RELAZIONE sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE

18.7.2018 - (2018/2055(INI))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatore: Pina Picierno

Procedura : 2018/2055(INI)
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A8-0265/2018
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE

(2018/2055(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, entrata in vigore con l’adozione del trattato di Lisbona nel dicembre 2009[1], in particolare gli articoli 1, 20, 21, 23 e 31,

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 2014 intitolata "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea)[2],

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[3],

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, nella quale sono definite e condannate le molestie e le molestie sessuali[4],

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),

–  vista la pubblicazione dell’EIGE, del giugno 2017, dal titolo "Violenza virtuale contro le donne e le ragazze",

–  vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE – Estonia, Bulgaria e Austria – del 19 luglio 2017 sulla parità tra donne e uomini,

–  visti gli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, e in particolare dei diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e il relativo protocollo, e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

–  visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di molestie sessuali e violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, la dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, del 20 dicembre 1993, la risoluzione sulla prevenzione dei reati e le misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne, del 21 luglio 1997, le relazioni dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, e la raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW),

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (direttiva sui diritti delle vittime)[5],

–  vista la proposta della Commissione, del 14 marzo 2012, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee") (COM(2012)0614),

–  visto l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro, concluso il 26 aprile 2007 tra ETUC/CES, BusinessEurope, UEAPME e CEEP,

–  vista la relazione della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) dal titolo "The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The work of equality bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality" (Il persistere della discriminazione, delle molestie e della disuguaglianza per le donne. Il contributo degli enti nazionali per le pari opportunità a una nuova strategia per la parità tra uomini e donne della Commissione europea), pubblicata nel 2015,

–  vista la relazione di EQUINET dal titolo "Harassment on the Basis of Gender and Sexual Harassment: Supporting the Work of Equality Bodies" (Molestie basate sul genere e molestie sessuali: sostegno all'operato degli organismi per la parità di genere), pubblicata nel 2014,

–  viste la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in particolare gli articoli 2 e 40[6], e la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[7],

–  viste le sue risoluzioni del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro[8], del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne[9], del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne[10], del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro[11], del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne[12] corredata della valutazione del valore aggiunto europeo del novembre 2013, e del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne[13],

–  viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015[14], del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013[15] e del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici[16],

–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE[17],

–  vista la relazione della Confederazione europea dei sindacati dal titolo "Safe at home, safe at work – Trade union strategies to prevent, manage and eliminate work-place harassment and violence against women" (Sicure a casa e al lavoro – Strategie sindacali per prevenire, gestire ed eliminare le molestie e la violenza contro le donne sul luogo di lavoro),

–  vista la relazione elaborata per la riunione di esperti sulla violenza contro le donne e gli uomini sul luogo di lavoro (3-6 ottobre 2016), convocata dall'Organizzazione internazionale del lavoro,

–  visto lo studio dell'Unione interparlamentare dal titolo "Sexism, harassment and violence against women parliamentarians" (Sessismo, molestie e violenza contro le donne parlamentari) pubblicato nel 2016[18],

–  visto lo studio dal titolo "Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU" (Bullismo e molestie sessuali sul luogo di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica nell'UE), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne nel 2018[19],

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0265/2018),

A.  considerando che la parità di genere è un valore cardine dell'Unione, riconosciuto dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali; che la violenza di genere deriva da una mancanza di equilibrio nei rapporti di potere e di responsabilità tra uomini e donne ed è legata al patriarcato e a una persistente discriminazione basata sul genere;

B.  considerando che le persone anziane, in particolare le donne anziane sole, rappresentano un gruppo sociale particolarmente vulnerabile in relazione alle violenze fisiche e psicologiche e al bullismo;

C.  considerando che la direttiva 2002/73/CE definisce le molestie sessuali come una "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo";

D.  considerando che tale definizione dovrebbe essere riformulata alla luce degli sviluppi della società, delle tecnologie e dei costumi che nel tempo si sono evoluti e sono cambiati;

E.  considerando che la lotta contro le molestie per motivi relativi alla gravidanza e alla maternità è necessaria per conseguire un reale equilibrio tra vita professionale e vita personale per le donne;

F.  considerando che le molestie sessuali sono una forma di violenza nonché la tipologia più estrema, ma anche più persistente, di discriminazione di genere; che circa il 90 % delle vittime di molestie sessuali è di sesso femminile e circa il 10 % di sesso maschile; che secondo lo studio dal titolo "Violence against women", condotto a livello europeo dalla FRA nel 2014, una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale in età adulta; che il 55 % delle donne nell'UE ha subito molestie sessuali; che il 32 % di tutte le vittime nell'UE ha dichiarato che l'aggressore era un superiore, un collega o un cliente; che il 75 % delle donne che svolgono professioni qualificate o che ricoprono incarichi dirigenziali ha subito molestie sessuali; che il 61 % delle donne che lavorano nel settore dei servizi ha subito molestie sessuali; che, nel complesso, una proporzione compresa tra il 5 e il 10% dei lavoratori europei in un dato momento è oggetto di bullismo sul luogo di lavoro;

G.  considerando che sia le molestie sessuali che quelle psicologiche sono proibite a livello dell'Unione nell'ambito dell'occupazione, anche per quanto riguarda l'accesso al lavoro nonché alla formazione e alla promozione professionali, e rientrano nelle considerazioni in materia di salute e sicurezza;

H.  considerando che è responsabilità delle istituzioni e delle agenzie dell'UE continuare a migliorare i meccanismi esistenti attraverso l'applicazione delle norme più efficaci, al fine di sensibilizzare in merito alla definizione delle molestie sessuali e proteggere i lavoratori;

I.  considerando che i casi di molestie sessuali spesso non sono denunciati a causa della scarsa sensibilizzazione della società al problema, della paura e della vergogna di parlarne ad altre persone, della paura di perdere il posto di lavoro, delle difficoltà di raccogliere le prove necessarie, della carenza di canali di denuncia, accompagnamento e protezione delle vittime, nonché della normalizzazione della violenza;

J.  considerando che molto spesso denunciare molestie sessuali sul posto di lavoro può comportare il licenziamento o l'isolamento all'interno del luogo di lavoro della stessa vittima; considerando che reati meno gravi, se non contestati, forniscono la motivazione per reati più gravi;

K.  considerando che il bullismo e le molestie sessuali continuano a rappresentare gravi problemi in una serie di contesti sociali, tra cui il luogo di lavoro, gli spazi pubblici, gli spazi virtuali come Internet, e la vita politica, e vengono sempre più spesso perpetrati utilizzando le nuove tecnologie, ad esempio siti web o social network, che consentono agli autori dei reati di sentirsi al sicuro sotto la tutela dell’anonimato;

L.  considerando che, nel quadro della comparsa di nuove forme di organizzazione del lavoro e della vita sociale e di un'attenuazione dei confini tra vita privata, professionale e sociale, potrebbe verificarsi un'intensificazione dei comportamenti negativi nei confronti di singoli individui o gruppi sociali; considerando che molto spesso gli atti di bullismo sul posto di lavoro possono presentarsi in diversi modi, sia in maniera verticale (perpetrata da un superiore o da sottoposti) che in maniera orizzontale (perpetrata da colleghi di lavoro dello stesso livello);

M.  considerando che le molestie sessuali e psicologiche sono fenomeni che coinvolgono vittime e autori di ogni età, livello di istruzione, estrazione culturale e status socioeconomico e provocano conseguenze di natura fisica, sessuale, emotiva e psicologica per la vittima; che gli stereotipi di genere e il sessismo, tra cui i discorsi d'odio sessisti, tanto offline quanto online, sono tra le cause alla base di molte forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e ostacolano l'emancipazione delle donne;

N.  considerando che la direttiva sui diritti delle vittime definisce la violenza di genere come una violazione delle libertà fondamentali della vittima, che comprende la violenza sessuale (tra cui lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali); che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a motivo dell'elevato rischio di intimidazioni, ritorsioni e ulteriori vittimizzazioni connesso a tale violenza;

O.  considerando che la violenza nel mondo lavorativo è spesso affrontata in maniera frammentaria, incentrandosi solo sulle forme più visibili, come la violenza fisica; che, tuttavia, le molestie sessuali o di natura psicologica possono avere effetti ancora più devastanti sulla persona coinvolta;

P.  considerando che gli atti di sessismo e le conseguenti molestie sessuali che le donne possono subire nei luoghi di lavoro sono un fattore che contribuisce all'abbandono del mercato del lavoro da parte delle stesse, con un effetto negativo sulla loro indipendenza economica e sul reddito familiare;

Q.  considerando che le donne che sono vittime di molestie e violenze nelle zone rurali e remote dell'UE solitamente hanno maggiori difficoltà ad ottenere piena assistenza e protezione dai loro aggressori;

R.  considerando che gli effetti delle molestie sia fisiche che verbali, inclusi tali atti perpetrati online, hanno effetti dannosi non solo nel breve ma anche nel lungo termine, quali ad esempio stress e forte depressione, e conducono persino le vittime al suicidio, come è stato dimostrato dall'aumento delle segnalazioni di tali casi; che, oltre alle conseguenze negative per la salute, il bullismo e le molestie sessuali sul posto di lavoro hanno anche effetti negativi sulla carriera delle singole persone nonché sulle organizzazioni e la società, quali un aumento dell'assenteismo, una riduzione della produttività e della qualità dei servizi e la perdita di capitale umano;

S.  considerando che il diritto dell'UE impone agli Stati membri e alle istituzioni e agenzie dell'UE di garantire l'esistenza di un ente nazionale per le pari opportunità incaricato di fornire un'assistenza indipendente alle vittime di molestie nonché di svolgere indagini indipendenti, raccogliere dati pertinenti, disaggregati e comparabili, condurre ricerche concernenti le definizioni e le classificazioni, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni in materia di occupazione e formazione, accesso a beni e servizi e fornitura degli stessi, come pure per i lavoratori autonomi;

T.  considerando che nell'UE le donne non sono tutte parimenti protette dalla violenza di genere e dalle molestie sessuali e psicologiche, a causa delle differenze nelle politiche e nelle normative dei diversi Stati membri; che non sempre i sistemi giudiziari offrono un sostegno adeguato alle donne; che gli autori di atti di violenza di genere sono spesso già noti alla vittima e che in molti casi quest'ultima si trova in una posizione di dipendenza, il che aggrava il timore di denunciare la violenza;

U.  considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma non tutti l'hanno ratificata, e che tale ritardo impedisce la piena attuazione della convenzione;

V.  considerando che il sessismo e le molestie sessuali e psicologiche delle donne parlamentari sono concrete e diffuse; che gli autori di molestie e violenze non solo appartengono ai ranghi degli oppositori politici, ma possono anche essere membri dello stesso partito politico, nonché leader religiosi, autorità locali e persino membri della famiglia;

W.  considerando che i politici, in qualità di rappresentanti eletti dai cittadini, hanno la responsabilità fondamentale di agire come modelli positivi nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali nella società;

X.  considerando che la legittimità delle donne nella sfera politica è ancora talvolta messa in discussione e che le donne sono vittime di stereotipi che le scoraggiano dal partecipare alla politica, un fenomeno che è particolarmente evidente ovunque le donne siano meno rappresentate nella vita politica;

Y.  considerando che non tutti i parlamenti nazionali e regionali, né tutti i consigli locali dispongono di strutture specifiche e regolamenti interni in vigore che istituiscano canali adeguati per garantire la presentazione e il trattamento sicuri e riservati delle denunce di molestie; che la formazione in materia di molestie sessuali e psicologiche dovrebbe essere obbligatoria per tutto il personale e i membri del parlamento, compreso il Parlamento europeo;

Z.  considerando che la violenza domestica costituisce anche una questione relativa al posto di lavoro in quanto può avere ripercussioni sulla partecipazione della vittima al lavoro, sulle sue prestazioni lavorative e sulla sicurezza;

AA.  considerando che le molestie sessuali e psicologiche non si verificano solo sul luogo di lavoro, ma anche negli spazi pubblici, compresi i contesti educativi formali e informali, nelle strutture sanitarie e ricreative, nelle strade e nei trasporti pubblici;

AB.  considerando che gli atti persecutori e le molestie online implicano l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per perseguitare, molestare, controllare o manipolare una persona; che le molestie online rappresentano un problema particolare per le giovani donne a causa del loro maggiore uso di questi mezzi di comunicazione; che il 20 % delle giovani donne di età compresa tra 18 e 29 anni nell'UE-28 ha subito molestie sessuali online;

AC.  considerando che uno studio del 2016 ha rivelato che più delle meta delle donne intervistate erano state vittima di qualche forme di molestia sessuale sul posto di lavoro nel Regno Unito e che quattro su cinque non avevano denunciato la molestia al loro datore di lavoro[20];

AD.  considerando che le nuove tecnologie possono anche costituire un potenziale alleato nell'analisi, nella comprensione e nella prevenzione di fenomeni violenti;

AE.  considerando che le donne, specialmente di giovane età, sono vittime di bullismo e di molestie sessuali attraverso le nuove tecnologie, come siti web e social network, talvolta organizzate tramite forum o gruppi segreti sui social media; che tali atti comprendono minacce di stupro, minacce di morte, tentativi di pirateria informatica, e pubblicazione di informazioni e fotografie private; che, nel contesto dell'uso diffuso dei social media e dei media online, si stima che una ragazza su dieci sia già stata vittima di una forma di violenza online, compreso lo stalking online e le molestie, a partire dai 15 anni di età; che le donne che hanno un ruolo pubblico, tra cui le giornaliste e in particolare le donne LGBTI e le donne disabili, sono un obiettivo primario per il ciberbullismo e la violenza in rete, e che alcune di esse hanno dovuto di conseguenza abbandonare i social network dopo aver subito paura a livello fisico, stress, problemi di concentrazione, paura di andare a casa e preoccupazione per i loro cari;

AF.  considerando che la prevenzione delle molestie negli ambienti lavorativi può essere realizzata soltanto se sia le aziende pubbliche che quelle private creano una cultura in cui le donne sono trattate come pari e in cui i lavoratori si trattano con rispetto reciproco;

AG.  considerando che le ricerche hanno mostrato che le molestie sono molto diffuse nei posti di lavoro dove gli uomini dominano i livelli dirigenziali e dove le donne hanno poco potere, come l'industria dell'intrattenimento e dei media, ma che avvengono anche nelle aziende tecnologiche, negli studi legali, nelle imprese commerciali e in molti altri settori, laddove i gruppi dirigenziali a predominanza maschile tollerano il trattamento sessualizzato dei lavoratori; che le aziende con più donne ai livelli dirigenziali registrano meno casi di molestie sessuali;

Raccomandazioni generali

1.  condanna con fermezza tutti i tipi di violenza contro le donne come descritto nella CEDAW e nella convenzione di Istanbul;

2.  sottolinea che le molestie sessuali costituiscono una violazione dei diritti umani connessa alle strutture del potere patriarcale, che devono essere ridefinite con urgenza;

3.  sottolinea il ruolo centrale di tutti gli uomini nel porre fine a tutte le forme di molestie e violenza sessuale; invita la Commissione e tutti gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli uomini nelle campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, nonché nelle campagne di educazione per la parità di genere; sottolinea che le campagne di prevenzione devono concentrarsi anche sui reati meno gravi;

4.  sottolinea che le misure e le campagne di sensibilizzazione per prevenire la violenza contro le ragazze e le donne devono essere estese anche ai ragazzi e dovrebbero essere organizzate nelle fasi iniziali dell'istruzione;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare la corretta attuazione delle direttive dell'UE che vietano le molestie sessuali;

6.  invita gli Stati membri a sviluppare piani d'azione e normative nazionali completi sulla VCD, prestando la dovuta attenzione all'offerta di risorse adeguate, compresi, ma non solo, la formazione del personale e fondi sufficienti, per gli organismi preposti alle pari opportunità;

7.  invita la Commissione a compilare esempi di migliori prassi nella lotta contro le molestie sessuali e psicologiche e le molestie per motivi legati alla gravidanza e alla maternità sul posto di lavoro e in altri ambiti e a diffondere ampiamente i risultati di tale valutazione;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire meccanismi di finanziamento adeguati per programmi e azioni intesi a combattere le molestie sessuali e psicologiche contro le donne a tutti i livelli, con particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie e agli strumenti messi a disposizione dall'innovazione, per esempio, attraverso un maggiore investimento sui processi di ricerca e innovazione finalizzati a combattere il fenomeno;

9.  invita il Mediatore europeo a raccogliere dati sulle diverse norme di protezione esistenti all'interno delle istituzioni e delle agenzie dell'UE e a fornire conclusioni vincolanti al fine di armonizzare le norme con i migliori standard;

10.  deplora che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la convenzione di Istanbul e invita tutti gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificarla e darle piena attuazione senza indugio; chiede inoltre agli Stati membri che hanno già ratificato la convenzione di Istanbul di darle piena attuazione;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri ad ottenere un quadro chiaro della questione delle molestie sessuali in tutta l'UE con studi migliori e scientificamente più solidi, comprese nuove sfide come il bullismo online;

12.  si compiace del nuovo ampio dibattito pubblico, anche sui social media, che contribuisce a ridefinire i confini in relazione alle molestie sessuali e ai comportamenti accettabili; accoglie con favore, in particolare, iniziative quale il movimento #MeToo e sostiene fortemente tutte le donne e tutte le ragazze che hanno partecipato alla campagna, comprese quelle che hanno denunciato i colpevoli;

13.  chiede alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa per il contrasto al mobbing e alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, in pubblico e in politica, e di stabilire in essa una definizione aggiornata ed esauriente di molestia (sessuale e non) e di mobbing;

14.  evidenzia la necessità di contrastare le molestie o intimidazioni persistenti e durature nei confronti dei lavoratori, le quali sono causa, o intendono esserlo, di umiliazione, isolamento ed esclusione dal gruppo di colleghi;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con Eurostat e EIGE, a migliorare, a promuovere e a garantire la raccolta sistematica di dati pertinenti, disaggregati per genere ed età, comparabili sui casi di discriminazione sessuale e di genere e di molestie psicologiche, comprese le molestie online, a livello nazionale, regionale e locale; incoraggia le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e i datori di lavoro a partecipare attivamente al processo di raccolta dei dati, fornendo consulenza specifica per settore e professione;

16.  osserva che per ottenere dati comparabili sulla diffusione delle molestie sessuali e del bullismo negli Stati membri occorre dare la priorità alla sensibilizzazione e al riconoscimento dei problemi, compiendo sforzi concertati di divulgazione delle informazioni e offrendo formazione;

17.  invita nuovamente la Commissione a presentare una proposta di direttiva contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze nonché di violenza di genere, che dovrebbe includere definizioni comuni dei diversi tipi di VCD, compresa una definizione aggiornata e completa delle molestie (sia sessuali che di altro genere) e del mobbing, e norme giuridiche comuni sulla categorizzazione delle VCD come reati; invita la Commissione a presentare una strategia globale dell’UE contro tutte le forme di violenza di genere, comprese le molestie sessuali e l’abuso nei confronti di donne e di ragazze, sulla base delle storie e delle esperienze concrete delle donne;

18.  invita gli Stati membri a prevedere risorse adeguate per garantire che le forze dell'ordine, i giudici e tutti i dipendenti pubblici che si occupano di casi di bullismo e molestie sessuali siano addestrati a comprendere la violenza e le molestie sul luogo di lavoro e oltre;

19.  invita gli Stati membri a garantire servizi specializzati di alta qualità, facilmente accessibili ed adeguatamente finanziati per le vittime di violenze di genere e molestie sessuali e psicologiche e a riconoscere che queste manifestazioni di VCD sono interconnesse e devono essere affrontate attraverso un approccio olistico, considerando da un lato gli aspetti socio-culturali in cui si forma il fenomeno e dall'altro consentendo ai servizi specializzati di dotarsi di strumenti tecnologici per la prevenzione e la gestione del fenomeno;

20.  invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a predisporre piani e risorse adeguati al fine di garantire che le vittime di violenza e molestie nelle zone rurali e remote possano accedere, senza restrizioni, all'assistenza e alla protezione;

21.  invita la Commissione ad affrontare le forme emergenti di violenza di genere, come le molestie online, ampliando la definizione di discorsi illeciti di incitamento all'odio, quale prevista dal diritto dell'UE nell'ambito della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in modo che includa la misoginia, e a garantire che il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online contempli anche questi reati; chiede lo sviluppo di programmi educativi per incentivare le donne a migliorare le proprie capacità nell'uso delle nuove tecnologie, in modo tale da affrontare meglio tutte le forme di molestie sessuali e bullismo nello spazio virtuale, e incoraggia i servizi specializzati a collaborare per creare sistemi di dati e di risorse in grado di monitorare e analizzare il problema della violenza di genere senza violare il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679);

22.  condanna inoltre le diffuse molestie sessuali e altre tipologie di abusi che si verificano, in particolare, nei giochi online e nei social media, e incoraggia le società e gli operatori dei media a provvedere a un monitoraggio e a rispondere senza indugio a qualunque caso di molestia; chiede pertanto l'adozione di diverse misure, tra cui campagne di sensibilizzazione, formazioni speciali e norme interne in materia di sanzioni disciplinari per i trasgressori, nonché assistenza psicologica e/o legale per le vittime di tali pratiche, al fine di prevenire e combattere il bullismo e le molestie sessuali sul luogo di lavoro e negli ambienti online;

Violenza sul posto di lavoro

23.  sottolinea l'urgente necessità che gli Stati membri, le autorità locali e regionali, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati comprendano gli ostacoli che le donne incontrano nella segnalazione dei casi di molestie sessuali, discriminazione e violenza di genere e, pertanto, offrano pieno sostegno e incoraggiamento alle donne nel segnalare casi di molestie sessuali, discriminazione basata sul genere, discriminazione a causa della gravidanza e della maternità e bullismo, segnatamente, senza timore di possibili conseguenze, creando meccanismi che diano alle donne gli strumenti e il sostegno per segnalare i casi di abuso;

24.  chiede agli Stati membri di prevenire e combattere, con politiche attive ed efficaci, tutte le forme di violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali e gli atti di sessismo e di mobbing che la maggior parte di esse è costretta a subire nel luogo di lavoro;

25.  sottolinea l'urgente necessità di norme nel settore della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, che dovrebbe offrire un quadro legislativo per l'azione dei governi, dei datori di lavoro, delle imprese e dei sindacati a tutti i livelli;

26.  rileva che alcuni settori e occupazioni presentano una maggiore esposizione alla violenza, in particolare l'assistenza sanitaria, i servizi di emergenza pubblici, la politica, l'istruzione, i trasporti, il lavoro domestico, l'agricoltura e l'economia rurale, nonché i settori tessile, dell'abbigliamento, della pelle e delle calzature;

27.  osserva che alcuni gruppi di lavoratori possono essere più colpiti dal bullismo e dalla violenza sul luogo di lavoro, in particolare le donne incinte e i genitori, le donne disabili, le donne migranti, le donne indigene, le persone LGBTI e le donne che lavorano a tempo parziale, come tirocinanti o con contratti temporanei;

28.  osserva che i comportamenti indesiderati possono provenire contemporaneamente da più fonti o riguardare contemporaneamente la vita professionale, privata o sociale, con un effetto negativo così su tutti gli individui, i gruppi professionali o sociali in tali sfere;

29.  invita gli Stati membri ad introdurre misure intese a prevenire e a combattere la violenza e le molestie sul luogo di lavoro attraverso politiche che definiscano misure di prevenzione, procedure efficaci, trasparenti e riservate per gestire reclami, sanzioni forti e dissuasive per i responsabili, informazioni e corsi di formazioni completi per garantire che i lavoratori comprendano politiche e procedure nonché un sostegno alle società nell'elaborazione di piani d'azione per l'attuazione di tutte queste misure; sottolinea che tali misure non dovrebbero essere incorporate nelle strutture esistenti se tali strutture già dispongono di barriere di genere integrate;

30.  invita gli Stati membri ad investire nella formazione degli ispettori del lavoro in collaborazione con esperti psicologi e ad assicurare che le società e le organizzazioni forniscano un qualificato sostegno professionale e psicosociale alle vittime;

31.  invita gli Stati membri e le parti sociali a garantire che le società e le organizzazioni, sia pubbliche che private, predispongano una formazione obbligatoria in materia di molestie sessuali e bullismo per tutti i dipendenti e coloro che ricoprono ruoli dirigenziali; sottolinea che una formazione efficace dovrebbe essere interattiva, continua, adeguata allo specifico ambiente di lavoro e impartita da esperti esterni;

32.  evidenzia che per i casi di molestie vi è una grave carenza di segnalazioni e che è importante che ogni organizzazione disponga di consulenti riservati competenti per sostenere le vittime, assisterle nella segnalazione e fornire loro assistenza legale;

33.  sottolinea che le imprese dovrebbero adottare un approccio di tolleranza zero alle molestie sessuali e alle politiche che le favoriscono e che le imprese devono garantire che tutti i dipendenti siano a conoscenza di tali politiche, delle procedure di segnalazione e dei loro diritti e responsabilità in relazione alle molestie sessuali sul luogo di lavoro;

34.  invita le società dei media a tutelare e sostenere i giornalisti che sono vittime di ciberbullismo e ad adottare una serie di buone prassi quali campagne di sensibilizzazione, formazioni adeguate rivolte ai dirigenti, anche sulle modalità di evitare la colpevolizzazione delle vittime e la vittimizzazione secondaria, e misure di miglioramento della cibersicurezza, nonché a fornire sostegno legale alla persona interessata nella presentazione di una denuncia;

35.  invita gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire la parità di retribuzione tra donne e uomini come mezzo per evitare l'abuso di potere e a promuovere la parità di genere e il rispetto della dignità umana, che è fondamentale per combattere la VCD; sottolinea che la parità retributiva dovrebbe essere garantita attraverso la trasparenza delle retribuzioni e la difesa del diritto all'informazione delle vittime presunte, garantendo parità di trattamento e opportunità di lavoro tra donne e uomini, e garantendo e facilitando l'accesso delle donne a posizioni decisionali e dirigenziali, sia nel settore pubblico che in quello privato, garantendo così una rappresentanza equilibrata delle donne nei consigli di amministrazione; invita quindi la Commissione e il Consiglio a intensificare i propri sforzi per sbloccare la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, che dal 2013 è in sospeso in seno al Consiglio;

36.  ritiene necessario un approccio globale alla violenza sul luogo di lavoro, che dovrebbe comprendere il riconoscimento della coesistenza del bullismo, delle molestie sessuali e delle molestie a causa della gravidanza e della maternità con varie forme di lavoro non retribuito nelle economie formale e informale (come l'agricoltura di sussistenza, la preparazione del cibo, l'assistenza a bambini e anziani) e una serie di programmi di esperienza lavorativa (come apprendistati, tirocini e lavoro volontario);

37.  chiede la rapida adozione della revisione della direttiva sulle dichiarazioni scritte (direttiva 91/533/CEE del Consiglio); ribadisce il proprio invito all'adozione di una direttiva su condizioni di lavoro dignitose, che contempli misure volte a contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul luogo di lavoro;

38.  riconosce che la violenza domestica spesso si ripercuote sul luogo di lavoro, con un impatto negativo sulla vita dei lavoratori e sulla produttività delle imprese, e che queste ripercussioni possono anche andare nella direzione opposta, dal luogo di lavoro alla casa; invita, in tale contesto, la Commissione a fornire orientamenti sull'applicabilità delle decisioni di protezione europee nei luoghi di lavoro e a chiarire la questione delle responsabilità dei datori di lavoro;

39.  invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il fenomeno delle molestie a causa della gravidanza e della maternità nel lavoro;

Violenza nella vita politica

40.  invita tutti i politici a rispettare i più elevati standard di condotta e ad agire come modelli di comportamento responsabili nella prevenzione e nella lotta alle molestie sessuali nei parlamenti e oltre;

41.  condanna ogni forma di molestie perpetrate sui social media contro le esponenti politiche donne e che si manifestano sotto forma di "trolling", vale a dire la pubblicazione di messaggi sessisti e offensivi, comprese minacce di morte e di stupro;

42.  sottolinea l'importanza di definire politiche e procedure trasversali per proteggere le persone elette a svolgere un mandato politico nonché i lavoratori dipendenti;

43.  riconosce che le liste paritarie a tutti i livelli svolgono un ruolo chiave nel consentire la partecipazione delle donne alla politica e nel riorganizzare le strutture di potere in cui le donne sono discriminate; invita gli Stati membri a introdurre tali liste per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo;

44.  invita tutti i partiti politici, compresi quelli rappresentati nel Parlamento europeo, ad adottare misure concrete per affrontare questo problema, comprese l'adozione di piani d'azione e la revisione dei regolamenti dei partiti in vista dell'introduzione di una politica di tolleranza zero, di misure preventive, di procedure per la gestione delle denunce e di sanzioni adeguate nei confronti degli autori di molestie sessuali e del bullismo delle donne in politica;

45.  invita i parlamenti nazionali e regionali e i consigli locali a sostenere pienamente le vittime nel quadro delle procedure interne e/o con la polizia, ad effettuare indagini sui casi, a mantenere un registro riservato dei casi nel corso del tempo, a garantire una formazione obbligatoria su rispetto e dignità per tutto il personale e i deputati e ad adottare altre migliori pratiche per garantire la tolleranza zero a tutti i livelli nelle rispettive istituzioni;

46.  esorta tutti i soggetti pertinenti a garantire la completa e rapida applicazione della sua risoluzione del 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE; ritiene suo dovere garantire la tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e di proteggere e sostenere adeguatamente le vittime; a questo proposito, chiede che:

–  una task force di esperti indipendenti che esamini la situazione concernente le molestie e gli abusi sessuali in Parlamento;

–  una valutazione e, se necessario, una revisione della composizione degli organi competenti del Parlamento in modo da garantirne l'indipendenza e l'equilibrio di genere;

–  una formazione obbligatoria per tutti i membri del personale e i deputati;

–  un calendario preciso per il compimento di tutte le richieste contenute nella risoluzione;

47.  invita i politici a incoraggiare la formazione manageriale e a seguirla a loro volta, al fine di evitare atteggiamenti lassisti da parte della dirigenza e di individuare le situazioni in cui si manifesta la VCD;

Violenza negli spazi pubblici

48.  chiede alla Commissione di presentare una definizione di spazio pubblico, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie di comunicazione e quindi di includere in questa definizione spazi pubblici 'virtuali' come sono i social network e i siti web;

49.  invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di una legislazione specifica sulle molestie negli spazi pubblici, compresi programmi di intervento, con particolare attenzione al ruolo dell'intervento da parte degli astanti;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri ad effettuare ulteriori ricerche sulle cause e le conseguenze delle molestie sessuali negli spazi pubblici, compreso l’impatto che le pubblicità sessiste e basate su stereotipi possono avere sulla diffusione della violenza e delle molestie;

51.  sottolinea che le campagne di sensibilizzazione che combattono gli stereotipi di genere e le relazioni di potere patriarcali e che promuovono la tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali sono tra i migliori strumenti per contribuire ad affrontare la violenza di genere negli spazi pubblici;

52.  sottolinea che l'educazione alla parità di genere a tutti i livelli è uno strumento fondamentale per evitare ed eliminare queste forme di cattiva condotta, cambiare le mentalità e ridurre la tolleranza culturale nei confronti del sessismo e delle molestie sessuali; evidenzia la necessità di introdurre programmi educativi e dibattiti in materia nelle scuole; osserva che, in collaborazione con le ONG pertinenti e gli organismi preposti alle pari opportunità, tali programmi e dibattiti dovrebbero, ove necessario e adeguato, prevedere informazioni e discussioni sulla prevenzione e sulle misure contro le molestie sessuali, in modo da sensibilizzare in merito ai diritti delle vittime e rammentare alle persone il legame con l'oggettificazione della donna;

53.  invita gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione all'interno degli istituti secondari e ad inserire la questione del ciberbullismo nei programmi di studio delle scuole e delle università; chiede, in particolare, di proseguire l’efficace campagna "Delete Cyberbullying" e l’iniziativa per un Internet più sicuro, al fine di combattere il bullismo e le molestie sessuali per aiutare i giovani, i futuri cittadini dell'UE, a comprendere la necessità di avvicinarsi all'uguaglianza di genere e di rispettare le donne;

54.  invita gli Stati membri a predisporre un sistema di segnalazione nelle scuole in modo da ottenere un quadro chiaro di tutti i casi di ciberbullismo;

55.  rileva che alcune misure adottate negli Stati membri si sono dimostrate efficaci nel ridurre le molestie negli spazi pubblici, come la sorveglianza formale (aumento della presenza di polizia e/o di personale nei trasporti pubblici, televisione a circuito chiuso (TCC)) e la sorveglianza naturale (maggiore visibilità e miglior illuminazione);

56.  invita gli Stati membri a ricordare ai fornitori di servizi Internet il loro dovere di proteggere i propri consumatori online affrontando casi di abuso ripetuto o di persecuzione al fine di proteggere la vittima, informare i responsabili del fatto che non possono agire impunemente, e quindi modificare il loro comportamento;

57.  invita gli Stati membri, attraverso esperti informatici e gli organi di controllo preposti, quali i corpi di polizia postale, di effettuare un maggior controllo dei siti web, al fine di proteggere le vittime di bullismo e molestie sessuali e nel caso prevenire e punire i reati;

58.  invita gli Stati Membri a mettere in opera strumenti adeguati per eliminare il linguaggio utilizzato nei media, il discorso politico e pubblico che incoraggia comportamenti violenti e dequalifica la figura della donna violandone così la dignità di persona;

59.  invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare la loro normativa e la loro definizione di violenza di genere in conformità con la definizione di violenza contro le donne di cui alla convenzione di Istanbul, al fine di aumentare l'efficacia delle leggi contro le molestie e il mobbing;

60.  esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare i meccanismi di monitoraggio per l'adeguata attuazione delle normative dell'UE che vietano le molestie sessuali e a garantire che gli organismi preposti alle pari opportunità in ciascuno Stato membro dispongano di risorse sufficienti per contrastare la discriminazione;

°

°  °

61.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Le molestie sessuali e il mobbing sono due delle forme di discriminazione fondate sul genere più estreme e tuttavia diffuse, le cui vittime sono, nel 90 % dei casi, donne. Il 55 % delle donne ha subito molestie sessuali nell'UE e una donna su dieci ha subito molestie sessuali o atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie. Nonostante la violenza e le molestie sessuali rappresentino una flagrante violazione della parità di genere, e pertanto siano contrarie a uno dei valori fondamentali dell'UE e a vari decenni di ampie normative a livello internazionale, costituiscono un problema concreto e persistente in quasi tutti i paesi del mondo.

La legislazione promulgata per affrontare la violenza e le molestie varia nei diversi Stati membri dell'UE per riflettere le peculiarità nazionali a livello sociale, culturale, giuridico e amministrativo, in particolare in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. La maggior parte degli Stati membri affronta la violenza e le molestie nel quadro della legislazione sulla parità di trattamento o della normativa generale concernente il diritto del lavoro, anziché attraverso una legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le differenze si riflettono anche nelle varie definizioni di molestie sessuali, violenza e mobbing. Per adottare iniziative a livello di UE, è essenziale perseguire un approccio comune per quanto riguarda la definizione di violenza contro le donne e lo studio delle sue cause e conseguenze.

Il diritto dell'Unione definisce le molestie sessuali come una "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo". Inoltre, la direttiva sui diritti delle vittime definisce la violenza di genere come una violazione delle libertà fondamentali della vittima, che comprende la violenza sessuale (tra cui lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali).

Le molestie sessuali e il mobbing sono fenomeni che coinvolgono vittime e autori di ogni età, livello di istruzione e status socioeconomico. Hanno radici negli stereotipi di genere e nel sessismo, ivi compresi i discorsi d'odio sessisti, che possono dar luogo a ulteriori forme di violenza demoralizzanti che colpiscono non solo le vittime, ma anche i loro familiari.

Le differenze tra gli Stati membri nella definizione di molestie sessuali e violenza, nonché nell'elaborazione della pertinente normativa, sono determinanti al momento di stabilire se un determinato caso sia o non sia considerato una violazione della dignità di una persona e se, di conseguenza, sarà denunciato come caso di violenza e molestie. Ad esempio, non sempre le donne sono consapevoli che l'azione nei loro confronti costituisca una molestia sessuale o mobbing e pertanto non sporgono denuncia. Inoltre, numerose vittime di violenze e molestie non intraprendono un'azione legale a causa delle limitate prospettive di successo o a causa del rischio di ritorsioni. Le limitate denunce sono di conseguenza un problema comune in tutto il mondo, compresa l'UE.

I principali motivi per lo scarso riconoscimento delle molestie sessuali e del mobbing a livello nazionale comprendono una scarsa consapevolezza riguardo a ciò che costituisce molestia sessuale, l'esiguo numero di strumenti o metodi adeguati per valutare e gestire la questione, la scarsa priorità conferita alla questione da parte di governi e organizzazioni, le limitate prove scientifiche e i pochi regolamenti specifici in materia.

Spesso, sul posto di lavoro, le molestie sessuali e il mobbing possono essere aggravati da problemi quali la struttura di lavoro di un'impresa o un'organizzazione, l'incapacità di gestione, la vulnerabilità sociale del soggetto colpito, un ambiente ostile o negativo, nonché una cultura che accetti le molestie o addirittura le premi inavvertitamente.

Nell'ambito della vita politica, la violenza nei confronti delle donne è spesso utilizzata per dissuaderle dal perseguire o intraprendere un'attività politica. Sono emerse campagne a livello mondiale per la lotta alla violenza contro le donne in politica, quali ad esempio #NotTheCost. Lo scoraggiamento deriva dagli stereotipi secondo cui le donne non sarebbero adatte alla politica e tale atteggiamento impedisce a molte donne di entrare in politica. I fautori di tali idee sono di diverso tipo, ad esempio avversari politici, cittadini scontenti, talvolta anche altre figure autoritarie prominenti quali i leader religiosi o persino i membri della famiglia stessa.

Sebbene le molestie sessuali in luoghi pubblici siano diffuse, spesso non sono denunciate e non sono oggetto di ricerca o di una normativa adeguata. Si possono verificare casi sui mezzi di trasporto pubblici, per la strada, nei bar e nei ristoranti, ma anche nei forum online, poiché l'ampliamento dell'accesso alle nuove tecnologie ha creato occasioni ancora maggiori di perpetrate molestie e violenze a ogni livello e settore delle società, consentendo ai responsabili di agire impunemente a causa dell'anonimato della rete.

Le molestie sessuali e il mobbing possono avere effetti negativi duraturi per le vittime, comprese profonde implicazioni di natura psicologica (ansia e paura) e fisica (contusioni, ferite e persino la morte) sulla salute. Le conseguenze individuali delle molestie sul luogo di lavoro possono variare da piccoli episodi di stress a congedi di malattia di lunga durata, fino a contemplare il suicidio. Inoltre, la violenza non ha un impatto solo sulla vittima ma anche sulla famiglia. Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e di una protezione speciali a motivo dell'elevato rischio che molestie e violenza si ripetano.

Come la presente relazione dimostra, vi è l'urgente necessità di una maggiore conoscenza, ad esempio attraverso la raccolta di dati pertinenti disaggregati e confrontabili, e di una migliore comprensione dei rischi e delle conseguenze legati alla violenza e alle molestie sul luogo di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica, al fine di trovare possibili modi e metodi per affrontare tali problemi. È altresì necessario chiarire i termini, le definizioni e le classificazioni utilizzati in relazione ai diversi tipi di violenza sessuale e di genere.

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

10.7.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lívia Járóka, Kostadinka Kuneva, Clare Moody, Mylène Troszczynski

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Cornelia Ernst

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

21

+

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Kostadinka Kuneva

NI

Krisztina Morvai

PPE

Heinz K. Becker, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Clare Moody, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

0

-

 

 

5

0

EFDD

Margot Parker

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2018
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