RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Jerzy Buzek


Procedura : 2017/0294(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0143/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0660),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0394/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0143/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti.

(3)  La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi e hanno un impatto significativo sul mercato interno del gas naturale dell'Unione. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione e saranno garantite la necessaria considerazione degli interessi strategici di tutti gli Stati membri, la sicurezza generale dell'approvvigionamento dell'Unione e la sua indipendenza energetica, evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.

(4)  Al fine di completare l'Unione dell'energia e applicarne le norme ai gasdotti da e verso i paesi terzi, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che erano stati completati prima della data in cui è stata approvata la presente proposta, unicamente previa raccomandazione da parte della Commissione, in particolare per quanto riguarda la concorrenza, il funzionamento e l'efficacia del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nonché la diversificazione delle fonti e dei fornitori di energia. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso i paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri.

(5)  L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso i paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri, in conformità della Convezione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas derivante dalla biomassa, dell'idrogeno verde e del metano sintetico ottenuto da energie rinnovabili, ai cui produttori dovrebbe essere concesso un accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero garantire che il biogas e il gas derivante dalla biomassa, l'idrogeno verde e il metano sintetico ottenuto da energie rinnovabili o altri tipi di gas godano di un accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1)  all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

"2.  Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa, all'idrogeno verde e al metano sintetico ottenuto da energie rinnovabili o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.";

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:it:PDF)

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)   all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"2 bis.  Per quanto concerne l'infrastruttura del gas che collega uno Stato membro a un paese terzo, la presente direttiva si applica entro il limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la presente direttiva si applica nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri.";

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 2 – punto 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

"17)  «interconnettore»: una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione;";

"17)  «interconnettore del gas»: una linea di trasporto, compresi i suoi punti fisici di ingresso da un paese terzo e di uscita verso un paese terzo, che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione, incluse le acque territoriali e le zone economiche esclusive degli Stati membri;";

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente comma:

 

"Qualsiasi decisione adottata conformemente al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è notificata alla Commissione senza indugio, congiuntamente a tutte le informazioni pertinenti in merito.";

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 9 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"Qualsiasi decisione adottata conformemente al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è notificata alla Commissione senza indugio, congiuntamente a tutte le informazioni pertinenti in merito.";

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 34 – paragrafo 4 – quarta frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  all'articolo 34, paragrafo 4, è aggiunta la quarta frase seguente:

 

"Se i paesi terzi soggetti a tale consultazione non rispondono alle consultazioni, gli Stati membri interessati possono adottare la decisione necessaria.";

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)") corrisponde a "articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:

"1.  Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori del gas, impianti di GNL e impianti di stoccaggio che hanno cominciato a operare commercialmente dopo il 1° gennaio 2019, possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito non superiore ai 5 anni, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

(a)   l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

(a)  l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

(b)   il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

(b)  il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

(c)   l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

(c)  l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

(d)   gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura, e

(d)  gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura, e

(e)   la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.

(e)  la deroga non deve pregiudicare la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati nonché la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale verso l'Unione o qualsiasi Stato membro o al loro interno.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 3 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione.";

"Prima di adottare una decisione l'autorità nazionale di regolamentazione consulta:

 

a)  le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri i cui mercati saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura; e

 

b)  le autorità pertinenti dei paesi terzi se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi.

 

Se le autorità dei paesi terzi soggetti a tale consultazione non rispondono alla consultazione entro tre mesi, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare la decisione necessaria.";

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera a (nuova)") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera a (nuova)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.";

"Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione. Tale decisione è notificata senza indugio alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti in merito.

 

Se le autorità dei paesi terzi soggetti a tale consultazione non rispondono alla consultazione entro tre mesi, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare la decisione necessaria.";

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera b") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera b" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell’esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l’accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

"Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali nonché della diversificazione e della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale verso e all'interno dell'Unione o di qualsiasi Stato membro.";

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 9 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)  al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all’autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Detto periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell’autorità di regolamentazione.

"Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all’autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Nell'adottare tale decisione relativa alle infrastrutture del gas da e verso un paese terzo, la Commissione tiene conto delle misure restrittive dell'Unione, ad esempio sanzioni economiche, eventualmente imposte a tale paese terzo. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell’autorità di regolamentazione.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera b ter (nuova)") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 41 – paragrafo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(6 bis)   all'articolo 41, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8.  In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

"8.  In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. Per quanto concerne le infrastrutture che collegano uno Stato membro con un paese terzo tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, le tariffe e le metodologie tengono conto di tutti i costi del progetto.";

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)") corrisponde a "articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 42 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

"6.  Le autorità di regolamentazione consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperano con esse relativamente all'esercizio dei gasdotti da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.";

"6.  Le autorità di regolamentazione consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperano con esse relativamente all'esercizio dei gasdotti da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.

 

Se le autorità dei paesi terzi soggetti a tale consultazione non rispondono alla consultazione entro tre mesi, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare la decisione necessaria.";

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 7") corrisponde a "articolo 1 – punto 6" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

"Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di adozione della presente proposta], gli Stati membri, previa raccomandazione della Commissione, possono decidere di derogare temporaneamente agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Alla Commissione, al gruppo di coordinamento del gas e all'Agenzia è notificato senza indugio qualsiasi progetto di deroga, corredato di tutte le informazioni pertinenti in merito e di un'analisi dettagliata dell'effetto della deroga e del gasdotto sul mercato interno del gas naturale e sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Entro un periodo di tre mesi dal giorno successivo alla ricezione di tale notifica, la Commissione emette una raccomandazione sulla conformità della deroga alle norme applicabili in materia di concorrenza, buon funzionamento del mercato e sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e ai pertinenti principi e obiettivi fondamentali della politica energetica dell'Unione, compresi quelli relativi all'Unione dell'energia. Nei casi dalle caratteristiche particolarmente complesse, la Commissione può estendere il periodo di cui al presente paragrafo di 3 messi aggiuntivi. Il gruppo di coordinamento del gas e l'Agenzia possono presentare alla Commissione le loro osservazioni relative alla conformità del progetto di deroga ai principi indicati nel presente articolo. La Commissione rende immediatamente pubblica la raccomandazione. Gli Stati membri interessati tengono nella massima considerazione la raccomandazione della Commissione. Quando lo Stato membro si discosta dalla raccomandazione della Commissione, tale Stato membro adduce e pubblica una motivazione dettagliata, sulla base di dati affidabili e criteri oggettivi. In nessun caso una deroga è concessa prima che la Commissione abbia emesso la sua raccomandazione o prima della scadenza del termine per l'emissione di tale raccomandazione.

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 8") corrisponde a "articolo 1 – punto 7" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.

La deroga è limitata nel tempo ed è subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 8") corrisponde a "articolo 1 – punto 7" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto.

Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto fisico di uscita dall'interconnettore decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto. Prima di concedere la deroga, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione consulta gli Stati membri ai quali è collegata la sua infrastruttura, fornisce loro tutte le informazioni pertinenti e tiene conto del parere di tali Stati membri.

[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 8") corrisponde a "articolo 1 – punto 7" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: un anno dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

MOTIVAZIONE

La sicurezza energetica e la capacità di fornire un'energia sostenibile a prezzi accessibili a tutti i consumatori europei costituiscono gli obiettivi centrali della strategia per l'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015 dalla Commissione europea. Un quadro giuridico coerente e stabile rappresenta un presupposto per il conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, il relatore accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione della proposta di modifica dell'attuale direttiva Gas, in linea con le richieste sollevate in varie occasioni dai deputati al Parlamento europeo. Il relatore ritiene che la proposta in questione, caratterizzata da un campo di applicazione limitato e da una natura piuttosto tecnica, rispecchi il fatto che le disposizioni della direttiva di più ampia portata siano già state largamente attuate. È tuttavia convinto che la revisione proposta aiuterà debitamente a colmare il divario normativo derivante da interpretazioni divergenti della normativa esistente e dall'approccio selettivo adottato da alcuni Stati membri e operatori del mercato nell'applicare il terzo pacchetto sull'energia ai gasdotti che entrano nell'Unione europea.

Fatto salvo l'articolo 194 del trattato sull'Unione europea (il trattato di Lisbona), la versione aggiornata della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non lascia spazio a incertezze né a interpretazioni errate riguardo al fatto che le norme dell'Unione in materia di energia si applichino pienamente a tutte le infrastrutture del gas da e verso i paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva si applica nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri. Tali norme riguardano la separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, l'accesso dei terzi, la regolazione tariffaria e i requisiti in materia di trasparenza e sono di fondamentale importanza per la competitività del mercato interno dell'energia dell'UE nonché per la sicurezza complessiva dell'approvvigionamento energetico e l'indipendenza energetica dell'Unione, in particolare nel contesto delle sue crescenti importazioni di gas.

Inoltre il relatore è favorevole all'approccio seguito dalla Commissione con l'adeguamento della definizione di "interconnettore" affinché si applichi anche alle infrastrutture che collegano l'UE con i paesi terzi. Tale approccio è pienamente coerente con le precedenti proposte della Commissione che trovano riscontro nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" e costituisce un altro passo verso il raggiungimento della necessaria compatibilità tra i mercati dell'elettricità e del gas dell'Unione.

Secondo la valutazione del relatore, la proposta della Commissione che modifica la direttiva Gas, garantendo la piena chiarezza giuridica e la trasparenza della legislazione esistente, crea condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato dell'energia dell'UE e assicura investimenti a lungo termine certi e prevedibili. Questi sono elementi centrali per ogni investitore od operatore affidabile che desideri operare secondo norme eque e paritarie. Tali elementi sono tuttavia essenziali anche per i cittadini e le industrie dell'UE. Infatti rafforzano la concorrenza di mercato e dovrebbero quindi comportare un abbassamento dei prezzi e il trattamento non discriminatorio di tutti i clienti. Infine, ma non per questo meno importante, gli emendamenti proposti contribuiscono al completamento e alla resilienza della nostra Unione dell'energia, sulla base di principi e valori e non di eccezioni.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il relatore ritiene che la proposta della Commissione sia idonea all'obiettivo perseguito e soddisfi le aspettative generali del Parlamento europeo. Tuttavia, propone di integrare e rafforzare ulteriormente le disposizioni, seguendo l'approccio della Commissione.

Il relatore è del parere che:

1)  Al fine di evitare qualsiasi incertezza riguardo alla portata territoriale della giurisdizione degli Stati membri, l'applicabilità territoriale della direttiva dovrebbe essere specificata nel testo della direttiva stessa, riportando fedelmente la formulazione del considerando 5 del preambolo. Tale chiarimento garantirà una certezza giuridica maggiore e consentirà di evitare ogni eventuale interpretazione errata della direttiva Gas, vale a dire lo scopo principale della proposta della Commissione.

2)  Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di fissare o approvare tariffe o metodologie che tengono conto di tutti i costi connessi alla costruzione e al funzionamento delle infrastrutture del gas tra gli Stati membri e i paesi terzi. A tal fine, tutti i costi sostenuti dai progetti sull'infrastruttura del gas tra gli Stati membri e i paesi terzi dovrebbero essere debitamente contabilizzati in modo trasparente.

3)  Qualora la possibilità di prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva per l'infrastruttura del gas già completata fosse considerata giustificata, una decisione in tal senso dovrebbe opportunamente prevedere la partecipazione della Commissione europea. Ciò è necessario per mantenere il massimo livello possibile di coerenza normativa del mercato interno e per garantire anche che una tale deroga non arrechi pregiudizio alle norme dell'UE in materia di concorrenza, all'efficace funzionamento del mercato interno del gas, alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e a tutti i pertinenti principi della politica energetica dell'UE, compresi gli obiettivi centrali dell'Unione dell'energia. Inoltre, nell'interesse di completare e sviluppare ulteriormente il mercato interno dell'energia dell'UE, l'orizzonte temporale di una deroga a talune disposizioni della direttiva dovrebbe essere esplicitamente indicato nel testo e non superare i 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificata.

4)  Dati il campo di applicazione limitato e il carattere tecnico della proposta della Commissione, e considerato il fatto che la proposta chiarisce essenzialmente l'applicabilità del terzo pacchetto sull'energia ai progetti cui partecipano paesi terzi, un periodo di tre mesi dovrebbe essere sufficiente per il suo recepimento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Riferimenti

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Presentazione della proposta al PE

8.11.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Relatori

       Nomina

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Esame in commissione

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Approvazione

21.3.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

13

9

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Deposito

11.4.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2018
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