RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico
11.9.2018 - (COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0108(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Ivana Maletić
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico
(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0108(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0349),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0371/2018),
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0285/2018),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico stabilisce la base giuridica per la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri.
Essa concerne l'automazione del controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Le nuove disposizioni richiederanno l'iscrizione degli operatori economici che movimentano prodotti ai sensi del capo V della direttiva XXX/CE nel registro degli operatori economici attualmente limitato agli operatori economici che si avvalgono delle disposizioni di cui ai capi III e IV della direttiva XXX/CE. La presente proposta attua tale requisito nel regolamento (UE) n. 389/2012.
Finalità della proposta è introdurre l'obbligo di registrazione degli operatori economici che movimentano prodotti ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva XXX/CE. In assenza di tale proposta non sarà possibile l'automazione integrale dei movimenti dei prodotti immessi in consumo. La presente proposta rispetta inoltre i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione della vita privata attraverso le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento (UE) n. 389/2012.
L'incidenza sul bilancio dello sviluppo a livello centrale e del funzionamento del nuovo servizio ampliato sarà coperta dal bilancio di Fiscalis entro gli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale. Non saranno necessarie ulteriori risorse provenienti dal bilancio dell'UE. Inoltre, la presente iniziativa non pregiudica la proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale.
La proposta modifica l'ambito d'applicazione dell'articolo 19 del regolamento al fine di includere due nuove categorie di operatori economici: gli speditori certificati, registrati come speditori di prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo, e i destinatari certificati, registrati come destinatari di prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo. I depositari autorizzati e gli speditori registrati avranno la possibilità di agire in qualità di speditori certificati e i depositari autorizzati e i destinatari registrati avranno la possibilità di agire in qualità di destinatari certificati. Le competenti autorità di uno Stato membro dovranno essere informate al riguardo e tale informazione dovrebbe anch'essa essere inclusa nel registro.
Inoltre, secondo la proposta, il registro elettronico includerà informazioni relative al diritto dello speditore registrato di non compilare i campi relativi alla destinazione nella bozza di documento amministrativo elettronico nel caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa per via marittima o di navigazione interna. A norma dell'articolo 23 della direttiva XXX/CE il depositario autorizzato e lo speditore registrato possono non compilare il campo relativo alla destinazione. A norma dell'attuale regolamento (UE) n. 389/2012, il registro centrale comprende tali informazioni sull'omissione del campo relativo alla destinazione unicamente nel caso di un depositario autorizzato.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto riguarda il contenuto del registro elettronico |
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Riferimenti |
COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS) |
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Consultazione del PE |
12.7.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 10.9.2018 |
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Relatori Nomina |
Ivana Maletić 20.6.2018 |
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Procedura semplificata - decisione |
29.8.2018 |
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Esame in commissione |
29.8.2018 |
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Approvazione |
7.9.2018 |
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Deposito |
11.9.2018 |
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