RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
4.6.2018 - (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Franck Proust
Relatore per parere (*):Reinhard Bütikofer
, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
- PARERE della commissione per gli affari esteri
- PARERE della commissione per i problemi economici e monetari
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0487),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0309/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per gli affari esteri e della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0198/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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– visto il parere 2/2015 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017 1 bis, |
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1 bisParere 2/2015 della Corte di giustizia del 16 maggio 2017 (GU C 239 del 24.7.2017, pag. 3). |
Motivazione | |
Data la giurisprudenza recente, è opportuno chiarire che gli investimenti di portafoglio non possono essere coperti dal regolamento. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione, rafforzando la sua competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala, apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni dell'UE. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa della Commissione e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione. |
(1) Gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione, rafforzando la sua competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala, apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni dell'UE. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'Unione e gli Stati membri presentano un contesto aperto agli investimenti, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e incluso negli impegni internazionali assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti. |
(2) L'Unione e gli Stati membri presentano un contesto aperto agli investimenti, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in linea con l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea ("TUE"), e incluso negli impegni internazionali assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni. |
(3) Conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri hanno la possibilità di adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, rispetto agli investimenti esteri diretti, misure che limitano l'accesso al mercato, purché siano rispettate alcune condizioni. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Vari Stati membri hanno messo in atto una serie di misure in base alle quali possono imporre restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali misure rispecchiano gli obiettivi e le preoccupazioni degli Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti e si traducono in una serie di provvedimenti che variano per procedure e ambito di applicazione. Altri Stati membri non dispongono di meccanismi di questo tipo. |
(4) Vari Stati membri hanno messo in atto una serie di misure in base alle quali hanno la possibilità di imporre restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali misure rispecchiano gli obiettivi e le preoccupazioni degli Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti e si traducono in una serie di provvedimenti differenti e non coordinati in termini di procedure e ambito di applicazione. Gli Stati membri che non dispongono di meccanismi di questo tipo potrebbero dotarsi di meccanismi propri che si ispirino al funzionamento, all'esperienza e alle migliori prassi dei meccanismi nazionali già in essere. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Attualmente non esiste un quadro generale a livello dell'UE per il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
(5) Attualmente non esiste un quadro generale a livello dell'Unione per il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, mentre i principali partner commerciali dell'Unione, fra cui i paesi del G7, hanno messo a punto quadri di questo tipo facendo ricorso a meccanismi di controllo di vario genere, più o meno trasparenti, più o meno restrittivi e più o meno prevedibili. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) È importante garantire la certezza del diritto come pure il coordinamento e la cooperazione a livello dell'UE mediante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, fatta salva la responsabilità esclusiva degli Stati membri per il mantenimento della sicurezza nazionale. |
(7) Il presente regolamento dovrebbe garantire la certezza del diritto per i meccanismi di controllo degli Stati membri, come pure il coordinamento e la cooperazione a livello dell'UE mediante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, fatta salva la responsabilità esclusiva degli Stati membri per il mantenimento della sicurezza nazionale. Il monitoraggio da parte della Commissione dei sistemi di controllo nei paesi terzi dovrebbe anche garantire la certezza del diritto. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e circostanze nazionali. |
(8) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione delle risorse giuridiche, umane e finanziarie necessarie per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e circostanze nazionali, come anche delle "golden share" e dei "golden power". |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) È opportuno contemplare un'ampia gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi e imprese che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. |
(9) Il presente regolamento dovrebbe contemplare un'ampia gamma di investimenti, compresi gli investimenti esteri diretti controllati dal governo, indipendentemente dal volume o dalle soglie di partecipazione, che stabiliscono o mantengono legami durevoli, diretti o indiretti, tra un investitore estero, che sia o meno l'investitore finale, e imprese che esercitano un'attività economica nel territorio di uno Stato membro, nella sua zona economica esclusiva, dichiarata a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), o nella sua piattaforma continentale. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare, nel rispetto del diritto dell'UE, le misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni a tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE. |
(10) Gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto del diritto dell'UE, mantenere, modificare, rafforzare o adottare le misure necessarie per individuare ed evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, compresi i casi in cui l'assetto proprietario o altre caratteristiche fondamentali dell'investitore sono considerevolmente cambiati, quando l'investitore agisce come intermediario o impresa in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o di un'impresa di un paese terzo o da essa controllato. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle misure antielusione da essi adottate, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Nel quadro del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e l'impegno dei paesi terzi, mediante accordi commerciali e di investimento nonché nell'ambito di consessi internazionali, in vista dell'applicazione delle procedure di controllo. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del regolamento, è opportuno indicare un elenco di fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco migliorerà inoltre la trasparenza del processo di controllo per gli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o li hanno già realizzati. L'elenco di fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe restare non esaustivo. |
(11) Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del regolamento, è opportuno indicare un elenco di fattori che potrebbero essere presi in considerazione nel controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco migliorerebbe inoltre la trasparenza del processo di controllo per gli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o li hanno già realizzati. L'elenco di fattori che potrebbero incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe restare non esaustivo. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico e la cui perturbazione, perdita o distruzione potrebbero avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. A tale proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero anche poter tenere conto della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le sovvenzioni) dal governo di un paese terzo. |
(12) Nel determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto, in particolare, dell'eventuale esistenza di una perturbazione, di un fallimento, di una perdita o di una distruzione a livello dell'approvvigionamento suscettibili di avere un impatto in uno Stato membro o nell'Unione, ovvero della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente dal governo di un paese terzo, che un investimento estero sia controllato da un governo o faccia parte di un progetto condotto dallo Stato o di un programma o sia parte di una strategia economica, industriale o politica intrapresa da un paese terzo con lo scopo di acquisire o trasferire tecnologie o conoscenze abilitanti fondamentali, o a sostegno di interessi strategici nazionali. Ciò dovrebbe valere anche nei casi in cui l'investitore ha già partecipato a progetti di investimento che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno Stato membro. |
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Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero anche poter tenere conto, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, degli effetti potenziali, tra l'altro, sulle infrastrutture critiche e strategiche, e le tecnologie critiche e strategiche, sull'autonomia strategica dell'Unione, sull'accesso a informazioni sensibili o ai dati personali dei cittadini dell'Unione, sulla pluralità e l'indipendenza dei media, sui servizi di interesse generale e sui servizi di interesse economico generale. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Nel determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione potrebbero anche prendere in considerazione il contesto e le circostanze in cui l'investimento è o è stato realizzato, nonché valutare, fra l'altro, se esso possa portare a una struttura monopolistica e se il mercato nel paese di origine dell'investitore estero sia aperto, ristretto o chiuso, se esistano reciprocità e parità di condizioni, e se si configuri un rischio di violazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani o delle norme fondamentali dell'ILO. L'esame dovrebbe essere condotto sulla base delle migliori informazioni disponibili, che dovrebbero essere accurate, esaustive e affidabili. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 ter) Gli Stati membri potrebbero consentire agli operatori economici, alle organizzazioni della società civile o a parti sociali quali i sindacati di chiedere agli Stati membri di valutare l'attivazione del controllo senza pregiudicare i diversi sistemi che consentono una maggiore partecipazione procedurale. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 12 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 quater) Qualora gli operatori economici, le organizzazioni della società civile o parti sociali quali i sindacati dispongano di informazioni pertinenti o nutrano timori concreti e debitamente motivati circa il fatto che un investimento estero diretto potrebbe incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, dovrebbe essere possibile fornire tali informazioni alla Commissione, che potrebbe tenerne debitamente conto nell'emettere un parere. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le modalità del controllo degli investimenti e di assicurare che essi siano controllati in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Questi elementi dovrebbero comprendere almeno la fissazione di termini per il controllo e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo. |
(13) È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le modalità del controllo degli investimenti in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Questi elementi dovrebbero comprendere, almeno, la fissazione di termini per il controllo e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo dinanzi alle autorità e ai tribunali degli Stati membri, conformemente al diritto di questi ultimi. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) È opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di cooperare e di assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che gli Stati membri che formulano osservazioni o quelli in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato dispongano di un meccanismo di controllo o stiano effettuando un controllo dell'investimento. Le osservazioni degli Stati membri dovrebbero inoltre essere trasmesse alla Commissione. Anche la Commissione dovrebbe avere la possibilità, se del caso, di emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro disponga di un meccanismo di controllo o stia effettuando un controllo dell'investimento nonché dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
(14) È opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di cooperare e di assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che gli Stati membri che formulano osservazioni o quelli in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato dispongano di un meccanismo di controllo o stiano effettuando un controllo dell'investimento. Tali osservazioni dovrebbero anche essere trasmesse contestualmente a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, che dovrebbe poi avere la possibilità di emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro disponga di un meccanismo di controllo o stia effettuando un controllo dell'investimento. Detto parere dovrebbe essere trasmesso contestualmente a tutti gli altri Stati membri e non dovrebbe essere reso pubblico. Uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni su un investimento estero diretto realizzato nel suo territorio. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte dell'UE o che sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. A fini di maggiore chiarezza dovrebbe figurare in allegato un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti possono essere sottoposti a controllo da parte della Commissione. |
(15) La Commissione dovrebbe inoltre controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte dell'UE o che sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche e strategiche, tecnologie critiche e strategiche, e fattori produttivi critici e strategici. A fini di maggiore chiarezza dovrebbe figurare in allegato un elenco non esaustivo di progetti e programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti possono essere sottoposti a controllo da parte della Commissione. Al fine di aggiornare tale elenco, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, la commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare la Commissione a emettere un parere su un investimento estero diretto in programma o già realizzato in uno Stato membro. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo del seguito che ha dato a una siffatta richiesta. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, dovrebbe avere la possibilità di emettere un parere destinato agli Stati membri in cui tale investimento è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole. Gli Stati membri dovrebbero prendere nella massima considerazione il parere e fornire alla Commissione una spiegazione qualora non lo seguano, in conformità del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di richiedere a questi Stati membri le informazioni necessarie al controllo dell'investimento in questione. |
(16) Se la Commissione o uno o più Stati membri ritengono che un investimento estero possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione dovrebbe emettere un parere destinato agli Stati membri in cui tale investimento è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole, mentre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni agli Stati membri in cui tale investimento è in programma o è stato realizzato. Il parere, che non dovrebbe essere reso pubblico, dovrebbe essere trasmesso contestualmente agli altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero prendere nella massima considerazione il parere e fornire alla Commissione e agli Stati membri interessati una spiegazione scritta qualora non lo seguano, in conformità del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di richiedere a questi Stati membri le informazioni necessarie al controllo dell'investimento in questione. Uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni su un investimento estero diretto realizzato nel suo territorio. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Se almeno un terzo degli Stati membri ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, o se almeno un terzo degli Stati membri e la Commissione ritengono che progetti o programmi di interesse per l'Unione risentano di un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero prendere nella massima considerazione il parere della Commissione e le osservazioni degli altri Stati membri e fornire alla Commissione e agli Stati membri interessati una spiegazione scritta. Qualora tali osservazioni o pareri siano disattesi, la Commissione dovrebbe cercare di favorire il dialogo tra gli Stati membri che hanno formulato osservazioni e lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare periodicamente relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero presentare una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
(17) Per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione, e per migliorare l'affidabilità e la comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri, questi ultimi dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare periodicamente relazioni sull'applicazione di detti meccanismi. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero presentare una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, nella loro zona economica esclusiva o nella loro piattaforma continentale, sulla base delle informazioni a loro disposizione. Essi dovrebbero altresì fornire informazioni sulle azioni intraprese per ottenere tali informazioni. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) A tal fine è importante anche garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dagli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, su richiesta degli Stati membri o della Commissione. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi. |
(18) A tal fine è importante anche garantire in tutti gli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, un livello minimo di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi. Tali informazioni dovrebbero essere fornite conformemente a quanto stabilito all'articolo 346 TFUE. Esse dovrebbero essere accurate, esaustive e affidabili e volte ad agevolare la comparabilità dei dati. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) La comunicazione e la cooperazione a livello di Stati membri e dell'Unione dovrebbero essere rafforzate mediante l'istituzione di punti di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti in ciascuno Stato membro. |
(19) La comunicazione e la cooperazione a livello di Stati membri e dell'Unione dovrebbero essere rafforzate mediante la creazione di punti di contatto istituzionali per il controllo dell'investimento estero diretto in ciascuno Stato membro, nonché mediante la creazione di un gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate e di altre informazioni sensibili. |
(20) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire il più alto livello di protezione per tutte le informazioni riservate messe a disposizione dagli investitori esteri e dall'impresa dell'Unione interessati. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione annuale sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, nella loro zona economica esclusiva o nella loro piattaforma continentale, sulla base delle migliori informazioni disponibili. Essi dovrebbero altresì fornire informazioni sulle azioni intraprese per ottenere tali informazioni. Sulla base di queste relazioni annuali, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale che illustri la situazione globale degli investimenti nell'Unione, ivi compresa l'attuazione del presente regolamento, e presentarla al Parlamento europeo. La relazione dovrebbe essere resa pubblica. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Qualora proponga di modificare le disposizioni del presente regolamento, la relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
(21) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intesa a valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. La valutazione dovrebbe altresì includere le capacità di controllo economico a lungo termine, oltre all'investimento estero diretto, che si traducono nell'acquisizione, tramite un contratto pubblico, di capacità di influenza diretta e duratura che consentono di gestire o controllare progetti o programmi di interesse per l'Unione, quali definiti nel presente regolamento. Qualora proponga di modificare le disposizioni del presente regolamento, la relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, e in tutti gli altri casi il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Al fine di aggiornare l'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. "investimenti esteri diretti", investimenti di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero intesi a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica; |
(1) "investimento estero diretto", un investimento di qualsiasi tipo, indipendentemente dal volume o dalla soglia di partecipazione, da parte di un investitore estero, che sia o meno l'investitore finale, inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica nel territorio di uno Stato membro, nella sua zona economica esclusiva, dichiarata a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), o nella sua piattaforma continentale, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo diretto o indiretto di una società che esercita un'attività economica; |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(1 bis) "investimento estero diretto controllato da un governo", un investimento diretto estero che potrebbe comportare il controllo di persone giuridiche stabilite nell'Unione da parte di un governo estero o di un'entità controllata da un governo estero, che agisce per suo conto o seguendo le sue istruzioni; |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. "investitore estero", una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto; |
(2) investitore estero", una persona fisica o giuridica o un'impresa di un paese terzo, o un'istituzione nazionale o statale che intende realizzare o ha già realizzato un investimento estero diretto, che si tratti dell'investitore finale o di un intermediario che rappresenta tale investitore di un paese terzo; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. "controllo", una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti; |
(3) "controllo", una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti; il termine per il completamento della stessa inizia a decorrere una volta che le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie per l'avvio del controllo; |
Motivazione | |
Occorre garantire che gli investitori esteri non trasmettano informazioni incomplete unicamente con lo scopo di far scattare il periodo del controllo. Il termine per la procedura di controllo dovrebbe decorrere dal momento in cui sono forniti tutti gli elementi richiesti per la costituzione del fascicolo completo. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. |
1. Conformemente alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere, modificare, rafforzare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
2. La Commissione controlla gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'UE o quelli che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato 1. |
3. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano finanziamenti dell'UE, o quelli che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche e strategiche, tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico. Un elenco non esaustivo di progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo alla modifica del presente regolamento ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui nell'allegato. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo |
Fattori che sono presi in considerazione nel controllo |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel controllare un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione gli effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: |
1. Nel controllare un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione gli effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– infrastrutture critiche, tra cui l'energia, i trasporti, le comunicazioni, l'archiviazione di dati, le infrastrutture spaziali o finanziarie nonché le strutture sensibili; |
a) infrastrutture critiche e strategiche, che siano fisiche o virtuali, tra cui le infrastrutture per la distribuzione di energia e di acqua, le reti di trasporto, i porti, le ferrovie, gli aeroporti e i cantieri navali, i servizi di trasporto, le comunicazioni e i mezzi di informazione, le infrastrutture aerospaziali e spaziali, i centri di archiviazione dei dati, l'analisi dei dati su larga scala, le infrastrutture elettorali, le infrastrutture dei servizi finanziari nonché le strutture sensibili; |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– le tecnologie critiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso, la cibersicurezza, la tecnologia spaziale o nucleare; |
b) le tecnologie critiche e strategiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, la tecnologia quantistica, le nanotecnologie, le biotecnologie e le tecnologie mediche, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), i chip elettronici, i semiconduttori, lo stoccaggio di energia, i prodotti a duplice uso, la difesa, la cibersicurezza e le cibertecnologie, il settore automobilistico, le ferrovie, le tecnologie aerospaziali o nucleari, le strutture di ricerca e sviluppo; |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici; o |
c) l'autonomia strategica dell'Unione, la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici fra cui prodotti di base, materie prime, terre rare, beni e terreni agricoli, e produzione agroalimentare; o |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– l'accesso a informazioni sensibili o la capacità di controllare informazioni sensibili. |
d) l'accesso a informazioni sensibili o ai dati personali dei cittadini dell'Unione, compresi, tra l'altro, i loro dati sanitari, nonché la capacità di controllare dati su ampia scala o informazioni sensibili; |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) pluralità e indipendenza dei media, servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale, servizi culturali, compresi i servizi audiovisivi, nonché strutture sportive e servizi di scommesse e patrimonio culturale. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono tenere conto della possibilità che l'investitore estero sia controllato dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti. |
2. Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono conto, in particolare, della possibilità che: |
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a) vi sia un rischio di perturbazione, guasto, perdita o interruzione dell'approvvigionamento che potrebbe avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione; |
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b) l'investitore estero sia controllato, direttamente o indirettamente, dal governo, dagli organismi statali o dalle forze armate di un paese terzo e/o persegua progetti o programmi all'estero a guida statale e realizzi investimenti esteri diretti controllati dal governo finalizzati a obiettivi industriali strategici, acquisisca o trasferisca tecnologie o conoscenze abilitanti fondamentali, sostenga interessi strategici nazionali, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti che possono assumere la forma di sovvenzioni, crediti e prestiti a lungo termine da parte del governo di un paese terzo o di un ente finanziario statale e/o abbia una presenza politica nei centri decisionali del paese terzo; |
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c) l'investitore abbia già partecipato a progetti di investimento che minacciano la sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato membro. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Ai fini del paragrafo 2 gli Stati membri e la Commissione possono anche valutare tra l'altro: |
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a) il contesto e le circostanze in cui avviene o è avvenuto l'investimento, incluso il fatto che il settore sia considerato o meno un settore strategico dal paese d'origine dell'investitore; |
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b) se vi sia un rischio serio e legittimo che l'investitore straniero partecipi ad attività illegali o criminali, quali riciclaggio, distrazione di fondi, corruzione, finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata o violazione dei diritti di proprietà intellettuale, ovvero non rispetti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani e le norme fondamentali del lavoro dell'ILO; |
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c) se lo statuto dell'impresa oggetto dell'investimento comprenda clausole in materia di cambio di proprietà; |
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d) se l'investimento possa rafforzare una struttura monopolistica o il controllo di una catena di valore o portare a una situazione di questo tipo, ad esempio attraverso la comunicazione dell'elenco di tutte le fusioni analizzate dalla Commissione europea che vedono coinvolta l'impresa del paese terzo, nonché la comunicazione dell'elenco di tutte le fusioni analizzate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza che vedono coinvolta detta impresa; |
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e) se l'accesso al mercato nel paese di origine dell'investitore estero sia aperto, limitato o vietato, e se esistano reciprocità e parità di condizioni; |
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f) le precedenti relazioni della Commissione o degli Stati membri con l'investitore estero. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. L'esame è condotto sulla base delle migliori informazioni disponibili, che devono essere accurate, esaustive e affidabili. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo. |
Gli Stati membri mantengono, modificano, rafforzano o adottano le misure necessarie a prevenire e identificare l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo, anche nei casi in cui l'assetto proprietario o altre caratteristiche fondamentali dell'investitore sono significativamente mutati. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure antielusione da essi adottate. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri fissano i termini per l'emissione delle decisioni di controllo. Tali termini consentono loro di tenere conto delle osservazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8 e del parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9. |
2. Gli Stati membri fissano i termini per l'emissione delle decisioni di controllo e li rendono pubblici. Tali termini consentono loro di tenere conto delle osservazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8 e del parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori economici, le organizzazioni della società civile o le parti sociali, quali i sindacati, a chiedere alle autorità degli Stati membri di valutare l'attivazione del controllo, senza pregiudizio per i sistemi degli Stati membri che consentono una maggiore partecipazione procedurale. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dalle imprese e dagli investitori esteri interessati sono protette. |
3. Nel corso delle procedure di controllo in conformità delle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il più alto livello di protezione delle informazioni riservate messe a disposizione dall'investitore estero o dall'impresa dell'Unione interessati. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le imprese e gli investitori esteri interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali. |
4. Le imprese dell'Unione e gli investitori esteri interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo dinanzi alle autorità e ai tribunali degli Stati membri, in conformità del diritto nazionale. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione annuale sulla loro applicazione. Per ciascun periodo di riferimento, la relazione contiene in particolare informazioni sui seguenti elementi: |
3. Per ciascun periodo di riferimento, gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione informazioni supplementari sulla loro applicazione, in particolare sui seguenti elementi: |
a) gli investimenti esteri diretti controllati e quelli oggetto di un controllo in corso; |
a) gli investimenti esteri diretti controllati e quelli oggetto di un controllo in corso; |
b) le decisioni di controllo che vietano investimenti esteri diretti; |
b) le decisioni di controllo che vietano investimenti esteri diretti; |
c) le decisioni di controllo che sottopongono gli investimenti esteri diretti a condizioni o misure di mitigazione dei rischi; |
c) le decisioni di controllo che sottopongono gli investimenti esteri diretti a condizioni o misure di mitigazione dei rischi; |
d) i settori, l'origine e il valore degli investimenti esteri diretti controllati e di quelli oggetto di un controllo in corso; |
d) i settori, l'origine e il valore degli investimenti esteri diretti controllati e di quelli oggetto di un controllo in corso; |
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d bis) le decisioni di controllo relative a progetti o programmi di interesse per l'Unione. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri che non dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione annuale sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, nella loro zona economica esclusiva o nella loro piattaforma continentale, sulla base delle migliori informazioni disponibili e con l'indicazione delle misure prese per ottenere tali informazioni. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Basandosi tra l'altro sulle relazioni annuali presentate da tutti gli Stati membri, e rispettando debitamente il carattere confidenziale di alcune delle informazioni contenute in dette relazioni, la Commissione redige una relazione annuale che descrive la situazione globale degli investimenti nell'Unione, inclusa l'attuazione del presente regolamento, e la presenta al Parlamento europeo. La relazione è resa pubblica. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutti gli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del controllo stesso. Tra le informazioni da fornire, se del caso, gli Stati membri che procedono al controllo si adoperano per indicare se ritengono che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. |
1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli Stati membri in merito a tutti gli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso nel quadro del rispettivo meccanismo di controllo, al più tardi cinque giorni lavorativi dopo l'inizio del controllo stesso. Tra le informazioni da fornire, se del caso, lo Stato membro che procede al controllo si adopera per indicare se ritiene che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni su un investimento estero diretto che viene effettuato nel suo territorio. |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, può formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Le osservazioni sono trasmesse contestualmente alla Commissione. |
2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto, in programma o già realizzato in un altro Stato membro, possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, può formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Le osservazioni dello Stato membro sono trasmesse contestualmente alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri. |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. Il parere della Commissione è trasmesso contestualmente a tutti gli altri Stati membri. |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione o uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie per formulare le osservazioni di cui al paragrafo 2 o per emettere il parere di cui al paragrafo 3. |
4. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio può rivolgere una richiesta motivata alla Commissione per ricevere dallo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie per formulare le osservazioni di cui al paragrafo 2. La Commissione raccoglie tutte le richieste di informazioni ricevute e le trasmette senza indugio allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Se giustificato, la Commissione ha anche facoltà di richiedere, di sua iniziativa, le informazioni necessarie per emettere il parere di cui al paragrafo 3. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o i pareri ai sensi del paragrafo 3 sono trasmessi allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 4. Se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 25 giorni lavorativi supplementari per emettere il suo parere. |
5. Entro un termine ragionevole, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni, le osservazioni ai sensi del paragrafo 2 sono trasmesse alla Commissione e agli Stati membri e i pareri ai sensi del paragrafo 3 sono trasmessi allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, essa dispone di 25 giorni lavorativi supplementari per emettere il suo parere. |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tengono in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3. |
6. Gli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tengono in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3, nonché le opinioni espresse nel quadro del gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti istituito in conformità dell'articolo 12 bis. |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. Se almeno un terzo degli Stati membri ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione le loro osservazioni e il parere della Commissione e fornisce una spiegazione scritta. |
|
Qualora tali osservazioni o pareri siano disattesi, la Commissione favorisce il dialogo fra gli Stati membri che hanno formulato osservazioni e lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La cooperazione tra Stati membri a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto di cui all'articolo 12. |
7. La cooperazione tra Stati membri a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituzionali per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punti di contatto istituzionali per il controllo degli IED") e il gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti istituito in conformità dell'articolo 12 bis. |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
1. Se la Commissione o uno o più Stati membri ritengono che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione emette un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Il parere della Commissione è trasmesso contestualmente agli altri Stati membri. Il parere non è reso pubblico. |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni su un investimento estero diretto che viene effettuato nel suo territorio. |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Se uno Stato membro ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, nell'ambito di progetti o programmi dell'Unione, o sugli interessi dell'Unione, può formulare osservazioni all'indirizzo dello Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Tali osservazioni sono trasmesse contestualmente alla Commissione. |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie ad emettere il parere di cui al paragrafo 1. |
2. La Commissione può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie ad emettere il parere di cui al paragrafo 1. Nel trattare tali osservazioni la Commissione presta la massima attenzione alla loro potenziale sensibilità. Lo Stato membro, l'investitore straniero e l'imprenditore o l'impresa destinatari dell'investimento possono trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che essa reputa necessarie per emettere un parere. Tali informazioni sono accurate, esaustive e affidabili e sono volte ad agevolare la comparabilità dei dati. |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione trasmette il suo parere allo Stato membro interessato entro un termine ragionevole, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da essa richieste a norma del paragrafo 2. Qualora uno Stato membro disponga di un meccanismo di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le informazioni sugli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso siano pervenute alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, il parere è formulato entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni. Se per la formulazione di un parere sono necessarie informazioni supplementari, il termine di 25 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari. |
3. La Commissione emette il suo parere destinato allo Stato membro interessato entro un termine ragionevole, onde evitare che ritardi irragionevoli arrechino pregiudizio all'investimento estero diretto o al controllo da parte dello Stato membro, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni necessarie a formulare un parere a norma del paragrafo 2. |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il parere della Commissione è comunicato agli altri Stati membri. |
4. Il parere della Commissione è comunicato agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione qualora non lo segua. |
5. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 1 o le osservazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 ter e fornisce una spiegazione scritta alla Commissione e agli Stati membri interessati qualora non segua il parere della Commissione o le osservazioni degli Stati membri. |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Gli operatori economici, le organizzazioni della società civile o le parti sociali, come i sindacati, che dispongono di informazioni pertinenti e nutrono timori concreti e debitamente motivati in relazione a un investimento estero diretto suscettibile di incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, possono fornire tali informazioni alla Commissione. La Commissione ne tiene debitamente conto nell'emettere un parere. |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Se almeno un terzo degli Stati membri o la Commissione ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e il parere della Commissione e fornisce una spiegazione scritta. |
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Qualora tali osservazioni o pareri siano disattesi, la Commissione favorisce il dialogo fra gli Stati membri che hanno formulato osservazioni e lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 quater. Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a emettere un parere su un investimento estero diretto in programma o già realizzato in uno Stato membro e a comparire davanti alla commissione per discutere di tutti gli aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento, nella fattispecie dell'applicazione delle disposizioni sul controllo degli investimenti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione a norma del presente regolamento. La Commissione informa il Parlamento europeo del seguito da essa dato a tali richieste. |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo, fatte salve le norme di cui all'articolo 346 TFUE. Tali informazioni sono accurate, esaustive e affidabili e sono volte ad agevolare la comparabilità dei dati. |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sul principale azionista di controllo o sui principali azionisti di controllo; |
a) l'assetto proprietario, la partecipazione al capitale e la natura dell'investitore estero diretto e dell'investitore finale nonché dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sul principale azionista di controllo o sui principali azionisti di controllo; |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) il finanziamento dell'investimento, sulla base delle informazioni di cui dispone lo Stato membro. |
e) il finanziamento dell'investimento e la sua fonte, inclusa la prova della sua legittimità, sulla base delle migliori informazioni di cui dispone lo Stato membro. |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento. |
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono i livelli più elevati e le norme più rigorose di protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento, tenendo debitamente conto delle informazioni sensibili e nel rispetto delle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444. |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 12 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Punti di contatto |
Punti di contatto istituzionali per il controllo degli IED |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni Stato membro designa un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto per il controllo degli IED"). La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento. |
1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto istituzionale per il controllo degli IED, che è deputato al controllo degli investimenti esteri diretti. La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto istituzionali per il controllo degli IED, responsabili del controllo degli investimenti esteri diretti, e garantiscono che cooperino strettamente fra loro su tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento, segnatamente in seno al gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. I punti di contatto istituzionali per il controllo degli IED dovrebbero poter mantenere un collegamento con altri punti di contatto creati con le medesime finalità in virtù di normative nazionali o dell'Unione, al fine di promuovere lo sviluppo di reti. |
Motivazione | |
La direttiva 2008/114/UE istituisce ad esempio punti di contatto incaricati della protezione delle infrastrutture critiche europee. I collegamenti e gli scambi di esperienze tra questi punti di contatto non richiedono risorse aggiuntive e consentiranno un migliore scambio di informazioni. | |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. I punti di contatto istituzionali per il controllo degli IED devono rispondere a requisiti dello stesso livello di quelli dei meccanismi nazionali di controllo degli investimenti, ad esempio in merito all'accesso alle informazioni richieste, al ruolo di coordinamento e alla salvaguardia del più alto livello di protezione delle informazioni riservate e sensibili. |
Motivazione | |
I punti di contatto istituzionali devono essere soggetti agli stessi obblighi, segnatamente in materia di sicurezza delle informazioni. | |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti |
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1. È istituito un gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti presieduto da un rappresentante della Commissione. Ogni Stato membro vi nomina un rappresentante. |
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2. Il gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti riunisce rappresentanti ed esperti degli Stati membri e della Commissione al fine, fra l'altro, di condividere le migliori pratiche, di rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri circa il funzionamento dei loro sistemi di controllo e di discutere tutte le eventuali questioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. |
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3. Le autorità locali, gli operatori economici, le autorità e gli attori istituzionali e politici, le organizzazioni della società civile, le parti sociali – quali i sindacati –, le agenzie dell'Unione, le agenzie incaricate della promozione di determinate regioni, gli esperti di intelligence economica, così come i rappresentanti dei sistemi di controllo di paesi terzi, possono parimenti essere invitati regolarmente alle riunioni per comunicare le loro esperienze. |
|
4. La Commissione agevola la partecipazione del Parlamento in qualità di osservatore a tutte le riunioni pertinenti. |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 12 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 ter |
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Cooperazione internazionale |
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Gli Stati membri e la Commissione promuovono la cooperazione in merito all'applicazione delle procedure di controllo, negli accordi commerciali e di investimento con i paesi terzi così come nei consessi internazionali. |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione. |
1. Entro il ... [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intesa a valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. Gli Stati membri partecipano da vicino a quest'esercizio e forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione. |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora raccomandi di modificare le disposizioni del regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa in tal senso. |
2. Qualora raccomandi di modificare le disposizioni del presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa in tal senso. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria una modifica, ne indica le ragioni al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 bis |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
|
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Allegato – trattino 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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– FEIS |
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Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013, e regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti. |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Allegato – trattini da 6 ter a 6 decies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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– SESAR - Cielo unico europeo |
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Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro"). |
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Iniziative tecnologiche congiunte dell'Unione, tra cui: |
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Celle a combustibile e idrogeno, Aeronautica e idrogeno, Iniziativa in materia di medicinali innovativi, Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea, Bioindustrie, Shift2Rail. |
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– Meccanismo per collegare l'Europa: |
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Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010. |
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– Piano d'azione "Il 5G per l'Europa". |
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– Fondo europeo per la difesa: |
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Istituzione del Fondo europeo per la difesa" (COM(2017)0295). |
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– Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa: |
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Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, e il Fondo europeo per la difesa - Decisione della Commissione europea sul finanziamento dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR). |
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– Cooperazione strutturata permanente (PESCO): |
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Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. |
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- Fondo di ricerca carbone e acciaio: |
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Decisione (UE) 2017/955 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma. |
MOTIVAZIONE
Tutti i paesi del G7 e i paesi partner dell'Unione sono già dotati di un meccanismo di controllo degli investimenti che è stato migliorato in diverse occasioni. Tredici Stati membri su ventotto hanno già introdotto questo meccanismo nel loro sistema; nel suo testo la Commissione europea propone di colmare tale lacuna legislativa a livello europeo per istituire un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti. Il relatore desidera congratularsi con la Commissione per la presentazione della proposta legislativa e per la sua capacità di reazione. Non si tratta di un'armonizzazione, né di un nuovo meccanismo, bensì di un quadro: l'approccio può essere appoggiato, tuttavia il testo richiede una serie di precisazioni per quanto concerne i concetti, i fattori che giustificano l'intervento e il suo campo di applicazione concreto.
I CONCETTI
La proposta della Commissione contiene numerosi concetti chiave relativi ai meccanismi di controllo. La difficoltà consiste nella loro definizione, lasciando un margine di interpretazione affinché si adattino alle varie situazioni. Per questo motivo non sarebbe opportuno che tali concetti diventino definizioni precise facendo sì che il meccanismo non sia più utilizzabile caso per caso e sia soggetto a troppi vincoli.
1. Investimenti
La definizione relativa agli investimenti proposta dalla Commissione sottolinea i rapporti durevoli e diretti tra l'investitore e l'impresa o l'imprenditore cui tali fondi sono destinati. La nozione di nesso economico e di continuità è importante soprattutto nei settori strategici.
Gli investitori - una persona fisica o giuridica - sono definiti stranieri se sono anch'essi soggetti direttamente o indirettamente a un controllo finale da parte di entità o Stati non europei.
2. Assunzione del controllo
Il relatore sostiene la proposta della Commissione secondo cui le soglie non sono efficaci e possono essere facilmente aggirate. Tutti gli investimenti sono potenzialmente inclusi nella proposta della Commissione. Occorre principalmente tenere conto dell'investitore finale.
L'assunzione del controllo in un'impresa può verificarsi in vari modi (acquisizione, patto con gli azionisti, diritti di governance, scelta dei dirigenti, orientamento dell'assemblea degli azionisti, fondi attivisti), indipendentemente dal patrimonio nelle mani degli investitori, anche se si tratta di investimenti di portafoglio.
3. Sicurezza e ordine pubblico
Il concetto di "sicurezza e ordine pubblico" è conforme ai termini utilizzati nel GATS/OMC e consente di descrivere l'ampiezza delle eccezioni rispetto ai nostri impegni internazionali e autorizza gli Stati membri a limitare gli investimenti in caso di minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ѐ necessario che ciò resti un concetto e non sia oggetto di una definizione precisa, affinché resti dinamico in base alle specificità degli Stati membri. Occorre precisare che il settore della difesa resta escluso o che sia almeno oggetto di eccezioni in relazione all'articolo 346 del TFUE.
4. Sensibile e/o strategico
Lo stesso vale per l'aspetto sensibile o strategico di un settore, di un'impresa o di una filiera. Il fattore della sensibilità di un'impresa è riconducibile ai suoi beni, servizi, tecnologie o conoscenze specifiche legati a interessi rilevanti di uno Stato in materia di sicurezza e ordine pubblico.
Il carattere strategico trae potenzialmente origine dal suo ruolo nella catena del valore. Il relatore ritiene che sia necessario fornire indicazioni più precise nell'elenco proposto dalla Commissione. Le infrastrutture richiedono una vigilanza particolare, e vanno aggiunte anche le tecnologie sensibili nonché le specifiche sulla sicurezza dell'approvvigionamento e l'accesso a informazioni sensibili. L'elenco deve rimanere aperto e non deve essere esaustivo.
5. Legame tra gli investimenti esteri e la sicurezza e l'ordine pubblico
Il legame tra l'investimento e la sicurezza e l'ordine pubblico non deve limitarsi a prendere in considerazione soltanto il controllo da parte del governo di un paese terzo, ma essere esteso a elementi del contesto e alle condizioni in cui ha luogo o ha avuto luogo l'investimento, compreso il livello di apertura del settore nel paese di origine dell'investitore straniero. Senza che si tratti necessariamente di criteri per il controllo, sono elementi che sono di ausilio ai fini di una decisione.
II CONTENUTO DELLA PROPOSTA
Il meccanismo proposto non sostituisce il potere decisionale degli Stati membri in relazione agli investimenti sul loro territorio. Esso mira soprattutto a creare un meccanismo per lo scambio di informazioni a livello europeo.
Ciò che fa la forza dell'Unione europea in altri settori è la qualità delle informazione che si acquisiscono. I contatti tra gli Stati membri e gli investitori saranno più regolari e creeranno dei rapporti di fiducia grazie a tale trasparenza.
Lo Stato membro, sempre sovrano per quanto concerne gli investimenti effettuati sul suo territorio, può in questo modo utilizzare a suo piacimento le informazioni, i quesiti o le analisi degli Stati membri e/o della Commissione europea per prendere autonomamente la decisione di autorizzare, vietare o soprattutto di modulare l'investimento grazie alle misure transitorie o di accompagnamento.
È evidente che alcune informazioni trasmesse tra un'impresa o un investitore e uno Stato membro possono essere altamente riservate e occorre chiarire che gli Stati membri e la Commissione devono garantire il massimo livello di protezione delle informazioni.
La regola più comune rimane un uso ex ante, ovvero il fatto che il controllo è esercitato prima che l'investimento sia completato. Ciò contribuisce alla prevedibilità per l'impresa che intenda consultare le autorità nazionali prima di effettuare investimenti ma anche per lo Stato che può anticiparne gli effetti.
A tal fine, la previsione di una verifica ex post o ex officio di un investimento è utile in alcuni Stati affinché il controllo sia più efficace come in Germania. In particolare nel caso vi sia una volontà di elusione.
Come si è visto, in un sistema di scambio di informazioni, la qualità e la rapidità dell'informazione sono essenziali, e il fatto di disporre di un meccanismo di controllo permette di soddisfare pienamente tale obiettivo.
Occorre inoltre tenere conto del fatto che alcuni Stati membri non dispongono di tale meccanismo e la proposta non li obbliga a introdurne uno. Tuttavia è necessario agevolare lo scambio delle informazioni nel sistema e la presenza di un tale meccanismo può essere considerata un valore aggiunto.
Il relatore ritiene che un punto di contatto senza una base istituzionale adeguata non sarà sufficiente a soddisfare gli obiettivi per garantire il buon funzionamento di questo meccanismo di scambio di informazioni a livello europeo. Ad esempio sarebbe necessario che esso sia in grado di coordinarsi in maniera efficace con altri punti di contatto e pertanto occorre prevedere la possibilità che uno Stato che non dispone di un meccanismo di controllo possa chiedere alla Commissione o agli Stati membri un parere rispettando nel contempo la riservatezza dei dati.
La creazione di questo nuovo meccanismo comporta delle aspettative. Il relatore ritiene che sia utile anticipare il monitoraggio e il miglioramento del meccanismo in vista della revisione del regolamento, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.
Occorre assicurare la possibilità di presentare un ricorso presso le autorità o le giurisdizioni nazionali contro le decisioni concernenti il controllo, tutelando nel contempo l'ordinamento giuridico dello Stato membro.
III IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI
Consiglio
Gli Stati membri sono al centro di tale meccanismo. Il gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti esteri, istituito dalla Commissione europea, entrerà in funzione prima della ratifica definitiva del progetto di regolamento. Il relatore ritiene che occorra precisare meglio il funzionamento e il ruolo del comitato. La presenza del Parlamento europeo in qualità di osservatore costituirebbe un vantaggio.
Il relatore desidera incoraggiare gli Stati membri a procedere a uno scambio delle migliori pratiche al fine di orientarsi verso la creazione di meccanismi efficienti negli Stati membri.
Commissione europea
La Commissione europea si vedrebbe attribuire un potere di valutazione ma non di decisione fungendo da tramite per la trasmissione delle informazioni. Il relatore ritiene che il suo ruolo sia equilibrato all'interno del progetto di regolamento. È necessario tuttavia precisare due aspetti: il contenuto e il valore dei pareri della Commissione in merito a determinati investimenti.
I pareri della Commissione devono andare al di là dell'investimento e apportare un reale valore aggiunto prendendo in considerazione l'incidenza di uno Stato terzo tramite gli aiuti di Stato o precisando, a titolo informativo, il livello di apertura dello Stato di origine dell'impresa che intenda investire.
Inoltre, nel progetto di regolamento della Commissione manca lo scenario relativo all'importanza strategica di alcuni investimenti. Nel caso in cui in merito a un investimento la Commissione europea e almeno un terzo degli Stati membri sollevino preoccupazioni, questi ultimi e lo Stato membro in cui ha luogo l'investimento devono collaborare al fine di pervenire a una soluzione alternativa.
I progetti europei, elencati in maniera non esaustiva nell'allegato, possono essere legittimamente accompagnati dalla Commissione europea che svolge già un ruolo importante nella loro organizzazione e nel loro finanziamento e monitoraggio. Occorre pertanto prevedere l'esercizio della delega da parte della Commissione per aggiornare l'elenco non esaustivo dei progetti o programmi.
Parlamento europeo
Le relazioni annuali elaborate dagli Stati membri circa l'uso del loro meccanismo nazionale o sulla situazione degli investimenti stranieri qualora siano privi di un meccanismo devono anche essere oggetto di osservazioni del Parlamento europeo conferendogli un forte ruolo propositivo, al fine di aiutare gli Stati membri che intendono dotarsi di un meccanismo, ma anche in occasione della revisione di tale meccanismo europeo.
I deputati europei devono contribuire alla salvaguardia degli interessi dell'Unione. Occorre valutare la possibilità di istituire una norma affinché il Parlamento europeo possa chiedere un parere della Commissione europea in merito a un investimento straniero. In considerazione della riservatezza di detto parere, il Parlamento otterrebbe dalla Commissione solo la conferma del fatto che tale parere è stato effettivamente emesso.
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (25.4.2018)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
Relatore per parere: Reinhard Bütikofer
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore per parere sostiene gli obiettivi generali e gli elementi principali della proposta di regolamento relativa all'istituzione di un quadro per il controllo eseguito dagli Stati membri e dalla Commissione sugli investimenti esteri diretti nell'UE provenienti da paesi terzi. Sebbene gli investimenti esteri diretti costituiscano spesso un'opportunità per l'economia dell'UE, in alcuni casi possono presentare un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione e degli Stati membri.
L'UE è ben lungi dall'esprimersi con una sola voce in materia di investimenti esteri in Europa e, pertanto, la razionalizzazione delle convergenze, laddove possibile, sarà un passo cruciale nell'elaborazione di posizioni politiche a livello unionale. Consentirà all'UE di fornire una risposta comune alle rapide evoluzioni e alla crescente complessità del panorama degli investimenti, permettendo al contempo di allineare l'UE agli altri partner di investimento e commerciali a livello mondiale che già mettono in atto meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti.
L'istituzione di un quadro di coordinamento pienamente funzionante in tutta l'UE è tuttavia un impegno di lungo periodo, in quanto gli Stati membri adottano attualmente approcci diversi e alcuni di essi non dispongono affatto di meccanismi di controllo. Il relatore pertanto ritiene opportuno che l'istituzione di un tale meccanismo di controllo rimanga una scelta volontaria di ciascuno Stato membro, come indicato nella proposta della Commissione, e al contempo consenta ai paesi che praticano tale controllo di cooperare più strettamente. Il relatore ritiene altresì necessario snellire i processi di informazione e ridurre al contempo gli oneri amministrativi per tutti gli Stati membri.
Gli emendamenti e il chiarimento proposto mirano a:
• precisare la definizione di investitore straniero per quanto riguarda la proprietà e l'effettivo controllo, in quanto l'ubicazione di un'impresa non indica necessariamente la reale provenienza dell'investimento;
• ampliare, in linea con i quadri di controllo istituiti nei paesi OCSE, l'elenco non esaustivo delle tecnologie, delle infrastrutture e dei settori critici da prendere in considerazione e sui cui gli investimenti esteri possono potenzialmente avere un impatto in termini di sicurezza od ordine pubblico;
• fornire ai sindacati la possibilità di attivare i meccanismi di controllo degli Stati membri e della Commissione, prendendo spunto dal sistema attualmente in vigore negli Stati Uniti;
• conferire al Parlamento europeo la facoltà di chiedere l'attivazione del meccanismo di cooperazione per progetti e programmi di interesse per l'Unione;
• garantire che la Commissione esegua controlli su progetti e programmi pertinenti e di interesse per l'Unione, finanziati nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale e di quelli futuri;
• restringere l'eventuale uso improprio o abuso di tale quadro, garantendo che gli Stati membri forniscano spiegazioni esaustive su come l'investimento estero diretto in programma in un altro Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel territorio, nonché rafforzando la funzione di coordinamento della Commissione;
• introdurre un gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti in cui gli Stati membri che hanno messo in atto un meccanismo di controllo possano scambiare informazioni e pareri in merito alle procedure di controllo svolte dagli Stati membri e dalla Commissione;
• ridurre gli obblighi di informazione imposti agli Stati membri e fissare una cadenza triennale per gli obblighi di segnalazione a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del regolamento.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'Unione e gli Stati membri presentano un contesto aperto agli investimenti, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e incluso negli impegni internazionali assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti. |
(2) L'Unione e gli Stati membri presentano un contesto aperto agli investimenti, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e incluso negli impegni internazionali assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti. In considerazione di tale apertura, l'Unione dovrebbe favorire condizioni di parità nelle relazioni con i paesi terzi. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 bis) I meccanismi di controllo esistenti in diversi Stati membri o nei paesi terzi non costituiscono mai un ostacolo agli investimenti esteri diretti, a condizione che siano noti e previsti e non ritardino in maniera significativa la realizzazione degli investimenti. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) È importante garantire la certezza del diritto come pure il coordinamento e la cooperazione a livello dell'UE mediante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, Ciò lascia impregiudicata la responsabilità esclusiva degli Stati membri di mantenere la sicurezza nazionale. |
(7) È importante garantire la certezza del diritto e mirare alla cooperazione a livello dell'UE mediante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico laddove siano in gioco interessi strategici, fra cui, ad esempio, le tecnologie abilitanti fondamentali, le attività strategiche, i dati strategici e sensibili, ecc. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità esclusiva degli Stati membri di mantenere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(7 bis) Nella valutazione del meccanismo di controllo dell'investimento estero diretto è opportuno assicurare il buon funzionamento del mercato interno, attraverso misure che impediscano la concorrenza al ribasso tra imprese e tra Stati membri su materie fiscali e retributive e premino la responsabilità sociale delle imprese che nelle acquisizioni garantiscono il mantenimento dell'occupazione e salari dignitosi. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e circostanze nazionali. |
(8) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze del commercio mondiale, nel pieno rispetto delle prerogative degli Stati membri consistenti nel controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico, fra cui, ad esempio, gli interessi strategici, le tecnologie abilitanti fondamentali, le attività strategiche, i dati strategici e sensibili, ecc., e tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e circostanze nazionali. Tale quadro dovrebbe altresì facilitare l'adozione di un meccanismo di controllo da parte degli Stati membri che ne sono sprovvisti. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) È opportuno contemplare un'ampia gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi e imprese che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. |
(9) È opportuno contemplare gli investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi e imprese che esercitano un'attività economica in uno Stato membro, nella misura in cui riguardino la sicurezza e l'ordine pubblico. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico e la cui perturbazione, perdita o distruzione potrebbero avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. A tale proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero anche poter tenere conto della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le sovvenzioni) dal governo di un paese terzo. |
(12) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie critiche, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi o le informazioni sensibili che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico e la cui perturbazione, perdita o distruzione potrebbero avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. A tale proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero anche tenere conto della possibilità che un investitore estero sia di proprietà, gestito o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, dal governo o dagli organismi statali di un paese terzo e/o persegua politiche d'impronta statale in materia di investimenti esteri diretti in uscita ai fini di obiettivi industriali strategici, corroborate da finanziamenti e sovvenzioni consistenti, crediti e prestiti a lungo termine da parte del governo di un paese terzo o da un ente finanziario statale. In sede di controllo di un investimento estero diretto, la Commissione può altresì valutare gli effetti su conoscenze e tecnologie fondamentali specifiche, aspetti che potrebbero essere importanti ai fini della sicurezza economica a medio e lungo termine. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) È opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di cooperare e di assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che gli Stati membri che formulano osservazioni o quelli in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato dispongano di un meccanismo di controllo o stiano effettuando un controllo dell'investimento. Le osservazioni degli Stati membri dovrebbero inoltre essere trasmesse alla Commissione. Anche la Commissione dovrebbe avere la possibilità, se del caso, di emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro disponga di un meccanismo di controllo o stia effettuando un controllo dell'investimento nonché dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
(14) È opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri e alla Commissione di cooperare in maniera trasparente e di assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri. Gli Stati membri la cui sicurezza o il cui ordine pubblico potrebbero essere pregiudicati da un investimento estero diretto in un altro Stato membro dovrebbero poter formulare osservazioni alla Commissione. La Commissione dovrebbe quindi trasmettere tutte le osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento è in programma nonché a tutti gli altri Stati membri interessati. Anche la Commissione dovrebbe avere la possibilità, se del caso, di emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento è in programma. In base alle osservazioni ricevute, la Commissione può chiedere di discutere della questione nel quadro del gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte dell'UE o che sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. A fini di maggiore chiarezza dovrebbe figurare in allegato un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti possono essere sottoposti a controllo da parte della Commissione. |
(15) La Commissione dovrebbe inoltre controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione e gli Stati membri disporrebbero di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte dell'UE o che sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. A fini di maggiore chiarezza dovrebbe figurare in allegato un elenco di progetti o programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti possono essere sottoposti a controllo da parte della Commissione. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, dovrebbe avere la possibilità di emettere un parere destinato agli Stati membri in cui tale investimento è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole. Gli Stati membri dovrebbero prendere nella massima considerazione il parere e fornire alla Commissione una spiegazione qualora non lo seguano, in conformità del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di richiedere a questi Stati membri le informazioni necessarie al controllo dell'investimento in questione. |
(16) La Commissione o più di uno Stato membro, se ritengono che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, dovrebbero emettere un parere destinato agli Stati membri in cui tale investimento è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il parere e fornire alla Commissione una spiegazione in caso di divergenze rispetto a tale parere, in conformità del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di richiedere a questi Stati membri le informazioni necessarie al controllo dell'investimento in questione. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare periodicamente relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero presentare una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
(17) Per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare periodicamente relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. Tuttavia, gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero presentare ogni anno una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio laddove questi ultimi riguardino progetti e programmi di interesse per l'Unione. Tutti gli obblighi in materia di relazioni dovrebbero essere applicabili a decorrere dal ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) A tal fine è importante anche garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dagli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, su richiesta degli Stati membri o della Commissione. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi. |
(18) A tal fine è importante anche garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di scambio di informazioni e coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato dovrebbero mettere a disposizione tali informazioni su richiesta degli Stati membri, della Commissione o del gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese le informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) La comunicazione e la cooperazione a livello di Stati membri e dell'Unione dovrebbero essere rafforzate mediante l'istituzione di punti di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti in ciascuno Stato membro. |
(19) La comunicazione e la cooperazione a livello di Stati membri e dell'Unione dovrebbero essere rafforzate mediante l'istituzione di punti di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti in ciascuno Stato membro nonché mediante la creazione di un gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti. Il gruppo dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione; il gruppo potrebbe fungere da piattaforma per scambiarsi opinioni e informazioni, migliorare la cooperazione e il coordinamento e fornire assistenza reciproca in materia di investimenti esteri diretti. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Qualora proponga di modificare le disposizioni del presente regolamento, la relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
(21) Entro ... [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Qualora proponga di modificare le disposizioni del presente regolamento, la relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Al fine di aggiornare i progetti o programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti possono essere sottoposti a controllo da parte della Commissione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e figurante nell'allegato 1. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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_______________________ |
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1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri e della Commissione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e stabilisce il ruolo della Commissione in tale contesto. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. "investitore estero", una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto; |
2. "investitore estero", una persona fisica di un paese terzo o un'impresa controllata de facto o posseduta da cittadini di un paese terzo, che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto; |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. "impresa di un paese terzo", un'impresa costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione di un paese terzo. |
6. "impresa di un paese terzo", un'impresa costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione di un paese terzo o un'impresa controllata de facto o posseduta da cittadini di un paese terzo. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. |
1. Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
2. La Commissione controlla gli investimenti esteri diretti che si ritiene incidano su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'UE o quelli che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato 1. |
3. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale attuale e futuro o quelli che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. L'elenco di progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato 1. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo alla modifica dei progetti e dei programmi di cui all'allegato 1. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. I meccanismi di cooperazione di cui agli articoli 8 e 9 possono essere attivati soltanto successivamente alla notifica, da parte degli Stati membri, dell'attivazione dei relativi meccanismi di controllo. I meccanismi di cooperazione non possono in alcun caso essere attivati per gli investimenti già realizzati laddove gli Stati membri controllino esclusivamente gli investimenti in programma. È possibile attivare il meccanismo di cooperazione per gli investimenti già realizzati solo in casi eccezionali e qualora gli Stati membri e la Commissione abbiano fondati motivi per ritenere che le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, siano cambiate e solo in caso di investimenti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso in cui il meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 9 sia attivato per gli investimenti negli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo, la questione relativa agli investimenti già realizzati può essere affrontata nel quadro del gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti di cui all'articolo 12 bis. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel controllare un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione gli effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: |
Nel controllare un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico di uno o più Stati membri ovvero di sicurezza o di ordine pubblico connessi a progetti e programmi di interesse per l'Unione, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione gli effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- infrastrutture critiche, tra cui l'energia, i trasporti, le comunicazioni, l'archiviazione di dati, le infrastrutture spaziali o finanziarie nonché le strutture sensibili; |
- infrastrutture critiche e strategiche, tra cui l'energia, l'acqua, i trasporti, le comunicazioni e i media, l'archiviazione di dati, lo spazio, i servizi sanitari, le infrastrutture di ricerca o finanziarie nonché le strutture sensibili e qualsivoglia infrastruttura di sicurezza e difesa; |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- le tecnologie critiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso, la cibersicurezza, la tecnologia spaziale o nucleare; |
- le tecnologie critiche e strategiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, i materiali avanzati, le nanotecnologie, le biotecnologie, le tecnologie mediche, le tecnologie mediche, le tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso, la cibersicurezza, la tecnologia aerospaziale, di difesa, spaziale o nucleare; |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici; o |
- la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici di materiali rari e strategici; o |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- l'accesso a informazioni sensibili o la capacità di controllare informazioni sensibili. |
- l'accesso a informazioni e dati sensibili o la capacità di controllare questi ultimi. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono tenere conto della possibilità che l'investitore estero sia controllato dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti. |
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono conto della possibilità che l'investitore estero sia controllato, direttamente o indirettamente, dal governo o dagli organismi statali di un paese terzo e/o persegua politiche d'impronta statale in materia di investimenti esteri diretti in uscita ai fini di obiettivi industriali strategici, corroborate da finanziamenti e sovvenzioni consistenti, crediti e prestiti a lungo termine da parte del governo di un paese terzo o da un ente finanziario statale. In sede di controllo di un investimento estero diretto, la Commissione può altresì valutare gli effetti su conoscenze e tecnologie fondamentali specifiche, aspetti che potrebbero essere importanti ai fini della sicurezza economica a medio e lungo termine. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I meccanismi di controllo degli Stati membri sono trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali dettagliate applicabili. |
1. I meccanismi di controllo degli Stati membri sono trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali dettagliate applicabili riguardanti il controllo e le relative decisioni. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri fissano i termini per l'emissione delle decisioni di controllo. Tali termini consentono loro di tenere conto delle osservazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8 e del parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9. |
2. Gli Stati membri fissano i termini per l'emissione delle decisioni di controllo e li rendono pubblici. Tali termini consentono loro di tenere conto delle osservazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8 e del parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dalle imprese e dagli investitori esteri interessati sono protette. |
3. Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dalle imprese e dagli investitori esteri interessati sono debitamente protette. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Notifica dei meccanismi di controllo da parte degli Stati membri e relazione annuale |
Notifica dei meccanismi di controllo da parte degli Stati membri e relazione |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i propri meccanismi di controllo esistenti al più tardi entro […] (30 days of the entry into force of this Regulation). Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche apportate a un meccanismo di controllo esistente o l'adozione di un nuovo meccanismo di controllo al più tardi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del meccanismo di controllo. |
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i propri meccanismi di controllo esistenti al più tardi entro […30 days of the entry into force of this Regulation]. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche apportate a un meccanismo di controllo esistente o l'adozione di un nuovo meccanismo di controllo al più tardi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del meccanismo di controllo o delle modifiche apportate al meccanismo già esistente. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione annuale sulla loro applicazione. Per ciascun periodo di riferimento, la relazione contiene in particolare informazioni sui seguenti elementi: |
2. Entro… [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni, gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione sulla loro applicazione. Per ciascun periodo di riferimento, la relazione contiene in particolare informazioni sui seguenti elementi: |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) le decisioni di controllo relative a progetti e programmi di interesse per l'Unione; |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) i settori, l'origine e il valore degli investimenti esteri diretti controllati e di quelli oggetto di un controllo in corso. |
soppresso |
Motivazione | |
Emendamento volto a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. Le informazioni verranno già fornite alla Commissione (articolo 8, paragrafo 1), la quale sarà in grado di aggregare i dati. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri che non dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione annuale sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
3. Entro ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni anno, gli Stati membri che non dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio qualora riguardino progetti e programmi di interesse per l'Unione. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutti gli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del controllo stesso. Tra le informazioni da fornire, se del caso, gli Stati membri che procedono al controllo si adoperano per indicare se ritengono che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. |
1. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutti gli investimenti esteri diretti sottoposti a un controllo nel quadro del proprio meccanismo di controllo, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del controllo stesso. Tra le informazioni da fornire, se del caso, lo Stato membro che procede al controllo si adopera per indicare se ritiene che l'investimento estero diretto sottoposto a un controllo possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, può formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Le osservazioni sono trasmesse contestualmente alla Commissione. |
2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, può formulare osservazioni alla Commissione. La Commissione raccoglie tutte le osservazioni ricevute e le trasmette allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, nonché a tutti gli altri Stati membri. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Tale parere viene trasmesso a tutti gli altri Stati membri. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione o uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie per formulare le osservazioni di cui al paragrafo 2 o per emettere il parere di cui al paragrafo 3. |
4. Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio può richiedere alla Commissione di ricevere tutte le informazioni fornite dallo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, necessarie per formulare le osservazioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri dispongono di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica relativa all'attivazione del meccanismo di controllo di cui al paragrafo 1 per chiedere informazioni alla Commissione. La Commissione riunisce tutte le richieste di informazioni ricevute e le trasmette senza indugio allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, nonché agli altri Stati membri. La Commissione può richiedere di sua iniziativa allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato di ricevere tutte le informazioni necessarie ad emettere il parere di cui al paragrafo 3. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o i pareri ai sensi del paragrafo 3 sono trasmessi allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 4. Se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 25 giorni lavorativi supplementari per emettere il suo parere. |
5. Le osservazioni ai sensi del paragrafo 2 sono trasmesse alla Commissione entro un termine ragionevole, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 4. La Commissione trasmette le osservazioni ricevute entro cinque giorni lavorativi allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione emette il parere di cui al paragrafo 3 entro 25 giorni lavorativi e, se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, essa dispone di 25 giorni lavorativi supplementari per emettere il suo parere. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tengono in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3. |
6. Gli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tengono in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3, nonché le osservazioni formulate nel quadro del gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti di cui all'articolo 12 bis. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La cooperazione tra Stati membri a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto di cui all'articolo 12. |
7. La cooperazione tra Stati membri a norma del presente articolo si svolge attraverso la discussione in sede di gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti di cui all'articolo 12 bis, laddove richiesto dalla Commissione. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quadro per il controllo da parte della Commissione |
Meccanismo di cooperazione per il controllo di progetti o programmi di interesse per l'Unione |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
1. La Commissione, oppure più di uno Stato membro, se ritengono debitamente che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico di uno o più Stati membri, emette un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Il Parlamento europeo può chiedere l'attivazione del meccanismo di cooperazione per progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. La Commissione prende nella massima considerazione la posizione del Parlamento europeo e, qualora ciò non avvenga, fornisce una spiegazione al riguardo. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Lo Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione, può chiedere alla Commissione di emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie ad emettere il parere di cui al paragrafo 1. |
2. La Commissione può richiedere le informazioni supplementari di cui all'articolo 10 allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. In sede di richiesta di tali informazioni, la Commissione illustra come l'investimento estero diretto in programma, in esame o già realizzato, potrebbe incidere sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione trasmette il suo parere allo Stato membro interessato entro un termine ragionevole, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da essa richieste a norma del paragrafo 2. Qualora uno Stato membro disponga di un meccanismo di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le informazioni sugli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso siano pervenute alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, il parere è formulato entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni. Se per la formulazione di un parere sono necessarie informazioni supplementari, il termine di 25 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari. |
3. La Commissione emette il suo parere destinato allo Stato membro interessato entro un termine ragionevole onde evitare che ritardi eccessivi ostacolino l'investimento estero diretto o il controllo nazionale, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni necessarie a formulare un parere a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il parere della Commissione è comunicato agli altri Stati membri. |
4. Il parere della Commissione è comunicato agli altri Stati membri. Laddove la Commissione abbia emesso un parere a norma del presente articolo, essa ne informa il Parlamento europeo nell'ambito di un dialogo strutturato sull'investimento estero diretto che incide sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. L'articolo 11, paragrafo 2, deve essere preso in debita considerazione. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione qualora non lo segua. |
5. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende in considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione per iscritto qualora non lo segua. La Commissione trasmette detta spiegazione agli altri Stati membri, tenendo debitamente conto dell'articolo 11, paragrafo 2. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obblighi di informazione |
Scambio di informazioni |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, o dal gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti siano messe senza indebito ritardo, tenendo conto della sensibilità delle informazioni e garantendo la riservatezza. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono in particolare: |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono comprendere, tra le altre cose: |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sul principale azionista di controllo o sui principali azionisti di controllo; |
a) l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma, comprese informazioni sull'azionista di controllo o sui principali azionisti di controllo, sulla gestione amministrativa e sugli organi di vigilanza; |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) il valore dell'investimento estero diretto; |
b) il valore dell'investimento estero diretto e una proiezione del suo impatto sul settore; |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) il finanziamento dell'investimento, sulla base delle informazioni di cui dispone lo Stato membro. |
e) il finanziamento dell'investimento e la garanzia della legittimità della sua fonte, sulla base delle informazioni di cui dispone lo Stato membro. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento. |
2. Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione garantiscono la piena protezione delle informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, acquisite in applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni Stato membro designa un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto per il controllo degli IED"). La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento. |
Ogni Stato membro, indipendentemente dal fatto che disponga di un meccanismo di controllo, designa un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto per il controllo degli IED"). La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED e il gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento. |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti |
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1. È istituito un gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante/esperto per questo gruppo. |
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2. Il gruppo può procedere a scambi di opinioni e informazioni sugli eventuali investimenti esteri diretti sottoposti a un controllo in corso nell'ambito dei meccanismi di controllo degli Stati membri e per i quali è stato attivato un meccanismo di cooperazione a norma degli articoli 8 o 9, ivi incluso lo scambio tra gli Stati membri di buone pratiche ed esperienze sul controllo degli investimenti esteri diretti. |
|
3. Il gruppo potrebbe altresì discutere qualsiasi questione relativa alla politica dell'Unione in materia di investimenti esteri in entrata. |
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4. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può inserire nell'ordine del giorno gli investimenti in programma negli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo. |
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5. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulle attività, le analisi e lo scambio di opinioni del gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione. |
1. La Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro ... [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione. |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla...[data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
|
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
|
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Allegato I – trattino 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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- Iniziative tecnologiche congiunte dell'Unione, tra cui: Celle a combustibile e idrogeno, Aeronautica e trasporto aereo, Iniziativa in materia di medicinali innovativi, Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea, Bioindustrie, Shift2Rail, Cielo unico europeo (SESAR); |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Allegato I – trattino 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- Meccanismo per collegare l'Europa: Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 , che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010. |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Allegato I – trattino 3 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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- Fondo europeo per gli investimenti strategici: |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Allegato I – trattino 3 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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- Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013; |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Allegato I – trattino 3 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti; |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Allegato I – trattino 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa; |
|
a) programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, e |
|
b) programma europeo di ricerca in materia di difesa / Fondo europeo per la difesa; |
|
- decisione della Commissione europea riguardante il finanziamento dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa; |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea |
||||
Riferimenti |
COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 26.10.2017 |
|
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 26.10.2017 |
||||
Commissioni associate - annuncio in aula |
18.1.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Reinhard Bütikofer 9.11.2017 |
||||
Esame in commissione |
21.2.2018 |
|
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|
Approvazione |
24.4.2018 |
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|
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|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 8 19 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Rosa D’Amato |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
36 |
+ |
|
ALDE |
Dominique Riquet |
|
ECR |
Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský |
|
EFDD |
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano |
|
ENF |
Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier |
|
NI |
David Borrelli |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler |
|
S&D |
Adam Gierek |
|
VERTS/ALE |
Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes |
|
8 |
- |
||
ALDE |
Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen |
||
ECR |
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews |
||
EFDD |
Jonathan Bullock |
||
19 |
0 |
||
GUE/NGL |
Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis |
||
S&D |
Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
||
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per gli affari esteri (22.3.2018)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
Relatore per parere: Geoffrey Van Orden
BREVE MOTIVAZIONE
Gli investimenti esteri diretti sono da sempre fondamentali per lo sviluppo delle nazioni europee e dell'Unione europea. Se è vero che i settori dello sviluppo economico e sociale traggono il maggior beneficio diretto dalle fonti di investimenti esteri diretti (IED), può anche rivelarsi notevole l'impatto di questi ultimi sulla sicurezza e sugli interessi strategici dell'Unione e degli Stati membri. Gli ultimi sviluppi in materia di sicurezza e difesa europea, di cui il più recente è la firma della PESCO a novembre 2017, ampliano la portata dei flussi di IED. Nel realizzare gli obiettivi dichiarati di maggiore trasparenza, responsabilità e sicurezza nel modo in cui gli IED sono trattati in seno all'UE, occorre gestire il processo con attenzione per garantire che le competenze e i diritti dei singoli Stati membri vengano rispettati, senza essere gradualmente assunti dalla Commissione o da altri organismi dell'Unione, e che gli Stati membri conservino il diritto ultimo di approvare o rifiutare gli investimenti esteri diretti entro i propri confini. Questo aspetto risulta particolarmente importante in considerazione della responsabilità di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale e del fatto che potrebbero entrare in gioco informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e procedure sensibili sotto il profilo della tempistica.
È pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri non siano tenuti ad adottare o mantenere meccanismi di controllo ove questi non rispondano ai loro interessi. Sebbene la proposta della Commissione si prefigga di rispettare la volontà dei singoli Stati membri al riguardo, è essenziale che i "requisiti fondamentali" che i futuri meccanismi di controllo avranno in comune non pregiudichino la varietà e la ricchezza dei requisiti specifici dei singoli Stati membri, in particolare nei settori della sicurezza e degli interessi strategici, e che nella condivisione dei dati e delle informazioni sensibili, gli Stati membri non debbano demandare la loro integrità e sicurezza a un'altra autorità. Occorre pertanto evitare elementi obbligatori.
Infine, con l'imminente uscita dall'Unione europea del Regno Unito, punto di riferimento per gli investitori stranieri che cercano di accedere al mercato unico dell'UE, è anche necessario che i meccanismi di controllo tengano in particolare considerazione i flussi di IED che raggiungono l'UE attraverso il Regno Unito, e che sia previsto un regime specifico per i futuri investimenti del Regno Unito nell'UE quale nuova fonte di IED.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione, rafforzando la sua competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala, apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni dell'UE. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa della Commissione e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione. |
(1) Gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione, rafforzando la sua competitività, generando crescita e creando posti di lavoro ed economie di scala, apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni dell'UE. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa della Commissione e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) L'economia europea è una delle economie più aperte al mondo e la crescita e la competitività dell'Unione si basano su tale apertura e sugli scambi commerciali; tuttavia, l'Europa soffre di una mancanza di reciprocità nell'accesso ai mercati dei suoi partner commerciali, il che danneggia la sua economia e la sua industria e ostacola le sue imprese. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni. |
(3) Conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, di interesse strategico, di diritti fondamentali o di tutela di tecnologie chiave, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni. |
|
(Questa modifica si applica all’intero testo) |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Vari Stati membri hanno messo in atto una serie di misure in base alle quali possono imporre restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali misure rispecchiano gli obiettivi e le preoccupazioni degli Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti e si traducono in una serie di provvedimenti che variano per procedure e ambito di applicazione. Altri Stati membri non dispongono di meccanismi di questo tipo. |
(4) Vari Stati membri hanno messo in atto una serie di misure in base alle quali possono imporre restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali misure rispecchiano gli obiettivi e le preoccupazioni degli Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti e si traducono in una serie di provvedimenti che variano per procedure e ambito di applicazione. Altri Stati membri non dispongono di meccanismi di questo tipo e dovrebbero dunque dotarsene. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) È importante garantire la certezza del diritto e garantire un coordinamento e una cooperazione a livello dell'UE mediante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, fatta salva la responsabilità esclusiva degli Stati membri per il mantenimento della sicurezza nazionale. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità esclusiva degli Stati membri di mantenere la sicurezza nazionale. |
(7) È importante garantire la certezza del diritto e garantire un coordinamento e una cooperazione a livello dell'UE mediante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, fatta salva la responsabilità esclusiva degli Stati membri per il mantenimento della sicurezza nazionale. Tale certezza giuridica non dovrebbe interferire con la responsabilità esclusiva degli Stati membri di dirigere e controllare la sicurezza nazionale dei loro rispettivi paesi e dovrebbe tener conto delle disposizioni dell'articolo 346 TFUE. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e circostanze nazionali. |
(8) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti necessari per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico, in modo da permettere l'adeguamento al mutare delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico tenendo conto delle situazioni individuali e delle diverse circostanze nazionali in ciascuno Stato membro. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del regolamento, è opportuno indicare un elenco di fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco migliorerà inoltre la trasparenza del processo di controllo per gli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o li hanno già realizzati. L'elenco di fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe restare non esaustivo. |
(11) Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del regolamento, è opportuno indicare un elenco di fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco migliorerà inoltre la trasparenza del processo di controllo per gli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o li hanno già realizzati e offrirà all'autorità competente la base per rispondere a un eventuale riesame giurisdizionale di tale controllo. L'elenco di fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe restare non esaustivo. |
Motivazione | |
Dovrebbe esserci una chiara correlazione tra il controllo di un investimento e una minaccia alla sicurezza. In un possibile riesame giurisdizionale, i giudici dovrebbero poter individuare i fattori presi in considerazione dall'autorità. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico e la cui perturbazione, perdita o distruzione potrebbero avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. A tale proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero anche poter tenere conto della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le sovvenzioni) dal governo di un paese terzo. |
(12) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, le implicazioni per la difesa nazionale e le industrie della difesa europea, per le tecnologie critiche, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico e la cui perturbazione, perdita o distruzione potrebbero avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. A tale proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero anche tenere conto della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le sovvenzioni) dal governo di un paese terzo, tenendo presente che un controllo di fatto può anche derivare dal ricorso a crediti e prestiti a lungo termine da parte del governo di un paese terzo o da un ente finanziario statale o da qualsiasi altra impresa statale di un paese terzo. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le modalità del controllo degli investimenti e di assicurare che essi siano controllati in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Questi elementi dovrebbero comprendere almeno la fissazione di termini per il controllo e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo. |
(13) È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le modalità del controllo degli investimenti e di assicurare che essi siano controllati in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Questi elementi dovrebbero comprendere almeno la fissazione di termini per il controllo dei dati che gli Stati membri devono fornire per migliorare l'affidabilità e comparabilità delle serie di dati sugli investimenti esteri diretti nonché requisiti qualitativi minimi per tali dati, e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) È opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di cooperare e di assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che gli Stati membri che formulano osservazioni o quelli in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato dispongano di un meccanismo di controllo o stiano effettuando un controllo dell'investimento. Le osservazioni degli Stati membri dovrebbero inoltre essere trasmesse alla Commissione. Anche la Commissione dovrebbe avere la possibilità, se del caso, di emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro disponga di un meccanismo di controllo o stia effettuando un controllo dell'investimento nonché dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
(14) È opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di cooperare e di assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter comunicare adeguatamente, attraverso canali idonei, con qualsiasi altro Stato membro in cui un investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che gli Stati membri che formulano osservazioni o quelli in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato dispongano di un meccanismo di controllo o stiano effettuando un controllo dell'investimento. Le osservazioni degli Stati membri dovrebbero inoltre essere trasmesse alla Commissione. Anche la Commissione dovrebbe avere la possibilità, se del caso, di emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro disponga di un meccanismo di controllo o stia effettuando un controllo dell'investimento nonché dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte dell'UE o che sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. A fini di maggiore chiarezza dovrebbe figurare in allegato un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti possono essere sottoposti a controllo da parte della Commissione. |
(15) La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione, alla sicurezza, all'interesse strategico e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento da parte dell'UE o che sono istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, difesa, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. A fini di maggiore chiarezza dovrebbe figurare in allegato un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti dovrebbero essere sottoposti a controllo da parte della Commissione. Questa lista dovrebbe essere prontamente aggiornata ogniqualvolta siano istituiti nuovi progetti o programmi. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 bis) Il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di chiedere alla Commissione l'attivazione del meccanismo di cooperazione per progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. La Commissione dovrebbe prendere nella massima considerazione la posizione del Parlamento europeo e, qualora ciò non avvenga, dovrebbe fornire spiegazioni al riguardo. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, dovrebbe avere la possibilità di emettere un parere destinato agli Stati membri in cui tale investimento è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole. Gli Stati membri dovrebbero prendere nella massima considerazione il parere e fornire alla Commissione una spiegazione qualora non lo seguano, in conformità del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di richiedere a questi Stati membri le informazioni necessarie al controllo dell'investimento in questione. |
(16) La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, dovrebbe avere la possibilità di emettere un parere destinato agli Stati membri in cui tale investimento è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole. Gli Stati membri dovrebbero prendere nella massima considerazione il parere e fornire alla Commissione una spiegazione dettagliata qualora non lo seguano, in conformità del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. La Commissione dovrebbe inoltre poter richiedere a questi Stati membri le informazioni necessarie al controllo dell'investimento in questione. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare periodicamente relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero presentare una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
(17) Poiché la sicurezza nazionale rimane di competenza degli Stati membri, per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione e migliorare l'affidabilità e la comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare periodicamente relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero presentare una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate e di altre informazioni sensibili. |
(20) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate e di altre informazioni sensibili, in particolare quando sono in gioco la sicurezza e l'integrità di uno Stato membro. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri e della Commissione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri e della Commissione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, fatta salva la responsabilità esclusiva degli Stati membri per la loro sicurezza nazionale. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. "investimenti esteri diretti", investimenti di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero intesi a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica; |
1. "investimenti esteri diretti", investimenti di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero intesi a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica nel territorio o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica; |
Motivazione | |
È necessario chiarire che devono essere contemplati gli investimenti per attività economiche nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. "investitore estero", una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto; |
2. "investitore estero", una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto nonché una persona fisica o un'impresa titolare stabilita in uno Stato membro ma effettivamente controllata o finanziata da un paese terzo; |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. "tecnologie chiave", le tecnologie o le imprese da cui dipende un settore industriale, come previsto, a titolo d'esempio, all'articolo 4, comma 1, secondo trattino; |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. |
1. Gli Stati membri mantengono, modificano o adottano meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
2. La Commissione controlla gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi dell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'UE o quelli che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato 1. |
3. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano finanziamenti dell'UE o quelli che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, difesa, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Un elenco indicativo e non esauriente di progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato 1. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo |
Fattori presi in considerazione nel controllo |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel controllare un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione gli effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: |
Nel controllare un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione prendono in considerazione gli effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- infrastrutture critiche, tra cui l'energia, i trasporti, le comunicazioni, l'archiviazione di dati, le infrastrutture spaziali o finanziarie nonché le strutture sensibili; |
- infrastrutture critiche, tra cui le materie prime e i materiali critici, la sicurezza energetica, i trasporti, le comunicazioni, l'erogazione di servizi sanitari pubblici, i media, l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali o finanziarie nonché le strutture sensibili e le industrie e le infrastrutture della sicurezza e della difesa, quali basi militari, e investimenti esteri diretti in beni immobili e fondiari che possono pregiudicare l'uso di tale infrastruttura di difesa; |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- le tecnologie critiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso, la cibersicurezza, la tecnologia spaziale o nucleare; |
- le tecnologie critiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le nanotecnologie, le biotecnologie, altre tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso, la cibersicurezza, le tecnologie militari e della difesa, le tecnologie di cibersorveglianza e intrusione, la tecnologia aerospaziale e la tecnologia spaziale o nucleare o qualsiasi altra tecnologia all'avanguardia di importanza strategica, nonché le imprese nella catena di fornitura dei prodotti e delle tecnologie della difesa laddove esiste un rischio di trasferimento a un paese che rappresenta un rischio per la sicurezza regionale o globale; |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– il ruolo che l'impresa svolge in progetti collaborativi di ricerca e sviluppo e l'accesso alla tecnologia, i diritti di proprietà intellettuale e il know-how associato al programma di ricerca e sviluppo; |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- l'accesso a informazioni sensibili o la capacità di controllare informazioni sensibili. |
- l'accesso a informazioni nazionali ed europee sensibili o strategiche in materia di sicurezza o la capacità di controllare informazioni sensibili o strategiche in materia di sicurezza. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono tenere conto della possibilità che l'investitore estero sia controllato dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti. |
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono conto della possibilità che l'investitore estero sia controllato, direttamente o indirettamente, dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti, soprattuto se tale governo non rispetta pienamente il diritto internazionale in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario e non rispetta le norme internazionali pertinenti sul controllo degli armamenti quale il trattato sul commercio delle armi (ATT), se sono usate strutture di proprietà opache in cui non è chiaro il proprietario ultimo o se vengono violate comuni norme di mercato. |
|
La Commissione o gli Stati membri possono valutare positivamente i fattori geopolitici, quale il fatto che l'impresa abbia sede in un paese membro della NATO. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo. |
Gli Stati membri mantengono, modificano o adottano le misure necessarie a prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le imprese e gli investitori esteri interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali. |
4. Le imprese e gli investitori esteri interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali, sempreché tali ricorsi non siano considerati contrari agli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro o non ne compromettano la capacità decisionale. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i propri meccanismi di controllo esistenti al più tardi entro […] (30 days of the entry into force of this Regulation). Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche apportate a un meccanismo di controllo esistente o l'adozione di un nuovo meccanismo di controllo al più tardi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del meccanismo di controllo. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire informazioni la cui divulgazione sia da essi ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza. |
Motivazione | |
Determinate informazioni in merito al controllo possono legittimamente essere considerate segreti di sicurezza nazionale e devono essere protette. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri che non dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione annuale sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
3. Gli Stati membri che non dispongono di meccanismi di controllo si impegnano a dotarsene e presentano alla Commissione una relazione annuale sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, emette un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione emette un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
1. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, emette un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Il Parlamento europeo potrebbe chiedere l'attivazione del meccanismo di cooperazione per progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il parere della Commissione è comunicato agli altri Stati membri. |
4. Il parere della Commissione è comunicato agli altri Stati membri. Se la Commissione ha fornito un parere a norma del presente articolo, informa il Parlamento europeo nell'ambito di un dialogo strutturato in materia di investimenti esteri diretti che riguardano la sicurezza e l'ordine pubblico. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione qualora non lo segua. |
5. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione dettagliata qualora non lo segua. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo, entro i termini previsti all'articolo 6, paragrafo 2, e soddisfino i requisiti qualitativi minimi per l'affidabilità e la comparabilità dei dati. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) i prodotti, i servizi e le attività commerciali dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato; |
c) i prodotti, i servizi, i brevetti e le attività commerciali dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato; |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) i paesi terzi in cui l'investitore estero effettua una parte sostanziale degli investimenti e delle attività commerciali; |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e bis) qualunque altra informazione a disposizione dello Stato membro utile a determinare se l'investimento ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento. |
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la protezione del segreto industriale. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni Stato membro designa un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto per il controllo degli IED"). La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento. |
Ogni Stato membro designa un punto di contatto istituzionale per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto istituzionale per il controllo degli IED"). La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri si riuniscono periodicamente per discutere le migliori prassi in materia di controllo degli investimenti e si coordinano per quanto concerne i fattori che sono presi in considerazione ai sensi dell'articolo 4, in vista di un'armonizzazione di tali fattori. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione. |
1. La Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione. In ogni caso, la Commissione presenta una revisione entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se la Commissione ritiene che una revisione del genere non sia necessaria, è tenuta a fornire al Parlamento europeo e al Consiglio una motivazione di tale decisione. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Allegato I – trattino -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Fondo europeo per la difesa e programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa: |
|
– Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa; |
|
– Decisione della Commissione europea riguardante il finanziamento dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa; |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea |
||||
Riferimenti |
COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 26.10.2017 |
|
|
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|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 26.10.2017 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Geoffrey Van Orden 21.11.2017 |
||||
Esame in commissione |
26.2.2018 |
|
|
|
|
Approvazione |
20.3.2018 |
|
|
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|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
49 5 7 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
49 |
+ |
|
ALDE |
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl |
|
EFDD |
Fabio Massimo Castaldo |
|
PPE |
Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés |
|
S&D |
Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula |
|
VERTS/ALE |
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero |
|
5 |
- |
|
EFDD |
James Carver |
|
GUE/NGL |
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa |
|
NI |
Georgios Epitideios |
|
7 |
0 |
|
ECR |
Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen |
|
ENF |
Mario Borghezio |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (5.4.2018)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
Relatore per parere: Roberts Zīle
BREVE MOTIVAZIONE
Gli investimenti diretti esteri (IDE) costituiscono parte integrante dell'economia dell'Unione, contribuendo allo sviluppo e alla crescita. Essi non riguardano solo il denaro e la relativa creazione di posti di lavoro, ma anche le tecnologie, le competenze, la gestione e altre migliori prassi che gli investitori apportano. Nel contempo, alcuni investimenti possono comportare rischi — spesso non tanto per il paese ricevente quanto per gli altri paesi circostanti. Gli Stati membri suscettibili di essere interessati da determinati investimenti hanno il diritto di disporre di un quadro per lo scambio di informazioni e comunicare le loro preoccupazioni ad altri.
Il relatore accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti provenienti nell'Unione europea da paesi terzi. L'iniziativa è una proposta costruttiva, ma servirebbero le seguenti modifiche e precisazioni.
Procedure di controllo
La proposta dà alla Commissione la possibilità di emettere pareri destinati agli Stati membri nei quali sono previsti o portati a termine investimenti esteri diretti. Anche se il calendario proposto per la formulazione di tali pareri è adeguato, è fondamentale che la Commissione li emani il prima possibile, in modo da evitare un'inutile incertezza per gli Stati membri e gli investitori.
Definizione di investimenti esteri diretti e di investitori finali
La definizione di cosa costituisce un investimento proveniente da un paese terzo deve essere ampliata. Sebbene la proposta della Commissione affronti il fatto che un'impresa dell'UE può essere utilizzata come veicolo per dissimulare investimenti esteri diretti, continuano a esservi altre scappatoie. Anche se non ancora prevalenti, i cosiddetti programmi "cash-for-passport" di alcuni Stati membri "naturalizzano" non solo l'investitore straniero, ma anche il denaro a esso associato. Spesso l'investitore finale non è affatto noto o si cela dietro strutture opache a più livelli. In questo contesto, gli Stati membri interessati devono avere i mezzi per trovare informazioni sugli investitori finali e sui paesi destinatari finali degli investimenti diretti esteri. Il relatore ritiene che i proposti punti di contatto potrebbero essere utilizzati dagli Stati membri per ottenere dalla Commissione informazioni circa gli investitori finali e i paesi destinatari finali degli investimenti esteri diretti in altri Stati membri.
Motivi di controllo
Il relatore ritiene che l'elenco dei fattori che motivano il controllo degli investimenti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico dovrebbe comprendere i media. Il controllo governativo diretto o indiretto connesso con l'investitore del paese terzo deve essere anch'esso tenuto in considerazione. Particolare attenzione deve essere inoltre prestata agli investimenti che provengono o sono direttamente o indirettamente collegati a paesi oggetto di sanzioni dell'UE o hanno sistematicamente omesso di rispettare lo Stato di diritto o le migliori prassi fiscali. Anche gli investimenti di portafoglio non possono essere completamente ignorati. Ad esempio, una quantità eccessiva di domande straniere di depositi nella principale banca di uno Stato membro può avere una serie di conseguenze per i paesi vicini. Il meccanismo di controllo deve includere gli investimenti realizzati nelle acque territoriali, che dovrebbero essere altresì elencati dagli Stati membri nelle loro relazioni. D'altro canto, investimenti diretti trasparenti, chiaramente destinati a fini di sicurezza o di difesa provenienti da paesi membri della NATO e garantiti o finanziati dalle amministrazioni pubbliche, non dovrebbero essere soggetti a un maggiore controllo.
Richieste di informazioni e ottenimento di informazioni riservate
Le richieste di informazioni da parte della Commissione o degli Stati membri circa determinati investimenti in un paese dovrebbero essere debitamente motivate. Gli Stati membri che ricevono investimenti esteri diretti non devono essere inutilmente gravati da un crescente numero di richieste. Ciò può portare a incertezza per gli investitori e ridurre la competitività non solo dei singoli Stati membri interessati, ma anche dell'Unione nel suo complesso. Inoltre, le parti cui sono state fornite le informazioni riservate richieste devono non solo garantirne la protezione, ma anche assumere la responsabilità di tale protezione. Ciò nondimeno, la clausola di riservatezza non deve essere sfruttata in modo da occultare informazioni essenziali in merito agli investimenti.
In sintesi, è importante esercitare vigilanza nei confronti degli investimenti esteri diretti provenienti da paesi terzi. Tuttavia, ciò deve avere luogo in modo proporzionato e costruttivo, con orientamenti chiari ed esaustivi per tutti: per gli investitori, per i beneficiari degli investimenti esteri diretti nonché per le parti interessate a tale riguardo. L'Unione europea deve rimanere un'Unione favorevole agli investimenti.
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione, rafforzando la sua competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala, apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni dell'UE. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa della Commissione e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione. |
(1) Gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione, rafforzando la sua competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala, stimolando la produttività, apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni dell'UE. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa della Commissione e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione. Nell'attuare il presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per non ostacolare inutilmente gli investimenti diretti esteri in ambiti non strategici. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Un'economia solida basata su mercati aperti, su un clima imprenditoriale che promuova le innovazioni, sulla leadership globale e sulla crescita costituisce la base migliore per la sicurezza, l'integrità e la sovranità. Gli investimenti esteri contribuiscono non solo alla crescita europea ma anche alla leadership dell'Europa per quanto concerne le innovazioni, la ricerca e la scienza. Quando gli attori esteri investono nell'innovazione e nella ricerca in Europa, investono nell'Europa nonché nella forza e nelle capacità future dell'Europa. Il protezionismo rende l'Europa più debole e i mercati aperti la rendono più forti. Ciò non esclude che gli investimenti effettuati da taluni attori possano richiedere l'attenzione da parte dell'Europa per impedire le minacce alla nostra sicurezza, integrità e sovranità. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni. |
(3) Conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, solo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) È importante garantire la certezza del diritto e garantire un coordinamento e una cooperazione a livello dell'UE mediante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità esclusiva degli Stati membri di mantenere la sicurezza nazionale. |
(7) È importante garantire la certezza del diritto e garantire un coordinamento e una cooperazione a livello dell'UE mediante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità esclusiva degli Stati membri di mantenere la sicurezza nazionale. Il presente regolamento costituisce un quadro giuridico che dovrà essere rafforzato alla luce degli sviluppi delle pratiche legate agli investimenti esteri diretti e dei sistemi di controllo in tutto il mondo. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe essere considerato uno strumento per favorire un dialogo più regolare tra le autorità nazionali ed europee competenti e gli investitori. Dovrebbe creare un legame di fiducia e una migliore trasparenza garantendo al tempo stesso una maggiore certezza del diritto agli investitori. La Commissione dovrebbe essere in grado di monitorare i sistemi di controllo impiegati nelle altre giurisdizioni in tutto il mondo. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e circostanze nazionali. |
(8) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per monitorare e affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e circostanze nazionali. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) È opportuno contemplare un'ampia gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi e imprese che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. |
(9) È opportuno contemplare un'ampia gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi e imprese che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe inoltre disciplinare gli investimenti a breve termine dissimulati come impegni a lungo termine, compresi i flussi di investimenti diretti finalizzati a eludere le tasse o al riciclaggio di denaro nonché gli investimenti in settori con alti costi di ricerca e sviluppo dei prodotti finalizzati all'acquisizione di tecnologie. |
Motivazione | |
La crescita degli investimenti diretti provenienti da paesi terzi è fortemente indirizzata verso i settori ad elevata tecnologia, sia per quanto concerne le acquisizioni sia per quanto riguarda i nuovi investimenti. Calcolati in rapporto alle acquisizioni, i computer e l'elettronica sono l'oggetto preferito degli investitori dei paesi terzi. Oltre 323 miliardi di EUR sono stati investiti in tale settore nel secondo trimestre del 2017. Secondo una ricerca, la provenienza e le motivazioni dell'investimento rivestono un ruolo significativo per l'attività d'impresa. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del regolamento, è opportuno indicare un elenco di fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco migliorerà inoltre la trasparenza del processo di controllo per gli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o li hanno già realizzati. L'elenco di fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe restare non esaustivo. |
(11) Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del regolamento, è opportuno indicare un elenco di fattori che dovrebbero essere presi in considerazione nel controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco migliorerà inoltre la trasparenza del processo di controllo per gli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o li hanno già realizzati. L'elenco di fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe restare non esaustivo. Nel controllo degli investimenti esteri diretti gli Stati membri e la Commissione dovrebbero altresì valutare se nello Stato terzo interessato esistano analoghe possibilità di investimento per gli investitori europei, rispettando così il principio di reciprocità. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico e la cui perturbazione, perdita o distruzione potrebbero avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. A tale proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero anche poter tenere conto della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le sovvenzioni) dal governo di un paese terzo. |
(12) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico e la cui perturbazione, perdita o distruzione potrebbero avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. Dovrebbe essere compresa anche la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, inclusi gli investimenti a favore di terreni agricoli e di altri beni agricoli. A tale proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le sovvenzioni, il trattamento fiscale preferenziale, le garanzie o investimenti dei fondi sovrani, ecc.) dal governo di un paese terzo o della possibilità che l'investitore estero sia effettivamente di proprietà di detto governo. È opportuno prestare attenzione agli investimenti provenienti dai paesi indicati nelle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, comprese le 47 giurisdizioni che si sono impegnate ad affrontare le carenze nei rispettivi regimi fiscali. Occorre inoltre prestare attenzione agli investimenti dei fondi sovrani, che devono essere allineati ai principi e le pratiche generalmente accettati sui fondi sovrani ("principi di Santiago"). |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Nel prendere una decisione in merito al controllo, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prestare particolare attenzione ai meccanismi fiscali complessi e artificiosi in quanto possono essere uno strumento per aggirare i sistemi di controllo. A tal fine, dovrebbero essere presi in considerazione anche la reputazione dell'investitore e i paesi di origine e di transito dell'investimento. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 ter) È opportuno prestare particolare attenzione agli investimenti provenienti da paesi designati come paradisi fiscali, nonché ai paesi terzi che proteggono illegalmente le attività e i beni finanziari acquisiti nell'Unione. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 12 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 quater) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto, in fase di controllo, dell'impatto degli investimenti esteri diretti sull'autonomia strategica dell'Unione e degli Stati membri e sulla catena del valore di tecnologie e settori critici. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le modalità del controllo degli investimenti e di assicurare che essi siano controllati in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Questi elementi dovrebbero comprendere almeno la fissazione di termini per il controllo e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo. |
(13) È opportuno per gli Stati membri definire gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti membri in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le modalità del controllo degli investimenti e di assicurare che essi siano controllati in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Questi elementi dovrebbero comprendere almeno la fissazione di termini per il controllo e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe garantire agli Stati membri e alla Commissione la flessibilità necessaria per effettuare controlli sugli investimenti esteri diretti sia prima (ex-ante) che dopo (ex-post) l'avvenuto investimento. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 ter) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter prendere in considerazione i possibili effetti degli investimenti esteri, tra l'altro, sulle infrastrutture critiche, tra cui l'energia, i trasporti, le comunicazioni, i media, l'archiviazione di dati, le infrastrutture spaziali o finanziarie nonché le strutture sensibili; le tecnologie critiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso, la cibersicurezza, la tecnologia spaziale o nucleare; la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici; e l'accesso a informazioni sensibili o la capacità di controllare informazioni sensibili. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 13 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 quater) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter tenere conto della possibilità che l'investitore estero sia controllato o sostenuto, direttamente o indirettamente, dal governo di un paese terzo. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte dell'UE o che sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. A fini di maggiore chiarezza dovrebbe figurare in allegato un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti possono essere sottoposti a controllo da parte della Commissione. |
(15) La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi passati, presenti e futuri di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte dell'UE o che sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. A fini di maggiore chiarezza dovrebbe figurare in allegato un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti possono essere sottoposti a controllo da parte della Commissione. |
Motivazione | |
I progetti e i programmi di interesse strategico per l'Unione, ad esempio quelli che sono finanziati o sono stati finanziati con il denaro dei contribuenti dell'UE nelle infrastrutture critiche, devono essere salvaguardati dalla Commissione, se del caso, prima, durante e dopo la realizzazione. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare periodicamente relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero presentare una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
(17) Per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare periodicamente relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero presentare una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, comprese le loro acque territoriali, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) A tal fine è importante anche garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dagli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, su richiesta degli Stati membri o della Commissione. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi. |
(18) A tal fine è importante anche garantire in tutti gli Stati membri un livello sufficiente di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tutte queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dagli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, su richiesta degli Stati membri o della Commissione. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi. Le informazioni sensibili dovrebbero essere escluse dall'ambito delle informazioni comunicate e la Commissione non dovrebbe in alcun modo interferire con il diritto di ciascuno Stato membro di proteggere le informazioni sensibili o riservate. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) Conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), del TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. Ciò si applica anche ai casi in cui gli Stati membri controllano investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi d'interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. La Commissione e gli altri Stati membri dovrebbero astenersi dal chiedere tali informazioni allo Stato membro interessato. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) La comunicazione e la cooperazione a livello di Stati membri e dell'Unione dovrebbero essere rafforzate mediante l'istituzione di punti di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti in ciascuno Stato membro. |
(19) La comunicazione e la cooperazione a livello di Stati membri e dell'Unione dovrebbero essere garantite mediante l'istituzione di punti di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti in ciascuno Stato membro, che dovrebbero essere coordinati da un punto di contatto centrale. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i punti di contatto anche per ottenere informazioni dalla Commissione informazioni sugli investitori finali e i paesi destinatari finali degli investimenti esteri diretti in altri Stati membri. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate e di altre informazioni sensibili. |
(20) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie e assumersi la responsabilità di assicurare la protezione delle informazioni riservate e di altre informazioni sensibili. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 bis) Il presente regolamento riguarda una nuova azione da parte dell'Unione per il controllo degli investimenti esteri diretti. Si dovrebbe continuare a sottolineare l'importanza di un ambiente aperto agli investimenti. Il presente regolamento mira altresì a raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi nella maggior misura possibile. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Qualora proponga di modificare le disposizioni del presente regolamento, la relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
(21) Ogni anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Tale relazione deve contenere informazioni pertinenti sul modo in cui gli Stati membri e la Commissione hanno utilizzato i loro sistemi di controllo. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione approfondita dei quadri di controllo degli investimenti esteri diretti e degli sviluppi dei sistemi di controllo in Europa nelle giurisdizioni extra UE accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. "investimenti esteri diretti", investimenti di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero intesi a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica; |
1. "investimenti esteri diretti", investimenti di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero intesi a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica nel territorio o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica; |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. "investitore estero", una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto; |
2. "investitore estero", una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo, o una persona fisica o un'impresa registrata in uno Stato membro che finanziariamente legata o direttamente o indirettamente controllata da una persona fisica o da un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto nell'Unione; |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. |
1. Gli Stati membri mantengono, modificano o adottano meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti. Il controllo può essere avviato se necessario per tutelare la sicurezza o per mantenere l'ordine pubblico ed è effettuato in particolare sulla base delle modalità stabilite dal presente regolamento. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
2. Oltre agli Stati membri, la Commissione controlla gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'UE o quelli che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato 1. |
3. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano o hanno comportato un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'UE o quelli che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato 1. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo |
Fattori che sono presi in considerazione nel controllo |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel controllare un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione gli effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: |
Nel controllare un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione prendono in considerazione gli effetti potenziali, diretti e indiretti, tra l'altro, a livello di: |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- infrastrutture critiche, tra cui l'energia, i trasporti, le comunicazioni, l'archiviazione di dati, le infrastrutture spaziali o finanziarie nonché le strutture sensibili; |
- infrastrutture critiche, tra cui l'energia, l'approvvigionamento idrico, i trasporti, le comunicazioni, i mezzi di comunicazione, i servizi sanitari, l'istruzione, la ricerca di base, l'archiviazione di dati, le infrastrutture spaziali o finanziarie nonché le strutture sensibili; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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- le acquisizioni di immobili che possono avere effetti sulla sicurezza o sull'ordine pubblico; |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- le tecnologie critiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso, la cibersicurezza, la tecnologia spaziale o nucleare; |
- le tecnologie critiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, i materiali avanzati, le materie prime critiche, le nanotecnologie, le biotecnologie, le tecnologie mediche, le tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso, la cibersicurezza, il settore aerospaziale o la tecnologia nucleare nonché le nanotecnologie sviluppate mediante fondi pubblici; |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici; o |
- l'autonomia strategica dell'Unione e degli Stati membri e la catena del valore di tecnologie e settori critici, la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici; la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, ivi compresi terreni agricoli e altri beni agricoli; o |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel controllo degli investimenti esteri diretti gli Stati membri e la Commissione valutano altresì se nello Stato terzo interessato esistano analoghe possibilità di investimento per gli investitori europei, tenendo conto della struttura dei paesi meno sviluppati (principio di reciprocità). |
Emendamento37 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono tenere conto della possibilità che l'investitore estero sia controllato dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti. |
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono conto nella massima misura della possibilità che l'investitore estero sia controllato, direttamente o indirettamente, dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti, nonché della possibilità che l'investitore estero sia una multinazionale e, segnatamente, delle sue pratiche in materia di evasione, pianificazione fiscale aggressiva e delocalizzazione sistematica delle attività produttive. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo. |
Gli Stati membri mantengono, modificano o adottano le misure necessarie a prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo, comprese quelle che si riferiscono a situazioni in cui, pur essendo registrata in uno Stato membro, un'impresa è effettivamente controllata o detenuta da cittadini di un paese terzo. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Al fine di escludere i flussi finanziari della bilancia dei pagamenti, le misure di cui al primo paragrafo comprendono le statistiche relative agli investimenti diretti che rispecchiano investimenti reali, redatte in conformità delle linee guida dell'OCSE e dell'FMI. |
Motivazione | |
Le statistiche degli investimenti esteri diretti descrivono spesso, invece degli investimenti reali, i flussi di denaro tra filiali estere e nazionali di imprese multinazionali nonché le acquisizioni internazionali di aziende. Il flusso di investimenti si verifica, per esempio, quando la controllata di un gruppo societario estero utilizza il capitale finanziario ottenuto come investimento diretto per investire all'estero, accrescendo in tal modo il flusso degli investimenti diretti in entrata e in uscita. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione eventuali tentativi da parte degli investitori di eludere i meccanismi di controllo e le decisioni di controllo. |
Motivazione | |
Qualora un investitore estero tenti di eludere i meccanismi di controllo, e quindi la legislazione degli Stati membri e dell'UE, tale atteggiamento comporta rischi per detto Stato membro, e potenzialmente per altri Stati. È logico notificare quindi agli altri Stati membri tale rischio potenziale. | |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I meccanismi di controllo degli Stati membri sono trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali dettagliate applicabili. |
1. I meccanismi di controllo degli Stati membri sono trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali applicabili. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dalle imprese e dagli investitori esteri interessati sono protette. |
3. Gli Stati membri garantiscono una protezione totale della riservatezza delle informazioni messe a disposizione dalle imprese e dagli investitori esteri interessati durante le procedure di controllo, anche per quanto concerne le informazioni sensibili a livello commerciale e di segreto aziendale. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le imprese e gli investitori esteri interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali. |
4. Le imprese e gli investitori esteri interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali, a meno che l'azione non sia ritenuta contraria agli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro. |
Motivazione | |
Sebbene il diritto al ricorso sia fondamentale per lo Stato di diritto in Europa, tale diritto può essere limitato in determinate circostanze se contrario all'interesse della sicurezza nazionale, in particolare se le decisioni di controllo sono adottate dalla più alta autorità esecutiva del paese. | |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. La Commissione sviluppa e condivide un meccanismo di controllo basato sulle migliori pratiche che può essere adottato dagli Stati membri, per esempio laddove attualmente non sia in essere alcun meccanismo di controllo. Nell'istituzione del loro meccanismo di controllo gli Stati membri possono ricorrere al servizio di assistenza per le riforme strutturali della Commissione. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione annuale sulla loro applicazione. Per ciascun periodo di riferimento, la relazione contiene in particolare informazioni sui seguenti elementi: |
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione dei loro meccanismi di controllo. Per ciascun periodo di riferimento, la relazione contiene in particolare informazioni sui seguenti elementi: |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a) TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. |
Motivazione | |
Determinate informazioni in merito al controllo possono legittimamente essere considerate segreti di sicurezza nazionale e devono essere protette. | |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri che non dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione annuale sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. |
soppressa |
Motivazione | |
Gli Stati membri dispongono di meccanismi di controllo. | |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Sulla base delle relazioni annuali degli Stati membri e ferma restando la tutela delle informazioni riservate, la Commissione pubblica annualmente una relazione riportante dati aggregati relativi all'applicazione dei meccanismi di controllo. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, può formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Le osservazioni sono trasmesse contestualmente alla Commissione. |
2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, formula osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Le osservazioni sono trasmesse contestualmente alla Commissione. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, emette un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione emette un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione o uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie per formulare le osservazioni di cui al paragrafo 2 o per emettere il parere di cui al paragrafo 3. |
4. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato trasmette tutte le informazioni necessarie per formulare le osservazioni di cui al paragrafo 2 o per emettere il parere di cui al paragrafo 3. Inoltre, la Commissione può chiedere che la questione sia esaminata nel punto di controllo centrale. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o i pareri ai sensi del paragrafo 3 sono trasmessi allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 4. Se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 25 giorni lavorativi supplementari per emettere il suo parere. |
5. Le osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o i pareri ai sensi del paragrafo 3 sono trasmessi senza indugio allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 4. Se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 25 giorni lavorativi supplementari per emettere il suo parere. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
1. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, emette un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie ad emettere il parere di cui al paragrafo 1. |
2. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato fornisce tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 10. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione trasmette il suo parere allo Stato membro interessato entro un termine ragionevole, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da essa richieste a norma del paragrafo 2. Qualora uno Stato membro disponga di un meccanismo di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le informazioni sugli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso siano pervenute alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, il parere è formulato entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni. Se per la formulazione di un parere sono necessarie informazioni supplementari, il termine di 25 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari. |
3. La Commissione trasmette il suo parere allo Stato membro interessato senza indugio, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da essa richieste a norma del paragrafo 2. Qualora le informazioni sugli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso siano pervenute alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, il parere è formulato entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni. Se per la formulazione di un parere sono necessarie informazioni supplementari, il termine di 25 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza ritardo ingiustificato. |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sul principale azionista di controllo o sui principali azionisti di controllo; |
a) l'intero assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sul principale titolare effettivo; |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. |
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e non devono comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. |
Motivazione | |
Parte del presente regolamento comporta una cooperazione che prevede lo scambio d'informazioni. Esso prende in considerazione le potenziali preoccupazioni in merito alla riservatezza, salvaguardando le informazioni commerciali e professionali sensibili. | |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento. |
2. Gli Stati membri e la Commissione assicurano il massimo grado di riservatezza e di protezione di informazioni sensibili, compresi i segreti commerciali, quali definiti dalla direttiva (UE) 2016/94311a, acquistati e forniti da investitori stranieri e dall'impresa interessata. Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della tutela dei segreti commerciali nello svolgimento delle procedure di controllo. |
|
______________ |
|
1a Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016. pag. 1). |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni Stato membro designa un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto per il controllo degli IED"). La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento. |
Ogni Stato membro designa un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto per il controllo degli IED"). La Commissione fornisce un punto di controllo centrale attraverso cui gli Stati membri sono in grado di cooperare strettamente l'uno con l'altro. La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento. |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione. |
1. Ogni anno dopo il ... [data dell'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa all'applicazione del presente regolamento contenente informazioni pertinenti sulle attività dei sistemi di controllo degli Stati membri e della Commissione. Entro il ... [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione approfondita dei quadri di controllo degli investimenti esteri diretti in Europa e degli sviluppi dei sistemi di controllo nelle giurisdizioni extra UE accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Allegato – trattino 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa: |
|
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa; GU L... (COM(2017)0294). |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Allegato – trattino 6 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Fondo europeo per la difesa: |
|
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)0295). |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Allegato – trattino 6 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Cooperazione strutturata permanente (PESCO): |
|
Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti, GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57. |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Allegato – trattino 6 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Fondo europeo per gli investimenti strategici: |
|
Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013. |
|
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea |
||||
Riferimenti |
COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 26.10.2017 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 26.10.2017 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Roberts Zīle 5.10.2017 |
||||
Esame in commissione |
25.1.2018 |
20.3.2018 |
|
|
|
Approvazione |
27.3.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 8 4 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
38 |
+ |
|
ALDE |
Caroline Nagtegaal |
|
ECR |
Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne |
|
PPE |
Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere |
|
S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang |
|
VERTS/ALE |
Ana Miranda, Molly Scott Cato |
|
8 |
- |
|
ALDE |
Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck |
|
ENF |
Gerolf Annemans |
|
GUE/NGL |
Matt Carthy |
|
NI |
Sotirios Zarianopoulos |
|
S&D |
Alfred Sant |
|
4 |
0 |
|
EFDD |
Marco Valli |
|
ENF |
Bernard Monot, Marco Zanni |
|
GUE/NGL |
Marisa Matias |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea |
||||
Riferimenti |
COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
13.9.2017 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 26.10.2017 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 26.10.2017 |
ECON 26.10.2017 |
ITRE 26.10.2017 |
JURI 26.10.2017 |
|
|
LIBE 26.10.2017 |
|
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
JURI 9.10.2017 |
LIBE 16.10.2017 |
|
|
|
Commissioni associate Annuncio in Aula |
ITRE 18.1.2018 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Franck Proust 11.10.2017 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
22.11.2017 |
22.3.2018 |
24.4.2018 |
|
|
Approvazione |
28.5.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 7 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Reinhard Bütikofer |
||||
Deposito |
5.6.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
30 |
+ |
|
ALDE |
Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells |
|
ECR |
Sander Loones |
|
EFDD |
Tiziana Beghin |
|
ENF |
Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr |
|
NI |
David Borrelli |
|
PPE |
Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld |
|
S&D |
Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster |
|
VERTS/ALE |
Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer |
|
7 |
- |
|
ECR |
Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty |
|
ENF |
France Jamet |
|
GUE/NGL |
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti