RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore
7.6.2018 - (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Ismail Ertug
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0281),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0169/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0204/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di imprese attive in operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, tale disposizione andrebbe soppressa, mentre i requisiti in materia di sede effettiva e stabile e di adeguata idoneità finanziaria dovrebbero diventare obbligatori. |
(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di tali imprese è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di evitare possibili lacune e garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate per il trasporto internazionale e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicati allo stesso modo, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati. Poiché il presente regolamento si applica esclusivamente alle imprese che effettuano il trasporto di merci per conto terzi, le imprese che effettuano operazioni di trasporto per conto proprio non sono contemplate dalla presente disposizione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione stima risparmi per le imprese di un ordine compreso tra i 2,7 e i 5,2 miliardi di EUR nel periodo 2020-2035. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile. |
(4) Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette "società di comodo" e garantire una concorrenza leale e condizioni di parità nel mercato interno, occorre definire in modo più preciso i criteri di stabilimento, intensificare il monitoraggio e l'esecuzione e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. I trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro dovrebbero essere presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgere realmente la loro attività di trasporto ed esercitare attività sostanziali. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire e rafforzare le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile, evitando nel contempo un onere amministrativo sproporzionato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. |
(7) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e sul cabotaggio e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate dovrebbero godere di un livello minimo di idoneità finanziaria al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni in questione hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite. |
(10) Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate e svolgono operazioni di trasporto internazionale dovrebbero godere di un'idoneità finanziaria minima al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni effettuate con tali veicoli hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere quanto più possibile complete per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi, il fattore di rischio che essi presentano e le informazioni finanziarie di base che li riguardano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
(11) Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere complete e aggiornate per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi e il fattore di rischio che essi presentano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 nonché di altre normative pertinenti dell'UE. Inoltre, al fine di fornire al personale delle autorità di contrasto, ivi compresi i funzionari che svolgono i controlli su strada, un quadro chiaro e completo dei trasportatori sottoposti a controllo, dovrebbe essere garantito loro un accesso diretto e in tempo reale a tutte le informazioni pertinenti. Pertanto, i registri elettronici nazionali dovrebbero essere realmente interoperabili e i dati ivi contenuti dovrebbero essere accessibili direttamente e in tempo reale a tutti i funzionari delle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione, mantenendo sostanzialmente il livello di liberalizzazione raggiunto finora. |
(13) Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il numero di giorni disponibili per tali trasporti. |
(14) Al fine di evitare le corse a vuoto, i trasporti di cabotaggio dovrebbero essere consentiti, con specifiche restrizioni, nello Stato membro ospitante e negli Stati membri contigui. A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il periodo di tempo disponibile per tali trasporti all'interno di uno Stato membro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) Al fine di impedire che i trasporti di cabotaggio siano effettuati sistematicamente, il che potrebbe costituire un'attività permanente o continuativa che provoca distorsioni del mercato nazionale, il periodo disponibile per i trasporti di cabotaggio in uno Stato membro ospitante andrebbe ridotto. Inoltre, i trasportatori non dovrebbero essere autorizzati a effettuare nuovi trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante in un certo periodo di tempo e finché non viene eseguito un nuovo trasporto internazionale proveniente dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa. Tale disposizione non pregiudica l'esecuzione di operazioni di trasporto internazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative. |
(15) L'effettiva ed efficace esecuzione delle norme costituisce una condizione essenziale per una concorrenza leale nel mercato interno. Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di esecuzione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di esecuzione, ridurre gli oneri amministrativi inutili per gli operatori del trasporto internazionale, e in particolare le PMI, concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio e individuare le pratiche fraudolente. Al fine di dematerializzare i documenti di trasporto, l'utilizzo dei documenti elettronici dovrebbe in futuro diventare la norma, in particolare la lettera di vettura elettronica conformemente alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR). È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) La rapida introduzione del tachigrafo intelligente è di importanza fondamentale, in quanto consentirà alle autorità di contrasto che effettuano controlli su strada di rilevare infrazioni e anomalie in maniera più rapida ed efficace, il che comporterebbe una migliore esecuzione del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Le imprese di trasporto sono destinatarie delle norme relative al trasporto internazionale e, in quanto tali, sono soggette alle conseguenze di eventuali infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al fine di evitare abusi da parte di imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto da trasportatori di merci su strada, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere sanzioni per gli speditori e gli spedizionieri nel caso in cui questi commissionino intenzionalmente servizi di trasporto che comportano infrazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009. |
(16) Le imprese di trasporto sono destinatarie delle norme relative al trasporto internazionale e, in quanto tali, sono soggette alle conseguenze di eventuali infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al fine di evitare abusi da parte di imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto da trasportatori di merci su strada, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere sanzioni per gli speditori e gli spedizionieri, i contraenti e i subcontraenti nel caso in cui questi siano a conoscenza che i servizi di trasporto che commissionano comportano infrazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009. Quando le imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto commissionano tali servizi a imprese di trasporto con un basso fattore di rischio la loro responsabilità dovrebbe essere ridotta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) La proposta Autorità europea del lavoro [...] mira a sostenere e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, ai fini dell'efficace applicazione della pertinente normativa dell'Unione. Sostenendo e agevolando l'applicazione del presente regolamento, l'Autorità può svolgere un ruolo importante nell'agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, nel sostenere gli Stati membri nello sviluppo di capacità attraverso gli scambi e la formazione del personale e nell'aiutare gli Stati membri nell'organizzazione di controlli concertati. Ciò dovrebbe rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorare l'effettiva cooperazione tra le autorità competenti e contribuire a contrastare le frodi e gli abusi delle norme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera b – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La definizione di "trasporto non commerciale" dovrebbe includere le operazioni eseguite senza fini commerciali o lucrativi. I trasporti esclusivamente a fini di beneficenza, quali i servizi di autobus per la comunità, che prevedono una qualche forma di contributo finanziario per il trasporto non dovrebbero essere esclusi dalle presente deroga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 1 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 5 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 5 – lettera a bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 5 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera c Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 5 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 5 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -iii bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 6 – lettera b – punto xii bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera c Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 6 – paragrafo 2 bis– lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 7 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 1 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 8 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 14 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 2– comma 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera b ter (nuova) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 26 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 26 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 26 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 1 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La definizione è necessaria ai fini della fissazione delle norme sul distacco dei conducenti nel documento COM (2017)0278. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – lettera c Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 8 – paragrafo 4 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 2 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 14 bis – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 17 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] GU C 0, 0.0.0000, pag. 0.
MOTIVAZIONE
CONTESTO
Il settore del trasporto su strada è un settore molto importante ed essenziale per il funzionamento della nostra società, in quanto offre occupazione a oltre 11 milioni di persone e trasporta quasi la metà del volume complessivo di merci nell'UE.
Il 31 maggio 2017 la Commissione ha adottato un "pacchetto sulla mobilità" allo scopo di assicurare la concorrenza leale, semplificare le norme esistenti, preservare il mercato interno e garantire i diritti dei lavoratori del settore.
Il pacchetto sulla mobilità comprende diverse proposte legislative, tra cui la proposta attuale, che modifica i regolamenti n. 1071/2009 e n. 1072/2009, sull'accesso al mercato del trasporto di merci su strada e all'attività di trasportatore su strada. Tali regolamenti stabiliscono le disposizioni che le imprese sono tenute a rispettare se intendono operare sul mercato internazionale del trasporto di merci su strada o su mercati nazionali diversi dal proprio (cabotaggio).
Tuttavia, le differenze nell'interpretazione delle disposizioni, le incongruenze nell'esecuzione delle pratiche e la mancanza di cooperazione tra Stati membri hanno diminuito la loro efficacia e hanno creato incertezza giuridica e condizioni inique di concorrenza per gli operatori dei trasporti.
La proposta della Commissione introduce modifiche in quattro settori specifici: società di comodo, veicoli commerciali leggeri (VCL), cabotaggio ed esecuzione.
Alcuni trasportatori aprono "filiali fasulle" in Stati membri dove i salari sono bassi al fine di sfruttare i differenziali salariali, pur operando esclusivamente in Stati membri dove le retribuzioni sono alte. Ciò determina un vantaggio concorrenziale sleale rispetto ai trasportatori che sono correttamente stabiliti nello Stato membro in cui operano principalmente.
Al fine di eliminare il ricorso alle società di comodo, la Commissione propone di rafforzare ulteriormente i criteri di stabilimento onde garantire che il trasportatore abbia un'attività effettiva nello Stato membro di stabilimento. Tali criteri possono essere, ad esempio, la gestione di attività commerciali dai locali situati in tale Stato, la detenzione di beni e l'impiego di personale proporzionato all'attività.
Inoltre, la Commissione sta ottimizzando la cooperazione tra gli Stati membri in tale ambito. Gli Stati membri dovranno cooperare più strettamente tra loro al fine di individuare le società di comodo e svolgere ispezioni in loco, se necessario.
Attualmente, i VCL (veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate) sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 1071/2009. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare talune disposizioni del regolamento ai veicoli commerciali leggeri stabiliti nel loro territorio, il che dà luogo ad un mosaico di requisiti in tutta l'UE. Poiché l'uso di VCL è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni, la Commissione propone di sottoporre i veicoli commerciali leggeri ad alcune delle norme riguardanti l'accesso alla professione.
Al momento il mercato del cabotaggio, il trasporto di merci all'interno di uno Stato membro da parte di un'impresa di trasporti stabilita in un altro Stato membro, è soggetto a restrizioni. Le attuali norme dell'UE consentono tre trasporti di cabotaggio entro sette giorni da una consegna internazionale.
Tuttavia, all'atto pratico, l'applicazione delle norme vigenti risulta molto difficile. Le autorità di controllo necessitano di documenti cartacei relativi al numero dei trasporti di cabotaggio, ma tale sistema non sembra funzionare efficacemente. Le norme sono altresì applicate in maniera non armonizzata all'interno dell'UE, generando, di conseguenza, oneri amministrativi, incertezza giuridica, concorrenza sleale e sfiducia tra operatori nazionali e stranieri.
Dato che il cabotaggio si verifica principalmente in alcuni Stati membri, ma non in tutti, la scarsa chiarezza delle norme e della relativa attuazione può nuocere gravemente agli operatori nazionali attivi in quegli Stati membri in cui il cabotaggio rappresenta una parte considerevole del mercato dei trasporti nazionali. Ciò è dovuto principalmente alle notevoli differenze in termini di salari, regimi fiscali, contributi sociali e disposizioni sul lavoro. Secondo le conclusioni della Commissione, il settore non è ancora pronto per la liberalizzazione.
La Commissione propone pertanto una nuova norma che prevede trasporti di cabotaggio illimitati entro cinque giorni da un trasporto internazionale. Tale norma è associata a una rigorosa applicazione dei diritti relativi alla retribuzione minima e alle ferie annuali retribuite degli Stati membri ospitanti del primo trasporto di cabotaggio, la possibilità di provare la legittimità del cabotaggio con documenti elettronici (ad esempio l'eCMR) e l'obbligo per gli Stati membri di effettuare una percentuale minima di controlli sul cabotaggio.
Al fine di risolvere il problema della diversità di livello e di efficacia dei controlli eseguiti dagli Stati membri, la Commissione propone di fissare soglie obbligatorie annuali per i controlli sul cabotaggio e i controlli concertati (transfrontalieri). Inoltre, la Commissione intende migliorare la cooperazione tra gli Stati membri attraverso le norme in materia di scambio di informazioni, rendere possibili controlli mirati fornendo valutazioni del rischio tramite il registro europeo delle imprese di trasporto su strada e incoraggiare ulteriormente l'uso del tachigrafo intelligente e dei documenti elettronici.
PARERE DEL RELATORE
Il relatore accoglie con favore il pacchetto sulla mobilità, dal momento che vi è una forte necessità di riesame della legislazione al fine di migliorare le norme esistenti. Il pacchetto comprende una serie di importanti normative e il relatore sottolinea la necessità di mantenere la loro interconnessione al fine di garantire la chiarezza delle norme. È importante disporre di una regolamentazione coerente onde evitare lacune, che creano un contesto di concorrenza sleale per le imprese. A tal proposito, il relatore si rammarica pertanto del fatto che la revisione della direttiva sul trasporto combinato (direttiva 92/106/CEE) sia stata separata dalla prima parte del pacchetto sulla mobilità e rilasciata successivamente.
Il relatore sostiene l'obiettivo della Commissione relativo al chiarimento delle norme al fine di migliorare le condizioni di parità e la concorrenza leale nel settore, evitando al contempo di creare oneri amministrativi inutili, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). L'aggiornamento della legislazione è altresì necessario tenendo in considerazione i progressi tecnologici e la digitalizzazione dei trasporti, il che è fondamentale per assicurare l'esecuzione efficace delle norme.
Tuttavia, il relatore ritiene che la proposta possa essere rafforzata in diversi punti, al fine di garantire condizioni equilibrate per una concorrenza leale e un'esecuzione rigorosa, affinché il mercato unico possa apportare reali benefici.
Il relatore sostiene la proposta della Commissione relativa alla lotta alle società di comodo. Attualmente vi sono oltre 400 società di comodo nell'UE. Sono istituite da trasportatori che operano negli Stati membri dove le retribuzioni sono elevate e che cercano di trarre indebitamente vantaggio da imposte o costi del lavoro più bassi in altri Stati membri. Tali operatori utilizzano impropriamente le lacune esistenti nella legislazione e l'esecuzione negligente della normativa, il che porta a una concorrenza sleale.
È importante rafforzare e chiarire i requisiti per lo stabilimento di una reale presenza commerciale e integrare i dati da inserire nei registri elettronici nazionali al fine di ottenere un'immagine più completa della proprietà di una società.
Inoltre, il relatore è del parere che sia necessario includere i VCL in questa normativa, poiché si registra un aumento di tali veicoli nel mercato e che essi dovrebbero, pertanto, seguire le medesime norme. Tuttavia, è altresì fondamentale tener presente che il settore dei trasporti su strada è costituito da molte PMI che effettuano soltanto operazioni di trasporto nazionale. Il relatore propone, pertanto, di limitare il campo di applicazione del presente regolamento solamente ai veicoli commerciali leggeri che operano a livello internazionale (che rappresentano soltanto circa il 10 per cento di tutti i VCL).
Il relatore ritiene, comunque, che a tali veicoli commerciali leggeri debbano essere applicati tutti e quattro i criteri, anche l'onorabilità e l'idoneità professionale, nonché l'obbligo di ottenere una licenza comunitaria. Ciò garantirà che i trasporti internazionali eseguiti da veicoli commerciali leggeri rispettino le stesse norme minime di professione del resto del settore del trasporto merci su strada. Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, il relatore propone di escludere i veicoli commerciali molto leggeri (meno di 2,4 tonnellate) dal campo di applicazione.
Per quanto riguarda il cabotaggio, il relatore evidenzia l'obiettivo di tali operazioni, ovvero ridurre le emissioni prodotte da camion vuoti di ritorno da un trasporto internazionale, e sottolinea che tali operazioni devono essere svolte su base temporanea. Per esempio, se un'operazione di trasporto internazionale è combinata con alcune operazioni nazionali sulla via del ritorno, ciò potrebbe aumentare l'efficienza dei trasporti e ridurre i percorsi a vuoto.
Attualmente, tuttavia, le norme sul cabotaggio vengono abusate in modo da consentire ai trasportatori stranieri, ricorrendo sistematicamente alla finalità del cabotaggio, di effettuare ripetutamente trasporti nazionali. Ciò determina una situazione di concorrenza sleale e dumping sociale. Poiché le operazioni di cabotaggio sono identiche alle operazioni di trasporto nazionali, il relatore ricorda che dovrebbe essere applicata la direttiva sul distacco dei conducenti (direttiva 96/71/CE), come indicato altresì nella proposta della Commissione relativa a tale direttiva.
Le proposte della Commissione purtroppo non affrontano la questione del cabotaggio sistematico, mentre il relatore ritiene che sia fondamentale operare in tal senso. È altresì importante garantire che le imprese di trasporto non possano approfittare in modo improprio della direttiva sul trasporto combinato al fine di eludere le norme in materia di cabotaggio.
Il relatore propone pertanto alcuni miglioramenti relativi all'esatta definizione di un trasporto internazionale che determina il diritto al cabotaggio, allo scopo di porre fine al cabotaggio sistematico, includendo ad esempio il valore del contratto relativo all'operazione internazionale. Inoltre, il relatore propone di limitare il periodo di tempo in cui le operazioni di cabotaggio sono consentite, per sottolinearne il carattere temporaneo.
Infine, il relatore ritiene che il rafforzamento dell'esecuzione sia assolutamente fondamentale per conseguire gli obiettivi della proposta. Attualmente, l'esecuzione è piuttosto debole con discrepanze tra gli Stati membri. Il relatore propone inoltre di rafforzare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa ed esecuzione. Per poter eseguire i controlli necessari, le autorità competenti devono poter accedere più facilmente ai registri nazionali. È inoltre necessario incentivare l'uso del tachigrafo intelligente e aumentare lo scambio delle migliori prassi e di programmi di formazione tra gli Stati membri in materia di esecuzione.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (30.4.2018)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
Relatore per parere: Verónica Lope Fontagné
BREVE MOTIVAZIONE
Introduzione
Il 31 maggio 2017 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009 sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e il regolamento n. 1072/2009 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada.
L'obiettivo perseguito dalla Commissione con questa proposta è quello di favorire il corretto funzionamento del mercato unico nel settore dei trasporti su strada, la sua efficienza e la sua competitività, poiché secondo la valutazione ex post svolta nel 2014-2015, tale obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente. Questa valutazione ha accertato che le principali difficoltà incontrate erano legate a carenze sul piano normativo ed esecutivo.
Posizione del relatore
Il relatore concorda con gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione, ma ritiene che l'approvazione di alcune delle misure previste ne complicherebbe l'attuazione pratica nel settore del trasporto stradale, in quanto potrebbe creare ostacoli amministrativi eccessivi per le imprese e in particolare per le PMI, il che, in ultima analisi, comprometterebbe il corretto funzionamento del mercato interno.
Analogamente, si deve rilevare che la Commissione ha presentato la sua proposta congiuntamente alla proposta di direttiva relativa al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti e alla proposta di direttiva in materia di periodi di guida, da cui si deduce che questi debbano essere esaminate congiuntamente.
Il relatore è del parere che queste proposte dovrebbero mirare a raggiungere un equilibrio tra assicurare il buon funzionamento del mercato interno e assicurare condizioni e norme di lavoro adeguate.
Il primo passo per raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere la lotta contro il lavoro illegale nel settore dei trasporti, in particolare contro le cosiddette società di comodo e il lavoro autonomo fittizio.
È importante rispettare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, in quanto principi fondamentali del diritto dell'Unione europea di cui agli articoli 49 e 56, rispettivamente, del TFUE. Tuttavia, come ricordato dalla Commissione, occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano effettivamente presenti in modo continuativo in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività.
Occorre rafforzare i controlli e applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le imprese che deliberatamente non rispettino la normativa comunitaria e nazionale. Tale comportamento, nonostante minoritario e non estrapolabile al resto del settore, rappresenta una concorrenza sleale, distorce il funzionamento del mercato interno e non garantisce la creazione di condizioni di lavoro adeguate per i lavoratori del settore.
Il trasporto su strada rappresenta nell'UE 5 milioni di posti di lavoro e quasi il 2 % del PIL unionale. Tuttavia, l'UE si confronta a una penuria di conducenti professionisti. Di conseguenza, e dato che un rallentamento nel settore dei trasporti porterebbe a una paralisi dell'economia, l'UE deve adottare misure volte ad attirare i giovani nel settore e mantenervi gli attuali lavoratori.
Il relatore è a favore che i requisiti necessari per il rispetto del regolamento (CE) n. 1071/2009 e del regolamento 1072/2009 siano chiari e adeguati alla natura delle attività e alle dimensioni dell'impresa, senza convertirsi in eccessivi ostacoli amministrativi.
Alla luce di quanto sopra, e visto che l'applicazione parziale del regolamento (CE) n. 1071/2009 ai veicoli commerciali leggeri comporterà un aumento dei costi di esercizio tra il 4 e il 10 %, quando tali veicoli rappresentano solo lo 0,11 % del traffico internazionale in termini di tonnellate/km, si considera sproporzionata la proposta di abolire completamente la deroga in vigore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), senza disporre previamente di prove della sua necessità.
Data la natura mobile della professione di trasportatore, nonché le difficoltà reali per prevedere il tempo necessario per la prestazione di servizi internazionali, il relatore esprime dubbi circa la reale incidenza in termini amministrativi dell'inclusione del distacco dei lavoratori come criterio per valutare l'onorabilità.
Per quanto riguarda il cabotaggio, la relatrice sostiene l'importanza di maggiore flessibilità, nonché di applicare norme chiare, semplici e facili da controllare. Tuttavia, la possibilità che tali attività possono essere incluse sin dal primo giorno nel campo di applicazione della direttiva in materia di distacco dei conducenti nel settore dei trasporti, non solo rischia di ostacolare l'applicazione delle norme, ma di rendere anche più costose le esportazioni, con conseguenze negative per la redditività dei trasporti internazionali e, pertanto, per il mercato interno e il mercato del lavoro.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di imprese attive in operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, tale disposizione andrebbe soppressa, mentre i requisiti in materia di sede effettiva e stabile e di adeguata idoneità finanziaria dovrebbero diventare obbligatori. |
(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di imprese di questo tipo è in aumento, soprattutto nel mercato dei trasporti nazionali, a causa dell'uso di veicoli commerciali leggeri nelle città e su tragitti più brevi. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di garantire un livello minimo di professionalizzazione del settore, impedire che siano sfruttate le lacune e creare una concorrenza più equa nel mercato interno senza imporre inutili oneri amministrativi e finanziari per le imprese di trasporto, in particolare le PMI, i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero applicarsi allo stesso modo alle imprese che utilizzano veicoli singoli o accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate adibiti ai trasporti internazionali e di cabotaggio. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione stima risparmi per le imprese di un ordine compreso tra i 2,7 e i 5,2 miliardi di EUR nel periodo 2020-2035. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(3) Attualmente gli Stati membri possono legittimamente subordinare l'accesso alla professione di trasportatore su strada al rispetto di requisiti supplementari oltre a quelli specificati nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Questa possibilità, che non si è rivelata necessaria per rispondere ad esigenze imperative e ha alimentato divergenze riguardo a tale accesso, andrebbe pertanto abolita. |
(3) Gli Stati membri possono legittimamente subordinare l'accesso alla professione di trasportatore su strada al rispetto di requisiti supplementari oltre a quelli specificati nel regolamento (CE) n. 1071/2009. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
|
(3 bis) Sebbene il trasporto su strada rappresenti nell'UE 5 milioni di posti di lavoro diretti e quasi il 2 % del PIL unionale, l'Unione si confronta con una penuria di conducenti professionali, in particolare tra i giovani e le donne. Affinché l'accesso alla professione divenga più semplice e attrattivo per i giovani e le donne, e affinché gli attuali lavoratori rimangano nel settore, in particolare nel caso delle PMI, è opportuno ridurre il lavoro illegale e il lavoro autonomo fittizio, nonché aumentare la flessibilità delle attuali procedure amministrative, in modo che non costituiscano un onere eccessivo per le imprese più piccole o i lavoratori autonomi. La valutazione dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 ha dimostrato che oneri amministrativi e normativi inutili si ripercuotono sia sugli organismi statali che sulle imprese di trasporto. Un chiarimento delle norme e un'ulteriore semplificazione amministrativa sono necessari per rendere il settore dei trasporti competitivo ed efficiente e migliorare l'attuazione delle norme stesse. Occorre inoltre sostenere e sfruttare ulteriormente gli sviluppi tecnologici. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(4) Occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile. |
(4) Occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività. La libertà di stabilimento è uno dei pilastri del mercato interno. Tuttavia, l'esistenza di società di comodo e del lavoro autonomo fittizio nel settore dei trasporti hanno causato una proliferazione di pratiche illecite, che compromettono l'immagine del settore, in quanto riducono illegalmente i costi del lavoro e non garantiscono il rispetto delle norme in materia di lavoro. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 sulle condizioni relative al requisito di stabilimento, per quanto concerne l'esistenza di una sede effettiva e stabile, come pure garantire e monitorare l'attuazione di tali disposizioni, rafforzare i controlli e quindi porre fine alla pratica illegale delle cosiddette società di comodo e al lavoro autonomo fittizio. Occorre altresì promuovere una cooperazione potenziata, controlli comuni, la fissazione di obiettivi più ambiziosi e lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(6) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente le condizioni di concorrenza leale nel mercato del trasporto di merci su strada, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi delle normative fiscali nazionali. |
(6) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente le condizioni di concorrenza leale nel mercato del trasporto di merci su strada, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi delle normative fiscali nazionali, le quali dovrebbero anche essere oggetto di sanzioni deterrenti proporzionate alle infrazioni accertate. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(7) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. |
(7) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e sul cabotaggio nonché della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(8) Data l'importanza della concorrenza leale nel mercato, è opportuno prendere in considerazione le infrazioni della normativa dell'Unione pertinenti in materia nel valutare l'onorabilità dei gestori dei trasporti e delle imprese di trasporto. Il potere conferito alla Commissione di definire il livello di gravità delle infrazioni pertinenti dovrebbe essere conseguentemente precisato. |
(8) Data l'importanza della concorrenza leale nel mercato, è opportuno prendere in considerazione le infrazioni della normativa dell'Unione pertinenti in materia e in merito ai lavoratori interessati nel valutare l'onorabilità dei gestori dei trasporti e delle imprese di trasporto. Il potere conferito alla Commissione di definire il livello di gravità delle infrazioni pertinenti dovrebbe essere conseguentemente precisato. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(10) Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate dovrebbero godere di un livello minimo di idoneità finanziaria al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni in questione hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite. |
(10) Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate adibiti ai trasporti internazionali dovrebbero godere di un sufficiente livello di idoneità finanziaria, al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo, e dovrebbero disporre dei mezzi per ottemperare ai propri obblighi inerenti ai salari e ai contributi sociali dei rispettivi dipendenti. Tuttavia, dal momento che le operazioni in questione hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite e non dovrebbero costituire un onere eccessivo per le imprese più piccole o i lavoratori autonomi. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(11) Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere quanto più possibile complete per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi, il fattore di rischio che essi presentano e le informazioni finanziarie di base che li riguardano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
(11) Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere costantemente aggiornate per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi, il fattore di rischio che essi presentano e le informazioni finanziarie di base che li riguardano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009. Inoltre, i registri elettronici nazionali dovrebbero essere interoperabili e i dati ivi contenuti dovrebbero essere direttamente accessibili ai funzionari di tutti gli Stati membri preposti all'esecuzione, che svolgono controlli su strada. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 13 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(13) Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione, mantenendo sostanzialmente il livello di liberalizzazione raggiunto finora. |
(13) Lo scopo principale del trasporto di cabotaggio è evitare i viaggi a vuoto durante il ritorno al paese di stabilimento, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni e migliorando la redditività delle imprese e, quindi, il mercato interno e il mercato del lavoro. Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici da applicare per i trasportatori e di facile esecuzione. Tali norme dovrebbero rispettare la legge applicabile mantenendo nel contempo il livello di liberalizzazione raggiunto finora, senza compromettere il principio fondamentale della libera prestazione dei servizi nel mercato interno né la protezione dei lavoratori distaccati. Al fine di garantire il carattere temporaneo e di evitare qualsiasi uso improprio o distorsione del mercato nonché il rischio di cabotaggio sistematico derivante dalle cosiddette società di comodo o dai conducenti "nomadi", le norme unionali stabilite dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis nel settore del trasporto su strada si applicano al trasporto di cabotaggio sin dal primo giorno. | ||||||||||||||||||||||||
|
_______________ | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(14) A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il numero di giorni disponibili per tali trasporti. |
(14) A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno che la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale non sia ridotta a un periodo di 48 ore. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) Le imprese di trasporto su strada non dovrebbero essere autorizzate ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di un insieme di veicoli accoppiati, con il veicolo a motore dello stesso insieme, ulteriori trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante nell'arco di sette giorni dal termine del trasporto di cabotaggio. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(14 ter) Le prestazioni ambientali del trasporto su strada sono un aspetto di grande rilevanza per il conseguimento degli obiettivi della Strategia 2020. Nel 2012 quasi un quarto dei veicoli commerciali nell'Unione ha viaggiato senza carico, spesso a causa delle attuali restrizioni imposte alle attività di cabotaggio. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 14 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(14 quater) Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 1072/2009 stabilisce espressamente che le imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/71/CE. Dal momento che il cabotaggio implica una partecipazione diretta al mercato dei trasporti dello Stato membro ospitante, tale disposizione costituisce l'unico mezzo per ottenere condizioni di parità. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(15) È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative. |
(15) L'esecuzione efficace ed efficiente delle norme costituisce una condizione essenziale per una concorrenza leale nel mercato interno e per garantire la protezione dei diritti dei lavoratori. Un'ulteriore digitalizzazione dell'esecuzione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di esecuzione, ridurre gli oneri amministrativi inutili e concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio. Sono necessari il rapido aggiornamento e l'impiego dei tachigrafi intelligenti e dei documenti di trasporto elettronici (eCMR). È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di esecuzione costituisce una condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, riducendo gli oneri amministrativi inutili e dando corso a un'esecuzione delle norme efficace ed efficiente nel settore stradale. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 1 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 3 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 5 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 5 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto iii Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b – punto xii bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera c Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 6 – paragrafo 2 bis – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 7 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 8 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 26 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 16 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1071/2009 Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 1 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 – lettera a Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 2 – punto 6 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – lettera a ter (nuova) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – lettera b Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 8 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – lettera c Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 8 – paragrafo 4 bis | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – lettera c bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 10 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 14 bis | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1072/2009 Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 Direttiva 1072/2009/CE Articolo 17 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore |
||||
Riferimenti |
COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 15.6.2017 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 15.6.2017 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Verónica Lope Fontagné 3.10.2017 |
||||
Esame in commissione |
23.1.2018 |
26.2.2018 |
|
|
|
Approvazione |
25.4.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 19 3 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
31 |
+ |
|
ALDE |
Robert Rochefort |
|
EFDD |
Laura Agea |
|
GUE/NGL |
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis |
|
NI |
Lampros Fountoulis |
|
PPE |
Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander |
|
S&D |
Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato |
|
VERTS/ALE |
Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke |
|
19 |
- |
|
ALDE |
Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom |
|
ECR |
Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski |
|
ENF |
Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin |
|
PPE |
Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc |
|
3 |
0 |
|
ECR |
Helga Stevens |
|
GUE/NGL |
João Pimenta Lopes |
|
S&D |
Maria Grapini |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore |
||||
Riferimenti |
COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
31.5.2017 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 15.6.2017 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
EMPL 15.6.2017 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Ismail Ertug 12.7.2017 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
23.1.2018 |
15.5.2018 |
|
|
|
Approvazione |
4.6.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 15 3 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli |
||||
Deposito |
7.6.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
30 |
+ |
|
ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička |
|
EFDD |
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli |
|
GUE/NGL |
Merja Kyllönen |
|
PPE |
Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
|
S&D |
Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke |
|
15 |
- |
|
ECR |
Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
|
ENF |
Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel |
|
GUE/NGL |
Marie-Pierre Vieu |
|
NI |
Lampros Fountoulis |
|
PPE |
Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini |
|
VERTS/ALE |
Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor |
|
3 |
0 |
|
S&D |
Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti