RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società
1.3.2018 - (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Alain Lamassoure
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società
(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0683),
– visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0471/2016),
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dalla Camera dei deputati irlandese, dal Senato irlandese, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dal Parlamento maltese, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A8-0051/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta delle società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Un'azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi questi tipi di carenze del mercato. |
(1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Nell'epoca della globalizzazione e della digitalizzazione diventa sempre più difficile risalire alla tassazione, in particolare del capitale finanziario e intellettuale in base alla fonte, mentre diviene sempre più semplice manipolarla. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta delle società. La diffusa digitalizzazione di molti settori dell'economia, unita al rapido sviluppo dell'economia digitale, mette in discussione l'adeguatezza dei modelli d'imposta sulle società dell'Unione concepiti per i settori tradizionali, anche riguardo alla misura in cui si potrebbero ridefinire i criteri di valutazione e calcolo per adeguarli alle attività commerciali del XXI secolo. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, tutte creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno e generano distorsioni tra le grandi imprese e le piccole e medie imprese. Un nuovo standard per una base imponibile per l'imposta sulle società per l'Unione dovrebbe quindi tener conto di tali tipi di carenze del mercato, rispettando nel contempo gli obiettivi di chiarezza e certezza giuridica a lungo termine e il principio della neutralità fiscale. Una maggiore convergenza tra i regimi fiscali nazionali comporterà una diminuzione dei costi e dell'onere amministrativo per le imprese che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione. Benché le politiche fiscali siano di competenza degli Stati membri, l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce chiaramente che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, dovrebbe elaborare direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in ambito fiscale che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. | ||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(2) Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle loro frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione. |
(2) Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti e in cui hanno la loro stabile organizzazione. Tenendo conto dei cambiamenti a livello digitale nel contesto imprenditoriale, è necessario garantire che le società che generano profitti in uno Stato membro senza disporre di una stabile organizzazione fisica in tale Stato membro, ma aventi una stabile organizzazione digitale in tale Stato membro, siano trattate alla stregua delle società che dispongono di una stabile organizzazione fisica. È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle loro frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione. Il consolidamento rappresenta un elemento essenziale del regime CCCTB, poiché costituisce l'unico mezzo per superare i principali ostacoli fiscali che le società appartenenti a uno stesso gruppo che opera a livello transfrontaliero devono affrontare all'interno dell'Unione. Il consolidamento elimina le formalità connesse ai prezzi di trasferimento e la doppia imposizione all'interno dello stesso gruppo. | ||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 3 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(3) Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio del 16 marzo 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)7, un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l'iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali, sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo di eliminare le distorsioni nel funzionamento del mercato interno. |
(3) Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio del 16 marzo 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)7, un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali, in particolare per le piccole e medie imprese. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l'iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali, sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. Una volta attuata in tutti gli Stati membri, la CCCTB garantirebbe il pagamento delle imposte nel luogo in cui sono realizzati gli utili e in cui le imprese hanno la loro stabile organizzazione. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo di eliminare le distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Il miglioramento del mercato interno rappresenta un importante fattore di incentivo per la crescita e la creazione di posti di lavoro. L'introduzione di una CCCTB dovrebbe stimolare la crescita economica e creare maggiore occupazione nell'Unione, riducendo la concorrenza fiscale dannosa tra le imprese. | ||||||||||||||
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7 Proposta di direttiva del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM (2011) 121 definitivo/2). |
7 Proposta di direttiva del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM (2011) 121 definitivo/2). | ||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(4) Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti, e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è necessario suddividere l'ambiziosa iniziativa in materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere stabilite le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, all'aspetto del consolidamento. |
(4) Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti, e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è molto importante garantire che la direttiva relativa a una base imponibile per l'imposta sulle società e la direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società entrino in vigore simultaneamente. Poiché questo cambiamento di regime costituisce un passo importante per il completamento del mercato interno, è necessaria una certa flessibilità per garantire che sia realizzato correttamente fin dall'inizio. Pertanto, dal momento che il mercato interno comprende tutti gli Stati membri, è opportuno introdurre la CCCTB in tutti gli Stati membri. Qualora il Consiglio non adotti una decisione all'unanimità sulla proposta intesa a istituire una CCCTB, la Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta fondata sull'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le necessarie normative secondo la procedura legislativa ordinaria. In ultima istanza, gli Stati membri dovrebbero avviare una cooperazione rafforzata che dovrebbe essere aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri non partecipanti, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È tuttavia deplorevole che non sia stata condotta una valutazione d'impatto sufficientemente dettagliata né relativamente alla CCTB né alla CCCTB, in termini di impatto sul gettito fiscale degli Stati membri proveniente dalle imprese su base paese per paese. | ||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(5) In un contesto transfrontaliero sono osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti devono disporre di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme sulla CCCTB dovrebbero essere obbligatorie solo per i gruppi di società di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia per le dimensioni basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. Inoltre, per meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme sulla CCCTB dovrebbero essere disponibili come opzione anche ai gruppi le cui dimensioni non raggiungono la soglia stabilita. L'ammissibilità al gruppo con base imponibile consolidata dovrebbe essere determinata in esito all'applicazione di due criteri: |
(5) In un contesto transfrontaliero sono osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti devono disporre di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie inizialmente solo per le società che appartengono a gruppi di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia iniziale per le dimensioni pari a 750 milioni di EUR, basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. Poiché la presente direttiva fissa un nuovo standard per la base imponibile dell'imposta sulle società per tutte le imprese dell'Unione, la soglia dovrebbe essere abbassata a zero nell'arco di un periodo massimo di sette anni. Al fine di meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società dovrebbero essere disponibili nella prima fase come opzione anche per le imprese che non soddisfano tali criteri. | ||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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(5 bis) A parità di condizioni, il passaggio a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società potrebbe determinare una perdita o un aumento del gettito fiscale per gli Stati membri. Per compensare le perdite, è creato un meccanismo temporaneo di compensazione, finanziato mediante l'avanzo di bilancio degli Stati membri che beneficiano di un aumento del gettito fiscale in ragione del nuovo regime. La compensazione sarebbe adeguata ogni anno per tenere conto delle decisioni adottate a livello nazionale o regionale prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione è tenuta a proporre la soppressione o la modifica del sistema di compensazione dopo un periodo di sette anni e a istituire i tetti massimi di compensazione. | ||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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(5 ter) Al fine di evitare l'attuale ripartizione dell'onere fiscale tra piccole e medie imprese (PMI) e multinazionali, come menzionato nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, una base imponibile comune per l'imposta sulle società è volta a non creare uno svantaggio competitivo per le PMI, migliorando così le condizioni di parità per queste aziende. L'autorità tributaria principale può fornire alle PMI gli strumenti necessari per aiutarle a rispettare i requisiti amministrativi e organizzativi che l'adesione alla CCCTB comporta. | ||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 6 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(6) L'ammissibilità al gruppo con base imponibile consolidata dovrebbe essere determinata in esito all'applicazione di due criteri: i) il controllo (più del 50% dei diritti di voto) e ii) la proprietà (più del 75% delle azioni) o i diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai profitti). Tali criteri assicurerebbero un alto livello di integrazione economica tra i membri del gruppo. Per garantire l'integrità del sistema, è opportuno che le due soglie relative al controllo e alla proprietà o ai diritti ai profitti siano rispettate durante tutto l'esercizio fiscale; la società che non li rispetta dovrebbe immediatamente lasciare il gruppo. Per impedire che i risultati fiscali siano manipolati mediante l'entrata di una società in un gruppo e la sua uscita dal gruppo a breve distanza di tempo, è inoltre opportuno fissare un obbligo minimo di nove mesi consecutivi per determinare l'adesione a un gruppo. |
(6) È necessario definire il concetto di stabile organizzazione situata nell'Unione e appartenente ad un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione. Troppo spesso le società multinazionali prendono provvedimenti per trasferire i loro utili presso regimi fiscali vantaggiosi senza versare alcuna imposta o versando imposte estremamente esigue. La nozione di stabile organizzazione intende offrire una definizione precisa e vincolante dei criteri che dovranno essere soddisfatti da una società multinazionale per dimostrare di essere ubicata in un determinato paese. Tale aspetto obbligherà le società multinazionali a versare le rispettive imposte in maniera equa. Lo scopo è garantire che tutti i contribuenti interessati condividano la stessa comprensione del concetto ed escludere la possibilità di un disallineamento dovuto a definizioni divergenti. Risulta parimenti importante disporre di una definizione comune delle stabili organizzazioni situate in un paese terzo o nell'Unione, ma appartenenti a un contribuente residente a fini fiscali in un paese terzo. Se i prezzi di trasferimento causano il trasferimento degli utili verso una giurisdizione a bassa imposizione, è auspicabile un sistema che assegni gli utili mediante una formula di ripartizione. L'Unione può fissare una norma internazionale su una tassazione moderna ed efficiente delle società adottando un tale sistema. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per la fase transitoria in cui la formula di ripartizione coesiste con gli altri metodi di assegnazione nei rapporti con i paesi terzi, mentre in ultima istanza la formula di ripartizione dovrebbe costituire il metodo standard di assegnazione. La Commissione dovrebbe elaborare una proposta relativa all'introduzione di un modello unionale di convenzione fiscale che possa, in ultima istanza, sostituire le migliaia di convenzioni bilaterali concluse da ciascuno Stato membro. | ||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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(6 bis) I beni digitali sono tendenzialmente caratterizzati da una mobilità e un'immaterialità elevate. Alcuni studi hanno dimostrato che il settore digitale è fortemente coinvolto in pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, dato che molti modelli imprenditoriali non necessitano di infrastrutture fisiche per effettuare operazioni con i clienti e realizzare profitti. Ciò consente alle principali società digitali di pagare imposte pari quasi a zero sulle loro entrate. Le tesorerie degli Stati membri perdono miliardi di euro di gettito fiscale per il fatto di non riuscire a tassare le maggiori società multinazionali digitali. Per far fronte a tale ingiustizia sociale concreta e urgente, l'attuale legge sull'imposta societaria deve essere ampliata al fine di includere un nuovo nesso con la stabile organizzazione digitale sulla base di una presenza digitale significativa. Sono necessarie condizioni di parità per modelli imprenditoriali simili onde affrontare le sfide in ambito fiscale che derivano dal contesto della digitalizzazione, senza ostacolare il potenziale del settore digitale. In tale contesto è opportuno rivolgere una particolare attenzione al lavoro svolto a livello OCSE ai fini di un quadro normativo coerente a livello internazionale. | ||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 10 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(10) È opportuno che la formula di ripartizione della base imponibile consolidata comprenda tre fattori cui è attribuita la medesima ponderazione: lavoro, attività e vendite in funzione della destinazione. Tali fattori con la stessa ponderazione dovrebbero riflettere un approccio equilibrato alla ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili e garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente maturati. Il lavoro e le attività dovrebbero quindi essere assegnati allo Stato membro in cui il lavoro viene svolto o le attività sono situate, attribuendo un peso adeguato agli interessi dello Stato membro di origine, mentre le vendite dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di destinazione dei beni o dei servizi. Per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell'ambito dell'Unione e consentire così un'equa ripartizione della base imponibile consolidata, è opportuno che il fattore lavoro comprenda sia il monte distribuzioni che il numero di dipendenti (e che ognuno dei due elementi valga la metà). Il fattore attività dovrebbe da parte sua comprendere tutte le attività materiali immobilizzate, ma non le attività immateriali e finanziarie, a causa delle loro fluttuazioni e dei conseguenti rischi di aggiramento delle disposizioni della direttiva. Qualora eccezionalmente il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere un metodo alternativo di allocazione del reddito. |
(10) È opportuno che la formula di ripartizione della base imponibile consolidata comprenda quattro fattori cui è attribuita la medesima ponderazione: lavoro, attività, vendite in funzione della destinazione e raccolta e utilizzo dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online (quest'ultimo indicato di seguito come "fattore dati"). Tali fattori con la stessa ponderazione dovrebbero riflettere un approccio equilibrato alla ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili e garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente maturati. Il lavoro e le attività dovrebbero quindi essere assegnati allo Stato membro in cui il lavoro viene svolto o le attività sono situate, attribuendo un peso adeguato agli interessi dello Stato membro di origine, mentre le vendite dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di destinazione dei beni o dei servizi. Per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell'ambito dell'Unione e consentire così un'equa ripartizione della base imponibile consolidata, è opportuno che il fattore lavoro comprenda sia il monte distribuzioni che il numero di dipendenti (e che ognuno dei due elementi valga la metà). Il fattore attività dovrebbe da parte sua comprendere soltanto attività materiali. Qualora eccezionalmente il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere un metodo alternativo di allocazione del reddito. | ||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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(10 bis) La formula di ripartizione della base imponibile consolidata deve riflettere appieno l'attività economica che ha avuto luogo in ciascuno Stato membro, tenendo debitamente e pienamente in considerazione le possibili differenze significative tra le rispettive economie. Qualora la formula determini una ripartizione non equilibrata che non riflette l'attività economica, un meccanismo di risoluzione delle controversie potrebbe rettificare tale situazione. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione dovrebbe valutare l'eventuale creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie per garantire un'appropriata risoluzione delle controversie in cui sono coinvolti diversi Stati membri. | ||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 11 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(11) Per le loro specificità alcuni settori, come i servizi finanziari e assicurativi, il settore del petrolio e del gas e quello delle spedizioni e del trasporto aereo, necessitano di una formula adeguata di ripartizione della base imponibile consolidata. |
soppresso | ||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 14 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(14) La presente direttiva si basa sulla direttiva 2016/xx/UE del Consiglio relativa a una base imponibile per l'imposta sulle società (che stabilisce una serie di norme comuni per il calcolo della base imponibile delle società) e verte sul consolidamento dei risultati fiscali all'interno del gruppo. Occorre pertanto gestire l'interazione tra i due strumenti legislativi e permettere la transizione di alcuni elementi della base imponibile nel nuovo quadro del gruppo. Fra tali elementi figurano, in particolare, la norma relativa ai limiti sugli interessi, la clausola di switch-over e la normativa sulle società estere controllate, nonché i disallineamenti da ibridi. |
(14) La presente direttiva si basa sulla direttiva 2016/xx/UE del Consiglio relativa a una base imponibile per l'imposta sulle società (che stabilisce una serie di norme comuni per il calcolo della base imponibile delle società) e verte sul consolidamento dei risultati fiscali all'interno del gruppo. Occorre pertanto gestire l'interazione tra i due strumenti legislativi e permettere la transizione di alcuni elementi della base imponibile nel nuovo quadro del gruppo. Fra tali elementi figurano, in particolare, la norma relativa ai limiti sugli interessi, la clausola di switch-over e la normativa sulle società estere controllate, nonché i disallineamenti da ibridi. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre ulteriori misure contro l'elusione fiscale al fine di ridurre gli effetti negativi del trasferimento degli utili in paesi con bassi livelli di imposizione fiscale al di fuori dell'Unione. | ||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 16 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(16) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: i) tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società e modificare di conseguenza gli allegati I e II; ii) stabilire definizioni aggiuntive; iii) completare la norma sulla limitazione della deducibilità degli interessi con norme antiframmentazione, per combattere meglio i rischi di elusione fiscale che possono emergere all'interno di un gruppo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(16) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: i) tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società e modificare di conseguenza gli allegati I e II; ii) stabilire definizioni aggiuntive; iii) completare la norma sulla limitazione della deducibilità degli interessi con norme antiframmentazione, per combattere meglio i rischi di elusione fiscale che possono emergere all'interno di un gruppo e iv) elaborare linee guida per la fase transitoria in cui la formula di ripartizione coesiste con gli altri metodi di assegnazione nei rapporti con i paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tenga conto della risoluzione annuale del Parlamento europeo. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | ||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 17 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti: i) l'adozione annuale di un elenco di forme societarie di paesi terzi che sono simili alle forme di società di cui all'allegato I; ii) l'adozione di atti che stabiliscono norme dettagliate sul calcolo dei fattori lavoro, attività e fatturato, sull'allocazione dei dipendenti e del monte retribuzioni, delle attività e del fatturato al rispettivo fattore e sulla valutazione delle attività; iii) l'adozione di un atto che introduca un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo; iv) l'adozione di norme sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12. |
(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti: i) l'adozione annuale di un elenco di forme societarie di paesi terzi che sono simili alle forme di società di cui all'allegato I; ii) l'adozione di atti che stabiliscono norme dettagliate sul calcolo dei fattori lavoro, attività e fatturato e fattore dati, sull'allocazione dei dipendenti e del monte retribuzioni, sull'allocazione di dati personali raccolti e dati personali utilizzati, delle attività e del fatturato al rispettivo fattore e sulla valutazione delle attività; iii) l'adozione di un atto che introduca un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo; iv) l'adozione di norme sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. La Commissione dovrebbe elaborare tali moduli uniformi della dichiarazione dei redditi in collaborazione con le amministrazioni fiscali degli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12. | ||||||||||||||
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12 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
12 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). | ||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 18 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando le pratiche di elusione fiscale internazionale e facilitare l'espansione delle imprese oltre le frontiere all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e in modo eterogeneo, essendo necessaria un'azione coordinata per conseguire questi obiettivi, ma possono, a motivo del fatto che la direttiva affronta inefficienze del mercato interno scaturite dall'interazione tra normative fiscali nazionali diverse che hanno un impatto sul mercato interno e scoraggiano le attività transfrontaliere, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, soprattutto considerando che il suo ambito di applicazione obbligatorio è limitato ai gruppi che superano determinate dimensioni. |
(18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando le pratiche di elusione fiscale internazionale e facilitare l'espansione delle imprese, in particolare le PMI, oltre le frontiere all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e in modo eterogeneo, essendo necessaria un'azione coordinata per conseguire questi obiettivi, ma possono, a motivo del fatto che la direttiva affronta inefficienze del mercato interno scaturite dall'interazione tra normative fiscali nazionali diverse che hanno un impatto sul mercato interno e scoraggiano le attività transfrontaliere, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, soprattutto considerando che il suo ambito di applicazione obbligatorio è limitato ai gruppi che superano determinate dimensioni. | ||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 20 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(20) La Commissione dovrebbe essere tenuta a riesaminare l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, |
(20) Dal momento che la presente direttiva contiene una modifica significativa delle norme sulla tassazione societaria, la Commissione dovrebbe essere tenuta a realizzare una valutazione accurata dell'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione di attuazione dovrebbe includere almeno i seguenti punti: l'impatto del sistema di tassazione previsto nella presente direttiva sul gettito fiscale degli Stati membri, i vantaggi e svantaggi di tale sistema per le piccole e medie imprese, l'impatto sull'equa riscossione delle imposte tra gli Stati membri, l'impatto sul mercato interno nel suo complesso, con particolare riguardo alla potenziale distorsione della concorrenza tra le società soggette alle nuove norme stabilite nella presente direttiva, nonché il numero di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione durante il periodo di transizione. La Commissione dovrebbe essere tenuta a riesaminare l'applicazione della presente direttiva dieci anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, | ||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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(20 bis) Al fine di ottenere un consolidamento completo e coerente e impedire nuove opportunità di arbitraggio a causa di incongruenze contabili tra gli Stati membri, è necessario adottare criteri chiari, coerenti e oggettivi per il calcolo della base imponibile consolidata. A tal fine, la Commissione dovrebbe proporre le necessarie modifiche alle pertinenti disposizioni della presente direttiva per quanto concerne la definizione e il calcolo della base imponibile consolidata. | ||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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(20 ter) La Commissione dovrebbe considerare ulteriori studi che analizzano il potenziale impatto della CCCTB sul gettito fiscale proveniente dalle imprese dei singoli Stati membri e i possibili svantaggi competitivi per l'Unione in relazione ai paesi terzi. | ||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
1. La presente direttiva stabilisce un sistema per il consolidamento delle basi imponibili, di cui alla direttiva 2016/xx/UE del Consiglio14, di società che siano membri di un gruppo e stabilisce regole sul modo in cui una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società debba essere assegnata agli Stati membri e amministrata dalle autorità tributarie nazionali. |
1. La presente direttiva stabilisce una base comune per la tassazione nell'Unione di talune società e prevede le norme relative al calcolo di tale base, comprese norme su misure volte a impedire l'elusione fiscale e relative alla dimensione internazionale del regime fiscale proposto. | ||||||||||||||
_______________ |
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14 [Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (GU L [ ] del [ ], pag. [ ])]. |
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
1. Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni: |
1. Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni e stabili organizzazioni digitali situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni: | ||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(c) appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a 750 000 000 EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente; |
(c) appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a 750 000 000 EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente. Tale soglia è ridotta a zero in un periodo massimo di sette anni; | ||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
3. Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), ma che non soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) di detto paragrafo, può decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, per un periodo di cinque esercizi fiscali. Tale termine è automaticamente prorogato per periodi successivi di cinque esercizi fiscali, a meno che non sia trasmessa una notifica di rinuncia ai sensi dell'articolo 47, secondo comma. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), devono essere soddisfatte ogni volta che la proroga entra in vigore. |
3. Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), ma che non soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) di detto paragrafo, può decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri. | ||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 4 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
4. Le norme della presente direttiva non si applicano a una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale. Una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale deve essere considerata ai fini della determinazione delle società che sono membri dello stesso gruppo di cui agli articoli 5 e 6. |
soppresso | ||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 23 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(23) "base imponibile consolidata", il risultato della somma delle basi imponibili di tutti i membri di un gruppo calcolate conformemente alla direttiva 2016/xx/UE; |
(23) "base imponibile consolidata", i ricavi netti consolidati imponibili dei membri di un gruppo calcolati su una base contabile coerente applicabile a tutti i membri del gruppo conformemente alla direttiva 2016/xx/UE; | ||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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(28 bis) "fattore dati", la raccolta e l'utilizzo per fini commerciali dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online in uno o più Stati membri. | ||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
3. Se il posto di direzione effettiva di un membro di un gruppo che opera nei settori del trasporto marittimo o del trasporto su vie d'acqua interne è su una nave o su una barca, lo si considera residente a fini fiscali nello Stato membro del porto di origine della nave o della barca o, in caso di assenza di un porto di origine, nello Stato membro di residenza a fini fiscali dell'operatore della nave o della barca. |
soppresso | ||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
4. Un contribuente residente è soggetto all'imposta sul reddito delle società su tutti i redditi derivanti da qualsiasi fonte, sia all'interno che all'esterno dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali. |
4. Un contribuente residente è soggetto all'imposta sul reddito delle società su tutti i redditi prodotti da qualsiasi attività, sia all'interno che all'esterno dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali. | ||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
5. Un contribuente non residente è soggetto all'imposta sul reddito delle società su tutti i redditi derivanti da un'attività svolta tramite una stabile organizzazione in uno Stato membro. |
5. Un contribuente non residente è soggetto all'imposta sul reddito delle società su tutti i redditi derivanti da un'attività svolta tramite una stabile organizzazione, anche digitale, in uno Stato membro. La stabile organizzazione digitale di un contribuente è determinata in base alle condizioni e ai criteri elencati all'articolo 5 della direttiva del Consiglio ... relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società1bis. | ||||||||||||||
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_______________ | ||||||||||||||
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1 bis Direttiva del Consiglio ... relativa a una base imponibile per l'imposta sulle società (GU L ... del …, pag. ...). | ||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
(a) il diritto di esercitare più del 50 % dei diritti di voto, e |
(a) il diritto di esercitare diritti di voto superiori al 50 %, e | ||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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2 bis. Le stabili organizzazioni comprendono le stabili organizzazioni digitali, a norma delle condizioni e dei criteri elencati all'articolo 5 della direttiva del Consiglio ... relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società1bis. | ||||||||||||||
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_______________ | ||||||||||||||
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1 bis Direttiva del Consiglio ... relativa a una base imponibile per l'imposta sulle società (GU L ... del …, pag. ...). | ||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
1. Le basi imponibili di tutti i membri di un gruppo si sommano in una base imponibile consolidata. |
1. La base imponibile di un gruppo consolidato è determinata come se si trattasse di un'unica entità. A tal fine, la base imponibile aggregata del gruppo deve essere ricalcolata in modo da eliminare tutti gli utili o le perdite, compresi quelli derivanti da eventuali operazioni, di qualsiasi natura, tra due o più entità nell'ambito del gruppo. | ||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
2. Quando la base imponibile consolidata è negativa, la perdita è riportata e compensata a fronte della base imponibile consolidata positiva seguente. Quando la base imponibile consolidata è positiva, è ripartita conformemente al capo VIII. |
2. Quando la base imponibile consolidata è negativa, la perdita è riportata e compensata a fronte della base imponibile consolidata positiva seguente per un periodo massimo di cinque esercizi. Quando la base imponibile consolidata è positiva, è ripartita conformemente al capo VIII. | ||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
2. I gruppi applicano un metodo uniforme e adeguatamente documentato per registrare le operazioni intragruppo. I gruppi possono cambiare il metodo solo per valide ragioni commerciali e solo all'inizio di un esercizio fiscale. |
2. I gruppi applicano un metodo uniforme e adeguatamente documentato per registrare le operazioni intragruppo. I gruppi possono cambiare il metodo solo per valide ragioni commerciali e solo all'inizio di un esercizio fiscale. Tutte queste operazioni sono eliminate dalla base imponibile per effetto del consolidamento effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. | ||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
3. Il metodo per registrare le operazioni intragruppo permette di identificare tutti i trasferimenti e le vendite intragruppo al costo più basso, per le attività non soggette ad ammortamento, o al valore a fini fiscali, per le attività ammortizzabili. |
soppresso | ||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
4. I trasferimenti intragruppo non cambiano lo statuto delle attività immateriali autoprodotte. |
soppresso | ||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Qualora, a seguito di una riorganizzazione tra imprese, uno o più gruppi, o due o più membri di un gruppo, diventino parte di un altro gruppo, eventuali perdite non compensate del gruppo o di gruppi preesistenti sono allocate a ciascuno dei membri di questi ultimi, conformemente al capo VIII e sulla base dei fattori applicabili alla fine dell'esercizio fiscale nel quale ha luogo la riorganizzazione. Eventuali perdite non compensate del gruppo o dei gruppi preesistenti sono riportate a esercizi successivi. |
Qualora, a seguito di una riorganizzazione tra imprese, uno o più gruppi, o due o più membri di un gruppo, diventino parte di un altro gruppo, eventuali perdite non compensate del gruppo o di gruppi preesistenti sono allocate a ciascuno dei membri di questi ultimi, conformemente al capo VIII e sulla base dei fattori applicabili alla fine dell'esercizio fiscale nel quale ha luogo la riorganizzazione. Eventuali perdite non compensate del gruppo o dei gruppi preesistenti sono riportate a un massimo di cinque esercizi. | ||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
2. Qualora due o più contribuenti principali procedano a una fusione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/133/CE del Consiglio15, eventuali perdite non compensate di un gruppo sono allocate ai suoi membri conformemente al capo VIII sulla base dei fattori applicabili alla fine dell'esercizio fiscale nel quale ha luogo la fusione. Eventuali perdite non compensate sono riportate a esercizi successivi. |
2. Qualora due o più contribuenti principali procedano a una fusione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/133/CE del Consiglio15, eventuali perdite non compensate di un gruppo sono allocate ai suoi membri conformemente al capo VIII sulla base dei fattori applicabili alla fine dell'esercizio fiscale nel quale ha luogo la fusione. Eventuali perdite non compensate sono riportate a un massimo di cinque esercizi. | ||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||
15 Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34). |
15 Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34). | ||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
La base imponibile consolidata è ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale sulla base di una formula. La formula per determinare la percentuale assegnata al membro A di un gruppo, nella quale si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività, si presenta come segue: |
La base imponibile consolidata è ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale sulla base di una formula. La formula per determinare la percentuale assegnata al membro A di un gruppo, nella quale si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività, nonché al fattore dati, si presenta come segue: | ||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 – formula | |||||||||||||||
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+ * Base impon. consol. | |||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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Qualora uno o più fattori non siano applicabili in ragione della natura delle attività di un contribuente, tutti gli altri fattori applicabili dovrebbero essere riponderati in maniera proporzionale nella formula, in modo che ciascun fattore applicabile mantenga un peso assolutamente uguale. | ||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
5. Nel determinare la percentuale assegnata a un membro di un gruppo, si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività. |
5. Nel determinare la percentuale assegnata a un membro di un gruppo, si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività, nonché al fattore dati. | ||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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5 bis. Il fattore dati è composto, per metà, dal volume totale dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online raccolti per Stato membro da un membro del gruppo al numeratore e dal volume totale dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online raccolti per Stato membro dal gruppo al denominatore e, per l'altra metà, dal volume totale dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online utilizzati per Stato membro da un membro del gruppo al numeratore e dal volume totale dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online utilizzati per Stato membro dal gruppo al denominatore. | ||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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5 ter. Il volume di dati personali raccolti in base al fattore dati è calcolato al termine dell'esercizio fiscale in ciascuno Stato membro. | ||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5 quater (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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5 quater. La definizione di raccolta e di utilizzo a fini commerciali di dati personali nel contesto del fattore dati è determinata in conformità del regolamento (UE) 2016/679. | ||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 29 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Articolo 29 |
soppresso | ||||||||||||||
Clausola di salvaguardia |
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In deroga alla regola di cui all'articolo 28, se il contribuente principale o un'autorità competente ritiene che la percentuale della base imponibile consolidata assegnata a un membro del gruppo non rappresenti correttamente la portata dell'attività economica di quest'ultimo, può chiedere l'uso di un metodo alternativo per il calcolo della percentuale di imposte di ciascun membro del gruppo. Il metodo alternativo può essere utilizzato solo se, dopo consultazioni tra le autorità competenti e, se del caso, discussioni svoltesi conformemente agli articoli 77 e 78, tutte queste autorità lo accettano. Lo Stato membro dell'autorità tributaria principale informa la Commissione in merito al metodo alternativo utilizzato. |
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Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
1. Le vendite di beni sono incluse nel fattore fatturato del membro del gruppo situato nello Stato membro dove si conclude la spedizione o il trasporto dei beni all'acquirente. Se è impossibile identificare questo luogo, le vendite di beni sono attribuite al membro del gruppo situato nello Stato membro dove è stato possibile per l'ultima volta localizzare i beni. |
1. Le vendite di beni sono incluse nel fattore fatturato del membro del gruppo situato nello Stato membro dove si conclude la spedizione o il trasporto dei beni all'acquirente. Se è impossibile identificare questo luogo, o se il membro del gruppo non ha un nesso imponibile, le vendite di beni sono attribuite al membro del gruppo situato nello Stato membro dove è stato possibile per l'ultima volta localizzare i beni. | ||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 43 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Articolo 43 |
soppresso | ||||||||||||||
Spedizione marittima, trasporto su vie d'acqua interne e trasporto aereo |
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I ricavi, i costi e le altre voci deducibili di un membro del gruppo la cui principale attività è l'esercizio di navi o aerei nel traffico internazionale o l'esercizio di navi impiegate nel trasporto su vie d'acqua interne sono esclusi dalla base imponibile consolidata e non sono ripartiti conformemente alle regole di cui all'articolo 28. Tali ricavi, costi e altre voci deducibili sono invece assegnati a tale membro del gruppo in base a ogni singola operazione e sono soggetti all'aggiustamento dei prezzi conformemente all'articolo 56 della direttiva 2016/xx/UE. |
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Le partecipazioni nel membro del gruppo o del membro del gruppo sono prese in considerazione al fine di determinare se esista un gruppo ai sensi degli articoli 5 e 6. |
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Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 2 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
2. La notifica di cui al paragrafo 1 riguarda tutti i membri del gruppo, tranne le compagnie di trasporto marittimo di cui all'articolo 2, paragrafo 4. |
2. La notifica di cui al paragrafo 1 riguarda tutti i membri del gruppo. | ||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 48 – comma 2 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
La Commissione può adottare un atto che introduca un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2. |
La Commissione adotta un atto che introduce un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2. | ||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 55 – comma 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
La Commissione può adottare atti che stabiliscano regole sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2. |
La Commissione adotta atti che stabiliscono regole sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. La Commissione elabora detti moduli uniformi della dichiarazione dei redditi in collaborazione con le amministrazioni fiscali degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2. | ||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 65 – paragrafo 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro nel quale un membro di un gruppo è residente a fini fiscali o situato in forma di stabile organizzazione dissenta da una decisione presa dall'autorità tributaria principale, conformemente all'articolo 49 o all'articolo 56, paragrafi 2 o 4, o paragrafo 5, secondo comma, può impugnarla dinanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità tributaria principale entro un periodo di tre mesi. |
1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro nel quale un membro di un gruppo è residente a fini fiscali o situato in forma di stabile organizzazione, anche sotto forma di stabile organizzazione digitale, dissenta da una decisione presa dall'autorità tributaria principale, conformemente all'articolo 49 o all'articolo 56, paragrafi 2 o 4, o paragrafo 5, secondo comma, può impugnarla dinanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità tributaria principale entro un periodo di tre mesi. | ||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 65 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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2 bis. La Commissione analizza la possibilità che la creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie permetta di aumentare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia della risoluzione delle controversie tra Stati membri. La Commissione presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa. | ||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
1. I ricorsi contro gli accertamenti di imposta rettificati o gli accertamenti di imposta di cui all'articolo 54 sono esaminati da un organismo amministrativo competente per i ricorsi di primo grado conformemente alla legge dello Stato membro dell'autorità tributaria principale. Tale organismo amministrativo è indipendente dalle autorità tributarie dello Stato membro dell'autorità tributaria principale. Se in tale Stato membro non vi è alcun organismo amministrativo competente, il contribuente principale può ricorrere direttamente al giudice. |
1. I ricorsi contro gli accertamenti di imposta rettificati o gli accertamenti di imposta di cui all'articolo 54 sono esaminati da un organismo amministrativo competente per i ricorsi di primo grado conformemente alla legge dello Stato membro dell'autorità tributaria principale. Tale organismo amministrativo è indipendente dalle autorità tributarie dello Stato membro dell'autorità tributaria principale. Se in tale Stato membro non vi è alcun organismo amministrativo competente, o se il contribuente principale così preferisce, il contribuente principale può ricorrere direttamente al giudice. | ||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 5 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
5. L'organismo amministrativo di cui al paragrafo 1 decide in merito ai ricorsi entro sei mesi. Se entro tale periodo non viene comunicata al contribuente principale alcuna decisione, è considerata confermata la decisione dell'autorità tributaria principale. |
5. L'organismo amministrativo di cui al paragrafo 1, se adito in relazione a ricorsi, decide in merito ai ricorsi entro sei mesi. Se entro tale periodo non viene comunicata al contribuente principale alcuna decisione, è considerata confermata la decisione dell'autorità tributaria principale. | ||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 2 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
2. Quando si applica il paragrafo 1, gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA sono calcolati per l'intero gruppo e comprendono i risultati di tutti i membri del gruppo. L'importo di 3 000 000 EUR di cui all'articolo 13 della direttiva 2016/xx/UE è aumentato a 5 000 000. |
2. Quando si applica il paragrafo 1, gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA sono calcolati per l'intero gruppo e comprendono i risultati di tutti i membri del gruppo. L'importo di 1 000 000 EUR di cui all'articolo 13 della direttiva 2016/xx/UE è aumentato a 5 000 000. | ||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 71 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Articolo 71 |
soppresso | ||||||||||||||
Compensazione delle perdite con recupero |
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1. L'articolo 41 della direttiva 2016/xx/UE sulla compensazione delle perdite con recupero cessa automaticamente di applicarsi quando entra in vigore la presente direttiva. |
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2. Le perdite trasferite che non sono ancora state recuperate quando entra in vigore la presente direttiva rimangono assegnate al contribuente a cui sono state trasferite. |
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Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 72 – comma 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Ai fini della presente direttiva, il riferimento all'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società cui il contribuente sarebbe stato soggetto conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2016/xx/UE non si applica ed è sostituito dall'aliquota media dell'imposta sul reddito delle società applicabile in tutti gli Stati membri. |
Ai fini della presente direttiva, si applicano le norme in materia di switch-over enunciate all'articolo 53 della direttiva 2016/xx/UE. | ||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 73 – comma 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Ai fini della presente direttiva, la portata della normativa sulle società estere controllate ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri di un gruppo ed entità che siano residenti a fini fiscali, o a stabili organizzazioni che siano situate, in un paese terzo. |
Ai fini della presente direttiva, la portata della normativa sulle società estere controllate ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri di un gruppo ed entità che siano residenti a fini fiscali, o a stabili organizzazioni, comprese le stabili organizzazioni digitali, che siano situate in un paese terzo. | ||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 74 – comma 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Ai fini della presente direttiva, la portata delle norme sul disallineamento da ibridi di cui all'articolo 61 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri del gruppo e non membri del gruppo che siano imprese consociate ai sensi dell'articolo 56 della direttiva 2016/xx/UE. |
Ai fini della presente direttiva, si applicano la portata delle norme sul disallineamento da ibridi e le relative disposizioni quali definite all'articolo 61 della direttiva 2016/xx/UE. | ||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 76 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Articolo 76 |
Articolo 76 | ||||||||||||||
Informazione del Parlamento europeo |
Informazione del Parlamento europeo | ||||||||||||||
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1. Il Parlamento europeo organizza una conferenza interparlamentare per valutare il regime della CCCTB, tenendo conto dell'esito delle discussioni in materia di politica fiscale condotte nel quadro della procedura del semestre europeo. Il Parlamento europeo comunica il suo parere e le sue conclusioni al riguardo tramite una risoluzione indirizzata alla Commissione e al Consiglio. | ||||||||||||||
Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di potere da parte del Consiglio. |
2. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di potere da parte del Consiglio. | ||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 78 bis (nuovo) | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
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Articolo 78 bis | ||||||||||||||
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Meccanismo di compensazione | ||||||||||||||
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Al fine di compensare gli shock improvvisi subiti dal gettito fiscale degli Stati membri in ragione degli utili e delle perdite di bilancio causati direttamente ed esclusivamente dal passaggio al nuovo regime introdotto dalla presente direttiva, la Commissione istituisce un meccanismo di compensazione specifico, che è operativo a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. La compensazione è oggetto di adeguamenti annuali per tenere conto di eventuali decisioni adottate a livello nazionale o regionale prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. Il meccanismo di compensazione è finanziato mediante l'avanzo di bilancio degli Stati membri che beneficiano di un aumento del gettito fiscale ed è istituito per un periodo iniziale di sette anni. Dopo tale periodo, la Commissione valuta la necessità che il meccanismo di compensazione continui a operare e decide pertanto se porvi fine oppure rinnovarlo per un altro periodo massimo di due anni. | ||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 79 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Articolo 79 |
Articolo 79 | ||||||||||||||
Riesame |
Relazione di attuazione e riesame | ||||||||||||||
La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo VIII della presente direttiva, sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri. |
La Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione di attuazione include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo VIII della presente direttiva, sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri. In sede di elaborazione delle conclusioni di tale relazione di attuazione o nel quadro del successivo quadro finanziario pluriennale, la Commissione propone le modalità e le condizioni per destinare una parte del gettito fiscale generato dalla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società al bilancio dell'Unione, al fine di ridurre in maniera proporzionale i contributi degli Stati membri a detto bilancio. | ||||||||||||||
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La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva 10 anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. | ||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. | ||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||
Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2021. |
Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020. |
MOTIVAZIONE
Introduzione
Alla fine del 2016, la Commissione ha presentato un'ampia revisione delle norme in materia di tassazione delle imprese con un approccio in due fasi, vale a dire una proposta relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) e una proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB). Al contempo, la Commissione ha ritirato la sua proposta sulla CCCTB del 2011, bloccata al Consiglio. L'obiettivo del rilancio di questo progetto è rafforzare il mercato interno rendendo più semplice e meno costoso per le imprese operare a livello transfrontaliero nell'UE, oltre a contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva delle imprese e ad aumentare la trasparenza dell'imposta sulle società nell'UE.
Mentre la CCTB fornisce una serie di norme per il calcolo della base imponibile delle società, la CCCTB introduce un elemento di consolidamento che consentirebbe alle imprese di compensare le perdite riportate in uno Stato membro con i profitti ottenuti in un altro Stato membro.
L'idea di armonizzare i sistemi di tassazione delle imprese nell'UE non è una novità: compare già in documenti strategici dei primi anni Sessanta. Nel 1975 la Commissione ha proposto una direttiva sull'armonizzazione dei sistemi di tassazione delle imprese e sulla ritenuta alla fonte sui dividendi, che a causa della mancanza di progressi in seno al Consiglio è stata infine ritirata nel 1990. Al suo posto, la Commissione ha elaborato orientamenti relativi all'imposizione fiscale delle imprese. Nel 2001 la Commissione ha pubblicato uno studio sulla tassazione delle imprese nel mercato interno; tuttavia, ha proposto la CCCTB soltanto nel 2011.
Il Parlamento europeo ha espresso il suo sostegno per il progetto della CCCTB in numerose occasioni. Nel 2008 ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di lanciare la CCCTB e nel 2012 ha adottato una relazione del relatore Marianne Thyssen, in cui ha invitato ad applicare la CCCTB il prima possibile e al maggior numero possibile di imprese. Nel 2015, nella sua risoluzione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 1), il Parlamento ha chiesto l'istituzione di una CCCTB obbligatoria e ha poi ribadito tali appelli nella risoluzione del 2016 (TAXE 2).
Contesto
La tassazione equa delle imprese è un tema che si è imposto tra le priorità internazionali nel contesto della crisi finanziaria mondiale e delle numerose rivelazioni di scandali finanziari, come i Luxleaks e i Panama Papers. La lotta contro l'elusione fiscale ha portato all'adozione dell'iniziativa dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). Nell'UE, le raccomandazioni BEPS sono state attuate, tra l'altro, attraverso il pacchetto anti-elusione (ATAD 1), adottato a metà del 2016, e l'ATAD 2 sui disallineamenti da ibridi, adottato all'inizio di quest'anno, nonché lo scambio di informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale ("DAC4") e la rendicontazione paese per paese ("DAC5").
La CCCTB è un elemento mancante fondamentale per la costruzione di un reale mercato interno e per la lotta contro l'elusione fiscale. La CCCTB assicura la certezza del diritto fiscale, un quadro normativo chiaro e stabile e norme anti-elusione solide, compresa l'abolizione dei prezzi di trasferimento.
Nel contesto economico internazionale attuale, si pone agli Stati membri la sfida di garantire che i redditi da attività economiche siano tassati nel luogo in cui viene creato il valore. In particolare, le grandi società multinazionali sono in grado di trasferire facilmente gli utili negli Stati membri con aliquote più basse per l'imposta sulle società. Per evitare effetti negativi sul gettito fiscale dei singoli Stati membri, il relatore ritiene che dovrebbe essere introdotta una compensazione in applicazione delle norme sulla CCCTB. Inoltre, il relatore è favorevole a introdurre meccanismi di flessibilità per dare piena esecuzione alla direttiva, allineati alla tempistica della direttiva CCTB, e a monitorare l'andamento del regime, una volta in vigore, per adeguarlo all'evoluzione della situazione politica ed economica.
I possibili sviluppi internazionali futuri, quali una diminuzione significativa di un'aliquota dell'imposta sulle società nel Regno Unito a seguito della Brexit o la prevista revisione del sistema di tassazione delle società negli Stati Uniti, rendono più urgente l'adozione della CCCTB con l'introduzione di un certo grado di flessibilità nel sistema.
Inoltre, i sistemi esistenti di tassazione delle società riflettono le realtà economiche del secolo scorso, nelle quali le imprese presentavano un chiaro legame con un mercato locale. La globalizzazione, la digitalizzazione dell'economia mondiale, il commercio elettronico e i nuovi modelli imprenditoriali offrono notevoli opportunità per le imprese e per i cittadini europei. Tuttavia, rappresentano anche delle sfide per quanto riguarda la prevenzione della distorsione del mercato e la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale. Le imprese che operano nell'UE senza una sede fisica devono essere trattate allo stesso modo di quelle che hanno una sede fisica nell'UE. I moderni sistemi fiscali del XXI secolo devono affrontare le specificità della nuova economia digitale globalizzata; per questo motivo il relatore ritiene che la CCCTB dovrebbe comprendere anche il concetto di presenza digitale e lo sfruttamento del valore commerciale dei dati personali.
La CCCTB offre chiaramente grandi benefici alle imprese, consentendo loro di seguire norme fiscali uniformi in tutti gli Stati membri e di presentare un'unica dichiarazione dei redditi per tutte le attività svolte nell'UE presso l'autorità fiscale principale. Un sistema unico di tassazione delle imprese nell'UE eviterebbe anche la necessità di sistemi di tassazione paralleli negli Stati membri, diminuendo notevolmente i costi amministrativi.
Consolidamento
Nella proposta, la Commissione suggerisce che gli utili imponibili siano divisi tra gli Stati membri in cui opera l'impresa. La formula di ripartizione (la "Massachusetts formula", utilizzata fin dalla metà del XX secolo e già proposta dalla Commissione nel 2011), si compone di tre fattori con la stessa ponderazione: fatturato, attività e lavoro. Il relatore propone di aggiungere il quarto fattore – la raccolta e l'utilizzo dei dati personali per scopi commerciali ("DATA") – per garantire che la CCCTB si applichi anche alle attività digitali. Tali fattori sono più resistenti alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva rispetto ai prezzi di trasferimento. Le formule di ripartizione sono utilizzate da alcuni Stati federali come gli Stati Uniti, il Canada e la Svizzera.
Inoltre, questo sistema consentirebbe agli Stati membri di mantenere il diritto sovrano di fissare l'aliquota d'imposta e tassare l'appropriata quota di utili prodotti da una società. Il relatore insiste sul fatto che l'elemento di consolidamento è una condizione sine qua non del nuovo sistema di tassazione e deve essere introdotto contestualmente alle norme comuni in materia di tassazione delle società.
Una maggiore cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali è fondamentale per il successo del consolidamento. L'autorità del contribuente principale fungerà da "sportello unico" per le imprese, che dunque dovranno sviluppare ulteriormente le loro capacità basandosi sulle recenti esperienze nell'attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Il relatore ritiene che le proposte sulla CCCTB rappresentino una componente essenziale nel completamento del mercato interno e abbiano il potenziale di aumentare la crescita dell'economia europea. Un nuovo quadro promuoverebbe un mercato interno più equo e meglio integrato e potrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di altri progetti faro come l'Unione dei mercati dei capitali, il mercato unico digitale e il piano di investimenti per l'Europa. Il relatore è convinto che la CCCTB affronti le attuali sfide nel contesto della tassazione internazionale e possa fungere da potente strumento nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva.
PARERE DI MINORANZA
espresso, a norma dell'articolo 52 bis, paragrafo 4, del regolamento,
da Esther de Lange, Brian Hayes, Gunnar Hökmark (gruppo PPE)
1. Sebbene l'imposizione fiscale sia competenza degli Stati membri, la lotta contro l'elusione fiscale e l'evasione fiscale dimostra che è necessario intensificare la cooperazione a livello europeo. La proposta in esame, relativa alla base imponibile (consolidata) comune dell'imposta sulle società, avrà tuttavia solo un impatto minimo sul contrasto dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale, mentre le conseguenze per le economie degli Stati membri saranno molto gravi, soprattutto perché la formula di consolidamento proposta non rispecchia correttamente il livello di attività economica.
2. Non è stata condotta una valutazione d'impatto paese per paese sufficientemente dettagliata né relativamente alla CCTB né alla CCCTB, soprattutto in termini di impatto sul gettito fiscale degli Stati membri. Le ulteriori modifiche proposte nella presente relazione evidenziano la necessità di una nuova valutazione d'impatto che calcoli chiaramente le conseguenze per ciascuno Stato membro.
3. Inoltre, la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società multinazionali rappresenta un problema globale. Una base concordata a livello internazionale, attraverso l'iniziativa dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS), rappresenta la soluzione migliore a questo problema.
4. Sette parlamenti nazionali hanno emanato pareri motivati in cui sollevano obiezioni alle proposte relative alla CCTB e alla CCCTB per motivi connessi alla sussidiarietà e alla sovranità fiscale. Tali preoccupazioni non sono state affatto prese in considerazione nella presente relazione.
PARERE della commissione giuridica (4.10.2017)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)
(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))
Relatore per parere: Evelyn Regner
BREVE MOTIVAZIONE
I. Introduzione
La presente proposta, insieme alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (2016/0337 (CNS)), rappresenta un rilancio dell'iniziativa della Commissione del 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società nell'ambito dell'UE. L'obiettivo delle due proposte è quello di offrire una legislazione UE in materia che si adatti a un contesto economico che è diventato più globalizzato, mobile e digitale, in cui gli Stati membri incontrano sempre più difficoltà a lottare efficacemente contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva attraverso un'azione unilaterale al fine di proteggere le loro basi imponibili nazionali dall'erosione e contrastare il trasferimento degli utili.
II. Un'attuazione efficace del consolidamento
L'attuazione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società è essenziale nella lotta volta a ottenere giustizia tra le imprese all'interno e al di fuori dell'UE dal punto di vista fiscale. Una delle principali minacce per la giustizia fiscale è la pratica largamente diffusa del trasferimento degli utili. Una volta attuata pienamente, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società consentirà di attribuire il reddito al luogo di realizzazione del valore attraverso una formula basata su tre fattori di pari peso che sono più resistenti alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva rispetto ai prezzi di trasferimento. In questo modo, le lacune esistenti tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare in materia di prezzi di trasferimento, che rappresentano circa il 70 % di tutte le operazioni di trasferimento degli utili nell'UE, potrebbero essere eliminate consentendo di effettuare un passo importante verso un sistema fiscale equo, efficiente e trasparente. Di conseguenza, le due proposte dovrebbero essere considerate come un pacchetto unico e dovrebbero essere attuate fianco a fianco per conseguire una maggiore giustizia fiscale. La base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società dovrebbe essere attuata entro la fine del 2020.
Per quanto riguarda l'equità generale dei nostri sistemi fiscali, le società devono sostenere la propria parte dell'onere, e pertanto è fondamentale che le nuove esenzioni fiscali non provochino un'erosione della base imponibile. È necessario sostenere le misure volte a incentivare i soggetti privati a investire nell'economia reale, dato che l'attuale carenza di investimenti nell'UE è una delle principali cause delle sue difficoltà economiche. Tuttavia è necessario studiare attentamente le agevolazioni fiscali per le società ed attuarle soltanto se il loro impatto positivo sull'occupazione e la crescita è evidente escludendo qualsiasi rischio di creare nuove lacune nel sistema fiscale. Pertanto l'innovazione e gli investimenti andrebbero promossi attraverso sovvenzioni pubbliche piuttosto che attraverso esenzioni fiscali.
Al fine di contrastare efficacemente le strutture di pianificazione fiscale aggressiva ed evitare due regimi fiscali paralleli, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società dovrebbe essere obbligatoria per tutte le società con un fatturato superiore a 40 milioni di EUR. Le soglie per le micro, le piccole, le medie e le grandi imprese sono definite già da tempo. Il concetto risale alla quarta direttiva sul diritto societario del 1978. La necessità di introdurre una nuova soglia non è stata finora motivata in modo soddisfacente dalla Commissione. Dal momento che le PMI non dispongono di risorse per investire in strutture di società di comodo al fine di trasferire artificiosamente gli utili, esse si ritrovano in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle multinazionali. Al fine di garantire un mercato unico sano è essenziale istituire un sistema di base imponibile comune per l'imposta sulle società equo, efficiente, trasparente e favorevole alla crescita, basato sul principio che gli utili dovrebbero essere tassati nel paese in cui sono realizzati.
Tenendo conto del cambiamento digitale nel contesto imprenditoriale, è necessario definire il concetto di sede di un'impresa digitale. Le società che realizzano ricavi in uno Stato membro senza disporre di una sede fisica in tale Stato membro devono essere trattate allo stesso modo delle società che dispongono di una sede fisica. Pertanto la CCCTB deve applicarsi anche alle società digitali.
III. Introduzione nella proposta di un'aliquota d'imposta minima sulle società
Un'aliquota d'imposta minima comune ed equa sulle società è l'unico modo per realizzare un trattamento equo e paritario tra i vari soggetti che esercitano un'attività economica nell'UE, nonché all'interno della più ampia comunità dei soggetti di imposta. La mancata attuazione di una tale aliquota minima condurrà soltanto a una situazione in cui la corsa al ribasso sulle aliquote d'imposta verrà intensificata. L'esistenza di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società implica che gli Stati membri non saranno più in grado di competere attraverso le basi imponibili e che pertanto vi sarà un maggiore incentivo a competere mediante le aliquote d'imposta. In media, l'imposta sulle società nell'UE è scesa dal 35 % negli anni '90 al 22,5 % di oggi. Per porre fine alla corsa al ribasso delle aliquote d'imposta sulle società a livello dell'UE, è necessario introdurre un'aliquota d'imposta minima del 25 %.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta delle società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Un'azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi questi tipi di carenze del mercato. |
(1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più aggressive e sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta delle società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. In un quadro economico più globalizzato, mobile e digitale, un'azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi questi tipi di carenze del mercato attraverso l'allineamento della base imponibile per l'imposta sulle società nell'Unione e la creazione di un contesto imprenditoriale più equo e coerente in cui le società possano operare. | ||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(2) Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle loro frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione. |
(2) Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. Un sistema di imposta sulle società che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società incrementerebbe la trasparenza delle attività delle multinazionali e consentirebbe al pubblico di valutare il loro impatto sull'economia. È pertanto necessario prevedere meccanismi che impediscano alle imprese di sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. I gruppi con sedi nell'Unione dovrebbero sostenere i principi dell'Unione di buona governance. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle loro frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione. | ||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 3 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 10 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(10) È opportuno che la formula di ripartizione della base imponibile consolidata comprenda tre fattori cui è attribuita la medesima ponderazione: lavoro, attività e vendite in funzione della destinazione. Tali fattori con la stessa ponderazione dovrebbero riflettere un approccio equilibrato alla ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili e garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente maturati. Il lavoro e le attività dovrebbero quindi essere assegnati allo Stato membro in cui il lavoro viene svolto o le attività sono situate, attribuendo un peso adeguato agli interessi dello Stato membro di origine, mentre le vendite dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di destinazione dei beni o dei servizi. Per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell'ambito dell'Unione e consentire così un'equa ripartizione della base imponibile consolidata, è opportuno che il fattore lavoro comprenda sia il monte distribuzioni che il numero di dipendenti (e che ognuno dei due elementi valga la metà). Il fattore attività dovrebbe da parte sua comprendere tutte le attività materiali immobilizzate, ma non le attività immateriali e finanziarie, a causa delle loro fluttuazioni e dei conseguenti rischi di aggiramento delle disposizioni della direttiva. Qualora eccezionalmente il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere un metodo alternativo di allocazione del reddito. |
(10) È opportuno che la formula di ripartizione della base imponibile consolidata comprenda tre fattori cui è attribuita la medesima ponderazione: lavoro, attività e vendite in funzione della destinazione. Tali fattori con la stessa ponderazione dovrebbero riflettere un approccio equilibrato alla ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili e garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente maturati, anche nel caso delle attività del settore dell'economia digitale che non richiedono necessariamente una sede fissa in uno Stato membro per esercitarvi un'attività. Il lavoro e le attività dovrebbero quindi essere assegnati allo Stato membro in cui il lavoro viene svolto o le attività sono situate, attribuendo un peso adeguato agli interessi dello Stato membro di origine, mentre le vendite dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di destinazione dei beni o dei servizi. Per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell'ambito dell'Unione e consentire così un'equa ripartizione della base imponibile consolidata, è opportuno che il fattore lavoro comprenda sia il monte distribuzioni che il numero di dipendenti (e che ognuno dei due elementi valga la metà). Il fattore attività dovrebbe da parte sua comprendere tutte le attività materiali immobilizzate, ma non le attività immateriali e finanziarie, a causa delle loro fluttuazioni e dei conseguenti rischi di aggiramento delle disposizioni della direttiva. Qualora eccezionalmente il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere un metodo alternativo di allocazione del reddito. Tuttavia, i tre fattori con la stessa ponderazione sono più resilienti alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva rispetto ai metodi dei prezzi di trasferimento ampiamente diffusi e attualmente in uso per l'attribuzione degli utili. Di conseguenza potrebbero essere eliminate le lacune esistenti tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare per quanto concerne i prezzi di trasferimento, che rappresentano circa il 70 % di tutte le operazioni di trasferimento degli utili nell'Unione, consentendo di effettuare un passo importante verso un sistema fiscale equo, efficiente e trasparente. | ||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
2. Una società che applica le norme della presente direttiva cessa di essere soggetta al diritto nazionale in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dalla presente direttiva, salvo altrimenti stabilito. |
2. Una società che applica le norme della presente direttiva resta soggetta al diritto nazionale in materia di imposta sul reddito delle società. In caso di conflitto fra la presente direttiva e il diritto nazionale in materia di imposta sul reddito delle società, quest'ultimo prevale, salvo altrimenti stabilito. | ||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2 bis. La presente direttiva si applica anche alle imprese costituite in base al diritto di un paese terzo con riguardo alle sedi di imprese digitali rivolte specificamente ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro o le cui entrate provengono dall'attività in uno Stato membro, se l'impresa economica soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d). Per stabilire se la sede di un'impresa digitale è rivolta specificamente ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro, si considerano, a norma dell'azione 1 dell'iniziativa BEPS dell'OCSE, le ubicazioni fisiche dei consumatori o degli utenti e dei fornitori di beni e servizi offerti. Laddove queste non siano accertabili, si considera se la sede dell'impresa digitale esercita la propria attività economica sotto il dominio di primo livello di uno Stato membro o dell'Unione o se, in relazione alle imprese basate su un'applicazione mobile, la sede dell'impresa digitale distribuisce la sua applicazione attraverso la parte specifica di un centro di distribuzione di un'applicazione mobile di uno Stato membro o se l'attività è esercitata sotto un dominio che, ad esempio in virtù dell'uso di denominazioni di Stati membri, regioni o città, chiarisce che la sede dell'impresa digitale è rivolta ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro, o se l'attività economica è soggetta ai termini e alle condizioni generali applicabili specificamente all'Unione o a uno Stato membro, o se la presenza internet della sede dell'impresa digitale offre spazi pubblicitari rivolti specificamente ai consumatori e alle imprese in uno Stato membro. | ||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(28 bis) "sede di un'impresa digitale", tenendo conto delle conclusioni dell'azione 1 dell'iniziativa BEPS dell'OCSE, una sede rivolta specificamente ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro, tenendo in debito conto le ubicazioni fisiche dei consumatori o degli utenti e dei fornitori dei beni e servizi offerti. Laddove queste non siano accertabili, si considera se la sede esercita la propria attività commerciale sotto il dominio di primo livello dello Stato membro o dell'Unione o se, in relazione alle attività economiche basate su un'applicazione mobile, distribuisce la sua applicazione attraverso la parte specifica di un centro di distribuzione di un'applicazione mobile di uno Stato membro o se l'attività è esercitata sotto un dominio che, in virtù ad esempio dell'uso delle denominazioni di Stati membri, regioni o città, chiarisce che la sede è rivolta ai consumatori o alle attività economiche in uno Stato membro, o se l'attività è soggetta ai termini e alle condizioni generali applicabili specificamente all'Unione europea o a uno Stato membro, o se la presenza internet dell'impresa offre spazi pubblicitari specificamente rivolti ai consumatori e alle imprese in uno Stato membro. | ||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 28 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 73 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 79 – comma 1 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo VIII della presente direttiva, sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri. |
La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo VIII della presente direttiva, sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società |
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Riferimenti |
COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 24.11.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 24.11.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Evelyn Regner 28.11.2016 |
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Esame in commissione |
3.5.2017 |
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Approvazione |
7.9.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
13 8 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Gabriel Mato, Andrey Novakov |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
13 |
+ |
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ALDE EFDD ENF GUE/NGL Verts/ALE S&D |
Jean-Marie Cavada Joëlle Bergeron Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton Kostas Chrysogonos Max Andersson, Julia Reda Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken |
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8 |
- |
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ALDE ECR PPE |
António Marinho e Pinto Angel Dzhambazki Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società |
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Riferimenti |
COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) |
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Consultazione del PE |
21.11.2016 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 24.11.2016 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
IMCO 24.11.2016 |
JURI 24.11.2016 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 5.12.2016 |
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Relatori Nomina |
Alain Lamassoure 22.11.2016 |
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Esame in commissione |
30.8.2017 |
10.10.2017 |
6.11.2017 |
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Approvazione |
21.2.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 11 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Alberto Cirio, Alex Mayer, Laurenţiu Rebega |
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Deposito |
1.3.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
38 |
+ |
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ALDE |
Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck |
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ECR |
Pirkko Ruohonen-Lerner |
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PPE |
Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Esther de Lange |
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S&D |
Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
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Verts/ALE |
Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun |
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11 |
- |
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ECR |
Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne |
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ENF |
Marco Zanni |
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GUE/NGL |
Matt Carthy, Miguel Viegas |
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PPE |
Brian Hayes, Gunnar Hökmark |
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S&D |
Costas Mavrides, Alfred Sant |
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5 |
0 |
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EFDD |
Marco Valli |
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ENF |
Bernard Monot, Laurenţiu Rebega |
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GUE/NGL |
Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan |
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Correzioni di voto |
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+ |
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- |
Esther de Lange, Laurenţiu Rebega |
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0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti