RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

30.1.2018 - (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Damiano Zoffoli


Procedura : 2017/0111(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0010/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(20170279),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0168/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0010/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Per garantire il conseguimento di tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero raccogliere le migliori pratiche in materia di formazione alla guida efficiente sul piano energetico e promuovere l'uso di tale formazione. Occorre inoltre favorire il ricorso a nuove tecnologie volte a potenziare l'efficienza e ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2, unitamente all'uso di configurazioni più aerodinamiche e all'ottimizzazione del piano di carico. Al fine di ridurre il consumo di carburante, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di utilizzare fondi per l'ammodernamento del parco dei veicoli pesanti, la manutenzione e il miglioramento delle strade, e promuovere l'uso di pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento e di rimorchi più leggeri nonché l'uso di carburanti alternativi come l'idrogeno o i carburanti ottenuti attraverso il riciclaggio e il trattamento delle materie plastiche.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Per poter rispettare l'accordo di Parigi è necessario che le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti siano prossime allo zero entro il 2050.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Le emissioni di gas a effetto serra provenienti da autocarri, autobus e pullman, ossia dai veicoli pesanti, rappresentano attualmente circa un quarto delle emissioni dei trasporti stradali nell'Unione e se ne prevede un ulteriore aumento entro il 2030. Occorre introdurre misure efficaci volte a ridurre le emissioni dei veicoli pesanti al fine di contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

(4)  Le emissioni di gas a effetto serra provenienti da autocarri, autobus e pullman, ossia dai veicoli pesanti, rappresentano attualmente circa un quarto delle emissioni dei trasporti stradali nell'Unione e, se non saranno adottate ulteriori misure, si prevede che entro il 2030 arriveranno a rappresentare il 30 % del totale delle emissioni di CO2 riconducibili ai trasporti stradali. Le emissioni prodotte dai veicoli pesanti registreranno un aumento del 10 % tra il 2010 e il 2030 e del 17 % tra il 2010 e il 2050. Occorre introdurre misure efficaci volte a ridurre le emissioni dei veicoli pesanti al fine di contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, stimolando allo stesso tempo la competitività dell'industria e fornendo agli operatori del settore informazioni utili ad orientare le proprie scelte. Inoltre, le riduzioni delle emissioni possono essere conseguite anche elaborando soluzioni e approntando incentivi per l'ottimizzazione del carico, la formazione di convogli di autocarri, la formazione dei conducenti, il rinnovo del parco veicoli, la riduzione della congestione e gli investimenti nella manutenzione dell'infrastruttura.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Nella sua comunicazione del 2014 su una strategia per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti13, la Commissione ha riconosciuto che una condizione preliminare per l'introduzione di misure al riguardo è l'adozione di una procedura regolamentata volta a determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante.

(5)  Nella sua comunicazione del 2014 su una strategia per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti13, la Commissione ha riconosciuto che una condizione preliminare per l'introduzione di misure al riguardo è l'adozione di una procedura regolamentata volta a determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. Nel pacchetto sulla mobilità intitolato "L'Europa in movimento" presentato nel 2017, la Commissione prevedeva per la prima metà del 2018 una proposta concernente norme per i veicoli pesanti. La pubblicazione tempestiva di tale proposta è essenziale per consentire la rapida adozione di tali norme.

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__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Le imprese di trasporto sono in larga parte piccole e medie imprese. Inoltre, non hanno ancora accesso a informazioni standardizzate per valutare le tecnologie mirate al risparmio di carburante o per confrontare i veicoli in modo da operare scelte il più possibile informate al momento dell'acquisto e ridurre le spese di carburante, che equivalgono a circa un quarto dei loro costi operativi.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Le informazioni sulle prestazioni del veicolo relativamente alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dovrebbero essere rese pubbliche per consentire a tutti gli operatori dei trasporti di prendere decisioni informate al momento di procedere a un acquisto. Tutti i costruttori sarebbero così in grado di confrontare le prestazioni dei loro veicoli con quelli di altre marche. Ciò costituirebbe un maggiore incentivo per l'innovazione incrementando, di conseguenza, la competitività. Le informazioni rappresenteranno inoltre una solida base sulla quale i responsabili politici a livello di Unione e di Stati membri potranno sviluppare politiche volte a promuovere la diffusione di veicoli più efficienti dal punto di vista del consumo energetico. È pertanto opportuno che i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per ogni veicolo pesante nuovo ai sensi del regolamento della Commissione (UE) [.../...]15 [Opoce inserire riferimento corretto], siano monitorati, comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico.

(7)  Le informazioni sulle prestazioni del veicolo relativamente alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dovrebbero essere rese pubbliche per consentire a tutti gli operatori dei trasporti di prendere decisioni informate al momento di procedere a un acquisto, e garantire il massimo livello di trasparenza. Tutti i costruttori sarebbero così in grado di confrontare le prestazioni dei loro veicoli con quelli di altre marche. Ciò costituirebbe un maggiore incentivo per l'innovazione e incoraggerebbe lo sviluppo di veicoli più efficienti dal punto di vista energetico incrementando, di conseguenza, la competitività. Le informazioni rappresenteranno inoltre una solida base sulla quale i responsabili politici a livello di Unione e di Stati membri potranno sviluppare politiche volte a promuovere la diffusione di veicoli più efficienti dal punto di vista del consumo energetico. È pertanto opportuno che i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per ogni veicolo pesante nuovo ai sensi del regolamento della Commissione (UE) [.../...]15 [Opoce inserire riferimento corretto], siano monitorati, comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico.

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15 Regolamento (UE) [.../...] della Commissione, che applica il regolamento (UE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L ... del .., pag. ..).

15 Regolamento (UE) [.../...] della Commissione, che applica il regolamento (UE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L ... del .., pag. ..).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Al fine di acquisire una conoscenza approfondita in merito alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO2, è opportuno monitorare e comunicare i dati relativi all'immatricolazione di tutti i veicoli pesanti nuovi e tutti i rimorchi nuovi, compresi i dati sui gruppi propulsori nonché sui pertinenti elementi della carrozzeria.

(8)  Al fine di acquisire una conoscenza approfondita in merito alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO2, è opportuno monitorare e comunicare i dati relativi all'immatricolazione di tutti i veicoli pesanti nuovi e tutti i rimorchi nuovi, compresi i dati sui gruppi propulsori nonché sui pertinenti elementi della carrozzeria. Le responsabilità specifiche in materia di monitoraggio e comunicazione dei dati sono descritte rispettivamente agli articoli 4 e 5.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  È necessario che il sistema di monitoraggio e comunicazione dei dati sia di facile utilizzo per tutte le imprese che operano nel settore dei trasporti, a prescindere dalle loro dimensioni e risorse.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  I dati sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante saranno disponibili per alcuni dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nel [2019]. A partire da tale data, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere pertanto tenute a fornire i dati relativi alle nuove immatricolazioni e i costruttori dovrebbero essere tenuti a fornire i dati tecnici relativi a tali veicoli.

(9)  I dati sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante saranno disponibili per alcuni dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nel [2019]. A partire da tale data, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere pertanto tenute a fornire i dati relativi alle nuove immatricolazioni e i costruttori dovrebbero essere tenuti a fornire i dati tecnici relativi ai veicoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) […/…] della Commissione.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) [.../...] della Commissione, che applica il regolamento (UE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L ... del .., . ..).

 

+ GU: inserire il riferimento corretto.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Al fine di garantire che gli operatori economici possano prepararsi meglio alle modifiche normative, la Commissione dovrebbe pubblicare entro il 30 giugno 2018 un calendario per l'applicazione programmata del software VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool), lo strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli, sviluppato nell’ambito del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione alle tecnologie e innovazioni principali atte a ridurre le emissioni del trasporto merci su strada. Essa dovrebbe altresì aggiornare senza indugi la procedura di prova VECTO, istituita in conformità del Regolamento (CE) 595/2009, in modo da includere tutte le categorie di veicoli pesanti, compresi tutti i gruppi propulsori alternativi, i rimorchi e tutti i nuovi tipi di carburanti alternativi che si renderanno disponibili sul mercato, così da coprire l'intera gamma dei possibili veicoli pesanti. È pertanto importante che la Commissione riesamini regolarmente il campo di applicazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal presente regolamento e, se del caso, presenti proposte legislative.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)  È necessario che il sistema di monitoraggio e comunicazione dei dati sia di facile utilizzo per tutti gli operatori dei trasporti, a prescindere dalle loro dimensioni e dalle risorse di cui dispongono. La Commissione dovrebbe promuovere attivamente tale sistema per garantire che esso abbia un impatto significativo sul settore e per accrescere la consapevolezza della disponibilità dei dati comunicati.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  La Commissione dovrebbe altresì monitorare e comunicare i risultati delle prove di conformità della produzione dei file di input del software VECTO.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)  L'analisi effettuata dalla Commissione sui dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori relativi all'anno di calendario precedente dovrebbe essere presentata al pubblico in un modo dal quale risultino chiaramente le prestazioni del parco veicoli pesanti dell'Unione e dei singoli Stati membri nonché dei singoli costruttori, in maniera comparabile in termini di consumo medio di carburante e di emissioni medie di CO2, tenendo conto di ogni differenza nel portafoglio di prodotti dei costruttori e del profilo di missione dichiarato.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)   È importante garantire che i dati oggetto di monitoraggio e comunicazione siano solidi e affidabili. La Commissione dovrebbe pertanto avere mezzo di verificare e, se necessario, rettificare i dati definitivi. Pertanto le disposizioni in materia di monitoraggio dovrebbero prevedere anche i parametri che permettono di risalire alla fonte dei dati e di verificarli adeguatamente.

(11)  È importante garantire che i dati oggetto di monitoraggio e comunicazione siano solidi e affidabili. La Commissione dovrebbe pertanto avere mezzo di verificare e, se necessario, rettificare i dati definitivi. Qualora la verifica effettuata dalla Commissione in merito alla correttezza e qualità dei dati oggetto di comunicazione riveli una non conformità intenzionale o negligente con uno dei requisiti di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe infliggere un'ammenda amministrativa al costruttore in questione per violazione del presente regolamento. L'ammenda amministrativa dovrebbe essere effettiva, proporzionata e dissuasiva. Pertanto le disposizioni in materia di monitoraggio dovrebbero prevedere anche i parametri che permettono di risalire alla fonte dei dati e di verificarli adeguatamente.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Sulla base dell'esperienza acquisita con il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni di CO2 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio16 per le autovetture nuove e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17 per i veicoli commerciali leggeri nuovi, è opportuno affidare all'Agenzia europea dell'ambiente la responsabilità per lo scambio dei dati con le autorità competenti degli Stati membri e i costruttori, nonché per la gestione della banca dati definitiva per conto della Commissione. È altresì opportuno allineare per quanto possibile le procedure di monitoraggio e di comunicazione inerenti ai veicoli pesanti con quelle già esistenti per i veicoli leggeri.

(12)  Sulla base dell'esperienza acquisita con il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni di CO2 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio16 per le autovetture nuove e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17 per i veicoli commerciali leggeri nuovi, è opportuno affidare all'Agenzia europea dell'ambiente la responsabilità per lo scambio dei dati con le autorità competenti degli Stati membri e i costruttori, nonché per la gestione della banca dati definitiva per conto della Commissione, banca dati che dovrebbe essere accessibile gratuitamente per gli operatori dei trasporti e i terzi in un formato che consenta di effettuare ricerche per via elettronica. È altresì opportuno allineare per quanto possibile le procedure di monitoraggio e di comunicazione inerenti ai veicoli pesanti con quelle già esistenti per i veicoli leggeri.

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16 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.2.2009, pag. 1).

16 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.2.2009, pag. 1).

17 Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

17 Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Nel pacchetto sulla mobilità intitolato "L'Europa in movimento" presentato nel 2017, la Commissione prevedeva per il primo semestre del 2018 una proposta relativa alle norme in materia di CO2 per i veicoli pesanti. Lo scopo ultimo di questo percorso legislativo dovrebbero essere obiettivi ambiziosi per il 2025 per le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, che la Commissione dovrebbe presentare entro il lunedì 30 aprile 2018.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  La Commissione dovrebbe mettere a punto senza indugi una prova di verifica su strada, che i costruttori di apparecchiature originali siano obbligatoriamente tenuti ad effettuare sotto la supervisione di organismi indipendenti e accreditati, al fine di individuare eventuali discrepanze tra i valori di CO2 simulati ed effettivi di un veicolo pesante completo. Terzi indipendenti dovrebbero essere autorizzati a effettuare verifiche indipendenti nei servizi tecnici e nei laboratori accreditati e avere accesso ai dati necessari. I risultati di tali prove dovrebbero essere monitorati e comunicati conformemente al presente regolamento e resi pubblici.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)  Lo scandalo Dieselgate, relativamente all'omologazione dei veicoli leggeri, ha dimostrato l’importanza del ruolo degli organismi indipendenti per quanto riguarda la supervisione delle prove di verifica effettuate dai costruttori e quanto sia essenziale, allo stesso tempo, garantire a parti terze la possibilità di eseguire prove indipendenti, perché tale supervisione contribuisce ad accrescere la trasparenza, la credibilità e la tenuta dei sistemi di verifica, monitoraggio e comunicazione.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento inerenti alla verifica e alla rettifica dei dati monitorati, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio18.

soppresso

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18 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Al fine di garantire che le prescrizioni in materia di dati e la procedura di monitoraggio e comunicazione restino valide nel corso del tempo consentendo di valutare il contributo del parco veicoli pesanti in termini di emissioni di CO2, nonché per garantire la disponibilità di dati sulle tecnologie nuove e di punta per la riduzione delle emissioni di CO2, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica delle prescrizioni in materia di dati e della procedura di monitoraggio e comunicazione di cui agli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(14)  Al fine di garantire che le prescrizioni in materia di dati e la procedura di monitoraggio e comunicazione restino valide nel corso del tempo consentendo di valutare il contributo del parco veicoli pesanti in termini di emissioni di CO2, nonché per garantire la disponibilità di dati sulle tecnologie nuove e di punta per la riduzione delle emissioni di CO2 e assicurare l'opportuna verifica e rettifica dei dati monitorati e comunicati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica delle prescrizioni in materia di dati e della procedura di monitoraggio e comunicazione di cui agli allegati, le prove di verifica su strada e la determinazione delle misure di verifica e rettifica per i dati comunicati dagli Stati membri e dai costruttori nel quadro del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

È molto importante garantire che la Commissione disponga di adeguati mezzi, procedure e misure per svolgere i propri compiti di verifica della qualità dei dati monitorati e comunicati e per rettificarli. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate mediante atti delegati.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione europea.

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione europea e per i risultati delle prove di conformità della produzione dei file di input del software VECTO.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La data di produzione è la data della firma del certificato di conformità o, ove possibile, la data della firma della scheda di omologazione individuale.

La data di produzione è la data della simulazione registrata nella scheda di omologazione individuale come specificato all'appendice 2 dell’allegato I del regolamento (UE) .../... della Commissione [GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento Ares (2017)/1900557].

Motivazione

La data di produzione proposta dalla Commissione rientra in un processo in cui i costruttori hanno poco controllo. L'omologazione individuale è effettuata dai commercianti e dai distributori al momento della registrazione del veicolo. Questa data può conseguentemente avere luogo molto tempo dopo che il veicolo ha lasciato l'impianto dove è stato costruito e pertanto la data stessa non è nota al costruttore. L'utilizzo della data del fascicolo del cliente per il CO2 corrisponde alla data di conformità della produzione per i veicoli nell'ambito dell'omologazione del veicolo.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I costruttori comunicano i dati tecnici relativi ai veicoli pesanti che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento [.../...]+.

 

_____________

 

+  GU: inserire il numero del regolamento (UE) [.../...] della Commissione, che attua il regolamento (UE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L ... del .., pag. ..).

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione mantiene un registro centralizzato dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5. Il registro è messo a disposizione del pubblico, ad eccezione dei dati delle voci 1, 24, 25, 32, 33, 39 e 40 di cui all'allegato I, parte B.

1.  La Commissione mantiene un registro centralizzato dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5. Il registro è messo a disposizione del pubblico, ad eccezione dei dati delle voci 1, 21 bis, 21 ter, 24, 25, 26 bis, 32, 33, 34 bis, 39, 40, 73 bis e 74 bis di cui all'allegato I, parte B, per i quali la Commissione consente l'accesso di terzi su richiesta nonché in conformità del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 1bis.

 

___________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione può effettuare la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5.

2.  La Commissione deve effettuare la propria verifica sulla correttezza e sulla qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5. Tale processo può essere effettuato dialogando con le autorità competenti e i costruttori e può essere anche integrato da un sostegno aggiuntivo da parte di terzi.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Allorquando la Commissione viene informata di errori nei dati o rileva discrepanze all'interno dell'insieme di dati a seguito della verifica da lei stessa svolta, essa può, se del caso, adottare le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro centralizzato di cui all'articolo 6.

3.  Allorquando la Commissione viene informata di errori nei dati o rileva discrepanze all'interno dell'insieme di dati a seguito della verifica da lei stessa svolta, essa adotta le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro centralizzato di cui all'articolo 6. Gli Stati membri e i costruttori hanno la possibilità di rettificare eventuali errori entro tre mesi dalla data della loro comunicazione.

 

Qualora accerti che un costruttore ha deliberatamente falsificato i dati, la Commissione richiede senza indugio che le autorità competenti rettifichino tali dati e adottino opportuni provvedimenti a norma della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Qualora la verifica effettuata dalla Commissione in merito alla correttezza e qualità dei dati oggetto di comunicazione a norma dell'articolo 5 riveli una non conformità intenzionale o negligente con uno dei requisiti di cui al presente regolamento, la Commissione infligge un'ammenda amministrativa al costruttore in questione per violazione del presente regolamento. L'ammenda amministrativa è effettiva, proporzionata e dissuasiva.

 

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 per integrare il presente regolamento riguardo alla non conformità, del calcolo delle ammende amministrative e del metodo con cui tali ammende sono riscosse.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'analisi indica, come minimo, le prestazioni del parco veicoli pesanti dell'Unione nonché dei singoli costruttori in termini di consumo medio di carburante e di emissioni medie di CO2. Essa tiene altresì conto dei dati sulla diffusione di tecnologie nuove e avanzate che mirano alla riduzione delle emissioni di CO2, se disponibili.

2.  L'analisi indica, come minimo, le prestazioni del parco veicoli pesanti dell'Unione, nonché dei singoli costruttori in maniera comparabile in termini di consumo medio di carburante e di emissioni medie di CO2, tenendo conto anche delle differenze nel portafoglio di prodotti dei costruttori e del profilo di missione dichiarato. Essa tiene altresì conto, se disponibili, dei dati sulla diffusione di tecnologie nuove e avanzate che mirano alla riduzione delle emissioni di CO2 e di tutti i gruppi propulsori alternativi. L'analisi pubblicata dalla Commissione tiene altresì conto dell'ampia varietà di profili di utilizzo associati al parco veicoli pesanti.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Entro il 30 giugno 2018, la Commissione pubblica un calendario per l'applicazione programmata dello strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2400 della Commissione (ossia VECTO) alle tecnologie e innovazioni principali atte a ridurre le emissioni del trasporto merci su strada.

 

La Commissione riesamina regolarmente il presente regolamento e, se del caso, presenta proposte legislative al fine di estendere gli obblighi di monitoraggio e comunicazione a tutte le categorie di veicoli pesanti, compresi tutti i gruppi propulsori alternativi, i rimorchi e tutti i nuovi tipi di motori a carburanti alternativi.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Standard di CO2 per veicoli pesanti e prove di verifica su strada

 

Entro il 30 aprile 2018 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa relativa a norme in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti per il 2025, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione europea.

 

Tale proposta è corredata da uno studio sulle misure che contribuiscono a un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto merci su strada, tra cui la formazione dei conducenti, la guida in convoglio (platooning), il sistema modulare europeo, gli pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento e la raccolta del carico.

 

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 a complemento del presente regolamento. Tali atti delegati stabiliscono quanto segue:

 

(a)  una prova di verifica su strada viene obbligatoriamente effettuata dai costruttori, sotto la supervisione di un organismo indipendente e accreditato, da attuare entro il 31 dicembre 2020;

 

(b)  i terzi indipendenti sono autorizzati ad eseguire test indipendenti nei servizi tecnici e nei laboratori accreditati;

 

(c)  il test e i suoi risultati devono essere monitorati e comunicati conformemente al presente regolamento e la Commissione garantisce che i risultati, su richiesta, siano messi a disposizione di terze parti; e

 

(d)  la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri, riferisce annualmente in merito a eventuali divari tra prove su strada e consumo di carburante in condizioni di guida reali.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Conferimento delle competenze di esecuzione

soppresso

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare le misure di verifica e rettifica di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11.

 

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 volti a integrare il presente regolamento al fine di determinare le misure di verifica e rettifica di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

_________________

 

21 Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).

 

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati previsto dall'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.  Il potere di adottare atti delegati previsto dagli articoli 7, paragrafo 3 bis, 8 bis e 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – titolo – colonna 3 (“Fonte”)

Testo della Commissione

Emendamento

Fonte

Fonte

regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

 

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – tabella – riga 17

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

17

potenza nominale del motore

1.2.2.

specifiche principali del motore

 

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

17

potenza nominale del motore

1.2.2

specifiche principali del motore

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – linea 21 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

 

 

 

 

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

21 bis

WHSC g/kWh e CO2

 

specifiche principali del motore

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – linea 21 ter (nuova)

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

 

 

 

 

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

21 ter

WHTC g/kWh e CO2

 

specifiche principali del motore

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – linea 26 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

 

 

 

 

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

26 bis

efficienza della trasmissione

 

specifiche principali della trasmissione

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – linea 34 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

 

 

 

 

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

34 bis

efficienza dell'asse

 

specifiche principali degli assi

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – linea 56

 

Testo della Commissione

56

profilo di utilizzo (lungo raggio, regionale, urbano, edilizia)

2.1.1

parametri di simulazione (per ogni combinazione di profilo/carico/carburante)

 

Emendamento

56

profilo di utilizzo (lungo raggio, lungo raggio (sistema modulare europeo) regionale, regionale (sistema modulare europeo), urbano, edilizia)

2.1.1

parametri di simulazione (per ogni combinazione di profilo/carico/carburante)

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – riga 57 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

 

 

 

 

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

57 bis

carburante (diesel/benzina/GPL/GNC/...)

2.1.3

parametri di simulazione (per ogni combinazione di profilo/carico/carburante)

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – tabella – riga 67

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

67

emissioni di CO2 (espresse in g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

emissioni di CO2 e consumo di carburante (per ogni combinazione di profilo/carico/carburante)

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

67

emissioni di CO2 (espresse in g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km,g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

emissioni di CO2 e consumo di carburante (per ogni combinazione di profilo/carico/carburante)

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – linea 73 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

 

 

 

 

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

73 bis

Risultati delle prove di conformità della produzione

 

conformità della produzione

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – linea 73 ter (nuova)

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

 

 

 

 

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

73 ter

risultati delle prove su strada/condizioni reali di guida

 

 

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – linea 74 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

 

 

 

 

Emendamento

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: regolamento [.../...] allegato I, appendice 1

Descrizione

74 bis

Risultati delle prove di verifica ex post

 

 

  • [1]    Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il riscaldamento globale è un problema reale che deve essere affrontato con decisioni chiare e coraggiose; in occasione del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 l'Unione europea ha fissato un obiettivo vincolante e ambizioso per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia di almeno il 40 % entro il 2030.

Anche il settore dei trasporti dovrà contribuire in maniera significativa a raggiungere questo obiettivo, considerando che nel 2014 il 25 % dell'anidride carbonica emessa dal settore dei trasporti su strada, vale a dire il 5 % delle emissioni di anidride carbonica totali dell'Unione europea, proveniva dai veicoli pesanti.

Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immessi sul mercato dell'Unione europea non sono stati finora certificati - né monitorati o comunicati - in maniera oggettiva e comparabile, come avviene invece per automobili e furgoni; a causa di questa mancanza legislativa non abbiamo, ad oggi, a disposizione dati affidabili in merito alla configurazione del parco veicoli pesanti immatricolati nell'Unione europea, alla sua evoluzione nel tempo e al suo potenziale impatto sulle emissioni di CO2.

Questa mancanza di chiarezza costituisce un limite in primo luogo per gli autotrasportatori, in maggioranza piccole e medie imprese, per i quali il carburante rappresenta più di un quarto delle spese vive, ma anche per gli amministratori locali che, nell'acquistare nuovi mezzi pubblici, non sono posti nella condizione di conoscere i modelli più efficienti presenti sul mercato.

La mancanza di trasparenza riduce inoltre la concorrenza tra i produttori, che non sono incentivati ad innovare, e rende difficile mettere in campo azioni congiunte, a livello nazionale o europeo, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dei veicoli pesanti.

Nella strategia sui veicoli pesanti, del 2014, la Commissione ha deciso di intraprendere delle azioni specifiche per colmare queste lacune di informazione, raggiungere una piena trasparenza del mercato e disporre di dati certi e verificabili sulle emissioni di CO2 e sui consumi dei veicoli pesanti così da poter, in ultima analisi, fissare degli standard di CO2 per le emissioni di questi veicoli.

In primo luogo, la Commissione ha elaborato lo strumento di simulazione "VECTO" per calcolare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi in modo comparabile ed efficace sotto il profilo dei costi.

In secondo luogo, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento relativo alla determinazione delle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (il cosiddetto regolamento sulla certificazione) nell'ambito della vigente normativa in materia di omologazione, che dovrebbe entrare in vigore nel febbraio 2018.

Ai sensi del regolamento sulla certificazione, sarà necessario effettuare una simulazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante - utilizzando VECTO - per ciascuno dei veicoli pesanti nuovi che rientrano nel suo campo d'applicazione e che saranno immessi sul mercato dell'UE.

Il regolamento sulla certificazione affronta solo in parte le lacune evidenziate a livello di trasparenza poiché le informazioni sulle prestazioni di uno specifico veicolo sono messe a disposizione soltanto del singolo acquirente del veicolo e delle autorità nazionali del paese in cui il veicolo è immatricolato.

In terzo luogo la Commissione, con la proposta di regolamento in esame, stabilisce di monitorare e comunicare le emissioni di CO2 e i dati relativi ai consumi dei veicoli pesanti nuovi, soggetti alla procedura di certificazione, al fine di colmare le lacune di informazione e raggiungere la piena trasparenza del mercato. Gli emendamenti presentati dal vostro relatore chiariscono che le case produttrici saranno tenute a comunicare alla Commissione unicamente i dati relativi alle tipologie di veicoli soggette al regolamento sulla certificazione. Gli Stati membri dovranno invece comunicare i dati relativi a tutti i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione.

L'ultimo passo sarà quello di fissare degli standard ambiziosi di CO2 per le emissioni dei veicoli pesanti, proposta che il vostro relatore si augura che la Commissione presenti durante il primo trimestre del 2018 così da poter essere approvata entro la fine di questa legislatura.

Il vostro relatore condivide l'impostazione della Commissione e il percorso finora intrapreso per arrivare a definire degli standard di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, ma ritiene necessario apportare alcune modifiche volte a rafforzare ulteriormente la proposta di regolamento in esame.

In primo luogo è necessario chiarire meglio la relazione tra la proposta di regolamento sul monitoraggio e la comunicazione e quella sulla certificazione, in particolare per quanto concerne i rispettivi ambiti di applicazione.

Gli emendamenti presentati dal vostro relatore chiariscono che le case produttrici saranno tenute a comunicare alla Commissione unicamente i dati relativi alle tipologie di veicoli soggette al regolamento sulla certificazione.

Gli Stati membri dovranno invece comunicare i dati relativi a tutti i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione.

Poiché il regolamento sulla certificazione si svilupperà in fasi successive, è importante che la Commissione elabori al più presto un calendario nel quale siano definiti in maniera chiara i tempi e le modalità con cui il software VECTO si applicherà alle diverse tipologie di veicoli pesanti non ancora regolamentate tra cui gli autobus, alcune tipologie di camion e di rimorchi, i veicoli pesanti elettrici e ibridi e quelli alimentati con combustibili alternativi che saranno disponibili sul mercato e che la procedura di prova e il funzionamento del software VECTO per queste diverse tipologie di veicoli sia aggiornata.

Un altro punto fondamentale su cui il vostro relatore ha deciso di intervenire riguarda la trasparenza del sistema.

Gli emendamenti presentati dal vostro relatore si propongono di creare una piena trasparenza di mercato colmando le lacune di informazione esistenti e permettendo così agli operatori di settore di prendere decisioni di acquisto più informate, di fornire ai costruttori un maggiore incentivo per l'innovazione e di consentire alle autorità pubbliche di avere accesso a dati completi per l'elaborazione e l'attuazione di politiche intese a promuovere l'utilizzo di veicoli pesanti più efficienti e meno inquinanti, ad esempio mediante imposizioni fiscali e tariffazione stradale.

Per raggiungere questo obiettivo il vostro relatore ha ritenuto opportuno inserire nell'allegato I, parte B, nel quale sono elencati i dati che le case manifatturiere dovranno monitorare e comunicare alla Commissione, i risultati delle prove di conformità della produzione (CoP).

I dati elencati nell'allegato I, parte B, saranno suddivisi in due principali categorie: quelli che dovranno essere comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico e quelli che dovranno essere comunicati alla Commissione la quale, sussistendo i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006, potrà comunicarli ai soggetti terzi che ne faranno richiesta.

Questi soggetti terzi, quali università, centri di ricerca, ONG, regioni etc., saranno così messi in condizione di effettuare verifiche indipendenti sull'autenticità dei dati forniti dalle case costruttrici evitando nuovi scandali, come quello sulle emissioni dei motori diesel delle automobili (il c.d. dieselgate), e la costituzione di nuovi futuri cartelli, come quello recentemente sanzionato dalla Commissione, che ha visto il coinvolgimento delle principali case costruttrici di camion.

Il vostro relatore chiede inoltre alla Commissione europea di elaborare al più presto un test di verifica su strada delle emissioni CO2 dei veicoli pesanti da effettuarsi in condizioni reali, sotto la supervisione di organismi indipendenti e i cui risultati dovranno essere monitorati e riportati ai sensi del presente regolamento, al fine di poter verificare eventuali discrepanze tra i valori di CO2 simulati e quelli effettivi di un veicolo.

Per quanto concerne la relazione che la Commissione dovrà pubblicare annualmente, il vostro relatore considera importante che i dati comunicati vengano aggregati non solo per Stato membro e per casa produttrice, ma che vengano considerati anche i diversi portafogli di prodotti delle case costruttrici e i profili di missione dei diversi veicoli, così da evitare letture parziali e deformate dei dati e rispecchiare più fedelmente la realtà.

Il relatore ritiene poi che, in merito alle verifiche sulla qualità dei dati che Stati membri e case costruttrici devono comunicare alla Commissione ai sensi del presente regolamento, sia necessario prevedere delle sanzioni amministrative qualora venissero scoperte delle irregolarità o discrepanze, quali ad esempio la comunicazione di dati diversi rispetto a quelli certificati o una comunicazione solo parziale degli stessi.

Per concludere, il vostro relatore ritiene che, al fine di garantire che la Commissione disponga di adeguati mezzi, procedure e misure per svolgere i propri compiti di verifica della qualità dei dati monitorati e comunicati e per rettificarli, tali misure dovrebbero essere adottate mediante atti delegati.

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (8.12.2017)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi
(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Relatore per parere: Nicola Caputo

BREVE MOTIVAZIONE

L'UE si è fissata ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030, cui il settore dei trasporti deve contribuire. Il settore dei veicoli pesanti rappresenta una fonte significativa di emissioni che rappresenta il 5 % delle emissioni totali dell'UE, circa il 20 % di tutte le emissioni dei trasporti e quasi il 25 % delle emissioni dei trasporti su strada. Senza ulteriori interventi, quest'ultimo dato dovrebbe aumentare fino al 30 % nel 2050.

Nel contempo, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi non sono stati finora monitorati in maniera oggettiva e comparabile, per cui non sono disponibili dati affidabili relativi alla loro entità a livello di parco veicoli e mezzi. Attualmente, le informazioni disponibili per gli acquirenti di veicoli pesanti nuovi per quanto riguarda il loro consumo di carburante si basano su differenti metodologie di prova e simulazione, a seconda di ciascun produttore di tali veicoli e quindi non sono direttamente comparabili. Questa lacuna nelle informazioni ha determinato: 1) una minore pressione concorrenziale sui costruttori di veicoli pesanti a stimolare l'innovazione e l'implementazione di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico; 2) l'incapacità degli operatori di trasporto, che sono principalmente PMI, di scegliere i veicoli più efficienti in termini di consumo di carburante e di risparmiare sui costi del carburante; e 3) un freno all'azione espletata a livello nazionale o UE in materia di riduzione delle emissioni dei veicoli pesanti.

Per affrontare questa lacuna in materia di informazione, nella strategia 2014 sui veicoli pesanti, la Commissione ha suggerito il seguente approccio in tre fasi: la prima misura è consistita nell'elaborazione di un software di simulazione, il cosiddetto "VECTO" (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli), per calcolare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, in modo comparabile tra i diversi veicoli di questo tipo e fra tutti i costruttori. Il secondo passo è consistito nello sviluppo di una metodologia di certificazione per le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi prima dell'immissione sul mercato dell'UE, in base alla legislazione in materia di omologazione.

L'ultimo passo - che corrisponde all'attuale proposta - renderebbe tali informazioni disponibili a tutti i portatori di interesse, per cui tutti i dati pertinenti calcolati dai costruttori in base alla metodologia di certificazione verrebbero monitorati, comunicati e pubblicati a livello UE e messi a disposizione delle autorità pubbliche, degli operatori di trasporto e dei costruttori di veicoli.

La presente proposta di regolamento stabilisce precise prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'UE. Dal 2020 in poi, le autorità competenti degli Stati membri e i costruttori di veicoli pesanti dovranno presentare un elenco di parametri (come ad esempio il consumo di carburante per diversi cicli di guida e strumenti di misurazione diversi, le emissioni di CO2 nonché le specifiche e le tecnologie utilizzate) di tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato. L'Agenzia europea dell'ambiente gestirà, a livello europeo, una banca dati centralizzata contenente i dati presentati che saranno disponibili al pubblico (ad eccezione di alcuni dati sensibili). Le autorità competenti e i costruttori saranno responsabili dell'esattezza e della qualità dei dati da essi comunicati. La Commissione potrà comunque effettuare la propria verifica della qualità dei dati presentati e, se del caso, adottare le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro centralizzato. La Commissione pubblicherà una relazione annuale contenente un'analisi dei dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori. L'analisi conterrà dati sul consumo medio di carburante e sulle emissioni medie di CO2 del parco di veicoli pesanti dell'Unione nel loro insieme nonché di ogni costruttore. Essa dovrebbe tenere altresì conto dei dati relativi alla diffusione di tecnologie nuove e avanzate miranti alla riduzione delle emissioni di CO2.

Il relatore accoglie con favore questa proposta che prevede di monitorare e divulgare i dati sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'UE sulla base di una metodologia comune. Benché l'efficienza energetica dei veicoli pesanti sia migliorata negli ultimi decenni, le imprese di trasporto UE, che sono in larga maggioranza PMI e gestiscono solo pochi mezzi, non hanno ancora accesso a informazioni standardizzate per valutare le tecnologie volte al risparmio di carburante e per confrontare i veicoli in modo da operare le scelte più informate al momento dell'acquisto e ridurre le spese di carburante che equivalgono a circa un quarto dei propri costi operativi.

La proposta attua altresì la strategia europea 2016 per una mobilità a basse emissioni, il cui obiettivo è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei trasporti su strada di almeno il 60 % nel 2050 e la drastica riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici. A tal fine, non si può escludere alcuna misura ragionevole per ridurre anche le emissioni dei veicoli pesanti. Negli ultimi 20 anni sono stati introdotti nell'UE limiti vincolanti di CO2 per le autovetture e i furgoni. I veicoli pesanti non sono stati però finora sottoposti ad analoghi limiti in materia di CO2. La Commissione intende avanzare proposte per includere eventualmente standard di emissioni per i veicoli pesanti. Tuttavia, ciò potrà avvenire solo sulla base di un monitoraggio e di una comunicazione adeguati delle emissioni di CO2 nonché di una metodologia comune concordata.

Il relatore ritiene che sia importante garantire che i dati ufficiali VECTO sui consumi e sulle emissioni di CO2 siano resi pubblici. Inoltre, preso atto dell'esperienza acquisita con il sistema VECTO, la Commissione dovrebbe avanzare proposte per attuare prove delle emissioni reali di guida (real driving emissions - RDE) per i veicoli pesanti.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Per garantire il conseguimento di tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero raccogliere le migliori pratiche in materia di formazione alla guida efficiente sul piano energetico e promuovere l'uso di tale formazione. Occorre inoltre favorire il ricorso a nuove tecnologie volte a potenziare l'efficienza e ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2, unitamente all'uso di configurazioni più aerodinamiche e all'ottimizzazione del piano di carico. Al fine di ridurre il consumo di carburante, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di utilizzare fondi per l'ammodernamento del parco dei veicoli pesanti, la manutenzione e il miglioramento delle strade, e promuovere l'uso di pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento e di rimorchi più leggeri nonché l'uso di carburanti alternativi come l'idrogeno o i carburanti ottenuti attraverso il riciclaggio e il trattamento delle materie plastiche.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Per poter rispettare l'accordo di Parigi, entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti dovranno essere prossime allo zero.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)  Al fine di progredire entro il 2050 verso una riduzione del 60 % delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti rispetto ai livelli del 1990, è importante che la Commissione riveda e aggiorni il VECTO (strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli) in modo da continuare ad assicurare la comparabilità ed efficacia dei risultati nel calcolo del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti.

Motivazione

Il metodo VECTO non include, ad esempio, l'aerodinamica dei rimorchi che hanno un significativo potenziale di riduzione. L'attuale versione di VECTO non tiene conto dei miglioramenti apportati ai rimorchi perché il rimorchio definito nel metodo VECTO è solo un rimorchio di tipo "standard"; la stessa situazione si verifica con la riduzione del consumo di carburante dei gruppi propulsori ibridi: l'attuale strumento VECTO non è concepito per tenere conto di questo tipo di miglioramento tecnologico.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Le emissioni di gas a effetto serra provenienti da autocarri, autobus e pullman, ossia dai veicoli pesanti, rappresentano attualmente circa un quarto delle emissioni dei trasporti stradali nell'Unione e se ne prevede un ulteriore aumento entro il 2030. Occorre introdurre misure efficaci volte a ridurre le emissioni dei veicoli pesanti al fine di contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

(4)  Le emissioni di gas a effetto serra provenienti da autocarri, autobus e pullman, ossia dai veicoli pesanti, rappresentano attualmente circa un quarto delle emissioni dei trasporti stradali e un quinto di tutte le emissioni dei trasporti nell'Unione e se ne prevede un ulteriore e rapido aumento entro il 2030. Occorre introdurre varie misure efficaci e tempestive volte a ridurre le emissioni dei veicoli pesanti in produzione e in uso, al fine di contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  È necessario il contributo di diverse misure riguardanti l'efficienza dei trasporti, i carburanti alternativi, l'infrastruttura stradale, la tecnologia e l'intermodalità dei veicoli per elaborare un approccio globale in materia di riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti. Nel caso dei veicoli pesanti, le riduzioni delle emissioni possono essere conseguite anche elaborando soluzioni e approntando incentivi per l'ottimizzazione del carico, la formazione di convogli di autocarri, la formazione dei conducenti, il rinnovo del parco veicoli, la riduzione della congestione e gli investimenti nella manutenzione dell'infrastruttura.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Nella sua comunicazione del 2014 su una strategia per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti13, la Commissione ha riconosciuto che una condizione preliminare per l'introduzione di misure al riguardo è l'adozione di una procedura regolamentata volta a determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante.

(5)  Nella sua comunicazione del 2014 su una strategia per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti13, la Commissione ha riconosciuto che una condizione preliminare per l'introduzione di misure al riguardo è l'adozione di una procedura regolamentata volta a determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. Nel pacchetto sulla mobilità intitolato "L'Europa in movimento" presentato nel 2017, la Commissione prevedeva per il primo semestre del 2018 una proposta relativa alle norme per i veicoli pesanti. La pubblicazione tempestiva di tale proposta è essenziale per consentire la rapida adozione di tali norme.

__________________

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13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Benché l'efficienza energetica dei veicoli pesanti sia migliorata negli ultimi decenni, le imprese di trasporto, che sono in larga maggioranza PMI e gestiscono solo pochi mezzi, non hanno ancora accesso a informazioni standardizzate per valutare le tecnologie volte al risparmio di carburante e per confrontare i veicoli in modo da operare le scelte più informate al momento dell'acquisto e ridurre le spese di carburante che equivalgono a circa un quarto dei propri costi operativi.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Le informazioni sulle prestazioni del veicolo relativamente alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dovrebbero essere rese pubbliche per consentire a tutti gli operatori dei trasporti di prendere decisioni informate al momento di procedere a un acquisto. Tutti i costruttori sarebbero così in grado di confrontare le prestazioni dei loro veicoli con quelli di altre marche. Ciò costituirebbe un maggiore incentivo per l'innovazione incrementando, di conseguenza, la competitività. Le informazioni rappresenteranno inoltre una solida base sulla quale i responsabili politici a livello di Unione e di Stati membri potranno sviluppare politiche volte a promuovere la diffusione di veicoli più efficienti dal punto di vista del consumo energetico. È pertanto opportuno che i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per ogni veicolo pesante nuovo ai sensi del regolamento della Commissione (UE) [.../...]15 [Opoce inserire riferimento corretto], siano monitorati, comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico.

(7)  Le informazioni sulle prestazioni del veicolo relativamente alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dovrebbero essere rese pubbliche per consentire a tutti gli operatori dei trasporti di prendere decisioni informate al momento di procedere a un acquisto e per consentire a terzi di monitorare gli sforzi compiuti per limitare le emissioni di CO2. Tutti i costruttori sarebbero così in grado di confrontare le prestazioni dei loro veicoli con quelli di altre marche. Ciò costituirebbe un maggiore incentivo per l'innovazione incrementando, di conseguenza, la competitività. Le informazioni rappresenteranno inoltre una solida base sulla quale i responsabili politici a livello di Unione e di Stati membri potranno sviluppare politiche volte a promuovere la diffusione di veicoli più efficienti dal punto di vista del consumo energetico, incrementando l'affidabilità dello strumento VECTO, migliorando la trasparenza e stimolando innovazione e competitività. Al fine di facilitare la comparabilità dei dati e garantirne la qualità e la trasparenza, è pertanto opportuno che i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per ogni veicolo pesante nuovo ai sensi del regolamento della Commissione (UE) [.../...]15 [Opoce inserire riferimento corretto], siano monitorati, comunicati alla Commissione e messi tempestivamente a disposizione del pubblico sulla base di una metodologia armonizzata e in modo uniforme.

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15 Regolamento (UE) [.../...] della Commissione, che applica il regolamento (UE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L ... del .., pag. ..).

15 Regolamento (UE) [.../...] della Commissione, che applica il regolamento (UE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L ... del .., pag. ..).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Al fine di acquisire una conoscenza approfondita in merito alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO2, è opportuno monitorare e comunicare i dati relativi all'immatricolazione di tutti i veicoli pesanti nuovi e tutti i rimorchi nuovi, compresi i dati sui gruppi propulsori nonché sui pertinenti elementi della carrozzeria.

(8)  Al fine di acquisire una conoscenza approfondita in merito alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO2, è opportuno monitorare e comunicare i dati relativi all'immatricolazione di tutti i veicoli pesanti nuovi e tutti i rimorchi nuovi, compresi i dati sull'efficienza dei gruppi propulsori e dei motori nonché sugli elementi della carrozzeria e sui componenti più pertinenti. È importante una stretta cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri e costruttori a livello di monitoraggio e comunicazione dei dati.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  I dati sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante saranno disponibili per alcuni dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nel [2019]. A partire da tale data, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere pertanto tenute a fornire i dati relativi alle nuove immatricolazioni e i costruttori dovrebbero essere tenuti a fornire i dati tecnici relativi a tali veicoli.

(9)  I dati sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante saranno disponibili per alcuni dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nel [2019]. A partire da tale data, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere pertanto tenute a fornire i dati relativi alle nuove immatricolazioni e i costruttori dovrebbero essere tenuti a fornire i dati tecnici relativi ai veicoli per cui sono disponibili i dati richiesti.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  I dati tecnici essenziali per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di un veicolo dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico per aumentare la trasparenza delle specifiche e delle prestazioni del veicolo, e stimolare la concorrenza fra i costruttori. Soltanto i dati sensibili, in termini di riservatezza dei dati personali e di concorrenza equa, dovrebbero essere esclusi dalla pubblicazione. Tuttavia, è chiaramente nel pubblico interesse rendere disponibili i dati tecnici essenziali per determinare le prestazioni dei veicoli. Tali dati non dovrebbero pertanto essere esclusi dalla pubblicazione.

(10)  I dati tecnici pertinenti per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di un veicolo dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico per aumentare la trasparenza delle specifiche e delle prestazioni del veicolo, e stimolare la concorrenza fra i costruttori. Soltanto i dati sensibili, in termini di riservatezza dei dati personali e di concorrenza equa, dovrebbero essere esclusi dalla pubblicazione. Poiché è chiaramente nel pubblico interesse rendere disponibili i dati tecnici pertinenti per determinare e valutare le prestazioni dei veicoli, tutti i dati comunicati dovrebbero essere pubblicamente disponibili, ad eccezione dei dati personali o commercialmente sensibili.

 

La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di rendere accessibili questi ultimi dati in forma anonima, su richiesta di terzi riconosciuti e alle condizioni in cui ciò dovrebbe avvenire senza compromettere la concorrenza e, se del caso, presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento al riguardo.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È importante garantire che i dati oggetto di monitoraggio e comunicazione siano solidi e affidabili. La Commissione dovrebbe pertanto avere mezzo di verificare e, se necessario, rettificare i dati definitivi. Pertanto le disposizioni in materia di monitoraggio dovrebbero prevedere anche i parametri che permettono di risalire alla fonte dei dati e di verificarli adeguatamente.

(11)  Poiché le autorità competenti degli Stati membri come pure i costruttori saranno responsabili dell'accuratezza e della qualità dei dati presentati (elenco dei parametri: consumo di carburante nei diversi cicli di guida, emissioni di CO2, specifiche dei veicoli e tecnologie utilizzate), è importante garantire che i dati oggetto di monitoraggio e comunicazione siano solidi e affidabili. La Commissione dovrebbe pertanto avere mezzo di verificare e, se necessario, rettificare i dati definitivi. Pertanto le disposizioni in materia di monitoraggio dovrebbero prevedere anche i parametri che permettono di risalire alla fonte dei dati e di verificarli adeguatamente, sempre tenendo in debito conto la normativa sulla privacy.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Dopo aver valutato l'esperienza acquisita attraverso lo Strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli (VECTO), la Commissione dovrebbe avanzare proposte legislative in materia di prove delle emissioni reali di guida (real driving emissions - RDE) per i veicoli pesanti.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento inerenti alla verifica e alla rettifica dei dati monitorati, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

È molto importante garantire che la Commissione disponga di adeguati mezzi, procedure e misure per svolgere i propri compiti di verifica della qualità dei dati monitorati e comunicati e per rettificarli. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate mediante atti delegati.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Al fine di garantire che le prescrizioni in materia di dati e la procedura di monitoraggio e comunicazione restino valide nel corso del tempo consentendo di valutare il contributo del parco veicoli pesanti in termini di emissioni di CO2, nonché per garantire la disponibilità di dati sulle tecnologie nuove e di punta per la riduzione delle emissioni di CO2, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica delle prescrizioni in materia di dati e della procedura di monitoraggio e comunicazione di cui agli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(14)  Al fine di garantire che le prescrizioni in materia di dati e la procedura di monitoraggio e comunicazione restino valide nel corso del tempo consentendo di valutare il contributo del parco veicoli pesanti in termini di emissioni di CO2, nonché per garantire la disponibilità di dati sulle tecnologie nuove e di punta per la riduzione delle emissioni di CO2 e assicurare l'opportuna verifica e rettifica dei dati monitorati e comunicati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica delle prescrizioni in materia di dati e della procedura di monitoraggio e comunicazione di cui agli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

È molto importante garantire che la Commissione disponga di adeguati mezzi, procedure e misure per svolgere i propri compiti di verifica della qualità dei dati monitorati e comunicati e per rettificarli. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate mediante atti delegati.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Registro centralizzato per i dati sui veicoli pesanti

Banca dati centralizzata per i dati sui veicoli pesanti

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione mantiene un registro centralizzato dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5. Il registro è messo a disposizione del pubblico, ad eccezione dei dati delle voci 1, 24, 25, 32, 33, 39 e 40 di cui all'allegato I, parte B.

1.  La Commissione mantiene una banca dati centralizzata dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5. La banca dati è messa a disposizione del pubblico gratuitamente e in un formato che consenta di effettuare ricerche per via elettronica, ad eccezione dei dati delle voci 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 e 40 di cui all'allegato I, parte B. Prima di pubblicare i dati la Commissione informa gli Stati membri e i costruttori interessati. La Commissione valuta l'opportunità di rendere accessibili i dati di cui sopra in forma anonima su richiesta di terzi riconosciuti e alle condizioni in cui ciò dovrebbe avvenire senza compromettere la concorrenza e, se del caso, presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento al riguardo.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione può effettuare la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5.

2.  La Commissione effettua la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5 su un campione rappresentativo e a scadenze regolari. Essa può effettuare controlli al fine di verificare la qualità dei metodi utilizzati per ottenere i dati ricorrendo a tutte le tecnologie disponibili e opportune di prova e misurazione.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Allorquando la Commissione viene informata di errori nei dati o rileva discrepanze all'interno dell'insieme di dati a seguito della verifica da lei stessa svolta, essa può, se del caso, adottare le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro centralizzato di cui all'articolo 6.

3.  Allorquando la Commissione viene informata di errori nei dati o rileva discrepanze all'interno dell'insieme di dati a seguito della verifica da lei stessa svolta, essa adotta le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nella banca dati centralizzata di cui all'articolo 6. Gli Stati membri e i costruttori hanno la possibilità di rettificare eventuali errori entro tre mesi dalla data della relativa comunicazione.

 

Qualora accerti che un costruttore ha deliberatamente falsificato i dati, la Commissione richiede senza indugio che le autorità competenti rettifichino i dati e adottino opportuni provvedimenti a norma della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Qualora siano denunciate pratiche abusive o errori nelle informazioni e nei dati trasmessi alla Commissione, chi segnala irregolarità beneficia di uno status e di una protezione specifici, visti i rischi connessi alle loro denunce e l'interesse generale delle stesse, nel contesto del quadro giuridico generale a tutela di coloro che segnalano irregolarità. Laddove tali pratiche abusive siano state denunciate alle autorità competenti di uno Stato membro e/o ai costruttori e non siano state debitamente comunicate alla Commissione, quest'ultima potrà comminare sanzioni mediante l'adozione di atti delegati.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'analisi indica, come minimo, le prestazioni del parco veicoli pesanti dell'Unione nonché dei singoli costruttori in termini di consumo medio di carburante e di emissioni medie di CO2. Essa tiene altresì conto dei dati sulla diffusione di tecnologie nuove e avanzate che mirano alla riduzione delle emissioni di CO2, se disponibili.

2.  L'analisi indica, come minimo, le prestazioni del parco veicoli pesanti dell'Unione nonché dei singoli costruttori in termini di consumo di carburante e di emissioni di CO2 per i diversi cicli di utilizzo del motore, sulla base della classificazione del sistema VECTO. Essa tiene altresì conto dei dati sulla diffusione di tecnologie nuove e avanzate che mirano alla riduzione delle emissioni di CO2, se disponibili, inclusi i motori e/o i carburanti alternativi. Per assicurare la loro validità, i raffronti dei costruttori dovrebbero essere effettuati per gruppo di funzioni di trasporto.

Motivazione

I costruttori spesso offrono i loro veicoli per svolgere funzioni di trasporto completamente diverse tra loro. Di conseguenza, le prestazioni dei costruttori non possono essere misurate mediante un semplice raffronto delle prestazioni; andrebbero, ad esempio, raffrontati i tragitti su strade di lunga percorrenza o i brevi percorsi urbani.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La Commissione riesamina senza indebito indugio la procedura di prova VECTO al fine di includere, in modo tecnologicamente neutrale, tutte le categorie di veicoli pesanti, i rimorchi e tutti i veicoli a propulsione alternativa come i gruppi propulsori ibridi e a tasso zero di emissioni al più tardi entro il 2020 e comunica tutti i dati pertinenti.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Conferimento delle competenze di esecuzione

 

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare le misure di verifica e rettifica di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11.

 

Motivazione

È molto importante garantire che la Commissione disponga di adeguati mezzi, procedure e misure per svolgere i propri compiti di verifica della qualità dei dati monitorati e comunicati e per rettificarli. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate mediante atti delegati.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12, onde integrare il presente regolamento, al fine di determinare le misure di verifica e rettifica di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Motivazione

È molto importante garantire che la Commissione disponga di adeguati mezzi, procedure e misure per svolgere i propri compiti di verifica della qualità dei dati monitorati e comunicati e per rettificarli. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate mediante atti delegati.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Procedura di comitato

 

La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Motivazione

È molto importante garantire che la Commissione disponga di adeguati mezzi, procedure e misure per svolgere i propri compiti di verifica della qualità dei dati monitorati e comunicati e per rettificarli. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate mediante atti delegati.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – tabella – rigo 26 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

26 bis.  efficienza della trasmissione

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – tabella – rigo 34 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

34 bis.  efficienza dell'asse

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Monitoraggio e comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

Riferimenti

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

15.6.2017

Relatore per parere

       Nomina

Nicola Caputo

30.6.2017

Esame in commissione

11.10.2017

 

 

 

Approvazione

4.12.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Monitoraggio e comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

Riferimenti

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Presentazione della proposta al PE

31.5.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Relatori

       Nomina

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Esame in commissione

6.11.2017

 

 

 

Approvazione

24.1.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

24

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Deposito

30.1.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF:

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2018
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