RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
12.1.2018 - (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Nathalie Griesbeck
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per i problemi economici e monetari
- PARERE della commissione giuridica
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0819),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera a del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0002/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato ceco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica (A8-0001/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità. L'Unione europea si è impegnata a garantire una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa24. |
(3) Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità e le violazioni del diritto, in particolare da parte della criminalità organizzata, nonché il terrorismo, poiché privano i criminali dei proventi delle loro attività illegali e impediscono ai terroristi di organizzare attentati. L'Unione europea si è impegnata a garantire una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa24. I beni criminali confiscati possono essere reindirizzati alle attività di contrasto, alla prevenzione della criminalità e al risarcimento delle vittime. |
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24 "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). |
24 "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Poiché la criminalità spesso ha carattere transnazionale, per sequestrare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato è essenziale una cooperazione transfrontaliera efficace. |
(4) Poiché la criminalità spesso ha carattere transnazionale, per individuare, sequestrare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato sono essenziali una cooperazione transfrontaliera efficace, uno scambio di informazioni continuo e un sostegno reciproco. Pertanto, gli organismi preposti all'applicazione della legge e le autorità, gli individui, le unità o i servizi all'interno degli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente e comunicare al fine di ottimizzare la durata e l'efficacia delle procedure di congelamento e di confisca. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Nel settore dei servizi finanziari, diversi atti giuridici dell'Unione in materia di mercati finanziari prevedono provvedimenti di congelamento e di confisca quali sanzioni per gli istituti finanziari. Una efficace cooperazione transfrontaliera tra i tribunali penali e le altre autorità nazionali competenti è imprescindibile per la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e per la fiducia in tale sistema. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Dalle relazioni di attuazione della Commissione riguardanti le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI è emerso che il vigente regime in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca non è pienamente efficace. Gli strumenti attuali non sono stati attuati e applicati in maniera uniforme negli Stati membri e, di conseguenza, il riconoscimento reciproco è insufficiente. |
(6) Dalle relazioni di attuazione della Commissione riguardanti le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI è emerso che il vigente regime in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca non è pienamente efficace. Gli strumenti attuali non sono stati attuati e applicati in maniera uniforme negli Stati membri e, di conseguenza, il riconoscimento reciproco è insufficiente e la cooperazione transfrontaliera è inefficiente. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) La confisca estesa e la confisca nei confronti di terzi devono rispettare le garanzie sancite dalla CEDU, in particolare agli articoli 6 e 7, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La decisione delle autorità competenti si basa su una valutazione approfondita del singolo caso della persona oggetto del provvedimento di confisca, in particolare quanto alla certezza che i beni confiscati siano stati acquisiti od ottenuti mediante attività criminose. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 ter) La criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro costituiscono serie minacce per l'economia dell'UE, in quanto, tra le altre cose, riducono significativamente il gettito fiscale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso, nonché per l'affidabilità dei progetti pubblici finanziati dall'UE, dal momento che le organizzazioni criminali operano in vari settori, molti dei quali sono soggetti a controllo statale. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto giuridico dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile. |
(11) Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto giuridico dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile, che abbia un ambito di applicazione più ampio rispetto ad altri atti giuridici sinora in vigore e che contenga disposizioni chiare per imporre provvedimenti di congelamento e confisca. Un unico strumento per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca contenente un certificato e un modulo standard, congiuntamente a norme direttamente applicabili e termini precisi, garantirà che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti senza ritardo all'interno dell'Unione. Il regolamento offre maggiore chiarezza e certezza giuridica, elimina le difficoltà connesse al recepimento nei sistemi nazionali e consente così un'esecuzione più rapida ed efficace dei provvedimenti di congelamento e di confisca. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Sebbene il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca all'interno dell'Unione rappresenti un importante passo nella lotta alla criminalità, beni considerevoli sono detenuti offshore in paesi terzi all'esterno dell'Unione, senza essere dichiarati o soggetti a tassazione. L'introduzione di un piano globale volto a scoraggiare i trasferimenti di beni verso paesi terzi e a trovare un modo efficace per recuperare tali beni costituirà un fondamentale passo avanti. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro, senza ulteriori formalità o ritardi indebiti, a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in ambito penale. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), non sempre è sufficiente, per stabilire se un procedimento rientri nell'ambito penale, considerarne solo la qualificazione formale ai sensi del diritto nazionale. Per conseguire gli obiettivi dei trattati e della presente direttiva e rispettare appieno i diritti fondamentali previsti, tra l'altro, dalla Carta e dalla CEDU, nell'applicare la direttiva occorre tenere debitamente conto non solo della qualificazione formale del procedimento nel diritto nazionale, ma anche della natura del reato in questione e del grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di confisca ordinati da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato e a tutti i provvedimenti di congelamento emessi in vista di un'eventuale conseguente confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e altri tipi di provvedimenti emessi senza condanna definitiva nel quadro di un procedimento penale. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di procedimenti civili o amministrativi. |
(13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di confisca ordinati da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento in ambito penale e a tutti i provvedimenti di congelamento emessi in vista di un'eventuale conseguente confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e altri tipi di provvedimenti emessi senza condanna definitiva nel quadro di un procedimento penale. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di procedimenti civili o amministrativi. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. |
(16) Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in seguito: "la Carta"). |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e procedurali e osserva i principi pertinenti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) È opportuno applicare il presente regolamento tenendo conto delle direttive 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 2016/191935 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali. |
(18) È opportuno applicare il presente regolamento in conformità delle direttive 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 2016/191935 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali. |
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30 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). |
30 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). |
31 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). |
31 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). |
32 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1). |
32 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1). |
33 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1). |
33 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1). |
34 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). |
34 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). |
35 Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag.1). |
35 Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag.1). |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) A tal fine, i provvedimenti di congelamento e di confisca dovrebbero essere trasmessi direttamente dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione o, se del caso, a un'autorità centrale. |
(20) A tal fine, i provvedimenti di congelamento e di confisca dovrebbero essere trasmessi direttamente dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione e comunicati a un'autorità centrale incaricata di assistere le autorità competenti, registrare i provvedimenti di congelamento e di confisca trasmessi e ricevuti a livello nazionale e razionalizzare la trasmissione e la ricezione dei provvedimenti. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 bis) Ai fini della trasmissione del provvedimento di congelamento o di confisca all'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione dovrebbe poter ricorrere a tutti i mezzi possibili o pertinenti, ad esempio il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea, Eurojust, o altri canali di cui si avvalgono le autorità giudiziarie. |
Motivazione | |
Armonizzazione con gli altri strumenti europei di riconoscimento reciproco. Precisazioni volte a facilitare la trasmissione delle decisioni da parte dello Stato di emissione. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 ter) La designazione da parte degli Stati membri di una o più autorità centrali, che possono svolgere un chiaro ruolo di sostegno amministrativo e di coordinamento, è un elemento fondamentale per sostenere il rapido riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca tra le autorità di emissione e di esecuzione e per accelerare le procedure di riconoscimento reciproco. In tal senso, dovrebbe essere inoltre rafforzato il ruolo della Rete giudiziaria europea, per aiutare le autorità di emissione e di esecuzione a comunicare rapidamente tra loro e a cooperare in modo più efficace. |
Motivazione | |
La proposta di regolamento fa riferimento, all'articolo 27, paragrafo 2, alla possibilità per gli Stati membri di designare un'autorità centrale per sostenere e assistere le autorità nazionali competenti, senza però specificarne il ruolo o l'importanza. Orbene, tali autorità centrali possono apportare un vero valore aggiunto per facilitare il riconoscimento reciproco (giacché il regime attuale non è sufficiente). | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Il provvedimento di confisca dovrebbe essere trasmesso unitamente a un certificato standard. |
(21) Il provvedimento di congelamento o di confisca dovrebbe essere trasmesso unitamente a un certificato standard. |
Motivazione | |
A fini di semplificazione, è opportuno ravvicinare le procedure di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca; pertanto, i due tipi di provvedimento devono essere corredati di un certificato (di cui agli allegati I e II); | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Quando rilasciano una dichiarazione concernente il regime linguistico che ammettono a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero indicare, oltre alla propria lingua ufficiale o alle proprie lingue ufficiali, almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione. |
Motivazione | |
Armonizzazione con gli altri strumenti europei di riconoscimento reciproco. La diversità linguistica dell'Unione europea deve essere sostenuta, ma non deve costituire un ostacolo alle procedure di riconoscimento reciproco. Uno Stato membro dovrebbe pertanto accettare di ricevere provvedimenti di congelamento o di confisca in almeno un'altra lingua diversa dalla lingua nazionale. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di confisca senza ulteriori formalità e dovrebbe prendere le misure necessarie per la sua esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e l'esecuzione della confisca dovrebbero avere luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo. Dovrebbero essere fissati termini per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul provvedimento di confisca e della sua esecuzione. |
(22) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di confisca senza ulteriori formalità o ritardi indebiti e dovrebbe prendere le misure necessarie per la sua esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e l'esecuzione della confisca dovrebbero avere luogo senza ritardi indebiti e con la stessa velocità e priorità usate in un caso interno analogo. Il presente regolamento dovrebbe fissare limiti di tempo entro i quali le diverse tappe della procedura devono essere completate, per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul provvedimento di confisca e della sua esecuzione. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) In considerazione dell'urgenza del congelamento e del suo carattere provvisorio, il provvedimento di congelamento dovrebbe essere emesso utilizzando un modello standard. L'autorità di emissione dovrebbe accertare che l'emissione del provvedimento di congelamento sia necessaria e proporzionata alla finalità di impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l'alienazione di beni. Onde allineare le condizioni per l'emissione dei provvedimenti di congelamento nei casi nazionali e in quelli transfrontalieri, il provvedimento di congelamento ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere emesso solo quando avrebbe potuto essere ordinato in un caso interno analogo. |
(23) L'autorità di emissione dovrebbe accertare che l'emissione del provvedimento di congelamento sia necessaria e proporzionata alla finalità di impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l'alienazione di beni. Onde allineare le condizioni per l'emissione dei provvedimenti di congelamento nei casi nazionali e in quelli transfrontalieri, il provvedimento di congelamento ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere emesso solo quando avrebbe potuto essere ordinato in un caso interno analogo. |
Motivazione | |
A fini di semplificazione, è opportuno ravvicinare le procedure di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca; pertanto, i due tipi di provvedimento devono essere corredati di un certificato (di cui agli allegati I e II). | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di congelamento senza ulteriori formalità e dovrebbe prendere immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e l'esecuzione del congelamento dovrebbero avere luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo. Dovrebbero essere fissati termini per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul provvedimento di congelamento e della sua esecuzione. |
(24) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di congelamento senza ulteriori formalità o ritardi indebiti e dovrebbe prendere immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e l'esecuzione del congelamento dovrebbero avere luogo senza ritardi indebiti, con la stessa velocità e priorità usate in un caso interno analogo. Il presente regolamento dovrebbe fissare limiti di tempo entro i quali le diverse tappe della procedura devono essere completate, per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul provvedimento di congelamento e della sua esecuzione. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Nell'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero tenere debito conto della riservatezza dell'indagine. In particolare, l'autorità di esecuzione dovrebbe garantire la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento. |
(25) Fatto salvo il diritto all'informazione di ogni persona interessata, nell'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero tenere debito conto della riservatezza dell'indagine. In particolare, l'autorità di esecuzione dovrebbe garantire la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento. |
Motivazione | |
Occorre chiarire il rapporto tra l'obbligo di informazione e le esigenze di riservatezza. La natura riservata di un'indagine non deve privare una persona del suo diritto a essere informata. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti nel presente regolamento. In particolare, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter non riconoscere e non eseguire il provvedimento di confisca sulla base del principio del ne bis in idem, dei diritti di qualunque interessato o del diritto di presenziare al processo. |
(26) Il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti nel presente regolamento. In particolare, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter non riconoscere e non eseguire il provvedimento di confisca sulla base dei diritti fondamentali, del principio del ne bis in idem, dei diritti di qualunque interessato o del diritto di presenziare al processo. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto dell'Unione, riconosciuto dalla Carta e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto l'autorità di esecuzione dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca nel caso in cui l'esecuzione in questione sia contraria a tale principio. |
Motivazione | |
Armonizzazione con gli altri strumenti europei di riconoscimento reciproco. Importanza del principio del non bis in idem nel diritto penale e nel diritto europeo. | |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 ter) La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca comporti la violazione di un diritto fondamentale della persona interessata e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione di tale provvedimento di congelamento o di confisca dovrebbe essere rifiutata. |
Motivazione | |
Gli strumenti di riconoscimento reciproco contengono molto spesso una clausola di non riconoscimento basata sul rispetto dei diritti fondamentali, implicita (decisione quadro 2002/584), ovvero esplicita (decisione quadro 2005/214/GAI, direttiva 2014/41/UE), ulteriormente sviluppata dal diritto nazionale. In secondo luogo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato l'esistenza e l'importanza di tale clausola (sentenza Aranyosi/Caldararu del 5 aprile 2016 - C404/15). In terzo luogo, l'inserimento di una tale clausola potrebbe consentire di evitare un'eventuale contraddizione tra la legge europea e il diritto costituzionale nazionale. È di conseguenza importante disporre di una clausola del genere nel regolamento europeo in oggetto. | |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 26 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 quater) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle Costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. Nessun elemento del presente regolamento può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un provvedimento di congelamento o di confisca qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che tale provvedimento sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona per motivi fondati sul sesso, sull'origine razziale o etnica, la religione, l'orientamento sessuale, la nazionalità, la lingua o le opinioni politiche, oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi. |
Motivazione | |
Gli strumenti di riconoscimento reciproco contengono molto spesso una clausola di non riconoscimento basata sul rispetto dei diritti fondamentali, implicita (decisione quadro 2002/584), ovvero esplicita (decisione quadro 2005/214/GAI, direttiva 2014/41/UE), ulteriormente sviluppata dal diritto nazionale. In secondo luogo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato l'esistenza e l'importanza di tale clausola (sentenza Aranyosi/Caldararu del 5 aprile 2016 - C404/15). In terzo luogo, l'inserimento di una tale clausola potrebbe consentire di evitare un'eventuale contraddizione tra la legge europea e il diritto costituzionale nazionale. Infine, la giurisprudenza della CEDU ha messo in luce alcune difficoltà, in determinati Stati membri, in materia di confisca e rispetto dei diritti fondamentali. È di conseguenza importante disporre di una clausola del genere nel regolamento europeo in oggetto. | |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 26 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 quinquies) È essenziale tenere conto dei diritti di una terza persona colpita da un provvedimento di congelamento o di confisca di un bene specifico, ad esempio in quanto proprietaria di tale bene, ma che non abbia potuto far valere i propri diritti in sede di procedimento nello Stato di emissione in quanto non è stata parte del procedimento in questione. Pertanto, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca qualora tale provvedimento riguardi un bene determinato che non è di proprietà della persona fisica o giuridica nei confronti della quale è stato emesso il provvedimento di confisca nello Stato di emissione, né di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia stata parte del procedimento nello Stato di emissione. |
Motivazione | |
È essenziale tenere in considerazione, nell'ambito del regolamento, i diritti delle terze persone o di terzi in buona fede che possano essere colpiti da un provvedimento di congelamento o di confisca. | |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Prima di decidere di applicare un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione per ottenere le necessarie informazioni supplementari. |
(27) Prima di decidere di applicare un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare, senza ritardi indebiti, l'autorità di emissione per ottenere le necessarie informazioni supplementari. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) L'autorità di emissione dovrebbe essere informata senza ritardo dell'impossibilità di eseguire un provvedimento. L'impossibilità potrebbe dipendere dal fatto che il bene è già stato confiscato, è scomparso, non si trova nel luogo indicato dall'autorità di emissione o la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione. |
(29) L'autorità di emissione dovrebbe essere informata senza ritardo indebito delle ragioni che rendono impossibile eseguire un provvedimento. L'impossibilità potrebbe dipendere dal fatto che il bene è già stato confiscato, è scomparso, non si trova nel luogo indicato dall'autorità di emissione o la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) In caso di dubbi circa l'ubicazione del bene oggetto della decisione di confisca, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per localizzare esattamente tale bene, ricorrendo a tutti i sistemi d'informazione disponibili. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) L'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità dovrebbero essere competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione. |
(30) Non concerne la versione italiana |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Il corretto funzionamento pratico del presente regolamento presuppone una stretta comunicazione tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di un provvedimento di confisca in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto consultarsi ogniqualvolta necessario. |
(31) Il corretto funzionamento pratico del presente regolamento presuppone una stretta comunicazione e una cooperazione ottimale tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di un provvedimento di congelamento o di confisca in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto consultarsi e utilizzare le moderne tecnologie della comunicazione ammesse ai sensi delle norme procedurali degli Stati membri interessati. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) I diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione non dovrebbero essere pregiudicati nei casi transfrontalieri. Le norme sulla destinazione dei beni confiscati dovrebbero dare priorità al risarcimento e alla restituzione dei beni alle vittime. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto dei loro obblighi di assistenza in materia di recupero di crediti fiscali sorti in altri Stati membri, in conformità della direttiva 2010/24/UE36. |
(32) I diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione non sono pregiudicati nei casi transfrontalieri. Le norme sulla destinazione dei beni confiscati danno priorità al risarcimento e alla restituzione dei beni alle vittime. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto dei loro obblighi di assistenza in materia di recupero di crediti fiscali sorti in altri Stati membri, in conformità della direttiva 2010/24/UE36. |
_________________ |
_________________ |
36 Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1). |
36 Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1). |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 bis) È necessario che i beni sottoposti a congelamento in vista di una successiva confisca e i beni confiscati siano opportunamente gestiti in modo che non perdano il loro valore economico, se ne incoraggi il riutilizzo sociale e si eviti il rischio di un'ulteriore infiltrazione criminale. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, tra cui la vendita o il trasferimento del bene, al fine di minimizzare questo tipo di perdite e di promuovere obiettivi sociali. Essi dovrebbero adottare tutte le misure opportune, legislative o di altra natura, quali l'istituzione di uffici nazionali centrali per la gestione dei beni, o meccanismi equivalenti, per gestire adeguatamente i beni sottoposti a congelamento o confiscati. A tal fine, sarebbe opportuno prendere in considerazione la creazione di un fondo dell'Unione in cui si raccolga una parte dei beni confiscati dagli Stati membri. Tale fondo dovrebbe essere accessibile per progetti pilota di cittadini dell'Unione, associazioni, coalizioni di ONG e ogni altra organizzazione della società civile, per incoraggiare un efficace riutilizzo sociale dei beni confiscati. |
Motivazione | |
È importante promuovere, a livello europeo e degli Stati membri, una gestione ottimale dei beni sottoposti a congelamento e confiscati e il loro riutilizzo sociale, a fini di indennizzo delle vittime, delle famiglie delle vittime e delle imprese colpite dalla criminalità organizzata, o per la lotta contro tale criminalità organizzata. | |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 32 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 ter) Le norme sulla destinazione dei beni confiscati dovrebbero contemplare congrue forme di risarcimento delle famiglie degli operatori di polizia e dei funzionari pubblici assassinati nel compimento del proprio dovere, e degli operatori di polizia e dei funzionari pubblici che abbiano subìto un'invalidità permanente nel compimento del proprio dovere. A tal proposito, ogni Stato membro dovrebbe prevedere l'istituzione di un fondo per risarcire queste persone e destinare a questo fondo parte dei beni confiscati. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 32 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 quater) La pratica dell'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati promuove e sostiene la diffusione della cultura della legalità, l'assistenza alle vittime di reato e l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, attivando così meccanismi virtuosi, da realizzare anche attraverso organizzazioni non governative, a beneficio della collettività e dello sviluppo socio-economico di un territorio, applicando criteri oggettivi. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere incoraggiati a sviluppare tali pratiche. |
Motivazione | |
È importante promuovere, a livello europeo e degli Stati membri, una gestione ottimale dei beni sottoposti a congelamento e confiscati e il loro riutilizzo sociale, a fini di indennizzo delle vittime, delle famiglie delle vittime e delle imprese colpite dalla criminalità organizzata, o per la lotta contro tale criminalità organizzata. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 32 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 quinquies) Affinché la società civile possa concretamente percepire l'efficacia dell'azione degli Stati membri contro la criminalità organizzata, compreso il reato di tipologia mafiosa, e i proventi di reato siano effettivamente sottratti ai criminali, è necessario adottare misure comuni per evitare che le organizzazioni criminali possano recuperare i beni illegalmente ottenuti. Le migliori prassi in diversi Stati membri hanno dimostrato l'efficacia dei seguenti strumenti: gestione e amministrazione da parte degli Uffici nazionali per la gestione dei beni o meccanismi simili, nonché utilizzo dei beni confiscati per progetti volti a contrastare e a prevenire la criminalità, e per altre finalità istituzionali o pubbliche o per uso sociale. |
Motivazione | |
È importante promuovere, a livello europeo e degli Stati membri, una gestione ottimale dei beni sottoposti a congelamento e confiscati e il loro riutilizzo sociale, a fini di indennizzo delle vittime, delle famiglie delle vittime e delle imprese colpite dalla criminalità organizzata, o per la lotta contro tale criminalità organizzata. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 32 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 sexies) I beni confiscati dovrebbero essere opportunamente gestiti in modo da riaffermare e promuovere il rispetto della legalità, riutilizzando tali beni nell'interesse sociale ed economico delle comunità direttamente colpite dalle attività delle organizzazioni criminali e terroristiche. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Le parti interessate, compresi i terzi in buona fede, dovrebbero disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca al fine di tutelare i propri diritti, compresa l'effettiva possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi a un'autorità giudiziaria o di far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali conformemente alla direttiva 2014/42/UE. L'azione dovrebbe essere proposta dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. |
(34) Le parti interessate, compresi i terzi in buona fede, dovrebbero disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca al fine di tutelare i propri diritti, compresi il diritto di accesso al fascicolo e l'effettiva possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi a un'autorità giudiziaria o di far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali conformemente alla direttiva 2014/42/UE. L'azione dovrebbe essere proposta dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di modificare il certificato e il modello di cui agli allegati I e II del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per gli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
soppresso |
Motivazione | |
Tutti gli elementi che figurano nei due certificati (di cui agli allegati I e II) dovrebbero, per motivi di certezza del diritto, essere stabiliti e fissati dal legislatore. Non è necessario né opportuno delegare poteri al riguardo. | |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di modificare il certificato e il modello di cui agli allegati I e II del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per gli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(35) Al fine di modificare il certificato e il modello di cui agli allegati I e II del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per gli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni con le autorità specializzate negli Stati membri e le corrispondenti agenzie europee, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro in ambito penale. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. |
2. Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta, in particolare il diritto alla difesa, il diritto a un processo equo e il diritto alla proprietà. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nell'emettere un provvedimento di congelamento o di confisca, l'autorità di emissione assicura il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "provvedimento di confisca": una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica; |
(1) "provvedimento di confisca": una misura imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica; |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è: |
(3) "bene": denaro o beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché diritti di proprietà limitati, atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tali beni, che secondo l'autorità di emissione è: |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca nel quadro di un procedimento penale; |
(6) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca in ambito penale; |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 – lettera a – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali a ordinare il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento, in particolare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da un giudice, un'autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da una siffatta autorità, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento; |
(2) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza in ambito penale a ordinare il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento, in particolare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da un giudice, un'autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da una siffatta autorità, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento; |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un'autorità giudiziaria in conformità del diritto nazionale; |
(b) in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza in ambito penale a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un'autorità giudiziaria in conformità del diritto nazionale; |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) "parte interessata": qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i terzi in buona fede, interessata dal presente regolamento in conformità al diritto nazionale dello Stato di esecuzione; |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il provvedimento di congelamento o di confisca dà luogo all'esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti se i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscono uno o più dei seguenti reati, come definiti dalla legge dello Stato di emissione, e sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni: |
1. Il provvedimento di congelamento o di confisca dà luogo all'esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti se i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscono uno o più dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri1bis: |
- partecipazione a un'organizzazione criminale, |
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- terrorismo, |
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- tratta di esseri umani, |
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- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, |
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- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, |
|
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, |
|
- corruzione, |
|
- frode e reati connessi alla frode come definiti nella direttiva 2017/xxx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, |
|
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, |
|
- riciclaggio di proventi da reato, |
|
- falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro, |
|
- criminalità informatica, |
|
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, |
|
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, |
|
- omicidio volontario, lesioni personali gravi, |
|
- traffico illecito di organi e tessuti umani, |
|
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi, |
|
- razzismo e xenofobia, |
|
- furti organizzati o con l'uso di armi, |
|
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, |
|
- truffa, |
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- racket ed estorsioni, |
|
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti, |
|
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, |
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- frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, |
|
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, |
|
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive, |
|
- traffico di veicoli rubati, |
|
- stupro, |
|
- incendio volontario, |
|
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, |
|
- dirottamento di aereo/nave, |
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- sabotaggio. |
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1 bis Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il provvedimento di confisca, o una sua copia autenticata, è trasmesso, corredato del certificato di cui all'articolo 7, dall'autorità di emissione direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità. |
1. Il provvedimento di confisca è trasmesso, corredato del certificato di cui all'articolo 7, dall'autorità di emissione direttamente all'autorità di esecuzione e comunicato all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve il provvedimento di confisca non sia competente a riconoscerlo e a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il provvedimento di confisca all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione. |
6. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve il provvedimento di confisca non sia competente a riconoscerlo e a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente, e al più tardi entro 2 giorni lavorativi, il provvedimento di confisca all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il provvedimento di confisca può essere trasmesso ai sensi dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta. |
1. In linea di principio, il provvedimento di confisca può essere trasmesso ai sensi dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta. |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il provvedimento di confisca concernente beni specifici può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora: |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il provvedimento di confisca concernente beni specifici può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora: |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il provvedimento di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando: |
3. Fatto salvo il paragrafo 1, il provvedimento di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando: |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro sia trasmesso a uno o più Stati di esecuzione, l'importo totale risultante dall'esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nel provvedimento di confisca. |
2. Qualora un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro sia trasmesso a uno o più Stati di esecuzione, l'importo totale risultante dall'esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nel provvedimento di confisca. Nei casi in cui la confisca è già stata eseguita in parte, tale somma dovrebbe essere integralmente dedotta dalla somma confiscata nello Stato di esecuzione. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta: |
L'autorità di emissione informa immediatamente, e al più tardi entro un giorno lavorativo, l'autorità di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta: |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se il provvedimento di congelamento o di confisca è stato eseguito in toto o in parte nello Stato di emissione o in uno Stato di esecuzione, precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito; |
(b) se il provvedimento di confisca è stato eseguito in toto o in parte nello Stato di emissione o in uno Stato di esecuzione, precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito; |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora lo Stato di emissione abbia indicato che intende ritirare il provvedimento dallo Stato di esecuzione per qualsiasi motivo, lo Stato di esecuzione pone immediatamente fine all'esecuzione del provvedimento di confisca. |
4. Qualora lo Stato di emissione abbia indicato che intende ritirare il provvedimento dallo Stato di esecuzione per qualsiasi motivo, lo Stato di esecuzione pone immediatamente, o al più tardi entro tre giorni lavorativi, fine all'esecuzione del provvedimento di confisca. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Certificato standard |
Certificato standard per l'emissione di un provvedimento di confisca |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Non appena l'esecuzione del provvedimento è conclusa l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
4. Non appena l'esecuzione del provvedimento è conclusa l'autorità di esecuzione ne dà notifica immediatamente e comunque entro 12 ore all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca |
Motivi obbligatori e facoltativi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca solo se: |
L'autorità di esecuzione non riconosce né dà esecuzione al provvedimento di confisca se: |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il certificato di cui all'articolo 7 è incompleto, manifestamente inesatto o non corrisponde manifestamente al provvedimento di confisca, e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2; |
soppresso |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il provvedimento di confisca si basa su un reato commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di confisca è emesso non costituisce reato nello Stato di emissione; |
soppresso |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) il provvedimento di confisca riguarda un bene determinato che non è di proprietà della persona fisica o giuridica nei confronti della quale è stato emesso il provvedimento di confisca nello Stato membro di emissione, né di alcuna altra persona fisica o giuridica che sia stata parte del procedimento nello Stato di emissione; |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di confisca non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione; |
soppresso |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(g bis) sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione del provvedimento di confisca sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta. |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca se: |
|
(a) il certificato di cui all'articolo 7 è incompleto, manifestamente inesatto o non corrisponde manifestamente al provvedimento di confisca e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2, o se non sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2; |
|
(b) il provvedimento di confisca si basa su un reato commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione e la condotta per la quale il provvedimento di confisca è emesso non costituisce reato nello Stato di emissione; |
|
(c) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di confisca non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione; |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Qualora l'autorità di emissione abbia motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve spostati o distrutti o che è urgentemente necessaria una confisca, essa indica nel provvedimento di confisca che la misura deve essere eseguita in una data specifica. L'autorità di esecuzione tiene pienamente conto di tale necessità ed esegue il provvedimento di confisca nei termini previsti. |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca è adottata senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di confisca da parte dell'autorità di esecuzione. |
2. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca è adottata senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del provvedimento di confisca da parte dell'autorità di esecuzione. |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Se consulta l'autorità di emissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione adotta la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza ritardo e comunque entro 48 ore dalla consultazione. |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità di esecuzione comunica la decisione sul provvedimento di confisca all'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
3. L'autorità di esecuzione comunica la decisione sul provvedimento di confisca all'autorità di emissione immediatamente e comunque entro 12 ore, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 11, l'autorità di esecuzione esegue la confisca senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, entro trenta giorni dalla decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. |
4. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 11, l'autorità di esecuzione esegue la confisca senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, entro dieci giorni lavorativi dalla decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 2 o 4, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per eseguire la confisca. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 2 o 4 può essere prorogato per un massimo di trenta giorni. |
5. Se non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 2 o 4, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente e comunque entro due giorni lavorativi l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile che consenta di conservare una traccia scritta, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per eseguire la confisca. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 2 o 4 può essere prorogato per un massimo di venti giorni lavorativi. |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
2. L'autorità di esecuzione informa immediatamente e comunque entro 48 ore l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. In caso di rinvio a norma delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), l'autorità di emissione, nei casi di esecuzione di un provvedimento di confisca in più di uno Stato membro, emette nuove istruzioni relative alla precisa quantità di denaro oggetto di confisca. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta immediatamente e in ogni caso non oltre dieci giorni lavorativi le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
È notificata senza ritardo all'autorità di emissione l'impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca qualora, anche previa consultazione dell'autorità di emissione, il bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione. Ove possibile, il provvedimento può essere eseguito su altri beni conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 o 3. |
È notificata immediatamente e comunque entro 48 ore all'autorità di emissione l'impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca qualora, anche previa consultazione dell'autorità di emissione, il bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione. Ove possibile, il provvedimento può essere eseguito su altri beni conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 o 3. |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 12 bis |
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Obbligo di informare le parti interessate |
|
1. In seguito all'esecuzione del provvedimento di confisca e comunque entro 48 ore dalla sua esecuzione, l'autorità di esecuzione comunica la propria decisione alla persona nei confronti della quale è stato emesso il provvedimento di confisca e alle altre parti interessate, compresi i terzi in buona fede. |
|
2. La notifica indica i motivi del provvedimento di confisca, l'autorità che ha emesso il provvedimento e i mezzi di impugnazione esistenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione. |
|
3. La notifica contiene informazioni pertinenti, in modo tale da consentire alla persona di ricorrere a mezzi di impugnazione efficaci, sui motivi del provvedimento di confisca, sull'autorità che ha emesso il provvedimento e sui mezzi di impugnazione esistenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione. |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) l'emissione del provvedimento è necessaria e proporzionata per impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l'alienazione di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, tenuto conto dei diritti della persona interessata; |
(a) l'emissione del provvedimento è necessaria e proporzionata per impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l'alienazione di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, tenuto conto dei diritti della persona interessata e di eventuali terzi in buona fede; |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il provvedimento avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo; |
(b) il provvedimento avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo; il motivo o i motivi del provvedimento sono correttamente indicati. |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il motivo o i motivi del provvedimento sono correttamente indicati, almeno sommariamente. |
soppresso |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il provvedimento di congelamento è trasmesso utilizzando il modello di cui all'articolo 16 dall'autorità di emissione direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità. |
1. Il provvedimento di congelamento è trasmesso utilizzando il certificato di cui all'articolo 16 dall'autorità di emissione direttamente all'autorità di esecuzione e comunicato all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità. |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) contiene l'istruzione di mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione del provvedimento di confisca a norma dell'articolo 4. L'autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione con il modello di cui all'articolo 16. |
(b) contiene l'istruzione di mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione del provvedimento di confisca a norma dell'articolo 4. L'autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione con il certificato di cui all'articolo 16. |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Qualora l'autorità di esecuzione che riceve il provvedimento di congelamento non sia competente a riconoscerlo e a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il provvedimento di congelamento all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione. |
8. Qualora l'autorità di esecuzione che riceve il provvedimento di congelamento non sia competente a riconoscerlo e a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente e comunque entro due giorni lavorativi il provvedimento di congelamento all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione. |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il provvedimento di congelamento può essere trasmesso ai sensi dell'articolo 14 a un solo Stato di esecuzione per volta. |
1. In linea di principio, il provvedimento di congelamento può essere trasmesso ai sensi dell'articolo 14 a un solo Stato di esecuzione per volta. |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il provvedimento di congelamento concernente beni specifici può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora: |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il provvedimento di congelamento concernente beni specifici può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora: |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione, qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando il valore stimato dei beni che possono essere congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto del provvedimento di congelamento. |
3. Fatto salvo il paragrafo 1, il provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione, qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando il valore stimato dei beni che possono essere congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto del provvedimento di congelamento. |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 16 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Modello di provvedimento di congelamento |
Certificato standard per l'emissione di un provvedimento di congelamento |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il provvedimento di congelamento è emesso utilizzando il modello di cui all'allegato II. |
soppresso |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di emissione compila il modello, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette. |
2. L'autorità di emissione compila il certificato di cui all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette. |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Non appena l'esecuzione del provvedimento è conclusa, l'autorità di esecuzione ne dà notifica immediatamente e comunque entro 12 ore all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Inoltre, entro tre giorni lavorativi dall'esecuzione del provvedimento di congelamento l'autorità di esecuzione fornisce all'autorità di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, informazioni supplementari in merito alle misure prese per l'esecuzione del provvedimento e ai relativi risultati, la descrizione dei beni congelati e una stima del loro valore. |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 18 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento |
Motivi obbligatori e facoltativi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 - parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di congelamento solo se |
1. L'autorità di esecuzione non riconosce né dà esecuzione al provvedimento di congelamento se: |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il modello di cui all'articolo 16 è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2; |
soppresso |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il provvedimento si basa su un reato commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è emesso non costituisce reato nello Stato di emissione; |
soppresso |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) il provvedimento di congelamento riguarda un bene determinato che non è di proprietà della persona fisica o giuridica nei confronti della quale è stato emesso il provvedimento di confisca nello Stato membro di emissione, né di alcuna altra persona fisica o giuridica che sia stata parte del procedimento nello Stato di emissione; |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione; |
soppresso |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione del provvedimento di congelamento sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta. |
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di congelamento se: |
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(a) il certificato di cui all'articolo 16 è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2, o se non sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3; |
|
(b) il provvedimento si basa su un reato commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è emesso non costituisce reato nello Stato di emissione; |
|
(c) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione; |
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità di esecuzione può decidere di revocare il provvedimento di congelamento qualora, durante l'esecuzione, si renda conto che si applica uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione. |
3. L'autorità di esecuzione può decidere di revocare il provvedimento di congelamento qualora, durante l'esecuzione, si renda conto che si applica uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione. L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, i motivi della decisione di revoca del provvedimento di congelamento. |
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel provvedimento di congelamento che sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve spostati o distrutti e che è necessario il congelamento immediato, o qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel provvedimento di congelamento che la misura di congelamento deve essere eseguita in una data specifica, l'autorità di esecuzione ne tiene pienamente conto. |
2. Qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel provvedimento di congelamento che sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve spostati o distrutti e che è necessario il congelamento immediato, o qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel provvedimento di congelamento che la misura di congelamento deve essere eseguita in una data specifica, l'autorità di esecuzione ne tiene pienamente conto ed esegue il provvedimento di congelamento entro il termine specificato. |
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità di esecuzione adotta la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o sulla consultazione dell'autorità di emissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, il più presto possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, entro 24 ore dal ricevimento del provvedimento di congelamento. |
3. L'autorità di esecuzione adotta la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o sulla consultazione dell'autorità di emissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, il più presto possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, entro 48 ore dal ricevimento del provvedimento di congelamento. |
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se consulta l'autorità di emissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione adotta la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento senza ritardo. |
4. Se consulta l'autorità di emissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione adotta la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento senza ritardo e comunque entro 48 ore dalla consultazione. |
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'autorità di esecuzione comunica la decisione sul provvedimento di congelamento all'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
5. L'autorità di esecuzione comunica la decisione sul provvedimento di congelamento all'autorità di emissione immediatamente e comunque entro 12 ore, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Se non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 3 o 6, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per eseguire il congelamento. |
7. Se non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 3, 4, 5 o 6, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente e comunque entro due giorni lavorativi l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile che consenta di conservare una traccia scritta, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per eseguire il congelamento. |
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di esecuzione informa immediatamente l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
2. L'autorità di esecuzione informa immediatamente e comunque entro 48 ore l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo l'articolo 22, dopo l'esecuzione l'autorità di esecuzione notifica la sua decisione alla persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di congelamento e a qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, della cui esistenza sia stata informata conformemente all'articolo 14, paragrafo 6. |
1. L'autorità di esecuzione notifica la sua decisione alla persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di congelamento e a qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, della cui esistenza sia stata informata conformemente all'articolo 14, paragrafo 6. |
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La notifica contiene informazioni, almeno sommarie, sui motivi del provvedimento di congelamento, sull'autorità che ha emesso il provvedimento e sui mezzi di impugnazione esistenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione. |
2. La notifica indica i motivi del provvedimento di congelamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento e i mezzi di impugnazione esistenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione. |
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. La notifica contiene informazioni pertinenti, in modo tale da consentire alla persona di ricorrere a mezzi di impugnazione efficaci, sui motivi del provvedimento di congelamento, sull'autorità che ha emesso il provvedimento e sui mezzi di impugnazione esistenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione. |
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento, salvo nella misura necessaria alla sua esecuzione. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa immediatamente l'autorità di emissione. |
2. Fatto salvo il diritto all'informazione di ogni persona interessata, l'autorità di esecuzione garantisce, conformemente al diritto dell'Unione e al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento, salvo nella misura necessaria alla sua esecuzione. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa l'autorità di emissione immediatamente e comunque entro tre giorni lavorativi e ne indica i motivi con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Al fine di tutelare le indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di mantenere la riservatezza dell'esecuzione del provvedimento di congelamento per un periodo di tempo limitato. |
3. Al fine di tutelare le indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di mantenere la riservatezza dell'esecuzione del provvedimento di congelamento per un periodo di tempo limitato, che non può andare oltre la data di esecuzione del provvedimento di congelamento. |
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Previa consultazione dell'autorità di emissione, l'autorità di esecuzione, tenuto conto delle circostanze del caso, può presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Se non è d'accordo con tale limitazione, l'autorità di emissione lo comunica all'autorità di esecuzione specificando i motivi. In caso di mancata comunicazione dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione può revocare il provvedimento di congelamento. |
2. Previa consultazione dell'autorità di emissione, l'autorità di esecuzione, tenuto conto delle circostanze del caso, può presentare all'autorità di emissione una richiesta motivata, accompagnata da prove concernenti tali circostanze, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, per limitare la durata del congelamento. Se non è d'accordo con tale limitazione, l'autorità di emissione lo comunica all'autorità di esecuzione specificando i motivi. In caso di mancata comunicazione dell'autorità di emissione entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione può revocare il provvedimento di congelamento. |
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 25 |
soppresso |
Informazione |
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Entro tre giorni dall'esecuzione del provvedimento, l'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, in merito alle misure prese per l'esecuzione del provvedimento di congelamento e ai relativi risultati, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e una stima del loro valore. |
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Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ogni Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei provvedimenti di congelamento e di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti. Gli Stati membri ne informano la Commissione. |
2. Ogni Stato membro designa un'autorità centrale responsabile di fornire alle autorità competenti assistenza per quanto riguarda la trasmissione, la ricezione amministrativa e la registrazione dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Gli Stati membri ne informano la Commissione. |
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano con qualsiasi mezzo appropriato al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. |
1. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano rapidamente con qualsiasi mezzo appropriato al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. |
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticità di qualsiasi documento necessario all'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, sono effettuate mediante contatto diretto tra lo Stato di emissione e l'autorità di esecuzione interessata o, se lo Stato membro ha designato un'autorità centrale a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, con l'intervento di tale autorità centrale. |
2. Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticità di qualsiasi documento necessario all'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, sono effettuate mediante contatto diretto tra lo Stato di emissione e l'autorità di esecuzione interessata, con l'assistenza dell'autorità centrale a norma dell'articolo 27, paragrafo 2. |
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare il provvedimento del suo carattere esecutivo o di farlo ritirare per qualsiasi altro motivo. |
L'autorità di emissione informa immediatamente e comunque entro 48 ore l'autorità di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare il provvedimento del suo carattere esecutivo o di farlo ritirare per qualsiasi altro motivo. |
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento non appena viene informato di tale decisione o misura dall'autorità di emissione. |
Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento non appena viene informato di tale decisione o misura dall'autorità di emissione e notifica immediatamente la cessazione allo Stato di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50% di tale importo è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione. |
(b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, di tale importo il 30% va allo Stato di esecuzione e il 70% è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione. |
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione abbia emesso una decisione di risarcimento o restituzione alla vittima, la somma corrispondente, nella misura in cui non ecceda la somma confiscata, va allo Stato di emissione a fini di risarcimento o restituzione alla vittima. L'eventuale restante è destinato conformemente al paragrafo 2. |
3. Qualora un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione abbia emesso una decisione di risarcimento o restituzione alla vittima, la somma corrispondente, nella misura in cui non ecceda la somma confiscata, va allo Stato di emissione unicamente a fini di risarcimento o restituzione alla vittima. L'eventuale restante è destinato conformemente al paragrafo 2. |
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o di utilità sociale nello Stato di esecuzione conformemente alla legislazione di tale Stato, previo accordo dello Stato di emissione; |
(c) il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o di utilità sociale nello Stato di esecuzione conformemente alla legislazione di tale Stato; |
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per istituire un ufficio nazionale centralizzato responsabile per la gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale confisca successiva e dei beni confiscati. È data priorità all'assegnazione di tali beni a progetti di contrasto e di prevenzione della criminalità organizzata, nonché ad altri progetti di interesse pubblico e di utilità sociale. |
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, anche istituendo un fondo nazionale, per garantire un adeguato risarcimento alle famiglie degli agenti di polizia e dei funzionari pubblici uccisi nel compimento del proprio dovere, e agli agenti di polizia e ai funzionari pubblici che abbiano subito un'invalidità permanente nel compimento del proprio dovere. Ciascuno Stato Membro provvede a destinare a questo fondo una parte dei beni confiscati. |
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 quater. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono restituiti immediatamente. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale. |
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'autorità di emissione comunica all'autorità di esecuzione la decisione di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4, lettera d). Se nello Stato di emissione è in corso una procedura di risarcimento o restituzione alla vittima, lo Stato di esecuzione si astiene dal destinare il bene confiscato fino alla comunicazione della decisione all'autorità di esecuzione. |
5. L'autorità di emissione comunica all'autorità di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta la decisione di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4, lettera d). Se nello Stato di emissione è in corso una procedura di risarcimento o restituzione alla vittima, lo Stato di esecuzione si astiene dal destinare il bene confiscato fino alla comunicazione della decisione all'autorità di esecuzione. |
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali, l'autorità di esecuzione può formulare una proposta all'autorità di emissione per la loro ripartizione. L'autorità di emissione prende in considerazione tale proposta sulla base di specifiche dettagliate fornite dall'autorità di esecuzione. |
2. Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali, l'autorità di esecuzione può formulare una proposta all'autorità di emissione per la loro ripartizione. L'autorità di emissione prende in considerazione tale proposta sulla base di specifiche dettagliate fornite dall'autorità di esecuzione e informa, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, l'autorità di esecuzione in merito alle proprie conclusioni. |
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 32 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 32 bis |
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Salvaguardie |
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1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nel presente regolamento godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudizio equo. |
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2. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento o di confisca in sede giurisdizionale da parte delle persone i cui beni ne sono l'oggetto, in conformità delle procedure del diritto nazionale. Tali procedure possono prevedere che il provvedimento iniziale di congelamento o di confisca emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un'autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giudiziario. |
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3. Fatte salve la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE, le persone i cui beni sono oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca hanno diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di congelamento o di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all'identificazione dei beni strumentali e dei proventi. Le persone interessate sono informate di tale diritto. |
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4. Gli Stati membri assicurano che i termini per l'impugnazione siano uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate. |
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5. Nel quadro dei ricorsi di cui al paragrafo 2, la persona interessata ha l'effettiva possibilità di impugnare le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili in base ai quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose. |
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6. Terzi hanno l'effettiva possibilità di far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali. |
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7. Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dal presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il provvedimento di confisca non impedisca a tali vittime di far valere i loro diritti. |
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8. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l'emissione, il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca. |
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, dispone di mezzi di impugnazione, inclusi quelli di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento a norma degli articoli 8 e 17, a tutela dei propri diritti. Il mezzo di impugnazione è proposto dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione in conformità della legislazione di tale Stato. L'azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. |
1. Qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, dispone di mezzi di impugnazione, inclusi quelli di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento a norma degli articoli 8 e 17, a tutela dei propri diritti. Il mezzo di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca è proposto dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione in conformità della legislazione di tale Stato. L'azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. |
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o di confisca non possono essere contestati dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. |
2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o di confisca non possono essere contestati dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione. |
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono, oltre a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE: |
Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti e dall'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono, oltre a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE: |
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione annuale in cui sono raccolti i dati statistici ricevuti, corredata di un'analisi comparativa. |
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 36 |
soppresso |
Modifiche del certificato e del modello |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a qualsiasi modifica del certificato e del modello figuranti negli allegati I e II. |
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Motivazione | |
Tutti gli elementi che figurano nei due certificati (di cui agli allegati I e II) dovrebbero, per motivi di certezza del diritto, essere stabiliti dal legislatore. Non è necessario né opportuno delegare poteri al riguardo. | |
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 37 |
soppresso |
Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. La delega di potere di cui all'articolo 36 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da [data di applicazione del presente regolamento]. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
|
Motivazione | |
Tutti gli elementi che figurano nei due certificati (di cui agli allegati I e II) dovrebbero, per motivi di certezza del diritto, essere stabiliti dal legislatore. Non è necessario né opportuno delegare poteri al riguardo. | |
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 38 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Clausola di riesame |
Relazioni e clausola di riesame |
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro [cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento. |
Entro [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione include, tra l'altro, gli elementi seguenti: |
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(a) una panoramica delle statistiche fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 35; e |
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(b) una valutazione del possibile impatto dei provvedimenti di congelamento e di confisca transfrontalieri sui diritti e le libertà fondamentali e sullo Stato di diritto. |
|
Se necessario, la relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento. |
Motivazione | |
La Commissione dovrebbe presentare relazioni periodiche sulle statistiche e sul possibile impatto sui diritti fondamentali, al fine di proporre un riesame del regolamento in esame, se necessario. | |
Emendamento 142 Proposta di regolamento Allegato I – sezione M – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei provvedimenti di confisca nello Stato di emissione: |
Autorità centrale incaricata di assistere le autorità competenti, registrare tutti i provvedimenti di confisca trasmessi e ricevuti a livello nazionale e razionalizzare la trasmissione e la ricezione dei provvedimenti di confisca a norma dell'articolo 27, paragrafo 2: |
Emendamento 143 Proposta di regolamento Allegato II – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO |
CERTIFICATO |
previsto dall'articolo 16 |
previsto dall'articolo 16 per l'emissione di un provvedimento di congelamento |
Motivazione | |
A fini di semplificazione, è opportuno armonizzare le procedure di riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca; pertanto, i due tipi di provvedimento devono essere corredati di un certificato (di cui agli allegati I e II); | |
Emendamento 144 Proposta di regolamento Allegato II – sezione M – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei provvedimenti di congelamento nello Stato di emissione: |
Autorità centrale incaricata di assistere le autorità competenti, registrare tutti i provvedimenti di congelamento trasmessi e ricevuti a livello nazionale e razionalizzare la trasmissione e la ricezione dei provvedimenti di congelamento a norma dell'articolo 27, paragrafo 2: |
MOTIVAZIONE
Il relatore per parere si compiace della serie di misure presentate dalla Commissione europea il 21 dicembre scorso volte a consolidare la capacità dell'Unione europea di contrastare il finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo. Le tre proposte legislative contenute nel presente "pacchetto legislativo" consentiranno di completare e rafforzare il quadro giuridico dell'Unione europea in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite, trasferimenti illeciti di denaro contante, congelamento e confisca dei beni, fornendo in questo modo una risposta più determinata e coordinata in quest'ambito.
Il relatore per parere, pertanto, accoglie con favore la proposta della Commissione di un regolamento sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Il congelamento e la confisca dei proventi di reato figurano tra i mezzi più efficaci di lotta contro la criminalità organizzata. È infatti necessario bloccare il denaro proveniente da e destinato alle organizzazioni criminali. È fondamentale disporre pertanto di uno strumento per il riconoscimento reciproco, dal momento che il principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie rappresenta il fulcro della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea e, soprattutto, che dalle relazioni di attuazione della Commissione riguardanti le decisioni quadro esistenti nel settore si evince che il regime esistente non è efficace.
In primo luogo, il relatore per parere ritiene che la scelta della Commissione di optare per un regolamento per questo strumento di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca sia uno degli elementi chiave della proposta presentata. Un regolamento conferisce indubbiamente maggiore chiarezza e certezza giuridica, elimina gli ostacoli correlati al recepimento negli ordinamenti nazioni e consentirà in questo modo di eseguire i provvedimenti di congelamento e di confisca in maniera più rapida ed efficace. È dunque la forma più adeguata e opportuna per un tale strumento di riconoscimento reciproco.
L'importanza attribuita al rispetto dei diritti fondamentali e alle garanzie procedurali costituisce un secondo punto chiave di questo regolamento. Il relatore per parere propone pertanto di includere una clausola di non riconoscimento e di non esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca in caso di mancato rispetto dei diritti fondamentali, un'esigenza che il Parlamento europeo sostiene ormai da diversi anni. Suggerisce altresì di rendere obbligatoria la maggior parte dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione. Il relatore per parere propone infine di integrare o consolidare le disposizioni relative alle garanzie procedurali riguardanti il diritto di tutte le parti interessate a presentare un ricorso effettivo e di essere informate, nonché i diritti procedurali di terzi che potrebbero subire conseguenze in ragione di detti provvedimenti di congelamento e confisca.
Lavorando su questa proposta della Commissione europea, il relatore ha quindi perseguito un obiettivo di semplificazione e di chiarezza. A tal riguardo, è opportuno precisare in particolare talune disposizioni di questo regolamento, far convergere le procedure e gli strumenti per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca e armonizzare questo nuovo strumento con gli altri strumenti legislativi europei già esistenti nel settore.
È altresì essenziale migliorare la rapidità e l'efficacia delle procedure di riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca dei beni e dei proventi di reato attraverso procedure semplificate di trasmissione delle decisioni, il potenziamento del ruolo delle autorità nazionali centrali la cui funzione di sostegno è del tutto pertinente, nonché termini più brevi perché le autorità comunichino tra loro, decidano di eseguire o meno i provvedimenti trasmessi dagli Stati di emissione e informino tempestivamente circa le loro decisioni e l'esecuzione delle stesse. Il relatore per parere intende consolidare tali disposizioni.
Infine, è importante promuovere a livello europeo e di Stati membri una gestione ottimale dei beni congelati e confiscati e il loro riutilizzo sociale, per risarcire le vittime, le loro famiglie e le imprese cadute nelle mani della criminalità organizzata o per lottare contro il crimine organizzato.
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (8.11.2017)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))
Relatore per parere: Fulvio Martusciello
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Nel settore dei servizi finanziari, diversi atti giuridici dell'Unione in materia di mercati finanziari prevedono provvedimenti di congelamento e di confisca quali sanzioni per gli istituti finanziari. Una efficace cooperazione transfrontaliera tra i tribunali penali e le altre autorità nazionali competenti è imprescindibile per la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e per la fiducia in tale sistema. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Sebbene il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca all'interno dell'Unione rappresenti un importante passo nella lotta alla criminalità, beni considerevoli sono detenuti offshore in paesi terzi all'esterno dell'Unione, senza essere dichiarati o soggetti a tassazione. L'introduzione di un piano globale volto a scoraggiare i trasferimenti di beni verso paesi terzi e a trovare un modo efficace per recuperare tali beni costituirà un fondamentale passo avanti. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale, civile o amministrativo. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di confisca ordinati da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato e a tutti i provvedimenti di congelamento emessi in vista di un'eventuale conseguente confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e altri tipi di provvedimenti emessi senza condanna definitiva nel quadro di un procedimento penale. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di procedimenti civili o amministrativi. |
(13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di confisca ordinati da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato o per un illecito civile o amministrativo e a tutti i provvedimenti di congelamento emessi in vista di un'eventuale conseguente confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e altri tipi di provvedimenti emessi senza condanna definitiva nel quadro di un procedimento penale, civile o amministrativo. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di confisca e di congelamento connessi ai reati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad altri reati. I reati non dovrebbero quindi essere limitati alle sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, giacché l'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non impone tale limitazione per le misure che definiscono norme e procedure per assicurare il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia penale. |
(14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di confisca e di congelamento connessi ai reati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad altri reati. I reati non dovrebbero quindi essere limitati alle sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, giacché l'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non impone tale limitazione per le misure che definiscono norme e procedure per assicurare il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia penale. La frode fiscale, la frode fiscale grave e l'evasione fiscale costituiscono ad esempio reati transfrontalieri particolarmente gravi che dovrebbero essere inclusi nell'elenco di reati oggetto del presente regolamento. Tuttavia, poiché in alcuni Stati membri tali reati non sono punibili con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, la durata massima della pena privativa della libertà dovrebbe essere ridotta a due anni per gli specifici reati in questione. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) È opportuno applicare il presente regolamento tenendo conto delle direttive 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 2016/191935 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali. |
(18) È opportuno applicare il presente regolamento tenendo conto delle direttive 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 2016/191935 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali, nonché degli atti giuridici dell'Unione in materia di mercati finanziari. Quando la confisca non basata sulla condanna costituisce una confisca preventiva imposta a seguito di un procedimento per attività criminali, è estremamente importante garantire che siano soddisfatte le rigorose condizioni seguenti: la confisca non basata sulla condanna dovrebbe essere imposta esclusivamente nei confronti di un elenco limitato di possibili soggetti individuati per legge, ad esempio le persone sospettate di terrorismo o di criminalità organizzata; il procedimento giudiziario dovrebbe dimostrare che la provenienza dei beni non può essere giustificata e che i beni da confiscare sono sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta, sono di origine illecita o sono frutto del reinvestimento di proventi da reato; dovrebbero sussistere garanzie procedurali efficaci per assicurare che le persone soggette alla confisca non basata sulla condanna abbiano diritto a un processo equo e a mezzi di impugnazione efficaci, e che sia rispettato il principio di presunzione di innocenza. |
__________________ |
__________________ |
30 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). |
30 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). |
31 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). |
31 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). |
32 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1). |
32 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1). |
33 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1). |
33 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1). |
34 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). |
34 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). |
35 Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag.1). |
35 Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag.1). |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale, civile o amministrativo. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "provvedimento di confisca": una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica; |
(1) "provvedimento di confisca": una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria o da un'autorità competente a seguito di un procedimento per un reato o per un illecito civile o amministrativo, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica; |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) "provento": ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile; |
(4) "provento": ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati o da illeciti civili o amministrativi; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile; |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati; |
(5) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati o illeciti civili o amministrativi; |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca nel quadro di un procedimento penale; |
(6) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca nel quadro di un procedimento penale, civile o amministrativo; |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 – lettera a – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali a ordinare il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento, in particolare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da un giudice, un'autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da una siffatta autorità, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento; |
(2) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali, civili o amministrativi a ordinare il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento, in particolare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da un giudice, un'autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da una siffatta autorità, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento; |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un'autorità giudiziaria in conformità del diritto nazionale; |
(b) in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali, civili o amministrativi a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un'autorità giudiziaria in conformità del diritto nazionale; |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- criminalità informatica, |
– cibercriminalità, |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- razzismo e xenofobia, |
- razzismo, xenofobia e antisemitismo, |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- abuso di mercato, |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 21 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- manipolazione di indici impiegati quali valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi d'investimento, |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 21 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- manipolazione dei mercati degli strumenti finanziari, |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Il provvedimento di congelamento o di confisca dà luogo all'esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti se i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscono uno o più dei seguenti reati, come definiti dalla legge dello Stato di emissione, e sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno due anni: |
|
– frode fiscale, |
|
– frode fiscale grave, |
|
– evasione fiscale. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo al regolare aggiornamento dell'elenco di reati di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di confisca non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione; |
(f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di confisca non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina o di reati in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione; |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria. |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato che consenta di conservare una traccia scritta l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Il presente punto si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento abbia la precedenza su altri successivi provvedimenti di congelamento nell'ambito di procedimenti penali a livello nazionale ai sensi del diritto interno. |
(4) Il presente punto si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento abbia la precedenza su altri successivi provvedimenti di congelamento nell'ambito di procedimenti penali, civili o amministrativi a livello nazionale ai sensi del diritto interno. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore e conformemente all'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE. |
1. Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore e conformemente all'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE. Lo Stato membro di esecuzione effettua una appropriata valutazione dei beni confiscati. Al fine di garantire la sicurezza dei beni oggetto di sequestro o confisca, l'autorità giudiziaria può avvalersi di professionisti legali incaricati di pubbliche funzioni, quali i notai. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50% di tale importo è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione. |
(b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 75% di tale importo è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione, una volta detratti i costi legati all'esecuzione del provvedimento di confisca, senza superare il 50 % dell'importo. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione annuale contenente i dati statistici raccolti, corredata di un'analisi comparativa. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. Entro ... [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una valutazione sui dati statistici relativi ai provvedimenti di confisca preventiva e al loro impatto e alle conseguenze per la collaborazione transfrontaliera qualora tali provvedimenti fossero estesi a tutti gli Stati membri. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- criminalità informatica, |
– cibercriminalità, |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
□ razzismo e xenofobia, |
□ razzismo, xenofobia e antisemitismo, |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
□ abuso di mercato, |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 21 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
□ manipolazione di indici impiegati quali valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi d'investimento, |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 21 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
□ manipolazione dei mercati degli strumenti finanziari, |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Allegato I – sezione H – punto 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di confisca è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a due anni ai sensi del diritto dello Stato di emissione e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente) |
|
- frode fiscale, |
|
- frode fiscale grave, |
|
- evasione fiscale. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 13.2.2017 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 13.2.2017 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Fulvio Martusciello 11.4.2017 |
||||
Esame in commissione |
4.9.2017 |
9.10.2017 |
|
|
|
Approvazione |
6.11.2017 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 1 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
39 |
+ |
|
ALDE |
Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck |
|
EFDD |
Marco Valli |
|
GUE/NGL |
Miguel Urbán Crespo |
|
PPE |
Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan |
|
S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang |
|
VERTS/ALE |
Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato |
|
1 |
- |
|
ENF |
Bernard Monot |
|
2 |
0 |
|
ECR |
Bernd Lucke, Kay Swinburne |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione giuridica (06.12.2017)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))
Relatore (per parere): Pavel Svoboda
BREVE MOTIVAZIONE
Secondo i dati di ricerca più recenti, i mercati illeciti nell'Unione europea generano circa 110 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1% del PIL dell'UE nel 2010. Sottrarre il profitto economico dell'attività criminosa e garantire che "il crimine non paghi" è quindi un sistema molto efficace per lottare contro la criminalità. Il sequestro di beni derivanti da attività criminose mira a prevenire e combattere la criminalità, inclusa la criminalità organizzata, fornire fondi aggiuntivi da investire in attività di contrasto o in altre iniziative di prevenzione della criminalità.
Tuttavia, e benché le statistiche disponibili siano limitate, gli importi attualmente recuperati dai proventi da reato nell'UE sono una percentuale minima: il 98,9% dei proventi da reato stimati non sono confiscati e rimangono a disposizione dei criminali. Presupposto indispensabile per sequestrare un numero maggiore di beni di origine criminosa è un regime di recupero dei beni che funzioni, che comprenda anche un quadro efficace sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità. L'Unione europea si è impegnata a garantire una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa24. |
(3) Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità e le violazioni del diritto, in particolare da parte della criminalità organizzata, nonché il terrorismo, poiché privano i criminali dei proventi delle loro attività illegali e impediscono ai terroristi di organizzare attentati. L'Unione europea si è impegnata a garantire una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa24. I beni criminali confiscati possono essere reindirizzati alle attività di contrasto, alla prevenzione della criminalità e al risarcimento delle vittime. |
_________________ |
_________________ |
24"Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). |
24 "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Poiché la criminalità spesso ha carattere transnazionale, per sequestrare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato è essenziale una cooperazione transfrontaliera efficace. |
(4) Poiché la criminalità spesso ha carattere transnazionale, per sequestrare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato è essenziale una cooperazione transfrontaliera efficace. Sarà possibile conseguire un miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri e paesi terzi tramite misure decise, rapide e concertate per la modernizzazione e l'attuazione degli atti legislativi dell'Unione pertinenti. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(7 bis)) I proventi illegali dei reati commessi dalle organizzazioni criminali sono riciclati ampiamente nell'economia legale europea e tali capitali, una volta reinvestiti nell'economia regolare, rappresentano una grave minaccia alla libera impresa e alla libera concorrenza, poiché esercitano un forte impatto distorsivo. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(7 ter) La criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro costituiscono serie minacce per l'economia dell'UE, in quanto, tra le altre cose, riducono significativamente il gettito fiscale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso, nonché per l'affidabilità dei progetti pubblici finanziati dall'UE, dal momento che le organizzazioni criminali operano in vari settori, molti dei quali sono soggetti a controllo statale. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto giuridico dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile. |
(11) Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto giuridico dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile, che abbia un ambito di applicazione più ampio rispetto ad altri atti giuridici sinora in vigore e che contenga disposizioni chiare per imporre provvedimenti di congelamento e confisca. Un unico strumento per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca contenente un certificato e un modulo standard, congiuntamente a norme direttamente applicabili e termini precisi, garantirà che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti senza ritardo all'interno dell'Unione. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro, senza ritardi indebiti o formalità aggiuntive, a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. |
(16) Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e procedurali e osserva i principi pertinenti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) È opportuno applicare il presente regolamento tenendo conto delle direttive 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio35 che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali. |
(18) È opportuno applicare il presente regolamento in conformità delle direttive 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio35 che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali. |
_________________ |
_________________ |
30 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). |
30 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). |
31 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). |
31 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). |
32 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1). |
32 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1). |
33 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1). |
33 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1). |
34 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). |
34 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). |
35 Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag.1). |
35 Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag.1). |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di confisca senza ulteriori formalità e dovrebbe prendere le misure necessarie per la sua esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e l'esecuzione della confisca dovrebbero avere luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo. Dovrebbero essere fissati termini per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul provvedimento di confisca e della sua esecuzione. |
(22) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di confisca senza ulteriori formalità o indebiti ritardi e dovrebbe prendere le misure necessarie per la sua esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e l'esecuzione della confisca dovrebbero avere luogo senza indugi e con la stessa velocità e priorità usate in un caso interno analogo. Il presente regolamento dovrebbe fissare limiti di tempo entro i quali le diverse tappe della procedura devono essere completate, per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul provvedimento di confisca e della sua esecuzione. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di congelamento senza ulteriori formalità e dovrebbe prendere immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e l'esecuzione del congelamento dovrebbero avere luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo. Dovrebbero essere fissati termini per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul provvedimento di congelamento e della sua esecuzione. |
(24) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di congelamento senza ulteriori formalità o indebiti ritardi e dovrebbe prendere immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e l'esecuzione del congelamento dovrebbero avere luogo senza indebiti ritardi, con la stessa velocità e priorità usate in un caso interno analogo. Il presente regolamento dovrebbe fissare limiti di tempo entro i quali le diverse tappe della procedura devono essere completate, per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul provvedimento di congelamento e della sua esecuzione. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti nel presente regolamento. In particolare, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter non riconoscere e non eseguire il provvedimento di confisca sulla base del principio del ne bis in idem, dei diritti di qualunque interessato o del diritto di presenziare al processo. |
(26) Dovrebbe essere possibile rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca solo per i motivi indicati nel presente regolamento. In particolare, l'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non eseguire il provvedimento di confisca sulla base del principio del ne bis in idem, dei diritti di qualunque interessato o del diritto di presenziare al processo. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Prima di decidere di applicare un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione per ottenere le necessarie informazioni supplementari. |
(27) Prima di decidere di applicare un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare, senza indebiti ritardi, l'autorità di emissione per ottenere le necessarie informazioni supplementari. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) L'autorità di emissione dovrebbe essere informata senza ritardo dell'impossibilità di eseguire un provvedimento. L'impossibilità potrebbe dipendere dal fatto che il bene è già stato confiscato, è scomparso, non si trova nel luogo indicato dall'autorità di emissione o la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione. |
(29) L'autorità di emissione dovrebbe essere informata senza indebito ritardo delle ragioni che rendono impossibile eseguire un provvedimento. L'impossibilità potrebbe dipendere dal fatto che il bene è già stato confiscato, è scomparso, non si trova nel luogo indicato dall'autorità di emissione o la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(29 bis) In caso di dubbi circa l'ubicazione del bene oggetto della decisione di confisca, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per localizzare esattamente tale bene, ricorrendo a tutti i sistemi d'informazione disponibili. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Il corretto funzionamento pratico del presente regolamento presuppone una stretta comunicazione tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di un provvedimento di confisca in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto consultarsi ogniqualvolta necessario. |
(31) Il corretto funzionamento pratico del presente regolamento presuppone una stretta comunicazione e una cooperazione ottimale tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di un provvedimento di congelamento o di confisca in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto consultarsi ogni qualvolta necessario e utilizzare le moderne tecnologie della comunicazione ammesse ai sensi delle norme procedurali degli Stati membri interessati. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Le parti interessate, compresi i terzi in buona fede, dovrebbero disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca al fine di tutelare i propri diritti, compresa l'effettiva possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi a un'autorità giudiziaria o di far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali conformemente alla direttiva 2014/42/UE. L'azione dovrebbe essere proposta dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. |
(34) Le parti interessate, compresi i terzi in buona fede, dovrebbero disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca al fine di tutelare i propri diritti, compresi il diritto di accesso al fascicolo e l'effettiva possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi a un'autorità giudiziaria o di far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali conformemente alla direttiva 2014/42/UE. L'azione dovrebbe essere proposta dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme e le condizioni secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. |
2. Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Un'eventuale confisca non basata su una condanna deve essere conforme alle salvaguardie procedurali contenute all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti umani e all'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è: |
(3) "bene": denaro o beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché diritti di proprietà limitati e documenti o strumenti legali in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri titoli o diritti su tali beni, che secondo l'autorità di emissione è: |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il provvedimento di confisca, o una sua copia autenticata, è trasmesso, corredato del certificato di cui all'articolo 7, dall'autorità di emissione direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità. |
1. Il provvedimento di confisca, o una sua copia autenticata, è trasmesso, corredato del certificato di cui all'articolo 7, dall'autorità di emissione direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilire la sua autenticità. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora si applichi la lettera b), l'autorità di emissione comunica il più presto possibile all'autorità di esecuzione se il rischio in questione ha cessato di esistere. |
Qualora si applichi la lettera b), l'autorità di emissione comunica senza indebiti ritardi all'autorità di esecuzione se il rischio in questione ha cessato di esistere. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità di emissione compila il certificato di cui all'allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette. |
1. L'autorità di emissione compila senza indebiti ritardi il certificato di cui all'allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di emissione traduce il certificato in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3. |
2. L'autorità di emissione traduce senza indebiti ritardi il certificato in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità competente riconosce senza ulteriori formalità il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 4 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 9 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 11. |
1. L'autorità competente riconosce senza ulteriori formalità o indebiti ritardi il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 4 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 9 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 11. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. |
2. L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. In caso di rinvio a norma delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), l'autorità di emissione, nei casi di esecuzione simultanea di un provvedimento di confisca in più di uno Stato membro, emette nuove istruzioni relative alla precisa quantità di denaro oggetto di confisca. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 12 bis |
|
Obbligo di informare le parti interessate |
|
In seguito all'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione comunica senza indugi la propria decisione alla persona nei confronti della quale è stato emesso il provvedimento di confisca e alle altre parti interessate, compresi i terzi in buona fede. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente riconosce senza ulteriori formalità il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 14 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 18 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 20. |
L'autorità competente riconosce senza ulteriori formalità o indebiti ritardi il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 14 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 18 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 20. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il modello di cui all'articolo 16 è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2; |
(a) il modello di cui all'articolo 16 non è stato tradotto in una lingua ufficiale dell'autorità di esecuzione o è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2; |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo l'articolo 22, dopo l'esecuzione l'autorità di esecuzione notifica la sua decisione alla persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di congelamento e a qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, della cui esistenza sia stata informata conformemente all'articolo 14, paragrafo 6. |
1. Fatto salvo l'articolo 22, dopo l'esecuzione l'autorità di esecuzione notifica senza indugi la sua decisione alla persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di congelamento e a qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, della cui esistenza sia stata informata conformemente all'articolo 14, paragrafo 6. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La notifica contiene informazioni, almeno sommarie, sui motivi del provvedimento di congelamento, sull'autorità che ha emesso il provvedimento e sui mezzi di impugnazione esistenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione. |
2. La notifica contiene informazioni sufficienti e comprensibili sui motivi del provvedimento di congelamento, sull'autorità che ha emesso il provvedimento e sui mezzi di impugnazione esistenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Al fine di tutelare le indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di mantenere la riservatezza dell'esecuzione del provvedimento di congelamento per un periodo di tempo limitato. |
3. Al fine di tutelare le indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di mantenere la riservatezza dell'esecuzione del provvedimento di congelamento per un periodo di tempo limitato. L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione quando le ragioni per mantenere la riservatezza del provvedimento di congelamento non sono più applicabili. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano con qualsiasi mezzo appropriato al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. |
1. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano con qualsiasi mezzo appropriato, anche ricorrendo alle moderne tecnologie della comunicazione, al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50% di tale importo è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione. |
(b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 70 % di tale importo è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 13.2.2017 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 13.2.2017 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Pavel Svoboda 2.2.2017 |
||||
Esame in commissione |
19.6.2017 |
7.9.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Approvazione |
21.11.2017 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
John Flack, Emma McClarkin |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
24 |
+ |
|
ALDE ECR EFDD ENF GUE/NGL PPE S&D VERTS/ALE |
Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto John Flack, Emma McClarkin Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton Jiří Maštálka Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken Max Andersson, Julia Reda |
|
0 |
- |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
22.12.2016 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 13.2.2017 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ECON 13.2.2017 |
JURI 13.2.2017 |
|
|
|
Relatori Nomina |
Nathalie Griesbeck 9.3.2017 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
30.3.2017 |
11.10.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Approvazione |
11.1.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 2 1 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera |
||||
Deposito |
12.1.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
47 |
+ |
|
ALDE |
Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz |
|
ECR |
Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens |
|
EFDD |
Ignazio Corrao, Kristina Winberg |
|
ENF |
Georg Mayer |
|
GUE/NGL |
Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli |
|
PPE |
Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer |
|
VERTS/ALE |
Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero |
|
2 |
- |
|
ENF |
Auke Zijlstra |
|
NI |
Udo Voigt |
|
1 |
0 |
|
GUE/NGL |
Malin Björk |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti