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione. Un riesame della proporzionalità della restrittività di una legislazione nazionale nel campo delle professioni regolamentate dovrebbe essere basato non solo sull'obiettivo di tale normativa al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti della normativa valutati dopo la sua adozione. La valutazione della proporzionalità della legislazione nazionale dovrebbe essere basata sugli sviluppi sopravvenuti nel settore delle professioni regolamentate successivamente all'adozione della legislazione. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Gli Stati membri dovrebbero procedere a valutazioni della proporzionalità in modo obiettivo e indipendente, anche nel caso in cui una professione sia regolamentata in via indiretta, mediante l'attribuzione del potere regolamentare a un determinato organismo professionale. In particolare, sebbene la valutazione da parte delle autorità locali, degli organismi di regolamentazione o delle organizzazioni professionali potrebbe in certi casi, a motivo della loro maggiore vicinanza alle condizioni locali e delle loro conoscenze specialistiche, metterli in condizione di individuare il modo migliore per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico, sono giustificati i timori nel caso in cui la scelta politica effettuata da tali autorità o organismi arrechi benefici agli operatori esistenti a scapito dei nuovi interessati a entrare nel mercato. |
(11) Gli Stati membri dovrebbero procedere a valutazioni della proporzionalità in modo obiettivo e indipendente, anche nel caso in cui una professione sia regolamentata in via indiretta, mediante l'attribuzione del potere regolamentare a un determinato organismo professionale. La valutazione potrebbe includere il parere di un organismo indipendente incaricato dagli Stati membri interessati con il compito di formulare tale parere. In particolare, sebbene la valutazione da parte delle autorità locali, degli organismi di regolamentazione o delle organizzazioni professionali potrebbe in certi casi, a motivo della loro maggiore vicinanza alle condizioni locali e delle loro conoscenze specialistiche, metterli in condizione di individuare il modo migliore per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico, sono giustificati i timori nel caso in cui la scelta politica effettuata da tali autorità o organismi arrechi benefici agli operatori esistenti a scapito dei nuovi interessati a entrare nel mercato. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Come confermato dalla giurisprudenza costante, è proibita qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o la residenza derivante da disposizioni legislative nazionali che limitano la libertà di stabilimento. Nell'introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o che modificano quelle esistenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali disposizioni siano basate su criteri non discriminatori e obiettivi, noti in anticipo. |
Motivazione | |
Anche la non discriminazione dovrebbe esser presa in considerazione, come già previsto dalla giurisprudenza consolidata e dall'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Qualora l'accesso a determinate attività di lavoro subordinato o autonomo e l'esercizio di tali attività siano subordinati al rispetto di determinate disposizioni relative a specifiche qualifiche professionali, stabilite direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico, come quelli ai sensi del trattato, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. È importante garantire che i motivi di interesse pubblico siano adeguatamente individuati al fine di determinare l'intensità della regolamentazione. Ad esempio, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero godere di un margine di discrezionalità per decidere il livello di protezione della salute pubblica che desiderano garantire e il modo in cui tale protezione deve essere assicurata. È altresì necessario chiarire che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la tutela della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Secondo una costante giurisprudenza, ragioni di ordine puramente economico, aventi essenzialmente scopi protezionistici, come pure i motivi puramente amministrativi, quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non possono configurarsi come un motivo imperativo di interesse generale. |
(12) Qualora l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e l'esercizio di tali attività siano subordinati al rispetto di determinate requisiti relativi a specifiche qualifiche professionali, stabiliti direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali requisiti siano giustificati da motivi di interesse pubblico, come quelli ai sensi del trattato, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. È altresì necessario chiarire che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano i seguenti: il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la tutela della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode, la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali e l'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la garanzia della qualità del lavoro artigianale; la promozione della ricerca e dello sviluppo; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Secondo una costante giurisprudenza, ragioni di ordine puramente economico, quali la promozione dell'economia nazionale a scapito delle libertà fondamentali, come pure i motivi puramente amministrativi, quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non possono configurarsi come un motivo imperativo di interesse generale. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) È importante garantire che gli obiettivi di interesse pubblico siano adeguatamente individuati al fine di determinare, in assenza dell'armonizzazione, il livello appropriato di regolamentazione, entro i limiti della proporzionalità. Ad esempio, laddove i rischi per gli obiettivi di interesse pubblico aumentino, gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine ragionevole di valutazione entro il quale siano in grado di stabilire il livello di tutela che desiderano assicurare e, se del caso, rafforzare la regolamentazione vigente. Il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe rispetto a un altro Stato membro non significa che le norme di quest'ultimo siano sproporzionate e dunque incompatibili con il diritto dell'Unione. Mentre la regolamentazione delle professioni è della massima importanza per la tutela degli obiettivi di interesse pubblico ed assicurare prodotti e servizi di alta qualità, essa dovrebbe, tra l'altro, contribuire alla promozione di un elevato livello di occupazione e di un elevato livello di istruzione e formazione. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 ter) In merito alla tutela della salute pubblica, a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione dovrà essere garantito un elevato livello di tutela della salute umana. Ne consegue che un elevato livello di tutela della salute umana dovrà essere garantito anche nel caso in cui l'Unione adotti atti a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione delle professioni sanitarie, dato il carattere particolare dei servizi di assistenza sanitaria e in seguito al fatto che i pazienti non sono come gli altri destinatari di servizi. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Se uno Stato membro intende regolamentare una professione o modificare le norme in vigore, va tenuto conto della natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare dei rischi per i consumatori, i professionisti o terzi. Occorre prendere in considerazione anche il fatto che, nell'ambito dei servizi professionali, si osserva in genere un'asimmetria informativa tra i consumatori e i professionisti. I professionisti possiedono un elevato livello di conoscenze tecniche che i consumatori potrebbero non avere: risulta pertanto difficile per questi ultimi valutare la qualità dei servizi loro prestati. |
(13) Per garantire che le disposizioni che essi introducono, e che le modifiche che essi apportano alle disposizioni vigenti siano proporzionate, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i criteri pertinenti per la professione regolamentata oggetto di analisi. Se uno Stato membro intende regolamentare una professione o modificare le norme in vigore, va tenuto conto della natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare dei rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi. Occorre prendere in considerazione anche il fatto che, nell'ambito dei servizi professionali, si osserva in genere un'asimmetria informativa tra i consumatori e i professionisti, dato che i professionisti possiedono un elevato livello di conoscenze tecniche che i consumatori potrebbero non avere. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Per soddisfare il requisito della proporzionalità, i provvedimenti dovrebbero essere idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Un provvedimento dovrebbe essere considerato idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito soltanto se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico, ad esempio allorché rischi analoghi connessi a talune attività sono affrontati in maniera comparabile e le eventuali deroghe alle restrizioni in questione sono applicate conformemente all'obiettivo dichiarato. Il provvedimento nazionale dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento dell'obiettivo perseguito: di conseguenza, se non ha alcun effetto sul motivo di giustificazione, esso non dovrebbe essere considerato idoneo. |
(14) Per soddisfare il requisito della proporzionalità, i provvedimenti dovrebbero essere idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Un provvedimento dovrebbe essere considerato idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico, ad esempio allorché rischi analoghi connessi a talune attività sono affrontati in maniera comparabile e le eventuali deroghe alle restrizioni in questione sono applicate conformemente all'obiettivo dichiarato. Il provvedimento nazionale dovrebbe inoltre contribuire effettivamente al conseguimento dell'obiettivo perseguito: di conseguenza, se non ha alcun effetto sul motivo di giustificazione, esso non dovrebbe essere considerato idoneo. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I requisiti connessi alle qualifiche professionali dovrebbero essere considerati necessari solo nel caso in cui i provvedimenti esistenti, quali la normativa a tutela dei consumatori, non possono essere considerati idonei o realmente efficaci per conseguire l'obiettivo perseguito. |
(15) I requisiti connessi alle qualifiche professionali dovrebbero essere considerati necessari solo nel caso in cui i provvedimenti esistenti, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti o la normativa a tutela dei consumatori, non possono essere considerati idonei o realmente efficaci per conseguire l'obiettivo perseguito. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Tra gli elementi che le autorità nazionali devono prendere in considerazione, quelli di maggiore importanza sono i seguenti: il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione e la qualifica professionale richiesta; la complessità delle mansioni, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste; l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale; l'ambito delle attività professionali, riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale e, in particolare, se le attività riservate a determinati professionisti possano essere condivise con altri professionisti; il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato. |
(16) Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione anche gli elementi seguenti: il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione e la qualifica professionale richiesta; la complessità delle mansioni, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste; l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale; se le attività riservate a determinati professionisti possano essere condivise con altri professionisti; il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Nel caso in cui uno Stato membro regolamenti una professione, è opportuno tener conto del fatto che gli sviluppi tecnologici possono ridurre l'asimmetria informativa tra consumatori e professionisti. In considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnica e dei progressi scientifici, gli aggiornamenti dei requisiti di accesso possono rivestire particolare importanza per diverse professioni. |
(17) La presente direttiva promuove il progresso scientifico e tecnologico, che deve essere preso debitamente in considerazione, ad esempio qualora il servizio sia fornito per via elettronica. Nel caso in cui uno Stato membro regolamenti una professione, è opportuno tener conto del fatto che gli sviluppi scientifici e tecnologici possono ridurre o incrementare l'asimmetria informativa tra consumatori e professionisti. In considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnica e dei progressi scientifici, gli aggiornamenti dei requisiti di accesso possono rivestire particolare importanza per diverse professioni. Qualora gli sviluppi scientifici e tecnologici comportino un rischio elevato per gli obiettivi di interesse pubblico, spetta agli Stati membri, ove necessario, incoraggiare i professionisti a stare al passo con tali sviluppi. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) L'incidenza economica del provvedimento, compresa un'analisi costi-benefici, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l'impatto sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione dovrebbero essere debitamente presi in considerazione dalle autorità competenti. In base a tale analisi, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio nell'Unione è proporzionata all'importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi. |
(18) L'incidenza del provvedimento sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, sulle scelte dei consumatori e sulla qualità dei servizi erogati, dovrebbe essere debitamente presa in considerazione dagli Stati membri. Su tale base, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio nell'Unione è proporzionata all'importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) Nei casi in cui gli Stati membri ritengano che un particolare criterio non sia pertinente ai fini della valutazione, essi dovrebbero giustificare debitamente la loro decisione al momento della notifica alla Commissione a norma della presente direttiva. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Gli Stati membri dovrebbero eseguire un confronto tra il provvedimento nazionale in questione e le soluzioni alternative e meno restrittive che consentirebbero di conseguire lo stesso obiettivo imponendo minori restrizioni. Allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, l'obiettivo potrebbe essere conseguito con mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività ai professionisti, quali la protezione del titolo professionale o l'iscrizione a un albo professionale. La regolamentazione tramite attività riservate dovrebbe essere utilizzata soltanto nei casi in cui i provvedimenti mirano a prevenire un rischio di grave pregiudizio per gli obiettivi di interesse pubblico. |
(19) Gli Stati membri dovrebbero eseguire un confronto tra il provvedimento nazionale in questione e le soluzioni alternative e meno restrittive che consentirebbero di conseguire lo stesso obiettivo imponendo minori restrizioni. Allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, l'obiettivo dovrebbe essere conseguito con mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività ai professionisti, quali la protezione del titolo professionale o l'iscrizione a un albo professionale. Ad esempio, se i consumatori possono ragionevolmente scegliere se utilizzare o meno i servizi di professionisti qualificati, andrebbero utilizzati mezzi meno restrittivi, quali la protezione del titolo professionale o l'iscrizione a un albo professionale. La regolamentazione tramite attività riservate e titoli professionali protetti dovrebbe essere considerata laddove i provvedimenti mirino a prevenire un rischio di grave pregiudizio per gli obiettivi di interesse pubblico, come la salute pubblica. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Le autorità nazionali dovrebbero procedere a una valutazione complessiva delle circostanze in cui il provvedimento restrittivo è adottato e attuato e valutare in particolare l'effetto cumulativo dell'imposizione di numerosi requisiti, oltre alla specifica qualifica professionale. L'accesso a determinate attività e il loro esercizio possono essere subordinati al rispetto di determinate disposizioni, come le norme in materia di organizzazione della professione, adesione obbligatoria a un'organizzazione professionale, deontologia, supervisione e responsabilità. Nel valutare l'effetto cumulativo dei provvedimenti, le autorità competenti dovrebbero tener conto pertanto anche di altri requisiti esistenti, ad esempio in tema di sviluppo professionale continuo, obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, restrizioni quantitative, requisiti circa una forma giuridica specifica e in materia di assetto proprietario, restrizioni territoriali, restrizioni multidisciplinari e norme sull'incompatibilità, requisiti in materia di copertura assicurativa, nonché requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione. Un provvedimento adottato da uno Stato membro non può essere considerato necessario per conseguire l'obiettivo perseguito se si configura in sostanza come una duplicazione di requisiti che sono già stati introdotti nel contesto di altre norme o procedure. |
(20) Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione esaustiva delle circostanze in cui il provvedimento è adottato e attuato e valutare in particolare l'effetto combinato delle disposizioni nuove o modificate in combinazione con altri requisiti che limitano l'accesso alla professione o il suo esercizio. L'accesso a determinate attività e il loro esercizio possono essere subordinati al rispetto di diversi requisiti, come le norme in materia di organizzazione della professione, adesione obbligatoria a un'organizzazione professionale, deontologia, supervisione e responsabilità. Nel valutare l'effetto dei provvedimenti, gli Stati membri dovrebbero tener conto pertanto dei requisiti esistenti, inclusi quelli in tema di sviluppo professionale continuo, obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, restrizioni quantitative, requisiti circa una forma giuridica specifica e in materia di assetto proprietario, restrizioni territoriali, restrizioni multidisciplinari e norme sull'incompatibilità, requisiti in materia di copertura assicurativa, requisiti tariffari minimi e/o massimi prefissati, requisiti in materia di pubblicità, nonché requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 bis) L'introduzione di ulteriori requisiti potrebbe essere idonea per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico. Il semplice fatto che debba essere valutato l'effetto singolo o combinato non significa che i requisiti siano prima facie sproporzionati. Ad esempio, l'obbligo di sottoporsi a sviluppo professionale continuo potrebbe essere indicato per assicurare che i professionisti tengano il passo con gli sviluppi nei rispettivi campi, a condizione che non ponga condizioni discriminatorie e sproporzionate a scapito dei nuovi arrivati. Analogamente, l'appartenenza obbligatoria a un'organizzazione professionale potrebbe essere considerata appropriata laddove le organizzazioni professionali sono incaricate dallo Stato di salvaguardare i pertinenti obiettivi di interesse pubblico, ad esempio supervisionando l'esercizio legittimo della professione o organizzando o supervisionando la formazione professionale continua. Qualora l'indipendenza di una professione non possa essere garantita adeguatamente con altri mezzi, gli Stati membri potrebbero considerare l'applicazione di tutele, come la limitazione della partecipazione azionaria di persone esterne alla professione o stabilendo che la maggioranza dei diritti di voto debba essere detenuta da persone che esercitano la professione, a condizione che tali tutele non vadano oltre lo stretto necessario a proteggere l'obiettivo di interesse pubblico. Per garantire la tutela degli obiettivi di interesse pubblico e la qualità del servizio erogato, gli Stati membri potrebbero valutare la possibilità di stabilire requisiti tariffari minimi e/o massimi che i prestatori di servizi dovranno rispettare, in particolare per i servizi ove ciò sia necessario ai fini di un'applicazione efficace del principio del rimborso delle spese, purché tali restrizioni siano proporzionate e siano previste, se necessario, deroghe alle tariffe minime e/o massime. Qualora l'introduzione di ulteriori requisiti comporti una duplicazione dei requisiti già previsti da uno Stato membro nel contesto di altre norme o procedure, tali requisiti non possono essere considerati proporzionati per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 ter) Come confermato da una giurisprudenza costante, la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra gli interessi protetti dal trattato. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana in sede di valutazione dei requisiti per le professioni sanitarie, quali le attività riservate, il titolo professionale protetto, lo sviluppo professionale continuo o le norme relative alla distribuzione geografica o all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione, rispettando nel contempo le condizioni minime di formazione stabilite dalla direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri dovrebbero garantire in particolare che la regolamentazione delle professioni sanitarie, aventi implicazioni per la sanità pubblica e la sicurezza dei pazienti, sia proporzionata e che contribuisca a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, riconosciuta come diritto fondamentale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché a un'assistenza sanitaria sicura, di alta qualità ed efficiente per i cittadini sul loro territorio. Nella definizione di politiche per i servizi di assistenza sanitaria, occorre tenere conto della densità demografica, delle caratteristiche geografiche e della distribuzione degli abitanti, al fine di garantire l'accessibilità e l'alta qualità del servizio, nonché un adeguato e sicuro approvvigionamento di medicinali, secondo le esigenze della salute pubblica nel territorio dello Stato membro interessato. Occorre inoltre tenere conto della necessità di garantire l'indipendenza professionale degli operatori sanitari. Inoltre, come stabilito dalla direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rifiutare l'accesso parziale per le professioni sanitarie, aventi ripercussioni sulla sanità pubblica o sulla sicurezza dei pazienti, se ciò è giustificato dall'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana ed è idoneo a garantire il conseguimento di tale obiettivo. Qualora si applichi il principio di precauzione, gli Stati membri non possono essere tenuti a fornire prove specifiche atte a giustificare la necessità di una regolamentazione. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 20 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 quater) A norma del titolo II della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri non possono imporre ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro che erogano servizi professionali a titolo temporaneo e occasionale, requisiti o restrizioni vietati dalla citata direttiva, come l'autorizzazione da parte di una associazione o di un organismo professionale, la registrazione o l'affiliazione a questi ultimi, o la presenza di rappresentanti sul territorio dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono, ove necessario, esigere che i prestatori di servizi che desiderano erogare servizi a titolo temporaneo, forniscano una determinata quantità di informazioni mediante una dichiarazione scritta da presentare prima di erogare il primo servizio rinnovando detta dichiarazione su base annuale. Pertanto, al fine di facilitare l'erogazione di servizi professionali, è necessario ribadire, tenendo in conto la natura temporanea o occasionale del servizio, che dovrebbero essere proporzionati i requisiti come la registrazione automatica temporanea o l'affiliazione pro forma ad una organizzazione professionale, le tessere professionali, le dichiarazioni preventive e i documenti richiesti, qualsiasi forma relativa ai locali di un'impresa, ivi compreso un ufficio, nonché il pagamento di una tassa o di eventuali oneri. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libera prestazione di servizi. Gli Stati membri dovrebbero valutare, in particolare, se il requisito di fornire determinate informazioni e documenti a norma della direttiva 2005/36/CE e la possibilità di ottenere ulteriori dettagli attraverso la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri mediante il sistema IMI sono proporzionati e sufficienti per impedire il serio rischio di elusione delle norme applicabili da parte dei fornitori di servizi. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe applicarsi alle misure concepite per garantire il rispetto delle condizioni di impiego applicabili. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima di introdurre nuovi provvedimenti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione. |
(21) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima di introdurre nuovi requisiti o di modificare i requisiti esistenti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse. Gli Stati membri dovrebbero effettuare un'ampia consultazione pubblica coinvolgendo tutte le parti interessate e dare loro la possibilità di esprimere la propria opinione al fine di raccogliere adeguati elementi di prova necessari per progettare le riforme dei servizi professionali, in particolare in caso di riforme con un impatto maggiore. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Inoltre, nel valutare i criteri di non discriminazione, giustificazione e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero altresì tenere pienamente conto del diritto dei cittadini di accedere alla giustizia, quale garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'effettiva tutela legale nei campi disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne consegue che i tribunali nazionali dovrebbero essere in grado di valutare la proporzionalità delle disposizioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, al fine di assicurare che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti delle limitazioni alla libertà di scegliere un'occupazione, di esercitare il diritto di stabilimento e di fornire servizi. Spetta ai tribunali nazionali stabilire se le limitazioni superino lo stretto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, tenendo conto di tutte le regolamentazioni vigenti e delle ragioni addotte da uno Stato membro a supporto di una regolamentazione. |
Motivazione | |
Il controllo giurisdizionale è fondamentale per il funzionamento del test della proporzionalità e consente ai cittadini e alle imprese di godere appieno dei loro diritti, soprattutto alla luce della durata generalmente eccessiva delle procedure d'infrazione. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Allo scopo di facilitare lo scambio delle migliori pratiche, ciascuno Stato membro dovrebbe incoraggiare le pertinenti autorità competenti a condividere con gli altri Stati membri informazioni adeguate e regolarmente aggiornate sulla regolamentazione delle professioni. |
(22) Ai fini dello scambio delle migliori pratiche, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per incoraggiare la condivisione con gli altri Stati membri di informazioni adeguate e regolarmente aggiornate sulla regolamentazione delle professioni, nonché sugli effetti di tale regolamentazione. La Commissione dovrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Al fine di accrescere la trasparenza e di favorire valutazioni sulla proporzionalità fondate su criteri comparabili, è importante che le informazioni trasmesse dagli Stati membri siano facilmente accessibili nella banca dati delle professioni regolamentate in modo da consentire a tutte le parti interessate di formulare osservazioni. |
(23) Al fine di accrescere la trasparenza e di favorire valutazioni sulla proporzionalità fondate su criteri comparabili, le motivazioni trasmesse dagli Stati membri in base alle quali le disposizioni sono considerate non discriminatorie, giustificate e proporzionate dovrebbero essere facilmente accessibili nella banca dati delle professioni regolamentate in modo da consentire agli altri Stati membri di trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Tali osservazioni dovrebbero essere tenute in debita considerazione dalla Commissione nella relativa relazione di sintesi elaborata ai sensi della direttiva 2005/36/CE. |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la soppressione di restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
(24) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la soppressione di restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di non discriminazione e al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Oggetto |
Oggetto |
Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti. |
Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti, garantendo nel contempo un'alta qualità dei servizi professionali forniti e un elevato livello di tutela dei consumatori. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Ambito di applicazione |
Ambito di applicazione |
1. La presente direttiva si applica ai requisiti previsti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri che limitano l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE. |
1. La presente direttiva si applica ai requisiti previsti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri che limitano l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE. |
2. Nei casi in cui specifiche prescrizioni riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabilite in altri atti dell'Unione, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano. |
2. Nei casi in cui specifici requisiti riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in altri atti legali dell'Unione, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Definizioni |
Definizioni |
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2005/36/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: |
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2005/36/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: |
(a) "titolo professionale protetto": una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una determinata qualifica professionale nel settore in questione e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni o altri provvedimenti; |
(a) "titolo professionale protetto": una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una determinata qualifica professionale nel settore in questione e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a penali o altri provvedimenti; |
(b) "attività riservate": una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate. |
(b) "attività riservate": una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una particolare qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti |
Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio |
1. Gli Stati membri si assicurano che, prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, le pertinenti autorità competenti procedano a una valutazione della loro proporzionalità conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva. |
1. Gli Stati membri procedono a una valutazione conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti. |
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1 bis. La portata della valutazione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione introdotta, alla luce delle norme specifiche che disciplinano la professione interessata. |
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una dichiarazione contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto del principio di proporzionalità. |
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una dichiarazione contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. |
3. I motivi per considerare che una disposizione è giustificata, necessaria e proporzionata sono suffragati da elementi di prova qualitativi e, ove possibile, quantitativi. |
3. I motivi per considerare che una disposizione è non discriminatoria, giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi di prova qualitativi e, ove possibile, quantitativi. |
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3 bis. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente. |
4. Gli Stati membri verificano periodicamente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione del provvedimento in questione. |
4. Gli Stati membri verificano, con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione, la conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, con i principi di non discriminazione e di proporzionalità, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni in questione. |
5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che la valutazione della proporzionalità di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente, anche con la partecipazione di organismi di controllo indipendenti. |
5. In merito alla regolamentazione delle professioni sanitarie, aventi implicazioni per la salute e la sicurezza dei pazienti, è concessa agli Stati membri un margine discrezionale sufficiente a garantire un livello elevato di protezione della salute umana. A tal fine, gli Stati membri prendono in considerazione l'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda la natura specifica delle professioni che erogano servizi di assistenza sanitaria, come riconosciuto dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Non discriminazione |
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Al momento di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri assicurano che dette disposizioni non siano né direttamente né indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza. |
Motivazione | |
In linea con la causa C-55/94 Gebhard, la prima azione da compiere nella valutazione di un provvedimento nazionale è verificare che non sia discriminatorio. Tale obbligo è sancito anche dall'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Giustificazione sulla base di motivi di interesse pubblico |
Giustificazione sulla base di motivi di interesse pubblico |
1. Gli Stati membri si accertano che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che essi intendono introdurre nonché le modifiche che essi intendono apportare alle vigenti disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico. |
1. Gli Stati membri si accertano che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che essi intendono introdurre nonché le modifiche che essi apportano alle vigenti disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico. |
2. Le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. |
2. Gli Stati membri valutano in particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, come, ad esempio, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la tutela della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la garanzia della qualità del lavoro artigianale; la promozione della ricerca e dello sviluppo; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; e la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. |
3. I motivi di natura meramente economica aventi essenzialmente uno scopo o effetti protezionistici o le ragioni puramente amministrative non costituiscono motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una restrizione all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio. |
3. I motivi di natura meramente economica o le ragioni puramente amministrative non costituiscono motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una restrizione all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio. |
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3 bis. Gli Stati membri dispongono di un margine di valutazione ragionevole per determinare il livello di tutela che intendono offrire agli obiettivi di interesse pubblico, entro i limiti della proporzionalità. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Proporzionalità |
Proporzionalità |
1. Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri valutano se tali disposizioni siano necessarie e idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo. |
1. Gli Stati membri garantiscono che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, che essi introducono, e che le modifiche che essi apportano a quelle esistenti siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo. |
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1 bis. In particolare, al momento di valutare la regolamentazione delle professioni sanitarie aventi implicazioni sulla salute e la sicurezza dei pazienti, gli Stati membri prendono in considerazione l'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda la natura specifica delle professioni che erogano servizi di assistenza sanitaria, come riconosciuto dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In merito alla regolamentazione di tali professioni gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale sufficiente a garantire un livello elevato di protezione della salute umana. |
2. Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione in particolare: |
2. Prima di adottare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri, se del caso, prendono in considerazione: |
(a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i consumatori, i professionisti o terzi; |
(a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari dei servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi; |
(b) l'idoneità della disposizione, in particolare per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili; |
(b) l'idoneità della disposizione, in particolare per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili; |
(c) la necessità di tale disposizione e, in particolare, se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti o le norme a tutela dei consumatori, siano insufficienti a tutelare l'obiettivo perseguito; |
(c) se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali quelle contenute nelle norme sulla sicurezza dei prodotti o nelle norme a tutela dei consumatori, siano insufficienti ai fini del conseguimento dell'obiettivo perseguito; |
(d) il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta; |
(d) il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta; |
(e) il nesso tra la complessità delle mansioni e il necessario possesso di determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste, nonché l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale; |
(e) il nesso tra la complessità delle mansioni interessate e la necessità per coloro che le esercitano di essere in possesso di determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste, nonché l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale; |
(f) l'ambito delle attività professionali riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale, segnatamente se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni; |
(f) se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni; |
(g) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato; |
(g) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato; |
(h) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori; |
(h) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori; |
(i) l'incidenza economica del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione; |
(i) l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, sulle scelte dei consumatori e sulla qualità dei servizi erogati; |
(j) la possibilità di ricorrere a soluzioni meno restrittive per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico; |
(j) la possibilità di ricorrere a soluzioni meno restrittive per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico; |
(k) l'effetto cumulativo delle restrizioni all'accesso a una professione e al suo esercizio, in particolare in che modo ciascuno di tali requisiti contribuisca al conseguimento, e se sia necessario al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico. |
(k) l'effetto di disposizioni nuove o modificate, in combinazione con altre disposizioni che limitano l'accesso a una professione o il suo esercizio, in particolare in che modo ciascuno di tali requisiti contribuisca al conseguimento, e se sia necessario al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico. |
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Nei casi in cui gli Stati membri ritengano, in vista dei requisiti per una data professione regolamentata, che un particolare criterio non sia pertinente ai fini della valutazione, essi giustificano debitamente la loro decisione al momento della notifica alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1. |
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera j), allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante un titolo professionale protetto senza che le attività siano riservate. |
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera j), allorché i provvedimenti sono giustificati soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza pertanto incidere negativamente su terzi, gli Stati membri valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto alle attività riservate. |
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera k), le pertinenti autorità competenti valutano in particolare l'effetto cumulativo dell'imposizione di ciascuno dei seguenti requisiti: |
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera k), gli Stati membri valutano in particolare i probabili effetti delle disposizioni nuove o modificate in combinazione con i seguenti requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, fermo restando che tali effetti possono essere sia positivi sia negativi: |
(a) attività riservate, in contemporanea con il titolo professionale protetto; |
(a) attività riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; |
(b) requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo; |
(b) requisiti obbligatori relativi allo sviluppo professionale continuo; |
(c) norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione; |
(c) norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione; |
(d) obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una determinata qualifica professionale; |
(d) obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una determinata qualifica professionale; |
(e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di determinate qualifiche professionali; |
(e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di determinate qualifiche professionali; |
(f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata; |
(f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata; |
(g) restrizioni territoriali, in particolare quando la professione è regolamentata in modo diverso nelle varie parti del territorio di uno Stato membro; |
(g) restrizioni territoriali, anche quando la professione è regolamentata in modo diverso nelle varie parti del territorio di uno Stato membro; |
(h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità; |
(h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità; |
(i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di assicurazione personale o collettiva della responsabilità professionale; |
(i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di assicurazione personale o collettiva della responsabilità professionale; |
(j) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione. |
(j) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione; |
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(j bis) requisiti tariffari minimi e/o massimi prestabiliti; |
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(j ter) requisiti in materia di pubblicità; |
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4 bis. Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 4 riguardino la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana. |
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4 ter. Gli Stati membri garantiscono inoltre il rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla fornitura transfrontaliera di servizi, a norma del titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi: |
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(a) una registrazione temporanea e automatica o un'affiliazione pro forma presso un'organizzazione o un organismo professionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, una tessera professionale o qualsiasi altro requisito equivalente; |
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(b) una dichiarazione preventiva in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, documenti, richiesti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE o altro requisito equivalente; |
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(c) il requisito del pagamento di una tassa o di eventuali oneri connessi alle formalità amministrative sostenute dall'erogatore del servizio. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Informazione e partecipazione dei portatori di interessi |
Informazione e partecipazione dei portatori di interessi |
Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri informano, con mezzi appropriati, i cittadini, i destinatari di servizi, le associazioni rappresentative e i portatori di interessi diversi da coloro che esercitano la professione, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione. |
1. Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri informano, con mezzi appropriati, i cittadini, i destinatari di servizi, le associazioni rappresentative, le parti sociali e altri portatori di interessi, compresi coloro che esercitano la professione. |
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2. Gli Stati membri effettuano una consultazione pubblica al fine di coinvolgere adeguatamente tutte le parti interessate e dare loro la possibilità di esprimere la propria opinione. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Controllo giurisdizionale |
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Gli Stati membri assicurano che il controllo giurisdizionale sia previsto nella legislazione nazionale in relazione alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o il loro esercizio. |
Motivazione | |
Per assicurare che i cittadini e le imprese beneficino pienamente di norme adeguate e proporzionate, è opportuno prevedere che le norme di nuova adozione siano soggette al controllo giurisdizionale; un tribunale nazionale incaricato dell'applicazione del principio di proporzionalità avrà a propria disposizione tutte le informazioni necessarie sulle motivazioni che hanno condotto all'adozione della nuova regolamentazione. | |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Scambio di informazioni tra autorità competenti |
Scambio di informazioni tra Stati membri |
1. Ai fini dell'efficiente applicazione della presente direttiva, prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri, periodicamente o, se del caso, su base specifica, incoraggiano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri sulle questioni oggetto della presente direttiva, in particolare sul modo in cui regolamentano una professione o sugli effetti della regolamentazione individuati in settori analoghi di attività. |
1. Ai fini dell'efficiente applicazione della presente direttiva, prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri, periodicamente o, se del caso, su base specifica, adottano le misure necessarie per incoraggiare lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle questioni oggetto della presente direttiva, in particolare sul modo in cui regolamentano una professione o sugli effetti della regolamentazione individuati in settori analoghi di attività. |
2. Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità competenti incaricate di trasmettere e ricevere informazioni ai fini dell'applicazione del paragrafo 1. |
2. Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità pertinenti incaricate di trasmettere e ricevere informazioni ai fini dell'applicazione del paragrafo 1. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Trasparenza |
Trasparenza |
1. I motivi per considerare che le disposizioni, valutate conformemente alla presente direttiva, sono giustificate, necessarie e proporzionate e che vengono comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2005/36/CE sono registrati dalle pertinenti autorità competenti nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, e successivamente messi a disposizione del pubblico da parte della Commissione. |
1. I motivi per considerare che le disposizioni, valutate conformemente alla presente direttiva, sono non discriminatorie, giustificate e proporzionate e che dovranno essere comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, sono registrati dagli Stati membri nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, e messi a disposizione del pubblico da parte della Commissione. |
2. Gli Stati membri e le altre parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o allo Stato membro che ha notificato le disposizioni. |
2. Gli Stati membri e le altre parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione in merito alle disposizioni e alle motivazioni atte a considerare che esse sono non discriminatorie, giustificate e proporzionate. Tali osservazioni sono tenute in debita considerazione dalla Commissione nella sua relazione di sintesi ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 8, della direttiva 2005/36/CE. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il . Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
- [1] GU C 288 del 31.8.2017, pag. 43.
MOTIVAZIONE
I. Introduzione
Il principio di proporzionalità è stato riconosciuto come un principio fondamentale del diritto dell'UE dai trattati e dalla Corte di giustizia europea, che ha definito i criteri concreti per la sua applicazione. Non vi sono pertanto dubbi in merito al fatto che qualsiasi regolamentazione delle professioni debba essere proporzionata e idonea allo scopo.
Nel 2013 la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ha persino avallato detto principio, imponendo alle autorità nazionali di valutare la proporzionalità della regolamentazione esistente e di trasmettere le relative informazioni alla Commissione. La proposta della Commissione e le modifiche ad essa proposte dal relatore dovrebbero essere considerate in tale contesto. La Commissione intende elaborare un quadro comune per condurre i test della proporzionalità all'atto di introdurre una nuova regolamentazione delle professioni, onde assicurare che le autorità nazionali di tutti gli Stati membri valutino la proporzionalità della propria regolamentazione in modo egualmente efficace.
Il relatore accoglie con favore gli sforzi volti a rafforzare il mercato unico dei servizi e ritiene che la proposta non dovrebbe essere uno strumento di mera deregolamentazione: va riconosciuto il valore aggiunto della regolamentazione delle professioni e sottolineato il fatto che una regolamentazione intelligente può rafforzare la crescita economica negli Stati membri e nell'UE nel suo insieme.
Il relatore ritiene perciò che occorra migliorare diversi aspetti della proposta della Commissione, onde assicurare che essa diventi uno strumento di regolamentazione intelligente nel contesto del mercato interno dei servizi.
II. La posizione del relatore
1. Riconoscimento dello status specifico dei servizi sanitari e garanzia del livello più elevato di protezione della salute umana al momento di regolamentare le professioni
Il relatore ritiene che sia importante proteggere il settore sanitario e l'alta qualità dei servizi di assistenza sanitaria nell'interesse dei cittadini dell'UE, senza danneggiare nel contempo il mercato interno. Il relatore propone pertanto di creare uno status specifico per le professioni sanitarie, garantendo la loro "protezione" nell'ambito del principio di proporzionalità.
2. Superamento delle pratiche di sovraregolamentazione
Sebbene diverse attività professionali siano già armonizzate a livello UE, spesso gli Stati membri impongono requisiti superflui non previsti dalla pertinente legislazione europea. Il relatore propone di superare tali pratiche di sovraregolamentazione nei casi in cui le norme europee sulle professioni regolamentate siano usate come pretesto per imporre oneri ingiustificati a cittadini e imprese.
3. Definizione di un ragionevole spazio di manovra per gli Stati membri in relazione alla loro autonomia istituzionale e procedurale
Sebbene la regolamentazione delle professioni sia una competenza condivisa ai sensi degli articoli 4 e 46, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 del TFUE, è importante definire un ragionevole spazio di manovra per gli Stati membri che adottano decisioni regolamentari. Il relatore propone pertanto di eliminare l'obbligo di consultare un organismo di controllo indipendente, che potrebbe comportare notevoli costi aggiuntivi nel caso in cui debbano essere istituiti nuovi organismi. Viene invece chiarito che spetta agli Stati membri decidere se chiedere il parere di un organismo indipendente.
Per quanto riguarda l'autonomia procedurale, il relatore propone di lasciare un certo margine di manovra agli Stati membri, proponendo di non rendere obbligatori studi o materiali specifici. I decisori dovrebbero essere in grado di raccogliere gli elementi di prova con qualsiasi mezzo (audizioni, consultazioni, ecc.). Ciononostante, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero fornire prove dettagliate (cfr. causa C-148/15).
4. Non discriminazione
Sebbene il rispetto del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità o della residenza sia previsto dalla giurisprudenza consolidata e dall'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE, la proposta iniziale della Commissione non ne fa menzione. Di conseguenza, il relatore propone di includerlo quale passo successivo della valutazione condotta dalle autorità nazionali.
5. Integrazione dell'elenco di motivi imperanti
Le modifiche proposte nell'elenco dei motivi imperanti di interesse generale rispecchiano semplicemente la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il relatore propone di integrare l'elenco con due motivi aggiuntivi, individuati dalla Corte di giustizia, ossia la garanzia della qualità del lavoro artigianale nonché della ricerca e sviluppo, alla luce del fatto che professionisti come artigiani, ricercatori e insegnanti generano un importante valore aggiunto per la società e l'economia dell'UE nel suo insieme. Inoltre, a seconda dell'interesse pubblico da tutelare e dei rischi ad esso associati, il relatore ritiene importante chiarire che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie e inasprire la regolamentazione in presenza di un aumento dei rischi.
6. Chiarimento dei criteri per il test della proporzionalità
In linea con la giurisprudenza consolidata, gli Stati membri possono imporre diversi requisiti sull'accesso a determinate professioni, come l'appartenenza a organizzazioni professionali, la formazione continua, ecc., che possono essere importanti per il conseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico e andrebbero accettati, a meno che non siano sproporzionati. Il relatore propone di conseguenza diversi chiarimenti per indicare i casi in cui tali requisiti appaiono appropriati. Il relatore ritiene inoltre che, sebbene si debba promuovere il progresso tecnologico e scientifico e che in molti casi le tecnologie rivoluzionarie comportino la modernizzazione delle professioni regolamentate per la riduzione dei rischi per i consumatori, vi siano casi in cui tali sviluppi possono richiedere un'ulteriore formazione per la gestione delle nuove tecnologie. Il relatore è altresì del parere che invece di concentrarsi sull'impatto economico quale criterio nella valutazione della proporzionalità dei provvedimenti, bisognerebbe piuttosto cercare di assicurare un equilibrio tra le restrizioni imposte a una libertà fondamentale e l'obiettivo di pubblico interesse. Non da ultimo, il relatore ritiene che i fornitori di servizi nell'ambito di professioni regolamentate siano già tenuti a soddisfare standard di qualità più elevati in termini di indipendenza professionale, istruzione o formazione permanente. Di conseguenza, tali professioni dovrebbero poter contare su provvedimenti del tutto proporzionati da parte degli Stati membri in cui forniscono i servizi.
7. Esercizio dei propri diritti da parte di cittadini e imprese mediante il controllo giurisdizionale
La corretta attuazione dell'iniziativa della Commissione fa sorgere interrogativi e incertezze in merito alla necessità di intraprendere un'azione specifica se una parte interessata solleva obiezioni in merito a una disposizione o una valutazione specifica. Il relatore propone pertanto di assicurare il controllo giurisdizionale dei requisiti che disciplinano l'accesso alle professioni secondo le procedure nazionali o il loro esercizio.
8. Consultazioni pubbliche più ampie
Il relatore è del parere che l'obbligo di informazione previsto nella proposta iniziale non sia sufficiente e non garantisce parità di condizioni a tutti i portatori di interessi, ossia coloro che esercitano la professione. Propone di conseguenza di informare allo stesso modo tutte le parti interessate e di introdurre altresì la possibilità di condurre consultazioni pubbliche più ampie. Le consultazioni pubbliche sono un elemento essenziale per disciplinare un processo decisionale trasparente e suffragato da prove.
9. Chiarimento delle finalità dello scambio di informazioni tra Stati membri
Il relatore propone di precisare che lo scambio di informazioni tra Stati membri in merito al loro approccio regolamentare è unicamente volto a consentire l'adozione di decisioni informate, ma non significa che un dato approccio normativo nazionale possa o debba essere automaticamente recepito da un altro Stato membro. Al contrario, gli Stati membri devono decidere se procedere alla regolamentazione oppure no, in base al proprio contesto regolamentare.
10. Trasparenza e rafforzamento del ruolo della Commissione per la centralizzazione delle informazioni
Il relatore plaude alla maggiore trasparenza della proposta iniziale, ma suggerisce che la Commissione svolga un ruolo centrale nella ricezione delle osservazioni delle autorità nazionali, in modo da prevenire inutili dispute bilaterali tra gli Stati membri.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (13.10.2017)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))
Relatore per parere: Françoise Grossetête
BREVE MOTIVAZIONE
La Commissione desidera predisporre una procedura strutturata per un test della proporzionalità riguardante le nuove misure adottate dagli Stati membri per inquadrare le loro professioni regolamentate.
Tenuto conto della missione di servizio pubblico che è affidata ai professionisti della salute, la cui specificità, secondo il vostro relatore per parere, non è presa adeguatamente in considerazione dalla proposta di direttiva all'esame, il progetto di parere propone di escludere le professioni della salute dal campo di applicazione dell'atto proposto.
Il parere riconosce l'obiettivo della Commissione e il fatto che l'esigenza di proporzionalità prevista dall'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali si applica anche alle misure concernenti i professionisti della salute. Tuttavia, esso ritiene che le disposizioni della direttiva precitata siano sufficienti e che non sia il caso di renderle più complesse introducendo un test della proporzionalità sistematico ex ante.
Il vostro relatore per parere è consapevole delle difficoltà che taluni Stati membri incontrano nella messa in atto del principio di proporzionalità e comprende la volontà della Commissione di chiarire le regole. Nel caso di specie, tuttavia, e per quanto concerne i professionisti della salute e l'obbligo di protezione della salute pubblica, il relatore per parere ritiene che le proposte della Commissione siano troppo complesse da attuare e troppo burocratiche. Non è necessario adottare una legislazione orizzontale così vincolante per risolvere problemi specifici.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 9 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(9) L'onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere addotte da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato da tale paese, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni. |
(9) L'onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere addotte da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato da tale paese, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare, nel settore dell'assistenza sanitaria, le misure immediate che ritengono necessarie per tutelare la salute pubblica. | ||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 12 | |||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(12 bis) Ove la regolamentazione di una professione sia motivata dalla tutela della salute pubblica, è auspicabile tenere presenti le caratteristiche particolari dei servizi sanitari. Questi ultimi sono molto diversi dagli altri servizi e i pazienti sono molto diversi dagli altri destinatari di servizi. Di conseguenza, si dovrebbe supporre che le professioni sanitarie siano generalmente soggette alla regolamentazione delle professioni. | ||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(12 ter) La presente direttiva mira a trovare un equilibrio tra, da un lato, il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico e la qualità dei servizi e, dall'altro, il miglioramento dell'accesso alle professioni regolamentate e del loro esercizio, che è nell'interesse dei professionisti stessi. Spetta agli Stati membri determinare il livello di tutela che desiderano garantire agli obiettivi di interesse pubblico e il modo proporzionato in cui tale livello deve essere raggiunto. Dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia si evince chiaramente che, quando uno Stato membro impone norme meno rigorose rispetto a un altro Stato membro, le norme più rigorose non sono necessariamente sproporzionate. | ||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 18 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(18) L'incidenza economica del provvedimento, compresa un'analisi costi-benefici, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l'impatto sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione dovrebbero essere debitamente presi in considerazione dalle autorità competenti. In base a tale analisi, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio nell'Unione è proporzionata all'importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi. |
(18) L'incidenza economica del provvedimento, compresa un'analisi costi-benefici, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l'impatto sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione dovrebbero essere debitamente presi in considerazione dalle autorità competenti. Tuttavia, nessuna di queste prerogative dovrebbe prevalere sulla pubblica sicurezza, che rimane la principale preoccupazione. In base a tale analisi, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio nell'Unione è proporzionata all'importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi. | ||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(20 bis) Conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Ciò implica che un livello elevato di protezione della salute umana deve essere garantito anche nel caso in cui l'Unione adotta atti a norma di altre disposizioni del TFUE. | ||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(20 ter) L'introduzione di requisiti addizionali potrebbe conferire un valore aggiunto all'obiettivo di interesse pubblico e il fatto che i loro effetti combinati debbano essere oggetto di valutazione non significa che tali requisiti siano sproporzionati. Ad esempio, i requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo potrebbero essere atti a garantire che i professionisti si mantengano aggiornati in merito agli sviluppi nei rispettivi settori, contribuendo nel contempo a pratiche sicure nelle professioni con rischi particolari. Inoltre, quando riguardano gli sviluppi tecnici, scientifici, regolamentari ed etici, e quando motivano i professionisti a partecipare a un apprendimento permanente pertinente alla loro professione, i requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo potrebbero essere idonei. Qualora sia necessaria e atta a conseguire l'obiettivo di interesse pubblico, si potrebbe ritenere opportuna l'affiliazione obbligatoria a un ordine, in particolare in caso di ordini con mandato pubblico. | ||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 20 quater (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(20 quater) La presente direttiva dovrebbe rispettare la competenza degli Stati membri di regolamentare le professioni nell'ambito dell'assistenza medica, come sancito all'articolo 168, paragrafo 7, TFUE, nonché l'intenzione degli Stati membri di offrire e garantire un livello elevato di assistenza sanitaria e sicurezza dei pazienti. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di stabilire il grado di importanza degli aspetti economici rispetto agli altri criteri di proporzionalità pertinenti. | ||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 20 quinquies (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(20 quinquies) I criteri di proporzionalità quali stabiliti nella presente direttiva dovrebbero essere applicati in misura adeguata e con un grado di intensità appropriato durante una valutazione della proporzionalità effettuata prima dell'introduzione di nuove disposizioni o prima della modifica di quelle esistenti. La misura e il grado di intensità applicati durante la valutazione dovrebbero essere proporzionati al contenuto della disposizione che si sta introducendo e al suo impatto. | ||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 24 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(24) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la soppressione di restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
(24) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la soppressione di restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di non discriminazione e al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, | ||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti. |
Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative essenziali, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti, garantendo nel contempo che la protezione dei cittadini, mediante il ricorso alla verifica degli standard e delle qualifiche di tutte le professioni regolamentate e dei relativi professionisti, continui a rivestire un'importanza fondamentale. Essa non pregiudica la prerogativa degli Stati membri né il margine di discrezionalità di cui dispongono per decidere se e come regolamentare una professione, entro i limiti fissati dal principio di non discriminazione e dal principio di proporzionalità. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Per rispettare il principio di sussidiarietà, evitare ulteriore burocrazia ed essere "proporzionali", le valutazioni della proporzionalità devono concentrarsi unicamente sulle modifiche sostanziali. | |||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. La presente direttiva si applica ai requisiti previsti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri che limitano l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE. |
1. La presente direttiva si applica ai requisiti previsti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri che limitano l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, fatto salvo il paragrafo 1 bis del presente articolo. | ||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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1 bis. La presente direttiva non si applica ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni sanitarie regolamentate o il loro esercizio in relazione alla prestazione di servizi di assistenza sanitaria, ivi compresi i servizi farmaceutici e la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, indipendentemente dal fatto che siano o meno assicurati nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dal modo in cui sono organizzati e finanziati a livello nazionale, o dal loro carattere pubblico o privato. | ||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Gli Stati membri si assicurano che, prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, le pertinenti autorità competenti procedano a una valutazione della loro proporzionalità conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva. |
1. Gli Stati membri si assicurano che, prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, le pertinenti autorità competenti procedano a una valutazione della loro proporzionalità conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo pienamente conto della natura specifica di ciascuna professione. | ||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. I motivi per considerare che una disposizione è giustificata, necessaria e proporzionata sono suffragati da elementi di prova qualitativi e, ove possibile, quantitativi. |
3. I motivi per considerare che una disposizione è giustificata, necessaria e proporzionata sono suffragati da elementi di prova qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi. | ||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Gli Stati membri si accertano che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che essi intendono introdurre nonché le modifiche che essi intendono apportare alle vigenti disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico. |
1. Gli Stati membri si accertano che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che essi intendono introdurre nonché le modifiche che essi intendono apportare alle vigenti disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico, compreso l'obiettivo della salute e della sicurezza pubbliche. | ||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. |
2. Le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi, compresi i pazienti, e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. | ||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione in particolare: |
2. Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le autorità competenti applicano i criteri di cui al presente paragrafo, tenendo conto delle circostanze particolari della professione in questione, della natura della fornitura e dell'obiettivo di interesse pubblico perseguito. La pertinenza dei singoli criteri può pertanto dipendere dall'importanza degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione in particolare: | ||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i consumatori, i professionisti o terzi; |
a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i consumatori, i destinatari di servizi, compresi i pazienti, i professionisti o terzi; | ||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 7 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri informano, con mezzi appropriati, i cittadini, i destinatari di servizi, le associazioni rappresentative e i portatori di interessi diversi da coloro che esercitano la professione, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione. |
Prima di proporre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri informano, con mezzi appropriati, oltre a coloro che esercitano la professione, tutti i portatori di interessi, compresi i cittadini, i destinatari di servizi e le associazioni rappresentative, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione, che deve quindi essere tenuta in debito conto. Tale processo può svolgersi, ad esempio, per mezzo di una consultazione pubblica, i cui esiti siano ripresi nel contenuto delle disposizioni adottate. | ||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. I motivi per considerare che le disposizioni, valutate conformemente alla presente direttiva, sono giustificate, necessarie e proporzionate e che vengono comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2005/36/CE sono registrati dalle pertinenti autorità competenti nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, e successivamente messi a disposizione del pubblico da parte della Commissione. |
1. I motivi per considerare che le disposizioni, valutate conformemente alla presente direttiva, sono giustificate, necessarie e proporzionate e che vengono comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2005/36/CE sono tempestivamente registrati dalle pertinenti autorità competenti nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, e, successivamente, messi quanto prima a disposizione del pubblico dalla Commissione. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Verifica della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni |
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Riferimenti |
COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 1.2.2017 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 1.2.2017 |
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Relatore per parere Nomina |
Françoise Grossetête 5.4.2017 |
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Esame in commissione |
29.6.2017 |
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Approvazione |
12.10.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
57 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
John Howarth, Răzvan Popa, Sven Schulze |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
57 |
+ |
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ALDE |
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds |
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ECR |
Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
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EFDD |
Piernicola Pedicini |
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ENF |
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh |
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GUE/NGL |
Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan |
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NI |
Zoltán Balczó |
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PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sven Schulze, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |
|
S&D |
Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, John Howarth, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Răzvan Popa, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli |
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VERTS/ALE |
Marco Affronte, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor |
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1 |
- |
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EFDD |
Julia Reid |
|
2 |
0 |
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PPE |
Annie Schreijer-Pierik |
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S&D |
Elena Gentile |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Verifica della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni |
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Riferimenti |
COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
12.1.2017 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 1.2.2017 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
EMPL 1.2.2017 |
ENVI 1.2.2017 |
CULT 1.2.2017 |
JURI 1.2.2017 |
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|
PETI 1.2.2017 |
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Pareri non espressi Decisione |
EMPL 21.11.2017 |
CULT 27.2.2017 |
JURI 20.6.2017 |
PETI 28.2.2017 |
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Relatori Nomina |
Andreas Schwab 25.1.2017 |
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|
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|
Esame in commissione |
12.7.2017 |
21.11.2017 |
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Approvazione |
4.12.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 3 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pascal Arimont, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jonathan Bullock, Andrey Kovatchev, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato |
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Deposito |
8.12.2017 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
33 |
+ |
|
ALDE ECR EFDD PPE
S&D
Verts/ALE |
Kaja Kallas, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt Robert Jarosław Iwaszkiewicz Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato Pascal Durand, Igor Šoltes |
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3 |
- |
|
EFDD ENF |
Jonathan Bullock, Marco Zullo Mylène Troszczynski |
|
0 |
0 |
|
|
|
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti