RELAZIONE sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016
4.6.2018 - (2017/2273(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Kostas Chrysogonos
- PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- PARERE della commissione per gli affari costituzionali
- PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
- PARERE della commissione per le petizioni
- INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 1, 2 e 3,
– vista la 33a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2015) (COM(2016)0463),
– vista la 34a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2016) (COM(2017)0370),
– vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2010)0070),
– vista la relazione della Commissione intitolata "Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2011)0930),
– vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 intitolata "Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014"[1],
– vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),
– vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" (COM(2012)0154),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 relativa a un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158),
– vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE" (COM(2015)0215),
– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea[2],
– vista la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[3],
– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016[4],
– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla 30a e la 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013)[5],
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[6],
– viste la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente[7] e la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi[8],
– viste la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2016 dal titolo "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM(2016)0316) e la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2017 dal titolo "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM(2017)0063),
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali,
– visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0197/2018),
A. considerando che l'articolo 17 TUE definisce il ruolo fondamentale della Commissione quale "custode dei trattati";
B. considerando che l'articolo 2 TUE sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che una corretta applicazione della normativa UE è quindi fondamentale per raggiungere gli obiettivi strategici dell'UE quali definiti nei trattati e nel diritto derivato; che, in virtù dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;
C. considerando che, conformemente all'articolo 2 TUE e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), la parità tra donne e uomini è uno dei valori fondamentali su cui si basa l'UE e che, in tutte le sue attività, l'Unione mira a combattere ogni forma di discriminazione, a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità e di trattamento;
D. considerando che l'articolo 3 TUE stabilisce che l'Unione si prefigge, tra l'altro, di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente e che l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore;
E. considerando che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni chiare e precise sulle disposizioni con cui recepiscono le direttive dell'UE negli ordinamenti nazionali; che, secondo la dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione e la dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, quando comunicano alla Commissione le misure nazionali di recepimento, gli Stati membri potrebbero essere anche tenuti a fornire documenti esplicativi sulle modalità di recepimento delle direttive nei rispettivi ordinamenti;
F. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 288, terzo comma e dell'articolo 291, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare le disposizioni del diritto dell'UE in modo corretto ed entro i termini stabiliti, nonché di fornire i rimedi giurisdizionali sufficienti a garantire una protezione giuridica efficace nelle materie disciplinate dal diritto dell'UE;
G. considerando che la corretta applicazione del diritto dell'UE garantisce i benefici delle politiche dell'Unione a tutti i cittadini europei e parità di condizioni per le imprese;
H. considerando che, a seguito dell'adozione, nel dicembre 2019, della comunicazione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", la Commissione europea ha deciso di concentrarsi sui casi in cui gli Stati membri non comunicano le misure di recepimento o tali misure recepiscono le direttive in modo errato, o anche i casi in cui gli Stati membri non rispettano le sentenze della CGUE (come stabilito all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE), pregiudicano gravemente gli interessi finanziari dell'UE o violano le competenze esclusive dell'UE;
I. considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 1, TUE, la CDFUE ha lo stesso valore giuridico dei trattati e si applica alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, CDFUE);
J. considerando che le procedure EU Pilot dovrebbero promuovere una cooperazione più stretta e coerente tra la Commissione e gli Stati membri per poter porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE in una fase più precoce mediante il dialogo bilaterale, in modo da non dover ricorrere, ove possibile, a una procedura formale d'infrazione;
K. considerando che, in risposta all'attuale deficit democratico e in riferimento alla sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'Unione europea per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, è necessario istituire un nuovo meccanismo che fornisca un quadro unico e coerente e si basi sugli strumenti e i meccanismi esistenti, da applicare in modo uniforme a tutte le istituzioni dell'Unione europea e a tutti gli Stati membri;
L. considerando tuttavia che, nel quadro delle nuove politiche adottate dalla Commissione per garantire il rispetto del diritto dell'Unione, l'obiettivo del meccanismo EU Pilot non è quello di prolungare la procedura d'infrazione, la quale è già di per sé uno strumento per avviare con uno Stato membro un dialogo finalizzato alla risoluzione di problemi;
M. considerando che, al fine di garantire un approccio più strategico ed efficace all'applicazione della normativa nel trattamento delle infrazioni, la Commissione ha deciso, come indicato nella sua comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", di avviare procedure d'infrazione senza ricorrere al meccanismo EU Pilot, a meno che il ricorso a tale meccanismo non sia ritenuto utile in un determinato caso;
N. considerando che nel 2016 la Commissione ha ricevuto 3 783 nuove denunce relative a potenziali violazioni del diritto dell'Unione e che l'Italia (753), la Spagna (424) e la Francia (325) sono gli Stati membri nei confronti dei quali è stato presentato il maggior numero di segnalazioni;
O. considerando che, a norma dell'articolo 258, primo e secondo comma, TFUE, la Commissione emette un parere motivato rivolto a uno Stato membro quando reputa che quest'ultimo abbia mancato a uno degli obblighi a esso incombenti in virtù dei trattati, e può adire la CGUE qualora lo Stato membro in questione non si conformi a tale parere entro il termine fissato dalla Commissione;
P. considerando che nel 2016 la Commissione ha avviato 847 nuove procedure d'infrazione per ritardi nel recepimento di direttive;
Q. considerando che nel 2016 erano ancora aperti 95 procedimenti di infrazione, in risposta ai quali la CGUE si è pronunciata sul mancato rispetto da parte degli Stati membri interessati;
R. considerando che, nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare entro il settembre 2017, sulla base dell'articolo 295 TFUE, una proposta in vista della conclusione di un patto dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (patto DSD dell'UE) sotto forma di un accordo interistituzionale che disciplini le modalità atte a facilitare la cooperazione delle istituzioni dell'Unione e dei suoi Stati membri nel quadro dell'articolo 7 TUE;
S. considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione prevede la condivisione delle informazioni relative a tutte le procedure di infrazione fondate sulle lettere di costituzione in mora, ma non riguarda la procedura informale EU Pilot, che precede l'apertura delle procedure formali di infrazione;
T. considerando che l'articolo 41 CDFUE definisce il diritto a una buona amministrazione come il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate dalle istituzioni in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, mentre l'articolo 298 TFUE stabilisce che nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;
U. considerando che, nella sua comunicazione del 3 febbraio 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE, la Commissione afferma di aver istituito un dialogo strutturato e globale con gli Stati membri in merito all'attuazione delle normative dell'UE in materia ambientale e si offre, fatti salvi i poteri di esecuzione che le sono conferiti dai trattati UE, di agevolare gli sforzi degli Stati membri attraverso un nuovo quadro specifico;
V. considerando che gli articoli 157 e 19 TFUE consentono l'adozione di atti legislativi per contrastare qualsiasi forma di discriminazione, inclusa quella di genere;
W. considerando che, nella dichiarazione 19 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l'Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati "a lottare contro tutte le forme di violenza domestica […], per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime";
X. considerando che la legislazione dell'UE volta a combattere la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, è stata adottata sulla base degli articoli 79 e 83 TFUE; che il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza finanzia, tra l'altro, le misure volte a eliminare la violenza contro le donne;
Y. considerando che alcune direttive dell'UE, in particolare quelle incentrate sulla parità di genere, non vengono attuate correttamente in diversi Stati membri, lasciando persone di generi diversi prive di protezione contro la discriminazione nei settori dell'accesso all'occupazione, ai beni e ai servizi;
Z. considerando che la discriminazione fondata sul genere si interseca con altre tipologie di discriminazione, tra cui la discriminazione per motivi di razza e appartenenza etnica, religione, disabilità, salute, identità di genere, orientamento sessuale, età e/o condizioni socioeconomiche;
AA. considerando che il 33 % delle donne nell'UE ha subito violenze fisiche e/o sessuali, mentre il 55 % ha subito molestie sessuali, il 32 % sul posto di lavoro; che le donne sono particolarmente vulnerabili alla violenza sessuale, fisica e online, al ciberbullismo e allo stalking; che oltre la metà delle donne vittime di omicidio sono uccise da un partner o da un parente; che la violenza nei confronti delle donne è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse a livello globale, indipendentemente dall'età, la nazionalità, la religione, l'istruzione, la situazione finanziaria e sociale della vittima, e rappresenta un grave ostacolo alla parità tra donne e uomini; che il fenomeno del femminicidio non accenna a diminuire negli Stati membri;
AB. considerando che il sondaggio dell'UE sulla comunità LGBT ha concluso che le donne lesbiche, bisessuali e transgender corrono un rischio enorme di discriminazione sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere; che il 23 % delle donne lesbiche e il 35 % delle persone transgender è stato attaccato fisicamente/sessualmente o minacciato di violenza a casa o altrove (in strada, nei trasporti pubblici, sul luogo di lavoro ecc.) almeno una volta negli ultimi cinque anni;
AC. considerando che, per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di parità di genere negli Stati membri, è stato rilevato che esistono problemi specifici relativi al recepimento e all'applicazione delle direttive pertinenti, quali carenze sostanziali nella legislazione e l'incoerenza nell'applicazione da parte dei tribunali nazionali;
AD. considerando che le istituzioni e i meccanismi per la parità di genere sono spesso emarginati nelle strutture amministrative nazionali, in quanto sono ripartiti in diversi settori politici, ostacolati da mandati complessi, privi di un'adeguata dotazione in termini di personale, formazione, dati e risorse sufficienti e ricevono un sostegno insufficiente da parte dei leader politici;
AE. considerando che, secondo l'analisi comparativa della legislazione in materia di non discriminazione in Europa pubblicata nel 2017 dalla rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione, nella grande maggioranza dei paesi persistono seri problemi in termini di percezione e consapevolezza, poiché i cittadini spesso non sono a conoscenza dei loro diritti in termini di tutela dalla discriminazione o dell'esistenza di meccanismi di protezione; che, secondo la suddetta analisi, sono emersi ulteriori motivi di preoccupazione riguardo all'applicazione delle direttive antidiscriminazione dell'UE, quali la mancanza di legittimazione giuridica (o la sua natura troppo restrittiva) delle organizzazioni e associazioni nell'avviare procedimenti per conto o a sostegno delle vittime di discriminazione e l'applicazione restrittiva del trasferimento dell'onere della prova, come anche una serie di barriere a un accesso efficace alla giustizia, e che tutte le suddette problematiche rappresentano ostacoli che impediscono effettivamente ai cittadini di godere appieno dei diritti sanciti dalla legislazione antidiscriminazione, nonché di tutelare tali diritti;
AF. considerando che, in base all'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), risultano soltanto miglioramenti marginali, ed è quindi evidente che l'UE è ancora lontana dal conseguimento della parità di genere, con un punteggio totale che oggi si attesta a 66,2 su 100, solo quattro punti in più rispetto a dieci anni fa;
AG. considerando che, per quanto riguarda la sfera decisionale, i dati summenzionati sulla parità di genere indicano un miglioramento di quasi 10 punti nel corso dell'ultimo decennio, con un punteggio che attualmente si attesta al 48,5, ma che quest'ambito registra ancora il punteggio inferiore in assoluto; che tale dato negativo riflette in larga misura lo squilibrio nella rappresentanza di donne e uomini in politica e segnala un deficit democratico nella governance dell'Unione;
AH. considerando che, secondo le stime della relazione di Eurofound sul divario occupazionale di genere, tale divario costa all'UE circa 370 miliardi di EUR all'anno, pari al 2,8 % del PIL dell'Unione;
AI. considerando che, secondo l'indagine di Eurofound sulle condizioni di lavoro, l'indicatore composito del lavoro retribuito e non retribuito rivela che, sommando le ore di lavoro retribuito e non retribuito, le donne lavorano per un numero di ore superiore;
AJ. considerando che, nonostante l'impegno dell'UE a favore della parità di genere nel processo decisionale, i consigli di amministrazione delle agenzie dell'UE sono gravemente carenti in termini di equilibrio di genere e mostrano il persistere di dinamiche di segregazione di genere;
AK. considerando che la femminilizzazione della povertà è una realtà nell'UE e che la corretta e piena attuazione e applicazione delle normative UE in materia di uguaglianza e di parità di genere si dovrebbero accompagnare a politiche volte ad affrontare i tassi molto elevati di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale tra le donne, tutti fenomeni strettamente collegati ai tagli di bilancio per i servizi pubblici in ambiti quali la sanità, l'istruzione nonché i servizi e le prestazioni sociali; che la mancanza di politiche in materia di parità e la carente attuazione della legislazione in materia di genere e parità mettono ancora più in pericolo le donne e aumentano il rischio di povertà e di emarginazione sociale escludendole dal mercato del lavoro;
AL. considerando che la corretta attuazione della legislazione vigente è indispensabile per far progredire la parità tra donne e uomini; che sebbene la direttiva di rifusione 2006/54/CE proibisca chiaramente la discriminazione retributiva diretta e indiretta e sebbene le donne, in media, raggiungano un livello di istruzione elevato, il divario retributivo di genere si attestava ancora al 16,3 % nel 2015;
AM. considerando che il principio della parità di genere deve essere parte integrante del controllo dell'applicazione della legislazione vigente dell'UE;
AN. considerando che la raccolta di dati, possibilmente disaggregati per genere, riveste un'importanza fondamentale per valutare i progressi finora compiuti nell'applicazione del diritto dell'UE;
1. accoglie con favore la decisione[9] della Commissione di reagire senza indugio alle infrazioni e sostiene i suoi sforzi volti a risolvere in modo informale i problemi di attuazione; invita la Commissione a migliorare il meccanismo di risoluzione dei problemi nel quadro della procedura EU Pilot;
2. esprime preoccupazione per l'aumento del numero totale di procedure di infrazione nel 2016, che ha raggiunto il livello più alto mai registrato negli ultimi cinque anni;
3. accoglie con favore la relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 e osserva che, secondo tale relazione, i quattro ambiti in cui è stato avviato il maggior numero di procedure d'infrazione relative al recepimento nei confronti degli Stati membri nel 2016 sono l'ambiente, la giustizia e i consumatori, la fiscalità e il mercato interno;
4. ricorda che il diritto di petizione al Parlamento europeo è uno dei pilastri della cittadinanza europea, sancito dagli articoli 20 e 227 TFUE e dall'articolo 44 CDFUE, cui è stato attribuito dai cittadini, in base a recenti sondaggi, il secondo posto in ordine di importanza; sottolinea l'importanza delle petizioni come strumento che permette ai cittadini e ai residenti di sentirsi coinvolti nelle attività dell'Unione e di esprimere le loro preoccupazioni sui casi di mancata applicazione o violazione della normativa dell'UE e sulle possibili lacune, ponendo in evidenza, nel contempo, tali carenze nella speranza di giungere a una risoluzione tempestiva ed efficace delle problematiche sollevate; condivide il parere della Commissione secondo cui il lavoro svolto per garantire l'efficace attuazione della normativa vigente dell'UE deve essere considerato importante quanto il lavoro destinato a sviluppare la nuova legislazione; invita la Commissione a migliorare, al riguardo, la sua gestione delle petizioni, fornendo risposte tempestive e approfondite;
5. richiama l'attenzione sullo studio affidato dalla commissione per le petizioni al dipartimento tematico C dal titolo "Monitoring the implementation of EU law: tools and challenges" (Controllo dell'attuazione del diritto dell'UE: strumenti e sfide) e plaude alle raccomandazioni concrete ivi contenute, formulate al Parlamento in vista di azioni; richiama l'attenzione sullo studio di recente pubblicazione commissionato al dipartimento tematico C dal titolo "Effective Access to Justice" (Accesso efficace alla giustizia) sulla base delle segnalazioni ricorrenti che emergono dall'esame di diverse petizioni; appoggia la proposta della Commissione di promuovere la formazione giudiziaria in diritto dell'Unione europea negli Stati membri al fine di garantire la coerenza nelle sentenze e quindi un'equa applicazione dei diritti in tutta l'Unione;
6. si compiace della maggiore trasparenza e delle maggiori informazioni statistiche contenute nella relazione della Commissione per il 2016 rispetto alle relazioni precedenti; deplora, tuttavia, che non fornisca informazioni precise sul numero di petizioni che hanno portato all'avvio di una procedura EU Pilot o di una procedura d'infrazione e invita la Commissione a fornire questa informazione specifica; constata con rammarico che né il Parlamento né i firmatari sono coinvolti in tali procedure; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di condividere con il Parlamento le informazioni relative a tutte le procedure EU Pilot e le procedure d'infrazione avviate al fine di migliorare la trasparenza, ridurre i tempi della risoluzione delle controversie attraverso la commissione per le petizioni, consolidare la fiducia nel progetto dell'UE e, in ultima analisi, rafforzare la legittimità della procedura EU Pilot, soprattutto per quanto riguarda le procedure d'infrazione; invita la Commissione a comunicare sistematicamente le proprie decisioni e le diverse misure adottate dal Collegio dei commissari, nonché a pubblicare il programma e gli esiti principali delle riunioni pacchetto; prende atto della sentenza della CGUE nelle cause C-39/05 P, C-52/05 e C-562/14 P del maggio 2017, in base alle quali i documenti nell'ambito di una procedura EU Pilot non dovrebbero essere resi pubblici se vi è il rischio che la divulgazione possa incidere sulla natura della procedura di infrazione, modificarne i progressi o pregiudicarne gli obiettivi; invita la Commissione a divulgare i documenti scambiati con gli Stati membri quando tale rischio cessa di esistere, vale a dire dopo la conclusione delle procedure EU Pilot; è favorevole, a tale proposito, al suggerimento del Mediatore europeo sulla tempestività e sulla trasparenza dei casi pre-infrazione EU Pilot; sottolinea l'importanza di mantenere informati tutti gli attori interessati e di introdurre una maggiore trasparenza nelle procedure EU Pilot; deplora l'insufficiente impegno dimostrato dalla Commissione nel rispondere alle preoccupazioni sollevate nelle procedure EU Pilot dai deputati al Parlamento europeo e invita la Commissione a informare la commissione per le petizioni di eventuali nuovi progressi significativi relativi alle indagini e al dialogo in corso con gli Stati membri, ogniqualvolta riguardino le petizioni aperte; invita nuovamente la Commissione a includere nella sua relazione annuale il tasso di attuazione dei regolamenti come pure delle direttive dell'UE;
7. ritiene che il numero elevato di procedure d'infrazione dimostri che garantire un'applicazione tempestiva e corretta della legislazione dell'UE negli Stati membri rimane una sfida e una priorità importante, in considerazione del nuovo approccio all'applicazione, più strategico ed efficace, adottato dalla Commissione per il 2016; ritiene che alcune di tali violazioni potrebbero essere il risultato della mancanza di risorse destinate alla pubblica amministrazione in alcuni Stati membri;
8. accoglie con favore la decisione della Commissione di reagire senza indugio alle infrazioni e sostiene i suoi sforzi volti a risolvere in modo informale i problemi di attuazione; invita la Commissione a migliorare il meccanismo di risoluzione dei problemi nel quadro della procedura EU Pilot;
9. sottolinea il fatto che il numero di nuove denunce è il più alto dal 2011, con un aumento del 67,5 % rispetto all'anno precedente, con un numero record di 3 783 nuove denunce e una diminuzione dei tassi di risoluzione, e che, inoltre, alla fine del 2016 sono rimasti aperti 1 657 procedimenti di infrazione, mentre nel 2016 sono stati avviati 986 procedimenti di infrazione, 847 dei quali relativi a ritardi nel recepimento; rileva con preoccupazione che 95 casi di infrazione sono ancora aperti dopo una sentenza della Corte, in quanto la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri interessati non si fossero ancora conformati alle sentenze a norma dell'articolo 258 TFUE e che, nel complesso, i settori dell'occupazione, della giustizia e dei consumatori sono i più colpiti, seguiti dal mercato interno, dall'industria, dall'imprenditorialità e dalle PMI, dalla fiscalità e dalle dogane e dall'ambiente;
10. si compiace della diminuzione del numero di nuovi fascicoli EU Pilot aperti nel 2016 (790 contro gli 881 del 2014) e del fatto che tale numero abbia raggiunto il livello più basso dal 2011, sebbene la Commissione non intraprenda alcuna procedura EU Pilot in caso di ritardi nel recepimento di direttive; rileva, tuttavia, che il tasso di risoluzione è leggermente diminuito rispetto al 2015 (dal 75 % al 72 %); chiede alla Commissione di fornire chiarimenti sulla sua definizione delle priorità per quanto riguarda la sua politica di applicazione, in base alla quale dichiara che concentrerà le sue azioni di applicazione laddove può davvero fare la differenza, e sulle sue priorità politiche nel perseguire i casi che rivelano carenze sistemiche nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro;
11. osserva che l'impegno della Commissione ad adottare un approccio più strategico all'attuazione della legislazione dell'UE ha recentemente portato alla chiusura di procedure di infrazione per motivi politici; invita, pertanto, la Commissione a illustrare le considerazioni alla base di tali decisioni nelle future relazioni di monitoraggio;
12. sottolinea che la maggior parte dei fascicoli EU Pilot che hanno dato luogo a procedure formali di infrazione riguardavano principalmente settori politici quali l'ambiente, il mercato interno, l'industria, l'imprenditorialità e le PMI, l'energia, la fiscalità e le dogane; osserva inoltre che Ungheria, Germania, Spagna e Polonia hanno registrato il maggior numero di casi EU Pilot trattati nell'ambito di procedure d'infrazione;
13. riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione europea spetta agli Stati membri; puntualizza, tuttavia, che ciò non esime le istituzioni dell'Unione dal proprio dovere di rispettare il diritto primario dell'UE in sede di elaborazione di diritto derivato dell'UE, ancor più in riferimento allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali in relazione alla CDFUE;
14. segnala che l'attuazione e l'applicazione corrette del diritto dell'UE sono fondamentali per realizzare le politiche unionali dal punto di vista del principio della parità tra donne e uomini, sancito dai trattati, e per promuovere e rafforzare la fiducia reciproca tra le istituzioni pubbliche a livello dell'UE e nazionale, nonché tra le istituzioni e i cittadini, ricordando altresì che la fiducia e la certezza giuridica sono la base per una buona cooperazione e per un'applicazione efficace del diritto dell'Unione;
15. esprime preoccupazione riguardo al fatto che in alcuni Stati membri permangono gravi carenze nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione ambientale dell'UE, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'infrastruttura di trattamento delle acque reflue e il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
16. sottolinea l'importante ruolo che le parti sociali, le organizzazioni della società civile, i cittadini europei e gli altri soggetti interessati svolgono nel controllo e nella segnalazione delle lacune nel recepimento e nell'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; accoglie pertanto con favore la maggiore reattività dei cittadini nei confronti dell'attuazione della legislazione dell'UE, compreso il ruolo cruciale degli informatori nei settori pubblico e privato; sottolinea che i cittadini dell'UE, di diritto, devono essere i primi a essere informati in modo chiaro, effettivamente accessibile, trasparente e tempestivo dell'eventuale adozione di norme nazionali a recepimento di leggi dell'UE e di quali siano le autorità nazionali responsabili di garantirne la corretta applicazione;
17. sottolinea l'importanza attribuita dalla Commissione europea al recepimento tempestivo e corretto del diritto dell'UE nella legislazione nazionale e all'esistenza di un quadro legislativo interno chiaro; sollecita gli Stati membri a considerare prioritari tali aspetti al fine di evitare casi di violazione del diritto dell'UE, garantendo altresì ai cittadini e alle imprese i benefici derivanti da un'attuazione effettiva ed efficace dello stesso;
18. ricorda altresì che l'imposizione di scadenze poco realistiche per l'attuazione della legislazione può rendere impossibile per gli Stati membri ottemperarvi, il che comporta una tacita accettazione del ritardo nell'applicazione; invita le istituzioni europee a concordare calendari più realistici per l'attuazione di regolamenti e direttive, in cui siano tenuti in debita considerazione i periodi di controllo e di consultazione necessari; ritiene che la Commissione debba fornire relazioni, sintesi e revisioni legislative entro le date convenute con i colegislatori e come stabilito dalle disposizioni di legge applicabili;
19. sottolinea che le direttive da recepire nel 2016 erano 70, un numero superiore rispetto alle 56 del 2015; manifesta preoccupazione per il fatto che le nuove procedure d'infrazione per ritardo di recepimento sono fortemente aumentate, passando da 543 a 847; deplora che alla fine del 2016 fossero ancora aperte 868 procedure d'infrazione per ritardo di recepimento, il che rappresenta un aumento del 67,5 % rispetto alle 518 che risultavano aperte a fine 2015;
20. manifesta preoccupazione per il fatto che, come nel 2015, gli Stati membri non hanno sempre tenuto fede all'impegno di fornire documenti esplicativi insieme alle misure nazionali di recepimento delle direttive nei loro ordinamenti giuridici; osserva che, poiché la maggior parte dei documenti esplicativi presentati era di qualità non uniforme, la Commissione europea dovrebbe fornire maggiore sostegno agli Stati membri in fase di elaborazione di tali documenti esplicativi e delle tabelle di corrispondenza;
21. sottolinea che il mancato recepimento tempestivo e corretto della legislazione vigente dell'UE – che riguarda i principi delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di istruzione, occupazione e impiego, della parità di retribuzione per lo stesso lavoro e della parità di trattamento di donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la fornitura degli stessi – nonché delle disposizioni vigenti volte a migliorare la conciliazione tra vita professionale e privata e a porre fine a qualsiasi forma di violenza contro le donne e le ragazze priva i cittadini e le imprese, in definitiva, dei benefici cui hanno diritto ai sensi del diritto dell'UE;
22. sottolinea che l'UE è stata istituita come un'Unione basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani (articolo 2 TUE); osserva che, in fase di attuazione del diritto dell'UE, gli Stati membri devono rispettare pienamente i valori e i diritti fondamentali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ribadisce che un attento controllo degli atti e delle omissioni degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE riveste massima importanza;
23. ribadisce la sua preoccupazione per il numero di petizioni e denunce presentate rispettivamente al Parlamento e alla Commissione in merito a questioni presumibilmente risolte da quest'ultima;
24. sottolinea l'importanza di salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, che comprende il diritto primario, il diritto derivato e le disposizioni non vincolanti; chiede, per tale ragione, la tempestiva adozione delle iniziative legislative e non legislative necessarie affinché il pilastro europeo dei diritti sociali diventi realtà per i cittadini; invita la Commissione a esercitare la massima trasparenza e coerenza possibile nei suoi sforzi volti a creare un nuovo quadro dedicato alla corretta attuazione della legislazione dell'Unione, come il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali; invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di creare un simile quadro specificamente dedicato a uno sviluppo equo ed equilibrato, all'occupazione, agli affari sociali e alle questioni riguardanti l'inclusione in relazione al pilastro europeo dei diritti sociali;
25. ribadisce il suo invito alla Commissione, a seguito della sua risoluzione del 25 ottobre 2016, a presentare una proposta per la conclusione di un patto dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che raggruppi in modo efficace le sue relazioni tematiche annuali pertinenti con gli esiti degli esistenti meccanismi di controllo e strumenti di valutazione periodica, da presentare a tempo debito; ricorda che la Commissione, in quanto custode dei trattati e nel pieno rispetto dei principi di buona ed efficace amministrazione di cui agli articoli 298 TFUE e 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha il dovere di controllare e valutare la corretta attuazione del diritto dell'Unione e il rispetto da parte degli Stati membri e di tutte le istituzioni e organi dell'Unione dei principi e degli obiettivi sanciti dai trattati, nonché di onorare l'impegno assunto di assistere attivamente gli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione di taluni regolamenti e direttive; raccomanda pertanto che questo compito sia preso in considerazione nell'ambito del summenzionato ciclo di politiche per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali a partire dal 2018 e che le sue relazioni tematiche annuali pertinenti, unitamente ai risultati dei meccanismi di controllo e degli strumenti di valutazione periodica esistenti, siano presentate a tempo debito;
26. ricorda che in diverse occasioni il Parlamento ha invitato la Commissione a monitorare, guidare e assistere l'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali in modo più proattivo;
27. accoglie con favore l'impegno della Commissione di aiutare attivamente gli Stati membri a recepire e applicare la legislazione europea preparando piani di attuazione per determinati regolamenti e direttive.
28. ritiene che, in quanto corresponsabile nel garantire l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'Unione, conformemente all'accordo interistituzionale e alla pertinente funzione di controllo nei confronti della Commissione conferitagli dall'articolo 14 TUE, il Parlamento dovrebbe essere automaticamente informato di ogni caso EU Pilot aperto e di ogni procedura di infrazione avviata e dovrebbe avere un accesso adeguato ai documenti relativi a questi due tipi di procedure, soprattutto quando derivano da petizioni, nel rispetto della necessaria riservatezza per un esito positivo dell'esame dei casi;
29. propone che i rappresentanti degli Stati membri siano maggiormente presenti alle discussioni inerenti alle petizioni presso la commissione per le petizioni;
30. prende atto del livello insoddisfacente di applicazione del diritto dell'Unione europea tra gli Stati membri, come evidenziato dal numero elevato di denunce inviate alla Commissione e dal notevole flusso di petizioni trasmesse al Parlamento; accoglie con favore l'intenzione della Commissione espressa nella sua comunicazione del dicembre 2016 di aumentare il ricorso a strumenti di prevenzione quali le riunioni "pacchetto", gli orientamenti di attuazione, i gruppi di esperti e le reti specializzate (inclusa la rete SOLVIT), e di sostenere il rafforzamento di capacità negli Stati membri per attuare il diritto dell'Unione; invita la Commissione a ricorrere alle disposizioni dell'articolo 197 TFUE per mettere in pratica tale politica rinnovata di attuazione, collaborando pienamente con gli Stati membri e le istituzioni europee; invita la Commissione a migliorare il suo trattamento delle petizioni affrontate fornendo risposte tempestive e approfondite;
31. rileva che, malgrado siano ancora aperti 95 casi di infrazione e la Corte di giustizia dell'Unione europea si sia pronunciata sul mancato rispetto da parte degli Stati membri, solo in tre di questi casi la Commissione ha adito la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 TFUE; reputa della massima importanza garantire un'attuazione piena e tempestiva delle decisioni della Corte e, se necessario, fare pienamente ricorso alle disposizioni dell'articolo 279 TFUE per evitare che il diritto dell'UE e l'autorità della Corte siano compromessi; invita la Commissione ad affrontare la situazione e a riferire regolarmente al Parlamento in merito ai progressi compiuti al riguardo;
32. evidenzia che tutte le istituzioni dell'UE sono vincolate dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[10];
33. raccomanda che qualsiasi dibattito interparlamentare sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamenti coinvolga la società civile e preveda la partecipazione dei cittadini, ad esempio attraverso le petizioni trasmesse al Parlamento e l'iniziativa dei cittadini europei;
34. sottolinea che i memorandum d'intesa conclusi tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri non sono considerati atti dell'UE, a norma dell'articolo 288 TFUE;
35. sottolinea l'importanza cruciale dell'efficienza, della trasparenza e della responsabilità nell'elaborazione e nell'applicazione del diritto dell'Unione europea da parte delle istituzioni dell'UE; sottolinea in particolare il principio della responsabilità democratica – e il ruolo che il Parlamento svolge nel garantirne l'osservanza – nonché il diritto dei cittadini dell'UE alla giustizia e alla buona amministrazione, come sancito dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che tali diritti e principi impongono che sia consentito ai cittadini un accesso agevole e adeguato ai progetti di atti giuridici che li riguardano; ricorda inoltre che tali diritti e principi dovrebbero rivestire la massima importanza per gli Stati membri al momento di proporre progetti di atti miranti all'attuazione del diritto dell'UE; chiede pertanto che al Parlamento sia affidato il controllo di base sulle decisioni più importanti che riguardano l'Unione europea, gli Stati membri e i loro cittadini, come le decisioni sui bilanci e le riforme nazionali;
36. esprime preoccupazione per il fatto che le misure fiscali (comprese le riduzioni della spesa per le pensioni, il sistema sanitario e la pubblica amministrazione) e le riforme previste nei programmi di adeguamento strutturale non hanno prodotto gli effetti desiderati;
37. invita la Commissione a potenziare, ove possibile e necessario, le risorse finanziarie dell'UE, come il Fondo sociale europeo, destinate a "rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente", al fine di promuovere il benessere sociale e lo sviluppo economico e migliorare l'efficacia della legislazione benefica; invita la Commissione a ricorrere pienamente all'articolo 197 TFUE per contribuire a rafforzare le capacità necessarie agli Stati membri per attuare e far rispettare il diritto dell'UE;
38. invita la Commissione a sviluppare strumenti concepiti per aiutare gli Stati membri a riconoscere i problemi di recepimento, ad affrontarli in una fase precoce della procedura d'infrazione e a trovare soluzioni comuni;
39. constata che la legislazione che è all'origine delle procedure d'infrazione più eclatanti proviene da direttive; ricorda che i regolamenti sono dotati di applicabilità diretta e vincolante in tutti gli Stati membri; invita pertanto la Commissione, nella misura del possibile, a ricorrere ai regolamenti quando intende presentare proposte legislative; ritiene che tale approccio potrebbe ridurre il rischio di sovraregolamentazione;
40. ricorda che le pronunce pregiudiziali contribuiscono a chiarire le modalità di applicazione del diritto dell'Unione europea; ritiene che il ricorso a tale procedura consenta un'interpretazione e un'attuazione uniformi della legislazione dell'Unione; incoraggia pertanto i giudici nazionali a rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di dubbio, evitando in tal modo le procedure di infrazione;
41. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al suo controllo sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[11], e ad avviare, ove necessario, procedure d'infrazione, prestando particolare attenzione all'errata o cattiva applicazione;
42. si compiace degli sforzi costanti della Commissione di far rispettare le norme dell'UE in materia ambientale per garantire parità di condizioni a tutti gli Stati membri e agli operatori economici e per affrontare le carenze nell'attuazione e nell'esecuzione del diritto dell'Unione in materia di ambiente, anche ricorrendo se necessario a procedure d'infrazione; sottolinea tuttavia i limiti noti dell'efficacia delle norme ambientali dell'UE e, in particolare, della direttiva sulla responsabilità ambientale; invita la Commissione a prendere atto della risoluzione del Parlamento sull'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale; sottolinea che in alcuni Stati membri il diritto a un ambiente sano è compromesso da carenze attuative e applicative della legislazione ambientale dell'UE, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei danni all'aria e all'acqua, la gestione dei rifiuti e le infrastrutture per il trattamento delle acque reflue; ricorda che la piena attuazione della legislazione ambientale dell'UE potrebbe tradursi in un risparmio di 50 miliardi di euro all'anno per l'economia dell'Unione, soprattutto in termini di costi sanitari e costi diretti per l'ambiente;
43. sottolinea che l'acquis dell'UE comprende anche accordi internazionali conclusi dall'Unione; rileva con grande preoccupazione che le norme ambientali dell'UE potrebbero non essere conformi alla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)[12], poiché non garantiscono alle organizzazioni ambientaliste e al pubblico un accesso sufficiente alla giustizia; invita pertanto la Commissione a prestare attenzione alle conclusioni e alle raccomandazioni del comitato per la conformità alla Convenzione di Aarhus[13] e alla posizione del Consiglio del 13 luglio 2017[14], nonché a esaminare modalità e mezzi per ottemperare alla Convenzione di Aarhus in maniera compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale;
44. invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'attuazione delle misure adottate in materia di asilo e di migrazione, in modo da assicurare che siano conformi ai principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a collaborare con gli Stati membri per superare le difficoltà che si possano incontrare in detta attuazione e ad avviare, ove necessario, le necessarie procedure d'infrazione; osserva con preoccupazione che alcuni Stati membri ignorano i propri obblighi in materia di asilo e migrazione, in particolare per quanto riguarda la ricollocazione di richiedenti asilo; sottolinea la necessità di affrontare la mancanza di solidarietà tra alcuni Stati membri in relazione all'asilo e alla migrazione in modo tale che tutti gli Stati membri adempiano i propri obblighi; invita gli Stati membri a far fronte al problema sempre più grave della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale;
45. invita la Commissione a rispondere concretamente alla situazione in evoluzione in materia di migrazione e sicurezza e ad applicare efficacemente l'agenda europea sulla migrazione e i relativi pacchetti di attuazione; chiede agli Stati membri di attuare correttamente la direttiva sui rimpatri (2008/115/CE)[15] e di riferire regolarmente sull'attuazione dell'agenda europea in materia di migrazione;
46. invita la Commissione a verificare la compatibilità dei contratti a zero ore con la normativa dell'UE in materia di occupazione, compresa la direttiva sui lavoratori a tempo parziale, poiché molte petizioni ricevute nel 2016 riguardano il lavoro precario;
47. si rallegra del fatto che la relazione riconosca il ruolo del Parlamento nel richiamare l'attenzione della Commissione sulle carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri per mezzo di interrogazioni parlamentari e petizioni; sottolinea che un controllo più rigoroso da parte dei parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi governi, nel caso in cui questi ultimi siano coinvolti nel processo legislativo, favorirà una più efficace applicazione del diritto dell'UE nei termini previsti dai trattati;
48. esprime preoccupazione per il fatto che, a causa di incongruenze nelle traduzioni di numerose direttive nelle lingue ufficiali dell'UE, è probabile che le diverse versioni linguistiche risultino in interpretazioni divergenti dei rispettivi testi e quindi in differenze nel recepimento da parte degli Stati membri; deplora che tali differenze nel recepimento e nell'interpretazione giuridica delle direttive non possano essere rilevate in modo sistematico, ma soltanto nel momento in cui vengono chiarite dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
49. rammenta che i parlamenti nazionali hanno un ruolo essenziale da svolgere nelle fasi sia pre-legislativa che post-legislativa per quanto riguarda, rispettivamente, l'esame dei progetti di atti giuridici dell'Unione e il controllo della corretta attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; invita i parlamenti nazionali a svolgere proattivamente tale ruolo;
50. ritiene che, in linea con gli sforzi della Commissione volti a migliorare e a rendere più efficace la legislazione dell'Unione, occorra tenere sempre conto dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
51. ribadisce l'invito a creare, in seno alle direzioni generali competenti (DG IPOL, DG EXPO e DG EPRS), un sistema autonomo di valutazione d'impatto ex post delle principali normative europee approvate dal Parlamento in regime di codecisione e nel quadro della procedura legislativa ordinaria;
52. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al suo controllo dell'attuazione della legislazione dell'UE recante norme contro le pratiche di corruzione che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, e ad adottare le misure opportune per affrontare tale fenomeno;
53. ricorda agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE che garantire un'applicazione tempestiva e corretta della legislazione negli Stati membri rimane una priorità per l'Unione; evidenzia l'importanza di rispettare i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 TUE, nonché il principio di uguaglianza dinanzi alla legge, ai fini di un miglior controllo dell'applicazione del diritto dell'UE; ribadisce l'importanza di una sensibilizzazione circa le disposizioni delle direttive vigenti relative ai diversi aspetti del principio della parità tra donne e uomini e della loro attuazione pratica;
54. incoraggia le istituzioni dell'UE a ottemperare in ogni momento al loro obbligo di rispettare il diritto primario dell'UE quando fissano disposizioni di diritto derivato dell'UE e misure non vincolanti, sviluppano politiche e sottoscrivono accordi o trattati con istituzioni al di fuori dell'UE, nonché di assistere con tutti i mezzi a disposizione gli Stati membri nei loro sforzi tesi al recepimento della legislazione dell'UE in tutti i settori e al rispetto dei valori e dei principi dell'Unione, soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi negli Stati membri;
55. concorda con la Commissione sul fatto che le singole denunce svolgono un ruolo essenziale nell'individuare problemi più ampi di attuazione e applicazione del diritto dell'UE che incidono sugli interessi di cittadini e imprese;
56. sottolinea che la mancanza di un insieme coerente e completo di norme codificate riguardanti la buona amministrazione nell'Unione rende difficile per i cittadini e le imprese comprendere facilmente e pienamente i propri diritti sanciti dal diritto dell'UE; sottolinea pertanto che la codifica delle norme sulla buona amministrazione, sotto forma di un regolamento che definisca i vari aspetti della procedura amministrativa – tra cui le notifiche, i termini vincolanti, il diritto a essere sentiti e il diritto di ogni persona ad avere accesso al proprio fascicolo – equivale a rafforzare i diritti dei cittadini e la trasparenza; ritiene che tale regolamento apporti maggiore accessibilità, chiarezza e coerenza all'interpretazione delle norme vigenti, a vantaggio di cittadini e imprese nonché dell'amministrazione e dei suoi funzionari;
57. rammenta che, nelle sue risoluzioni del 15 gennaio 2013 e del 9 giugno 2016, il Parlamento ha chiesto l'adozione di un regolamento su un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente sulla base dell'articolo 298 TFUE, e rileva che a tale richiesta non è seguita una proposta della Commissione; invita pertanto, ancora una volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese finora dal Parlamento europeo in tale ambito;
58. evidenzia che l'inadeguata integrazione delle considerazioni di carattere ambientale in altri settori strategici costituisce una delle cause profonde delle carenze di attuazione delle normative e delle politiche ambientali;
59. sottolinea l'esigenza di mantenere un elevato livello di tutela ambientale, nonché di salute e sicurezza alimentare;
60. sottolinea che l'applicazione efficace delle norme dell'UE in materia di salute, sicurezza alimentare e ambiente è importante per i cittadini europei, in quanto influenza la loro vita quotidiana e persegue l'interesse generale;
61. invita la Commissione a monitorare attentamente i casi di infrazione in campo ambientale che presentano una dimensione transfrontaliera, in particolare nell'ambito della normativa sull'aria pulita, anche per quanto riguarda il recepimento e l'applicazione corretti del diritto dell'Unione nei futuri Stati membri; invita inoltre la Commissione a informare gli autori di denunce in modo adeguato, trasparente e tempestivo in merito alle argomentazioni fornite dagli Stati interessati in risposta alla denuncia;
62. osserva che, rispetto al 2015, nel 2016 è diminuito il numero di procedure di infrazione concernenti il settore ambientale, ma segnala con preoccupazione che è invece aumentato quello delle procedure di infrazione nei settori della sanità e della sicurezza alimentare; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a questo aspetto;
63. evidenzia che la parità tra donne e uomini è un principio basilare dell'UE che deve essere integrato in tutte le politiche;
64. sottolinea il ruolo fondamentale dello Stato di diritto nella legittimazione di qualsiasi forma di governo democratico; sottolinea che si tratta di uno dei fondamenti dell'ordinamento giuridico dell'Unione e come tale è coerente con il concetto di un'Unione fondata sullo Stato di diritto;
65. ricorda che il principio di uguaglianza, in termini di parità di retribuzione per uno stesso lavoro, è previsto dai trattati europei fin dal 1957 (cfr. articolo 157 TFUE) e sottolinea che l'articolo 153 TFUE consente all'UE di agire nel contesto più ampio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego;
66. rileva con apprezzamento che l'ampia interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea del concetto di pari retribuzione a parità di lavoro, così come è articolata nelle sue sentenze e nella sua vasta giurisprudenza in merito, ha senza dubbio offerto nuove possibilità per contrastare la discriminazione retributiva di genere diretta e indiretta e per ridurre il divario retributivo di genere; evidenzia tuttavia che occorre fare ancora molto per eliminare tale divario retributivo persistente nell'UE;
67. esprime profondo rammarico per il fatto che l'introduzione di principi giuridici che proibiscono la disparità salariale tra uomini e donne non si sia dimostrata sufficiente, da sola, a eliminare il persistente divario retributivo di genere; sottolinea che la direttiva di rifusione 2006/54/EC impone agli Stati membri di assicurare che tutte le disposizioni dei contratti collettivi, delle tabelle salariali, degli accordi salariali e dei contratti individuali di lavoro contrarie al principio di parità retributiva siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto o possano modificate;
68. sottolinea che sia gli Stati membri che la Commissione dovrebbero prestare maggiore attenzione agli strumenti alternativi, oltre a quelli esistenti per l'attuazione del diritto dell'UE, che consentirebbero un'attuazione più ampia del diritto dell'UE, in particolare le disposizioni relative alla parità retributiva; sottolinea, pertanto, l'importanza degli accordi collettivi per assicurare la parità retributiva, i congedi parentali e altri diritti connessi al lavoro attraverso la contrattazione collettiva;
69. ricorda la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 in cui ha chiesto l'adozione di un regolamento UE su un diritto procedurale amministrativo dell'Unione europea a norma dell'articolo 298 TFUE; osserva con disappunto che la Commissione non ha dato seguito alla richiesta del Parlamento di presentare una proposta di atto legislativo sul diritto procedurale amministrativo;
70. riconosce l'importanza della raccolta di dati, possibilmente disaggregati per genere, per valutare i progressi compiuti nella promozione dei diritti delle donne;
71. si rammarica delle lacune riscontrabili nell'approccio della Commissione al benessere degli animali in quanto ignora le gravi incongruenze segnalate da un gran numero di cittadini che hanno esercitato il diritto di petizione; reitera la sua richiesta relativa al lancio di una nuova strategia a livello UE per colmare tutte le lacune esistenti e garantire piena ed effettiva tutela del benessere degli animali attraverso un quadro legislativo chiaro ed esaustivo che adempia integralmente ai requisiti dell'articolo 13 TFUE;
72. invita la Commissione a esaminare attentamente le petizioni aventi per oggetto le differenze di qualità tra prodotti alimentari dello stesso marchio in Stati membri diversi; esorta la Commissione a porre fine alle pratiche sleali e a garantire la parità di trattamento per tutti i consumatori;
73. sottolinea che la discriminazione sulla base delle lingue ufficiali di uno Stato membro nelle scuole e nella pubblica amministrazione ostacola la libera circolazione sancita dall'articolo 26, paragrafo 2, TFUE; invita la Commissione a esaminare questa violazione del mercato interno;
74. invita la Commissione a monitorare efficacemente l'adempimento da parte delle giurisdizioni nazionali della loro responsabilità di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente all'articolo 267 TFUE; invita, pertanto, la Commissione a valutare la possibilità di istituire un registro contenente tutte le sentenze dei tribunali nazionali relative all'interpretazione del diritto dell'Unione ove la giurisdizione nazionale abbia omesso di presentare richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia;
75. deplora la mancata adozione e attuazione di normative adeguate ed efficaci dell'UE che consentirebbero di far fronte adeguatamente a questioni inerenti le condizioni e gli orari di lavoro, tra cui il lavoro durante le festività pubbliche e le domeniche e il lavoro senza interruzioni e periodi di riposo; sottolinea che tale assenza di una legislazione uniforme ostacola una conciliazione adeguata tra vita professionale e vita privata e che ciò ha ripercussioni sulle donne e sulla loro posizione nel mercato del lavoro, in particolare;
76. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] Testi approvati, P8_TA(2016)0385.
- [2] GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
- [3] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
- [4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
- [5] GU C 316 del 22.9.2017, pag. 246.
- [6] Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
- [7] Testi approvati, P8_TA(2016)0279.
- [8] GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17.
- [9] GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.
- [10] Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 20 settembre 2016 nelle cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) vs Commissione europea e Banca centrale europea.
- [11] GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.
- [12] GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
- [13] ACCC/C/2008/32 (EU), parte II, adottato il 17 marzo 2017.
- [14] 11150/17; fascicolo interistituzionale: 2017/0151 (NLE);
- [15] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (28.3.2018)
destinato alla commissione giuridica
sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione nel 2016
(2017/2273(INI))
Relatore per parere: Marijana Petir
SUGGERIMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. sottolinea che l'efficace applicazione del diritto dell'Unione, in tutti i settori e anche da parte delle stesse istituzioni dell'UE, è fondamentale affinché i cittadini e le imprese possano usufruire dei benefici offerti loro dalle politiche dell'UE e che l'uniformità di tale applicazione in tutti gli Stati membri è essenziale per il successo dell'Unione; evidenzia che, in alcuni casi, un'applicazione inefficace del diritto dell'UE determina una concorrenza sleale tra gli Stati membri;
2. osserva che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la responsabilità del recepimento, dell'attuazione e dell'applicazione efficace della legislazione spetta alla Commissione e, al contempo, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare le disposizioni del diritto dell'UE in modo corretto;
3. ricorda che la piena attuazione della legislazione ambientale dell'UE potrebbe tradursi in un risparmio di 50 miliardi di euro all'anno per l'economia dell'Unione, in termini di costi sanitari e costi diretti per l'ambiente;
4. sottolinea che la semplicità, la chiarezza e l'affidabilità del quadro normativo europeo sono alla base di un'efficace e uniforme applicazione del diritto dell'UE;
5. evidenzia che l'inadeguata integrazione delle considerazioni di carattere ambientale in altri settori strategici costituisce una delle cause profonde delle carenze di attuazione delle normative e delle politiche ambientali;
6. ricorda che in diverse occasioni il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a monitorare, guidare e assistere l'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali in modo più proattivo;
7. sottolinea che la Commissione ha la facoltà e il dovere di monitorare l'applicazione del diritto dell'Unione e di avviare una procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato membro che abbia mancato a uno degli obblighi derivanti dai trattati;
8. esprime preoccupazione riguardo al fatto che in alcuni Stati membri permangono gravi carenze nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione ambientale dell'UE, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'infrastruttura di trattamento delle acque reflue e il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
9. ritiene che, prima di introdurre nuovi strumenti legislativi, la Commissione dovrebbe garantire l'efficace applicazione in tutta l'Unione della vigente legislazione dell'UE;
10. accoglie con favore la decisione della Commissione[1] di reagire senza indugio alle infrazioni e sostiene i suoi sforzi volti a risolvere in modo informale i problemi di attuazione; invita la Commissione a migliorare il meccanismo di risoluzione dei problemi nel quadro di EU Pilot;
11. esprime preoccupazione per l'aumento del numero totale di procedure di infrazione nel 2016, che è stato il più alto degli ultimi cinque anni;
12. sottolinea l'esigenza di mantenere un elevato livello di tutela ambientale, nonché di salute e sicurezza alimentare;
13. sottolinea che l'applicazione efficace delle norme dell'UE in materia di salute, sicurezza alimentare e ambiente è importante per i cittadini europei, in quanto influenza la loro vita quotidiana e persegue l'interesse generale;
14. rileva l'aumento del numero di denunce nel periodo 2012-2016; sottolinea che il pubblico in generale, le imprese e la società civile, attraverso le informazioni trasmesse alla Commissione sulle difficoltà riscontrate nell'applicazione della legislazione dell'UE da parte degli Stati membri, contribuiscono in modo decisivo a monitorare il modo in cui la legislazione dell'UE viene recepita e attuata; segnala che l'aumento del numero di denunce relative all'inefficace applicazione del diritto dell'UE non è necessariamente indice di un'attuazione più carente del diritto dell'Unione negli Stati membri, ma potrebbe anche segnalare una migliore informazione dei cittadini e delle imprese in merito ai loro diritti derivanti dalla legislazione dell'UE; sottolinea pertanto che l'accesso alle informazioni in materia ambientale, come previsto dalla Convenzione di Aarhus, è necessario per consentire al pubblico e alla società civile di presentare denunce nei confronti degli Stati membri in modo efficace;
15. invita la Commissione a monitorare attentamente i casi di infrazione in materia ambientale che presentano una dimensione transfrontaliera, in particolare nell'ambito della normativa sull'aria pulita, anche per quanto riguarda il recepimento e l'applicazione corretti del diritto dell'Unione nei futuri Stati membri; invita inoltre la Commissione a informare gli autori di denunce in modo adeguato, trasparente e tempestivo in merito alle argomentazioni fornite dagli Stati interessati in risposta alla denuncia;
16. osserva che, rispetto al 2015, nel 2016 è diminuito il numero di procedure di infrazione concernenti il settore ambientale, ma segnala con preoccupazione che è invece aumentato quello delle procedure di infrazione nei settori della sanità e della sicurezza alimentare; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a questo aspetto;
17. evidenzia l'importante ruolo svolto dal Parlamento nel richiamare l'attenzione, attraverso petizioni ed interrogazioni, sulle carenze riscontrate nell'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri;
18. invita la Commissione a tener maggiormente conto, in sede di elaborazione e valutazione della legislazione, dell'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese; sottolinea, per quanto riguarda il recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni, che le PMI dovrebbero poter partecipare alle gare d'appalto pubbliche con maggiore facilità e a costi inferiori, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza dell'UE;
19. accoglie con favore il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, quale strumento che contribuisce a far sì che le imprese e i cittadini dell'UE usufruiscano dei benefici del diritto e delle politiche ambientali dell'UE, tramite una migliore attuazione;
20. ritiene che, in linea con gli sforzi della Commissione volti a migliorare e a rendere più efficace la legislazione dell'Unione[2], occorra tenere sempre conto dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
27.3.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
50 10 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
50 |
+ |
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ALDE |
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries |
|
ECR |
Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska |
|
EFDD |
Eleonora Evi |
|
GUE/NGL |
Stefan Eck, Kateřina Konečná |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |
|
S&D |
Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho |
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10 |
- |
|
EFDD |
Julia Reid |
|
ENF |
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh |
|
NI |
Zoltán Balczó |
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VERTS/ALE |
Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor |
|
0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per gli affari costituzionali (21.3.2018)
destinato alla commissione giuridica
sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2016
(2017/2273(INI))
Relatore per parere: Kazimierz Michał Ujazdowski
SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. sottolinea che l'UE è stata istituita come un'Unione basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani (articolo 2 TUE); ricorda che un attento controllo degli atti e delle omissioni degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è della massima importanza;
2. sottolinea che l'effettiva applicazione del diritto dell'UE è fondamentale per accrescere la fiducia dei cittadini nelle politiche e nelle istituzioni dell'UE; rammenta, a tale proposito, l'articolo 197 TFUE, secondo cui "l'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune"; afferma che i cittadini dell'Unione avranno fiducia nel diritto dell'Unione se questo sarà attuato in maniera efficace negli Stati membri;
3. riconosce che la responsabilità primaria per la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione compete agli Stati membri; sottolinea tuttavia che ciò non esonera le istituzioni dell'UE dal loro dovere di rispettare il diritto primario dell'Unione, soprattutto in sede di elaborazione di diritto derivato dell'UE;
4. accoglie con favore la presente relazione, che è la prima relazione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE a seguito dell'entrata in vigore dell'agenda "Legiferare meglio" nel 2015; ricorda che i principi di "Legiferare meglio" comprendono l'obbligo di dimostrare la necessità di legiferare a livello dell'UE in modo rigorosamente proporzionato agli obiettivi dell'azione legislativa, e di garantire che la legislazione sia attuata correttamente al livello adeguato; evidenzia quindi l'importanza di rispettare i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 TUE, come pure i principi di certezza giuridica e uguaglianza dinanzi alla legge, con l'obiettivo di monitorare meglio l'applicazione del diritto dell'UE;
5. si rammarica che l'applicazione tempestiva ed efficace della normativa dell'UE negli Stati membri continui a destare seria preoccupazione, come dimostrato dal grande numero di procedure di infrazione; deplora il numero elevato di tendenze negative evidenziate nella presente relazione, in particolare il notevole aumento nell'apertura di casi di infrazione, che hanno registrato un incremento del 67,5 % nell'ultimo anno e un periodo di picco nell'ultimo quinquennio, insieme a un aumento delle denunce e un calo dei tassi di risoluzione; osserva che, in base alla ripartizione delle procedure d'infrazione aperte alla fine del 2016, i quattro settori in cui è stato avviato il maggior numero di procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri sono il mercato interno, l'ambiente, la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, la mobilità e i trasporti;
6. osserva che l'impegno della Commissione ad adottare un approccio più strategico all'attuazione della legislazione dell'UE ha recentemente portato alla chiusura di procedure di infrazione per motivi politici; invita, pertanto, la Commissione a illustrare le considerazioni alla base di tali decisioni nelle future relazioni di monitoraggio;
7. accoglie con favore la diminuzione del numero complessivo di nuovi fascicoli EU Pilot, che hanno raggiunto il minimo storico dal 2011; prende atto dell'obiettivo della Commissione, in linea con la sua comunicazione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"[1], di avvalersi del meccanismo EU Pilot soltanto ove questo apporti un valore aggiunto effettivo in termini di risoluzione delle procedure di infrazione; evidenzia, tuttavia, che EU Pilot è uno strumento di lavoro che non ha valore legale e che attribuisce alla Commissione una discrezionalità che non è conforme alle pertinenti norme in materia di trasparenza e rendicontabilità; ritiene che le carenze in oggetto potrebbero essere risolte attraverso l'adozione di un regolamento inteso a precisare i diritti e i doveri giuridici dei singoli denuncianti e della Commissione;
8. si rallegra del fatto che la relazione riconosca il ruolo del Parlamento nel richiamare l'attenzione della Commissione sulle carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri per mezzo di interrogazioni parlamentari e petizioni; sottolinea che un controllo più rigoroso da parte dei parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi governi, nel caso in cui questi ultimi siano coinvolti nel processo legislativo, favorirà una più efficace applicazione del diritto dell'UE nei termini previsti dai trattati;
9. sottolinea che, oltre all'efficienza, rivestono un'importanza cruciale anche la trasparenza e la responsabilità nell'elaborazione e nell'applicazione del diritto dell'UE da parte delle istituzioni dell'UE, il che significa che la legislazione dell'UE deve essere chiara, comprensibile, coerente, precisa e immediatamente disponibile ai cittadini, pur tenendo anche conto, nel contempo, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale insiste sulla necessità di prevedibilità delle norme del diritto dell'Unione[2];
10. sottolinea che i cittadini dell'UE, di diritto, devono essere i primi a essere informati in modo chiaro, effettivamente accessibile, trasparente e tempestivo dell'eventuale adozione di norme nazionali come recepimento di leggi dell'UE, e di quali siano le autorità nazionali responsabili di garantire la loro corretta applicazione; riconosce il ruolo fondamentale che le parti sociali e le organizzazioni della società civile svolgono nel monitorare e rafforzare l'efficacia dei mezzi di ricorso nella legislazione dell'UE;
11. ribadisce la disposizione contenuta nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" che invita gli Stati membri, quando, in fase di recepimento delle direttive UE nel diritto nazionale, scelgono di aggiungere elementi che non sono collegati in alcun modo alla legislazione dell'Unione in questione, a rendere identificabili tali aggiunte tramite l'atto di recepimento, oppure tramite i documenti connessi;
12. esprime preoccupazione per il fatto che, a causa di incongruenze nelle traduzioni nelle lingue ufficiali dell'UE di numerose direttive, è probabile che le diverse versioni linguistiche siano all'origine di interpretazioni divergenti dei rispettivi testi e quindi di differenze nel recepimento da parte degli Stati membri; deplora, pertanto, che tali differenze nel recepimento e nell'interpretazione giuridica delle direttive non possano essere rilevate in modo sistematico, ma soltanto nel momento in cui vengono chiarite dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
13. rammenta che i parlamenti nazionali hanno un ruolo essenziale da svolgere sia in fase pre-legislativa che in quella post-legislativa, per quanto riguarda, rispettivamente, l'esame dei progetti di atti giuridici dell'Unione e il controllo della corretta attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; invita i parlamenti nazionali a svolgere proattivamente tale ruolo;
14. invita la Commissione a monitorare in modo efficace l'adempimento, da parte dei tribunali nazionali, della loro responsabilità di presentare domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come previsto all'articolo 267 TFUE; invita, pertanto, la Commissione a valutare la possibilità di istituire un registro contenente tutte le sentenze di tribunali nazionali relative all'interpretazione del diritto dell'Unione ove la giurisdizione nazionale abbia omesso di presentare tale domanda alla Corte di giustizia;
15. sottolinea il principio di trasparenza sancito nei trattati dell'UE, come pure il diritto dei cittadini europei alla giustizia e a una buona amministrazione, di cui agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; sottolinea che tali diritti e principi impongono che sia consentito ai cittadini un accesso agevole e adeguato ai progetti di atti giuridici che li riguardano; ricorda inoltre che tali diritti e principi dovrebbero ricoprire la massima importanza per gli Stati membri al momento di proporre progetti di atti recanti esecuzione del diritto dell'UE;
16. chiede che tutte le istituzioni dell'UE coinvolte nel processo legislativo si impegnino a migliorare la qualità redazionale dei testi legislativi, in linea con l'impegno assunto nell'ambito dell'agenda "Legiferare meglio"; ritiene che, al fine di raggiungere tale obiettivo, occorra adattare l'accordo interistituzionale del 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria;
17. accoglie con favore l'impegno della Commissione ad aiutare attivamente gli Stati membri a recepire e applicare la legislazione europea preparando piani di attuazione per determinati regolamenti e direttive; invita la Commissione a fornire maggiori orientamenti e assistenza agli Stati membri mediante strumenti concreti, al fine di conseguire migliori risultati in termini di attuazione del diritto dell'UE; incoraggia la Commissione ad assistere gli Stati membri che potrebbero dover affrontare a priori delle sfide in termini di attuazione e recepimento e ad affrontarle, conseguentemente, rafforzando la capacità istituzionale delle autorità pubbliche a livello tecnico;
18. sottolinea l'importanza del ruolo delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti interessati nella formulazione della legislazione e nel controllo e nella segnalazione delle lacune nel recepimento e nell'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; propone che questo ruolo sia incoraggiato dalle autorità nazionali e dalle istituzioni europee;
19. ricorda la necessità che il Parlamento sia anche in condizioni di poter controllare l'applicazione dei regolamenti da parte della Commissione, nella stessa modalità rispetto a quanto avviene per le direttive; esorta pertanto le istituzioni dell'UE a cooperare in modo più efficace ed efficiente, in linea con l'articolo 13, paragrafo 2, TUE; ribadisce il suo invito rivolto alla Commissione a provvedere affinché i dati riguardanti l'attuazione dei regolamenti siano forniti con chiarezza nelle sue future relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE; ricorda agli Stati membri l'obbligo di presentare alla Commissione le normative nazionali di recepimento o di attuazione dei regolamenti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE;
20. ribadisce l'invito a creare, in seno alle direzioni generali competenti (DG IPOL, DG EXPO e DG EPRS), un sistema autonomo di valutazione d'impatto ex post delle principali normative europee approvate dal Parlamento in regime di codecisione e nel quadro della procedura legislativa ordinaria;
21. ricorda che tutte le istituzioni dell'Unione europea, anche quando agiscono in seno a gruppi di prestatori internazionali, sono vincolate dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
22. invita la Commissione a prestare una particolare attenzione al suo controllo dell'attuazione della legislazione dell'UE recante norme contro le pratiche di corruzione che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, e ad adottare le misure opportune per affrontare tale fenomeno.
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
21.3.2018 |
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|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
23 |
+ |
|
ALDE |
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic |
|
ECR |
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski |
|
EFDD |
Fabio Massimo Castaldo |
|
GUE/NGL |
Helmut Scholz, Barbara Spinelli |
|
PPE |
Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin |
|
S&D |
Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel |
|
VERTS/ALE |
Max Andersson, Pascal Durand |
|
1 |
- |
|
ENF |
Gerolf Annemans |
|
0 |
0 |
|
|
|
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (12.4.2018)
destinato alla commissione giuridica
sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione nel 2016
(2017/2273(INI))
Relatore per parere: Marijana Petir
SUGGERIMENTI
La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
- vista la direttiva 79/7/CEE, del 19 dicembre 1978, che impone agli Stati membri la graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale,
- vista la direttiva 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, che introduce misure volte a migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento,
- vista la direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura,
- vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE,
- vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio,
- vista la direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
- vista la direttiva 2011/99/UE, del 13 dicembre 2011, che istituisce l'Ordine di protezione europeo allo scopo di proteggere una persona "da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale", e che consente all'autorità competente di un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona nel territorio di tale altro Stato membro; tale direttiva è rafforzata dal regolamento (UE) n. 606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, che garantisce che le misure di protezione civile siano riconosciute in tutta l'UE;
- vista la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio,
A. considerando che, conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini; che, in virtù dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;
B. considerando che, conformemente all'articolo 2 TUE e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la parità tra donne e uomini è uno dei valori fondamentali su cui si basa l'UE e che, in tutte le sue attività, l'Unione mira a combattere ogni forma di discriminazione, a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità e di trattamento;
C. considerando che gli articoli 157 e 19 TFUE consentono l'adozione di atti legislativi che combattono qualsiasi forma di discriminazione, inclusa quella di genere;
D. considerando che, nella dichiarazione 19 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l'Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati "a lottare contro tutte le forme di violenza domestica […], per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime";
E. considerando che la legislazione dell'UE volta a combattere la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, è stata adottata sulla base degli articoli 79 e 83 TFUE; che il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza finanzia, tra l'altro, le misure volte a eliminare la violenza contro le donne;
F. considerando che in diversi Stati membri le direttive dell'UE che riguardano in particolare la parità di genere non sono attuate correttamente, e ciò fa sì che persone di genere diverso non siano protette dalla discriminazione nei settori dell'accesso all'occupazione e dell'accesso a beni e servizi;
G. considerando che la discriminazione fondata sul genere si interseca con altre tipologie di discriminazione, tra cui la discriminazione per motivi di razza e appartenenza etnica, religione, disabilità, salute, identità di genere, orientamento sessuale, età e/o condizioni socioeconomiche;
H. considerando che il 33 % delle donne nell'UE ha subito violenze fisiche e/o sessuali, mentre il 55 % ha subito molestie sessuali, il 32 % sul posto di lavoro; che le donne sono particolarmente vulnerabili alla violenza sessuale, fisica e online, al bullismo elettronico e allo stalking; che oltre la metà delle donne vittime di omicidio sono uccise da un partner o da un parente; che la violenza nei confronti delle donne è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse a livello globale, indipendentemente da età, nazionalità, religione, istruzione, situazione finanziaria e sociale, e rappresenta un grave ostacolo alla parità tra donne e uomini; che il fenomeno del femminicidio non accenna a diminuire negli Stati membri;
I. considerando che il sondaggio dell'UE sulla comunità LGBT ha concluso che le donne lesbiche, bisessuali e transgender corrono un rischio enorme di discriminazione sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere; che il 23 % delle donne lesbiche e il 35 % delle persone transgender è stato attaccato fisicamente/sessualmente o minacciato di violenza a casa o altrove (in strada, nei trasporti pubblici, sul luogo di lavoro ecc.) almeno una volta negli ultimi cinque anni;
J. considerando che, per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di parità di genere negli Stati membri, è stato rilevato che esistono problemi specifici relativi al recepimento e all'applicazione delle direttive pertinenti, quali carenze sostanziali nella legislazione e l'incoerenza nell'applicazione da parte dei tribunali nazionali;
K. considerando che le istituzioni e i meccanismi per la parità di genere sono spesso emarginati nelle strutture amministrative nazionali, in quanto sono ripartiti in diversi settori politici, ostacolati da mandati complessi, privi di un'adeguata dotazione in termini di personale, formazione, dati e risorse sufficienti e ricevono un sostegno insufficiente da parte dei leader politici;
L. considerando che, secondo l'analisi comparativa della legislazione in materia di non discriminazione in Europa pubblicata nel 2017 dalla rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione, nella grande maggioranza dei paesi esistono ancora gravi problemi in termini di percezione e consapevolezza, poiché i cittadini spesso non sono a conoscenza dei loro diritti alla protezione contro la discriminazione o dell'esistenza dei meccanismi di protezione; che, secondo detta analisi, sono emersi ulteriori motivi di preoccupazione riguardo all'applicazione delle direttive antidiscriminazione dell'UE, quali la mancanza di legittimazione (o le eccessive restrizioni della stessa) delle organizzazioni e associazioni nell'avviare procedimenti per conto o a sostegno delle vittime di discriminazione, l'applicazione restrittiva del trasferimento dell'onere della prova e una serie di ostacoli all'accesso effettivo alla giustizia che impediscono ai cittadini di godere appieno dei propri diritti sanciti dalle normative in materia di non discriminazione nonché di tutelarli;
M. considerando che dall'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) risultano esservi stati soltanto miglioramenti marginali, e che è quindi evidente che l'UE è ancora lontana dal conseguimento della parità di genere, con un punteggio totale che oggi si attesta a 66,2 su 100, solo quattro punti in più rispetto a dieci anni fa;
N. considerando che per quanto riguarda la sfera decisionale i dati summenzionati sulla parità di genere indicano un miglioramento di quasi 10 punti nel corso dell'ultimo decennio, con un punteggio che attualmente si attesta al 48,5, ma che quest'ambito registra ancora il punteggio inferiore in assoluto; che tale dato negativo riflette in larga misura lo squilibrio nella rappresentanza di donne e uomini in politica e segnala un deficit democratico nella governance dell'Unione;
O. considerando che, secondo le stime della relazione di Eurofound sul divario occupazionale di genere, tale divario costa all'UE circa 370 miliardi di euro all'anno, pari al 2,8 % del PIL dell'Unione;
P. considerando che, secondo l'indagine di Eurofound sulle condizioni di lavoro, l'indicatore composito del lavoro retribuito e non retribuito rivela che, sommando le ore di lavoro retribuito e non retribuito, le donne lavorano di più;
Q. considerando che, nonostante l'impegno dell'UE a favore della parità di genere nel processo decisionale, i consigli di amministrazione delle agenzie dell'UE sono gravemente carenti in termini di equilibrio di genere e mostrano il persistere di forme di segregazione di genere;
R. considerando che la femminilizzazione della povertà è una realtà nell'UE e che la corretta e piena attuazione e applicazione delle normative UE in materia di uguaglianza e di parità di genere si dovrebbero accompagnare a politiche volte ad affrontare i tassi molto elevati di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale tra le donne, tutti fenomeni strettamente collegati ai tagli di bilancio per i servizi pubblici in ambiti quali la sanità, l'istruzione nonché i servizi e le prestazioni sociali; che l'assenza di politiche di parità e la mancata attuazione della normativa sulla parità di genere danneggiano ulteriormente le donne e aumentano il rischio di povertà ed emarginazione sociale escludendole dal mercato del lavoro;
S. considerando che la corretta attuazione della legislazione vigente è indispensabile per far progredire la parità tra donne e uomini; che sebbene la direttiva 2006/54/CE (rifusione) proibisca chiaramente la discriminazione retributiva diretta e indiretta e sebbene le donne, in media, raggiungano un livello di istruzione più elevato rispetto agli uomini, il divario retributivo di genere nel 2015 si attestava ancora al 16,3 %;
T. considerando che il principio della parità di genere deve essere parte integrante del controllo dell'applicazione della legislazione vigente dell'UE;
U. considerando che la raccolta di dati, possibilmente disaggregati per genere, ha un'importanza fondamentale per valutare i progressi finora compiuti nell'applicazione del diritto dell'UE;
1. evidenzia che la parità tra donne e uomini è un principio basilare dell'UE che deve essere integrato in tutte le politiche;
2. sottolinea il ruolo fondamentale dello Stato di diritto per la legittimità di qualsiasi forma di governo democratico; evidenzia che questo è un fondamento dell'ordinamento giuridico dell'Unione, coerentemente con il concetto di un'Unione fondata sullo Stato di diritto;
3. ricorda che il principio di uguaglianza, in termini di parità di retribuzione per uno stesso lavoro, è previsto dai trattati europei fin dal 1957 (articolo 157 TFUE) e sottolinea che l'articolo 153 TFUE consente all'UE di agire nel contesto più ampio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego;
4. segnala che l'attuazione e l'applicazione corrette del diritto dell'UE sono fondamentali per realizzare le politiche unionali dal punto di vista del principio della parità tra donne e uomini, sancito dai trattati, e per promuovere e rafforzare la fiducia reciproca tra le istituzioni pubbliche a livello dell'UE e nazionale, nonché tra le istituzioni e i cittadini, ricordando altresì che la fiducia e la certezza giuridica sono la base per una buona cooperazione e per l'applicazione efficace del diritto dell'Unione;
5. ribadisce che la Commissione agisce quale "custode dei trattati" e ha il dovere di controllare l'applicazione del diritto dell'Unione, e sottolinea che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di garantire l'attuazione e l'applicazione di tale diritto; evidenzia che la mancata attuazione e la scorretta o carente applicazione delle normative vigenti dell'UE nell'ambito della parità tra donne e uomini incidono sull'efficienza e sulla credibilità dell'Unione;
6. ricorda agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE che garantire un'applicazione tempestiva e corretta della legislazione negli Stati membri rimane una priorità per l'Unione; evidenzia l'importanza di rispettare i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 TUE, nonché quello di uguaglianza dinanzi alla legge ai fini di un miglior controllo dell'applicazione del diritto dell'UE; ribadisce l'importanza di una sensibilizzazione circa le disposizioni delle direttive vigenti relative ai diversi aspetti del principio della parità tra donne e uomini e alla sua attuazione pratica;
7. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per il tempestivo recepimento e l'attuazione del diritto, che consentirebbero di tradurre in pratica la parità tra donne e uomini;
8. sottolinea che senza un recepimento tempestivo e corretto della legislazione vigente dell'UE che tratta i principi delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne nel settore dell'istruzione e in ambito lavorativo e occupazionale, della parità di retribuzione per lo stesso lavoro e della parità di trattamento di donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la fornitura degli stessi, nonché delle disposizioni vigenti volte a migliorare la conciliazione tra vita professionale e privata e a porre fine a qualsiasi forma di violenza contro le donne e le ragazze, si privano i cittadini e le imprese, in definitiva, dei benefici che spettano loro a norma del diritto dell'UE.
9. pone l'accento sugli effetti dell'applicazione efficace del diritto dell'Unione sul rafforzamento della credibilità delle istituzioni europee; ritiene pertanto che la relazione annuale pubblicata dalla Commissione, il diritto di petizione e l'iniziativa dei cittadini europei siano strumenti importanti, che consentono ai legislatori europei di individuare eventuali lacune;
10. riconosce l'importanza della raccolta dei dati, possibilmente disaggregati per genere, per valutare i progressi compiuti nella promozione dei diritti delle donne;
11. sottolinea che le procedure di infrazione sono uno strumento prezioso per assicurare la corretta attuazione del diritto dell'Unione europea;
12. ribadisce che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata vincolante e che essa proibisce qualsiasi forma di discriminazione, senza limitare tale divieto a campi specifici, e si rivolge alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE e agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;
13. invita gli Stati membri a far fronte al problema sempre più grave della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera e della tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale, che continua ad essere la forma più diffusa;
14. esprime apprezzamento nei confronti della Corte di giustizia dell'Unione europea in quanto la sua ampia interpretazione del concetto di pari retribuzione a parità di lavoro e la sua vasta giurisprudenza in merito hanno senza dubbio offerto nuove possibilità per contrastare la discriminazione retributiva di genere diretta e indiretta e per ridurre il divario retributivo di genere; evidenzia tuttavia che occorre ancora fare molto per eliminare tale divario retributivo persistente nell'UE;
15. deplora la mancata adozione e attuazione delle normative dell'UE che consentirebbero di far fronte adeguatamente a questioni inerenti le condizioni e gli orari di lavoro, tra cui il lavoro durante le festività pubbliche e le domeniche e il lavoro senza interruzioni e periodi di riposo; sottolinea che l'assenza di uniformità del diritto ostacola la conciliazione tra vita professionale e vita privata e che ciò incide particolarmente sulle donne e la loro posizione nel mercato del lavoro;
16. esprime profondo rammarico per il fatto che l'introduzione di principi giuridici che proibiscono la disparità retributiva tra uomini e donne non si sia dimostrata sufficiente, da sola, a eliminare il persistente divario retributivo di genere; sottolinea che la direttiva di rifusione prevede che gli Stati membri assicurino che tutte le disposizioni dei contratti collettivi, delle scale salariali, degli accordi salariali e dei contratti individuali di lavoro contrarie al principio di parità retributiva siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto o modificate;
17. sottolinea che, fatti salvi gli strumenti esistenti per l'attuazione del diritto dell'UE, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero dedicare maggiore attenzione ad altri strumenti che consentirebbero un'attuazione più ampia del diritto dell'Unione, in particolare delle disposizioni riguardanti la parità retributiva; sottolinea, pertanto, l'importanza degli accordi collettivi per assicurare la parità retributiva, i congedi parentali e altri diritti in materia di lavoro attraverso la contrattazione collettiva;
18. ricorda la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 in cui ha chiesto l'adozione di un regolamento UE su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi a norma dell'articolo 298 TFUE[1]; osserva con disappunto che la Commissione non ha dato seguito alla richiesta del Parlamento di presentare una proposta di atto legislativo sul diritto in materia di procedimenti amministrativi.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
12.4.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
17 1 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lívia Járóka, Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Nosheena Mobarik, Jordi Solé, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
17 |
+ |
|
ALDE |
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar |
|
ECR |
Nosheena Mobarik |
|
EFDD |
Daniela Aiuto |
|
GUE/NGL |
Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina |
|
PPE |
Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Elissavet Vozemberg-Vrionidi |
|
S&D |
Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Julie Ward, Marc Tarabella |
|
VERTS/ALE |
Margrete Auken, Florent Marcellesi, Jordi Solé |
|
1 |
- |
|
ENF |
Mylène Troszczynski |
|
5 |
0 |
|
ECR |
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska |
|
GUE/NGL |
João Pimenta Lopes |
|
PPE |
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17.
PARERE della commissione per le petizioni (23.3.2018)
destinato alla commissione giuridica
sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione nel 2016
(2017/2273(INI))
Relatore per parere: Cecilia Wikström
SUGGERIMENTI
La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ricorda che il diritto di petizione al Parlamento europeo è uno dei pilastri della cittadinanza europea, come sancito dagli articoli 20 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e secondo recenti sondaggi per i cittadini è secondo in ordine di importanza; sottolinea l'importanza delle petizioni come strumento che permette ai cittadini e ai residenti di sentirsi coinvolti nelle attività dell'Unione e di esprimere le loro preoccupazioni sui casi di mancata applicazione o violazione della normativa dell'UE e sulle possibili lacune, facendo presenti tali carenze nella speranza di giungere a una risoluzione tempestiva ed efficace delle problematiche sollevate; condivide il parere della Commissione secondo cui il lavoro svolto per garantire l'efficace attuazione della normativa vigente dell'UE deve essere considerato importante quanto il lavoro destinato a sviluppare la nuova legislazione; invita la Commissione a migliorare, al riguardo, la sua gestione delle petizioni, fornendo risposte tempestive e approfondite;
2. richiama l'attenzione sullo studio affidato dalla commissione per le petizioni al dipartimento tematico C dal titolo "Monitoring the implementation of EU law: tools and challenges"[1] (Controllo dell'attuazione del diritto dell'UE: strumenti e sfide) e accoglie con favore le sue raccomandazioni d'azione concrete formulate al Parlamento; richiama l'attenzione sullo studio di recente pubblicazione commissionato al dipartimento tematico C dal titolo "Effective Access to Justice"[2] (Accesso efficace alla giustizia) sulla base dei ricorrenti fatti contestati che emergono dall'esame di diverse petizioni; appoggia la proposta della Commissione di promuovere la formazione giudiziaria in diritto dell'Unione europea negli Stati membri al fine di garantire la coerenza nelle sentenze e quindi un'equa applicazione dei diritti in tutta l'Unione;
3. osserva che molto spesso i firmatari delle petizioni evidenziano casi di violazione del diritto dell'Unione e sottolinea che nel 2016 sono state registrate numerose petizioni in materia di mercato interno, giustizia, diritti fondamentali e ambiente;
4. sottolinea che una corretta applicazione della normativa UE è fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell'UE definiti nei trattati e nel diritto derivato, tra cui lo Stato di diritto sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE); sottolinea che la mancanza di applicazione non solo compromette l'efficienza del mercato interno e ha ripercussioni onerose, come i danni irreversibili all'ambiente, ma ha anche una conseguenza diretta sui diritti individuali e, pertanto, incide sulla credibilità e l'immagine dell'Unione; sottolinea, a tale riguardo, che l'applicazione e l'attuazione si fondano sulla ripartizione delle competenze conferite dai trattati e che pertanto gli Stati membri e la Commissione hanno la responsabilità condivisa di attuare e far rispettare la legislazione europea, mentre spetta alla Commissione il ruolo di custode ultimo dei trattati; sottolinea, nel contempo, che tutte le istituzioni dell'UE condividono la responsabilità di garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE, come previsto nell'accordo interistituzionale del 2016 "Legiferare meglio";
5. si compiace della maggiore trasparenza e delle maggiori informazioni statistiche contenute nella relazione della Commissione per il 2016 rispetto alle relazioni precedenti; deplora, tuttavia, che non fornisca informazioni precise sul numero di petizioni che hanno portato all'avvio di una procedura EU Pilot o di una procedura d'infrazione e invita la Commissione a fornire questa informazione specifica; constata con rammarico che né il Parlamento, né i firmatari sono coinvolti in tali procedure; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di condividere con il Parlamento le informazioni relative a tutte le procedure EU Pilot e le procedure d'infrazione avviate al fine di migliorare la trasparenza, ridurre i tempi della risoluzione delle controversie attraverso la commissione per le petizioni, consolidare la fiducia nel progetto dell'UE e, in ultima analisi, rafforzare la legittimità della procedura EU Pilot, soprattutto per quanto riguarda le procedure d'infrazione; invita la Commissione a comunicare sistematicamente le proprie decisioni e le diverse misure adottate dal collegio dei commissari, nonché a pubblicare il programma e gli esiti principali delle riunioni pacchetto; prende atto della sentenza della Corte di giustizia (CGUE) nelle cause C-39/05 P, C-52/05 e C-562/14 P del maggio 2017, in base alle quali i documenti nell'ambito di un procedimento EU Pilot non dovrebbero essere resi pubblici se sussiste il rischio che la divulgazione possa incidere sulla natura della procedura di infrazione, modificare i suoi progressi o pregiudicare gli obiettivi di tale procedura; invita la Commissione a divulgare i documenti scambiati con gli Stati membri quando tale rischio cessa di esistere, vale a dire dopo che le procedure EU Pilot saranno concluse; condivide, a tale proposito, la raccomandazione del Mediatore europeo sulla tempestività e sulla trasparenza dei casi pre-infrazione EU Pilot; sottolinea l'importanza di mantenere informati tutti gli attori interessati e di introdurre maggiore trasparenza nei processi di EU Pilot; deplora l'insufficiente impegno dimostrato dalla Commissione nel rispondere alle preoccupazioni sollevate nelle procedure EU Pilot dai deputati al Parlamento europeo e invita la Commissione a informare la commissione per le petizioni dei nuovi significativi progressi nelle procedure EU Pilot relativi alle indagini e al dialogo in corso con gli Stati membri, ogniqualvolta riguardino le petizioni aperte; invita nuovamente la Commissione a includere nella sua relazione annuale il tasso di attuazione dei regolamenti come pure delle direttive dell'UE;
6. ritiene che, in quanto corresponsabile nel garantire l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'Unione, conformemente all'accordo interistituzionale e alla sua relativa funzione di controllo nei confronti della Commissione conferitogli dall'articolo 14 TUE, il Parlamento dovrebbe essere automaticamente informato di ogni caso EU Pilot aperto e di ogni procedura di infrazione avviata e dovrebbe avere un accesso adeguato ai documenti relativi a questi due tipi di procedure, soprattutto quando derivano da petizioni, nel rispetto della necessaria riservatezza per un esito positivo dell'esame dei casi;
7. rammenta che l'Unione europea è fondata sullo Stato di diritto e che l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE è l'elemento cardine di tale principio; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti più incisivi contro il ritardo di recepimento al fine di garantire un recepimento corretto e tempestivo delle direttive e il pieno rispetto del diritto dell'UE; s'impegna, a tale proposito, a promuovere una più stretta cooperazione rafforzando i collegamenti con i parlamenti nazionali nel processo legislativo, in particolare fornendo assistenza nell'adozione della legislazione che recepisce correttamente il diritto dell'UE; sottolinea, inoltre, l'importanza delle missioni d'informazione basate sulle petizioni negli Stati membri nel migliorare le indagini sulle dichiarazioni dei firmatari, in quanto strumento essenziale che consente al Parlamento non solo di raccogliere prove sul fatto che in una data situazione la normativa dell'Unione sia stata pienamente rispettata, ma anche come opportunità unica di avvicinarsi ai cittadini e dimostrare che le loro preoccupazioni sono prese sul serio; esorta pertanto la Commissione a tenere debitamente conto delle relazioni sulle missioni conoscitive del Parlamento e delle risoluzioni basate su petizioni; sottolinea la necessità di azioni di seguito per risolvere casi specifici di carenze nell'applicazione e attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri;
8. propone che i rappresentanti degli Stati membri siano maggiormente presenti alle discussioni inerenti alle petizioni presso la commissione per le petizioni;
9. accoglie con favore la presentazione nella relazione della revisione della strategia della Commissione volta a monitorare l'applicazione del diritto dell'UE, poiché tale politica è delineata nella comunicazione del 2016 dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" e prende atto del suo contenuto; esprime preoccupazione per l'intenzione della Commissione di orientare i firmatari a presentare ricorso a livello nazionale in caso di denunce che non riguardano questioni di portata più ampia, non sollevano questioni sistemiche e possono essere trattate in modo soddisfacente da altri meccanismi a livello nazionale o dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che i suddetti criteri concernenti la politica di attuazione della Commissione potrebbero deludere i cittadini che confidano nell'UE per la protezione dei loro diritti e, in particolare, nella Commissione in quanto custode dei trattati a norma dell'articolo 17 del TUE; chiede alla Commissione di fornire ulteriori chiarimenti circa le sue priorità per questa politica e sul concetto di "questioni di portata più ampia"; invita la Commissione a riconsiderare la suddetta politica di attuazione per garantire che non comprometta in alcun modo la gestione di taluni casi la cui efficace risoluzione potrebbe essere ottenuta più facilmente a livello dell'UE; prende atto dell'intenzione della Commissione di avviare una procedura EU Pilot solo qualora potrebbe rivelarsi utile in merito a un caso e avviare procedure di infrazione senza fare ricorso all'EU Pilot per accelerare le indagini su violazioni del diritto dell'UE; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che tale approccio potrebbe portare a un esame inefficace delle denunce formulate tramite petizioni nei casi in cui un'azione a livello UE potrebbe rivelarsi più appropriata in virtù di circostanze nazionali specifiche o degli interessi in gioco; rileva una netta tendenza al ribasso del numero di procedure EU Pilot avviate nel corso dello stesso anno;
10. osserva il persistere e l'aggravarsi della situazione relativa ai ritardi nel recepimento delle direttive, con 847 nuove procedure di infrazione registrate nel 2016 per recepimento tardivo, che rappresenta un aumento annuale di oltre il 60 % rispetto all'anno precedente, per un totale di 868 procedure per recepimento tardivo ancora aperte alla fine del 2016; esprime la propria preoccupazione per quanto riguarda il rispetto delle sentenze della CGUE; osserva che sono ancora in sospeso 95 casi di infrazione, nonostante il fatto che la CGUE abbia statuito l'inadempienza degli Stati membri, e che solo tre di questi casi sono stati deferiti dalla Commissione alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 260 TFUE; deplora fortemente il numero di casi deferiti dalla Commissione alla CGUE ai sensi dell'articolo 260; chiede la piena e rigorosa applicazione della procedura di cui all'articolo 260, paragrafo 3, per i casi di mancata comunicazione in modo da garantire un efficace e tempestivo meccanismo di ricorso; considera della massima importanza garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni della CGUE, compreso, se del caso, il ricorso all'articolo 279 TFUE; invita la Commissione a riferire regolarmente sui progressi compiuti nel rispetto delle sentenze della CGUE da parte degli Stati membri;
11. prende atto del crescente numero di denunce inviate alla Commissione (3 783) e dell'avvio di 986 nuove procedure di infrazione nel 2016 nonché delle 1 657 procedure di infrazione ancora aperte; deplora le attuali preoccupanti tendenze negli Stati membri per quanto riguarda i risultati conseguiti nel recepimento e il crescente numero di casi di scorretta o mancata applicazione del diritto dell'UE che indicano che l'applicazione corretta e tempestiva della legislazione dell'UE continua a costituire un problema; deplora la mancanza di informazioni pubbliche su come siano state trattate le 3 783 denunce presentate alla Commissione nel 2016 e sulla durata delle procedure di infrazione nelle diverse fasi e nei diversi Stati membri e settori; chiede un'applicazione più trasparente della politica di attuazione; invita la Commissione ad adoperarsi più attivamente nel raccogliere informazioni e nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini;
12. osserva che il numero di denunce ricevute dalla Commissione ha raggiunto il massimo storico nel 2016, superando il livello del 2014, dopo una notevole diminuzione nel 2015; deplora il forte aumento nei casi di infrazione a causa del recepimento tardivo da parte degli Stati membri (oltre il 50%); sottolinea che l'ambiente rimane uno dei principali settori oggetto delle procedure di infrazione aperte, in particolare per quanto riguarda la qualità dell'acqua, la gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria e la biodiversità;
13. prende atto del livello insoddisfacente di applicazione del diritto dell'Unione europea tra gli Stati membri come evidenziato dal numero elevato di denunce inviate alla Commissione e dal notevole flusso di petizioni trasmesse al Parlamento; si compiace dell'intenzione della Commissione, come espresso nella sua comunicazione del dicembre 2016, di accrescere il proprio ricorso a strumenti preventivi quali riunioni pacchetto, orientamenti di attuazione, gruppi di esperti e reti specializzate, quali la rete SOLVIT, e di sostenere la creazione di capacità negli Stati membri volte a far rispettare il diritto dell'UE; invita la Commissione a utilizzare tali strumenti nel massimo rispetto del principio di buona ed efficace amministrazione sancito dall'articolo 298 TFUE e dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita la Commissione ad applicare le disposizioni dell'articolo 197 TFUE per realizzare questa rinnovata politica di attuazione in piena collaborazione con gli Stati membri e le istituzioni europee; invita la Commissione e il Consiglio ad applicare integralmente l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016[3] e la dichiarazione politica comune del 2011 sui documenti esplicativi[4];
14. raccomanda l'istituzione di procedure accelerate con tempi più brevi per i casi relativi a possibili violazioni della normativa dell'UE e ritenuti urgenti nei quali la Commissione potrebbe dover intervenire rapidamente;
15. sottolinea l'importanza di salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, che comprende il diritto primario, derivato e non vincolante; chiede, per tale ragione, la tempestiva adozione delle iniziative legislative e non legislative necessarie affinché il pilastro europeo dei diritti sociali diventi realtà per i cittadini; sottolinea che la tempestiva adozione di iniziative legislative e non legislative è una necessità, come riconosciuto sia dalla Commissione che dal Parlamento;
16. osserva che, secondo l'Eurobarometro standard 86, la libera circolazione dei cittadini dell'UE, grazie alla quale vivono, lavorano, studiano e svolgono attività imprenditoriali ovunque nell'UE, rappresenta il risultato più positivo dell'Unione e la maggioranza dei cittadini europei è favorevole a una politica comune dell'UE in settori quali la difesa, la migrazione e il terrorismo; ricorda che, affinché tali politiche abbiano successo, è fondamentale che siano attuate in modo tempestivo e in maniera uniforme in tutti gli Stati membri; osserva con preoccupazione che alcuni Stati membri ignorano i propri obblighi in materia di asilo e migrazione, in particolare per quanto riguarda la ricollocazione di richiedenti asilo e di immigrati; sottolinea la necessità di affrontare la mancanza di solidarietà tra alcuni Stati membri in relazione all'asilo e alla migrazione in modo tale che tutti gli Stati membri adempiano i propri obblighi;
17. prende atto del lavoro della Commissione sull'applicazione del diritto dell'UE nell'ambito del pacchetto "Legiferare meglio" e del sostegno offerto agli Stati membri attraverso piani di attuazione per le nuove direttive; sottolinea, tuttavia, che gli Stati membri dovrebbero tener fede alle proprie responsabilità nel far rispettare le norme che essi stessi hanno adottato congiuntamente ed evitare la pratica del "gold plating" (sovraregolamentazione) nell'attuazione del diritto dell'Unione per non confondere i cittadini sulla distinzione tra normative unionali e nazionali e per non dar loro l'impressione che l'UE legiferi in misura eccessiva;
18. si rammarica per le lacune riscontrabili nell'approccio della Commissione in materia di benessere degli animali in quanto ignora le gravi incongruenze segnalate da un gran numero di cittadini che hanno esercitato il diritto di petizione; reitera la sua richiesta relativa al lancio di una nuova strategia a livello UE per colmare tutte le lacune esistenti e garantire piena ed effettiva tutela del benessere degli animali attraverso un quadro legislativo chiaro ed esaustivo che adempia integralmente ai requisiti dell'articolo 13 TFUE;
19. invita la Commissione a esaminare attentamente le petizioni aventi per oggetto le differenze di qualità tra prodotti alimentari dello stesso marchio in Stati membri diversi; esorta la Commissione a porre fine alle pratiche sleali e a garantire la parità di trattamento per tutti i consumatori;
20. deplora il fatto che il diritto alla salute dei cittadini sia gravemente pregiudicato dal perdurare in taluni Stati membri di gravi carenze nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione ambientale dell'UE, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti e l'infrastruttura di trattamento delle acque reflue;
21 sottolinea che la discriminazione sulla base delle lingue ufficiali di uno Stato membro nelle scuole e nella pubblica amministrazione ostacola la libera circolazione sancita dall'articolo 26, paragrafo 2, TFUE; invita la Commissione a esaminare questa violazione del mercato interno.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
21.3.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 1 4 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Eleonora Evi, Takis Hadjigeorgiou, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Sofia Sakorafa, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Michela Giuffrida, Carlos Iturgaiz, Peter Kouroumbashev, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, László Tőkés |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Emil Radev |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
19 |
+ |
|
ALDE ECR EFDD GUE/NGL PPE
S&D
VERTS/ALE |
Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström
Carlos Iturgaiz, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Emil Radev, László Tőkés, Jarosław Wałęsa Soledad Cabezón Ruiz, Michela Giuffrida, Peter Kouroumbashev, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß Margrete Auken, Ana Miranda |
|
1 |
- |
|
ECR |
Notis Marias |
|
4 |
0 |
|
EFDD GUE/NGL |
Eleonora Evi Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
- [2] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
- [3] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
- [4] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
15.5.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 2 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Dominique Bilde |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
19 |
+ |
|
ALDE |
Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto |
|
EFDD |
Joëlle Bergeron |
|
GUE/NGL |
Kostas Chrysogonos |
|
PPE |
Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech |
|
S&D |
Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière |
|
VERTS/ALE |
Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala |
|
2 |
- |
|
ENF |
Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti