RELAZIONE sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto
22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Roberts Zīle
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto
(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0706),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0441/2017),
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0215/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) La frode in materia di IVA è spesso collegata alla criminalità organizzata e un numero molto ristretto di tali reti organizzate può essere responsabile di miliardi di euro di frodi IVA transfrontaliere, il che riguarda non solo la riscossione del gettito negli Stati membri, ma incide anche negativamente sulle risorse proprie dell'Unione. Gli Stati membri hanno pertanto una responsabilità condivisa per quanto concerne la protezione del gettito IVA di tutti gli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) L'esecuzione di un'indagine amministrativa è spesso necessaria per combattere le frodi in materia di IVA, in particolare quando il soggetto passivo non è stabilito negli Stati membri in cui l'imposta è dovuta. Per assicurare la corretta applicazione dell'IVA ed evitare la duplicazione dei lavori e l'onere amministrativo per le autorità fiscali e le imprese, quando almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile, lo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo dovrebbe intraprendere l'indagine e gli Stati membri richiedenti dovrebbero aiutare lo Stato membro di stabilimento partecipando attivamente all'indagine. |
(2) Un'indagine amministrativa è spesso necessaria per combattere le frodi in materia di IVA, in particolare quando il soggetto passivo non è stabilito nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta. Per assicurare la corretta applicazione dell'IVA, evitare la duplicazione dei lavori e ridurre l'onere amministrativo a carico delle autorità fiscali e delle imprese, è necessario effettuare un'indagine amministrativa sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile. Lo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo deve intraprendere l'indagine e lo Stato membro richiedente/gli Stati membri richiedenti devono aiutare lo Stato membro di stabilimento partecipando attivamente all'indagine. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) Al fine di assicurare un controllo efficace ed effettivo dell'IVA sulle operazioni transfrontaliere, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e durante le indagini amministrative negli altri Stati membri. Allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità fiscali di controllare le forniture transfrontaliere, dovrebbero svolgersi audit congiunti che permettano ai funzionari di due o più Stati membri di formare un unico gruppo di audit e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa congiunta. |
(11) Al fine di assicurare un controllo efficace ed effettivo dell'IVA sulle operazioni transfrontaliere, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e durante le indagini amministrative negli altri Stati membri. Allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità fiscali fornendo loro maggiori risorse tecniche e umane per controllare le forniture transfrontaliere, dovrebbero svolgersi audit congiunti che permettano ai funzionari di due o più Stati membri di formare un unico gruppo di audit e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa congiunta, nel quadro di uno spirito collaborativo e produttivo e in base a condizioni concordate dagli Stati membri al fine di individuare e contrastare le frodi IVA transfrontaliere che stanno erodendo le basi imponibili degli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(13) Per contrastare i meccanismi di frode transfrontaliera più grave è necessario chiarire e rafforzare la governance, i compiti e il funzionamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up. È inoltre necessario rafforzare la cooperazione con le altre autorità coinvolte nella lotta alla frode in materia di IVA a livello dell'Unione, in particolare attraverso lo scambio di informazioni mirate con Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Pertanto i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di condividere, spontaneamente o in seguito a una richiesta, informazioni e intelligence con Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Ciò consentirebbe ai funzionari di collegamento di Eurofisc di ricevere dati e intelligence detenuti da Europol e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode allo scopo di identificare i veri autori delle frodi in materia di IVA. |
(13) Per contrastare i meccanismi di frode transfrontaliera più grave è necessario chiarire e rafforzare la governance, i compiti e il funzionamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up. È inoltre necessario rafforzare la cooperazione con le altre autorità coinvolte nella lotta alla frode in materia di IVA a livello dell'Unione, in particolare attraverso lo scambio di informazioni mirate con Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Pertanto i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero condividere, spontaneamente o in seguito a una richiesta, informazioni e intelligence con Europol, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e, per gli Stati membri partecipanti, con la Procura europea, in particolare per quanto concerne il sospetto di frode IVA al di sopra di un determinato importo. Ciò consentirebbe ai funzionari di collegamento di Eurofisc di ricevere dati e intelligence detenuti da Europol e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode allo scopo di identificare i veri autori delle frodi in materia di IVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) L'organizzazione della trasmissione delle richieste di rimborso dell'IVA, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE35 del Consiglio, offre l'opportunità di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti quando si tratta di recuperare debiti fiscali non pagati nello Stato membro di stabilimento. |
(15) L'organizzazione della trasmissione delle richieste di rimborso dell'IVA, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE35 del Consiglio, offre l'opportunità di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti quando si tratta di recuperare le passività fiscali non pagate nello Stato membro di stabilimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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35 Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23). |
35 Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) Per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi transfrontaliere gravi in materia di IVA, gli Stati membri che fanno parte della Procura europea dovrebbero comunicare a tale organismo, anche tramite i funzionari di collegamento di Eurofisc, le informazioni sui reati più gravi in materia di IVA di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.36 |
(16) Per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi transfrontaliere gravi in materia di IVA, gli Stati membri che fanno parte della Procura europea dovrebbero comunicare in maniera tempestiva a tale organismo, anche tramite i funzionari di collegamento di Eurofisc, le informazioni sui reati più gravi in materia di IVA di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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36 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). |
36 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(18) La Commissione può avere accesso alle informazioni comunicate o raccolte in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici da essa ospitati e utilizzati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento. |
(18) La Commissione dovrebbe avere accesso alle informazioni comunicate o raccolte in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici da essa ospitati e utilizzati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento, e per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter effettuare visite negli Stati membri per valutare le modalità di funzionamento degli accordi di cooperazione amministrativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(19) Ai fini del presente tale regolamento è opportuno prevedere limitazioni di determinati diritti e obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio37 allo scopo di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. Tali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell'importanza cruciale di rendere le informazioni disponibili per lottare efficacemente contro la frode. |
(19) Ai fini del presente tale regolamento è opportuno prevedere limitazioni di determinati diritti e obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio37 allo scopo di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. Tali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell'importanza cruciale di rendere le informazioni disponibili per lottare efficacemente contro la frode. Tali limitazioni, tuttavia, non dovrebbero spingersi oltre quanto è strettamente necessario per conseguire tale obiettivo e devono soddisfare gli elevati standard imposti dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, gli eventuali atti di esecuzione futuri concernenti il presente regolamento dovrebbero rispettare i requisiti relativi alla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.37bis | ||||||||||||||||||||||||||||||
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37 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
37 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||
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37bis Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(20 bis) In considerazione del ridotto numero di Stati membri che pubblicano le stime delle perdite IVA dovute alle frodi intracomunitarie, la disponibilità di dati comparabili sulle frodi IVA intracomunitarie contribuirebbe a rendere più mirata la cooperazione tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto sviluppare insieme agli Stati membri un approccio statistico comune per quantificare e analizzare le frodi IVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 7 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'UE deve stabilire dei meccanismi di ispezione efficaci. È quindi importante consentire a un singolo Stato membro di chiedere che sia svolta un'indagine amministrativa e di partecipare all'indagine. I funzionari dello Stato richiedente hanno spesso più dimestichezza con il fascicolo, e pertanto è essenziale che siano in grado di svolgere un ruolo attivo durante l'ispezione, nel rispetto delle norme in vigore nell'ordinamento giuridico del paese interessato. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Con l'introduzione dello sportello unico ridotto, una quota significativa dell'IVA degli Stati membri sarà riscossa in altri Stati membri. È pertanto essenziale che l'UE disponga di sistemi di controllo efficaci. Pertanto si propone che un singolo Stato membro possa chiedere che sia svolta un'indagine amministrativa e di partecipare all'indagine. I funzionari dello Stato richiedente hanno più dimestichezza con il fascicolo, ed è quindi essenziale che essi siano in grado di svolgere un ruolo attivo durante l'ispezione, nel rispetto delle norme in vigore nell'ordinamento giuridico del paese interessato. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 12 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 13 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 17 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 21 – paragrafo 1 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e – punto i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera c Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 21 – paragrafo 2 bis – comma 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera c Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 21 – paragrafo 2 bis – comma 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera c Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 21 – paragrafo 2 bis – comma 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera c Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 21 – paragrafo 2 bis – comma 1 – lettera d – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera c Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 21 – paragrafo 2 bis – comma 1 – lettera d – punto i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 21 bis – paragrafo 2 – comma 1 – punto i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 28 – paragrafo 2 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera a Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 33 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b – punto i Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b – punto ii Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 12 Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 34 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 35 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera c Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 36 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera c Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 36 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È indispensabile che vi sia uno scambio di informazioni bidirezionale tra Eurofisc ed Europol. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 16 Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 18 Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 49 – paragrafo 2 bis – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 18 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 49 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 18 ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera a Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 55 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera b Regolamento (UE) n. 904/2010 Articolo 55 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una fonte importante di gettito fiscale per gli Stati membri. Tuttavia i paesi non beneficiano di una parte di tale gettito a causa delle frodi. Nell'ambito dell'IVA le frodi fiscali transfrontaliere costituiscono uno dei principali problemi cui devono far fronte gli Stati membri. L'attuale sistema di tassazione degli scambi commerciali tra gli Stati membri non è in grado di tenere il passo con il ritmo sempre più rapido dell'economia.
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di aiutarli a combattere le frodi IVA in maniera più semplice, rapida ed efficace. Tuttavia sono necessari alcuni miglioramenti.
Il relatore ritiene che la proposta legislativa debba trovare il giusto equilibrio tra le richieste e le analisi in materia di informazioni, da un lato, e la protezione dei dati e della privacy, dall'altro. Di conseguenza sono stati introdotti alcuni emendamenti che mirano a definire più chiaramente i limiti operativi di Eurofisc, nonché il trattamento e l'uso delle informazioni da parte delle autorità. Inoltre sono stati inseriti alcuni riferimenti alla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati.
La proposta è stata altresì migliorata in modo da pervenire a un migliore equilibrio tra gli interessi e le responsabilità delle autorità richiedenti e interpellate. I diritti delle autorità interpellate sono ora meglio definiti, senza compromettere la possibilità per le autorità richiedenti di avviare indagini amministrative. Inoltre è stato introdotto un meccanismo più semplificato sul modo in cui gli Stati membri trattano i debiti IVA insoluti. A seguito dell'evoluzione del rispettivo fascicolo, il relatore ha eliminato le disposizioni relative al soggetto passivo certificato.
Il relatore ha cercato di migliorare e chiarire ulteriormente lo spirito della proposta attraverso altre lievi modifiche.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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Titolo |
Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto |
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Riferimenti |
COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS) |
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Consultazione del PE |
23.10.2017 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 26.10.2017 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
JURI 26.10.2017 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 20.11.2017 |
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Relatori Nomina |
Roberts Zīle 14.12.2017 |
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Esame in commissione |
16.5.2018 |
18.6.2018 |
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Approvazione |
19.6.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
51 2 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews |
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Deposito |
22.6.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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ALDE |
Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells |
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ECR |
Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne |
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ENF |
Barbara Kappel |
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GUE/NGL |
Martin Schirdewan, Miguel Viegas |
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PPE |
Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan |
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S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
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VERTS/ALE |
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun |
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2 |
- |
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EFDD |
David Coburn, Marco Valli |
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3 |
0 |
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EFDD |
Bernard Monot |
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ENF |
Gerolf Annemans, Marco Zanni |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti