RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore

7.6.2018 - (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Ismail Ertug


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0281),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0169/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0204/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di imprese attive in operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, tale disposizione andrebbe soppressa, mentre i requisiti in materia di sede effettiva e stabile e di adeguata idoneità finanziaria dovrebbero diventare obbligatori.

(2)  Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di tali imprese è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di evitare possibili lacune e garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate per il trasporto internazionale e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicati allo stesso modo, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati. Poiché il presente regolamento si applica esclusivamente alle imprese che effettuano il trasporto di merci per conto terzi, le imprese che effettuano operazioni di trasporto per conto proprio non sono contemplate dalla presente disposizione.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione stima risparmi per le imprese di un ordine compreso tra i 2,7 e i 5,2 miliardi di EUR nel periodo 2020-2035.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile.

(4)  Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette "società di comodo" e garantire una concorrenza leale e condizioni di parità nel mercato interno, occorre definire in modo più preciso i criteri di stabilimento, intensificare il monitoraggio e l'esecuzione e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. I trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro dovrebbero essere presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgere realmente la loro attività di trasporto ed esercitare attività sostanziali. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire e rafforzare le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile, evitando nel contempo un onere amministrativo sproporzionato.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(7)  In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e sul cabotaggio e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate dovrebbero godere di un livello minimo di idoneità finanziaria al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni in questione hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite.

(10)  Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate e svolgono operazioni di trasporto internazionale dovrebbero godere di un'idoneità finanziaria minima al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni effettuate con tali veicoli hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere quanto più possibile complete per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi, il fattore di rischio che essi presentano e le informazioni finanziarie di base che li riguardano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(11)  Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere complete e aggiornate per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi e il fattore di rischio che essi presentano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 nonché di altre normative pertinenti dell'UE. Inoltre, al fine di fornire al personale delle autorità di contrasto, ivi compresi i funzionari che svolgono i controlli su strada, un quadro chiaro e completo dei trasportatori sottoposti a controllo, dovrebbe essere garantito loro un accesso diretto e in tempo reale a tutte le informazioni pertinenti. Pertanto, i registri elettronici nazionali dovrebbero essere realmente interoperabili e i dati ivi contenuti dovrebbero essere accessibili direttamente e in tempo reale a tutti i funzionari delle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione, mantenendo sostanzialmente il livello di liberalizzazione raggiunto finora.

(13)  Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il numero di giorni disponibili per tali trasporti.

(14)  Al fine di evitare le corse a vuoto, i trasporti di cabotaggio dovrebbero essere consentiti, con specifiche restrizioni, nello Stato membro ospitante e negli Stati membri contigui. A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il periodo di tempo disponibile per tali trasporti all'interno di uno Stato membro.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Al fine di impedire che i trasporti di cabotaggio siano effettuati sistematicamente, il che potrebbe costituire un'attività permanente o continuativa che provoca distorsioni del mercato nazionale, il periodo disponibile per i trasporti di cabotaggio in uno Stato membro ospitante andrebbe ridotto. Inoltre, i trasportatori non dovrebbero essere autorizzati a effettuare nuovi trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante in un certo periodo di tempo e finché non viene eseguito un nuovo trasporto internazionale proveniente dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa. Tale disposizione non pregiudica l'esecuzione di operazioni di trasporto internazionale.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative.

(15)  L'effettiva ed efficace esecuzione delle norme costituisce una condizione essenziale per una concorrenza leale nel mercato interno. Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di esecuzione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di esecuzione, ridurre gli oneri amministrativi inutili per gli operatori del trasporto internazionale, e in particolare le PMI, concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio e individuare le pratiche fraudolente. Al fine di dematerializzare i documenti di trasporto, l'utilizzo dei documenti elettronici dovrebbe in futuro diventare la norma, in particolare la lettera di vettura elettronica conformemente alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR). È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  La rapida introduzione del tachigrafo intelligente è di importanza fondamentale, in quanto consentirà alle autorità di contrasto che effettuano controlli su strada di rilevare infrazioni e anomalie in maniera più rapida ed efficace, il che comporterebbe una migliore esecuzione del presente regolamento.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Le imprese di trasporto sono destinatarie delle norme relative al trasporto internazionale e, in quanto tali, sono soggette alle conseguenze di eventuali infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al fine di evitare abusi da parte di imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto da trasportatori di merci su strada, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere sanzioni per gli speditori e gli spedizionieri nel caso in cui questi commissionino intenzionalmente servizi di trasporto che comportano infrazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009.

(16)  Le imprese di trasporto sono destinatarie delle norme relative al trasporto internazionale e, in quanto tali, sono soggette alle conseguenze di eventuali infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al fine di evitare abusi da parte di imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto da trasportatori di merci su strada, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere sanzioni per gli speditori e gli spedizionieri, i contraenti e i subcontraenti nel caso in cui questi siano a conoscenza che i servizi di trasporto che commissionano comportano infrazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009. Quando le imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto commissionano tali servizi a imprese di trasporto con un basso fattore di rischio la loro responsabilità dovrebbe essere ridotta.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  La proposta Autorità europea del lavoro [...] mira a sostenere e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, ai fini dell'efficace applicazione della pertinente normativa dell'Unione. Sostenendo e agevolando l'applicazione del presente regolamento, l'Autorità può svolgere un ruolo importante nell'agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, nel sostenere gli Stati membri nello sviluppo di capacità attraverso gli scambi e la formazione del personale e nell'aiutare gli Stati membri nell'organizzazione di controlli concertati. Ciò dovrebbe rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorare l'effettiva cooperazione tra le autorità competenti e contribuire a contrastare le frodi e gli abusi delle norme.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  la lettera a) è soppressa;

i)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia inferiore alle 2,4 tonnellate;

 

a bis) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, sia inferiore alle 3,5 tonnellate e che effettuano unicamente trasporti nazionali;";

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera b – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualsiasi trasporto su strada per il quale non sia percepita alcuna retribuzione e che non generi alcun reddito, come il trasporto di persone a fini di beneficenza o ad uso strettamente privato, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;";

Qualsiasi trasporto su strada il cui obiettivo non è generare reddito per il conducente o altri, come nei casi in cui il servizio è fornito a fini di beneficenza o filantropici, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;";

Motivazione

La definizione di "trasporto non commerciale" dovrebbe includere le operazioni eseguite senza fini commerciali o lucrativi. I trasporti esclusivamente a fini di beneficenza, quali i servizi di autobus per la comunità, che prevedono una qualche forma di contributo finanziario per il trasporto non dovrebbero essere esclusi dalle presente deroga.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  è aggiunto il seguente paragrafo 6:

soppresso

"

 

6.  

 

L'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e gli articoli 4, 6, 8, 9, 14, 19 e 21 non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate.

 

Gli Stati membri possono tuttavia:

 

a)  imporre a dette imprese l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui al primo comma;

 

b)  ridurre il limite di cui al primo comma per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada.

 

";

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

"a)  dispone di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i contratti commerciali, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento;";

"a)  dispone di locali adeguati, proporzionati alle attività dell'impresa, in cui può accedere agli originali dei suoi documenti principali, in forma scritta o elettronica, in particolare i contratti commerciali, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti di previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, al distacco e ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento;";

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a)  è aggiunta la seguente lettera a bis):

 

"(a bis) i veicoli di cui alla lettera b) effettuano, nel quadro di un contratto di trasporto, almeno un'operazione di carico o scarico di merci ogni tre settimane nello Stato membro di stabilimento;";

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

"c)  svolge in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature e strutture amministrative appropriate, le sue attività commerciali e amministrative nei locali situati in tale Stato membro;";

"c)  svolge in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività commerciali e amministrative nei locali di cui alla lettera a) situati in tale Stato membro;";

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

"d)  gestisce le operazioni di trasporto effettuate con i veicoli di cui alla lettera b) con l'ausilio delle attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;";

"d)  gestisce in maniera effettiva e continuativa le operazioni di trasporto effettuate utilizzando i veicoli di cui alla lettera b) con l'ausilio delle attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;";

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  è aggiunta la seguente lettera f):

 

"f) presenta un legame chiaro tra le operazioni di trasporto effettuate e lo Stato membro di stabilimento e dispone di un centro operativo e di un accesso a un numero di parcheggi sufficiente per l'utilizzo regolare da parte dei veicoli di cui alla lettera b).";

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -iii bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 6 – lettera b – punto xii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)  xii bis) il cabotaggio.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 6 – paragrafo 2 bis– lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, nonché di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l'altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti;

b)  definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l'altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa è in grado in via permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate dimostrano di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 1 800 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.";

"Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa è in grado in via permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato, di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è superiore a 3,5 tonnellate e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, sia compresa tra le 2,4 e 3,5 tonnellate dimostrano di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 1 800 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.";

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2.  In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa, o altro documento vincolante comprovante che l'impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.";

"2.  In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria, o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante che fornisca una fideiussione in solido dell'impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.";

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)  all'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell'allegato I a intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore.

"Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell'allegato I a intervalli di tre anni per garantire che la persona o le persone di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente informate dei cambiamenti che intervengono nel settore.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

(8)  all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni tre anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3."

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro. La Commissione redige un elenco di misure di riabilitazione per ripristinare l'onorabilità.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-i bis)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)  nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;

c)  "nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 3 inerenti all'onorabilità e all'idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale; ";

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  numero di dipendenti;

h)  numero di persone assunte nell'impresa nel corso dell'ultimo anno civile;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

"I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.";

I dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.";

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2– comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ai fini dell'articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 1072/2009, i dati di cui alla lettera j) sono disponibili, su richiesta, a speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all'articolo 18. L'accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l'interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro.

"5. Al fine di migliorare l'efficacia dell'esecuzione transfrontaliera, gli Stati membri garantiscono che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e interoperabili in tutta l'Unione tramite il sistema del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) di cui al regolamento (UE) 2016/480, affinché i dati di cui al paragrafo 2 siano direttamente accessibili a tutte le autorità di esecuzione e a tutti gli organi di controllo competenti di tutti gli Stati membri in tempo reale.

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le norme comuni relative all'attuazione del paragrafo 5, come il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e la promozione dell'interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali norme comuni determinano l'autorità responsabile dell'accesso ai dati, dell'ulteriore uso e dell'aggiornamento dei dati dopo l'accesso e a tal fine includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati.";

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alla definizione e all'aggiornamento di norme comuni volte a garantire che i registri elettronici nazionali siano pienamente interconnessi e interoperabili, in modo che un'autorità competente o un organismo di controllo di qualunque Stato membro possa accedere direttamente e in tempo reale al registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro come stabilito al paragrafo 5. Tali norme comuni comprendono norme concernenti il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e l'interoperabilità di detti registri, nonché norme specifiche relative all'accesso, alla registrazione e al controllo dei dati.";

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 31 dicembre 2018. La Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri, i quali comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche relative ai punti di contatto.

1.  Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente e si forniscono prontamente assistenza reciproca nonché qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'esecuzione del presente regolamento.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione amministrativa prevista al presente articolo è attuata per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, che consente a tutti gli operatori di fornire i dati nella loro lingua.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri rispondono alle richieste di informazioni provenienti da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, procedono a controlli, ispezioni e indagini riguardanti il rispetto del requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio. Le richieste di informazioni inoltrate dalle autorità competenti degli Stati membri sono motivate e a tal fine, includono indicazioni verosimili di possibili violazioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

3.  Gli Stati membri rispondono alle richieste di informazioni provenienti da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri e procedono a controlli, ispezioni e indagini riguardanti il rispetto del requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio. Le richieste di informazioni inoltrate dalle autorità competenti degli Stati membri sono debitamente giustificate e motivate e, a tal fine, includono indicazioni verosimili di possibili violazioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di informazioni ritiene che questa non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi. Lo Stato membro richiedente fornisce ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta. Ove ciò non sia possibile, la richiesta può essere respinta dallo Stato membro che l'ha ricevuta.

4.  Se lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di informazioni ritiene che questa non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro cinque giorni lavorativi. Lo Stato membro richiedente fornisce ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta. Ove ciò non sia possibile, la richiesta può essere respinta dallo Stato membro che l'ha ricevuta.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Laddove sia difficoltoso o impossibile dar seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi, spiegando i motivi di tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati intavolano discussioni per risolvere di concerto eventuali difficoltà.

5.  Laddove sia difficoltoso o impossibile dar seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa lo Stato membro richiedente entro cinque giorni lavorativi, motivando debitamente tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati cooperano per risolvere di concerto eventuali difficoltà. In caso di problemi persistenti nello scambio di informazioni o di un rifiuto permanente e non debitamente giustificato di fornire informazioni, la Commissione, dopo essere stata informata e dopo aver consultato gli Stati membri interessati, può adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  In risposta alle richieste di cui al paragrafo 3, gli Stati membri forniscono le informazioni richieste ed effettuano i controlli, le ispezioni e le indagini necessari entro venticinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta, a meno che non abbiano informato lo Stato membro richiedente che la richiesta non è sufficientemente motivata o che sia impossibile o difficoltoso darvi seguito, conformemente ai paragrafi 4 e 5.

6.  In risposta alle richieste di cui al paragrafo 3, gli Stati membri forniscono le informazioni richieste ed effettuano i controlli, le ispezioni e le indagini necessari entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta, a meno che gli Stati membri interessati non stabiliscano di comune accordo un altro termine o non abbiano informato lo Stato membro richiedente che la richiesta non è sufficientemente motivata o che sia impossibile o difficoltoso darvi seguito, conformemente ai paragrafi 4 e 5, e non sia stata trovata una soluzione a tali difficoltà.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  è inserito il seguente articolo 18 bis:

 

"Articolo 18 bis

 

Misure di accompagnamento

 

1. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi tra il personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra Stati membri, come pure il personale incaricato della vigilanza sul rispetto e sull'esecuzione delle norme applicabili del presente regolamento.

 

2. La Commissione fornisce sostegno tecnico e di altro tipo al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione amministrativa e accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, anche attraverso la promozione di scambi di personale e programmi di formazione congiunta nonché lo sviluppo, l'agevolazione e la promozione di iniziative in materia di migliori prassi. La Commissione, senza pregiudizio delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura di bilancio, può utilizzare gli strumenti finanziari disponibili al fine di rafforzare ulteriormente la creazione di capacità e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

 

3. Gli Stati membri istituiscono un programma di valutazioni inter pares cui sono tenute a partecipare tutte le autorità preposte all'applicazione della legge, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità competenti preposte all'applicazione della legge valutatrici e valutate. Gli Stati membri comunicano tali programmi alla Commissione ogni due anni come parte della relazione sulle attività delle autorità competenti di cui all'articolo 26.";

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3.  Ogni anno gli Stati membri elaborano una relazione sull'utilizzo, nel proprio territorio, di veicoli a motore singoli o di insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e la trasmettono alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento. Tale relazione comprende:

"3.  Ogni anno gli Stati membri elaborano una relazione sull'utilizzo di veicoli a motore singoli, impiegati in trasporti internazionali e situati nel proprio territorio, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate, e la trasmettono alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento. Tale relazione comprende:

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il numero delle autorizzazioni rilasciate agli operatori che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate;

a)  il numero delle autorizzazioni rilasciate agli operatori che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli impiegati in trasporti internazionali la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il numero di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro per ciascun anno civile;

b)  il numero di veicoli a motore impiegati in trasporti internazionali la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro per ciascun anno civile;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  il numero complessivo di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro al 31 dicembre di ogni anno;

c)  il numero complessivo di veicoli a motore impiegati in trasporti internazionali la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro al 31 dicembre di ogni anno;

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  la quota stimata dei veicoli a motore singoli o degli insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, nell'insieme delle attività di trasporto su strada di tutti i veicoli immatricolati nello Stato membro, suddivisa per operazioni nazionali, internazionali e di cabotaggio.

d)  la quota stimata dei veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate, nonché di quelli inferiori a 2,4 tonnellate, nell'insieme delle attività di trasporto su strada di tutti i veicoli immatricolati nello Stato membro, suddivisa per operazioni nazionali, internazionali e di cabotaggio.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 e a ulteriori elementi concreti la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'evoluzione del numero totale di veicoli a motore singoli o di insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate adibiti ai trasporti nazionali ed internazionali. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta nuovamente se sia necessario proporre misure supplementari.

4.  In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 e a ulteriori elementi concreti la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'evoluzione del numero totale di veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate adibiti ai trasporti. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta nuovamente se sia necessario proporre misure supplementari.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle richieste effettuate a norma dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, alle risposte ricevute da altri Stati membri e alle misure adottate sulla base delle informazioni fornite.";

5.  Ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle richieste effettuate a norma dell'articolo 18, alle risposte ricevute da altri Stati membri e alle misure adottate sulla base delle informazioni fornite.";

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

16 bis.  è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

 

5 bis.  In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 5 e a ulteriori elementi di prova, la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2020, una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla portata della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, a possibili lacune a tale proposito e a possibili modalità per migliorare la cooperazione. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta se sia necessario proporre misure supplementari.";

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

 

"Il presente regolamento si applica anche al trasporto di merci su strada in entrata o in uscita, nel quadro della parte iniziale o finale, o di entrambe, di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE del Consiglio.";

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 ter)  all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.";

"2.  Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Tuttavia, tale attraversamento in transito è escluso dal campo di applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.";

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) trasporti di merci con veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, sia inferiore alle 2,4 tonnellate;";

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  'transito': spostamenti dei veicoli a carico attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi in cui il punto di partenza e il punto di arrivo non sono situati in tali Stati membri o paesi terzi.

Motivazione

La definizione è necessaria ai fini della fissazione delle norme sul distacco dei conducenti nel documento COM (2017)0278.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  al paragrafo 1 è aggiunta la lettera c):

 

"c) effettui trasporti internazionali con veicoli dotati di un tachigrafo intelligente di cui all'articolo 3 e al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.";

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1)

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2.  Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante, i trasportatori di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante o negli Stati membri limitrofi. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio avviene entro 5 giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.";

"2.  Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante, i trasportatori di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante o negli Stati membri limitrofi, lungo il percorso di ritorno verso lo Stato membro di stabilimento del trasportatore. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio avviene entro 7 giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata, nell'ambito del contratto di trasporto applicabile.

 

Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare trasporti di cabotaggio in uno Stato membro a condizione che la loro permanenza in tale Stato membro non superi le 48 ore dopo l'ingresso nel territorio di tale Stato membro.";

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  è inserito il paragrafo seguente:

 

"2 bis. Dopo la fine del periodo di 7 giorni di cui al paragrafo 2, ai trasportatori non è consentito effettuare con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore di tale veicolo combinato, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante nell'arco delle 72 ore successive al ritorno nello Stato membro di stabilimento del trasportatore e finché non viene eseguito un nuovo trasporto internazionale avente origine nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa.";

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 4 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti preposti al controllo dello Stato membro ospitante su richiesta e durante un controllo su strada. Esse possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, quale l'eCMR*. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di fornire le prove di cui al paragrafo 3.

Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti preposti al controllo dello Stato membro ospitante su richiesta e durante un controllo su strada. Gli Stati membri accettano prove esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR). Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di fornire le prove di cui al paragrafo 3.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

 

"e bis) la retribuzione e le ferie annuali retribuite, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.";

 

__________________

 

1bis Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Controlli

Applicazione intelligente

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo tale che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, in ogni anno civile sia sottoposto a controlli almeno il 2% di tutti i trasporti di cabotaggio effettuati nel proprio territorio. Tale percentuale è aumentata ad almeno il 3% a decorrere dal 1º gennaio 2022. La base per il calcolo di tale percentuale è rappresentata dal totale delle attività di cabotaggio nello Stato membro, espresso in tonnellate/chilometro per l'anno t-2, quale risulta dai dati Eurostat.

1.  Al fine di progredire nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente capo, gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia di esecuzione nazionale. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un fattore di rischio elevato, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

__________________

 

1 bis Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/22/CE includano, ove opportuno, un controllo sui trasporti di cabotaggio.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri hanno accesso alle informazioni e ai dati pertinenti registrati, elaborati o memorizzati dal tachigrafo intelligente di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 e ai documenti di trasporto elettronici, quali le lettere di vettura elettroniche ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR).

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Gli Stati membri concedono l'accesso a tali dati solamente alle autorità competenti autorizzate ad accertare le violazioni degli atti giuridici stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione i recapiti di tutte le autorità competenti nel loro territorio cui hanno conferito l'accesso a tali dati. Entro il [XXX] la Commissione redige l'elenco di tutte le autorità nazionali competenti e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri notificano senza indugio ogni loro successiva modifica.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter in cui stabilisce le caratteristiche dei dati ai quali gli Stati membri hanno accesso, le condizioni per il loro utilizzo e le specifiche tecniche per la loro trasmissione o consultazione, indicando in particolare:

 

a) un elenco dettagliato di informazioni e dati cui hanno accesso le autorità nazionali competenti, che includono almeno la data e il luogo degli attraversamenti di frontiera e delle operazioni di carico e scarico, il numero di targa del veicolo e i dati del conducente;

 

b) i diritti di accesso delle autorità competenti, differenziati se del caso in base al tipo di autorità competenti, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati vengono usati;

 

c) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) o per l'accesso agli stessi, tra cui, ove opportuno, il periodo massimo di conservazione dei dati, differenziate se del caso in base alla tipologia di dati.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies.  I dati personali di cui al presente articolo sono consultati o conservati solo per l'arco di tempo strettamente necessario ai fini per i quali i dati sono stati raccolti o ulteriormente trattati. Quando non sono più necessari a tali finalità, i dati sono distrutti.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri effettuano, almeno tre volte l'anno, controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna operante sul proprio territorio. I punti di contatto nazionali designati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**** scambiano informazioni sul numero e tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.

3.  Gli Stati membri effettuano, almeno tre volte l'anno, controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio, che possono coincidere con i controlli effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/22/CE. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna operante sul proprio territorio. Gli stati membri scambiano informazioni sul numero e tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 14 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III qualora essi commissionino intenzionalmente servizi di trasporto che comportano infrazioni del presente regolamento.

Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III qualora essi siano a conoscenza del fatto, o dovrebbero ragionevolmente esserlo, che i servizi di trasporto che commissionano comportano infrazioni del presente regolamento.

 

Qualora gli speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti commissionino servizi di trasporto a imprese di trasporto con un basso fattore di rischio, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE, non sono passibili di sanzioni per infrazioni, a meno che non sia dimostrato che erano effettivamente a conoscenza di tali infrazioni.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di controlli sul cabotaggio effettuati nel corso dell'anno civile precedente a norma dell'articolo 10 bis. Queste informazioni comprendono il numero di veicoli sottoposti a controllo e il numero di tonnellate/chilometro verificato.".

3.  Entro il ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro strategia di esecuzione nazionale adottata a norma dell'articolo 10 bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione le operazioni di esecuzione effettuate nel corso dell'anno civile precedente a norma dell'articolo 10 bis, compreso, ove opportuno, il numero di controlli effettuati. Queste informazioni comprendono il numero di veicoli sottoposti a controllo e il numero di tonnellate/chilometro verificato.".

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Entro la fine del 2022, la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato unionale del trasporto su strada. La relazione contiene un'analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli e dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore.".

  • [1]  GU C 0, 0.0.0000, pag. 0.

MOTIVAZIONE

CONTESTO

Il settore del trasporto su strada è un settore molto importante ed essenziale per il funzionamento della nostra società, in quanto offre occupazione a oltre 11 milioni di persone e trasporta quasi la metà del volume complessivo di merci nell'UE.

Il 31 maggio 2017 la Commissione ha adottato un "pacchetto sulla mobilità" allo scopo di assicurare la concorrenza leale, semplificare le norme esistenti, preservare il mercato interno e garantire i diritti dei lavoratori del settore.

Il pacchetto sulla mobilità comprende diverse proposte legislative, tra cui la proposta attuale, che modifica i regolamenti n. 1071/2009 e n. 1072/2009, sull'accesso al mercato del trasporto di merci su strada e all'attività di trasportatore su strada. Tali regolamenti stabiliscono le disposizioni che le imprese sono tenute a rispettare se intendono operare sul mercato internazionale del trasporto di merci su strada o su mercati nazionali diversi dal proprio (cabotaggio).

Tuttavia, le differenze nell'interpretazione delle disposizioni, le incongruenze nell'esecuzione delle pratiche e la mancanza di cooperazione tra Stati membri hanno diminuito la loro efficacia e hanno creato incertezza giuridica e condizioni inique di concorrenza per gli operatori dei trasporti.

La proposta della Commissione introduce modifiche in quattro settori specifici: società di comodo, veicoli commerciali leggeri (VCL), cabotaggio ed esecuzione.

Alcuni trasportatori aprono "filiali fasulle" in Stati membri dove i salari sono bassi al fine di sfruttare i differenziali salariali, pur operando esclusivamente in Stati membri dove le retribuzioni sono alte. Ciò determina un vantaggio concorrenziale sleale rispetto ai trasportatori che sono correttamente stabiliti nello Stato membro in cui operano principalmente.

Al fine di eliminare il ricorso alle società di comodo, la Commissione propone di rafforzare ulteriormente i criteri di stabilimento onde garantire che il trasportatore abbia un'attività effettiva nello Stato membro di stabilimento. Tali criteri possono essere, ad esempio, la gestione di attività commerciali dai locali situati in tale Stato, la detenzione di beni e l'impiego di personale proporzionato all'attività.

Inoltre, la Commissione sta ottimizzando la cooperazione tra gli Stati membri in tale ambito. Gli Stati membri dovranno cooperare più strettamente tra loro al fine di individuare le società di comodo e svolgere ispezioni in loco, se necessario.

Attualmente, i VCL (veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate) sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 1071/2009. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare talune disposizioni del regolamento ai veicoli commerciali leggeri stabiliti nel loro territorio, il che dà luogo ad un mosaico di requisiti in tutta l'UE. Poiché l'uso di VCL è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni, la Commissione propone di sottoporre i veicoli commerciali leggeri ad alcune delle norme riguardanti l'accesso alla professione.

Al momento il mercato del cabotaggio, il trasporto di merci all'interno di uno Stato membro da parte di un'impresa di trasporti stabilita in un altro Stato membro, è soggetto a restrizioni. Le attuali norme dell'UE consentono tre trasporti di cabotaggio entro sette giorni da una consegna internazionale.

Tuttavia, all'atto pratico, l'applicazione delle norme vigenti risulta molto difficile. Le autorità di controllo necessitano di documenti cartacei relativi al numero dei trasporti di cabotaggio, ma tale sistema non sembra funzionare efficacemente. Le norme sono altresì applicate in maniera non armonizzata all'interno dell'UE, generando, di conseguenza, oneri amministrativi, incertezza giuridica, concorrenza sleale e sfiducia tra operatori nazionali e stranieri.

Dato che il cabotaggio si verifica principalmente in alcuni Stati membri, ma non in tutti, la scarsa chiarezza delle norme e della relativa attuazione può nuocere gravemente agli operatori nazionali attivi in quegli Stati membri in cui il cabotaggio rappresenta una parte considerevole del mercato dei trasporti nazionali. Ciò è dovuto principalmente alle notevoli differenze in termini di salari, regimi fiscali, contributi sociali e disposizioni sul lavoro. Secondo le conclusioni della Commissione, il settore non è ancora pronto per la liberalizzazione.

La Commissione propone pertanto una nuova norma che prevede trasporti di cabotaggio illimitati entro cinque giorni da un trasporto internazionale. Tale norma è associata a una rigorosa applicazione dei diritti relativi alla retribuzione minima e alle ferie annuali retribuite degli Stati membri ospitanti del primo trasporto di cabotaggio, la possibilità di provare la legittimità del cabotaggio con documenti elettronici (ad esempio l'eCMR) e l'obbligo per gli Stati membri di effettuare una percentuale minima di controlli sul cabotaggio.

Al fine di risolvere il problema della diversità di livello e di efficacia dei controlli eseguiti dagli Stati membri, la Commissione propone di fissare soglie obbligatorie annuali per i controlli sul cabotaggio e i controlli concertati (transfrontalieri). Inoltre, la Commissione intende migliorare la cooperazione tra gli Stati membri attraverso le norme in materia di scambio di informazioni, rendere possibili controlli mirati fornendo valutazioni del rischio tramite il registro europeo delle imprese di trasporto su strada e incoraggiare ulteriormente l'uso del tachigrafo intelligente e dei documenti elettronici.

PARERE DEL RELATORE

Il relatore accoglie con favore il pacchetto sulla mobilità, dal momento che vi è una forte necessità di riesame della legislazione al fine di migliorare le norme esistenti. Il pacchetto comprende una serie di importanti normative e il relatore sottolinea la necessità di mantenere la loro interconnessione al fine di garantire la chiarezza delle norme. È importante disporre di una regolamentazione coerente onde evitare lacune, che creano un contesto di concorrenza sleale per le imprese. A tal proposito, il relatore si rammarica pertanto del fatto che la revisione della direttiva sul trasporto combinato (direttiva 92/106/CEE) sia stata separata dalla prima parte del pacchetto sulla mobilità e rilasciata successivamente.

Il relatore sostiene l'obiettivo della Commissione relativo al chiarimento delle norme al fine di migliorare le condizioni di parità e la concorrenza leale nel settore, evitando al contempo di creare oneri amministrativi inutili, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). L'aggiornamento della legislazione è altresì necessario tenendo in considerazione i progressi tecnologici e la digitalizzazione dei trasporti, il che è fondamentale per assicurare l'esecuzione efficace delle norme.

Tuttavia, il relatore ritiene che la proposta possa essere rafforzata in diversi punti, al fine di garantire condizioni equilibrate per una concorrenza leale e un'esecuzione rigorosa, affinché il mercato unico possa apportare reali benefici.

Il relatore sostiene la proposta della Commissione relativa alla lotta alle società di comodo. Attualmente vi sono oltre 400 società di comodo nell'UE. Sono istituite da trasportatori che operano negli Stati membri dove le retribuzioni sono elevate e che cercano di trarre indebitamente vantaggio da imposte o costi del lavoro più bassi in altri Stati membri. Tali operatori utilizzano impropriamente le lacune esistenti nella legislazione e l'esecuzione negligente della normativa, il che porta a una concorrenza sleale.

È importante rafforzare e chiarire i requisiti per lo stabilimento di una reale presenza commerciale e integrare i dati da inserire nei registri elettronici nazionali al fine di ottenere un'immagine più completa della proprietà di una società.

Inoltre, il relatore è del parere che sia necessario includere i VCL in questa normativa, poiché si registra un aumento di tali veicoli nel mercato e che essi dovrebbero, pertanto, seguire le medesime norme. Tuttavia, è altresì fondamentale tener presente che il settore dei trasporti su strada è costituito da molte PMI che effettuano soltanto operazioni di trasporto nazionale. Il relatore propone, pertanto, di limitare il campo di applicazione del presente regolamento solamente ai veicoli commerciali leggeri che operano a livello internazionale (che rappresentano soltanto circa il 10 per cento di tutti i VCL).

Il relatore ritiene, comunque, che a tali veicoli commerciali leggeri debbano essere applicati tutti e quattro i criteri, anche l'onorabilità e l'idoneità professionale, nonché l'obbligo di ottenere una licenza comunitaria. Ciò garantirà che i trasporti internazionali eseguiti da veicoli commerciali leggeri rispettino le stesse norme minime di professione del resto del settore del trasporto merci su strada. Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, il relatore propone di escludere i veicoli commerciali molto leggeri (meno di 2,4 tonnellate) dal campo di applicazione.

Per quanto riguarda il cabotaggio, il relatore evidenzia l'obiettivo di tali operazioni, ovvero ridurre le emissioni prodotte da camion vuoti di ritorno da un trasporto internazionale, e sottolinea che tali operazioni devono essere svolte su base temporanea. Per esempio, se un'operazione di trasporto internazionale è combinata con alcune operazioni nazionali sulla via del ritorno, ciò potrebbe aumentare l'efficienza dei trasporti e ridurre i percorsi a vuoto.

Attualmente, tuttavia, le norme sul cabotaggio vengono abusate in modo da consentire ai trasportatori stranieri, ricorrendo sistematicamente alla finalità del cabotaggio, di effettuare ripetutamente trasporti nazionali. Ciò determina una situazione di concorrenza sleale e dumping sociale. Poiché le operazioni di cabotaggio sono identiche alle operazioni di trasporto nazionali, il relatore ricorda che dovrebbe essere applicata la direttiva sul distacco dei conducenti (direttiva 96/71/CE), come indicato altresì nella proposta della Commissione relativa a tale direttiva.

Le proposte della Commissione purtroppo non affrontano la questione del cabotaggio sistematico, mentre il relatore ritiene che sia fondamentale operare in tal senso. È altresì importante garantire che le imprese di trasporto non possano approfittare in modo improprio della direttiva sul trasporto combinato al fine di eludere le norme in materia di cabotaggio.

Il relatore propone pertanto alcuni miglioramenti relativi all'esatta definizione di un trasporto internazionale che determina il diritto al cabotaggio, allo scopo di porre fine al cabotaggio sistematico, includendo ad esempio il valore del contratto relativo all'operazione internazionale. Inoltre, il relatore propone di limitare il periodo di tempo in cui le operazioni di cabotaggio sono consentite, per sottolinearne il carattere temporaneo.

Infine, il relatore ritiene che il rafforzamento dell'esecuzione sia assolutamente fondamentale per conseguire gli obiettivi della proposta. Attualmente, l'esecuzione è piuttosto debole con discrepanze tra gli Stati membri. Il relatore propone inoltre di rafforzare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa ed esecuzione. Per poter eseguire i controlli necessari, le autorità competenti devono poter accedere più facilmente ai registri nazionali. È inoltre necessario incentivare l'uso del tachigrafo intelligente e aumentare lo scambio delle migliori prassi e di programmi di formazione tra gli Stati membri in materia di esecuzione.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (30.4.2018)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Relatore per parere: Verónica Lope Fontagné

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Il 31 maggio 2017 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009 sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e il regolamento n. 1072/2009 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada.

L'obiettivo perseguito dalla Commissione con questa proposta è quello di favorire il corretto funzionamento del mercato unico nel settore dei trasporti su strada, la sua efficienza e la sua competitività, poiché secondo la valutazione ex post svolta nel 2014-2015, tale obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente. Questa valutazione ha accertato che le principali difficoltà incontrate erano legate a carenze sul piano normativo ed esecutivo.

Posizione del relatore

Il relatore concorda con gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione, ma ritiene che l'approvazione di alcune delle misure previste ne complicherebbe l'attuazione pratica nel settore del trasporto stradale, in quanto potrebbe creare ostacoli amministrativi eccessivi per le imprese e in particolare per le PMI, il che, in ultima analisi, comprometterebbe il corretto funzionamento del mercato interno.

Analogamente, si deve rilevare che la Commissione ha presentato la sua proposta congiuntamente alla proposta di direttiva relativa al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti e alla proposta di direttiva in materia di periodi di guida, da cui si deduce che questi debbano essere esaminate congiuntamente.

Il relatore è del parere che queste proposte dovrebbero mirare a raggiungere un equilibrio tra assicurare il buon funzionamento del mercato interno e assicurare condizioni e norme di lavoro adeguate.

Il primo passo per raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere la lotta contro il lavoro illegale nel settore dei trasporti, in particolare contro le cosiddette società di comodo e il lavoro autonomo fittizio.

È importante rispettare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, in quanto principi fondamentali del diritto dell'Unione europea di cui agli articoli 49 e 56, rispettivamente, del TFUE. Tuttavia, come ricordato dalla Commissione, occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano effettivamente presenti in modo continuativo in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività.

Occorre rafforzare i controlli e applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le imprese che deliberatamente non rispettino la normativa comunitaria e nazionale. Tale comportamento, nonostante minoritario e non estrapolabile al resto del settore, rappresenta una concorrenza sleale, distorce il funzionamento del mercato interno e non garantisce la creazione di condizioni di lavoro adeguate per i lavoratori del settore.

Il trasporto su strada rappresenta nell'UE 5 milioni di posti di lavoro e quasi il 2 % del PIL unionale. Tuttavia, l'UE si confronta a una penuria di conducenti professionisti. Di conseguenza, e dato che un rallentamento nel settore dei trasporti porterebbe a una paralisi dell'economia, l'UE deve adottare misure volte ad attirare i giovani nel settore e mantenervi gli attuali lavoratori.

Il relatore è a favore che i requisiti necessari per il rispetto del regolamento (CE) n. 1071/2009 e del regolamento 1072/2009 siano chiari e adeguati alla natura delle attività e alle dimensioni dell'impresa, senza convertirsi in eccessivi ostacoli amministrativi.

Alla luce di quanto sopra, e visto che l'applicazione parziale del regolamento (CE) n. 1071/2009 ai veicoli commerciali leggeri comporterà un aumento dei costi di esercizio tra il 4 e il 10 %, quando tali veicoli rappresentano solo lo 0,11 % del traffico internazionale in termini di tonnellate/km, si considera sproporzionata la proposta di abolire completamente la deroga in vigore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), senza disporre previamente di prove della sua necessità.

Data la natura mobile della professione di trasportatore, nonché le difficoltà reali per prevedere il tempo necessario per la prestazione di servizi internazionali, il relatore esprime dubbi circa la reale incidenza in termini amministrativi dell'inclusione del distacco dei lavoratori come criterio per valutare l'onorabilità.

Per quanto riguarda il cabotaggio, la relatrice sostiene l'importanza di maggiore flessibilità, nonché di applicare norme chiare, semplici e facili da controllare. Tuttavia, la possibilità che tali attività possono essere incluse sin dal primo giorno nel campo di applicazione della direttiva in materia di distacco dei conducenti nel settore dei trasporti, non solo rischia di ostacolare l'applicazione delle norme, ma di rendere anche più costose le esportazioni, con conseguenze negative per la redditività dei trasporti internazionali e, pertanto, per il mercato interno e il mercato del lavoro.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di imprese attive in operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, tale disposizione andrebbe soppressa, mentre i requisiti in materia di sede effettiva e stabile e di adeguata idoneità finanziaria dovrebbero diventare obbligatori.

(2)  Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di imprese di questo tipo è in aumento, soprattutto nel mercato dei trasporti nazionali, a causa dell'uso di veicoli commerciali leggeri nelle città e su tragitti più brevi. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di garantire un livello minimo di professionalizzazione del settore, impedire che siano sfruttate le lacune e creare una concorrenza più equa nel mercato interno senza imporre inutili oneri amministrativi e finanziari per le imprese di trasporto, in particolare le PMI, i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero applicarsi allo stesso modo alle imprese che utilizzano veicoli singoli o accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate adibiti ai trasporti internazionali e di cabotaggio.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione stima risparmi per le imprese di un ordine compreso tra i 2,7 e i 5,2 miliardi di EUR nel periodo 2020-2035.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Attualmente gli Stati membri possono legittimamente subordinare l'accesso alla professione di trasportatore su strada al rispetto di requisiti supplementari oltre a quelli specificati nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Questa possibilità, che non si è rivelata necessaria per rispondere ad esigenze imperative e ha alimentato divergenze riguardo a tale accesso, andrebbe pertanto abolita.

(3)  Gli Stati membri possono legittimamente subordinare l'accesso alla professione di trasportatore su strada al rispetto di requisiti supplementari oltre a quelli specificati nel regolamento (CE) n. 1071/2009.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Sebbene il trasporto su strada rappresenti nell'UE 5 milioni di posti di lavoro diretti e quasi il 2 % del PIL unionale, l'Unione si confronta con una penuria di conducenti professionali, in particolare tra i giovani e le donne. Affinché l'accesso alla professione divenga più semplice e attrattivo per i giovani e le donne, e affinché gli attuali lavoratori rimangano nel settore, in particolare nel caso delle PMI, è opportuno ridurre il lavoro illegale e il lavoro autonomo fittizio, nonché aumentare la flessibilità delle attuali procedure amministrative, in modo che non costituiscano un onere eccessivo per le imprese più piccole o i lavoratori autonomi. La valutazione dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 ha dimostrato che oneri amministrativi e normativi inutili si ripercuotono sia sugli organismi statali che sulle imprese di trasporto. Un chiarimento delle norme e un'ulteriore semplificazione amministrativa sono necessari per rendere il settore dei trasporti competitivo ed efficiente e migliorare l'attuazione delle norme stesse. Occorre inoltre sostenere e sfruttare ulteriormente gli sviluppi tecnologici.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile.

(4)  Occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività. La libertà di stabilimento è uno dei pilastri del mercato interno. Tuttavia, l'esistenza di società di comodo e del lavoro autonomo fittizio nel settore dei trasporti hanno causato una proliferazione di pratiche illecite, che compromettono l'immagine del settore, in quanto riducono illegalmente i costi del lavoro e non garantiscono il rispetto delle norme in materia di lavoro. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 sulle condizioni relative al requisito di stabilimento, per quanto concerne l'esistenza di una sede effettiva e stabile, come pure garantire e monitorare l'attuazione di tali disposizioni, rafforzare i controlli e quindi porre fine alla pratica illegale delle cosiddette società di comodo e al lavoro autonomo fittizio. Occorre altresì promuovere una cooperazione potenziata, controlli comuni, la fissazione di obiettivi più ambiziosi e lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente le condizioni di concorrenza leale nel mercato del trasporto di merci su strada, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi delle normative fiscali nazionali.

(6)  In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente le condizioni di concorrenza leale nel mercato del trasporto di merci su strada, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi delle normative fiscali nazionali, le quali dovrebbero anche essere oggetto di sanzioni deterrenti proporzionate alle infrazioni accertate.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(7)  In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e sul cabotaggio nonché della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Data l'importanza della concorrenza leale nel mercato, è opportuno prendere in considerazione le infrazioni della normativa dell'Unione pertinenti in materia nel valutare l'onorabilità dei gestori dei trasporti e delle imprese di trasporto. Il potere conferito alla Commissione di definire il livello di gravità delle infrazioni pertinenti dovrebbe essere conseguentemente precisato.

(8)  Data l'importanza della concorrenza leale nel mercato, è opportuno prendere in considerazione le infrazioni della normativa dell'Unione pertinenti in materia e in merito ai lavoratori interessati nel valutare l'onorabilità dei gestori dei trasporti e delle imprese di trasporto. Il potere conferito alla Commissione di definire il livello di gravità delle infrazioni pertinenti dovrebbe essere conseguentemente precisato.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate dovrebbero godere di un livello minimo di idoneità finanziaria al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni in questione hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite.

(10)  Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate adibiti ai trasporti internazionali dovrebbero godere di un sufficiente livello di idoneità finanziaria, al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo, e dovrebbero disporre dei mezzi per ottemperare ai propri obblighi inerenti ai salari e ai contributi sociali dei rispettivi dipendenti. Tuttavia, dal momento che le operazioni in questione hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite e non dovrebbero costituire un onere eccessivo per le imprese più piccole o i lavoratori autonomi.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere quanto più possibile complete per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi, il fattore di rischio che essi presentano e le informazioni finanziarie di base che li riguardano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(11)  Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere costantemente aggiornate per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi, il fattore di rischio che essi presentano e le informazioni finanziarie di base che li riguardano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009. Inoltre, i registri elettronici nazionali dovrebbero essere interoperabili e i dati ivi contenuti dovrebbero essere direttamente accessibili ai funzionari di tutti gli Stati membri preposti all'esecuzione, che svolgono controlli su strada. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione, mantenendo sostanzialmente il livello di liberalizzazione raggiunto finora.

(13)  Lo scopo principale del trasporto di cabotaggio è evitare i viaggi a vuoto durante il ritorno al paese di stabilimento, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni e migliorando la redditività delle imprese e, quindi, il mercato interno e il mercato del lavoro. Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici da applicare per i trasportatori e di facile esecuzione. Tali norme dovrebbero rispettare la legge applicabile mantenendo nel contempo il livello di liberalizzazione raggiunto finora, senza compromettere il principio fondamentale della libera prestazione dei servizi nel mercato interno né la protezione dei lavoratori distaccati. Al fine di garantire il carattere temporaneo e di evitare qualsiasi uso improprio o distorsione del mercato nonché il rischio di cabotaggio sistematico derivante dalle cosiddette società di comodo o dai conducenti "nomadi", le norme unionali stabilite dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis nel settore del trasporto su strada si applicano al trasporto di cabotaggio sin dal primo giorno.

 

_______________

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il numero di giorni disponibili per tali trasporti.

(14)  A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno che la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale non sia ridotta a un periodo di 48 ore.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Le imprese di trasporto su strada non dovrebbero essere autorizzate ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di un insieme di veicoli accoppiati, con il veicolo a motore dello stesso insieme, ulteriori trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante nell'arco di sette giorni dal termine del trasporto di cabotaggio.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  Le prestazioni ambientali del trasporto su strada sono un aspetto di grande rilevanza per il conseguimento degli obiettivi della Strategia 2020. Nel 2012 quasi un quarto dei veicoli commerciali nell'Unione ha viaggiato senza carico, spesso a causa delle attuali restrizioni imposte alle attività di cabotaggio.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater)  Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 1072/2009 stabilisce espressamente che le imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/71/CE. Dal momento che il cabotaggio implica una partecipazione diretta al mercato dei trasporti dello Stato membro ospitante, tale disposizione costituisce l'unico mezzo per ottenere condizioni di parità.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative.

(15)  L'esecuzione efficace ed efficiente delle norme costituisce una condizione essenziale per una concorrenza leale nel mercato interno e per garantire la protezione dei diritti dei lavoratori. Un'ulteriore digitalizzazione dell'esecuzione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di esecuzione, ridurre gli oneri amministrativi inutili e concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio. Sono necessari il rapido aggiornamento e l'impiego dei tachigrafi intelligenti e dei documenti di trasporto elettronici (eCMR). È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di esecuzione costituisce una condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, riducendo gli oneri amministrativi inutili e dando corso a un'esecuzione delle norme efficace ed efficiente nel settore stradale.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  la lettera a) è soppressa;

i)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a)  alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico totale tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e che effettuano unicamente trasporti nazionali;"

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  è aggiunto il seguente paragrafo 6:

soppresso

‘6. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e gli articoli 4, 6, 8, 9, 14, 19 e 21 non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate.

 

Gli Stati membri possono tuttavia:

 

a)  imporre a dette imprese l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui al primo comma;

 

b)  ridurre il limite di cui al primo comma per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada."

 

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2)  all'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso;

soppresso

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

"a)  dispone di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i contratti commerciali, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento;"

"a)  dispone di locali adeguati, proporzionati alle attività dell'impresa, in cui conserva i suoi documenti principali o garantisce l'accesso agli stessi, in forma cartacea o elettronica, in particolare i contratti commerciali, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, al distacco dei conducenti, ove necessario, e ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  è inserita la lettera seguente:

 

"a bis)  dispone di aree per il parcheggio proporzionate all'attività e alla dimensione della flotta dei propri veicoli;"

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"1 bis. La valutazione della sede effettiva e stabile di un'impresa è sempre una valutazione individuale e d'insieme, che tiene conto di tutti gli elementi utili."

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto iii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b – punto xii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

xii bis)  il cabotaggio.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 6 – paragrafo 2 bis – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, nonché di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l'altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti;

b)  definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, nonché di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l'altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti, così come la non conformità con il diritto applicabile dell'Unione in materia di lavoro;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa è in grado in via permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate dimostrano di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 1 800 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.

Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa è in grado, in qualsiasi momento, di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato superiore alle 3,5 tonnellate. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate dimostrano di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 1 800 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, le imprese dimostrano di disporre di mezzi finanziari corrispondenti almeno ad un salario mensile per ciascun lavoratore mobile occupato.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa, o altro documento vincolante comprovante che l'impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1, primo comma;

2.  In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria, una polizza assicurativa, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa, o altro documento vincolante comprovante che l'impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)  all'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell'allegato I a intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore.

"Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell'allegato I a intervalli di tre anni per garantire che la persona o le persone di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente informate dei cambiamenti che intervengono nel settore."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

(8)  all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni tre anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3."

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-i)  è inserita la lettera seguente:

 

"a bis)  per un'esecuzione transfrontaliera più efficace, i dati contenuti nei registri elettronici nazionali sono pienamente accessibili, in tempo reale, alle autorità competenti degli altri Stati membri;"

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

i bis)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)  nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;

c)  nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 3 inerenti all'onorabilità e all'idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-i ter)  è inserita la lettera seguente:

 

c bis)  i nomi delle imprese di trasporto su strada gestite in precedenza dai gestori dei trasporti;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  numero di dipendenti;

h)  numero di dipendenti e loro identità, paese di residenza, legge applicabile al contratto di lavoro, paese di versamento dei contributi sociali e numero di previdenza sociale;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 26 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per un'efficace esecuzione transfrontaliera, i dati contenuti nei registri elettronici nazionali sono accessibili alle autorità competenti di tutti gli Stati membri in tempo reale.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all'articolo 18. L'accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l'interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro.

“5.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e interoperabili in tutta l'Unione, nonché collegati al portale di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, in modo che i dati di cui al paragrafo 2 siano direttamente accessibili a tutte le autorità competenti e agli organismi di controllo di tutti gli Stati membri."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Per facilitare la cooperazione tra le amministrazioni e la condivisione delle migliori prassi in materia di controlli, gli Stati membri operano di concerto con la piattaforma per la lotta contro il lavoro sommerso e l'autorità europea del lavoro.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Laddove sia difficoltoso o impossibile dar seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi, spiegando i motivi di tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati intavolano discussioni per risolvere di concerto eventuali difficoltà.

5.  Laddove sia difficoltoso o impossibile dar seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi, spiegando i motivi di tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati cooperano per risolvere di concerto eventuali difficoltà.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.  Gli Stati membri svolgono controlli in tutto il loro territorio sulle imprese di trasporto collegate (società madre - società controllate) per individuare trasferimenti degli utili sproporzionati o infrazioni legate alla sottofatturazione.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il trasporto di container vuoti o di pallet è considerato un trasporto per conto terzi ogniqualvolta è oggetto di un contratto di trasporto.

Il trasporto di container vuoti o di pallet non è considerato un trasporto internazionale per conto terzi ai fini del capo III.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

 

"Il presente regolamento si applica anche al trasporto di merci su strada in entrata o in uscita, nel quadro della parte iniziale e/o finale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE."

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 ter)  All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

"2.  Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Tuttavia, tale attraversamento in transito è escluso dal campo di applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato."

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  all'articolo 1, paragrafo 5, la lettera c) è soppressa.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 2 – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  'trasporto di cabotaggio': trasporto nazionale di merci effettuato per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, comprendente il trasporto dal ritiro delle merci presso uno o più punti di carico fino alla loro consegna in uno o più punti di consegna, come precisato nella lettera di vettura;

6.  'trasporto di cabotaggio': trasporto nazionale di merci effettuato per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, comprendente il trasporto dal ritiro delle merci presso un punto di carico fino alla loro consegna in un punto di consegna;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 bis)  all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di un tachigrafo intelligente, come stabilito al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

 

__________________

 

1bis Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1) "

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante, i trasportatori di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante o negli Stati membri limitrofi. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio avviene entro 5 giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.";

2.  Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante, i trasportatori di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio avviene entro 48 ore dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

 

I trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma hanno carattere temporaneo e il lavoro dei conducenti che effettuano tali trasporti è organizzato in modo tale da consentire loro di riposare presso il proprio domicilio o in un altro luogo di propria scelta in conformità del regolamento (CE) n. 561/2006.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis.  Le imprese di trasporto su strada non sono autorizzate ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di un insieme di veicoli accoppiati, con il veicolo a motore dello stesso insieme, trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante nell'arco di sette giorni dal termine dell'ultimo trasporto di cabotaggio."

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)  è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 ter.  Tali trasporti sono finalizzati al ritorno allo Stato membro di stabilimento dell'impresa."

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale.

I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente effettivo trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente con una lettera di vettura. Le lettere di vettura sono prontamente disponibili sul veicolo per i controlli su strada.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 4 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis.  Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti preposti al controllo dello Stato membro ospitante su richiesta e durante un controllo su strada. Esse possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, quale l'eCMR*.Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di fornire le prove di cui al paragrafo 3.

4 bis.  Ogni lettera di vettura contiene il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio utilizzati. La lettera di vettura può essere esibita per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, quale l'eCMR. Le autorità competenti dello Stato membro che ospita il trasporto di cabotaggio possono richiedere la verifica dei dati relativi al tachigrafo in conformità del regolamento (UE) n. 165/2014. I documenti e i dati registrati sono conservati e resi disponibili conformemente alla direttiva sul distacco dei conducenti.

_______________

______________

* Lettera di vettura elettronica conformemente alla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada

* Lettera di vettura elettronica conformemente alla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  è inserito il paragrafo seguente:

 

"4 ter.  Per un monitoraggio efficace del rispetto del presente regolamento, le imprese di trasporto stradale comunicano per iscritto, mediante dichiarazione, alle pertinenti autorità nazionali competenti dello Stato membro che ospita il trasporto di cabotaggio – al più tardi all'inizio del trasporto di cabotaggio e nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o, in caso di più lingue ufficiali, in almeno una di esse, oppure in un'altra lingua accettata dallo Stato membro ospitante– le informazioni pertinenti e necessarie a consentire un efficace controllo dei trasporti di cabotaggio. Tali informazioni comprendono almeno quanto segue:

 

a)  l'identità dello speditore;

 

b)  la durata stimata del trasporto di cabotaggio;

 

c)  i seguenti dati relativi a ciascun conducente: nome, Stato membro di residenza, Stato membro in cui è registrato il contratto di lavoro, Stato membro in cui sono versati i contributi previdenziali, numero di previdenza sociale o nazionale."

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

 

"e bis)  l'applicazione delle norme derivanti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada1bis."

 

1bis COM(2017) 0278.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo tale che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, in ogni anno civile sia sottoposto a controlli almeno il 2% di tutti i trasporti di cabotaggio effettuati nel proprio territorio. Tale percentuale è aumentata ad almeno il 3% a decorrere dal 1º gennaio 2022. La base per il calcolo di tale percentuale è rappresentata dal totale delle attività di cabotaggio nello Stato membro, espresso in tonnellate/chilometro per l'anno t-2, quale risulta dai dati Eurostat.

1.  Ciascuno Stato membro è responsabile di attuare un'efficace politica di applicazione delle norme sul suo territorio. Nel quadro di tale politica, ogni Stato membro organizza i controlli in modo tale che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, in ogni anno civile sia sottoposto a controlli almeno il % di tutti i trasporti di cabotaggio effettuati nel proprio territorio. Tale percentuale è aumentata ad almeno il 6% a decorrere dal 1º gennaio 2022. La base per il calcolo di tale percentuale è rappresentata dal totale delle attività di cabotaggio nello Stato membro, espresso in tonnellate/chilometro per l'anno t-2, quale risulta dai dati Eurostat.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri effettuano, almeno tre volte l'anno, controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna operante sul proprio territorio. I punti di contatto nazionali designati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**** scambiano informazioni sul numero e tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.

3.  Gli Stati membri effettuano, almeno sei volte l'anno, controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio. I controlli possono coincidere con i controlli effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/22/CE. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna operante sul proprio territorio. I punti di contatto nazionali designati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**** scambiano informazioni sul numero e tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  è inserito il seguente articolo 10 ter:

 

"Articolo 10 ter

 

Al fine di progredire nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente capo, gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia di esecuzione nazionale. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un fattore di rischio elevato, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, e si avvale delle informazioni e dei dati registrati, elaborati o immagazzinati dai tachigrafi intelligenti nell'arco di un periodo di 56 giorni. Il tachigrafo intelligente è introdotto in via obbligatoria su tutti i veicoli adibiti ai trasporti internazionali e al cabotaggio entro e non oltre il 2 gennaio 2020.

 

__________________

 

* Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35)."

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 14 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III qualora essi commissionino intenzionalmente servizi di trasporto che comportano infrazioni del presente regolamento.

Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III qualora essi commissionino intenzionalmente servizi di trasporto che comportano infrazioni del presente regolamento.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Entro la fine del 2022, la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato unionale del trasporto su strada. La relazione contiene un'analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli e dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 1072/2009/CE

Articolo 17 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero delle imprese di trasporti che hanno società controllate in altri Stati membri e il numero delle imprese di trasporti che sono state sottoposte a verifiche relative alle infrazioni legate alla sottofatturazione e/o a trasferimenti degli utili sproporzionati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore

Riferimenti

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

15.6.2017

Relatore per parere

       Nomina

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Esame in commissione

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Approvazione

25.4.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

19

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore

Riferimenti

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Presentazione della proposta al PE

31.5.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Esame in commissione

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Approvazione

4.6.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

15

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Deposito

7.6.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2018
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