RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

26.2.2018 - (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Françoise Grossetête
Relatori per parere (*):
Ioan Mircea Paşcu, commissione per gli affari esteri
Esteban González Pons, commissione per i bilanci
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2017/0125(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0037/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0294),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 173, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0180/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2017[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0037/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

xx

2017/0125 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

vista la convenzione sulle armi chimiche (CWC) del 3 settembre 1992,

vista la convenzione sulle armi biologiche (BWC) del 10 aprile 1972,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente un'industria europea della difesa competitiva, innovativa ed efficiente in tutta l'Unione. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa, promuovendo in tal modo le sinergie e l'efficacia in termini di costi, nonché per favorire tra gli Stati membri l'acquisto e la manutenzione in comune del loro materiale militare. Il Fondo integrerebbe i bilanci nazionali già utilizzati per tale scopo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare e ad effettuare investimenti più importanti nel settore della difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

(1 bis)  Al fine di istituire un mercato europeo dei materiali di difesa efficiente, e affinché il presente programma sia realmente incisivo, è essenziale che siano soddisfatte alcune condizioni normative preliminari fondamentali, segnatamente la piena attuazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6].

(2)  Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività, della capacità di innovazione e dell'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, nonché all'autonomia strategica di quest'ultima, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, cosa che contribuirà ad accrescere le capacità di difesa, tra l'altro in materia di ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra Stati membri e tra imprese europee, incluse le PMI e le imprese a media capitalizzazione, nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione, dal momento che, oltre ai risultati nel settore della difesa, si possono prevedere ricadute positive anche nel settore civile. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

(3)  Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa, favorendo in tal modo la normalizzazione dei sistemi di difesa e migliorandone nel contempo l'interoperabilità. Al fine di promuovere un mercato interno aperto ed equo, il programma dovrebbe sostenere risolutamente la partecipazione transfrontaliera delle PMI e agevolare lo sviluppo della cooperazione tra nuovi partner.

(4)  Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.

(4 bis)  Per finanziare il programma a titolo del bilancio generale dell'Unione, dovrebbe essere previsto un importo di 500 milioni di EUR a prezzi correnti. Dal momento che il programma costituisce una nuova iniziativa che non era prevista al momento della definizione del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020[7], e per evitare ripercussioni negative sul finanziamento dei programmi pluriennali esistenti, detto importo dovrebbe essere ricavato esclusivamente da margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale e/o mediante la mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali del QFP. L'importo finale dovrebbe essere autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio attraverso la procedura annuale di bilancio.

(5)  Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento combinato.

(6)  La Commissione dovrebbe essere competente per l'attuazione del programma a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. ▌

(7)  Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa, segnatamente nel contesto del piano di sviluppo delle capacità della politica di sicurezza e di difesa comune, e tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti di difesa e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi dovrebbero inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione. La Commissione dovrebbe consultare il responsabile di progetto sui progressi realizzati nel quadro dell'azione prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, di modo che il responsabile di progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

(9)  Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa, di cui nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio[9].

(10)  Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche e norme comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti sviluppati nell'Unione, compresa la loro interoperabilità.

(11)  Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno tre diversi Stati membri.

(12)  La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche o norme tecniche comuni e di promuovere l'interoperabilità. La mancanza o il limitato livello di specifiche o norme tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando duplicazioni, ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche o norme tecniche comuni dovrebbe essere una condizione primaria per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche o delle norme tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

(13)  Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, cosa che contribuirà all'autonomia strategica di quest'ultima, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Altri soggetti stabiliti nell'Unione e non effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini possono essere ammissibili se, ai fini di un'azione finanziata nell'ambito del programma, sono posti in essere i meccanismi necessari per garantire che sia abolito il controllo effettivo dell'impresa da parte di un paese terzo o di un organismo di un paese terzo, e che sia loro impedito l'accesso alle informazioni sensibili relative all'azione. L'impresa dovrebbe fornire alla Commissione le prove necessarie del fatto che sono stati predisposti i meccanismi del caso. Al fine di valutare il controllo effettivo di un'impresa, è necessario determinare il luogo e le modalità dell'adozione delle decisioni commerciali strategiche. Ciò presuppone un'analisi della governance dell'impresa, che dovrebbe essere condotta avendo una visione generale del funzionamento della stessa. Sarebbe anche opportuno esaminare altri aspetti suscettibili di influenzare il processo decisionale relativo a questioni economiche strategiche, quali i diritti dell'azionario, i legami finanziari e la cooperazione commerciale tra l'impresa e gli azionari di paesi terzi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di difesa e sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi. Le risorse materiali, immateriali e umane dovrebbero poter essere utilizzate liberamente e senza restrizioni rispetto ai paesi terzi.

(14)  Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti, e soprattutto quelli caratterizzati da una considerevole partecipazione di PMI e imprese a media capitalizzazione, in particolare PMI transfrontaliere, dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

(14 bis)  Le azioni ammissibili sviluppate con un considerevole coinvolgimento di PMI che sostengono l'apertura della catena di approvvigionamento contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma.

(15)  Se un consorzio di imprese desidera partecipare ad un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, strumento finanziario o appalto pubblico, il consorzio deve nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione.

(16)  La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe consentire di mantenere e sviluppare le competenze e il know-how di detta industria e contribuire a rafforzare la sua indipendenza tecnologica e industriale. Tale promozione dovrebbe avvenire, inoltre, in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Il Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 ha insistito sull'importanza di sviluppare capacità chiave e di affrontare le carenze critiche grazie a progetti concreti in settori quali gli aerei pilotati a distanza, la capacità di rifornimento in volo, le telecomunicazioni satellitari e il ciberspazio. Inoltre, nella comunicazione del 30 novembre 2016 dal titolo "Piano d'azione europeo in materia di difesa", la Commissione ha posto l'accento sulla necessità di ottimizzare le sinergie tra i settori civile e militare, anche in campi quali la politica spaziale, la cibersicurezza, la ciberdifesa e la sicurezza marittima. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione anche iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, a condizione che servano gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e che non impediscano la partecipazione di nessuno Stato membro.

(16 bis)  Gli Stati membri lavorano individualmente e collettivamente allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzo operativo di aeromobili, veicoli e navi senza equipaggio. L'utilizzo operativo comprende gli attacchi contro obiettivi militari. Le attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo di detti sistemi, militari e civili, sono state sostenute da fondi dell'Unione e si prevede che così continuerà ad essere in futuro, eventualmente anche nell'ambito di questo programma. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce l'utilizzo legittimo delle tecnologie o dei prodotti sviluppati nel quadro dello stesso.

(17)  Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate, uno dei criteri di aggiudicazione dovrebbe essere l'impegno degli Stati membri a contribuire con efficacia al loro finanziamento, impegno che dovrebbe assumere la forma di un atto scritto.

(18)  Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda, anche per quanto riguarda le tecnologie a duplice uso, al fine di consolidare la domanda europea nel settore della difesa. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

(19)  L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

(20)  Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, l'Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari. Inoltre, i risultati delle azioni finanziate nel quadro del programma non dovrebbero essere soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo o di un'entità di un paese terzo.

(21)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un programma di lavoro biennale in linea con gli obiettivi del programma, segnatamente con l'obiettivo relativo al rafforzamento della competitività. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[10]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta una partecipazione transfrontaliera delle PMI aperta, non discriminatoria e trasparente e che, di conseguenza, almeno il 15 % del bilancio complessivo sia destinato a tale azione, cosa che consentirà alle PMI di essere incluse nelle catene del valore delle azioni. Questa percentuale del bilancio complessivo dovrebbe essere destinata anche alle imprese a media capitalizzazione. Alle PMI dovrebbe essere dedicata una categoria specifica di progetti.

(21 bis)  Tutte le azioni nell'ambito del programma coinvolgono entità di almeno tre Stati membri. L'uso di un sistema di licenze generali di trasferimento ai fini del programma ridurrebbe in modo significativo i costi amministrativi derivanti dai trasferimenti tra i partecipanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pubblicare licenze generali di trasferimento relative al programma. Ove necessario ai fini dell'efficacia del programma, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i responsabili di progetto dovrebbero essere inclusi in tali licenze.

(21 ter)  Per garantire la buona riuscita del programma, la Commissione dovrebbe cercare di mantenere un dialogo con un'ampia gamma di settori industriali europei, comprese le PMI e i fornitori non tradizionali del settore della difesa.

(22)  Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, le sarà conferito lo status di osservatore nel comitato degli Stati membri. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato degli Stati membri.

(22 bis)  Al Parlamento europeo dovrebbe essere conferito lo status di osservatore nel comitato degli Stati membri.

(23)  Per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione dovrebbe organizzare inviti a presentare proposte, come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati in base a un processo trasparente, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per quanto riguarda gli esperti, la Commissione dovrebbe far sì che le sue pertinenti norme sulla prevenzione dei conflitti di interesse siano applicate rigorosamente. Inoltre, essa dovrebbe adoperarsi per garantire che gli esperti provengano dal maggior numero di Stati membri possibile. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(24)  Per adottare i suddetti atti di esecuzione si dovrebbe seguire la procedura d'esame, tenendo conto delle loro implicazioni sostanziali per l'attuazione dell'atto di base.

(25)  La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La relazione comprenderà informazioni sull'origine dei beneficiari e sulla ripartizione dei finanziamenti tra le imprese e gli Stati membri nell'ambito del programma, se tecnicamente possibile. Infine, in collegamento con la sezione ricerca del Fondo europeo per la difesa, la relazione proporrà soluzioni intese a ridurre la dipendenza dell'Unione dai prodotti e dalle tecnologie di organismi di paesi terzi, segnatamente quelli identificati durante la messa in atto del presente regolamento.

(25 bis)  Nel contesto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea dopo il 2020, bisognerebbe prevedere un quadro stabile per questo tipo di azioni, anche mediante l'introduzione di una linea di bilancio distinta e di misure di esecuzione adeguate.

(25 ter)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la promozione più ampia possibile del programma al fine di aumentarne l'efficacia e migliorare in tal modo la competitività dell'industria della difesa e le capacità di difesa degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, (di seguito "il programma") per l'azione dell'Unione per il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Obiettivi

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a)  promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria della difesa in tutta l'Unione, cosa che contribuisce all'autonomia strategica di quest'ultima, sostenendo azioni realizzate nell'Unione nella loro fase di sviluppo;

b)  sostenere e valorizzare la cooperazione tra Stati membri e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra imprese, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti esclusivamente in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione, segnatamente nel contesto del piano di sviluppo delle capacità della politica di sicurezza e di difesa comune, al fine di evitare duplicazioni e di rafforzare le catene del valore dell'industria della difesa, contribuendo così alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra imprese;

c)  favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo, sostenendo così la competitività dell'industria della difesa dell'Unione sul mercato interno e sul mercato globale, se del caso anche mediante il consolidamento;

c bis)  promuovere la normalizzazione dei sistemi di difesa e la loro interoperabilità, consentendo agli Stati membri di trarre vantaggio da importanti economie di scala.

Ai fini del presente regolamento, per "imprese a media capitalizzazione", quali menzionate alla lettera b), si intendono le imprese che non sono PMI e che impiegano al massimo 3 000 persone. Il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli 3, 4, 5 e 6 del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[11].

Articolo 3

Bilancio

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti, da ricavare esclusivamente dai margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e/o mediante la mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali del QFP.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie generali

1.  L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ▌, in particolare le sovvenzioni e, nei casi opportuni, gli strumenti finanziari e gli appalti pubblici, anche attraverso meccanismi di finanziamento combinato.

2.  Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché i metodi di attuazione sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi.

3.  L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ▌.

4.  ▌Gli Stati membri nominano un responsabile del progetto. La Commissione consulta il responsabile del progetto sui progressi realizzati relativamente all'azione prima di eseguire il pagamento ai beneficiari ammissibili ▌.

Articolo 5

Tipologie di strumenti finanziari

1.  Gli strumenti finanziari istituiti in conformità al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere utilizzati per favorire l'accesso ai finanziamenti da parte di organismi che attuano azioni a norma dell'articolo 6.

2.  Possono essere utilizzate le seguenti tipologie di strumenti finanziari:

a) investimenti azionari o quasi-azionari;

b) prestiti o garanzie;

c) strumenti di condivisione dei rischi.

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.  Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti sviluppati nell'Unione, per quanto concerne:

a)  la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione;

b)  la creazione di prototipi per un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa. Un prototipo è un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo;

c)  il collaudo di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa;

d)  la qualificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa; la qualificazione è l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto/un componente/una tecnologia è conforme ai requisiti specificati. Questo processo fornisce prove obiettive che consentono di dimostrare che determinati requisiti di una progettazione sono stati rispettati;

e)  la certificazione di un prodotto o di una tecnologia della difesa. La certificazione è il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto/il componente/la tecnologia è conforme alla normativa applicabile;

f)  studi, ad esempio studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento.

2.  L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Almeno tre delle imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

3.  Ai fini del paragrafo 2, per "controllo effettivo" si intende un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferisce la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa per mezzo, in particolare:

a)  del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;

b)  dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa.

4.  Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni, rafforzando così la normalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi.

4 bis.  Non sono ammissibili le azioni connesse con prodotti relativi alle armi di distruzione di massa e alle rispettive tecnologie delle testate, e le azioni connesse con prodotti relativi alle armi e munizioni vietate, alle armi non conformi al diritto internazionale umanitario, quali le munizioni a grappolo in conformità della convenzione sulle munizioni a grappolo, le mine terrestri antipersona in conformità della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, le armi incendiarie in conformità del protocollo III della convenzione su certe armi convenzionali, come anche alle armi completamente autonome che consentono di sferrare attacchi senza controllo umano sulle decisioni relative all'individuazione dei bersagli e all'azione.

Articolo 7

Soggetti ammissibili

1.  I beneficiari e i loro subappaltatori sono imprese pubbliche o private stabilite nell'Unione che non sono effettivamente controllate da un paese terzo o da un organismo di un paese terzo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma ▌sono situati nel territorio dell'Unione durante tutta la durata dell'azione. L'utilizzo di tali infrastrutture, attrezzature, beni e risorse non è soggetto a controlli o restrizioni da parte di uno Stato terzo o di un organismo di un paese terzo.

1 bis.  Nel caso in cui, durante la messa in atto dell'azione, si verifichi un cambiamento circa il controllo effettivo di un'impresa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, questa ne informa la Commissione che valuta se i criteri di ammissibilità continuano ad essere soddisfatti.

1 ter.  In deroga al paragrafo 1, un'impresa stabilita nell'Unione ed effettivamente controllata da un paese terzo o da un organismo di un paese terzo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, può essere ammissibile se, ai fini di un'azione finanziata nell'ambito del programma, sono posti in essere i meccanismi necessari per garantire che, in particolare, tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)  il controllo effettivo dell'impresa da parte di un paese terzo o di un organismo di un paese terzo è abolito;

b)  l'accesso alle informazioni sensibili relative all'azione è impedito; nonché

c)  il beneficiario resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'azione e dei risultati di quest'ultima, durante e dopo il completamento dell'azione, e questi non sono soggetti a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo o di un organismo di un paese terzo.

L'impresa fornisce alla Commissione le prove necessarie del fatto che i meccanismi sono stati predisposti.

2.  Se il beneficiario, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, elabora un'azione, come stabilito all'articolo 6, nel contesto della cooperazione strutturata permanente, è ammesso a beneficiare del finanziamento maggiore di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione a tale azione.

2 ter.  Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili nell'Unione, i beneficiari e i loro subappaltatori possono utilizzare beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o controllati da paesi terzi, se tale utilizzo non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Nel quadro dell'esecuzione di un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori possono anche cooperare con imprese stabilite fuori dal territorio degli Stati membri o controllate esclusivamente da paesi terzi o da organismi di paesi terzi, se ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma.

Articolo 8

Dichiarazione dei richiedenti

Ogni richiedente dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare la legislazione applicabile nazionale e dell'Unione e i regolamenti relativi alle attività nel settore della difesa, compresi la posizione comune 2008/944/PESC, il regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, e la legislazione nazionale pertinente sul controllo delle esportazioni.

Articolo 9

Consorzio

1.  Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione. L'assistenza finanziaria dell'Unione può anche assumere la forma di uno strumento finanziario o di un appalto pubblico.

2.  I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione, compresa la questione dei diritti di proprietà intellettuale relativamente ai prodotti nuovi, conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

Articolo 10

Criteri di aggiudicazione

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate alla luce degli obiettivi definiti all'articolo 2 e sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

a)  eccellenza, performance industriale e capacità di dar prova di vantaggi significativi rispetto ai prodotti o alle tecnologie esistenti; nonché

b)  contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell'autonomia industriale e strategica dell'Unione nel settore delle tecnologie della difesa; nonché

b bis)  contributo alla competitività e alla crescita delle imprese del settore della difesa in tutta l'Unione; nonché

c)  contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione, segnatamente nel contesto del piano di sviluppo delle capacità della politica di sicurezza e di difesa comune; nonché

c bis)  contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra imprese; nonché

d)  sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri; e

d bis)  la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alla partecipazione delle PMI stabilite nell'Unione europea, come membri del consorzio, come subappaltatori o come altre imprese della catena di approvvigionamento; nonché

e)  per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

Articolo 11

Tassi di finanziamento

1.  L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale ammissibile dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi, ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo totale ammissibile dell'azione.

2.  Un'azione elaborata da un beneficiario di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.

2 bis.  Le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali qualora almeno il 15 % del loro costo totale ammissibile è impegnato a favore di PMI stabilite nell'Unione. Tale tasso di finanziamento aumentato può essere ulteriormente accresciuto di una percentuale pari al doppio della percentuale del costo totale ammissibile dell'azione impegnata a favore di PMI stabilite in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite le altre imprese che partecipano all'azione e che non sono PMI.

2 ter.  Le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali qualora almeno il 30 % del loro costo totale ammissibile è impegnato a favore di imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione.

2 quater.  I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.

2 quinquies.  L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nell'ambito del programma, comprensiva dei tassi di finanziamento aumentati, non supera il 100 % del costo ammissibile dell'azione.

Articolo 12

Proprietà e diritti di proprietà intellettuale

1.  L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti di licenza, relativi all'azione.

1 bis.  I risultati delle azioni che beneficiano di un finanziamento a titolo del programma non sono soggetti a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo o di un organismo di un paese terzo.

1 ter.  Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico per uno studio, tutti gli Stati membri hanno, ove ne facciano esplicita richiesta, il diritto a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.

Articolo 12 bis

Licenze generali di trasferimento

1.  Ai fini del programma, si applica l'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12].

2.  Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, nonché ai responsabili di progetto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, per analogia.

Articolo 13

Programma di lavoro

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis riguardo alla definizione di un programma di lavoro biennale per l'intera durata del programma. ▌Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

2.  Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di capacità di difesa di cui all'articolo 2, lettera b). Il programma di lavoro include anche una categoria di progetti specificamente destinati alle PMI.

3.  Il programma di lavoro garantisce che almeno il 15 % della dotazione complessiva sia destinato ad azioni che permettono l'integrazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione nelle catene del valore.

Articolo 14

Procedura di aggiudicazione

1.  Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di inviti a presentare proposte pubblicati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione[13].

2.  Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti cittadini dell'UE indipendenti, provenienti da un numero di Stati membri il più ampio possibile e selezionati in base a un processo trasparente e tenendo conto delle incompatibilità dovute a conflitti di interesse, sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

3.  La Commissione, dopo ogni invito a presentare proposte, aggiudica il finanziamento per le azioni selezionate adottando un atto di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 15

Rate annuali

La Commissione può frazionare gli impegni di bilancio in rate annuali.

Articolo 16

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa e il Parlamento europeo sono invitati per contribuire in qualità di osservatori.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Monitoraggio e relazioni

1.  La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

2.  Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione nella catena del valore globale. La relazione contiene informazioni sui paesi di origine dei beneficiari e sulla ripartizione dei finanziamenti tra le imprese e gli Stati membri, se tecnicamente possibile.

2 bis.  La relazione di cui al paragrafo 2 propone soluzioni intese a ridurre la dipendenza dell'Unione dai prodotti e dalle tecnologie di organismi di paesi terzi, segnatamente quelli identificati durante la messa in atto del presente regolamento.

2 ter.  A tempo debito prima della fine del programma, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa in vista di un nuovo programma di sviluppo del settore industriale della difesa, corredata di un'adeguata copertura finanziaria a titolo del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Articolo 18

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.  La Commissione adotta provvedimenti adeguati a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  La Commissione e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, o nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con loro, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea in virtù del presente regolamento.

3.  L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, controlli e verifiche sul posto, secondo le procedure e le disposizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[14] e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[15], per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma del presente regolamento.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo      Per il Consiglio

Il presidente          Il presidente

  • [1]    Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]   GU C […] del […], pag. […].
  • [4]   GU C […] del […], pag. […].
  • [5]   GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
  • [6]   Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
  • [7]   Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
  • [8]   Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
  • [9]    Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
  • [10]   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
  • [11]    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
  • [12]    Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).
  • [13]   Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
  • [14]   Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
  • [15]   Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

MOTIVAZIONE

Il Fondo europeo per la difesa proposto dalla Commissione il 7 giugno 2017 si articola in due sezioni che consentiranno di coprire integralmente il ciclo di sviluppo industriale della difesa. La prima sezione mira al finanziamento della ricerca collaborativa nelle tecnologie di difesa innovative, mentre la seconda punta all'acquisizione di capacità di difesa attraverso la cooperazione, di cui fa parte il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.

È un programma che risponde alle sfide del comparto industriale della difesa in Europa. Il bilancio totale per la difesa degli Stati membri è in calo, contrariamente a quanto accade per altri attori mondiali quali Cina e Russia e il totale delle dotazioni destinate alla difesa negli Stati Uniti è pari al doppio di quello dell'Unione europea. Al contempo, l'assenza di cooperazione a livello europeo si traduce in una ridondanza di sistemi d'arma e di attrezzature e, pertanto, in una consistente inefficacia di bilancio. La cooperazione non è sufficientemente sviluppata e la mancanza di specifiche comuni agli Stati membri ne è un chiaro indice. Ciò comporta ritardi e costi aggiuntivi nello sviluppo di progetti seppur emblematici. Inoltre, la dipendenza da paesi terzi per prodotti o tecnologie nuoce all'autonomia strategica dell'Unione.

La nostra industria della difesa non ha beneficiato, fino ad ora, di incentivi sufficienti per essere competitiva a livello globale, malgrado la consistente ricchezza tecnologica di cui dispone. Essa necessita di più Europa per fornire una tecnologia meno costosa, più affidabile e indipendente.

Paradossalmente, l'esigenza di sicurezza degli europei dinanzi a un contesto internazionale instabile su diversi fronti è crescente e il singolare approccio adottato dall'Unione nei settori della difesa e della sicurezza a livello globale costituisce una garanzia di stabilità. La cooperazione è pertanto un valore aggiunto imprescindibile per rispondere alla domanda di sicurezza che giunge dai cittadini e per consolidare la posizione dell'UE.

Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione relativa alla creazione di un programma di sviluppo del settore industriale della difesa e ritiene sia indispensabile che esso venga attuato sin da gennaio del 2019, al fine di garantire prospettive concrete per l'industria della difesa europea per il periodo post 2020. Affinché ciò accada, il Parlamento e il Consiglio dovranno procedere allo studio di questa proposta con celerità.

L'obiettivo dell'autonomia strategica

Il programma di cui trattasi deve fungere da mezzo per rafforzare l'autonomia dell'Unione europea in materia di difesa. L'autonomia strategica è fondamentale per garantire che l'Unione abbia libertà d'azione sulla scena globale e può essere rafforzata solo attraverso una migliore cooperazione tra gli Stati membri e tra le imprese, la cui base deve poggiare sulle priorità degli Stati membri in materia di capacità. Ciò garantirà la sostenibilità dei progetti.

L'obiettivo di autonomia dell'Unione in materia di difesa dovrebbe dunque essere incluso a partire dall'articolo 2 del regolamento. Lo sviluppo della base industriale e tecnologica della difesa europea costituisce la chiave di volta di detta autonomia. È per questo motivo che la Commissione ha stabilito che solo le imprese effettivamente controllate da entità europee possono beneficiare del programma per finanziare iniziative condotte nel territorio dell'Unione e che anche i loro subappaltatori devono soddisfare tale criterio. Al fine di rendere più pragmatico questo parametro essenziale, all'articolo 7 è stato eliminato il criterio del 50 % di partecipazione europea al capitale azionario, che sembrava troppo rigido e poco adatto alle imprese di questo settore. È anche proposto di identificare i prodotti e le tecnologie che provengono dai paesi terzi per consentire così all'Unione di ridurre la propria dipendenza da essi.

Il rafforzamento della competitività dell'industria e dell'innovazione

La competitività dell'industria, base giuridica della proposta di regolamento in esame, sarà misurata in rapporto alla sua capacità di innovarsi e di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche. L'eccellenza e la performance industriale costituiscono dunque criteri imprescindibili per questo settore strategico. Il quadro normativo europeo dell'industria deve evolvere verso una maggiore interoperabilità e una migliore normazione, ovvero due degli obiettivi del programma in questione che dovrebbero essere inclusi all'articolo 2 del regolamento.

I consorzi di imprese a livello europeo sono un elemento positivo e, pertanto, il programma non dovrebbe sfavorire le imprese che da tempo adottano un approccio del genere. Occorre una vera e propria cooperazione europea e il requisito di specifiche comuni è essenziale per far sì che un'azione sia sostenuta dal programma.

Gli effetti della competitività dell'industria della difesa saranno significativi in termini economici e umani, e il programma cercherà di ovviare alle restrizioni legate alla cooperazione.

Una posizione di rilievo per le PMI

Le PMI già svolgono un ruolo fondamentale nei settori della difesa e della sicurezza in Europa. Le grandi imprese collaborano con le piccole e medie imprese - che costituiscono uno straordinario punto di forza per l'Unione europea nel complesso - su tutti i loro progetti. È tuttavia importante favorire la cooperazione transfrontaliera, segnatamente per le PMI che non sono incentivate a cooperare. Pertanto, tutti gli Stati membri che dispongono di imprese potenzialmente in grado di contribuire all'eccellenza tecnologica nel campo della difesa e della sicurezza avranno la possibilità di beneficiare del programma dando vita a nuove cooperazioni, senza aggiungere eccessive restrizioni ai programmi industriali di per sé già molto complessi.

Il relatore propone pertanto di compiere uno sforzo aggiuntivo a favore delle PMI, riservando loro una categoria di progetti dedicata e garantendo che almeno il 10 % della dotazione complessiva del programma sia destinata a iniziative volte a promuovere la partecipazione transfrontaliera delle PMI (articolo 13).

Un finanziamento adeguato

La dotazione di 500 milioni di EUR è adeguata al programma, ma il relatore ritiene che le riassegnazioni da programmi europei quali EGNOS e Galileo, Copernicus, ITER e il meccanismo per collegare l'Europa debbano essere previste solo a condizione di non incidere sull'attuazione di detti programmi. Ciascuno Stato membro è chiamato a compiere uno sforzo e occorrerà impiegare anche il margine dell'attuale quadro finanziario.

PARERE DI MINORANZA

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

a norma dell'articolo 52 bis, paragrafo 4, del regolamento

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia – Relatore: Françoise Grossetête

Parere di minoranza presentato dagli onn. Neoklis SYLIKIOTIS , Xabier BENITO ZILUAGA, João FERREIRA, Sabine LÖSING, Marisa MATIAS, Cornelia ERNST, membri del gruppo GUE/NGL

La relazione è a favore di un'ulteriore militarizzazione dell'UE. Essa sovvenziona l'autonomia militare per il tramite di maggiori investimenti nella difesa nonché nella ricerca e nelle attrezzature militari, nonostante la crisi economica e l'impatto ambientale, ed è in contrasto con l'articolo 41, paragrafo 2, TUE, che vieta il finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione delle spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. La relazione caldeggia altresì la cooperazione UE-NATO.

Siamo contrari alla relazione in quanto:

–  mira a fare dell'UE un attore militare globale;

–  serve a sovvenzionare il settore della difesa e il Complesso militare industriale, ed è probabilmente destinata ad aumentare le esportazioni di armi;

–  militarizza le politiche civili e usa l'industria e la competitività come pretesto per sviluppare ulteriormente le capacità di difesa dell'UE nel quadro della PSDC/PESC;

–  sostiene una maggiore cooperazione civile-militare.

Chiediamo:

–  un radicale disarmo a livello globale e dell'UE;

–  nessun finanziamento militare a titolo del bilancio dell'UE;

–  fondi pubblici che sostengano posti di lavoro di qualità, la reindustrializzazione e le PMI;

–  la promozione della ricerca e sviluppo civile a servizio delle persone e delle loro necessità;

–  che tutte le attività rientrino rigorosamente nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

–  soluzioni rigorosamente civili e pacifiche ai conflitti e la separazione delle azioni civili e militari;

–  la separazione dell'UE dalla NATO.

PARERE della commissione per gli affari esteri (25.1.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa
(COM(2017)294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Relatore per parere (*): Ioan Mircea Paşcu

(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La difesa è importante. Con questa affermazione, il Consiglio europeo di dicembre 2013 ha riportato con decisione la difesa nell'agenda europea. Da allora, le azioni a livello di Unione europea in materia di sicurezza e di difesa hanno continuato ad ampliarsi e approfondirsi.

Nel giugno 2016, l'AR/VP Federica Mogherini ha presentato la strategia globale, che ha segnato un nuovo livello di ambizione e ha costituito la base di una serie coerente di documenti e proposte di attuazione, portando avanti la visione di un'Unione più forte e definendo precisi passi da seguire per realizzare l'autonomia strategica di cui l'Europa ha bisogno.

Il Parlamento europeo ha avviato un progetto pilota sulla ricerca nel settore della PSDC nel 2015 e nel 2016, integrato da un'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa nel 2017. Tale azione preparatoria continuerà fino al 2019.

Nell'estate del 2017, la Commissione europea ha istituito un Fondo europeo per la difesa per potenziare le capacità di difesa dell'Europa. Come primo provvedimento, la Commissione ha proposto un regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'UE per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Nella difesa europea, i governi si limitano a procedere all'aggiudicazione degli appalti sulla base di considerazioni strategiche, politiche e relative alla capacità di difesa. L'impegno dell'UE nella difesa fornirà agli Stati membri un maggiore incentivo per lo sviluppo e l'acquisto di prodotti per la difesa europei. Tale impegno sosterrà inoltre lo sforzo necessario per strutturare le catene del valore transeuropee, che attualmente è a carico dell'industria della difesa. Nella situazione imperfetta dei mercati della difesa, i connessi rischi d'impresa impediscono alle catene del valore transeuropee di emergere in modo naturale. Tuttavia, quando i governi collaborano allo sviluppo di capacità di difesa, anche gli attori della catena del valore collaborano allo sviluppo di prodotti per la difesa.

Il programma si concentra in particolare sulla fase di sviluppo dei prodotti per la difesa, un momento fondamentale nel ciclo di vita di una capacità di difesa. Fino a tale fase si stabiliscono la maggior parte delle caratteristiche delle capacità future e la maggior parte dei costi di proprietà per il futuro ciclo di vita. Nei casi in cui i programmi in materia di capacità sono sviluppati come programmi multinazionali, questa è la fase in cui viene definita la maggior parte delle modalità di ripartizione dei costi e del lavoro. Risulta pertanto efficace affrontare tale fase con incentivi sufficienti per favorire la cooperazione a livello di UE. Ciò è anche efficiente, poiché l'intervento dell'UE favorisce lo sviluppo di una comunità di utenti europei più ampia per i prodotti per la difesa europei, che genera economie di scala e di diversificazione.

Il relatore per parere accoglie positivamente la proposta della Commissione e sottolinea che la proposta dovrebbe avere un importante effetto strutturante nella costruzione della cooperazione transeuropea in materia di difesa. Lo sviluppo di un'industria della difesa più forte, efficiente e competitiva – lo scopo dell'EDIDP – rafforzerebbe l'indipendenza tecnologica dell'UE e la sua autonomia strategica e consoliderebbe complessivamente la PSDC, un obiettivo che il Parlamento ha costantemente sostenuto.

Il relatore sottolinea quanto segue:

•La libertà d'azione e la collaborazione tra Stati membri e tra gli stessi e l'Unione, nonché il lavoro sui requisiti in materia di capacità di difesa, devono essere caratteristiche di tutti gli obiettivi del programma.

•  L'azione dell'UE nell'ambito del programma deve avere l'obiettivo di integrare nelle catene del valore della difesa entità di tutti gli Stati membri, in particolare dall'UE-13. Inoltre, in molti Stati membri possono svolgere un ruolo significativo nelle catene del valore della difesa non solo le piccole e medie imprese ma anche le imprese produttrici intermedie. Queste ultime dovrebbero essere trattate in modo analogo alle PMI, ove ciò sia in linea con gli obiettivi del programma.

•  Se del caso, si dovrebbe tener conto, per le azioni del programma, della dichiarazione congiunta UE-NATO e delle misure comuni di attuazione UE-NATO, nonché della necessità di una cooperazione con altre iniziative di cooperazione regionali e internazionali, nel rispetto degli interessi in materia di sicurezza e difesa degli Stati membri e dell'Unione.

•  Occorre assicurare per tutta la durata del programma un ruolo adeguato per l'Agenzia europea per la difesa, nel debito rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 182/2011.

• Il finanziamento dell'UE dovrebbe essere escluso per le azioni connesse a taluni prodotti per la difesa (armi di distruzione di massa e relative tecnologie in materia di testate, armi e munizioni vietate, come pure armi completamente autonome che permettono di colpire senza un intervento e un controllo umani significativi). Il finanziamento dell'UE dovrebbe essere escluso per le azioni connesse ai prodotti per la difesa (armi leggere e di piccolo calibro) se l'azione è sviluppata principalmente ai fini dell'esportazione, vale a dire se nessuno Stato membro ha richiesto la realizzazione dell'azione.

•  La realtà dimostra che qualsiasi criterio di ammissibilità basato sulla proprietà sarà difficilmente attuabile alla luce dei complessi meccanismi esistenti all'interno del settore.

•  I criteri di aggiudicazione dovrebbero essere aggiornati in vista del miglioramento degli obiettivi e dei criteri di ammissibilità.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vista la cooperazione strutturata permanente in materia di sicurezza e di difesa concordata da 23 Stati membri dell'Unione europea il 13 novembre 2017, come indicato nel trattato sull'Unione europea, in particolare all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 46 e al protocollo n. 10,

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

(1)  Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione ha descritto i numerosi problemi strutturali del settore europeo della difesa che impediscono un uso efficiente delle risorse nazionali per fornire le capacità di difesa necessarie per una politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) efficace. Pertanto, la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare e acquisire le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza, sostenere l'industria europea della difesa e contribuire all'autonomia tecnologica e industriale dell'Unione. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe integrare i bilanci nazionali destinati alla difesa e incoraggiare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. Al fine di integrare i programmi nazionali, dovrebbe consentire all'Unione di introdurre un effetto leva rilevante sugli investimenti nazionali, per ampliare la cooperazione tra gli Stati membri e tra le loro industrie. Per conseguire tali obiettivi è pertanto necessario rafforzare, a livello dell'Unione, il quadro istituzionale per la cooperazione degli Stati membri e delle imprese nell'ambito dello sviluppo industriale per il settore della difesa.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Al fine di istituire un mercato europeo della difesa efficiente, e affinché il presente programma sia realmente incisivo, è essenziale che siano soddisfatte alcune condizioni preliminari fondamentali a livello regolamentare, segnatamente la piena attuazione della direttiva 2009/81/CE sugli acquisti nel settore della difesa.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

(2)  Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione in un'ottica di autonomia strategica e tecnologica dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a stabilire e attuare la definizione progressiva di una politica di difesa comune in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, TFUE ed è inteso a migliorare le capacità moderne di cui le forze armate degli Stati membri necessitano nonché a migliorare la loro sicurezza. Tale programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese, compresi i centri di ricerca, nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa, dando luogo a una maggiore efficienza e a una riduzione degli sprechi di risorse e delle sovrapposizioni nel mercato della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma, come pure la sua eventuale prosecuzione dopo il 2020, indipendentemente dalla sua forma, dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

(3)  Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa, promuovendo un mercato più integrato, rendendo redditizi gli investimenti ed evitando la duplicazione delle capacità e delle spese. Secondo alcuni studi, l'UE potrebbe risparmiare tra 25 e 100 miliardi di EUR l'anno attraverso una cooperazione rafforzata in materia di difesa.

Motivazione

Uno degli obiettivi principali della presente normativa è ridurre gli sprechi nella spesa degli Stati membri per la difesa.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno.

(5)  Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni e appalti pubblici per lo svolgimento di studi. Gli strumenti finanziari potrebbero essere utilizzati anche in futuro sulla base dell'esperienza acquisita con il programma, in particolare per la sezione capacità del Fondo europeo per la difesa dopo il 2020. Nel prossimo QFP la Commissione dovrebbe prevedere risorse finanziarie per il prossimo programma. La Commissione dovrebbe avviare quanto prima i lavori preparatori, la valutazione e le pertinenti proposte.

_________________

_________________

6 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

6 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Motivazione

Gli appalti pubblici dovrebbero essere utilizzati solo per lo svolgimento di studi.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

(7)  Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione attraverso il piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto anche della revisione annuale coordinata sulla difesa, e al fine di soddisfare il livello di ambizione dell'Unione concordato dal Consiglio nelle sue conclusioni del 14 novembre 2016 e approvato dal Consiglio europeo il 15 dicembre 2016, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

Motivazione

Il programma deve basarsi sulle procedure esistenti per la definizione delle priorità comuni in materia di capacità di difesa.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Nel caso in cui un'azione sostenuta dal programma sia gestita da un responsabile di progetto nominato dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe informare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

(8)  Nel caso in cui un'azione sostenuta dal programma sia gestita da un responsabile di progetto nominato dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe consultarsi con quest'ultimo in merito ai progressi dell'azione prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa.

(9)  Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa di cui alla decisione 2008/944/PESC.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

(10)  Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la definizione progressiva di una politica di difesa comune e la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa europei esistenti.

Motivazione

L'emendamento riguarda la definizione progressiva di una politica di difesa comune: il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) attraverso le misure del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) è uno strumento per conseguire tale obiettivo.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno due diversi Stati membri.

(11)  Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno tre diversi Stati membri.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

(12)  La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni che promuovano l'interoperabilità. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

(13)  Poiché il programma mira a migliorare la competitività, l'efficienza della cooperazione e l'integrazione dell'industria della difesa dell'Unione, nonché a sostenere l'autonomia strategica e tecnologica di quest'ultima in materia di difesa, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno, come beneficiari diretti o subappaltatori. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi né essere soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi, imprese o enti pubblici di paesi terzi. Le risorse materiali, immateriali e umane devono poter essere utilizzate liberamente e senza restrizioni rispetto a paesi terzi. Un'impresa controllata da paesi terzi o da organismi di paesi terzi o affiliate di imprese di paesi terzi situate nell'Unione dovrebbe poter beneficiare del sostegno dell'Unione qualora tale sostegno rispetti pienamente gli interessi di difesa e sicurezza dell'Unione e i suoi Stati membri che partecipano al programma forniscano a tale impresa i nulla osta di sicurezza.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

(14)  Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione, cooperazione concordata e sottoscritta dai ministri degli affari esteri e dai ministri della difesa di 23 Stati membri il 13 novembre 2017, garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

(16)  La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa negli Stati membri dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione quali definiti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Dovrebbe altresì consentire di mantenere e sviluppare le competenze e il know-how dell'industria della difesa negli Stati membri e contribuire a rafforzarne l'autonomia tecnologica e industriale. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente (PESCO) sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. I piani nazionali di attuazione degli Stati membri nell'ambito della PESCO contenenti azioni concrete dovrebbero essere coordinati con il programma. Se del caso dovrebbero essere prese in considerazione iniziative in materia di capacità di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e tali iniziative non dovrebbero portare a una duplicazione degli sforzi.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Gli Stati membri lavorano individualmente e collettivamente allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzo operativo di aeromobili, veicoli e navi senza equipaggio. L'utilizzo operativo di tali sistemi comprende lo svolgimento di attacchi contro obiettivi militari. Le attività di ricerca e sviluppo connesse con l'elaborazione di tali sistemi, militari e civili, sono state sostenute da fondi dell'Unione e si prevede che ciò continuerà in futuro, eventualmente anche nell'ambito di questo programma. Il presente regolamento non dovrebbe in alcun modo impedire l'utilizzo legittimo di tecnologie o prodotti sviluppati nel quadro dello stesso.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

(18)  Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda, al fine di consolidare la domanda europea nel settore della difesa. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

Motivazione

Occorre evitare di considerare il programma quale mezzo per favorire le esportazioni europee di armi (attraverso la competitività).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

(19)  L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 30 % dei costi ammissibili totali dell'azione, ivi compresa una parte dei costi indiretti dell'azione, ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, per quanto riguarda la realizzazione di prototipi di sistemi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, la Commissione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari.

(20)  Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, l'Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari. I risultati delle azioni che hanno beneficiato di un finanziamento a titolo del programma non dovrebbero essere soggetti a controlli né a restrizioni di alcun tipo da parte di uno Stato terzo o di un organismo di uno Stato terzo.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

(21)  La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma, segnatamente quello della competitività. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e metta in risalto il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nonché delle imprese a media capitalizzazione e della loro partecipazione transfrontaliera e che, di conseguenza, riservi una percentuale corrispondente ad almeno il 20 % del bilancio complessivo a tale azione.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

(25)  La Commissione dovrebbe elaborare una relazione intermedia di avanzamento entro la fine del primo anno di attuazione e una relazione di attuazione al termine del programma. Tali relazioni dovrebbero analizzare lo sviluppo delle competenze industriali e delle capacità di difesa, nonché la coerenza con gli obiettivi di politica estera dell'UE e dei suoi Stati membri e le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. Dovrebbero anche analizzare e promuovere la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione a progetti nell'ambito del programma, nonché la loro partecipazione alla catena del valore globale. Le relazioni dovrebbero inoltre comprendere informazioni sull'origine dei beneficiari.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la più ampia promozione possibile del programma al fine di aumentarne l'efficacia e migliorare quindi la competitività dell'industria della difesa e le capacità di difesa degli Stati membri.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

Nel tentativo di definire progressivamente una politica di difesa comune, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, TFUE, al fine di migliorare la collaborazione tra gli Stati membri e la libertà di azione degli stessi e dell'Unione, nonché al fine di allineare i requisiti della politica estera e di sicurezza con la capacità operativa e conformemente alle priorità relative alle capacità di difesa comune concordate dagli Stati membri nel contesto del piano di sviluppo delle capacità della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), il programma persegue i seguenti obiettivi:

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

a)  promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa nell'Unione europea e acquisire autonomia tecnologica e industriale sostenendo azioni eseguite nel territorio dell'Unione nella fase di sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

b)  sostenere, valorizzare e equilibrare la cooperazione transfrontaliera tra le imprese, compresa la promozione della partecipazione delle piccole e medie imprese, nonché delle imprese a media capitalizzazione e dei centri di ricerca, nella catena del valore di tecnologie o prodotti nel campo della difesa evitando la sovrapposizione di competenze industriali e gli effetti preclusivi sugli investimenti nazionali per la difesa; se del caso, e tenendo in considerazione che devono essere evitate sovrapposizioni inutili, sono prese in considerazione anche iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo.

c)  favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, contribuendo così a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo attraverso la promozione della produzione dei prodotti e delle tecnologie oggetto della ricerca, e dunque sostenere la competitività dell'industria europea della difesa sul mercato interno e sul mercato globale, se del caso anche tramite il consolidamento;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  promuovere l'interoperabilità e una migliore normazione, al fine di realizzare progetti di collaborazione e sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

3.  L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Qualora gli Stati membri abbiano nominato un responsabile del progetto, la Commissione esegue il pagamento ai beneficiari ammissibili previa informazione del responsabile del progetto.

4.  Gli Stati membri nominano un responsabile del progetto che segue il contratto per loro conto e informa la Commissione in merito alla data in cui va eseguito il pagamento ai beneficiari ammissibili. I beneficiari ammissibili del consorzio nominano un proprio responsabile del progetto che coopera con il responsabile del progetto nominato dagli Stati membri.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, per quanto concerne:

1.  Il programma fornisce il seguente sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, che creeranno un vero valore aggiunto nel territorio dell'Unione:

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  studi, ad esempio studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione;

a)  la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione, che può includere prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  studi, ad esempio studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento.

f)  lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

2.  L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno tre diversi Stati membri e resta aperta ad altre imprese con sede in altri Stati membri. Le tre predette imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I risultati delle azioni nel quadro del programma non sono soggetti in alcun caso al controllo di alcun paese terzo od organismo stabilito al di fuori dell'Unione.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni.

4.  Per quanto riguarda le azioni di cui:

 

a)  al primo paragrafo, lettera b), esse devono basarsi su un requisito comune in materia di capacità;

 

b)  al primo paragrafo, lettera -a) e lettere da b) a e), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni, promuovendo l'interoperabilità.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  Non sono ammissibili le azioni connesse ai prodotti per quanto concerne le armi di distruzione di massa e le relative tecnologie delle testate, né le azioni connesse ai prodotti per quanto concerne le armi e munizioni vietate, le armi non conformi al diritto internazionale umanitario, quali le munizioni a grappolo e i relativi aspetti, in linea con la Convenzione sulle munizioni a grappolo, le mine terrestri antipersona e i relativi aspetti, in linea con la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, le armi incendiarie, compreso il fosforo bianco, le munizioni all'uranio impoverito nonché le armi completamente autonome che consentono di sferrare attacchi senza un significativo controllo umano. Non sono ammissibili le azioni connesse ai prodotti per quanto concerne le armi leggere e di piccolo calibro, laddove siano sviluppate principalmente ai fini dell'esportazione, ossia quando nessuno Stato membro ha richiesto la realizzazione dell'azione.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

1.  I beneficiari e i relativi subappaltatori sono imprese pubbliche o private stabilite nell'Unione. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione o della produzione. L'utilizzo di tali infrastrutture, attrezzature, beni e risorse non è soggetto a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi od organismi di paesi terzi. La società beneficiaria che esercita il controllo finale dovrebbe avere la propria sede nell'Unione.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  In deroga al paragrafo 1, a condizione che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE, e purché siano in essere sufficienti garanzie a tutela di tali interessi, si applicano le seguenti condizioni:

 

a)  i prodotti, i beni o le tecnologie non situati nell'Unione possono essere utilizzati dai beneficiari in situazioni in cui non esista un'alternativa equivalente dell'Unione, a condizione che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione;

 

b)  i beneficiari possono collaborare con imprese stabilite al di fuori del territorio dell'Unione in azioni finanziate nell'ambito del programma. Queste imprese non possono beneficiare di finanziamenti nell'ambito del programma. I beneficiari garantiscono e conservano l'accesso a tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione di imprese stabilite al di fuori del territorio dell'Unione necessari per salvaguardare gli interessi strategici dell'Unione e degli Stati membri di cui al presente regolamento, al programma di lavoro e agli atti di esecuzione nell'ambito del programma;

 

c)  una PMI situata in uno Stato membro del SEE può essere un subappaltatore laddove sia indispensabile per il completamento di un progetto e laddove il medesimo bene e/o servizio non possa essere ottenuto da una PMI di uno Stato membro.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Quando un soggetto della catena di approvvigionamento, indipendentemente dal livello di subappalto, interviene su una parte essenziale del processo o su un volume notevole dell'attività, esso rispetta gli stessi criteri di ammissibilità dei beneficiari e dei relativi subappaltatori.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  Nel caso in cui si verifichi un cambiamento circa il controllo effettivo di un'impresa partecipante al programma, l'impresa interessata dovrebbe informarne senza indugio la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le imprese che detengono conti bancari, direttamente oppure tramite filiali o società partecipate, presso giurisdizioni classificate come paradisi fiscali dall'OCSE o dall'Unione non sono ammissibili al finanziamento.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Gli Stati membri, in cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa e il Servizio europeo per l'azione esterna, dovrebbero garantire che le informazioni in merito al programma siano adeguatamente distribuite affinché le PMI abbiano accesso alle informazioni relative al programma.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni richiedente dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare la legislazione applicabile nazionale e dell'Unione e i regolamenti relativi alle attività nel settore della difesa.

Ogni membro di un consorzio che desideri partecipare a un'azione dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare la legislazione applicabile nazionale e dell'Unione e i regolamenti relativi alle attività nel settore della difesa, ivi compresi la posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso e la pertinente legislazione nazionale sul controllo delle esportazioni.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

1.  Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione. Il coordinatore riferisce periodicamente alle istituzioni dell'Unione circa lo stato delle azioni finanziate.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

2.  I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione, ivi compresa la questione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nuovi prodotti, conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 10

Criteri di aggiudicazione

Criteri di aggiudicazione

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate in maniera trasparente, sulla base di parametri oggettivi e misurabili, tenendo conto dell'obiettivo globale del programma e in particolare al fine di sostenere, valorizzare e potenziare la cooperazione transfrontaliera tra le imprese sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

 

-a)  contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione nel quadro del piano di sviluppo delle capacità o della revisione annuale coordinata in materia di difesa e, ove opportuno, nell'ambito degli accordi di cooperazione regionale e internazionale; e

a)  eccellenza;

a)  contributo all'eccellenza, alle prestazioni industriali e alla concorrenza dimostrando che il lavoro proposto consegue miglioramenti misurabili e vantaggi considerevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie esistenti, o laddove il progetto sia finalizzato allo sviluppo di una tecnologia fondamentale o rivoluzionaria; e,

 

a bis)  sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri e fonti private di finanziamento; e

b)  contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell'autonomia industriale dell'Unione nel settore delle tecnologie della difesa; e

b)  contributo all'innovazione, in particolare dimostrando che le azioni proposte includono approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa e, quindi, contributo allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e alla promozione dell'autonomia industriale dell'Unione in relazione ai requisiti di capacità previsti dalla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

 

b bis)  contributo all'unificazione delle specifiche tecniche;

 

b ter)  la percentuale del bilancio complessivo dell'azione che si assegna in modo da permettere la partecipazione delle PMI stabilite nell'Unione europea che forniscono un valore aggiunto, sia come membri del consorzio o come subappaltatori, e in particolare delle PMI che non sono stabilite negli Stati membri in cui hanno sede le imprese del consorzio;

 

b quater)  contributo a una maggiore efficienza e a una riduzione dei costi nell'industria europea della difesa tramite la diminuzione di duplicazioni e sovrapposizioni;

 

b quinquies)  cooperazione transfrontaliera nuova o rafforzata;

c)  contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione; nonché

 

d)  sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri; e

 

e)  per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

e)  per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo all'ulteriore integrazione e a una maggiore efficienza del settore europeo della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri hanno dichiarato di produrre e acquistare congiuntamente ovvero di avere l'intenzione di utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata.

Le lettere c) e d) del testo della Commissione sono diventate, rispettivamente, la lettera -a) e a bis) nell'emendamento del Parlamento. Inoltre, le lettere -a) e a bis) sono entrambe oggetto di modifica.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo totale dell'azione.

1.  L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 30 % del costo ammissibile dell'azione, se essa rientra tra le azioni di creazione di prototipi definite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo totale dell'azione.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Un'azione elaborata da un beneficiario di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.

2.  Un'azione elaborata da un beneficiario nel contesto della cooperazione strutturata permanente a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se un consorzio elabora un'azione definita all'articolo 6, paragrafo 1, e s'impegna a destinare almeno il 5 % del costo ammissibile dell'azione a PMI e imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del costo dell'azione destinato a tali imprese, ma tale aumento non deve superare i 10 punti percentuali. Tale tasso di finanziamento supplementare può essere aumentato di una percentuale pari al doppio del costo dell'azione assegnata alle PMI stabilite in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma.

2.  Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma, il tipo di finanziamento e la dotazione di bilancio, compresi i tassi massimi di finanziamento, l'impegno degli Stati membri a finanziare l'attuazione, nonché le categorie desiderate di azioni ammissibili definite all'articolo 6, paragrafo 1, inclusa se del caso la metodologia di valutazione che comprende i coefficienti di ponderazione e le soglie minime per il rispetto dei criteri di aggiudicazione.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

3.  Il programma di lavoro, il cui obiettivo consiste nel promuovere la cooperazione europea, garantisce che una parte rilevante, pari ad almeno il 20 %, della dotazione complessiva sia destinata ad azioni specifiche che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI e/o delle imprese a media capitalizzazione; esso stabilisce inoltre una categoria specifica di progetti dedicati alle PMI e/o alle imprese a media capitalizzazione.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

2.  Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti oggetto di convalida su richiesta degli Stati membri, sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10. Una stretta cooperazione tra i governi (in qualità di clienti esclusivi), le industrie (in qualità di fornitori principali) e le organizzazioni di R&T è fondamentale per il successo del programma.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore.

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. L'Agenzia europea per la difesa è invitata a contribuire in qualità di osservatore. Anche il Servizio europeo per l'azione esterna, attraverso le sue strutture competenti, coadiuva il lavoro del comitato.

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire che l'AED dovrebbe avere un posto e una voce nel comitato, ma non la possibilità di votare. Lo stesso vale per il SEAE. Questa struttura è analoga a quella del comitato direttivo dell'AED, con la Commissione e l'AED a ruoli invertiti.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

Poiché la difesa è guidata dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe procedere solo in caso di parere positivo da parte del comitato del programma.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

2.  Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione elaborano una relazione di valutazione a posteriori e la trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, anche delle imprese a media capitalizzazione, a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle imprese a media capitalizzazione alle catena del valore di tecnologie o prodotti per la difesa. La relazione contiene inoltre informazioni relative all'origine dei beneficiari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Entro la fine del primo anno del programma, la Commissione fornisce una relazione intermedia sullo stato di avanzamento che conterrà una valutazione della governance del programma, i tassi di esecuzione, i risultati in materia di aggiudicazione dei progetti, inclusa la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione e il loro livello di partecipazione transfrontaliera, e i finanziamenti concessi in conformità dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/12 della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità d’innovazione dell’industria europea della difesa

Riferimenti

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

15.6.2017

Commissioni associate - annuncio in aula

5.10.2017

Relatore per parere

       Nomina

Ioan Mircea Paşcu

25.9.2017

Esame in commissione

11.10.2017

22.11.2017

14.12.2017

 

Approvazione

23.1.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

15

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jakop Dalunde, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Janusz Zemke

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pascal Durand, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Bogdan Andrzej Zdrojewski

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Jonás Fernández, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Janusz Zemke

15

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

S&D

Eugen Freund, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Pascal Durand, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i bilanci (25.1.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa
(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Relatore (*): Esteban González Pons

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La vera sfida cui noi europei siamo oggi confrontati è quella di assicurare la sicurezza delle nostre frontiere dinanzi all'aumento dell'instabilità e dei conflitti, non solo nel nostro vicinato ma in tutto il mondo. Il perseguimento di questo obiettivo dovrebbe inserirsi in una strategia di lungo termine che consenta all'UE di essere pronta a far fronte alle minacce future e di proteggere i suoi cittadini. Come eventi recenti ci hanno dimostrato, non possiamo affidare parte di questo compito fondamentale e strategico ai nostri alleati storici.

La leadership tecnologica è fondamentale per essere un attore globale forte, ma non bisognerebbe che fosse conseguita a scapito delle politiche sociali; sarebbe quindi opportuno incoraggiare la cooperazione onde ottimizzare i risultati e la qualità degli investimenti degli Stati membri nella difesa.

Come la Commissione sottolinea, nell'UE vi sono 178 diversi sistemi d'arma, a fronte dei 30 esistenti negli Stati Uniti. In Europa esistono più produttori di elicotteri che governi in grado di comperarli. Inoltre, sebbene l'UE spenda per la difesa la metà di quanto spendono gli Stati Uniti, la sua efficacia non è pari nemmeno alla metà. Questa mancanza di cooperazione ha conseguenze impressionanti e, secondo le stime, costerebbe annualmente tra i 25 e i 100 miliardi di EUR.

Il vostro relatore per parere accoglie favorevolmente il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa quale primo passo per migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, così come per eliminare i doppioni e la mancanza di economie di scala. Inoltre, egli ritiene, in linea con quanto richiesto dal Parlamento europeo, che per il suo finanziamento sia necessario utilizzare stanziamenti nuovi, onde evitare di compromettere i programmi e le priorità attuali dell'Unione.

Non dovremmo inoltre dimenticare che la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa potrebbero comportare dei miglioramenti anche per la nostra società: Internet, il sistema GPS e addirittura gli occhiali da sole inizialmente erano invenzioni destinate a scopi militari.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

(1)  Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016, la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare e acquisire capacità di difesa idonee e sufficienti che le consentano di rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere un'industria europea della difesa competitiva, trasparente, efficace e innovativa - che garantisca una catena di approvvigionamento sostenibile - e di contribuire all'autonomia strategica e all'indipendenza tecnologica e industriale dell'Unione. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa, che accresca le sinergie e l'efficacia del bilancio, per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe integrare i bilanci nazionali impiegati a tale fine e incoraggiare gli Stati membri a investire di più nel settore della difesa e nelle strategie comuni di difesa dell'Unione. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

(2)  Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione e ad accrescere l'indipendenza dell'Unione in materia di difesa e sicurezza, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Per finanziare il programma a titolo del bilancio generale dell'Unione, dovrebbe essere destinato a tal fine un importo di 500 milioni di EUR a prezzi correnti. Dal momento che il programma costituisce una nuova iniziativa, che non era ancora stata prevista al momento della definizione del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-20201bis, e per evitare ripercussioni negative sul finanziamento dei programmi pluriennali esistenti, detto importo dovrebbe essere ricavato esclusivamente da margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale e/o mediante la mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali del QFP. L'importo finale dovrebbe essere autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio attraverso la procedura annuale di bilancio.

 

______________________

 

1bis  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno.

(5)  Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno. La Commissione dovrà valutare la possibilità di avvalersi maggiormente delle potenzialità delle forme di finanziamento alternative alle sovvenzioni (strumenti finanziari e appalti pubblici), affinché divengano una fonte più importante di finanziamento del programma nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

_________________

_________________

6 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

6 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

(10)  Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, la tutela della proprietà intellettuale, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti e sviluppati all'interno dell'Unione dagli Stati membri.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Se un consorzio di imprese desidera partecipare ad un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio deve nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione.

(15)  Se un consorzio di imprese desidera partecipare ad un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, di strumento finanziario o di appalto pubblico, il consorzio deve nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

(16)  La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe consentire di mantenere e sviluppare le competenze e il know-how dell'industria della difesa dell'Unione e contribuire a rafforzarne l'autonomia tecnologica e industriale. Dovrebbe inoltre avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

(18)  Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda, anche per quanto riguarda le tecnologie a duplice uso. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

(19)  L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi totali delle azioni che riguardano la realizzazione di prototipi. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, la Commissione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari.

(20)  Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, la Commissione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari, conformemente al diritto nazionale.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

(21)  La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale fissa di almeno il 20 % del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  Al Parlamento europeo dovrebbe essere accordato lo status di osservatore in seno al comitato degli Stati membri.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

(25)  La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale. Inoltre, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione intermedia sull'attuazione, i cui risultati dovrebbero essere messi a disposizione dei colegislatori a tempo debito prima dell'adozione definitiva dell'atto legislativo in vista del proseguimento del programma di sviluppo industriale nel settore della difesa, da definire nel contesto del prossimo QFP.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

a)  promuovere l'autonomia tecnologica e industriale dell'Unione e la competitività e la capacità di innovazione della sua industria della difesa sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

b)  sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri, promuovendo la compatibilità, l'interoperabilità e la normazione, segnatamente tramite la definizione di specifiche tecniche comuni corrispondenti;

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti, da ricavare esclusivamente dai margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e/o mediante la mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali del QFP.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

1.  I beneficiari e i loro subappaltatori sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma sono situati nel territorio dell'Unione, durante tutta la durata dell'azione. L'utilizzo di tali infrastrutture, attrezzature, beni e risorse non è soggetto ad alcun controllo né ad alcuna restrizione da parte di uno Stato terzo o di un'entità non unionale.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

1.  Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere altresì fornita attraverso uno strumento finanziario o un appalto pubblico.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate rispetto agli obiettivi definiti all'articolo 2 e sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  eccellenza;

a)  eccellenza tecnologica e industriale;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  numero di Stati membri impegnati nel progetto; e

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione; nonché

c)  contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono all'attuazione delle priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione nel quadro del piano di sviluppo delle capacità o della revisione annuale coordinata in materia di difesa; nonché

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri; e

d)  sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri o il duplice uso delle tecnologie sviluppate; e

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma.

2.  Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma e contempla almeno una categoria di progetti specificamente dedicati alle PMI;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

3.  Il programma di lavoro garantisce che almeno il 20 % della dotazione complessiva sia destinato ad azioni che permettono la cooperazione tra le PMI di diversi Stati membri.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

2.  Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti dell'UE sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore.

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa e il Parlamento europeo sono invitati in qualità di osservatori.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

1.  La Commissione esegue un monitoraggio e una valutazione periodici dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

2.  Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale. Essa valuta inoltre l'impatto sulle esportazioni di armi che beneficiano del programma.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  A tempo debito prima della fine del programma, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa in vista del proseguimento del programma di sviluppo nel settore industriale della difesa, corredata di un'idonea copertura finanziaria a titolo del nuovo quadro finanziario pluriennale. Prima dell'adozione definitiva del pertinente atto legislativo, i colegislatori dispongono dei risultati di una relazione intermedia sull'attuazione, elaborata dalla Commissione a tal fine.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il programma finanzia gli organismi che rispettano le normative dell'UE applicabili e le norme convenute a livello internazionale ed europeo e pertanto non sostiene, a titolo del presente regolamento, progetti che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode e all'evasione fiscali.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità d’innovazione dell’industria europea della difesa

Riferimenti

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

15.6.2017

Commissioni associate - annuncio in aula

5.10.2017

Relatore per parere

       Nomina

Esteban González Pons

14.7.2017

Approvazione

24.1.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

10

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Xabier Benito Ziluaga, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Monika Smolková

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

10

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Monika Vana

1

0

ECR

Richard Ashworth

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (24.1.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa
(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Relatore (per parere): Anneleen Van Bossuyt

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto e proposta della Commissione

Il piano d'azione europeo in materia di difesa della Commissione, adottato nel novembre 2016, è stato accolto favorevolmente dal Consiglio europeo e la Commissione è stata invitata a presentare proposte in merito nel primo semestre del 2017. Una proposta fondamentale del piano d'azione europeo in materia di difesa è la costituzione di un Fondo europeo per la difesa volto a sostenere investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo comuni di tecnologie e materiali di difesa; tale fondo dovrebbe consistere di due sezioni distinte ma complementari: una sezione ricerca e una sezione capacità.

La proposta in oggetto, riguardante un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, rientra nella sezione capacità ed è volto a promuovere la competitività e l'innovazione del settore europeo della difesa nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Secondo la proposta della Commissione, i beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione; l'Unione fornirebbe assistenza finanziaria, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni; le azioni ammissibili dovrebbero essere intraprese da almeno 3 imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno 2 Stati membri; il tasso di finanziamento è limitato al 20% del costo totale dell'azione per quanto riguarda la creazione di prototipi; i beneficiari che sviluppano un'azione nel contesto della cooperazione strutturata permanente (PESCO) sono ammissibili a finanziamenti più elevati; il bilancio del programma ammonterebbe a 500 milioni di euro. La proposta di regolamento contiene misure concernenti l'industria europea della difesa; la Commissione utilizza quale base giuridica l'articolo 173 (politica industriale) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Posizione del relatore IMCO

Il relatore per parere accoglie positivamente, in linea di principio, la proposta della Commissione. Sebbene l'obiettivo primario sia quello di promuovere la competitività dell'industria della difesa, tale strumento può essere sostenuto anche dal punto di vista del mercato interno: nonostante il fatto che gli strumenti del mercato interno esistenti offrono soluzioni per una cooperazione efficace tra gli Stati membri e la creazione di economie di scala, la frammentazione del mercato della difesa persiste; il relatore è quindi convinto che misure supplementari, quali il ricorso a finanziamenti unionali mirati, potrebbero contribuire a sbloccare una serie di progetti di cooperazione allo sviluppo che altrimenti non vedrebbero la luce, e a creare le condizioni per un'integrazione progressiva del mercato europeo del settore.

Nel contempo, e nella misura in cui si spendono fondi dell'Unione, il relatore reputa importante che, nonostante le specificità del settore della difesa, sia garantito il massimo livello di trasparenza e il programma rimanga il più aperto possibile.

Di conseguenza, il relatore ritiene che la proposta possa essere migliorata sotto taluni aspetti e, a tal fine, introduce emendamenti intesi a:

•  aumentare la partecipazione richiesta delle imprese e degli Stati membri rispettivamente da tre a otto e da due sei; i requisiti di partecipazione proposti dalla Commissione fissano una soglia talmente bassa in da non poter realmente giustificare il sostegno dell'Unione. I progetti finanziati dovrebbero promuovere la cooperazione europea nella pratica, e ciò è realizzabile solo innalzando le soglie di partecipazione;

•  meglio collegare gli obiettivi del programma con i criteri di aggiudicazione, nonché con gli obblighi di valutazione e rendicontazione;

•  chiarire il criterio di aggiudicazione riguardo all'impegno degli Stati membri di appaltare in comune, al fine di garantire che non vi sia alcun dubbio circa la misura in cui si applica la direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa;

•  consentire, ove necessario, la partecipazione di imprese con sede in un paese terzo, a condizione che ciò sia previsto nel programma di lavoro; in tal modo, importanti progetti che perseguono gli obiettivi del programma e richiedono la partecipazione di una società di un paese terzo possono essere ancora ammissibili; a tale riguardo, l'approccio per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale può essere più cauto;

•  consentire (laddove la norma dovrebbe essere quella di una cooperazione rafforzata delle imprese europee), un certo grado di flessibilità, in casi eccezionali e giustificati, riguardo al numero e alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento;

•  incentivare una cooperazione rafforzata (numero elevato di partecipanti e di Stati membri) e una sostanziale partecipazione delle PMI, introducendo i rispettivi criteri di aggiudicazione;

•  ridurre il contributo finanziario massimo per le azioni diverse dalle azioni di creazione di prototipi fino a un massimo del 50%, e aumentarlo al 100% quando tali azioni sono intraprese da PMI;

•  sopprimere il sostegno finanziario supplementare (10%) per i progetti PESCO, al fine di non creare discriminazione e di incentivare la cooperazione di nuovi Stati membri;

•  esigere una valutazione e rendicontazione a scadenza annuale per questo programma biennale, soprattutto visto che esso è considerato un progetto pilota in vista di un futuro programma pluriennale e che non è stata completata una valutazione d'impatto globale per la proposta in oggetto;

•  ridurre il bilancio del programma da 500 a 355 milioni di EUR. Secondo la Commissione, saranno mobilitati 145 milioni di EUR a titolo del riuscito Meccanismo per collegare l'Europa, che tra l'altro sta investendo in alcune iniziative essenziali di promozione della digitalizzazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

(1)  Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa e creare un mercato della difesa più integrato in Europa, che risponda simultaneamente e a prezzi abbordabili alle diverse esigenze di sicurezza degli Stati membri. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. Esso dovrebbe integrare i bilanci nazionali destinati alla difesa e incoraggiare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

(2)  Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione e di consolidare l'autonomia strategica dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività e le prestazioni dell'industria della difesa dell'Unione, incluso il settore della ciberdifesa, tenuto conto dell'evoluzione degli attacchi informatici in termini di velocità e sofisticatezza, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

(3)  La frammentazione dei mercati europei della difesa e lo scarso numero di progetti di collaborazione nel settore della difesa tra Stati membri conduce a un'inutile duplicazione di capacità e di spese. Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa e potenziare il mercato unico della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa a livello sia di primi appaltatori che di fornitori, ove siano identificati requisiti di capacità concordati e siano affrontati la mancanza di interoperabilità e i divari tecnologici. Ciò dovrebbe migliorare anche l'efficienza del mercato unico nel settore della difesa, portando in ultima analisi a un miglior rapporto costi-benefici per gli Stati membri.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Il bilancio del programma non dovrebbe influire negativamente sull'attuazione dei programmi da cui provengono le riassegnazioni e dovrebbe pertanto essere finanziato principalmente dal margine globale per gli impegni, dal margine globale per i pagamenti e dallo strumento di flessibilità.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  In linea con l'obiettivo di stimolare l'autonomia strategica dell'Unione, allorché il sostegno finanziario dell'Unione è fornito attraverso il programma, è opportuno dare priorità ai prodotti e alle tecnologie sviluppati nel quadro del programma stesso quando gli Stati membri intendono acquisire prodotti o tecnologie disponibili sul mercato europeo.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

(7)  Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune e della cooperazione strutturata permanente a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti di difesa e definiscono le specifiche tecniche del progetto.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

(10)  Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività e l'integrazione dell'industria della difesa dell'Unione e la cooperazione tra gli Stati membri assumendo alcuni dei rischi della fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche e norme comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso dovrebbe valere anche per lo sviluppo sostanziale di prodotti e tecnologie di difesa esistenti.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno due diversi Stati membri.

(11)  Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese pubbliche o private in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno tre diversi Stati membri.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

(12)  La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche o norme tecniche comuni e di promuovere l'interoperabilità. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche o norme comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche o norme comuni dovrebbe essere una condizione primaria per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche o delle norme dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

(13)  Poiché il programma mira a migliorare la cooperazione efficace e la competitività dell'industria della difesa dell'Unione e a consolidare l'autonomia strategica dell'Unione in materia di difesa, solo i soggetti che sono stabiliti nell'Unione e le cui strutture di gestione esecutiva sono situate nell'Unione dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario. Le imprese situate in paesi terzi dovrebbero poter partecipare ai progetti, cooperando con i beneficiari, quando sono situate in un paese terzo individuato nel programma di lavoro. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di difesa e di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature e i beni utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non dovrebbero essere situati sul territorio di paesi terzi. I beneficiari e i loro subappaltatori non dovrebbero essere soggetti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi, come si intendono ad esempio nel quadro della politica di concorrenza.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

(14)  Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi efficacemente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

(16)  La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione e in conformità con il diritto internazionale. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Il piano d'azione europeo in materia di difesa, pubblicato dalla Commissione il 30 novembre 2016, ha posto l'accento sulla necessità di ottimizzare le sinergie tra i settori civile e militare, segnatamente in materia di politica spaziale, cibersicurezza, ciberdifesa e sicurezza marittima. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso dovrebbero essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, come quelle intraprese nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

(18)  Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a sviluppare, produrre o acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione. In ogni caso, i requisiti della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis dovrebbero essere pienamente rispettati, compresi i principi della trasparenza e della non discriminazione; eventuali eccezioni devono essere consentite solo nello stretto quadro di tale direttiva.

 

___________________

 

1bis Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

(19)  L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 50 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque che l'Unione coprisse sino al 75% dei costi ammissibili nella fase di sviluppo e il 100 % quando si tratti di azioni intraprese da PMI.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Uno degli ostacoli al processo di rendere l'industria europea della difesa più competitiva e guidata dal mercato è che in alcuni casi gli Stati membri o le autorità competenti scelgono di acquisire nuovi prodotti per la difesa senza adeguati appalti pubblici al fine di celare informazioni sui prodotti acquisiti, anche nei casi in cui vi sono ben poche ragioni, o addirittura nessuna, per agire in tale senso. Di conseguenza, è opportuno analizzare tale situazione anche nel quadro del programma e adottare misure adeguate per rendere l'industria europea della difesa più competitiva e guidata dal mercato senza che insorgano costi aggiuntivi per il programma.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

(21)  La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro biennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione, dal momento che le PMI sono al cuore della base industriale della difesa europea e della catena di valore. Allo stesso tempo, esse costituiscono l'anello più vulnerabile della catena di approvvigionamento della difesa per quanto concerne l'accesso ai capitali freschi necessari per nuovi investimenti.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, le sarà conferito lo status di osservatore nel comitato degli Stati membri. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato degli Stati membri.

(22)  Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, le sarà conferito lo status di osservatore nel comitato del programma. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato del programma.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

(25)  La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione e di valutazione al termine di ciascun anno del programma, esaminando e valutando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale. Se la partecipazione delle PMI è giudicata eccessivamente ridotta, la Commissione dovrebbe esaminarne i motivi e proporre senza indugio nuove misure adeguate per consentire alle PMI di aumentare la loro partecipazione.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

a)  promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni transfrontaliere nella loro fase di sviluppo;

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

b)  potenziare, sostenere e valorizzare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e le imprese al fine di sostenere azioni integrate nel mercato unica della difesa, compresa la partecipazione di piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione, incluso lo sviluppo delle capacità di ciberdifesa e di soluzioni di cibersicurezza per l'industria della difesa, oltre che per evitare doppioni e promuovere l'interoperabilità e la normalizzazione;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo.

c)  favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo, in linea con le priorità in materia di capacità di difesa all'interno dell'Unione quali concordate dagli Stati membri.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  contribuire all'autonomia strategica dell'Unione in materia di difesa favorendo la crescita di un'industria della difesa europea autonoma e consolidata all'interno del mercato unico, in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)  sostenere lo sviluppo e l'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori nel settore della difesa;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti, da ricavare dai margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, con particolare ricorso al margine globale per gli impegni, al margine globale per i pagamenti e allo strumento di flessibilità.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, per quanto concerne:

1.  Il programma identifica e fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che lo sviluppo sostanziale di prodotti e tecnologie esistenti, per quanto concerne:

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione;

a)  la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche o le norme in base alle quali è stata elaborata la progettazione;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

2.  L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie e ogni loro subappaltatore che partecipi all'azione non devono essere effettivamente controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni.

4.  Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse si basano su specifiche tecniche o norme comuni in grado di promuovere l'interoperabilità.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

1.  I beneficiari e i loro subappaltatori sono imprese pubbliche o private stabilite nell'Unione e le cui strutture di gestione esecutiva sono situate nell'Unione. Tutte le infrastrutture, le attrezzature e i beni utilizzati dai beneficiari, compresi i subappaltatori e altri terzi, ai fini delle azioni finanziate nell'ambito del programma, sono situati nel territorio degli Stati membri durante tutta la durata dell'azione.

 

I beneficiari e i loro subappaltatori non sono soggetti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Ulteriori condizioni per la partecipazione

 

1. Ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può stabilire condizioni supplementari, in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi comprese condizioni relative al numero e alla tipologia dei partecipanti e al loro luogo di stabilimento.

 

2. Se del caso, i beneficiari possono cooperare con imprese stabilite in un paese terzo identificato nel programma di lavoro.

 

La cooperazione di cui al primo comma è subordinata a che tali imprese siano dotate delle competenze richieste per l'azione ammissibile.

 

Un'impresa controllata da un paese terzo o da organismi stabiliti in paesi terzi può cooperare con i beneficiari di un'azione se lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito fornisce garanzie sufficienti, in conformità di efficaci procedure nazionali o accordi contrattuali, che la partecipazione di tale impresa all'azione non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE.

 

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, primo e secondo comma, i paesi membri della NATO sono sempre ammissibili.

 

3. Le azioni ammissibili sono in linea con i compiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del TUE per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell'autonomia industriale dell'Unione nel settore delle tecnologie della difesa; nonché

b)  contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e contributo al rafforzamento del mercato unico della difesa;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione; nonché

c)  contributo alla politica di sicurezza e di difesa comune (CSDP) grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono all'attuazione delle priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione e, ove opportuno, a livello regionale o internazionale;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri; e

d)  sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

e)  per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa e al rafforzamento al mercato unico della difesa europeo attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a sviluppare, produrre o acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso, a norma della direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa e della sicurezza.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  la sostanziale partecipazione di PMI stabilite nell'Unione che forniscono un valore aggiunto, sia come membri del consorzio o come subappaltatori, e in particolare delle PMI che non sono stabilite negli Stati membri in cui sono stabilite le imprese del consorzio;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)  cooperazione transfrontaliera nuova o rafforzata;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo totale dell'azione.

1.  L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non supera il 50% del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi quale prevista all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Per tutte le altre azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e da c) a e ter), l'assistenza non supera il 75% del costo totale dell'azione e il 100 % nel caso in cui tali azioni siano intraprese da PMI.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se un consorzio si impegna a destinare almeno il 10 % dei costi ammissibili totali delle azioni a PMI stabilite in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite le imprese appartenenti al consorzio, detto consorzio può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

La Commissione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione. I prodotti tecnologici sviluppati o realizzati con l'aiuto di questo fondo europeo non possono costituire oggetto di trasferimento di tecnologia o di diritti di proprietà intellettuale a vantaggio di uno Stato terzo esterno all'Unione europea, né di qualsiasi operatore economico non controllato da uno Stato dell'Unione.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

1.  La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro biennale per l'intera durata del programma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma.

2.  Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma e la loro connessione diretta con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

3.  Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI, possibilmente sulla base di una specifica categoria di progetti incentrata sulla partecipazione transfrontaliera delle PMI;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il programma di lavoro individua eventuali paesi terzi nei quali le imprese che collaborano con i beneficiari possono essere situate ai fini dell'articolo 7 bis.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Monitoraggio e relazioni

Monitoraggio, valutazione e relazioni

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

1.  La Commissione esegue un monitoraggio e una valutazione periodici dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

2.  Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora annualmente relazioni di valutazione e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valutano in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 ed esaminano l'efficienza e l'efficacia delle azioni sostenute in termini di esecuzione finanziaria, risultati, costi e, ove possibile, impatti. Essa analizzano inoltre i diversi criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10 e forniscono i dati pertinenti, comprese le informazioni sulla partecipazione delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione nell'attuazione dei progetti e nella catena del valore globale.

 

Le relazioni dovrebbero inoltre riportare informazioni relative alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità d’innovazione dell’industria europea della difesa

Riferimenti

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

15.6.2017

Relatore per parere

       Nomina

Anneleen Van Bossuyt

12.7.2017

Esame in commissione

21.11.2017

4.12.2017

 

 

Approvazione

23.1.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

8

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Edward Czesak, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Tim Aker

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Javi López, Eva Maydell, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Igor Šoltes

8

-

ECR

EFDD

ENF

S&D

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Tim Aker, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

Kerstin Westphal

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione di un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità d’innovazione dell’industria europea della difesa

Riferimenti

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.6.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

15.6.2017

BUDG

15.6.2017

IMCO

15.6.2017

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

AFET

5.10.2017

BUDG

5.10.2017

 

 

Relatori

       Nomina

Françoise Grossetête

6.7.2017

 

 

 

Esame in commissione

27.11.2017

11.1.2018

 

 

Approvazione

21.2.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

12

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Deposito

26.2.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Janusz Korwin-Mikke

S&D

Martina Werner

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

S&D

Patrizia Toia

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018
Note legali - Informativa sulla privacy