RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli

5.6.2018 - (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)) - *

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Deirdre Clune


Procedura : 2017/0115(CNS)
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Ciclo del documento :  
A8-0200/2018
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A8-0200/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0276),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0196/2017),

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0200/2018),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Anche se i pedaggi dovessero essere riscossi dagli Stati membri, l'industria dovrebbe comunque continuare a sostenere il costo delle tasse sugli autoveicoli; tali tasse potrebbero quindi costituire un ostacolo all'introduzione di pedaggi.

(4)  Anche se i pedaggi dovessero essere riscossi dagli Stati membri, l'industria, in particolare le PMI, dovrebbe comunque continuare a sostenere il costo delle tasse sugli autoveicoli; tali tasse potrebbero quindi costituire un ostacolo all'introduzione di pedaggi.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre di un margine d'azione maggiore per ridurre le tasse sugli autoveicoli, segnatamente mediante la diminuzione delle aliquote minime stabilite nella direttiva 1999/62/CE. Al fine di ridurre al minimo il rischio relativo alle distorsioni di concorrenza tra gli operatori di trasporto stabiliti in vari Stati membri, tale diminuzione dovrebbe avvenire in modo graduale.

(5)  Tenendo conto della forma di tariffazione stradale connessa alla distanza percorsa e al fine di ridurre al minimo il rischio relativo alle distorsioni di concorrenza tra gli operatori di trasporto stabiliti in vari Stati membri e l'eventuale onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine d'azione maggiore per ridurre le tasse sugli autoveicoli, segnatamente mediante la diminuzione delle aliquote minime stabilite nella direttiva 1999/62/CE.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad abolire gli incentivi fiscali contraddittori che scoraggiano la mobilità a basse emissioni e sovvenzionano veicoli inefficienti e inquinanti, come le autovetture aziendali diesel.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Al fine di garantire agli Stati membri una maggiore discrezionalità nella riduzione della loro aliquota di imposta sugli autoveicoli per sostenere l'introduzione di pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa ed evitare potenziali oneri amministrativi, le aliquote minime di imposta dovrebbero essere ridotte in un'unica fase a partire dal 1° gennaio 2024, dando agli Stati membri la massima flessibilità nel determinare l'aliquota e il ritmo della riduzione.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 1999/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)  all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 bis. La progressiva riduzione della tassa sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada applicata da uno Stato membro è interamente compensata da entrate supplementari generate attraverso il proprio sistema di pedaggio. Entro il 1° gennaio 2024, tutti gli Stati membri attuano il sistema di pedaggio in linea con quanto disposto dalla direttiva.".

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera a

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella A: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI FINO AL 31 DICEMBRE […]" [insert year of entry into force of this Directive]

Tabella A: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella B

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella B: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...] [insert the year following the year of entry into force of this directive]

soppresso

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella C

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella C: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...] [insert the second year following the entry into force of this directive]

soppresso

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella D

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella D: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...] [insert the third year following the entry into force of this directive]

soppresso

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella E

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella E: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...] [insert the fourth year following the entry into force of this directive]

soppresso

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella F – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella F: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...] [insert the fifth year following the entry into force of this directive]

Tabella F: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Nel riconoscere l'importanza del trasporto stradale per il mercato interno, la proposta della Commissione mira ad affrontare alcune delle sfide poste dal trasporto stradale, in particolare questioni socioeconomiche e ambientali quali l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento acustico e la congestione del traffico. La Commissione ritiene che l'introduzione di una tariffazione stradale in base alla distanza percorsa possa incentivare operazioni di trasporto più pulite ed efficienti, garantendo al contempo condizioni eque agli utenti della strada e finanziando le infrastrutture necessarie. La direttiva Eurobollo (1999/62/CE) prevede già un quadro giuridico dettagliato per la tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada; la direttiva stabilisce aliquote minime di imposta su tali autoveicoli, oltre a fornire norme dettagliate per l'imposizione di oneri per l'infrastruttura.

La Commissione ritiene che le tasse sugli autoveicoli non rispecchino un uso particolare dell'infrastruttura connessa e, di conseguenza, non siano uno strumento efficace per incentivare operazioni di trasporto più pulite o per ridurre la congestione del traffico. D'altra parte, la Commissione ritiene che i pedaggi direttamente collegati all'uso effettivo delle strade abbiano maggiori possibilità di conseguire tali obiettivi.

Secondo la proposta, le tasse sugli autoveicoli possono rappresentare un costo per l'industria, a prescindere dal fatto che uno Stato membro decida di applicare un pedaggio. Di conseguenza, la proposta della Commissione raccomanda che gli Stati membri dispongano di un maggiore margine di azione per ridurre le loro aliquote di imposta per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci al di sotto dei minimi originariamente stabiliti dalla direttiva 1999/62/CE.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore e sostiene nel complesso la proposta della Commissione, in quanto costituisce un miglioramento della direttiva 1999/62/CE, e concorda con il suo obiettivo.

Il relatore conviene che la tariffazione stradale in base alla distanza percorsa può avere un ruolo fondamentale nell'incentivare operazioni di trasporto più pulite in modo giusto ed equo; tuttavia ritiene che, al momento di introdurre tale misura, la proposta dovrebbe tenere conto delle circostanze nazionali specifiche e offrire allo Stato membro in questione maggiore flessibilità per l'adozione e l'attuazione.

Lo stesso vale anche per la riduzione delle tasse sugli autoveicoli. Il relatore conviene nel ritenere che, qualora venga introdotta la tariffazione stradale in base alla distanza percorsa dai veicoli, sia essenziale ridurre anche l'aliquota d'imposta sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, tenendo debitamente conto della possibilità di onerosi costi aggiuntivi per l'industria dei trasporti e, in particolare, per le PMI. A tale riguardo, il relatore è pienamente favorevole alla riduzione dell'aliquota d'imposta a zero in un periodo di cinque anni; ritiene, tuttavia, importante semplificare la flessibilità proposta, in modo che non rappresenti un onere amministrativo per lo Stato membro.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (26.4.2018)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli
(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Relatore per parere: Markus Ferber

BREVE MOTIVAZIONE

I – Contesto della proposta

Il 31 maggio 2017 la Commissione ha annunciato "L'Europa in movimento", una strategia a lungo termine per modernizzare le reti di trasporto europee. La strategia propone una serie di iniziative volte a favorire la transizione verso l'energia pulita, una tariffazione stradale più equa e una riduzione della congestione del traffico nonché ad accogliere nuovi sviluppi in materia di digitalizzazione. Un sistema di trasporto efficiente e affidabile è essenziale per il buon funzionamento del mercato interno e costituisce un settore chiave per l'economia.

La proposta di direttiva del Consiglio mira a offrire agli Stati membri il margine d'azione necessario a ridurre le aliquote minime di tassazione a carico degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con l'obiettivo di eliminare progressivamente le tasse sugli autoveicoli.

Per loro natura, le tasse annuali sugli autoveicoli sono pagamenti connessi al fatto che il veicolo è immatricolato a nome del contribuente nel corso di un determinato periodo e, in quanto tali, non rispecchiano un uso particolare dell'infrastruttura.

La direttiva proposta prevede dunque la graduale sostituzione delle tasse sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con pedaggi e diritti di utenza. La proposta è, in effetti, presentata congiuntamente con un'altra proposta che promuove l'applicazione di pedaggi, vale a dire una forma di tariffazione stradale in base alla distanza percorsa. L'eliminazione delle tasse annuali sugli autoveicoli dovrebbe facilitare la transizione verso la tariffazione stradale basata sulla distanza percorsa, che sarà più efficace nell'incentivare la riduzione della congestione del traffico e delle emissioni.

La graduale riduzione delle tasse sugli autoveicoli avverrà attraverso la modifica delle aliquote minime stabilite nella direttiva 1999/62/CE in cinque fasi durante un periodo di cinque anni consecutivi. La diminuzione graduale delle aliquote minime mira a ridurre al minimo il rischio di distorsioni di concorrenza tra gli operatori di trasporto stabiliti in diversi Stati membri.

Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, la possibilità di diminuire l'imposta sugli autoveicoli potrebbe ridurre l'onere a carico degli autotrasportatori di 2 miliardi di EUR all'anno, mentre la diffusione della tariffazione stradale basata sulla distanza percorsa potrebbe determinare maggiori introiti da pedaggi pari a 10 miliardi di EUR all'anno.

II – Posizioni del relatore

Il relatore sostiene gli obiettivi della proposta di direttiva del Consiglio di eliminare progressivamente le tasse annuali sugli autoveicoli e di facilitare la transizione verso la tariffazione stradale basata sulla distanza percorsa, che contribuirebbe allo scopo di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento atmosferico. Le modifiche proposte garantiranno che i sistemi di tariffazione stradale siano maggiormente in linea con i principi "chi inquina paga" e "chi usa paga". Il relatore si compiace del fatto che la Commissione proponga di evitare la doppia imposizione sostituendo le tasse con un sistema di tariffazione basata sulla distanza entro il 2024.

Tuttavia, il relatore esprime preoccupazione per la progressiva eliminazione delle aliquote minime nell'arco di un periodo di cinque anni. In base alle attuali proposte, le aliquote minime saranno ridotte progressivamente in cinque fasi, ciascuna delle quali rappresenta una riduzione del 20 % rispetto al livello attuale, fino all'azzeramento. Di conseguenza, gli Stati membri che sceglieranno di eliminare progressivamente le aliquote minime secondo i tempi proposti nella direttiva del Consiglio dovranno fissare nuove aliquote ogni anno per un periodo di cinque anni, il che comporterà costi amministrativi significativi per le autorità nazionali e aumenterà l'onere per il settore dei trasporti.

Per questo, il relatore propone di modificare la proposta di direttiva del Consiglio per garantire una maggiore flessibilità nella progressiva eliminazione delle aliquote minime, che consentirebbe agli Stati membri di stabilire riduzioni maggiori delle aliquote minime suddivise in un numero minore di fasi.

Dato che la proposta di direttiva rientra esclusivamente nell'ambito di competenza (tassazione) della commissione per i problemi economici e monetari (ECON), il relatore invita la commissione per i trasporti e il turismo ad accogliere gli emendamenti della commissione ECON senza modificarli.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre di un margine d'azione maggiore per ridurre le tasse sugli autoveicoli, segnatamente mediante la diminuzione delle aliquote minime stabilite nella direttiva 1999/62/CE. Al fine di ridurre al minimo il rischio relativo alle distorsioni di concorrenza tra gli operatori di trasporto stabiliti in vari Stati membri, tale diminuzione dovrebbe avvenire in modo graduale.

(5)  Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre di un margine d'azione maggiore per ridurre le tasse sugli autoveicoli, segnatamente mediante la diminuzione delle aliquote minime stabilite nella direttiva 1999/62/CE. Tuttavia, il passaggio dalla tassa sugli autoveicoli ai pedaggi in ciascuno Stato membro non dovrebbe generare una perdita di entrate. La progressiva riduzione della tassa sugli autoveicoli applicata da uno Stato membro dovrebbe essere totalmente controbilanciata da entrate supplementari generate attraverso il proprio sistema di pedaggio. Entro il 1° gennaio 2024, tutti gli Stati membri dovrebbero aver attuato il sistema di pedaggio in linea con quanto disposto dalla direttiva.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 1999/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 bis. La progressiva riduzione della tassa sugli autoveicoli applicata da uno Stato membro è totalmente controbilanciata da entrate supplementari generate attraverso il proprio sistema di pedaggio. Entro il 1° gennaio 2024, tutti gli Stati membri attuano il sistema di pedaggio in linea con quanto disposto dalla direttiva."

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Allegato – lettera a

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella A – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella A: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI FINO AL 31 DICEMBRE […]" [insert year of entry into force of this Directive]

Tabella A: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI FINO AL 31 DICEMBRE 2018

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Allegato – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella B

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Allegato – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella C

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Allegato – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella D

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Allegato – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella E

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Allegato – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella F – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella F: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO […] [insert the fifth year following the entry into force of this directive]

Tabella F: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli

Riferimenti

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

16.11.2017

Relatore per parere

       Nomina

Markus Ferber

5.10.2017

Esame in commissione

27.2.2018

24.4.2018

 

 

Approvazione

24.4.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

15

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

36

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

15

-

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

0

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli

Riferimenti

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Consultazione del PE

23.6.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ECON

16.11.2017

ENVI

3.7.2017

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

21.6.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Deirdre Clune

30.6.2017

 

 

 

Esame in commissione

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Approvazione

24.5.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Deposito

5.6.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

32

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Karima Delli

4

-

ECR

Jacqueline Foster

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

VERTS/ALE

Michael Cramer, Keith Taylor

2

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2018
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