RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

6.9.2018 - (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Sylvia-Yvonne Kaufmann


Procedura : 2017/0226(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0276/2018
Testi presentati :
A8-0276/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0489),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0311/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco e dal Parlamento spagnolo sul progetto di atto legislativo,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0276/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  La decisione quadro 2001/413/GAI44 deve essere aggiornata e integrata da nuove disposizioni in materia di reati, sanzioni e cooperazione transfrontaliera.

(3)  La decisione quadro 2001/413/GAI44 deve essere aggiornata e integrata per includere nuove disposizioni in materia di reati, connessi in particolare alla frode informatica, di sanzioni, prevenzione e assistenza alle vittime, e cooperazione transfrontaliera.

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44 Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

44 Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'esistenza di lacune e differenze considerevoli nel diritto degli Stati membri in materia di frode e contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti può ostacolare la lotta contro questo tipo di reato e altre gravi forme di criminalità organizzata ad esso connesse e da esso facilitate, e possono complicare un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in questo settore.

(4)  L'esistenza di lacune e differenze considerevoli nel diritto degli Stati membri in materia di frode e contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti ostacola la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento di questo tipo di reato e di altre gravi forme di criminalità organizzata ad esso connesse e da esso facilitate, e rende più difficile un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in questo settore, con conseguenze dirette per la sicurezza dei cittadini.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  L'uso di nuovi tipi di strumenti di pagamento, se da un lato crea opportunità per i consumatori e le imprese, dall'altro aumenta le opportunità di frode. La frode non è utilizzata solo per finanziare gruppi criminali, ma limita anche lo sviluppo del mercato unico digitale e rende i cittadini più riluttanti a fare acquisti online.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per garantire un approccio coerente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva è importante disporre, in questo settore, di definizioni comuni. Le definizioni devono contemplare nuovi tipi di strumenti di pagamento come il denaro elettronico e le valute virtuali.

(7)  Per garantire un approccio coerente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva e facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, è importante disporre, in questo settore, di definizioni comuni. Le definizioni devono contemplare nuovi tipi di strumenti di pagamento come il denaro elettronico e le valute virtuali.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Le fatture false con cui possono essere sottratte le credenziali di pagamento dovrebbero essere considerate come tentativo di appropriazione indebita, di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Sono indispensabili misure di diritto penale efficaci ed efficienti al fine di proteggere i mezzi di pagamento diversi dai contanti dalle frodi e dalla contraffazione. In particolare, occorre un'impostazione comune del diritto penale nei confronti degli elementi costitutivi della condotta criminale che contribuiscono o preparano il terreno all'uso fraudolento dei mezzi di pagamento. Azioni come la raccolta e il possesso di strumenti di pagamento allo scopo di commettere frodi, ad esempio mediante il phishing o lo skimming, e la loro distribuzione, ad esempio vendendo su Internet le informazioni relative alle carte di credito, devono essere qualificate come un reato a sé, anche se non sono direttamente collegate all'utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento. Tali condotte criminali dovrebbero includere anche i casi in cui il possesso, l'ottenimento o la distribuzione non portano necessariamente all'uso fraudolento di tali strumenti di pagamento, se l'autore è a conoscenza di tale possibilità (dolus eventualis). La presente direttiva non sanzioni l'uso legittimo degli strumenti di pagamento, anche nel quadro della fornitura di servizi di pagamento innovativi come quelli generalmente messi a punto dalle società di tecnologia finanziaria.

(9)  Sono indispensabili misure di diritto penale efficaci ed efficienti al fine di proteggere i mezzi di pagamento diversi dai contanti dalle frodi e dalla contraffazione. In particolare, occorre un'impostazione comune del diritto penale nei confronti degli elementi costitutivi della condotta criminale che contribuiscono o preparano il terreno all'uso fraudolento dei mezzi di pagamento. Azioni come la raccolta di strumenti di pagamento allo scopo di commettere frodi, ad esempio mediante il phishing o lo skimming, e la loro distribuzione, ad esempio vendendo su Internet le informazioni relative alle carte di credito, devono essere qualificate come un reato a sé, anche se non sono direttamente collegate all'utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento. Tali condotte criminali dovrebbero includere anche i casi in cui l'ottenimento o la distribuzione non portano necessariamente all'uso fraudolento di tali strumenti di pagamento, se l'autore è a conoscenza di tale possibilità (dolus eventualis). Il possesso di uno strumento di pagamento rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, oppure contraffatto o falsificato dovrebbe essere coperto se l'interessato sa, al momento del ricevimento, che detto strumento proviene da un'attività criminale o da una partecipazione a una siffatta attività. La presente direttiva non sanzioni l'uso legittimo degli strumenti di pagamento, anche nel quadro della fornitura di servizi di pagamento innovativi come quelli generalmente messi a punto dalle società di tecnologia finanziaria.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Le sanzioni e le pene previste per le frodi e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive in tutta l'Unione.

(10)  Le sanzioni e le pene previste per le frodi e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive in tutta l'Unione, al fine di scoraggiare le frodi di questo tipo e di prevenire reati simili. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare norme e sanzioni più rigorose in relazione alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno prevedere pene più severe nei casi in cui il reato sia perpetrato da un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro del Consiglio 2008/841/GAI45, o nei casi in cui il reato sia condotto su larga scala e causi in tal modo danni considerevoli alle vittime o un vantaggio cumulato per l'autore del reato di almeno 20 000 EUR.

(11)  È opportuno prevedere pene più severe nei casi in cui il reato sia perpetrato da un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro del Consiglio 2008/841/GAI45, o nei casi in cui il reato sia condotto su larga scala e causi in tal modo danni considerevoli alle vittime. Il fatto che un reato comporti un vantaggio finanziario cumulato significativo o un elevato numero di vittime dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante.

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45 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

45 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le regole di giurisdizione dovrebbero garantire che i reati di cui alla presente direttiva siano perseguiti in modo efficace. In generale il sistema di giustizia penale del paese in cui il reato si è verificato è il più idoneo a trattarlo. Gli Stati membri dovrebbero quindi stabilire la loro competenza nei confronti dei reati commessi sul loro territorio, dei reati commessi dai loro cittadini e di quelli che causano danni nel loro territorio.

(12)  Le regole di giurisdizione dovrebbero garantire che i reati di cui alla presente direttiva siano perseguiti in modo efficace e conformemente a una serie di criteri ben definiti. In generale il sistema di giustizia penale del paese in cui il reato si è verificato è il più idoneo a trattarlo. Gli Stati membri dovrebbero quindi stabilire la loro competenza nei confronti dei reati commessi sul loro territorio, dei reati commessi dai loro cittadini e di quelli che causano danni nel loro territorio. Qualora un reato rientri nella giurisdizione di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare gli uni con gli altri per decidere quale di loro deve svolgere le indagini sul caso, tenendo presente il principio del ne bis in idem. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter fare ricorso a Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Poiché sono necessari strumenti speciali per svolgere efficacemente le indagini sulle frodi e la falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, ed essendo tali strumenti importanti ai fini di un'efficace cooperazione internazionale tra le autorità nazionali, le autorità competenti di tutti gli Stati membri dovrebbero avere accesso, per le indagini su questo tipo di reati, agli strumenti generalmente utilizzati per i casi riguardanti la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tenendo conto del principio di proporzionalità, il ricorso a tali strumenti conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere commisurato alla natura e alla gravità dei reati oggetto d'indagine. Inoltre, le autorità di contrasto e le altre autorità competenti dovrebbero poter accedere tempestivamente alle informazioni utili per svolgere le indagini e perseguire i reati di cui alla presente direttiva.

(15)  Poiché sono necessari strumenti speciali per svolgere efficacemente le indagini sulle frodi e la falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, ed essendo tali strumenti importanti ai fini di un'efficace cooperazione internazionale tra le autorità nazionali, le autorità competenti di tutti gli Stati membri dovrebbero avere accesso, per le indagini su questo tipo di reati, a strumenti adeguati. Tenendo conto del principio di proporzionalità, il ricorso a tali strumenti conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere commisurato alla natura e alla gravità dei reati oggetto d'indagine. Inoltre, le autorità di contrasto e le altre autorità competenti dovrebbero poter accedere tempestivamente alle informazioni utili per svolgere le indagini e perseguire i reati di cui alla presente direttiva. Al fine di svolgere indagini adeguate e di perseguire i reati contemplati dalla presente direttiva, è opportuno dotare le autorità competenti di risorse umane e finanziarie adeguate.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Il carattere transfrontaliero dei reati di cui alla presente direttiva richiede una risposta coordinata forte e una cooperazione tra gli Stati membri e al loro interno. A tal fine è opportuno fare un uso efficace degli strumenti e delle risorse disponibili per la cooperazione, quali il riconoscimento reciproco e la mutua assistenza giudiziaria riguardo ai reati coperti dalla presente direttiva, indipendentemente dai limiti delle pene previsti per tali reati dal diritto nazionale.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  In numerosi casi le attività criminali sono all'origine di incidenti che dovrebbero essere segnalati alle autorità nazionali competenti a norma della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio46. È lecito sospettare che tali incidenti siano di natura criminale anche se non vi sono prove di reato sin dall'inizio. A tale riguardo è opportuno incoraggiare gli operatori competenti dei servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali a comunicare alle autorità di contrasto le relazioni prescritte dalla direttiva (UE) 2016/1148 così da fornire una risposta effettiva ed esauriente e agevolare l'imputazione dei reati e il riconoscimento di questi atti da parte dei responsabili. In particolare, la promozione di un ambiente sicuro, affidabile e più resiliente richiede la segnalazione sistematica, alle autorità di contrasto, degli incidenti di cui si sospetta la natura dolosa grave. Inoltre, se del caso, è opportuno coinvolgere nelle indagini i gruppi di intervento per la sicurezza informatica designati conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1148 per fornire informazioni, se ritenuto opportuno a livello nazionale, e consulenza specialistica sui sistemi di informazione.

(16)  In numerosi casi le attività criminali sono all'origine di incidenti che dovrebbero essere segnalati alle autorità nazionali competenti a norma della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio46. È lecito sospettare che tali incidenti siano di natura criminale anche se non vi sono prove di reato sin dall'inizio. A tale riguardo è opportuno che gli operatori competenti dei servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali comunichino alle autorità di contrasto e alle unità di informazione finanziaria le relazioni prescritte dalla direttiva (UE) 2016/1148 così da fornire una risposta effettiva ed esauriente e agevolare l'imputazione dei reati e il riconoscimento di questi atti da parte dei responsabili. In particolare, la promozione di un ambiente sicuro, affidabile e più resiliente richiede la segnalazione sistematica, alle autorità di contrasto, degli incidenti di cui si sospetta la natura dolosa grave. Inoltre, se del caso, è opportuno coinvolgere nelle indagini i gruppi di intervento per la sicurezza informatica designati conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1148 per fornire informazioni, se ritenuto opportuno a livello nazionale, e consulenza specialistica sui sistemi di informazione.

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46 Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

46 Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Gli incidenti di sicurezza gravi definiti all'articolo 96 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio47 possono essere di natura criminale. Se del caso, i fornitori di servizi a pagamento dovrebbero essere incoraggiati a inviare alle autorità di contrasto le relazioni che la direttiva (UE) 2015/2366 impone loro di trasmettere all'autorità competente del loro Stato membro.

(17)  Gli incidenti di sicurezza gravi definiti all'articolo 96 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio47 possono essere di natura criminale. Se del caso, i fornitori di servizi a pagamento dovrebbero essere incoraggiati a inviare alle autorità di contrasto e alle unità di informazione finanziaria le relazioni che la direttiva (UE) 2015/2366 impone loro di trasmettere all'autorità competente del loro Stato membro.

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47 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE(GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

47 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE(GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Esistono diversi strumenti e meccanismi a livello di Unione per consentire lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di contrasto per indagare e perseguire i reati. Per agevolare a accelerare la cooperazione tra le autorità nazionali di contrasto e garantire che tali strumenti e meccanismi siano sfruttati al meglio, la presente direttiva dovrebbe rafforzare il ruolo dei punti di contatto operativi introdotti dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare la rete esistente di punti di contatto operativi come quella istituita dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48. Essi dovrebbero fornire un'assistenza concreta, ad esempio facilitando lo scambio di informazioni pertinenti a fornendo consulenza tecnica o informazioni giuridiche. Per garantire il funzionamento scorrevole della rete, ciascun punto di contatto dovrebbe poter comunicare rapidamente con il punto di contatto di un altro Stato membro. Tenuto conto della notevole dimensione transfrontaliera di questa attività criminale e in particolare della natura effimera delle prove elettroniche, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rispondere prontamente alle richieste urgenti provenienti da questa rete di punti di contatto e di fornire una risposta entro otto ore.

(18)  Esistono diversi strumenti e meccanismi a livello di Unione per consentire lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di contrasto per indagare e perseguire i reati. Per agevolare a accelerare la cooperazione tra le autorità nazionali di contrasto e garantire che tali strumenti e meccanismi siano sfruttati al meglio, la presente direttiva dovrebbe rafforzare il ruolo dei punti di contatto operativi introdotti dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare la rete esistente di punti di contatto operativi come quella istituita dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48. Essi dovrebbero fornire un'assistenza concreta, ad esempio facilitando lo scambio di informazioni pertinenti a fornendo consulenza tecnica o informazioni giuridiche. Per garantire il funzionamento scorrevole della rete, ciascun punto di contatto dovrebbe poter comunicare rapidamente con il punto di contatto di un altro Stato membro. Tenuto conto della notevole dimensione transfrontaliera di questa attività criminale e in particolare della natura effimera delle prove elettroniche, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rispondere prontamente alle richieste urgenti provenienti da questa rete di punti di contatto e di fornire una risposta entro due ore dal ricevimento della richiesta, indicando almeno se quest'ultima sarà soddisfatta, nonché la forma e il tempo stimato per la risposta. In casi molto urgenti e gravi, gli Stati membri dovrebbero informare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol.

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48 Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

48 Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Segnalare senza indebiti ritardi i reati alle autorità pubbliche è fondamentale nella lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, in quanto spesso è il punto di partenza dell'indagine giudiziaria. Occorre adottare misure per incoraggiare le persone fisiche e giuridiche, in particolare le istituzioni finanziarie, a segnalare i reati alle autorità giudiziarie e di contrasto. Alla base di tali misure possono esservi diversi tipi di azione, tra cui azioni legislative, come l'obbligo di segnalare una sospetta frode, o non legislative, come la creazione e il finanziamento di organizzazioni o meccanismi che favoriscono lo scambio di informazioni, oppure campagne di sensibilizzazione. Qualsiasi misura che comporta il trattamento dei dati personali delle persone giuridiche dovrebbe essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio49. In particolare, la trasmissione di informazioni relative alla prevenzione e alla lotta conto i reati connessi alle frodi e alla contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti dovrebbe rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare il legittimo presupposto per il trattamento.

(19)  Segnalare senza indebiti ritardi i reati alle autorità pubbliche è fondamentale nella lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, in quanto spesso è il punto di partenza dell'indagine giudiziaria. Occorre adottare misure per incoraggiare le persone fisiche e giuridiche, in particolare le istituzioni finanziarie, a segnalare i reati alle autorità giudiziarie e di contrasto, misure che dovrebbero includere la creazione di un sistema nazionale online di comunicazione delle frodi efficace e sicuro al fine di agevolare la segnalazione immediata dei reati. L'uso di modelli standardizzati per la comunicazione a livello dell'Unione dovrebbe consentire una migliore analisi delle minacce e agevolare l'attività delle autorità nazionali competenti e la loro cooperazione. Alla base di tali misure possono esservi diversi tipi di azione, tra cui azioni legislative, come l'obbligo di segnalare una sospetta frode, o non legislative, come la creazione e il finanziamento di organizzazioni o meccanismi che favoriscono lo scambio di informazioni, oppure campagne di sensibilizzazione. Qualsiasi misura che comporta il trattamento dei dati personali delle persone giuridiche dovrebbe essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio49. In particolare, la trasmissione di informazioni relative alla prevenzione e alla lotta conto i reati connessi alle frodi e alla contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti dovrebbe rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare il legittimo presupposto per il trattamento.

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49 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

49 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Le indagini e le azioni legali riguardanti tutti i tipi di frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, inclusi quelli che interessano piccoli importi di denaro, sono particolarmente importanti al fine di combattere in modo proattivo tale fenomeno. Gli obblighi di comunicazione, lo scambio di informazioni e le relazioni statistiche sono modi efficaci per individuare le attività fraudolente, in particolare attività analoghe che interessano piccoli importi di denaro se considerate separatamente. È anche indispensabile che le pertinenti informazioni riguardanti le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano trasmesse in modo tempestivo alle unità nazionali di informazione finanziaria, al fine di consentire un'analisi più approfondita e l'individuazione di flussi finanziari criminali.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  La frode e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti può avere gravi conseguenze economiche e di altro tipo per chi ne è vittima. Quando questo tipo di frode comporta il furto d'identità, le conseguenze sono più gravi a causa del danno alla reputazione e delle gravi ripercussioni emotive. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di aiuto, sostegno e protezione per attenuare tali conseguenze.

(20)  La frode e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti può avere gravi conseguenze economiche e di altro tipo per chi ne è vittima. Quando questo tipo di frode comporta, ad esempio, il furto d'identità, le conseguenze sono più gravi a causa del danno alla reputazione e del danno professionale, del danno al rating del credito dell'individuo come anche delle gravi ripercussioni emotive. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di aiuto, sostegno e protezione per attenuare tali conseguenze.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Spesso le vittime impiegano molto tempo ad accorgersi che hanno subito una perdita economica a seguito di un reato di frode o falsificazione. Nel frattempo si potrebbe innescare una spirale di reati interconnessi, cosa che aggrava le conseguenze negative per le vittime.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Le persone fisiche vittime di una frode relativa ai mezzi di pagamento diversi dai contanti godono dei diritti conferiti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio50. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di assistenza e sostegno alle vittime che siano ispirate alle misure stabilite dalla direttiva 2012/29/UE ma che rispondano in maniera più diretta alle esigenze specifiche delle vittime di una frode legata al furto di identità. Tali misure dovrebbero comprendere, in particolare, un sostegno psicologico specializzato e consigli sugli aspetti finanziari, pratici e legali, nonché un'assistenza per ottenere gli indennizzi previsti. Anche le persone giuridiche dovrebbero beneficiare di informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati.

(21)  Le persone fisiche vittime di una frode relativa ai mezzi di pagamento diversi dai contanti godono dei diritti conferiti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio50. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di assistenza e sostegno alle vittime che siano ispirate alle misure stabilite dalla direttiva 2012/29/UE ma che rispondano in maniera più diretta alle esigenze specifiche delle vittime di una frode legata al furto di identità. Tali misure dovrebbero comprendere, in particolare, la messa a disposizione di un elenco delle istituzioni che si occupano specificamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime, un sostegno psicologico specializzato e consigli sugli aspetti finanziari, pratici e legali, nonché un'assistenza per ottenere gli indennizzi previsti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter istituire uno strumento nazionale unico di informazione online, per facilitare alle vittime l'accesso all'assistenza e al sostegno. Anche le persone giuridiche dovrebbero beneficiare di informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati.

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50 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

50 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Le vittime di frodi relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti dovrebbero avere anche il diritto a un'assistenza legale gratuita, almeno nei casi in cui non dispongono di risorse sufficienti a coprirne i costi. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare questa mancanza di risorse attraverso un accertamento delle fonti e dei livelli di reddito, tenendo debitamente conto di ogni elemento pertinente e oggettivo quali il reddito, il capitale e la situazione familiare dell'interessato, i costi dell'assistenza legale e il tenore di vita nello Stato membro in questione.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Gli Stati membri dovrebbero adottare o rafforzare le politiche atte a prevenire le frodi e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché le misure per ridurre il rischio di diventare vittime di tali reati, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e d'istruzione.

(23)  Gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, dovrebbero adottare o rafforzare le politiche atte a prevenire le frodi e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché le misure per ridurre il rischio di diventare vittime di tali reati, ad esempio attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, strumenti permanenti di informazione online con esempi pratici di pratiche fraudolente e programmi di ricerca e d'istruzione.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda lo sviluppo di un modello standardizzato dell'Unione per la comunicazione dei reati, quale previsto all'articolo 14 e in conformità dell'articolo 16 bis, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  È necessario raccogliere dati comparabili sui reati di cui alla presente direttiva. I dati pertinenti dovrebbero essere messi a disposizione delle agenzie e degli organismi specializzati dell'Unione come Europol, in linea con le loro funzioni e necessità di informazione. L'obiettivo sarebbe di ottenere un quadro più completo del problema delle frodi e della contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e dei problemi relativi alla sicurezza dei pagamenti a livello di Unione e contribuire così alla formulazione di una risposta più efficace. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il mandato di Europol e sua la capacità di fornire assistenza e sostegno nelle indagini in questo settore, comunicando a Europol informazioni sul modus operandi dei frodatori affinché possa svolgere analisi strategiche e valutazioni della minaccia rappresentata dalle frodi e dalla contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio52. La comunicazione di informazioni può agevolare una migliore comprensione delle minacce attuali e future e aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione ai fini della lotta alla criminalità, nonché le modalità di attuazione di tali priorità.

(24)  È necessario raccogliere dati comparabili sui reati di cui alla presente direttiva. I dati pertinenti dovrebbero essere messi a disposizione delle agenzie e degli organismi specializzati dell'Unione come Europol, nonché della Commissione, in linea con le loro funzioni e necessità di informazione. L'obiettivo sarebbe di ottenere un quadro più completo del problema delle frodi e della contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e dei problemi relativi alla sicurezza dei pagamenti a livello di Unione e contribuire così alla formulazione di una risposta più efficace. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il mandato di Europol e sua la capacità di fornire assistenza e sostegno nelle indagini in questo settore, comunicando a Europol informazioni sul modus operandi dei frodatori affinché possa svolgere analisi strategiche e valutazioni della minaccia rappresentata dalle frodi e dalla contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio52. La comunicazione di informazioni può agevolare una migliore comprensione delle minacce attuali e future e aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione ai fini della lotta alla criminalità, nonché le modalità di attuazione di tali priorità.

_________________

_________________

52 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

52 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  La prevenzione e la lotta contro la criminalità, organizzata o meno, devono essere conseguite attraverso una più stretta cooperazione tra autorità di polizia e altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite Europol, prestando un'attenzione particolare al miglioramento dello scambio di informazioni tra autorità responsabili della prevenzione e delle indagini penali.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di frode e di contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di frode e di contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Essa mira altresì a facilitare la prevenzione di detti reati, ad assistere e sostenere le vittime, e a migliorare la cooperazione tra autorità giudiziarie e altre autorità competenti.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Utilizzazione fraudolenta di mezzi di pagamento

Utilizzazione fraudolenta di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i seguenti atti, se commessi intenzionalmente, siano punibili come reato:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i seguenti atti siano punibili come reato:

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  furto o altra appropriazione indebita di uno strumento di pagamento;

(a)  furto o altra appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, se commessi intenzionalmente;

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  contraffazione o falsificazione di un mezzo di pagamento ai fini dell'utilizzazione fraudolenta;

(b)  contraffazione o falsificazione intenzionali di un mezzo di pagamento ai fini dell'utilizzazione fraudolenta;

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'ottenimento ai fini dell'utilizzo, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione o messa a disposizione in altro modo di un mezzo di pagamento rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, contraffatto o falsificato ai fini dell'utilizzazione fraudolenta.

(c)  l'ottenimento per sé o per altri, compresi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, e la distribuzione di un mezzo di pagamento che è stato rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, o di un mezzo di pagamento contraffatto o falsificato intenzionalmente ai fini dell'utilizzazione fraudolenta.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  possesso di un mezzo di pagamento rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, oppure contraffatto o falsificato sapendo, al momento del ricevimento, che esso proviene da un'attività criminale o da una partecipazione a una siffatta attività.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valute virtuali allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte sia punibile come reato, se commesso intenzionalmente nel seguente modo:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'atto di effettuare o di far effettuare da altri un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valute virtuali allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte, ovvero arrecare illecitamente a terzi una perdita di proprietà sia punibile come reato se commesso intenzionalmente nel seguente modo:

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  indirizzando o reindirizzando gli utenti dei servizi di pagamento verso siti web falsi.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, se commessi intenzionalmente a scopo di frode, costituiscano reato la fabbricazione, l'ottenimento ai fini dell'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo di un dispositivo o di uno strumento, di dati informatici o di altri mezzi specificamente studiati o adattati al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 4, lettere a) e b) o di cui all'articolo 5.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituiscano reato la fabbricazione, l'ottenimento per sé o per altri, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo di un dispositivo o di uno strumento, di dati informatici o di altri mezzi specificamente studiati o adattati al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 4, lettere a) e b) o di cui all'articolo 5, se l'intenzione è quella di utilizzare detti mezzi per commettere uno di tali reati.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un reato di cui agli articoli da 3 a 6 sia punibile come reato.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un reato di cui agli articoli da 3 a 6 sia punibile come reato.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui all'articolo 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui all'articolo 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora:

4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le circostanze seguenti siano considerate aggravanti in relazione ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 e siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora:

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista;

(a)  siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista; oppure

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)   comportano un danno grave o considerevole o procurano un vantaggio cumulato di almeno 20 000 EUR.

(b)   comportano un danno grave o considerevole; oppure

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  hanno procurato un vantaggio cumulato di considerevole valore.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali o altre sanzioni fra cui:

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 10 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese le procedure di appalto, le sovvenzioni e le concessioni, a livello sia nazionale che dell'Unione;

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il reato è commesso, anche solo in parte, sul suo territorio;

(a)  il reato è commesso, anche solo in parte, nel suo territorio; oppure

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'autore del reato è un suo cittadino;

(b)  l'autore del reato è un suo cittadino o risiede abitualmente nel suo territorio; oppure

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio; oppure

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il reato causa danni nel suo territorio, compresi i danni risultanti dal furto dell'identità di una persona.

(c)  il reato causa danni nel suo territorio.

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Uno Stato membro informa la Commissione ed Eurojust ove decida di stabilire la competenza giurisdizionale per un reato di cui agli articoli da 3 a 7 commesso al di fuori del suo territorio;

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'autore abbia commesso il reato mentre era fisicamente presente nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che il computer o il sistema di informazione con cui è stato commesso il reato si trovassero o meno nel suo territorio;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il reato sia stato commesso utilizzando un computer o un sistema di informazione nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato fosse o meno fisicamente presente nel suo territorio al momento della commissione del reato.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Uno Stato membro informa la Commissione ove decida di stabilire la competenza giurisdizionale per un reato di cui agli articoli da 3 a 7 commesso al di fuori del suo territorio, anche qualora:

soppresso

(a)  l'autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio;

 

(b)  il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;

 

(c)  il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio.

 

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Se un reato di cui agli articoli da 3 a 7 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l'autore del reato, al fine di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro, tenendo presente il principio del ne bis in idem. Gli Stati membri ricorrono a Eurojust in caso di conflitto di competenza o di altre difficoltà, in linea con l'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Efficacia delle indagini

Efficacia delle indagini e cooperazione

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di strumenti di indagine efficaci e proporzionati al reato commesso, quali quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Ciascuno Stato membro garantisce che siano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate e siano previste sessioni di formazione al fine di indagare e perseguire i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se il diritto nazionale obbliga le persone fisiche e giuridiche a trasmettere le informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tali informazioni pervengano senza indugio alle autorità che indagano o perseguono tali reati.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se il diritto nazionale obbliga le persone fisiche e giuridiche a trasmettere le informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tali informazioni pervengano senza indugio alle autorità che indagano o perseguono tali reati, nonché affinché tali autorità siano autorizzate a cooperare con altre autorità nazionali e con le loro controparti in altri Stati membri.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per lo scambio di informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri garantiscono di predisporre un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Gli Stati membri garantiscono inoltre di predisporre procedure per trattare tempestivamente le richieste urgenti di assistenza e affinché l'autorità competente risponda entro otto ore dalla richiesta, indicando almeno se la richiesta sarà soddisfatta e la forma e il tempo stimato per tale risposta. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi delle reti esistenti di punti di contatto operativi.

1.  Per lo scambio di informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri garantiscono di predisporre un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Gli Stati membri garantiscono inoltre di predisporre procedure per trattare tempestivamente le richieste urgenti di assistenza e affinché l'autorità competente risponda entro due ore dalla richiesta, indicando almeno se la richiesta sarà soddisfatta e la forma e il tempo stimato per tale risposta. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi delle reti esistenti di punti di contatto operativi.

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri informano la Commissione, Europol e Eurojust in merito al proprio punto di contatto di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

2.  Gli Stati membri informano la Commissione, Europol e Eurojust in merito al proprio punto di contatto di cui al paragrafo 1 e aggiornano tale informazione per quanto necessario. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  In casi molto urgenti e gravi che interessano due o più Stati membri, questi informano il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol. La Commissione facilita la creazione di un sistema di allarme rapido per individuare le nuove pratiche fraudolente.

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Nel trattamento dei dati di cui al presente articolo, le autorità competenti rispettano le norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che siano disponibili canali adeguati per agevolare le comunicazioni alle autorità di contrasto e alle altre autorità nazionali competenti sui reati di cui agli articoli da 3 a 7 senza indebito ritardo.

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che siano disponibili canali adeguati, tra cui un sistema nazionale sicuro di segnalazione delle frodi online, per agevolare le comunicazioni alle autorità di contrasto, alle unità di informazione finanziaria e alle altre autorità nazionali competenti sui reati di cui agli articoli da 3 a 7 senza indebito ritardo.

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Al fine di armonizzare le prassi di comunicazione all'interno dell'Unione, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire un modello standardizzato dell'Unione per la comunicazione dei reati che funga da base per gli Stati membri. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2.

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare le istituzioni finanziarie e le altre persone giuridiche che operano nel loro territorio a comunicare senza indugio i sospetti di frode alle autorità di contrasto e alle altre autorità competenti al fine di individuare, prevenire, indagare e perseguire i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che le istituzioni finanziarie comunichino senza indugio i sospetti di frode alle autorità di contrasto, alle unità di informazione finanziaria e alle altre autorità competenti al fine di individuare, prevenire, indagare e perseguire i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare le altre persone giuridiche che operano nel loro territorio a comunicare senza indugio i sospetti di frode alle autorità di contrasto, alle unità di informazione finanziaria e alle altre autorità competenti al fine di individuare, prevenire, indagare e perseguire i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, commessi mediante l'uso fraudolento di dati personali, siano date informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione.

1.  Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, commessi mediante l'uso fraudolento di dati personali, siano date informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione, il danno al loro rating del credito e i costi finanziari, nonché sui loro diritti, compreso il diritto a ricevere una compensazione per i danni subiti a causa del reato.

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, commessi mediante l'uso fraudolento di dati personali, sia fornito un elenco delle istituzioni che si occupano specificamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime.

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire strumenti nazionali unici di informazione online per facilitare alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, commessi mediante l'uso fraudolento di dati personali, l'accesso all'assistenza e al sostegno.

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche che hanno subito un danno in seguito ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, commessi mediante l'uso fraudolento di dati personali, sia fornita un'assistenza legale gratuita, almeno nei casi in cui dette persone non dispongono di risorse sufficienti a coprirne i costi. Gli Stati membri possono procedere a un accertamento delle fonti e dei livelli di reddito al fine di determinare se le persone fisiche hanno diritto all'assistenza legale gratuita.

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone giuridiche vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano fornite senza indugio, dopo il primo contatto con un'autorità competente, informazioni circa:

2.  Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche e giuridiche vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano fornite senza indugio, dopo il primo contatto con un'autorità competente, informazioni circa:

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  il diritto di accesso alle informazioni relative al caso;

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione, programmi di ricerca e d'istruzione, se del caso in cooperazione i portatori di interessi, per ridurre le frodi in generale, sensibilizzare il pubblico e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frode.

1.  Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione, programmi di ricerca e d'istruzione, se del caso in cooperazione con i portatori di interessi, per ridurre le frodi in generale e le frodi commesse per via informatica, in particolare utilizzando i sistemi di informazione, sensibilizzare il pubblico e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frode, segnatamente le persone vulnerabili come gli anziani e i giovani. La Commissione assiste gli Stati membri nella conduzione regolare di tali campagne. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne.

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Nel quadro delle campagne di informazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sviluppano e tengono aggiornato uno strumento di informazione permanente online con esempi pratici di pratiche fraudolente di cui agli articoli da 3 a 7 in un formato di facile comprensione. Questo strumento può essere collegato allo strumento unico di informazione online di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ter, o far parte di esso.

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Procedura di approvazione

 

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici che misurano le fasi di segnalazione, di indagine e di azione giudiziaria relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7.

2.  Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima che misurano le fasi di segnalazione, di indagine e di azione giudiziaria relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I dati statistici di cui al paragrafo 2 riguardano come minimo il numero dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 comunicati agli Stati membri, il numero di casi investigati, il numero di persone che sono state oggetto di un procedimento giudiziario e che sono state condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 e i dati sul funzionamento delle fasi di segnalazione, di indagine e di azione giudiziaria relative a tali reati.

3.  I dati statistici in forma anonima di cui al paragrafo 2 riguardano come minimo il numero dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 comunicati agli Stati membri, il numero di casi investigati, il numero di persone che sono state oggetto di un procedimento giudiziario e che sono state condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, il numero di persone coinvolte nella frode e l'entità del danno causato, e i dati sul funzionamento delle fasi di segnalazione, di indagine e di azione giudiziaria relative a tali reati.

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [24 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [12 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro [96 mesi dall'entrata in vigore], la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.  Entro [48 mesi dall'entrata in vigore], la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, così come del suo impatto sui diritti fondamentali, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

MOTIVAZIONE

La digitalizzazione sta trasformando il modo in cui effettuiamo i pagamenti: il ricorso a mezzi di pagamento diversi dai contanti si fa sempre più frequente. Il numero delle transazioni è aumentato del 24 % negli ultimi cinque anni. Ma questo nuovo mercato è diventato attraente anche per i criminali. Nel 2013, le frodi alle carte emesse nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA) hanno causato un danno di 1,44 miliardi di EUR, un importo che dal 2011 al 2013 è aumentato del 23 %.

Le carte non sono l'unico strumento di pagamento senza contanti; l'addebito diretto e i pagamenti su dispositivi portatili rappresentano altri esempi di questo tipo di strumenti di pagamento. A livello dell'UE, non esistono statistiche globali sulle frodi commesse con strumenti di pagamento diversi dai contanti. Secondo le stime della Commissione, il danno ammonterebbe annualmente a 2 miliardi di EUR, una cifra che non comprende nemmeno tutti gli strumenti di pagamento disponibili.

La frode online (ad esempio, il furto dei dati delle carte di credito) ha spesso una dimensione transfrontaliera. L'autore del reato e la vittima non si trovano necessariamente nello stesso paese e ciò crea considerevoli difficoltà alle autorità di contrasto.

La decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio attualmente in vigore risale al 2001. Dal momento che le norme attuali non sono sufficienti per far fronte ai nuovi sviluppi tecnologici, ad esempio le valute virtuali, la Commissione propone di aggiornare il quadro giuridico, di eliminare gli ostacoli operativi e di migliorare la prevenzione delle frodi con strumenti diversi dai contanti. La proposta di direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti è anche un importante passo in avanti per la "lisbonizzazione" del settore del diritto penale nell'Unione europea. Il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore, svolgerà un ruolo di rilievo.

La Commissione ha presentato una serie di argomenti a favore di tale revisione nella sua valutazione d'impatto e nella sua proposta di direttiva. L'ampliamento della portata dei reati per includere le transazioni mediante valute virtuali, l'introduzione di nuovi reati online e la definizione di livelli minimi per le pene massime, il chiarimento della portata della giurisdizione e le disposizioni volte a garantire i diritti delle vittime della criminalità informatica, a prevenire le frodi e a migliorare la cooperazione in materia di giustizia penale sembrano convincenti.

Al fine di rafforzare la proposta della Commissione, nel suo progetto di relazione il relatore propone alcune modifiche, intese fra l'altro a:

– potenziare l'assistenza alle vittime di frodi commesse con strumenti diversi dai contanti, dal momento che le conseguenze delle frodi sono spesso aggravate dai danni alla reputazione, dal degrado del rating del credito o da gravi danni emotivi;

– favorire la segnalazione dei reati, tra l'altro istituendo sistemi nazionali sicuri di segnalazione delle frodi online;

– coinvolgere maggiormente Eurojust ed Europol nello scambio di informazioni;

– prevedere disposizioni di prevenzione maggiormente incentrate sulle frodi informatiche e su quelle online;

– prevedere un periodo di recepimento più breve e l'obbligo per la Commissione di presentare una valutazione della direttiva dopo quattro anni.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Riferimenti

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.9.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Relatori

       Nomina

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Esame in commissione

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Approvazione

3.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Deposito

6.9.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2018
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