RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010

27.9.2018 - (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Markus Ferber


Procedura : 2017/0359(COD)
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A8-0296/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0790),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0453/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 22 agosto 2018[1],

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0296/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

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2017/0359 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,[4]

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,[5]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Requisiti prudenziali solidi sono parte integrante delle condizioni regolamentari in base alle quali gli enti finanziari possono fornire servizi nell'Unione. Le imprese di investimento, insieme agli enti creditizi, sono soggette alla direttiva 2013/36/UE[6] e al regolamento (UE) n. 575/2013[7] per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2004/39/CE[8].

(2)  I vigenti regimi prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, basati in larga misura sulle successive versioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività delle imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici connessi alle imprese di investimento dovrebbero pertanto essere appositamente affrontati tramite meccanismi prudenziali adeguati e proporzionati a livello dell'Unione.

(3)  I rischi ai quali le imprese di investimento sono esposte e ai quali a loro volta esse espongono i loro clienti e i mercati in cui operano dipendono dal tipo e dal volume delle attività svolte, come pure dal fatto che le imprese di investimento agiscano in qualità di agenti per i loro clienti e non siano parti coinvolte nelle risultanti operazioni o agiscano a proprio nome nelle negoziazioni.

(4)  Requisiti prudenziali solidi dovrebbero assicurare una gestione delle imprese di investimento corretta e nel migliore interesse dei clienti. Essi dovrebbero tener conto della possibilità che le imprese di investimento e i loro clienti si espongano a rischi eccessivi e dei diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. Allo stesso modo, i requisiti prudenziali dovrebbero mirare a evitare indebiti oneri amministrativi a carico delle imprese di investimento.

(5)  Molti dei requisiti che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono stati pensati per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i requisiti esistenti sono in larga misura calibrati per preservare la capacità di prestito degli enti creditizi attraverso i cicli economici e tutelare i depositanti e i contribuenti nell'eventualità di fallimenti, e non sono concepiti per rispondere ai diversi profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non hanno grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. La probabilità che un loro fallimento possa avere effetti negativi sulla stabilità finanziaria complessiva è inferiore che nel caso degli enti creditizi. I rischi ai quali sono esposte le imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli assunti e posti dagli enti creditizi e tale differenza dovrebbe trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell'Unione.

(6)  I requisiti prudenziali previsti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 cui sono soggette le imprese di investimento sono basati su quelli degli enti creditizi. Le imprese di investimento il cui ambito di applicazione dell'autorizzazione è limitato a specifici servizi di investimento che non sono interessati dall'attuale quadro prudenziale sono soggette a numerose esenzioni da tali requisiti. Si riconosce in tal modo che i rischi cui sono esposte tali imprese sono di natura diversa rispetto a quelli cui sono esposti gli enti creditizi. Le imprese di investimento che svolgono attività interessate dall'attuale quadro che comportano la negoziazione di strumenti finanziari ma su base limitata sono soggette ai corrispondenti requisiti del quadro in termini di capitale, ma possono beneficiare di esenzioni in altri ambiti, ad esempio liquidità, grandi esposizioni e leva finanziaria. Le imprese di investimento il cui ambito di applicazione dell'autorizzazione non è soggetto a tali limitazioni sono soggette all'intero quadro insieme agli enti creditizi.

(7)  La negoziazione di strumenti finanziari, a fini di gestione del rischio, copertura e gestione della liquidità o ai fini dell'adozione di posizioni direzionali sul valore degli strumenti nel tempo, è un'attività che può essere esercitata sia dagli enti creditizi che dalle imprese di investimento autorizzati a negoziare per conto proprio ed è già disciplinata dal quadro prudenziale della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013. Al fine di evitare una disparità di condizioni che potrebbe dar luogo ad arbitraggio regolamentare tra gli enti creditizi e le imprese di investimento in questo settore, i requisiti patrimoniali derivanti da tali norme per coprire questo rischio dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a dette imprese di investimento. Le norme disciplinano anche le esposizioni di tali imprese di investimento verso le loro controparti di negoziazione in operazioni specifiche e i corrispondenti requisiti patrimoniali, che dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi in modo semplificato. Infine, le norme sulle grandi esposizioni del quadro attuale sono pertinenti anche quando le esposizioni da negoziazione di tali imprese di investimento a determinate controparti sono particolarmente rilevanti e generano quindi per un'impresa di investimento una fonte di rischio eccessivamente concentrata derivante dal default della controparte. Tali disposizioni dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi alle imprese di investimento in modo semplificato.

(8)  Le differenze nell'applicazione del quadro esistente nei diversi Stati membri rischiano di compromettere la parità di condizioni per le imprese di investimento all'interno dell'Unione. Queste differenze derivano dalla complessità generale dell'applicazione del quadro alle diverse imprese di investimento in funzione dei servizi che esse forniscono, per cui alcune autorità nazionali adeguano o semplificano tale applicazione nella legislazione o nella prassi nazionale. Poiché il quadro prudenziale vigente non prende in considerazione tutti i rischi cui sono esposte alcune categorie di imprese di investimento e che esse stesse pongono, in alcuni Stati membri a determinate imprese di investimento sono state applicate grandi maggiorazioni di capitale. Al fine di assicurare l'armonizzazione della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in tutta l'Unione, dovrebbero essere stabilite disposizioni uniformi che facciano fronte a tali rischi.

(9)  Occorre pertanto un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non hanno rilevanza sistemica a motivo delle loro dimensioni e interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche tuttavia dovrebbero continuare a essere soggette al vigente quadro prudenziale stabilito dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013. Esse rappresentano un sottoinsieme delle imprese di investimento cui si applicano attualmente la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 e non godono di esenzioni specifiche dai principali obblighi. Le imprese di investimento più grandi e più interconnesse hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli degli enti creditizi significativi: esse forniscono servizi "analoghi a quelli bancari" e sottoscrivono rischi su grande scala. È pertanto opportuno che tali imprese di investimento restino soggette alle disposizioni di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, le imprese di investimento di rilevanza sistemica hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, al pari dei grandi enti creditizi.

(10)  Il regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che, a motivo delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri attori finanziari ed economici, non sono considerate sistemiche dovrebbe riguardare le specifiche pratiche commerciali dei diversi tipi di imprese di investimento. Le imprese di investimento con la massima possibilità di generare rischi per i clienti, i mercati o il corretto funzionamento delle stesse imprese di investimento dovrebbero in particolare essere soggette a requisiti prudenziali chiari ed efficaci modulati in base ai rischi specifici. Detti requisiti prudenziali dovrebbero essere calibrati in modo proporzionato al tipo di impresa di investimento, ai migliori interessi dei clienti dello specifico tipo di impresa di investimento e alla promozione del regolare e corretto funzionamento dei mercati in cui operano tali tipi di imprese di investimento. Essi dovrebbero attenuare le aree di rischio individuate e contribuire a garantire che, in caso di fallimento di un'impresa di investimento, questa possa essere liquidata in maniera ordinata con perturbazioni minime della stabilità dei mercati finanziari.

(10 bis)  Il regime previsto dal presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'obbligo dei market maker designati nelle sedi di negoziazione in conformità della direttiva 2014/65/UE di fornire quotazioni e di essere presenti sul mercato su base continuativa.

(11)  Il regime prudenziale per le imprese di investimento che, a motivo delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri attori finanziari ed economici, non sono considerate sistemiche dovrebbe applicarsi a ciascuna impresa di investimento su base individuale. Tuttavia, dal momento che i rischi cui sono esposte le piccole imprese di investimento non interconnesse sono in gran parte limitati, a tali imprese dovrebbe essere consentito beneficiare di un'esenzione dai requisiti prudenziali specifici se fanno parte di un gruppo bancario avente sede e soggetto a vigilanza consolidata a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE nello stesso Stato membro, poiché in questi casi l'applicazione a livello consolidato di detto regolamento o di detta direttiva al gruppo dovrebbe coprire adeguatamente tali rischi. Al fine di rispecchiare l'attuale trattamento possibile dei gruppi di imprese di investimento in virtù del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE, all'impresa madre di tali gruppi dovrebbe essere imposto di disporre di capitale sufficiente a sostenere il valore contabile delle sue partecipazioni nelle filiazioni. Inoltre, al fine di tener conto dei casi in cui tali gruppi di imprese di investimento comportano un grado di rischio più elevato o una maggiore interconnessione, essi potrebbero essere soggetti a requisiti patrimoniali basati sulla situazione consolidata del gruppo. Se fanno parte di un gruppo assicurativo, tali piccole imprese di investimento non interconnesse dovrebbero altresì potersi avvalere di un'esenzione dagli obblighi di concentrazione, informativa e segnalazione.

(12)  Al fine di consentire alle imprese di investimento di continuare a fare affidamento sui fondi propri esistenti per soddisfare i requisiti patrimoniali del quadro prudenziale specifico per le imprese di investimento, la definizione e la composizione dei fondi propri dovrebbero essere allineate al regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò comprende deduzioni integrali di voci di bilancio dai fondi propri conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come ad esempio le attività fiscali differite e le detenzioni di strumenti di capitale di altri soggetti del settore finanziario. Tuttavia, le imprese di investimento dovrebbero poter esentare dalle deduzioni le detenzioni di strumenti di capitale non significative di soggetti del settore finanziario se tali detenzioni sono a fini di negoziazione per sostenere le attività di market-making relative a questi strumenti. Al fine di allineare la composizione dei fondi propri con il regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di investimento dovrebbero soddisfare almeno il 56% del requisito patrimoniale con elementi del capitale primario di classe 1, mentre gli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi del capitale di classe 2 potrebbero essere ammissibili rispettivamente fino al 44% e al 25% del capitale regolamentare.

(13)  Per fare in modo che le imprese di investimento operino sempre sulla base del livello di capitale necessario per la loro autorizzazione, tutte le imprese di investimento dovrebbero soddisfare, in ogni momento, un requisito patrimoniale minimo permanente pari al capitale iniziale necessario per essere autorizzate a prestare i pertinenti servizi di investimento stabiliti in conformità della direttiva (UE) ----/--/[IFD].

(14)  Affinché l'applicazione del requisito patrimoniale minimo da parte delle piccole imprese di investimento non interconnesse sia semplice, tali imprese dovrebbero disporre di capitale pari al requisito patrimoniale minimo permanente o a un quarto delle loro spese fisse generali calcolate sulla base dell'attività dell'anno precedente in conformità del regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione[9], a seconda di quale importo sia più elevato. Alle piccole imprese di investimento non interconnesse che preferiscono esercitare un'ulteriore prudenza normativa ed evitare la riclassificazione non dovrebbe essere impedito di detenere fondi propri in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

(15)  Per tener conto dei rischi maggiori che corrono le imprese di investimento che non sono piccole imprese non interconnesse, il loro requisito patrimoniale minimo dovrebbe corrispondere al valore più elevato tra il requisito minimo permanente, un quarto delle loro spese fisse generali dell'anno precedente e la somma del requisito applicabile in virtù dell'insieme di fattori di rischio adattati alle imprese di investimento ("fattori K") che stabilisce il capitale in relazione ai rischi in specifiche aree di business delle imprese di investimento.

(16)  Le imprese di investimento dovrebbero essere considerate di piccole dimensioni e non interconnesse ai fini dei requisiti prudenziali specifici per le imprese di investimento se non forniscono servizi di investimento che comportano un rischio elevato per i clienti, per i mercati o per se stesse e se, per effetto delle loro dimensioni, hanno meno probabilità di causare effetti negativi di ampia portata per i clienti e i mercati nel caso in cui i rischi inerenti alla loro attività si concretizzino o in caso di fallimento. Di conseguenza, le piccole imprese di investimento non interconnesse dovrebbero essere definite come imprese che non negoziano per conto proprio o non si espongono a rischi derivanti dalla negoziazione degli strumenti finanziari, ▌controllano attività o fondi dei clienti limitati, dispongono di attività inferiori a 1,2 miliardi di EUR ▌nell'ambito della gestione discrezionale del portafoglio ▌, gestiscono ogni giorno ordini dei clienti per meno di 100 milioni di EUR per le operazioni a pronti o di 1 miliardo di EUR per gli strumenti derivati, e hanno uno stato patrimoniale inferiore a 100 milioni di EUR ed entrate lorde annuali totali derivanti dai loro servizi di investimento inferiori a 30 milioni di EUR.

(17)  Al fine di prevenire l'arbitraggio regolamentare e ridurre gli incentivi per le imprese di investimento a strutturare le loro operazioni in modo tale da evitare di superare le soglie al di sopra delle quali non sono considerate piccole imprese non interconnesse, le soglie per le attività gestite, gli ordini dei clienti trattati, l'entità dello stato patrimoniale e i ricavi lordi complessivi dovrebbero essere applicate in modo combinato per tutte le imprese di investimento che fanno parte dello stesso gruppo. Gli altri criteri, ossia se l'impresa di investimento detiene fondi dei clienti, amministra o salvaguarda le attività dei clienti o negozia strumenti finanziari ed è esposta a rischi di mercato o di controparte, sono binari e non lasciano spazio a una tale ristrutturazione; essi dovrebbero pertanto essere valutati su base individuale. Al fine di tener conto dell'evoluzione dei modelli imprenditoriali e di quantificare i rischi che rappresentano su base continuativa, tali criteri e soglie dovrebbero essere valutati alla fine di ogni giornata, tranne nel caso della detenzione di fondi dei clienti (per i quali dovrebbero essere valutati su base infragiornaliera) e nel caso dell'entità dello stato patrimoniale e dei ricavi lordi complessivi (per i quali dovrebbero essere valutati in base allo stato dell'impresa di investimento al termine dell'ultimo esercizio finanziario).

(18)  Le imprese di investimento che superano le soglie regolamentari o non soddisfano gli altri criteri non dovrebbero essere considerate di piccole dimensioni e non interconnesse e dovrebbero essere soggette ai requisiti per le altre imprese di investimento, fatte salve le specifiche disposizioni transitorie previste dal presente regolamento. Ciò dovrebbe incentivare le imprese di investimento a pianificare le loro attività in modo tale da configurarsi chiaramente come piccole imprese non interconnesse. Per le imprese di investimento che non soddisfano i requisiti per essere considerate di piccole dimensioni e non interconnesse e beneficiare quindi di tale trattamento dovrebbe essere prevista una fase di monitoraggio in cui verificare che l'impresa soddisfi i criteri e resti al di sotto delle soglie pertinenti per almeno sei mesi consecutivi.

(19)  Tutte le imprese di investimento dovrebbero calcolare il loro requisito patrimoniale con riferimento a una serie di fattori K che riflettono il rischio per il cliente (Risk-To-Customer, "RtC"), il rischio per il mercato (Risk-to-Market, "RtM") e il rischio per l'impresa (Risk-to-Firm, "RtF"). I fattori K RtC riflettono le attività gestite dei clienti ▌(K-AUM), le attività salvaguardate e amministrate (K-ASA), i fondi dei clienti detenuti (K-CMH) e gli ordini dei clienti trattati (K-COH).

(20)  Il fattore K RtM riflette il rischio di posizione netta (K-NPR) conformemente alle disposizioni sul rischio di mercato del CRR o, ove autorizzato dall'autorità competente per le posizioni compensate a livello centrale, sulla base di margini costituiti presso un partecipante diretto di un'impresa di investimento (K-CMG). Le imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di applicare contemporaneamente il K-NPR e il K-CMG a posizioni diverse.

(21)  I fattori K RtF riflettono l'esposizione di un'impresa di investimento al default delle controparti della negoziazione (K-TCD) conformemente alle disposizioni semplificate per il rischio di controparte basate sul CRR, il rischio di concentrazione connesso alle grandi esposizioni di un'impresa di investimento verso determinate controparti in base alle disposizioni del CRR per il rischio di grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione (K-CON) e i rischi operativi derivanti dal flusso di negoziazione giornaliero di un'impresa di investimento (K-DTF).

(22)  Il requisito patrimoniale complessivo in virtù dei fattori K corrisponde alla somma dei requisiti dei fattori K RtC, RtM e RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH e K-DTF si riferiscono al volume di attività di ciascun fattore K. Il volume per K-CMH è calcolato sulla base di una media mobile dei 12 mesi di calendario precedenti. I volumi per ▌K-ASA, K-COH e K-DTF sono calcolati sulla base di una media mobile dei tre mesi precedenti, mentre per K-AUM sono calcolati sulla base dell'anno precedente. Per determinare il requisito patrimoniale, i volumi sono moltiplicati per i corrispondenti coefficienti fissati nel presente regolamento. I requisiti patrimoniali per K-NPR derivano dal CRR, mentre i requisiti patrimoniali per K-CON e K-TCD utilizzano un'applicazione semplificata dei requisiti corrispondenti di cui al CRR rispettivamente per il trattamento delle grandi esposizioni del portafoglio di negoziazione e per il trattamento del rischio di controparte. L'importo di un fattore K è pari a zero se l'impresa non svolge l'attività pertinente.

(23)  I fattori K RtC sono approssimazioni che coprono le aree di business delle imprese di investimento che potrebbero arrecare danni ai clienti in caso di problemi. K-AUM riflette il rischio di danno ai clienti derivante da un'errata gestione discrezionale dei portafogli dei clienti o dalla cattiva esecuzione e fornisce garanzie e vantaggi per i clienti in termini di continuità del servizio di gestione dei portafogli ▌. K-ASA riflette il rischio di salvaguardia e amministrazione delle attività dei clienti e garantisce che le imprese di investimento detengano capitale in misura proporzionale ai saldi corrispondenti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nel loro stato patrimoniale o su conti separati. K-CMH riflette il rischio di danno potenziale quando un'impresa di investimento detiene fondi dei propri clienti, tenendo conto del fatto che siano detenuti sul suo stato patrimoniale o su conti separati. K-COH riflette il rischio potenziale per i clienti di un'impresa che esegue gli ordini (a nome del cliente e non dell'impresa stessa), ad esempio nell'ambito di servizi di sola esecuzione forniti ai clienti o se un'impresa fa parte di una catena per gli ordini dei clienti.

(24)  Il fattore K RtM per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio è basato sulle norme per il rischio di mercato relativo alle posizioni in strumenti finanziari, in valuta estera e in merci conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 modificato[10]. Ciò consente alle imprese di investimento di scegliere di applicare il metodo standardizzato di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 (metodo standardizzato semplificato previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 modificato) se le loro attività sono inferiori a 300 milioni di EUR, di applicare il metodo standardizzato rivisto di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 modificato o di optare per modelli interni. Negli ultimi due casi, il requisito di capitale risultante può essere ridotto al 65%, rendendo definitiva la possibilità, prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013 modificato, di applicarlo a titolo provvisorio per tre anni, al fine di tener conto della rilevanza prudenziale complessivamente inferiore delle imprese di investimento. In alternativa, il requisito di capitale delle posizioni compensate a livello centrale dovrebbe corrispondere, previa approvazione dell'autorità competente, ai margini costituiti presso il loro partecipante diretto.

(25)  Per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, i fattori K per K-TCD e K-CON RtF costituiscono un'applicazione semplificata delle norme del CRR concernenti, rispettivamente, il rischio di controparte e il rischio di grandi esposizioni. K-TCD riflette il rischio per l'impresa di investimento che le controparti in derivati negoziati fuori borsa (OTC), operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e di assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini non rispettino i loro obblighi, moltiplicando il valore delle esposizioni, basato sul costo di sostituzione e una maggiorazione per l'esposizione potenziale futura, per fattori di rischio basati sul regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto degli effetti di attenuazione derivanti dalla compensazione effettiva e dallo scambio di garanzie. K-CON riflette il rischio di concentrazione rispetto a controparti singole o strettamente collegate del settore privato verso le quali le imprese hanno esposizioni che superano il 25% del loro capitale regolamentare, o altre soglie specifiche in relazione agli enti creditizi o ad altre imprese di investimento, mediante l'imposizione di una maggiorazione del capitale in linea con il regolamento (UE) n. 575/2013 per esposizioni eccedenti i limiti. Infine, K-DTF riflette i rischi operativi per un'impresa di investimento sui grandi volumi di negoziazioni concluse per proprio conto o per conto dei clienti a nome proprio in un giorno che potrebbero derivare dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esterni, sulla base del valore nozionale delle negoziazioni giornaliere.

(26)  Tutte le imprese di investimento dovrebbero monitorare e controllare il loro rischio di concentrazione, anche nei confronti dei clienti. Tuttavia, solo le imprese di investimento soggette a un requisito patrimoniale minimo in virtù dei fattori K dovrebbero riferire alle autorità competenti in merito al proprio rischio di concentrazione. Per le imprese di investimento specializzate in derivati su merci, quote di emissioni o derivati su quote di emissioni con grandi esposizioni concentrate verso i gruppi non finanziari ai quali appartengono, i limiti per il rischio di concentrazione possono essere superati senza capitale aggiuntivo a titolo del K-CON purché le esposizioni siano finalizzate alla gestione della liquidità o alla gestione del rischio a livello di gruppo.

(27)  Tutte le imprese di investimento dovrebbero prevedere procedure interne per il monitoraggio e la gestione dei rispettivi requisiti di liquidità. Tali procedure dovrebbero contribuire a un funzionamento ordinato nel tempo, senza comportare la necessità di mettere da parte liquidità appositamente per i periodi di stress. A tal fine, tutte le imprese di investimento dovrebbero detenere in qualsiasi momento almeno un terzo delle spese fisse generali in attività liquide. Tali attività liquide dovrebbero essere di elevata qualità e allineate a quelle elencate nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione relativo al coefficiente di copertura della liquidità[11], come pure ai coefficienti di scarto che si applicano a tali attività a norma del suddetto regolamento delegato. Per tenere conto della differenza tra i profili di liquidità delle imprese di investimento e quelli degli enti creditizi, l'elenco delle attività liquide appropriate dovrebbe essere integrato dal contante non vincolato dell'impresa (che non dovrebbe includere il contante dei clienti). Le piccole imprese non interconnesse potrebbero comprendere anche elementi relativi a crediti commerciali e onorari o commissioni da ricevere entro 30 giorni come attività liquide, purché non siano superiori a un terzo del requisito minimo di liquidità, non se ne tenga conto ai fini dei requisiti aggiuntivi di liquidità imposti dall'autorità competente e siano soggetti a un coefficiente di scarto del 50%. In situazioni eccezionali le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a scendere al di sotto della soglia prevista monetizzando le attività liquide per coprire i requisiti di liquidità, purché lo notifichino immediatamente all'autorità competente. Tutte le garanzie finanziarie fornite ai clienti che, se attivate, possono dar luogo a un aumento del fabbisogno di liquidità dovrebbero ridurre l'importo delle attività liquide disponibili almeno dell'1,6% del valore totale di tali garanzie.

(28)  Insieme al nuovo regime prudenziale dovrebbe essere sviluppato un quadro normativo proporzionato per le segnalazioni, che dovrebbe essere opportunamente adattato all'attività svolta dalle imprese di investimento e ai requisiti del quadro prudenziale. Gli obblighi di segnalazione per le imprese di investimento dovrebbero riguardare il livello e la composizione dei fondi propri, i requisiti patrimoniali, la base per il calcolo dei requisiti patrimoniali, il profilo di attività e le dimensioni in relazione ai parametri utilizzati per valutare se le imprese di investimento sono di piccole dimensioni e non interconnesse, i requisiti di liquidità e il rispetto delle disposizioni in materia di rischio di concentrazione da parte delle stesse imprese. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare ulteriormente i dettagli dei modelli e delle modalità per le segnalazioni regolamentari, e tali norme tecniche dovrebbero essere proporzionate alle dimensioni e alla complessità delle diverse imprese di investimento e dovrebbero tenere conto in particolare del fatto che le imprese di investimento siano considerate o meno di piccole dimensioni e non interconnesse.

(29)  Al fine di garantire la trasparenza nei confronti degli investitori e - più in generale - dei mercati, le imprese di investimento che non sono considerate di piccole dimensioni e non interconnesse dovrebbero rendere pubblici i loro livelli di capitale, requisiti patrimoniali, sistemi di governance e politiche e prassi di remunerazione. La trasparenza riguardo alla remunerazione dei soggetti ad alto reddito risponde all'interesse generale di contribuire a mercati finanziari solidi e stabili, tenuto conto del ruolo importante che i soggetti ad alto reddito rivestono nella direzione delle attività e nelle prestazioni a lungo termine delle imprese di investimento. Per motivi di riservatezza, la divulgazione delle informazioni sulla remunerazione dei soggetti ad alto reddito dovrebbe essere richiesta su base aggregata. Le piccole imprese non interconnesse non dovrebbero essere soggette a obblighi di informativa al pubblico, salvo nei casi in cui emettono strumenti aggiuntivi di classe 1 al fine di garantire la trasparenza per chi investe in questi strumenti.

(30)  Al fine di facilitare una transizione agevole per le imprese di investimento dai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE ai requisiti previsti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) ----/-- [IFD], è opportuno prevedere opportune misure transitorie. In particolare, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le imprese di investimento per le quali i requisiti patrimoniali previsti dal presente regolamento risulterebbero più che raddoppiati rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 o dalla direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter attenuare gli effetti dei potenziali aumenti limitando il requisito patrimoniale al doppio di quello pertinente stabilito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE.

Al fine di non svantaggiare le nuove imprese di investimento con profili analoghi a quelli delle imprese esistenti, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento le imprese di investimento mai sottoposte a requisiti patrimoniali a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter limitare i loro requisiti patrimoniali previsti dal presente regolamento al doppio del requisito risultante dalle loro spese fisse generali.

Allo stesso modo, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le imprese di investimento per le quali il regolamento (UE) n. 575/2013 o la direttiva 2013/36/UE prevedono soltanto un requisito di capitale iniziale e per le quali i requisiti patrimoniali previsti dal presente regolamento risulterebbero più che doppi rispetto a quanto avverrebbe in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter limitare il loro requisito patrimoniale previsto dal presente regolamento al doppio del requisito di capitale iniziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 o dalla direttiva 2013/36/UE.

Dette misure transitorie dovrebbero, se del caso, essere disponibili anche per le imprese di investimento di cui all'articolo 498 del regolamento (UE) n. 575/2013, che esonera tali imprese dai requisiti di fondi propri di cui al suddetto regolamento, mentre i requisiti di capitale iniziale relativi a tali imprese di investimento dipendono dai servizi di investimento che forniscono o dalle attività di investimento che svolgono. Per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i loro requisiti patrimoniali previsti dalle disposizioni transitorie del presente regolamento dovrebbero essere calcolati in considerazione di tali livelli applicabili 

Per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o fino alla data di applicazione delle modifiche adottate al regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato a norma dell'articolo 1, punto 84, della proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, se quest'ultima data precede la prima, le imprese di investimento soggette alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero continuare a calcolare il loro requisito patrimoniale per il portafoglio di negoziazione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013.

(31)  Le grandi imprese di investimento che forniscono importanti servizi bancari d'investimento e sul mercato all'ingrosso (negoziazione per conto proprio in strumenti finanziari, assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile) hanno modelli di business e profili di rischio analoghi a quelli degli enti creditizi significativi. Le attività che svolgono le espongono al rischio di credito, principalmente sotto forma di rischio di controparte, come pure al rischio di mercato per le posizioni assunte per conto proprio, siano esse relative ai clienti oppure no. Esse rappresentano pertanto un rischio per la stabilità finanziaria, tenuto conto delle loro dimensioni e della loro importanza sistemica.

(32)  Le grandi imprese di cui sopra pongono difficoltà supplementari per la loro effettiva vigilanza prudenziale da parte delle autorità nazionali competenti. Anche se le imprese di investimento più grandi forniscono servizi bancari d'investimento transfrontalieri su vasta scala, in quanto imprese di investimento sono soggette a vigilanza prudenziale da parte delle autorità designate a norma della direttiva 2004/39/UE, che non sono necessariamente le stesse autorità competenti designate a norma della direttiva 2013/36/UE, il che può comportare una disparità nell'applicazione all'interno dell'Unione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE. Ciò impedisce alle autorità di vigilanza di ottenere una prospettiva prudenziale complessiva, che è essenziale per affrontare in modo efficace i rischi associati alle grandi imprese transfrontaliere. Di conseguenza, la vigilanza prudenziale può rivelarsi meno efficace e può anche rischiare di falsare la concorrenza nell'Unione. Alle grandi imprese di investimento dovrebbe pertanto essere accordato lo status di enti creditizi, in modo da creare sinergie vigilando sulle attività transfrontaliere del mercato all'ingrosso in un gruppo di pari, promuovendo la parità di condizioni e consentendo una vigilanza uniforme nei vari gruppi.

(33)  Dette imprese, in virtù dell'acquisizione dello status di enti creditizi, dovrebbero pertanto continuare ad applicare il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE ed essere soggette alla vigilanza delle autorità competenti - compresa la BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico - incaricate di vigilare sugli enti creditizi. Ciò garantirebbe l'attuazione coerente ed efficace della vigilanza prudenziale e l'applicazione uniforme del codice unico europeo per i servizi finanziari a tutti gli enti creditizi in considerazione della loro importanza sistemica. Al fine di prevenire l'arbitraggio regolamentare e ridurre i rischi di elusione, le autorità competenti dovrebbero sforzarsi di evitare le situazioni in cui gruppi potenzialmente sistemici strutturano le proprie operazioni in modo tale da non superare le soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b, ed eludere l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in qualità di enti creditizi a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE.

(33 bis)  Le imprese dovrebbero raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto soltanto una volta che abbiano ottenuto l'autorizzazione per tali attività in conformità della direttiva 2013/36/UE.

(34)  Inoltre, la vigilanza degli enti creditizi su base consolidata mira a garantire, tra l'altro, la stabilità del sistema finanziario e, per essere efficace, dovrebbe essere applicata a tutti i gruppi, compresi quelli le cui imprese madri non sono enti creditizi o imprese di investimento. Pertanto, tutti gli enti creditizi, compresi quelli che in precedenza avevano lo status di imprese di investimento, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di vigilanza individuale e consolidata dell'impresa madre da parte delle autorità competenti a norma del titolo VII, capo 3, sezione I, della direttiva 2013/36/UE.

(35)  Il regolamento (UE) n. 600/2014 ha introdotto un regime armonizzato dell'Unione per la concessione dell'accesso per le imprese di paesi terzi che forniscono servizi di investimento a controparti qualificate e clienti professionali stabiliti nell'Unione o svolgono per essi attività di investimento. L'accesso al mercato interno è subordinato all'adozione da parte della Commissione di una decisione di equivalenza e alla registrazione da parte dell'ESMA dell'impresa del paese terzo. È importante che la valutazione dell'equivalenza sia effettuata sulla base della pertinente normativa dell'Unione applicabile e che siano predisposti strumenti efficaci per verificare che sussistano le condizioni alle quali è concessa l'equivalenza. Per tali motivi, le imprese registrate di paesi terzi dovrebbero essere tenute a comunicare annualmente all'ESMA le informazioni riguardanti l'entità e l'ambito dei servizi forniti e delle attività svolte nell'Unione. Dovrebbe essere inoltre migliorata la cooperazione in materia di vigilanza per quanto riguarda il monitoraggio, l'attuazione e il rispetto delle condizioni di equivalenza.

(35 bis)  Al fine di garantire condizioni di parità e promuovere la trasparenza del mercato dell'Unione, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 600/2014 per assoggettare le quotazioni, i miglioramenti del prezzo e i prezzi di esecuzione degli internalizzatori sistematici al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per le negoziazioni di qualsiasi dimensione. Di conseguenza, le norme tecniche di regolamentazione attualmente applicabili relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione dovrebbero applicarsi anche al suo ambito di applicazione ampliato.

(36)  Per garantire la tutela degli investitori e l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari nell'Unione, la Commissione, nell'adottare una decisione di equivalenza, dovrebbe tener conto dei rischi potenziali posti dai servizi e dalle attività che le imprese di paesi terzi potrebbero fornire e svolgere nell'Unione a seguito di tale decisione. La loro importanza sistemica dovrebbe essere considerata sulla base di criteri quali l'entità e l'ambito probabili della fornitura dei servizi e dello svolgimento delle attività da parte delle imprese del paese terzo in questione. Allo stesso fine, la Commissione può ritenere opportuno tener conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali ai sensi della pertinente politica dell'Unione o come paese ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849[12].

(37)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la creazione di un quadro prudenziale efficace e proporzionato che garantisca che le imprese di investimento autorizzate ad operare all'interno dell'Unione abbiano una solida base finanziaria e siano gestite in modo corretto, anche - se del caso - nel migliore interesse dei loro clienti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)  L'Autorità bancaria europea (ABE), con la partecipazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato una relazione basata su un'analisi approfondita, la raccolta di dati e una consultazione su un regime prudenziale su misura per tutte le imprese di investimento non sistemiche che funge da base per il nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento.

(39)  Al fine di garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento, l'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare norme tecniche per specificare il calcolo delle spese fisse generali, il calcolo per stabilire i requisiti patrimoniali pari al margine iniziale fornito ai partecipanti diretti e i modelli per l'informativa al pubblico e le segnalazioni regolamentari imposte dal presente regolamento.

(40)  Per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento e per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'ulteriore precisazione delle definizioni contenute nel presente regolamento e l'adeguamento tecnico degli elementi non essenziali dei requisiti patrimoniali previsti dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni si svolgano conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(41)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'adozione dei progetti di norme tecniche di attuazione dell'ABE concernenti i modelli d'informativa e di segnalazione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(42)  Per garantire la certezza del diritto ed evitare sovrapposizioni tra l'attuale quadro prudenziale applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento e il presente regolamento, il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE sono modificati al fine di escludere dal loro campo di applicazione le imprese di investimento. Tuttavia, le imprese di investimento facenti parte di gruppi bancari dovrebbero rimanere soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE che riguardano i gruppi bancari, quali le disposizioni sull'impresa madre nell'UE intermedia di cui [all'articolo 21 ter] della direttiva 2013/36/UE, e alle norme sul consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo 2, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE IDISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce requisiti prudenziali uniformi che si applicano alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e soggette a vigilanza ai fini del controllo del rispetto dei requisiti prudenziali a norma della direttiva (UE) ----/-- [IFD] in relazione a quanto segue:

(a)  i requisiti patrimoniali relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati di rischio per l'impresa, rischio per i clienti e rischio per il mercato;

(b)  i requisiti che limitano il rischio di concentrazione;

(c)  i requisiti di liquidità relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati del rischio di liquidità;

(d)  gli obblighi di segnalazione in relazione alle lettere a), b) e c);

(e)  gli obblighi di informativa al pubblico.

Articolo 2

Poteri di vigilanza

Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva (UE) ----/--[IFD].

Articolo 3 Applicazione di requisiti più rigorosi da parte delle imprese di investimento

Il presente regolamento non impedisce alle imprese di investimento di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 4Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)  "impresa strumentale", un'impresa strumentale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(2)  "cliente", un cliente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2014/65/UE;

(3)  "negoziatori per conto proprio di merci", i negoziatori per conto proprio di merci quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(4)  "derivati su merci", i derivati su merci quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014;

(5)  "autorità competente", un'autorità competente quale definita all'articolo 3, punto 5, della direttiva (UE) ----/--[IFD];

(6)  "ente creditizio", un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(7)  "flusso di negoziazione giornaliero", il valore delle operazioni nel portafoglio di negoziazione se l'impresa negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente;

(8)  "negoziazione per conto proprio", negoziazione per conto proprio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/65/UE;

(9)  "strumenti derivati", gli strumenti derivati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 600/2014;

(10)  "situazione consolidata ai fini dei fattori K", la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento conformemente ai fattori K a un'impresa di investimento come se l'impresa di investimento costituisse, insieme a uno o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo, un'unica impresa di investimento;

(11)  "esecuzione di ordini per conto dei clienti", l'esecuzione degli ordini per conto dei clienti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE;

(12)  "esposizione":

(a)  ai fini dei limiti del rischio di concentrazione, qualsiasi elemento dell'attivo o elemento fuori bilancio detenuto nel portafoglio di negoziazione e non espressamente esentato a norma dell'articolo 40;

(b)  ai fini della segnalazione del rischio di concentrazione, qualsiasi elemento dell'attivo o elemento fuori bilancio;

(13)  "ente finanziario", un'impresa diversa da un ente creditizio o da un'impresa di investimento la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punto 15, della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/UE;

(14)  "strumento finanziario", uno strumento finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(15)  "società di partecipazione finanziaria", una società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(16)  "soggetto del settore finanziario", un soggetto del settore finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(17)  "capitale iniziale", il capitale iniziale quale definito all'articolo 3, punto 17, della direttiva (UE) ----/--[IFD];

(18)  "gruppo di clienti connessi", un gruppo di clienti connessi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(19)  "consulenza in materia di investimenti", la consulenza in materia di investimenti quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;

(20)  "impresa di investimento", un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;

(21)  "holding di investimento", un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o enti finanziari, e almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non è una società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(22)  "servizi e attività di investimento", i servizi e le attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE;

(23)  "gruppo di imprese di investimento", un gruppo di imprese che non comprende un ente creditizio, la cui impresa madre è un'impresa di investimento, una holding di investimento o una società di partecipazione finanziaria mista e che può includere altri enti finanziari e agenti collegati di proprietà dell'impresa di investimento. Il gruppo di imprese di investimento può consistere in un'impresa madre e nelle sue filiazioni o in imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

(24)  "fattori K", i requisiti patrimoniali di cui alla parte III, titolo II, per i rischi che un'impresa di investimento pone per i clienti, i mercati e se stessa;

(25)  "K-AUM" o "fattore K relativo alle attività gestite (AUM)", il requisito patrimoniale relativo al valore delle attività che un'impresa di investimento gestisce per i suoi clienti nell'ambito di accordi discrezionali di gestione del portafoglio ▌, comprese le attività delegate ad altre imprese ed escluse le attività delegate all'impresa di investimento da un'altra impresa. il calcolo esclude le attività già contabilizzate nel K-ASA;

(26)  "K-CMH" o "fattore K relativo alla liquidità dei clienti detenuta (CMH)", il requisito patrimoniale relativo alla quantità di denaro dei clienti che un'impresa di investimento detiene o controlla, tenendo conto delle eventuali disposizioni giuridiche relative alla separazione delle attività e indipendentemente dalla disciplina contabile nazionale applicabile alla liquidità dei clienti detenuta dall'impresa di investimento;

(27)  "K-ASA" o "fattore K relativo alle attività salvaguardate e gestite (ASA)", il requisito patrimoniale relativo al valore delle attività che un'impresa di investimento salvaguarda e gestisce per i clienti, comprese le attività delegate a un'altra impresa e le attività che un'altra impresa ha delegato all'impresa di investimento, qualora dette attività figurino nello stato patrimoniale dell'impresa di investimento o siano separate in altri conti;

(28)  "K-COH" o "fattore K relativo agli ordini dei clienti trattati (COH)", il requisito patrimoniale relativo al valore degli ordini che un'impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti e eseguendo gli ordini per conto dei clienti;

(29)  "K-CON" o "fattore K relativo al rischio di concentrazione (CON)", il requisito patrimoniale relativo alle esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1;

(30)  "K-CMG" o "fattore K relativo alla garanzia dei partecipanti diretti (CMG)", il requisito patrimoniale equivalente all'importo dei margini iniziali forniti a un partecipante diretto, se l'esecuzione e il regolamento delle operazioni di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto generale;

(31)  "K-DTF" o "fattore K relativo al flusso di negoziazione giornaliero (DTF)", il requisito patrimoniale relativo al valore giornaliero delle operazioni che un'impresa di investimento effettua negoziando per conto proprio o eseguendo gli ordini per conto dei clienti a suo nome, ad esclusione del valore degli ordini che un'impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti ed eseguendo gli ordini per conto dei clienti, valore che è già coperto dal COH;

(32)  "K-NPR" o "fattore K relativo al rischio di posizione netta (NPR)", il requisito patrimoniale relativo al valore delle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento;

(33)  "K-TCD" o "fattore K relativo al rischio di default della controparte della negoziazione (TCD)", il requisito patrimoniale relativo alle esposizioni nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento per gli strumenti e le operazioni di cui all'articolo 25 che comportano il rischio di default della controparte della negoziazione;

(34)  "operazioni con regolamento a lungo termine", le operazioni con regolamento a lungo termine quali definite all'articolo 272, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(35)  "finanziamenti con margini", i finanziamenti con margini quali definiti all'articolo 272, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(36)  "organo di gestione", organo di gestione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/65/UE;

(37)  "impresa madre", un'impresa madre ai sensi dell'articolo 2, punto 9, e dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

(38)  "partecipazione", la partecipazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(39)  "profitto", il profitto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 121, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(40)  "controparte centrale qualificata" o "QCCP", la controparte centrale qualificata quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(41)  "gestione del portafoglio", la gestione del portafoglio quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE;

(42)  "capitale regolamentare", il requisito patrimoniale di cui all'articolo 11;

(43)  "operazione di vendita con patto di riacquisto", un'operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 83, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(44)  "filiazione", un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 2, punto 10, e dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, compresa qualsiasi impresa figlia di un'impresa figlia dell'impresa madre apicale;

(45)  "agente collegato", un agente collegato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29, della direttiva 2014/65/UE;

(46)  "ricavi totali lordi", i ricavi operativi annuali di un'impresa di investimento, connessi ai servizi e alle attività di investimento dell'impresa che essa è autorizzata a prestare o svolgere, compresi i redditi provenienti da interessi maturati, da azioni e altri titoli a rendimento fisso o variabile, da commissioni e provvigioni, utili e perdite delle imprese di investimento sulle attività per negoziazione, attività detenute al fair value (valore equo) o attività di copertura, ma esclusi i redditi non connessi ai servizi di investimento prestati e alle attività di investimento svolte;

(47)  "esposizione da negoziazione", l'esposizione da negoziazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(48)  "portafoglio di negoziazione", un portafoglio di negoziazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(49)  "impresa di investimento madre nell'Unione", un'impresa di investimento in uno Stato membro che non è una filiazione di un'altra impresa di investimento autorizzata in uno Stato membro né di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in uno Stato membro;

(50)  "holding di investimento madre nell'Unione", una holding di investimento in uno Stato membro che non è una filiazione di un'altra impresa di investimento autorizzata in uno Stato membro né di un'altra holding di investimento in uno Stato membro;

(51)  "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione", un'impresa madre di un gruppo di imprese di investimento che è una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per precisare:

(a)  le definizioni di cui al paragrafo 1 al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;

(b)  le definizioni di cui al paragrafo 1 per tenere conto, nell'applicazione del presente regolamento, degli sviluppi nei mercati finanziari.

TITOLO II

LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI

CAPO 1

Applicazione dei requisiti su base individuale

Articolo 5Principio generale

Le imprese di investimento si conformano ai requisiti di cui alle parti da II a VII su base individuale.

Articolo 6Esenzioni

1.  Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 in relazione alle parti da II a IV, VI e VII in presenza di tutte le condizioni elencate di seguito:

(a)  l'impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b)  sia l'impresa di investimento che l'impresa madre sono soggette all'autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;

(c)  le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 concordano su detta esenzione;

(d)  i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e l'impresa di investimento e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

(i)  l'impresa di investimento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

(ii)  non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

(iii)  previa approvazione dell'autorità competente, l'impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall'impresa di investimento o che i rischi dell'impresa di investimento sono trascurabili;

(iv)  le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche l'impresa di investimento; e

(v)  l'impresa madre detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione dell'impresa di investimento.

1 bis.  Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 in relazione alle parti IV, VI e VII in presenza di tutte le condizioni elencate di seguito:

(a)  l'impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente all'articolo 228 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13];

(b)  sia l'impresa di investimento che l'impresa madre sono soggette all'autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;

(c)  le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità della direttiva 2009/138/CE concordano su detta esenzione;

(d)  i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e l'impresa di investimento e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

(i)  l'impresa di investimento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

(ii)  non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

(iii)  previa approvazione dell'autorità competente, l'impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall'impresa di investimento o che i rischi dell'impresa di investimento sono trascurabili;

(iv)  le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche l'impresa di investimento; e

(v)  l'impresa madre detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione dell'impresa di investimento.

2.  Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 in relazione alla parte V se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  l'impresa di investimento rientra nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b)  il gruppo ha istituito funzioni di gestione della liquidità centralizzate;

(c)  le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 concordano su detta esenzione.

CAPO 2

Applicazione dei requisiti per la conformità con la verifica del capitale del gruppo e esenzioni

Articolo 7Verifica del capitale del gruppo

1.  Le imprese di investimento madri nell'Unione, le holding di investimento madri nell'Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione dispongono come minimo di fondi propri sufficienti a coprire la somma dei seguenti elementi:

(a)  la somma dell'intero valore contabile delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), all'articolo 56, lettere c) e d), e all'articolo 66, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento; e

(b)  l'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati.

2.  Le autorità competenti possono consentire a una holding di investimento madre nell'Unione o a una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione di detenere un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato in applicazione del paragrafo 1, a condizione che tale importo non sia inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati del gruppo e dell'importo totale di tutte le passività potenziali nei confronti di tali soggetti.

Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui ai soggetti di cui al paragrafo 1 non si applichi la legislazione prudenziale dell'Unione o nazionale, si applica un requisito di fondi propri nozionale.

3.  Le imprese di investimento madri nell'Unione, le holding di investimento madri nell'Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione dispongono di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le imprese di investimento, le holding di investimento, le società di partecipazione finanziaria mista, gli enti finanziari, le società strumentali e gli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento.

Articolo 8 Consolidamento ai fini dei fattori K

Le autorità competenti di un'impresa di investimento madre nell'Unione o le autorità competenti determinate conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva (EU)----/--[IFD] possono imporre a un'impresa di investimento madre nell'Unione, a una holding di investimento madre nell'Unione o a una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione di conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 15 sulla base della situazione consolidata ai fini dei fattori K qualora sussista una delle seguenti condizioni:

(a)  vi sono significativi rischi sostanziali per i clienti o il mercato derivanti dal gruppo nel suo insieme di cui i requisiti patrimoniali applicabili alle imprese di investimento del gruppo su base individuale non tengono pienamente conto; o

(b)  per i gruppi di imprese di investimento con un elevato grado di interconnessione in termini di gestione del rischio, l'applicazione dei requisiti all'impresa di investimento su base individuale può condurre a una duplicazione dei requisiti per tali imprese.

PARTE IIFONDI PROPRI

Articolo 9 Requisiti di fondi propri

1.  Un'impresa di investimento dispone di fondi propri che consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, dove:

(a)  almeno il 56% della somma è costituito da capitale primario di classe 1, conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b)  fino al 44% della somma può essere costituito da capitale aggiuntivo di classe 1, conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(c)  fino al 25% della somma può essere costituito da capitale di classe 2, conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  In deroga al paragrafo 1, quanto segue non si applica alla determinazione dei fondi propri:

(a)  le esenzioni in base a soglie di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b)  le deduzioni di cui agli articoli 46, 60 e 70 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(c)  l'evento attivatore di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'evento attivatore è invece specificato dall'impresa di investimento in termini di strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1;

(d)  l'importo aggregato di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da svalutare o convertire è l'intero valore nominale dello strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1.

3.   Nella determinazione dei requisiti di fondi propri a norma del presente regolamento, le imprese di investimento applicano le disposizioni di cui alla parte due, titolo I, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3 bis.  In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, di soddisfare i requisiti di fondi propri con strumenti ammissibili diversi da quelli elencati nel regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 10Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

1.  Ai fini della presente parte, le imprese di investimento deducono gli importi che superano i limiti di cui alle seguenti lettere a) e b) dalla determinazione degli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 575/2013:

(a)  una partecipazione di importo superiore al 15% del capitale regolamentare dell'impresa di investimento in un'impresa diversa da un soggetto del settore finanziario;

(b)  l'importo totale delle partecipazioni di un'impresa di investimento in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che supera il 60% del suo capitale regolamentare.

2.  Le autorità competenti possono vietare a un'impresa di investimento di detenere le partecipazioni di cui al paragrafo 1 il cui importo sia superiore alle percentuali del capitale regolamentare specificate nel medesimo paragrafo. Le autorità competenti rendono immediatamente pubblica la loro decisione di esercitare tale potere.

3.  Le azioni o quote in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a)  dette azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b)  la detenzione di dette azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per un massimo di cinque giorni lavorativi;

(c)  dette azioni o quote sono detenute a nome dell'impresa di investimento e per conto altrui.

4.  Le azioni o quote che non hanno carattere di immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1.

PARTE TERZA

REQUISITI PATRIMONIALI

TITOLO IREQUISITI GENERALI

Articolo 11 Requisito patrimoniale

1.  Le imprese di investimento dispongono in ogni momento di capitale equivalente al più elevato tra i seguenti elementi:

(a)  il requisito relativo alle spese fisse generali calcolato conformemente all'articolo 13;

(b)  il requisito minimo permanente calcolato conformemente all'articolo 14;

(c)  il requisito relativo ai fattori K calcolato conformemente all'articolo 15.

2.  In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dispongono in qualsiasi momento di capitale corrispondente all'importo più elevato tra quelli specificati al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.  Qualora ritengano che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di business di un'impresa di investimento, le autorità competenti possono esigere che l'impresa di investimento sia soggetta a un requisito patrimoniale di cui al presente articolo diverso, conformemente al titolo IV, capo 2, sezione IV, della direttiva (UE) ----/--[IFD].

Articolo 12 Piccole imprese di investimento non interconnesse

1.  Le imprese di investimento sono considerate di piccole dimensioni e non interconnesse ai fini del presente regolamento se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

(a)  l'AUM (Assets Under Management, attività gestite) calcolato conformemente all'articolo 17 è inferiore a 1,2 miliardi di EUR;

(b)  il COH (Client Orders Handled, ordini dei clienti trattati) calcolato conformemente all'articolo 20 è inferiore:

i) a 100 milioni di EUR al giorno per le operazioni a pronti o

ii) a 1 miliardo di EUR al giorno per i derivati;

(c)  l'ASA (Assets Safeguarded and Administered, attività salvaguardate e amministrate) calcolato conformemente all'articolo 19 è pari a 50 000 000 EUR;

(d)  il CMH (Client Money Held, liquidità dei clienti detenuta) calcolato conformemente all'articolo 18 è pari a 5 000 000 EUR;

(e)  il DTF (Daily Trading Flow, flusso di negoziazione giornaliero) calcolato conformemente all'articolo 32 è pari a zero;

(f)  l'NPR (Net Position Risk, rischio di posizione netta) o il CMG (Clearing Member Guarantee, garanzia dei partecipanti diretti) calcolato/a conformemente agli articoli 22 e 23 è pari a zero;

(g)  il TCD (Trading Counterparty Default, default della controparte della negoziazione) calcolato conformemente all'articolo 26 è pari a zero;

(h)  il totale dello stato patrimoniale dell'impresa di investimento è inferiore a 100 milioni di EUR;

(i)  i ricavi totali lordi annuali derivanti dai servizi e dalle attività di investimento dell'impresa di investimento sono inferiori a 30 milioni di EUR.

Ai fini delle lettere a), b), c), e), f) e g), si applicano i livelli di fine giornata.

Ai fini della lettera d), si applicano i livelli infragiornalieri.

Ai fini delle lettere h) e i), si applicano i livelli applicabili alla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

2.  Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h) e i) si applicano in modo combinato per tutte le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo.

Le condizioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) si applicano a ciascuna impresa di investimento su base individuale.

2 bis.  Ai fini del paragrafo 1, lettere da a) a d), un'impresa di investimento non è considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa nel caso in cui superi, in base a una media mobile, la soglia applicabile durante il precedente periodo di sei mesi.

2 ter.  Ai fini del paragrafo 1, lettere e), f) e g), un'impresa di investimento cessa di essere considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa dopo un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui la soglia applicabile non è stata rispettata.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettere h) e i), un'impresa di investimento non è considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa nel caso in cui superi la soglia applicabile al termine dell'esercizio precedente.

4.  Un'impresa di investimento che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che in seguito le soddisfa, è considerata, previa approvazione dell'autorità competente, una piccola impresa di investimento non interconnessa dopo un periodo di 3 mesi a decorrere dalla data in cui tali condizioni sono soddisfatte.

Articolo 13 Requisito relativo alle spese fisse generali

1.  Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), il requisito relativo alle spese fisse generali è pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente.

2.  Qualora ritenga che vi sia stato un cambiamento sostanziale nell'attività di un'impresa di investimento, l'autorità competente può adeguare l'importo del capitale di cui al paragrafo 1.

3.  Previa approvazione delle autorità competenti, se un'impresa di investimento non ha spese fisse generali nell'anno precedente, essa dispone di un capitale equivalente ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel suo piano aziendale per l'anno successivo all'anno di inizio della sua attività.

4.  In consultazione con l'ESMA e tenendo conto del regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, l'ABE elabora progetti di norme tecniche per:

  (a)  specificare ulteriormente il calcolo del requisito di cui al paragrafo 1 e

  (b)  definire ai fini del presente regolamento il concetto di cambiamento sostanziale di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].  

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 14Requisito minimo permanente

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il requisito minimo permanente è pari almeno ai livelli di capitale iniziale di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) ----/--[IFD].

TITOLO II REQUISITO PATRIMONIALE RELATIVO AI FATTORI K

CAPO 1 Principi generali

Articolo 15 Requisito relativo ai fattori K e coefficienti applicabili

1.  Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), il requisito relativo ai fattori K è pari ad almeno la somma dei seguenti elementi:

(a)  fattori K del rischio per il cliente (RtC) calcolati conformemente al capo 2;

(b)  fattori K del rischio per il mercato (RtM) calcolati conformemente al capo 3;

(c)  fattori K del rischio per l'impresa (RtF) calcolati conformemente al capo 4.

2.  Ai corrispondenti fattori K si applicano i seguenti coefficienti:

Tabella 1

FATTORI K

COEFFICIENTE

Attività gestite▌nell'ambito della gestione discrezionale del portafoglio▌

K-AUM

0,02%

Liquidità dei clienti detenuta

K-CMH (su conti segregati)

0,3%

K-CMH (su conti non segregati)

0,5%

Attività in custodia e amministrazione

K-ASA

0,04%

Ordini dei clienti trattati

K-COH - operazioni a pronti

0,1%

 

K-COH - derivati

0,01%

Flusso di negoziazione giornaliero

K-DTF - operazioni a pronti

0.1%

 

K-DTF - derivati

0,01%

3.  Le imprese di investimento monitorano il valore dei propri fattori K per tutte le tendenze che potrebbero determinare un requisito patrimoniale sostanzialmente diverso per il successivo periodo di riferimento e informano l'autorità competente di tale requisito patrimoniale sostanzialmente diverso.

4.  Qualora ritengano che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di business di un'impresa di investimento che incide sull'importo di un fattore K rilevante, le autorità competenti possono adeguare l'importo corrispondente in conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) ----/--[IFD].

5.  Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e di tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, l'ABE elabora, in consultazione con l'ESMA, progetti di norme tecniche per:

(a)  specificare i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte III, titolo II;

(b)  adeguare i coefficienti specificati nel paragrafo 2 del presente articolo;

(c)  definire il concetto di conto segregato ai fini del presente regolamento specificando le condizioni che garantiscono la protezione dei fondi dei clienti in caso di dissesto di un'impresa di investimento;

(d)  valutare se le attività di consulenza debbano essere integrate, o meno, nel K-AUM e specificare i metodi per la loro eventuale inclusione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  L'ESMA adegua i coefficienti del K-DTF di cui al paragrafo 2, tabella 1, qualora in situazioni di stress dei mercati, ai sensi del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/578, i requisiti del K-DTF risultino eccessivamente restrittivi e pregiudizievoli per la stabilità finanziaria.

CAPO 2 Fattori K RtC

Articolo 16 Requisito relativo ai fattori K RtC

Il requisito relativo ai fattori K RtC è determinato con la seguente formula:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

dove

(a)  K-AUM è uguale all'AUM misurato conformemente all'articolo 17, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

(b)  K-CMH è uguale al CMH misurato conformemente all'articolo 18, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

(c)  K-ASA è uguale all'ASA misurato conformemente all'articolo 19, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

(d)  K-COH è uguale al COH misurato conformemente all'articolo 20, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 17Misurazione dell'AUM ai fini del calcolo del K-AUM

1.  Ai fini del calcolo del K-AUM, l'AUM è la media mobile del valore del totale delle attività mensili gestite, misurato l'ultimo giorno lavorativo di ognuno dei 15 mesi di calendario precedenti convertita nella valuta funzionale dei soggetti a quella data, escludendo gli ultimi 3 valori mensili.

L'AUM è la media o la media aritmetica semplice delle restanti 12 misurazioni mensili.

Il K-AUM è calcolato entro i primi 14 giorni di ogni mese di calendario.

2.  Se l'impresa di investimento ha formalmente delegato le attività gestite a un altro soggetto finanziario, tali attività delegate sono incluse nell'importo totale dell'AUM misurato in conformità del paragrafo 1.

Se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato le attività gestite all'impresa di investimento, tali attività delegate non sono incluse nell'importo totale delle attività gestite misurato in conformità del paragrafo 1.

3.  Un'impresa di investimento che gestisce attività da meno di 15 mesi può utilizzare le proiezioni di business dell'AUM per calcolare il K-AUM, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi:

(a)  i dati storici sono utilizzati non appena disponibili;

(b)  le proiezioni di business dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE sono state valutate positivamente dall'autorità competente.

Articolo 18 Misurazione del CMH ai fini del calcolo del K-CMH

1.  Ai fini del calcolo del K-CMH, il CMH è la media mobile del valore del totale della liquidità dei clienti detenuta giornaliera, misurata al termine di ciascun giorno lavorativo per i 12 mesi di calendario precedenti.

Il CMH è la media o la media aritmetica semplice delle misurazioni giornaliere dei 12 mesi di calendario.

Il K-CMH è calcolato entro la fine del giorno lavorativo successivo alla misurazione di cui al primo comma.

2.  Le imprese di investimento che detengono fondi dei clienti da meno di 12 mesi possono utilizzare le proiezioni di business per calcolare il K-CMH, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi:

(a)  i dati storici sono utilizzati non appena disponibili;

(b)  le proiezioni di business dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE sono state valutate positivamente dall'autorità competente.

Articolo 19 Misurazione dell'ASA ai fini del calcolo del K-ASA

1.  Ai fini del calcolo del K-ASA, l'ASA è la media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e amministrate, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo per i 15 mesi di calendario precedenti, escludendo gli ultimi 3 mesi di calendario.

L'ASA è la media o la media aritmetica semplice delle misurazioni giornaliere dei 12 mesi di calendario restanti.

Il K-ASA è calcolato durante i primi 14 giorni di ogni mese di calendario.

2.  Le imprese di investimento operative da meno di 15 mesi possono utilizzare le proiezioni di business per calcolare il K-ASA, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi:

(a)  i dati storici sono utilizzati non appena disponibili;

(b)  le proiezioni di business dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE sono state valutate positivamente dall'autorità competente.

Articolo 20 Misurazione del COH ai fini del calcolo del K-COH

1.  Ai fini del calcolo del K-COH, il COH è la media mobile del valore del totale degli ordini dei clienti giornalieri trattati, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo per i 6 mesi di calendario precedenti, escludendo gli ultimi 3 mesi di calendario.

Il COH è la media o la media aritmetica semplice delle misurazioni giornaliere per i 3 mesi di calendario restanti.

Il K-COH è calcolato durante i primi 14 giorni di ogni trimestre.

2.  Il COH è misurato come la somma del valore assoluto degli acquisti e del valore assoluto delle vendite sia per le operazioni a pronti sia per i derivati come segue:

(a)  per le operazioni a pronti, il valore è l'importo pagato o ricevuto per ciascuna negoziazione;

(b)  per i derivati, il valore della negoziazione è l'importo nozionale del contratto.

Il COH esclude le operazioni gestite dall'impresa di investimento che derivano dalla gestione del portafoglio investimenti di un cliente laddove l'impresa di investimento già calcoli il K-AUM relativo agli investimenti di detto cliente.

Le imprese di investimento possono escludere dal calcolo del COH qualsivoglia ordine che non sia stato eseguito in ragione della tempestiva cancellazione di detto ordine da parte del cliente.

3.  Le imprese di investimento operative da meno di 3 mesi possono utilizzare le proiezioni di business per calcolare il K-COH, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi:

(a)  i dati storici sono utilizzati non appena disponibili;

(b)  le proiezioni di business dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE sono state valutate positivamente dall'autorità competente.

CAPO 3 Fattori K RtM

Articolo 21Requisito relativo al fattore K RtM

1.  Il requisito relativo al fattore K RtM per le posizioni del portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, è pari al K-NPR calcolato in conformità dell'articolo 22.

1 bis.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente autorizza l'impresa di investimento a determinare il requisito relativo al fattore K RtM avvalendosi del K-CMG calcolato in conformità dell'articolo 23, per le posizioni compensate a livello centrale alle seguenti condizioni:

(a)  l'impresa di investimento non fa parte di un gruppo comprendente un ente creditizio;

(b)  l'esecuzione e il regolamento delle operazioni dell'impresa di investimento compensate a livello centrale avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto e sono garantite da quest'ultimo o altrimenti regolate sulla base di un meccanismo di consegna dietro pagamento;

(c)  il calcolo del margine iniziale fornito dall'impresa di investimento al partecipante diretto è basato su un modello interno del partecipante diretto conforme ai requisiti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[14].

Articolo 22 Calcolo del K-NPR

1.   Ai fini del K-NPR, il requisito patrimoniale per le posizioni del portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, è calcolato secondo uno dei seguenti metodi:

(a)  il metodo [standardizzato semplificato] di cui alla parte tre, titolo IV, capi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013▌;

(b)  il metodo standardizzato di cui alla [parte tre, titolo IV, capo I, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all'articolo 1, punto 84, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012].  

(c)  il metodo dei modelli interni di cui alla [parte tre, titolo IV, capo I, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all'articolo 1, punto 84, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012].

Il K-NPR calcolato secondo i metodi di cui alle lettere b) e c) è moltiplicato per un fattore del 65%.

2.   Per i fini di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma, le imprese di investimento calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio conformemente all'[articolo 325 bis, paragrafi da 2 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013].

Articolo 23Calcolo del K-CMG

1.  ▌Il K-CMG è l'importo totale più elevato del margine iniziale fornito al partecipante diretto dall'impresa di investimento nel corso dei 3 mesi precedenti.

2.  L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo dell'importo del margine iniziale di cui al paragrafo 1, lettera c).     

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare la versione rivista delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 4

Fattori K RtF

Articolo 24Requisito relativo ai fattori K RtF

1.  Il requisito relativo ai fattori K RtF è determinato con la seguente formula:

K-TCD +K-DTF + K-CON

dove

il K-TCD è pari all'importo calcolato conformemente all'articolo 26;

il K-DTF è pari al DTF misurato conformemente all'articolo 32, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e

il K-CON è pari all'importo calcolato conformemente all'articolo 38.

Il K-TCD e il K-CON sono basati sulle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente.

Il K-DTF è basato sulle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, e sulle operazioni che un'impresa di investimento intraprende attraverso l'esecuzione di ordini per conto dei clienti a nome proprio.

Sezione I

Default della controparte della negoziazione

Articolo 25 Ambito di applicazione

1.  La presente sezione si applica alle seguenti operazioni:

(a)  gli strumenti derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dei seguenti:

(i)  i derivati OTC negoziati con le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri;

(ii)   i derivati OTC compensati direttamente o indirettamente mediante una controparte centrale qualificata (QCCP);

(iii)   i derivati OTC compensati mediante un partecipante diretto, se le operazioni sono soggette a un obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 o a un obbligo equivalente di compensazione del contratto in un paese terzo, o se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

aa. le posizioni e le attività dell'impresa di investimento correlate a dette operazioni sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di QCCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e, in conseguenza di tale distinzione e separazione, le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale a norma del diritto nazionale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;

bb. leggi, regolamenti e accordi contrattuali che si applicano al partecipante diretto o lo vincolano facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario;

cc. l'impresa di investimento ha ottenuto un parere legale indipendente, scritto e motivato indicante che, in caso di impugnazione in giudizio, l'impresa di investimento non subirebbe alcuna perdita a motivo dell'insolvenza del suo partecipante diretto o di uno dei clienti di quest'ultimo;

(iv)   i derivati negoziati in borsa;

(v)  i derivati detenuti a fini di copertura di una posizione dell'impresa risultante da un'attività al di fuori del portafoglio di negoziazione;

(b)  le operazioni con regolamento a lungo termine;

(c)  le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

(d)  le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito;

(e)  i finanziamenti con margini.

2.  In deroga alla presente sezione, l'impresa di investimento può calcolare il proprio requisito patrimoniale per le operazioni di cui al paragrafo 1 applicando uno dei metodi di cui alla [parte tre, titolo II, sezioni 3, 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013] e ne informa immediatamente l'autorità competente.

Articolo 26 Calcolo del K-TCD

Ai fini del K-TCD, il requisito patrimoniale è determinato con la seguente formula:

Requisito patrimoniale = Valore dell'esposizione * RF

dove RF è il fattore di rischio definito in base al tipo di controparte secondo la tabella 2.

Tabella 2

Tipo di controparte

 

Fattore di rischio

Enti creditizi e imprese di investimento

1,6%

Altre controparti

8%

Articolo 27 Calcolo del valore dell'esposizione

Il calcolo del valore dell'esposizione è determinato con la seguente formula:

Valore dell'esposizione = Max (0; RC + PFE - C)

dove:

RC = il costo di sostituzione determinato conformemente all'articolo 28;

PFE = l'esposizione potenziale futura determinata conformemente all'articolo 29; e

C = le garanzie reali di cui all'articolo 30.

Il costo di sostituzione (RC) e le garanzie reali (C) si applicano a tutte le operazioni di cui all'articolo 25.

L'esposizione potenziale futura (PFE) si applica solo ai contratti derivati e alle operazioni con regolamento a lungo termine.

Articolo 28Costo di sostituzione (RC)

Il costo di sostituzione di cui all'articolo 27 è determinato nel seguente modo:

(a)  per i contratti derivati, l'RC è determinato come il valore di mercato corrente (CMV);

(b)  per le operazioni con regolamento a lungo termine, l'RC è determinato come l'importo del regolamento;

(c)  per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l'RC è determinato come l'importo netto del contante preso a prestito e ricevuto.

Articolo 29Esposizione potenziale futura

1.  L'esposizione potenziale futura (PFE) di cui all'articolo 28 è calcolata per ogni strumento derivato e ogni operazione con regolamento a lungo termine come il prodotto di quanto segue:

(a)  l'importo nozionale effettivo (EN) dell'operazione fissato conformemente ai paragrafi da 2 a 6;

(b)  il fattore di vigilanza (SF) fissato conformemente al paragrafo 7; e

(c)  il fattore di aggiustamento in funzione della durata (MF) fissato conformemente al paragrafo 8.

2.  L'importo nozionale effettivo (EN) è il prodotto dell'importo nozionale calcolato conformemente al paragrafo 3, della sua durata per i contratti derivati su tassi di interesse e crediti, calcolata conformemente al paragrafo 4, e del delta per i contratti di opzione calcolato conformemente al paragrafo 6.

3.  L'importo nozionale, a meno che non sia chiaramente indicato e fissato fino a scadenza, è determinato nel seguente modo:

(a)  per i derivati su tassi di cambio, l'importo nozionale è definito come il valore nozionale della componente in valuta estera del contratto, convertito nella valuta nazionale. Se entrambe le componenti di un derivato su tassi di cambio sono denominate in valute diverse dalla valuta nazionale, l'importo nozionale di ciascuna componente è convertito in valuta nazionale e la componente con il valore più elevato in valuta nazionale è l'importo nozionale;

(b)  per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale e i derivati su merci e per le quote di emissioni e i derivati sulle stesse, l'importo nozionale è definito come il prodotto del prezzo attuale (futuro) di una singola unità dello stock e il numero di unità cui si riferisce l'operazione;

(c)  per le operazioni con più payoff dipendenti dallo stato che includono opzioni digitali o forward di tipo target redemption, le imprese di investimento calcolano l'importo nozionale di ciascuno stato e utilizzano il risultato di calcolo più elevato;

(d)  se il nozionale è una formula dei valori di mercato, le imprese di investimento utilizzano i valori di mercato correnti per determinare l'importo nozionale dell'operazione;

(e)  per gli swap nozionali variabili come gli amortising swap e gli accreting swap, le imprese di investimento utilizzano come importo nozionale dell'operazione il nozionale medio per la durata restante dello swap;

(f)  gli swap con leva finanziaria sono convertiti nell'importo nozionale dell'equivalente swap senza leva finanziaria in modo che, se tutti i tassi di uno swap sono moltiplicati per un fattore, l'importo nozionale dichiarato è moltiplicato per il fattore sui tassi d'interesse per determinare l'importo nozionale;

(g)  per un contratto derivato con scambi multipli di capitale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero di scambi di capitale del contratto derivato per determinare l'importo nozionale.

4.  L'importo nozionale dei derivati su tassi d'interesse e su crediti per la vita residua (in anni) di tali contratti è adeguato in funzione della durata determinata con la seguente formula:

Durata = (1 – exp (-0,05 * vita residua))/0,05;

5.  La scadenza del contratto corrisponde all'ultima data in cui il contratto può ancora essere eseguito.

Se il derivato rinvia al valore di un altro strumento su tassi di interesse o crediti, il periodo di tempo è determinato sulla base dello strumento sottostante.

Per le opzioni, la scadenza corrisponde all'ultima data di esercizio del contratto specificata nel contratto stesso.

Per i contratti derivati strutturati in modo tale che a determinate date le esposizioni in essere sono regolate e le condizioni sono rifissate per cui il fair value (valore equo) del contratto è pari a zero, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione.

6.  Il delta delle opzioni e delle swaption può essere calcolato dalla stessa impresa di investimento, utilizzando un modello adeguato. Il modello stima il tasso di cambio del valore dell'opzione in relazione a variazioni minime del valore di mercato del sottostante. Per le operazioni diverse da opzioni e swaption, il delta è 1 per le posizioni lunghe e -1 per le posizioni corte.

7.  Il fattore di vigilanza (SF) per ogni classe di attività è fissato in base alla tabella riportata di seguito.

Tabella 3

Classe di attività

 

Fattore di vigilanza

Tasso di interesse

0,5%

Cambi

4%

Credito

1%

Azioni single-name

32%

Indice azionario

20%

Materie prime e quote di emissioni

18%

8.  Il fattore di aggiustamento in funzione della durata (MF) per ogni operazione è determinato con la seguente formula:

        MF = (min (M;1 anno)/1 anno)^0,5

Per le negoziazioni non soggette a marginazione, la durata (M) corrisponde a un anno o alla durata residua del contratto derivato, se inferiore a un anno, quale determinata conformemente al paragrafo 5, secondo comma, ma non è inferiore a dieci giorni lavorativi.

Per le negoziazioni soggette a marginazione, la durata (M) è il periodo con rischio di margine. Il periodo con rischio di margine minimo è di almeno dieci giorni lavorativi per le operazioni in derivati non compensate a livello centrale soggette ad accordi di garanzia (margin agreements) giornalieri e di cinque giorni lavorativi per le operazioni in derivati compensate a livello centrale soggette ad accordi di garanzia giornalieri.

Articolo 30Garanzie reali

1.  Tutte le garanzie reali non in contanti costituite e ricevute da un'impresa di investimento, sia nelle operazioni bilaterali che nelle operazioni compensate di cui all'articolo 23, sono soggette a coefficienti di scarto (haircut) secondo la tabella riportata di seguito.

Tabella 4

Classe di attività

Coefficiente di scarto (haircut) - operazioni di vendita con patto di riacquisto

Coefficiente di scarto (haircut) - altre operazioni

 

Titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali

≤ 1 anno

0,707%

1%

> 1 anno ≤ 5 anni

2,121%

3%

> 5 anni

4,243%

6%

Titoli di debito emessi da altri soggetti

≤ 1 anno

1,414%

2%

> 1 anno ≤ 5 anni

4,243%

6%

> 5 anni

8,485%

12%

Posizioni verso la cartolarizzazione

≤ 1 anno

2,828%

4%

> 1 anno ≤ 5 anni

8,485%

12%

> 5 anni

16,970%

24%

Strumenti di capitale e titoli convertibili quotati

14,143%

20%

Oro

10,607%

15%

Contanti

0%

0%

Ai fini della tabella 4, le posizioni verso la cartolarizzazione non comprendono le posizioni verso la ricartolarizzazione.

2.  Il valore delle garanzie reali non in contanti costituite dall'impresa di investimento verso la sua controparte è aumentato e il valore delle garanzie reali non in contanti che l'impresa di investimento riceve dalla sua controparte è diminuito come indicato nella tabella 4.

3.  In caso di disallineamento di valuta tra l'operazione e la garanzia reale ricevuta o fornita, si applica un coefficiente di scarto aggiuntivo per disallineamento di valuta dell'8%.

Articolo 31Compensazione

Ai fini della presente sezione, le imprese di investimento possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti, e possono compensare le altre operazioni soggette a novazione in cui tutti gli obblighi tra l'impresa di investimento e la sua controparte sono automaticamente riuniti in modo che la novazione sostituisca legalmente con un unico importo netto le precedenti obbligazioni lorde, come pure le altre operazioni in cui l'impresa di investimento assicura, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)  l'esistenza di un contratto di compensazione con la controparte o di un altro accordo che crei un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che l'impresa di investimento avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuta a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse in caso di inadempimento della controparte dovuto a uno dei seguenti motivi:

(i)  default;

(ii)  fallimento;

(iii)  liquidazione;

(iv)  circostanze analoghe;

(b)  il contratto di compensazione non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente a una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, oppure di non effettuare alcun pagamento, a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto;

(c)  l'impresa di investimento ha ottenuto un parere giuridico indipendente, scritto e motivato in base al quale, in caso di impugnazione dell'accordo di compensazione, i crediti e le obbligazioni dell'impresa di investimento sarebbero equivalenti a quelli di cui alla lettera a) in forza del seguente regime giuridico:

–  la legislazione del paese in cui ha sede la controparte;

–  la legislazione del paese in cui ha sede la succursale, qualora sia coinvolta una succursale estera di una controparte:

–  la legislazione che disciplina le singole operazioni nell'accordo di compensazione; o

–  la legislazione che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione.

Sezione IIFlusso di negoziazione giornaliero

Articolo 32Misurazione del DTF ai fini del calcolo del K-DTF

1.  Ai fini del calcolo del K-DTF, il DTF è la media mobile del valore del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo per i 15 mesi di calendario precedenti, escludendo gli ultimi 3 mesi di calendario.

Il DTF è la media o la media aritmetica semplice delle misurazioni giornaliere per i 12 mesi di calendario restanti.

Il K-DTF è calcolato durante i primi 14 giorni di ogni anno.

2.  Il DTF è misurato come la somma del valore assoluto degli acquisti e del valore assoluto delle vendite sia per le operazioni a pronti sia per i derivati come segue:

(a)  per le operazioni a pronti, il valore è l'importo pagato o ricevuto per ciascuna negoziazione;

(b)  per i derivati, il valore della negoziazione è l'importo nozionale del contratto.

3.  Il DTF esclude le operazioni eseguite dalle imprese di investimento che forniscono servizi di gestione di portafoglio per conto di organismi di investimento collettivo.

Il DTF include le operazioni eseguite dalle imprese di investimento a proprio nome per se stesse o per conto di un cliente.

4.  Le imprese di investimento operative da meno di 15 mesi possono utilizzare le proiezioni di business per calcolare il K-DTF, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi:

(a)  i dati storici sono utilizzati non appena disponibili;

(b)  le proiezioni di business dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE sono state valutate positivamente dall'autorità competente.

CAPO 4 bis

Articolo 32 bisTrattamento prudenziale delle attività esposte ad attività associate ad obiettivi ambientali o sociali

1. L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile della Commissione, se un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali, sotto forma di fattori K adeguati o di coefficienti K adeguati, sia giustificato da una prospettiva prudenziale. In particolare l'ABE esamina i seguenti elementi:

(a)  le opzioni metodologiche per valutare le esposizioni delle classi di attività ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;

(b)  i profili di rischio specifici delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;

(c)  i rischi collegati al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative quali la mitigazione dei cambiamenti climatici;

(d)  i potenziali effetti sulla stabilità finanziaria di un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali.

2. L'ABE trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue conclusioni entro il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.

PARTE IV

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Articolo 33Obbligo di monitoraggio

1.  Le imprese di investimento monitorano e controllano il proprio rischio di concentrazione in conformità della presente parte, per mezzo di valide procedure amministrative e contabili e di solidi meccanismi di controllo interno.

2.  Ai fini della presente parte, con i termini "ente creditizio" e "impresa di investimento" si fa riferimento alle imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che, se fossero stabilite nell'Unione, sarebbero enti creditizi o imprese di investimento ai sensi del presente regolamento autorizzati in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

Articolo 34Obblighi di segnalazione

Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, segnalano i seguenti livelli di rischio alle autorità competenti almeno una volta l'anno:

(a)  livello di rischio di concentrazione associato al default delle controparti per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione, per le singole controparti e su base aggregata;

(b)  livello di rischio di concentrazione verso gli enti creditizi, le imprese di investimento e altri soggetti che detengono denaro dei clienti;

(c)  livello di rischio di concentrazione verso gli enti creditizi, le imprese di investimento e altri soggetti in cui sono depositati titoli dei clienti;

(d)  livello di rischio di concentrazione verso gli enti creditizi dove si trovano i depositi dell'impresa; e

(e)  livello di rischio di concentrazione derivante dagli utili.

Articolo 35 Determinazione del valore dell'esposizione

1.  Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, calcolano le seguenti esposizioni ai fini della presente parte:  

(a)  le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione, sommando tali esposizioni alle esposizioni nette in tutti gli strumenti finanziari emessi dal singolo cliente.

L'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un accordo formale, applicandovi i seguenti coefficienti di riduzione:

Tabella 5

giorno lavorativo 0:

100 %

giorno lavorativo 1:

90 %

giorni lavorativi 2-3:

75 %

giorno lavorativo 4:

50 %

giorno lavorativo 5:

25 %

dopo il giorno lavorativo 5:

0 %.

Le imprese di investimento istituiscono sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo successivo tenendo conto dei rischi sui mercati in questione;

(b)  le esposizioni verso gruppi di clienti connessi, sommando tutte le esposizioni verso singoli clienti all'interno del gruppo, che sono trattate come un'unica esposizione.

2.  Nel calcolare l'esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per identificare le attività sottostanti nelle operazioni pertinenti e la controparte delle esposizioni sottostanti.

Articolo 36 Limiti ai rischi di concentrazione

1.  Le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, per se stesse o per un cliente, non si espongono verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi per un valore superiore al 25% del loro capitale regolamentare, a meno che non soddisfino l'obbligo di notifica di cui all'articolo 37 e il requisito patrimoniale K-CON di cui all'articolo 38.

Se il singolo cliente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, o se il gruppo di clienti connessi include uno o più enti creditizi o imprese di investimento, detto valore non supera il 25% del capitale regolamentare dell'impresa di investimento calcolato conformemente all'articolo 11 o i 150 milioni di EUR, se tale importo è superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni verso tutti i clienti connessi che non sono enti creditizi o imprese di investimento non sia superiore al 25% del capitale regolamentare delle imprese di investimento.

Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25% del capitale regolamentare dell'impresa di investimento, il valore dell'esposizione non supera il 100% di detto capitale.

2.  I limiti di cui al paragrafo 1 possono essere superati se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)  l'impresa di investimento soddisfa il requisito patrimoniale K-CON per il superamento rispetto al limite indicato al paragrafo 1, calcolato conformemente all'articolo 38;

(b)  qualora siano trascorsi al massimo dieci giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il singolo cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500% del capitale regolamentare dell'impresa di investimento;

(c)  qualsiasi superamento protrattosi per oltre dieci giorni non supera, nel complesso, il 600% del capitale regolamentare dell'impresa di investimento.

Articolo 37 Obbligo di notifica

1.  In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, le imprese di investimento comunicano senza indugio alle autorità competenti il relativo importo, il nome del singolo cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.

2.  Le autorità competenti possono concedere all'impresa di investimento un periodo di tempo limitato per conformarsi al limite di cui all'articolo 36, paragrafo 1.

Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 36, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire il superamento del limite del 100% del capitale regolamentare dell'impresa di investimento.

Articolo 38 Calcolo del K-CON

1.  Ai fini del calcolo del K-CON, il superamento di cui all'articolo 36, paragrafo 2, è l'esposizione verso il singolo cliente o il gruppo di clienti connessi in questione nel portafoglio di negoziazione.

2.  Se il superamento non si è protratto per più di dieci giorni, il requisito patrimoniale K-CON è pari al 200% dei requisiti di cui al paragrafo 1.

3.  Trascorso il periodo di dieci giorni calcolato a partire dalla data in cui si è verificato il superamento, quest'ultimo è imputato alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 6.

4.  Il requisito patrimoniale K-CON è il prodotto del superamento moltiplicato per il corrispondente fattore di cui alla colonna 2 della tabella 6.

Tabella 6

Colonna 1:

Superamento rispetto ai limiti

(sulla base di una percentuale del capitale regolamentare)

Colonna 2:

Fattori

Fino al 40 %

200 %

Tra il 40 % e il 60 %

300 %

Tra il 60 % e l'80 %

400 %

Tra l'80 % e il 100 %

500 %

Tra il 100 % e il 250 %

600 %

Oltre il 250 %

900 %

5.  Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e di tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per specificare il metodo di misurazione del fattore K ai fini del presente articolo.

Articolo 39 Procedure volte a impedire alle imprese di investimento l'elusione del requisito patrimoniale K-CON

1.  Le imprese di investimento non trasferiscono temporaneamente le esposizioni che superano il limite stabilito all'articolo 36, paragrafo 1, spostandole in un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, o effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni di cui all'articolo 38 e crearne una nuova.

2.  Le imprese di investimento applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento di cui al paragrafo 1 sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

Articolo 40 Esclusioni

1.  Le seguenti esposizioni sono escluse dal soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 1:

(a)  le esposizioni non derivanti dal portafoglio di negoziazione;

(b)  le esposizioni che sono interamente dedotte dai fondi propri dell'impresa di investimento;

(c)  determinate esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento dei servizi di pagamento, delle operazioni in valuta estera, delle operazioni su titoli e della prestazione di servizi di trasferimento di denaro;

(d)  gli elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali:

(i)  le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti pubblici, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo (MDB) e le esposizioni garantite da o attribuibili a tali soggetti;

(ii)   le esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali, diverse da quelle di cui al punto i), denominate e, se del caso, finanziate nella valuta nazionale del debitore;

(iii)  le esposizioni verso le amministrazioni regionali e le autorità locali degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) o da esse garantite;

(e)  le esposizioni e i contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali.

2.  Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, le seguenti esposizioni:

(a)  le obbligazioni garantite;

(b)  le esposizioni verso le amministrazioni regionali e le autorità locali degli Stati del SEE o da esse garantite;

(c)  i requisiti di liquidità in titoli pubblici, purché, a discrezione dell'autorità competente, siano valutati come investment grade (qualità elevata);

(d)  le esposizioni verso borse valori riconosciute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 72, del regolamento (UE) 575/2013.

Articolo 41Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni

1.  Le disposizioni della presente parte non si applicano ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni per le operazioni infragruppo:

(a)  l'altra controparte è una controparte non finanziaria;

(b)  entrambe le controparti sono incluse nello stesso consolidamento;

(c)  entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio;

(d)  l'operazione può essere valutata come atta ad attenuare i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo interessato.

2.  Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento in uno dei seguenti casi:

(a)  le controparti sono incluse in un consolidamento conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

(b)  le controparti sono incluse in un consolidamento conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

(c)  in relazione a un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, le controparti sono incluse nel consolidamento conformemente ai principi contabili generalmente accettati di un paese terzo considerati equivalenti agli IFRS conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1569/2007 o ai principi contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito a norma dell'articolo 4 di tale regolamento.

3.  Le imprese di investimento informano l'autorità competente prima di avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

L'autorità competente autorizza l'applicazione dell'esenzione solo se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

PARTE V

LIQUIDITÀ

Articolo 42 Requisito di liquidità

1.  Le imprese di investimento detengono un volume di attività liquide equivalente ad almeno un terzo dei requisiti relativi alle spese fisse generali calcolati conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, le attività liquide sono le seguenti:

(a)  le attività di cui agli articoli da 10 a 13 e all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

(b)  il contante non gravato da vincoli;

(b bis)  i depositi a breve termine non gravati da vincoli presso un ente creditizio che concede all'impresa di investimento rapido accesso alla liquidità;

(b ter)  le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi per i quali sussiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %;

(b quater)  altri strumenti finanziari per i quali sussiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %.

2.  Ai fini del paragrafo 1, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, possono includere nelle proprie attività liquide anche crediti commerciali e onorari o commissioni da ricevere entro 30 giorni, se tali crediti soddisfano le seguenti condizioni:

(a)  rappresentano fino a un terzo dei requisiti minimi di liquidità di cui al paragrafo 1;

(b)  non vanno conteggiati in relazione ai requisiti di liquidità aggiuntiva previsti dall'autorità competente per i rischi specifici dell'impresa conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) ----/--[IFD];

(c)  sono soggetti a un coefficiente di scarto del 50%.

Articolo 43Riduzione temporanea del requisito di liquidità

1.  Le imprese di investimento possono, in circostanze eccezionali, ridurre il volume delle attività liquide detenute. Le imprese di investimento che effettuano tale riduzione informano immediatamente l'autorità competente.

2.  Il rispetto del requisito di liquidità di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è ripristinato entro 30 giorni dalla riduzione iniziale.

2 bis.  L'ABE formula, in consultazione con l'ESMA, orientamenti per specificare che cosa costituisce circostanze eccezionali ai fini del paragrafo 1.

Articolo 44Garanzie per i clienti

Le imprese di investimento aumentano le loro attività liquide dell'1,6% dell'importo totale delle garanzie fornite ai clienti.

PARTE VI

PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 45Ambito di applicazione

1.  Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, comunicano al pubblico le informazioni indicate nella presente parte lo stesso giorno in cui pubblicano il proprio bilancio di esercizio.

2.  Le imprese di investimento che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ed emettono strumenti aggiuntivi di classe 1 comunicano al pubblico le informazioni di cui agli articoli 46, 48, 49 e 50 lo stesso giorno in cui pubblicano il proprio bilancio di esercizio.

3.  Le imprese di investimento comunicano al pubblico le informazioni di cui agli articoli 47 e 51 se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) ----/--[IFD].

Le imprese di investimento che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) ----/--[IFD] pubblicano le informazioni a partire dall'esercizio finanziario successivo all'esercizio in cui è stata effettuata la valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) ----/--[IFD].

4.  Le imprese di investimento possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per rispettare pienamente gli obblighi di informativa di cui ai paragrafi 1 e 2. Tutte le comunicazioni sono effettuate, ove possibile, con lo stesso mezzo o nella stessa sede. Se la stessa informazione o un'informazione analoga è divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento all'informazione simile diffusa con gli altri mezzi.

Articolo 46 Obiettivi e politiche di gestione del rischio

Le imprese di investimento comunicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio di cui alle parti da III a V, in conformità dell'articolo 45, comprese le strategie e i processi per la gestione di tali rischi e una dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di gestione in cui sia descritto sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'impresa di investimento associato alla strategia aziendale.

Articolo 47 Governance

Le imprese di investimento pubblicano le seguenti informazioni sui sistemi di governance interni, conformemente all'articolo 45:

(a)  il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di gestione;

(b)  la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;

(c)  se l'impresa di investimento ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di riunioni annuali di quest'ultimo.

Articolo 48 Fondi propri

1.  Le imprese di investimento pubblicano le seguenti informazioni sui fondi propri, conformemente all'articolo 45:

(a)  la riconciliazione completa tra, da un lato, gli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e deduzioni applicati ai fondi propri dell'impresa di investimento, e, dall'altro, lo stato patrimoniale nel bilancio dell'impresa di investimento sottoposto a revisione contabile;

(b)  la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'impresa di investimento;

(c)  i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;

(d)  l'indicazione separata della natura e degli importi dei filtri prudenziali e delle deduzioni applicati e degli elementi non dedotti in relazione ai fondi propri;

(e)  la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;

2.  L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 49Requisiti patrimoniali

Per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 22 della direttiva (UE) ----/--[IFD], le imprese di investimento pubblicano le seguenti informazioni in conformità dell'articolo 45:

(a)  la descrizione sintetica del metodo adottato dall'impresa di investimento nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;

(b)  su richiesta dell'autorità competente, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno dell'impresa di investimento, inclusa la composizione dei fondi propri aggiuntivi sulla base del processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) ----/--[IFD];

(c)  i requisiti patrimoniali calcolati separatamente, conformemente a ciascun fattore K applicabile all'impresa di investimento di cui all'articolo 15, e in forma aggregata, sulla base della somma dei fattori K applicabili;

(d)  il requisito relativo alle spese fisse generali determinato conformemente all'articolo 13.

Articolo 50 Pubblicazione del rendimento delle attività

Le imprese di investimento pubblicano nella propria relazione annuale, secondo quanto indicato all'articolo 45, il rendimento delle attività calcolato come utili netti divisi per il bilancio totale.

Articolo 51Politica e prassi di remunerazione

In merito alla politica e alle prassi di remunerazione, compresi gli aspetti connessi alla neutralità di genere, relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa di investimento, le imprese di investimento pubblicano le seguenti informazioni, in conformità dell'articolo 45:

(a)  le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, compresi il livello di componente variabile della remunerazione e i criteri per la sua concessione, la politica relativa al pagamento in strumenti, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;

(b)  i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) ----/--[IFD];

(c)  informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa di investimento, con indicazione dei seguenti elementi:

i) gli importi della remunerazione per l'esercizio finanziario, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e remunerazione variabile, e il numero dei beneficiari;

ii) gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e la parte differita;

iii) gli importi delle remunerazioni differite riconosciute per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l'importo che matura nel corso dell'esercizio e l'importo che maturerà negli esercizi successivi:

a) l'importo della remunerazione differita che matura nel corso dell'esercizio stesso, e ridotto mediante correzioni delle performance;

b) la remunerazione variabile garantita riconosciuta durante l'esercizio e il numero dei beneficiari;

c) i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio;

d) gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona;

▌ ▌ (f)  informazioni indicanti se l'impresa di investimento beneficia di una deroga di cui all'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) ----/--[IFD].

Ai fini della lettera f), le imprese di investimento che beneficiano di detta deroga indicano se la deroga è stata concessa in virtù della lettera a) o della lettera b) dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) ----/--[IFD] o in virtù di entrambe. Esse indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 51 bisPolitica di investimento

1.  Le imprese di investimento pubblicano, conformemente all'articolo 45, le seguenti informazioni in merito alla loro politica di investimento:

(a)  il tasso di partecipazione per tutte le detenzioni dirette e indirette in cui la titolarità effettiva supera il 5 % di qualsiasi classe di titoli di capitale aventi diritti di voto, ripartiti per Stato membro e settore;

(b)  il comportamento di voto completo nelle assemblee degli azionisti, in particolare la percentuale di approvazione delle proposte presentate dalla dirigenza dei soggetti detenuti a norma della lettera a);

(c)   il ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto;

(d)  gli orientamenti in materia di voto in merito ai soggetti detenuti a norma della lettera a).

  L'obbligo di informativa di cui alla lettera b) non si applica se le disposizioni contrattuali di tutti gli azionisti rappresentati dall'impresa di investimento nell'assemblea degli azionisti non autorizzano l'impresa di investimento a votare a loro nome a meno che gli azionisti non diano ordini di voto espliciti dopo aver ricevuto l'ordine del giorno della riunione.

2.  Il paragrafo 1 non si applica alle imprese di investimento che soddisfano i criteri di cui all'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) ----/--[IFD]/.

3.  L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli per le informazioni di cui al paragrafo 1. Per evitare una divergenza di applicazione tra il presente regolamento e la direttiva (UE) 2017/828, l'ABE tiene conto dell'articolo 3 octies di tale direttiva al momento di elaborare tali norme tecniche.

  L'ABE presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di attuazione entro il ... [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

  Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 51 terRischi connessi ai fattori ambientali, sociali e di governance

A decorrere dal [3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (EU) ----/--[IFD] pubblicano informazioni sui rischi connessi ai fattori ambientali, sociali e di governance, sui rischi fisici e sui rischi di transizione definiti nella relazione di cui all'[articolo 32 bis (nuovo) della direttiva (EU) ----/--[IFD] articolo 98, paragrafo 7 quater, della direttiva 2013/36/UE.

Ai sensi del primo comma, le informazioni sono pubblicate su base annua il primo anno e due volte all'anno a partire dal secondo anno.

Parte VII

SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 52 Obblighi di segnalazione

1.  Le imprese di investimento presentano alle autorità competenti una relazione annuale contenente tutte le seguenti informazioni:

(a)  livello e composizione dei fondi propri;

(b)  requisiti patrimoniali;

(c)  calcolo dei requisiti patrimoniali;

(d)  livello di attività in relazione alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresa la scomposizione del bilancio e delle entrate per servizio di investimento e fattore K applicabile;

(e)  rischio di concentrazione;

(f)  requisiti di liquidità.

2.  In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non sono tenute a comunicare le informazioni di cui alle lettere e) e f).

2 bis.  Su richiesta dell'autorità competente, un'impresa di investimento riferisce all'autorità competente la remunerazione complessiva per ciascun membro del suo organo di gestione o della sua alta dirigenza.

3.  L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati, le date per le segnalazioni, le definizioni e le soluzioni IT da applicare per le segnalazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle differenze nel livello di granularità delle informazioni trasmesse dalle imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

L'ABE elabora le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 53 Obblighi di segnalazione per le imprese di investimento che svolgono le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e che svolgono una delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 verificano l'entità delle loro attività totali su base mensile e trasmettono tali informazioni all'autorità competente e all'ABE con cadenza trimestrale.

2.  Se un'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 fa parte di un gruppo in cui una o più altre imprese sono imprese di investimento che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, tali imprese di investimento verificano l'entità delle loro attività totali su base mensile e si informano reciprocamente. Tali imprese di investimento segnalano quindi su base trimestrale le loro attività totali combinate alle pertinenti autorità competenti e all'ABE.

3.  Se la media delle attività totali mensili delle imprese di investimento di cui ai paragrafi 1 e 2 raggiunge una delle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, il cui calcolo è effettuato su un periodo di dodici mesi consecutivi, l'ABE informa tali imprese di investimento e le autorità competenti per la concessione delle autorizzazioni in conformità dell'articolo [8 bis] della direttiva 2013/36/UE.

4.  L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente l'obbligo di fornire informazioni alle pertinenti autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2, al fine di consentire un controllo efficace delle soglie di cui all'articolo [8 bis], paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il [1o gennaio 2019].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

PARTE VIII

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 54Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 38, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 55 Atti di esecuzione

I modelli per l'informativa di cui all'articolo 48, paragrafo 2, e i formati, le date per le segnalazioni, le definizioni e le soluzioni IT da applicare per la segnalazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, sono specificati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 56Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione[15]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[16].

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

PARTE IXDISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI, RIESAMI E MODIFICHE

TITOLO IDISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 57Disposizioni transitorie

1.  Gli articoli da 42 a 44 e da 45 a 51 si applicano ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni a decorrere dal [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

2.  A norma della [parte tre, titolo IV, capo I, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all'articolo 1, punto 84, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012], fino a cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento o dalla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), a seconda di quale data intervenga per prima, le imprese di investimento applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.  In deroga all'articolo 11, le imprese di investimento possono limitare i loro requisiti patrimoniali per un periodo di cinque anni dal [data di applicazione del presente regolamento] come segue:

(a)  due volte il pertinente requisito patrimoniale a norma della parte tre, titolo I, capo I, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualora l'impresa di investimento avesse continuato ad essere soggetta a detto regolamento;

(b)  due volte il requisito applicabile relativo alle spese fisse generali di cui all'articolo 13 del presente regolamento se l'impresa di investimento non esisteva al [data di applicazione del presente regolamento] o precedentemente;

(c)  due volte il requisito applicabile in materia di capitale iniziale di cui al titolo IV della direttiva 2013/36/UE al [data di applicazione del presente regolamento], se l'impresa era soggetta unicamente a un requisito in materia di capitale iniziale fino a quel momento.

Articolo 58Deroga per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Le imprese di investimento che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione come enti creditizi in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE continuano ad essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.

TITOLO IIRELAZIONI E RIESAME

Articolo 59 Clausola di revisione

1.  Entro il [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione procede a un riesame e presenta una relazione, accompagnata da una proposta legislativa, se del caso, in merito a quanto segue:

(a)  le condizioni affinché le imprese di investimento possano qualificarsi come piccole imprese non interconnesse in conformità dell'articolo 12;

(b)  i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte III, titolo II, e all'articolo 38;

(c)  i coefficienti di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

(d)  le disposizioni di cui agli articoli da 42 a 44;

(e)  le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, capo 4, sezione I;

(f)  l'applicazione della parte III ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni;

(f bis)  la modifica della definizione di "ente creditizio" nel regolamento (UE) n. 575/2013 in conseguenza dell'articolo 60, punto 2, lettera a), del presente regolamento e possibili conseguenze negative indesiderate;

(f ter)  le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 600/2014 e il loro allineamento a un quadro coerente per l'equivalenza nei servizi finanziari;

(f quater)  le soglie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento;

(f quinquies)  l'applicazione delle norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione alle imprese di investimento;

(f sexies)  il metodo di misurazione del valore di un derivato di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e l'opportunità dell'introduzione di una metrica e/o calibratura alternative;

(f septies)  l'opportunità della mancata applicazione delle restrizioni alle imprese strumentali secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(f octies)  la necessità di sviluppare strumenti macroprudenziali per affrontare i rischi specifici che le imprese di investimento potrebbero presentare per la stabilità finanziaria.

2.  Entro il [3 anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione esaustiva sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento e al Consiglio ▌.

TITOLO IIIMODIFICHE

Articolo 60Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1.  Nel titolo sono soppressi i termini "e le imprese di investimento".

2.  L'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

(a)  il punto 1) è sostituito dal seguente:

‘(1) "ente creditizio", un'impresa che svolge una delle seguenti attività:

(a)  raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto;

(b)  svolgere una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE se ricorre una delle seguenti condizioni ma l'impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un'impresa di assicurazione:   

i) il valore totale delle attività dell'impresa è superiore a 30 miliardi di EUR oppure

ii) il valore totale delle attività dell'impresa non supera 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE e detengono attività totali che non superano 30 miliardi di EUR è superiore a 30 miliardi di EUR;

iii) il valore totale delle attività dell'impresa non supera 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è superiore a 30 miliardi di EUR, ove le autorità di vigilanza che sarebbero responsabili dell'autorizzazione a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE e l'autorità di vigilanza su base consolidata - in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza - decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione.

Ai fini dei punti ii) e iii), se l'impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell'Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.

Ai fini del presente articolo, tutte le soglie sono calcolate al massimo livello di consolidamento.";

(b)  il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "impresa di investimento", una persona secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/CE, autorizzata a norma della medesima direttiva, ad eccezione degli enti creditizi;";

(c)  il punto 3 è sostituito dal seguente:

(3)  "ente", un ente creditizio autorizzato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un'impresa di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;";

(d)  il punto 4) è soppresso;

(e)  il punto 26 è sostituito dal seguente:

"(26) "ente finanziario", un'impresa diversa da un ente la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punto 15, della direttiva 2013/36/UE, comprese un'impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/UE;";

(f)  il punto 51 è sostituito dal seguente:

"(51) "capitale iniziale", l'importo e la tipologia dei fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva 2013/36/UE;";

(g)  è aggiunto il seguente punto 145:

"(145) "negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni", le imprese la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o lo svolgimento di attività di investimento in strumenti derivati su merci o contratti derivati su merci di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE, strumenti derivati su quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE o quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;".

3.  L'articolo 6 è così modificato:

(a)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"(4) Gli enti creditizi si conformano ai requisiti di cui alle parti sei e sette su base individuale.";

(b)  il paragrafo 5 è soppresso.

4.  Nella parte uno, titolo II, capo 2 sul consolidamento prudenziale è inserito un nuovo articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis Ai fini dell'applicazione del presente capo, le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro e le società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione includono le imprese di investimento se tali imprese di investimento sono le imprese madri di un ente.".

5.  All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘‘3. "3. Gli enti imprese madri nell'UE, gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte sei sulla base della situazione consolidata di tale ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e a svolgere le attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE".

6.  L'articolo 15 è soppresso.

7.  L'articolo 16 è soppresso.

8.  L'articolo 17 è soppresso.

9.  All'articolo 81, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"(a) la filiazione è:

(i)  un ente;

(ii)  un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

(iii)  un'impresa di investimento;".

10.  All'articolo 82, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"(a) la filiazione è:

(i)  un ente;

(ii)  un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

(iii)  un'impresa di investimento;".

11.  L'articolo 93 è così modificato:

(a)  il paragrafo 3 è soppresso;

(b)  i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

'4. Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, l'importo dei fondi propri dell'ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.

5. In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, l'importo dei fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.

6. Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 non si applicano.".

12.  La parte tre, titolo I, capo I, sezione 2, è soppressa il [5 anni dalla data di applicazione del regolamento (UE) ____/___IFR].

12 bis.  All'articolo 119, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

  "5.  Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti. Ai fini del presente paragrafo, i requisiti prudenziali definiti al regolamento (UE) ---/--- [IFR] sono considerati comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.".

13.  All'articolo 197, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"(c) "c) i titoli di debito emessi da enti e imprese di investimento, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o a una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;".

14.  All'articolo 202, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:".

15.  L'articolo 388 è soppresso.

16.  All'articolo 456, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono soppresse.

17.  All'articolo 493, il paragrafo 2 è soppresso.

18.  L'articolo 498 è soppresso.

19.  All'articolo 508, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 61

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:

(-1)  L'intestazione del titolo III è sostituita dalla seguente:

  "TRASPARENZA PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO NEGOZIAZIONI OTC E REGIME IN MATERIA DI DIMENSIONI DEI TICK DI NEGOZIAZIONE PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI".

(-1 bis)  È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 17 bisDimensioni dei tick di negoziazione

Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione in conformità dell'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE.".

(-1 ter)  All'articolo 40, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

  "Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'ESMA, e possono essere direttamente applicati a una società di gestione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE e a un gestore di fondi di investimento alternativi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE.".

(-1 quater)  All'articolo 42, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

  "Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'autorità competente, e possono essere direttamente applicati a una società di gestione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE e a un gestore di fondi di investimento alternativi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE.".

(1)  L'articolo 46 è così modificato:

  (-a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Un'impresa di un paese terzo può fornire i servizi di investimento o svolgere le attività di investimento elencati nell'allegato I, sezione A, punti 1), 2), 4), 5), 7), 8) e 9), della direttiva 2014/65/UE, con o senza servizi complementari alle controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE situati nell'Unione senza avervi stabilito una succursale se è registrata nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 47.";

(a)  al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) l'impresa ha stabilito i necessari dispositivi e procedure per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.";

(b)  è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. "6 bis. Le imprese di paesi terzi che forniscono servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo informano annualmente l'ESMA in merito a quanto segue:

(a)  l'entità e l'ambito dei servizi forniti e delle attività svolte dalle imprese nell'Unione;

(b)  il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi forniti e alle attività svolte di cui alla lettera a);

(c)  se sono state adottate disposizioni sulla protezione degli investitori e una descrizione dettagliata delle stesse;

(d)  la politica e le disposizioni di gestione del rischio applicate dall'impresa alla fornitura dei servizi e allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).";

(c)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

‘‘7. L'ESMA, in consultazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che l'impresa di un paese terzo richiedente è tenuta a fornire nella richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e le informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 6 bis.

L'ESMA trasmette detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [data da inserire].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(d)  è aggiunto il seguente paragrafo 8:

‘‘8. "8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato in cui presentare la richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e in cui comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.

L'ESMA trasmette detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [data da inserire].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.".

(2)   L'articolo 47 è così modificato:

(a)  al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura ▌di cui all'articolo 50 in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisce quanto segue:

(a)  che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione si conformano a requisiti prudenziali, organizzativi, di controllo interno e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva (UE) ----/--[IFD], nel regolamento (UE)----/---[IFR], nella direttiva 2014/65/UE e nelle misure di esecuzione adottate a norma di tali regolamenti e direttive;

(b)  che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione sono soggette a un'effettiva vigilanza e a misure di applicazione delle norme che garantiscono il rispetto dei pertinenti requisiti prudenziali, organizzativi, di controllo interno e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti; e

(c)  che il quadro normativo del paese terzo in questione prevede un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate conformemente ai regimi giuridici di paesi terzi.

Se i servizi forniti e le attività svolte da imprese di paesi terzi nell'Unione successivamente all'adozione della decisione di cui al primo comma hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l'Unione, i requisiti prudenziali, organizzativi, di controllo interno e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti di cui al primo comma possono essere considerati come aventi un effetto equivalente ai requisiti enunciati negli atti di cui al medesimo comma solo dopo una valutazione particolareggiata e granulare. Ai fini di tale valutazione, la Commissione inoltre valuta e considera la convergenza in materia di vigilanza tra il paese terzo interessato e l'Unione.";

Quando adotta la decisione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali nell'ambito della pertinente politica dell'Unione o come paese ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.";

(b)  al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"(c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese le indagini e le ispezioni in loco.";

(b bis)  è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 riguardo al chiarimento delle condizioni che la prestazione di servizi o lo svolgimento di attività sono tenuti a soddisfare per avere la probabilità di essere di rilevanza sistemica per l'Unione.";

(b ter)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

  "4. Un'impresa di un paese terzo cessa di avere i diritti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, qualora la Commissione adotti una decisione in conformità della procedura ▌di cui all'articolo 50, volta a revocare la sua decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo in relazione a detto paese terzo.";

(c)  è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

‘‘5. L'ESMA controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, le pratiche attuative e altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni in materia di equivalenza a norma del paragrafo 1 al fine di verificare se le condizioni in base alle quali sono state prese tali decisioni sono ancora soddisfatte. L'Autorità trasmette annualmente alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ▌sulle sue conclusioni.";

(c bis)  è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. La Commissione fornisce annualmente al Parlamento europeo un elenco delle decisioni in materia di equivalenza concesse, sospese o revocate, ivi compresa una spiegazione della logica alla base di tali decisioni;".

Articolo 62Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

(1)   All'articolo 4, punto 2, è aggiunto il seguente punto v):

"(v) in relazione al regolamento (UE) ----/---- [IFR] e alla direttiva (UE)----/--[IFD], le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE)----/--[IFD].".

PARTE X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63Entrata in vigore e data di applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Il presente regolamento si applica dal [18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

2 bis.  In deroga al paragrafo 2, l'articolo 61, punto -1, si applica a decorrere dal ... [20 giorni dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

3.  Ai fini dell'applicazione dei requisiti prudenziali delle imprese di investimento, i riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 negli altri atti dell'Unione si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo  Per il Consiglio

Il presidente          Il presidente

  • [1]    [GU C 0, 0.0.0000, pag. 0. / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].
  • [2]    [GU C 0, 0.0.0000, pag. 0. / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].
  • [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]   GU C […], […], pag. […].
  • [5]   GU C […], […], pag. […].
  • [6]   Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
  • [7]   Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
  • [8]   Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
  • [9]   Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1).
  • [10]   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
  • [11]   Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
  • [12]  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
  • [13]   Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
  • [14]    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
  • [15]   Decisione 2004/10/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato bancario europeo (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36).
  • [16]   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Requisiti prudenziali delle imprese di investimento

Riferimenti

COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.12.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

18.1.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

18.1.2018

BUDG

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

AFCO

18.1.2018

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

DEVE

31.1.2018

BUDG

24.1.2018

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

AFCO

26.2.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Esame in commissione

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Approvazione

24.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

8

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Julia Pitera, Sabine Verheyen

Deposito

27.9.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

33

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

8

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2018
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