RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri
7.9.2018 - (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Jeppe Kofod
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri
(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0569),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0363/2017),
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0280/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive del Consiglio 67/227/CEE3 e 67/228/CEE4, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che funzionasse all'interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio5, attualmente in vigore, prevede che tali disposizioni transitorie siano sostituite da un regime definitivo. |
1) Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive del Consiglio 67/227/CEE3 e 67/228/CEE4, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che funzionasse all'interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio5, attualmente in vigore, prevede che tali disposizioni transitorie siano sostituite da un regime definitivo. Tuttavia, tali norme sono ormai in vigore da diversi decenni, il che ha prodotto un complesso sistema dell'IVA transitorio passibile di frodi IVA transfrontaliere intraunionali. Tali norme transitorie presentano numerose carenze che rendono il sistema dell'IVA né pienamente efficiente né compatibile con i requisiti di un vero mercato unico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1301). |
3 Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1301). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303). |
4 Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). |
5 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis) Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 intitolata "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese", la Commissione ha identificato la complessità delle attuali normative sull'IVA quale uno dei maggiori ostacoli al completamento del mercato unico. Al tempo stesso è aumentato il divario dell'IVA, definito come la differenza tra l'ammontare del gettito IVA effettivamente riscosso e l'ammontare teorico che avrebbe dovuto essere riscosso, raggiungendo i 151,5 miliardi di EUR nel 2015 nell'UE-28. Ciò illustra la necessità di un'urgente riforma globale del sistema dell'IVA verso un regime dell'IVA definitivo, al fine di facilitare e semplificare gli scambi transfrontalieri intraunionali e rendere il sistema più a prova di frode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter) La creazione di uno spazio unico europeo dell'IVA è fondamentale per ridurre i costi di adempimento per le imprese, ridurre i rischi di frodi IVA transfrontaliere e semplificare le procedure relative all'IVA. Il sistema definitivo dell'IVA rafforzerà il mercato unico e creerà migliori condizioni commerciali per gli scambi transfrontalieri. Esso dovrebbe includere le necessarie modifiche dovute agli sviluppi tecnologici e alla digitalizzazione, all'evoluzione dei modelli commerciali e alla globalizzazione dell'economia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Nel suo piano d'azione sull'IVA6 la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta che definisca i principi per un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe basata sull'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione. |
2) L'attuale sistema IVA dell'UE introdotto nel 1993 è analogo al sistema doganale europeo. Tuttavia non vi sono controlli equivalenti, il che lo espone alle frodi transfrontaliere. L'attuale sistema dell'IVA dovrebbe essere modificato radicalmente in modo che la cessione di beni da uno Stato membro ad un altro sia tassata come se fossero ceduti e acquisiti all'interno di uno Stato membro. Nel suo piano d'azione sull'IVA6 la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta che definisca i principi per un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe basata sull'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione. Tale modifica dovrebbe contribuire alla riduzione delle frodi transfrontaliere connesse all'IVA per un ammontare di 40 miliardi di EUR all'anno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA “Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte”, COM(2016)148 final del 7 aprile 2016. |
6 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA “Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte”, COM(2016)148 final del 7 aprile 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Per questo sarebbe necessario sostituire il sistema attuale, che prevede l'esenzione della cessione di beni nello Stato membro di partenza e l'imposizione dell'acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro di destinazione, mediante un sistema di prestazione unica, soggetta ad imposta nello Stato membro di destinazione secondo le aliquote IVA dello stesso. Di norma l'IVA sarà fatturata dal cedente, che potrà verificare online l'aliquota IVA applicabile di ogni Stato membro mediante un portale web. Tuttavia, se l'acquirente è un soggetto passivo certificato (ossia un contribuente affidabile, riconosciuto come tale dagli Stati membri), si applicherebbe il meccanismo di inversione contabile e il soggetto passivo certificato dovrebbe essere debitore dell'IVA sulla cessione intraunionale. Il sistema dell'IVA definitivo sarà inoltre basato sul concetto di un sistema di registrazione unico (sportello unico) per le imprese che consenta il pagamento e la detrazione dell'IVA dovuta. |
3) Per questo sarebbe necessario sostituire il sistema attuale, che prevede l'esenzione della cessione di beni nello Stato membro di partenza e l'imposizione dell'acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro di destinazione, mediante un sistema di prestazione unica, soggetta ad imposta nello Stato membro di destinazione secondo le aliquote IVA dello stesso. Di norma l'IVA sarà fatturata dal cedente, che potrà verificare online l'aliquota IVA applicabile di ogni Stato membro mediante un portale web. Il sistema dell'IVA definitivo sarà inoltre basato sul concetto di un sistema di registrazione unico (sportello unico) per le imprese che consenta il pagamento e la detrazione dell'IVA dovuta. Lo sportello unico è il fulcro del nuovo sistema basato sulla destinazione senza il quale la complessità del sistema dell'IVA e gli oneri amministrativi aumenterebbero in misura significativa. Pertanto l'estensione dello sportello unico ridotto concernente tutti i servizi B2B e le vendite di beni dovrebbe avvenire nell'ambito dei miglioramenti proposti riguardanti il sistema attuale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis) Per garantire l'interoperabilità, la facilità d'uso e la futura impermeabilità alle frodi, lo sportello unico per le imprese dovrebbe operare con un sistema informatico transfrontaliero armonizzato, basato su norme comuni e che consenta il recupero e l'inserimento automatico dei dati, ad esempio attraverso l'uso di formulari standard unificati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Tali principi dovrebbero essere stabiliti nella direttiva e dovrebbero sostituire il concetto attuale, secondo cui il regime definitivo è basato sull'imposizione nello Stato membro di origine. |
4) Tali principi dovrebbero essere stabiliti nella direttiva e dovrebbero sostituire il concetto attuale, secondo cui il regime definitivo è basato sull'imposizione nello Stato membro di origine con un sistema dell'IVA definitivo. Tali nuovi principi consentiranno agli Stati membri di combattere meglio le frodi in materia di IVA, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC), che secondo le stime ammonta ad almeno 50 miliardi di EUR all'anno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Nelle conclusioni dell'8 novembre 20167 il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero d'identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del trasporto ai fini dell'esenzione delle operazioni intracomunitarie. |
5) Nelle conclusioni dell'8 novembre 20167 il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo a quattro aree: il ruolo del numero d'identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, il regime di call-off stock, le operazioni a catena e la prova del trasporto ai fini dell'esenzione delle operazioni intracomunitarie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7 Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016). |
7 Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Tenuto conto di tale richiesta e del fatto che occorreranno diversi anni prima che sia attuato il sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali, tali misure specifiche, volte ad armonizzare e semplificare talune disposizioni per le imprese, sono appropriate. |
6) Tenuto conto di tale richiesta e del fatto che il sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali dovrà ancora essere debitamente attuato, tali misure specifiche, volte ad armonizzare e semplificare talune disposizioni per le imprese, sono appropriate soltanto in maniera transitoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) L'istituzione dello status di soggetto passivo certificato è necessaria per un'applicazione efficace dei miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere e per il graduale passaggio verso il sistema definitivo degli scambi intraunionali. |
7) L'istituzione dello status di soggetto passivo certificato è necessaria per un'applicazione efficace dei miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere e per il graduale passaggio verso il sistema definitivo degli scambi intraunionali. Tuttavia è necessario porre in essere criteri rigorosi, applicati in modo armonizzato da tutti gli Stati membri, per determinare quali imprese possono beneficiare dello status di soggetto passivo certificato, inoltre dovrebbero essere stabilite norme e disposizioni comuni che comportino multe e sanzioni per coloro che non vi si conformano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Il sistema attuale non opera alcuna distinzione tra soggetti passivi affidabili e meno affidabili per quanto riguarda le norme IVA da applicare. La concessione dello status di soggetto passivo certificato sulla base di determinati criteri oggettivi dovrebbe consentire di identificare tali soggetti passivi affidabili. Questo status permetterebbe loro di beneficiare dell'applicazione di talune norme in materia di frode non applicabili ad altri soggetti passivi. |
8) Il sistema attuale non opera alcuna distinzione tra soggetti passivi affidabili e meno affidabili per quanto riguarda le norme IVA da applicare. La concessione dello status di soggetto passivo certificato sulla base di determinati criteri oggettivi, che dovranno essere applicati dagli Stati membri in maniera armonizzata, dovrebbe consentire di identificare tali soggetti passivi affidabili e coloro che non rispettano pienamente tali criteri. Questo status permetterebbe loro di beneficiare dell'applicazione di talune norme semplificate e di facile impiego non applicabili ad altri soggetti passivi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) L'accesso allo status di soggetto passivo certificato dovrebbe essere basato su criteri armonizzati a livello dell'Unione e pertanto la certificazione fornita da uno Stato membro dovrebbe essere valida in tutta l'Unione. |
9) L'accesso allo status di soggetto passivo certificato dovrebbe essere basato su criteri definiti chiaramente e dovrebbe essere disponibile per le attività economiche comprese le PMI. Tali criteri dovrebbero essere armonizzati a livello dell'Unione e pertanto la certificazione fornita da uno Stato membro dovrebbe essere valida in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto presentare atti di esecuzione e orientamenti completi e di facile utilizzo, così da agevolare l'armonizzazione e la cooperazione amministrativa tra le autorità e garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri, verificando nel contempo la corretta applicazione da parte degli Stati membri di tali criteri armonizzati in tutta l'Unione. È opportuno che tali orientamenti siano rigorosamente allineati ai criteri dell'operatore economico autorizzato a norma del codice doganale dell'UE, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e garantire l'attuazione uniforme e la conformità in tutti gli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 bis) È opportuno, con particolare riferimento ai costi di adempimento più elevati per le PMI, che la Commissione presenti procedure amministrative semplificate per le PMI al fine di ottenere lo status di soggetto passivo certificato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 ter) Le informazioni in merito al fatto se un operatore economico è un soggetto passivo certificato dovrebbero essere accessibili attraverso il sistema VIES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Alcuni soggetti passivi, coperti da regimi particolari che li escludono dalle norme generali dell'IVA o che solo occasionalmente svolgono attività economiche, non dovrebbero ottenere lo status di soggetto passivo certificato nella misura in cui detti regimi specifici o attività occasionali sono interessati al fine di evitare perturbazioni nella corretta applicazione delle modifiche proposte. |
10) Alcuni soggetti passivi, coperti da regimi particolari che li escludono dalle norme generali dell'IVA non dovrebbero ottenere lo status di soggetto passivo certificato nella misura in cui detti regimi specifici o attività occasionali sono interessati al fine di evitare perturbazioni nella corretta applicazione delle modifiche proposte. Inoltre occorre prestare particolare attenzione al fine di garantire che le PMI non siano messe in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese di grandi dimensioni per quanto riguarda l'ottenimento dello status di soggetto passivo certificato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 bis) Il progetto pilota dell'UE sul ruling transfrontaliero in materia di IVA dovrebbe costituire la base per uno strumento dell'Unione pienamente sviluppato atto a prevenire i conflitti sulle controversie fiscali relative alle norme IVA e a risolvere le controversie transfrontaliere all'interno dell'Unione nei casi riguardanti l'IVA. I meccanismi nazionali continueranno ad applicarsi alle controversie fiscali interne in materia di IVA tra il contribuente interessato e l'autorità fiscale nazionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 ter) La presente direttiva prevede disposizioni provvisorie prima che gli Stati membri adottino un sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri, inoltre dovrebbe essere accompagnata dai corrispondenti atti di esecuzione e orientamenti. La presente direttiva, gli atti di esecuzione e gli orientamenti di attuazione dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 13 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 quater) Occorre istituire un meccanismo per assicurare un sistema informativo trasparente e diretto che notifichi automaticamente ai contribuenti gli aggiornamenti e le modifiche concernenti le aliquote IVA degli Stati membri. Tale meccanismo dovrebbe essere basato su norme e moduli di segnalazione armonizzati, garantendo l'uniformità della comunicazione e del recupero dei dati in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a garantire che tutte le informazioni concernenti le loro aliquote IVA nazionali siano corrette e aggiornate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che qualsiasi modifica delle aliquote IVA nazionali sia notificata attraverso tale sistema entro un lasso di tempo ragionevole dalla loro adozione e, in ogni caso, prima che le modifiche diventino applicabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 bis) In considerazione dell'interesse pubblico e degli interessi finanziari dell'Unione, gli informatori dovrebbero godere di una protezione giuridica efficace al fine di agevolare l'individuazione e la prevenzione di ogni forma di frode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 2 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 4 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 6 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 13 bis – paragrafo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2006/112/CE Articolo 138 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 138 bis – paragrafo 3 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2006/112/CE Articolo 243 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2006/112/CE Articolo 262 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2006/112/CE Articolo 262 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Titolo XIV – capo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Titolo XIV – capo 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2006/112/CE Articoli 403 e 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 404 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019. |
Essi applicano tali disposizioni unitamente ai regolamenti di esecuzione e agli orientamenti a decorrere dal 1° gennaio 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Entro il ... [data di adozione della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione dei criteri che definiscono un soggetto passivo certificato negli Stati membri e, in particolare, sull'impatto che ciò può esercitare nella lotta contro le frodi in materia di IVA. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta di atto legislativo. |
MOTIVAZIONE
La proposta, presentata dalla Commissione nell'ottobre 2017, introduce una serie di principi fondamentali o "pietre angolari" per il futuro sistema dell'IVA definitivo, nonché quattro "soluzioni rapide" per migliorare il funzionamento giornaliero dell'attuale sistema IVA, affrontando il numero di identificazione IVA, le operazioni a catena, le situazioni del call-off stock e la prova della cessione intracomunitaria.
In base alla valutazione d'impatto che accompagna i lavori relativi all'istituzione di un sistema dell'IVA definitivo, le modifiche e le pietre angolari qui proposte sono un passo fondamentale per ridurre le frodi IVA transfrontaliere che superano i 41 miliardi di EUR e abbassare nel contempo di 1 miliardo di EUR i costi di adempimento per le imprese. Tali proposte saranno seguite entro la fine dell'anno da un'altra proposta che stabilirà le disposizioni tecniche dettagliate necessarie per il funzionamento del sistema definitivo dell'IVA.
La presente proposta introduce in particolare anche il nuovo concetto di soggetto passivo certificato, in analogia con l'"operatore economico autorizzato" di cui al codice doganale dell'UE. Un'impresa può chiedere alla propria autorità tributaria nazionale di diventare un soggetto passivo certificato dichiarando di rispettare criteri predefiniti quali il regolare pagamento delle imposte, i controlli interni e dando prova di solvibilità. Una volta ottenuta la certificazione, la società è considerata un contribuente affidabile. Il soggetto passivo certificato e le società che intrattengono rapporti economici con i soggetti passivi certificati avranno accesso a una serie di procedure semplificate per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA transfrontaliera. Lo status di soggetto passivo certificato verrà riconosciuto reciprocamente da tutti gli Stati membri dell'UE.
Il relatore valuta in modo pienamente positivo la presente proposta della Commissione, comprese le "pietre angolari" per un sistema dell'IVA definitivo, le "soluzioni rapide" e l'introduzione del nuovo "soggetto passivo certificato".
Negli emendamenti proposti il relatore invita la Commissione a chiarire e specificare ulteriormente il concetto e i criteri concernenti il soggetto passivo certificato, attraverso futuri regolamenti di esecuzione e orientamenti esaustivi, e ad allinearlo strettamente ai criteri relativi allo status di operatore economico autorizzato indicato nel codice doganale dell'UE.
Il relatore chiede inoltre l'introduzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di IVA al fine di risolvere le controversie tra gli Stati membri. Tale meccanismo verrà istituito sulla base dell'attuale progetto pilota dell'UE di ruling transfrontaliero in materia di IVA nell'ambito del Forum dell'UE sull'IVA, e opererà parallelamente ai meccanismi nazionali sulle controversie interne in materia di IVA tra i contribuenti e le rispettive autorità fiscali nazionali. In questo modo verrà fornito un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di IVA che possa garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri in caso di controversie.
Per assicurare un funzionamento corretto, efficace e adeguato alle esigenze future del sistema dell'IVA definitivo, il relatore propone l'introduzione di un meccanismo automatico di notifica. Tale meccanismo deve essere in grado di fornire notifiche automatiche ai contribuenti sulle modifiche e sugli aggiornamenti delle aliquote IVA applicabili negli Stati membri, inoltre sottolinea la necessità che tale meccanismo sia basato su formati di dati e campi aperti e standardizzati, al fine di garantire l'interoperabilità.
Infine, il relatore esorta gli Stati membri, in sede di Consiglio, ad adottare e attuare la presente proposta quanto prima possibile, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le imprese europee e diminuire il divario dell'IVA nell'UE.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Armonizzazione e semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri |
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Riferimenti |
COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS) |
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Consultazione del PE |
23.10.2017 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 26.10.2017 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
JURI 26.10.2017 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 20.11.2017 |
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Relatori Nomina |
Jeppe Kofod 14.12.2017 |
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Esame in commissione |
28.5.2018 |
2.7.2018 |
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Approvazione |
3.9.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 0 10 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg |
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Deposito |
7.9.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
39 |
+ |
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ALDE |
Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck |
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GUE/NGL |
Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan |
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PPE |
Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange |
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S&D |
Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
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Verts/ALE |
Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon |
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0 |
- |
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10 |
0 |
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ALDE |
Caroline Nagtegaal |
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ECR |
Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg |
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EFDD |
Bernard Monot, Marco Valli |
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ENF |
Gerolf Annemans, Marco Zanni |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti