RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
31.1.2018 - (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Emmanuel Maurel
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0335),
– visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0195/2017),
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016[1] sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0016/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(2) Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale hanno subito un'evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre le imposte esigibili nei confronti dei contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri e impedisce loro di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. È per questo fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. Tali informazioni permetterebbero alle autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali. |
(2) Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale aggressive e complesse hanno subito un'evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre l'impatto fiscale sui contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri. Inoltre, si sta allargando il divario tra le aliquote d'imposta sulle società all'interno degli Stati membri e tra di essi ed è essenziale non compromettere il principio dell'eguaglianza tributaria. Ciò sta impedendo agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. È per questo fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi che agevolano l'evasione e l'elusione fiscali. Tali informazioni permetterebbero alle autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali. La mancata reazione da parte delle autorità fiscali ai regimi oggetto di notifica non dovrebbe essere, tuttavia, interpretata come un'implicita autorizzazione da parte loro. I formati di comunicazione dovrebbero essere concisi e di facile fruizione, onde evitare che il volume delle informazioni che possono essere generate dalla presente direttiva impedisca, per la loro stessa mole, un'opportuna azione nei confronti dei regimi oggetto di notifica. | |||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 3 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(3) Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva spaziano tra più giurisdizioni, la comunicazione di informazioni riguardo a questi meccanismi apporterebbe ulteriori risultati positivi laddove tali informazioni siano anche scambiate tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove notano pratiche fiscali aggressive. |
(3) Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva spaziano tra più giurisdizioni, la comunicazione di informazioni riguardo a questi meccanismi apporterebbe ulteriori risultati positivi laddove tali informazioni siano anche scambiate tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali e la garanzia del coordinamento con le unità di informazione finanziaria che si occupano di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono fondamentali per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove notano pratiche fiscali aggressive. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere incoraggiati a stabilire obblighi di comunicazione di informazioni analoghi per i meccanismi esistenti unicamente nella loro giurisdizione. | |||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 4 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(4) Poiché è stato riconosciuto che un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può contribuire a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale nel mercato interno, la Commissione è stata chiamata a intraprendere nuove iniziative sulla comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in conformità all'azione 12 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In questo contesto il Parlamento europeo ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza in meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscale. |
(4) Poiché è stato riconosciuto che un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può contribuire a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale nel mercato interno, la Commissione è stata chiamata a intraprendere nuove iniziative sulla comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in conformità all'azione 12 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In questo contesto il Parlamento europeo ha dimostrato il ruolo fondamentale degli intermediari nel consigliare, creare e gestire regimi fiscali e ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza in meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscale. | |||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 5 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(5) È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria sembrano aver aiutato i loro clienti a nascondere denaro offshore. Inoltre, nonostante il CRS introdotto dalla direttiva (UE) 2014/107 del Consiglio9 rappresenti un significativo passo avanti nell'istituzione di un quadro finanziario trasparente all'interno dell'Unione, quantomeno in termini di informazioni sui conti finanziari, esso può essere ancora migliorato. |
(5) È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria nonché taluni revisori hanno aiutato i loro clienti a nascondere denaro offshore. Inoltre, nonostante il CRS introdotto dalla direttiva (UE) 2014/107 del Consiglio9 rappresenti un significativo passo avanti nell'istituzione di un quadro finanziario trasparente all'interno dell'Unione, quantomeno in termini di informazioni sui conti finanziari, esso può essere ancora migliorato. Inoltre, è opportuno potenziare di conseguenza la capacità degli Stati membri di trattare il volume di informazioni finanziarie ricevute nonché aumentare e, se necessario, mantenere a un livello adeguato le risorse finanziarie, umane e informatiche delle amministrazioni fiscali. | |||||||||||||||
_________________ |
_________________ | |||||||||||||||
27 Direttiva (UE) 2014/107 del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.2.2014, p. 1). |
27 Direttiva (UE) 2014/107 del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.2.2014, p. 1). | |||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 6 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(6) La comunicazione di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione transfrontaliera può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l'istituzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di elusione fiscale costituirebbe un passo nella giusta direzione. Al fine di sviluppare una strategia più completa sarebbe importante che, come secondo passo dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali condividano tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale garantire alla Commissione l'accesso a una quantità sufficiente di informazioni così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva. Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione. |
(6) La comunicazione di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione transfrontaliera può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l'istituzione dell'obbligo per gli intermediari, i revisori e, se del caso, i contribuenti di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di elusione fiscale costituirebbe un passo necessario nella giusta direzione. Al fine di sviluppare una strategia più completa sarebbe importante che, come secondo passo dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali condividano automaticamente tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale garantire alla Commissione l'accesso alle informazioni pertinenti così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva ed esercitare le proprie competenze nel quadro delle politiche di concorrenza. Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione. Infine, per rafforzare la certezza giuridica per gli intermediari e i contribuenti, la Commissione dovrebbe pubblicare un elenco dei meccanismi fiscali transfrontalieri oggetto di notifica potenzialmente utilizzabili a fini di elusione fiscale, senza alcun riferimento all'intermediario o al contribuente. | |||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
|
(6 bis) Le recenti fughe di notizie in ambito fiscale hanno altresì messo in luce l'esigenza di un migliore scambio di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva. A titolo di esempio, è scandaloso che, nonostante varie inchieste sulle pratiche fiscali della Apple, la sua recente struttura di elusione fiscale basata a Jersey sia emersa solo in seguito alla pubblicazione dei Paradise Papers. | |||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 7 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(7) È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni siano effettivamente attuati. Ove l'obbligo di comunicazione di informazioni sia trasferito ai contribuenti, risulterebbe pratico posticipare l'obbligo di comunicazione di informazioni su tali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in una fase di poco successiva, poiché i contribuenti potrebbero non essere consapevoli della natura dei meccanismi al momento iniziale. Per agevolare le amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi potrebbe avvenire ogni trimestre. |
(7) È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni siano effettivamente attuati. Inoltre, è opportuno imporre adeguate sanzioni nonché prevenire ed eliminare tali meccanismi. Ove l'obbligo di comunicazione di informazioni sia trasferito ai contribuenti, risulterebbe pratico posticipare l'obbligo di comunicazione di informazioni su tali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in una fase di poco successiva. Per agevolare le amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi potrebbe avvenire ogni trimestre. | |||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
|
(9 bis) L'incremento costante del ruolo e dell'importanza dei diritti di proprietà intellettuale nei modelli commerciali e nelle strutture fiscali delle grandi aziende mette ulteriormente in luce l'urgenza di un migliore scambio di informazioni sui meccanismi di elusione fiscale, vista la semplicità delle varie alternative che l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale offre al trasferimento artificiale dei profitti. | |||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
|
(9 ter) La mancanza di una rendicontazione pubblica esaustiva paese per paese in merito ai pertinenti dati finanziari delle principali imprese multinazionali ha contribuito alla scarsa affidabilità dei dati aggregati sulle strutture offshore, evidenziata dal fatto che molte recenti strutture di elusione fiscale di alto profilo non sono visibili nelle attuali banche dati dei conti finanziari delle società commerciali. Tali divari a livello di statistiche ostacolano i tentativi delle autorità fiscali di effettuare valutazioni di rischio sulle giurisdizioni rischiose ed evidenziano la necessità di un maggiore scambio di informazioni sulle strutture di pianificazione fiscale. | |||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 10 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(10) Dato che tale legislazione dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, sarebbe fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo sarebbe necessario limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più di uno Stato membro o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è possibile giustificare la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale. |
(10) Dato che tale legislazione dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e a limitare l'evasione e l'elusione fiscali, sarebbe fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo sarebbe necessario limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più di uno Stato membro o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è giustificata la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale. Qualora uno Stato membro attui ulteriori misure nazionali di comunicazione d informazioni di natura analoga, le informazioni aggiuntive raccolte dovrebbero essere, se del caso, condivise con altri Stati membri. | |||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 11 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(11) Considerando che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni dovrebbero avere una dimensione transfrontaliera, sarebbe importante condividere le informazioni pertinenti con le autorità fiscali di altri Stati membri al fine di garantire la massima efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Il dispositivo per lo scambio di informazioni nel contesto dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere utilizzato anche per consentire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate in merito ai meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva tra le autorità fiscali dell'Unione. |
(11) Considerando che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni dovrebbero avere una dimensione transfrontaliera, sarebbe importante condividere le informazioni pertinenti con le autorità fiscali di altri Stati membri al fine di garantire la massima efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Il dispositivo per lo scambio di informazioni nel contesto dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere pubblicamente disponibile e utilizzato anche per consentire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate in merito ai meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva tra le autorità fiscali dell'Unione. | |||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
|
(11 bis) Dal momento che tutti gli Stati membri potrebbero non essere incentivati a definire e ad applicare sanzioni efficaci e al fine di garantire l'applicazione coerente della presente direttiva tra i vari Stati membri, dovrebbe essere altresì automatico lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali in merito all'imposizione delle sanzioni e alle situazioni in cui lo Stato membro si sia astenuto dall'imporre sanzioni. | |||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 13 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(13) Al fine di migliorare le prospettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva e garantire che tali sanzioni siano effettivamente applicate nella pratica, che siano proporzionate e che abbiano un effetto dissuasivo. |
(13) Al fine di migliorare le prospettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva e garantire che tali sanzioni, incluse le sanzioni pecuniarie, siano effettivamente applicate con tempestività nella pratica, che siano efficaci, proporzionate e che abbiano un effetto dissuasivo. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione e rendere pubblicamente disponibile un elenco degli intermediari e dei contribuenti che sono stati oggetto delle sanzioni previste dalla presente direttiva, ivi compresi nomi, nazionalità e residenze. | |||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 14 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(14) Per integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva è opportuno delegare alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti con riguardo all'aggiornamento degli elementi distintivi, al fine di includere in tale elenco i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva a seguito delle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi che derivano dalla comunicazione obbligatoria di informazioni di questi ultimi. |
(14) Per integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva è opportuno delegare alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti con riguardo all'aggiornamento degli elementi distintivi. Ogni due anni la Commissione dovrebbe pubblicare un progetto di aggiornamento dell'elenco degli elementi distintivi che configurano la pianificazione fiscale aggressiva, in modo da includere eventuali meccanismi nuovi o modificati di evasione o elusione fiscali che siano stati identificati dopo la pubblicazione del precedente aggiornamento e l'elenco dovrebbe entrare in vigore entro quattro mesi dalla pubblicazione del progetto di aggiornamento. | |||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
|
(15 bis) Al fine di garantire l'utilizzo e l'interpretazione uniformi degli elementi distintivi, la Commissione dovrebbe monitorare regolarmente le attività delle autorità fiscali, conformemente alla presente direttiva. | |||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 18 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno scoraggiando il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva, non può essere conseguito tramite l'azione individuale e non coordinata degli Stati membri, ma può essere meglio conseguito a livello dell'Unione in quanto si tratta di sistemi sviluppati per trarre potenzialmente vantaggio dalle inefficienze del mercato derivanti dall'interazione di norme fiscali nazionali diverse, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, soprattutto considerando che è circoscritta ai meccanismi di natura transfrontaliera che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. |
(18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di limitare in modo significativo le catastrofiche conseguenze dell'evasione e dell'elusione fiscali sui conti pubblici e di migliorare il funzionamento del mercato interno scoraggiando il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva, non può essere conseguito tramite l'azione individuale e non coordinata degli Stati membri, ma può essere meglio conseguito a livello dell'Unione in quanto si tratta di sistemi sviluppati per trarre potenzialmente vantaggio dalle inefficienze del mercato derivanti dall'interazione di norme fiscali nazionali diverse, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, soprattutto considerando che è circoscritta ai meccanismi di natura transfrontaliera che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. | |||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 2011/16/UE Articolo 3 – punto 18 – lettera c | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 2011/16/UE Articolo 3 – punto 18 – lettera d | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 2011/16/UE Articolo 3 – punto 20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 2011/16/UE Articolo 3 – punto 23 – lettera c bis (nuova) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 6 – lettera a | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 6 – lettera c | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 6 – lettera d | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 6 – lettera e | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 6 – lettera h | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2011/16/UE Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2011/16/UE Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2011/16/UE Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2011/16/UE Articolo 23 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 2011/16/UE Articolo 23 – paragrafo 23 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) Direttiva 2011/16/UE Articolo 23 – paragrafo 3 ter (nuovo) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2011/16/UE Articolo 23 bis bis – comma 1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2011/16/UE Articolo 25 bis – comma 1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2011/16/UE Articolo 26 bis – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva Allegato 1 Direttiva 2011/16/UE Allegato IV – Criterio del vantaggio principale – comma 1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva Allegato 1 Direttiva 2011/16/UE Allegato IV – categoria A – punto 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
|
- [1] Testi approvati, P8_TA(2016)0310.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica |
||||
Riferimenti |
COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) |
||||
Consultazione del PE |
12.7.2017 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 6.7.2017 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
CONT 6.7.2017 |
JURI 6.7.2017 |
LIBE 6.7.2017 |
|
|
Pareri non espressi Decisione |
CONT 4.9.2017 |
JURI 20.11.2017 |
LIBE 11.7.2017 |
|
|
Relatori Nomina |
Emmanuel Maurel 6.7.2017 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
7.12.2017 |
11.1.2018 |
|
|
|
Approvazione |
24.1.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
50 2 5 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland |
||||
Deposito |
31.1.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
50 |
+ |
|
ALDE |
Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck |
|
ECR |
Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne |
|
ENF |
Bernard Monot |
|
GUE/NGL |
Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan |
|
PPE |
Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland |
|
S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
|
Verts/ALE |
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun |
|
2 |
- |
|
EFDD |
David Coburn |
|
ENF |
Gerolf Annemans |
|
5 |
0 |
|
ALDE |
Caroline Nagtegaal |
|
ECR |
Sander Loones |
|
EFDD |
Marco Valli |
|
ENF |
Barbara Kappel, Marco Zanni |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti