RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare
10.10.2018 - (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Paolo De Castro
Relatore per parere (*): Marc Tarabella
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
- PARERE della commissione per lo sviluppo
- PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0173),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0139/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché il contributo del Senato rumeno in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0309/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Nel 2010, il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare guidato dalla Commissione ha approvato una serie di principi di buone prassi nelle relazioni verticali nella filiera alimentare concordati dalle organizzazioni che rappresentano la maggioranza degli operatori della filiera alimentare. Tali principi sono diventati la base per l'iniziativa della filiera avviata nel 2013. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 ter) Nel 2011, l'OCSE ha adottato le linee guida aggiornate per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile delle imprese, che rappresentano la più ampia raccolta esistente di raccomandazioni promosse dai governi e coprono tutti i principali aspetti dell'etica aziendale. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Nella filiera alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di transito "dal produttore al consumatore". Gli operatori commercializzano i prodotti alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, per uso alimentare, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare. |
(3) Nella filiera agricola e alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, importazione, esportazione, commercializzazione, distribuzione, vendita al dettaglio e vendita al consumatore finale dei prodotti agricoli e alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di consegna dei prodotti. Gli operatori commercializzano i prodotti agricoli e alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, per uso alimentare, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli per uso come prodotti agricoli e alimentari. |
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(La sostituzione di "filiera alimentare" con "filiera agricola e alimentare" si applica in tutto il testo; l’approvazione dell’emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera alimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera. Quasi sempre i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni. |
(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera agricola e alimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono persino più dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera agricola e alimentare, sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Spesso i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni, ma tutti i produttori, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Indipendentemente dalle dimensioni degli operatori, le differenze nel potere contrattuale si associano al grado di dipendenza, in particolare dipendenza economica, del fornitore rispetto all'acquirente. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurne la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, a condizione che tutti questi soggetti rientrino nella definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE12 della Commissione12. Tali fornitori di micro, piccole o medie dimensioni sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria sulle piccole e medie imprese causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi di piccole e medie dimensioni nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati. |
(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurne la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti agricoli e alimentari, incluse le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le cooperative. La pressione finanziaria causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, pertanto le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati. |
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12 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
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Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) poiché il luogo di stabilimento di un acquirente non sempre è lo stesso luogo in cui vengono consegnati e commercializzati i prodotti agricoli e alimentari, le norme pertinenti dovrebbero applicarsi a tutti gli acquirenti, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, quando i prodotti acquistati sono destinati alla filiera agricola e alimentare dell’Unione. Al fine di rafforzare l'attuazione e il rispetto della presente direttiva da parte degli operatori stabiliti al di fuori dell'Unione, la Commissione dovrebbe inserire clausole specifiche negli accordi commerciali bilaterali che l'Unione conclude con i paesi terzi. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a includere nel campo di applicazione della direttiva quegli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'UE, acquistano e vendono prodotti sul mercato dell'UE, e ad evitare che un acquirente possa sottrarsi alle disposizioni trasferendo semplicemente il proprio luogo di stabilimento al di fuori dell'UE. | |
Il presente emendamento mira a includere nell'ambito di applicazione della direttiva gli acquirenti che, pur essendo stabiliti al di fuori dell'UE, acquistano e vendono prodotti sul mercato dell'UE. Per rafforzare l'attuazione e il rispetto delle norme della direttiva, la Commissione è invitata a inserire clausole specifiche negli accordi commerciali bilaterali conclusi dall'Unione con i paesi terzi. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 ter) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi accessori alla vendita di prodotti agricoli e alimentari. Servizi quali il trasporto, la disinfezione o la fatturazione non dovrebbero essere considerati come accessori alla vendita di prodotti agricoli e alimentari e non dovrebbero quindi rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Quando vendono prodotti alimentari ad acquirenti stabiliti nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione. |
(8) Quando vendono prodotti agricoli e alimentari ad acquirenti, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione. |
Motivazione | |
La quota di entrate sempre più esigue percepita dai produttori su piccola scala e dai lavoratori dei paesi in via di sviluppo e le condizioni di lavoro a cui sono soggetti per effetto delle pratiche commerciali sleali mettono a repentaglio la politica di sviluppo dell'Unione e i suoi obiettivi nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Lo squilibrio di potere nella catena di approvvigionamento e le pratiche commerciali sleali dei supermercati hanno gravi conseguenze, poiché generano significative ripercussioni sociali e ambientali, o le amplificano, nella maggior parte dei paesi che producono prodotti agricoli e nei paesi poveri, fra cui il diniego di diritti umani fondamentali, la discriminazione di genere, l'impossibilità di percepire un reddito di sussistenza e lunghi orari di lavoro. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Le norme pertinenti dovrebbero applicarsi al comportamento commerciale degli operatori della filiera alimentare di dimensioni più grandi, vale a dire non medio-piccoli, poiché sono loro a possedere normalmente un maggior potere contrattuale relativo negli scambi commerciali con i fornitori di piccole e medie dimensioni. |
(9) Le norme pertinenti dovrebbero applicarsi a tutti gli operatori commerciali della filiera agricola e alimentare. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere i fornitori e gli acquirenti medio-piccoli dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. |
(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere tutti i fornitori e tutti gli acquirenti indipendentemente dalle loro dimensioni dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera agricola e alimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano. |
(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto agricolo o alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, o in collegamento con la prestazione di servizi accessori alla vendita di tale prodotto da parte dell'acquirente o di un gruppo di acquirenti al fornitore, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nel decidere se una singola pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno operare una distinzione tra le pratiche che sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura fra le parti e quelle messe in atto dopo l'inizio dell'operazione, senza essere state preventivamente concordate in termini chiari ed univoci, in modo tale da vietare unicamente le modifiche unilaterali e retroattive apportate alle condizioni pertinenti dell'accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali sono però considerate sleali per loro stessa natura e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti di non considerarle tali. |
(12) Nel decidere se una singola pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno operare una distinzione tra le pratiche che non derivano dallo sfruttamento di una dipendenza economica del fornitore dall’acquirente e sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura fra le parti e quelle messe in atto dopo l'inizio dell'operazione, senza essere state preventivamente concordate in termini chiari ed univoci, in modo tale da vietare unicamente le modifiche unilaterali apportate alle condizioni pertinenti dell'accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali sono però considerate sleali per loro stessa natura e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti di non considerarle tali. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Quando una denuncia è trasmessa a un'autorità di contrasto, l'onere di provare che l'accordo di fornitura prevede la pratica commerciale in questione in termini chiari e univoci dovrebbe spettare all'acquirente; |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 ter) Un pagamento da parte di un acquirente a un fornitore oltre un termine ragionevole, che dovrebbe essere fissato nella presente direttiva, dovrebbe essere considerato una pratica commerciale sleale ed essere vietato. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare le norme sulle condizioni di pagamento stabilite nello statuto di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, comprese le cooperative, se tale statuto contempla disposizioni che consentano ai membri di controllare democraticamente la loro organizzazione e le sue decisioni, o accordi, decisioni e pratiche concordate all'interno di organizzazioni interprofessionali riconosciute, il cui scopo è modificare le condizioni di pagamento relative ai prodotti agricoli e alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione di un sistema di qualità dell'Unione. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 12 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 quater) Il ricorso a contratti scritti nella filiera agricola e alimentare rafforza la responsabilità degli operatori e contribuisce ad evitare determinate pratiche commerciali sleali, e sensibilizza maggiormente circa la necessità di prendere in migliore considerazione i segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda. Al fine di incentivare l'utilizzo di tali contratti, i fornitori o le loro associazioni dovrebbero avere il diritto di richiedere un contratto scritto. Il rifiuto da parte di un acquirente di concludere un contratto scritto con un fornitore, nonostante il fornitore abbia richiesto un tale contratto a norma della presente direttiva, quando le condizioni sono state concordate tra le parti, dovrebbe essere considerato una pratica commerciale sleale e vietato. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 12 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 quinquies) I sistemi di etichettatura nutrizionale che non forniscono ai consumatori informazioni complete, imposti unilateralmente ai fornitori dagli acquirenti, potrebbero discriminare i produttori ed essere fuorvianti per i consumatori al momento della scelta dei prodotti. L'imposizione di tali sistemi dovrebbe poter essere fatta rientrare nella definizione di pratica commerciale sleale. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di garantire un'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità di contrasto incaricata di farli rispettare. L'autorità dovrebbe essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. Quando un denunciante chiede che la sua identità rimanga riservata per paura di ritorsioni, l'autorità di contrasto dello Stato membro dovrebbe rispettare tale richiesta. |
(13) Al fine di garantire un'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità di contrasto incaricata di farli rispettare. L'autorità dovrebbe essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. Quando è presentata una denuncia, l'autorità di contrasto dello Stato membro interessato deve garantire, in conformità del diritto nazionale, che l'identità del denunciante resti anonima per paura di ritorsioni. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Al fine di garantire un'efficace applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali, le autorità di contrasto designate dovrebbero avere tutte le risorse, il personale e le competenze necessari a loro disposizione. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto. |
(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o fornitori o associazioni di tali organizzazioni, comprese organizzazioni rappresentative che conoscono le pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare, possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) È opportuno prestare particolare attenzione alla tutela dell'identità dei denuncianti e delle altre vittime di pratiche sleali qualora l'autorità adempia all'obbligo di pubblicare le sue decisioni in conformità della presente direttiva. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni. Esse dovrebbero avere il potere di ordinare, se del caso, la cessazione di una pratica vietata. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere sanzioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera. |
(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni. Esse dovrebbero essere organismi imparziali, senza alcun conflitto di interesse con operatori della filiera agricola e alimentare e con una conoscenza approfondita del funzionamento della filiera agricola e alimentare. Esse dovrebbero garantire l'equo e corretto funzionamento della filiera agricola e alimentare e dovrebbero avere il potere di esigere che l’acquirente ponga immediatamente termine, se del caso, a una pratica vietata. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere multe e altre sanzioni altrettanto efficaci e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. Al momento di determinare la sanzione da applicare si dovrebbe tenere conto di eventuali violazioni ripetute. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva, in particolare riguardo alle sanzioni. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi tutte le pertinenti informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Un'autorità di contrasto dovrebbe informare il denunciante, entro un termine ragionevole, circa la sua decisione di dare o meno seguito alla denuncia. La decisione di respingere la denuncia dovrebbe essere soggetta a controllo giurisdizionale. Se ritiene che vi siano motivi sufficienti per dare seguito a una denuncia, l'autorità di contrasto dovrebbe condurre un'inchiesta che dovrebbe essere conclusa entro un termine ragionevole. Qualora venga accertata una violazione della presente direttiva, l'autorità di contrasto dovrebbe imporre all'acquirente di cessare prontamente la pratica commerciale vietata e imporre una sanzione pecuniaria e altra sanzione altrettanto efficace, in conformità del diritto nazionale. La sanzione, sia essa pecuniaria o di altro tipo, dovrebbe essere efficace, proporzionata al danno causato e dissuasiva e tenere conto della natura, della durata e della gravità della violazione. Al momento di determinare la sanzione pecuniaria o di altro tipo da applicare si dovrebbe tenere conto di eventuali violazioni ripetute da parte dello stesso acquirente. L'autorità di contrasto dovrebbe potersi astenere dall'adottare una siffatta misura qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni. L’autorità di contrasto dovrebbe poter pubblicare le sue decisioni in merito alle sanzioni imposte. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 ter) Fatti salvi i poteri e gli obblighi delle loro autorità di contrasto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a procedure efficaci ed indipendenti di mediazione o ad un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie in caso di controversia tra un fornitore e un acquirente dovuta a pratiche commerciali sleali quali definite nella presente direttiva. Il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie non dovrebbe pregiudicare il diritto del fornitore di presentare una denuncia. La Commissione dovrebbe poter facilitare il dialogo e lo scambio di prassi comprovate circa l'uso della mediazione o di un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie a livello di Unione. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 15 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 quater) È necessario istituire una "rete dei servizi di contrasto dell'Unione" ("la rete"), gestita dalla Commissione, avente l'obiettivo di coordinare e agevolare in modo coordinato e sistematico lo scambio di informazioni e di migliori pratiche riguardo alla legislazione nazionale e all'esperienza in materia di applicazione degli Stati membri, per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. La rete dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la comprensione comune riguardo a quali tipi specifici di pratiche commerciali dovrebbero essere considerati pratiche commerciali sleali e ad affrontare meglio potenziali pratiche commerciali sleali transfrontaliere. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per favorire un'attuazione efficace, la Commissione dovrebbe contribuire all'organizzazione di riunioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri in cui sia possibile scambiarsi le migliori pratiche e condividere le informazioni pertinenti. Per agevolare questo tipo di scambi, la Commissione dovrebbe creare e gestire un apposito sito Internet. |
(16) Per favorire un'attuazione efficace, la Commissione dovrebbe contribuire all'organizzazione delle riunioni della rete, in cui sia possibile scambiarsi le migliori pratiche e condividere le informazioni pertinenti. Per agevolare questo tipo di scambi, la Commissione dovrebbe creare e gestire un apposito sito Internet. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere norme di più ampia portata già in vigore o di adottare in futuro simili norme, entro i limiti del diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. Le norme si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie. |
(17) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere norme vigenti più rigorose riguardo alle pratiche commerciali sleali individuate nella presente direttiva o ad altre, o di adottare in futuro simili norme, entro i limiti del diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno, in particolare i principi della libera circolazione dei beni e dei servizi, la libertà di stabilimento, la non discriminazione e l'accesso a un controllo giurisdizionale imparziale e indipendente. Le norme sarebbero soggette a una procedura di pre-notifica e si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori di piccole e medie dimensioni, anche degli acquirenti di prodotti alimentari di piccole e medie dimensioni lungo la filiera alimentare, |
(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. |
1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. |
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(La sostituzione di "filiera alimentare" con "filiera agricola e alimentare" si applica in tutta la direttiva) |
Motivazione | |
L’emendamento mira a tutelare gli agricoltori, ampliando l’ambito di applicazione a tutti i prodotti compresi nell’allegato I del trattato, poiché le pratiche commerciali sleali possono incidere anche sui produttori che vendono prodotti agricoli non trasformati non destinati al consumo umano (ad esempio fiori, mangimi e altri). | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore che è una piccola e media impresa nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa. |
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate in relazione alle vendite di prodotti agricoli e alimentari da parte di un fornitore ad un acquirente, nonché ai servizi correlati prestati da un acquirente ad un fornitore che sono accessori alla vendita di prodotti agricoli e alimentari. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera –a (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-a) "pratica commerciale sleale": qualsiasi pratica che: |
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– si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; |
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– imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; o |
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– imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto; |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
-a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista prodotti alimentari nel quadro di un'operazione commerciale. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
-a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che acquista prodotti agricoli e alimentari da distribuire nell’Unione a fini commerciali e/o presta servizi accessori alla vendita di tali prodotti. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che vende prodotti alimentari. Il termine "fornitore" può includere un gruppo di tali produttori agricoli o di tali persone fisiche e giuridiche, comprese le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori; |
b) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che vende prodotti agricoli e alimentari. Il termine "fornitore" può includere un gruppo di tali produttori agricoli o di tali persone fisiche e giuridiche, comprese le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le cooperative; |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) “dipendenza economica”: una relazione tra un fornitore e un acquirente con diverso potere contrattuale, in cui il fornitore dipende dall’acquirente a causa della reputazione dell’acquirente, della sua quota di mercato, della mancanza di sufficienti possibilità alternative di vendita o perché l'ammontare complessivo fatturato dal fornitore all'acquirente costituisce un importo significativo del fatturato del fornitore; |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b ter) "accordo di fornitura": un accordo tra un fornitore e un acquirente che indica in modo chiaro e trasparente gli elementi pertinenti dell'accordo commerciale, compresi i nomi delle parti, i loro diritti e obblighi, il prezzo, la durata, i termini di consegna, i termini di pagamento nonché la causa, l'esecuzione del contratto e l'effetto della risoluzione del contratto; |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) "piccola e media impresa": un'impresa ai sensi della definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione14; |
soppresso |
_________________ |
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14 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). |
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Motivazione | |
Dato che uno degli emendamenti precedenti elimina dal testo le piccole e medie imprese, la loro definizione diventa obsoleta. | |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) "prodotti alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione; |
d) "prodotti agricoli e alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione; |
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(La modifica si applica all’intero testo; l’approvazione dell’emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) "prodotti alimentari con marchi privati": prodotti alimentari venduti con i marchi dei rivenditori; |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) "prodotti alimentari deperibili": i prodotti alimentari che diventano inadatti al consumo umano se non immagazzinati, trattati, imballati o altrimenti conservati onde evitare che diventino inadatti a tale tipo di consumo. |
e) "prodotti agricoli e alimentari deperibili": i prodotti agricoli e alimentari che sono naturalmente idonei alla commercializzazione e ad un uso corretto per un periodo massimo di trenta giorni o che deperiscono rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di idonee condizioni di conservazione. |
Motivazione | |
Emendamento volto a fornire un chiarimento. | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) "prodotti non deperibili": prodotti diversi da quelli di cui alla lettera e). |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno le seguenti pratiche commerciali sleali siano vietate: |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante per prodotti alimentari deperibili dopo oltre 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti alimentari deperibili, se tale data è successiva. Il divieto lascia impregiudicate: |
a) l'acquirente versa al fornitore dopo oltre: |
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- 30 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna contrattuale dei prodotti agricoli e alimentari deperibili; o |
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- 60 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari non deperibili, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna contrattuale dei prodotti agricoli e alimentari non deperibili. |
|
Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni di vendita e per i servizi resi quando l'acquirente è un'autorità pubblica, tali pratiche siano parimenti vietate; |
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I divieti lasciano impregiudicate: |
- le conseguenze dei ritardi di pagamento e i mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2011/7/UE; |
- le conseguenze dei ritardi di pagamento e i mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2011/7/UE; |
|
- le norme in materia di termini di pagamento stabilite nello statuto di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, comprese le cooperative, di cui un produttore agricolo è membro o fornitore, ove tale statuto contenga disposizioni che consentono ai membri di controllare democraticamente la loro organizzazione e le sue decisioni; |
- la possibilità che un acquirente e un fornitore concordino una clausola di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15; |
- la possibilità che un acquirente e un fornitore concordino una clausola di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15; |
|
- accordi, decisioni e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 intese a modificare le modalità di pagamento relative alle operazioni concernenti prodotti agricoli e alimentari che rientrano in un regime di qualità istituito conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
____________ |
_______________ |
15 Regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
15 Regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; |
b) l'acquirente annulla unilateralmente ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili senza concordare con il fornitore un risarcimento integrale, con un preavviso inferiore a 60 giorni dalla data di consegna contrattuale dei prodotti; |
Motivazione | |
L'emendamento mira a definire meglio il concetto di "breve preavviso" (quando un acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili) con un termine fisso di 60 giorni. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari; |
c) l'acquirente impone unilateralmente modifiche alle condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, alla modalità, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi dei prodotti agricoli e alimentari o dei servizi connessi alla vendita di tali prodotti; |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c bis) l'acquirente risolve unilateralmente l'accordo di fornitura; |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c ter) l'acquirente pone fine unilateralmente ai contratti di fornitura in periodi caratterizzati da prezzi in calo; |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c quater) l'acquirente ottiene o cerca di ottenere dal fornitore un vantaggio che non corrisponde ad alcuna controprestazione o servizio commerciale effettivamente reso o che è manifestamente sproporzionato rispetto al valore della controprestazione o del servizio reso; |
Motivazione | |
L'emendamento intende inserire tra le pratiche commerciali sleali il tentato o l'effettivo ottenimento di un vantaggio che non corrisponde ad alcun servizio o controprestazione reale o che è manifestamente sproporzionato rispetto al valore del servizio o della controprestazione. | |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c quinquies) l'acquirente esige successivamente dei pagamenti senza fornire in cambio alcun servizio; |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c sexies) l'acquirente ottiene o cerca di ottenere dal fornitore specifiche condizioni con la minaccia di una parziale o totale eliminazione dal listino dei prodotti agricoli o alimentari del fornitore; |
Motivazione | |
L'emendamento mira a inserire tra le pratiche commerciali sleali il tentato o l'effettivo ottenimento di condizioni specifiche con la minaccia di una parziale o totale eliminazione dal listino dei prodotti agricoli del fornitore. | |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c septies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c septies) l'acquirente impone o tenta di imporre al fornitore un significativo squilibrio di diritti e obblighi nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto; |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c octies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c octies) l'acquirente impone o tenta di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato o sproporzionato dei rischi economici dell'acquirente; |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c nonies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c nonies) l'acquirente trasferisce unilateralmente al fornitore il rischio legato alla vendita; |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c decies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c decies) l'acquirente impone sistemi di sconto e compensi per l'inserimento in listino; |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c undecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c undecies) l'acquirente fa ricorso ad aste elettroniche inverse, o ad aste al doppio ribasso, per abbassare i prezzi. Tali aste non sono normate e sono tali da non garantire la trasparenza delle contrattazioni, della formazione del prezzo e dei partecipanti all'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di qualità e di origine certificata UE e non; |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c duodecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c terdecies) sono create associazioni in gruppi d'acquisto di commercianti al dettaglio e all'ingrosso; |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore. |
d) l'acquirente esige che il fornitore paghi per gli sprechi di prodotti agricoli e alimentari consegnati entro i termini convenuti e con la qualità concordata nel contratto che si verificano quando tali prodotti sono di proprietà dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore; |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) quando tra un acquirente e un fornitore sono state concordate le condizioni, ma l'acquirente rifiuta di concludere un contratto scritto con tale fornitore nonostante quest'ultimo abbia richiesto tale contratto a norma dell'articolo 3 bis, o l'acquirente rifiuta di fornire al fornitore informazioni sufficientemente dettagliate e inequivocabili sull'accordo di fornitura di cui all'articolo 2, lettera b ter); |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d ter) l'acquirente condivide con terzi o utilizza in modo improprio, intenzionalmente o meno, informazioni riservate relative al contratto di fornitura, incluse informazioni commerciali sensibili comunicategli dal fornitore; |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d quater) un acquirente conduce attività di comunicazione o promozionali o politiche commerciali che, anche in ragione della loro durata nel tempo, ledono, o rischiano di ledere, l'immagine di prodotti recanti un'indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento (CE) n. 110/2008 o del regolamento (UE) n. 251/2014; |
Motivazione | |
I prodotti recanti indicazioni geografiche specifiche spesso subiscono una vasta gamma di pratiche promozionali (quali vendita sottocosto, aste al ribasso, promozioni per un tempo eccessivo) che hanno l'effetto di una svalutazione economica o commerciale per l'immagine di quello stesso prodotto. Questa misura consentirebbe ai fornitori di poter intervenire non solo contro la contraffazione ma anche a contrasto di queste pratiche commerciali svalorizzanti e sleali. | |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d quinquies) l'acquirente mette in atto una ritorsione commerciale, o minaccia di farlo, nei confronti del fornitore per mezzo di pratiche come la cancellazione di prodotti dal listino, l'interruzione dei servizi di condivisione dei dati, le promozioni eccessive, i ritardi di pagamento, le trattenute unilaterali e/o il blocco delle promozioni, al fine ottenere condizioni migliori nei contratti esistenti o nel negoziare nuovi contratti; |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d sexies) l'acquirente mette in atto una ritorsione commerciale, o minaccia di farlo, nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali che gli competono, compresa la presentazione di una denuncia e la cooperazione con le autorità di contrasto nazionali; |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d septies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d septies) l'acquirente rifiuta di adottare misure commerciali se un fornitore si avvale dei suoi diritti contrattuali, comprese la presentazione di un reclamo e la cooperazione con le autorità nazionali di contrasto, o minaccia il fornitore con misure corrispondenti; |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d octies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d octies) l'acquirente impone unilateralmente norme di qualità non basate sulla normativa in vigore o sui regimi di qualità, le conoscenze scientifiche o le pratiche correnti, il che potrebbe avere un effetto distorsivo sugli scambi; |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d nonies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d nonies) l'acquirente fissa disposizioni in materia di tutela ambientale e di benessere degli animali che vanno oltre le norme giuridiche vigenti; |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d decies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d decies) l'acquirente utilizza criteri relativi alla durata minima alla ricezione eccessivamente restrittivi al fine di rifiutare un ordine precedentemente concordato o di rifiutare un ordine che, per motivi non dovuti al fornitore, non è stato evaso abbastanza velocemente; |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d undecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d undecies) l'acquirente effettua un addebito unilaterale che riguarda o costituisce una modifica retroattiva, seppur non contrattuale, delle condizioni indicate nei contratti di fornitura, nonché trattenute di importi, senza il preventivo consenso della controparte, sull'ammontare fatturato per la fornitura di beni o servizi; |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d duodecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d duodecies) l'acquirente subordina la conclusione dell'accordo di fornitura al pagamento di una tassa annuale e applica tale tassa retroattivamente; |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d terdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d terdecies) l'acquirente subordina la collaborazione commerciale e la conclusione dell'accordo di fornitura alla compensazione sotto forma di merci e servizi; |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quaterdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d quaterdecies) l'acquirente impone un pagamento per l'inserimento in listino del prodotto agricolo o alimentare del fornitore; |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quindecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d quindecies) l'acquirente impone un pagamento per lo stoccaggio e la gestione dopo la consegna del prodotto agricolo o alimentare; |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d sexdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d sexdecies) l'acquirente impone un pagamento per servizi non prestati o per servizi prestati sebbene non pattuiti tra le parti contrattuali; |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d septdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d septdecies) l'acquirente impone un pagamento per la riduzione del fatturato, delle vendite o del margine del fornitore a causa della diminuzione delle vendite di un determinato prodotto agricolo o alimentare; |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d octodecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d octodecies) l'acquirente subordina la stipula dell'accordo di fornitura e la collaborazione commerciale all'obbligo di partecipare a sconti o azioni di riduzione del prezzo di acquisto a spese del fornitore; |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d novodecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d novodecies) l'acquirente impone un pagamento per la conclusione dell'accordo di fornitura con il fornitore non proporzionato alle spese amministrative che deve sostenere il fornitore; |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d vicies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d vicies) l'acquirente riduce in modo non trasparente la quantità e/o il valore dei prodotti agricoli o alimentari di qualità standard; |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d unvicies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d unvicies) l'acquirente si rifiuta di offrire al fornitore una descrizione di qualsiasi trattamento differenziato concesso al fornitore rispetto ai propri marchi. |
|
Tale descrizione deve almeno includere ogni trattamento diversificato nel senso di misure o procedure specifiche in relazione: |
|
a) all'accesso a dati personali o di altro tipo raccolti in relazione alla vendita di prodotti agricoli o alimentari; |
|
b) all'inserimento in listino, alla visualizzazione, alla classificazione e a qualsiasi altro fattore che influenza la decisione di acquisto dei consumatori; |
|
c) a qualsiasi remunerazione diretta o indiretta per l'utilizzo dei servizi forniti dall'acquirente; |
|
d) all'accesso o alle condizioni di utilizzo di servizi direttamente connessi all'accordo di fornitura; |
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d duovicies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d duovicies) l'acquirente impone sanzioni sproporzionalmente elevate rispetto al valore e all'importanza dell'oggetto dell'obbligo; |
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d tervicies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d tervicies) l'acquirente impone al fornitore un trasferimento integrale, parziale o preventivo dei pagamenti diretti di cui quest'ultimo può beneficiare a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
Motivazione | |
Il presente emendamento mira a vietare il trasferimento dei pagamenti diretti, così come sostenuto dalla Commissione europea nel suo intervento in merito alle sentenze nelle cause Harms, C-434/08, e Arts, C-227/16, nel quale afferma che il trasferimento dei diritti all'aiuto rappresenta un modo per aggirare la reale finalità degli aiuti all'agricoltura. | |
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quatervicies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d quatervicies) l'acquirente è eliminato dal listino senza preavviso ragionevole, senza una spiegazione scritta della decisione e senza vere motivazioni commerciali; |
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quinvicies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d quinvicies) l'acquirente obbliga il fornitore a pagare il personale incaricato di organizzare gli spazi di vendita o gestione dei prodotti agricoli e alimentari; |
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d sexvicies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d sexvicies) l'acquirente esige dal fornitore il risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi ai suoi prodotti; |
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d septvicies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d septvicies) l'acquirente esige che i fornitori si facciano carico dei costi che ha sostenuto a causa di un errore nelle previsioni, salvo nel caso in cui: |
|
– l'acquirente abbia preparato tali previsioni in buona fede e con diligenza, e dopo avere consultato il fornitore; |
|
– l'accordo di fornitura preveda una clausola esplicita e univoca secondo la quale il risarcimento integrale non è opportuno; |
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis bis) l'acquirente, attraverso l'accordo di fornitura, obbliga il fornitore a non vendere i prodotti agricoli o alimentari ad altri acquirenti e/o trasformatori a prezzi inferiori a quelli pagati dall'acquirente e/o trasformatore; |
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis ter) l'acquirente minaccia, direttamente o indirettamente, di eliminare dal listino i prodotti del fornitore qualora quest'ultimo non soddisfi o non intenda soddisfare le richieste dell'acquirente di ridurre i prezzi; |
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis quater) l'acquirente costringe il fornitore a fabbricare lo stesso prodotto da vendere con il marchio di proprietà del rivenditore allo stesso costo o a un costo inferiore rispetto al prodotto con il marchio del fornitore; |
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis quinquies) l'acquirente restituisce al fornitore i prodotti alimentari invenduti a spese del fornitore e senza alcun pagamento per tali prodotti invenduti; |
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura: |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura o in qualsiasi accordo successivo tra l'acquirente e il fornitore durante il periodo di validità dell'accordo di fornitura, o se sono il risultato di un abuso della dipendenza economica del fornitore dall'acquirente, che ha permesso all'acquirente di imporre tali termini: |
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti alimentari rimasti invenduti; |
soppresso |
Motivazione | |
Trasferito all'articolo 3, paragrafo 1. | |
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) l'acquirente elimina i prodotti dall'elenco dei prodotti contrattuali che il fornitore consegna all'acquirente o riduce significativamente gli ordini di un determinato prodotto agricolo o alimentare senza preavviso scritto entro il termine stabilito dall'accordo o entro un termine non inferiore a 30 giorni nel caso in cui non sia stabilito dall'accordo; |
Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) il fornitore paga i costi di promozione dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente. Prima di una promozione e se tale promozione è avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifica il periodo e indica la quantità prevista dei prodotti alimentari da ordinare; |
c) il fornitore paga i costi di promozione o di pubblicità dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente. Prima di una promozione e se tale promozione è avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifica il periodo e indica la quantità prevista dei prodotti alimentari da ordinare; |
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) l'acquirente vende prodotti agricoli e alimentari al di sotto del prezzo di acquisto indicato in fattura, dedotta la quota proporzionale degli sconti inseriti in fattura, più le spese di trasporto e le tasse applicate sulla transazione, quale meccanismo di marketing, e la perdita o il costo è in definitiva a carico del fornitore; |
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d ter) l'acquirente trasferisce al fornitore i costi di trasporto e di immagazzinamento dei prodotti; |
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d quater) l'acquirente obbliga il fornitore a consegnare i prodotti soltanto alle piattaforme del fornitore. |
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le pratiche commerciali di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), siano vietate se i successivi pagamenti del fornitore all'acquirente non sono correlati ai costi sostenuti da quest'ultimo. |
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Quando una denuncia relativa a una pratica di cui al paragrafo 2 è trasmessa a un'autorità di contrasto, spetta all'acquirente l'onere di provare che l'accordo di fornitura prevede la pratica commerciale in questione in termini chiari e univoci; |
Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 quater. Gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, di cui all'articolo 2, lettera -a), oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. |
Motivazione | |
L'emendamento chiarisce la possibilità per gli Stati membri di adottare un approccio più ambizioso per quanto riguarda il numero di pratiche commerciali sleali che intendono vietare. | |
Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se l'acquirente chiede un pagamento nelle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'acquirente fornisce al fornitore, qualora questi ne faccia richiesta, una stima dei pagamenti unitari o complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), anche una stima dei costi e i criteri alla base di tale stima. |
3. Se l'acquirente chiede un pagamento nelle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'acquirente fornisce al fornitore una stima dei pagamenti unitari o complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), anche una stima dei costi e i criteri alla base di tale stima. Tali stime sono fornite per iscritto dall'acquirente e approvate dal fornitore prima della prestazione del servizio in questione. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a garantire ai fornitori certezza e trasparenza maggiori per quanto riguarda i servizi per i quali pagano. | |
Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono affinché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscano disposizioni imperative prioritarie applicabili a tutte le situazioni che rientrano nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscano disposizioni imperative prioritarie applicabili a tutte le situazioni che rientrano nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti. Gli Stati membri possono adottare norme che vanno oltre i divieti previsti per ciascuna delle pratiche commerciali sleali di cui ai paragrafi 1 e 2. |
Motivazione | |
L'emendamento chiarisce la possibilità per gli Stati membri di adottare un approccio più ambizioso per quanto riguarda i divieti elencati all'articolo 3. | |
Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali o le prassi che escludono gli interessi di mora per i ritardi di pagamento siano vietate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2011/7/UE. |
Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Rapporti contrattuali |
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1. Un fornitore può esigere che qualsiasi fornitura dei suoi prodotti agricoli e alimentari a un acquirente sia oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte del primo acquirente. |
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2. Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1: |
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(a)è stipulato/a prima della consegna; |
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b) è stipulato/a per iscritto; nonché |
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c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi: |
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i) il prezzo da pagare alla consegna, che: |
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– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o |
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– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; |
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ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne; |
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iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; |
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iv) precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento; |
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v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli; nonché |
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vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore. |
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3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli articoli 125, 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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4. Gli Stati membri possono individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche in materia di contrattualizzazione a lungo termine, al fine di rafforzare la posizione negoziale dei produttori nella filiera agricola e alimentare. |
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica incaricata di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (di seguito, "autorità di contrasto"). |
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche incaricate di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (di seguito, "autorità di contrasto") e informa la Commissione della designazione. |
Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Se uno Stato membro designa più di una autorità di contrasto nel suo territorio, esso designa un unico punto di contatto per la cooperazione tra le autorità di contrasto e per la cooperazione con la Commissione. |
Emendamento 104 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Autorità di contrasto competente |
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1. L'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di aver posto in essere una pratica commerciale vietata è competente per indagare sulle pratiche commerciali sleali poste in essere dall'acquirente. |
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2. Se un fornitore consegna i propri prodotti a un destinatario collegato all'acquirente ma stabilito in uno Stato membro che non corrisponde al luogo di stabilimento dell'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata, l'autorità di contrasto di tale Stato membro è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali commesse dall'acquirente. Il destinatario dei prodotti è considerato responsabile in solido per le infrazioni commesse. |
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3. Se l'acquirente è stabilito al di fuori dell'Unione, l'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali poste in essere nei confronti del fornitore. |
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4. L'autorità di contrasto è inoltre competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali relative alla prestazione di servizi collegati all'accordo di fornitura. L'acquirente è considerato responsabile in solido delle eventuali violazioni commesse da un fornitore terzo di servizi correlati. |
Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. |
1. Le denunce sono presentate all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Se l'acquirente è stabilito al di fuori dell'Unione, la denuncia è presentata all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è ubicato il fornitore. Tale autorità di contrasto interviene. |
Emendamento 106 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Un fornitore può presentare una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito. L'autorità di contrasto di tale Stato membro trasmette la denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Tale autorità di contrasto interviene. |
Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia. |
2. Le organizzazioni di produttori o di fornitori o le associazioni di organizzazioni di produttori o di fornitori, le organizzazioni che lavorano con produttori che sono a conoscenza delle pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare e le organizzazioni rappresentative, di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia e di essere adeguatamente coinvolti nel procedimento. |
Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità di contrasto garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante, se da lui appositamente richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione in un'eventuale richiesta di trattamento riservato. |
3. L'autorità di contrasto garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione in un'eventuale richiesta di trattamento riservato. Durante l'intera procedura, le autorità di contrasto garantiscono la riservatezza del processo e di qualsiasi informazione sensibile, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali di entrambe le parti. |
Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Qualora tali informazioni vengano tuttavia rese pubbliche, l'acquirente non può, sulla base di dette informazioni, compiere alcuna azione pregiudizievole in relazione al fornitore. Qualora l'acquirente violi tale divieto, l'acquirente è responsabile del risarcimento dei danni arrecati al fornitore, quali perdite subite, mancati guadagni e danni alla reputazione. |
Emendamento 110 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se l'autorità di contrasto ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione. |
soppresso |
Emendamento 111 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. La Commissione elabora una guida multilingue, che rende disponibile sul proprio sito Internet, in cui spiega come redigere una denuncia e quali tipi di informazioni devono essere fornite alle rispettive autorità di contrasto nell'Unione per stabilire se sia possibile aprire un'indagine formale. |
Motivazione | |
Spesso le PMI non hanno le conoscenze e le competenze per difendere i propri diritti, in particolare nel caso delle PMI dei paesi in via di sviluppo. La consulenza e il sostegno della Commissione sono pertanto indispensabili affinché le PMI siano in grado di tutelare e di far rispettare i propri diritti. | |
Emendamento 112 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto disponga di strumenti idonei e conferiscono a quest'ultima i seguenti poteri: |
Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di contrasto dispongano di strumenti idonei e delle risorse necessarie, nonché di risorse di bilancio e competenze sufficienti, per garantire il corretto ed equo funzionamento della filiera agricola e alimentare. Essi conferiscono a queste ultime i seguenti poteri: |
Emendamento 113 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia; |
a) avviare e condurre indagini proattivamente di propria iniziativa o a seguito di un ragionevole sospetto o di una denuncia, comprese denunce anonime o di informatori; |
Emendamento 114 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini; |
Emendamento 115 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) adottare una decisione che constati la violazione dei divieti di cui all'articolo 3 e imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata. L'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3; |
c) adottare una decisione che constati la violazione dei divieti di cui all'articolo 3 e concedere al fornitore un provvedimento provvisorio per porre fine alla pratica commerciale vietata, e imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata, nonché annullare le clausole o i contratti illegali pertinenti. L'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3; |
Emendamento 116 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) imporre una sanzione pecuniaria all'autore della violazione. La sanzione è efficace, proporzionata e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione; |
d) imporre una sanzione pecuniaria e/o altre sanzioni altrettanto efficaci alla persona fisica o giuridica che ha compiuto una violazione della presente direttiva, in conformità della legislazione nazionale. La sanzione e le sanzioni di altro tipo sono efficaci, proporzionate al danno causato e dissuasive e tengono conto della natura, della durata e della gravità della violazione. Al momento di determinare la sanzione pecuniaria o di altro tipo da applicare si tiene conto delle infrazioni ripetute da parte dello stesso acquirente. |
Emendamento 117 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) prevedere il risarcimento dei danni da parte dell'autore di una violazione nei casi in cui il denunciante abbia chiesto la riservatezza; |
Emendamento 118 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) pubblicare le decisioni adottate relativamente alle lettere c) e d); |
e) pubblicare sistematicamente le decisioni adottate relativamente alle lettere c) e d); |
Motivazione | |
La presente modifica consente la pubblicazione sistematica delle decisioni adottate dalle autorità di contrasto; in tal modo le imprese colpevoli di pratiche commerciali sleali sono denunciate e stigmatizzate pubblicamente. | |
Emendamento 119 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) informare gli acquirenti e i fornitori in merito alle sue attività, mediante relazioni annuali che, tra l'altro, indichino il numero delle denunce ricevute e descrivano le indagini da essa avviate e concluse. Per ogni indagine, la relazione contiene una illustrazione sommaria del caso e l'esito dell'indagine. |
f) pubblicare una valutazione delle sue azioni e attività di contrasto, mediante relazioni annuali che, tra l'altro, indichino le caratteristiche delle pratiche commerciali sleali identificate e il numero delle denunce ricevute e descrivano le indagini da essa avviate e concluse, e quelle ancora in corso, nonché un elenco delle imprese riguardo alle quali siano state effettuate constatazioni. Per ogni indagine, la relazione contiene una illustrazione sommaria del caso, le conclusioni dell'indagine condotta e informazioni sull'esito della procedura nonché sulla decisione adottata, in linea con le norme di riservatezza stabilite nel quadro del diritto nazionale. |
Motivazione | |
Il presente emendamento mira a garantire la riservatezza dell'attività delle autorità di contrasto e delle indagini in corso, nel rispetto delle norme nazionali in materia di riservatezza. | |
Emendamento 120 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio di tali poteri sia soggetto alle opportune tutele riguardo ai diritti di difesa, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche quando il denunciante chiede il trattamento riservato delle informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3. |
Motivazione | |
Riguardo alle denunce anonime, devono essere tenute in considerazione le norme nazionali in materia di trasparenza dei processi e dei procedimenti legali. La riservatezza dell'identità del denunciante è importante. Tuttavia, è necessario assicurarsi, inoltre, che non vi sia contraddizione con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. | |
Emendamento 121 Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Obblighi dell'autorità di contrasto |
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1. Le autorità di contrasto controllano e garantiscono il corretto ed equo funzionamento della filiera agricola e alimentare nell'Unione. |
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2. Entro 30 giorni dal ricevimento di una denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante della sua decisione di dare o meno seguito alla denuncia. |
|
3. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per dare seguito alla denuncia, l'autorità di contrasto adotta una decisione motivata formale di rigetto della denuncia e ne informa il denunciante. La decisione è soggetta al controllo giurisdizionale. |
|
4. Se ritiene che vi siano motivi sufficienti per dare seguito a una denuncia, l'autorità di contrasto avvia e conduce un'inchiesta che viene conclusa entro sei mesi dal suo avvio. In casi debitamente giustificati, il termine di sei mesi può essere prorogato di un periodo supplementare di sei mesi. L'autorità di contrasto informa il denunciante della proroga e dei relativi motivi. |
|
5. Qualora, in esito all'indagine, venga accertata una violazione della presente direttiva, l'autorità di contrasto impone all'acquirente di cessare la pratica commerciale vietata e infligge una sanzione pecuniaria e/o altre sanzioni altrettanto efficaci alla persona fisica o giuridica che ha commesso la violazione, in conformità del diritto nazionale. La sanzione, sia essa pecuniaria o di altro tipo, è efficace, proporzionata al danno causato e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione. Al momento di determinare la sanzione pecuniaria o di altro tipo da applicare si tiene conto di eventuali violazioni ripetute da parte dello stesso acquirente. |
|
6. L'autorità di contrasto può astenersi dall'adottare qualsiasi misura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, qualora con tale decisione si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3. |
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7. L'autorità di contrasto può decidere di pubblicare le sue decisioni relative al paragrafo 5 del presente articolo. |
Emendamento 122 Proposta di direttiva Articolo 6 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 ter |
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Atti delegati |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri e una metodologia comune che le autorità di contrasto possono utilizzare per stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie, tenuto conto almeno dei seguenti elementi: il fatturato del responsabile della violazione, i vantaggi ottenuti dal responsabile della violazione attraverso la pratica commerciale sleale, il numero e lo status delle vittime della violazione e l'uso ripetuto di pratiche commerciali sleali da parte di un acquirente. |
Emendamento 123 Proposta di direttiva Articolo 6 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 quater |
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Mediazione o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie |
|
1. Fatti salvi i poteri e gli obblighi dell'autorità di contrasto stabiliti agli articoli 6 e 6 bis, gli Stati membri promuovono il ricorso alle procedure di mediazione efficaci e indipendenti o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie in caso di controversia tra un fornitore e un acquirente dovuta a una pratica commerciale sleale quale definita all'articolo 2, lettera - a). |
|
2. Il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie non pregiudica il diritto del fornitore di presentare una denuncia, come indicato all'articolo 5. |
|
3. La Commissione ha la facoltà di facilitare il dialogo e lo scambio di prassi comprovate circa l'uso della mediazione o di un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie a livello di Unione. |
Emendamento 124 Proposta di direttiva Articolo 7 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Cooperazione tra autorità di contrasto |
Rete dei servizi di contrasto dell'Unione |
Emendamento 125 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. |
1. È istituita una rete di contrasto dell'Unione ("la rete"). |
Emendamento 126 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità di contrasto si riuniscono una volta all'anno per discutere dell'applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e delle migliori pratiche attuate nel settore considerato. La Commissione agevola lo svolgimento di tali riunioni. |
2. Obiettivo della rete è fungere da piattaforma per una cooperazione strutturata tra le autorità di contrasto degli Stati membri e la Commissione e snellire le prassi delle autorità di contrasto all'interno dell'Unione. |
Emendamento 127 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione istituisce e gestisce un sito web che le offre la possibilità di scambiare informazioni con le autorità di contrasto, in particolare per quanto riguarda le riunioni annuali. |
soppresso |
Emendamento 128 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione provvede affinché disponga di una casella di posta elettronica funzionale sul proprio sito web per aiutare le piccole e medie imprese (PMI) sia all'interno che all'esterno dell'Unione a tutelare e a far valere i propri diritti contro le pratiche commerciali sleali, fornendo informazioni sulle procedure. Tutte le informazioni pertinenti sono fornite in tutte le lingue dell'Unione. |
Emendamento 129 Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Composizione della rete di contrasto dell'Unione |
|
1. La rete è composta da un rappresentante di ciascuna autorità di contrasto di cui all'articolo 4, da due rappresentanti della Commissione e dai rispettivi supplenti. |
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2. La rete si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro. |
|
3. La rete coinvolge tutti i soggetti interessati nelle discussioni sull'applicazione della direttiva al fine di agevolare il dialogo e lo scambio di buone pratiche e di promuovere un approccio comune. |
Emendamento 130 Proposta di direttiva Articolo 7 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 ter |
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Compiti di applicazione coordinata |
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1. La rete ha i seguenti compiti: |
|
a) discutere dell'applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1; |
|
b) agevolare lo scambio di informazioni riguardo a temi pertinenti, anche relativamente ai risultati delle indagini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e a nuovi casi di pratiche commerciali sleali; |
|
c) coordinare e agevolare in modo coordinato e sistematico lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche riguardo alla legislazione nazionale e all'esperienza in materia di contrasto degli Stati membri, al fine di migliorare la comprensione comune riguardo a quali tipi specifici di pratiche commerciali dovrebbero essere considerate pratiche commerciali sleali e per affrontare in maniera più efficace le potenziali pratiche commerciali sleali transfrontaliere; |
|
d) esaminare ogni eventuale questione relativa all'applicazione della presente direttiva e adottare orientamenti e raccomandazioni al fine di promuovere un'applicazione coerente, anche mediante lo sviluppo di una metodologia comune per definire e stabilire le sanzioni; |
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e) promuovere e facilitare la collaborazione con altre reti e gruppi pertinenti, in particolare con l'iniziativa della catena di approvvigionamento. |
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2. La Commissione ha i seguenti compiti: |
|
a) istituire e gestire un sito Internet che offre la possibilità di scambiare informazioni tra le autorità di contrasto e la Commissione, in particolare per quanto riguarda le riunioni annuali; |
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b) agevolare l'organizzazione di programmi comuni di formazione e scambi di personale tra le autorità di contrasto e, se del caso, con le autorità di contrasto di paesi terzi; |
|
c) organizzare le riunioni della rete di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2; |
|
d) mettere a disposizione competenze tecniche o scientifiche ai fini dell'attuazione della cooperazione amministrativa in materia di contrasto. |
Emendamento 131 Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali che vadano al di là di quelle previste agli articoli 3, 5, 6 e 7, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno. |
1. Per contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali che sono più rigorose rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno, compresi la libera circolazione dei beni e dei servizi e la libertà di stabilimento, la non discriminazione e l'accesso a un controllo giurisdizionale imparziale e indipendente. |
Emendamento 132 Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali nuove norme nazionali che sono più rigorose rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. |
Emendamento 133 Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nel suo ambito di applicazione, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 134 Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. I procedimenti correlati all'articolo 6, lettere da c) a e), sono conformi ai procedimenti amministrativi e legali nonché ai principi concernenti lo Stato membro specifico. |
Motivazione | |
Riguardo alle denunce anonime, devono essere tenute in considerazione le norme nazionali in materia di trasparenza dei processi e dei procedimenti legali. | |
Emendamento 135 Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Osservatori nazionali per il funzionamento della filiera agricola e alimentare |
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1. Per tenere informati gli attori economici e le autorità di contrasto degli Stati membri, gli Stati membri possono istituire osservatori nazionali per il funzionamento della filiera agricola e alimentare. |
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2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro osservatori nazionali dispongano di strumenti idonei e conferiscono a questi ultimi i seguenti poteri: |
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a) raccogliere tutti i dati statistici disponibili necessari all'analisi dei meccanismi di formazione dei prezzi e dei margini nella filiera agricola e alimentare e sull'esistenza di pratiche commerciali sleali; |
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b) analizzare le informazioni raccolte e realizzare o commissionare gli studi necessari ai fini della loro attività; |
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c) elaborare relazioni sintetiche sui settori studiati e garantire la diffusione periodica dei loro lavori; |
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d) contribuire e/o coadiuvare l'autorità di attuazione nell'elaborazione della relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese lungo la filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 9. |
Motivazione | |
Il presente emendamento mira a far sì che gli Stati membri istituiscano osservatori nazionali sul funzionamento della filiera agroalimentare, per illustrare agli attori economici e alle autorità di contrasto degli Stati membri il funzionamento di tale filiera. | |
Emendamento 136 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. |
1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nonché l'efficacia delle misure attuate dall'autorità di contrasto nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. Gli Stati membri garantiscono il dialogo con tutte le parti interessate pertinenti, comprese le organizzazioni di consumatori, sul funzionamento della filiera nel loro territorio. |
Emendamento 137 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non prima di tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. |
1. Entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una prima valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. |
Emendamento 138 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Tale valutazione esamina i seguenti aspetti, senza limitarsi ad essi: |
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a) l'efficacia nel tutelare gli attori più deboli della filiera agricola e alimentare dalle pratiche commerciali sleali; |
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b) l'efficacia della cooperazione tra le autorità di contrasto competenti e l'eventuale necessità di un coordinamento per l'applicazione e il monitoraggio della legislazione dell'Unione in materia di pratiche commerciali sleali. |
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Emendamento 139 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Sulla base dei risultati della sua relazione, la Commissione può presentare adeguate proposte legislative. |
Emendamento 140 Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Relazione sugli effetti sui consumatori |
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1. La Commissione procede a una valutazione per stabilire se specifiche pratiche commerciali sleali abbiano effetti negativi sui consumatori e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulle sue principali conclusioni. |
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2. Sulla base dei risultati della sua relazione, la Commissione può presentare adeguate proposte legislative. |
Emendamento 141 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per gli accordi di fornitura esistenti conclusi prima del ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono prevedere un periodo transitorio non superiore a sei mesi dopo ... [data di entrata in vigore della presente direttiva] per conformarsi alle norme stabilite nella direttiva. |
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Contesto della proposta della Commissione
In un contesto di politica agricola ormai decisamente più orientato al mercato, la buona ed equa gestione della filiera agricola e alimentare ha acquisito un'importanza fondamentale per tutti gli attori coinvolti, in particolare per i produttori agricoli. Questi ultimi sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali, in quanto sono spesso privi di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro partner che acquistano i loro prodotti. Ciò è dovuto principalmente alle limitate alternative di cui dispongono per fare arrivare i loro prodotti ai consumatori finali, nonché alle carenze strutturali del sistema agricolo rispetto ai suoi partner a valle.
Le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, il che può condurre all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi. Ad esempio, riduzioni unilaterali del quantitativo contrattuale di merci deperibili comportano il mancato guadagno di un operatore che non potrà trovare facilmente uno sbocco alternativo per tali merci. I ritardi di pagamento dei prodotti deperibili dopo che sono stati consegnati e venduti dall'acquirente costituiscono un costo finanziario supplementare per il fornitore. Gli eventuali obblighi dei fornitori di riprendere i prodotti non venduti dall'acquirente possono costituire un indebito trasferimento del rischio sui fornitori. L'obbligo di contribuire ad attività promozionali generiche all'interno dei punti di vendita dei distributori senza trarne un beneficio equo può ridurre indebitamente il margine dei fornitori.
Secondo l'opinione prevalente, le pratiche commerciali sleali sono diffuse in tutta la filiera alimentare. È significativo che dal 2009 la Commissione ha pubblicato ben tre comunicazioni incentrate sulla filiera alimentare e riguardanti anche le pratiche commerciali sleali. Nel giugno 2016 il Parlamento ha adottato una risoluzione invitando la Commissione a presentare una proposta relativa a un quadro giuridico dell'Unione in materia di pratiche commerciali sleali. Nel dicembre 2016 il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare una valutazione d'impatto al fine di proporre un quadro legislativo dell'Unione o misure non legislative per affrontare il problema delle pratiche commerciali sleali.
In 20 Stati membri esistono già norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali. Tuttavia la loro eterogeneità è significativa. In alcuni di essi la tutela contro tali pratiche è assente o inefficace. Un altro strumento esistente è l'iniziativa facoltativa della catena di fornitura (Supply Chain Initiative - SCI), che è una iniziativa del settore privato che mira a disciplinare le pratiche commerciali sleali e offre un forum per la risoluzione rapida e non contenziosa delle controversie. Ѐ improbabile, tuttavia, che la SCI diventi un ampio quadro di governance, in quanto la partecipazione alla SCI è su base volontaria ed essa non copre al momento tutti gli operatori della filiera alimentare. Ad esempio, i rivenditori al minuto sono membri della SCI, mentre le "alleanze di acquisto dei rivenditori" e le organizzazioni che rappresentano i produttori agricoli non vi partecipano. Queste ultime non hanno aderito alla SCI poiché, a loro parere, essa non garantisce una riservatezza sufficiente per le parti denuncianti e non prevede indagini indipendenti o sanzioni.
Per questi motivi, la presente proposta della Commissione sulle pratiche commerciali sleali risponde a una domanda forte e di lunga data da parte della comunità agricola europea e alla convinzione che gli agricoltori debbano essere meglio protetti contro le pratiche abusive di trasformatori e rivenditori. Si può sostenere che l'assenza, finora, di un quadro comune in materia di pratiche commerciali sleali contrasti con gli altri settori disciplinati dalla PAC che hanno rilevanza diretta per gli operatori, quali le disposizioni sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato e le norme sulla commercializzazione. Per tali settori il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati stabilisce norme comuni applicabili alle condizioni di mercato che gli operatori affrontano nell'UE, al fine di contribuire alla coesione economica e sociale, nonché alle condizioni di parità nel mercato unico.
La presente proposta di direttiva mira a ridurre le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare mediante l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'UE comprendente un breve elenco specifico di pratiche commerciali sleali vietate. La tutela si applica ai fornitori della filiera alimentare, nella misura in cui questi vendano prodotti alimentari ad acquirenti che non sono di piccole o medie dimensioni. Con questo ambito di applicazione si intende contribuire ad assicurare un tenore di vita equo alla comunità agricola, realizzando in tal modo uno degli obiettivi della PAC ai sensi dell'articolo 39 del TFUE.
L'articolo 43 del TFUE, quale principale base giuridica della PAC, costituisce l'unica base giuridica della proposta della Commissione. Le misure previste nella proposta riguardano le pratiche commerciali sleali che si verificano nella filiera agricola e alimentare in relazione al commercio di prodotti che originano presso i produttori agricoli. Occorre osservare che a norma dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del TFUE la PAC riguarda principalmente i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato medesimo. Tuttavia la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato esplicitamente che i prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE (i prodotti enumerati nell'allegato sono considerati "prodotti agricoli" ai sensi del trattato) possono essere coperti da atti adottati a norma dell'articolo 43 del TFUE se ciò contribuisce alla realizzazione di uno o più degli obiettivi della PAC e se i suddetti atti riguardano essenzialmente prodotti agricoli[1].
Inoltre un approccio volto a tutelare i produttori agricoli e le loro associazioni (cooperative e altre organizzazioni di produttori) deve tenere conto anche degli effetti negativi indiretti che questi possono subire a causa delle pratiche commerciali sleali che si verificano a valle nella filiera alimentare, ossia a causa di operatori che, pur non essendo agricoltori, occupano una posizione contrattuale debole a valle della filiera e sono pertanto più vulnerabili a tali pratiche. La tutela dei fornitori a valle contro le pratiche commerciali sleali impedisce che gli agricoltori subiscano conseguenze indesiderate dovute al reindirizzamento di operazioni commerciali verso concorrenti che sono di proprietà di investitori – ad esempio nella fase di trasformazione – e che non godrebbero di alcuna tutela (ad esempio, un rischio giuridico minore per gli acquirenti che devono far fronte ad accuse di pratiche commerciali sleali).
La Commissione evidenzia inoltre che le misure proposte integrano le misure esistenti negli Stati membri e il codice di condotta della SCI.
Posizione del relatore ed emendamenti proposti
Il relatore sostiene la proposta della Commissione quale strumento legislativo atteso da tempo per difendere la posizione contrattuale dei produttori agricoli nella filiera agricola e alimentare; si tratta di uno strumento in grado di integrare le misure introdotte mediante il regolamento (UE) 2017/2393, il cosiddetto regolamento omnibus, al fine di rafforzare le prerogative contrattuali degli agricoltori nell'UE. Occorre ricordare che la convinzione della necessità di un tale strumento è stata sostenuta dalle conclusioni della task force sui mercati agricoli presentate nel novembre 2016, ed è stata condivisa dal Parlamento nella sua risoluzione approvata il 7 giugno 2016, nonché dai ministri dell'Agricoltura dell'UE che hanno adottato all'unanimità le conclusioni a tale riguardo nella loro riunione informale del Consiglio del 12 e 13 dicembre 2016 a Bratislava.
Il relatore sottolinea che completare la procedura legislativa concernente la proposta sulle pratiche commerciali sleali prima della fine dell'attuale legislatura parlamentare, rendendo così tale nuova legislazione un "risultato" concreto per gli agricoltori europei, è un obiettivo importante e realistico per il Parlamento. Da parte dell'altro colegislatore, la Presidenza austriaca ha chiaramente manifestato l'intenzione di dare la massima priorità alla proposta relativa alle pratiche commerciali sleali, come indicato in una lettera del 4 giugno 2018 del ministro austriaco per la Sostenibilità e il Turismo, Elisabeth Köstinger, al presidente della commissione AGRI. La lettera indicava la proposta sulle pratiche commerciali sleali come una delle principali priorità della Presidenza austriaca e ricordava che sia il Parlamento che il Consiglio avevano ripetutamente chiesto una legislazione a tutela degli agricoltori, che costituiscono l'anello più debole della catena di approvvigionamento, prima di concludere che "è giunto il momento di armonizzare venti diverse normative nazionali e di fissare norme minime per tutti gli Stati membri" in modo da "risolvere i problemi degli agricoltori trattati in modo sleale da altri partner più potenti della catena di approvvigionamento".
Emendamenti proposti dal relatore
Pur sostenendo ampiamente la proposta, il relatore propone una serie di emendamenti per migliorarne l'efficacia. Ovvero:
• Estensione del campo di applicazione ai fornitori della catena di approvvigionamento alimentare che non sono PMI, al fine di includere le organizzazioni degli agricoltori ed evitare possibili deviazioni commerciali dalle PMI;
• Estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti agricoli, ossia non solo ai prodotti alimentari, al fine di includere il settore orticolo, l'industria dei mangimi e altri settori agricoli che non rientrano nella produzione alimentare;
• Estensione della definizione di "acquirente" agli operatori che, pur essendo stabiliti al di fuori dell'UE, acquistano e vendono prodotti sul mercato dell'UE. L'obiettivo è quello evitare che l'acquirente possa sottrarsi alle disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il proprio luogo di stabilimento al di fuori dell'UE;
• Sempre per quanto riguarda la definizione di "acquirente", è opportuno includere nel campo di applicazione la fornitura di servizi connessi, nonché la trasformazione, la distribuzione o la vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari;
• Inclusione di una definizione di "pratica commerciale sleale" (nel senso di un principio generale), in linea con la definizione indicata nelle conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2016, che è rispecchiata nel considerando 1 della proposta di direttiva;
• Inclusione della definizione di "dipendenza economica" intesa come un rapporto di potere tra un fornitore e un acquirente;
• Introduzione di un termine di pagamento per i prodotti non deperibili a 60 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto anche dalla direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento;
• Esenzione dalle disposizioni sulle condizioni di pagamento per tutti i contributi degli agricoltori alle loro organizzazioni e cooperative di produttori, nonché per gli accordi delle organizzazioni interprofessionali qualora tali accordi riguardino prodotti di qualità;
• Definizione del concetto di "breve preavviso" (quando un acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili) con un termine fisso (60 giorni);
• Miglioramento della frase introduttiva dell'articolo 3, paragrafo 2, (le cosiddette "pratiche commerciali sleali grigie") mediante l'inclusione del concetto di "dipendenza economica";
• Introduzione della possibilità per gli Stati membri di vietare qualsiasi altra pratica commerciale sleale (ossia che vada al di là dei divieti di cui all'articolo 3), sulla base della definizione di "pratica commerciale sleale" aggiunta all'articolo 2;
• Inclusione di contratti scritti obbligatori su richiesta di un fornitore, come stabilito - attraverso il "regolamento Omnibus" - all'articolo 168 del regolamento unico OCM, e della possibilità per gli Stati membri di incoraggiare una maggiore contrattualizzazione tra i diversi attori della catena di approvvigionamento;
• Inclusione della possibilità per i denuncianti di presentare denuncia alle autorità straniere attraverso le proprie autorità nazionali;
• Estensione alle associazioni rappresentative del diritto di presentare un reclamo per conto di uno o più dei loro membri;
• Inclusione dell'obbligo per l'autorità di contrasto di avviare un'indagine entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia e di concluderla entro 6 mesi. In casi debitamente giustificati, i 6 mesi possono essere prorogati di altri 6 mesi (l'intera inchiesta deve quindi essere conclusa entro 14 mesi dalla denuncia);
• Inclusione dell'obbligo per l'autorità di contrasto, in caso di accertata violazione, di imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata;
• Introduzione della possibilità per gli Stati membri di promuovere il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie;
• Introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di includere nella loro relazione annuale alla Commissione una valutazione dell'efficacia delle misure attuate al fine di vietare le pratiche commerciali sleali.
- [1] Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-343/07, del 2 luglio 2009, punti 50-51.
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (26.9.2018)
destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
Relatore per parere (*): Marc Tarabella
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Complessivamente, il relatore accoglie con favore l'approccio proposto dalla Commissione come primo passo per regolamentare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. È convinto tuttavia che alcuni punti della proposta dovrebbero essere chiariti e migliorati.
Le principali modifiche introdotte dal relatore sono le seguenti:
1. Estensione dell'ambito di applicazione intorno a 3 assi:
• ampliamento dell'ambito di applicazione relativo ai prodotti agricoli al fine di proteggere tutti i fornitori, compresi i produttori agricoli che forniscono prodotti elencati nell'allegato I del trattato e non destinati al consumo umano. Tali produttori non si trovano in una situazione diversa rispetto quelli che forniscono generi alimentari e trattarli diversamente sarebbe una discriminazione, vietata dal trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
• ampliamento dell'ambito di applicazione all'intera filiera tramite il divieto di pratiche commerciali sleali a beneficio di tutti i produttori e tutti gli acquirenti. La proposta deve fornire uno strumento di intervento agli attori più vulnerabili con potere contrattuale molto limitato. Analogamente, la scelta di vietare le pratiche commerciali sleali solamente per determinati operatori è discutibile; se tali pratiche sono sleali, devono essere vietate per tutti gli operatori. Tutte le imprese dovrebbero rispettare le regole di buone pratiche concorrenziali, buona fede e lealtà nei rapporti contrattuali. Nuovamente, tali trattamenti diversi non sono giustificati da differenze tra situazioni obiettive e costituiscono pertanto discriminazione;
• ampliamento dell'ambito di applicazione a tutti gli acquirenti che acquistano e vendono sul mercato interno, compresi quelli con sede in paesi terzi. L'estensione dell'ambito di applicazione è in linea con una maggiore protezione dei fornitori più vulnerabili.
2. Definizione e divieto di pratiche commerciali sleali
Le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese non sono definite dal diritto dell'Unione. È pertanto necessario proporre una definizione sufficientemente ampia, che risulta particolarmente utile nelle situazioni che non corrispondono a quelle figuranti nell'elenco esaustivo di pratiche commerciali.
Dato che il diritto dell'Unione non dispone ancora di un quadro giuridico relativo alle condizioni sleali nei rapporti tra imprese, è necessario occuparsi dei fornitori, in molti casi agricoltori o PMI e quindi "parti deboli" nei contratti, e istituire un regime atto a proteggerli. Tale tutela dovrebbe riportare l'equilibrio di poteri durante le trattative contrattuali con gli acquirenti. Il relatore ritiene che le pratiche commerciali sleali tra gli acquirenti e i fornitori dovrebbero essere vietate in linea di principio, non limitandosi alle pratiche figuranti nell'elenco restrittivo proposto dalla Commissione. Questo è il significato dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva proposta. Il suddetto elenco non deve impedire di sanzionare altre pratiche sleali che non necessariamente figurano in esso. Tutte le pratiche commerciali sleali e lo sfruttamento dello stato di dipendenza economica vanno vietati, altrimenti la direttiva sarebbe priva di significato. Il relatore propone inoltre di aggiungere all'elenco di pratiche commerciali sleali vietate il rifiuto di concludere un contratto scritto con un fornitore o il rifiuto di comunicare a un fornitore le condizioni generali di vendita o la mancata comunicazione dettagliata e chiara riguardo ai termini contrattuali di acquisto. Il relatore aggiunge infine all'elenco di pratiche commerciali sleali da vietare la vendita sottocosto di prodotti agricoli o generi alimentari, tranne quando riguarda prodotti con scadenza due giorni dopo la data di vendita, qualora non sia stata concordata in termini chiari e non ambigui al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.
3. Denunce da parte del fornitore nel luogo di stabilimento dell'acquirente o del fornitore
La proposta della Commissione, che prevede che il fornitore presenti una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata, non protegge in misura sufficiente il fornitore, che dovrà redigere la denuncia in una lingua diversa dalla propria e in un modo che non sarà in grado di comprendere. Tutela maggiormente il fornitore una misura che preveda che il fornitore si rivolga all'autorità dello Stato membro in cui è situato e che quest'ultima trasmetta la denuncia all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente.
4. Mediazione o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie
Il relatore propone un nuovo articolo sul ricorso alla mediazione o ad altri meccanismi nel caso di una controversia tra un fornitore e un acquirente dovuta a pratiche commerciali sleali.
5. Istituzione di una "Rete dei servizi di contrasto dell'Unione"
Il relatore crede fermamente che sia necessario un meccanismo di coordinamento tra le autorità di contrasto, che potrebbe assumere la forma di una rete, al fine di promuovere il coordinamento tra le autorità di contrasto, le istituzioni dell'UE e gli attori interessati della filiera. Il relatore auspica di aggiungere una reale dimensione europea alla rete conferendole la facoltà di coordinare e agevolare in modo coordinato e sistematico lo scambio di informazioni e migliori pratiche riguardo alla legislazione nazionale e all'esperienza di applicazione degli Stati membri, al fine di migliorare la comprensione comune riguardo a quali tipi specifici di pratiche commerciali dovrebbero essere considerate pratiche commerciali sleali. Esiste un meccanismo simile nell'ambito del diritto della concorrenza (Rete europea della concorrenza, REC) che contribuisce al coordinamento tra le autorità nazionali in materia di concorrenza e a discussioni fondate su dati concreti ed esperienze di applicazione.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Nel 2010, il Forum di alto livello guidato dalla Commissione ha approvato una serie di principi di buone prassi nelle relazioni verticali nella filiera alimentare concordati dalle organizzazioni imprenditoriali che rappresentano tutti gli anelli della filiera alimentare, compresi gli agricoltori. Tali principi sono diventati la base per l'iniziativa della filiera avviata nel 2013. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Nella filiera alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di transito "dal produttore al consumatore". Gli operatori commercializzano i prodotti alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, per uso alimentare, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare. |
(3) Nella filiera agricola e alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di consegna. Gli operatori commercializzano i prodotti agricoli o alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare, e i prodotti agricoli. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera alimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera. Quasi sempre i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni. |
(5) La libertà contrattuale è il fulcro di qualsiasi rapporto tra le imprese nell'economia di mercato e le parti dovrebbero poter stilare i contratti più adatti alle loro esigenze. Tuttavia, il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera alimentare. Di conseguenza, le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera. Quasi sempre i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Nella maggior parte degli Stati membri, anche se non in tutti, esistono norme nazionali specifiche che tutelano i fornitori dalle pratiche commerciali sleali attuate nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare. Anche quando è possibile fare affidamento sul diritto contrattuale o su iniziative di autoregolamentazione, il timore di ritorsioni nei confronti di un denunciante limita di fatto l'utilità dei mezzi di ricorso previsti. Di conseguenza, alcuni Stati membri che dispongono di norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali affidano alle autorità amministrative il compito di farle rispettare. Laddove esistono, tuttavia, tali norme sono caratterizzate da notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro. |
(6) Nella maggior parte degli Stati membri, anche se non in tutti, esistono norme nazionali specifiche che tutelano i fornitori dalle pratiche commerciali sleali attuate nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare. Il timore di ritorsioni nei confronti di un denunciante è spesso indicato come un problema quando si intendono utilizzare i mezzi di ricorso. Di conseguenza, alcuni Stati membri che dispongono di norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali affidano alle autorità amministrative il compito di farle rispettare. Laddove esistono, tuttavia, tali norme sono caratterizzate da notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurne la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, a condizione che tutti questi soggetti rientrino nella definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione12. Tali fornitori di micro, piccole o medie dimensioni sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria sulle piccole e medie imprese causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi di piccole e medie dimensioni nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati. |
(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurne la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti agricoli o alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Tali fornitori sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati. |
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12GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
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Motivazione | |
L'emendamento mira ad ampliare l'ambito di applicazione vietando le pratiche commerciali sleali a beneficio di tutti i produttori e tutti gli acquirenti. La proposta deve fornire uno strumento di intervento agli attori più vulnerabili con potere contrattuale molto limitato. Se le pratiche commerciali sono sleali, devono essere vietate per tutti gli operatori. Tutte le imprese dovrebbero rispettare le regole di buone pratiche concorrenziali, buona fede e lealtà nei rapporti contrattuali. Trattamenti diversi non sono giustificati da differenze in situazioni obiettive e sufficienti e costituiscono pertanto discriminazione. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi connessi alla trasformazione e alla distribuzione nella catena di approvvigionamento agricola e alimentare. Servizi quali ad esempio il trasporto, la disinfezione o la fatturazione non dovrebbero rientrare in tale ambito, in quanto non sono collegati alla trasformazione e alla distribuzione nella filiera agricola e alimentare. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 ter) Poiché il luogo di stabilimento di un acquirente non sempre è lo stesso luogo in cui vengono consegnati e commercializzati i prodotti agricoli e alimentari, le norme pertinenti dovrebbero applicarsi a tutti gli acquirenti, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, quando i prodotti acquistati sono destinati alla filiera agricola e alimentare dell'Unione. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a includere nell'ambito di applicazione della direttiva tutti gli acquirenti che acquistano e vendono sul mercato interno, compresi quelli con luogo di stabilimento in paesi terzi, al fine di evitare situazioni in cui tali acquirenti potrebbero non rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva in oggetto. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Quando vendono prodotti alimentari ad acquirenti stabiliti nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione. |
(8) Quando vendono prodotti agricoli e alimentari ad acquirenti, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione. |
Motivazione | |
La quota di entrate sempre più esigue percepita dai produttori su piccola scala e dai lavoratori dei paesi in via di sviluppo e le condizioni di lavoro a cui sono soggetti per effetto delle pratiche commerciali sleali mettono a repentaglio la politica di sviluppo dell'Unione e i suoi obiettivi nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere i fornitori e gli acquirenti medio-piccoli dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. |
(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere i fornitori e gli acquirenti dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera agricola e alimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano. |
(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, o in collegamento con la prestazione di servizi da parte dell'acquirente al fornitore, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto. |
(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o di fornitori o di associazioni di organizzazioni di produttori, nonché di organizzazioni che lavorano con i produttori o che dispongono di una comprovata esperienza in materia di pratiche commerciali delle filiere agricole e alimentari, comprese le organizzazioni non governative e della società civile, possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) È opportuno prestare particolare attenzione alla tutela dell'identità dei denuncianti e delle altre vittime di pratiche sleali qualora l'autorità adempia all'obbligo di cui all'articolo 6, lettera e), della direttiva. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni. Esse dovrebbero avere il potere di ordinare, se del caso, la cessazione di una pratica vietata. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere sanzioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera. |
(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di assolvere i propri doveri. Esse dovrebbero avere il potere di ordinare, se del caso, la cessazione di una pratica vietata al fine di garantire il giusto e corretto funzionamento della filiera agricola e alimentare. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere penalità, comprese sanzioni pecuniarie e di altro tipo, e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. È necessario istituire una "rete dei servizi di contrasto dell'Unione" ("la rete"), gestita dalla Commissione, avente l'obiettivo di coordinare e agevolare in modo coordinato e sistematico lo scambio di informazioni e di migliori pratiche riguardo alla legislazione nazionale e all'esperienza in materia di applicazione degli Stati membri, per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. La rete dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la comprensione comune riguardo a quali tipi specifici di pratiche commerciali dovrebbero essere considerati pratiche commerciali sleali e ad affrontare meglio potenziali pratiche commerciali sleali transfrontaliere. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Al fine di migliorare il funzionamento della filiera agricola e alimentare, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di incoraggiare il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, mentre la Commissione dovrebbe facilitare il dialogo e lo scambio delle migliori pratiche tra tutte le parti interessate a livello di UE. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per favorire un'attuazione efficace, la Commissione dovrebbe contribuire all'organizzazione di riunioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri in cui sia possibile scambiarsi le migliori pratiche e condividere le informazioni pertinenti. Per agevolare questo tipo di scambi, la Commissione dovrebbe creare e gestire un apposito sito Internet. |
(16) Per favorire un'attuazione efficace, la Commissione dovrebbe contribuire all'organizzazione delle riunioni della rete, in cui sia possibile scambiarsi le migliori pratiche e condividere le informazioni pertinenti. Per agevolare questo tipo di scambi, la Commissione dovrebbe creare e gestire un apposito sito Internet. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere norme di più ampia portata già in vigore o di adottare in futuro simili norme, entro i limiti del diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. Le norme si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie. |
(17) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere norme più rigorose già in vigore o di adottare in futuro simili norme, entro i limiti del diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. Le norme sarebbero soggette a una procedura di pre-notifica e si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori di piccole e medie dimensioni, anche degli acquirenti di prodotti alimentari di piccole e medie dimensioni lungo la filiera alimentare, |
(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori, anche degli acquirenti di prodotti alimentari lungo la filiera alimentare. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. |
1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. |
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(La sostituzione di "filiera alimentare" con "filiera agricola e alimentare" si applica in tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore che è una piccola e media impresa nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa. |
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore nel vendere prodotti agricoli e alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa. |
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(La sostituzione di "prodotti alimentari" con "prodotti agricoli e alimentari" si applica in tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera -a (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-a) "pratica commerciale sleale": qualsiasi pratica che si discosta nettamente dalle buone pratiche commerciali, è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed è imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista prodotti alimentari nel quadro di un'operazione commerciale. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da una piccola e media impresa, a prescindere dal suo luogo di stabilimento, che acquista prodotti agricoli o alimentari nel quadro di un'operazione commerciale a fini di trasformazione o di distribuzione nell'Unione o che fornisce servizi di trasformazione o di distribuzione ai fornitori. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) "prodotti alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione; |
d) "prodotti agricoli o alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione, i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione e i prodotti agricoli; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) "prodotti alimentari deperibili": i prodotti alimentari che diventano inadatti al consumo umano se non immagazzinati, trattati, imballati o altrimenti conservati onde evitare che diventino inadatti a tale tipo di consumo. |
e) "prodotti agricoli o alimentari deperibili": i prodotti agricoli e alimentari freschi che diventano inadatti a un uso o a un presunto consumo umano, in particolare a seguito della rapida marcescenza dovuta alle caratteristiche naturali dei prodotti, se non immagazzinati, trattati, imballati o altrimenti conservati onde evitare che diventino inadatti a tale tipo di consumo. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) "dipendenza economica": una situazione in cui la cessazione delle relazioni commerciali tra l'acquirente e il fornitore potrebbe compromettere il proseguimento dell'attività di quest'ultimo e in cui il fornitore non dispone di soluzioni alternative alle relazioni commerciali in questione che possano essere attuate in tempi ragionevoli. Si presume che tale situazione si presenti quando l'acquirente è responsabile di almeno il 40% del fatturato del fornitore. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno le seguenti pratiche commerciali siano vietate: |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; |
b) l'acquirente annulla unilateralmente ordini di prodotti agricoli o alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari; |
c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi o alle modalità di pagamento dei prodotti agricoli o alimentari; |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore. |
d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti agricoli o alimentari che si verificano quando il prodotto è diventato di proprietà dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) l'acquirente comunica a terzi o utilizza in modo improprio, intenzionalmente o per negligenza, informazioni riservate condivise dal fornitore, ad esempio il contenuto del contratto di fornitura o segreti commerciali; ciò include l'utilizzo di tali informazioni da parte dell'acquirente al fine di sviluppare un proprio prodotto concorrente; |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d ter) l'acquirente impone o tenta di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del suo rischio economico; |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura: |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari, univoci e di facile comprensione per le parti contraenti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura o se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, che ha permesso all'acquirente di imporre tali termini: |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'acquirente impone un pagamento al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti alimentari di quest'ultimo; |
b) l'acquirente impone un pagamento al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti agricoli o alimentari di quest'ultimo; |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) la rivendita in perdita di prodotti agricoli o alimentari è vietata, tranne se riguarda prodotti con scadenza due giorni dopo la data di vendita. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 3 bis |
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Relazioni contrattuali |
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Il fornitore può esigere che qualsiasi fornitura di beni o servizi sia oggetto di un contratto di fornitura scritto in un linguaggio chiaro e univoco e che comprenda tutti gli aspetti pertinenti dell'accordo commerciale, specificando almeno i seguenti termini: |
( |
a) le parti che stipulano il contratto; |
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(b) l'oggetto del contratto; |
|
(c) il volume, il prezzo e la qualità dei prodotti o servizi forniti; |
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(d) il corrispettivo; |
|
(e) le sanzioni in caso di mancata esecuzione del contratto; |
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f) la durata e, ove applicabile, il rinnovo del contratto; g) le clausole risolutive, compreso un preavviso ragionevole; |
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h) la legge applicabile. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'autorità di contrasto designata. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. |
1. Prima di presentare una denuncia, un fornitore può avvalersi dei servizi di mediazione istituiti, ove disponibili. Ove ciò sia inappropriato o non risolva il problema, il fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata o all'autorità di contrasto dello Stato membro nel quale è stabilito il fornitore. In quest'ultimo caso, l'autorità di contrasto trasmette la denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di aver posto in essere una pratica commerciale vietata. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia. |
2. Il fornitore o le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di fornitori o di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le organizzazioni professionali agricole il cui membro o i cui membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, le organizzazioni non governative e le organizzazioni della società civile senza scopo di lucro, nonché le organizzazioni che lavorano con i produttori o che dispongono di una comprovata esperienza nelle pratiche commerciali della filiera agricola e alimentare hanno il diritto di presentare un reclamo a nome dei membri dell'organizzazione o dell'associazione e di essere adeguatamente associati alle procedure, al fine di accertare un'infrazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 6. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità di contrasto garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante, se da lui appositamente richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione in un'eventuale richiesta di trattamento riservato. |
3. L'autorità di contrasto garantisce l'anonimato o la riservatezza dell'identità del denunciante, se da lui appositamente richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione in un'eventuale richiesta di anonimato o di trattamento riservato. L'autorità garantisce l'anonimato o la riservatezza della procedura a beneficio del convenuto. Ciò non osta ai diritti procedurali del convenuto. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Se l'autorità di contrasto ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, conduce l'indagine entro un periodo massimo di sei mesi. In casi complessi e debitamente giustificati, tale periodo può essere prorogato per un massimo di sei mesi. L'autorità di contrasto informa il denunciante della proroga e dei relativi motivi. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Mediazione o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie |
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1. Fatti salvi i poteri e gli obblighi dell'autorità di contrasto stabiliti all'articolo 6, gli Stati membri possono incoraggiare il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie in caso di controversia tra un fornitore e un acquirente dovuta a pratiche commerciali sleali. |
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2. Il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie non pregiudica il diritto del fornitore di presentare una denuncia, come indicato all'articolo 5. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto disponga di strumenti idonei e conferiscono a quest'ultima i seguenti poteri: |
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto disponga delle risorse necessarie, comprese risorse di bilancio e competenze sufficienti, per adempiere ai propri obblighi e conferiscono a quest'ultima i seguenti poteri: |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini; |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) adottare una decisione che constati la violazione dei divieti di cui all'articolo 3 e imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata. L'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3; |
c) adottare, nel quadro della legge nazionale applicabile, una decisione che constati la violazione dei divieti di cui all'articolo 3 e imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata. L'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3; |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) imporre una sanzione pecuniaria all'autore della violazione. La sanzione è efficace, proporzionata e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione; |
d) imporre una penalità, incluse sanzioni pecuniarie o di altro tipo aventi effetto dissuasivo all'autore della violazione, in conformità del diritto nazionale. La penalità è efficace, proporzionata al danno causato e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione. |
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Al momento di determinare la penalità da applicare si tiene conto di eventuali violazioni ripetute da parte dello stesso operatore; |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera nel quadro di una rete dei servizi di contrasto dell'Unione. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità di contrasto si riuniscono una volta all'anno per discutere dell'applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e delle migliori pratiche attuate nel settore considerato. La Commissione agevola lo svolgimento di tali riunioni. |
2. Le autorità di contrasto si riuniscono una volta all'anno per discutere dell'applicazione della presente direttiva nel quadro di una rete dei servizi di contrasto dell'Unione. La Commissione agevola lo svolgimento di tali riunioni. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Composizione e compiti della rete dei servizi di contrasto dell'Unione |
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1. La rete di servizi di contrasto dell'Unione ("la rete") è composta da un rappresentante di ciascuna autorità di contrasto, due rappresentanti della Commissione e i rispettivi supplenti. |
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La rete si riunisce ad intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro. |
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La rete coinvolge tutti i soggetti interessati nelle discussioni sull'applicazione della presente direttiva al fine di agevolare il dialogo e lo scambio di migliori pratiche e di promuovere un approccio comune. |
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2 La rete ha i seguenti compiti: |
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(a) discutere dell'applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1; |
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(b) agevolare lo scambio di informazioni riguardo a temi pertinenti, anche relativamente ai risultati delle indagini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e a nuovi casi di pratiche commerciali sleali; |
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(c) coordinare e agevolare in modo coordinato e sistematico lo scambio di informazioni e migliori pratiche riguardo alla legislazione nazionale e all'esperienza in materia di applicazione degli Stati membri, al fine di migliorare la comprensione comune riguardo a quali tipi specifici di pratiche commerciali dovrebbero essere considerati pratiche commerciali sleali e di affrontare più efficacemente potenziali pratiche commerciali sleali transfrontaliere; |
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(d) valutare e analizzare nuove forme di pratiche commerciali sleali; |
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(e) esaminare ogni eventuale questione relativa all'applicazione della presente direttiva e adottare orientamenti e raccomandazioni al fine di promuovere un'applicazione coerente della presente direttiva, anche mediante lo sviluppo di una metodologia comune per definire e imporre penalità. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali che vadano al di là di quelle previste agli articoli 3, 5, 6 e 7, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno. |
Per contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali che vadano al di là di quelle previste agli articoli 3, 5, 6 e 7, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno, compresi la libera circolazione dei beni e dei servizi e la libertà di stabilimento, la non discriminazione e l'accesso a un controllo giurisdizionale imparziale e indipendente. |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualsiasi nuova norma che vada oltre le disposizioni della direttiva è notificata alla Commissione tre mesi prima della sua applicazione per essere valutata da quest'ultima conformemente alla procedura di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva (UE) 2015/1535. |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le autorità degli Stati membri partecipano a discussioni con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di consumatori, sul funzionamento della filiera nel loro Stato membro e sull'efficacia delle loro azioni ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non prima di tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. |
1. Entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. Nel quadro di tale valutazione si considera la necessità di riesaminare la presente direttiva, in particolare se debbano essere incluse nuove forme di pratica commerciale sleale. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare |
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Riferimenti |
COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 2.5.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 2.5.2018 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
5.7.2018 |
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Relatore per parere Nomina |
Marc Tarabella 23.4.2018 |
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Esame in commissione |
11.7.2018 |
3.9.2018 |
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Approvazione |
24.9.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 6 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Eric Andrieu, Philippe Loiseau |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
21 |
+ |
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ECR |
Richard Sulík |
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EFDD |
Marco Zullo |
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ENF |
Philippe Loiseau |
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GUE/NGL |
Jiří Maštálka |
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PPE |
Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein |
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S&D |
Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella |
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VERTS/ALE |
Pascal Durand, Igor Šoltes |
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6 |
- |
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ALDE |
Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic |
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ECR |
Daniel Dalton, Nosheena Mobarik |
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EFDD |
John Stuart Agnew |
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PPE |
Anna Maria Corazza Bildt |
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3 |
0 |
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ECR |
Anneleen Van Bossuyt |
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PPE |
Carlos Coelho, Andreas Schwab |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per lo sviluppo (26.9.2018)
destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
Relatore per parere: Linda McAvan
BREVE MOTIVAZIONE
La commissione per lo sviluppo accoglie con favore la proposta di direttiva presentata dalla Commissione in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. Le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare europea favoriscono l'insicurezza del reddito, gli sprechi alimentari, l'indebolimento delle norme alimentari e la schiavitù moderna, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione europea. La direttiva in esame rappresenta una preziosa opportunità per contrastare le pratiche commerciali sleali nell'Unione e garantire che le filiere alimentari vadano a beneficio di tutti.
La commissione per lo sviluppo si compiace in particolare del fatto che la direttiva si applichi a tutti i fornitori, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento all'interno o all'esterno dell'Unione. I fornitori della filiera alimentare dell'UE stabiliti in un paese terzo possono avere un accesso limitato alle informazioni, alle conoscenze giuridiche e ai finanziamenti ed essere pertanto particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Il superamento di questo squilibrio è fondamentale per stabilire condizioni di reale parità a vantaggio dei produttori sia dell'UE che dei paesi terzi, garantire la parità di trattamento, prevenire la sottoquotazione dei prezzi e assicurare un rendimento equo per gli agricoltori di tutto il mondo.
A norma dei trattati, l'Unione europea si impegna a contribuire allo sviluppo sostenibile e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Se l'UE accettasse qualsiasi pratica commerciale sleale da parte di acquirenti europei nei confronti di produttori di paesi terzi, violerebbe il suo impegno a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo e comprometterebbe il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici nei paesi partner.
L'inclusione degli agricoltori dei paesi terzi è esaurientemente motivata dalla Commissione nella sua valutazione di impatto, in cui rileva, alla sezione 6.3.3, che la loro mancata inclusione potrebbe comportare distorsioni della concorrenza e diversione degli scambi, in quanto gli acquirenti sarebbero incentivati a ricorrere a fornitori stranieri che non sarebbero tutelati dalle norme in materia di pratiche commerciali sleali. Pertanto l'applicazione uniforme della direttiva a tutti i fornitori è anche nell'interesse dei fornitori dell'Unione. Nella valutazione di impatto la Commissione sottolinea altresì che non tenere conto della dimensione internazionale delle filiere alimentari potrebbe escludere le relative pratiche dalla sfera di azione delle autorità di contrasto. La Commissione rileva inoltre che le considerazioni relative alla discriminazione rappresentano un'ulteriore elemento a favore dell'inclusione dei fornitori dei paesi terzi. In questo contesto, gli emendamenti proposti mirano a garantire l'applicazione di norme chiare agli agricoltori sia dell'UE che dei paesi terzi.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Nella filiera alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di transito "dal produttore al consumatore". Gli operatori commercializzano i prodotti alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, per uso alimentare, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare. |
(3) Nella filiera agricola e alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, importazione, esportazione, commercializzazione, distribuzione, vendita al dettaglio e vendita al consumatore finale dei prodotti agroalimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di transito "dal produttore al consumatore". Gli operatori commercializzano i prodotti agricoli e alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, per uso alimentare, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera alimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera. Quasi sempre i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni. |
(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera agricola e alimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera, sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Spesso i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio operatori di queste dimensioni della filiera agricola e alimentare. |
Motivazione | |
I produttori alimentari di piccole dimensioni e i lavoratori dei paesi in via sviluppo subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti delle pratiche commerciali sleali imposte dagli operatori più influenti della filiera alimentare. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurne la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, a condizione che tutti questi soggetti rientrino nella definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione12. Tali fornitori di micro, piccole o medie dimensioni sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria sulle piccole e medie imprese causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi di piccole e medie dimensioni nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati. |
(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela dalle pratiche commerciali sleali per ridurne la frequenza, contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli all'interno e all'esterno dell'Unione, evitare pratiche non sicure e non sostenibili e condizioni di lavoro precarie nonché ridurre i rischi per la sicurezza alimentare e lo spreco di alimenti lungo la catena alimentare. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti agricoli e alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, senza un aumento degli oneri amministrativi. I fornitori di micro, piccole o medie dimensioni sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria sulle imprese causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi all'interno e all'esterno dell'Unione si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati. |
__________________ |
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12 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
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Motivazione | |
Le pratiche commerciali sleali favoriscono gli sprechi alimentari, le pratiche non sicure e non sostenibili e le condizioni di lavoro precarie e costituiscono una minaccia per il reddito dei produttori alimentari di piccole dimensioni e dei lavoratori lungo l'intera filiera alimentare, sia nell'Unione europea che nel resto del mondo. Inoltre, poiché la tutela deve essere estesa ancora più a valle, può essere applicata ai fornitori in generale. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Quando vendono prodotti alimentari ad acquirenti stabiliti nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione. |
(8) Per garantire che l'UE rispetti l'obbligo relativo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo previsto dai trattati e i suoi impegni nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, quando vendono prodotti agricoli e alimentari ad acquirenti che commercializzano e immettono tali prodotti nel mercato dell'UE, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione. |
Motivazione | |
La quota sempre più esigua di entrate percepite dai produttori su piccola scala e dai lavoratori dei paesi in via di sviluppo e le condizioni di lavoro a cui sono soggetti per effetto delle pratiche commerciali sleali mettono a repentaglio la politica di sviluppo dell'Unione e i suoi obiettivi previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Lo squilibrio di potere nella catena di approvvigionamento e le pratiche commerciali sleali dei supermercati hanno gravi conseguenze, il che genera significative ripercussioni sociali e ambientali, o le amplifica, nella maggior parte dei paesi agricoli e poveri, fra cui il diniego di diritti umani fondamentali, la discriminazione di genere, l'impossibilità di percepire un reddito di sussistenza e lunghi orari di lavoro. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto. |
(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori nonché di organizzazioni che lavorano con i produttori o che dispongono di una comprovata esperienza in materia di pratiche commerciali delle filiere alimentari, comprese le organizzazioni non governative e della società civile o qualsiasi altra parte interessata, possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a estendere alle associazioni rappresentative il diritto di presentare una denuncia per conto di uno o più dei loro membri, in quanto la maggior parte dei singoli fornitori non dispone dei mezzi per procedere autonomamente. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore che è una piccola e media impresa nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa. |
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore nel vendere prodotti agricoli e alimentari ad un acquirente, comprese le transazioni tra le organizzazioni di produttori o le cooperative e i loro membri. |
Motivazione | |
L'ampliamento dell'ambito di applicazione a tutti gli acquirenti è essenziale per evitare che le pratiche commerciali sleali attraversino l'intera filiera senza che i produttori e i fornitori interessati abbiano la possibilità di accedere a meccanismi di denuncia (il cosiddetto "effetto domino"). È necessario includere i rapporti tra le cooperative e i loro membri, in particolare nel settore lattiero-caseario, poiché le cooperative hanno spesso acquisito un notevole potere negoziale nei confronti dei loro membri. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista prodotti alimentari nel quadro di un'operazione commerciale. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che acquista prodotti agricoli o alimentari nel quadro di un'operazione commerciale per immetterli sul mercato dell'Unione. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) "pratiche commerciali sleali": le pratiche che si scostano eccessivamente da un comportamento commerciale corretto ed equo, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente dall'acquirente al fornitore; le pratiche che impongono o cercano di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; le pratiche che comportano uno squilibrio significativo dei diritti e doveri del fornitore nel rapporto commerciale prima, durante o dopo il contratto; |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) "accordo di fornitura": un accordo scritto tra un fornitore e un acquirente che indica in modo chiaro e trasparente gli elementi pertinenti dell'accordo commerciale, compresi i nomi delle parti, i loro diritti e obblighi, il prezzo, la durata, i termini di consegna, i termini di pagamento nonché la causa, l'esecuzione del contratto e l'effetto della risoluzione del contratto; |
Motivazione | |
La definizione serve a sviluppare e controllare gli altri elementi proposti nella direttiva. Per garantire la trasparenza, è necessario disporre di un contratto scritto che consenta di controllare e far cessare le pratiche abusive regolamentate e vietate nella direttiva. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le pratiche commerciali sleali siano vietate, comprese almeno le seguenti pratiche commerciali: |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; |
b) l'acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti al medesimo valore; |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) l'acquirente fa ricorso ad aste elettroniche inverse, o al doppio ribasso, non normate e tali da non garantire la trasparenza delle contrattazioni, della formazione del prezzo e dei partecipanti, per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e di origine certificata UE e non; |
Motivazione | |
L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzata inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d'acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un'offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l'eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari; |
c) l'acquirente modifica unilateralmente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità, ai prezzi dei prodotti alimentari o ai termini di pagamento; |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore. |
d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano una volta che il prodotto è diventato di proprietà dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) l'acquirente vende un prodotto agroalimentare a un prezzo inferiore al costo di acquisto per favorire le vendite di altri prodotti ("prodotto civetta"); |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d ter) l'acquirente afferma, in modo incongruo, che i prodotti non soddisfano le specifiche cosmetiche, al fine di annullare o ridurre i termini dell'accordo di fornitura; |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d quater) l'acquirente utilizza criteri relativi alla durata minima alla ricezione eccessivamente restrittivi al fine di rifiutare un ordine precedentemente concordato o di rifiutare un ordine che, per motivi non dovuti al fornitore, non è stato evaso abbastanza velocemente; |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d quinquies) l'acquirente esige che i fornitori si facciano carico dei costi finanziari dovuti a previsioni imprecise fornite dall'acquirente per consentire al fornitore di pianificare la propria produzione per soddisfare gli ordini previsti. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. |
1. Un fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata, senza sostenere i relativi costi amministrativi e procedurali. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il fornitore stabilito al di fuori dell'Unione presenta una denuncia all'autorità di contrasto di qualsiasi Stato membro. Ricevuta la denuncia, l'autorità di contrasto la trasmette all'autorità di contrasto (se diversa) dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. |
Motivazione | |
La direttiva si applica anche ai fornitori stabiliti al di fuori dell'UE, per cui l'emendamento intende offrire loro un meccanismo per presentare una denuncia. Ciò è essenziale per evitare discriminazioni tra fornitori UE e non UE ed evitare distorsioni della concorrenza e diversioni degli scambi. Questo è importante per garantire che l'UE adempia ai propri obblighi di coerenza delle politiche per lo sviluppo previsti dal trattato e agli impegni assunti nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Qualora l'acquirente sia stabilito al di fuori dell'Unione, il fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito. Nel caso in cui il fornitore sia stabilito al di fuori dell'Unione, può presentare una denuncia a qualsiasi autorità di contrasto designata. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia. |
2. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori, all'interno e all'esterno dell'Unione, di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, nonché le organizzazioni che lavorano con i produttori o che dispongono di una comprovata esperienza in materia di pratiche commerciali delle filiere alimentari, comprese le organizzazioni non governative e le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni che agiscono per conto dei produttori o di altri soggetti interessati, hanno il diritto di presentare una denuncia. |
Motivazione | |
Per superare il fattore "paura" e garantire agli operatori vulnerabili un accesso effettivo, è essenziale estendere il diritto di presentare una denuncia alle organizzazioni che lavorano per promuovere l'equità nelle filiere alimentari e sostengono operatori vulnerabili come i produttori alimentari su piccola scala e le donne. Ciò vale, in particolare, per i paesi con un basso livello di governance e un alto livello di disuguaglianza. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione mette a punto una guida multilingue, che rende disponibile sul proprio sito web, in cui spiega come elaborare una denuncia e quali tipi di informazioni devono essere fornite alle competenti autorità di contrasto dell'Unione affinché siano in grado di decidere se è possibile avviare un'indagine formale. |
Motivazione | |
Spesso le PMI non hanno le conoscenze e le competenze per difendere i propri diritti, in particolare nel caso di quelle dei paesi in via di sviluppo. La consulenza e il sostegno della Commissione sono pertanto indispensabili affinché le PMI siano in grado di tutelare e di far rispettare i propri diritti. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri e la metodologia che le autorità di contrasto devono utilizzare per imporre sanzioni pecuniarie, tenuto conto almeno dei seguenti elementi: il fatturato del responsabile della violazione, i vantaggi ottenuti dal responsabile della violazione attraverso la pratica commerciale sleale, il numero e lo status delle vittime della violazione e l'uso ripetuto di pratiche commerciali sleali da parte di un acquirente. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione provvede affinché la DG AGRI disponga di una casella di posta elettronica funzionale sul proprio sito web per aiutare le piccole e medie imprese (PMI) sia all'interno che all'esterno dell'Unione a tutelare e a far rispettare i propri diritti contro le pratiche commerciali sleali1bis, fornendo informazioni sulle procedure. Ogni informazione pertinente è fornita in tutte le lingue UE. |
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______________ |
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1bis http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/ |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva in stretta cooperazione. Le ulteriori modalità di cooperazione in seno alla rete, tra l'altro in termini di informazione, consultazione e assegnazione dei casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere, sono definite e riviste dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri. |
Motivazione | |
Il coordinamento a livello dell'Unione è fondamentale per garantire che le pratiche commerciali sleali riguardanti soggetti di vari Stati membri e di paesi terzi siano trattate in modo equo e che le autorità di contrasto siano in grado di condividere le informazioni, assegnare i casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere e coordinare i rispettivi approcci. Inoltre la rete costituisce un punto di contatto per i fornitori di paesi terzi che non sappiano a quale autorità nazionale di contrasto presentare denuncia. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. |
1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente, con particolare attenzione alle pratiche commerciali sleali transfrontaliere e ai loro effetti diretti e indiretti sui fornitori, compresi i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione. Gli Stati membri riferiscono inoltre in merito all'impatto derivante dall'applicazione dell'attuale direttiva sulla riduzione degli sprechi alimentari, sull'aumento della sicurezza degli alimenti e sulla promozione di pratiche sostenibili nella filiera alimentare. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non prima di tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. |
1. Tre anni dopo la data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La relazione si sofferma in particolare sull'efficacia della direttiva nel tutelare gli operatori più vulnerabili dalle pratiche commerciali sleali nell'intera filiera alimentare, sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Essa valuta inoltre il contributo della direttiva alla riduzione degli sprechi alimentari, all'incremento della qualità degli alimenti e alla promozione di pratiche sostenibili nella filiera alimentare. La relazione valuta l'esigenza di effettuare una revisione della direttiva, in particolare al fine di includere nuove forme di pratiche commerciali sleali, e di sfruttare i dati sui costi dei fattori produttivi e sulla trasmissione dei prezzi nell'intera filiera agricola e alimentare, al fine di stabilire criteri di determinazione di prezzi equi nel quadro di un accordo di fornitura. Sulla base di tale relazione, la Commissione può presentare opportune proposte legislative. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare |
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Riferimenti |
COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 2.5.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
DEVE 13.9.2018 |
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Relatore per parere Nomina |
Linda McAvan 11.7.2018 |
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Esame in commissione |
29.8.2018 |
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Approvazione |
24.9.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
11 1 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Asim Ademov, Andrea Bocskor |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
11 |
+ |
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ALDE |
Charles Goerens, Mirja Vehkaperä |
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EFDD |
Ignazio Corrao |
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S&D |
Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon |
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VERTS/ALE |
Maria Heubuch, Florent Marcellesi |
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1 |
- |
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ECR |
Eleni Theocharous |
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5 |
0 |
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PPE |
Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (17.9.2018)
destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
Relatore per parere: Pilar Ayuso
BREVE MOTIVAZIONE
Nell'Unione europea gli agricoltori sono nella posizione più debole della catena alimentare a causa del loro bassissimo potere contrattuale. Negli ultimi anni la politica agricola comune (PAC) ha introdotto nuove disposizioni volte a migliorare la loro posizione sul mercato, promuovendo una maggiore concentrazione della domanda mediante le organizzazioni dei produttori.
Sebbene l'orientamento politico si sia spostato in una direzione più positiva, vi è ancora un margine di miglioramento legislativo e resta molto da fare per raggiungere un equilibrio ottimale tra i vari attori. Un grado elevato di frammentazione della filiera agro-alimentare, l'approccio orientato al mercato degli strumenti di sostegno della PAC e la crescente volatilità dei prezzi sono tutti fattori che rendono fondamentale garantire condizioni di parità adeguate tra fornitori e acquirenti.
È importante sottolineare che per gli agricoltori le pratiche sleali possono comportare perdite economiche, controbilanciando i benefici ottenuti dalle sovvenzioni della PAC, che sono sempre più subordinate alla sostenibilità ambientale. Esistono numerosi tipi di pratiche sleali ma alcune, come le vendite in perdita, sono molto frequenti e le vittime hanno uno scarso margine di manovra per reagire in tali casi date le lacune e le incertezze giuridiche.
È giunto il momento che l'Unione europea reagisca a questa situazione e si adoperi per creare un quadro giuridico che contribuisca a ottenere un equilibrio migliore nella filiera alimentare. Le pratiche sleali nuocciono alla redditività di molte imprese agricole nell'Unione europea e gli Stati membri non possono limitarsi a far finta di non vedere tale situazione. L'iniziativa Supply Chain Initiative (SCI - iniziativa della catena di approvvigionamento), adottata alcuni anni fa, ha portato a definire un insieme positivo di principi per le buone pratiche, ma sfortunatamente si è rilevata insufficiente per combattere con efficacia le pratiche sleali fintantoché non sarà accompagnata da sanzioni in caso di mancato rispetto, oltre a non prevedere la possibilità di presentare reclami riservati.
Ci congratuliamo con la Commissione per aver compiuto il primo passo introducendo una normativa dell'UE in materia e proponendo disposizioni minime per tutti gli Stati membri. La proposta tuttavia dovrebbe essere migliorata sotto certi aspetti, per evitare di tradursi in un mero gesto politico.
Innanzitutto è molto importante che il testo giuridico dell'UE non indebolisca i progressi già compiuti in alcuni Stati membri per affrontare le pratiche sleali. Un elemento centrale per il relatore è quello di permettere alle amministrazioni nazionali di andare oltre i requisiti minimi fissati dalla direttiva. Alcuni paesi hanno posto in essere regolamentazioni che hanno migliorato sensibilmente le relazioni tra tutti gli attori della catena del valore.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della proposta, riteniamo che sia eccessivamente restrittivo poiché copre soltanto le pratiche abusive dei grandi acquirenti nei confronti delle piccole e medie imprese fornitrici. Il relatore ritiene che la tutela giuridica dell'UE dovrebbe essere ampliata per coprire tutto lo spettro di situazioni sleali.
Il testo della Commissione non tratta le vendite sottocosto, che sono invece il tema principale delle denunce presentate dagli agricoltori per quanto riguarda talune pratiche arbitrarie di promozione dei prodotti deperibili effettuate dai grandi acquirenti come azioni per attrare i clienti.
Il relatore è convinto che senza contratti scritti la legislazione dell'UE non sarà mai efficace. Sebbene la legislazione in materia di PAC non preveda ancora l'obbligo di contratti scritti a livello di UE, la nuova direttiva dovrebbe quanto meno rispecchiare i progressi compiuti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, che permette agli Stati membri di stipulare contratti scritti obbligatori nei loro territori. Il relatore incoraggia tutti gli Stati membri a introdurre i contratti obbligatori seguendo l'esempio di alcuni paesi, come la Spagna.
Al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero dotarsi di criteri uniformi per il calcolo delle sanzioni in caso di pratiche sleali, senza pregiudicare le competenze nazionali. Il relatore propone una formulazione che è simile ad altre già presenti nei testi legislativi esistenti dell'UE.
Un altro elemento importante di cui tenere conto nella legislazione dell'UE quando si affrontano le pratiche commerciali sleali è la trasparenza dei mercati. Sulla scia di talune disposizioni nazionali già adottate, il relatore propone che tutti gli Stati membri istituiscano osservatori nazionali della filiera agroalimentare per monitorare i prezzi del mercato e rilevare le irregolarità. Tale strumento si rivelerebbe molto utile per valutare l'attuazione della legislazione in vista delle future revisioni e per procedere a uno scambio dei dati nazionali.
Un elemento centrale della proposta della Commissione è la possibilità di tutelare la riservatezza di un produttore che presenta una denuncia, aspetto che neutralizza il fattore "paura" nella presentazione delle denunce. Il relatore vorrebbe rafforzare il testo della Commissione per rendere automatico il diritto alla riservatezza.
Tra le altre modifiche rilevanti al testo della Commissione, il relatore vorrebbe inoltre sottolineare la necessità di includere nell'ambito di applicazione della direttiva gli acquirenti stabiliti nei paesi terzi che acquistano prodotti dell'UE per la vendita nei mercati degli Stati membri. L'obiettivo è quello di evitare una situazione in cui alcuni acquirenti possano sottrarsi alle disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il proprio luogo di stabilimento al di fuori dell'UE.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Nella filiera alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di transito "dal produttore al consumatore". Gli operatori commercializzano i prodotti alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, per uso alimentare, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare. |
(3) Nella filiera agroalimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di consegna dei prodotti. Gli operatori commercializzano i prodotti agricoli o alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, per uso alimentare, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli per uso alimentare e di prodotti agricoli. |
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(La sostituzione di "filiera alimentare" in "filiera agroalimentare" si applica in tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera alimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera. Quasi sempre i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni. |
(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera agroalimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole e a media capitalizzazione presenti nella filiera agroalimentare sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Tuttavia tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni economiche, sono vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. |
Motivazione | |
Per la prima parte dell'emendamento: cfr. motivazione dell'emendamento 7. La seconda parte prepara il terreno per ampliare l'ambito di applicazione a tutti gli operatori indipendentemente dalle loro dimensioni economiche. I produttori alimentari di piccole dimensioni e i lavoratori dei paesi in via sviluppo subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti delle pratiche commerciali sleali imposte dagli attori più influenti della filiera alimentare. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) I produttori agricoli che forniscono prodotti agricoli primari sono perlopiù di dimensioni medio-piccole. Tuttavia, l'insieme limitato di criteri utilizzato per definire le piccole e medie imprese è spesso superato nella produzione agricola, ad esempio quando si impiegano lavoratori stagionali. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le imprese a media capitalizzazione. Le imprese a media capitalizzazione sono imprese o organizzazioni di produttori, cooperative o associazioni di organizzazioni di produttori, con una struttura di medie dimensioni, un coefficiente patrimoniale elevato e con un massimo di 3 000 dipendenti. Le imprese a media capitalizzazione, inoltre, possono avere carattere familiare. Le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione hanno scarso potere di mercato rispetto ai soggetti di grandi dimensioni che operano nella filiera agricola o alimentare. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurne la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, a condizione che tutti questi soggetti rientrino nella definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione12. Tali fornitori di micro, piccole o medie dimensioni sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria sulle piccole e medie imprese causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi di piccole e medie dimensioni nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati. |
(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurne la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Poiché la pressione finanziaria sulle imprese causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati. |
__________________ |
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12 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
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Motivazione | |
Il presente emendamento prepara il terreno per ampliare l'ambito di applicazione a tutti gli operatori indipendentemente dalle loro dimensioni economiche. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Quando vendono prodotti alimentari ad acquirenti stabiliti nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione. |
(8) Quando vendono prodotti alimentari ad acquirenti stabiliti nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione. La politica dell'Unione deve inoltre essere coerente agli impegni assunti dall'Unione in favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile. |
Motivazione | |
La quota sempre più esigua di entrate percepite dai produttori su piccola scala e dai lavoratori nel settore alimentare dei paesi in via di sviluppo e le condizioni di lavoro cui sono soggetti per effetto delle pratiche commerciali sleali mettono a repentaglio la politica di sviluppo dell'Unione e i suoi obiettivi previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Le norme pertinenti dovrebbero applicarsi al comportamento commerciale degli operatori della filiera alimentare di dimensioni più grandi, vale a dire non medio-piccoli, poiché sono loro a possedere normalmente un maggior potere contrattuale relativo negli scambi commerciali con i fornitori di piccole e medie dimensioni. |
(9) Le norme pertinenti dovrebbero applicarsi a tutti gli operatori commerciali della filiera agroalimentare. |
Motivazione | |
Il presente emendamento prepara il terreno per ampliare l'ambito di applicazione a tutti gli operatori indipendentemente dalle loro dimensioni economiche. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere i fornitori e gli acquirenti medio-piccoli dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. |
(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere tutti i fornitori e tutti gli acquirenti indipendentemente dalle loro dimensioni economiche dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera agroalimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. |
Motivazione | |
Il presente emendamento prepara il terreno per ampliare l'ambito di applicazione a tutti gli operatori indipendentemente dalle loro dimensioni economiche. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano. |
(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto agricolo o alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, o nell'ambito di una prestazione di servizi connessi al processo di vendita dall'acquirente al fornitore, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nel decidere se una singola pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno operare una distinzione tra le pratiche che sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura fra le parti e quelle messe in atto dopo l'inizio dell'operazione, senza essere state preventivamente concordate in termini chiari ed univoci, in modo tale da vietare unicamente le modifiche unilaterali e retroattive apportate alle condizioni pertinenti dell'accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali sono però considerate sleali per loro stessa natura e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti di non considerarle tali. |
(12) Nel decidere se una singola pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno operare una distinzione tra le pratiche che sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura fra le parti e quelle messe in atto dopo l'inizio dell'operazione, senza essere state preventivamente concordate in termini chiari ed univoci, in modo tale da vietare unicamente le modifiche unilaterali e retroattive apportate alle condizioni pertinenti dell'accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali sono però considerate sleali per loro stessa natura e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti di non considerarle tali. I fornitori, inoltre, non dovrebbero agire sotto coercizione quando accettano un accordo di fornitura. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di garantire un'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità di contrasto incaricata di farli rispettare. L'autorità dovrebbe essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. Quando un denunciante chiede che la sua identità rimanga riservata per paura di ritorsioni, l'autorità di contrasto dello Stato membro dovrebbe rispettare tale richiesta. |
(13) Al fine di garantire un'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità di contrasto incaricata di farli rispettare. L'autorità dovrebbe essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. Quando è presentata una denuncia, l'autorità di contrasto dello Stato membro dovrebbe garantire che l'identità del denunciante resti anonima. |
Motivazione | |
L'emendamento garantisce l'anonimato delle denunce. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(13 bis) Al fine di garantire un'efficace applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali, le autorità di contrasto designate dovrebbero disporre di tutte le risorse, il personale e le competenze necessari. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto. |
(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o fornitori o associazioni di organizzazioni di produttori o fornitori possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione o delle aziende agricole a conduzione familiare che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni. Esse dovrebbero avere il potere di ordinare, se del caso, la cessazione di una pratica vietata. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere sanzioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera. |
(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni. Per l'efficace attuazione della presente direttiva, le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di vietare una pratica commerciale sleale, infliggere sanzioni e pubblicare i risultati delle indagini. Tali poteri possono fungere da deterrente e favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. Le autorità di contrasto dovrebbero tenere conto delle violazioni ripetute della direttiva. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva, in particolare riguardo alle sanzioni. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Le autorità di contrasto dovrebbero applicare sanzioni dissuasive e proporzionate per chi viola le norme stabilite nella presente direttiva. Nella determinazione della sanzione è opportuno tenere conto della ripetizione della violazione delle norme da parte di un operatore commerciale. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori di piccole e medie dimensioni, anche degli acquirenti di prodotti alimentari di piccole e medie dimensioni lungo la filiera alimentare, |
(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un possibile ampliamento degli elenchi delle pratiche commerciali sleali di cui alla presente direttiva e su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori di piccole e medie dimensioni, anche degli acquirenti di prodotti alimentari di piccole e medie dimensioni lungo la filiera alimentare, |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore che è una piccola e media impresa nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa. |
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente. |
Motivazione | |
È fondamentale che la direttiva copra tutti gli operatori della filiera alimentare al fine di evitare che le pratiche commerciali sleali si diffondano nella filiera e che le imprese eludano le norme che vietano tali pratiche. La modifica che sostituisce "operatori di piccole e medie dimensioni" con "tutti gli operatori" dovrebbe applicarsi in tutto il testo. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista prodotti alimentari nel quadro di un'operazione commerciale. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che acquista prodotti agricoli e alimentari nel quadro di un'operazione commerciale, per trasformarli, distribuirli o venderli, e/o presta servizi connessi a tali prodotti nell'Unione; il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
Motivazione | |
L'emendamento mira a includere nell'ambito di applicazione della direttiva gli operatori che, pur essendo stabiliti al di fuori dell'UE, acquistano e vendono prodotti sul mercato dell'UE. In tal modo si eviterebbe che un acquirente possa non rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva semplicemente trasferendo il proprio luogo di stabilimento al di fuori dell'UE. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che vende prodotti alimentari. Il termine "fornitore" può includere un gruppo di tali produttori agricoli o di tali persone fisiche e giuridiche, comprese le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori; |
b) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo, trasformatore di alimenti o persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che vende prodotti alimentari; il termine "fornitore" può includere un gruppo di tali produttori agricoli o di tali persone fisiche e giuridiche, comprese le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le cooperative agricole; |
Motivazione | |
Gli Stati membri dovrebbero tutelare soltanto i fornitori stabiliti nell'UE dato che i fornitori europei non ricevono un trattamento analogo nei paesi terzi. Le cooperative hanno la loro identità giuridica e dovrebbero rientrare nel presente articolo. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) "piccola e media impresa": un'impresa ai sensi della definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione14; |
soppresso |
__________________ |
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14 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). |
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Motivazione | |
Conformemente alle modifiche che ampliano l'ambito di applicazione della direttiva, non è necessario definire una piccola e media impresa. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) "dipendenza economica": una relazione in cui l'acquirente è responsabile di almeno il 30% del fatturato del fornitore; |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) "prodotti alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione; |
d) "prodotti agricoli o alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione, i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione e i prodotti agricoli; |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) "prodotti alimentari deperibili": i prodotti alimentari che diventano inadatti al consumo umano se non immagazzinati, trattati, imballati o altrimenti conservati onde evitare che diventino inadatti a tale tipo di consumo. |
e) "prodotti alimentari deperibili": i prodotti agricoli e alimentari che sono naturalmente idonei alla commercializzazione e al consumo per un periodo di al massimo trenta giorni o che necessitano di una temperatura e di condizioni di imballaggio regolate per l'immagazzinamento, e/o la commercializzazione e/o il trasporto; |
Motivazione | |
Emendamento volto a fornire un chiarimento. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) "prodotti non deperibili": i prodotti diversi dai prodotti alimentari deperibili; |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e ter) "pratica commerciale sleale": qualsiasi pratica che si discosta dalle buone pratiche commerciali, è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed è imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; |
Motivazione | |
È fondamentale introdurre una definizione di pratiche commerciali sleali e un divieto generale delle stesse per impedire ai soggetti con più potere nella filiera di escogitare nuove forme di pratiche commerciali sleali e eludere la direttiva. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno le seguenti pratiche commerciali sleali siano vietate: |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante per prodotti alimentari deperibili dopo oltre 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti alimentari deperibili, se tale data è successiva. Il divieto lascia impregiudicate: |
a) l'acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante per prodotti agricoli o alimentari deperibili dopo oltre 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli o alimentari deperibili, se tale data è successiva. Il divieto lascia impregiudicate: |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) l'acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante per prodotti non deperibili dopo oltre 60 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti alimentari deperibili, se tale data è successiva. Il divieto lascia impregiudicate: |
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- le conseguenze dei ritardi di pagamento e i mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2011/7/UE; |
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- la possibilità che un acquirente e un fornitore concordino una clausola di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Motivazione | |
L'emendamento estende la copertura della direttiva ai prodotti non deperibili senza pregiudicare la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento e la clausola di "ripartizione del valore" introdotta dal regolamento OCM. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; |
b) l'acquirente annulla ordini di prodotti agricoli o alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari; |
c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti agricoli o alimentari, o ai termini di pagamento; |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) l'acquirente vende prodotti agricoli o alimentari sottocosto; |
Motivazione | |
La vendita sottocosto dovrebbe rientrare nella presente direttiva, trattandosi della denuncia presentata più frequentemente dal settore agricolo. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore. |
d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti agricoli o alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) l'acquirente recede unilateralmente dall'accordo di fornitura; |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d ter) l'acquirente informa il fornitore di qualsiasi trattamento differenziato che l'acquirente concede o intende concedere a marchi concorrenti di sua proprietà o da esso gestiti; il trattamento differenziato include almeno un'azione o comportamento specifico dell'acquirente riguardo a: a) listino, b) spazio in negozio e c) margini commerciali; |
Motivazione | |
La definizione di questa pratica commerciale sleale fa riferimento all'articolo 6 della proposta di regolamento sugli intermediari online. Come spiegato in precedenza, la concorrenza leale tra marchi indipendenti e marchi di proprietà dei rivenditori è essenziale per promuovere l'innovazione e la concorrenza basata sul merito. Se i rivenditori integrati verticalmente intendono concedere vantaggi ai propri marchi, i fornitori di marchi indipendenti dovrebbero essere informati, quanto meno, dell'esistenza e dell'ambito di tali misure, per adattare le strategie competitive a tali condizioni di mercato squilibrate. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d quater) l'acquirente riduce in modo non trasparente la quantità e/o il valore dei prodotti agricoli o alimentari di qualità standard; |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d quinquies) l'acquirente minaccia di ricorrere o ricorre a ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore se quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali che gli spettano, compresa la presentazione di denunce e la cooperazione con le autorità di contrasto nazionali; |
Motivazione | |
La definizione di questa pratica commerciale sleale è necessaria per tutelare i fornitori dalle ritorsioni commerciali (come ad es. la parziale riduzione delle quantità ordinate o la risoluzione del contratto di fornitura) qualora intraprendano azioni legali per far valere i loro diritti contrattuali e i diritti tutelati dalla presente direttiva. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d sexies) l'acquirente subordina la conclusione dell'accordo di fornitura e la collaborazione commerciale a una compensazione sotto forma di merci e servizi; |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d septies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d septies) l'acquirente esige che i fornitori si facciano carico dei costi finanziari dovuti a previsioni imprecise fornite dall'acquirente; |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d octies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d octies) l'acquirente riduce parzialmente o totalmente gli acquisti previsti da contratti in essere al fine di imporre una modifica del contratto esistente o di negoziare un nuovo contratto; |
Motivazione | |
Questa pratica commerciale sleale fa riferimento al Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (sezione 5.6) e alla SCI. Spesso gli acquirenti non devono neppure risolvere il contratto di fornitura per ottenere vantaggi sleali, è sufficiente che riducano il volume degli acquisti. | |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d nonies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d nonies) l'acquirente intraprende attività di comunicazione o promozionali e applica politiche commerciali che danneggiano o potrebbero danneggiare l'immagine di prodotti recanti un'indicazione geografica ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/20121bis, (CE) n. 110/20081ter o (UE) n. 251/20141quater; |
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1bis Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). |
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1ter Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16). |
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1 quater Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14). |
Motivazione | |
Le indicazioni geografiche sono spesso oggetto di una vasta gamma di pratiche che producono l'effetto di svalutare la loro immagine, come vendite sotto costo, aste in cui vince chi presenta l'offerta più bassa, promozioni sconsiderate ecc. | |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d decies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d decies) l'acquirente emette una cambiale in bianco per le materie prime trasferite e il fornitore non ha l'obbligo di rilasciare garanzie per i prodotti agricoli o alimentari trasferiti ma non ancora pagati; |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d undecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d undecies) l'acquirente impone un pagamento per l'inserimento in listino del prodotto agricolo o alimentare del fornitore; |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d duodecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d duodecies) l'acquirente restituisce i prodotti consegnati e rimasti invenduti, impone un pagamento per lo smaltimento di tali prodotti, impone al fornitore un pagamento per i prodotti non utilizzati che sono scaduti, salvo nel caso dei prodotti forniti per la prima volta al commerciante, nonché per i prodotti per i quali il fornitore aveva chiesto espressamente la vendita ed era stato avvertito per iscritto che avrebbero potuto giungere a scadenza, a causa di uno scarso giro d'affari; |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d terdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d terdecies) l'acquirente impone un pagamento per la consegna del prodotto agricolo o alimentare in un luogo diverso dal luogo di consegna concordato; |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quaterdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d quaterdecies) l'acquirente impone un pagamento per lo stoccaggio e la manipolazione dopo la consegna del prodotto agricolo o alimentare; |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quindecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d quindecies) l'acquirente impone un pagamento per una riduzione del fatturato, delle vendite o del margine del fornitore a causa della diminuzione delle vendite di un determinato prodotto agricolo o alimentare; |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d sexdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d sexdecies) l'acquirente vende prodotti agricoli o alimentari al consumatore finale a un prezzo inferiore a qualsiasi prezzo di acquisto nella catena di approvvigionamento del prodotto in questione, che è soggetto all'IVA, salvo nel caso di prodotti prossimi alla scadenza, ritiro di un prodotto agricolo o alimentare dall'assortimento o svendita completa a causa della chiusura di una struttura di vendita; |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d septdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d septdecies) l'acquirente subordina la conclusione di un accordo di fornitura e la collaborazione commerciale all'obbligo di partecipare a sconti o a vendite riducendo il prezzo di acquisto a spese del fornitore; |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura: |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura o se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore dall'acquirente, che permette all'acquirente di imporre tali termini: |
Motivazione | |
L'emendamento mira a chiarire che le pratiche elencate all'articolo 3, paragrafo 2, dovrebbero essere vietate anche nel caso in cui l'accordo tra le due parti derivi dalla dipendenza economica del fornitore. | |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti alimentari rimasti invenduti; |
a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti; |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) l'acquirente si rifiuta di ricevere o rilevare il quantitativo contrattuale di prodotti agricoli o alimentari secondo il programma di acquisto stipulato, ossia alla scadenza dell'obbligo di consegna per il fornitore, salvo in casi giustificati stabiliti dall'accordo di fornitura; |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a ter) l'acquirente elimina i prodotti dall'elenco dei prodotti contrattuali che il fornitore consegna al cliente o riduce significativamente un ordinativo di un determinato prodotto agricolo o alimentare senza preavviso scritto entro il periodo stabilito nel contratto o entro un termine non inferiore a 30 giorni nel caso in cui la scadenza non sia stabilita dall'accordo; |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'acquirente impone un pagamento al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti alimentari di quest'ultimo; |
b) l'acquirente impone un contributo al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione e/o la collocazione dei prodotti agricoli e alimentari di quest'ultimo sugli scaffali presso i punti di vendita dell'acquirente, salvo nel caso in cui il fornitore richieda espressamente all'acquirente l'immagazzinamento, l'esposizione e/o la collocazione dei suoi prodotti su un determinato scaffale presso il punto di vendita dell'acquirente; |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) l'acquirente condivide con terzi informazioni riservate connesse al contratto di fornitura, compresi i segreti commerciali che il fornitore ha condiviso con l'acquirente, o ne fa un utilizzo improprio, intenzionalmente o per negligenza; |
Motivazione | |
Pratica che figurava nel Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali. | |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b ter) l'acquirente esercita una ritorsione commerciale, o minaccia di farlo, nei confronti del fornitore per mezzo di pratiche come la cancellazione di prodotti dal listino, l'arresto dei servizi di condivisione dei dati, le promozioni eccessive, i ritardi di pagamento, le trattenute unilaterali e/o il blocco delle promozioni, al fine ottenere condizioni migliori nei contratti esistenti o nel negoziare nuovi contratti; |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b quater) l'acquirente impone o tenta di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del suo rischio economico; |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) il fornitore paga i costi di promozione dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente. Prima di una promozione e se tale promozione è avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifica il periodo e indica la quantità prevista dei prodotti alimentari da ordinare; |
c) il fornitore paga i costi di promozione dei prodotti agricoli o alimentari venduti dall'acquirente. Prima di una promozione e se tale promozione è avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifica il periodo e indica la quantità prevista dei prodotti agricoli o alimentari da ordinare; |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) il fornitore paga all'acquirente i costi di commercializzazione dei prodotti alimentari. |
d) il fornitore paga all'acquirente i costi di commercializzazione dei prodotti agricoli o alimentari. |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) l'acquirente trasferisce i costi di trasporto e di immagazzinamento al fornitore o al produttore. |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali o le prassi che escludono gli interessi di mora per i ritardi di pagamento siano vietate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2011/7/UE. |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Relazioni contrattuali |
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1. Un fornitore può esigere che qualsiasi consegna dei suoi prodotti agricoli e alimentari a un acquirente sia oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte del primo acquirente. |
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2. Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1: |
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a) è stipulato prima della consegna; |
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b) è stipulato per iscritto; e |
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c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi: |
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i) il prezzo da pagare alla consegna, che: |
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- è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o |
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- è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; |
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ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne; |
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iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; |
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iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; |
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v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli; nonché |
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vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore. |
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3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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4. Gli Stati membri possono individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche in materia di contrattualizzazione a lungo termine, al fine di rafforzare la posizione negoziale dei produttori nella filiera agricola e alimentare. |
Motivazione | |
L'emendamento, in linea con il regolamento unico OCM, dà la possibilità a tutti i fornitori (non solo agli agricoltori) di chiedere contratti scritti, consentendo anche agli Stati membri di incoraggiare una maggiore contrattualizzazione tra i diversi attori della filiera agricola e alimentare. | |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 ter |
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Pratiche commerciali sleali generali |
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Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali sleali generali siano vietate: |
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a) imposizione o tentativo di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato o sproporzionato dei rischi economici dell'acquirente; |
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b) imposizione o tentativo di imporre al fornitore uno squilibrio significativo di diritti e obblighi nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto. |
Motivazione | |
1) Questa pratica commerciale sleale generale deriva dalla definizione di pratica commerciale sleale di cui alla relazione che precede la proposta e al Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (sezione 5.4) e alla SCI.2) Questa pratica commerciale sleale fa anche riferimento all'articolo L442-6 del Code de Commerce francese. Uno squilibrio significativo in una relazione commerciale può sussistere, ad esempio, quando il contratto prevede condizioni ambigue che lasciano all'acquirente un margine per eseguire o modificare il contratto. | |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica incaricata di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (di seguito, "autorità di contrasto"). |
Ogni Stato membro designa un'unica autorità pubblica incaricata di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (di seguito, "autorità di contrasto"). |
Motivazione | |
È necessario stabilire una sola autorità pubblica di controllo poiché la moltiplicazione delle autorità di contrasto negli Stati membri potrebbe provocare una mancanza di omogeneità e ridurre l'efficacia dei controlli. | |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto designata abbia le risorse necessarie, comprese risorse di bilancio e competenze sufficienti, per adempiere ai propri obblighi. |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Autorità competente |
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1. L'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali commesse dall'acquirente. |
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2. Se un fornitore consegna i propri prodotti a un destinatario collegato all'acquirente ma stabilito in uno Stato membro che non corrisponde al luogo di stabilimento dell'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata, l'autorità di contrasto di tale Stato membro è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali commesse dall'acquirente. Il destinatario dei prodotti è considerato responsabile in solido per le infrazioni commesse. |
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3. Se l'acquirente è stabilito al di fuori dell'Unione, l'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali commesse nei confronti del fornitore. |
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4. L'autorità competente è anche responsabile di indagare sulle pratiche commerciali sleali relative alla prestazione di servizi connessi all'accordo di fornitura. L'acquirente e, se del caso, il destinatario terzo delle merci sono considerati responsabili in solido delle eventuali violazioni commesse da un fornitore terzo di servizi correlati. |
Motivazione | |
L'emendamento riguarda le norme giurisdizionali e il paragrafo 4 intende garantire che gli accordi sui servizi siano soggetti al controllo delle autorità e che gli operatori non UE non evitino, di fatto, la giurisdizione dell'Unione rifiutando di assoggettarsi alle decisioni adottate dalle autorità competenti (se non operano nello Stato membro in cui è stabilita l'autorità, qualsiasi sanzione o misura correttiva adottata dall'autorità potrebbe non essere applicata). Tale paragrafo garantisce che i servizi siano disciplinati sulla base dell'accordo di fornitura in termini di giurisdizione e di responsabilità solidale, pertanto gli accordi di servizio delle alleanze internazionali saranno sottoposti a verifica da parte delle autorità nazionali dei membri dell'alleanza UE e questi ultimi saranno considerati responsabili in solido con la alleanza stessa (altrimenti una alleanza di acquirenti dell'UE stabilita in Svizzera potrebbe semplicemente violare tutte le risoluzioni delle autorità competenti dell'UE se non detiene alcuna attività nel territorio dell'autorità competente). | |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. |
1. Un fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata o all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore. Nel secondo caso, l'autorità di contrasto trasmette la denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un fornitore può presentare una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito. L'autorità di contrasto di tale Stato membro trasmette la denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. |
Motivazione | |
Alcune PMI potrebbero non avere le risorse per indirizzare le loro denunce in paesi diversi da quello in cui sono stabilite. Pertanto dovrebbero avere la possibilità di chiedere l'intervento dell'autorità di contrasto del loro paese, che funga da interlocutore nella procedura di appalto. | |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia. |
2. Le organizzazioni di fornitori o le associazioni di organizzazioni di fornitori di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia e di essere parti del procedimento. |
Motivazione | |
Ai fini della coerenza con i termini usati nella direttiva, la presente disposizione dovrebbe fare riferimento alle associazioni di fornitori. Le associazioni che presentano una denuncia dovrebbero essere accettate quali parti che intervengono nei procedimenti. In Spagna, le associazioni che presentano una denuncia non godono di uno status giuridico a norma del diritto in materia di catena alimentare e, conseguentemente, non hanno accesso ai procedimenti neanche le singole vittime delle pratiche commerciali sleali (fattore paura) né le associazioni che le rappresentano. | |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità di contrasto garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante, se da lui appositamente richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione in un'eventuale richiesta di trattamento riservato. |
3. L'autorità di contrasto garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione. |
Motivazione | |
L'emendamento garantisce che le denunce siano anonime al fine di eliminare il fattore "paura". | |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se l'autorità di contrasto ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione. |
4. Se l'autorità di contrasto ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa immediatamente il denunciante dei motivi della sua decisione. |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. L'autorità di contrasto fissa un periodo di tempo ragionevole per avviare e condurre le indagini e, una volta conclusosi tale periodo, adotta una decisione motivata e ne informa le parti. |
Motivazione | |
L'emendamento garantisce un periodo adeguato per avviare, svolgere e concludere le indagini e per comunicare alle parti la decisione adottata dall'autorità di contrasto. | |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia; |
a) avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, comprese le denunce anonime o quelle degli informatori; |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare indagini sulle pratiche commerciali vietate; |
b) chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare indagini sulle pratiche commerciali vietate che si sono verificate nel rapporto commerciale e valutare se siano vietate o si discostino dalle buone pratiche commerciali; |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) imporre una sanzione pecuniaria all'autore della violazione. La sanzione è efficace, proporzionata e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione; |
d) imporre una sanzione pecuniaria e, se necessario, sanzioni dissuasive di altro tipo alla persona fisica o giuridica che ha compiuto una violazione della presente direttiva, in conformità del diritto nazionale. La sanzione pecuniaria e, se necessario, quella di altro tipo sono efficaci, proporzionate e dissuasive e tengono conto della natura, della durata e della gravità della violazione nonché delle eventuali violazioni precedenti e ripetute della presente direttiva; |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) pubblicare le decisioni adottate relativamente alle lettere c) e d); |
e) pubblicare le decisioni adottate relativamente alle lettere c) e d), compreso il valore della sanzione pecuniaria nonché, laddove possibile, proteggere la riservatezza del denunciante qualora lo richieda; |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) informare gli acquirenti e i fornitori in merito alle sue attività, mediante relazioni annuali che, tra l'altro, indichino il numero delle denunce ricevute e descrivano le indagini da essa avviate e concluse. Per ogni indagine, la relazione contiene una illustrazione sommaria del caso e l'esito dell'indagine. |
f) informare gli acquirenti e i fornitori in merito alle sue attività, mediante relazioni annuali che, tra l'altro, indichino il numero delle denunce ricevute e descrivano le indagini da essa avviate e concluse. Per ogni indagine, la relazione contiene una illustrazione sommaria del caso, le conclusioni dell'indagine condotta e informazioni sull'esito della procedura nonché sulla decisione adottata e una tipologia delle pratiche commerciali sleali identificate. |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 6 bis |
|
Mediazione o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie |
|
1. Fatti salvi i poteri e gli obblighi dell'autorità di contrasto stabiliti all'articolo 6, gli Stati membri possono incoraggiare il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie in caso di controversia tra un fornitore e un acquirente dovuta a pratiche commerciali sleali quali definite all'articolo 2. |
|
2. Il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie non pregiudica il diritto del fornitore di presentare una denuncia, come indicato all'articolo 5. |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 6 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 6 ter |
|
Sanzioni |
|
1. Gli Stati membri impongono sanzioni per le violazioni della presente direttiva. L'importo minimo della sanzione imposta è pari ad almeno il 2% del fatturato complessivo dell'acquirente, che figura nel suo ultimo rendiconto finanziario. |
|
2. Qualora l'acquirente ripeta la stessa pratica commerciale sleale, l'importo della sanzione imposta è equivalente a quello di cui al paragrafo 1 aumentato del 20% per ogni ripetizione della violazione. |
Motivazione | |
Il presente nuovo articolo mira a standardizzare i criteri per definire le sanzioni a livello europeo, seguendo l'esempio di altre disposizioni dell'UE, lasciando impregiudicate le prerogative nazionali di decidere il valore della sanzione. | |
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri formano insieme una rete di pubbliche autorità che applicano in stretta cooperazione le disposizioni della presente direttiva. Le ulteriori modalità di cooperazione in seno alla rete, tra l'altro in termini di informazione, consultazione e assegnazione dei casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere, sono definite e riviste dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri. |
Motivazione | |
Il coordinamento a livello dell'Unione è fondamentale per garantire che le pratiche commerciali sleali riguardanti soggetti di vari Stati membri e di paesi terzi siano trattate in modo equo e che le autorità di contrasto siano in grado di condividere le informazioni, assegnare i casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere e coordinare i rispettivi approcci. La proposta di istituire una rete a livello di UE si basa sull'esperienza della rete europea per la concorrenza (regolamento 1/2003). | |
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 7 bis |
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Osservatori nazionali |
|
1. Gli Stati membri istituiscono osservatori nazionali per il monitoraggio del funzionamento della filiera agroalimentare. |
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2. Gli osservatori nazionali si occupano almeno di: |
|
a) monitorare e valutare le pratiche commerciali sleali attraverso lo svolgimento di sondaggi e analisi di mercato; |
|
b) segnalare ogni violazione riscontrata all'autorità di contrasto; |
|
c) elaborare relazioni e raccomandazioni; e |
|
d) assistere le autorità di contrasto nel fornire informazioni in conformità degli articoli 7 e 9. |
Motivazione | |
La trasparenza del mercato è un elemento fondamentale per garantire il buon funzionamento della catena di valore. Tale strumento si rivelerebbe molto utile anche per valutare l'attuazione della normativa in vista delle future revisioni della legislazione dell'UE e per facilitare lo scambio dei dati nazionali. | |
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali che vadano al di là di quelle previste agli articoli 3, 5, 6 e 7, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno. |
Per garantire un più alto livello di protezione e contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno. |
Motivazione | |
Lo scopo degli emendamenti è garantire la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, rispettare la sussidiarietà nell'attuazione e dare agli Stati membri la possibilità di disporre di norme più rigorose di quelle previste dalla direttiva. | |
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. |
1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva incentrata in particolare sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. |
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non prima di tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. |
1. Entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. Nel quadro della valutazione è presa in esame l'esigenza di definire ulteriori pratiche commerciali sleali. |
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Tale valutazione riguarda i seguenti aspetti, senza limitarsi ad essi: |
|
a) l'efficacia nel tutelare gli attori più deboli della filiera agricola e alimentare dalle pratiche commerciali sleali; |
|
b) l'efficacia della cooperazione tra autorità di contrasto competenti; |
|
c) la possibilità di nominare un'autorità di regolamentazione europea per applicare e monitorare la normativa dell'Unione nella filiera alimentare. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 2.5.2018 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 31.5.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Pilar Ayuso 29.5.2018 |
||||
Esame in commissione |
29.8.2018 |
|
|
|
|
Approvazione |
10.9.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
55 5 5 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
55 |
+ |
|
ALDE |
Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset |
|
ECR |
Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
|
EFDD |
Evi Eleonora, Piernicola Pedicini |
|
ENF |
Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean |
|
S&D |
Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli |
|
Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec |
|
5 |
- |
|
ALDE |
Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds |
|
ECR |
John Procter |
|
5 |
0 |
|
GUE/NGL |
Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
12.4.2018 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 2.5.2018 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
DEVE 13.9.2018 |
ENVI 31.5.2018 |
IMCO 2.5.2018 |
|
|
Commissioni associate Annuncio in Aula |
IMCO 5.7.2018 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Paolo De Castro 17.4.2018 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
12.4.2018 |
|
|
|
|
Approvazione |
1.10.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 4 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Renata Briano |
||||
Deposito |
10.10.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
38 |
+ |
|
ALDE |
Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller |
|
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson |
|
EFDD |
Giulia Moi, Marco Zullo |
|
ENF |
Jacques Colombier, Philippe Loiseau |
|
GUE/NGL |
Luke Ming Flanagan |
|
NI |
Diane Dodds |
|
PPE |
Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi |
|
VERTS/ALE |
Bronis Ropė, Molly Scott Cato |
|
4 |
- |
|
ECR |
Jørn Dohrmann |
|
EFDD |
John Stuart Agnew |
|
GUE/NGL |
Matt Carthy |
|
PPE |
Albert Deß |
|
2 |
0 |
|
GUE/NGL |
Maria Lidia Senra Rodríguez |
|
VERTS/ALE |
Martin Häusling |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti