RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA
10.9.2018 - (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Sirpa Pietikäinen
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA
(COM(2018)0298 – C8-265/2018 – 2018/0150(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0298),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0265/2018),
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0283/2018),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
MOTIVAZIONE
L'obiettivo della proposta è prorogare: 1) la possibilità che gli Stati membri possano applicare il meccanismo dell'inversione contabile al fine di lottare contro le frodi in essere nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi incluse nell'articolo 199 bis della direttiva IVA e 2) la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida (QRM) per lottare contro la frode.
L'articolo 199 bis della direttiva IVA consente agli Stati membri di avvalersi facoltativamente del meccanismo dell'inversione contabile per il pagamento dell'IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi predefinite che possono essere oggetto di frode, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC).
Nel caso in cui uno Stato membro desideri applicare il meccanismo dell'inversione contabile a cessioni e prestazioni diverse da quelle di cui all'articolo 199 bis della direttiva IVA, può essere concessa una deroga sulla base dell'articolo 395 della medesima direttiva al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di prevenire talune forme di evasione ed elusione fiscali. Tuttavia l'adozione della deroga basata su detto articolo richiede una proposta della Commissione e l'adozione all'unanimità da parte del Consiglio, un processo che dura diversi mesi (fino a un massimo di otto mesi, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA). Nel caso in cui uno Stato membro si trovi improvvisamente confrontato a una frode massiccia, la durata della procedura per ottenere una deroga basata sull'articolo 395 può tradursi in perdite importanti di entrate IVA. Il QRM incluso nell'articolo 199 ter della direttiva IVA contiene una procedura più agile che consente agli Stati membri, a determinate condizioni rigorose, di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile, offrendo loro in tal modo una risposta più adeguata ed efficace a una frode improvvisa e massiccia.
Le misure previste agli articoli 199 bis e 199 ter hanno lo scopo di consentire agli Stati membri di affrontare rapidamente i problemi della frode MTIC: nell'articolo 199 bis, in virtù della facoltà di applicare il meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni e le prestazioni elencate, e nell'articolo 199 ter, offrendo una procedura più rapida per l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile in casi di frode improvvisa e massiccia. Entrambi gli articoli scadono il 31 dicembre 2018.
Da quanto esposto emerge che le misure incluse negli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva IVA si sono dimostrate utili come misure temporanee e mirate. La loro scadenza al 31 dicembre 2018 priverebbe gli Stati membri di uno strumento efficiente di lotta contro la frode.
È pertanto appropriato prorogare le misure incluse negli articoli 199 bis e 199 ter fino al 30 giugno 2022, data alla quale dovrebbe entrare in vigore il regime definitivo delle cessioni B2B intraunionali di beni.
La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA |
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Riferimenti |
COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS) |
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Consultazione del PE |
11.6.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 14.6.2018 |
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Relatori Nomina |
Sirpa Pietikäinen 20.6.2018 |
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Procedura semplificata - decisione |
3.9.2018 |
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Esame in commissione |
3.9.2018 |
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Approvazione |
7.9.2018 |
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Deposito |
10.9.2018 |
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