RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

30.1.2018 - (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: József Szájer


Procedura : 2016/0399(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0012/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0798),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0525/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0012/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).

(1)  Il trattato di Lisbona ha modificato in modo sostanziale il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo una distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Il raggruppamento e la presentazione, all'interno di un unico atto delegato della Commissione, di più deleghe di potere non strettamente correlate tra loro ostacola l'esercizio del diritto di controllo del Parlamento, dal momento che quest'ultimo è costretto ad accettare o respingere semplicemente l'intero atto delegato, senza alcuna possibilità di esprimere un parere sulle singole deleghe di potere.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 1 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 19 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 1 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 19 ter – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 2 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 805/2004

Articolo 31 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 2 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 805/2004

Articolo 31 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 3 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 17 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 3 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 17 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

MOTIVAZIONE

Contesto

L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE[1] quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio[2], ("decisione sulla procedura di comitato"), ha istituito la cosiddetta procedura di regolamentazione con controllo (PRC).

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e alla luce del successivo nuovo quadro giuridico per la normazione sublegislativa stabilito dagli articoli 290 e 291 TFUE, si è resa necessaria una revisione della decisione sulla procedura di comitato. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 182/2011 ("regolamento sulla procedura di comitato")[3], adottato a tal fine sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, TFUE, ha deliberatamente escluso dal proprio ambito di applicazione l'articolo 5 bis della decisione sulla procedura di comitato. L'articolo 5 bis istitutivo della procedura di regolamentazione con controllo è stato dunque mantenuto provvisoriamente ai soli fini degli atti di base vigenti che vi rimandano. D'altro canto, l'acquis in questione deve essere allineato quanto prima al trattato di Lisbona al fine di garantire la certezza del diritto.

Nel 2013 la Commissione ha proposto di completare l'allineamento con tre ampie proposte (le cosiddette proposte omnibus), approvate dal Parlamento in prima lettura nel febbraio 2014[4]. Tuttavia, le proposte sono state ritirate dalla nuova Commissione dopo le elezioni europee. Il nuovo accordo interistituzionale (AII) "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[5] ha affrontato la questione al paragrafo 27. La disposizione recita:

"Le tre istituzioni [ossia il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione] riconoscono la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona e, in particolare, la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione proporrà detto allineamento entro la fine del 2016."

Successivamente all'entrata in vigore dell'accordo interistituzionale, e alla luce degli obblighi che ne derivano, nel dicembre 2016 la Commissione ha presentato due nuove proposte di allineamento: una riguardante i fascicoli legislativi in materia di giustizia, l'altra gli ambiti restanti[6]. Le due proposte si riferiscono, rispettivamente, a 3 e a 168 atti di base.

Contrariamente alle proposte del 2013, che stabilivano in linea generale che i riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo contenuti negli atti di base dovevano essere letti come riferimenti, rispettivamente, agli articoli 290 o 291 TFUE, le proposte attuali mirano a modificare ciascuno degli atti di base in questione.

Posizione del relatore sulla proposta in esame

Gli atti delegati e gli atti di esecuzione sono una parte importante delle competenze di base della commissione giuridica (JURI) in materia di interpretazione, applicazione e controllo del diritto dell'Unione, conformità degli atti dell'Unione al diritto primario, miglioramento del processo legislativo e semplificazione del diritto dell'Unione, come previsto all'allegato V del regolamento del Parlamento. Inoltre, la commissione giuridica è stata particolarmente attiva in quest'area fin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009 e ben prima, quando, nel 2006, è stata introdotta per la prima volta la procedura di regolamentazione con controllo.

In termini generali, il relatore accoglie con favore la presente proposta e condivide la scelta della Commissione di aggiornare l'attuale elenco dei casi di applicazione della procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati. Dall'altro lato, partendo dalla risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014, il relatore intende concentrarsi sulla durata della delega di poteri (che non dovrebbe superare i 5 anni e dovrebbe essere accompagnata da un obbligo di relazione da parte della Commissione). È pertanto opportuno modificare di conseguenza la proposta della Commissione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Adattamento all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

Riferimenti

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.12.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

16.3.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Esame in commissione

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Approvazione

24.1.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marco Zullo

Deposito

30.1.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2018
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