RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

8.12.2017 - (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Sergio Gutiérrez Prieto

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0821),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0011/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Bundestag tedesco, dal Bundesrat tedesco, dall'Assemblea nazionale francese e dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0396/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  L'effettiva applicazione delle norme che disciplinano il mercato interno dei servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE dovrebbe essere rafforzata migliorando l'attuale procedura di notifica istituita dalla suddetta direttiva per quanto riguarda i regimi di autorizzazione nazionali e taluni requisiti nazionali concernenti sia l'accesso alle attività autonome sia il loro esercizio. Si dovrebbe fare in modo di prevenire in maniera più facile l'adozione di disposizioni nazionali che stabiliscono requisiti e regimi di autorizzazione che sarebbero contrari alla direttiva 2006/123/CE. La presente direttiva lascia impregiudicati i poteri della Commissione a norma dei trattati e l'obbligo per gli Stati membri di attenersi alle disposizioni del diritto dell'Unione.

(6)  L'effettiva applicazione delle norme che disciplinano il mercato interno dei servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE dovrebbe essere rafforzata migliorando l'attuale procedura di notifica istituita dalla suddetta direttiva per quanto riguarda i regimi di autorizzazione nazionali e taluni requisiti nazionali concernenti sia l'accesso alle attività autonome sia il loro esercizio. È opportuno agevolare il dialogo tra la Commissione e gli Stati membri nell'ottica di prevenire l'adozione di disposizioni nazionali che stabiliscono requisiti e regimi di autorizzazione che sarebbero contrari alla direttiva 2006/123/CE e che porterebbero alla frammentazione del mercato unico, nonché nell'ottica di ridurre al minimo il numero di nuovi casi di infrazione. La presente direttiva lascia impregiudicati i poteri della Commissione e della Corte di giustizia a norma dei trattati come pure i diritti e gli obblighi degli Stati membri da essi derivanti.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da organizzazioni professionali per disciplinare collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. L'obbligo di notifica non dovrebbe invece applicarsi alle decisioni individuali adottate dalle autorità nazionali.

(7)  L'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da organizzazioni o associazioni professionali per disciplinare collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  L'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle decisioni adottate in relazione a uno specifico prestatore di servizi né ai progetti di norme stabiliti nei contratti collettivi negoziati dalle parti sociali che non sono considerati requisiti ai sensi della presente direttiva. Inoltre l'obbligo di notifica non dovrebbe applicarsi alle misure che abrogano regimi di autorizzazione o requisiti né alle misure di attuazione degli atti vincolanti dell'Unione, quando tali atti contengono precise disposizioni da attuare e quando non vi sono divergenze tra gli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione di tali atti.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Per agevolare il rispetto, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti in merito agli aspetti pratici della procedura di notifica, in particolare per le autorità comunali e locali. Onde garantire che l'obbligo di notifica in capo a tali autorità sia proporzionato, i progetti di misure che attuano regimi di autorizzazione o requisiti che sono già stati notificati alla Commissione e adottati dallo Stato membro interessato a livello nazionale e che non modificano il contenuto di tali regimi o requisiti non dovrebbero essere soggetti a notifica.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)  Gli emendamenti o le modifiche a progetti di misure già soggetti a una procedura di notifica pendente, apportati dai parlamenti degli Stati membri a livello nazionale o regionale secondo le rispettive procedure parlamentari, non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica ex ante. Lo Stato membro interessato dovrebbe tuttavia notificare tempestivamente tali modifiche alla Commissione, al più tardi due settimane dopo la loro adozione.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'obbligo per gli Stati membri di notificare i progetti di misure che stabiliscono regimi di autorizzazione o requisiti di cui all'articolo 4 della presente direttiva almeno tre mesi prima della loro adozione è inteso a garantire che le misure adottate siano conformi alla direttiva 2006/123/CE. Affinché la procedura di notifica sia efficace, una consultazione sulle misure notificate dovrebbe aver luogo con sufficiente anticipo rispetto alla loro adozione. Ciò è opportuno per promuovere la trasparenza e una cooperazione efficace tra la Commissione e gli Stati membri e per sviluppare ulteriormente gli scambi tra la Commissione e le autorità nazionali sui regimi di autorizzazione e su taluni requisiti nuovi o modificati contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Al fine di garantire l'efficacia della procedura, l'inosservanza dell'obbligo di notifica o di astensione dall'adozione di una misura notificata, anche durante il periodo successivo al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

(8)  L'obbligo per gli Stati membri di notificare i progetti di misure che stabiliscono regimi di autorizzazione o requisiti di cui all'articolo 4 della presente direttiva prima della loro adozione è inteso a garantire che le misure adottate siano conformi alla direttiva 2006/123/CE. Affinché la procedura di notifica sia efficace, una consultazione sulle misure notificate dovrebbe aver luogo con sufficiente anticipo rispetto alla loro adozione. Ciò è opportuno per promuovere la trasparenza e una cooperazione efficace tra la Commissione e gli Stati membri e per sviluppare ulteriormente gli scambi tra la Commissione e le autorità nazionali sui regimi di autorizzazione e su taluni requisiti nuovi o modificati contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Al fine di garantire l'efficacia della procedura, l'inosservanza dell'obbligo di notifica o la mancata notifica di una misura entro i termini stabiliti dalla presente direttiva dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  In uno spirito di trasparenza e cooperazione, se vengono apportate modifiche sostanziali a un progetto di misura oggetto di una procedura di notifica pendente a norma della presente direttiva, la Commissione, gli altri Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero essere informati in merito a tali modifiche dallo Stato membro notificante a tempo debito. Le modifiche di scarsa importanza non dovrebbero essere comunicate.

(9)  In uno spirito di trasparenza e cooperazione, se vengono apportate modifiche sostanziali a un progetto di misura oggetto di una procedura di notifica pendente a norma della presente direttiva, la Commissione, gli altri Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero essere informati in merito a tali modifiche dallo Stato membro notificante a tempo debito e dovrebbero avere la possibilità di fornire un riscontro su tali modifiche. La notifica di modifiche sostanziali non dovrebbe alterare in modo significativo i termini stabiliti per la consultazione. In tali casi, lo Stato membro notificante dovrebbe notificare dette modifiche almeno un mese prima della loro adozione. Le modifiche di scarsa importanza non dovrebbero essere comunicate.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro notificante dovrebbero essere sufficienti per poter valutare la conformità alla direttiva 2006/123/CE e in particolare la proporzionalità di un regime di autorizzazione o di un requisito notificato. Pertanto, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), tali informazioni dovrebbero chiarire l'obiettivo di interesse pubblico perseguito e specificare le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato è necessario, giustificato e proporzionato alla luce di detto obiettivo; dovrebbero pertanto spiegare perché è atto a conseguire l'obiettivo, perché si limita a quanto necessario per conseguirlo e perché non esistono mezzi alternativi e meno restrittivi. I motivi che possono essere addotti dallo Stato membro interessato a titolo di giustificazione dovrebbero essere accompagnati da prove adeguate e dall'analisi della proporzionalità della misura notificata.

(10)  Le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro notificante dovrebbero essere sufficienti per poter valutare la conformità alla direttiva 2006/123/CE e in particolare la proporzionalità di un regime di autorizzazione o di un requisito notificato. Pertanto, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), tali informazioni dovrebbero chiarire l'obiettivo di interesse pubblico perseguito e spiegare le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato è necessario, giustificato e proporzionato alla luce di detto obiettivo. Il regime di autorizzazione o il requisito notificato dovrebbe pertanto spiegare in modo sufficiente perché è atto a conseguire l'obiettivo, perché si limita a quanto necessario per conseguirlo e perché non esistono mezzi alternativi e meno restrittivi.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  In deroga alla normale procedura di notifica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in casi eccezionali, di agire rapidamente qualora sorgano questioni urgenti riguardanti circostanze gravi e imprevedibili in relazione all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla salute pubblica o alla protezione dell'ambiente. Tale eccezione non dovrebbe essere utilizzata per aggirare l'attuazione della procedura di notifica stabilita dalla presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione tutte le misure così adottate, come pure il loro contenuto e le ragioni dell'urgenza che ha portato alla loro adozione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro la data di adozione di tali misure urgenti.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'obbligo di notifica di cui alla direttiva 2006/123/CE impone agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2006/123/CE. L'applicazione di tale direttiva ha dimostrato che i regimi di autorizzazione o i requisiti relativi a regimi di autorizzazione, assicurazione di responsabilità professionale, garanzie o altre disposizioni analoghe e restrizioni multidisciplinari sono comuni e possono costituire ostacoli significativi al mercato unico dei servizi. Essi dovrebbero quindi rientrare nell'obbligo di notifica per agevolare la conformità alla direttiva 2006/123/CE dei pertinenti progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. I requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE sono soggetti all'obbligo di notifica nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3.

(12)  L'obbligo di notifica di cui alla direttiva 2006/123/CE impone agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2006/123/CE. L'applicazione di tale direttiva ha dimostrato che i regimi di autorizzazione o i requisiti relativi a regimi di autorizzazione, assicurazione di responsabilità professionale, regole professionali in materia di comunicazioni commerciali, garanzie o altre disposizioni analoghe e restrizioni multidisciplinari sono comuni e possono costituire ostacoli significativi al mercato unico dei servizi. Essi dovrebbero quindi rientrare nell'obbligo di notifica per agevolare la conformità alla direttiva 2006/123/CE dei pertinenti progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. I requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE sono soggetti all'obbligo di notifica nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  La presente direttiva stabilisce una consultazione di durata trimestrale al fine di consentire la valutazione dei progetti di misure notificati e un dialogo efficace con lo Stato membro notificante. Ai fini del corretto svolgimento della consultazione e dell'efficace trasmissione di osservazioni da parte degli Stati membri, della Commissione e dei portatori di interessi, è opportuno che gli Stati membri notifichino i progetti di misure almeno tre mesi prima dell'adozione. Gli Stati membri notificanti dovrebbero tenere conto delle osservazioni formulate sul progetto di misura notificato, conformemente al diritto dell'Unione.

(13)  Come regola generale, la presente direttiva stabilisce una consultazione di durata trimestrale al fine di consentire la valutazione dei progetti di misure notificati e un dialogo efficace con lo Stato membro notificante. Ai fini del corretto svolgimento della consultazione e dell'efficace trasmissione di osservazioni o commenti da parte degli Stati membri e della Commissione, è opportuno che gli Stati membri notifichino i progetti di misure almeno tre mesi prima dell'adozione. Se le osservazioni riguardano la compatibilità della misura notificata con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE, gli Stati membri, la Commissione e i portatori di interessi possono altresì condividere commenti più generali, ad esempio al fine di scambiare migliori prassi e rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni complessivo. Se la notifica riguarda esclusivamente modifiche a un progetto di misura già notificato e oggetto di consultazione, la notifica delle modifiche dovrebbe essere soggetta a un periodo di consultazione più breve, pari a un mese. Gli Stati membri notificanti dovrebbero tenere conto delle osservazioni formulate sul progetto di misura notificato o sulle modifiche notificate, conformemente al diritto dell'Unione. Qualora lo Stato membro notificante decida di non adottare il progetto di misura notificato, esso dovrebbe avere altresì la possibilità di ritirare in qualsiasi momento la notifica.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Se, a seguito della consultazione, la Commissione nutre ancora preoccupazioni riguardo alla conformità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato, essa può segnalarlo allo Stato membro notificante, dandogli la possibilità di modificare il progetto di misura in conformità con il diritto dell'UE. La segnalazione dovrebbe includere una spiegazione delle problematiche di ordine giuridico individuate dalla Commissione. In caso di ricevimento di una siffatta segnalazione, lo Stato membro notificante non adotta la misura notificata per tre mesi.

(14)  Se, a seguito della consultazione, la Commissione nutre ancora preoccupazioni riguardo alla conformità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato, essa può segnalarlo allo Stato membro notificante, dandogli la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni o di modificare il progetto di misura in conformità con il diritto dell'Unione. La segnalazione dovrebbe includere una spiegazione dettagliata delle problematiche di ordine giuridico individuate dalla Commissione o da altri Stati membri. In caso di ricevimento di una siffatta segnalazione, lo Stato membro notificante non adotta il progetto di misura notificato per tre mesi.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  L'inosservanza dell'obbligo di notificare i progetti di misure almeno tre mesi prima della loro adozione e/o di astenersi dall'adozione della misura notificata durante questo periodo e, se del caso, nei tre mesi successivi al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

(15)  L'inosservanza dell'obbligo di notificare i progetti di misure, le modifiche ai progetti di misure già notificati o le misure adottate conformemente alla presente direttiva entro i termini previsti dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Per garantire l'efficienza, l'efficacia e la coerenza della procedura di notifica, la Commissione dovrebbe conservare il potere di adottare decisioni con cui richiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure notificate o, se già adottate, di abrogarle, qualora esse violino la direttiva 2006/123/CE.

(16)  Per garantire l'efficienza, l'efficacia e la coerenza della procedura di notifica, per quanto concerne i regimi di autorizzazione o i requisiti di cui all'articolo 4, lettere a), c), d) ed e), la Commissione dovrebbe avere la possibilità di adottare raccomandazioni con cui richiede allo Stato membro interessato di adeguare le misure notificate, di non adottarle o, se sono già state adottate, di abrogarle per rispondere alle gravi preoccupazioni sulla compatibilità di tali misure con le direttiva 2006/123/CE. Per quanto concerne i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b), la Commissione dovrebbe conservare il potere di adottare decisioni con cui richiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure notificate o, se sono già state adottate, di abrogarle, qualora esse violino la direttiva 2006/123/CE. A norma dell'articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a esercitare un controllo di legittimità su taluni atti adottati dalla Commissione, inclusi i ricorsi proposti dagli Stati membri. A norma dell'articolo 258 TFUE se, dopo aver posto uno Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni, la Commissione emette un parere motivato in cui sostiene che lo Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati e se lo Stato in causa non si conforma a tale parere, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  I terzi interessati dovrebbero avere accesso alle notifiche inviate dagli Stati membri in modo da essere informati dei regimi di autorizzazione e di taluni requisiti relativi ai servizi in mercati in cui già operano o potrebbero operare in futuro, e da poter presentare osservazioni.

(17)  Al fine di promuovere la trasparenza tra gli Stati membri e i terzi interessati, questi ultimi dovrebbero avere accesso alle notifiche inviate dagli Stati membri in modo da essere informati dei regimi di autorizzazione e di taluni requisiti, previsti o già introdotti, relativi ai servizi in mercati in cui già operano o potrebbero operare in futuro, e dovrebbero avere la possibilità di fornire un riscontro al riguardo. La Commissione dovrebbe agevolare la possibilità di presentare osservazioni sulle notifiche effettuate dagli Stati membri durante il periodo di consultazione e informare lo Stato membro interessato dei riscontri ricevuti, qualora lo ritenga necessario. La Commissione dovrebbe inviare i riscontri ricevuti dai terzi interessati allo Stato membro solo qualora ritenga che tali riscontri siano significativi e che possano contribuire in modo sostanziale alla valutazione della misura in questione da parte dello Stato membro.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  "adozione" è la decisione di uno Stato membro che rende definitive le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di carattere generale secondo la procedura applicabile.

b)  "adozione" è la decisione di uno Stato membro che rende definitivo il progetto di misura secondo la procedura applicabile.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti.

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, o che modifica sostanzialmente requisiti o regimi di autorizzazione esistenti.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione:

 

a)  i progetti di misure che consistono soltanto nell'abrogazione di regimi di autorizzazione o requisiti esistenti;

 

b)  i progetti di misure che attuano regimi di autorizzazione o requisiti che sono già stati notificati alla Commissione e adottati dallo Stato membro interessato a livello nazionale, che non ne modificano il campo di applicazione o il contenuto e che non rendono i regimi di autorizzazione o i requisiti già adottati più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi;

 

c)  i progetti di misure con cui gli Stati membri si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che disciplinano i requisiti specifici riguardanti l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio, nella misura in cui tali requisiti siano espressamente previsti e gli atti dell'Unione interessati ne richiedano il recepimento uniforme.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora uno Stato membro modifichi un progetto di misura notificato, con l'effetto di espanderne in modo sensibile il campo di applicazione o il contenuto, o di abbreviarne il calendario di applicazione inizialmente previsto, o di aggiungervi requisiti o regimi di autorizzazione, o di rendere tali requisiti o regimi di autorizzazione più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, esso notifica nuovamente il progetto di misura modificato precedentemente notificato a norma del paragrafo 1, includendo una spiegazione dell'obiettivo e del contenuto delle modifiche. In tal caso, la notifica precedente si considera ritirata.

2.  Qualora uno Stato membro modifichi in modo sostanziale un progetto di misura notificato oggetto di una procedura di notifica pendente alterandone il campo di applicazione o il contenuto, abbreviandone il calendario di applicazione o aggiungendo requisiti o regimi di autorizzazione per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, lo Stato membro modifica la notifica iniziale del progetto di misura e notifica alla Commissione le modifiche apportate al progetto di misura, includendo una spiegazione degli obiettivi e del contenuto delle stesse.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri non sono tenuti a notificare, prima della loro adozione, le modifiche a un progetto di misura già oggetto di una procedura di notifica pendente apportate dal parlamento di uno Stato membro a livello nazionale o regionale. Lo Stato membro in questione può adottare tali misure quali modificate e le notifica tempestivamente alla Commissione, al più tardi due settimane dopo la loro adozione.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I progetti di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione.

3.  I progetti di misure di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione.

 

Le modifiche di cui al paragrafo 2 sono notificate alla Commissione almeno un mese prima della loro adozione.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'obbligo di notificare un progetto di misura prima della sua adozione di cui al paragrafo 3 non si applica quando uno Stato membro deve adottare molto rapidamente una misura urgente in conseguenza di circostanze gravi e imprevedibili riguardanti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la misura urgente, il suo contenuto e le ragioni dell'urgenza che ha portato alla sua adozione. Tale notifica è effettuata senza indebito ritardo e in ogni caso entro la data di adozione della misura urgente.

 

Quando riceve la notifica di una misura urgente, la Commissione valuta se le circostanze che hanno portato all'applicazione della procedura di urgenza sono giustificate.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'inosservanza di uno degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, o all'articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

4.  L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3 e 3 bis del presente articolo o all'articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo d'interesse generale e spiegano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio in base alla cittadinanza o alla residenza ed è proporzionato.

Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo d'interesse generale e spiegano perché il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio ed è necessario e proporzionato per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tali informazioni comprendono una valutazione che dimostri che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi, nonché precisi elementi che consentano di supportare il ragionamento presentato dallo Stato membro notificante.

soppresso

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al ricevimento di una notifica da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, la Commissione informa lo Stato membro notificante della completezza della notifica ricevuta.

soppresso

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  A decorrere dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro notificante della completezza di una notifica ricevuta, è condotta una consultazione della durata massima di tre mesi tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione.

2.  Allorché il progetto di misura è stato notificato, è condotta una consultazione della durata massima di tre mesi tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione. La consultazione ha inizio il giorno in cui la Commissione riceve la notifica.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione e gli Stati membri possono, entro il termine di due mesi a decorrere dall'inizio del periodo di consultazione di cui al paragrafo 2, presentare osservazioni allo Stato membro notificante.

3.  La Commissione e gli Stati membri possono, entro il termine di due mesi a decorrere dall'inizio del periodo di consultazione di cui al paragrafo 2, presentare allo Stato membro notificante osservazioni con cui indicano che la misura notificata potrebbe essere incompatibile con la direttiva 2006/123/CE o altri commenti.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Lo Stato membro notificante risponde alle osservazioni presentate dalla Commissione o dagli altri Stati membri entro un mese a decorrere dal loro ricevimento e prima dell'adozione della misura notificata, spiegando come terrà conto di dette osservazioni nella misura notificata o indicando i motivi per cui non può tenerne conto.

4.  Lo Stato membro notificante risponde alle osservazioni presentate dalla Commissione o dagli altri Stati membri entro un mese a decorrere dal loro ricevimento, spiegando come terrà conto di dette osservazioni nella misura notificata o indicando i motivi per cui non può tenerne conto.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Nel caso in cui né la Commissione né gli altri Stati membri abbiano presentato osservazioni su un progetto di misura notificato entro i due mesi di cui al paragrafo 3, il periodo di consultazione termina immediatamente.

5.  Nel caso in cui né la Commissione né gli altri Stati membri abbiano presentato osservazioni su una misura notificata entro i due mesi di cui al paragrafo 3 e lo Stato membro notificante non abbia apportato modifiche alla notifica iniziale, il periodo di consultazione termina immediatamente. Se la notifica è stata effettuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro notificante può procedere all'adozione del progetto di misura senza che ciò costituisca una violazione di detto articolo.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, sono soggette a un periodo di consultazione di un mese a decorrere dalla loro data di ricevimento. Nel corso di tale periodo la Commissione e gli Stati membri possono presentare osservazioni sulla compatibilità del progetto di misura notificato con la direttiva 2006/123/CE o altri commenti.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può segnalare allo Stato membro notificante le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato e l'intenzione di adottare una decisione di cui all'articolo 7.

1.  Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 5 bis, la Commissione può segnalare allo Stato membro notificante le proprie preoccupazioni, che illustrerà nel dettaglio, in merito alla compatibilità del progetto di misura notificato con la direttiva 2006/123/CE e l'intenzione di adottare una raccomandazione o una decisione conformemente all'articolo 7.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La Commissione può effettuare la segnalazione entro tre mesi dalla modifica della notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al ricevimento di tale segnalazione, lo Stato membro notificante non adotta il progetto di misura per tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di consultazione.

2.  Al ricevimento di una segnalazione a norma del paragrafo 1, lo Stato membro notificante non adotta il progetto di misura per tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di consultazione. Il ricevimento di una segnalazione non impedisce allo Stato membro di adottare la legislazione, la normativa o l'atto amministrativo corrispondenti una volta trascorso il periodo di tre mesi.

 

Entro un mese dal ricevimento di una segnalazione a norma dei paragrafi 1 e 1 bis, lo Stato membro notificante presenta alla Commissione una spiegazione della compatibilità della misura notificata con la direttiva 2006/123/CE oppure modifica o abroga la misura interessata in modo da garantire la conformità con la direttiva.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, essa può, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, adottare una decisione con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare il progetto di misura o, qualora la misura sia stata adottata in violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, o dell'articolo 6, paragrafo 2, di abrogarla.

Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis, in relazione ai requisiti di cui all'articolo 4, lettera b), e qualora nutra ancora serie preoccupazioni sulla misura notificata in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 2 bis e 3 bis, può, entro tre mesi dalla data di tale segnalazione, adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare la misura notificata o di abrogarla.

 

Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis, in relazione ai regimi di autorizzazione o ai requisiti di cui all'articolo 4, lettere a), c), d) ed e), e qualora nutra ancora serie preoccupazioni sulla misura notificata in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 2 bis e 3 bis, può, entro tre mesi dalla data di tale segnalazione, adottare una raccomandazione con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare la misura notificata o di abrogarla.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione pubblica su un sito web pubblico dedicato le notifiche presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e le relative misure adottate.

La Commissione pubblica su un sito web pubblico dedicato le notifiche presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le modifiche alle notifiche iniziali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 2 bis, le misure urgenti adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, le relative misure adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, e le raccomandazioni o decisioni adottate a norma dell'articolo 7.

 

La Commissione dà ai portatori di interessi la possibilità di fornire per via elettronica un riscontro sulle notifiche pubblicate o di segnalare alla Commissione i progetti di misure o le misure adottate che non sono stati notificati conformemente alla presente direttiva. Quando riceve dai portatori di interessi un riscontro o una segnalazione di questo tipo, la Commissione informa tempestivamente lo Stato membro interessato.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile a livello nazionale per il funzionamento della procedura di notifica stabilita dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità responsabile a livello nazionale per il funzionamento della procedura di notifica stabilita dalla presente direttiva. La designazione dell'autorità competente non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro il [36 months after the date for transposition of this Directive] e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

1.  Entro il [36 months after the date for transposition of this Directive] e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente una valutazione degli eventuali usi impropri volti a eludere l'applicazione della procedura di notifica stabilita dalla presente direttiva.

  • [1]    GU C 288 del 31.8.2017, pag. 43.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il 10 gennaio 2017 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi. La proposta è parte di una serie di azioni intraprese dalla Commissione allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato unico nel settore dei servizi. Essa si concentra su aspetti procedurali volti a migliorare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo di notifica stabilito dalla direttiva 2006/123/CE ("direttiva sui servizi").

Contesto della preparazione della proposta

La procedura di notifica vigente per i requisiti relativi ai prestatori di servizi di cui alla direttiva sui servizi non ha contribuito adeguatamente alla piena e corretta applicazione della direttiva, in quanto non è stata attuata. Di conseguenza, ciò comporta costi per i consumatori e le imprese del frammentato mercato unico dei servizi, nonché elevati oneri amministrativi legati alle infrazioni sia per le amministrazioni nazionali sia per la Commissione, quando questa interviene (il 40 % dei casi di infrazione sono invocati a causa di regolamentazioni nazionali di nuova adozione non conformi alla direttiva sui servizi).

La proposta è avallata da una valutazione d'impatto in cui la Commissione conclude che, dal momento che l'attuale procedura di notifica non è in grado di conseguire gli obiettivi stabiliti, si rende necessaria un'azione dell'UE per affrontare le carenze identificate, in modo da rendere la procedura di notifica uno strumento efficace ed efficiente ai fini di una migliore applicazione della vigente direttiva sui servizi.

La direttiva in esame ha lo scopo di garantire la conformità alla direttiva sui servizi delle norme nazionali che introducono regimi di autorizzazione o taluni requisiti e che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, prevenendo le infrazioni.

Pertanto, gli obiettivi della proposta sono incrementare l'efficienza della procedura di notifica, migliorare la qualità e il contenuto delle notifiche trasmesse, prendere in considerazione requisiti aggiuntivi che, come dimostrato dall'applicazione della direttiva sui servizi, possono costituire ostacoli significativi al mercato unico dei servizi e chiarire le conseguenze giuridiche della mancata notifica. Il risultato finale consisterebbe in una migliore attuazione e applicazione della direttiva sui servizi nella sua forma attuale.

Osservazioni generali

Il relatore accoglie con favore la proposta, che è parte del pacchetto per i servizi. Essa amplia i passaggi procedurali dell'obbligo di notifica, chiarisce le procedure e punta a una maggiore trasparenza, allo scopo di migliorare l'attuazione della direttiva sui servizi.

1. Obbligo di notifica

Benché la proposta si basi sull'obbligo di notifica stabilito nella direttiva sui servizi, essa prevede un obbligo specifico che impone agli Stati membri di notificare i progetti di misure, compresi quelli modificati dai parlamenti nazionali nel corso del loro esame, corredati da informazioni di accompagnamento. La proposta precisa inoltre le conseguenze della mancata osservanza degli obblighi di notifica. Per rendere la procedura di notifica efficiente ed efficace, sono fissati rigidi limiti temporali. Il relatore rileva la necessità di garantire i poteri legislativi degli Stati membri, in particolare in relazione alle procedure dei rispettivi parlamenti nazionali, e pertanto propone alcune modifiche al riguardo.

Inoltre, se applicata in termini assoluti, la procedura di notifica creerebbe un onere amministrativo aggiuntivo che potrebbe non essere proporzionato agli obiettivi perseguiti, in particolare per le autorità comunali e locali. Al fine di garantire procedure proporzionate per quanto riguarda tali autorità, il relatore ritiene che i progetti di misure che attuano regimi di autorizzazione o requisiti che sono già stati notificati alla Commissione e adottati dallo Stato membro in questione a livello nazionale non dovrebbero essere soggetti a notifica.

2. Parlamenti nazionali

La direttiva proposta stabilisce inoltre una procedura di consultazione della durata di 3 mesi tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione, che consente di presentare osservazioni relative alle misure notificate. Nel caso in cui la Commissione manifestasse perplessità ("segnalazione") in merito alla compatibilità del progetto di misura notificato con la direttiva sui servizi, lo Stato membro notificante non adotterebbe la misura in questione per un periodo di 3 mesi dopo la conclusione del periodo di consultazione menzionato. In tale circostanza, la Commissione può formulare la propria decisione e sono previste modalità al riguardo che comprendono, tra l'altro, le modifiche parlamentari. Il relatore ritiene che, sebbene sia opportuno mantenere il potere della Commissione di adottare una decisione come stabilito nella direttiva sui servizi, non si possa precludere ai parlamenti nazionali la possibilità di adottare la misura in questione. Tale nuovo elemento nella proposta della Commissione dovrebbe pertanto essere soppresso e dovrebbero essere previste unicamente azioni ex post.

Conclusioni

Il relatore ritiene che la proposta in esame comporterà una maggiore conformità all'obbligo di notifica stabilito dalla direttiva sui servizi, aumenterà la trasparenza e rafforzerà il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione migliorando, di conseguenza, l'attuazione di tale direttiva.

Il relatore reputa inoltre che l'approccio rafforzato alle notifiche adottato dalla Commissione in taluni casi potrebbe portare a interferenze con i poteri legislativi nazionali e imporre un onere amministrativo alle amministrazioni nazionali, in particolare le autorità locali e comunali. A tale riguardo, il relatore ritiene che siano necessarie alcune modifiche volte a garantire una procedura di notifica migliorata che affronti le perplessità manifestate.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

Riferimenti

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.1.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Esame in commissione

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Approvazione

4.12.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

7

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Deposito

8.12.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti