RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
28.6.2018 - (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Peter Simon
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0850),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0480/2016),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere della Banca centrale europea dell'8 novembre 2017[1],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 marzo 2017[2],
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 maggio 2017 di autorizzare la commissione per i problemi economici e monetari a scindere la proposta della Commissione in esame e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0242/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*
alla proposta della Commissione
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2016/0360 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea[4],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) All'indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, l'Unione ha attuato una riforma sostanziale del quadro regolamentare dei servizi finanziari per aumentare la resilienza degli enti finanziari. Questa riforma era basata in larga parte su norme concordate a livello internazionale. Tra le numerose misure, il pacchetto di riforme comprendeva l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che hanno rafforzato i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
(2) Pur avendo reso il sistema finanziario più stabile e resiliente a numerosi tipi di shock e crisi che potrebbero verificarsi in futuro, la riforma non ha affrontato in modo esauriente tutti i problemi individuati. Una ragione importante alla base di ciò è il fatto che all'epoca gli organismi di normazione internazionali, come il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Comitato di Basilea - CBVB) e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), non avevano ancora terminato i lavori per giungere a soluzioni concordate a livello internazionale su queste tematiche. Ora che sono stati completati i lavori su importanti riforme supplementari è opportuno affrontare i problemi ancora da risolvere.
(3) Nella comunicazione del 24 novembre 2015 la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione del rischio e si è impegnata a portare avanti una proposta legislativa basata su norme concordate a livello internazionale. L'esigenza di adottare ulteriori misure legislative concrete in termini di riduzione dei rischi nel settore finanziario è stata riconosciuta anche dal Consiglio nelle conclusioni del 17 giugno 2016 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 10 marzo 2016[8].
(4) Oltre a rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo e la fiducia dei mercati nei suoi confronti, le misure di riduzione del rischio dovrebbero permettere di progredire ulteriormente verso il completamento dell'Unione bancaria. Queste misure dovrebbero essere considerate anche nel contesto delle sfide di più ampia portata a cui deve far fronte l'economia dell'Unione, in particolare la necessità di promuovere la crescita e l'occupazione in un contesto di prospettive economiche incerte. In questo quadro sono state varate diverse iniziative strategiche importanti, come il piano di investimenti per l'Europa e l'Unione dei mercati dei capitali, per rafforzare l'economia dell'Unione. È pertanto importante che tutte le misure di riduzione del rischio interagiscano agevolmente sia con queste iniziative che con le recenti riforme di portata più vasta che riguardano il settore finanziario.
(5) Le disposizioni del presente regolamento modificativo dovrebbero essere equivalenti alle norme concordate a livello internazionale e garantire il mantenimento dell'equivalenza della direttiva 2013/36/UE e del presente regolamento con il quadro di Basilea III. Gli adeguamenti mirati per rispecchiare le specificità dell'UE e tener conto di considerazioni strategiche di più ampio respiro dovrebbero essere limitati in termini di portata o di durata al fine di non interferire con la generale solidità del quadro prudenziale.
(6) È inoltre opportuno migliorare le misure di riduzione del rischio nonché, in particolare, gli obblighi di segnalazione e informativa in vigore al fine di garantirne un'applicazione più proporzionata e tale da non creare un onere di conformità eccessivo, in particolare per gli enti più piccoli e meno complessi.
(6 bis) Al fine di introdurre facilitazioni mirate quanto all'applicazione del principio di proporzionalità, è necessaria una definizione esatta degli enti piccoli e non complessi. Per elaborare o stabilire una classificazione e definizione convenienti degli enti piccoli e non complessi e determinare in modo adeguato i rischi di tali enti è altresì necessario prendere in considerazione le dimensioni e il profilo di rischio del singolo ente piccolo e non complesso in rapporto alle dimensioni complessive dell'economia al cui interno esso opera prevalentemente. Un'unica soglia assoluta non risponde di per sé a tali esigenze. Occorre dunque che, mediante l'inserimento di una componente relativa calcolata in base ai risultati economici di uno Stato membro, le autorità di vigilanza competenti possano avvalersi di discrezionalità per adeguare la soglia al contesto nazionale e, se del caso, modificarla al ribasso. Poiché le dimensioni di un ente non sono di per sé determinanti per il suo profilo di rischio, è inoltre necessario garantire, mediante ulteriori criteri qualitativi, che solo gli istituti che soddisfano tutti i criteri pertinenti siano considerati piccoli e non complessi e possano beneficiare di norme su misura per una maggiore proporzionalità.
(7) I coefficienti di leva finanziaria contribuiscono a preservare la stabilità finanziaria agendo come meccanismo di protezione nel quadro dei requisiti patrimoniali basati sul rischio e impedendo la costituzione di un eccesso di leva finanziaria durante i periodi di crescita economica. Pertanto, è opportuno introdurre un requisito di coefficiente di leva finanziaria che integri l'attuale sistema di segnalazione e informativa per quanto concerne il coefficiente di leva finanziaria.
(8) Per non limitare inutilmente l'erogazione di prestiti da parte degli enti ad imprese e famiglie ed evitare ingiustificati effetti negativi sulla liquidità del mercato, il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere fissato a un livello tale da costituire un meccanismo di protezione credibile contro il rischio di leva finanziaria eccessiva, senza ostacolare la crescita economica.
(9) L'Autorità bancaria europea (ABE) ha concluso nella sua relazione alla Commissione[9] che un coefficiente di leva finanziaria del capitale di classe 1 calibrato al 3% per qualsiasi tipo di ente creditizio costituirebbe un meccanismo di protezione credibile. Un requisito di coefficiente di leva finanziaria pari al 3% è stato concordato anche a livello internazionale dal comitato di Basilea. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere calibrato al 3%.
(10) Tuttavia un requisito di coefficiente di leva finanziaria del 3% limiterebbe determinati modelli aziendali e linee di business più di altri. In particolare sarebbero colpiti in modo sproporzionato i prestiti pubblici da parte delle banche pubbliche di sviluppo e i crediti all'esportazione che beneficiano di una garanzia pubblica. Il coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere corretto per questi tipi di esposizioni. Di conseguenza, dovrebbero essere stabiliti criteri chiari che consentano di accertare il mandato pubblico di tali enti creditizi e che coprano aspetti quali la loro istituzione, il tipo di attività che intendono svolgere, i loro obiettivi, i meccanismi di garanzia da parte degli enti pubblici e i limiti alle attività di raccolta dei depositi. La forma e le modalità di istituzione della banca dovrebbero tuttavia rimanere a discrezione dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale dello Stato membro e potrebbero consistere nella creazione di un nuovo ente creditizio o nell'acquisizione, anche attraverso concessioni e nel contesto di procedure di risoluzione, di un'entità già esistente da parte di tali autorità pubbliche.
(11) Inoltre il coefficiente di leva non dovrebbe compromettere l'erogazione ai clienti di servizi centrali di compensazione da parte degli enti. Pertanto i margini iniziali sulle operazioni in strumenti derivati compensate a livello centrale che gli enti ricevono in contanti dai loro clienti e trasmettono alle controparti centrali (CCP) dovrebbero essere esclusi dalla misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.
(12) Il Comitato di Basilea ha rivisto la norma internazionale sul coefficiente di leva finanziaria per precisare ulteriormente alcuni aspetti della struttura di tale coefficiente. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato alla norma rivista in modo da rafforzare la parità di condizioni a livello internazionale per gli enti dell'UE che operano al di fuori dell'Unione, e da garantire che il coefficiente di leva finanziaria rimanga un'efficace integrazione ai requisiti di fondi propri basati sul rischio.
(13) Per gli enti che, in virtù delle loro dimensioni e interconnessioni, della loro complessità, non sostituibilità o rilevanza globale, sono considerati enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), è opportuno introdurre un coefficiente di leva finanziaria addizionale, poiché una situazione di difficoltà finanziaria di tali enti potrebbe indebolire in maniera durevole l'intero sistema finanziario e causare una nuova carenza di credito nell'Unione. Data tale minaccia per il sistema finanziario e il finanziamento dell'economia reale, il fatto che si metta in conto un salvataggio ad opera dello Stato determina una garanzia implicita per i G-SII. La possibile conseguenza è che i G-SII riducano la propria disciplina di mercato e assumano rischi eccessivi, il che rende a sua volta ancora più probabile che un G-SII si trovi in futuro in difficoltà finanziaria. Per contrastare efficacemente queste esternalità negative, la legislazione europea dovrebbe tener conto dei coefficienti di leva finanziari più rigorosi già esistenti in altre giurisdizioni. Tenendo conto del risultato finale del lavoro di calibrazione del comitato di Basilea in materia, è dunque opportuno aumentare il coefficiente di leva finanziaria per i G-SII del 50% dei requisiti di maggiore assorbimento delle perdite ponderati per il rischio, in aggiunta alla soglia minima del 3%.
(14) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato le modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) (in appresso, la "norma TLAC"), che sono state approvate dal G-20 in occasione del vertice del novembre 2015 in Turchia. La norma TLAC prevede che le banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) detengano un numero sufficiente di passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite (assoggettabili a bail-in), al fine di garantire che, in caso di risoluzione, l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione siano adeguati e rapidi. Nella comunicazione del 24 novembre 2015 la Commissione si è impegnata a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa che consenta l'applicazione della norma TLAC entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.
(15) L'applicazione della norma TLAC nell'Unione deve tenere conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Poiché la norma TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite, i due requisiti sono elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC dovrebbe essere inserito nel regolamento (UE) n. 575/2013 attraverso un nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili, mentre la maggiorazione specifica per impresa per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e il requisito specifico per impresa per gli enti che non sono G-SII dovrebbero essere introdotti mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Le pertinenti disposizioni che introducono la norma TLAC nel presente regolamento (UE) dovrebbero essere lette in combinato disposto con quelle della suddetta normativa e con la direttiva 2013/36/UE.
(16) Secondo la norma TLAC che concerne solo i G-SIB, il requisito minimo che prevede un importo sufficiente di fondi propri e passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite inserito nel presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto nel caso dei G-SII. Tuttavia le norme concernenti le passività ammissibili inserite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli enti, in linea con gli adeguamenti e i requisiti supplementari della direttiva 2014/59/UE.
(17) In linea con la norma TLAC, il requisito di fondi propri e passività ammissibili dovrebbe applicarsi alle entità di risoluzione che sono esse stesse G-SII o che sono parte di un gruppo individuato come G-SII. Il requisito di fondi propri e passività ammissibili dovrebbe applicarsi su base individuale o su base consolidata, a seconda che tali entità di risoluzione siano enti autonomi senza filiazioni o imprese madri.
(18) La direttiva 2014/59/UE consente l'uso degli strumenti di risoluzione non solo per gli enti ma anche per le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista. Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri dovrebbero pertanto avere una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite allo stesso modo degli enti imprese madri.
(19) Per garantire l'efficacia del requisito di fondi propri e passività ammissibili è essenziale che gli strumenti detenuti per soddisfare tale requisito abbiano un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Non dispongono di tale capacità né le passività che sono escluse dallo strumento del bail-in di cui alla direttiva 2014/59/UE né altre passività che, pur essendo assoggettabili a bail-in in linea di principio, potrebbero creare difficoltà nell'essere sottoposte a bail-in nella pratica. Tali passività non dovrebbero pertanto essere considerate ammissibili per il requisito di fondi propri e passività ammissibili. Gli strumenti di capitale e le passività subordinate hanno invece un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Inoltre dovrebbe essere riconosciuto in una certa misura il potenziale di assorbimento delle perdite delle passività di rango pari a talune passività escluse, in linea con la norma TLAC.
(19 bis) In sede di recepimento della norma TLAC nel diritto dell'Unione è necessario garantire che gli enti si conformino quanto prima possibile ai requisiti stabiliti in materia di fondi propri e passività ammissibili per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli in caso di risoluzione. A tale fine è necessario introdurre una clausola grandfathering per gli strumenti di debito che soddisfano determinati criteri. Nel caso delle passività emesse prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] determinati criteri di ammissibilità non dovrebbero pertanto trovare applicazione. Una siffatta clausola grandfathering dovrebbe essere applicata sia alle passività della parte subordinata dei requisiti TLAC e della parte subordinata dei requisiti MREL conformemente alla direttiva 2014/59/UE, sia alla parte non subordinata dei requisiti TLAC e alla parte non subordinata dei requisiti MREL conformemente alla direttiva 2014/59/UE.
(20) Al fine di evitare il doppio conteggio delle passività ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili, dovrebbero essere introdotte norme per la deduzione degli elementi delle passività ammissibili detenuti che rispecchiano il corrispondente metodo di deduzione già sviluppato nel regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti di capitale. Questo metodo prevede che gli strumenti di passività ammissibili detenuti siano prima dedotti dalle passività ammissibili e, poi nella misura in cui non esistano passività sufficienti, che siano dedotti dagli strumenti di classe 2.
(21) La norma TLAC prevede per le passività alcuni criteri di ammissibilità più severi degli attuali criteri di ammissibilità per gli strumenti di capitale. Per garantire la coerenza, i criteri di ammissibilità per gli strumenti di capitale dovrebbero essere allineati per quanto riguarda la non ammissibilità degli strumenti emessi da società veicolo a partire dal 1º gennaio 2022.
(22) Dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013, la norma internazionale sul trattamento prudenziale delle esposizioni degli enti verso le CCP è stata modificata per migliorare il trattamento delle esposizioni degli enti verso le CCP qualificate (QCCP). Tra le revisioni importanti di tale norma figurano l'uso di un metodo unico per determinare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia, un massimale esplicito per i requisiti complessivi di fondi propri applicato alle esposizioni verso le QCCP, e un metodo più sensibile al rischio per rispecchiare il valore dei derivati nel calcolo delle risorse ipotetiche di una QCCP. Nel contempo il trattamento delle esposizioni verso le CCP non qualificate è rimasto immutato. Dato che la revisione delle norme internazionali ha introdotto un trattamento più adeguato al contesto della compensazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali norme.
(23) Al fine di garantire che gli enti gestiscano adeguatamente le loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC), le norme che specificano il trattamento di tali esposizioni dovrebbero essere sensibili al rischio e promuovere la trasparenza in relazione alle esposizioni sottostanti degli OIC. Relativamente a queste esposizioni il Comitato di Basilea ha quindi adottato una norma rivista che stabilisce una chiara gerarchia dei metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Questa gerarchia riflette il grado di trasparenza delle esposizioni sottostanti. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato a tali norme concordate a livello internazionale.
(24) Per calcolare il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del rischio di controparte, il regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente consente agli enti di scegliere tra tre diversi metodi standardizzati: il metodo standardizzato, il metodo del valore di mercato e il metodo dell'esposizione originaria.
(25) Questi metodi standardizzati, tuttavia, non riconoscono in modo adeguato la capacità che le garanzie reali hanno di ridurre il rischio delle esposizioni. Le loro calibrazioni sono obsolete e non riflettono l'elevato livello di volatilità osservato durante la crisi finanziaria. Inoltre non riconoscono adeguatamente i vantaggi derivanti dalla compensazione. Per ovviare a tali carenze, il Comitato di Basilea ha deciso di sostituire il metodo standardizzato e il metodo del valore di mercato con un nuovo metodo standardizzato per il calcolo del valore dell'esposizione delle esposizioni in strumenti derivati, denominato metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR). Dato che la revisione delle norme internazionali ha introdotto un nuovo metodo standardizzato più adeguato al contesto della compensazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali norme.
(26) Il metodo SA-CCR è più sensibile al rischio rispetto al metodo standardizzato e al metodo del valore di mercato, e dovrebbe quindi condurre a requisiti di fondi propri che riflettono meglio i rischi connessi alle operazioni in strumenti derivati degli enti. Il metodo SA-CCR è però più complesso da applicare per gli enti. Per alcuni degli enti che attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato il metodo SA-CCR può risultare troppo complesso e oneroso da applicare. Per gli enti, anche appartenenti a un gruppo consolidato, con attività in strumenti derivati di media entità dovrebbe essere introdotta una versione semplificata del metodo SA-CCR. Tale versione semplificata sarà meno sensibile al rischio rispetto al metodo SA-CCR e dovrebbe quindi essere adeguatamente calibrata per garantire che il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati non sia sottostimato.
(27) Attualmente la maggior parte degli enti utilizza il metodo del valore di mercato, che è stato sostituito dal metodo SA-CCR, per calcolare il valore della loro esposizione in strumenti derivati. La calibrazione del metodo del valore di mercato discende tuttavia dalle norme decise nel quadro di Basilea I, si basa sulla situazione del mercato alle fine degli anni Ottanta del secolo scorso e non è abbastanza precisa per riflettere adeguatamente il rischio delle operazioni in strumenti derivati. Per gli enti che hanno esposizioni limitate in strumenti derivati e che attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato o il metodo dell'esposizione originaria, sia il metodo SA-CCR che il metodo SA-CCR semplificato potrebbero essere troppo complessi da applicare. Il metodo dell'esposizione originaria dovrebbe quindi essere riservato come alternativa a tali enti, ma dovrebbe essere rivisto. Tale forma rivista del metodo dell'esposizione originaria dovrebbe rappresentare un'alternativa adeguata al metodo del valore di mercato per gli enti, anche facenti parte di un gruppo consolidato, le cui operazioni in strumenti derivati sono limitate, senza presentare le carenze di questo metodo superato.
(28) Per guidare un ente nella scelta dei metodi autorizzati è opportuno introdurre criteri chiari. Questi criteri dovrebbero essere basati sull'entità delle attività in strumenti derivati dell'ente, che indica il grado di sofisticatezza che l'ente stesso dovrebbe garantire per calcolare il valore dell'esposizione.
(29) Durante la crisi finanziaria le perdite nel portafoglio di negoziazione di alcuni enti stabiliti nell'Unione sono state notevoli. Per alcuni di essi il livello di copertura patrimoniale richiesto per queste perdite si è rivelato insufficiente, costringendoli a chiedere un sostegno finanziario pubblico straordinario. Queste considerazioni hanno indotto il Comitato di Basilea ad eliminare una serie di carenze nel trattamento prudenziale delle posizioni del portafoglio di negoziazione che rappresenta i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
(30) Nel 2009 un primo pacchetto di riforme è stato messo a punto a livello internazionale e recepito nel diritto dell'Unione con la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[12].
(31) La riforma del 2009 non ha tuttavia affrontato le carenze strutturali delle norme sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. La mancanza di chiarezza in merito al confine tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario ha creato possibilità di arbitraggio regolamentare, mentre la mancanza di sensibilità al rischio dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato non ha permesso di rispecchiare l'intera gamma di rischi cui erano esposti gli enti.
(32) Il Comitato di Basilea ha quindi avviato il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per ovviare a tali carenze. I lavori si sono conclusi nel gennaio 2016. Le norme sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione rafforzano la sensibilità al rischio del quadro del rischio di mercato fissando un importo dei requisiti di fondi propri più proporzionato al rischio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e chiariscono la definizione del confine tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione.
(33) L'attuazione delle norme sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione nell'Unione deve salvaguardare il buon funzionamento dei mercati finanziari all'interno di essa. Recenti valutazioni d'impatto mostrano che l'attuazione di queste norme dovrebbe portare a un forte aumento del requisito di fondi propri per i rischi di mercato. Per evitare un brusco calo delle attività di negoziazione nell'Unione dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo di applicazione graduale affinché gli enti possano riconoscere il livello complessivo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato generati dal recepimento delle norme sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione nell'Unione. Questo periodo transitorio deve garantire un'introduzione graduale dei criteri di Basilea, al fine di ridurre le incertezze degli enti quanto ai futuri requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. Un adeguato periodo di applicazione graduale deve garantire, da un lato, che il recepimento delle norme sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione non determini un brusco aumento dei requisiti complessivi in materia di fondi propri per i rischi di mercato e, dall'altro, assicurare anche che il periodo transitorio non possa tradursi in una riduzione dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato rispetto alla situazione attuale. Dovrebbe inoltre essere prestata particolare attenzione alle specificità della negoziazione in Europa, agli adeguamenti dei requisiti di fondi propri per le obbligazioni sovrane e quelle garantite e alla semplificazione, alla trasparenza e alla standardizzazione delle cartolarizzazioni.
(34) Il trattamento proporzionale dei rischi di mercato dovrebbe applicarsi anche agli enti con scarse attività del portafoglio di negoziazione, consentendo a più enti con attività di negoziazione limitate di applicare il quadro del rischio di credito per le posizioni del portafoglio bancario, come previsto nell'ambito della versione riveduta della deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni. Inoltre gli enti con portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero essere autorizzati a utilizzare un metodo standardizzato semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato, in linea con il metodo attualmente in uso ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali requisiti semplificati dovrebbero applicarsi anche agli enti che fanno parte di un gruppo consolidato, a condizione che essi soddisfino i suddetti requisiti in qualità di enti indipendenti.
(35) Il quadro in materia di grandi esposizioni dovrebbe essere rafforzato per migliorare la capacità degli enti di assorbire le perdite e di rispettare meglio le norme internazionali. A tal fine, dovrebbe essere utilizzato capitale di qualità superiore come base patrimoniale per il calcolo del limite delle grandi esposizioni e le esposizioni verso i derivati su crediti dovrebbero essere calcolate con il metodo SA-CCR. Inoltre il limite alle esposizioni che i G-SIB possono avere nei confronti di altri G-SIB dovrebbe essere abbassato al fine di ridurre i rischi sistemici legati alle interconnessioni tra grandi enti e l'effetto potenziale del default della controparte del G-SIB sulla stabilità finanziaria.
(36) Il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) garantisce che gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche siano in grado di resistere a forti stress a breve termine, ma non che abbiano una struttura di finanziamento stabile su un orizzonte a più lungo termine. È così emersa l'esigenza di stabilire a livello dell'UE un requisito vincolante dettagliato di finanziamento stabile, che dovrebbe essere soddisfatto costantemente al fine di prevenire eccessivi disallineamenti di scadenza tra attività e passività e la dipendenza eccessiva dai finanziamenti all'ingrosso a breve termine.
(37) In linea con le norme in materia di finanziamento stabile del Comitato di Basilea, è pertanto opportuno adottare norme per definire il requisito di finanziamento stabile come il rapporto tra l'importo del finanziamento stabile disponibile di un ente e l'importo del finanziamento stabile ad esso richiesto su un orizzonte temporale di un anno. Si tratta del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) vincolante. L'importo del finanziamento stabile disponibile dovrebbe essere calcolato moltiplicando le passività e il capitale regolamentare dell'ente per fattori pertinenti che riflettono il loro grado di affidabilità sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. L'importo del finanziamento stabile richiesto dovrebbe essere calcolato moltiplicando le attività e le esposizioni fuori bilancio dell'ente per fattori pertinenti che riflettono le loro caratteristiche di liquidità e le loro durate residue nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile.
(38) Il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe essere espresso in percentuale e fissato ad un livello minimo del 100%, che indica che l'ente dispone di finanziamenti stabili sufficienti a soddisfare le sue esigenze di finanziamento durante un periodo di un anno sia in condizioni normali che in condizioni di stress. Nel caso in cui il coefficiente netto di finanziamento stabile dovesse scendere al di sotto del livello del 100%, l'ente dovrebbe soddisfare i requisiti specifici di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013, che impongono il tempestivo ripristino del livello minimo di coefficiente netto di finanziamento stabile. È opportuno che in caso di mancata conformità le misure di vigilanza non siano automatiche, ma che le autorità competenti valutino le ragioni del mancato rispetto del requisito di coefficiente netto di finanziamento stabile prima di stabilire eventuali misure di vigilanza.
(39) In conformità delle raccomandazioni formulate dall'Autorità bancaria europea (ABE) nella relazione del 15 dicembre 2015, redatta ai sensi dell'articolo 510, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le regole per calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbero essere rigorosamente allineate alle norme del Comitato di Basilea, anche per quanto concerne gli sviluppi di queste norme in materia di trattamento delle operazioni in strumenti derivati. La necessità di tenere conto di alcune specificità europee per garantire che il coefficiente netto di finanziamento stabile non ostacoli il finanziamento dell'economia reale europea giustifica tuttavia l'adozione di alcuni adeguamenti del coefficiente netto di finanziamento stabile di Basilea per definire quello europeo. Questi adeguamenti dovuti al contesto europeo sono raccomandati nella relazione sul coefficiente netto di finanziamento stabile elaborata dall'ABE e riguardano principalmente i trattamenti specifici per i) i modelli pass-through in generale e l'emissione di obbligazioni garantite in particolare; ii) le attività di finanziamento al commercio; iii) i risparmi regolamentati centralizzati; iv) i prestiti garantiti su immobili residenziali; e v) le cooperative di credito. Queste proposte di trattamenti specifici rispecchiano a grandi linee il trattamento preferenziale concesso a tali attività per il coefficiente di copertura della liquidità europeo rispetto a quello di Basilea. Poiché il coefficiente netto di finanziamento stabile integra il coefficiente di copertura della liquidità, questi due coefficienti dovrebbero effettivamente essere coerenti nella loro definizione e calibrazione. Ciò vale in particolar modo per i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle attività liquide di qualità elevata del coefficiente di copertura della liquidità per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, che dovrebbero rispecchiare le definizioni e i coefficienti di scarto del coefficiente di copertura della liquidità europeo, a prescindere dal rispetto dei requisiti generali e operativi stabiliti per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità che non sono appropriati nel periodo di un anno del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile.
(40) Al di là delle specificità europee, il trattamento rigoroso delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del coefficiente netto di finanziamento stabile di Basilea potrebbe avere un impatto importante sulle attività in strumenti derivati degli enti e, di conseguenza, sui mercati finanziari europei e sull'accesso degli utenti finali ad alcune operazioni. Le operazioni in strumenti derivati e alcune operazioni interconnesse, tra cui le attività di compensazione, potrebbero subire ripercussioni indebite e sproporzionate con l'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile di Basilea senza essere state oggetto di ampi studi d'impatto quantitativi e di una vasta consultazione pubblica. Il requisito aggiuntivo che prevede la detenzione del 20% del finanziamento stabile a fronte delle passività lorde in derivati è generalmente considerato una misurazione approssimativa che sopravvaluta i rischi di finanziamento supplementari relativi al potenziale aumento delle passività in derivati sull'orizzonte di un anno. Sembra pertanto ragionevole adottare una misura alternativa più sensibile al rischio per non ostacolare il corretto funzionamento dei mercati finanziari europei e la messa a disposizione di strumenti di copertura del rischio per gli enti e gli utenti finali, tra cui le imprese, al fine di garantirne il finanziamento, come si prefigge l'Unione dei mercati dei capitali. Per le operazioni in strumenti derivati non soggette a marginazione, il Comitato di Basilea ha sottoposto recentemente a revisione le disposizioni del 2014 sul trattamento delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del coefficiente netto di finanziamento stabile, riconoscendo che la norma era inadeguata per determinare il fabbisogno di finanziamento e che il finanziamento stabile richiesto (RSF) del 20% era eccessivamente prudente. Il Comitato di Basilea ha concordato che, a discrezione nazionale, le giurisdizioni possono abbassare il valore di tale fattore, mantenendo una soglia minima del 5%.
(41) Il trattamento asimmetrico di Basilea tra i finanziamenti a breve termine, quali i pronti contro termine (finanziamento stabile non riconosciuto) e prestiti a breve termine, quali gli acquisti a pronti con patto di rivendita a termine (che richiedono un certo livello di finanziamento stabile, pari al 10% se garantiti da attività liquide di qualità elevata di livello 1, come definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità, e al 15% per le altre operazioni) con clienti finanziari mira a scoraggiare ampi collegamenti tra clienti finanziari basati su finanziamenti a breve termine, che creano interconnessioni e rendono più difficile la risoluzione di un determinato ente senza trasmissione del rischio al resto del sistema finanziario in caso di fallimento. Tuttavia la calibrazione di questa asimmetria è eccessivamente prudente e può incidere sulla liquidità dei titoli solitamente utilizzati come garanzia reale in operazioni a breve termine, in particolare le obbligazioni sovrane, in quanto gli enti probabilmente ridurranno il volume delle loro attività sui mercati dei pronti contro termine. Potrebbe inoltre nuocere alle attività di supporto agli scambi poiché i mercati dei pronti contro termine facilitano la gestione dell'inventario necessario, e risultare quindi in contraddizione con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. Questo renderebbe inoltre più difficile trasformare tali titoli in contante rapidamente e a buon prezzo, il che potrebbero mettere a repentaglio l'efficacia del requisito di copertura della liquidità, la cui logica è creare una riserva di attività liquide che possano facilmente essere convertite in contante in caso di stress di liquidità. In ultima istanza, la calibrazione di questa asimmetria può incidere sulla liquidità dei mercati del finanziamento interbancario, in particolare a fini di gestione della liquidità, in quanto per le banche diventerà più costoso concedersi reciprocamente prestiti a breve termine. Il trattamento asimmetrico dovrebbe essere mantenuto, ma con fattori di RSF ridotti rispettivamente al 5% e al 10% (invece del 10% e 15%).
(42) Oltre alla ricalibrazione del fattore di RSF di Basilea che si applica alle operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a breve termine con clienti finanziari garantite da obbligazioni sovrane (fattore di RSF del 5% invece del 10%), si sono rivelati necessari altri adeguamenti per garantire che l'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile non comprometta la liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane. Il fattore di RSF del 5% di Basilea che si applica alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, comprese le obbligazioni sovrane, implica che gli enti dovrebbero detenere finanziamenti a lungo termine non garantiti prontamente disponibili in tale percentuale, a prescindere dal periodo durante il quale prevedono di detenere tali obbligazioni sovrane. Ciò potrebbe incentivare ulteriormente gli enti a depositare contante presso le banche centrali anziché intervenire in veste di operatori principali e fornire liquidità sui mercati delle obbligazioni sovrane. Inoltre non è coerente con il coefficiente di copertura della liquidità, che riconosce la piena liquidità di queste attività anche in tempi di grave stress di liquidità (coefficiente di scarto pari allo 0%). Il fattore di RSF che si applica alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito del coefficiente di copertura della liquidità dell'UE, fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, dovrebbe quindi essere ridotto dal 5% allo 0%.
(43) Inoltre tutte le attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito del coefficiente di copertura della liquidità dell'UE, fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, ricevute come margini di variazione in contratti derivati dovrebbero compensare attività in strumenti derivati, mentre la norma di Basilea accetta solo contante conforme alle condizioni del quadro di leva finanziaria per la compensazione delle attività in strumenti derivati. Questo riconoscimento più ampio delle attività ricevute come margini di variazione contribuirà alla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane, eviterà di penalizzare gli utenti finali che detengono un'elevata quantità di obbligazioni sovrane ma poco contante (come i fondi pensione) ed eviterà di aggiungere ulteriori tensioni alla domanda di contante sui mercati dei pronti contro termine.
(44) Il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe applicarsi agli enti sia su base individuale che su base consolidata, a meno che le autorità competenti non rinuncino all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile su base individuale. Questo duplica l'ambito di applicazione del requisito di copertura della liquidità, che è integrato dal coefficiente netto di finanziamento stabile. Laddove non vi sia stata la rinuncia all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile a livello individuale, le operazioni tra due enti appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale dovrebbero in linea di principio ricevere fattori di finanziamento stabile disponibile e richiesto simmetrici per evitare la perdita di fondi nel mercato interno e non ostacolare l'efficace gestione della liquidità nei gruppi europei in cui la liquidità è gestita a livello centrale. Tali trattamenti simmetrici preferenziali dovrebbero essere concessi unicamente per operazioni infragruppo laddove siano in essere tutte le garanzie necessarie, sulla base di ulteriori criteri per le operazioni transfrontaliere, e solo previa approvazione delle autorità competenti interessate, poiché non si può presumere che gli enti che incontrano difficoltà nel rispettare le loro obbligazioni di pagamento ricevano sempre sostegno finanziario da altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale.
(44 bis) Parimenti, nel caso degli enti piccoli e non complessi si dovrebbe introdurre la possibilità di applicare una versione semplificata del coefficiente netto di finanziamento stabile. Dato il suo minore livello di dettaglio, una versione semplificata del coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe richiedere il rilevamento di un minor numero di punti di dati, il che da un lato rende effettivamente meno complesso il calcolo per gli enti piccoli e non complessi, conformemente al principio di proporzionalità, ma dall'altro garantisce anche, attraverso una calibrazione più rigorosa, che gli enti piccoli e non complessi dispongano comunque di un finanziamento sufficientemente stabile.
(45) Il consolidamento delle filiazioni nei paesi terzi dovrebbe tenere debitamente conto dei requisiti di finanziamento stabile applicabili in tali paesi. Pertanto le norme sul consolidamento nell'Unione non dovrebbero introdurre per il finanziamento stabile disponibile e richiesto nelle filiazioni nei paesi terzi un trattamento più favorevole di quello previsto dalla normativa nazionale di tali paesi.
(46) A norma dell'articolo 508, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 la Commissione è tenuta a presentare una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento, nonché a presentare, se del caso, una proposta legislativa. Fino alla data di inizio dell'applicazione di tale disposizione le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche dovrebbero rimanere soggette alla normativa nazionale degli Stati membri che disciplina il requisito di finanziamento stabile netto. Tuttavia le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche dovrebbero essere soggette al coefficiente netto di finanziamento stabile di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, qualora siano parte di gruppi bancari, al fine di consentire un adeguato calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile a livello consolidato.
(47) Gli enti dovrebbero essere tenuti a segnalare alle rispettive autorità competenti nella valuta utilizzata per le segnalazioni il coefficiente netto di finanziamento stabile vincolante dettagliato per tutti gli elementi e separatamente per gli elementi denominati in ciascuna valuta rilevante, in modo da garantire un controllo adeguato dei possibili disallineamenti di valuta. Il coefficiente netto di finanziamento stabile non dovrebbe assoggettare gli enti a doppi obblighi di segnalazione o a obblighi di segnalazione non in linea con la normativa in vigore e agli enti dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per prepararsi all'entrata in vigore dei nuovi obblighi di segnalazione.
(48) Poiché la fornitura al mercato di informazioni significative e comparabili sulle metriche di rischio principali comuni degli enti è un principio fondamentale di un sistema bancario solido, è fondamentale ridurre l'asimmetria informativa quanto più possibile e agevolare la comparabilità dei profili di rischio degli enti creditizi sia all'interno di ciascuna giurisdizione che tra le giurisdizioni. Nel gennaio 2015 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione del terzo pilastro, relativo alle norme sull'informativa, per migliorare la comparabilità, la qualità e la coerenza delle informative regolamentari degli enti al mercato. È pertanto opportuno modificare gli attuali obblighi di informativa per attuare queste nuove norme internazionali.
(49) Secondo quanti hanno risposto all'invito della Commissione a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari, gli attuali obblighi di informativa sono sproporzionati e onerosi per gli enti più piccoli. Fatto salvo un maggiore allineamento delle informative con quanto previsto dalle norme internazionali, gli enti più piccoli e meno complessi dovrebbero essere tenuti a presentare informative meno frequenti e dettagliate rispetto agli enti più grandi, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a cui sono soggetti.
(50) Gli enti finanziari dovrebbero applicare politiche di remunerazione neutrali dal punto di vista del genere, conformemente all'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno chiarire alcuni aspetti delle informative in materia di remunerazione. Gli obblighi di informativa relativi alla remunerazione stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi delle norme in materia di remunerazione, ovvero mettere in atto e mantenere, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento, politiche e prassi in materia di remunerazione che siano coerenti con una gestione efficace del rischio. Inoltre gli enti che beneficiano di una deroga a determinate norme in materia di remunerazione dovrebbero essere tenuti a comunicare le informazioni relative a tale deroga.
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(52) Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. Poiché le PMI hanno un rischio sistemico inferiore rispetto alle imprese più grandi, i requisiti patrimoniali per le esposizioni delle PMI dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili alle grandi imprese, al fine di garantire un finanziamento bancario ottimale delle PMI. Attualmente le esposizioni delle PMI fino a 1,5 milioni di EUR sono soggette a una riduzione del 23,81% dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni. ▌La soglia dovrebbe essere innalzata a 3,0 milioni di EUR. ▌La riduzione dei requisiti patrimoniali dovrebbe essere estesa alle esposizioni delle PMI oltre la soglia di 3,0 milioni di EUR, e per la parte eccedente dovrebbe corrispondere ad una riduzione del 15 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio.
(53) Gli investimenti infrastrutturali sono essenziali per rafforzare la competitività dell'Europa e stimolare la creazione di posti di lavoro. La ripresa e la crescita futura dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali per gli investimenti strategici di rilevanza europea nelle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda la banda larga e le reti energetiche così come le infrastrutture di trasporto e le infrastrutture per l'elettromobilità, specialmente negli agglomerati industriali, nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica. Il piano di investimenti per l'Europa mira a promuovere un finanziamento supplementare per progetti infrastrutturali solidi attraverso, tra l'altro, la mobilitazione di fonti di finanziamento private aggiuntive. Per numerosi investitori potenziali la principale preoccupazione è la sensazione che manchino progetti validi e la limitata capacità di valutare correttamente il rischio, vista la complessità intrinseca dei progetti.
(54) Per incoraggiare gli investimenti privati e pubblici in progetti infrastrutturali è pertanto essenziale stabilire un contesto normativo in grado di promuovere progetti infrastrutturali di alta qualità e di ridurre i rischi per gli investitori. In particolare i requisiti patrimoniali per le esposizioni verso progetti infrastrutturali dovrebbero essere ridotti, a condizione che siano rispettati una serie di criteri per ridurre il profilo di rischio e aumentare la prevedibilità dei flussi di cassa. La Commissione dovrebbe riesaminare la disposizione entro [tre anni dopo l'entrata in vigore] per valutare a) il suo impatto sul volume degli investimenti infrastrutturali ▌ e b) la sua adeguatezza da un punto di vista prudenziale. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se sia necessario estendere l'ambito di applicazione agli investimenti infrastrutturali da parte delle imprese.
(55) L'articolo 508, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 prescrive alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), lettere b) e c), di tale regolamento; se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa. La proposta legislativa potrebbe introdurre nuovi requisiti per queste imprese. Al fine di garantire la proporzionalità ed evitare inutili e ripetitive modifiche regolamentari, alle imprese di investimento che non hanno rilevanza sistemica dovrebbe pertanto essere precluso di conformarsi alle nuove disposizioni che modificano il regolamento (UE) n. 575/2013. Le imprese di investimento che presentano lo stesso rischio sistemico degli enti creditizi dovrebbero tuttavia essere soggette agli stessi requisiti che si applicano agli enti creditizi.
(55 bis) Come raccomandato dall'ABE, dall'ESMA e dalla BCE, in ragione del loro specifico modello di business, le infrastrutture che operano sui mercati finanziari sotto forma di controparti centrali e depositari centrali di titoli dovrebbero essere esentate dall'osservanza del coefficiente di leva finanziaria, del requisito minimo di fondi propri e del coefficiente netto di finanziamento stabile. Tali enti sono tenuti ad ottenere una licenza bancaria per il solo motivo di avere accesso ai depositi overnight delle banche centrali e di svolgere il ruolo di veicoli fondamentali per la realizzazione di importanti obiettivi politici e regolamentari nel settore finanziario. La Commissione dovrebbe garantire, a tale proposito, la conformità alle raccomandazioni dell'ABE, dell'ESMA e della BCE, concedendo le pertinenti esenzioni.
(56) Alla luce del rafforzamento della vigilanza di gruppo derivante dal rafforzamento del quadro normativo prudenziale e dalla creazione dell'Unione bancaria, è auspicabile che gli enti beneficino più che mai dei vantaggi del mercato unico, anche per garantire un'efficiente gestione delle risorse di capitale e di liquidità all'interno del gruppo. Pertanto la possibilità di rinunciare all'applicazione dei requisiti a livello individuale per le filiazioni o le imprese madri dovrebbe essere messa a disposizione dei gruppi transfrontalieri, a condizione che vi siano adeguate garanzie per assicurare che i soggetti che beneficiano della deroga dispongano di un livello sufficiente di capitale e di liquidità. Laddove siano soddisfatte tutte le garanzie, spetta all'autorità competente decidere se concedere tali deroghe. Le decisioni delle autorità competenti dovrebbero essere debitamente motivate.
(56 bis) In linea con il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione proposto dal Comitato di Basilea per introdurre il quadro di valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio basato sui criteri del prezzo reale, le banche dovrebbero poter valutare la soglia richiesta per un fattore di rischio sulla base di dati affidabili sui prezzi, che riflettano la realtà del mercato. I dati delle operazioni generati soltanto dalla banca potrebbero non essere sufficienti per una valutazione affidabile del rischio. Il presente regolamento dovrebbe consentire alle banche di utilizzare gli aggregatori di dati, che possono essere forniti anche da terzi, in quanto strumenti in grado di aggregare e ottenere i prezzi reali dei vari mercati, fornire alla banca un quadro più ampio nell'ambito della valutazione del rischio e migliorare l'affidabilità dei dati utilizzati per modellizzare la soglia dei fattori di rischio.
(57) Al fine di agevolare gli enti per quanto concerne la conformità con le norme stabilite dal presente regolamento e dalla direttiva 36/2013/UE, nonché con le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e i modelli adottati per attuare tali norme, l'ABE dovrebbe sviluppare uno strumento informatico per guidare gli enti attraverso le disposizioni, le norme e i modelli pertinenti in relazione alle loro dimensioni e al loro modello aziendale.
(58) Per agevolare la comparabilità delle informative l'ABE dovrebbe essere incaricata di mettere a punto modelli di informativa standardizzati per tutti i principali obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In sede di elaborazione di tali modelli standardizzati, l'ABE dovrebbe tener conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività.
(59) Al fine di garantire l'adeguata definizione di alcune specifiche disposizioni tecniche del regolamento (UE) n. 573/2013 e di tener conto di eventuali sviluppi a livello internazionale, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'elenco dei prodotti o servizi le cui attività e passività possono essere considerate interdipendenti e per quanto riguarda la definizione del trattamento delle operazioni in strumenti derivati, delle operazioni di prestito garantite e delle operazioni correlate ai mercati finanziari, nonché delle operazioni non garantite di durata inferiore a sei mesi con clienti finanziari per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile.
(60) È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE in materia di requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, per gli strumenti esposti a rischi residui, i calcoli di default improvviso e inatteso, autorizzazione all'uso di modelli interni per il rischio di mercato, i test retrospettivi dei modelli interni, l'assegnazione di profitti e perdite, i fattori di rischio non modellizzabili e il rischio di default nel metodo dei modelli interni per il rischio di mercato mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all'entità e alla complessità di tali enti e delle loro attività.
(61) Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di grandi esposizioni, la Commissione dovrebbe specificare, mediante l'adozione di atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l'esistenza di un gruppo di clienti connessi, quali sono le modalità di calcolo del valore delle esposizioni derivanti dai contratti di cui all'allegato II e dai derivati su crediti non stipulati direttamente con un cliente ma che costituiscono il sottostante di uno strumento di debito o di capitale emesso da tale cliente e in quali casi ed entro quali limiti di tempo le autorità competenti possono consentire il superamento del limite delle esposizioni. La Commissione dovrebbe altresì emanare norme tecniche di regolamentazione per specificare il formato e la frequenza delle segnalazioni in materia di grandi esposizioni, nonché i criteri per individuare le banche ombra cui fanno riferimento gli obblighi di segnalazione per le grandi esposizioni.
(61 bis) Le obbligazioni sovrane svolgono un ruolo cruciale nel fornire attività liquide di elevata qualità per gli investitori nonché fonti di finanziamento stabili per i governi. Tuttavia, in alcuni Stati membri gli enti finanziari hanno investito eccessivamente in obbligazioni emesse dai rispettivi governi e ciò comporta un'eccessiva "preferenza nazionale". Considerando che uno degli obiettivi principali dell'Unione bancaria è quello di rompere il legame tra banche e rischio sovrano e che il quadro normativo dell'Unione sul trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe rimanere conforme alle norme internazionali, le banche dovrebbero proseguire i loro sforzi verso una maggiore diversificazione dei portafogli di obbligazioni sovrane.
(62) In materia di rischio di controparte, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione degli aspetti connessi al fattore di rischio significativo delle operazioni, al delta di vigilanza e alla maggiorazione della categoria del rischio di posizione in merci.
(63) Prima dell'adozione di atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(64) Per far fronte in modo più efficace agli sviluppi che interesseranno nel corso del tempo le norme sull'informativa sia a livello internazionale che a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere un mandato per modificare gli obblighi di informativa stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per mezzo di un atto delegato.
(65) L'ABE dovrebbe presentare una relazione sugli ambiti in cui la proporzionalità del pacchetto di segnalazione a fini di vigilanza dell'Unione potrebbe essere migliorata in termini di portata, livello di dettaglio o frequenza e formulare quanto meno raccomandazioni concrete sulle possibili modalità per ridurre idealmente del 20% o più e di almeno il 10% i costi medi di conformità per i piccoli enti mediante requisiti modificati meno rigorosi.
(65 bis) È inoltre opportuno che l'ABE, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e con la partecipazione delle altre autorità competenti, in particolare la BCE, elabori una relazione dettagliata sulla necessità di una revisione del sistema di segnalazione, che dovrebbe fungere da base per una proposta legislativa della Commissione europea. L'obiettivo della suddetta relazione dovrebbe essere quello di istituire un sistema integrato e uniforme in materia di obblighi di segnalazione relativamente ai dati statistici e prudenziali per tutti gli enti stabiliti nell'Unione. Tale sistema dovrebbe, tra l'altro, utilizzare definizioni e norme uniformi per i dati da raccogliere, garantire uno scambio di informazioni affidabile e permanente tra le autorità competenti e prevedere l'istituzione di un organismo centrale per i dati statistici e prudenziali che gestisca, riunisca e diffonda le richieste di dati e i dati raccolti. L'obiettivo perseguito attraverso questa centralizzazione e armonizzazione della raccolta e delle richieste dei dati è quello di evitare che autorità diverse richiedano a più riprese dati simili o identici, riducendo notevolmente, in questo modo, l'onere amministrativo e finanziario, sia per le autorità competenti che per gli enti.
(66) Ai fini dell'applicazione dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC, la Commissione dovrebbe specificare, mediante l'adozione di una norma tecnica di regolamentazione, il modo in cui gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni nell'ambito del metodo basato sul regolamento di gestione quando uno qualsiasi dei parametri necessari per tale calcolo non è disponibile.
(67) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento e il perfezionamento della normativa UE vigente per garantire l'applicazione di requisiti prudenziali uniformi agli enti creditizi e alle imprese di investimento in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il presente regolamento non dovrebbe richiedere agli enti di fornire informazioni basate su quadri contabili diversi da quelli ad essi applicabili ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione e nazionale.
(67 bis) Il completamento dell'Unione bancaria costituisce un importante passo avanti nel creare mercati transfrontalieri ben funzionanti e garantire che i clienti delle banche possano beneficiare degli effetti positivi risultanti da un mercato bancario europeo armonizzato e integrato, in grado di offrire parità di condizioni per le banche europee. Nonostante gli importanti progressi compiuti per quanto riguarda il completamento dell'Unione bancaria, restano alcuni ostacoli, ad esempio in materia di opzioni e discrezionalità. L'armonizzazione delle norme resta particolarmente difficile in materia di grandi esposizioni infragruppo transfrontaliere, poiché il meccanismo di vigilanza unico non ha competenza esclusiva in questo settore. Inoltre, le attività transfrontaliere all'interno dell'Unione bancaria sono pienamente soggette alla metodologia utilizzata dal CBVB, il che rende meno attraente per una banca situata in un paese della zona euro espandere la propria attività in un altro paese della zona euro rispetto al suo mercato interno. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe, in stretta collaborazione con la BCE, il CERS e l'ABE, riesaminare il quadro attuale, pur mantenendo un approccio equilibrato e solido sotto il profilo prudenziale verso i paesi d'origine e ospitanti e tenendo conto dei potenziali benefici e rischi per gli Stati membri e le regioni.
(68) Alla luce delle modifiche del trattamento delle esposizioni verso QCCP, e specificamente del trattamento dei contributi degli enti ai fondi di garanzia delle QCCP, dovrebbero inoltre essere modificate le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 che sono state introdotte in tale regolamento dal regolamento (UE) n. 575/2013 e che spiegano in dettaglio il calcolo del capitale ipotetico delle CCP che viene poi utilizzato dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri.
(69) Talune disposizioni relative ai nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili che attuano la norma TLAC dovrebbero applicarsi dal 1º gennaio 2019, come convenuto a livello internazionale.
(70) Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
(a) requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
(b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;
(c) requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
(d) obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c) e alla leva finanziaria;
(e) obblighi di informativa al pubblico.
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità di risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.
Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.";
(2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2Poteri di vigilanza
1. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.
2. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE e al presente regolamento.
3. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano per garantire il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri e passività ammissibili.
4. Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014, e la BCE assicurano uno scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti e garantiscono il reciproco accesso alle rispettive banche dati.";
(3) L'articolo 4 è così modificato:
(a) al paragrafo 1, il punto 7) è sostituito dal seguente:
"(7) «organismo di investimento collettivo» o «OIC», un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13], o un FIA secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14];"
(b) al paragrafo 1, il punto 20) è sostituito dal seguente:
"20) «società di partecipazione finanziaria», un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari e che non è una società di partecipazione finanziaria mista.
Le filiazioni di un ente finanziario sono principalmente enti o enti finanziari se almeno una di esse è un ente e se più del 50% del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale o altro indicatore ritenuto idoneo dall'autorità competente dell'ente finanziario è connesso alle filiazioni che sono enti o enti finanziari.";
(c) al paragrafo 1, il punto 26) è sostituito dal seguente:
"26) «ente finanziario», un'impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] e una società di gestione del risparmio, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite, rispettivamente, all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;";
(c bis) al paragrafo 1, punto 27), la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) un'impresa di assicurazione di un paese terzo (non UE);";
(c ter) al paragrafo 1, punto 27), la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) un'impresa di riassicurazione di un paese terzo (non UE);";
(c quater) al paragrafo 1, punto 27), il seguente comma è aggiunto dopo la lettera l):
"Ai fini del presente regolamento, le imprese di cui alle lettere d), f) e h) sono considerate entità del settore finanziario quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) le azioni di tali imprese non sono quotate in un mercato europeo regolamentato;
b) tali imprese non agiscono secondo un modello aziendale assicurativo a rischio finanziario ridotto;
c) l'ente detiene più del 15% dei diritti di voto o del capitale di detta impresa.
Ciononostante, le autorità competenti degli Stati membri mantengono il potere di equiparare tali entità a quelle del settore finanziario qualora non ritengano adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini della vigilanza degli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione.";
(d) al paragrafo 1, punto 39), è inserito il seguente comma:
"Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come costituenti un gruppo di clienti connessi.";
(d bis) È aggiunto il seguente punto 39 bis):
"«parte correlata», una persona fisica o un suo parente stretto, o una persona giuridica che è collegata all'organo di amministrazione dell'ente;";
(e) al paragrafo 1, punto 71), lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"b) ai fini dell'articolo 97, la somma dei seguenti elementi:";
(f) al paragrafo 1, punto 72), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;";
(g) al paragrafo 1, il punto 86) è sostituito dal seguente:
"86) «portafoglio di negoziazione», l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione, per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione o posizioni di cui all'articolo 104, paragrafo 2, escluse le posizioni di cui all'articolo 104, paragrafo 3;";
(h) al paragrafo 1, il punto 91) è sostituito dal seguente:
"91) «esposizione da negoziazione», un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;";
(i) al paragrafo 1, il punto 96) è sostituito dal seguente:
"96) «copertura interna», una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o tra due unità di negoziazione;";
(i bis) al paragrafo 1, punto 127), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7 o sono affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, a un organismo centrale;";
(j) al paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
"129) «autorità di risoluzione», un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;
130) «entità di risoluzione», un'entità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 bis, della direttiva 2014/59/UE;
131) «gruppo di risoluzione», un gruppo di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE;
132) «ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII)», un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;
133) «ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE (G-SII non UE)», un gruppo bancario o una banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non sono G-SII e che sono inclusi nell'elenco di G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), regolarmente aggiornato;
134) «filiazione significativa», una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:
(a) la filiazione detiene più del 5% delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;
(b) la filiazione genera più del 5% del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;
(c) la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria della filiazione è superiore al 5% della misura dell'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria della sua impresa madre apicale;
135)«soggetto G-SII», un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE;
136) «strumento del bail-in», lo strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59/UE;
137) «gruppo», un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o da imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[16];
138) «operazione di finanziamento tramite titoli» o «SFT», un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento con margini;
139) «impresa di investimento sistemica», un'impresa di investimento che è stata individuata come G-SII o O-SII conformemente all'articolo 131, paragrafo 1, 2 o 3, della direttiva 2013/36/UE;
140) «margine iniziale» o «IM», la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio di operazioni nel periodo di tempo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente i loro rischi di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di operazioni;
141) «rischio di mercato», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato;
142) «rischio di cambio», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;
143) «rischio di posizione in merci», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;
144) «unità di negoziazione», un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) costituito dall'ente per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione conformemente a una strategia di business ben definita e coerente e che opera con la stessa struttura di gestione dei rischi;
144 bis) «ente piccolo e non complesso», un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti, a condizione che non si tratti di un grande ente quale definito al punto 144 ter):
(a) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo corrente di informativa annuale;
(b) l'ente non è soggetto a obblighi o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
(c) il portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94;
(d) il valore totale delle posizioni in strumenti derivati è inferiore o pari al 2% del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio, stante che nel computo delle posizioni in strumenti derivati vanno inclusi soltanto i derivati detenuti a scopo di negoziazione;
(e) l'ente non utilizza modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri;
(f) l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come "ente piccolo e non complesso" presso l'autorità competente;
(g) l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato "piccolo e non complesso".
In deroga alla lettera a) e a condizione che l'autorità competente lo ritenga necessario, è a discrezione dell'autorità competente diminuire la soglia da 5 miliardi di EUR a 1,5 miliardi di EUR o fino a un massimo dell'1% del prodotto interno lordo dello Stato membro in cui è stabilito l'ente, purché l'importo pari all'1% del prodotto interno lordo dello Stato membro in questione sia inferiore a 1,5 miliardi di EUR.
In deroga alla lettera e), l'autorità competente può autorizzare l'utilizzo limitato di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per filiazioni che utilizzano i modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto agli obblighi di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater a livello consolidato;
144 ter) «grande ente», un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:
(a) l'ente è stato individuato come ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;
(b) l'ente è stato individuato come altro ente a rilevanza sistemica (O-SII) a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;
(c) nello Stato membro in cui è stabilito, l'ente figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;
(d) il valore totale delle attività dell'ente sulla base della sua situazione consolidata è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
(e) il rapporto tra le attività totali dell'ente e il PIL dello Stato membro in cui è stabilito è in media pari o superiore al 20% nel quadriennio immediatamente precedente il periodo corrente di informativa annuale;
144 quater) «grande filiazione», una filiazione che risponde alla definizione di grande ente;
144 quinquies) «ente non quotato», un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
144 sexies) «depositario centrale di titoli» o «CSD», un CSD quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e autorizzato conformemente all'articolo 16 dello stesso regolamento;
144 septies) «banca CSD», ente creditizio designato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 per fornire servizi accessori di tipo bancario a norma della sezione C dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014;
144 octies) «ente creditizio dell'infrastruttura dei mercati finanziari» o «ente creditizio FMI», una CCP autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o un CSD anch'esso autorizzato come ente creditizio o banca CSD;
144 nonies) «vendite su larga scala», vendite effettuate da enti nel contesto di un programma pluriennale finalizzato alla riduzione sostanziale dell'importo delle esposizioni in stato di default nei loro bilanci e che sono state precedentemente notificate dagli enti alla rispettiva autorità competente. Coprono almeno il 15% di tutti i default osservati ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), durante il periodo di attuazione del programma.";
(k) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 39, primo comma, lettera a) o b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";
(4) L'articolo 6 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti da due a cinque, sette e otto.";
(b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. In deroga al paragrafo 1, solo gli enti identificati come entità di risoluzione che sono anche G-SII o fanno parte di un G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano il requisito di cui all'articolo 92 bis su base individuale.
Solo le filiazioni significative di un G-SII non UE che non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE, non sono entità di risoluzione e non hanno filiazioni si conformano all'articolo 92 ter su base individuale.";
(b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE si conformano su base individuale agli obblighi fissati nella parte sei. Gli enti creditizi FMI che non effettuano la trasformazione delle scadenze non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati all'articolo 413, paragrafo 1. In attesa che la Commissione presenti il rapporto di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.";
(b ter) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, e gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o 3, si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette. Gli enti creditizi FMI non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette.";
(5) all'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le autorità competenti possono rinunciare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni, qualora sia la filiazione che l'impresa madre abbiano la sede centrale nello stesso Stato membro e la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'impresa madre che è un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:
(a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione;
(b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
(c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
(d) l'impresa madre detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.
2. Dopo aver consultato l'autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorità competente può rinunciare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a una filiazione avente la sede centrale in uno Stato membro diverso rispetto all'impresa madre e inclusa nella vigilanza su base consolidata dell'impresa madre, che è un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c);
(aa) l'importo del requisito di fondi propri cui si applica la deroga non supera il 25% del requisito minimo di fondi propri;
(ab) l'impresa madre detiene il 100% dei diritti di voto connessi con la detenzione di azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione;
(b) l'ente concede alla sua filiazione una garanzia che in ogni momento soddisfa le seguenti condizioni:
(i) è fornita almeno per un importo pari all'importo del requisito di fondi propri della filiazione cui si applica la deroga;
(ii) è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza o, se ciò accade prima, quando la filiazione si trova in una delle circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;
(iii) è pienamente coperta per almeno il 50% del suo importo da un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[17];
(iv) la garanzia e il contratto di garanzia finanziaria sono soggetti alla legge dello Stato membro in cui è situata la sede centrale della filiazione, salvo diversamente specificato dall'autorità competente della filiazione;
(v) la garanzia reale a sostegno della garanzia è una garanzia reale ammissibile di cui all'articolo 197, che, dopo l'applicazione di coefficienti di scarto adeguatamente prudenti, è sufficiente a coprire integralmente l'importo di cui al punto iii);
(vi) la garanzia reale a sostegno della garanzia non è vincolata e non è utilizzata a sostegno di qualsiasi altra garanzia;
(vii) non vi è alcun ostacolo giuridico, regolamentare o operativo al trasferimento della garanzia dall'impresa madre alla filiazione in questione.
2 bis. Il paragrafo 2 non si applica a una filiazione che superi la soglia di significatività quale stabilita all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2 ter. L'ABE esamina, in collaborazione con tutte le autorità competenti:
(a) la possibilità di aumentare la soglia di cui al paragrafo 2, lettera b), e
(b) le incidenze della deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale a norma del paragrafo 2.
La valutazione riguarda tra l'altro i seguenti elementi:
(a) eventuali adeguamenti per quanto riguarda le condizioni contrattuali e giuridiche che potrebbero migliorare i regimi esistenti;
(b) eventuali ostacoli, attuali o futuri, di natura giuridica, normativa o pratica riguardo all'attivazione della garanzia e al trasferimento della garanzia reale dall'ente che concede la garanzia per l'ente o il gruppo di enti cui si applica la deroga dalla garanzia e che traggono vantaggio da eventuali misure correttive;
(c) il trattamento delle grandi esposizioni, che sono stanziate come garanzia sotto forma di esposizioni intragruppo e che non sono già esentate dalla vigente normativa prudenziale a norma dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), o dell'articolo 493, paragrafo 3, lettera c).
L'ABE comunica le sue conclusioni alla Commissione entro ... [1 anno dall'applicazione del presente regolamento]. [Nota – da considerare in combinato disposto con l'emendamento che prevede che l'articolo 7, paragrafo 2, si applichi solo tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Sulla base dei risultati della propria relazione, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione o raccomandare alla Commissione di presentare una o più proposte legislative. I progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, in particolare le condizioni e le garanzie in base alle quali l'autorità competente può concedere una deroga.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione di atti delegati conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In alternativa la Commissione, entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della relazione] può presentare emendamenti alle norme tecniche di regolamentazione o, se necessario, una o più proposte legislative per l'attuazione delle raccomandazioni dell'ABE.";
(6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8Esonero dall'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale
1. Le autorità competenti possono rinunciare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni aventi sede centrale nello stesso Stato membro dell'ente e sottoporle a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'ente impresa madre su base consolidata o la filiazione su base subconsolidata si conforma alla parte sei;
(b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del sottogruppo di liquidità soggetti all'esonero conformemente al presente paragrafo e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti;
(c) gli enti del sottogruppo di liquidità hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;
(d) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).
2. Le autorità competenti possono rinunciare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni aventi sede centrale in Stati membri diversi rispetto all'ente e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità, solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:
(a) la loro valutazione della conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1;
(b) la loro valutazione della conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità ai criteri stabiliti all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il singolo sottogruppo di liquidità;
(c) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità;
(d) la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali sarà prevista la deroga all'applicazione della parte sei;
(e) la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;
(f) la condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;
(g) la piena comprensione delle implicazioni di tale esonero.
3. L'autorità competente per la vigilanza su base individuale di un ente e di tutte o alcune sue filiazioni aventi sede centrale in Stati membri diversi rispetto all'ente può rinunciare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei a detto ente e a tutte o alcune sue filiazioni e sottoporli a vigilanza come unico sottogruppo di liquidità purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) le condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b);
(b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata concede all'ente o al gruppo di enti aventi sede centrale in un altro Stato membro una garanzia che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
(i) viene concessa per un importo almeno equivalente all'importo dei deflussi netti di liquidità che la garanzia sostituisce e che è calcolato in conformità del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione[18] su base individuale per l'ente o su base subconsolidata per il gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia, senza tener conto di un eventuale trattamento preferenziale;
(ii) è attivata quando l'ente o il gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia non sono in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza o, se ciò accade prima, quando l'ente o il gruppo di enti soggetti all'esonero si trovano in una delle circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;
(iii) è pienamente coperta da un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE;
(iv) la garanzia e il contratto di garanzia finanziaria sono soggetti alla legge dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'ente o del gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia, salvo diversamente specificato dall'autorità competente di tali enti;
(v) la garanzia reale a sostegno della garanzia è ammissibile come attività liquida di qualità elevata ai sensi degli articoli da 10 a 13 e 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e, dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto di cui al titolo II, capo 2, del predetto regolamento, copre almeno il 50% dell'importo dei deflussi netti di liquidità calcolato in conformità a tale regolamento su base individuale per l'ente o su base subconsolidata per il gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia, senza tener conto di un eventuale trattamento preferenziale;
(vi) la garanzia reale a sostegno della garanzia non è vincolata e non è utilizzata a sostegno di qualsiasi altra operazione;
(vii) non vi sono e non sono previsti impedimenti legali, regolamentari o pratici al trasferimento delle garanzie reali dall'ente che concede la garanzia all'ente o gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia.
4. Le autorità competenti possono altresì applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a una o alcune delle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e sottoporre a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità la società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e le filiazioni che sono soggette all'esonero o solo le filiazioni che sono soggette all'esonero. I riferimenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 all'ente impresa madre coprono la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
5. Le autorità competenti possono altresì applicare i paragrafi 1, 2 e 3 agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, purché soddisfino tutte le condizioni ivi specificate, nonché ad altri enti legati da una relazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6, purché soddisfino tutte le condizioni ivi specificate. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti soggetti all'esonero a rispettare la parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità.
6. Se è stato concesso un esonero a norma dei paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o parti di esso a livello del singolo sottogruppo di liquidità e rinunciare all'applicazione, su base individuale, dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o di parti di esso.
Se è stato concesso un esonero a norma dei paragrafi da 1 a 5, per le parti della parte sei oggetto dell'esonero le autorità competenti applicano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 415 del presente regolamento a livello del singolo sottogruppo di liquidità e rinunciano all'applicazione dell'articolo 415 su base individuale.
7. In caso di mancata concessione di un esonero a norma dei paragrafi da 1 a 5 agli enti ai quali è stato in precedenza concesso un esonero su base individuale, le autorità competenti tengono conto del tempo necessario perché tali enti si preparino all'applicazione della parte sei, o parte di essa, e prevedono un adeguato periodo transitorio prima di applicare tali disposizioni a detti enti.";
(6 bis) è inserito il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis
1. Il 31 marzo di ogni anno, le autorità competenti comunicano all'ABE i casi in cui essi hanno concesso una deroga riguardo all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale a norma dell'articolo 7 e riguardo all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale a norma dell'articolo 8 e forniscono le seguenti informazioni:
(a) il nome e/o l'identificativo dell'entità legale della filiazione e dell'ente impresa madre che beneficiano della deroga;
(b) lo Stato membro di stabilimento della filiazione e dell'ente impresa madre;
(c) la base giuridica per la deroga e la data di concessione della deroga;
(d) la descrizione dettagliata delle deroghe alla vigilanza prudenziale concesse, corredata dei motivi per cui sono state concesse.
2. L'ABE verifica l'utilizzo e la concessione delle deroghe in seno all'Unione e riferisce alla Commissione al riguardo entro il 1º settembre di ogni anno. L'ABE definisce un formato uniforme per la notifica delle deroghe concesse e delle informazioni fornite.
3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla concessione di deroghe dai requisiti prudenziali e di liquidità da parte delle autorità competenti, in particolare in situazioni transfrontaliere.";
(7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11Trattamento generale
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento su base consolidata, i termini "ente", "ente impresa madre in uno Stato membro", "ente impresa madre nell'UE" e "impresa madre", si riferiscono a seconda dei casi anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate a norma dell'articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE.
2. Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette sulla base della loro situazione finanziaria consolidata. Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.
3. In deroga al paragrafo 2, solo gli enti imprese madri identificati come entità di risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII o di G-SII non UE si conformano all'articolo 92 bis su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18.
Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione si conformano all'articolo 92 ter su base consolidata nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18.
4. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte sei sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati ai punti (3) e (6) della sezione A dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE. In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 2, del presente regolamento, e ove il gruppo comprenda unicamente imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare gli enti imprese madri nell'UE dall'osservanza della parte sei su base consolidata, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.
Se è stato concesso un esonero a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.
5. In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta gli obblighi di cui alle parti da due a otto sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.
6. In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere all'ente di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma non pregiudica l'efficacia della vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
6 bis. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, per quanto riguarda un ente impresa madre inteso come un ente che appartiene a un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente a un organismo centrale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 6, e quando siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, o all'articolo 8, paragrafo 1.";
(8) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12Calcolo consolidato per i G-SII con più entità di risoluzione
Nel caso in cui più di un soggetto G-SII appartenente allo stesso G-SII è entità di risoluzione, l'ente impresa madre nell'UE del G-SII calcola l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a). Tale calcolo è effettuato sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre nell'UE come se fosse l'unica entità di risoluzione del G-SII.
Se l'importo calcolato conformemente al primo comma è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), di tutte le entità di risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e all'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
Ove l'importo calcolato conformemente al primo comma sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), di tutte le entità di risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e all'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.";
(9) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata
1. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.
Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis, 451 quinquies e 453 su base individuale o, se del caso, in conformità al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.
2. Gli enti identificati come entità di risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.
3. Il paragrafo 1, primo comma, non si applica agli enti imprese madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE o alle entità di risoluzione, nella misura in cui siano inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.
Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali filiazioni sono considerate grandi.
4. In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo si conforma alla parte otto sulla base della sua situazione consolidata. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come sue filiazioni.";
(9 bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
Applicazione dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata
1. Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento assolvono agli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.
2. Nell'applicare l'articolo 92 su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 270 bis se i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 non sono rispettati al livello di un soggetto stabilito in un paese terzo incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.";
(10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18Metodi di consolidamento prudenziale
1. Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che sono tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 del presente capo sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni. I paragrafi da 3 a 7 non si applicano in caso di applicazione della parte sei sulla base della situazione consolidata di un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista o sulla base della situazione subconsolidata di un sottogruppo di liquidità, come indicato agli articoli 8 e 10.
Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis o 92 ter su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi di risoluzione pertinenti.
2. Quando in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE è prescritta la vigilanza su base consolidata, le imprese strumentali sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.
3. Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.
5. In caso di partecipazione o di altri legami di capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
6. Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e
quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie.
Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 22, paragrafi da 7 a 9, della direttiva 2013/34/UE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali è effettuato il consolidamento nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";
(11) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22Subconsolidamento nei casi di soggetti di paesi terzi
1. Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli da 89 a 91 e alle parti tre e quattro sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli enti filiazioni possono non applicare le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 91 e alle parti tre e quattro sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività totali della loro filiazione nel paese terzo siano inferiori al 10% dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.";
(12) il titolo della parte due è sostituito dal seguente:
"FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI";
(12 bis) all'articolo 26 è inserito il seguente paragrafo:
"3 bis) Nella misura in cui i nuovi strumenti del capitale primario di classe 1 sono identici agli strumenti già autorizzati dall'autorità competente, nel senso che non differiscono riguardo ai criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, l'ente può, in deroga al paragrafo 3, limitarsi a notificare all'autorità competente la propria intenzione di emettere nuovi strumenti del capitale primario di classe 1.
Inoltre, l'ente trasmette all'autorità competente tutte le informazioni di cui essa necessita per poter determinare se gli strumenti in questione sono stati autorizzati dall'autorità competente.";
(12 ter) all'articolo 28, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
"La condizione di cui al paragrafo 1, lettera h, punto v, si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che l'ente sia soggetto all'obbligo di effettuare pagamenti a tutti i possessori degli strumenti, a condizione che l'ente abbia la possibilità di evitare che ciò gravi in modo sproporzionato sui fondi propri attraverso il rafforzamento del suo capitale primario di classe 1, in particolare con l'assegnazione di profitti ai fondi per rischi bancari generali o agli utili non distribuiti, prima di effettuare pagamenti ai possessori.";
(13) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del rischio di credito dell'ente.";
(14) l'articolo 36 è così modificato:
(a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i beni immateriali, a eccezione dei software.
Ai fini del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il termine "software". La definizione garantisce una determinazione delle circostanze solida sotto il profilo prudenziale laddove sia giustificata una non deduzione del software dagli elementi del capitale primario di classe 1 in un'ottica prudenziale e tiene debitamente conto dei seguenti elementi:
i. l'evoluzione del settore bancario in un ambiente sempre più digitale e le opportunità e le minacce che le banche incontrano nell'epoca della digitalizzazione;
ii. le differenze internazionali nel trattamento normativo degli investimenti nei software qualora vi sia una non deduzione del software dal capitale (ad esempio, se è trattato come bene materiale) nonché le diverse norme prudenziali che si applicano alle banche e alle imprese di assicurazione;
iii. la diversità del settore finanziario nell'Unione, comprese le imprese non regolamentate quali le tecnologie finanziarie (fintech).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui alla lettera b), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";
(b) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
"j) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;";
(15) l'articolo 37 è così modificato:
(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) l'importo da dedurre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente. Gli enti non reintegrano l'avviamento negativo nel loro capitale primario di classe 1.";
(b) è aggiunta la seguente lettera c):
"c) l'importo da dedurre è ridotto dell'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni imputabili a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.";
(16) all'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, create prima di [data di adozione del regolamento di modifica da parte del Collegio], se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:";
(17) all'articolo 45, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione lunga sia di almeno 365 giorni;";
(18) l'articolo 49 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, gli enti non detraggono gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo:
(a) il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
(b) tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa:
(i) è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione; o
(ii) è consolidata dall'ente con il metodo del patrimonio netto e le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini della vigilanza sugli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione;
(c) le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno delle entità che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;
(d) le posizioni detenute nel soggetto appartengono a:
(i) l'ente creditizio impresa madre;
(ii) la società di partecipazione finanziaria madre;
(iii) la società di partecipazione finanziaria mista madre;
(iv) l'ente;
(v) la filiazione di una delle entità di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
1 bis. Dal 31 dicembre 2022 e in deroga al paragrafo 1, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo:
(a) il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
(b) tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione;
(c) l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
(d) prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno dei soggetti che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;
(e) le posizioni detenute nell'entità appartengono a:
(i) l'ente creditizio impresa madre;
(ii) la società di partecipazione finanziaria madre;
(iii) la società di partecipazione finanziaria mista madre;
(iv) l'ente;
(v) la filiazione di una delle entità di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.";
(b) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"Il presente paragrafo non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter.";
(19) all'articolo 52, il paragrafo 1 è così modificato:
(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati;";
(a bis) alla lettera l), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) provengono da elementi distribuibili o da riserve costituite ai sensi della normativa nazionale;";
(b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
"p) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione ha sede nell'Unione, o se esso ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare il potere di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
Se l'emittente ha sede in un paese terzo e, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;";
(c) ▌sono aggiunte le seguenti lettere q) e r):
"q) quando l'emittente è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo ed è stato designato ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE come facente parte di un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione è stabilita nell'Unione, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio del potere di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
(r) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o diritti di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.";
(19 bis) all'articolo 54, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) se gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono stati emessi da un'impresa filiazione che ha sede in un paese terzo, il valore di attivazione pari o superiore al 5,125% di cui alla lettera a) è calcolato conformemente alla legge del paese terzo o alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a condizione che l'autorità competente, previa consultazione dell'ABE, ritenga che tali disposizioni siano almeno equivalenti ai requisiti di cui al presente articolo.";
(20) all'articolo 56, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;";
(21) all'articolo 59, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione lunga sia di almeno 365 giorni;";
(22) all'articolo 62, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 e nella misura specificata all'articolo 64;";
(23) l'articolo 63 è così modificato:
(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) gli strumenti sono emessi direttamente o i prestiti subordinati sono assunti direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versati;";
(b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il diritto o credito sul valore nominale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è di rango inferiore ai diritti o crediti da strumenti di passività ammissibili;";
(c) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
"n) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione ha sede nell'Unione, o se esso ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare il potere di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
Se l'emittente ha sede in un paese terzo e, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;";
(d) sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):
"o) quando l'emittente è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo ed è stato designato ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE come facente parte di un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione è stabilita nell'Unione, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio del potere di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
(p) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o diritti di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.";
(24) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:
"Articolo 64Ammortamento degli strumenti di classe 2
1. Gli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a cinque anni sono considerati nel loro importo integrale elementi di classe 2.
2. La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:
(a) il valore contabile degli strumenti o dei prestiti subordinati al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni di calendario compresi in tale periodo;
(b) il numero dei giorni di calendario rimanenti della durata contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinati.";
(25) all'articolo 66, è aggiunta la seguente lettera e):
"e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi delle passività ammissibili conformemente all'articolo 72 sexies che supera le passività ammissibili dell'ente.";
(26) all'articolo 69, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione lunga sia di almeno 365 giorni;";
(27) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente capo 5 bis:
"CAPO 5 bisPassività ammissibili
Sezione 1Elementi e strumenti di passività ammissibili
"Articolo 72 bisElementi di passività ammissibili
1. Le passività ammissibili comprendono i seguenti elementi, a meno che rientrino in una delle categorie di passività escluse di cui al paragrafo 2:
(a) gli strumenti di passività ammissibili per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, nella misura in cui non siano considerati elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;
(b) gli strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non siano considerati elementi di classe 2 a norma dell'articolo 64.
2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti passività sono escluse dagli elementi di passività ammissibili:
(a) i depositi protetti;
(b) i depositi a vista e i depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a un anno;
(c) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
(d) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;
(e) le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che in base alla normativa nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, a condizione che tutte le attività garantite relative ad un aggregato di copertura di obbligazioni garantite restino immuni, separate e dispongano di sufficienti finanziamenti, ed esclusa qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia reale che supera il valore delle attività, del pegno, del vincolo o della garanzia reale con i quali è garantita;
(f) qualsiasi passività derivante dalla detenzione di attività o denaro di clienti, incluse attività o denaro di clienti detenuti per conto di organismi di investimento collettivo, a condizione che il cliente sia protetto dal diritto fallimentare vigente;
(g) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'entità di risoluzione o una delle sue filiazioni (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile vigente;
(h) le passività nei confronti di enti, escluse quelle nei confronti di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
(i) le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o dei gestori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema;
(j) le passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
(i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;
(ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, quando la passività deriva dalla fornitura all'ente o all'impresa madre di beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali, e il creditore non è esso stesso un ente;
(iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto vigente;
(iv) sistemi di garanzia dei depositi, quando la passività deriva da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;
(k) passività risultanti da derivati;
(l) passività derivanti da strumenti di debito con derivati incorporati;
(l bis) passività che sono preferite ai creditori non garantiti di primo rango ai sensi del diritto fallimentare nazionale pertinente.
Ai fini della lettera l), i derivati incorporati non includono strumenti le cui condizioni prevedano un'opzione di estinzione anticipata per l'emittente o il titolare dello strumento in questione.
Ai fini della lettera l), gli strumenti di debito a interesse variabile derivati da un tasso di riferimento quale l'Euribor o il Libor non sono considerati strumenti di debito con derivati incorporati solo in base a questa caratteristica.
"Articolo 72 ter Strumenti di passività ammissibili
1. Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e solo nella misura prevista dal presente articolo.
2. Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) le passività sono emesse o assunte direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versate;
(b) le passività non sono acquistate da nessuno dei seguenti soggetti:
(i) l'ente o un soggetto incluso nello stesso gruppo di risoluzione;
(ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o indiretta, in forma di proprietà, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20% o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
(iii) i clienti al dettaglio quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, tranne quando sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) investono un importo aggregato non superiore al 10% del loro portafoglio di strumenti finanziari, e
b) l'importo investito è pari almeno a 10 000 EUR;
(c) l'acquisto delle passività non è finanziato dall'entità di risoluzione, né direttamente né indirettamente;
(d) il diritto o credito sul valore nominale delle passività a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è pienamente subordinato ai diritti o crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2. Il requisito di subordinazione è considerato soddisfatto nelle seguenti situazioni:
(i) le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività specificano che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2;
(ii) la legge che disciplina le passività specifica che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2;
(iii) gli strumenti sono emessi da un'entità di risoluzione nel cui bilancio non figura nessuna delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, che sia di rango pari o subordinato rispetto agli strumenti di passività ammissibili;
(f) le passività non sono protette né sono oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
(i) l'ente o le sue filiazioni;
(ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
(iii) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti i) e ii);
(g) le passività non sono soggette ad accordi di compensazione o diritti di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite nella risoluzione;
(h) le disposizioni che disciplinano le passività non contengono alcun incentivo per l'ente a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare prima della scadenza o ripagare in anticipo il valore nominale, a seconda dei casi, tranne nella situazione indicata all'articolo 72 quater, paragrafo 2 bis;
(i) fatto salvo l'articolo 72 quater, paragrafo 2, le passività non sono liquidabili da parte dei possessori degli strumenti prima della loro scadenza;
(j) se le passività, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
(k) fatto salvo l'articolo 72 quater, paragrafi 2 e 2 bis, le passività possono essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente solo quando sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 77 e 78;
▌
(m) le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità di risoluzione;
(n) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità di risoluzione o della sua impresa madre;
(o) la legge applicabile o le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività prescrivono che, laddove l'autorità di risoluzione esercita i poteri di svalutazione e conversione di cui all'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE, il valore nominale delle passività sia svalutato in via permanente o le passività siano convertite in strumenti del capitale primario di classe 1.
Ai fini della lettera d), se alcune delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, sono subordinate a crediti ordinari non garantiti a norma del diritto fallimentare nazionale, a causa, tra l'altro, del fatto che sono detenuti da un creditore che ha un rapporto speciale con il debitore, poiché è o è stato un azionista, in un rapporto di controllo o di gruppo, è un membro dell'organo di amministrazione o è collegato a uno qualsiasi dei soggetti summenzionati, la subordinazione non è valutata con riferimento ai crediti derivanti da tali passività escluse.
3. Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, l'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché:
(a) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d);
(b) le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione della passività escluse subordinate a crediti ordinari non garantiti a norma del diritto fallimentare nazionale di cui al paragrafo 2, ultimo comma; e
(c) ▌ l'autorità di risoluzione garantisca che la capacità di escludere, integralmente o parzialmente, le passività dal bail-in non comporti il rischio rilevante di impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento.
Un'autorità di risoluzione consente a un ente ▌ di ▌ includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al primo comma.
4. Quando un'autorità di risoluzione consente a un ente di prendere la decisione di conteggiare le passività di cui al paragrafo 3, secondo comma, le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili in aggiunta alle passività di cui al paragrafo 2, purché:
(a) la decisione dell'ente di non includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al paragrafo 3, primo comma, sia efficace conformemente al paragrafo 5;
(b) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) di tale paragrafo;
(c) le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione della passività escluse subordinate a crediti ordinari non garantiti a norma del diritto fallimentare nazionale di cui al paragrafo 2, ultimo comma;
(d) nel bilancio dell'ente, l'importo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, che sono di rango pari o inferiore a tali passività in caso di insolvenza non superi il 5% dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'ente;
(e) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non abbia un impatto negativo rilevante sulla possibilità di risoluzione dell'ente, come confermato dall'autorità di risoluzione dopo aver valutato gli elementi di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE.
5. Un'autorità di risoluzione può consentire a un ente di avvalersi dell'esenzione prevista al paragrafo 3 o al paragrafo 4. Un ente non può decidere di includere le passività di cui sia al paragrafo 3 che al paragrafo 4 negli elementi di passività ammissibili.
La decisione è pubblicata nella relazione annuale e prende effetto sei mesi dopo la pubblicazione della relazione. La decisione resta in vigore per almeno un anno.
6. L'autorità di risoluzione consulta l'autorità competente quando esamina se siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.
Articolo 72 quater Ammortamento degli strumenti di passività ammissibili
1. Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua di almeno un anno sono considerati a pieno titolo elementi di passività ammissibili.
Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua inferiore ad un anno non sono considerati elementi di passività ammissibili.
2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un'opzione di rimborso del possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.
2 bis. Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un incentivo per l'emittente a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale l'emittente può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.
Articolo 72 quinquies Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni di ammissibilità
Quando, nel caso di uno strumento di passività ammissibili, le condizioni applicabili di cui all'articolo 72 ter non sono più soddisfatte, le passività cessano immediatamente di essere considerate strumenti di passività ammissibili.
Le passività di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, possono continuare ad essere considerate strumenti di passività ammissibili finché sono considerate tali ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4.
Sezione 2 Deduzioni da elementi di passività ammissibili
Articolo 72 sexies Deduzioni da elementi di passività ammissibili
1. Gli enti identificati conformemente all'articolo 131 della direttiva 2013/36 deducono dagli elementi di passività ammissibili:
(a) gli strumenti propri di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, comprese le passività proprie che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
(b) gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, emessi da soggetti G-SII con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano stati concepiti per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità di risoluzione;
(c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 72 decies degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
(d) gli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi.
2. Ai fini della presente sezione, tutti gli strumenti aventi rango pari agli strumenti di passività ammissibili sono trattati come strumenti di passività ammissibili, ad eccezione degli strumenti aventi rango pari agli strumenti riconosciuti come passività ammissibili ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4.
3. Ai fini della presente sezione gli enti possono calcolare l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, come segue:
dove:
h = l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3;
I = l'indice che individua l'ente emittente;
Hi = l'importo totale delle passività ammissibili detenute dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3;
li = l'importo delle passività incluse negli elementi di passività ammissibili dall'ente emittente «i» entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'ente emittente;
Li = l'importo totale delle passività in essere dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'emittente.
4. Quando un ente impresa madre nell'UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all'articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo di risoluzione dell'ente impresa madre, l'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, di concerto con le autorità di risoluzione delle filiazioni interessate, può autorizzare l'ente impresa madre a non applicare il paragrafo 1, lettere c) e d), e il paragrafo 2 deducendo un importo inferiore specificato dall'autorità di risoluzione del paese d'origine. Il predetto importo inferiore deve essere almeno pari all'importo (m) calcolato come segue:
dove:
I = l'indice che individua la filiazione;
Oi = l'importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» riconosciuto nei fondi propri consolidati dall'ente impresa madre;
Pi = l'importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre;
rRG = il rapporto applicabile al rispettivo gruppo di risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE;
Ri = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto G-SII «i» calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.
Qualora l'ente impresa madre sia autorizzato a dedurre l'importo inferiore in conformità al primo comma, la differenza tra l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1, lettere c) e d), e al paragrafo 2 e l'importo inferiore è dedotta dalla filiazione dal corrispondente elemento di fondi propri e passività ammissibili.
Articolo 72 septies Deduzioni di strumenti propri di passività ammissibili detenuti
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
(a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
(i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;
(ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
(b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di passività ammissibili in tali indici;
(c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di passività ammissibili derivanti dalla detenzione di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di passività ammissibili derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportino un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
(i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
(ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 72 octies Base di deduzione per gli elementi di passività ammissibili
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli enti deducono le posizioni lunghe lorde, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli da 72 nonies a 72 decies.
Articolo 72 nonies Deduzione delle passività ammissibili detenute da altri soggetti G-SII
Gli enti che non si avvalgono dell'eccezione di cui all'articolo 72 undecies operano le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
(a) possono calcolare gli strumenti di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, purché le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
(i) la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno;
(ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
(b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di passività ammissibili in tali indici.
Articolo 72 decies Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII
1. Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
(a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10% degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, dopo aver applicato:
(i) gli articoli da 32 a 35;
(ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
(iii) gli articoli 44 e 45;
(b) l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'entità di risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dagli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
(a) l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
(b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.
4. L'importo delle posizioni detenute di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10% degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), non può essere dedotto ed è soggetto ai fattori di ponderazione del rischio applicabili a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti applicabili di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
5. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo delle posizioni detenute da ponderare per il rischio a norma del paragrafo 4 per la percentuale derivante dal calcolo di cui al paragrafo 3, lettera b).
Articolo 72 undecies Eccezione alle deduzioni dagli elementi di passività ammissibili per il portafoglio di negoziazione
1. Gli enti possono decidere di non dedurre una parte designata degli strumenti di passività ammissibili da loro detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente che nel complesso e misurata su base lunga lorda sia pari o inferiore al 5% degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione degli articoli da 32 a 36, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a) le posizioni sono detenute nel portafoglio di negoziazione;
(b) gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.
2. Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 sono soggetti ai requisiti di fondi propri per gli elementi compresi nel portafoglio di negoziazione.
3. Quando, nel caso di posizioni detenute dedotte a norma del paragrafo 1, le condizioni di cui a tale paragrafo cessano di essere soddisfatte, le posizioni sono dedotte a norma dell'articolo 72 octies senza l'applicazione delle eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.
Sezione 3 Fondi propri e passività ammissibili
Articolo 72 duodeciesPassività ammissibili
Le passività ammissibili di un ente sono costituite dagli elementi di passività ammissibili dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies.
Articolo 72 terdeciesFondi propri e passività ammissibili
I fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività ammissibili.";
(28) nella parte due, titolo I, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:
"Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili";
(29) l'articolo 73 è così modificato:
(a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Distribuzioni su strumenti";
(b) i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili a meno che l'ente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
b) la capacità dello strumento o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
c) la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.
L'autorità competente consulta l'autorità di risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
3. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni su tali strumenti o passività sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili.
4. Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili.";
(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli enti segnalano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale e di passività ammissibili.";
(30) all'articolo 75, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 nonies, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:";
(31) all'articolo 76, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzata per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;
b) le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente.
2. Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:
a) strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e strumenti di passività ammissibili inclusi negli indici;
b) strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario inclusi negli indici;
c) strumenti di passività ammissibili di enti inclusi negli indici.
3. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui a una o più delle lettere del paragrafo 2, a seconda dei casi.";
(32) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
"Articolo 77 Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili
1. Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una o entrambe le seguenti alternative:
(a) riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;
(b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1, degli strumenti di classe 2 o degli strumenti di passività ammissibili, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.
1 bis. Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità di risoluzione per una o entrambe le seguenti alternative:
(a) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale;
(b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aventi una durata residua inferiore a un anno che sono stati precedentemente considerati strumenti di passività ammissibili e che non sono contemplati dal paragrafo 1, laddove l'ente su base individuale o il gruppo di risoluzione di cui l'ente è una filiazione su base consolidata, a seconda dei casi, non soddisfi il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
1 ter. Le autorità competenti possono sostituire il requisito dell'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 con un obbligo di notifica se la riduzione del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, a seconda dei casi, non è significativa.
1 quater. Quando un ente fornisce all'autorità competente sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri sufficientemente superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, l'ente può intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 1, purché:
(a) tale azione non comporti una riduzione di fondi propri tale da determinare una situazione in cui i fondi propri dell'ente scendano al di sotto dei requisiti di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE e un margine aggiuntivo del 2,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del presente regolamento;
(b) l'ente comunichi all'autorità competente la sua intenzione di intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 1 e presenti tutte le informazioni necessarie a valutare se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte.
Quando un ente fornisce all'autorità di risoluzione sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività ammissibili sufficientemente superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'ente può intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 1, purché:
(a) tale azione non comporti una riduzione di fondi propri e passività ammissibili tale da determinare una situazione in cui i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente scendano al di sotto dei requisiti di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/59/UE e un margine aggiuntivo del 2,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del presente regolamento;
(b) l'ente comunichi all'autorità competente e di risoluzione la sua intenzione di intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 1 e presenti tutte le informazioni necessarie a valutare se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte.";
(33) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
"Articolo 78 Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri e le passività ammissibili
1. L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
(a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
(b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione in questione, superano i requisiti di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/59/UE di un margine che l'autorità competente considera necessario.
L'autorità competente consulta l'autorità di risoluzione prima di concedere l'autorizzazione.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa soltanto per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3% dell'emissione pertinente e il 10% del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di strumenti di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10% dell'emissione pertinente e il 3% dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a seconda del caso. Nel caso di strumenti di passività ammissibili, l'importo predeterminato è fissato dall'autorità di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente.
Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.
2. Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti di capitale e passività di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.
3. Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può rinunciare all'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.
4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 nei cinque anni successivi alla data di emissione qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una o più delle seguenti condizioni:
(a) esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
(i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;
(ii) l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
(b) esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
(c) gli strumenti sono oggetto di una clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 484 del CRR;
(d) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;
(e) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 sono riacquistati a fini di supporto agli scambi.
L'autorità competente consulta l'autorità di risoluzione in merito a tali condizioni prima di concedere l'autorizzazione.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
(a) il significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell'ente»;
(b) la «base appropriata» sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;
(c) la procedura, compresi i limiti e le procedure per la concessione dell'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per un'azione di cui all'articolo 77, e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni di cui all'articolo 77, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda;
(d) le circostanze eccezionali cui al paragrafo 4;
(e) il significato del termine «supporto agli scambi» di cui al paragrafo 4.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [tre mesi dopo l'entrata in vigore].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";
(34) l'articolo 79 è così modificato:
(a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili";
(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se un ente detiene strumenti di capitale o passività o ha concesso prestiti subordinati, a seconda dei casi, considerati temporaneamente strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 in un soggetto del settore finanziario o strumenti di passività ammissibili in un ente e l'autorità competente ritiene che tali posizioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto o dell'ente, l'autorità competente può, su base temporanea, rinunciare all'applicazione delle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero altrimenti applicabili a tali strumenti.";
(35) l'articolo 80 è così modificato:
(a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Revisione continua della qualità dei fondi propri e delle passività ammissibili";
(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai rispettivi criteri di ammissibilità di cui al presente regolamento.
Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione.";
(c) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"3. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:";
(36) all'articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli interessi di minoranza comprendono la somma degli elementi del capitale primario di classe 1 di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) la filiazione è:
(i) un ente;
(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali tanto rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
(b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
(c) gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.";
(37) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
"Articolo 82 Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili
Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) la filiazione è:
(i) un ente;
(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali tanto rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
(b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
(c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.";
(38) all'articolo 83, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi fino al 31 dicembre 2021 nel capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:";
(38 bis) all'articolo 85, è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi fondo proprio ammissibile risultante all'interno del sistema di controgaranzia.";
(38 ter) all'articolo 87, è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi fondo proprio ammissibile risultante all'interno del sistema di controgaranzia.";
(39) l'articolo 92 è così modificato:
(a) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
"d) un coefficiente di leva finanziaria del 3%;
d bis) in deroga alla lettera d), ogni G-SII aggiunge il 50% della riserva per i G-SII calcolata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE al requisito di leva finanziaria del 3%.";
(b) al paragrafo 3, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"b) i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
(i) i rischi di mercato determinati conformemente al titolo IV della presente parte;
(ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
c) i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato determinati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività che generano rischi di cambio o di posizioni in merci;
d) i requisiti di fondi propri determinati conformemente al titolo V, ad eccezione dell'articolo 379 per il rischio di regolamento.";
(40) sono inseriti i seguenti articoli 92 bis e 92 ter:
"Articolo 92 bis Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità di risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:
(a) un coefficiente basato sul rischio del 18%, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;
(b) un coefficiente non basato sul rischio del 6,75%, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
2. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:
(a) entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;
(b) entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;
(c) entro due anni dalla data in cui l'entità di risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità di risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
3. Qualora la somma risultante dall'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), ad ogni entità di risoluzione dello stesso G-SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, o all'articolo 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 92 ter Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE
1. Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione soddisfano costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili compreso tra il 75% e il 90% dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.
A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se sono detenuti dall'impresa madre dell'ente in un paese terzo.
2. Il requisito di fondi propri e passività ammissibili entro l'intervallo di cui al paragrafo 1 è determinato dall'autorità di risoluzione ospitante della filiazione significativa, in consultazione con l'autorità d'origine del gruppo di risoluzione, tenendo conto della strategia di risoluzione del gruppo e delle implicazioni sulla stabilità finanziaria.";
(41) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:
"Articolo 94 Deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni
1. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
(a) il 5% delle attività totali dell'ente;
(b) 50 milioni di EUR.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
(a) per i contratti di cui all'allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui all'allegato II, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b);
(b) per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a), gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).
3. Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione a una determinata data ai fini del paragrafo 1 conformemente alle seguenti prescrizioni:
(a) tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel calcolo, ad eccezione delle seguenti:
(i) le posizioni in derivati su tassi di cambio e merci che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci esterne al portafoglio di negoziazione;
(ii) i derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte;
(b) tutte le posizioni sono valutate al loro prezzo di mercato alla data determinata; se il prezzo di mercato di una posizione non è disponibile a tale data, gli enti adottano il valore di mercato più recente per tale posizione;
(c) il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.
3 bis. Qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento, indipendentemente dagli obblighi di cui agli articoli 74 e 83 della direttiva 2013/36/UE, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102, 103 e 104 ter e all'articolo 105, paragrafo 3, della parte tre, titolo I, capo 3, del presente regolamento.
4. Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2.
5. L'ente che non soddisfa più una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità competente.
6. L'ente cessa di determinare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:
(a) l'ente non soddisfa una o più condizioni di cui al paragrafo 1 per tre mesi consecutivi;
(b) l'ente non ha soddisfatto una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
7. Se un ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.
8. Gli enti non assumono una posizione nel portafoglio di negoziazione al solo scopo di soddisfare una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.";
(42) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:
"Articolo 99 Segnalazioni sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie
1. Gli enti presentano segnalazioni alle loro autorità competenti in merito ai requisiti di cui all'articolo 92 in conformità al presente articolo.
Le entità di risoluzione presentano segnalazioni alle loro autorità competenti in merito ai requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter almeno su base semestrale.
2. Oltre alle segnalazioni in materia di fondi propri di cui al paragrafo 1, gli enti segnalano informazioni finanziarie alle rispettive autorità competenti se sono uno dei seguenti soggetti:
(a) un ente soggetto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
(b) un ente creditizio che redige i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1606/2002.
3. Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento di segnalare le informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.
4. Le segnalazioni previste dal paragrafo 1 sono presentate dagli enti piccoli e non complessi con frequenza semestrale o più frequentemente. Le segnalazioni previste dai paragrafi 2 e 3 sono presentate dagli enti piccoli e non complessi con frequenza annuale.
Per tutti gli altri enti, fatto salvo il paragrafo 6, le segnalazioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono presentate con frequenza semestrale o più frequentemente.
5. La segnalazione di informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 2 e 3 comprende solo le informazioni necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio dell'ente e dei rischi sistemici posti dagli enti al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze, date di segnalazione e definizioni uniformi, nonché le soluzioni IT per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 e all'articolo 100.
Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo sono applicati agli enti in maniera proporzionata, in funzione delle loro dimensioni, complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L'ABE valuta l'impatto finanziario sugli enti del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione[19] in termini di costi di conformità e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro e non oltre il [31 dicembre 2019]. La relazione esamina in particolare se gli obblighi di segnalazione siano stati applicati in modo sufficientemente proporzionato. Tale aspetto è esaminato in particolare nel caso degli enti piccoli e non complessi.
A tal fine, essa:
(a) classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività. La relazione include in particolare la categoria degli enti piccoli e non complessi;
(b) misura gli oneri sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti principi:
(i) gli oneri di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di conformità e il reddito netto degli enti durante il periodo di riferimento;
(ii) i costi di conformità comprendono tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all'attuazione e al funzionamento su base continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi informatici, i servizi giuridici, di contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;
(iii) il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio durante il quale gli enti hanno dovuto sostenere costi di conformità per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e per gestire i sistemi di segnalazione su base continuativa;
(c) valuta se e in quale misura i costi di conformità abbiano sostanzialmente impedito ad enti di nuova costituzione di entrare nel mercato;
(c bis) valuta il valore aggiunto e la necessità dei dati raccolti e segnalati a fini prudenziali;
(d) valuta l'impatto dei costi di conformità di cui alla lettera b), punto ii), su ciascuna categoria di enti in termini di costi di opportunità; e
(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE e a ridurre la frequenza di segnalazione delle segnalazioni previste conformemente agli articoli 100, 394 e 430. Inoltre, la relazione valuta se gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 100 possono essere revocati qualora i gravami sulle attività siano inferiori a una determinata soglia e la banca sia considerata piccola e non complessa. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità in cui la portata e il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per gli enti piccoli e non complessi possono essere ridotti in modo che i costi medi di conformità attesi per gli enti piccoli e non complessi siano idealmente inferiori del 20% o più, e almeno del 10 %, dopo la completa applicazione dei requisiti di segnalazione ridotti.
Sulla base delle conclusioni della relazione dell'ABE, la Commissione modifica, entro il [31 dicembre 2020], le corrispondenti norme tecniche di regolamentazione e presenta, se necessario, una o più proposte legislative finalizzate all'attuazione di tali raccomandazioni.
8. Ai fini del paragrafo 7, lettera d), per "costi di opportunità" si intende il valore perso dagli enti per servizi non prestati ai clienti a causa dei costi di conformità.
9. Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 2 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;
(b) gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;
(c) la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli che gli enti di cui al primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. Qualora ritenga che informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 6 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 5, un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al predetto paragrafo.
11. Le autorità competenti possono rinunciare ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430, ridurre la frequenza di segnalazione e autorizzare l'ente a utilizzare un formato diverso per la segnalazione, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
(a) possono già avere accesso a tali dati con mezzi diversi da quelli di cui alle suddette norme ▌di attuazione, anche qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio; l'autorità competente può quindi rinunciare ad applicare l'obbligo di cui al presente paragrafo solamente se i dati ricevuti, collazionati o aggregati attraverso tali metodi alternativi sono identici ai punti di dati che avrebbero altrimenti dovuto essere segnalati in conformità delle rispettive norme tecniche di attuazione;
(b) i punti di dati o i formati non sono stati aggiornati in conformità delle modifiche del presente regolamento entro un periodo di tempo ragionevole prima del termine per la segnalazione dei dati;
Le autorità competenti, le autorità di risoluzione, le autorità designate e le autorità pertinenti ricorrono allo scambio di dati ogniqualvolta possibile per rinunciare ad applicare gli obblighi di segnalazione.";
(43) l'articolo 100 è sostituito dal seguente:
"Articolo 100Obblighi di segnalazione in merito ai gravami sulle attività
1. Gli enti segnalano alle loro autorità competenti il livello di gravami sulle loro attività.
2. La segnalazione di cui al paragrafo 1 fornisce la ripartizione per tipo di gravame, ad esempio accordi di vendita con patto di riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate o prestiti annessi come garanzia ad obbligazioni garantite.";
(43 bis) è inserito il seguente articolo:
"Articolo 101 bis
Creazione di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici e prudenziali
L'ABE sviluppa un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici e prudenziali e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro e non oltre il [31 dicembre 2019]. La relazione, che concerne tutte le autorità competenti, così come le autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi, le autorità statistiche e tutte le autorità pertinenti, in particolare la BCE e il suo precedente lavoro sulla raccolta di dati statistici, e tenuto conto dei precedenti lavori svolti relativamente a un quadro europeo di segnalazione, è basata su un'analisi costi benefici complessiva riguardante, tra l'altro, l'istituzione di un organismo centrale di raccolta e include almeno:
(a) un quadro d'insieme sulla quantità e la portata dei dati raccolti dalle autorità competenti nel loro ambito di competenza, nonché sulla loro provenienza e sul loro livello di dettaglio;
(b) la verifica della realizzazione di un glossario uniforme dei dati da raccogliere, al fine di aumentare la convergenza degli obblighi di segnalazione, nonché dei requisiti di segnalazione regolari e delle informazioni ad hoc richieste agli enti dalle autorità competenti, e di evitare richieste superflue;
(c) una valutazione, tenendo conto delle attività di un ente piccolo e non complesso, dei punti di dati pertinenti che non sono necessari a valutare il rispetto dei requisiti prudenziali o la situazione finanziaria di un ente e di quali punti di dati possono essere accorpati;
(d) un calendario per un sistema di segnalazione integrato e uniforme con un organismo di raccolta centrale che:
(i) gestisca e aggiorni con la frequenza necessaria un registro centrale di dati contenente tutti i dati statistici e prudenziali rilevati con il livello di dettaglio e la frequenza di segnalazione richiesti per i rispettivi enti;
(ii) funga da punto di contatto per le autorità competenti, che riceve, tratta e raggruppa tutte le richieste di dati, le confronta con i dati già segnalati e concede alle autorità competenti un accesso rapido alle informazioni richieste;
(iii) funga da punto di contatto unico per gli enti soggetti a vigilanza, che inoltra agli enti le richieste di dati statistici e prudenziali da parte delle autorità competenti e inserisce i dati richiesti nel registro centrale di dati;
(iv) svolga un ruolo di coordinamento nello scambio di informazioni e di dati tra le autorità competenti;
(v) trasmetta agli enti soggetti a vigilanza le richieste ad hoc delle autorità competenti solo dopo che la richiesta è stata confrontata con le richieste già presentate e con il glossario uniforme di cui alla lettera b), onde evitare duplicazioni;
(vi) sia dotato di strutture e risorse organizzative, finanziarie e umane sufficienti per poter svolgere il proprio mandato;
(vii) tenga conto delle prassi e dei processi migliori delle altre autorità competenti e li integri in un sistema uniforme;
(viii) garantisca che gli obblighi di segnalazione recentemente introdotti siano applicati non prima di due anni dopo la loro pubblicazione e che i modelli di segnalazione finali siano messi a disposizione almeno un anno prima della data di applicazione.
Entro … [un anno dalla presentazione della relazione], la Commissione, se del caso e tenuto conto della relazione di cui al presente articolo, presenta una o più proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio per l'istituzione di un sistema di segnalazione integrato e uniforme per gli obblighi di segnalazione.";
(44) all'articolo 101, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Gli enti segnalano su base semestrale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:";
(45) all'articolo 101, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi dei dati aggregati di cui al paragrafo 1, nonché le soluzioni IT.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. In deroga al paragrafo 1, i piccoli enti come definiti all'articolo 430 bis segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 su base annua.";
(46) l'articolo 102 è così modificato:
(a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La finalità della negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente agli articoli 103 e 104.
3. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 103.
4. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alle unità di negoziazione stabilite dall'ente in conformità all'articolo 104 ter, a meno che l'ente possa beneficiare del trattamento di cui all'articolo 94 o dell'esonero di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3.";
sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:
"5. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono soggette ai requisiti per la valutazione prudente di cui all'articolo 105.
6. Gli enti trattano le coperture interne conformemente all'articolo 106.";
(47) l'articolo 103 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:
(a) quali attività l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;
(b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);
(c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:
(i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;
(ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
(iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
(d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
(e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;
(f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di negoziazione;
(g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni esterni al portafoglio di negoziazione al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti di cui all'articolo 104 bis.";
(b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"2. Nel gestire le posizioni o i portafogli di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:";
(c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per la posizione o i portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione, che è approvata dall'alta dirigenza e comprende il periodo di detenzione atteso;"
(d) al paragrafo 2, lettera b), la parte introduttiva è così modificata:
"b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni o dei portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione. Tali politiche e procedure includono quanto segue:";
(e) al paragrafo 2, lettera b), il punto i) è così modificato:
"i) quali posizioni o portafogli di posizioni possono essere assunti da ciascuna unità di negoziazione o, se del caso, da negoziatori designati;"
(48) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
"Articolo 104 Inclusione nel portafoglio di negoziazione
1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in linea con i requisiti di cui all'articolo 102, la definizione del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, e le disposizioni del presente articolo, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure, le sottopone ad audit interni almeno su base annuale e mette a disposizione delle autorità competenti i risultati di tali audit.
2. Sono assegnate al portafoglio di negoziazione le posizioni nei seguenti strumenti:
(a) gli strumenti che soddisfano i criteri per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui ai paragrafi da 7 a 9;
(b) gli strumenti finanziari che sono gestiti da un'unità di negoziazione stabilita a norma dell'articolo 104 ter;
(c) gli strumenti finanziari che danno luogo a una posizione corta netta creditoria o in strumenti di capitale;
(d) gli strumenti derivanti da impegni di assunzione a fermo;
(e) gli strumenti detenuti come attività o ▌ passività contabili di negoziazionevalutate al valore equo;
(f) gli strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi;
(g) gli organismi di investimento collettivo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10;
(h) gli strumenti di capitale quotati;
(i) le operazioni di finanziamento tramite titoli connesse alle negoziazioni;
(j) le opzioni compresi i derivati incorporati separati da strumenti esterni al portafoglio di negoziazione relativi al rischio di credito o azionario.
Ai fini della lettera c), l'ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale quando una diminuzione del prezzo di tali strumenti dà luogo a un profitto per l'ente. Di converso, l'ente ha una posizione creditoria corta netta quando l'aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito di un emittente o gruppo di emittenti dà luogo ad un profitto per l'ente.
3. Non sono assegnate al portafoglio di negoziazione le posizioni nei seguenti strumenti:
(a) gli strumenti designati per le cartolarizzazioni tramite warehousing;
(b) le partecipazioni immobiliari;
(c) il credito al dettaglio e alle PMI;
(d) gli organismi di investimento collettivo diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera g), per i quali l'ente non può applicare al fondo il metodo look-through su base giornaliera o non può ottenere i prezzi reali dei suoi investimenti nel capitale del fondo su base giornaliera;
(e) i contratti derivati con gli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);
(f) gli strumenti detenuti a fini di copertura di un particolare rischio di una posizione in uno strumento di cui alle lettere da a) a e).
4. Nonostante il paragrafo 2, un ente può non assegnare al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui al paragrafo 2, lettere da e) a i), se è in grado di dimostrare alle autorità competenti che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione o di copertura di posizioni detenute a fini di negoziazione.
5. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di dimostrare che una posizione diversa da quelle di cui al paragrafo 3 debba essere assegnata al portafoglio di negoziazione. In mancanza di prove adeguate, le autorità competenti possono richiedere all'ente di riassegnare tale posizione al di fuori del portafoglio di negoziazione, salvo per le posizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d).
6. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di dimostrare che una posizione diversa da quelle di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), debba essere assegnata al di fuori del portafoglio di negoziazione. In mancanza di prove adeguate, le autorità competenti possono richiedere all'ente di riassegnare tale posizione al portafoglio di negoziazione, salvo in caso di posizioni di cui al paragrafo 3.
7. Sono assegnati al portafoglio di negoziazione di correlazione le posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti:
(a) le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;
(b) tutti i loro strumenti sottostanti sono:
(i) strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;
(ii) indici solitamente negoziati sulla base degli strumenti di cui al punto i).
Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita o quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possa essere determinato entro un giorno e regolato entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.
8. Non sono incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione le posizioni con uno dei seguenti strumenti sottostanti:
(a) gli strumenti sottostanti appartenenti alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i);
(b) un diritto o credito su una società veicolo garantito direttamente o indirettamente da una posizione che, conformemente al paragrafo 6, non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nel portafoglio di negoziazione di correlazione.
9. Gli enti possono includere nel portafoglio di negoziazione di correlazione posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti di tipo nth-to-default, ma che coprono altre posizioni di tale portafoglio, sempreché per tale strumento o i relativi strumenti sottostanti esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda ai sensi del paragrafo 7, ultimo comma.
10. L'ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un organismo di investimento collettivo se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
(a) l'ente può applicare il metodo look-through all'organismo di investimento collettivo su base giornaliera;
(b) l'ente può ottenere i prezzi per l'organismo di investimento collettivo su base giornaliera.";
(49) sono inseriti i seguenti articoli 104 bis e 104 ter:
"Articolo 104 bis Riclassificazione di una posizione
1. Gli enti seguono politiche chiaramente definite per determinare quali circostanze eccezionali giustifichino la riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Gli enti riesaminano tali politiche almeno una volta l'anno.
Una nuova classificazione degli strumenti è ammessa solamente in circostanze eccezionali. Tali circostanze possono comprendere una ristrutturazione bancaria che comporta la chiusura permanente delle unità di negoziazione, imponendo la conclusione dell'attività commerciale applicabile allo strumento o al portafoglio o un cambiamento dei principi contabili che consente di valutare un elemento al valore equo attraverso il conto profitti e perdite. Eventi di mercato, cambiamenti nella liquidità di uno strumento finanziario o un cambiamento della finalità della negoziazione non costituiscono da soli motivi validi per la nuova designazione di uno strumento a un portafoglio diverso. Una nuova classificazione è soggetta ai paragrafi da 2 a 5 e garantisce il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 104. È vietata una nuova classificazione degli strumenti a fini di arbitrato regolamentare.
2. Oltre alle riclassificazioni direttamente applicate a norma dell'articolo 104, le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche definite dall'ente in conformità al paragrafo 1. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.
La decisione di cui al primo comma è approvata dall'organo di amministrazione dell'ente.
3. Se le autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione in conformità al paragrafo 2, l'ente deve:
(a) comunicare pubblicamente, alla prima data di riferimento per le segnalazioni, l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata;
(b) fatto salvo il trattamento di cui al paragrafo 4, determinare, a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni, i requisiti di fondi propri della posizione riclassificata a norma dell'articolo 92.
4. Se, alla prima data di riferimento per le segnalazioni, la variazione netta nell'importo dei requisiti di fondi propri dell'ente derivante dalla riclassificazione della posizione comporta una riduzione netta dei requisiti di fondi propri, l'ente detiene fondi propri aggiuntivi pari a tale variazione netta e pubblica l'importo di tali fondi propri aggiuntivi. L'importo di tali fondi propri aggiuntivi rimane costante fino a quando la posizione giunge a scadenza a meno che le autorità competenti autorizzino l'ente a ridurre tale importo ad una data anteriore.
5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo, oltre alle riclassificazioni direttamente applicate a norma dell'articolo 104, è irrevocabile.
Articolo 104 ter Requisiti per l'unità di negoziazione
1. Gli enti stabiliscono unità di negoziazione e attribuiscono ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se sono conformi alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono costantemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2.
2. Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:
(a) ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei rischi adeguata alla sua strategia;
(b) ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; un negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione; in ciascuna unità di negoziazione un negoziatore assume un ruolo guida nel sorvegliare le attività e gli altri negoziatori dell'unità;
(c) nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;
(d) almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di amministrazione dell'ente;
(e) ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remunerazione ben definita basata su criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance.
2 bis. In deroga alla lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'assegnazione di un negoziatore a più di una unità di negoziazione, qualora l'ente disponga di una struttura cooperativa o di sistema di tutela istituzionale e dimostri in maniera soddisfacente a giudizio dell'autorità competente di disporre di un'efficiente gestione centralizzata del rischio di mercato.
3. Gli enti notificano alle autorità competenti il modo in cui si conformano al paragrafo 2. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di modificare la struttura o l'organizzazione delle sue unità di negoziazione per conformarsi al presente articolo.
4. In deroga al paragrafo 1, gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettere a) e c), per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato possono chiedere di beneficiare di un esonero per una parte o la totalità dei requisiti di cui al presente articolo. Le autorità competenti possono concedere l'esonero se l'ente dimostra che:
(a) il mancato rispetto del paragrafo 2 non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla capacità dell'ente di gestire e controllare efficacemente i rischi di mercato delle posizioni del suo portafoglio di negoziazione;
(b) l'ente rispetta i requisiti in materia di gestione generale del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 103.";
(50) l'articolo 105 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo sono soggette alle regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.";
(b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Gli enti rivalutano le posizioni del portafoglio di negoziazione al valore equo almeno giornalmente. Le variazioni di valore di tali posizioni sono riportate nel conto profitti e perdite dell'ente.
4. Gli enti valutano le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano a tali posizioni le disposizioni pertinenti sui requisiti patrimoniali.";
(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.";
(d) al paragrafo 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini della lettera d), il modello è elaborato o approvato indipendentemente dalle unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.";
(e) al paragrafo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il tempo supplementare necessario per coprire la posizione o i suoi rischi oltre gli orizzonti di liquidità che sono stati assegnati ai fattori di rischio della posizione in conformità all'articolo 325 octoquinquagies;"
(51) l'articolo 106 è così modificato:
(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fatti salvi i requisiti applicabili alla posizione coperta compresa o non nel portafoglio di negoziazione, se del caso.
3. Quando un ente copre un'esposizione al rischio di credito o un'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti registrato nel portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su crediti è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio di credito o dell'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su crediti con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con il terzo sono inclusi nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.";
(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:
"4. Quando un ente copre un'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su strumenti di capitale registrato nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su strumenti di capitale è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su strumenti di capitale con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale concluso con il terzo sono inclusi nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
5. Se l'ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione è considerata una copertura interna ai fini della valutazione dei rischi di tasso di interesse derivanti da posizioni diverse dalla negoziazione conformemente agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) la posizione è stata attribuita a un'unità di negoziazione stabilita in conformità all'articolo 104 ter, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse. A tal fine l'unità di negoziazione può assumere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali unità compensino perfettamente il rischio di mercato di queste altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;
(b) l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui i rischi di tasso di interesse derivanti da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.
6. I requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di tutte le posizioni attribuite all'unità di negoziazione o da essa assunte di cui al paragrafo 3, lettera a), sono calcolati su base autonoma come un portafoglio separato e si aggiungono ai requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.";
(52) all'articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.";
(52 bis) all'articolo 117, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
(a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
(b) la Società finanziaria internazionale;
(c) la Banca interamericana di sviluppo;
(d) la Banca asiatica di sviluppo;
(e) la Banca africana di sviluppo;
(f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
(g) la Nordic Investment Bank;
(h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;
(i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
(j) la Banca europea per gli investimenti;
(k) il Fondo europeo per gli investimenti;
(l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
(m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
(n) la Banca islamica di sviluppo;
(n bis) l'Associazione internazionale per lo sviluppo.
Ai fini del presente paragrafo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare, tenendo conto delle valutazioni di equivalenza normativa esistenti, se le banche multilaterali di sviluppo non ancora incluse nell'elenco del presente paragrafo soddisfino i requisiti cui assegnare una ponderazione del rischio pari allo 0 %.";
(52 ter) all'articolo 123, è inserito il paragrafo 3 bis:
"3 bis. Le esposizioni ai prestiti che sono garantiti da pagamenti di retribuzioni o pensioni e da tutti gli elementi seguenti:
(i) un'assicurazione obbligatoria che copre i rischi di decesso, incapacità lavorativa o disoccupazione del mutuatario;
(ii) rimborsi diretti dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale mediante la detrazione diretta dallo stipendio o dalla pensione del debitore; e
(iii) rata mensile che non supera il 35% della retribuzione netta mensile o della pensione netta mensile;
ricevono una ponderazione del rischio del 35%.";
(52 quater) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:
"1. Se le condizioni di cui agli articoli 125 e 126 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100%, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata.
La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario in questione.
2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno o su richiesta dell'autorità designata, come disposto all'articolo 458, paragrafo 1, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 30% per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50% per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:
a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.
Le autorità competenti condividono il risultato della loro valutazione con le autorità designate.
3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un'autorità competente concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi alle esposizioni pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali ubicati nello Stato membro dell'autorità competente, questa aumenta i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni o impone criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2.
L'autorità designata può chiedere all'autorità competente di effettuare una valutazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità designata può fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) ha consultato l'autorità competente e il CERS sulle modifiche;
b) ritiene che astenersi dall'attuazione delle modifiche incida significativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro. L'autorità competente consulta l'ABE e informa l'autorità designata in merito agli adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati.
L'autorità competente e l'autorità designata comunicano all'ABE e al CERS eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati a norma del presente paragrafo.
L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a).
4. Ai fini del paragrafo 3, l'autorità competente e l'autorità designata possono fissare i fattori di ponderazione del rischio entro i seguenti intervalli di valori:
a) dal 30% al 150% per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali;
b) dal 50% al 150% per le esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali.
4 bis. Qualora un'autorità competente o designata fissi fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi a norma del paragrafo 3, gli enti dispongono di un periodo transitorio di 6 mesi per l'applicazione del nuovo fattore di ponderazione del rischio. Gli enti applicano i fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi, a seconda dei casi, a tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali ubicati nel summenzionato Stato membro.
4 ter. L'ABE, in collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2 che le autorità competenti prendono in considerazione nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale Stato membro.";
(52 quinquies) l'articolo 125 è sostituito dal seguente:
"Articolo 125
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali
1. A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali sono trattate come segue:
a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 30%;
b) le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35% a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.
2. Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Nel determinare la rilevanza di tale dipendenza gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore;
b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia. Per queste altre fonti, gli enti stabiliscono i rapporti massimi mutuo concesso/reddito percepito nel quadro della loro politica di concessione di prestiti e ottengono prove adeguate del reddito al momento della concessione del prestito;
c) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 30% non supera il 75% del valore di mercato dell'immobile in questione o il 75% del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.
3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:
a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure all'80% del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;
b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.
4. Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non è rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.
(53) all'articolo 128, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150% alle esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati.
2. Ai fini del presente articolo gli enti trattano i finanziamenti per immobili a fini speculativi come esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati.";
(54) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
"Articolo 132 Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
1. Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, gli enti possono applicare il metodo look-through in conformità all'articolo 132 bis, paragrafo 1, o il metodo basato sul regolamento di gestione in conformità all'articolo 132 bis, paragrafo 2.
Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% ("metodo fall-back") alle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.
Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente paragrafo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.
3. Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'OIC è:
(i) un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;
(ii) un FIA UE gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;
(iii) un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;
(iv) un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;
(v) un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva 2011/61/UE;
(b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:
(i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;
(ii) nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
(c) le segnalazioni dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:
(i) l'attività dell'OIC è oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza dell'attività dell'ente;
(ii) il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;
(iii) se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.
4. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) il terzo è:
(i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
(ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a);
(b) il terzo effettua il calcolo conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1, 2 e 3, a seconda del caso;
(c) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2 qualora non dispongano dei dati o delle informazioni necessari per replicare i calcoli.
5. Nei casi in cui l'ente applica i metodi di cui all'articolo 132 bis ai fini del calcolo dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC («OIC di livello 1»), e una qualsiasi delle esposizioni sottostanti dell'OIC di livello 1 è un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC («OIC di livello 2»), l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC di livello 2 può essere calcolato utilizzando uno qualsiasi dei tre metodi descritti al paragrafo 2. L'ente può utilizzare il metodo look-through per calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni dell'OIC al livello 3 e ad ogni livello successivo solo quando abbia utilizzato tale metodo per il calcolo al livello precedente. In ogni altro scenario utilizza il metodo fall-back.
6. L'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC calcolato secondo il metodo look-through e il metodo basato sul regolamento di gestione è soggetto ad un massimale pari all'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC calcolato secondo il metodo fall-back.
7. In deroga al paragrafo 1, gli enti che applicano il metodo look-through conformemente all'articolo 132 bis, paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio (RWi*) calcolato secondo la formula di cui all'articolo 132 quater, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC al costo storico laddove, se applicassero il metodo look-through, misurerebbero il valore delle attività sottostanti dell'OIC al valore equo;
b) una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui valore è misurato dagli enti al costo storico non modifica l'importo dei fondi propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni.
8. Per gli impegni di valore minimo fuori bilancio che rappresentano un obbligo di compensare un investimento in quote o azioni in uno o più OIC, se il valore di mercato dell'esposizione sottostante dell'OIC o degli OIC scende al di sotto di un determinato fattore, si applica un fattore di conversione del 20% per determinare il valore dell'esposizione qualora:
(i) il valore di mercato attuale delle esposizioni soggiacenti dell'OIC copra o superi il valore attuale della soglia; e
(ii) l'ente o un'altra impresa che è inclusa nello stesso ambito del consolidamento possa influire sulla composizione delle esposizioni soggiacenti dell'OIC al fine di limitare il potenziale per un'ulteriore riduzione dell'eccesso, o nella misura in cui l'ente ha subordinato la sua garanzia all'applicazione da parte dell'OIC o degli OIC di orientamenti che avranno lo stesso effetto di limitare il potenziale per un'ulteriore riduzione dell'eccesso.";
(55) è inserito il seguente articolo 132 bis:
"Articolo 132 bis Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti.
2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo look-through possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell'OIC e della legislazione pertinente.
Ai fini del primo comma, gli enti effettuano i calcoli partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla legislazione pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione.
Gli enti effettuano il calcolo di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 del presente titolo e al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.
Nell'ambito di tale calcolo, gli enti presumono che un OIC aumenti la leva finanziaria nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla legislazione pertinente, se del caso.
3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità al paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono sostituire il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC con un importo pari al 50% del valore di tali esposizioni calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda del caso.
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di cui al paragrafo 2 quando uno qualsiasi dei parametri necessari per tale calcolo non è disponibile.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [nove mesi dopo l'entrata in vigore].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";
(56) è inserito il seguente articolo 132 ter:
"Articolo 132 ter Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
1. Gli enti escludono dai calcoli di cui all'articolo 132 gli strumenti di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 detenuti da un OIC che devono essere dedotti rispettivamente a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, dell'articolo 56 e dell'articolo 66.
2. Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 1, lettere g) e h), ed applicarvi invece il trattamento di cui all'articolo 133.";
(56 bis) è inserito il seguente articolo 132 ter:
"Articolo 132 terTrattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di conversione in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio (RWi*):
a) per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 bis:
dove:
i = l'indice che individua l'OIC;
RW = l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis;
= il valore dell'esposizione delle esposizioni di OIC i;
= il valore contabile delle attività di OIC i;
b) per tutte le altre esposizioni, .";
(57) l'articolo 152 è sostituito dal seguente:
"Articolo 152Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
1. Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al presente articolo, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni sottostanti per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente dagli enti.
3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità al paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono sostituire il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC con un importo pari al 50% del valore di tali esposizioni calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda del caso.
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
4. Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 e che soddisfano le condizioni di utilizzo parziale permanente a norma dell'articolo 150, o che non soddisfano le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente ai seguenti principi:
(a) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni «strumenti di capitale» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
(b) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni «cartolarizzazioni», gli enti applicano il metodo basato sui rating di cui all'articolo 261;
(c) per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 del presente titolo.
Qualora, ai fini del primo comma, lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale.
5. Se le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, sono soddisfatte, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2. Per le esposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), gli enti applicano tuttavia i metodi ivi indicati.
6. Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o il metodo basato sul regolamento di gestione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, applicano il metodo fall-back di cui all'articolo 132, paragrafo 2.
7. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) il terzo è:
(i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
(ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
(b) per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo il metodo di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1;
(c) per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi previsti;
(d) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio dell'esposizione di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2 qualora non dispongano dei dati o delle informazioni necessari per replicare i calcoli.
8. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 132, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 132 ter.";
(57 bis) all'articolo 164, i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"5. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno o su richiesta dell'autorità designata a norma dell'articolo 458, paragrafo 1, a valutare se i valori minimi della LGD, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e i valori della LGD delle esposizioni verso imprese garantite da beni immobili siano appropriati per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio.
Le autorità competenti condivideranno il risultato della loro valutazione con le autorità designate.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, un'autorità competente concluda che i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o ritenga che i valori minimi della LGD delle esposizioni verso imprese garantite da beni immobili non siano adeguati, essa fissa valori minimi della LGD più elevati per quelle esposizioni nel suo territorio. Tali valori minimi più elevati possono inoltre essere applicati a livello di uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni situati in una o più parti del suo territorio.
L'autorità designata può chiedere all'autorità competente di effettuare una valutazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità designata può fissare valori minimi della LGD più elevati se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a) ha consultato l'autorità competente e il CERS in merito alle modifiche;
(b) ritiene che astenersi dall'attuazione delle modifiche incida materialmente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro.
Le autorità competenti notificano all'ABE e all'autorità designata le eventuali modifiche dei valori minimi della LGD da esse eseguite conformemente al secondo comma e l'ABE pubblica tali valori della LGD.
Le autorità designate notificano al CERS le eventuali modifiche dei valori minimi della LGD da esse eseguite conformemente al secondo comma e il CERS pubblica tali valori della LGD.
6. L'ABE, in collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni di cui le autorità competenti tengono conto nel valutare l'adeguatezza dei valori della LGD nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 5.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. A tutte le loro corrispondenti esposizioni situate in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità di tale Stato membro conformemente al paragrafo 5.";
(57 ter) all'articolo 181, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera dopo la lettera a):
"a bis) a integrazione della lettera a) del presente paragrafo, un ente può, in caso di vendite su larga scala, correggere le sue stime della LGD compensando in parte o del tutto l'effetto di tali vendite sulle stime della LGD. Qualora un ente decida di applicare tale aggiustamento, informa le autorità competenti dell'entità, della composizione e della data delle vendite. Qualora l'autorità competente giunga alla conclusione che un aggiustamento in conformità del presente paragrafo non costituisce una vendita su larga scala, decide, entro al massimo 30 giorni dalla notifica, che l'ente interessato non può applicare l'aggiustamento. In tal caso, l'autorità competente informa immediatamente l'ente richiedente di tale decisione.
Quanto disposto al primo comma si applica durante il periodo che intercorre tra il 23 novembre 2016 e il [data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 anni].";
(58) all'articolo 201, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) controparti centrali qualificate.";
(59) è inserito il seguente articolo 204 bis:
"Articolo 204 bisTipi ammissibili di derivati su strumenti di capitale
1. Gli enti possono utilizzare i derivati su strumenti di capitale costituiti da total return swaps, o prodotti effettivamente simili sotto il profilo economico, come protezione del credito ammissibile soltanto ai fini della realizzazione di coperture interne.
Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.
2. Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su strumenti di capitale, affinché la copertura interna possa essere considerata come protezione del credito ammissibile ai fini del presente capo, il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.
Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 del presente capo per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.";
(60) l'articolo 223 è così modificato:
(a) al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 6, sezione 6, calcolano l'EVA come segue:
.";
(b) al paragrafo 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, del presente titolo, tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità alle disposizioni di cui a tali sezioni, a seconda del caso.";
(60 bis) all'articolo 247, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. In deroga al paragrafo 2, i fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da b) a h), ad eccezione delle controparti centrali qualificate, dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione dell'articolo 136, e sono stati associati alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta. Gli enti che hanno l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l'ammissibilità a norma della prima frase in base all'equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all'articolo 136.";
(61) all'articolo 272, i punti 6 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"6) «insieme di attività coperte (hedging set)», un insieme di operazioni concluse nell'ambito di un singolo insieme di attività soggette a compensazione per le quali è consentita la compensazione totale o parziale per determinare l'esposizione potenziale futura in base ai metodi di cui alla sezione 3 o 4 del presente capo;
12) «valore di mercato corrente» o «CMV (current market value)», ai fini delle sezioni da 3 a 5 del presente capo, il valore di mercato netto di tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;";
(62) all'articolo 272, sono aggiunti i seguenti punti 7 bis e 12 bis:
"7 bis) «accordo di garanzia unidirezionale (one way margin agreement)», un accordo di garanzia in virtù del quale l'ente è tenuto a fornire margini di variazione a una controparte ma non ha diritto a ricevere il margine di variazione da tale controparte o viceversa;"
"12 bis) «importo netto indipendente della garanzia» o «NICA», la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale netta ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione diversa dal margine di variazione;";
(63) l'articolo 273 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo conformemente al presente articolo.
Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4 del presente capo. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 3, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5 del presente capo.
Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II, punto 3, gli enti non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5 del presente capo.
Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 del presente capo all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 del presente capo.";
(b) i paragrafi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Secondo tutti i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 del presente capo, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori delle esposizioni calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione con tale controparte.
In deroga al primo comma, quando un accordo di garanzia (margin agreement) si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione con tale controparte e l'ente utilizza uno dei metodi di cui alle sezioni 3 e 6 del presente capo per calcolare il valore dell'esposizione di questi insiemi di attività soggette a compensazione, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente a tale sezione.
Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II calcolato conformemente al presente capo è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma di CVA per tale controparte contabilizzata dall'ente come una svalutazione (write down) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).
7. Nel calcolo del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alle sezioni da 3 a 5 del presente capo, gli enti possono trattare due contratti derivati OTC compresi nello stesso accordo di compensazione che sono perfettamente congruenti come un unico contratto con un capitale nozionale pari a zero.
Ai fini del primo comma, due contratti derivati OTC sono perfettamente congruenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
(a) le loro posizioni di rischio sono opposte;
(b) le loro caratteristiche, fatta eccezione per la data della negoziazione, sono identiche;
(c) i loro flussi di cassa si compensano integralmente.
8. Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno qualsiasi dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 3 possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.
9. Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291.";
(64) sono inseriti i seguenti articoli 273 bis e 273 ter:
"Articolo 273 bisCondizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione
1. Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 4, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore alle soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile:
(a) il 10% delle attività totali dell'ente;
(b) 300 milioni di EUR.
▌
2. Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle posizioni in derivati ▌conformemente al metodo di cui alla sezione 5, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore alle soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile:
(a) il 5% delle attività totali dell'ente;
(b) 100 milioni di EUR.
▌
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio attinenti a derivati a una determinata data conformemente alle seguenti prescrizioni:
(a) le posizioni in derivati sono valutate al loro prezzo di mercato alla data determinata. Se il valore di mercato di una posizione non è disponibile ad una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data. Se il valore equo o il valore di mercato di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato più recente per tale posizione;
(b) il valore assoluto delle posizioni lunghe si somma con il valore assoluto delle posizioni corte;
(b bis) sono incluse tutte le posizioni in derivati, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.
4. Gli enti notificano alle autorità competenti i metodi di cui alla sezione 4 o 5 del presente capo che utilizzano, o cessano di utilizzare a seconda dei casi, per calcolare il valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati.
5. Gli enti non concludono un'operazione in derivati al solo scopo di soddisfare una o entrambe le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la valutazione mensile.
Articolo 273 terMancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione in derivati
1. L'ente che non soddisfa più una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, ne informa immediatamente l'autorità competente.
2. L'ente cessa di applicare l'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:
(a) l'ente non soddisfa una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, per tre mesi consecutivi;
(b) l'ente non ha soddisfatto una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
3. Se un ente cessa di applicare l'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, gli è consentito di determinare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati in base ai metodi di cui alla sezione 4 o 5 del presente capo, a seconda del caso, solo se dimostra all'autorità competente che tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte in modo ininterrotto per un intero anno.";
(65) nella parte tre, titolo II, capo 6, la sezione 3 è sostituita dalla seguente:
"Sezione 3 Metodo standardizzato per il rischio di controparte
Articolo 274 Valore dell'esposizione
1. Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui all'articolo 295;
(b) l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;
(c) l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione.
Qualora una o più di queste condizioni non siano soddisfatte, l'ente tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.
2. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:
Valore dell'esposizione = α · (RC+PFE)
dove:
RC = il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275;
PFE = l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278;
α = 1,4.
3. Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia contrattuale (contractual margin agreement) è limitato al valore dell'esposizione dello stesso insieme di attività soggette a compensazione non oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.
4. Qualora allo stesso insieme di attività soggette a compensazione si applichino più accordi di garanzia (margin agreement), gli enti assegnano ciascun accordo di garanzia al gruppo di operazioni che compongono l'insieme di attività soggette a compensazione a cui tale accordo si applica contrattualmente e calcolano un valore di esposizione separatamente per ciascuno di tali gruppi.
5. Gli enti possono fissare a zero il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
(a) l'insieme di attività soggette a compensazione è composto esclusivamente da opzioni vendute;
(b) il valore di mercato corrente dell'insieme di attività soggette a compensazione è costantemente negativo;
(c) il premio di tutte le opzioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione è stato ricevuto in anticipo dall'ente per garantire l'esecuzione dei contratti;
(d) l'insieme di attività soggette a compensazione non è oggetto di alcun accordo di garanzia (margin agreement).
6. In un insieme di attività soggette a compensazione, gli enti sostituiscono un'operazione che è una combinazione lineare di opzioni call o opzioni put acquistate o vendute con tutte le singole opzioni che costituiscono tale combinazione lineare, considerate come una singola operazione, ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alla presente sezione.
Articolo 275Costo di sostituzione
1. Gli enti calcolano il costo di sostituzione (RC) per gli insiemi di attività soggette a compensazione non oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
2. Gli enti calcolano il costo di sostituzione per singoli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
dove:
VM = il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o fornito, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione su base regolare per attenuare le variazioni del CMV dell'insieme di attività soggette a compensazione;
TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale;
MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia.
3. Gli enti calcolano il costo di sostituzione per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
dove:
i = l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto del singolo accordo di garanzia (margin agreement);
CMVi = il CMV del paniere di attività soggette a compensazione «i»;
VMMA = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda del caso, su base regolare per più insiemi di attività soggette a compensazione per attenuare le variazioni del loro CMV;
NICAMA = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda del caso, per più insiemi di attività soggette a compensazione diversa dalla VMMA.
Ai fini del primo comma, il NICAMA può essere calcolato a livello di negoziazione, di insieme di attività soggette a compensazione o di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica l'accordo di garanzia (margin agreement), in funzione del livello al quale si applica l'accordo di garanzia.
Articolo 276Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali
1. Ai fini della presente sezione, gli enti calcolano gli importi delle garanzie reali di VM, VMMA, NICA e NICAMA, applicando tutti i seguenti requisiti:
(a) se tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione appartengono al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 299;
(b) se un insieme di attività soggette a compensazione contiene almeno un'operazione esterna al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 197;
(c) la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è riconosciuta con segno negativo;
(d) il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato conformemente all'articolo 223. Ai fini di tale calcolo, gli enti non utilizzano il metodo di cui all'articolo 225;
(e) lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel NICA;
(f) lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VMMA che nel NICAMA;
(g) qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di NICA e NICAMA.
2. Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:
(a) per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 276, paragrafo 1, l'orizzonte temporale è di un anno;
(b) per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 276, paragrafi 2 e 3, l'orizzonte temporale è il periodo con rischio di margine stabilito ai sensi dell'articolo 279 quinquies, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 277Associazione delle operazioni alle categorie di rischio
1. Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti sei categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278:
(a) rischio di tasso di interesse;
(b) rischio di cambio;
(c) rischio di credito;
(d) rischio azionario;
(e) rischio di posizione in merci;
(f) altri rischi.
2. Gli enti effettuano l'associazione di cui al paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario dell'operazione. Per le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di una posizione in derivati.
3. A decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], per un'operazione in derivati assegnata al portafoglio di negoziazione per la quale l'ente utilizza i metodi di cui al capo 1 bis o 1 ter per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, il fattore di rischio primario è il fattore di rischio connesso con la massima sensibilità assoluta tra tutte le sensibilità di tale operazione calcolate conformemente al titolo IV, capo I ter.
4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, quando associano le operazioni alle categorie di rischio di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti requisiti:
(a) quando il fattore di rischio primario dell'operazione è una variabile legata all'inflazione, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di tasso di interesse;
(b) quando il fattore di rischio primario dell'operazione è una variabile legata alle condizioni climatiche, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di posizione in merci.
5. In deroga al paragrafo 2, gli enti associano le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono alla stessa categoria di rischio, gli enti sono tenuti ad associare una sola volta tale operazione a detta categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. Quando i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono a diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta a ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio significativo, sulla base del più significativo tra i fattori di rischio in tale categoria di rischio.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:
(a) un metodo per individuare il solo fattore di rischio significativo di operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3;
(b) un metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 277 bis
Insiemi di attività coperte
1. Gli enti stabiliscono gli insiemi di attività coperte pertinenti per ciascuna categoria di rischio di un insieme di attività soggette a compensazione e assegnano ciascuna operazione a tali insiemi di attività coperte come segue:
(a) le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario è denominato nella stessa valuta;
(b) le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario è basato sulla stessa coppia di valute;
(c) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio di credito sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
(d) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio azionario sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
(e) le operazioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci sono assegnate a uno dei cinque seguenti insiemi di attività coperte sulla base della natura del loro fattore di rischio primario:
(i) energia;
(ii) metalli;
(iii) prodotti agricoli;
(iv) condizioni climatiche;
(v) altre merci;
(f) le operazioni associate alla categoria degli altri rischi sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario è identico.
Ai fini della lettera a), le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario è denominato nella stessa valuta.
2. In deroga al paragrafo 1, gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:
(a) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario è la volatilità implicita del mercato o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;
(b) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario è la differenza tra due fattori di rischio associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio primario.
Ai fini del primo comma, lettera a), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se il loro fattore di rischio primario è identico.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se la coppia di fattori di rischio in tali operazioni di cui alla lettera b) è identica e i due fattori di rischio contenuti in tale coppia sono correlati positivamente. Altrimenti gli enti assegnano le operazioni di cui alla lettera b) ad uno degli insiemi di attività coperte stabilito a norma del paragrafo 1 sulla base di solo uno dei due fattori di rischio di cui alla lettera b).
3. Su richiesta delle autorità competenti, gli enti mettono a disposizione il numero di insiemi di attività coperte stabiliti a norma del paragrafo 2 per ciascuna categoria di rischio, con il fattore di rischio primario o la coppia di fattori di rischio di ciascuno di tali insiemi e il numero delle operazioni in ciascuno di tali insiemi.
Articolo 278Esposizione potenziale futura
1. Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura (PFE) di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
a = l'indice che indica le categorie di rischio incluse nel calcolo dell'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione;
maggiorazione(a) = la maggiorazione per la categoria di rischio «a» calcolata conformemente agli articoli da 280 bis a 280 septies, a seconda del caso;
moltiplicatore = il fattore moltiplicatore calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 3.
Ai fini di questo calcolo, gli enti includono la maggiorazione di una determinata categoria di rischio nel calcolo dell'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione qualora almeno un'operazione dell'insieme sia stata associata a tale categoria di rischio.
2. L'esposizione potenziale futura di più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) di cui all'articolo 275, paragrafo 3, è calcolata come la somma di tutti i singoli insiemi di attività soggette a compensazione considerati come se non fossero oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.
3. Ai fini del paragrafo 1 il moltiplicatore è calcolato come segue:
dove:
Soglia minimam = 5%;
y =
z =
NICAi = l'importo netto indipendente della garanzia calcolato solo per le operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione «i». Il NICAi è calcolato a livello di negoziazione o di insieme di attività soggette a compensazione in funzione dell'accordo di garanzia (margin agreement).
Articolo 279 Calcolo della posizione di rischio
Ai fini del calcolo delle maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, gli enti calcolano la posizione di rischio di ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
δ = il delta di vigilanza dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 bis;
NozCorr = l'importo nozionale corretto dell'operazione calcolato conformemente all'articolo 279 ter;
MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 quater.
Articolo 279 bis Delta di vigilanza
1. Gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:
(a) per le opzioni call e put che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola data in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse, gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
segno = -1 se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata
+1 se l'operazione è un'opzione call acquistata o un'opzione put venduta
tipo = -1 se l'operazione è un'opzione put
+1 se l'operazione è un'opzione call
N(x) = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a «x»);
P = il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione;
K = il prezzo strike dell'opzione;
T = la data di scadenza dell'opzione che è l'unica data futura alla quale l'opzione può essere esercitata. La data di scadenza è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.
σ = la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità alla tabella 1 sulla base della categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione.
Tabella 1
Categoria di rischio |
Strumento sottostante |
Volatilità di vigilanza |
|
Cambio |
Tutti |
15% |
|
Credito
|
Strumento single-name |
100% |
|
Strumento multiple-names |
80% |
||
Strumenti di capitale
|
Strumento single-name |
120% |
|
Strumento multiple-names |
75% |
||
Merci |
Energia elettrica |
150% |
|
Altre merci (esclusa l'energia elettrica) |
70% |
||
Altri |
Tutti |
150% |
|
Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:
i) il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;
ii) il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di riferimento per le segnalazioni;
iii) il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza dell'opzione;
(b) per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica, gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
segno =
A = il punto di attacco del segmento;
D = il punto di distacco del segmento;
(c) per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:
2. Ai fini della presente sezione, una posizione lunga nel fattore di rischio primario significa che il valore di mercato dell'operazione aumenta quando il valore del fattore di rischio primario aumenta e una posizione corta nel fattore di rischio primario significa che il valore di mercato dell'operazione diminuisce quando il valore del fattore di rischio primario aumenta.
Per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, una posizione lunga è un'operazione per cui il segno della sensibilità del fattore di rischio primario è positivo e una posizione corta è un'operazione per cui il segno della sensibilità del fattore di rischio primario è negativo. Per le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 277, paragrafo 3, gli enti stabiliscono se tali operazioni sono posizioni lunghe o corte nel fattore di rischio primario sulla base di informazioni oggettive in merito alla struttura di tali operazioni o alla loro finalità.
3. Gli enti determinano se un'operazione con più di un fattore di rischio significativo è una posizione lunga o una posizione corta in ciascuno dei fattori di rischio significativi secondo il metodo utilizzato a norma del paragrafo 2 per il fattore di rischio primario.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
(a) la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tale formula;
(b) quali informazioni oggettive riguardanti la struttura e la finalità di un'operazione gli enti utilizzino per stabilire se un'operazione diversa da quelle di cui all'articolo 277, paragrafo 2, è una posizione corta o lunga nel suo fattore di rischio primario.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 279 terImporto nozionale corretto
1. Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
(a) per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse o alla categoria del rischio di credito, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il fattore di durata di vigilanza calcolato come segue:
dove:
R = il tasso di sconto di vigilanza; R = 5%;
S = la data d'inizio che è la data in cui un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement). Quando l'operazione ha già iniziato a fissare o effettuare pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio è pari a 0. La data di inizio è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.
Quando un'operazione ha una o più date future alle quali l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale, la data di inizio è pari alla più prossima tra quelle indicate di seguito:
i) la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale;
ii) la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement).
Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data di inizio dell'operazione è determinata in base alla data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o effettuare pagamenti;
E = la data finale che è la data alla quale l'ente e la controparte si scambiano il valore dell'ultimo pagamento contrattuale di un'operazione. La data finale è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.
Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data finale dell'operazione è determinata in base all'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante dell'operazione;
(b) per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
(i) quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale del contratto derivato;
(ii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di una componente in contanti è denominato nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;
(iii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di ciascuna componente in contanti è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due componenti in contanti dopo che tali importi sono stati convertiti nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato;
(c) per le operazioni associate alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di mercato di un'unità dello strumento sottostante dell'operazione per il numero di unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione.
Quando un'operazione associata alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci è espressa contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano come nozionale corretto l'importo nozionale anziché il numero di unità degli strumenti sottostanti.
2. Gli enti determinano l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante ai fini del calcolo dell'importo nozionale corretto di un'operazione di cui al paragrafo 1 come segue:
(a) quando l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante di un'operazione non è fissato fino alla scadenza contrattuale:
(i) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura deterministica, l'importo nozionale è la media ponderata di tutti i valori deterministici degli importi nozionali o del numero di unità dello strumento sottostante, a seconda del caso, fino alla scadenza contrattuale dell'operazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono in misura proporzionale il periodo di tempo durante il quale si applica ciascun valore di importo nozionale;
(ii) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura stocastica, l'importo nozionale è l'importo determinato fissando i valori di mercato correnti nell'ambito della formula per il calcolo dei valori futuri di mercato;
(b) per le opzioni binarie e digitali, l'importo nozionale è il valore maggiore tra i possibili stati del payoff dell'opzione alla sua scadenza.
Fatto salvo il primo comma, se un possibile stato del payoff dell'opzione è stocastico, l'ente utilizza il metodo di cui alla lettera a), punto ii), per determinare il valore dell'importo nozionale;
(c) per i contratti con più scambi dell'importo nozionale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero dei pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
(d) per i contratti che prevedono una moltiplicazione dei pagamenti di flussi di cassa o una moltiplicazione del sottostante del contratto, l'importo nozionale è corretto dall'ente per tener conto degli effetti della moltiplicazione sulla struttura di rischio di tali contratti.
3. Gli enti convertono l'importo nozionale corretto di un'operazione nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente quando l'importo nozionale corretto è calcolato ai sensi del presente articolo da un importo nozionale contrattuale o da un prezzo di mercato del numero di unità dello strumento sottostante denominato in un'altra valuta.
Articolo 279 quaterFattore di aggiustamento in funzione della durata
1. Gli enti calcolano il fattore di aggiustamento in funzione della durata (MF) come segue:
(a) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, l'ente utilizza la seguente formula:
dove:
M = la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dell'operazione. A tale scopo le eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi obbligazioni contrattuali. La durata residua è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.
Quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento sottostante;
AnnoinGiorniLavorativi = un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi;
(b) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, il fattore di aggiustamento in funzione della durata è definito come:
dove:
MPOR = il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a compensazione determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5.
Nel determinare il periodo con rischio di margine per le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, un ente che agisce come cliente o partecipante diretto sostituisce il periodo minimo di cui all'articolo 285, paragrafo 2, lettera b), con cinque giorni lavorativi.
2. Ai fini del paragrafo 1, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione per le operazioni strutturate in modo tale da estinguere l'esposizione in essere dopo determinate date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date di pagamento.
Articolo 280Coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte
Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte 'ϵ' è il seguente:
1 per l'insieme di attività coperte stabilito a norma dell'articolo 277 bis, par. 1
ϵ = 5 per l'insieme di attività coperte stabilito a norma dell'articolo 277 bis, par. 2, lett. a)
0,5 per l'insieme di attività coperte stabilito a norma dell'articolo 277 bis, par. 2, lett. b)
Articolo 280 bisMaggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse
1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di tasso di interesse stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;
MaggiorazioneIRj = la maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di tasso di interesse calcolata in conformità al paragrafo 2.
2. La maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di tasso di interesse è calcolata come segue:
dove:
ϵj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte «j», determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;
SFIR = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5%;
NozEffIRj = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato conformemente ai paragrafi 3 e 4.
3. Ai fini del calcolo dell'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j», gli enti assegnano prima ciascuna operazione dell'insieme di attività coperte alla categoria appropriata della tabella 2. Essi procedono in tal senso sulla base della data finale di ogni operazione determinata a norma dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a):
Tabella 2
Categorie |
Data finale (in anni) |
|
1 |
>0 e <=1 |
|
2 |
>1 e <= 5 |
|
3 |
> 5 |
|
Gli enti calcolano poi il nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» conformemente alla formula seguente:
dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio;
Dj,k = l'importo nozionale effettivo della categoria «k» dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:
Articolo 280 terMaggiorazione per la categoria del rischio di cambio
1. Ai fini dell'articolo 278, la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione è calcolata come segue:
dove:
j = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;
MaggiorazioneFXj = la maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di cambio calcolata in conformità al paragrafo 2.
2. La maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di cambio è calcolata come segue:
dove:
ϵj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j», calcolato conformemente all'articolo 280;
SFFX = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4%;
NozEffIRj = il nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:
Articolo 280 quater Maggiorazione per la categoria del rischio di credito
1. Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente a quanto segue:
(a) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio di credito. Le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
(b) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su crediti single-name sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio di credito. Le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di strumenti di debito di riferimento sottostanti o di derivati su crediti single-name di tali operazioni è costituito dagli stessi elementi.
2. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;
Maggiorazionecreditoj = la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte «j»' calcolata conformemente al paragrafo 2.
3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte «j» come segue:
dove:
j = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;
ϵj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j» determinato conformemente all'articolo 280, paragrafo 3;
Maggiorazione(entitàj) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito «j» determinata conformemente al paragrafo 4;
ρjcredito = il fattore di correlazione dell'entità «j». Se l'entità di riferimento del capitale j è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρjcredito=50%. Se l'entità di riferimento del capitale j è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρjcredito=80%.
4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito «j» come segue:
dove:
NozEffcreditoj = il nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito «j» calcolato come segue:
dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio;
SFj,lcredito = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito «j» determinato conformemente al paragrafo 5.
5. Ai fini del paragrafo 4, gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito «j» come segue:
(a) per l'entità di riferimento del credito «j» stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera a), l'SFj,lcredito corrisponde a uno dei sei fattori di vigilanza di cui alla tabella 3 del presente articolo in base a una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta del corrispondente singolo emittente. Per un singolo emittente per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta:
(i) l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 3, associa il rating interno del singolo emittente ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;
(ii) l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 2, assegna l'SFj,lcredito = 0,54% a tale entità di riferimento del credito. Tuttavia, se un ente applica l'articolo 128 per ponderare le esposizioni al rischio di controparte verso tale singolo emittente, è assegnato l'SFj,lcredito = 1,6%;
(b) per le entità di riferimento del credito «j» stabilite conformemente al paragrafo 1, lettera b):
(i) quando una posizione «l» assegnata all'entità di riferimento del credito «j» è un indice di credito quotato in una borsa valori riconosciuta, l'SFj,lcredito corrisponde ad uno dei due fattori di vigilanza di cui alla tabella 4 del presente articolo sulla base della qualità creditizia della maggioranza dei suoi singoli componenti;
(ii) quando una posizione «l» assegnata all'entità di riferimento del credito «j» non figura al punto i), l'SFj,lcredito corrisponde alla media ponderata dei fattori di vigilanza attribuiti ad ogni componente secondo il metodo di cui alla lettera a), dove le ponderazioni sono definite dalla proporzione del nozionale dei componenti di tale posizione.
Tabella 3
Classe di merito di credito |
Fattore di vigilanza per operazioni single-name |
|
1 |
0,38% |
|
2 |
0,42% |
|
3 |
0,54% |
|
4 |
1,06% |
|
5 |
1,6% |
|
6 |
6,0% |
|
Tabella 4
Qualità creditizia dominante |
Fattore di vigilanza per indici quotati |
|
Investment grade |
0,38% |
|
Non-investment grade |
1,06% |
|
Articolo 280 quinquiesMaggiorazione per la categoria del rischio azionario
1. Ai fini del paragrafo 2 gli enti stabiliscono le entità di riferimento del capitale pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alle disposizioni seguenti:
(a) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun emittente di uno strumento di capitale di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio azionario. Le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se lo strumento di capitale di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
(b) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun gruppo di strumenti di capitale di riferimento o di derivati single-name su strumenti di capitale sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio azionario. Le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se il gruppo di strumenti di capitale di riferimento sottostanti o di derivati single-name su strumenti di capitale, a seconda dell'operazione, è costituito dagli stessi elementi.
2. Ai fini dell'articolo 278, per un determinato insieme di attività soggette a compensazione, l'ente calcola la maggiorazione per la categoria di rischio azionario come segue:
dove:
j = = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;
MaggiorazioneCapitalej = la maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di credito determinata in conformità al paragrafo 3.
3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme di attività coperte «j» come segue:
dove:
j = = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del capitale dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilite conformemente al paragrafo 1;
ϵj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j», determinato conformemente all'articolo 280;
Maggiorazione(Entitàj) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale «j» determinata conformemente al paragrafo 4;
ρjCapitale = il fattore di correlazione dell'entità «j». Se l'entità di riferimento del capitale j è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρjCapitale =50%. Se l'entità di riferimento del capitale j è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρjCapitale =80%.
4. Gli enti calcolano la maggiorazione dell'entità di riferimento del capitale «j» come segue:
dove:
SFjCapitale = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del capitale «j». Se l'entità di riferimento del capitale «j» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), SFjCapitale=32%; se l'entità di riferimento del capitale «j» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), SFjCapitale=20%;
NozEffCapitalej = il nozionale effettivo dell'entità di riferimento del capitale «j» calcolato come segue:
Articolo 280 sexies Maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci
1. Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
j = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnate alle posizioni in merci stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;
MaggiorazioneMercij = la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme di attività coperte «j» determinata conformemente al paragrafo 4.
2. Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte da merci di un determinato insieme di attività soggette a compensazione in conformità al paragrafo 4, gli enti stabiliscono i tipi di merci di riferimento pertinenti per ciascun insieme di attività coperte. Le operazioni in derivati su merci sono assegnate allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se lo strumento in merci sottostante a tali operazioni ha la stessa natura.
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre agli enti con portafogli di derivati su merci ampi e concentrati di prendere in considerazione caratteristiche aggiuntive diverse dalla natura dello strumento in merci sottostante per stabilire i tipi di merci di riferimento di un insieme di attività coperte da merci conformemente al paragrafo 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata gli elementi costitutivi del portafoglio di derivati su merci ampio e concentrato di cui al primo comma.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme di attività coperte «j» come segue:
dove:
k = l'indice che rappresenta i tipi di merci di riferimento dell'insieme di attività soggette a compensazione stabiliti conformemente al paragrafo 2;
ϵj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j», calcolato conformemente all'articolo 280;
Maggiorazione(Tipojk) = la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento «k» calcolata conformemente al paragrafo 5;
ρMerci = il fattore di correlazione della categoria del rischio di posizione in merci con un valore pari al 40%.
5. L'ente calcola la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento «k» come segue:
dove:
SFkMerci = il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento «k».
Se il tipo di merce di riferimento «k» corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 ter, paragrafo 1, lettera e), punto i), SFkMerci = 40%; altrimenti SFkMerci = 18%.
NozEffMercik = l'importo nozionale effettivo del tipo di merce di riferimento «k» calcolato come segue:
Articolo 280 septies Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
j = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnati ad altri rischi stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;
MaggiorazioneAltrij = la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte «j» determinata conformemente al paragrafo 2.
2. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte «j» come segue:
dove:
ϵj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j», calcolato conformemente all'articolo 280;
SFAltri = il fattore di vigilanza per la categoria degli altri rischi con un valore pari all'8%;
NozEffAltrij = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:
"
(66) nella parte tre, titolo II, capo 6, la sezione 4 è sostituita dalla seguente:
"Sezione 4Metodo standardizzato semplificato per il rischio di controparte
Articolo 281Determinazione del valore dell'esposizione
1. L'ente calcola un unico valore dell'esposizione a livello dell'insieme delle attività soggette a compensazione conformemente alla sezione 3 del presente capo, fermo restando il paragrafo 2.
2. Il valore dell'esposizione dell'insieme delle attività soggette a compensazione è calcolato in conformità ai seguenti requisiti:
(a) gli enti non applicano il trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 6;
(b) in deroga all'articolo 275, paragrafo 1, gli enti applicano quanto segue:
per gli insiemi delle attività soggette a compensazione non contemplati dall'articolo 275, paragrafo 2, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:
;
(c) in deroga all'articolo 275, paragrafo 2, gli enti applicano quanto segue:
per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni che sono negoziate presso una borsa riconosciuta, per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 o per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:
dove:
TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale;
MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);
(d) in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, gli enti applicano quanto segue:
per gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement), se l'accordo di garanzia si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione, gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione;
(e) tutti gli insiemi di attività coperte sono stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 1;
(f) gli enti fissano a 1 il moltiplicatore nella formula utilizzata per calcolare l'esposizione potenziale futura di cui all'articolo 278, paragrafo 1, come segue:
(g) in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, gli enti applicano quanto segue:
per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:
(h) la formula utilizzata per calcolare il fattore di durata di vigilanza di cui all'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), è modificata come segue:
(i) il fattore di aggiustamento in funzione della durata di cui all'articolo 279 quater, paragrafo 1, si calcola come segue:
a) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, MF = 1;
(b) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, MF = 0,42;
(j) la formula utilizzata per calcolare il nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte «j» di cui all'articolo 280 bis, paragrafo 3, va letta come segue:
(k) la formula di cui all'articolo 280 quater, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte «j» della categoria del rischio di credito va letta come segue:
(l) la formula di cui all'articolo 280 quinquies, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte «j» della categoria del rischio azionario va letta come segue:
(m) la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte «j» della categoria del rischio di posizione in merci va letta come segue:
;
(67) nella parte tre, titolo II, capo 6, la sezione 5 è sostituita dalla seguente:
"Sezione 5Metodo dell'esposizione originaria
Articolo 282 Determinazione del valore dell'esposizione
1. Gli enti possono calcolare un unico valore dell'esposizione per tutte le operazioni nell'ambito di un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite all'articolo 274, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti calcolano separatamente il valore dell'esposizione per ciascuna operazione considerata come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.
2. Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione o di un'operazione è il prodotto di 1,4 per la somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura.
3. Il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 è determinato come segue:
(a) per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni che sono negoziate presso una borsa riconosciuta o per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 o per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 conformemente alla formula seguente:
dove:
TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale;
MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);
(b) per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti calcolano il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 conformemente alla formula seguente:
Al fine di calcolare il costo corrente di sostituzione gli enti aggiornano i valori correnti di mercato almeno mensilmente.
4. Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:
(a) l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolato a norma della lettera b);
(b) l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:
(i) il prodotto tra 0,5% e la durata residua dell'operazione per i contratti derivati su tassi di interesse;
(i bis) il prodotto tra 6% e la durata residua dell'operazione per i contratti derivati su strumenti di debito;
(ii) 4% per i contratti derivati su tassi di cambio;
(iii) 18% per i contratti derivati su tutte le posizioni in merci ad eccezione dell'energia elettrica;
(iii bis) 40% per i contratti derivati sull'energia elettrica;
(iii ter) 32% per i contratti derivati sui titoli di capitale;
(c) l'importo nozionale di cui alla lettera b) è determinato in conformità all'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 279 ter, paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi;
(d) l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a), è moltiplicata per 0,42.
Per calcolare l'esposizione potenziale dei contratti su tassi di interesse ai sensi della lettera b), punto ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.";
(68) all'articolo 283, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione a norma del paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 5. L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo.";
(69) l'articolo 298 è sostituito dal seguente:
"Articolo 298Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio
La compensazione ai fini delle sezioni da 3 a 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.";
(70) all'articolo 299, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;
(71) l'articolo 300 è così modificato:
(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Ai fini della presente sezione e della parte sette, si applicano le seguenti definizioni:";
(b) sono aggiunti i seguenti punti da 5) a 11):
"5) «operazioni in contante», operazioni in contante, strumenti di debito e strumenti di capitale, nonché operazioni in valuta estera a pronti e operazioni a pronti su merci; le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito non sono operazioni in contante;
(6) «accordo di compensazione indiretto», un accordo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012;
(7) «struttura di clientela multi-livello», un accordo di compensazione indiretto ai sensi del quale sono forniti a un ente servizi di compensazione da un soggetto che non è un partecipante diretto, ma che è esso stesso cliente di un partecipante diretto o di un cliente di livello superiore;
(8) «cliente di livello superiore», il soggetto che fornisce servizi di compensazione a un cliente di livello inferiore;
(9) «cliente di livello inferiore», il soggetto che accede ai servizi di una CCP mediante un cliente di livello superiore;
(10) «contributi non finanziati ad un fondo di garanzia», i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti;
(11) «operazione di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti», un'operazione sul mercato monetario totalmente garantita nella quale due controparti scambiano depositi e una CCP si interpone tra di esse al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi di pagamento di tali controparti.";
(72) l'articolo 301 è sostituito dal seguente:
"Articolo 301 Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:
(a) i contratti di cui all'allegato II e i derivati su crediti;
(b) le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti;
(c) le operazioni con regolamento a lungo termine.
La presente sezione non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento delle operazioni in contanti. Gli enti applicano il trattamento di cui al titolo V della presente parte alle esposizioni da negoziazione derivanti da tali operazioni e un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto dette operazioni. Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 307 ai contributi al fondo di garanzia che coprono uno o più contratti di cui al primo comma, oltre alle operazioni in contante.
2. Ai fini della presente sezione:
(a) il margine iniziale non comprende i contributi a una CCP in caso di accordi di mutua condivisione delle perdite;
(b) il margine iniziale comprende le garanzie reali depositate dall'ente che agisce come partecipante diretto o da un cliente eccedenti l'importo minimo imposto rispettivamente dalla CCP o dall'ente che agisce come partecipante diretto, a condizione che la CCP o l'ente che agisce come partecipante diretto possa, all'occorrenza, impedire all'ente che agisce come partecipante diretto o al cliente di ritirare tale garanzia reale in eccesso;
(c) se una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, gli enti che operano come partecipanti diretti considerano tale margine iniziale come contributo al fondo di garanzia.";
(73) all'articolo 302, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli enti valutano, mediante opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni creditizie potenziali future o contingenti, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto dall'articolo 304, sia commisurato ai rischi inerenti a tali esposizioni.";
(74) l'articolo 303 è sostituito dal seguente:
"Articolo 303Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti
1. L'ente che agisce come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:
(a) applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;
(b) applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP.
2. Ai fini del paragrafo 1 la somma dei requisiti di fondi propri dell'ente per le sue esposizioni verso una QCCP derivanti dalle esposizioni da negoziazione e dai contributi al fondo di garanzia è soggetta a un massimale pari alla somma dei requisiti di fondi propri che verrebbero applicati alle medesime esposizioni se la controparte centrale fosse una CCP non qualificata.";
(75) l'articolo 304 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'ente che opera come partecipante diretto e, in tale qualità, opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni con il cliente relative alla CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI della presente parte, a seconda dei casi.";
(b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 6 del presente capo per calcolare il requisito di fondi propri per le sue esposizioni, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) in deroga all'articolo 285, paragrafo 2, l'ente può applicare un periodo con rischio di margine di almeno cinque giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di un cliente;
(b) l'ente applica un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di una CCP;
(c) in deroga all'articolo 285, paragrafo 3, se l'insieme delle attività soggette a compensazione incluso nel calcolo soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, l'ente può non tener conto del limite fissato alla suddetta lettera, a condizione che tale insieme di attività soggette a compensazione non soddisfi la condizione di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo e non contenga negoziazioni contestate;
(d) se la CCP conserva un margine di variazione nei confronti di un'operazione e la garanzia reale dell'ente non è protetta contro l'insolvenza della CCP, l'ente applica il periodo con rischio di margine più basso tra un anno e la durata residua dell'operazione, con una soglia minima di 10 giorni lavorativi.
4. In deroga all'articolo 281, paragrafo 2, lettera h), se l'ente che agisce come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 4 del presente capo per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.
5. In deroga all'articolo 282, paragrafo 4, lettera d), se l'ente che agisce come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 5 del presente capo per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.";
(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:
"6. L'ente che opera come partecipante diretto può usare l'esposizione ridotta al momento del default risultante dai calcoli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al titolo VI.
7. L'ente che opera come partecipante diretto che riscuote una garanzia reale da un cliente per un'operazione relativa a CCP e passa la garanzia alla CCP può riconoscere tale garanzia reale per ridurre la propria esposizione nei confronti del cliente in relazione all'operazione relativa a CCP.
Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato a ciascun livello della struttura.";
(76) l'articolo 305 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'ente che è un cliente calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI della presente parte, a seconda dei casi.";
(b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il cliente ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera b) sono legittime, valide, vincolanti e eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle giurisdizioni pertinenti;"
(c) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera b), da parte dell'ente, quest'ultimo può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle corrispondenti garanzie reali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con questa pratica.";
(d) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'ente che è un cliente non soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo poiché l'ente stesso non è protetto da perdite qualora sia il partecipante diretto che un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, pur restando soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alla lettera a) e alle altre lettere del medesimo paragrafo, l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo il fattore di ponderazione del rischio pari al 2% sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4%.
4. Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, l'ente che è un cliente di livello inferiore che accede ai servizi della CCP mediante un cliente di livello superiore può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni di tali paragrafi siano soddisfatte ad ogni livello di tale struttura.";
(77) l'articolo 306 è così modificato:
(a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) quando un ente opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP;"
(b) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
"d) quando un ente opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, l'ente può applicare il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP.";
(c) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale a una CCP o a un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.
3. L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e al capo 4, sezione 4, del presente titolo, a seconda del caso.";
(78) l'articolo 307 è sostituito dal seguente:
"Articolo 307 Requisiti di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia di una CCP
Un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:
(a) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;
(b) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati e non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309;
(c) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il trattamento esposto all'articolo 310.";
(79) l'articolo 308 è così modificato:
(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'ente calcola il requisito di fondi propri (Ki) per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo prefinanziato (DFi) come segue:
dove:
i = l'indice che individua il partecipante diretto;
KCCP = il capitale ipotetico della QCCP comunicato all'ente dalla QCCP in conformità all'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;
DFCM = la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della QCCP comunicata all'ente dalla QCCP in conformità all'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;
DFCCP = le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente al fondo di garanzia della QCCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri (KCMi) determinato a norma del paragrafo 2 moltiplicato per 12,5.";
(b) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;
(80) l'articolo 309 è sostituito dal seguente:
"Articolo 309 Requisiti di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata
1. L'ente applica la formula seguente per calcolare il requisito di fondi propri (K) per le esposizioni derivanti dai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata (DF) e dai contributi non finanziati (UC) a tale CCP:
2. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo dell'ente al fondo di garanzia della CCP non qualificata ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri (K) determinato a norma del paragrafo 1, moltiplicato per 12,5.";
(81) l'articolo 310 è sostituito dal seguente:
"Articolo 310 Requisiti di fondi propri per i contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP
L'ente applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP.";
(82) l'articolo 311 è sostituito dal seguente:
"Articolo 311 Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni
1. L'ente applica il trattamento di cui al presente articolo quando viene a sapere, a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o della CCP stessa, che la CCP non soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi.
2. Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dal verificarsi della circostanza di cui al medesimo paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, l'ente procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:
(a) applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso detta CCP;
(b) applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;
(c) tratta le sue esposizioni nei confronti di tale CCP diverse dalle esposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2 del presente titolo.";
(82 bis) all'articolo 316, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"In deroga al primo comma, gli enti possono scegliere di non applicare le categorie contabili per il conto profitti e perdite ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE ai leasing finanziari e operativi ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante, scegliendo invece di:
(a) includere i proventi da interessi provenienti da leasing finanziari e operativi e gli introiti da attività in leasing nella categoria di cui al punto 1 della tabella 1;
(b) includere gli interessi passivi provenienti da leasing finanziari e operativi, perdite, deprezzamento e riduzione di valore di attività in leasing operativi nella categoria di cui al punto 2 della tabella 1.";
(83) nella parte tre, titolo IV, il capo 1 è sostituito dal seguente:
"Capo 1Disposizioni generali
Articolo 325 Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato
1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:
(a) a decorrere dal 1° gennaio 2022, il metodo standardizzato di cui al capo 1 bis del presente titolo;
(b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, il metodo dei modelli interni di cui al capo 1 ter del presente titolo solo per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 325 quaterquinquagies;
(c) dopo il 1° gennaio 2022, solo gli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, possono avvalersi del metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 4 per determinare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato;
(d) fino al 1° gennaio 2022, il metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo. Dopo il 1° gennaio 2022 l'ente non ricorre più al metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 per determinare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
2. I requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati con il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 1, lettera c), corrispondono alla somma dei seguenti requisiti di fondi propri, a seconda dei casi:
(a) i requisiti di fondi propri per i rischi di posizione di cui al capo 2 del presente titolo;
(b) i requisiti di fondi propri per i rischi di cambio di cui al capo 3 del presente titolo;
(c) i requisiti di fondi propri per i rischi di posizione in merci di cui al capo 4 del presente titolo.
3. L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), su base permanente all'interno di un gruppo, purché i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati in base al metodo di cui alla lettera a) non superino il 90% dell'importo totale dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. In caso contrario, l'ente applica il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), per tutte le posizioni soggette a requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
L'autorità competente può, sulla base del metodo scelto dall'ente per unità di negoziazione comparabili, decidere di designare le unità di negoziazione da includere nell'ambito di applicazione del metodo di cui al paragrafo 1, lettera b.
4. L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), su base permanente all'interno di un gruppo in conformità all'articolo 363.
5. L'ente non ricorre all'uso combinato di uno dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), con il metodo di cui alla lettera c).
6. Gli enti non si avvalgono del metodo di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafi da 7 a 9.
7. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA utilizzando il metodo avanzato di cui all'articolo 383, gli enti possono continuare ad utilizzare il metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 del presente titolo dopo il [data di applicazione del presente regolamento], data in cui gli enti cessano di utilizzare tale metodo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
8. L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio in che modo gli enti stabiliscono i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente ai metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 bisCondizioni per l'utilizzo del metodo standardizzato semplificato
1. L'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato con il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischi di mercato sia pari o inferiore alle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile:
(a) il 10% delle attività totali dell'ente;
(b) 300 milioni di EUR.
Su richiesta di un ente presso l'autorità competente, essa può autorizzare tale ente, su base individuale, a calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato con il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischi di mercato sia pari o inferiore a 500 milioni di EUR, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile.
2. Gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio soggette a rischi di mercato ad una determinata data conformemente alle seguenti prescrizioni:
(a) sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione▌;
(b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio e di posizione in merci;
(c) tutte le posizioni sono valutate al loro prezzo di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b). Se il prezzo di mercato di una posizione non è disponibile ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato più recente per tale posizione;
(d) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di posizione in merci sono considerate una posizione netta generale in cambi e valutate conformemente all'articolo 352;
(e) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di posizione in merci sono valutate a norma delle disposizioni di cui agli articoli da 357 a 358;
(f) il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.
3. Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i loro requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al presente articolo.
4. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità competente.
5. L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei seguenti casi:
(a) l'ente non soddisfa una o più condizioni di cui al paragrafo 1 per tre mesi consecutivi;
(b) l'ente non soddisfa una o più condizioni di cui al paragrafo 1 per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
6. Se un ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato ai sensi del paragrafo 1, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al paragrafo 1 soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.
7. Gli enti non assumono una posizione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.
Articolo 325 ter Riduzioni per i requisiti su base consolidata
1. Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o in un'impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.
2. Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
(a) all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;
(b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti è tale da garantire la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.
3. Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
(a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;
(b) dette imprese soddisfano, su base individuale, requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;
(c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.
Articolo 325 quater Coperture strutturali per il rischio di cambio
1. Le autorità competenti possono autorizzare un ente a escludere determinate posizioni del rischio di cambio che un ente ha assunto deliberatamente al fine di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, dal calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
(a) l'esclusione è limitata al maggiore dei seguenti importi:
(i) l'importo dell'investimento in soggetti affiliati denominati in valuta estera, ma che non sono consolidati con l'ente;
(ii) l'importo dell'investimento in filiazioni consolidate denominate in valuta estera;
(b) l'esclusione dal calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato è effettuata per almeno sei mesi;
(c) l'ente ha fornito alle autorità competenti le informazioni relative a tale posizione, confermando che tale posizione è stata assunta al fine di salvaguardarsi parzialmente o totalmente dagli effetti negativi del tasso di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e gli importi di tale posizione che sono esclusi dai requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di cui alla lettera a).
2. Eventuali esclusioni di posizioni dai requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al paragrafo 1 sono applicate in modo coerente e rimangono in vigore per la durata di vita degli elementi dell'attivo o di altre posizioni.
3. Le autorità competenti approvano le eventuali successive modifiche apportate dall'ente agli importi che sono esclusi dai requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al paragrafo 1.";
(84) nella parte tre, titolo IV, sono aggiunti i seguenti capi 1 bis e 1 ter:
"Capo 1 bis Metodo standardizzato
Sezione 1 Disposizioni generali
Articolo 325 quinquies Ambito di applicazione e struttura del metodo standardizzato
L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato con il metodo standardizzato per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio e di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:
(a) il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 del presente capo;
(b) il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 del presente capo che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;
(c) il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 del presente capo che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.
Sezione 2 Requisito di fondi propri secondo il metodo basato sulle sensibilità
Articolo 325 sexies Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1) «classe di rischio», una delle sette categorie seguenti: i) rischio generico di tasso di interesse; ii) rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione; iii) rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (esterno al portafoglio di negoziazione di correlazione); iv) rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (interno al portafoglio di negoziazione di correlazione); v) rischio azionario; vi) rischio di posizione in merci; vii) rischio di cambio;
2) «sensibilità», la variazione relativa del valore di una posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione;
3) «categoria» (bucket), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio, cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione 1, del presente capo.
Articolo 325 septies Componenti del metodo basato sulle sensibilità
1. Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 decies:
(a) requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità e supponendo una funzione lineare di determinazione del prezzo;
(b) requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;
(c) requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (curvature risk) che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non rilevati dal rischio delta.
2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1,
(d) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
(e) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette soltanto ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a).
Ai fini del presente capo, gli strumenti con opzionalità comprendono, tra le altre: opzioni call, opzioni put, opzioni cap, opzioni floor, swaptions, opzioni con barriera e opzioni esotiche. Le opzioni incorporate, come le opzioni di rimborso anticipato (prepayment option) o le opzioni comportamentali, sono considerate posizioni autonome all'interno delle opzioni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
Ai fini del presente capo, gli strumenti i cui flussi di cassa possono essere espressi come una funzione lineare del valore nozionale del sottostante sono considerati strumenti senza opzionalità.
Articolo 325 octiesRequisiti di fondi propri per i rischi delta e vega
1. Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti alla sezione 3, sottosezione 1, del presente capo per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
2. Gli enti applicano la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
3. Per ciascuna classe di rischio, la sensibilità di tutti gli strumenti che rientrano nel campo di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio delta o vega a ciascuno dei fattori di rischio delta o vega applicabili inclusi in tale classe di rischio è calcolata utilizzando le formule corrispondenti indicate nella sezione 3, sottosezione 2, del presente capo. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.
4. Le sensibilità sono assegnate ad una delle categorie «b» all'interno di ciascuna classe di rischio.
5. All'interno di ciascuna categoria «b», le sensibilità positive e negative allo stesso fattore di rischio sono compensate, dando luogo a sensibilità nette ( a ciascun fattore di rischio k all'interno di una categoria.
6. Le sensibilità nette a ciascun fattore di rischio () all'interno di ciascuna categoria sono moltiplicate per i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio (RWk) stabiliti nella sezione 6, dando luogo a sensibilità ponderate (WSk) a ciascun fattore di rischio all'interno di tale categoria conformemente alla formula seguente:
7. Le sensibilità ponderate ai diversi fattori di rischio all'interno di ciascuna categoria sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, dove la quantità all'interno della funzione radice quadrata non può essere inferiore a zero, dando luogo alla sensibilità specifica per categoria (Kb). Sono utilizzate le corrispondenti correlazioni per le sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria (), di cui alla sezione 6.
8. La sensibilità specifica per categoria (Kb) è calcolata per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio a norma dei paragrafi da 5 a 7. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie indicate alla sezione 6, dando luogo a requisiti di fondi propri delta o vega specifici per classe di rischio:
dove per tutti i fattori di rischio nella categoria b e nella categoria c. Se tali valori per e producono un numero negativo per la somma complessiva di , l'ente calcola i requisiti di fondi propri delta o vega specifici per classe di rischio utilizzando una specificazione alternativa per cui per tutti i fattori di rischio nella categoria b e per tutti i fattori di rischio nella categoria c.
I requisiti di fondi propri per il rischio delta o il rischio vega specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità ai paragrafi da 1 a 8.
Articolo 325 nonies Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura
1. Gli enti applicano la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura.
2. Utilizzando le sensibilità calcolate a norma dell'articolo 325 octies, paragrafo 4, per ciascuna classe di rischio, il requisito netto per il rischio di curvatura per ciascun fattore di rischio (k) compreso in tale classe di rischio è calcolato secondo la formula indicata di seguito:
dove:
i = l'indice che rappresenta uno strumento soggetto a rischi di curvatura associati al fattore di rischio k;
= il livello corrente del fattore di rischio k;
= il valore di uno strumento i stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente utilizzando il valore corrente del fattore di rischio k;
e = il valore di uno strumento i rispettivamente dopo un rialzo e un ribasso di , a seconda dei corrispondenti fattori di ponderazione del rischio;
= il fattore di ponderazione del rischio per il fattore di rischio di curvatura k afferente allo strumento i determinato conformemente alle disposizioni della sezione 6;
= la sensibilità delta dello strumento i rispetto al fattore di rischio delta che corrisponde al fattore di rischio di curvatura k.
3. Per ciascuna classe di rischio i requisiti netti per il rischio di curvatura calcolati conformemente al paragrafo 2 sono assegnati a una delle categorie (b) all'interno di tale classe di rischio.
4. Tutti i requisiti netti per il rischio di curvatura all'interno di ciascuna categoria (b) sono aggregati secondo la formula indicata di seguito, dove sono utilizzate le correlazioni stabilite corrispondenti r kl tra coppie di fattori di rischio k,l all'interno di ciascuna categoria, dando luogo a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura specifici per categoria:
dove:
y = una funzione che assume valore 0 se e hanno entrambi segno negativo. In tutti gli altri casi y assume valore 1.
5. I requisiti netti di fondi propri per il rischio di curvatura sono aggregati tra categorie all'interno di ciascuna classe di rischio secondo la formula indicata qui di seguito, dove sono utilizzate le correlazioni stabilite corrispondenti γbc per insiemi di requisiti netti per il rischio di curvatura appartenenti a categorie diverse. Ciò dà luogo ai requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura specifici per classe di rischio:
dove:
per tutti i fattori di rischio nella categoria b e nella categoria c;
è una funzione che assume valore 0 se e hanno entrambi segno negativo. In tutti gli altri casi assume valore 1.
Se tali valori per e producono un numero negativo per la somma complessiva di
l'ente calcola il requisito rispetto al rischio di curvatura utilizzando una specificazione alternativa per cui per tutti i fattori di rischio nella categoria b e per tutti i fattori di rischio nella categoria c.
6. I requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità ai paragrafi da 2 a 5.
Articolo 325 deciesAggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura
1. Gli enti aggregano i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 octies e 325 nonies è effettuata tre volte per ogni classe di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione (correlazione tra fattori di rischio all'interno di una categoria) e (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:
(a) lo scenario delle «correlazioni medie», in base al quale i parametri di correlazione e restano immutati rispetto a quelli specificati nella sezione 6;
(b) lo scenario delle «correlazioni alte», in base al quale i parametri di correlazione e specificati alla sezione 6 sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con e soggetti ad un massimale del 100%;
(c) lo scenario delle «correlazioni basse», in base al quale le correlazioni stabilite corrispondenti, specificate alla sezione 6, sono uniformemente moltiplicate per 0,75.
3. Per ogni scenario l'ente stabilisce un requisito di fondi propri specifico a livello di portafoglio. Il requisito di fondi propri specifico per scenario a livello di portafoglio è calcolato come la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per tale scenario.
4. Il valore finale dei requisiti di fondi propri ▌del portafoglio corrisponde al maggiore dei valori di requisiti di fondi propri specifici per scenario a livello di portafoglio ai sensi del paragrafo 3.
▌
Articolo 325 undeciesTrattamento degli strumenti su indici e delle opzioni multi-sottostante
1. Gli enti si avvalgono del metodo look-through per gli strumenti su indici e le opzioni multi-sottostante se tutte le componenti dell'indice o dell'opzione hanno sensibilità al rischio delta dello stesso segno. Le sensibilità ai fattori di rischio delle componenti di strumenti su indici e opzioni multi-sottostante possono essere compensate con le sensibilità a strumenti single-name senza restrizioni, ad eccezione delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione.
2. Le opzioni multi-sottostante con sensibilità al rischio delta di segno diverso sono esentate dai rischi delta e vega, ma sono soggette alla maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 del presente capo.
Articolo 325 duodecies Trattamento degli organismi di investimento collettivi
1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei seguenti metodi:
(a) l'ente che è in grado di identificare gli investimenti sottostanti dell'OIC o dello strumento su indici su base giornaliera tiene conto di detti investimenti sottostanti e calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione secondo il metodo di cui all'articolo 325 undecies, paragrafo 1;
(b) se si possono ottenere i prezzi giornalieri per l'OIC e l'ente è al corrente del regolamento di gestione dell'OIC, l'ente considera la posizione nell'OIC come uno strumento di capitale ai fini del metodo basato sulle sensibilità;
(c) se si possono ottenere i prezzi giornalieri per l'OIC, ma l'ente non è al corrente del regolamento di gestione dell'OIC, l'ente considera la posizione nell'OIC come uno strumento di capitale ai fini del metodo basato sulle sensibilità e assegna a tale posizione nell'OIC il fattore di ponderazione del rischio della categoria del rischio azionario «altri settori».
2. Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato relativo alle posizioni in OIC conformemente ai metodi di cui al presente capo:
(a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso tale depositario;
(b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).
3. L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio quali fattori di ponderazione del rischio assegnare alle posizioni nell'OIC di cui al paragrafo 1, lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 terdecies Posizioni in impegni irrevocabili
1. Gli enti possono utilizzare la procedura di cui al presente articolo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni in impegni irrevocabili di strumenti di debito o di capitale.
2. Gli enti applicano uno dei fattori moltiplicatori appropriati elencati nella tabella 1 alle sensibilità nette di tutte le posizioni in impegni irrevocabili di ogni singolo emittente, escluse le posizioni in impegni irrevocabili sottoscritte o risottoscritte da terzi sulla base di un contratto formale, e calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al metodo indicato nel presente capo sulla base delle sensibilità nette corrette.
Tabella 1
giorno lavorativo 0 |
0% |
|
giorno lavorativo 1 |
10% |
|
giorni lavorativi 2-3 |
25% |
|
giorno lavorativo 4 |
50% |
|
giorno lavorativo 5 |
75% |
|
dopo il giorno lavorativo 5 |
100% |
|
Ai fini del presente articolo il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.
3. Gli enti notificano alle autorità competenti l'applicazione della procedura di cui al presente articolo.
Sezione 3 Definizioni dei fattori di rischio e delle sensibilità
Sottosezione 1 Definizioni dei fattori di rischio
Articolo 325 quaterdeciesFattori del rischio generico di tasso di interesse
1. Per tutti i fattori del rischio generico di tasso di interesse, compreso il rischio di inflazione e il rischio di base cross currency, esiste una sola categoria per valuta, contenente ciascuna diversi tipi di fattore di rischio.
I fattori del rischio generico di tasso di interesse delta applicabili agli strumenti sensibili al tasso di interesse sono i pertinenti tassi privi di rischio per valuta e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti assegnano i fattori di rischio ai vertici specificati mediante interpolazione lineare oppure utilizzando il metodo più coerente con le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate dall'unità indipendente dell'ente preposta al controllo del rischio per segnalare i rischi di mercato o i profitti e le perdite all'alta dirigenza.
2. Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel portafoglio di negoziazione dell'ente che hanno il rischio di credito più basso, quali gli swap su indici overnight.
3. Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 2, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.
Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere derivati dalla curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.
Se gli enti utilizzano i fattori di rischio ricavati conformemente alla procedura di cui al secondo comma del presente paragrafo per gli strumenti di debito sovrano, lo strumento di debito sovrano non è esentato dai requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi. In tali casi, laddove non sia possibile distinguere il tasso privo di rischio dalla componente relativa ai differenziali creditizi, la sensibilità a questo fattore di rischio è assegnata sia alla classe di rischio generico di tasso di interesse che alla classe di rischio dei differenziali creditizi.
4. Nel caso dei fattori del rischio generico di tasso di interesse, ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. Gli enti assegnano ai fattori di rischio all'interno della stessa categoria, ma con scadenze diverse, un diverso fattore di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 6.
Gli enti applicano fattori di rischio aggiuntivi per il rischio d'inflazione agli strumenti di debito i cui flussi di cassa sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione. Tali fattori di rischio aggiuntivi sono costituiti da un unico vettore di tassi di inflazione impliciti nel mercato con scadenze diverse, per ogni valuta. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i tassi di inflazione utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
5. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio aggiuntivo per il rischio di inflazione di cui al paragrafo 4 come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria, gli enti trattano l'inflazione come un unico fattore di rischio, a prescindere dal numero di componenti di ciascun vettore. Gli enti compensano tutte le sensibilità all'inflazione all'interno di una categoria, calcolate secondo la procedura sopra descritta, al fine di ottenere un'unica sensibilità netta per categoria.
6. Gli strumenti di debito che comportano pagamenti in valute diverse sono anche soggetti al rischio di base cross currency tra tali valute. Ai fini del metodo basato sulle sensibilità, i fattori di rischio che gli enti devono applicare consistono nel rischio di base cross currency di ciascuna valuta rispetto al dollaro americano (USD) o rispetto all'euro (EUR). Gli enti calcolano in «base allo USD» o in «base all'EUR» le basi cross currency non riguardanti né lo USD né l'EUR.
Ciascun fattore di rischio di base cross currency è costituito da un unico vettore della base cross currency di scadenze diverse per valuta. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le basi cross currency utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa.
Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a tale fattore di rischio come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria vi sono due possibili fattori di rischio distinti: in base all'EUR e in base allo USD, indipendentemente dal numero di componenti presenti in ciascun vettore della base cross currency. Il numero massimo di sensibilità nette per categoria è due.
7. I fattori del rischio generico di tasso di interesse vega applicabili alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al tasso d'interesse generico sono le volatilità implicite dei tassi privi di rischio pertinenti descritti ai paragrafi 2 e 3, che sono assegnate alle categorie a seconda della valuta e associate alle seguenti scadenze all'interno di ciascuna categoria: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Vi è un'unica categoria per valuta.
Ai fini della compensazione, gli enti considerano che le volatilità implicite collegate agli stessi tassi privi di rischio e associate alle stesse scadenze costituiscono lo stesso fattore di rischio.
Quando gli enti associano le volatilità implicite alle scadenze di cui al presente paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) se la durata dell'opzione è allineata alla durata del sottostante, si considera un unico fattore di rischio, che è classificato in conformità a tale durata;
(b) se la durata dell'opzione è più breve della durata del sottostante, i seguenti fattori di rischio sono considerati come segue:
(i) il primo fattore di rischio è classificato in conformità alla durata dell'opzione;
(ii) il secondo fattore di rischio è classificato in conformità alla durata residua del sottostante dell'opzione alla data di scadenza dell'opzione.
8. I fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico che gli enti devono applicare sono costituiti, per ogni valuta, da un unico vettore dei tassi privi di rischio che rappresenta una specifica curva di rendimento priva di rischio. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
9. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 nonies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori corrispondenti alle diverse curve di rendimento e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano alla stessa valuta. Gli enti compensano le sensibilità allo stesso fattore di rischio. Vi è soltanto una sensibilità netta per categoria.
Non vi è alcun requisito rispetto al rischio di curvatura per il rischio di inflazione e il rischio di base cross currency.
Articolo 325 quindeciesFattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione
1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono i tassi di differenziali creditizi del loro emittente, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e associati a ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti applicano un unico fattore di rischio per emittente e per scadenza, a prescindere dal fatto che tali tassi di differenziali creditizi dell'emittente siano desunti da strumenti di debito o da credit default swap. Le categorie sono categorie settoriali, secondo quanto previsto alla sezione 6, e ciascuna di esse comprende tutti i fattori di rischio assegnati al settore di pertinenza.
2. I fattori di rischio vega su differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono le volatilità implicite dei tassi di differenziali creditizi dell'emittente del sottostante, desunti secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, che sono associati alle seguenti scadenze conformemente alla scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.
3. I fattori di rischio di curvatura sui differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione consistono di un unico vettore di tassi di differenziali creditizi che rappresenta una specifica curva di differenziali creditizi dell'emittente. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di differenziali creditizi utilizzate come variabili nel modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.
4. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 nonies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.
Articolo 325 sexdeciesFattori di rischio del rischio di differenziali creditizi per strumenti inerenti a cartolarizzazione
1. Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazioni interne al portafoglio di negoziazione di correlazione di cui al paragrafo 3 alle posizioni verso la cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione, a norma dell'articolo 104, paragrafi da 7 a 9.
Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione di cui al paragrafo 5 alle posizioni verso la cartolarizzazione che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione, a norma dell'articolo 104, paragrafi da 7 a 9.
2. Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi di cartolarizzazioni che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione sono le stesse categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione, secondo quanto previsto alla sezione 6.
Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi di cartolarizzazioni che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione sono specifiche per questa categoria di classe di rischio, secondo quanto previsto alla sezione 6.
3. I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione sono i seguenti:
(a) i fattori di rischio delta sono tutti i tassi di differenziali creditizi pertinenti degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
(b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunte come descritto alla lettera a) del presente paragrafo, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione corrispondente soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
(c) i fattori di rischio di curvatura sono le pertinenti curve di rendimento dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione espresse come vettore dei tassi di differenziali creditizi per scadenze diverse, desunte come indicato alla lettera a) del presente paragrafo. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di differenziali creditizi utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
4. Gli enti calcolano la sensibilità della posizione verso la cartolarizzazione a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura come specificato all'articolo 325 nonies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.
5. I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione si riferiscono al differenziale del segmento anziché al differenziale degli strumenti sottostanti e sono i seguenti:
(a) i fattori di rischio delta sono i tassi di differenziali creditizi del segmento pertinente, associati alle seguenti scadenze, a seconda della scadenza del segmento: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
(b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi dei segmenti, ognuna delle quali è associata alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
(c) i fattori di rischio di curvatura sono gli stessi descritti alla lettera a) del presente paragrafo. A tutti questi fattori di rischio si applica un fattore di ponderazione del rischio comune, secondo quanto previsto alla sezione 6.
Articolo 325 septdeciesFattori del rischio azionario
1. Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.
2. I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale e tutti i tassi dei contratti di vendita con patto di riacquisto in strumenti di capitale o i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
Ai fini del rischio azionario, una specifica curva di pronti contro termine in strumenti di capitale costituisce un singolo fattore di rischio, espresso come vettore dei tassi di pronti contro termine per scadenze diverse. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di pronti contro termine utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a tale fattore di rischio come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Gli enti compensano le sensibilità al fattore di rischio del tasso dei pronti contro termine dello stesso titolo di capitale, indipendentemente dal numero di componenti di ciascun vettore.
3. I fattori di rischio vega sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono le volatilità implicite dei prezzi a pronti degli strumenti di capitale, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Non vi è alcun requisito patrimoniale rispetto al rischio vega per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
4. I fattori di rischio di curvatura sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale, indipendentemente dalla scadenza delle opzioni corrispondenti. Non vi è alcun requisito rispetto al rischio di curvatura per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
Articolo 325 septdeciesFattori del rischio azionario
1. Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.
2. I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili alle posizioni in merci sono tutti i prezzi a pronti delle merci per tipo di merce e ciascuno dei gradi di qualità. Gli enti considerano che due prezzi di merci per lo stesso tipo di merce, con la stessa scadenza e con lo stesso tipo di grado di contratto (contract grade) costituiscono lo stesso fattore di rischio soltanto se l'insieme dei termini giuridici riguardanti il luogo di consegna è identico.
3. I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci sono le volatilità implicite dei prezzi delle merci per tipo di merce, che sono associate ai seguenti scaglioni di scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Gli enti considerano le sensibilità allo stesso tipo di merce, assegnate alla stessa scadenza, un unico fattore di rischio che gli enti successivamente compensano.
4. I fattori di rischio di curvatura su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci è un'unica serie di prezzi di merci con scadenze diverse per tipo di merce, espressa come vettore. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i prezzi di tale merce utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Gli enti non distinguono i prezzi delle merci in funzione del grado o del luogo di consegna.
La sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura è calcolata secondo quanto specificato all'articolo 325 nonies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano che i vettori con un diverso numero di componenti costituiscono lo stesso fattore di rischio a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso tipo di merce.
Articolo 325 novodeciesFattori di rischio del rischio di cambio
1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.
2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Tali volatilità implicite dei tassi di cambio sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
3. I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i medesimi fattori di cui al paragrafo 1.
4. Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per tutti i fattori di rischio delta, vega e di curvatura sui cambi.
Sottosezione 2 Definizioni delle sensibilità
Articolo 325 viciesSensibilità al rischio delta
1. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio generico di tasso di interesse (GIRR) come segue:
(a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:
dove:
= il tasso di una curva priva di rischio k con scadenza t;
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i;
x, y = altre variabili nella funzione di determinazione del prezzo.
(b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency () sono calcolate come segue:
dove:
= un vettore di m componenti che rappresenta la curva dell'inflazione implicita o la curva della base cross currency per una data valuta j, dove m è pari al numero di variabili relative all'inflazione o alla base cross currency utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;
= la matrice unità della dimensione (1 x m);
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i;
y, z = altre variabili nel modello di determinazione del prezzo.
2. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione () come segue:
dove:
= il valore del tasso di differenziali creditizi di un emittente j alla scadenza t;
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i;
x, y = altre variabili nella funzione di determinazione del prezzo.
3. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio azionario come segue:
(a) le sensibilità ai fattori di rischio k (sk) costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono calcolate come segue:
dove:
k è uno specifico titolo di capitale;
EQk è il valore del prezzo a pronti di tale titolo di capitale; e
Vi (.) è la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i;
x, y sono altre variabili nel modello di determinazione del prezzo;
(b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale sono calcolate come segue:
dove:
k = l'indice che rappresenta lo strumento di capitale;
= un vettore di componenti m che rappresenta la struttura del termine dei pronti per uno specifico strumento di capitale k, con m pari al numero dei tassi dei pronti contro termine corrispondenti alle diverse scadenze utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;
= la matrice unità della dimensione (1 x m);
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i;
y, z = altre variabili nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.
4. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci rispetto a ciascun fattore di rischio k (sk) come segue:
dove:
k = un determinato fattore di rischio di posizione in merci;
CTYk = il valore del fattore di rischio k;
Vi (.) = il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k.
5. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di cambio rispetto a ciascun fattore di rischio di cambio k (sk) come segue:
dove:
k = un determinato fattore di rischio di cambio;
FXk = il valore del fattore di rischio;
Vi (.) = il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k.
Articolo 325 unvicies Sensibilità al rischio vega
1. Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k (sk) come segue:
dove:
k = uno specifico fattore di rischio vega, costituito da una volatilità implicita;
= il valore di tale fattore di rischio, che dovrebbe essere espresso in percentuale;
x, y = altre variabili nella funzione di determinazione del prezzo.
2. Nel caso di classi di rischio in cui i fattori di rischio vega hanno una dimensione scadenza, ma le norme relative alla classificazione dei fattori di rischio non sono applicabili poiché le opzioni non hanno una scadenza, gli enti associano tali fattori di rischio alla scadenza più lunga prevista. Tali opzioni sono soggette alla maggiorazione per i rischi residui.
3. Nel caso di opzioni che non hanno uno strike o una barriera e di opzioni che hanno più strike o barriere, gli enti applicano la classificazione in strike e scadenze utilizzata internamente dall'ente per determinare il prezzo dell'opzione. Tali opzioni sono anch'esse soggette alla maggiorazione per i rischi residui.
4. Gli enti non calcolano il rischio vega per i segmenti di cartolarizzazione inclusi nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all'articolo 104, paragrafi da 7 a 9, che non hanno una volatilità implicita. Per tali segmenti di cartolarizzazione si calcolano i requisiti rispetto al rischio delta e al rischio di curvatura.
Articolo 325 duoviciesRequisiti per le misurazioni delle sensibilità
1. Gli enti ricavano le sensibilità utilizzando le formule di cui alla presente sottosezione dai modelli di determinazione del prezzo dell'ente che fungono da base per il rendiconto dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza.
In deroga alle disposizioni del primo comma, le autorità competenti possono imporre a un ente che ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo dei modelli interni di cui al capo 1 ter del presente titolo per utilizzare i modelli di determinazione del prezzo del modello di misurazione del rischio del loro metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità di cui al presente capo per il calcolo e il rendiconto dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato come richiesto all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, lettera b).
2. Gli enti presuppongono che la volatilità implicita rimanga costante in sede di misurazione delle sensibilità delta relativamente agli strumenti soggetti a opzionalità.
3. Gli enti presuppongono che il sottostante dell'opzione segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo da cui sono ricavate le sensibilità in sede di misurazione della sensibilità vega al rischio generico di tasso di interesse o al rischio di differenziali creditizi. Gli enti presuppongono che il sottostante segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo da cui sono ricavate le sensibilità in sede di misurazione della sensibilità vega al rischio azionario, di posizioni in merci e di cambio.
4. Gli enti calcolano tutte le sensibilità escludendo gli aggiustamenti della valutazione del credito.
4 bis. In deroga al paragrafo 1, un ente può, previa approvazione delle autorità competenti, utilizzare definizioni alternative della sensibilità al rischio delta nel calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione a norma del presente capo nel caso in cui l'ente soddisfi tutte le seguenti condizioni:
(a) dette definizioni alternative sono utilizzate per fini di gestione interna del rischio e per il rendiconto dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio in seno all'ente;
(b) l'ente dimostra che dette definizioni alternative sono più adeguate per riflettere le sensibilità pertinenti per la posizione rispetto alle formule di cui alla presente sottosezione e che le sensibilità risultanti non sono sostanzialmente diverse da dette formule.
4 ter. In deroga al paragrafo 1, un ente può, previa approvazione delle autorità competenti, calcolare le sensibilità vega basate su una trasformazione lineare delle definizioni alternative di sensibilità nel calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione a norma del presente capo nel caso in cui l'ente soddisfi tutte le seguenti condizioni:
(a) dette definizioni alternative sono utilizzate per fini di gestione interna del rischio e per il rendiconto dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio in seno all'ente;
(b) l'ente dimostra che dette definizioni alternative sono più adeguate per riflettere le sensibilità per la posizione rispetto alle formule di cui alla presente sottosezione e la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette una sensibilità al rischio vega.
Sezione 4 Maggiorazione per i rischi residui
Articolo 325 tervicies Requisiti di fondi propri per i rischi residui
1. Oltre ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato stabiliti alla sezione 2 del presente capo, gli enti applicano requisiti di fondi propri aggiuntivi conformemente al presente articolo agli strumenti esposti a rischi residui.
2. Gli strumenti sono esposti a rischi residui se soddisfano una delle seguenti condizioni:
(a) lo strumento si riferisce a un sottostante esotico;
Gli strumenti con un sottostante esotico sono strumenti del portafoglio di negoziazione con un'esposizione sottostante che non rientra nell'ambito di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o del requisito per il rischio di default di cui alla sezione 5.
Le esposizioni sottostanti esotiche comprendono: rischio di longevità, condizioni atmosferiche, calamità naturali e volatilità effettiva futura.
(b) lo strumento comporta altri rischi residui.
Gli strumenti che comportano altri rischi residui sono quelli che soddisfano i seguenti criteri:
(i) lo strumento è soggetto ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e genera payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla con un unico prezzo degli strumenti di capitale sottostante, prezzo delle merci, tasso di cambio, prezzo delle obbligazioni, prezzo dei credit default swap o swap su tassi di interesse; oppure
(ii) uno strumento è una posizione verso la cartolarizzazione che appartiene al portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all'articolo 104, paragrafi da 7 a 9. Non sono prese in considerazione le coperture non inerenti a cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione.
3. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 1 come la somma degli importi nozionali lordi degli strumenti di cui al paragrafo 2 moltiplicata per i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
(a) 1,0% nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a);
(b) 0,1% nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
(a) lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;
(b) lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
(c) lo strumento compensa perfettamente i rischi di mercato di un'altra posizione del portafoglio di negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.
5. L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata che cosa si intende per sottostante esotico e quali strumenti sono esposti ad altri rischi residui ai fini del paragrafo 2.
▌
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 5 Requisito per il rischio di default
Articolo 325 quaterviciesDefinizioni e disposizioni generali
1. I requisiti di fondi propri per il rischio di default si applicano agli strumenti di debito e di capitale, agli strumenti derivati aventi gli strumenti di debito e di capitale come sottostanti e ai derivati i cui payoff o valori equi sono influenzati dal verificarsi del default di un debitore diverso dalla controparte dello strumento derivato stesso. Gli enti calcolano i requisiti per il rischio di default separatamente per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti: strumenti non inerenti a cartolarizzazione, cartolarizzazioni che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione e cartolarizzazioni che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione. I requisiti finali di fondi propri per il rischio di default di un ente sono dati dalla sommatoria di queste tre componenti.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
(a) «esposizione corta», la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un profitto per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
(b) «esposizione lunga», la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina una perdita per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
(c) «importo lordo del default improvviso e inatteso (Jump to Default)», di seguito importo lordo del JTD, la stima delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su una specifica esposizione;
(d) «importo netto del default improvviso e inatteso (Jump to Default)», di seguito importo netto del JTD, la stima delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su un determinato ente, dopo aver proceduto alla compensazione degli importi lordi del JTD;
(e) «LGD», la perdita in caso di default del debitore su uno strumento emesso dal medesimo debitore, espressa come percentuale del nozionale dello strumento;
(f) «fattore di ponderazione del rischio di default», la percentuale che rappresenta la stima delle probabilità di default di ciascun debitore, in funzione dell'affidabilità creditizia di tale debitore.
Sottosezione 1Requisito per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione
Articolo 325 quinviciesImporti lordi del Jump to Default
1. Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga a strumenti di debito secondo la formula seguente:
JTDlunga = max{LGD · Vnozionale + P&Llunga + Aggiustamentolunga; 0}
dove:
Vnozionale = il valore nozionale dello strumento;
P&Llunga = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga. I profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo;
Aggiustamentolunga = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante. Gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo.
2. Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione corta a strumenti di debito secondo la formula seguente:
JTDcorta = min{LGD · Vnozionale + P&Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}
dove:
Vnozionale = il valore nozionale dello strumento che è indicato nella formula con un segno negativo;
P&Lcorta = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta. I profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo;
Aggiustamentocorta = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante. Le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno positivo e gli aumenti con un segno negativo.
3. Per gli strumenti di debito, la LGD che gli enti devono applicare ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 è la seguente:
(a) alle esposizioni verso strumenti di debito non di primo rango (non-senior) si assegna una LGD del 100%;
(b) alle esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) si assegna una LGD del 75%;
(c) alle esposizioni verso obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 si assegna una LGD del 25%.
4. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, il valore nozionale nel caso degli strumenti di debito è il valore nominale dello strumento di debito. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, il valore nozionale nel caso di strumenti derivati su un titolo di debito sottostante è il valore nominale dello strumento di debito sottostante.
5. Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:
dove:
V = il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati su strumenti di capitale, il valore equo dello strumento di capitale sottostante dello strumento derivato.
6. Gli enti assegnano una LGD del 100% agli strumenti di capitale ai fini del calcolo di cui al paragrafo 6.
7. Nel caso di esposizioni al rischio di default risultanti da strumenti derivati il cui payoff, in caso di default del debitore, non è collegato al valore nozionale di uno strumento specifico emesso dal debitore o alla LGD del debitore o di uno strumento emesso da tale debitore, gli enti utilizzano metodologie alternative per stimare gli importi lordi del JTD che soddisfino la definizione di importi lordi del JTD di cui all'articolo 325 unvicies, paragrafo 3.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio in che modo gli enti calcolano gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità al presente articolo, e quali metodologie alternative gli enti utilizzano ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al paragrafo 7.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 sexviciesImporti netti del Jump to Default (JTD)
1. Gli enti calcolano gli importi netti del JTD mediante compensazione degli importi lordi del JTD delle esposizioni corte e lunghe. È possibile compensare soltanto esposizioni verso lo stesso debitore, se le esposizioni corte sono di rango pari o inferiore rispetto alle esposizioni lunghe.
2. La compensazione è totale o parziale a seconda delle scadenze delle esposizioni soggette a compensazione:
(a) la compensazione è totale se tutte le esposizioni hanno una scadenza pari o superiore a un anno;
(b) la compensazione è parziale se almeno una delle esposizioni soggette a compensazione ha una scadenza inferiore a un anno, nel qual caso l'entità dell'importo del JTD di ciascuna esposizione con una scadenza inferiore a un anno è ridotta del rapporto tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno.
3. Se non è possibile una compensazione, gli importi lordi del JTD sono pari agli importi netti del JTD nel caso di esposizioni con scadenza pari o superiore a un anno. Gli importi lordi del JTD con scadenze inferiori a un anno sono ridotti per calcolare gli importi netti del JTD.
Il fattore di graduazione per tali esposizioni è il rapporto tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno, con una soglia minima di tre mesi.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 si considerano le scadenze dei contratti derivati, e non quelle dei loro sottostanti. Alle esposizioni in cash equity è assegnata una scadenza di un anno o di tre mesi, a discrezione dell'ente.
Articolo 325 septviciesCalcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default
1. Gli importi netti del JTD, indipendentemente dal tipo di controparte, sono moltiplicati per i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio di default in funzione delle loro qualità creditizia, secondo quanto specificato nella tabella 2.
Tabella 2
Classe di merito di credito |
Fattore di ponderazione del rischio di default |
|
Classe di merito di credito 1 |
0,5% |
|
Classe di merito di credito 2 |
3% |
|
Classe di merito di credito 3 |
6% |
|
Classe di merito di credito 4 |
15% |
|
Classe di merito di credito 5 |
30% |
|
Classe di merito di credito 6 |
50% |
|
Senza rating |
15% |
|
In stato di default |
100% |
|
2. Le esposizioni cui verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0% in base al metodo standardizzato di cui alla parte III, titolo II, capo 2, ricevono un fattore di ponderazione del rischio di default dello 0% per i requisiti di fondi propri per il rischio di default.
3. Gli importi netti del JTD ponderati sono assegnati alle seguenti categorie: imprese, emittenti sovrani e amministrazioni locali/comuni.
4. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:
dove:
i = l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b;
= il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;
= un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:
La sommatoria delle posizioni lunghe e corte ai fini di e di è effettuata per tutte le posizioni all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, dando luogo al requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.
5. Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.
Sottosezione 2 Requisito per il rischio di default per le cartolarizzazioni (esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione)
Articolo 325 octoviciesImporti del Jump to Default (JTD)
1. Gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione sono i valori equi delle esposizioni verso la cartolarizzazione.
2. Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni verso la cartolarizzazione con lo stesso portafoglio di attività sottostante e appartenenti allo stesso segmento. Non è consentita alcuna compensazione tra esposizioni verso la cartolarizzazione con portafogli di attività sottostanti diversi, anche nel caso in cui il punto di attacco e il punto di distacco siano gli stessi.
3. Se, scomponendo o combinando le esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti, altre esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti possono essere perfettamente replicate, fatta eccezione per la scadenza, le esposizioni derivanti dalla scomposizione o dalla combinazione possono essere utilizzate al posto di quelle originali ai fini della compensazione.
4. Se, scomponendo o combinando le esposizioni esistenti nei nomi sottostanti, l'intera struttura di segmenti di un'esposizione verso la cartolarizzazione esistente può essere perfettamente replicata, le esposizioni derivanti dalla scomposizione o dalla combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione. Se i nomi sottostanti sono utilizzati in questo modo, essi sono esclusi dal trattamento del rischio di default non inerente a cartolarizzazione.
5. L'articolo 325 sexvicies si applica sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione originali che a quelle replicate. Le relative scadenze sono quelle dei segmenti di cartolarizzazione.
Articolo 325 novoviciesCalcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni
1. Gli importi netti del JTD delle esposizioni verso la cartolarizzazione sono moltiplicati per l'8% del fattore di ponderazione del rischio applicabile alla pertinente esposizione verso la cartolarizzazione, comprese le cartolarizzazioni STS, esterna al portafoglio di negoziazione, in conformità con la gerarchia dei metodi di cui al titolo II, capo 5, sezione 3, e indipendentemente dal tipo di controparte.
2. La scadenza a un anno è applicata a tutti i segmenti in cui i fattori di ponderazione del rischio sono calcolati conformemente ai metodi SEC-IRBA e SEC-ERBA.
3. Gli importi del JTD ponderati per il rischio per singole esposizioni verso la cartolarizzazione in contanti sono limitati al valore equo della posizione.
4. Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati alle seguenti categorie:
(a) una categoria comune per tutte le imprese, indipendentemente dalla regione;
(b) 44 diverse categorie corrispondenti a una categoria per regione per ciascuna delle undici classi di attività definite. Le undici classi di attività sono: ABCP, acquisto o leasing di automobili, RMBS, carte di credito, CMBS, collateralised loan obligations, CDO-squared, piccole e medie imprese, prestiti destinati agli studenti, altre attività al dettaglio, altre attività all'ingrosso. Le quattro regioni sono: Asia, Europa, America settentrionale e altre regioni.
5. Al fine di assegnare un'esposizione verso la cartolarizzazione a una categoria, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato. Gli enti assegnano ciascuna esposizione verso la cartolarizzazione ad una sola delle categorie di cui sopra. Eventuali esposizioni verso la cartolarizzazione che l'ente non sia in grado di assegnare a un tipo o ad una regione in funzione del sottostante sono assegnate, rispettivamente, alle categorie «altre attività al dettaglio», «altre attività all'ingrosso» o «altre regioni».
6. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria secondo le stesse modalità applicate al rischio di default delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione, utilizzando la formula di cui all'articolo 325 septvicies, paragrafo 4, dando luogo al requisito di fondi propri per il rischio di default per ciascuna categoria.
7. Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.
Sottosezione 3 Requisito per il rischio di default per le cartolarizzazioni (interne al portafoglio di negoziazione di correlazione)
Articolo 325 tricies Ambito di applicazione
1. Per il portafoglio di negoziazione di correlazione, il requisito patrimoniale comprende il rischio di default per le esposizioni verso la cartolarizzazione e per le coperture non inerenti a cartolarizzazione. Queste coperture sono escluse dai calcoli del rischio di default non inerente a cartolarizzazione. Non deve esservi alcun vantaggio di diversificazione tra il requisito per il rischio di default non inerente a cartolarizzazione, il requisito per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione e il requisito per il rischio di default per le cartolarizzazioni interne al portafoglio di negoziazione di correlazione.
2. Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola entità giuridica emittente costituente sono determinati applicando il metodo look-through.
Articolo 325 untricies Importi del Jump to Default (JTD) per il portafoglio di negoziazione di correlazione
1. Gli importi lordi del JTD per le esposizioni inerenti e non inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione sono i valori equi delle medesime esposizioni.
2. I prodotti di tipo nth-to-default sono trattati come prodotti divisi in segmenti con i seguenti punti di attacco e di distacco:
(a) punto di attacco = (N – 1) / totale nomi,
(b) punto di distacco = N / totale nomi,
dove «totale nomi» è il numero totale dei nomi nel paniere o nel portafoglio sottostante.
3. Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi e corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni tra loro identiche, fatta eccezione per la scadenza. La compensazione è possibile soltanto nei seguenti casi:
(a) per i prodotti su indici, è possibile compensare le scadenze all'interno della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici, fatte salve le specifiche per le esposizioni inferiori a un anno di cui all'articolo 325 sexvicies. Gli importi lordi lunghi e corti del JTD che sono repliche perfette possono essere compensati mediante scomposizione in esposizioni equivalenti single-name utilizzando un modello di valutazione. Ai fini del presente articolo, per scomposizione mediante un modello di valutazione si intende che la componente single-name di una cartolarizzazione è valutata come la differenza tra il valore incondizionato della cartolarizzazione e il valore condizionato della cartolarizzazione, supponendo il default del single-name con una LGD del 100%. In tal caso, la somma degli importi lordi del JTD di esposizioni equivalenti single-name ottenuta mediante scomposizione è pari all'importo lordo del JTD dell'esposizione non scomposta;
(b) per le ricartolarizzazioni non è autorizzata la compensazione mediante scomposizione di cui alla lettera a);
(c) per gli indici e i segmenti di indice, è possibile compensare le scadenze della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici mediante replicazione o scomposizione. Ai fini del presente articolo,
(i) per replicazione si intende la combinazione di singoli segmenti di indice di cartolarizzazione al fine di replicare un altro segmento della stessa serie di indici o di replicare una posizione non segmentata nella serie di indici;
(ii) per scomposizione si intende la replicazione di un indice mediante una cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti del portafoglio sono identiche alle esposizioni single-name che compongono l'indice.
Se le esposizioni lunghe e corte sono tra loro identiche, fatta eccezione per un'unica componente residua, è autorizzata la compensazione e l'importo netto del JTD riflette l'esposizione residua;
(d) non possono essere compensati segmenti diversi della stessa serie di indici, serie diverse dello stesso indice e famiglie di indici diverse.
Articolo 325 duotricies Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per il portafoglio di negoziazione di correlazione
1. Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:
(a) se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 325 septvicies, paragrafi 1 e 2;
(b) se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all'articolo 325 novovicies, paragrafo 1.
2. Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati a categorie che corrispondono a un indice.
3. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:
dove:
i = uno strumento appartenente alla categoria b;
= il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;
ctp = il coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato secondo la formula di cui all'articolo 325 septvicies, paragrafo 4, ma utilizzando posizioni lunghe e corte in tutto il portafoglio di negoziazione di correlazione e non soltanto le posizioni in una particolare categoria.
4. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default del portafoglio di negoziazione di correlazione (DRCCTP) utilizzando la seguente formula:
Sezione 6 Fattori di ponderazione del rischio e correlazioni
Sottosezione 1 Fattori di ponderazione e di correlazione del rischio delta
Articolo 325 tertricies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio generico di tasso di interesse
1. Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 5, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i seguenti:
Tabella 3
Scadenza |
0,25 anni |
0,5 anni |
1 anno |
2 anni |
3 anni |
|
Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali) |
2,4% |
2,4% |
2,25% |
1,88% |
1,73% |
|
Scadenza |
5 anni |
10 anni |
15 anni |
20 anni |
30 anni |
|
Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali) |
1,5% |
1,5% |
1,5% |
1,5% |
1,5% |
|
2. Per i fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency è fissato un fattore comune di ponderazione del rischio del 2,25%.
3. Per le valute comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 7, lettera b), e la valuta nazionale dell'ente, i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 3 del presente articolo divisi per
Articolo 325 quatertricies Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse
1. Tra i fattori del rischio di tasso di interesse all'interno della stessa categoria, assegnati alla stessa scadenza ma corrispondenti a diverse curve, la correlazione rkl è fissata al 99,90%.
2. Tra i fattori del rischio di tasso di interesse all'interno della stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:
dove:
(rispettivamente ) = la scadenza relativa al tasso privo di rischio;
=
3. Tra i fattori del rischio di tasso di interesse all'interno della stessa categoria, corrispondenti a diverse curve e con scadenze diverse, la correlazione rkl è pari al parametro di correlazione specificato al paragrafo 2, moltiplicato per 99,90%.
4. Tra i fattori del rischio dei tassi privi di rischio e i fattori del rischio di inflazione, la correlazione è fissata al 40%.
5. Tra i fattori di rischio di base cross currency e qualsiasi altro fattore di rischio generico di tasso di interesse, anche un altro fattore di rischio di base cross currency, la correlazione è fissata allo 0%.
Articolo 325 quintricies Correlazioni tra categorie per il rischio generico di tasso di interesse
1. Il parametro γbc = 50% è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse.
2. Il parametro γbc = 80 % è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse dell'articolo 325 quinquagies, paragrafo 2 bis.
Articolo 325 sextricies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi (non inerente a cartolarizzazione)
1. I fattori di ponderazione del rischio sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria.
Tabella 4
Numero della categoria |
Merito di credito |
Settore |
Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali) |
|
1 |
Tutti |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di uno Stato membro |
0,50% |
|
2 |
Classe di merito di credito da 1 a 3 |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 |
0,5% |
|
3 |
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico |
1,0% |
||
4 |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati |
5,0% |
||
5 |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
3,0% |
||
6 |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto |
3,0% |
||
7 |
Tecnologia, telecomunicazioni |
2,0% |
||
8 |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche |
1,5% |
||
9 |
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri |
1,0% |
||
10 |
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi |
4,0% |
||
11 |
Classe di merito di credito da 4 a 6 |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 |
3,0% |
|
12 |
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico |
4,0% |
||
13 |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati |
12,0% |
||
14 |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
7,0% |
||
15 |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto |
8,5% |
||
16 |
Tecnologia, telecomunicazioni |
5,5% |
||
17 |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche |
5,0% |
||
18 |
Altri settori |
12,0% |
||
2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti creditizi si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti creditizi assegnano ciascun emittente ad una sola delle categorie di settori della tabella al paragrafo 1. Le posizioni di rischio di emittenti che l'ente creditizio non riesce ad assegnare ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 18.
Articolo 325 septricies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi (non inerente a cartolarizzazione)
1. Tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione l è fissato come segue:
l= l (nome) ⋅ l (tenore) ⋅ l (base)
dove:
l (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35% negli altri casi;
l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65% negli altri casi;
l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi;
2. Le correlazioni di cui sopra non si applicano alla categoria 18 di cui all'articolo 325 sextricies, paragrafo 1. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 18 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla categoria 18:
Kb(categoria 18) =
Articolo 325 octotricies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi (non inerente a cartolarizzazione)
1. Il parametro di correlazione γbc che si applica all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse è fissato come segue:
𝛾𝑏c=𝛾𝑏c(rating) ⋅ 𝛾𝑏c(settore)
dove:
c(rating) è pari a 1 se alle due categorie corrisponde la stessa categoria di classe di merito di credito (classe di merito di credito da 1 a 3 o classe di merito di credito da 4 a 6), mentre è pari al 50% negli altri casi. Ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 abbia la stessa categoria di merito di credito delle categorie che hanno classe di merito di credito da 1 a 3;
c(settore) è pari a 1 se alle due categorie corrisponde lo stesso settore, mentre è pari alle seguenti percentuali negli altri casi:
Tabella 5
Categorie |
1, 2 e 11 |
3 e 12 |
4 e 13 |
5 e 14 |
6 e 15 |
7 e 16 |
8 e 17 |
9 e 10 |
|
1, 2 e 11 |
|
75% |
10% |
20% |
25% |
20% |
15% |
10% |
|
3 e 12 |
|
|
5% |
15% |
20% |
15% |
10% |
10% |
|
4 e 13 |
|
|
|
5% |
15% |
20% |
5% |
20% |
|
5 e 14 |
|
|
|
|
20% |
25% |
5% |
5% |
|
6 e 15 |
|
|
|
|
|
25% |
5% |
15% |
|
7 e 16 |
|
|
|
|
|
|
5% |
20% |
|
8 e 17 |
|
|
|
|
|
|
|
5% |
|
9 e 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Il requisito patrimoniale per la categoria 18 è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.
Articolo 325 novotricies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione)
I fattori di ponderazione del rischio sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria.
Tabella 6
Numero della categoria |
Merito di credito |
Settore |
Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali) |
|
1 |
Tutti |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri dell'Unione |
4% |
|
2 |
Classe di merito di credito da 1 a 3 |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 |
4% |
|
3 |
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico |
4% |
||
4 |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati |
8% |
||
5 |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
5% |
||
6 |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto |
4% |
||
7 |
Tecnologia, telecomunicazioni |
3% |
||
8 |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche |
2% |
||
9 |
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione |
3% |
||
10 |
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi |
6% |
||
11 |
Classe di merito di credito da 4 a 6 |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 |
13% |
|
12 |
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico |
13% |
||
13 |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati |
16% |
||
14 |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
10% |
||
15 |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto |
12% |
||
16 |
Tecnologia, telecomunicazioni |
12% |
||
17 |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche |
12% |
||
18 |
Altri settori |
13% |
||
Articolo 325 quadragies Correlazioni per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione)
1. La correlazione del rischio delta l è ricavata conformemente all'articolo 325 septricies, fatta eccezione, ai fini del presente paragrafo, per l (base), che è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,00% negli altri casi.
2. La correlazione c è ricavata conformemente all'articolo 325 octotricies.
Articolo 325 unquadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione)
1. I fattori di ponderazione del rischio sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria.
Tabella 7
Numero della categoria |
Merito di credito |
Settore |
Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali) |
|
1 |
Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior) |
RMBS - Prime |
0,9% |
|
2 |
RMBS - Mid-Prime |
1,5% |
||
3 |
RMBS - Sub-Prime |
2,0% |
||
4 |
CMBS |
2,0% |
||
5 |
ABS - prestiti destinati agli studenti |
0,8% |
||
6 |
ABS - carte di credito |
1,2% |
||
7 |
ABS - automobili |
1,2% |
||
8 |
CLO esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione |
1,4% |
||
9 |
Classe di merito di credito da 1 a 3 e non di primo rango (non-senior) |
RMBS - Prime |
1,125% |
|
10 |
RMBS - Mid-Prime |
1,875% |
||
11 |
RMBS - Sub-Prime |
2,5% |
||
12 |
CMBS |
2,5% |
||
13 |
ABS - prestiti destinati agli studenti |
1% |
||
14 |
ABS - carte di credito |
1,5% |
||
15 |
ABS - automobili |
1,5% |
||
16 |
CLO esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione |
1,75% |
||
17 |
Classe di merito di credito da 4 a 6 |
RMBS - Prime |
1,575% |
|
18 |
RMBS - Mid-Prime |
2,625% |
||
19 |
RMBS - Sub-Prime |
3,5% |
||
20 |
CMBS |
3,5% |
||
21 |
ABS - prestiti destinati agli studenti |
1,4% |
||
22 |
ABS - carte di credito |
2,1% |
||
23 |
ABS - automobili |
2,1% |
||
24 |
CLO esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione |
2,45% |
||
25 |
Altri settori |
3,5% |
||
2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti creditizi si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti creditizi assegnano ciascun segmento ad una sola delle categorie di settori della tabella al paragrafo 1. Le posizioni di rischio di segmenti che l'ente creditizio non riesce ad assegnare ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 25.
Articolo 325 duoquadragies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione)
1. Tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione l è fissato come segue:
𝜌𝑘l= 𝜌𝑘l (segmento) ⋅𝜌𝑘l (tenore) ⋅ 𝜌𝑘l (base)
dove:
l (segmento) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80% in termini nozionali), mentre è pari al 40% negli altri casi;
l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80% negli altri casi;
l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.
2. Le correlazioni di cui sopra non si applicano alla categoria 25. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 25 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:
Articolo 325 triquadragies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione)
1. Il parametro di correlazione c è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse ed è fissato allo 0%.
2. Il requisito patrimoniale per la categoria 25 è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.
Articolo 325 quaterquadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale sono stabiliti nella seguente tabella:
Tabella 8
Numero della categoria |
Capitalizza-zione di mercato |
Economia |
Settore |
Fattore di ponderazione del rischio per il prezzo a pronti degli strumenti di capitale (in punti percentuali) |
Fattore di ponderazione del rischio per il tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale(in punti percentuali)
|
|
1 |
Alta |
Economia di mercato emergente |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici |
55% |
0,55% |
|
2 |
Telecomunicazioni, prodotti industriali |
60% |
0,60% |
|||
3 |
Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
45% |
0,45% |
|||
4 |
Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia |
55% |
0,55% |
|||
5 |
Economia avanzata |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici |
30% |
0,30% |
||
6 |
Telecomunicazioni, prodotti industriali |
35% |
0,35% |
|||
7 |
Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
40% |
0,40% |
|||
8 |
Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia |
50% |
0,50% |
|||
9 |
Bassa |
Economia di mercato emergente |
Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4 |
70% |
0,70% |
|
10 |
Economia avanzata |
Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8 |
50% |
0,50% |
||
11 |
Altri settori |
70% |
0,70% |
|||
2. Per maggiore capitalizzazione di mercato si intende una capitalizzazione di mercato pari o superiore a 1,75 miliardi di EUR, e per bassa capitalizzazione di mercato si intende una capitalizzazione di mercato inferiore a 1,75 miliardi di EUR.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi costituivi di un'economia di mercato emergente e quelli di un'economia avanzata ai fini del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti creditizi si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti creditizi assegnano ciascun emittente ad una delle categorie di settori della tabella al paragrafo 1 e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le posizioni di rischio di emittenti che l'ente creditizio non riesce ad assegnare ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.
Articolo 325 quinquadragies Correlazioni infracategoria per il rischio azionario
1. Il parametro di correlazione del rischio delta ρkl è fissato al 99,90% tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, e se entrambe sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità S e S al prezzo a pronti di strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
(a) al 15% tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano tra quelle ad alta capitalizzazione di mercato e con economia di mercato emergente (categorie numero 1, 2, 3 o 4);
(b) al 25% tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano tra quelle ad alta capitalizzazione di mercato e con economia avanzata (categorie numero 5, 6, 7 o 8);
(c) al 7,5% tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano tra quelle a bassa capitalizzazione di mercato e con economia di mercato emergente (categoria numero 9);
(d) al 12,5% tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano tra quelle a bassa capitalizzazione di mercato e con economia avanzata (categoria numero 10).
3. Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità S e S al tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2.
4. Tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, laddove una sia una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra una sensibilità ad un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, ed entrambe siano relative ad un nome di emittente di strumenti di capitale differente, il parametro di correlazione ρkl è fissato alle correlazioni specificate al paragrafo 2, moltiplicate per 99,90%.
5. Le correlazioni di cui sopra non si applicano alla categoria 11. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 11 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:
Articolo 325 sexquadragies Correlazioni tra categorie per il rischio azionario
1. Il parametro di correlazione c è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse. È fissato al 15% se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10.
2. Per la categoria 11 questo requisito patrimoniale è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.
Articolo 325 septquadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di posizione in merci sono stabiliti nella seguente tabella:
Tabella 9
Numero della categoria |
Nome della categoria |
Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali) |
|
1 |
Energia - Combustibili solidi |
30% |
|
2 |
Energia - Combustibili liquidi |
35% |
|
3 |
Energia - Elettricità e scambio di emissioni |
60% |
|
4 |
Trasporto |
80% |
|
5 |
Metalli - Non preziosi |
40% |
|
6 |
Combustibili gassosi |
45% |
|
7 |
Metalli preziosi (incluso l'oro) |
20% |
|
8 |
Semi e semi oleosi |
35% |
|
9 |
Zootecnia e settore lattiero-caseario |
25% |
|
10 |
Merci tenere (softs) e altri prodotti agricoli |
35% |
|
11 |
Altre merci |
50% |
|
Articolo 325 octoquadragies Correlazioni infracategoria per il rischio di posizione in merci
1. Ai fini del riconoscimento della correlazione, due merci sono considerate distinte se esistono sul mercato due contratti che si differenziano soltanto in virtù della merce sottostante da consegnare a fronte di ciascun contratto.
2. Tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione 𝜌𝑘l è fissato come segue:
𝜌𝑘l= 𝜌𝑘l (merce) ⋅𝜌𝑘 l (tenore) ⋅ 𝜌𝑘l (base)
dove:
l (merce) è pari a 1 se le due merci di sensibilità k ed l sono identiche, mentre è pari alle correlazioni infracategoria di cui alla tabella al paragrafo 3 negli altri casi;
l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 99% negli altri casi;
l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono identiche per: i) il grado di contratto (contract grade) della merce; e per: ii) il luogo di consegna della merce, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.
3. Le correlazioni infracategoria l (merce) sono:
Tabella 10
Numero della categoria |
Nome della categoria |
Correlazione (merce) |
|
1 |
Energia - Combustibili solidi |
55% |
|
2 |
Energia - Combustibili liquidi |
95% |
|
3 |
Energia - Elettricità e scambio di emissioni |
40% |
|
4 |
Trasporto |
80% |
|
5 |
Metalli - Non preziosi |
60% |
|
6 |
Combustibili gassosi |
65% |
|
7 |
Metalli preziosi (incluso l'oro) |
55% |
|
8 |
Semi e semi oleosi |
45% |
|
9 |
Zootecnia e settore lattiero-caseario |
15% |
|
10 |
Merci tenere (softs) e altri prodotti agricoli |
40% |
|
11 |
Altre merci |
15% |
|
Articolo 325 novoquadragiesCorrelazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci
Il parametro di correlazione c, che è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse, è fissato:
(a) al 20% se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
(b) allo 0% se una delle due categorie è la categoria numero 11.
Articolo 325 quinquagiesFattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio
1. A tutte le sensibilità al rischio di cambio è applicato un fattore di ponderazione del rischio del 30%.
2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria è uno dei seguenti:
(a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;
(b) l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea, se più limitata della banda di oscillazione di cui alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II).
3. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio compresi nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide di cui all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 7, lettera c), è il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per .
Articolo 325 unquinquagiesCorrelazioni per il rischio di cambio
All'aggregazione di sensibilità al rischio di cambio è applicato un parametro di correlazione uniforme c pari al 60%.
Sottosezione 2 Fattori di ponderazione e di correlazione del rischio vega e di curvatura
Articolo 325 duoquinquagiesFattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura
1. Ai fattori di rischio vega sono applicate le categorie del rischio delta di cui alla sottosezione 1.
2. Il fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore è determinato in percentuale del valore corrente di tale fattore di rischio k, che rappresenta la volatilità implicita di un sottostante, come descritta nella sezione 3.
3. La percentuale di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presunta liquidità di ciascun tipo di fattore di rischio conformemente alla formula seguente:
dove:
è fisssato al 55%;
è l'orizzonte di liquidità regolamentare da stabilire nella determinazione di ciascun fattore di rischio vega . ,è fissato in base alla seguente tabella:
Tabella 11
Classe di rischio |
|
|
Rischio generico di tasso di interesse |
60 |
|
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione |
120 |
|
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione) |
120 |
|
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione) |
120 |
|
Rischio azionario (alta capitalizzazione) |
20 |
|
Rischio azionario (bassa capitalizzazione) |
60 |
|
Rischio di posizione in merci |
120 |
|
Rischio di cambio |
40 |
|
4. Le categorie utilizzate per il rischio delta nella sottosezione 1 sono utilizzate per il rischio di curvatura, se non diversamente specificato nel presente capo.
5. Per i fattori del rischio di cambio e del rischio di curvatura, i fattori di ponderazione del rischio di curvatura sono le relative variazioni pari ai fattori di ponderazione del rischio delta di cui alla sottosezione 1.
6. Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva basata sul fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli stabiliti nella sottosezione 1 per ciascuna classe di rischio.
Articolo 325 terquinquagiesCorrelazioni per il rischio vega e di curvatura
7. Il parametro di correlazione r tra le sensibilità al rischio vega all'interno della stessa categoria della classe di rischio generico di tasso di interesse è fissato come segue:
dove:
è pari a ,, dove è fissata all'1%, e sono le scadenze delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, espresse in numero di anni;
è pari a , dove è fissata all'1%, e sono le scadenze dei sottostanti delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità , meno le scadenze delle corrispondenti opzioni, espresse in entrambi i casi in numero di anni.
8. Il parametro di correlazione rkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno di una categoria delle altre classi di rischio è fissato come segue:
dove:
è pari alla correlazione infracategoria delta corrispondente alla categoria cui sarebbero assegnati i fattori di rischio;
è definita come al paragrafo 1.
9. Per quanto riguarda le sensibilità al rischio vega tra categorie all'interno di una classe di rischio (per il rischio generico di tasso di interesse e per gli altri), nel contesto del rischio vega si utilizzano gli stessi parametri di correlazione per γbc specificati nella sezione 4 per le correlazioni delta per ciascuna classe di rischio.
10. Nel quadro del metodo standardizzato non è riconosciuto alcun vantaggio di copertura o di diversificazione tra i fattori di rischio vega e i fattori di rischio delta. I fattori di rischio vega e delta sono aggregati per semplice sommatoria.
11. Le correlazioni per il rischio di curvatura sono il quadrato delle corrispondenti correlazioni per il rischio γbc di cui alla sottosezione 1.
Capo 1 terMetodo dei modelli interni
SEZIONE 1 AUTORIZZAZIONE E REQUISITI DI FONDI PROPRI
Articolo 325 quaterquinquagiesAutorizzazione a utilizzare modelli interni
1. Dopo aver verificato l'osservanza da parte dell'ente dei requisiti di cui agli articoli da 325 duosexagies a 325 quatersexagies, le autorità competenti autorizzano l'ente a calcolare i requisiti di fondi propri utilizzando i propri modelli interni conformemente all'articolo 325 quinquinquagies per il portafoglio di tutte le posizioni attribuite a unità di negoziazione che soddisfano i seguenti requisiti:
(a) le unità di negoziazione sono stabilite in conformità all'articolo 104 ter;
(b) l'autorità competente valuta soddisfacente il risultato della valutazione di cui all'articolo 325 unsexagies per quanto riguarda l'assegnazione di profitti e perdite («assegnazione P&L») dell'unità di negoziazione nei 12 mesi precedenti;
(c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 1, per i 250 giorni lavorativi immediatamente precedenti;
(d) per le unità di negoziazione che sono state assegnate ad almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 sexsexagies, le unità di negoziazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 325 septsexagies per il modello interno di rischio di default.
2. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a utilizzare i loro modelli interni per una o più unità di negoziazione segnalano alle autorità competenti quanto segue:
(a) la misura settimanale della perdita attesa (expected shortfall) non vincolata UESt calcolata conformemente al paragrafo 5 per tutte le posizioni nell'unità di negoziazione, che è segnalata alle autorità competenti su base mensile;
(b) per ciascuna unità che ha ricevuto l'autorizzazione, i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato su base mensile, calcolati conformemente al capo 1 bis del presente titolo, come se l'ente non avesse ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, con tutte le posizioni attribuite all'unità di negoziazione considerata su base autonoma come un portafoglio separato. Tali calcoli sono segnalati alle autorità competenti su base mensile.
(b bis) i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato del portafoglio complessivo dell'ente su base mensile, calcolati conformemente al capo 1 bis del presente titolo, come se l'ente non avesse ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1. Tali calcoli sono segnalati alle autorità competenti su base mensile.
3. L'ente che ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 informa immediatamente le proprie autorità competenti che una delle sue unità di negoziazione non soddisfa più uno o più requisiti di cui al paragrafo 1. Tale ente non è più autorizzato ad applicare il presente capo ad alcuna posizione attribuita a tale unità di negoziazione e calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al metodo di cui al capo 1 bis per tutte le posizioni attribuite a tale unità di negoziazione alla prima data di riferimento per le segnalazioni e fino a quando l'ente non dimostri alle autorità competenti che l'unità di negoziazione soddisfa nuovamente tutti i requisiti di cui al paragrafo 1.
4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono, in casi straordinari, autorizzare l'ente a continuare a utilizzare i suoi modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), se almeno il 10% dei requisiti di fondi propri aggregati per i rischi di mercato derivano da posizioni di unità di negoziazione che sono qualificate per il metodo interno per i rischi di mercato. Tali casi straordinari possono originare da significativi periodi di stress a livello transfrontaliero nei mercati finanziari o qualora le banche siano esposte a una notevole variazione sistemica. Quando esercitano tale potere discrezionale, le autorità competenti ne informano l'ABE motivando la loro decisione.
5. Per le posizioni attribuite a unità di negoziazione per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono calcolati dal medesimo ente conformemente al capo 1 bis del presente titolo. Ai fini di tale calcolo, tutte le posizioni sono considerate su base autonoma come un portafoglio separato.
6. Data una determinata unità di negoziazione, per misura della perdita attesa non vincolata di cui al paragrafo 2, lettera a), si intende la misura della perdita attesa non vincolata calcolata in conformità all'articolo 325 sexquinquagies per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione considerata su base autonoma come un portafoglio separato. In deroga all'articolo 325 septquinquagies, gli enti soddisfano i seguenti requisiti ai fini del calcolo di detta misura della perdita attesa non vincolata per ciascuna unità di negoziazione:
(a) il periodo di stress utilizzato nel calcolo del valore parziale di perdita attesa PEStFC per una determinata unità di negoziazione è il periodo di stress identificato in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, lettera c), al fine di determinare la PEStFC per tutte le unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1;
(b) nel calcolare i valori parziali di perdita attesa PEStRS e PEStRC per una determinata unità di negoziazione, gli scenari di shock futuri sono applicati soltanto ai fattori di rischio modellizzabili delle posizioni assegnate all'unità di negoziazione che sono inclusi nel sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelti dall'ente in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, lettera a), al fine di determinare la PEStRS per tutte le unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
7. Modifiche sostanziali dell'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e dell'estensione dell'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e modifiche sostanziali alla scelta dell'ente del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2, richiedono un'autorizzazione distinta da parte dell'autorità competente.
Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
(a) le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni, nonché delle modifiche del sottoinsieme dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 septquinquagies;
(b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli da 325 duosexagies a 370.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
▌
Articolo 325 quinquinquagiesRequisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni
1. L'ente che si avvale di un modello interno calcola i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni attribuite a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, come la somma dei seguenti elementi:
(a) il valore più elevato tra:
(i) la misura del giorno precedente del rischio di perdita attesa dell'ente, calcolata in conformità all'articolo 325 sexquinquagies (ESt-1);
(ii) la media della misura giornaliera del rischio di perdita attesa calcolata conformemente all'articolo 365 sexquinquagies per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (ESmedia), moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc), conformemente all'articolo 325 sexagies;
(b) il valore più elevato tra:
(i) la misura, da parte dell'ente, del rischio di scenario di stress relativa al giorno precedente, calcolata in conformità alla sezione 5 del presente titolo (SSt-1);
(ii) una media della misura giornaliera del rischio di scenario di stress calcolata in conformità alla sezione 5 del presente titolo per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (SSmedia).
2. Gli enti che detengono posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale negoziati che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno del rischio di default e che sono attribuite alle unità di negoziazione di cui al paragrafo 1 soddisfano un requisito di fondi propri aggiuntivo espresso dal valore più elevato tra:
(a) il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default, calcolato conformemente alla sezione 3;
(b) la media dell'importo di cui alla lettera a) nel corso delle 12 settimane precedenti.
Sezione 2 Requisiti generali
Articolo 325 sexquinquagiesMisura del rischio di perdita attesa
1. Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa «ESt» di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data «t» e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
dove:
i = l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna della tabella 13 all'articolo 325 octoquinquagies;
UESt = la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:
UESti = la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio «i», calcolata come segue:
ρ = il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; ρ = 50%;
PEStRS = il valore parziale di perdita attesa da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2;
PEStRC = il valore parziale di perdita attesa da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 3;
PEStFC = il valore parziale di perdita attesa da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 4;
PEStRS,i = il valore parziale di perdita attesa per la categoria generale del fattore di rischio «i» da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2;
PEStRC,i = il valore parziale di perdita attesa per la categoria generale del fattore di rischio «i» da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 3;
PEStFC,i = il valore di perdita attesa per la categoria generale del fattore di rischio «i» da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 4.
2. Gli enti applicano gli scenari di shock futuri all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili applicabili a ciascun valore parziale di perdita attesa di cui all'articolo 325 septquinquagies al momento di determinare ciascun valore parziale di perdita attesa per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa in conformità al paragrafo 1.
3. Se almeno un'operazione del portafoglio ha almeno un fattore di rischio modellizzabile che è stato classificato nella categoria generale di rischio «i» in conformità all'articolo 325 octoquinquagies, gli enti calcolano la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio «i» e la includono nella formula della misura del rischio di perdita attesa di cui al paragrafo 2.
Articolo 325 septquinquagiesCalcoli della perdita attesa parziale
1. Gli enti calcolano tutti i valori parziali di perdita attesa di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, come segue:
(a) calcoli giornalieri dei valori parziali di perdita attesa;
(b) intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;
(c) per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola il valore parziale di perdita attesa nel momento «t», secondo la formula seguente:
j = l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella 1;
LHj = la durata degli orizzonti di liquidità j espressa in giorni nella tabella 1;
T = l'orizzonte temporale di base, dove T=10 giorni;
PESt(T) = il valore parziale della perdita attesa, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascun valore parziale di perdita attesa di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;
PESt(T, j) = il valore parziale della perdita attesa, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascun valore parziale di perdita attesa di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, e il cui effettivo orizzonte di liquidità, determinato in conformità all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 2, è pari o superiore a LHj.
Tabella 1
Orizzonti di liquidità j |
Durata dell'orizzonte di liquidità j (in giorni) |
|
1 |
10 |
|
2 |
20 |
|
3 |
40 |
|
4 |
60 |
|
5 |
120 |
|
2. Ai fini del calcolo dei valori parziali di perdita attesa PEStRS e PEStRS,i di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
(a) nel calcolare la PEStRS, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione nel momento t, con la somma calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:
L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immediatamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane al fine di soddisfare tale requisito. Se, dopo due settimane, l'ente non è riuscito a soddisfare tale requisito, torna al metodo di cui al capo 1 bis per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato per alcune unità di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;
(b) nel calcolare la PEStRS,i, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a), che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità all'articolo 325 octoquinquagies;
(c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della PEStRS. Gli enti riesaminano l'individuazione di tale periodo di stress almeno su base mensile e comunicano il risultato di tale riesame alle autorità competenti.Al fine di individuare tale periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1º gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti;
(d) i parametri della PEStRS,i immessi nel modello sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente ai fini del disposto della lettera c).
3. Ai fini del calcolo dei valori parziali di perdita attesa PEStRS e PEStRS,i di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
(a) nel calcolare la PEStRC, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 3, lettera a);
(b) nel calcolare la PEStRC,i, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 3, lettera b);
(c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi. Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile.
4. Ai fini del calcolo dei valori parziali di perdita attesa PEStFC e PEStFC,i di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
(a) nel calcolare la PEStFC, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio;
(b) nel calcolare la PEStFC,i, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità all'articolo 325 octoquinquagies;
(c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi. Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile. Se vi è un aumento significativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti, purché esso non sia più breve del precedente periodo di sei mesi. Le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro decisione.
5. Nel calcolare un determinato valore parziale di perdita attesa di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, gli enti mantengono i valori dei fattori di rischio modellizzabili ai quali non erano tenuti ad applicare, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, scenari di shock futuri per questo valore parziale di perdita attesa.
6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono decidere di calcolare i valori parziali di perdita attesa PEStRS,i, PEStRC,i e PEStFC,i su base settimanale.
Articolo 325 octoquinquagiesOrizzonti di liquidità
1. Gli enti associano ciascun fattore di rischio delle posizioni attribuite alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, o sono in procinto di ricevere tale autorizzazione, a una delle categorie generali dei fattori di rischio elencate nella tabella 2, nonché a una delle sottocategorie generali dei fattori di rischio elencate nella medesima tabella.
2. L'orizzonte di liquidità di un fattore di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 è l'orizzonte di liquidità delle corrispondenti sottocategorie generali dei fattori di rischio alle quali è stato associato.
3. In deroga al paragrafo 1, l'ente può decidere, per una determinata unità di negoziazione, di sostituire l'orizzonte di liquidità di una sottocategoria generale di rischio elencata nella tabella 2 con uno degli orizzonti di liquidità più lunghi elencati nella tabella 1. Se l'ente decide in tal senso, l'orizzonte di liquidità più lungo si applica a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni attribuite a detta unità di negoziazione associata a detta sottocategoria generale di rischio ai fini del calcolo dei valori parziali di perdita attesa in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, lettera c).
L'ente comunica alle autorità competenti le unità di negoziazione e le sottocategorie generali di rischio alle quali decide di applicare il trattamento di cui al primo comma.
4. Per calcolare i valori parziali di perdita attesa in conformità all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo «LHeffettivo» di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:
dove:
Scad = la scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione;
SottocatLH = la durata dell'orizzonte di liquidità del fattore di rischio modellizzabile determinata in conformità al paragrafo 1;
minj {LHj/LHj ≥ Mat} = la durata dell'orizzonte di liquidità superiore più prossimo alla scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione tra quelli elencati nella tabella …
5. Coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria sono incluse nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2.
6. L'ente verifica l'adeguatezza della classificazione di cui al paragrafo 1 almeno su base mensile.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:
(a) le modalità secondo le quali gli enti classificano le posizioni del portafoglio di negoziazione nelle categorie generali dei fattori di rischio e nelle sottocategorie generali dei fattori di rischio ai fini del paragrafo 1;
(b) le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2;
(c) le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2;
▌
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Tabella 2
Categorie generali dei fattori di rischio |
Sottocategorie generali dei fattori di rischio |
Orizzonti di liquidità |
Durata dell'orizzonte di liquidità (in giorni) |
|
Rischio di tasso di interesse |
Valute più liquide e valuta nazionale |
1 |
10 |
|
Altre valute (escluse le valute più liquide) |
2 |
20 |
||
Volatilità |
4 |
60 |
||
Altri tipi |
4 |
60 |
||
Rischio di differenziali creditizi |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri dell'Unione |
2 |
20 |
|
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione (investment grade) |
2 |
20 |
||
Titoli sovrani (investment grade) |
2 |
20 |
||
Titoli sovrani (elevato rendimento) |
3 |
40 |
||
Titoli societari (investment grade) |
3 |
40 |
||
Titoli societari (elevato rendimento) |
4 |
60 |
||
Volatilità |
5 |
120 |
||
Altri tipi |
5 |
120 |
||
Rischio azionario |
Prezzi degli strumenti di capitale (alta capitalizzazione) |
1 |
10 |
|
Prezzi degli strumenti di capitale (bassa capitalizzazione) |
2 |
20 |
||
Volatilità (alta capitalizzazione) |
2 |
20 |
||
Volatilità (bassa capitalizzazione) |
4 |
60 |
||
Altri tipi |
4 |
60 |
||
Cambio |
Coppie di valute più liquide |
1 |
10 |
|
Altre coppie di valute (escluse le coppie di valute più liquide) |
2 |
20 |
||
Volatilità |
3 |
40 |
||
Altri tipi |
3 |
40 |
||
Rischio di posizione in merci |
Prezzo dell'energia e prezzo delle emissioni di carbonio |
2 |
20 |
|
Prezzo dei metalli preziosi e prezzo dei metalli non ferrosi |
2 |
20 |
||
Prezzi di altre merci (esclusi i prezzi dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi) |
4 |
60 |
||
Volatilità dell'energia e delle emissioni di carbonio |
4 |
60 |
||
Volatilità dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi |
4 |
60 |
||
Volatilità di altre merci (escluse le volatilità dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi) |
5 |
120 |
||
Altri tipi |
5 |
120 |
||
Articolo 325 novoquinquagiesValutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio
1. Gli enti valutano, su base mensile, la modellizzabilità di tutti i fattori di rischio delle posizioni attribuite alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, o sono in procinto di ricevere tale autorizzazione.
2. Gli enti considerano il fattore di rischio di una posizione del portafoglio di negoziazione modellizzabile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'ente ha individuato almeno 24 prezzi verificabili che contenevano tale fattore di rischio nel corso del precedente periodo di 12 mesi;
(b) non è trascorso più di un mese tra le date di due osservazioni consecutive di prezzi verificabili individuati dall'ente in conformità alla lettera a);
(c) vi è una relazione chiara ed evidente tra il valore del fattore di rischio e ciascun prezzo verificabile individuato dall'ente in conformità alla lettera a), il che indica che qualsiasi prezzo verificabile osservato per un'operazione deve essere valutato come osservazione per tutti i fattori di rischio interessati.
3. Ai fini del paragrafo 2, per prezzo verificabile si intende uno qualsiasi dei seguenti elementi:
(a) il prezzo di mercato di un'operazione effettiva in cui l'ente è una delle parti;
(b) il prezzo di mercato di un'operazione effettiva conclusa da terzi, il cui prezzo e la cui data di negoziazione sono pubblicamente disponibili o sono stati forniti da un terzo;
(c) il prezzo ottenuto da una quotazione irrevocabile fornita da un terzo.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti possono considerare il prezzo o la quotazione irrevocabile forniti da un terzo come un prezzo verificabile, a condizione che il terzo accetti di fornire alle autorità competenti, su richiesta, prove dell'operazione o della quotazione irrevocabile.
Come prova, il terzo fornisce dettagli dell'importo dell'operazione (necessario per dimostrare che l'importo dell'operazione non era trascurabile) e del prezzo dell'operazione (per valutare la "realtà" delle operazioni).
5. L'ente può individuare un prezzo verificabile ai fini del paragrafo 2, lettera a), per più di un fattore di rischio.
6. Gli enti considerano modellizzabili i fattori di rischio derivanti da una combinazione di fattori di rischio modellizzabili.
7. Se ritiene che un fattore di rischio sia modellizzabile in conformità al paragrafo 1, l'ente può utilizzare dati diversi dai prezzi verificabili che ha utilizzato per dimostrare che il fattore di rischio è modellizzabile conformemente al paragrafo 2 per calcolare gli scenari di shock futuri applicati a tale fattore di rischio ai fini del calcolo della perdita attesa parziale di cui all'articolo 365, a condizione che i dati immessi soddisfino i requisiti pertinenti di cui all'articolo 325 septquinquagies.
8. Gli enti considerano non modellizzabile un fattore di rischio che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 e calcolano i requisiti di fondi propri per tale fattore di rischio in conformità all'articolo 325 quinsexagies.
9. Gli enti considerano non modellizzabili i fattori di rischio derivati da una combinazione di fattori di rischio modellizzabili e non modellizzabili.
Gli enti possono aggiungere fattori di rischio modellizzabili e sostituire i fattori di rischio non modellizzabili con una base tra i fattori di rischio modellizzabili aggiuntivi e i fattori di rischio non modellizzabili. La base indicata sarà pertanto considerata fattore di rischio non modellizzabile.
10. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a considerare un fattore di rischio che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 come non modellizzabile per un periodo inferiore a un anno.
Articolo 325 sexagies
Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi
1. Ad una determinata data, un'unità di negoziazione dell'ente soddisfa i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, se il numero degli scostamenti di cui al paragrafo 2 per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi non supera uno dei valori seguenti:
(a) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
(b) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;
(c) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
(d) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti contano gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio composto da tutte le posizioni attribuite all'unità di negoziazione. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera di tale valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente in conformità ai seguenti requisiti:
(a) un periodo di detenzione di un giorno;
(b) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 unsexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità all'articolo 325, novoquinquagies;
(c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi. Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile;
(d) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, lettera a).
3. Gli enti contano gli scostamenti giornalieri di cui al paragrafo 2 secondo le seguenti modalità:
(a) i test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo;
(b) i test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti, commissioni e proventi netti da interessi;
(c) nei giorni in cui non è in grado di valutare il valore del portafoglio o non è in grado di calcolare la misura del valore a rischio di cui al paragrafo 1, l'ente conta uno scostamento.
4. L'ente calcola, conformemente ai paragrafi 5 e 6, il fattore moltiplicativo (mc) di cui all'articolo 325 quinquinquagies per il portafoglio di tutte le posizioni attribuite a unità di negoziazione per le quali ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1. Tale calcolo è aggiornato almeno su base mensile.
5. Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione compresa tra 0 e 0,5 in conformità alla tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 4, questa maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente paragrafo, in conformità con i seguenti criteri:
(a) lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente in conformità a quanto segue:
(i) un periodo di detenzione di un giorno;
(ii) un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
(iii) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni delle unità di negoziazione di cui all'articolo 325 unsexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità all'articolo 325, novoquinquagies;
(iv) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi. Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile;
(v) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, lettera a);
(b) il numero degli scostamenti è pari al più elevato tra il numero degli scostamenti sulla base delle variazioni ipotetiche e quello sulla base delle variazioni reali del valore del portafoglio;
(c) nel conteggio degli scostamenti giornalieri, gli enti applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
Tabella 3
Numero di scostamenti |
Maggiorazione |
|
Meno di 5 |
0,00 |
|
5 |
0,20 |
|
6 |
0,26 |
|
7 |
0,33 |
|
8 |
0,38 |
|
9 |
0,42 |
|
Più di 9 |
0,50 |
|
▌
7. Le autorità competenti monitorano l'adeguatezza del fattore moltiplicativo di cui al paragrafo 4 o l'osservanza dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui al paragrafo 1 da parte dell'unità di negoziazione. Gli enti notificano immediatamente alle autorità competenti, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi di uno scostamento, gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi e forniscono una spiegazione di tali scostamenti.
8. In deroga ai paragrafi 2 e 5, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile. A tal fine, l'ente dimostra alle autorità competenti che la misura del rischio di scenario di stress calcolata in conformità all'articolo 325 quinsexagies per questo fattore di rischio non modellizzabile è superiore alla differenza positiva tra il valore del portafoglio dell'ente e la relativa misura del valore a rischio.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell'ente ai fini del presente articolo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 unsexagies
Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite
1. Per un determinato mese, un'unità di negoziazione dell'ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione di profitti e perdite ai fini dell'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, se tale unità di negoziazione è conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo.
2. Il requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite assicura che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.
3. L'osservanza del requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite da parte dell'ente porta, per ciascuna posizione in una determinata unità di negoziazione, all'individuazione di un elenco preciso dei fattori di rischio che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 sexagies.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente:
(a) alla luce degli sviluppi normativi internazionali, i criteri tecnici che assicurano che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2;
(b) gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del presente articolo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 duosexagiesRequisiti in materia di misurazione del rischio
1. Gli enti che utilizzano un modello interno di misurazione del rischio per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di cui all'articolo 325 quinquinquagies garantiscono che tale modello soddisfi tutti i seguenti requisiti:
(a) il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, comprensivo almeno dei fattori di rischio di cui al capo 1 bis, sezione 3, sottosezione 1, a meno che l'ente dimostri alle autorità competenti che l'omissione di tali fattori di rischio non ha un impatto significativo sui risultati del requisito di assegnazione dei profitti e delle perdite di cui all'articolo 325 unsexagies. L'ente è in grado di spiegare alle autorità competenti perché ha incorporato un fattore di rischio nel suo modello di determinazione del prezzo di mercato (pricing), ma non nel suo modello interno di misurazione del rischio;
(b) il modello interno di misurazione del rischio riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Le variabili proxy utilizzate per i fattori di rischio dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta;
(c) il modello interno di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento e il numero dei fattori di rischio utilizzati per modellizzare la curva di rendimento è proporzionato alla natura e alla complessità delle strategie di negoziazione dell'ente. Il modello tiene inoltre conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;
(d) il modello interno di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente. Per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Le posizioni in valuta estera dell'OIC di cui l'ente non è a conoscenza sono stralciate dal metodo dei modelli interni e trattate conformemente al capo 1 bis del presente titolo;
(e) il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative. La sofisticatezza della tecnica di modellizzazione è proporzionata alla rilevanza delle attività degli enti sui mercati azionari. Il modello incorpora almeno un fattore di rischio che riflette i movimenti sistemici dei prezzi degli strumenti di capitale e la dipendenza di tale fattore di rischio dai singoli fattori di rischio di ciascun mercato azionario. Per esposizioni rilevanti verso i mercati azionari, il modello incorpora almeno un fattore di rischio idiosincratico per ciascuna esposizione in strumenti di capitale;
(f) il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative, a meno che l'ente detenga una posizione in merci aggregata modesta rispetto all'insieme delle sue attività di negoziazione, nel qual caso è considerato accettabile un fattore di rischio distinto per ciascuna categoria generale di merci. Per esposizioni rilevanti verso i mercati delle merci, il modello riflette il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza e il rendimento di utilità tra le posizioni in strumenti derivati e le posizioni per cassa;
(g) le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti, anche in periodo di stress;
(h) per esposizioni rilevanti ai rischi di volatilità in strumenti con opzionalità, il modello interno di misurazione del rischio riflette la dipendenza delle volatilità implicite tra i prezzi strike e le scadenze delle opzioni.
2. Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (unconstrained expected shortfall measure) di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il loro metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili e attuato con correttezza.
Articolo 325 tersexagiesRequisiti qualitativi
1. I modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi, applicati con correttezza e rispettano tutti i seguenti requisiti qualitativi:
(a) i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
(b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. Tale unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio. L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo ed è responsabile del sistema di gestione globale del rischio. L'unità elabora e analizza giornalmente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;
(c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo dei rischi sono esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader e riduzioni dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
(d) l'ente dispone di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato alla sofisticatezza dei modelli interni di misurazione del rischio, specializzato nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di back-office;
(e) l'ente si dota di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza del funzionamento dei modelli interni di misurazione del rischio nel loro insieme;
(f) i modelli interni di misurazione del rischio hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;
(g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni di misurazione del rischio. L'esito di tali prove è valutato dall'alta dirigenza almeno su base mensile e rispetta le politiche e i limiti approvati dall'organo di amministrazione dell'ente. L'ente intraprende azioni appropriate ove l'esito di tali prove di stress indichi un eccesso di perdite conseguenti all'attività di negoziazione dell'ente in determinate circostanze;
(h) l'ente mette in atto una verifica indipendente dei modelli interni di misurazione del rischio, nell'ambito del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Ai fini della lettera h), per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente specializzato nell'area dei rischi di mercato delle attività di negoziazione.
2. La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. L'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi almeno una volta l'anno. Il riesame valuta quanto segue:
(a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;
(b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
(c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
(d) la portata dei rischi rilevati dal modello, l'accuratezza e la congruità del sistema di misurazione del rischio e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del modello interno di misurazione del rischio;
(e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione, l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio nonché l'accuratezza e la congruità della generazione di variabili proxy dei dati ove i dati disponibili siano insufficienti per soddisfare il requisito di cui al presente capo;
(f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per qualunque dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
(g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite che sono effettuati per verificare l'accuratezza dei modelli interni di misurazione del rischio;
(h) ove il riesame sia svolto da un'impresa terza in conformità del paragrafo 1, lettera h), la verifica che il processo interno di validazione di cui all'articolo 325 quatersexagies consegua i suoi obiettivi.
3. Gli enti aggiornano le tecniche e prassi che applicano per i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo secondo l'evolversi delle nuove tecniche e delle migliori prassi inerenti a tali modelli interni di misurazione del rischio.
Articolo 325 quatersexagies
Convalida interna
1. Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato all'elaborazione di tali modelli e che verifichino che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti.
2. Gli enti effettuano la convalida di cui al paragrafo 1 nelle seguenti circostanze:
(a) all'atto dell'elaborazione iniziale dei modelli interni di misurazione del rischio e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative;
(b) periodicamente, in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere non più adeguato il modello interno di misurazione del rischio.
3. La convalida dei modelli interni di misurazione del rischio dell'ente non si limita ai requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite, ma comprende, come minimo, quanto segue:
(a) test atti a verificare se le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;
(b) propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;
(c) ricorso a portafogli teorici per garantire che il modello interno di misurazione del rischio sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione oppure i rischi associati all'utilizzo di variabili proxy.
Articolo 325 quinsexagiesCalcolo della misura del rischio di scenario di stress
1. Nel momento t, l'ente calcola la misura del rischio di scenario di stress per tutti i fattori di rischio non modellizzabili delle posizioni del portafoglio di negoziazione in un dato portafoglio come segue:
dove:
m = l'indice che rappresenta tutti i fattori di rischio non modellizzabili delle
posizioni del portafoglio che rappresentano un rischio idiosincratico che è stato classificato nella categoria generale dei fattori di rischio di differenziali creditizi a norma dell'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 1, e per il quale l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che tali fattori di rischio non sono correlati;
l = l'indice che rappresenta tutti i fattori di rischio non modellizzabili delle posizioni del portafoglio diverse da quelle identificate dall'indice 'm';
ICSStm = la misura del rischio di scenario di stress, determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3, del fattore di rischio non modellizzabile 'm';
SStl = la misura del rischio di scenario di stress, determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3, del fattore di rischio non modellizzabile 'l'.
2. Per misura del rischio di scenario di stress di un determinato fattore di rischio non modellizzabile si intende la perdita che si verifica in tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione del portafoglio che comprende tale fattore di rischio non modellizzabile ove a tale fattore di rischio si applichi uno scenario estremo di shock futuri.
3. Gli enti stabiliscono secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti idonei scenari estremi di shock futuri per tutti i fattori di rischio modellizzabili.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:
(a) le modalità secondo cui gli enti stabiliscono lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tale scenario estremo di shock futuri a detti fattori di rischio;
(b) uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell'articolo 325 octoquinquagies che gli enti possono utilizzare quando non sono in condizione di stabilire uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a), o che le autorità competenti possono imporre all'ente di applicare quando tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri stabilito dall'ente.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del fatto che il livello dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un fattore di rischio non modellizzabile di cui al presente articolo deve essere pari al livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che verrebbe calcolato a norma del presente capo se tale fattore di rischio fosse modellizzabile.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
SEZIONE 2 MODELLO INTERNO DI RISCHIO DI DEFAULT
Articolo 325 sexsexagiesAmbito di applicazione del modello interno di rischio di default
5. Tutte le posizioni dell'ente che sono state attribuite a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, sono soggette a un requisito di fondi propri per il rischio di default ove le posizioni contengano almeno un fattore di rischio classificato nelle categorie generali di rischio «rischio azionario» o «rischio di differenziali creditizi» a norma dell'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri, che è incrementale rispetto ai rischi riflessi dai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, è calcolato secondo il modello interno di rischio di default dell'ente che soddisfa i requisiti stabiliti nella presente s