RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Jerzy Buzek
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0660),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0394/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0143/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti. |
(3) La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi e hanno un impatto significativo sul mercato interno del gas naturale dell'Unione. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione e saranno garantite la necessaria considerazione degli interessi strategici di tutti gli Stati membri, la sicurezza generale dell'approvvigionamento dell'Unione e la sua indipendenza energetica, evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi. |
(4) Al fine di completare l'Unione dell'energia e applicarne le norme ai gasdotti da e verso i paesi terzi, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che erano stati completati prima della data in cui è stata approvata la presente proposta, unicamente previa raccomandazione da parte della Commissione, in particolare per quanto riguarda la concorrenza, il funzionamento e l'efficacia del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nonché la diversificazione delle fonti e dei fornitori di energia. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso i paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri. |
(5) L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso i paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri, in conformità della Convezione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas derivante dalla biomassa, dell'idrogeno verde e del metano sintetico ottenuto da energie rinnovabili, ai cui produttori dovrebbe essere concesso un accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 ter) Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero garantire che il biogas e il gas derivante dalla biomassa, l'idrogeno verde e il metano sintetico ottenuto da energie rinnovabili o altri tipi di gas godano di un accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2009/73/CE Articolo 1 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:it:PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2009/73/CE Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2009/73/CE Articolo 2 – punto 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2009/73/CE Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2009/73/CE Articolo 9 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Direttiva 2009/73/CE Articolo 34 – paragrafo 4 – quarta frase | |||||||||||||||||||||||||||||||
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[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)") corrisponde a "articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova) Direttiva 2009/73/CE Articolo 36 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073) | |||||||||||||||||||||||||||||||
[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera a Direttiva 2009/73/CE Articolo 36 – paragrafo 3 – seconda frase | |||||||||||||||||||||||||||||||
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[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera a (nuova)") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera a (nuova)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2009/73/CE Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2 – seconda frase | |||||||||||||||||||||||||||||||
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[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera b") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera b" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2009/73/CE Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova) Direttiva 2009/73/CE Articolo 36 – paragrafo 9 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073) | |||||||||||||||||||||||||||||||
[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera b ter (nuova)") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 2009/73/CE Articolo 41 – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)") corrisponde a "articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2009/73/CE Articolo 42 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 7") corrisponde a "articolo 1 – punto 6" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2009/73/CE Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 8") corrisponde a "articolo 1 – punto 7" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2009/73/CE Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 8") corrisponde a "articolo 1 – punto 7" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2009/73/CE Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 8") corrisponde a "articolo 1 – punto 7" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: un anno dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
MOTIVAZIONE
La sicurezza energetica e la capacità di fornire un'energia sostenibile a prezzi accessibili a tutti i consumatori europei costituiscono gli obiettivi centrali della strategia per l'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015 dalla Commissione europea. Un quadro giuridico coerente e stabile rappresenta un presupposto per il conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, il relatore accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione della proposta di modifica dell'attuale direttiva Gas, in linea con le richieste sollevate in varie occasioni dai deputati al Parlamento europeo. Il relatore ritiene che la proposta in questione, caratterizzata da un campo di applicazione limitato e da una natura piuttosto tecnica, rispecchi il fatto che le disposizioni della direttiva di più ampia portata siano già state largamente attuate. È tuttavia convinto che la revisione proposta aiuterà debitamente a colmare il divario normativo derivante da interpretazioni divergenti della normativa esistente e dall'approccio selettivo adottato da alcuni Stati membri e operatori del mercato nell'applicare il terzo pacchetto sull'energia ai gasdotti che entrano nell'Unione europea.
Fatto salvo l'articolo 194 del trattato sull'Unione europea (il trattato di Lisbona), la versione aggiornata della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non lascia spazio a incertezze né a interpretazioni errate riguardo al fatto che le norme dell'Unione in materia di energia si applichino pienamente a tutte le infrastrutture del gas da e verso i paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva si applica nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri. Tali norme riguardano la separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, l'accesso dei terzi, la regolazione tariffaria e i requisiti in materia di trasparenza e sono di fondamentale importanza per la competitività del mercato interno dell'energia dell'UE nonché per la sicurezza complessiva dell'approvvigionamento energetico e l'indipendenza energetica dell'Unione, in particolare nel contesto delle sue crescenti importazioni di gas.
Inoltre il relatore è favorevole all'approccio seguito dalla Commissione con l'adeguamento della definizione di "interconnettore" affinché si applichi anche alle infrastrutture che collegano l'UE con i paesi terzi. Tale approccio è pienamente coerente con le precedenti proposte della Commissione che trovano riscontro nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" e costituisce un altro passo verso il raggiungimento della necessaria compatibilità tra i mercati dell'elettricità e del gas dell'Unione.
Secondo la valutazione del relatore, la proposta della Commissione che modifica la direttiva Gas, garantendo la piena chiarezza giuridica e la trasparenza della legislazione esistente, crea condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato dell'energia dell'UE e assicura investimenti a lungo termine certi e prevedibili. Questi sono elementi centrali per ogni investitore od operatore affidabile che desideri operare secondo norme eque e paritarie. Tali elementi sono tuttavia essenziali anche per i cittadini e le industrie dell'UE. Infatti rafforzano la concorrenza di mercato e dovrebbero quindi comportare un abbassamento dei prezzi e il trattamento non discriminatorio di tutti i clienti. Infine, ma non per questo meno importante, gli emendamenti proposti contribuiscono al completamento e alla resilienza della nostra Unione dell'energia, sulla base di principi e valori e non di eccezioni.
Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il relatore ritiene che la proposta della Commissione sia idonea all'obiettivo perseguito e soddisfi le aspettative generali del Parlamento europeo. Tuttavia, propone di integrare e rafforzare ulteriormente le disposizioni, seguendo l'approccio della Commissione.
Il relatore è del parere che:
1) Al fine di evitare qualsiasi incertezza riguardo alla portata territoriale della giurisdizione degli Stati membri, l'applicabilità territoriale della direttiva dovrebbe essere specificata nel testo della direttiva stessa, riportando fedelmente la formulazione del considerando 5 del preambolo. Tale chiarimento garantirà una certezza giuridica maggiore e consentirà di evitare ogni eventuale interpretazione errata della direttiva Gas, vale a dire lo scopo principale della proposta della Commissione.
2) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di fissare o approvare tariffe o metodologie che tengono conto di tutti i costi connessi alla costruzione e al funzionamento delle infrastrutture del gas tra gli Stati membri e i paesi terzi. A tal fine, tutti i costi sostenuti dai progetti sull'infrastruttura del gas tra gli Stati membri e i paesi terzi dovrebbero essere debitamente contabilizzati in modo trasparente.
3) Qualora la possibilità di prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva per l'infrastruttura del gas già completata fosse considerata giustificata, una decisione in tal senso dovrebbe opportunamente prevedere la partecipazione della Commissione europea. Ciò è necessario per mantenere il massimo livello possibile di coerenza normativa del mercato interno e per garantire anche che una tale deroga non arrechi pregiudizio alle norme dell'UE in materia di concorrenza, all'efficace funzionamento del mercato interno del gas, alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e a tutti i pertinenti principi della politica energetica dell'UE, compresi gli obiettivi centrali dell'Unione dell'energia. Inoltre, nell'interesse di completare e sviluppare ulteriormente il mercato interno dell'energia dell'UE, l'orizzonte temporale di una deroga a talune disposizioni della direttiva dovrebbe essere esplicitamente indicato nel testo e non superare i 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificata.
4) Dati il campo di applicazione limitato e il carattere tecnico della proposta della Commissione, e considerato il fatto che la proposta chiarisce essenzialmente l'applicabilità del terzo pacchetto sull'energia ai progetti cui partecipano paesi terzi, un periodo di tre mesi dovrebbe essere sufficiente per il suo recepimento.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Norme comuni per il mercato interno del gas naturale |
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Riferimenti |
COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
8.11.2017 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 29.11.2017 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ECON 29.11.2017 |
ENVI 29.11.2017 |
IMCO 29.11.2017 |
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Pareri non espressi Decisione |
ECON 23.1.2018 |
ENVI 13.12.2017 |
IMCO 4.12.2017 |
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Relatori Nomina |
Jerzy Buzek 17.11.2017 |
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Esame in commissione |
28.11.2017 |
11.1.2018 |
22.2.2018 |
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Approvazione |
21.3.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
41 13 9 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Rosa D’Amato |
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Deposito |
11.4.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
41 |
+ |
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ALDE |
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička |
|
ECR |
Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský |
|
PPE |
Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská |
|
S&D |
Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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VERTS/ALE |
Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes |
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13 |
- |
|
EFDD |
Jonathan Bullock |
|
ENF |
Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier |
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GUE/NGL |
Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis |
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PPE |
Sven Schulze, Hermann Winkler |
|
S&D |
Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner |
|
9 |
0 |
|
EFDD |
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano |
|
GUE/NGL |
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo |
|
PPE |
Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti