RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

30.1.2018 - (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Roberto Gualtieri


Procedura : 2017/0134(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0009/2018
Testi presentati :
A8-0009/2018
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0329),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8‑0009/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[1]*

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(-1)  Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("RNL") serve da base per il calcolo della quota più consistente delle risorse proprie del bilancio dell'Unione.

(1)  L'ampliamento della quota delle risorse proprie dell'Unione basata sull'RNL degli Stati membri rende necessario rafforzare ulteriormente la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività di tale aggregato.

(2)  L'integrità statistica, assicurata mediante il rispetto dei principi del codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011, e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], assume particolare importanza nel caso in cui le statistiche siano utilizzate direttamente per scopi amministrativi e per l'elaborazione di politiche a livello dell'Unione, regionale e nazionale.

(3)  Tali dati rappresentano inoltre un importante strumento analitico ai fini del coordinamento delle politiche economiche nazionali e di varie politiche dell'Unione, nonché ai fini delle attività di ricerca.

(4)  Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, ai fini delle risorse proprie, l'RNL corrisponde all'RNL annuale ai prezzi di mercato di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 ("SEC 2010"). ▌Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio[3] e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, della stessa, la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio[4] è stata abrogata.

(5)  È indispensabile che i dati sull'RNL siano comparabili tra i vari Stati membri e che siano quindi rispettate le pertinenti definizioni e le norme contabili del SEC 2010. A tale scopo le procedure di valutazione e i dati di base effettivamente utilizzati dovrebbero consentire la corretta applicazione delle definizioni e delle norme contabili del SEC 2010.

(6)  È essenziale che le fonti e i metodi utilizzati per la determinazione dell'RNL siano affidabili. Ciò significa che è opportuno applicare il più possibile tecniche adeguate a statistiche di base solide, appropriate e aggiornate.

(7)  È indispensabile che i dati relativi all'RNL siano esaustivi. Pertanto essi dovrebbero tener conto anche delle attività e operazioni informali, non registrate e di altro tipo non rilevate dalle indagini statistiche o non dichiarate alle autorità fiscali o sociali o ad altre autorità amministrative. Un miglioramento della copertura dell'RNL presuppone lo sviluppo di procedure di valutazione e di basi statistiche appropriate per la produzione di statistiche affidabili e, se del caso, per effettuare le necessarie rettifiche.

(8)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento fornendo dati relativi all'RNL ai fini delle risorse proprie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare misure relative alla struttura dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre i dati relativi all'RNL e alle sue componenti▌. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

(8 bis)  Al fine di garantire l'affidabilità, l'esaustività e la massima comparabilità possibile dei dati relativi all'RNL, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione del contenuto dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre i dati relativi all'RNL nonché delle misure atte ad assicurare l'affidabilità, l'esaustività e la comparabilità dei dati relativi all'RNL. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[6]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(9)  Il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio[7] prevede visite di ispezione negli Stati membri a fini di verifica delle risorse proprie. In aggiunta a tali ispezioni, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare visite di informazione ai fini dell'RNL allo scopo di assicurarsi che i dati relativi all'RNL siano comparabili, attendibili ed esaustivi. La partecipazione di rappresentanti delle autorità statistiche nazionali alle visite di informazione ai fini dell'RNL in altri Stati membri è indispensabile per accrescere la trasparenza e l'esattezza del processo relativo all'RNL.

(10)  Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) è stato invitato a fornire un orientamento professionale.

(11)  Il comitato RNL di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio[8] ha emesso pareri e ha fornito consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nel quadro della strategia per un nuovo assetto del sistema statistico europeo finalizzato a migliorare il coordinamento e la collaborazione tramite una chiara struttura piramidale all'interno del sistema, il comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, dovrebbe svolgere un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tal fine, il comitato RNL dovrebbe essere sostituito dal comitato dell'SSE ai fini dell'assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ai sensi del regolamento attuale. Tuttavia, per espletare altri compiti precedentemente svolti dal comitato RNL a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 e non connessi all'assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, è opportuno che la Commissione istituisca un gruppo di esperti formale che la assista per tali altre finalità.

(12)  La direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio[9] e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 hanno istituito una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità, dell'affidabilità e dell'esaustività del PNL e dell'RNL in seno ai comitati PNL e RNL, nell'ambito dei quali è garantita una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione. Tale procedura va modificata per tener conto dell'impiego dell'RNL a norma del SEC 2010 ai fini delle risorse proprie, del calendario riveduto per la messa a disposizione delle risorse proprie e dei recenti sviluppi nell'ambito del sistema statistico europeo. Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Definizione e calcolo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

Articolo 1

1. Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) sono definiti conformemente al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013.

2. Conformemente all'allegato A, punto 8.89, del regolamento (UE) n. 549/2013, il PIL rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Può essere definito in tre modi:

a)  metodo della produzione: il PIL è pari alla somma del valore aggiunto lordo dei diversi settori istituzionali o delle diverse branche di attività economica, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti (che non sono attribuiti a settori o a branche di attività economica); esso rappresenta anche la voce a saldo del conto della produzione del totale dell'economia;

b)  metodo della spesa: il PIL è pari alla somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali e investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e servizi;

c)  metodo del reddito: il PIL è pari alla somma degli impieghi del conto della generazione dei redditi primari del totale dell'economia (redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, risultato lordo di gestione e reddito misto del totale dell'economia).

3. Conformemente all'allegato A, punto 8.94, del regolamento (UE) n. 549/2013, l'RNL rappresenta il totale dei redditi primari percepibili dalle unità istituzionali residenti: redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, redditi da capitale (da percepire meno quelli da corrispondere), risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi primari che le unità istituzionali residenti corrispondono a unità istituzionali non residenti, più i redditi primari che le unità istituzionali residenti percepiscono dal resto del mondo.

Capo II

Trasmissione dei dati relativi all'RNL e delle informazioni aggiuntive

Articolo 2

1. Gli Stati membri calcolano l'RNL come definito all'articolo 1, parallelamente ai servizi nazionali di dati contabili.

2. Entro la fine di settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), nel contesto delle procedure contabili nazionali, i dati per l'aggregato RNL e le sue componenti conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1. I totali riguardanti il PIL e le sue componenti sono presentati conformemente ai tre metodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Vengono trasmessi i dati relativi all'anno precedente e qualsiasi ulteriore modifica apportata ai dati degli anni precedenti viene comunicata contestualmente.

3. La trasmissione di dati di cui al paragrafo 2 è corredata di una relazione sulla qualità dei dati relativi all'RNL. Detta relazione illustra nel dettaglio la metodologia utilizzata per produrre i dati; essa descrive, in particolare, qualsiasi modifica significativa apportata alle fonti e ai metodi utilizzati e spiega le revisioni operate sulle precedenti stime dell'RNL.

Articolo 3

1. ▌Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre i dati relativi all'RNL e alle sue componenti a norma del SEC 2010.

1 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 6 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo il contenuto dell'inventario di cui al paragrafo 1, nonché il calendario per il suo aggiornamento.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono dettagliatamente la struttura ▌dell'inventario di cui al paragrafo 1▌. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Capo III

Procedure e controlli riguardanti i calcoli dell'RNL

Articolo 4

La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale, composto da rappresentanti qualificati indicati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, incaricato di fornire consulenza alla Commissione e di esprimere il proprio parere circa la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività dei calcoli dell'RNL, di monitorare l'applicazione del presente regolamento e di emettere annualmente pareri sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie.

Articolo 5

1. La Commissione verifica che le fonti, i loro usi e i metodi dell'inventario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano conformi al SEC 2010. A tal fine viene utilizzato ▌un modello di verifica elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con il gruppo di esperti di cui all'articolo 4. Il modello è basato sui principi di valutazione inter pares e di un favorevole rapporto costi-benefici.

1 bis. I dati relativi all'RNL sono affidabili, esaustivi e comparabili.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 6 bis al fine di integrare le disposizioni del paragrafo 1 stabilendo misure atte ad assicurare l'affidabilità, l'esaustività e la massima comparabilità possibile dei dati relativi all'RNL.

Articolo 6

1. Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, la Commissione (Eurostat) può effettuare, se lo ritiene opportuno, visite di informazione ai fini dell'RNL negli Stati membri.

2. Quando effettua visite di informazione negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può chiedere, ed è incoraggiata a farlo, di essere assistita da esperti dei conti nazionali che rappresentano le autorità statistiche nazionali.

Gli esperti dei conti nazionali devono essere iscritti in un elenco stilato sulla base di proposte volontarie presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della trasmissione dei conti nazionali.

La partecipazione degli Stati membri a tali visite avviene su base volontaria.

Articolo 6 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, e all'articolo 5, paragrafo 1 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento][10].

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, e all'articolo 5, paragrafo 1 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, e dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7

1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 8

Entro e non oltre il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

La direttiva 89/130/CEE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono abrogati.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo  Per il Consiglio

Il presidente  Il presidente

  • [1] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [2]   Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
  • [3]   Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
  • [4]   Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).
  • [5]   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
  • [6]    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
  • [7]   Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).
  • [8]   Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
  • [9]   Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26).
  • [10]  Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corretta.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL")

Riferimenti

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.6.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

3.7.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Esame in commissione

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Approvazione

24.1.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

53

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Deposito

30.1.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2018
Note legali - Informativa sulla privacy