RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)

5.6.2018 - (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Massimiliano Salini
(Rifusione – articolo 104 del regolamento)


Procedura : 2017/0128(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0199/2018
Testi presentati :
A8-0199/2018
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0280),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0173/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–  vista la lettera in data 24 luglio 2017 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0199/2018),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  È necessario prevedere la diffusione dei sistemi di telepedaggio negli Stati membri e nei paesi limitrofi e disporre di sistemi interoperabili adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione a livello dell'Unione e alla futura evoluzione tecnologica.

(2)  È necessario prevedere la diffusione dei sistemi di telepedaggio negli Stati membri e nei paesi limitrofi e disporre, per quanto possibile, di sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi, interoperabili e adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione a livello dell'Unione e alla futura evoluzione tecnologica.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  La moltiplicazione delle specifiche imposte dagli Stati membri e dai paesi limitrofi per i loro sistemi di telepedaggio può pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno e gli obiettivi della politica dei trasporti. Questa situazione rischia di comportare la moltiplicazione di dispositivi elettronici incompatibili e costosi nell'abitacolo dei veicoli pesanti ed errori di manipolazione da parte degli autisti, che possono, ad esempio, risultare in un mancato pagamento involontario. Una tale moltiplicazione è inaccettabile per gli utenti e per i produttori di veicoli, per ragioni di costo e di sicurezza, nonché per ragioni giuridiche.

(4)  La moltiplicazione delle specifiche imposte dagli Stati membri e dai paesi limitrofi per i loro sistemi di telepedaggio può pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno, il principio della libera circolazione e gli obiettivi della politica dei trasporti. Questa situazione rischia di comportare la moltiplicazione di dispositivi elettronici incompatibili e costosi nell'abitacolo dei veicoli pesanti ed errori di manipolazione da parte degli autisti, che possono, ad esempio, risultare in un mancato pagamento involontario. Una tale moltiplicazione è inaccettabile per gli utenti e per i produttori di veicoli, per ragioni di costo e di sicurezza, nonché per ragioni giuridiche.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  È opportuno eliminare gli ostacoli artificiali al funzionamento del mercato interno, pur rispettando la possibilità per gli Stati membri e l'Unione di attuare politiche diverse di tariffazione per tutti i tipi di veicoli, a livello locale, nazionale o internazionale. Le apparecchiature installate a bordo dei veicoli dovrebbero consentire l'attuazione di queste politiche di tariffazione nel rispetto dei principi di non discriminazione tra i cittadini di tutti gli Stati membri. È dunque necessario garantire al più presto l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio a livello dell'Unione.

(5)  È opportuno eliminare gli ostacoli artificiali al funzionamento del mercato interno, pur rispettando la possibilità per gli Stati membri e l'Unione di attuare politiche diverse di tariffazione per tutti i tipi di veicoli, a livello locale, nazionale o internazionale. Le apparecchiature installate a bordo dei veicoli dovrebbero consentire l'attuazione di queste politiche di tariffazione nel rispetto dei principi di non discriminazione tra i cittadini di tutti gli Stati membri. Dovrebbe essere possibile utilizzare un'unica apparecchiatura di bordo in tutti gli Stati membri in modo che non sia più richiesto l'acquisto di vignette separate di durata limitata per circolare nell'Unione. Occorre dunque garantire al più presto l'interoperabilità affidabile dei sistemi di telepedaggio a livello dell'Unione conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati, senza imporre oneri amministrativi e limitando nella misura del possibile i costi aggiuntivi dei servizi di telepedaggio e delle apparecchiature installate o gestite dagli operatori stradali.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Gli esattori di pedaggi dovrebbero essere tenuti a concedere l'accesso al settore del S.E.T. di loro competenza ai fornitori del S.E.T. in maniera non discriminatoria.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Per garantire la trasparenza e l'accesso non discriminatorio ai settori del S.E.T. per tutti i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi dovrebbero pubblicare tutte le informazioni necessarie sui diritti di accesso in una dichiarazione relativa al settore del S.E.T.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)  Poiché il S.E.T. è un servizio basato sul mercato, i fornitori del S.E.T. non dovrebbero aver l'obbligo di fornire il servizio immediatamente in tutta l'Unione. Tuttavia, nell'interesse degli utenti, i fornitori del S.E.T. dovrebbero essere tenuti a coprire tutti i settori del S.E.T. in qualsiasi paese nel quale decidano di fornire i propri servizi. Inoltre, la Commissione dovrebbe garantire che la flessibilità accordata ai fornitori del S.E.T. non si traduca nell'esclusione dei settori periferici o di piccole dimensioni dal S.E.T.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dovrebbe indicare precisamente le condizioni quadro commerciali per le operazioni dei fornitori del S.E.T. nel settore in questione. In particolare, dovrebbe indicare la metodologia utilizzata per calcolare la retribuzione dei fornitori del S.E.T.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  I fornitori del S.E.T. dovrebbero aver diritto a una retribuzione equa, calcolata sulla base di una metodologia trasparente e non discriminatoria.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)  Gli utenti del S.E.T. non dovrebbero pagare un pedaggio superiore a quello nazionale/locale corrispondente. Tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi legati all'uso dell'apparecchiatura di bordo offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi dovrebbero essere accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del S.E.T.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quinquies)  In caso di introduzione di un nuovo sistema di telepedaggio o di modifica sostanziale di un sistema esistente, l'esattore di pedaggi dovrebbe essere tenuto a pubblicare con sufficiente anticipo le nuove dichiarazioni, o le dichiarazioni aggiornate, relative ai settori del S.E.T., affinché i fornitori del S.E.T. siano accreditati o riaccreditati al sistema al più tardi un mese prima che esso diventi operativo. L'esattore di pedaggi dovrebbe essere tenuto a predisporre e seguire la procedura da applicare rispettivamente per l'accreditamento o il riaccreditamento dei fornitori del S.E.T. in modo tale che essa possa concludersi al più tardi un mese prima che il nuovo sistema o il sistema sostanzialmente modificato diventi operativo. L'esattore di pedaggi dovrebbe avere l'obbligo di rispettare la parte della procedura prevista che gli corrisponde, conformemente alla dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 sexies)  La dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dovrebbe stabilire nel dettaglio la procedura di accreditamento di un fornitore del S.E.T. al settore del S.E.T. in questione, e in particolare la procedura intesa a controllare la conformità alle specifiche e l'idoneità all'utilizzo dei componenti di interoperabilità. La procedura dovrebbe essere la stessa per tutti i fornitori del S.E.T.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 6 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 septies)  L'esattore di pedaggi non dovrebbe essere autorizzato a chiedere o imporre ai fornitori del S.E.T. alcuna soluzione tecnica specifica che potrebbe compromettere la loro interoperabilità con altre aree sottoposte a pedaggio e con i componenti di interoperabilità esistenti.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  I fornitori del S.E.T. dovrebbero essere autorizzati a rilasciare fatture agli utenti. Tuttavia, gli esattori di pedaggi dovrebbero poter richiedere che tali fatture siano inviate per conto e a nome loro, dal momento che la fatturazione diretta a nome del fornitore del S.E.T. può comportare, in talune aree sottoposte a pedaggio, conseguenze negative di natura amministrativa e fiscale.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Qualora una persona giuridica che è fornitore di servizi di pedaggio rivesta anche altri ruoli nell'ambito di un sistema di telepedaggio o svolga altre attività non direttamente collegate al telepedaggio, tale persona giuridica dovrebbe aver l'obbligo di tenere un conto economico separato per ciascun tipo di attività. Non si dovrebbero ammettere sovvenzioni incrociate tra le diverse attività in questione.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Dovrebbe essere confermato che il servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) è erogato dai fornitori del S.E.T., come specificato nella decisione 2009/750/CE della Commissione17.

(8)  Dovrebbe essere confermato che il servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) è legalmente erogato dai fornitori del S.E.T., come specificato nella decisione 2009/750/CE della Commissione17 e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

_________________

_________________

17 Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).

17 Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Ciascuno Stato membro con almeno due settori del S.E.T. dovrebbe designare un ufficio di contatto presso l'amministrazione nazionale per i fornitori del S.E.T. che intendano fornire tale servizio nel suo territorio, al fine di agevolarne i contatti con gli esattori di pedaggi.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Le applicazioni di telepedaggio e di C-ITS (sistemi di trasporto intelligenti cooperativi) utilizzano tecnologie simili e bande di frequenza adiacenti per la comunicazione a corto raggio veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura. Dovrebbe essere vagliata in futuro la possibilità di assegnare al telepedaggio la stessa banda di frequenza attualmente utilizzata per i C-ITS, ossia 5,9 GHz, dopo un'attenta valutazione dei costi, dei benefici, dei problemi tecnici e delle loro possibili soluzioni.

(10)  Le applicazioni di telepedaggio e di C-ITS (sistemi di trasporto intelligenti cooperativi) utilizzano tecnologie simili e bande di frequenza adiacenti per la comunicazione a corto raggio veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura. Dovrebbe essere vagliata in futuro la fattibilità di nuove soluzioni e possibili sinergie tra la piattaforma del telepedaggio e i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, tenendo conto di un'attenta analisi costi-benefici e del potenziale impatto sulla tutela della vita privata e dei dati.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi di telepedaggio attualmente applicati ai veicoli leggeri. Dal momento che nessun sistema di telepedaggio utilizza attualmente il posizionamento satellitare né le comunicazioni mobili, dovrebbe essere consentito ai fornitori del S.E.T., per un periodo di tempo limitato, di dotare i veicoli leggeri di un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia a 5,8 GHz.

(11)  Si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi di telepedaggio attualmente applicati ai veicoli leggeri. Dal momento che nessun sistema di telepedaggio utilizza attualmente il posizionamento satellitare né le comunicazioni mobili, dovrebbe essere consentito ai fornitori del S.E.T., per un periodo di tempo limitato, di dotare i veicoli leggeri di un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia a 5,8 GHz. Al fine di evitare interferenze del Wi-Fi nei veicoli e nei dispositivi C-ITS, la banda a 5,8 GHz dovrebbe essere protetta per l'utilizzo nei sistemi di pedaggio.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Ai fini della riscossione coercitiva dei pedaggi stradali, inclusi i pedaggi applicati nelle aree urbane, e delle sanzioni per infrazione a livello transfrontaliero, è necessario un meccanismo di assistenza reciproca tra gli Stati membri. Per affrontare il problema dell'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni per il mancato pagamento dei pedaggi stradali si dovrebbero porre in atto accordi giuridici che coinvolgano anche le autorità locali, avvalendosi di un semplice meccanismo automatico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  L'esattore di pedaggi dovrebbe essere autorizzato a richiedere al fornitore del S.E.T., nel quadro della riscossione coercitiva dei pedaggi e qualora si presuma che il conducente di un veicolo abbia omesso di pagare un pedaggio stradale, i dati relativi ai veicoli e ai proprietari o agli intestatari dei veicoli che siano clienti del fornitore del S.E.T.. L'esattore di pedaggi dovrebbe impedire che tali dati, potenzialmente sensibili sotto il profilo commerciale, siano utilizzati per scopi diversi dalla riscossione dei pedaggi. In particolare, l'esattore di pedaggi dovrebbe essere tenuto a non divulgare i dati ad alcun concorrente del fornitore del S.E.T.. È opportuno che il volume e il tipo di dati comunicati dai fornitori del S.E.T. agli esattori di pedaggi al fine di calcolare e applicare i pedaggi o di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del S.E.T. ai veicoli degli utenti del S.E.T. siano limitati allo stretto indispensabile.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Occorre prevedere una procedura di conciliazione per risolvere le controversie che potrebbero sorgere tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. durante le trattative relative ai contratti e nei loro rapporti contrattuali. Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. che vogliono comporre una controversia relativa all'accesso non discriminatorio ai settori del S.E.T. devono consultare gli organismi di conciliazione nazionali.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)  Gli organismi di conciliazione dovrebbero essere incaricati di verificare che le condizioni contrattuali imposte ai fornitori del S.E.T. non siano discriminatorie. In particolare, dovrebbero avere la facoltà di verificare che la remunerazione offerta dall'esattore di pedaggi ai fornitori del S.E.T. sia conforme ai principi della presente direttiva.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  L'introduzione dei sistemi di telepedaggio comporterà il trattamento di dati personali, che deve essere effettuato nel rispetto delle norme dell'Unione, figuranti tra l'altro nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio19, nella direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21. Il diritto alla protezione dei dati a carattere personale è esplicitamente riconosciuto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(17)  L'introduzione dei sistemi di telepedaggio comporta il trattamento di dati personali, dai quali è possibile ricavare profili completi relativi agli spostamenti. Al fine di tutelare la riservatezza, gli Stati membri dovrebbero dunque prevedere opzioni di pagamento anticipato anonime e criptate per il S.E.T.. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è esplicitamente riconosciuto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto delle norme dell'Unione, figuranti tra l'altro nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio19, nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e, qualora il mancato pagamento di un pedaggio stradale sia considerato reato dallo Stato membro in cui il pagamento è dovuto, nella direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio21.

__________________

__________________

19 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

19 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

20 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

20 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

21 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

21 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  I fornitori del S.E.T. dovrebbero essere incaricati di fornire dati corretti sui loro clienti agli esattori di pedaggi e/o agli operatori di pedaggi, in quanto tali dati sono essenziali ai fini di una corretta riscossione dei pedaggi e di un'efficace applicazione.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di definire norme che disciplinano il regime tariffario delle infrastrutture stradali e le questioni di natura fiscale.

(18)  La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di definire norme che disciplinano il regime tariffario delle infrastrutture stradali e le questioni di natura fiscale. Ciononostante, prevede che un sistema di pedaggio stradale elettronico interoperabile favorirebbe l'attuazione degli obiettivi definiti dalla normativa dell'Unione in materia di pedaggi stradali. Le disposizioni della presente direttiva sono compatibili con quelle della direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio22.

 

__________________

 

22  Direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture [procedura 2017/0114 COD].

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento al progresso tecnologico dell'elenco delle tecnologie che possono essere utilizzate per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi con i sistemi di telepedaggio che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(19)  Al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolare con mezzi giuridici lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento al progresso tecnologico dell'elenco delle tecnologie che possono essere utilizzate per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi con i sistemi di telepedaggio che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. Essa si applica alla riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi stradali, sull'intera rete stradale dell'Unione urbana e interurbana, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture come tunnel, ponti e traghetti.

La presente direttiva stabilisce le condizioni necessarie per:

 

a)  garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete stradale urbana e interurbana, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture come tunnel, ponti e traghetti; e

 

b)  agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, incluso il mancato pagamento dei pedaggi riscossi manualmente per le infrastrutture cui si applica la presente direttiva, nonché i pedaggi applicati nelle aree urbane come previsto dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23 o le sanzioni per infrazione concernenti il pagamento di pedaggi.

 

__________________

 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione di diritti su particolari tipi di veicoli e alla determinazione del livello di tali diritti e della loro finalità.

Per rispettare il principio di sussidiarietà, la presente direttiva si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione di diritti su particolari tipi di veicoli e alla determinazione del livello di tali diritti e della loro finalità.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  "servizio di pedaggio": un servizio che consente agli utenti che hanno sottoscritto un contratto e che dispongono di un'apparecchiatura di bordo di utilizzare un veicolo in una o più aree sottoposte a pedaggio; Ciò include in particolare:

 

i)  fornire agli utenti apparecchiature di bordo personalizzate e provvedere al mantenimento della loro funzionalità;

 

ii)  garantire che all'esattore di pedaggi sia corrisposto il pedaggio dovuto dall'utente;

 

iii)  fornire all'utente i mezzi di pagamento o accettarne uno esistente;

 

iv)  riscuotere il pedaggio dall'utente;

 

v)  gestire le relazioni con gli utenti;

 

vi)  attuare e rispettare le politiche in materia di sicurezza e riservatezza applicabili ai sistemi di pedaggio;

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.)": i servizi erogati in esecuzione di un contratto da un fornitore del S.E.T. a un utente del S.E.T. Tali servizi comprendono la messa a disposizione dell'apparecchiatura di bordo necessaria per il pagamento dei pedaggi stradali in tutte le aree sottoposte a telepedaggio stabilite nel contratto, nonché la garanzia del suo funzionamento e della sua corretta parametrizzazione, il trattamento dei pagamenti dei pedaggi stradali dovuti dall'utente all'esattore di pedaggi per conto dell'utente e l'erogazione di assistenza e altri servizi necessari affinché l'utente possa adempiere agli obblighi imposti dagli esattori di pedaggi nelle aree sottoposte a pedaggio stabilite nel contratto;

a)  "servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.)": il servizio di pedaggio erogato in esecuzione di un contratto da un fornitore del S.E.T. a un utente del S.E.T.;

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  "pedaggio": onere pecuniario o diritto riscosso in relazione alla circolazione di un veicolo in un'area sottoposta a pedaggio;

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)  "fornitore di servizi di pedaggio": un soggetto giuridico che fornisce servizi di pedaggio ai clienti in una o più aree sottoposte a pedaggio, per una o più classi di veicoli;

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  "operatore di pedaggio": un soggetto privato al quale l'esattore di pedaggi delega il compito di riscuotere i pedaggi stradali per conto e a vantaggio dell'esattore di pedaggi;

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  "fornitore del servizio nazionale di pedaggio": un soggetto che fornisce agli utenti finali i servizi di pedaggio sviluppati e operati dall'operatore di pedaggio. Tale soggetto è nominato da uno Stato membro e ha l'obbligo di servizio pubblico di fornire le unità di bordo a tutti gli utenti dei servizi di pedaggio, nonché di erogare i servizi di pedaggio su tutto il territorio del rispettivo Stato membro;

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)  "fornitore di servizi principale": un fornitore di servizi di pedaggio al quale l'esattore di pedaggi impone obblighi specifici (quale l'obbligo di sottoscrivere contratti con tutti gli utenti interessati) o riconosce diritti specifici (quale una particolare remunerazione o un contratto a lungo termine garantito) diversi dai diritti e dagli obblighi di altri fornitori di servizi;

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  "area sottoposta a telepedaggio": una strada, una rete stradale o strutture come ponti, tunnel o traghetti, per le quali è riscosso un pedaggio stradale utilizzando, esclusivamente o parzialmente, sistemi di rilevamento automatico quali la comunicazione con l'apparecchiatura di bordo all'interno del veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  "dati contestuali di pedaggio": le informazioni definite dall'esattore di pedaggi competente necessarie per stabilire il pedaggio dovuto per far circolare un veicolo in una particolare area sottoposta a pedaggio e concludere la transazione di pedaggio;

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)  "rapporto di pedaggio": attestazione di conferma per un esattore di pedaggi della presenza di un veicolo in un'area sottoposta a pedaggio in un formato concordato tra il fornitore del servizio di pedaggio e l'esattore di pedaggi;

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  "componenti di interoperabilità": qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati nel S.E.T. da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili come ad esempio il software;

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)  "idoneità all'uso": la capacità di un componente di interoperabilità di conseguire e mantenere una prestazione specifica quando è in funzione, integrata in maniera rappresentativa nel S.E.T. in relazione al sistema di un esattore di pedaggi;

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater)  "sistema modificato sostanzialmente": un sistema esistente di telepedaggio che è o è stato oggetto di un cambiamento che impone ai fornitori del S.E.T. di apportare modifiche ai componenti di interoperabilità in uso, come riprogrammare le apparecchiature di bordo o condurre nuove prove sulle stesse o adattare le interfacce del loro back-office;

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quinquies)  "back-office": il sistema elettronico centrale usato dall'esattore di pedaggi, da un gruppo di esattori di pedaggi che ha creato un hub di interoperabilità o da un fornitore del S.E.T. per raccogliere, trattare e inviare informazioni nel quadro del telepedaggio;

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f sexies)  "accreditamento": il processo definito e gestito dall'esattore di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del S.E.T. prima di essere autorizzato a fornire il S.E.T. in un settore del S.E.T.;

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  "Stato membro di immatricolazione": lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui è stata commessa l'infrazione di mancato pagamento di un pedaggio stradale;

i)  "Stato membro di immatricolazione": lo Stato membro in cui il veicolo con cui è stata commessa l'infrazione di mancato pagamento di un pedaggio stradale è immatricolato;

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis)  "parametri di classificazione dei veicoli": informazioni relative ai veicoli secondo le quali si calcolano i pedaggi sulla base dei dati contestuali di pedaggio;

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o)   "veicolo leggero": ogni veicolo che non sia un veicolo pesante.

o)   "veicolo leggero": un'autovettura, un minibus o un furgone.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo si basano, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, sull'uso di una o più delle tecnologie di cui all'allegato IV.

Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo si basano, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, sull'uso di una o più delle tecnologie seguenti:

 

a)  posizionamento satellitare;

 

b)  comunicazioni mobili;

 

c)  5.tecnologia microonde a 8 GHz.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I sistemi di telepedaggio esistenti che utilizzano tecnologie diverse da quelle di cui all'allegato IV si conformano a tali tecnologie qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.

I sistemi di telepedaggio esistenti che utilizzano tecnologie diverse da quelle di cui al primo comma sono compatibili con tali tecnologie qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    I fornitori del S.E.T. rendono disponibili agli utenti apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con tutti i sistemi di telepedaggio in uso negli Stati membri utilizzando le tecnologie di cui all'allegato IV.

3.   I fornitori del S.E.T. rendono disponibili agli utenti apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con tutti i sistemi di telepedaggio in uso negli Stati membri utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 1.

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'apparecchiatura di bordo può utilizzare hardware e software propri e/o elementi di altri hardware e software già presenti nel veicolo. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo può utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui all'allegato IV.

4.  L'apparecchiatura di bordo può utilizzare hardware e software propri e/o elementi di altri hardware e software già presenti nel veicolo. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo può utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui al paragrafo 1. Ciascun veicolo dispone di una sola unità di bordo, che può essere associata a un solo veicolo.

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Fino al 31 dicembre 2027 i fornitori del S.E.T. possono fornire agli utenti di veicoli leggeri un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia microonde a 5,8 GHz.

5.  Fino al 31 dicembre 2027 i fornitori del S.E.T. possono fornire agli utenti di veicoli leggeri un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia microonde a 5,8 GHz, da utilizzare nei settori del S.E.T che non richiedono tecnologie di posizionamento satellitare né di comunicazioni mobili.

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri si adoperano affinché il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del S.E.T. avvenga ai sensi delle norme dell'Unione in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, compreso il diritto alla vita privata, e affinché, in particolare, siano rispettate le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e della direttiva 2002/58/CE.

6.  Gli Stati membri si adoperano affinché il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del S.E.T. avvenga ai sensi delle norme dell'Unione in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, compreso il diritto alla vita privata, e affinché, in particolare, siano rispettate le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e della direttiva 2002/58/CE. Nel contempo, gli Stati membri consentono lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri in casi debitamente giustificati, come il mancato pagamento di un pedaggio stradale.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il S.E.T. autorizza la sottoscrizione di contratti indipendentemente dal luogo di immatricolazione del veicolo, dalla nazionalità delle parti contraenti, e dalla zona o dal tratto della rete stradale dove il pedaggio stradale è dovuto.

2.  Il S.E.T. autorizza la sottoscrizione di contratti indipendentemente dal luogo di immatricolazione del veicolo, dalla nazionalità delle parti contraenti, e dalla zona o dal tratto della rete stradale dove il pedaggio stradale è dovuto, tenendo conto dei metodi di pagamento validi nello Stato membro in questione.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il S.E.T. è erogato tramite accordi contrattuali tra i fornitori del servizio e gli esattori del pedaggio in base ai quali è garantito il corretto pagamento del pedaggio dovuto.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il S.E.T. consente lo sviluppo dell'intermodalità senza comportare svantaggi per altri modi di trasporto.

3.  Il S.E.T. consente lo sviluppo dell'intermodalità garantendo nel contempo il rispetto del principio "chi usa e chi inquina paga" e prevedendo vantaggi per altri modi di trasporto più sostenibili.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione richiede ai pertinenti organismi di normalizzazione, in particolare il CEN, secondo la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio23, di adottare rapidamente norme applicabili ai sistemi di telepedaggio, per quanto riguarda le tecnologie elencate nell'allegato IV, e di aggiornarle ove necessario. La Commissione richiede agli organismi di normalizzazione di garantire la compatibilità continua dei componenti di interoperabilità.

5.  La Commissione richiede ai pertinenti organismi di normalizzazione, in particolare il CEN, secondo la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio23, di adottare rapidamente norme applicabili ai sistemi di telepedaggio, per quanto riguarda le tecnologie elencate all'articolo 3, e di aggiornarle ove necessario. La Commissione richiede agli organismi di normalizzazione di garantire la compatibilità continua dei componenti di interoperabilità.

_________________

_________________

23 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

23 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Requisiti ai quali si conformano i fornitori del S.E.T.

 

I fornitori del S.E.T. ottengono la registrazione in uno Stato membro in cui sono stabiliti. Tale registrazione viene concessa se essi soddisfano i seguenti requisiti:

 

a)  essere in possesso della certificazione EN ISO 9001 o di una certificazione equivalente;

 

b)  dimostrare il possesso delle apparecchiature tecniche e della dichiarazione CE o del certificato che attesta la conformità dei componenti di interoperabilità alle specifiche;

 

c)  dimostrare competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in settori pertinenti;

 

d)  possedere un'adeguata capacità finanziaria;

 

e)  disporre di un piano per la gestione globale dei rischi, sottoposto a verifica almeno ogni due anni;

 

f)  godere dei requisiti di onorabilità.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 riguardo alle specifiche di cui al primo comma, lettera b).

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 ter

 

Diritti e obblighi dei fornitori del S.E.T.

 

1.  I fornitori del S.E.T. concludono contratti relativi al S.E.T. riguardo a tutti i settori del S.E.T. sul territorio di almeno quattro Stati membri entro 36 mesi dalla loro registrazione conformemente all'articolo 4 bis.

 

Essi concludono contratti riguardo a tutti i settori del S.E.T. in un dato Stato membro entro 24 mesi dalla conclusione del primo contratto nel medesimo Stato membro, a esclusione dei settori del S.E.T. in cui gli esattori di pedaggi responsabili non si conformano al disposto dell'articolo 4 quater.

 

2.  I fornitori del S.E.T. mantengono in ogni momento la copertura di tutti i settori del S.E.T. una volta che hanno concluso i relativi contratti. Un fornitore del S.E.T, qualora non fosse in grado di mantenere la copertura di un settore del S.E.T. perché l'esattore di pedaggi non rispetta i suoi obblighi, ristabilisce quanto prima la copertura del settore interessato.

 

3.  I fornitori del S.E.T. cooperano con gli esattori di pedaggi nelle loro attività di controllo. Se si sospetta il mancato pagamento di un pedaggio da parte di un utente della strada, l'esattore di pedaggi può chiedere al fornitore del S.E.T. di fornirgli i dati relativi al veicolo coinvolto nel sospetto mancato pagamento e al suo proprietario o detentore che è un cliente del fornitore del S.E.T. Il fornitore del S.E.T. assicura che tali dati siano immediatamente disponibili.

 

L'esattore di pedaggi assicura che tali dati non siano divulgati a nessun altro fornitore di servizi di pedaggio. L'esattore di pedaggi, qualora sia integrato in un unico soggetto con un fornitore di servizi di pedaggio, adotta i provvedimenti e le procedure appropriati per garantire che i dati siano utilizzati solo ai fini dell'applicazione di misure coercitive.

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 quater

 

Diritti e obblighi dell'esattore di pedaggi

 

1.  Ciascun esattore di pedaggi elabora e gestisce una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. in cui sono stabilite le condizioni generali per l'accesso da parte dei fornitori del S.E.T. ai settori sottoposti a pedaggio di propria competenza.

 

2.  Quando viene creato un nuovo sistema di telepedaggio, il futuro esattore di pedaggi responsabile di tale sistema pubblica la dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati, da portare a termine al più tardi un mese prima del lancio operativo del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità.

 

3.  Qualora un sistema di telepedaggio sia modificato sostanzialmente, l'esattore di pedaggi pubblica la dichiarazione riveduta relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire ai fornitori del S.E.T. già accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilità ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento, se necessario al più tardi un mese prima del lancio operativo del sistema modificato, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità.

 

L'esattore di pedaggi stabilisce e pubblica nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. la programmazione dettagliata del processo di valutazione o di nuova valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, che consente l'accreditamento o il riaccreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del nuovo sistema o del sistema modificato sostanzialmente. L'esattore di pedaggi è tenuto a rispettare la sua parte di programmazione.

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 quinquies

 

Gli esattori di pedaggi accettano in maniera non discriminatoria qualsiasi fornitore del S.E.T. che richieda di fornire il S.E.T. nel settore o nei settori del S.E.T. sotto la responsabilità dell'esattore di pedaggi.

 

L'accettazione di un fornitore del SET in un settore sottoposto a pedaggio è subordinata al rispetto da parte del fornitore degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa al settore del S.E.T.

 

Gli esattori di pedaggi non impongono al fornitore del S.E.T. di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilità dei componenti di interoperabilità di un fornitore del S.E.T. con sistemi di telepedaggio in altri settori del S.E.T.

 

Se un esattore di pedaggi e un fornitore del S.E.T. non riescono a raggiungere un accordo, può essere interpellato l'organismo di conciliazione competente per il relativo settore sottoposto a pedaggio.

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 sexies

 

Ciascuno Stato membro provvede affinché i contratti tra l'esattore di pedaggi e il fornitore del S.E.T., relativi alla fornitura del S.E.T. sul territorio di tale Stato membro, consentano il rilascio della fattura per il pedaggio all'utente del S.E.T. direttamente dal fornitore del S.E.T. L'esattore di pedaggi può esigere che il fornitore del S.E.T. rilasci la fattura all'utente in nome e per conto dell'esattore di pedaggi e il fornitore del S.E.T. soddisfa tale richiesta.

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 septies

 

Ciascuno Stato membro con almeno due settori del S.E.T. sul proprio territorio designa un ufficio di contatto unico per i fornitori del S.E.T. Su richiesta del fornitore del S.E.T., l'ufficio di contatto agevola e coordina i primi contatti tra il fornitore del S.E.T. e gli esattori di pedaggi competenti per i settori del S.E.T. sul territorio dello Stato membro. L'ufficio di contatto può essere una persona o un ente pubblico o privato.

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 4 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 octies

 

Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del S.E.T. non supera il corrispondente pedaggio nazionale/locale. Tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi legati all'uso dell'apparecchiatura di bordo offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi dovrebbero essere accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del S.E.T.

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 4 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 nonies

 

Remunerazione

 

1.  I fornitori del S.E.T. hanno diritto a una remunerazione da parte dell'esattore di pedaggi.

 

2.  La metodologia per la definizione della remunerazione dei fornitori del S.E.T. è trasparente, non discriminatoria e uguale per tutti i fornitori del S.E.T. accreditati in un determinato settore del S.E.T.

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Articolo 4 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 decies

 

1.  Il pedaggio viene fissato dall'esattore di pedaggi in base, tra l'altro, alla classificazione del veicolo. La classificazione di un veicolo è determinata sulla base dei parametri di classificazione dei veicoli. In caso di discrepanza tra la classificazione dei veicoli usata dal fornitore del S.E.T. e dall'esattore di pedaggi, prevale la classificazione di quest'ultimo, a meno che sia possibile dimostrare che è errata.

 

2.  Oltre a richiedere a un fornitore del S.E.T. di pagare a fronte di rapporti di pedaggio motivati, un esattore di pedaggi può richiedere a un fornitore del S.E.T. di pagare per i mancati rapporti di pedaggio motivati relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal fornitore del S.E.T.

 

3.  Se un fornitore del S.E.T. ha inviato a un esattore di pedaggi un elenco di apparecchiature di bordo non valide, il fornitore del SET non può essere considerato responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l'uso di tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide, il formato dell'elenco e la frequenza con cui viene aggiornato sono concordati tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T.

 

4.  Nei sistemi di pedaggio DSRC, gli esattori di pedaggi comunicano rapporti di pedaggio motivati ai fornitori del S.E.T. per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del S.E.T.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 4 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 undecies

 

Contabilità

 

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i soggetti giuridici che sono fornitori di servizi di pedaggio tengano separati i conti profitti e perdite e gli stati patrimoniali per le attività svolte relativamente alla prestazione del servizio di pedaggio, come definito nella norma ISO 17573: 2010, e per tutte le altre attività. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per garantire che tali conti e stati patrimoniali siano pubblicati separatamente per ciascun tipo di attività e che siano esclusi sussidi incrociati tra le attività relative alla fornitura del servizio di pedaggio e altre attività.

 

2.  I sistemi contabili per le attività svolte in relazione alla fornitura del servizio di pedaggio e altre attività sono tenuti separati dai conti relativi a qualsiasi altro tipo di attività, in modo che sia possibile effettuare una valutazione chiara dei costi e dei benefici connessi alle attività relative alla fornitura del servizio di pedaggio.

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 4 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 duodecies

 

Organismo di conciliazione

 

1.  Ciascuno Stato membro con almeno un settore del S.E.T. designa o istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore del S.E.T. situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali esattori.

 

2.  L'organismo di conciliazione è incaricato, in particolare, di verificare che le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi ai fornitori del S.E.T. non siano discriminatorie. Esso è incaricato di verificare che il S.E.T. sia remunerato in linea con i principi di cui alla presente direttiva.

 

3.  Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure necessarie per garantire che i loro organismi di conciliazione siano indipendenti, in termini di organizzazione e struttura giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 4 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 terdecies

 

Registri

 

1.  Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale di quanto segue:

 

a)  i settori del S.E.T. situati nel loro territorio, comprese informazioni relative a:

 

i)  gli esattori di pedaggi corrispondenti,

 

ii)  le tecnologie di pedaggio impiegate,

 

iii)  i dati contestuali di pedaggio,

 

iv)  la dichiarazione relativa al settore del S.E.T.,

 

v)  i fornitori del S.E.T. che hanno contratti di S.E.T. con gli esattori di pedaggi attivi nell'area di loro competenza;

 

b)  i fornitori del S.E.T. che hanno ottenuto la registrazione;

 

c)  i dettagli di un ufficio di contatto di cui all'articolo 4 septies, per il S.E.T., ivi compresi un indirizzo di posta elettronica di contatto e il numero di telefono.

 

Se non altrimenti specificato, gli Stati membri verificano almeno una volta l'anno che siano ancora soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4 bis, lettere a), d), e) e f), e aggiornano il registro di conseguenza. Il registro contiene anche le conclusioni delle verifiche di cui all'articolo 4 bis, lettera e). Uno Stato membro non è considerato responsabile delle azioni dei fornitori del S.E.T. figuranti nel proprio registro.

 

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.

 

3.  I registri sono accessibili al pubblico per via elettronica.

 

4.  I registri sono resi disponibili a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente direttiva.

 

5.  Le autorità degli Stati membri responsabili dei registri comunicano con mezzi elettronici alle autorità omologhe degli altri Stati membri e alla Commissione i registri dei settori del S.E.T. e dei fornitori del S.E.T. alla fine di ogni anno solare. Qualsiasi incongruenza della situazione in uno Stato membro va segnalata allo Stato membro di registrazione e alla Commissione.

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 4 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 quaterdecies

 

Sistemi pilota di pedaggio

 

Per consentire l'evoluzione tecnica del S.E.T., gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente, in parti limitate del settore sottoposto a pedaggio di loro competenza e parallelamente al sistema conforme al S.E.T., sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie o nuovi concetti non conformi a una o più disposizioni della presente direttiva.

 

Tale autorizzazione è subordinata all'approvazione della Commissione.

 

Il periodo iniziale dell'autorizzazione non supera i tre anni. Ai fornitori del S.E.T. non è richiesto di partecipare ai sistemi pilota di pedaggio.

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Per le indagini relative al mancato pagamento dei pedaggi stradali, lo Stato membro autorizza i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su:

Lo Stato membro autorizza solo i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, e solo a fini di indagine per quanto riguarda il mancato pagamento di un pedaggio stradale, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su:

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i dati relativi ai veicoli; e

a)  i dati necessari per identificare un veicolo specifico; e

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli.

b)  i dati necessari per identificare e contattare i proprietari o gli intestatari dei veicoli.

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini dello scambio dei dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto applicabile dello Stato membro interessato.

2.  Ai fini dello scambio dei dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto applicabile dello Stato membro interessato. In tale processo è opportuno prestare particolare attenzione a una protezione adeguata dei dati personali necessari al funzionamento del S.E.T.

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati non utilizzati ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che tale scambio di informazioni avvenga in modo sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi. Gli Stati membri garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi, utilizzando per quanto possibile applicazioni software esistenti, come quella di cui all'articolo 15 della decisione 2008/616/GAI, e versioni modificate di tali applicazioni software, in conformità all'allegato II della presente direttiva e all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni software prevedono sia la modalità di scambio online in tempo reale sia la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple con un unico messaggio.

4.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati non utilizzati ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che tale scambio di informazioni avvenga in modo sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi e che alle autorità non autorizzate ai sensi della presente direttiva non sia conferito l'accesso ai dati. Gli Stati membri garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi, utilizzando per quanto possibile applicazioni software esistenti, come quella di cui all'articolo 15 della decisione 2008/616/GAI, e versioni modificate di tali applicazioni software, in conformità all'allegato II della presente direttiva e all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni software prevedono sia la modalità di scambio online in tempo reale sia la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple con un unico messaggio.

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  In nessun caso i punti di contatto degli Stati membri conferiscono a imprese private o singoli individui l'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Lettera d'informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale

Lettera d'informazione e procedimenti di follow-up relativi al mancato pagamento di un pedaggio stradale

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale decide se avviare o no procedimenti di follow-up relativamente al mancato pagamento del pedaggio stradale.

L'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale avvia un procedimento per il reato di mancato pagamento di pedaggi qualora stabilisca che si è verificato un mancato pagamento di un pedaggio, in linea con gli strumenti previsti dalla direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

 

__________________

 

24 Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente, in particolare circa la natura del mancato pagamento del pedaggio stradale, il luogo, la data e l'ora del mancato pagamento del pedaggio stradale, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione. A tal fine lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale può utilizzare il modello riportato nell'allegato III.

2.  Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente, in particolare circa la natura del mancato pagamento del pedaggio stradale, il luogo, la data e l'ora del mancato pagamento del pedaggio stradale, il titolo della normativa nazionale violata, il diritto di obiezione e di ricevere informazioni, la sanzione e i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione. A tal fine lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza il modello riportato nell'allegato III.

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La decisione dell'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, adottata in conformità del proprio diritto nazionale, è automaticamente riconosciuta dallo Stato membro del proprietario, dell'intestatario del veicolo o della persona altrimenti identificata sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale.

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Se necessario ai fini del follow-up relativamente al mancato pagamento di un pedaggio stradale, il punto di contatto nazionale può mettere a disposizione dell'esattore del pedaggio interessato dal mancato pagamento le informazioni necessarie al suo recupero.

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Meccanismo di assistenza reciproca

 

A decorrere dal 2021, al fine di far eseguire a livello transfrontaliero il pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, è attivo un meccanismo di assistenza reciproca in base al quale lo Stato membro di immatricolazione assisterà lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale nella riscossione dei pedaggi stradali e delle sanzioni. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni dettagliate concernenti tale assistenza reciproca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis.

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Protezione dei dati

Protezione dei dati

1.  Ai dati personali trattati a norma della presente direttiva si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680.

1.  Ai dati personali trattati a norma della presente direttiva si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. La direttiva (UE) 2016/680 si applica soltanto ai dati personali trattati a norma della presente direttiva qualora il mancato pagamento di un pedaggio stradale sia considerato un reato dallo Stato membro in cui il pagamento è dovuto.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano, entro un termine adeguato, rettificati se inesatti o cancellati o ad accesso limitato, e affinché sia stabilito un termine per la conservazione dei dati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali ai fini dell'articolo 5 sia limitato ai tipi di dati di cui all'allegato II. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i titolari dei dati abbiano il diritto di aggiornare, rettificare o cancellare senza indebito ritardo i dati personali trattati, se inesatti. Gli Stati membri stabiliscono un termine per la conservazione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati unicamente per agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sui mancati pagamenti di pedaggi stradali, e affinché i soggetti interessati godano di diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco, risarcimento e ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano trattati al solo fine di agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sui mancati pagamenti di pedaggi stradali e non siano soggetti a ulteriore trattamento per altri fini. Gli Stati membri provvedono altresì affinché i soggetti interessati godano di diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, presentazione di una denuncia a un'autorità di controllo per la protezione dei dati, risarcimento e ricorso giurisdizionale effettivo identici a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, dalla direttiva (UE) 2016/680. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso ai dati personali sia consentito soltanto alle autorità competenti designate per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli.

3.  Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo ai dati personali registrati nello Stato membro di immatricolazione che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.

3.  Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali registrati nello Stato membro di immatricolazione che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Articolo 9

Relazione

Relazione

Entro il [5 years after the entry into force of this Directive] la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente direttiva da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare sui seguenti aspetti e, se del caso, formula proposte in merito:

1.  Entro il [4 years after the entry into force of this Directive] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'impiego del S.E.T. nonché l'efficienza e l'efficacia del meccanismo per lo scambio di dati nel quadro delle indagini sui casi di mancato pagamento dei pedaggi stradali.

 

La relazione analizza in particolare quanto segue:

 

a)  l'effetto delle disposizioni dell'articolo 4 ter sull'impiego del S.E.T., prestando un'attenzione particolare alla disponibilità del servizio nei territori del S.E.T. di piccole dimensioni o periferici;

-  una valutazione dell'efficacia degli articoli 6 e 7 per la riduzione dei casi di mancato pagamento di pedaggi stradali nell'Unione,

b)  l'efficacia degli articoli 6 e 7 per la riduzione dei casi di mancato pagamento di pedaggi stradali nell'Unione;

 

c)  i progressi compiuti per quanto riguarda gli aspetti legati all'interoperabilità tra i sistemi di pedaggio satellitari e tradizionali.

 

2.  La relazione è corredata, se del caso, da una proposta destinata al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un'ulteriore revisione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare i seguenti elementi:

 

a)  misure aggiuntive per garantire che il S.E.T. sia disponibile in tutti i settori del S.E.T., compresi quelli di piccole dimensioni e periferici;

-  una valutazione della necessità di agevolare ulteriormente l'applicazione transfrontaliera del pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione istituendo un meccanismo di assistenza tra lo Stato membro di immatricolazione e lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale per la riscossione dei pedaggi stradali e delle sanzioni.

b)  un meccanismo di assistenza tra lo Stato membro di immatricolazione e lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento allo scopo di agevolare ulteriormente l'applicazione transfrontaliera del pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, in particolare laddove siano utilizzati sistemi di pedaggio automatico.

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11, con cui modifica gli allegati I e IV al fine di adeguarli al progresso tecnico.

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11, con cui modifica l'allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita da un comitato telepedaggio.

 

Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(**).

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento    86

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1 e da 3 a 8 nonché agli allegati II e III entro il [18 months after the entry into force of this Directive]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1 e da 3 a 8 nonché agli allegati II e III entro il [30 months after the entry into force of this Directive]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento    87

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 3 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)  convalida delle soluzioni tecniche adottate rispetto alle esigenze regolamentari dell'Unione in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, compreso il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. In particolare, sarà necessario garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE;

k)  convalida delle soluzioni tecniche adottate rispetto alle esigenze regolamentari dell'Unione in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, compreso il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. In particolare, sarà necessario garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE nonché, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680;

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Allegato III – comma 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Clausola relativa alla protezione dei dati:

 

In conformità al regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali nonché la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di presentare una denuncia a [nome e indirizzo della pertinente autorità di controllo].

 

[Qualora il mancato pagamento di un pedaggio stradale sia considerato un reato ai sensi del diritto nazionale:

 

Conformemente a [nome della legge nazionale che applica la direttiva (UE) 2016/680], ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano. Ha altresì il diritto di presentare una denuncia a [nome e indirizzo della pertinente autorità di controllo].]

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Allegato IV

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato IV

soppresso

Elenco delle tecnologie di cui è consentito l'uso nei sistemi di telepedaggio per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi

 

1.  posizionamento satellitare;

 

2.  comunicazioni mobili;

 

3.  tecnologia microonde a 5,8 GHz

 

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

La proposta della Commissione è intesa ad colmare le carenze dell’attuale normativa nell’ambito del Servizio Europeo di Telepedaggio (S.E.T.), stabilendo le condizioni necessarie per garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, e al fine di agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni relative al mancato pagamento dei pedaggi nei Paesi dell’Unione.

La legislazione vigente in materia, comprensiva della direttiva 2004/52/CE concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, e della decisione della Commissione 2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici, era destinata a migliorare il funzionamento del mercato tramite la fornitura di un servizio basato su un apparato di bordo capace di dialogare con le infrastrutture dei Paesi attraversati dall’utente, favorendo in questo modo la creazione di un sistema di telepedaggio interoperabile a livello di Unione.

Tuttavia la Commissione ritiene che la normativa attuale non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di riscossione automatica dei pedaggi. Nella fattispecie, la Commissione ha individuato alcuni limiti nella normativa attuale, tra cui gli ostacoli di accesso al mercato per i fornitori del S.E.T., ai quali sono stati imposti oneri eccessivi. A livello tecnologico, le apparecchiature satellitari continuano ad essere più costose rispetto alle unità di bordo con tecnologia microonde, ma al contempo il continuo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS) obbliga ad una riflessione sulle potenziali sinergie tra sistemi di telepedaggio e questi ultimi. Inoltre, la Commissione ha constatato la mancanza di una base giuridica a livello europeo per lo scambio di informazioni di immatricolazione dei veicoli tra Stati Membri, utile ai fini della riscossione coercitiva dei pedaggi.

Posizione del relatore

•  Il relatore accoglie con favore e appoggia la proposta della Commissione, quale importante miglioramento dell’attuale normativa in materia di S.E.T. Egli propone una serie di modifiche che, a suo avviso, offrono un valore aggiunto al testo della proposta, al fine di valorizzare il carattere interoperabile del S.E.T. e di rendere efficace la procedura di enforcement.

•  Il relatore condivide la necessità di definire in maniera chiara e oggettiva i vari operatori del S.E.T., attualmente definiti solo nella decisione 2009/750/CE, e riconosce il bisogno di coerenza con la direttiva 2017/0114(COD).

•  Per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, il relatore considera di grande rilievo tale argomento ai fini della creazione di un sistema di telepedaggio realmente interoperabile. Per tale motivo, vengono introdotti cambiamenti che evidenziano la necessità di dare la priorità alla co-decisione, al fine di coinvolgere nel processo decisionale la totalità dei soggetti interessati.

•  Con riferimento alla procedura di riscossione dei mancati pagamenti, il relatore riconosce i limiti dell’approccio intergovernativo, che di fatto non è in grado di garantire la riscossione coercitiva dei pedaggi a livello transfrontaliero. In merito all'enforcement, il relatore si limita a proporre alcune precisazioni al testo, volte a rendere tale procedura maggiormente effettiva.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

D(2017)36120

On. Karima Delli

Presidente

Commissione per i trasporti e il turismo

ASP 04F155

Bruxelles

Oggetto:  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Signora Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 104 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Sulla scorta del parere del gruppo di lavoro consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e dal gruppo di lavoro consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti con tali modifiche, la proposta si limiti a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali.

In conclusione, nella riunione del 7 settembre 2017 la commissione giuridica ha raccomandato, all'unanimità[1], che la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, proceda all'esame della proposta in oggetto conformemente all'articolo 104 del regolamento.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia profonda stima.

(f.to) Pavel Svoboda

Allegato: Relazione firmata dal presidente del gruppo di lavoro consultivo.

.

  • [1]  Erano presenti: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 24 luglio 2017

PARERE

  ALL'ATTENZIONE  DEL PARLAMENTO EUROPEO

    DEL CONSIGLIO

    DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)

COM(2017)0280 del 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 21 giugno 2017 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alla conclusione che le modifiche in appresso avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:

– al considerando 4, la sostituzione della parola "automezzi" con "veicoli";

– la soppressione del considerando 20 della direttiva 2004/52/CE;

– all'articolo 4, paragrafo 6, l'aggiunta delle parole "di bordo".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto      Giureconsulto      Direttore generale

  • [1]   Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (28.3.2018)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Relatore per parere: Branislav Škripek

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)  Tutti i cittadini dell'UE hanno diritto alla libertà e alla sicurezza a norma dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), diritto al rispetto della vita privata e familiare a norma dell'articolo 7 della Carta e diritto alla protezione dei propri dati di carattere personale a norma dell'articolo 8 della Carta.

Motivazione

La protezione dei suddetti diritti deve essere esplicitamente evidenziata, in quanto lo scambio transfrontaliero di informazioni attraverso l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale potrebbe compromettere tali diritti. L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  È necessario prevedere la diffusione dei sistemi di telepedaggio negli Stati membri e nei paesi limitrofi e disporre di sistemi interoperabili adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione a livello dell'Unione e alla futura evoluzione tecnologica.

(2)  È necessario prevedere la diffusione dei sistemi di telepedaggio negli Stati membri e nei paesi limitrofi e disporre, per quanto possibile, di sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi, interoperabili e adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione a livello dell'Unione e alla futura evoluzione tecnologica.

Motivazione

I sistemi di telepedaggio dovrebbero essere per quanto possibile affidabili, di facile utilizzo ed efficienti in termini di costi. Ciò favorirà i cittadini dell'UE. L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  La moltiplicazione delle specifiche imposte dagli Stati membri e dai paesi limitrofi per i loro sistemi di telepedaggio può pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno e gli obiettivi della politica dei trasporti. Questa situazione rischia di comportare la moltiplicazione di dispositivi elettronici incompatibili e costosi nell'abitacolo dei veicoli pesanti ed errori di manipolazione da parte degli autisti, che possono, ad esempio, risultare in un mancato pagamento involontario. Una tale moltiplicazione è inaccettabile per gli utenti e per i produttori di veicoli, per ragioni di costo e di sicurezza, nonché per ragioni giuridiche.

(4)  La moltiplicazione delle specifiche imposte dagli Stati membri e dai paesi limitrofi per i loro sistemi di telepedaggio può pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno, il principio della libera circolazione e gli obiettivi della politica dei trasporti. Questa situazione rischia di comportare la moltiplicazione di dispositivi elettronici incompatibili e costosi nell'abitacolo dei veicoli pesanti ed errori di manipolazione da parte degli autisti, che possono, ad esempio, risultare in un mancato pagamento involontario. Una tale moltiplicazione è inaccettabile per gli utenti e per i produttori di veicoli, per ragioni di costo e di sicurezza, nonché per ragioni giuridiche.

Motivazione

L'emendamento è necessario per imprescindibili motivi connessi alla logica interna del testo, allo scopo di rafforzare la proposta indicando che la molteplicità dei sistemi di telepedaggio lede il principio della libera circolazione.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  È opportuno eliminare gli ostacoli artificiali al funzionamento del mercato interno, pur rispettando la possibilità per gli Stati membri e l'Unione di attuare politiche diverse di tariffazione per tutti i tipi di veicoli, a livello locale, nazionale o internazionale. Le apparecchiature installate a bordo dei veicoli dovrebbero consentire l'attuazione di queste politiche di tariffazione nel rispetto dei principi di non discriminazione tra i cittadini di tutti gli Stati membri. È dunque necessario garantire al più presto l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio a livello dell'Unione.

(5)  È opportuno eliminare gli ostacoli artificiali al funzionamento del mercato interno, pur rispettando la possibilità per gli Stati membri e l'Unione di attuare politiche diverse di tariffazione per tutti i tipi di veicoli, a livello locale, nazionale o internazionale. Le apparecchiature installate a bordo dei veicoli dovrebbero consentire l'attuazione di queste politiche di tariffazione nel rispetto dei principi di non discriminazione tra i cittadini di tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. Dovrebbe pertanto essere garantita al più presto l'interoperabilità affidabile dei sistemi di telepedaggio a livello dell'Unione basata sul rispetto dei diritti fondamentali.

Motivazione

È necessario salvaguardare il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone attuando al contempo l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio. L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Dovrebbe essere confermato che il servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) è erogato dai fornitori del S.E.T., come specificato nella decisione 2009/750/CE della Commissione17.

(8)  Dovrebbe essere confermato che il servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) è legalmente erogato dai fornitori del S.E.T., come specificato nella decisione 2009/750/CE della Commissione17 e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

_________________

_________________

17 Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).

17 Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Le applicazioni di telepedaggio e di C-ITS (sistemi di trasporto intelligenti cooperativi) utilizzano tecnologie simili e bande di frequenza adiacenti per la comunicazione a corto raggio veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura. Dovrebbe essere vagliata in futuro la possibilità di assegnare al telepedaggio la stessa banda di frequenza attualmente utilizzata per i C-ITS, ossia 5,9 GHz, dopo un'attenta valutazione dei costi, dei benefici, dei problemi tecnici e delle loro possibili soluzioni.

(10)  Le applicazioni di telepedaggio e di C-ITS (sistemi di trasporto intelligenti cooperativi) utilizzano tecnologie simili e bande di frequenza adiacenti per la comunicazione a corto raggio veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura. Dovrebbe essere vagliata in futuro la possibilità di assegnare al telepedaggio la stessa banda di frequenza attualmente utilizzata per i C-ITS, ossia 5,9 GHz, dopo un'attenta valutazione del possibile impatto sulla privacy e sulla protezione dei dati e dei costi, dei benefici, dei problemi tecnici e delle loro possibili soluzioni in modo da non costituire un ostacolo, soprattutto per le PMI.

Motivazione

In linea con il parere adottato dalla commissione LIBE sui sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (Grapini).

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  I problemi connessi all'identificazione dei trasgressori non residenti ostacolano l'ulteriore diffusione dei sistemi di telepedaggio e una più ampia applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga" sulle strade dell'Unione.

(13)  I problemi connessi all'identificazione dei trasgressori non residenti ostacolano l'ulteriore diffusione dei sistemi di telepedaggio e una più ampia applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga" sulle strade dell'Unione, ed è pertanto necessario trovare un modo per identificare tali persone.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Dovrebbe essere richiesto agli Stati membri di fornire alla Commissione le informazioni e i dati necessari per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema per lo scambio di informazioni sui trasgressori del pagamento del pedaggio. Dovrebbe essere richiesto alla Commissione di valutare le informazioni e i dati ottenuti nonché di proporre, ove necessario, modifiche della normativa.

(16)  Dovrebbe essere richiesto agli Stati membri di fornire alla Commissione le informazioni e i dati necessari per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema per lo scambio di informazioni sui trasgressori del pagamento del pedaggio, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali. Dovrebbe essere richiesto alla Commissione di valutare le informazioni e i dati ottenuti nonché di proporre, ove necessario, modifiche della normativa. Nessun dato personale dovrebbe essere trasmesso alla Commissione o condiviso con la stessa.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la coerenza giuridica con la legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati.

Occorre sottolineare esplicitamente che la fornitura di informazioni pertinenti alle istituzioni dell'UE da parte degli Stati membri rispetta pienamente il diritto alla protezione dei dati personali.

Per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e alla connessione con altri emendamenti ricevibili è necessario presentare questo emendamento.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  L'introduzione dei sistemi di telepedaggio comporterà il trattamento di dati personali, che deve essere effettuato nel rispetto delle norme dell'Unione, figuranti tra l'altro nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio19, nella direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21. Il diritto alla protezione dei dati a carattere personale è esplicitamente riconosciuto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(17)  L'introduzione dei sistemi di telepedaggio comporta il trattamento di dati personali. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è esplicitamente riconosciuto dall'articolo 8 della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle norme dell'Unione, figuranti tra l'altro nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio19 e nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 nonché, qualora il mancato pagamento di un pedaggio stradale sia considerato reato dallo Stato membro in cui il pagamento è dovuto, nella direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio21.

__________________

__________________

19 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

19 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

20 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

20 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

21 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

21 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Motivazione

La proposta applica il GDPR e la direttiva sulla protezione dei dati a fini di contrasto (2016/680) al trattamento di dati personali. È importante differenziare tra gli Stati membri in cui il mancato pagamento di tali pedaggi è un'infrazione amministrativa e quelli in cui rappresenta un reato. L'emendamento è inestricabilmente collegato agli altri emendamenti presentati dal relatore.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento al progresso tecnologico dell'elenco delle tecnologie che possono essere utilizzate per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi con i sistemi di telepedaggio che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(19)  Al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolare giuridicamente lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento al progresso tecnologico dell'elenco delle tecnologie che possono essere utilizzate per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi con i sistemi di telepedaggio che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione di diritti su particolari tipi di veicoli e alla determinazione del livello di tali diritti e della loro finalità.

Per rispettare il principio di sussidiarietà, la presente direttiva si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione di diritti su particolari tipi di veicoli e alla determinazione del livello di tali diritti e della loro finalità.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  "area sottoposta a telepedaggio": una strada, una rete stradale o strutture come ponti, tunnel o traghetti, per le quali è riscosso un pedaggio stradale utilizzando, esclusivamente o parzialmente, sistemi di rilevamento automatico quali la comunicazione con l'apparecchiatura di bordo all'interno del veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe;

e)  "area sottoposta a telepedaggio": una strada, una rete stradale o strutture come ponti, tunnel o traghetti, per le quali è riscosso un pedaggio stradale utilizzando, esclusivamente o parzialmente, sistemi di rilevamento automatico quali la comunicazione con l'apparecchiatura di bordo all'interno del veicolo, eventualmente integrata dal riconoscimento automatico delle targhe;

Motivazione

A causa del basso grado di standardizzazione delle targhe e dei sistemi di riconoscimento all'interno dell'Unione, fare affidamento soltanto sul riconoscimento delle targhe potrebbe portare a risultati errati. Per questo motivo, il riconoscimento automatico delle targhe dovrebbe essere utilizzato soltanto come strumento supplementare per il telepedaggio.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  "Stato membro di immatricolazione": lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui è stata commessa l'infrazione di mancato pagamento di un pedaggio stradale;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo si basano, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, sull'uso di una o più delle tecnologie di cui all'allegato IV.

Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo si basano, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, sull'uso di una o più delle tecnologie seguenti:

 

a)   posizionamento satellitare;

 

b)   comunicazioni mobili secondo la norma GSM-GPRS (riferimento GSM TS 03 60/23.00);

 

c)   tecnologia microonde a 5,8 GHz.

Motivazione

Le soluzioni tecnologiche sono un fattore determinante dell'interoperabilità, uno dei principali obiettivi di questa rifusione. Per questo motivo, l'elenco delle soluzioni tecnologiche ammissibili dovrebbe essere deciso dal colegislatore piuttosto che dalla Commissione.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I sistemi di telepedaggio esistenti che utilizzano tecnologie diverse da quelle di cui all'allegato IV si conformano a tali tecnologie qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.

I sistemi di telepedaggio esistenti che utilizzano tecnologie diverse da quelle di cui al primo comma si conformano a tali tecnologie qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento che sopprime l'allegato IV; l'elenco delle tecnologie ammissibili viene spostato all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fornitori del S.E.T. rendono disponibili agli utenti apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con tutti i sistemi di telepedaggio in uso negli Stati membri utilizzando le tecnologie di cui all'allegato IV.

I fornitori del S.E.T. rendono disponibili agli utenti apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con tutti i sistemi di telepedaggio in uso negli Stati membri utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento che sopprime l'allegato IV; l'elenco delle tecnologie ammissibili viene spostato all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'apparecchiatura di bordo può utilizzare hardware e software propri e/o elementi di altri hardware e software già presenti nel veicolo. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo può utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui all'allegato IV.

4.  L'apparecchiatura di bordo può utilizzare hardware e software propri e/o elementi di altri hardware e software già presenti nel veicolo. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo può utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento che sopprime l'allegato IV; l'elenco delle tecnologie ammissibili viene spostato all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri si adoperano affinché il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del S.E.T. avvenga ai sensi delle norme dell'Unione in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, compreso il diritto alla vita privata, e affinché, in particolare, siano rispettate le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e della direttiva 2002/58/CE.

6.  Gli Stati membri si adoperano affinché il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del S.E.T. avvenga ai sensi delle norme dell'Unione in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, compreso il diritto alla vita privata, e affinché, in particolare, siano rispettate le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali trattati a norma della presente direttiva non sono soggetti a ulteriore trattamento per altri fini e sono cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati trattati.

Motivazione

Dal momento che la proposta comporterà una modifica sostanziale del testo in vigore al fine di garantire l'interoperabilità del S.E.T., il pagamento dei pedaggi e nuove norme in materia di cooperazione e applicazione di misure coercitive tra gli Stati membri per quanto concerne i pedaggi non pagati, essa comporta una notevole interferenza con il diritto alla protezione dei dati, non affrontata dalla proposta. È, pertanto, necessario presentare questo emendamento al fine di garantire la protezione dei dati personali e la coerenza con la legislazione dell'UE.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Per le indagini relative al mancato pagamento dei pedaggi stradali, lo Stato membro autorizza i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su:

Ai soli fini delle indagini relative al mancato pagamento dei pedaggi stradali, lo Stato membro autorizza i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su:

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la coerenza giuridica con la legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i dati relativi ai veicoli; e

a)  i dati necessari per identificare un veicolo specifico; e

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli.

b)  i dati necessari per identificare e contattare i proprietari o gli intestatari dei veicoli.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali ricerche automatizzate sono effettuate in conformità alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI26 del Consiglio e ai requisiti dell'allegato II della presente direttiva.

Tali ricerche automatizzate sono effettuate in piena conformità alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio26 e ai requisiti dell'allegato II della presente direttiva, nonché nel pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali.

_________________

_________________

26 Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

26 Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente, in particolare circa la natura del mancato pagamento del pedaggio stradale, il luogo, la data e l'ora del mancato pagamento del pedaggio stradale, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione. A tal fine lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale può utilizzare il modello riportato nell'allegato III.

2.  Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente, in particolare circa la natura del mancato pagamento del pedaggio stradale, il luogo, la data e l'ora del mancato pagamento del pedaggio stradale, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione. A tal fine lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale può utilizzare il modello riportato nell'allegato III.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale decida di avviare procedimenti di follow-up relativamente al mancato pagamento di un pedaggio stradale, esso invia, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

3.  Qualora lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale decida di avviare procedimenti di follow-up relativamente al mancato pagamento di un pedaggio stradale, esso invia, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione. Mediante questa lettera, lo Stato membro informa il destinatario in merito ai meccanismi di cui dispone il proprietario del veicolo per contestare il presunto reato e, in particolare, il diritto di appello e i mezzi di ricorso, nonché l'autorità dinanzi alla quale è possibile esercitare tali diritti.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la coerenza giuridica con la legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Protezione dei dati

Protezione dei dati

1.  Ai dati personali trattati a norma della presente direttiva si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680.

1.  Ai dati personali trattati a norma della presente direttiva si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. La direttiva (UE) 2016/680 si applica soltanto ai dati personali trattati a norma della presente direttiva qualora il mancato pagamento di un pedaggio stradale sia considerato un reato dallo Stato membro in cui il pagamento è dovuto.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano, entro un termine adeguato, rettificati se inesatti o cancellati o ad accesso limitato, e affinché sia stabilito un termine per la conservazione dei dati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali ai fini dell'articolo 5 sia limitato ai tipi di dati di cui all'allegato II. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i titolari dei dati abbiano il diritto di aggiornare, rettificare o cancellare senza indebito ritardo i dati personali trattati, se inesatti. Gli Stati membri stabiliscono un termine per la conservazione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati unicamente per agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sui mancati pagamenti di pedaggi stradali, e affinché i soggetti interessati godano di diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco, risarcimento e ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano trattati al solo fine di agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sui mancati pagamenti di pedaggi stradali e non siano soggetti a ulteriore trattamento per altri fini. Gli Stati membri provvedono altresì affinché i soggetti interessati godano di diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento per presentare una denuncia a un'autorità di controllo per la protezione dei dati, risarcimento e ricorso giurisdizionale effettivo identici a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, dalla direttiva (UE) 2016/680. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso ai dati personali sia consentito soltanto alle autorità competenti designate per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli.

3.  Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo ai dati personali registrati nello Stato membro di immatricolazione che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.

3.  Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali registrati nello Stato membro di immatricolazione che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [5 years after the entry into force of this Directive] la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente direttiva da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare sui seguenti aspetti e, se del caso, formula proposte in merito:

Entro il [4 years after the entry into force of this Directive] la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente direttiva da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare sui seguenti aspetti e, se del caso, formula proposte in merito:

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 9 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-  un'analisi dell'impatto dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente direttiva sui diritti fondamentali, in particolare il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali,

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11, con cui modifica gli allegati I e IV al fine di adeguarli al progresso tecnico.

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11, con cui modifica l'allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento che sopprime l'allegato IV; l'elenco delle tecnologie ammissibili viene spostato all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [the entry into force of this Directive].

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [the entry into force of this Directive]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Sebbene la delega di potere alla Commissione debba essere limitata nel tempo, la direttiva dovrebbe prevedere la possibilità di una proroga tacita di tale periodo.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)  convalida delle soluzioni tecniche adottate rispetto alle esigenze regolamentari dell'Unione in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, compreso il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. In particolare, sarà necessario garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE;

k)  convalida delle soluzioni tecniche adottate rispetto alle esigenze regolamentari dell'Unione in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, compreso il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. In particolare, sarà necessario garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE nonché, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680;

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili che inseriscono nel testo il riferimento alla direttiva 2016/680.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Allegato III – comma 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Clausola relativa alla protezione dei dati:

 

In conformità al regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di presentare una denuncia a [nome e indirizzo della pertinente autorità di controllo].

 

[Qualora il mancato pagamento di un pedaggio stradale sia considerato un reato ai sensi del diritto nazionale:

 

Conformemente a [nome della legge nazionale che applica la direttiva (UE) 2016/680], ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano. Ha altresì il diritto di presentare una denuncia a [nome e indirizzo della pertinente autorità di controllo].

Motivazione

Conformemente al GDPR e, se del caso, alla direttiva sulla protezione dei dati a fini di contrasto, la lettera dovrebbe menzionare i diritti di protezione dei dati di base disponibili per tutti i cittadini e il nome e l'indirizzo dell'autorità a cui possono presentare una denuncia. L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Allegato IV

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco delle tecnologie di cui è consentito l'uso nei sistemi di telepedaggio per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi

soppresso

1. Posizionamento satellitare;

 

2. comunicazioni mobili;

 

3. tecnologia microonde a 5,8 GHz.

 

Motivazione

L'elenco delle tecnologie dovrebbe essere soggetto alla codecisione del legislatore. L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (rifusione)

Riferimenti

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

LIBE

15.6.2017

Relatore per parere

Nomina

Branislav Škripek

31.8.2017

Esame in commissione

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Approvazione

27.3.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

48

2

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (rifusione)

Riferimenti

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Presentazione della proposta al PE

31.5.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Esame in commissione

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Approvazione

24.5.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Deposito

5.6.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2018
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