RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)

18.10.2018 - (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Bogusław Liberadzki
(Rifusione – articolo 104 del regolamento)


Procedura : 2017/0237(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0340/2018
Testi presentati :
A8-0340/2018
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0548),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0324/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–  vista la lettera in data 24 luglio 2017 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0340/2018),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Poiché si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio24, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(1)  Si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio24 al fine di offrire migliore protezione ai passeggeri e incoraggiare un aumento dei viaggi in treno, tenendo debitamente conto, in particolare, degli articoli 11, 12 e 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce di dette modifiche e a fini di chiarezza, è pertanto opportuno procedere alla rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007.

_________________

_________________

24 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

24 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Nonostante i considerevoli progressi compiuti nella tutela dei consumatori dell'Unione, sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.

(3)  Nonostante i considerevoli progressi compiuti nella tutela dei consumatori dell'Unione, sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e per risarcirli in caso di ritardi, soppressioni o danni materiali.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La concessione degli stessi diritti ai passeggeri del trasporto ferroviario nei viaggi internazionali e nazionali dovrebbe consentire di innalzare il livello di tutela dei consumatori nell'Unione, assicurare condizioni di parità per le imprese ferroviarie e garantire un livello uniforme di diritti ai passeggeri.

(5)  La concessione degli stessi diritti ai passeggeri del trasporto ferroviario nei viaggi internazionali e nazionali dovrebbe consentire di innalzare il livello dei diritti dei passeggeri nell'Unione, in particolare per quanto riguarda il loro accesso alle informazioni e l'indennizzo in caso di ritardo o cancellazione. I passeggeri dovrebbero ricevere informazioni quanto più possibile precise in merito ai loro diritti.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà degli Stati membri o delle autorità competenti di fissare tariffe sociali per i servizi soggetti a un obbligo di servizio pubblico, nonché per i servizi commerciali.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  I servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri hanno natura diversa dai servizi a lunga distanza. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di concedere deroghe ad alcune disposizioni in materia di diritti dei passeggeri ai servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri che non sono servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione.

(6)  I servizi ferroviari urbani ed extraurbani per passeggeri hanno natura diversa dai servizi a lunga distanza. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di concedere deroghe ad alcune disposizioni in materia di diritti dei passeggeri ai servizi ferroviari urbani ed extraurbani per passeggeri.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Le deroghe non dovrebbero tuttavia applicarsi alle disposizioni del presente regolamento che agevolano l'utilizzo dei servizi ferroviari alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta. Le deroghe non dovrebbero inoltre applicarsi ai diritti di coloro che lo desiderino di acquistare biglietti per viaggi in treno senza difficoltà eccessive, né alle disposizioni sulla responsabilità delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli, né al requisito che tali imprese siano adeguatamente assicurate, né al requisito che esse adottino misure idonee per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e per gestire i rischi.

soppresso

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni sul servizio prima e durante il viaggio. Ove possibile, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e quanto prima possibile. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta.

(9)  Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni su detti servizi e sulle questioni correlate prima, durante e dopo il viaggio. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo o per lo meno all'inizio del viaggio. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta ed essere messe a disposizione del pubblico. Le imprese ferroviarie dovrebbero fornire dette informazioni ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che ne vendono i servizi.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  L'accesso a tutti i dati operativi e a tutte le tariffe in tempo reale in termini non discriminatori e validi rende il viaggio in treno più accessibile ai nuovi clienti e fornisce loro una più ampia gamma di possibilità di viaggio e tariffe tra cui scegliere. Le imprese ferroviarie dovrebbero fornire ai venditori di biglietti i loro dati operativi e tariffari al fine di agevolare il viaggio in treno. Dovrebbero essere profusi sforzi per consentire ai passeggeri di prenotare biglietti globali e viaggi ferroviari unici ottimali.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)  Un trasporto passeggeri multimodale rafforzato contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici. Le imprese ferroviarie, pertanto, devono indicare anche le combinazioni con altri modi di trasporto, in modo tale che i passeggeri ferroviari ne siano informati prima di prenotare il viaggio.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater)  Un trasporto passeggeri multimodale ben sviluppato contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici. Le imprese ferroviarie, pertanto, devono indicare anche le combinazioni con altri modi di trasporto, in modo tale che gli utenti ferroviari ne siano informati prima di prenotare il viaggio.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Nel contesto della vendita di biglietti per il trasporto di passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per vietare la discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza, a prescindere dall'eventuale presenza, su base permanente o temporanea, del passeggero interessato in un altro Stato membro. Tali misure dovrebbero contemplare tutte le forme dissimulate di discriminazione che, tramite l'applicazione di altri criteri quali la residenza o l'ubicazione fisica o virtuale, potrebbero avere il medesimo effetto. Alla luce dello sviluppo di piattaforme online che vendono biglietti di trasporto dei passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo particolare per garantire che non si verifichino discriminazioni in fase di accesso alle interfacce online o di acquisto dei biglietti. Tuttavia non dovrebbero essere automaticamente esclusi i regimi di trasporto che prevedono tariffe sociali, purché esse siano proporzionate e indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate.

(12)  Nel contesto della vendita di biglietti per il trasporto di passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per vietare la discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza, a prescindere dall'eventuale presenza, su base permanente o temporanea, del passeggero interessato in un altro Stato membro. Tali misure dovrebbero contemplare tutte le forme dissimulate di discriminazione che, tramite l'applicazione di altri criteri quali la residenza o l'ubicazione fisica o virtuale, potrebbero avere il medesimo effetto. Alla luce dello sviluppo di piattaforme online che vendono biglietti di trasporto dei passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo particolare per garantire che non si verifichino discriminazioni in fase di accesso alle interfacce online o di acquisto dei biglietti. Tuttavia non dovrebbero essere esclusi i regimi di trasporto che prevedono tariffe sociali, purché esse siano indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  La crescente popolarità del ciclismo nell'Unione ha implicazioni per il turismo e per la mobilità generale. Un maggiore ricorso sia ai trasporti ferroviari sia agli spostamenti in bicicletta nella ripartizione modale riduce l'impatto del trasporto sull'ambiente. Le imprese ferroviarie dovrebbero pertanto agevolare il più possibile la combinazione di viaggi in treno e spostamenti in bicicletta, in particolare consentendo il trasporto di biciclette a bordo dei treni.

(13)  La crescente popolarità del ciclismo nell'Unione ha implicazioni per il turismo e per la mobilità generale. Un maggiore ricorso sia ai trasporti ferroviari sia agli spostamenti in bicicletta nella ripartizione modale riduce l'impatto del trasporto sull'ambiente. Le imprese ferroviarie dovrebbero pertanto agevolare il più possibile la combinazione di viaggi in treno e spostamenti in bicicletta, in particolare fornendo un numero sufficiente di rastrelliere per il trasporto di biciclette assemblate sistemate negli spazi appositamente dedicati a bordo di tutti i tipi di treni, compresi i treni ad alta velocità, a lunga distanza, transfrontalieri e locali. I passeggeri dovrebbero essere informati dello spazio disponibile per le biciclette. Tali requisiti dovrebbero applicarsi a tutte le imprese ferroviarie a partire dal [due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento].

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le imprese ferroviarie dovrebbero agevolare il trasferimento dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all'altro, con l'emissione, ove possibile, di biglietti globali.

(14)  Le imprese ferroviarie dovrebbero agevolare il trasferimento dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all'altro, con l'emissione di biglietti globali.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o per altre ragioni, hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione. Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, dovrebbe essere loro fornita assistenza nelle stazioni e a bordo in tutti i momenti in cui i treni viaggiano e non soltanto in alcuni momenti della giornata.

(15)  Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o per altre ragioni, hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni accessibili concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici adeguati e interpretabili anche da loro. Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, dovrebbe essere loro fornita assistenza a titolo gratuito per salire a bordo e scendere.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Qualora in stazione non siano presenti punti accessibili per la vendita di biglietti, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare i biglietti a bordo del treno.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, attenendosi alle STI per le persone a mobilità ridotta. Inoltre , nel rispetto delle norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26, tutti gli edifici e tutto il materiale rotabile dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti opere di ristrutturazione.

(16)  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, attenendosi al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (STI)25 bis e alla direttiva XXX laddove integri le STI. Inoltre , nel rispetto delle norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26, tutti gli edifici e tutto il materiale rotabile dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti opere di ristrutturazione.

__________________

__________________

 

25 bis Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

26 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

26 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  È auspicabile che il presente regolamento introduca un sistema di indennizzo per i passeggeri in caso di ritardo, collegato alla responsabilità dell'impresa ferroviaria, su basi analoghe a quelle del sistema internazionale previsto dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare dalle regole uniformi CIV concernenti i diritti dei passeggeri. In caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale del prezzo del biglietto.

(17)  È auspicabile che il presente regolamento introduca un sistema di indennizzo per i passeggeri in caso di ritardo, collegato alla responsabilità dell'impresa ferroviaria, su basi analoghe a quelle del sistema internazionale previsto dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare dalle regole uniformi CIV concernenti i diritti dei passeggeri. I biglietti acquistati dovrebbero essere interamente rimborsabili. In caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale che va fino al 100 % del prezzo del biglietto.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Le imprese ferroviarie dovrebbero essere tenute a contrarre un'assicurazione o a sottoscrivere intese equivalenti per coprire la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri del trasporto ferroviario in caso di incidenti. Qualora gli Stati membri fissino un importo massimo per il risarcimento in caso di morte o ferimento dei passeggeri, tale importo dovrebbe essere almeno equivalente a quello stabilito nelle regole uniformi CIV.

(18)  Le imprese ferroviarie dovrebbero essere tenute a contrarre un'assicurazione o a sottoscrivere intese equivalenti per coprire la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri del trasporto ferroviario in caso di incidenti. Qualora gli Stati membri fissino un importo massimo per il risarcimento in caso di morte o ferimento dei passeggeri, tale importo dovrebbe essere almeno equivalente a quello stabilito nelle regole uniformi CIV. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aumentare in qualsiasi momento l'importo per il risarcimento in caso di morte o di ferimento dei passeggeri.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  In caso di ritardo, ai passeggeri dovrebbero essere garantite opzioni di proseguimento del viaggio o itinerari alternativi a condizioni di trasporto simili. In tal caso si dovrebbe tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

(20)  In caso di ritardo, ai passeggeri dovrebbero essere garantite opzioni di proseguimento del viaggio o itinerari alternativi a condizioni di trasporto simili. In tal caso si dovrebbe tenere conto in particolare delle esigenze di adeguata informazione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Un'impresa ferroviaria non dovrebbe tuttavia essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio. Esse dovrebbero configurarsi come catastrofi naturali di natura eccezionale, diverse dalle normali condizioni meteorologiche stagionali quali le tempeste autunnali o le periodiche alluvioni urbane provocate dalle maree o dallo scioglimento della neve. Le imprese ferroviarie dovrebbero dimostrare che non avrebbero potuto prevedere né evitare il ritardo anche adottando tutte le misure ragionevoli.

soppresso

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  In collaborazione con i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni dovrebbero predisporre piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di gravi perturbazioni del servizio fornendo assistenza e informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra.

(22)  In collaborazione con i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni dovrebbero predisporre e rendere disponibili al pubblico piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di gravi perturbazioni del servizio fornendo assistenza e informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti delle imprese ferroviarie di chiedere risarcimenti a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, in conformità della legislazione nazionale applicabile.

(23)  Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti e dei gestori delle stazioni o delle infrastrutture ferroviarie di chiedere risarcimenti, ove applicabile, a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei passeggeri nel quadro del presente regolamento.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a una qualsiasi delle imprese ferroviarie interessate in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento e dovrebbero aver diritto ad ottenere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole.

(27)  I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione o gestore dell'infrastruttura coinvolto in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento e dovrebbero aver diritto ad ottenere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero definire, rendere disponibili al pubblico, gestire e monitorare le norme di qualità del servizio per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.

(28)  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero definire, rendere disponibili al pubblico, gestire e monitorare le norme di qualità del servizio per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, ivi compresi quelli per persone con disabilità e persone a mobilità ridotta.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Per mantenere un livello elevato di tutela dei consumatori nel trasporto ferroviario, agli Stati membri dovrebbe essere richiesto di designare organismi nazionali di applicazione responsabili della supervisione e dell'applicazione del presente regolamento a livello nazionale. Tali organismi dovrebbero essere in grado di adottare una vasta gamma di misure di esecuzione. I passeggeri dovrebbero poter presentare un reclamo a tali organismi in merito a presunte violazioni del regolamento. Per assicurare il trattamento soddisfacente di tali reclami, è inoltre opportuno che tali organismi collaborino fra loro.

(29)  Per mantenere un livello elevato di tutela dei consumatori nel trasporto ferroviario, agli Stati membri dovrebbe essere richiesto di designare organismi nazionali di applicazione responsabili della supervisione e dell'applicazione del presente regolamento a livello nazionale. Tali organismi dovrebbero essere in grado di adottare una vasta gamma di misure di esecuzione e offrire ai passeggeri la possibilità di una risoluzione alternativa delle controversie vincolante, in linea con la direttiva 2013/11/UE1 bis. I passeggeri dovrebbero poter presentare un reclamo a tali organismi in merito a presunte violazioni del regolamento e utilizzare la risoluzione delle controversie online di cui al regolamento (UE) n. 524/20131 ter, laddove concordato. È altresì opportuno prevedere che i reclami possano essere presentati da organizzazioni rappresentative di gruppi di passeggeri. Per assicurare il trattamento soddisfacente di tali reclami, è inoltre opportuno che tali organismi collaborino fra loro e che il presente regolamento continui a essere elencato nell'allegato del regolamento 2017/2394/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 quater. Gli organismi nazionali di applicazione dovrebbero pubblicare ogni anno sui loro siti Internet le relazioni con le statistiche che specificano il numero e il tipo di reclami ricevuti, nonché l'esito delle loro azioni di esecuzione. Inoltre, le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

 

__________________

 

1 bis  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 14).

 

1 ter  Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

 

1 quater  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le violazioni del presente regolamento e provvedere a che esse vengano applicate. Le sanzioni, tra cui potrebbe figurare il risarcimento alla persona in questione, dovrebbero essere effettive , proporzionate e dissuasive.

(31)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le violazioni del presente regolamento e provvedere a che esse vengano applicate. Le sanzioni, tra cui potrebbe figurare il risarcimento alla persona in questione, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e includere, senza limitarvisi, un'ammenda minima o una percentuale del fatturato annuo dell'impresa o dell'organismo in questione, a seconda di quale sia più elevata.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)  Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di un modulo di reclamo standardizzato dell'Unione che i passeggeri possano utilizzare per chiedere un risarcimento a norma del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1 bis.

 

_________________

 

1 bis  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Oggetto e obiettivi

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole applicabili al trasporto ferroviario che disciplinano:

Il presente regolamento stabilisce regole applicabili al trasporto ferroviario per garantire un'efficace protezione dei passeggeri e incoraggiare i viaggi in treno che disciplinano:

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

a)  la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto e di emissione di biglietti;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  i diritti dei passeggeri in caso di soppressione o ritardo del servizio;

d)  i diritti e l'indennizzo dei passeggeri in caso di perturbazione, ad esempio soppressione o ritardo del servizio;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

e)  le informazioni minime, precise e tempestive da fornire in formato accessibile ai passeggeri, comprese la conclusione di contratti di trasporto e l'emissione di biglietti;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l'assistenza obbligatoria alle medesime;

f)  la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l'assistenza obbligatoria alle medesime da parte di personale adeguatamente formato;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  il trattamento dei reclami;

h)  adeguate procedure per la presentazione e il trattamento dei reclami;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri di cui alla direttiva 2012/34/UE, esclusi i servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione;

a)  i servizi ferroviari urbani ed extraurbani per passeggeri di cui alla direttiva 2012/34/UE, esclusi i servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i servizi ferroviari internazionali per passeggeri in cui una parte significativa del servizio, compresa almeno una stazione di fermata, è operata al di fuori del territorio dell'Unione, purché siano adeguatamente garantiti i diritti dei passeggeri a norma del pertinente diritto nazionale nel territorio dello Stato membro che accorda la deroga.

b)  i servizi ferroviari internazionali per passeggeri in cui una parte significativa del servizio, compresa almeno una stazione di fermata, è operata al di fuori del territorio dell'Unione;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  i servizi ferroviari nazionali per passeggeri quando tale esenzione è stata concessa dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1371/2007 per un periodo massimo di 12 mesi dopo il [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe accordate a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), e all'adeguatezza del diritto nazionale nel loro territorio ai fini del paragrafo 2, lettera b).

3.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe accordate a norma del paragrafo 2, lettere a), b) e b bis).

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli articoli 5, 10, 11 e 25 e il capo V si applicano a tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui al paragrafo 1, compresi i servizi esonerati in conformità del paragrafo 2, lettere a) e b).

4.  Gli articoli 5, 6, 11, 12 e 17 e il capo V si applicano a tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui al paragrafo 1, compresi i servizi esonerati in conformità del paragrafo 2, lettera a).

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Il presente regolamento non si applica ai servizi operati esclusivamente per il loro interesse storico.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)  "vettore": l'impresa ferroviaria, con cui il passeggero ha concluso un contratto di trasporto o una serie di imprese ferroviarie successive che sono responsabili in base al contratto stesso;

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter)  "vettore sostitutivo": un'impresa ferroviaria che non ha concluso un contratto di trasporto con il passeggero ma alla quale l'impresa ferroviaria che è parte del contratto ha affidato l'effettuazione totale o parziale del trasporto per ferrovia;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4)  "tour operator": l'organizzatore o il venditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 3, punti 8 e 9, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio30;

4)  "tour operator": l'organizzatore o il venditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 3, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio30;

__________________

__________________

30 Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

30 Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5)  "venditore di biglietti": qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio;

5)  "venditore di biglietti": qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti, biglietti separati o biglietti globali per conto di una o più imprese ferroviarie o per conto proprio;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)  "distributore": un rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che vende biglietti per conto di un'impresa ferroviaria e che non ha alcun obbligo nel contratto concluso tra il passeggero e l'impresa ferroviaria.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6)  "contratto di trasporto": un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

6)  "contratto di trasporto": un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis)  "biglietto": un titolo valido che legittima il passeggero a usufruire del trasporto ferroviario, indipendentemente dal suo formato, cartaceo, elettronico, smart card o titolo di viaggio a vista;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter)  "viaggio combinato": uno o più biglietti che rappresentano più di un contratto di trasporto concluso per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8)  "biglietto globale": uno o più biglietti che rappresentano un unico contratto di trasporto concluso per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie;

8)  "biglietto globale": uno o più biglietti separati che rappresentano un unico o più contratti di trasporto per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, acquistati dallo stesso venditore di biglietti, dallo stesso tour operator o dalla stessa impresa ferroviaria per un viaggio da punto a punto;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10)  "viaggio": il trasporto di un passeggero tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo nell'ambito di un unico contratto di trasporto;

10)  "viaggio": il trasporto di un passeggero tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

13 bis)  "arrivo": il momento in cui, alla banchina di destinazione, le porte vengono aperte ed è consentito scendere dal treno;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

15)  "perdita di coincidenza": una situazione in cui un passeggero perde uno o più servizi nel corso di un viaggio come risultato del ritardo o della soppressione di uno o più servizi precedenti;

15)  "perdita di coincidenza": una situazione in cui, nell'ambito di un unico contratto di trasporto, un passeggero perde uno o più servizi nel corso di un viaggio come risultato del ritardo o della soppressione di uno o più servizi precedenti;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16)  "persona con disabilità" e "persona a mobilità ridotta": qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta per ragioni di età;

16)  "persona con disabilità" e "persona a mobilità ridotta": qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 bis)  "circostanze eccezionali": circostanze al di là del controllo dell'impresa ferroviaria nel normale esercizio della sua attività e al di fuori degli obblighi imposti dalle pertinenti norme di sicurezza e protezione da osservare.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie o i venditori di biglietti offrono al pubblico tariffe e condizioni contrattuali senza discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità o sulla residenza del cliente finale o sul luogo di stabilimento dell'impresa ferroviaria o del venditore di biglietti all'interno dell'Unione.

Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie, i tour operator o i venditori di biglietti offrono al pubblico tariffe e condizioni del contratto di trasporto e dell'emissione di biglietti, vendono biglietti e biglietti globali e accettano le prenotazioni dei passeggeri conformemente all'articolo 10 del presente regolamento, senza discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità o sulla residenza del passeggero finale o sul luogo di stabilimento dell'impresa ferroviaria, del tour operator o del venditore di biglietti all'interno dell'Unione o dei mezzi con cui i passeggeri hanno acquistato il biglietto.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

I passeggeri hanno il diritto di portare biciclette a bordo del treno, se del caso dietro pagamento di un costo ragionevole. Essi sorvegliano le loro biciclette durante il viaggio e si accertano che queste non arrechino disturbo o danno ad altri passeggeri, attrezzature per la mobilità, bagagli o attività ferroviarie. Il trasporto di biciclette può essere rifiutato o limitato per ragioni operative o di sicurezza, purché le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i tour operator e, ove opportuno, i gestori delle stazioni informino i passeggeri in merito alle condizioni di tale rifiuto o limitazione a norma del regolamento (UE) n. 454/2011.

I passeggeri hanno il diritto di portare biciclette a bordo del treno, compresi i servizi ad alta velocità, a lunga distanza, transfrontalieri e locali. Tutti i treni passeggeri nuovi o rinnovati devono, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, includere uno spazio ben indicato per il trasporto di biciclette assemblate con un minimo di otto spazi. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i tour operator e, ove opportuno, i gestori delle stazioni informano i passeggeri, al più tardi in sede di acquisto del biglietto, in merito alle condizioni relative al trasporto di biciclette su tutti i servizi a norma del regolamento (UE) n. 454/2011.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o deroghe, segnatamente mediante l'introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto.

1.  Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o deroghe, segnatamente mediante l'introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto. Eventuali condizioni contrattuali che intendano direttamente o indirettamente rinunciare o derogare ai diritti derivanti dal presente regolamento o limitarli non sono vincolanti per il passeggero.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le imprese ferroviarie possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

2.  Le imprese ferroviarie, i tour operator o i venditori di biglietti possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese ferroviarie, o se del caso le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario, rendono pubbliche, con mezzi adeguati e in formati accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX31, e prima di attuarle, le decisioni di sopprimere determinati servizi su base permanente o temporanea .

Le imprese ferroviarie, o se del caso le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario, rendono pubbliche, con mezzi adeguati, senza indugio e in formati accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX e al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, e in tempo utile prima dell'attuazione, le proposte di sopprimere o ridurre sostanzialmente determinati servizi su base permanente o temporanea, e garantiscono che dette proposte siano soggette a una consultazione significativa e adeguata con gli attori interessati prima di procedere a qualsiasi attuazione.

__________________

__________________

31  Direttiva XXX sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto europeo per l'accessibilità) (GU L X del X.X.XXXX, pag. X).

31  Direttiva XXX sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto europeo per l'accessibilità) (GU L X del X.X.XXXX, pag. X).

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto. I venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator forniscono tali informazioni ove disponibili.

1.  Le imprese ferroviarie, i tour operator e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio o per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre contratti di trasporto. I venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator forniscono tali informazioni. Ai fini della conformità al presente regolamento, le imprese ferroviarie forniscono dette informazioni ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che ne vendono il servizio.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le imprese ferroviarie e, ove possibile, i venditori di biglietti forniscono al passeggero nel corso del viaggio , anche nelle stazioni di collegamento, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II.

2.  Le imprese ferroviarie e, ove applicabile, i venditori di biglietti forniscono al passeggero nel corso del viaggio, anche nelle stazioni di collegamento, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II. Ai fini della conformità al presente regolamento, le imprese ferroviarie forniscono dette informazioni ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che ne vendono il servizio.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite nel formato più adatto, anche utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione. Va riservata particolare attenzione a garantire che tali informazioni siano accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX e al regolamento (UE) n. 454/2011.

3.  Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite dalle imprese ferroviarie, dai tour operator e dai venditori di biglietti ai passeggeri che utilizzano tecnologie di comunicazione facilmente accessibili, di uso comune e, per quanto riguarda il paragrafo 2, in tempo reale e aggiornate, e per iscritto, ove possibile, al fine di fornire ai passeggeri tutte le informazioni richieste nell'allegato II del presente regolamento. Va riservata particolare attenzione a garantire che tali informazioni siano accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX, al regolamento (UE) n. 454/2011 e al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione. La disponibilità dei formati accessibili per le persone a mobilità ridotta è pubblicizzata chiaramente.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture mettono a disposizione delle imprese ferroviarie e dei venditori di biglietti i dati in tempo reale relativi ai treni, compresi quelli operati da altre imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio.

4.  Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture mettono immediatamente a disposizione del pubblico i dati in tempo reale relativi ai treni, compresi quelli operati da altre imprese ferroviarie, in modo da eliminare qualsiasi discriminazione tra i passeggeri.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le imprese ferroviarie, in collaborazione con i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture, indicano negli orari le informazioni in merito alle coincidenze e alle stazioni accessibili.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti offrono biglietti e, ove disponibili, biglietti globali e prenotazioni. Essi compiono ogni sforzo per offrire biglietti globali, anche per viaggi transfrontalieri e che coinvolgono più di un'impresa ferroviaria.

1.  Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti offrono biglietti e biglietti globali e prenotazioni anche per viaggi transfrontalieri o che coinvolgono treni notturni e viaggi con più di un'impresa ferroviaria.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono richiedere che le imprese ferroviarie emettano biglietti per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso più di un punto vendita.

Le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 possono richiedere che le imprese ferroviarie emettano biglietti per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso più di un punto vendita.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali.

3.  Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per fondati motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, tra i quali limiti di disponibilità di spazio o sedili.

 

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora nella stazione di partenza non siano presenti biglietterie o biglietterie self service accessibili, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione.

5.  Qualora nella stazione di partenza non siano presenti biglietterie o biglietterie self service accessibili o qualsiasi altra modalità d'acquisto anticipato dei biglietti, ai passeggeri è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Qualora un passeggero riceva biglietti separati per un unico viaggio comprendente servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, i suoi diritti di informazione, attenzione, assistenza e indennizzo sono equivalenti a quelli riconosciuti ai possessori di un biglietto globale e coprono l'intero viaggio dalla partenza alla destinazione finale, a meno che il passeggero sia altrimenti informato esplicitamente per iscritto. Tali informazioni indicano in particolare che, in caso di perdita di coincidenza, il passeggero non ha diritto all'assistenza o a un indennizzo sulla base della lunghezza totale del viaggio. L'onere della prova che le informazioni sono state fornite incombe all'impresa ferroviaria, al suo agente, al tour operator o al venditore di biglietti.

6.  Qualora un passeggero riceva da un'unica entità e in relazione a un'unica transazione commerciale biglietti separati per un unico viaggio comprendente servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, i suoi diritti di informazione, attenzione, assistenza e indennizzo sono equivalenti a quelli riconosciuti ai possessori di un biglietto globale e coprono l'intero viaggio dalla partenza alla destinazione finale.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Fornitura di informazioni di viaggio attraverso interfacce per programmi applicativi

 

1.   Le imprese ferroviarie forniscono un accesso non discriminatorio a tutte le informazioni di viaggio, ivi inclusi informazioni operative in tempo reale sugli orari e dati sulle tariffe, di cui all'articolo 9, attraverso interfacce per programmi applicativi.

 

2.   Le imprese ferroviarie forniscono ai tour operator, ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che vendono i loro servizi un accesso non discriminatorio ai sistemi di prenotazione attraverso interfacce per programmi applicativi, consentendo loro di concludere contratti di trasporto ed emettere biglietti, biglietti globali e prenotazioni, nonché di fornire la soluzione di viaggio migliore e più vantaggiosa in termini di costo, compresi i viaggi transfrontalieri.

 

3.   Le imprese ferroviarie garantiscono che le specifiche tecniche delle interfacce per programmi applicativi siano correttamente documentate e liberamente accessibili a titolo gratuito. Per poter essere interoperabili, dette interfacce si avvalgono di norme standard, protocolli di uso comune e formati leggibili da dispositivo automatico.

 

4.   Le imprese ferroviarie garantiscono che, tranne in situazioni di emergenza, qualsiasi modifica alle specifiche tecniche delle interfacce per programmi applicativi sia messa a disposizione dei tour operator e dei venditori di biglietti in anticipo, il prima possibile e al più tardi tre mesi prima dell'attuazione della modifica. Le situazioni di emergenza sono documentate e la documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

 

5.   Le imprese ferroviarie garantiscono che l'accesso alle interfacce per programmi applicativi sia consentito in modo non discriminatorio, con il medesimo livello di disponibilità e prestazioni, compresi l'assistenza, l'accesso a tutta la documentazione, le norme, i protocolli e i formati. I tour operator e i venditori di biglietti non subiscono svantaggi rispetto alle stesse imprese ferroviarie.

 

6.   Le interfacce per programmi applicativi sono create in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione del 31 maggio 2017.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o, in caso di perdita di coincidenza, nel corso di un viaggio con un biglietto globale, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente una tra le seguenti opzioni :

1.  Qualora sia prevedibile, alla partenza o, in caso di perdita di coincidenza, nel corso di un viaggio, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dai contratti di trasporto sarà superiore a 60 minuti o che il treno sia soppresso, il passeggero può scegliere immediatamente una tra le seguenti opzioni:

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile;

b)  proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili e senza costi aggiuntivi, verso la destinazione finale non appena possibile, anche in caso di perdita di una coincidenza dovuta al ritardo o alla soppressione della tappa precedente nel corso di un viaggio del passeggero; In tali casi, il passeggero è autorizzato a prendere il successivo treno disponibile per la destinazione finale, anche in assenza di una prenotazione specifica o anche nel caso in cui il treno successivo sia operato da un'altra impresa ferroviaria.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero.

c)  proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero, al più tardi entro un mese dal ripristino del servizio.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto via terra alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alterativo prestano particolare attenzione a garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un livello simile di accessibilità al servizio alternativo.

3.  I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alterativo garantiscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un livello simile di assistenza e accessibilità quando offrono un servizio alternativo. Questo servizio alternativo può essere comune a tutti i passeggeri o, su decisione del vettore, può essere costituito da un mezzo di trasporto individuale adattato alle esigenze specifiche di determinate persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:

1.  Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto o sui biglietti che rappresentano un unico contratto o diversi contratti di trasporto se non gli è stato rimborsato il relativo costo in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:

a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

a) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 90 minuti;

b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

b) il 75 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 91 e 120 minuti.

 

b bis) il 100% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 121 minuti.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria.

2.  Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio, della tessera che dà diritto a una tariffa ridotta o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e b bis).

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale.

3.  L'indennizzo in caso di soppressione o ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio soppresso o in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di soppressione o ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio soppresso o in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'indennizzo per il prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti indennizzi. Detta soglia non può superare 4 EUR per biglietto.

6.  L'indennizzo per il prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti indennizzi. Detta soglia non può superare 5 EUR per biglietto.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il passeggero non ha diritto a indennizzi se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

7.  Il passeggero non ha diritto a indennizzi se è informato del ritardo prima di acquistare il biglietto o se il ritardo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Un'impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio e non poteva essere previsto né evitato anche adottando tutte le misure ragionevoli.

soppresso

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  In mancanza di prove, fornite dall'impresa ferroviaria in forma scritta, attestanti l'esistenza di circostanze eccezionali, l'impresa ferroviaria paga l'indennizzo di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il venditore di biglietti o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

1.  In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il venditore di biglietti o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo, conformemente all'articolo 9, non appena tale informazione è disponibile.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile;

b)  sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile, tenendo in considerazione i requisiti di accesso delle persone con disabilità e mobilità ridotta e le necessità degli animali di assistenza certificati;

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Su richiesta del passeggero, l'impresa ferroviaria certifica sul biglietto o con altre modalità che il servizio ferroviario ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi.

4.  In relazione al passeggero interessato, l'impresa ferroviaria propone di certificare sul biglietto o con altre modalità che il servizio ferroviario ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi. La certificazione si applica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17, a condizione che il passeggero titolare di un titolo di viaggio o di un abbonamento possa dimostrare che viaggiava sul servizio interessato.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.  

5.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, delle persone a mobilità ridotta, dei loro accompagnatori e degli animali di assistenza certificati.  

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Oltre agli obblighi per le imprese ferroviarie previsti dall'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, il gestore di una stazione ferroviaria avente un flusso di almeno 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno provvede affinché le attività della stazione, le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura siano coordinati tramite un adeguato piano di emergenza per preparare alla possibilità di una grave perturbazione del servizio e di ritardi prolungati che potrebbero far rimanere a terra un numero significativo di passeggeri. Il piano garantisce che ai passeggeri rimasti a terra siano fornite assistenza e informazioni adeguate, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX. Su richiesta, il gestore della stazione mette il piano e le sue eventuali modifiche a disposizione dell'organismo nazionale di applicazione o di qualsiasi altro organismo designato da uno Stato membro. I gestori delle stazioni ferroviarie aventi un flusso inferiore a 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno compiono tutti gli sforzi ragionevoli per coordinare gli utenti delle stazioni e assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.

6.  Oltre agli obblighi per le imprese ferroviarie previsti dall'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, gli Stati membri, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture cooperano per assicurare che i piani di emergenza di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE comprendano requisiti di accessibilità per i sistemi di informazione e di allerta.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un'impresa ferroviaria corrisponda un indennizzo od ottemperi ad altri suoi obblighi a norma del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso o del diritto nazionale può essere interpretata come limitazione del suo diritto di chiedere la compensazione delle spese a qualsiasi soggetto, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto dell'impresa ferroviaria di chiedere un rimborso a terzi con i quali abbia stipulato un contratto e che abbiano contribuito all'evento all'origine dell'indennizzo o di altri obblighi. Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione del diritto di un terzo, diverso da un passeggero, con il quale un'impresa ferroviaria abbia stipulato un contratto, di chiedere un rimborso o un indennizzo all'impresa ferroviaria conformemente alle pertinenti norme applicabili.

soppresso

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e dei loro assistenti personali. Tali norme consentono al passeggero di essere accompagnato da un cane da assistenza conformemente alle pertinenti norme nazionali.

1.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e dei loro assistenti personali. Tali norme consentono al passeggero di essere accompagnato da un animale di assistenza certificato o da un accompagnatore, a titolo gratuito se non è possibile una mobilità indipendente, conformemente alle pertinenti norme nazionali e garantiscono che il trasporto ferroviario di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta sia immediato ove possibile.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni, quando assicurano il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, garantiscono anche l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su richiesta, il gestore della stazione, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni , anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui al regolamento (UE) n. 454/2011 e alla direttiva XXX, in merito all'accessibilità della stazione, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo.

1.  Su richiesta, il gestore della stazione, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui al regolamento (UE) n. 454/2011, alla direttiva XXX e al regolamento n. 1300/2014 in merito all'accessibilità della stazione, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Allorché applicano la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell'emissione del biglietto oppure dall'imposizione della condizione di essere accompagnata. L'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator compiono sforzi ragionevoli per proporre un'opzione di trasporto alternativa alla persona interessata tenendo conto delle sue esigenze di accessibilità.

2.  Allorché applicano la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell'emissione del biglietto oppure dall'imposizione della condizione di essere accompagnata. L'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator propongono un'opzione di trasporto alternativa alla persona interessata tenendo conto delle sue esigenze di accessibilità.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria o entrambi forniscono gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, fatte salve le norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

1.  In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria o entrambi forniscono gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, fatte salve le norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1. La prenotazione dell'assistenza è sempre effettuata senza costi aggiuntivi, indipendentemente dal canale di comunicazione utilizzato.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In mancanza di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario.

2.  In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario in conformità dei requisiti di accessibilità della direttiva XXX [atto europeo sull'accessibilità] e del regolamento (UE) n. 454/2011.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano esposte , conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, informazioni facilmente individuabili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all'assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta , anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX .

3.  In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano esposte, conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, informazioni facilmente individuabili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all'assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX e al regolamento (UE) n. 1300/2014.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nelle stazioni è disponibile assistenza in tutti i momenti in cui sono operativi i servizi ferroviari.

soppresso

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In mancanza di personale di accompagnamento a bordo del treno, le imprese ferroviarie compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario.

2.  In mancanza di personale di accompagnamento a bordo del treno, le imprese ferroviarie consentono tuttavia alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ai fini del presente articolo, l'assistenza a bordo è costituita da tutti gli sforzi ragionevoli effettuati per offrire assistenza a una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta per permetterle l'accesso ai servizi offerti sul treno agli altri passeggeri, qualora l'entità della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di avere accesso a tali servizi in modo autonomo e sicuro.

3.  A una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta deve essere prestata assistenza per permetterle l'accesso ai servizi offerti sul treno agli altri passeggeri, qualora l'entità della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di avere accesso a tali servizi in modo autonomo e sicuro.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  A bordo dei treni è disponibile assistenza in tutti i momenti in cui sono operativi i servizi ferroviari.

soppresso

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 24 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente agli articoli 20 e 21, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire assistenza gratuita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente agli articoli 20 e 21, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 24 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Qualora un biglietto o un abbonamento consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Le notifiche sono trasmesse a tutte le altre imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio della persona interessata;

a)  l'assistenza in stazione è fornita durante l'orario di funzionamento dei servizi ferroviari a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 12 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Nelle stazioni in cui il traffico giornaliero supera i 10 000 passeggeri al giorno, non è necessaria una notifica preventiva, tuttavia la persona che necessita di assistenza si presenta nella rispettiva stazione almeno 30 minuti prima della partenza del treno. Nelle stazioni in cui il traffico giornaliero è compreso tra i 2 000 e i 10 000 passeggeri al giorno, tale notifica è ridotta a 12 ore. Qualora un biglietto o un abbonamento consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Le notifiche sono trasmesse a tutte le altre imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio della persona interessata;

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 24 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, purché tale momento non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. Se non è stata stabilita un'ora entro cui la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.

e)  l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, purché tale momento non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino la perdita o il danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza e cani da assistenza utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi rispondono della perdita o del danneggiamento e corrispondono un risarcimento.

1.  Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino la perdita o il danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza e animali di assistenza certificati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi rispondono della perdita o del danneggiamento e corrispondono un risarcimento quanto prima.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura o dei dispositivi smarriti o danneggiati.

2.  Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è erogato tempestivamente ed è pari al costo pieno della sostituzione in base al valore reale, o ai costi complessivi della riparazione delle sedie a rotelle, dell'attrezzatura o dei dispositivi smarriti o danneggiati, o dello smarrimento o del ferimento dell'animale da assistenza certificato. Il risarcimento comprende anche il costo della sostituzione temporanea in caso di riparazione, laddove tali spese sono a carico del passeggero.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  provvedono affinché tutto il personale, compresi i dipendenti di qualsiasi altra parte esecutrice, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sia in grado di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità mentali e intellettive;

a)  provvedono affinché tutto il personale, compresi i dipendenti di qualsiasi altra parte esecutrice, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta riceva formazione sulla disabilità così da essere in grado di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità mentali e intellettive;

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  assicurano che tutti i nuovi dipendenti ricevano, al momento dell'assunzione, formazione sulla disabilità e che il personale segua regolarmente corsi di aggiornamento in materia;

c)  assicurano che tutti i nuovi dipendenti che lavorano a diretto contatto con i passeggeri ricevano una formazione introduttiva sulle problematiche relative alla disabilità per i passeggeri e l'impresa ferroviaria e che i dipendenti che prestano assistenza diretta ai passeggeri a mobilità ridotta ricevano una formazione sulla disabilità e frequentino regolarmente corsi di aggiornamento in materia.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  accettano su richiesta la presenza alla formazione di dipendenti con disabilità, passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta,

d)  possono accettare la presenza alla formazione di dipendenti con disabilità e valutare la partecipazione di passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta e/o organizzazioni che li rappresentano.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione e gestore dell'infrastruttura di stazioni ferroviarie aventi un flusso di più di 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno istituisce un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento nel rispettivo ambito di responsabilità. Essi provvedono a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e delle loro lingue di lavoro.

1.  Ogni impresa ferroviaria, venditore di biglietti e gestore della stazione nel corso di un anno istituisce un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento nel rispettivo ambito di responsabilità. Essi provvedono a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e delle loro lingue di lavoro. I passeggeri dovrebbero poter presentare reclami nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti e il gestore della stazione sono stabiliti e, in ogni caso, in lingua inglese.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I passeggeri possono presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione o gestore dell'infrastruttura coinvolto. I reclami sono presentati entro sei mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo. Entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture conservano per due anni i dati relativi agli inconvenienti necessari per esaminare il reclamo e li rendono disponibili agli organismi nazionali di applicazione su richiesta.

2.  I passeggeri possono presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti o gestore della stazione coinvolto. I reclami sono presentati entro sei mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo. Entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero che riceverà una risposta entro un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Informazioni dettagliate sulla procedura di trattamento dei reclami sono accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

3.  Informazioni dettagliate sulla procedura di trattamento dei reclami sono facilmente consultabili dai passeggeri e accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. Tali informazioni sono disponibili, su richiesta, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa ferroviaria.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modulo di reclamo standardizzato dell'UE, che i passeggeri utilizzano per presentare domanda di indennizzo conformemente al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 2.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni cooperano attivamente con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità al fine di migliorare la qualità dell'accessibilità dei servizi di trasporto.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando vendono biglietti per viaggi ferroviari, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono ai sensi del presente regolamento. Al fine di rispettare tale obbligo di informazione essi possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e messa a disposizione degli stessi soggetti. Essi appongono inoltre un avviso sul biglietto, in formato cartaceo o elettronico o tramite altre modalità, anche in formati accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente ai requisiti di cui alla direttiva XXX. Nell'avviso è specificato dove tali informazioni possono essere reperite in caso di soppressione del servizio, perdita di coincidenza o ritardo prolungato.

1.  Quando vendono biglietti per viaggi ferroviari, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono ai sensi del presente regolamento. Al fine di rispettare tale obbligo di informazione essi possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e messa a disposizione degli stessi soggetti. Essi forniscono informazioni, in formato cartaceo o elettronico o tramite altre modalità, anche in formati accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1300/2014, che specificano dove tali informazioni possono essere reperite in caso di soppressione del servizio, perdita di coincidenza o ritardo prolungato.

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri , anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX, nella stazione e a bordo del treno dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento e dei dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 31.

2.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui al regolamento 1300/2014, nella stazione, a bordo del treno e sul loro sito web, dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento e dei dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 31.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle relative responsabilità.

Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle relative responsabilità e pubblicano tali informazioni in una sezione adeguata dei loro siti web.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli organismi nazionali di applicazione vigilano attentamente sull'osservanza del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture forniscono a tali organismi i documenti e le informazioni pertinenti su richiesta. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi tengono conto delle informazioni ricevute dall'organismo designato a norma dell'articolo 33 per il trattamento dei reclami, se si tratta di un organismo differente. Essi possono inoltre decidere di intraprendere azioni di esecuzione in base ai singoli reclami trasmessi da tale organismo.

1.  Gli organismi nazionali di applicazione vigilano attentamente sull'osservanza del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture forniscono a tali organismi, senza indugio e in ogni caso entro un mese, i documenti e le informazioni pertinenti su richiesta. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi tengono conto delle informazioni ricevute dall'organismo designato a norma dell'articolo 33 per il trattamento dei reclami, se si tratta di un organismo differente. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi nazionali di applicazione e gli organismi di trattamento dei reclami dispongano di poteri e risorse sufficienti per dare esecuzione in modo adeguato ed efficace ai singoli reclami dei passeggeri a norma del presente regolamento.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ogni anno gli organismi nazionali di applicazione pubblicano statistiche relative alle loro attività, comprese le sanzioni comminate, al massimo entro la fine di aprile dell'anno civile successivo.

2.  Ogni anno gli organismi nazionali di applicazione pubblicano sui propri siti Internet relazioni con statistiche che precisano il numero e il tipo di reclami ricevuti, illustrando l'esito delle loro azioni di esecuzione, comprese le sanzioni da essi comminate. Le relazioni relative a ciascun anno sono pubblicate entro il primo giorno di aprile dell'anno successivo. Inoltre, le relazioni sono messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli organismi nazionali preposti all'applicazione, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e a mobilità ridotta, procedono a controlli periodici dei servizi di assistenza forniti in conformità del presente regolamento e pubblicano i risultati in formati accessibili e di uso comune.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatti salvi i diritti dei consumatori di rivolgersi a meccanismi di ricorso alternativi a norma della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32, dopo aver presentato, senza successo, un reclamo all'impresa ferroviaria, al venditore di biglietti, al gestore della stazione o al gestore dell'infrastruttura a norma dell'articolo 28, il passeggero può presentare un reclamo a un organismo di applicazione. Gli organismi di applicazione informano i reclamanti in merito al loro diritto di presentare un reclamo a organismi per la risoluzione alternativa delle controversie per ottenere una riparazione individuale.

1.  Fatti salvi i diritti dei consumatori di rivolgersi a meccanismi di ricorso alternativi a norma della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32, dopo aver presentato, senza successo, un reclamo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione o al gestore dell'infrastruttura a norma dell'articolo 28, il passeggero può presentare un reclamo a un organismo di applicazione. Gli organismi di applicazione informano i reclamanti in merito al loro diritto di presentare un reclamo a organismi per la risoluzione alternativa delle controversie per ottenere una riparazione individuale. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di applicazione o di trattamento dei reclami siano riconosciuti ai fini dei meccanismi di ricorso alternativi a norma della direttiva 2013/11/UE e che, quando i passeggeri si rivolgono a tali meccanismi, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti, il gestore della stazione o il gestore dell'infrastruttura interessati siano tenuti a prendervi parte e l'esito sia vincolante ed efficacemente applicabile nei loro confronti.

_________________

_________________

32 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 14).

32 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 14).

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte violazioni del presente regolamento all'organismo nazionale di applicazione o a qualsiasi altro organismo designato a tale scopo da uno Stato membro.

2.  Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte violazioni del presente regolamento all'organismo nazionale di applicazione o a qualsiasi altro organismo designato a tale scopo da uno Stato membro. I reclami possono essere presentati anche da organizzazioni che rappresentano gruppi di passeggeri.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo notifica la ricezione del reclamo entro due settimane dalla ricezione. La procedura di trattamento dei reclami ha una durata massima di tre mesi. Per i casi complessi l'organismo può, a sua discrezione, prorogare tale periodo a sei mesi. In tal caso i passeggeri sono informati dei motivi di tale proroga e del tempo previsto necessario per la conclusione della procedura. Possono avere una durata superiore a sei mesi solo i casi che prevedono azioni giudiziarie. Qualora l'organismo sia anche un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE, prevalgono i limiti di tempo stabiliti in detta direttiva.

L'organismo notifica la ricezione del reclamo entro due settimane dalla ricezione. La procedura di trattamento dei reclami ha una durata massima di tre mesi. Per i casi complessi l'organismo può, a sua discrezione, prorogare tale periodo a sei mesi. In tal caso i passeggeri o le organizzazioni che li rappresentano sono informati dei motivi di tale proroga e del tempo previsto necessario per la conclusione della procedura. Possono avere una durata superiore a sei mesi solo i casi che prevedono azioni giudiziarie. Qualora l'organismo sia anche un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE, prevalgono i limiti di tempo stabiliti in detta direttiva ed è possibile ricorrere alla risoluzione delle controversie online in conformità del regolamento (UE) n. 524/20131 bis con il consenso di tutte le parti coinvolte.

 

_________________

 

1bis Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 33 bis

 

Organi di conciliazione indipendenti

 

Gli Stati membri istituiscono organi di conciliazione indipendenti che dispongano di opportune risorse, siano facilmente accessibili e abbiano un costo contenuto per i passeggeri in caso di controversie con le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti riguardo al rispetto dei loro diritti.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale regime e tali misure e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito.

1.  Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e corrispondono, a titolo non esaustivo, a una sanzione amministrativa minima o a una percentuale del fatturato annuo dell'impresa o dell'organizzazione pertinente, a seconda di quale delle due opzioni sia più ingente. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale regime e tali misure e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 37 bis

 

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

-  Orari e condizioni per la tariffa più bassa

-  Orari e condizioni per tutte le tariffe disponibili, compresa la tariffa più bassa

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

-  Condizioni di accesso per le biciclette

-  Disposizioni di accesso per le biciclette

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

-  Disponibilità di posti in scompartimenti per fumatori/non fumatori, prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette

-  Disponibilità di posti per tutte le tariffe applicabili in scompartimenti per non fumatori (e, se del caso, per fumatori), prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

-  Attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto

-  Perturbazioni e ritardi (pianificati e in tempo reale)

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – trattino 8

Testo della Commissione

Emendamento

-  Disponibilità di servizi a bordo

-  Disponibilità di servizi a bordo, compresi Wi-Fi e servizi igienici

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

-  Servizi a bordo

-  Servizi a bordo, compreso il Wi-Fi

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

-  Ritardi

-  Perturbazioni e ritardi (pianificati e in tempo reale)

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte I – comma 2 – punto 1 – lettera a – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

-  percentuale di ritardi compresi tra 60 e 119 minuti;

-  percentuale di ritardi compresi tra 91 e 120 minuti;

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte I – comma 2 – punto 2 – trattino 1 – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii)  comunicazione di informazioni utili per tutta la durata del viaggio;

vii)  comunicazione di informazioni utili per tutta la durata del viaggio, anche in relazione al Wi-Fi e ad altri servizi a bordo;

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte II – punto 4 – trattino 1 – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii)  accessibilità della stazione e delle relative strutture;

vii)  accessibilità della stazione e delle relative strutture, compresi le vie d'accesso senza gradini, le scale mobili, gli ascensori e le rampe per i bagagli;

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Allegato IV

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi complessi, quali i casi con reclami multipli, più operatori, viaggi transfrontalieri o incidenti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza all'impresa, in particolare nei casi in cui non è chiaro quale sia l'organismo nazionale di applicazione competente, o laddove questo possa agevolare o accelerare la risoluzione del reclamo, gli organismi nazionali di applicazione devono collaborare per individuare un organismo "principale" che agisce da interlocutore unico per i passeggeri. Tutti gli organismi nazionali di applicazione coinvolti devono collaborare per agevolare la risoluzione del reclamo (anche condividendo le informazioni, prestando assistenza per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sulle circostanze degli inconvenienti). I passeggeri devono essere informati su quale sia l'organismo che agisce in qualità di organismo "principale".

Nei casi complessi, quali i casi con reclami multipli, più operatori, viaggi transfrontalieri o incidenti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza all'impresa, in particolare nei casi in cui non è chiaro quale sia l'organismo nazionale di applicazione competente, o laddove questo possa agevolare o accelerare la risoluzione del reclamo, gli organismi nazionali di applicazione devono collaborare per individuare un organismo "principale" che agisce da interlocutore unico per i passeggeri. Tutti gli organismi nazionali di applicazione coinvolti devono collaborare per agevolare la risoluzione del reclamo (anche condividendo le informazioni, prestando assistenza per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sulle circostanze degli inconvenienti). I passeggeri devono essere informati su quale sia l'organismo che agisce in qualità di organismo "principale". Inoltre, gli organismi nazionali di applicazione garantiscono ad ogni modo e in qualsivoglia circostanza la conformità al regolamento (UE) 2017/23941bis del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

_________________

 

1bis Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

  • [1]  GU C 197 dell'8.6.2018, pag 66.
  • [2]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il settore ferroviario ha registrato profondi cambiamenti dal 1991, anno in cui è stata pubblicata la prima proposta legislativa a livello dell'UE[1]. Da allora si sono susseguite la completa ristrutturazione dei cosiddetti attori storici, la nascita di nuovi operatori e la parziale attuazione di un autentico spazio ferroviario europeo unico, sulla base di norme tecniche e amministrative comuni. Nonostante ciò, restano ancora molti obiettivi da conseguire, tra cui la migrazione delle nuove tecnologie come il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

Uno dei principali risultati conseguiti nel settore ferroviario è l'istituzione di un quadro giuridico per la protezione dei diritti dei passeggeri, nell'ambito della più ampia politica dell'UE in materia di diritti dei consumatori. Nella pertinente relazione di attuazione[2], la Commissione ha riconosciuto che il regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario è stato correttamente applicato dal settore. Vari Stati membri, tuttavia, concedono deroghe ad alcuni articoli del regolamento, nel pieno rispetto dello stesso, a causa della mancanza delle risorse finanziarie necessarie per migliorare l'infrastruttura ferroviaria trascurata o il materiale rotabile obsoleto. Tali deroghe però non dovrebbero essere più possibili a partire dal dicembre 2024. I diritti dei passeggeri ferroviari dovrebbero quindi essere presto garantiti equamente in tutti gli Stati membri dell'UE.

Occorre sottolineare che, al di là di alcuni miglioramenti necessari e costanti, il sistema ferroviario dell'UE, rispetto a quello di molti paesi nel mondo, è uno dei più efficienti, moderni e orientato ai consumatori. Il relatore ritiene tuttavia che il miglioramento e la modernizzazione del settore ferroviario dovrebbero restare obiettivi permanenti per il settore, anche per quanto riguarda la protezione dei passeggeri.

La presente rifusione da un impulso per migliorare ulteriormente il sistema ferroviario dell'UE e stabilire un quadro ancora più chiaro sulla relazione tra vettori e clienti.

Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda la fornitura di assistenza alle persone a mobilità ridotta o con disabilità e l'indennizzo in caso di perturbazione dei servizi di trasporto.

Il relatore è del parere che sia fondamentale ottenere un quadro con diritti azionabili che, da un lato, incoraggi un numero maggiore di Stati membri ad attuare la legislazione esistente dell'UE e, dall'altro, tuteli i clienti in modo più coerente, tenendo conto al contempo della necessità che gli spostamenti in treno mantengano un costo abbordabile e diventino più accessibili per le persone a mobilità ridotta.

Il relatore sottolinea che, al fine di essere competitivo, il settore ferroviario deve prestare un servizio eccellente e moderno ai clienti a un costo accessibile. Il fatto che nuovi passeggeri siano attirati a viaggiare in treno costituisce effettivamente un aspetto della massima importanza per garantire la sostenibilità dei trasporti. In tale contesto è necessario che le ferrovie operino su un piano di parità con gli altri modi di trasporto. La concorrenza dovrebbe essere equa. Conseguentemente la priorità innegabile di aumentare la protezione dei cittadini dell'UE che viaggiano in treno dovrebbe andare di pari passi con la necessità di mantenere l'onere amministrativo del settore ferroviario quanto più basso possibile. La presente rifusione pertanto dovrebbe evitare le misure che si sovrappongono con la legislazione esistente dell'UE.

Principali preoccupazioni

Ambito di applicazione

In generale il relatore sostiene la proposta della Commissione europea di ridurre per quanto possibile la facoltà degli Stati membri di concedere deroghe. Nonostante ciò, i servizi internazionali di trasporto ferroviario di passeggeri tra paesi non appartenenti all'UE e gli Stati membri dell'UE non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente rifusione, in quanto le imprese ferroviarie dell'UE non dovrebbero rendere conto delle condizioni dell'infrastruttura ferroviaria nei paesi terzi o delle prestazioni dei vettori non UE per i quali forniscono servizi di trazione.

Per quanto riguarda i servizi nazionali a lunga distanza, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di concedere deroghe a tali servizi dopo il 2024, come previsto dal presente regolamento. Una cessazione anticipata della deroga dovrebbe essere evitata, onde tenere conto del finanziamento del sistema ferroviario nell'Europa centrale e orientale. In tale zona i servizi a lunga distanza (esclusi quelli provenienti dal Regno Unito) sono ancora parzialmente esentati.

Inoltre il relatore sottolinea che la legislazione in materia di diritti dei consumatori dovrebbe concentrarsi sulla relazione tra il consumatore e il prestatore di servizi. Nel caso della presente rifusione si tratta delle imprese ferroviarie, ossia del vettore. I rapporti tra imprese dovrebbero essere trattati da un'altra normativa come ad esempio i pacchetti ferroviari. Il relatore ha pertanto soppresso i "requisiti di condivisione dei dati" (articolo 9, paragrafo 4), la cosiddetta "pianificazione di emergenza" (articolo 18, paragrafo 6) e il "diritto di regresso" (articolo 19).

Accessibilità

Il relatore sostiene con determinazione la necessità di facilitare l'accesso ai trasporti ferroviari per le persone con disabilità e a mobilità ridotta. I treni dovrebbero essere facilmente accessibili per tutti i cittadini dell'UE su una base di parità. A tale proposito, il relatore rammenta che il 4° pacchetto ferroviario ha fissato il quadro giuridico per adattare l'infrastruttura ferroviaria alle persone con disabilità e a mobilità ridotta al fine di offrire loro la possibilità di viaggiare in modo pienamente indipendente. Occorre sottolineare che in una società che invecchia, l'accessibilità diventerà una sfida sempre più importante per il settore dei trasporti.

Il relatore è quindi del parere che il settore ferroviario debba adoperarsi al massimo per fornire stazioni ferroviarie e treni accessibili. Il relatore propone conseguentemente di garantire l'accesso delle persone con disabilità e a mobilità ridotta all'intero sistema ferroviario dell'UE con un preavviso il più breve possibile e non superiore a 24 ore. Se del caso dovrebbe essere fornita assistenza quando sono operativi i servizi ferroviari. Tale assistenza dovrebbe essere gratuita. Gli organismi nazionali di controllo verificano la qualità dell'accessibilità del sistema ferroviario al fine di consentire miglioramenti mirati.

Il relatore riconosce che le attrezzature per la mobilità, come le sedie a rotelle o i dispositivi di assistenza, non sono soltanto essenziali per le persone a mobilità ridotta ma sono anche realizzate su misura e spesso care. È quindi molto importante che il risarcimento in caso di smarrimento o di danni sia eseguito puntualmente e che sia garantito il costo totale della sostituzione sulla base del valore attuale.

Il relatore ritiene che la formazione del personale sia fondamentale per fornire un'assistenza adeguata e di elevata qualità alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Propone pertanto che le risorse per la formazione del personale siano stanziate ai dipendenti che sono a diretto contatto con le persone a mobilità ridotta o che devono prestare servizi connessi. Ciò consentirà una formazione migliore e più centrata.

Biglietti

Rendere il più attrattivo possibile l'accesso al trasporto ferroviario al fine di sostenere un passaggio modale verso la ferrovia, come sottolineato nel Libro bianco sui trasporti[3], è un obiettivo centrale del relatore. I biglietti globali sono molto apprezzati dai passeggeri del trasporto ferroviario e la loro disponibilità costituisce un elemento essenziale per aumentare l'attrattiva dei viaggi in treno. Tuttavia il relatore reputa che non spetti al legislatore imporre una cooperazione obbligatoria tra imprese nell'ambito dell'emissione di biglietti, in un contesto di apertura del mercato. Il settore ferroviario dovrebbe ricevere lo stesso trattamento degli altri modi di trasporto. Analogamente a quanto avviene nel settore aereo, dove non è imposta alcuna "condivisione" obbligatoria, le imprese ferroviarie dovrebbero essere libere di scegliere con quali attori cooperare, anche al fine di incentivare la concorrenza intermodale, da decenni uno dei principali elementi della politica dell'UE.

In tale contesto, l'attuazione di un'iniziativa industriale delle ferrovie e i venditori di biglietti ("Full service model") sta già producendo i primi risultati tangibili. A titolo di esempio, sul sito www.bahn.com è adesso possibile prenotare l'intero ventaglio di biglietti nazionali e internazionali Trenitalia e ÖBB, il che consente ai passeggeri di prenotare, pagare ed emettere il biglietto per viaggi con più vettori, ad esempio dalla Germania settentrionale all'Italia meridionale passando dall'Austria, in una volta sola.

Tuttavia il relatore ritiene che il legislatore dovrebbe svolgere un ruolo centrale per garantire un livello adeguato di protezione dei clienti dei trasporti ferroviari, in particolare garantendo che i passeggeri siano debitamente informati al momento dell'acquisto di qualsiasi tipo di biglietto, beneficiando del regime di indennizzo e di assistenza istituito dal presente regolamento.

Il sistema ferroviario è altamente complesso, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda la sicurezza dei passeggeri. Contemporaneamente, le imprese ferroviarie si stanno innovando e l'automazione è già una realtà. Pertanto le misure che impongono la vendita di biglietti attraverso canali specifici dovrebbero essere flessibili e riconoscere, ad esempio, che la vendita a bordo del treno non è sempre possibile, come già menzionato all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento attuale. Parallelamente è di fondamentale importanza che le imprese ferroviarie continuino ad offrire la possibilità di acquistare i biglietti attraverso canali alternativi accessibili e la potenzino.

Il ruolo dei venditori di biglietti e dei dettaglianti

Il relatore considera fondamentale evitare competenze non chiare nell'ambito del presente regolamento e assicurare la certezza giuridica. Sono state pertanto modificate alcune definizioni all'articolo 3, come ad esempio quella di "tour operator", che il relatore ha allineato alla definizione contenuta nella legislazione già esistente[4].

L'attività principale dei venditori di biglietti in qualità di dettaglianti è la vendita di biglietti a nome delle imprese ferroviarie. In tale contesto il relatore ha modificato l'articolo 9, paragrafo 2, dispensando i venditori di biglietti dall'obbligo legale di fornire informazioni di viaggio continue ai passeggeri.

Forza maggiore

Dal 2013, in seguito a una sentenza della Corte di giustizia europea, le imprese ferroviarie non sono esonerate dall'obbligo di fornire un risarcimento per i ritardi causati da circostanze eccezionali. Il relatore ritiene che le circostanze eccezionali esistano per tutti i modi di trasporto. Si tratta di un punto ancora più importante nell'ottica della multimodalità, per la quale un insieme minimo di principi di base dovrebbe applicarsi a tutti i modi, anche al fine di evitare la distorsione della concorrenza intermodale. La rifusione della Commissione tiene conto di tale aspetto. Tuttavia, limita le circostanze eccezionali alle condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali, trascurando invece altre circostanze non connesse alle operazioni ferroviarie ma che hanno un forte impatto sul funzionamento del sistema, ad esempio gli attentati terroristici. All'articolo 17, paragrafo 8, il relatore propone di introdurre la definizione di forza maggiore riportata al punto 32.2 dell'allegato I (regole uniformi CIV), che copre tutte le circostanze inattese che esulano dal controllo delle imprese ferroviarie.

  • [1]  Direttiva 91/440/CE
  • [2]  Relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, COM(2013)587 final, 14 agosto 2013.
  • [3]  Libro bianco sui trasporti, 2011.
  • [4]  Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

D(2018)14313

Karima Delli

Presidente, Commissione per i trasporti e il turismo

ASP 04F155

Bruxelles

Oggetto:  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Signora Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 104 ("Rifusione") del regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Seguendo il parere del gruppo di lavoro consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle indicate come tali nella proposta stessa e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limiti a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, in seguito alla discussione svoltasi nella riunione del 27 marzo 2018, la commissione giuridica, con 19 voti a favore e 2 astensioni[1], raccomanda alla commissione per i trasporti e il turismo, quale commissione competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta in conformità all'articolo 104 del regolamento.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Pavel Svoboda

All.: Parere del gruppo consultivo.

Allegato

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

 

  Bruxelles, 19.02.2018

PARERE

ALL'ATTENZIONE  DEL PARLAMENTO EUROPEO

        DEL CONSIGLIO

        DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)

COM(2017) 548 final of 27.9.2017 - 2017/0237 (COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 27 ottobre 2017, il 14 dicembre 2017 e il 18 gennaio 2018 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

A tali riunioni[2], nel corso dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle conclusioni in appresso.

1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:

- al considerando 10, la sostituzione dell'attuale riferimento alla "direttiva n. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale" con un riferimento al "regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione";

- al considerando 14, la soppressione delle parole "cooperare per";

- al considerando 15, la soppressione delle parole "alla libertà di scelta";

- al considerando 16, la sostituzione delle parole "onde garantire che" con il termine "Inoltre";

- all'articolo 3, punto 17, la sostituzione del termine "vettore" con "impresa ferroviaria";

- l'intero testo dell'articolo 6;

- all'articolo 9, paragrafo 1, la soppressione della premessa iniziale "Senza pregiudizio dell'articolo 10";

- all'articolo 9, paragrafo 3, la soppressione delle parole "alle esigenze delle persone con menomazioni dell'udito e/o della vista";

- all'articolo 10, paragrafo 1, la soppressione delle parole "ove disponibili" prima della parola "biglietti" e l'aggiunta delle parole "e, ove disponibili" prima delle parole "biglietti globali";

- all'articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva, l'aggiunta delle parole "e 4";

- l'intera formulazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma;

- all'articolo 17, paragrafo 2, l'aggiunta delle parole iniziali "Il paragrafo 1 si applica inoltre ai";

- all'articolo 25, paragrafo 1, la soppressione delle parole "non si applicano limiti finanziari";

all'allegato III, la soppressione del testo attuale dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1371/2007.

2. Al considerando 32, dopo la parola "trattato" dovrebbero essere aggiunte le parole "dell'Unione europea".

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto      Giureconsulto      Direttore generale

  • [1] Erano presenti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.
  • [2]  Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 19 febbraio 2018

PARERE

  ALL'ATTENZIONE  DEL PARLAMENTO EUROPEO

    DEL CONSIGLIO

    DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)

COM(2017)0548 del 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 27 ottobre 2017, il 14 dicembre 2017 e il 18 gennaio 2018 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

A tali riunioni[1], nel corso dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle conclusioni in appresso.

1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:

– al considerando 10, la sostituzione dell'attuale riferimento alla "direttiva n. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale" con un riferimento al "regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione";

– al considerando 14, la soppressione delle parole "cooperare per";

– al considerando 15, la soppressione delle parole "alla libertà di scelta";

– al considerando 16, la sostituzione delle parole "onde garantire che" con il termine "Inoltre";

– all'articolo 3, punto 17, la sostituzione del termine "vettore" con "impresa ferroviaria";

– l'intero testo dell'articolo 6;

– all'articolo 9, paragrafo 1, la soppressione della premessa iniziale "Senza pregiudizio dell'articolo 10";

– all'articolo 9, paragrafo 3, la soppressione delle parole "alle esigenze delle persone con menomazioni dell'udito e/o della vista";

– all'articolo 10, paragrafo 1, la soppressione delle parole "ove disponibili" prima della parola "biglietti" e l'aggiunta delle parole "e, ove disponibili" prima delle parole "biglietti globali";

– all'articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva, l'aggiunta delle parole "e 4";

– l'intera formulazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma;

– all'articolo 17, paragrafo 2, l'aggiunta delle parole iniziali "Il paragrafo 1 si applica inoltre ai";

– all'articolo 25, paragrafo 1, la soppressione delle parole "non si applicano limiti finanziari";

– all'allegato III, la soppressione del testo attuale dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1371/2007.

2. Al considerando 32, dopo la parola "trattato" dovrebbero essere aggiunte le parole "dell'Unione europea".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto      Giureconsulto      Direttore generale

  • [1]   Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione linguistica inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÁ O DELLE PERSONE

DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione e fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Comunità delle imprese ferroviarie europee (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

Federazione europea dei ciclisti (ECF)

Commissione europea - DG MOVE

Forum europeo sulle disabilità (EDF)

Federazione europea dei passeggeri (EPF)

Associazione dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

Associazione internazionale del trasporto pubblico (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (5.6.2018)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)
(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Relatore per parere: Dennis de Jong

BREVE MOTIVAZIONE

Nel settembre 2017, la Commissione europea ha presentato la proposta di rifusione del regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (regolamento (CE) n. 1371/2007). Il relatore è del parere che l'attrattiva del trasporto ferroviario per i consumatori dovrebbe essere migliorata rafforzando i requisiti di informazione per le imprese ferroviarie, creando maggiore certezza giuridica per i passeggeri ferroviari e rendendo il trasporto ferroviario più accessibile per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Il relatore ritiene che, sebbene la proposta della Commissione preveda una serie di importanti miglioramenti, sia necessaria una maggiore ambizione in alcuni ambiti della rifusione per garantire che i passeggeri ferroviari siano più tutelati e informati prima, durante e dopo il viaggio.

Forza maggiore e indennizzo

Dopo aver introdotto una clausola di forza maggiore nel regolamento relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo, la Commissione propone di aggiungere una clausola specifica nel regolamento relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. A norma di detta clausola, le imprese ferroviarie non dovrebbero essere tenute a corrispondere un indennizzo in caso di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali. Tuttavia, il trasporto aereo e quello ferroviario non sono comparabili. Inoltre, una siffatta clausola non possiede un livello di specificità tale da evitare futuri contenziosi. Il relatore propone pertanto di eliminarla. Inoltre, il relatore suggerisce di estendere le norme in materia di indennizzo del prezzo del biglietto proponendo un regime di indennizzo per i treni ad alta velocità che dia diritto ai passeggeri a un indennizzo in caso di ritardo pari o superiore a 45 minuti.

Informazioni, servizio e assistenza

Troppo spesso i passeggeri si trovano di fronte a condizioni non chiare quando acquistano un biglietto ferroviario. Soprattutto nel caso in cui il servizio sia fornito da più operatori durante un viaggio, i passeggeri sono esposti a differenze in termini di prezzo del biglietto, garanzia delle coincidenze e assistenza. Il presente parere contiene pertanto una definizione più chiara di biglietto globale e una proposta per l’istituzione di interfacce di programmazione on-line (API) attraverso cui le imprese ferroviarie garantiranno un accesso non discriminatorio a tutte informazioni di viaggio, compresi dati operativi, orari e tariffe in tempo reale. Al fine di dare ai passeggeri la possibilità di effettuare una decisione informata al momento dell'acquisto dei biglietti tramite un obbligo per i venditori di biglietti e le imprese ferroviarie di informare i passeggeri quando il prezzo di un cosiddetto "biglietto globale" sia sostanzialmente diverso rispetto alla somma dei prezzi dei biglietti acquistati separatamente dai diversi operatori.

Persone con disabilità e persone a mobilità ridotta

La proposta della Commissione prevede una serie di miglioramenti per raggiungere l'obiettivo di rendere il trasporto ferroviario europeo più accessibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. Tuttavia, non risolve il problema principale per queste persone, vale a dire la procedura che prevede una notifica con 48 ore di anticipo rispetto al viaggio per prenotare l'assistenza necessaria. Ciò riduce nettamente la mobilità e la libertà delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta e non è conforme all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), a norma del quale occorre garantire a tali persone la possibilità di viaggiare in maniera indipendente, spontanea e senza assistenza. Diversi Stati membri dispongono già di efficaci sistemi che prevedono un preavviso nettamente inferiore. Il relatore propone quindi di modificare la proposta della Commissione da 48 a 24 ore nelle piccole stazioni e un sistema "presentarsi e partire" presso le stazioni con più personale. Tra le altre proposte per rendere il trasporto ferroviario più accessibile vi sono la possibilità di accedere più facilmente alle informazioni attraverso Internet o i canali di distribuzione gestiti dal personale e l'obbligo per le imprese ferroviarie di fornire direttamente informazioni sulla soppressione di servizi in formati accessibili.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Nonostante i considerevoli progressi compiuti nella tutela dei consumatori dell'Unione, sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.

(3)  Nonostante i considerevoli progressi compiuti nella tutela dei consumatori dell'Unione, sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e il loro indennizzo in caso di ritardi, soppressioni o danni materiali.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La concessione degli stessi diritti ai passeggeri del trasporto ferroviario nei viaggi internazionali e nazionali dovrebbe consentire di innalzare il livello di tutela dei consumatori nell'Unione, assicurare condizioni di parità per le imprese ferroviarie e garantire un livello uniforme di diritti ai passeggeri.

(5)  La concessione degli stessi diritti ai passeggeri del trasporto ferroviario nei viaggi internazionali e nazionali dovrebbe consentire di innalzare il livello dei diritti dei passeggeri nell'Unione, in particolare per quanto riguarda il loro accesso alle informazioni e l’indennizzo in caso di ritardo o cancellazione. I passeggeri dovrebbero ricevere informazioni quanto più possibile precise in merito ai loro diritti.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  I servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri hanno natura diversa dai servizi a lunga distanza. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di concedere deroghe ad alcune disposizioni in materia di diritti dei passeggeri ai servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri che non sono servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione.

(6)  Metropolitane, tram e altri servizi ferroviari leggeri per passeggeri hanno natura diversa dai servizi a lunga distanza. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di concedere deroghe ad alcune disposizioni in materia di diritti dei passeggeri a metropolitane, tram e ad altri servizi ferroviari leggeri per passeggeri che non sono servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni sul servizio prima e durante il viaggio. Ove possibile, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e quanto prima possibile. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta.

(9)  Tra i diritti dei consumatori dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni su tutte le opzioni disponibili del trasporto ferroviario e sul servizio prima, durante e dopo il viaggio. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e in tempo reale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta ed essere messe a disposizione del pubblico.

Motivazione

Il presente considerando riguarda l'articolo 9, paragrafo 2, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Un trasporto passeggeri profondamente multimodale contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici. Le imprese ferroviarie, pertanto, devono indicare anche le combinazioni con altri modi di trasporto, in modo tale che gli utenti ferroviari ne siano informati prima di prenotare il viaggio.

Motivazione

Il presente considerando riguarda l'articolo 9, paragrafo 2, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  L'obbligo di fornire accesso ai dati delle informazioni di viaggio su base non discriminatoria comprende informazioni operative in tempo reale su orari, collegamenti intermodali, posti disponibili, tariffe applicabili, prenotazioni obbligatorie e eventuali condizioni speciali applicabili. Le imprese ferroviarie dovrebbero consentire a tutti i tour operator e venditori di biglietti di concludere correttamente contratti di trasporto, il cui risultato è l’emissione di biglietti, biglietti globali, prenotazioni e relative offerte commerciali, ad esempio biglietti per il trasporto di biciclette o bagagli ingombranti, ogniqualvolta ciò si renda necessario. Ciò dovrebbe rendere il viaggio più accessibile ai passeggeri e dovrebbe fornire ai passeggeri una più ampia gamma di possibilità di viaggio e tariffe tra cui scegliere.

Motivazione

Relativo al considerando 12, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  Nel fornire accesso ad informazioni di viaggio o a sistemi di prenotazione attraverso interfacce per programmi applicativi (API), le imprese ferroviarie dovrebbero garantire che queste interfacce si avvalgano di norme aperte, protocolli comunemente utilizzati e formati leggibili da dispositivo automatico. Laddove non esistano tali norme, protocolli o formati, le imprese ferroviarie dovrebbero utilizzare processi aperti di documentazione, sviluppo e standardizzazione nella creazione di norme, protocolli o formati. Le imprese ferroviarie dovrebbero renderli accessibili gratuitamente.

Motivazione

Relativo al considerando 12, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)  Ove vengano istituite misure tecniche che impediscano alle parti di reperire informazioni di viaggio da fonti accessibili al pubblico diverse dalle interfacce per programmi applicativi, quali i propri siti Internet, o che le scoraggino in tal senso, questo dovrebbe essere considerato discriminatorio.

Motivazione

Relativo al considerando 12, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  La crescente popolarità del ciclismo nell'Unione ha implicazioni per il turismo e per la mobilità generale. Un maggiore ricorso sia ai trasporti ferroviari sia agli spostamenti in bicicletta nella ripartizione modale riduce l'impatto del trasporto sull'ambiente. Le imprese ferroviarie dovrebbero pertanto agevolare il più possibile la combinazione di viaggi in treno e spostamenti in bicicletta, in particolare consentendo il trasporto di biciclette a bordo dei treni.

(13)  La crescente popolarità del ciclismo nell'Unione ha implicazioni per il turismo e per la mobilità generale. Un maggiore ricorso sia ai trasporti ferroviari sia agli spostamenti in bicicletta nella ripartizione modale riduce l'impatto del trasporto sull'ambiente. Le imprese ferroviarie dovrebbero pertanto agevolare il più possibile la combinazione di viaggi in treno e spostamenti in bicicletta, in particolare fornendo una capacità adeguata per il trasporto sicuro di biciclette a bordo di tutti i tipi di treni, compresi i treni a lunga distanza e transfrontalieri.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Il trasporto di biciclette a bordo dovrebbe essere rifiutato o limitato per motivi di sicurezza debitamente giustificati. Tali motivi dovrebbero essere collegati alla sicurezza dei passeggeri, in particolare tenendo sgombre le vie verso le uscite di emergenza ed evitando danni fisici ai passeggeri.

Motivazione

Relativo al considerando 13, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le imprese ferroviarie dovrebbero agevolare il trasferimento dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all'altro, con l'emissione, ove possibile, di biglietti globali.

(14)  Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator dovrebbero agevolare il trasferimento dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all'altro, con l'emissione di biglietti globali. Qualora i prezzi di tali biglietti globali siano sostanzialmente diversi dai prezzi dei biglietti acquistati separatamente, le imprese ferroviarie dovrebbero chiaramente indicarlo. All’atto dell’emissione di un biglietto globale, esse dovrebbero tener conto del fatto che è opportuno prevedere un tempo sufficiente per il trasferimento del passeggero da un servizio a un altro.

Motivazione

Il presente emendamento è legato all'emendamento all'articolo 17, paragrafo 8, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o per altre ragioni, hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione. Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, dovrebbe essere loro fornita assistenza nelle stazioni e a bordo in tutti i momenti in cui i treni viaggiano e non soltanto in alcuni momenti della giornata.

(15)  Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza prima e durante il viaggio. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o per altre ragioni, hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. In mancanza di qualsiasi altra modalità di acquisto anticipato dei biglietti, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione. Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, dovrebbe essere loro fornita assistenza gratuita nelle stazioni e a bordo in tutti i momenti in cui i treni viaggiano e non soltanto in alcuni momenti della giornata.

Motivazione

Non sempre è possibile acquistare un titolo di trasporto a bordo del treno. Non tutti i treni dispongono di personale addetto alla vendita di biglietti a bordo. È quindi opportuno disciplinare quanto più possibile tale possibilità. Il presente emendamento è legato all'articolo 10, paragrafo 5, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, attenendosi alle STI per le persone a mobilità ridotta. Inoltre, nel rispetto delle norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26, tutti gli edifici e tutto il materiale rotabile dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti opere di ristrutturazione.

(16)  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, attenendosi alle STI per le persone a mobilità ridotta e alla direttiva XXX laddove integri le STI. Inoltre, nel rispetto delle norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26, tutti gli edifici e tutto il materiale rotabile dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti opere di ristrutturazione.

__________________

__________________

26 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

26 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Motivazione

Qualora i requisiti di accessibilità non siano contemplati negli atti relativi alle STI, dovrebbe applicarsi l’Atto europeo per l'accessibilità (direttiva XXX). La direttiva XXX è intesa ad integrare la normativa settoriale vigente nell'Unione comprendendo gli aspetti non ancora trattati da detta normativa.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  È auspicabile che il presente regolamento introduca un sistema di indennizzo per i passeggeri in caso di ritardo, collegato alla responsabilità dell'impresa ferroviaria, su basi analoghe a quelle del sistema internazionale previsto dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare dalle regole uniformi CIV concernenti i diritti dei passeggeri. In caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale del prezzo del biglietto.

(17)  È auspicabile che il presente regolamento introduca un sistema di indennizzo per i passeggeri in caso di ritardo, collegato alla responsabilità dell'impresa ferroviaria, su basi analoghe a quelle del sistema internazionale previsto dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare dalle regole uniformi CIV concernenti i diritti dei passeggeri. I biglietti acquistati dovrebbero essere interamente rimborsabili. In caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari fino al 100 % del prezzo del biglietto.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Le imprese ferroviarie dovrebbero essere tenute a contrarre un'assicurazione o a sottoscrivere intese equivalenti per coprire la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri del trasporto ferroviario in caso di incidenti. Qualora gli Stati membri fissino un importo massimo per il risarcimento in caso di morte o ferimento dei passeggeri, tale importo dovrebbe essere almeno equivalente a quello stabilito nelle regole uniformi CIV.

(18)  Le imprese ferroviarie dovrebbero essere tenute a contrarre un'assicurazione o a sottoscrivere intese equivalenti per coprire la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri del trasporto ferroviario in caso di incidenti. Qualora gli Stati membri fissino un importo massimo per il risarcimento in caso di morte o ferimento dei passeggeri, tale importo dovrebbe essere almeno equivalente a quello stabilito nelle regole uniformi CIV. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aumentare in qualsiasi momento l'importo per il risarcimento in caso di morte o di ferimento dei passeggeri.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Ai fini del presente regolamento, dovrebbero essere considerati incidenti anche i danni alla salute dei passeggeri causati dal sovraffollamento degli scompartimenti dei treni passeggeri, a meno che tali treni non trasportino passeggeri a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento. Dovrebbero inoltre essere considerati incidenti i danni alla salute dei passeggeri causati dall'assenza, dal mancato utilizzo o dal guasto degli impianti di condizionamento dell'aria e dalle conseguenti condizioni di temperatura e umidità dello scompartimento, considerate intollerabili per i passeggeri.

Motivazione

Per evitare lacune giuridiche a scapito dei passeggeri e in particolare, ma non esclusivamente, ai sensi dei considerando 3 e 5 del regolamento, è opportuno regolamentare in modo ragionevole anche altri danni alla salute dei passeggeri riconducibili a una colpa del vettore e che, in senso lato, possono essere equiparati a un incidente.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  In caso di ritardo, ai passeggeri dovrebbero essere garantite opzioni di proseguimento del viaggio o itinerari alternativi a condizioni di trasporto simili. In tal caso si dovrebbe tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

(20)  In caso di ritardo, ai passeggeri dovrebbero essere garantite opzioni di proseguimento del viaggio o itinerari alternativi a condizioni di trasporto simili. In tal caso si dovrebbe tenere conto, in particolare, delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Un'impresa ferroviaria non dovrebbe tuttavia essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio. Esse dovrebbero configurarsi come catastrofi naturali di natura eccezionale, diverse dalle normali condizioni meteorologiche stagionali quali le tempeste autunnali o le periodiche alluvioni urbane provocate dalle maree o dallo scioglimento della neve. Le imprese ferroviarie dovrebbero dimostrare che non avrebbero potuto prevedere né evitare il ritardo anche adottando tutte le misure ragionevoli.

soppresso

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  In collaborazione con i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni dovrebbero predisporre piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di gravi perturbazioni del servizio fornendo assistenza e informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra.

(22)  In collaborazione con i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni dovrebbero predisporre e rendere disponibili al pubblico piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di gravi perturbazioni del servizio fornendo assistenza e informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti delle imprese ferroviarie di chiedere risarcimenti a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, in conformità della legislazione nazionale applicabile.

(23)  Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei gestori delle stazioni e dell’infrastruttura ferroviarie di chiedere risarcimenti, se del caso, a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, per soddisfare i loro obblighi nei confronti dei passeggeri nel quadro del presente regolamento.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a una qualsiasi delle imprese ferroviarie interessate in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento e dovrebbero aver diritto ad ottenere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole.

(27)  I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione o gestore dell'infrastruttura interessato in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento e dovrebbero aver diritto ad ottenere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole.

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, i passeggeri del trasporto ferroviario possono presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione o gestore dell'infrastruttura interessato.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero definire, rendere disponibili al pubblico, gestire e monitorare le norme di qualità del servizio per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.

(28)  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero definire, rendere disponibili al pubblico, gestire e monitorare le norme di qualità del servizio per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, ivi compresi quelli per persone con disabilità e persone a mobilità ridotta.

Motivazione

L'emendamento è collegato al considerando 15 in merito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Le norme di qualità del servizio dovrebbero riguardare anche le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Per mantenere un livello elevato di tutela dei consumatori nel trasporto ferroviario, agli Stati membri dovrebbe essere richiesto di designare organismi nazionali di applicazione responsabili della supervisione e dell'applicazione del presente regolamento a livello nazionale. Tali organismi dovrebbero essere in grado di adottare una vasta gamma di misure di esecuzione. I passeggeri dovrebbero poter presentare un reclamo a tali organismi in merito a presunte violazioni del regolamento. Per assicurare il trattamento soddisfacente di tali reclami, è inoltre opportuno che tali organismi collaborino fra loro.

(29)  Per mantenere un livello elevato di tutela dei consumatori nel trasporto ferroviario, agli Stati membri dovrebbe essere richiesto di designare organismi nazionali di applicazione responsabili della supervisione e dell'applicazione del presente regolamento a livello nazionale. Tali organismi dovrebbero essere in grado di adottare una vasta gamma di misure di esecuzione e di offrire ai passeggeri la possibilità di una risoluzione alternativa delle controversie vincolante, in linea con la direttiva 2013/11/UE1 bis. I passeggeri dovrebbero poter presentare un reclamo a tali organismi in merito a presunte violazioni del regolamento e utilizzare la risoluzione delle controversie online di cui al regolamento (UE) n. 524/20131 ter, laddove concordato. È altresì opportuno prevedere che i reclami possano essere presentati da organizzazioni rappresentative di gruppi di passeggeri. Per assicurare il trattamento soddisfacente di tali reclami, è inoltre opportuno che tali organismi collaborino fra loro e che il presente regolamento continui a essere elencato nell'allegato del regolamento 2017/2394/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 quater. Gli organismi di applicazione nazionali pubblicano ogni anno sui loro siti Internet le relazioni con le statistiche che specificano il numero e il tipo di reclami ricevuti, nonché l'esito delle loro azioni di esecuzione. Inoltre, tali relazioni sono messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

 

__________________

 

1 bis Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 14).

 

1 ter Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

 

1 quater Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le violazioni del presente regolamento e provvedere a che esse vengano applicate. Le sanzioni, tra cui potrebbe figurare il risarcimento alla persona in questione, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(31)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le violazioni del presente regolamento e provvedere a che esse vengano applicate. Le sanzioni, tra cui potrebbe figurare il risarcimento alla persona in questione, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e corrispondere a una sanzione amministrativa minima o a una percentuale del fatturato annuo dell'impresa o dell'organismo pertinente, a seconda di quale sia più elevata, senza tuttavia limitarsi necessariamente a tali sanzioni.

Motivazione

L'assenza di un'adeguata disposizione in materia di applicazione è stata una delle principali motivazioni addotte a favore della rifusione del presente regolamento. È pertanto della massima importanza garantire che le sanzioni siano dissuasive in modo da scoraggiare le imprese dal contravvenire alle disposizioni del regolamento. L'emendamento è altresì indissolubilmente legato ad altri emendamenti sull'applicazione di cui al capo VII, ivi compresi quelli sul rafforzamento delle capacità e dell'efficacia degli organismi di applicazione e sull'assistenza ai passeggeri nella presentazione dei reclami.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Oggetto e obiettivi

Motivazione

La rifusione del regolamento è stata elaborata da un lato rafforzando i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e dall'altro tenendo conto dell'interesse pubblico generalmente a sostegno del modo di trasporto ferroviario. Gli obiettivi sono indicati nel presente articolo e dovrebbero pertanto essere riconosciuti nel titolo, poiché l'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti presenti nel testo e si tratta altresì di una questione di buona prassi di redazione legislativa.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole applicabili al trasporto ferroviario che disciplinano:

Al fine di offrire un'efficace protezione dei passeggeri e di incoraggiare il viaggio in treno, il presente regolamento stabilisce regole applicabili al trasporto ferroviario che disciplinano:

Motivazione

Cfr. la motivazione del precedente emendamento.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  i diritti dei passeggeri in caso di soppressione o ritardo del servizio;

d)  i diritti e l'indennizzo dei passeggeri in caso di perturbazione del servizio, ad esempio soppressione o ritardo;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

e)  le informazioni minime da fornire ai passeggeri da parte delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti e dei tour operator in modo preciso e tempestivo e in un formato accessibile;

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato, in particolare, al capo II.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  il trattamento dei reclami;

h)  adeguate procedure per il trattamento dei reclami;

Motivazione

Al fine di conseguire l'obiettivo di una migliore applicazione nell'ambito della rifusione del regolamento, è importante che sia i consumatori sia gli organismi nazionali di applicazione possano fare affidamento su solide procedure che garantiscano un trattamento più semplice e tempestivo dei reclami. Il presente emendamento è indissolubilmente legato, in particolare, agli emendamenti del capo VII.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri di cui alla direttiva 2012/34/UE, esclusi i servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione;

a)  metropolitane, tram e altri servizi ferroviari leggeri per passeggeri di cui alla direttiva 2012/34/UE e definiti ulteriormente nella direttiva 2016/797/UE;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i servizi ferroviari internazionali per passeggeri in cui una parte significativa del servizio, compresa almeno una stazione di fermata, è operata al di fuori del territorio dell'Unione, purché siano adeguatamente garantiti i diritti dei passeggeri a norma del pertinente diritto nazionale nel territorio dello Stato membro che accorda la deroga.

b)  i servizi ferroviari internazionali per passeggeri in cui una parte significativa del servizio, compresa almeno una stazione di fermata, è operata al di fuori del territorio dell'Unione, solo per la parte che non è operata nel territorio dello Stato membro che accorda la deroga.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri che impiegano veicoli destinati strettamente a un uso storico o turistico.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe accordate a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), e all'adeguatezza del diritto nazionale nel loro territorio ai fini del paragrafo 2, lettera b).

3.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe accordate a norma del paragrafo 2, lettere a), b) e b bis).

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli articoli 5, 10, 11 e 25 e il capo V si applicano a tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui al paragrafo 1, compresi i servizi esonerati in conformità del paragrafo 2, lettere a) e b).

4.  Gli articoli 4, 5, 6, 7, 11 e 12 e il capo V si applicano a tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui al paragrafo 1 di questo articolo, compresi i servizi esonerati in conformità del paragrafo 2, lettere a) e b), di questo articolo. Gli articoli 10 e 17 si applicano a tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui al paragrafo 1 di questo articolo, compresi i servizi esonerati in conformità del paragrafo 2, lettera b), di questo articolo.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  "venditore di biglietti": qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio;

(5)  "venditore di biglietti": qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti e biglietti globali per conto di una o più imprese ferroviarie o per conto proprio;

Motivazione

Il presente emendamento è legato all'articolo 10, paragrafi 1 e 6, che sono parte della rifusione.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis)  "biglietto": un titolo valido che legittima il passeggero a usufruire del trasporto ferroviario, indipendentemente dal suo formato, ad esempio cartaceo, elettronico, smart card o titolo di viaggio a vista;

Motivazione

I biglietti possono assumere molte forme diverse, in particolare alla luce dello sviluppo di piattaforme online. È opportuno chiarire, pertanto, che si tratta di un titolo valido, indipendentemente dalla forma, che dà al passeggero il diritto di usufruire del servizio ferroviario.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  "biglietto globale": uno o più biglietti che rappresentano un unico contratto di trasporto concluso per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie;

(8)  "biglietto globale": un biglietto o più biglietti separati che rappresentano servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, acquistati dallo stesso venditori di biglietti, dallo stesso tour operator o dalla stessa impresa ferroviaria per un viaggio da punto a punto;

Motivazione

Il presente emendamento è legato all'articolo 10, paragrafi 1 e 6, che sono parte della rifusione.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  "viaggio": il trasporto di un passeggero tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo nell'ambito di un unico contratto di trasporto;

(10)  "viaggio": il trasporto di un passeggero tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis)  “viaggio ferroviario unico ottimale": il viaggio ferroviario di sola andata ottimale (ad esempio il più economico, il più veloce o il più conveniente) tra due stazioni qualsiasi (sia all'interno di uno Stato membro sia attraverso le frontiere interne dell'Unione), che può comprendere uno, due o più servizi ferroviari successivi e rispetta i tempi minimi standard di coincidenza previsti dai sistemi di pianificazione dei viaggi ferroviari ufficiali e che può comprendere più di un biglietto o contratto di trasporto successivi, a seconda della soluzione più adatta al passeggero;

Motivazione

L'attuale tecnologia consente ai passeggeri di prenotare viaggi ferroviari successivi e scegliere la migliore soluzione per il loro viaggio (per esempio la più economica, più veloce o più conveniente) indipendentemente dal numero di biglietti (unici o successivi separati). La definizione chiarisce l'articolo 3, punto 8, e offre coerenza giuridica al regolamento. L'emendamento allinea il regolamento in esame ai regolamenti che disciplinano i diritti dei passeggeri per altri modi di trasporto, per esempio il trasporto aereo. Il termine "viaggio ferroviario unico ottimale" consente al passeggero di scegliere l'opzione di viaggio più idonea ed è debitamente giustificato dallo sviluppo di nuove tecnologie.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  "persona con disabilità" e "persona a mobilità ridotta": qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta per ragioni di età;

(16)  "persona con disabilità" e "persona a mobilità ridotta": qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 bis)  “servizio di trasporto ferroviario leggero di passeggeri": un servizio svolto da un sistema di trasporto ferroviario urbano e/o suburbano con una resistenza alla collisione di C-III o C-IV (conformemente a EN 15227:2011) e una forza massima del veicolo di 800 kN (sforzo longitudinale di compressione nella zona di agganciamento); i sistemi di trasporto leggero su rotaia possono disporre di un tracciato proprio o condividerlo con il traffico stradale e in generale non effettuano scambi con veicoli adibiti al trasporto di passeggeri o di merci su lunga distanza;

Motivazione

Il presente emendamento è legato all'articolo 2, paragrafo 2, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 bis)  "interfaccia per programmi applicativi": un'interfaccia elettronica per il recupero di informazioni relative agli orari, ai collegamenti intermodali, comprese le informazioni in tempo reale su possibili ritardi, posti disponibili, tariffe applicabili, prenotazioni obbligatorie e condizioni speciali, nonché all'accessibilità dei servizi di trasporto, che consente anche l'acquisto di biglietti, biglietti globali e prenotazioni;

Motivazione

Questa nuova definizione è necessaria in seguito all'introduzione delle nuove disposizioni all'articolo 10 bis (nuovo).

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie o i venditori di biglietti offrono al pubblico tariffe e condizioni contrattuali senza discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità o sulla residenza del cliente finale o sul luogo di stabilimento dell'impresa ferroviaria o del venditore di biglietti all'interno dell'Unione.

Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator offrono al pubblico tariffe e condizioni contrattuali e gli vendono biglietti e biglietti globali ed accettano prenotazioni da parte dei passeggeri senza discriminazioni dirette o indirette in particolare basate sulla nazionalità, sull’origine o sulla residenza del consumatore finale, sul luogo di stabilimento dell'impresa ferroviaria o del venditore di biglietti all'interno dell'Unione. Inoltre, le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator non applicano, tra la gamma di mezzi di pagamento da essi accettati, per motivi connessi alla nazionalità del passeggero, al luogo di residenza, all’ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore del servizio di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione, condizioni diverse per un’operazione di pagamento, ove:

 

a) il operazione di pagamento viene effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta all'interno dello stesso marchio di pagamento e della stessa categoria;

 

b) i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e

 

c) le transazioni di pagamento sono in una valuta accettata dall'impresa ferroviaria, dal venditore di biglietti o dai tour operator.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I passeggeri hanno il diritto di portare biciclette a bordo del treno, se del caso dietro pagamento di un costo ragionevole. Essi sorvegliano le loro biciclette durante il viaggio e si accertano che queste non arrechino disturbo o danno ad altri passeggeri, attrezzature per la mobilità, bagagli o attività ferroviarie. Il trasporto di biciclette può essere rifiutato o limitato per ragioni operative o di sicurezza, purché le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i tour operator e, ove opportuno, i gestori delle stazioni informino i passeggeri in merito alle condizioni di tale rifiuto o limitazione a norma del regolamento (UE) n. 454/2011.

I passeggeri hanno il diritto di portare biciclette, assemblate o meno, a bordo del treno, inclusi i treni ad alta velocità, a lunga percorrenza e transfrontalieri. Tale servizio deve essere offerto gratuitamente o, in casi eccezionali, a un costo ragionevole. Tutto il materiale rotabile nuovo o ristrutturato comprende aree sufficienti, ben indicate, dedicate per il trasporto di biciclette assemblate. Il trasporto di biciclette può essere rifiutato o limitato solo per ragioni di sicurezza debitamente giustificate, purché le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i tour operator e, ove opportuno, i gestori delle stazioni informino i passeggeri, almeno al momento dell'acquisto del biglietto, in merito alle condizioni per il trasporto di biciclette su tutti i servizi a norma del regolamento (UE) n. 454/2011.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le imprese ferroviarie possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

2.  Le imprese ferroviarie, i tour operator o i venditori di biglietti possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento riconosce che non sono semplicemente le imprese ferroviarie a offrire biglietti ai passeggeri; ciò non altera la relazione B2B/libertà contrattuale tra le imprese ferroviarie e i tour operator/venditori di biglietti ed è in linea con il testo della Commissione al capo II.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi

Obbligo di fornire informazioni e di consultazione sulla soppressione o la riduzione sostanziale di servizi

Motivazione

Tenendo conto dell'intento del presente regolamento e delle relative modifiche proposte dalla Commissione di rafforzare i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, nonché anche di migliorare i diritti dei passeggeri in generale, è importante garantire che i passeggeri siano trattati equamente dalle imprese ferroviarie. Gli emendamenti sono pertanto indissolubilmente legati ad altre proposte, ivi comprese quelle in merito alle informazioni che le imprese devono fornire e all'assenza di discriminazione nei confronti dei passeggeri di cui all'articolo 1 e ai relativi capi, nonché a tutte le disposizioni sull'accessibilità di cui al capo V e altri.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese ferroviarie, o se del caso le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario, rendono pubbliche, con mezzi adeguati ð e in formati accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX31, e prima di attuarle, le decisioni di sopprimere determinati servizi su base permanente o temporanea.

Le imprese ferroviarie, o se del caso le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario, rendono pubbliche, con mezzi adeguati, senza indugio e in formati accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX31, e in tempo utile prima dell'attuazione, le proposte di sopprimere o ridurre sostanzialmente determinati servizi su base permanente o temporanea, e garantiscono che dette proposte siano soggette a una consultazione significativa e adeguata con gli attori interessati prima di procedere a qualsiasi attuazione.

__________________

__________________

31 Direttiva XXX sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto europeo per l'accessibilità) (GU L X del X.X.XXXX, pag. X).

31 Direttiva XXX sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto europeo per l'accessibilità) (GU L X del X.X.XXXX, pag. X).

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto. I venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator forniscono tali informazioni ove disponibili.

1.  Le imprese ferroviarie, i tour operator e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio o per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto.

Motivazione

Al fine di conformarsi alla logica interna e agli obiettivi del regolamento, è importante garantire che i clienti ricevano informazioni accurate e tempestive in merito al loro viaggio dal rispettivo rivenditore del biglietto. L'emendamento è indissolubilmente legato alle disposizioni sulle informazioni che comprendono l'allegato II nel suo complesso.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le imprese ferroviarie e, ove possibile, i venditori di biglietti forniscono al passeggero nel corso del viaggio, anche nelle stazioni di collegamento, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II.

2.  Le imprese ferroviarie e, ove possibile, i tour operator e i venditori di biglietti forniscono al passeggero nel corso del viaggio, anche nelle stazioni di collegamento, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite nel formato più adatto, anche utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione. Va riservata particolare attenzione a garantire che tali informazioni siano accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX e al regolamento (UE) n. 454/2011.

3.  Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite utilizzando moderne tecnologie di comunicazione facilmente accessibili, comunemente utilizzate e in tempo reale, comprese tecnologie non proprietarie, e ove possibile, per iscritto. Va riservata particolare attenzione a garantire che tali informazioni siano accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX e al regolamento (UE) n. 454/2011. La disponibilità dei formati accessibili è chiaramente pubblicizzata.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture mettono a disposizione delle imprese ferroviarie e dei venditori di biglietti i dati in tempo reale relativi ai treni, compresi quelli operati da altre imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio.

4.  I gestori delle stazioni, i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie mettono a disposizione delle imprese ferroviarie e dei venditori di biglietti i dati in tempo reale relativi ai treni, compresi quelli operati da altre imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, nel formato più adatto, con un'interfaccia tecnica interoperabile, avvalendosi delle tecnologie di comunicazione più recenti, affinché le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti forniscano ai passeggeri tutte le informazioni prescritte nel quadro del presente regolamento;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero informazioni su eventuali collegamenti con altri modi di trasporto.

Motivazione

Il presente emendamento è indissolubilmente legato agli articoli 9 e 14.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  Le imprese ferroviarie, in collaborazione con i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture, indicano negli orari le informazioni in merito alle coincidenze e alle stazioni accessibili.

Motivazione

L'emendamento è collegato all'articolo 1. Tali informazioni dovrebbero agevolare i viaggi in treno per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti offrono biglietti e, ove disponibili, biglietti globali e prenotazioni. Essi compiono ogni sforzo per offrire biglietti globali, anche per viaggi transfrontalieri e che coinvolgono più di un'impresa ferroviaria.

1.  Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator offrono biglietti, biglietti globali e prenotazioni, anche per viaggi transfrontalieri o che riguardano treni e viaggi notturni che coinvolgono più di un'impresa ferroviaria. La prenotazione di tali biglietti è accessibile e non discriminatoria, anche per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator predispongono interfacce per programmi applicativi e formati di dati adeguati su scala europea che consentano lo scambio di informazioni tra associazioni, regioni e paesi e la prenotazione di biglietti tramite Internet.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti distribuiscono biglietti ai passeggeri almeno attraverso uno dei seguenti punti vendita:

2.  Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator distribuiscono biglietti, biglietti globali e prenotazioni ai passeggeri tramite Internet e almeno attraverso uno dei seguenti punti vendita:

a)  biglietterie o biglietterie self service;

a)  biglietterie o biglietterie self service;

b)  per telefono, su siti Internet o tramite qualsiasi altra tecnologia dell'informazione avente ampia diffusione;

b)  per telefono o tramite qualsiasi altra tecnologia dell'informazione avente ampia diffusione,

c)  a bordo dei treni.

c)  a bordo dei treni.

Gli Stati membri possono richiedere che le imprese ferroviarie emettano biglietti per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso più di un punto vendita.

 

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali.

3.  Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi ragionevoli e giustificabili di sicurezza o di politica antifrode o di disponibilità di spazio o posti.

Motivazione

Affinché un maggior numero di persone utilizzi il servizio ferroviario in Europa, occorre garantire la chiarezza e il rafforzamento dei diritti dei passeggeri in conformità agli obiettivi del regolamento. Qualsiasi limitazione della possibilità di un passeggero di acquistare biglietti a bordo del treno dovrebbe essere sia ragionevole che giustificabile. La sicurezza/la politica antifrode e la disponibilità di spazio sono i motivi legittimi della limitazione considerando che l'espressione "ragionevoli motivi commerciali" è troppo vaga. L'emendamento è quindi necessario per motivi imprescindibili di logica interna ed anche perché è indissolubilmente collegato al suo oggetto all'articolo 1 e agli obiettivi generali espressi nelle valutazioni d'impatto e nelle motivazioni.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In mancanza di biglietteria o biglietteria self service nella stazione ferroviaria di partenza, i passeggeri sono informati in stazione:

4.  I biglietti sono ristampati per i passeggeri il giorno del viaggio, su richiesta, presso la biglietteria o attraverso la biglietteria self service. In mancanza di biglietteria o biglietteria self service nella stazione ferroviaria di partenza oppure qualora la biglietteria o la biglietteria self service non sia pienamente accessibile, i passeggeri sono informati in stazione:

Motivazione

La stampa del biglietto è spesso necessaria per il rimborso delle spese di viaggio dei passeggeri da parte dei datori di lavoro. Qualora sia impossibile per una stazione eseguire la stampa, i passeggeri dovrebbero avere diritto a essere informati al riguardo in stazione. L'emendamento è necessario poiché è indissolubilmente legato alle disposizioni sull'accessibilità e ad altre modifiche della Commissione all'articolo 10.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora nella stazione di partenza non siano presenti biglietterie o biglietterie self service accessibili, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione.

5.  Qualora nella stazione di partenza non siano presenti biglietterie aperte o biglietterie self service correttamente funzionanti, ai passeggeri è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni. Il costo dei biglietti acquistati a bordo dei treni non è superiore alla tariffa standard pertinente per il viaggio in questione con eventuali sconti applicabili.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Qualora un passeggero riceva biglietti separati per un unico viaggio comprendente servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, i suoi diritti di informazione, attenzione, assistenza e indennizzo sono equivalenti a quelli riconosciuti ai possessori di un biglietto globale e coprono l'intero viaggio dalla partenza alla destinazione finale, a meno che il passeggero sia altrimenti informato esplicitamente per iscritto. Tali informazioni indicano in particolare che, in caso di perdita di coincidenza, il passeggero non ha diritto all'assistenza o a un indennizzo sulla base della lunghezza totale del viaggio. L'onere della prova che le informazioni sono state fornite incombe all'impresa ferroviaria, al suo agente, al tour operator o al venditore di biglietti.

6.  Qualora i passeggeri ricevano biglietti separati per un unico viaggio comprendente servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, i loro diritti di informazione, attenzione, assistenza e indennizzo sono equivalenti a quelli riconosciuti ai possessori di un biglietto globale e coprono l'intero viaggio dalla partenza alla destinazione finale.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Fornitura di informazioni di viaggio attraverso interfacce per programmi applicativi

 

1.   Le imprese ferroviarie forniscono un accesso non discriminatorio a tutte le informazioni di viaggio, ivi inclusi informazioni operative in tempo reale sugli orari e dati sulle tariffe, di cui all'articolo 9, attraverso interfacce per programmi applicativi.

 

2.   Le imprese ferroviarie forniscono ai tour operator, ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che vendono i loro servizi un accesso non discriminatorio ai sistemi di prenotazione attraverso interfacce per programmi applicativi, consentendo loro di concludere contratti di trasporto ed emettere biglietti, biglietti globali e prenotazioni, nonché di fornire la soluzione di viaggio migliore e più vantaggiosa in termini di costo, compresi i viaggi transfrontalieri.

 

3.   Le imprese ferroviarie garantiscono che le specifiche tecniche delle interfacce per programmi applicativi siano correttamente documentate e liberamente accessibili a titolo gratuito. Per poter essere interoperabili, dette interfacce si avvalgono di norme standard, protocolli di uso comune e formati leggibili da dispositivo automatico.

 

4.   Le imprese ferroviarie garantiscono che, tranne in situazioni di emergenza, qualsiasi modifica alle specifiche tecniche delle interfacce per programmi applicativi sia messa a disposizione dei tour operator e dei venditori di biglietti in anticipo, il prima possibile e al più tardi tre mesi prima dell'attuazione della modifica. Le situazioni di emergenza sono documentate e la documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

 

5.   Le imprese ferroviarie garantiscono che l'accesso alle interfacce per programmi applicativi sia consentito in modo non discriminatorio, con il medesimo livello di disponibilità e prestazioni, compresi l'assistenza, l'accesso a tutta la documentazione, le norme, i protocolli e i formati. I tour operator e i venditori di biglietti non subiscono svantaggi rispetto alle stesse imprese ferroviarie.

 

6.   Le interfacce per programmi applicativi sono create in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione del 31 maggio 2017.

Motivazione

Il presente emendamento è legato all'articolo 10, paragrafo 1, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o, in caso di perdita di coincidenza, nel corso di un viaggio con un biglietto globale, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente una tra le seguenti opzioni:

1.  Qualora sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o, in caso di perdita di coincidenza, nel corso di un viaggio, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale sarà superiore a 45 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente una tra le seguenti opzioni:

Motivazione

I passeggeri dovrebbero avere la possibilità di scegliere sia che posseggano un biglietto globale, un biglietto di sola andata, un biglietto di andata e ritorno o un biglietto di viaggio combinato. La formulazione "contratto di trasporto" è stata eliminata ai fini della chiarezza giuridica poiché potrebbe essere coinvolto più di un contratto. Il presente emendamento è in linea con altri emendamenti da noi apportati al capo IV.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), in caso di perdita di coincidenza dovuta a ritardo o soppressione in una tratta precedente del viaggio del passeggero, quest'ultimo è autorizzato a utilizzare il servizio successivo disponibile per raggiungere la sua destinazione finale pianificata. L'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alterativo prestano particolare attenzione a garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un livello simile di accessibilità al servizio alternativo.

3.  I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alterativo garantiscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un livello simile di assistenza e accessibilità al servizio alternativo.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:

1.  Fermo restando il diritto al trasporto per il viaggio, il passeggero ha diritto a ricevere dall'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto e sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:

Motivazione

Lo specifico regime di indennizzo costituisce un aspetto importante dell'efficacia complessiva del regolamento ed è pertanto inscindibile dai suoi obiettivi generali e, in particolare, i capi VI e VII.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

a)  il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 45 e 89 minuti;

Motivazione

Lo specifico regime di indennizzo costituisce un aspetto importante dell'efficacia complessiva del regolamento ed è pertanto inscindibile dai suoi obiettivi generali e, in particolare, i capi VI e VII.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

b)  il 75 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 90 e 119 minuti;

Motivazione

Lo specifico regime di indennizzo costituisce un aspetto importante dell'efficacia complessiva del regolamento ed è pertanto inscindibile dai suoi obiettivi generali e, in particolare, i capi VI e VII.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  il 100 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Motivazione

Lo specifico regime di indennizzo costituisce un aspetto importante dell'efficacia complessiva del regolamento ed è pertanto inscindibile dai suoi obiettivi generali e, in particolare, i capi VI e VII.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria.

2.  Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, hanno diritto a un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo proporzionale, ricorrendo alla base di calcolo di cui al paragrafo 1. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 45 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L'indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). L'indennizzo è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero.

5.  L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda all'impresa ferroviaria, al tour operator o al venditore di biglietti. L'indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi, oppure mediante un sistema di indennizzo automatico, ove esistente, se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). L'indennizzo è corrisposto in denaro utilizzando lo stesso sistema di pagamento con cui è stato acquistato il biglietto su richiesta del passeggero. Il passeggero è informato in modo comprensibile di tutte le opzioni di indennizzo, anche finanziarie, tra cui può scegliere. Il passeggero non è disincentivato, in nessun modo, dal chiedere un indennizzo.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il passeggero non ha diritto a indennizzi se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

7.  I passeggeri non hanno diritto a indennizzi se sono informati del ritardo prima dell'acquisto del biglietto, a meno che il ritardo effettivo non superi di 45 minuti il ritardo indicato, o se il ritardo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 45 minuti.

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'articolo 17, paragrafo 2, che è parte integrante della rifusione.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Un'impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio e non poteva essere previsto né evitato anche adottando tutte le misure ragionevoli.

soppresso

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il venditore di biglietti o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

1.  In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria, il tour operator o il venditore di biglietti o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile. I gestori delle stazioni, i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie forniscono ai venditori di biglietti informazioni in tempo reale e nel formato più adatto.

Motivazione

Condividere i dati in modo appropriato, interoperabile e in tempo reale tra i venditori di biglietti e le imprese ferroviarie è essenziale per il consumatore, onde garantire che quest'ultimo ottenga le migliori informazioni in tempo reale – tra cui le opzioni dei biglietti e delle tariffe disponibili per il viaggio richiesto – e possa acquistare il tipo di biglietto desiderato presso il venditore.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente:

2.  In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 45 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente:

Motivazione

L'emendamento è necessario perché inscindibile da altri emendamenti da noi presentati sulla durata del ritardo di cui all'articolo 17.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti tenendo conto di criteri quali la distanza dal fornitore, il tempo necessario per la consegna e il costo;

a)  pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti;

Motivazione

L'elenco indicativo di criteri contenuto nel testo legislativo, in modo particolare con riferimento ai costi, non è utile a stabilire i casi in cui sia ragionevole offrire pasti e bevande.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.

c)  se il treno è bloccato sui binari, il trasporto accessibile tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.

Motivazione

Conformemente all'intenzione del presente regolamento di rafforzare i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare le disposizioni di cui al capo V, qualsiasi trasporto alternativo lungo il viaggio deve essere accessibile a tutti i passeggeri. Occorre prescrivere chiaramente che siano tenute in considerazione le esigenze dei passeggeri che possono avere bisogno di assistenza supplementare, ad esempio in caso di evacuazione.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l'impresa ferroviaria organizza quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.

3.  Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l'impresa ferroviaria organizza quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi accessibili per i passeggeri.

Motivazione

Il presente emendamento è collegato alle disposizioni in materia di accessibilità, che sono parte integrante della rifusione.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Su richiesta del passeggero, l'impresa ferroviaria certifica sul biglietto o con altre modalità che il servizio ferroviario ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi.

4.  L'impresa ferroviaria si offre di certificare per i passeggeri interessati per iscritto sul biglietto o con altre modalità, che il servizio ferroviario ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Oltre agli obblighi per le imprese ferroviarie previsti dall'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, il gestore di una stazione ferroviaria avente un flusso di almeno 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno provvede affinché le attività della stazione, le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura siano coordinati tramite un adeguato piano di emergenza per preparare alla possibilità di una grave perturbazione del servizio e di ritardi prolungati che potrebbero far rimanere a terra un numero significativo di passeggeri. Il piano garantisce che ai passeggeri rimasti a terra siano fornite assistenza e informazioni adeguate, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX. Su richiesta, il gestore della stazione mette il piano e le sue eventuali modifiche a disposizione dell'organismo nazionale di applicazione o di qualsiasi altro organismo designato da uno Stato membro. I gestori delle stazioni ferroviarie aventi un flusso inferiore a 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno compiono tutti gli sforzi ragionevoli per coordinare gli utenti delle stazioni e assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.

6.  Oltre agli obblighi per le imprese ferroviarie previsti dall'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, il gestore di una stazione ferroviaria avente un flusso di almeno 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno provvede affinché le attività della stazione, le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura siano coordinati tramite un adeguato piano di emergenza per preparare alla possibilità di una grave perturbazione del servizio e di ritardi prolungati che potrebbero far rimanere a terra un numero significativo di passeggeri. Il piano presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e garantisce che ai passeggeri rimasti a terra siano fornite assistenza e informazioni adeguate, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX. Il piano stabilisce inoltre requisiti in termini di accessibilità dei sistemi di allerta e informazione. Il gestore della stazione mette il piano e le sue eventuali modifiche a disposizione del pubblico, anche sul sito web della stazione. I gestori delle stazioni ferroviarie aventi un flusso inferiore a 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno compiono tutti gli sforzi ragionevoli per coordinare gli utenti delle stazioni e assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e dei loro assistenti personali. Tali norme consentono al passeggero di essere accompagnato da un cane da assistenza conformemente alle pertinenti norme nazionali.

1.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, norme non discriminatorie sull'accesso senza barriere e indipendente, applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e dei loro assistenti personali. Tali norme consentono al passeggero di essere accompagnato da un animale da assistenza certificato o un accompagnatore, in entrambi i casi a titolo gratuito, conformemente alle pertinenti norme nazionali e garantiscono che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta possano viaggiare in treno anche con un breve preavviso e senza una programmazione lunga e complicata.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su richiesta, il gestore della stazione, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni , anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui al regolamento (UE) n. 454/2011 e alla direttiva XXX, in merito all'accessibilità della stazione, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo.

1.  Su richiesta, il gestore della stazione, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni , anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui al regolamento (UE) n. 454/2011 e alla direttiva XXX, in merito all'accessibilità della stazione, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo. Tali informazioni devono inoltre essere accessibili sul sito web del gestore della stazione o dell'impresa ferroviaria.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Allorché applicano la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell'emissione del biglietto oppure dall'imposizione della condizione di essere accompagnata. L'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator compiono sforzi ragionevoli per proporre un'opzione di trasporto alternativa alla persona interessata tenendo conto delle sue esigenze di accessibilità.

2.  Allorché applicano la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell'emissione del biglietto oppure dall'imposizione della condizione di essere accompagnata. L'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator propongono un'opzione di trasporto alternativa alla persona interessata tenendo conto delle sue esigenze di accessibilità.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria o entrambi forniscono gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, fatte salve le norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

1.  In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria o entrambi forniscono gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, fatte salve le norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1. La prenotazione dell'assistenza è sempre gratuita, indipendentemente dal metodo di comunicazione utilizzato.

Motivazione

Sebbene sia chiaro che il servizio di assistenza debba essere gratuito per il passeggero, nel regolamento non si afferma esplicitamente che anche la prenotazione dell'assistenza deve essere gratuita e infatti alcune imprese ferroviarie attualmente ne addebitano i costi ai passeggeri. La rifusione del regolamento ha l'obiettivo di rafforzare i diritti dei passeggeri, in particolare delle persone con disabilità, e l'emendamento segue la logica interna del capo V e di altri emendamenti da noi presentati allo stesso.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 nel caso di persone che viaggiano su servizi oggetto di un contratto di servizio pubblico aggiudicato conformemente alla normativa comunitaria, purché l'autorità competente abbia predisposto attrezzature o disposizioni alternative che garantiscano un livello equivalente o più elevato di accessibilità dei servizi di trasporto.

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso all'articolo 22, paragrafo 2. Non vi sono ragioni per impedire disposizioni alternative che garantiscano un livello equivalente o più elevato di accessibilità dei servizi di trasporto.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano esposte, conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, informazioni facilmente individuabili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all'assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX.

3.  In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano esposte, conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, informazioni facilmente individuabili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all'assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui al regolamento (UE) n. 1300/2014.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nelle stazioni è disponibile assistenza in tutti i momenti in cui sono operativi i servizi ferroviari.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, nelle stazioni è disponibile assistenza in tutti i momenti in cui sono operativi i servizi ferroviari.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 24 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente agli articoli 20 e 21, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire assistenza gratuita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente agli articoli 20 e 21, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso all'articolo 1, lettera a). Dal momento che la Commissione propone la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto, l'emendamento garantisce che il servizio di assistenza per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta sia gratuito per il passeggero.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 24 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Qualora un biglietto o un abbonamento consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Le notifiche sono trasmesse a tutte le altre imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio della persona interessata;

a)  l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto, all'atto della prenotazione del biglietto oppure all'arrivo presso una stazione dotata di personale o, in caso di assenza di personale preposto, con almeno 3 ore di anticipo. Si applica un'esenzione per le stazioni ferroviarie aventi un flusso inferiore a 10 000 passeggeri al giorno, le quali devono garantire l'assistenza a condizione che la richiesta sia notificata con almeno 24 ore di anticipo. La prenotazione di tale assistenza è gratuita per il passeggero. Qualora un biglietto o un abbonamento consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Le notifiche sono trasmesse a tutte le altre imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio della persona interessata;

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso all'articolo 1, lettera a). Dal momento che la Commissione propone la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto, l'emendamento garantisce che il servizio di assistenza per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta sia gratuito per il passeggero.

L'obbligo di notifica di 48 ore limiterà considerevolmente la mobilità delle persone con disabilità, ostacolando pertanto la loro capacità di integrarsi nella società. Occorre prevedere un'esenzione per le stazioni ferroviarie locali (con un flusso inferiore a 10 000 passeggeri al giorno) onde garantire la qualità dell'assistenza e consentire agli operatori del trasporto ferroviario di adempiere alle loro funzioni nei confronti dei passeggeri con disabilità.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 24 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  l'assistenza è fornita anche quando il personale appositamente formato dell'impresa ferroviaria o del gestore della stazione ferroviaria viene a conoscenza della necessità di assistenza e ha l'effettiva possibilità di fornirla.

Motivazione

Nell'intento di precisare il testo legislativo nell'ottica di un'offerta orientata al servizio, quale espressione di sostegno reciproco nella società, e conformemente allo spirito e alle finalità del regolamento, con particolare riferimento ai considerando 3 e 5 dello stesso, ove opportuno e possibile, l'assistenza dovrebbe essere sempre offerta in modo non burocratico.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino la perdita o il danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza e cani da assistenza utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi rispondono della perdita o del danneggiamento e corrispondono un risarcimento.

1.  Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino la perdita o il danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza e animali di servizio utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi rispondono della perdita o del danneggiamento e corrispondono un risarcimento.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura o dei dispositivi smarriti o danneggiati.

2.  Il risarcimento per le perdite o i danni di cui al paragrafo 1 è erogato entro un mese dalla presentazione del reclamo ed è pari al costo della sostituzione in base al valore reale, o ai costi complessivi della riparazione, della sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità, dei dispositivi di assistenza smarriti o danneggiati, o dello smarrimento o ferimento dell'animale di servizio. Il risarcimento comprende anche il costo della sostituzione temporanea in caso di riparazione, quando tali spese sono a carico del passeggero.

Motivazione

Il risarcimento per le perdite o i danni ai beni di proprietà delle persone con disabilità smarriti o danneggiati dovrebbe essere sollecito e non comportare maggiori ritardi. Ciò al fine di evitare le discriminazioni e le limitazioni della mobilità causate a questa particolare categoria di passeggeri.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ove necessario, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono rapidamente tutti gli sforzi ragionevoli per fornire temporaneamente attrezzature specifiche o dispositivi di assistenza sostitutivi che abbiano, ove possibile, caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti a quelle delle attrezzature o dei dispositivi smarriti o danneggiati. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta è consentito conservare l'attrezzatura o il dispositivo sostitutivi forniti temporaneamente fino a quando sia stato corrisposto il risarcimento di cui ai paragrafi 1 e 2.

3.  Ove necessario, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni forniscono immediatamente a proprie spese attrezzature specifiche o dispositivi di assistenza sostitutivi temporanei che abbiano, ove possibile, caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti a quelle delle attrezzature o dei dispositivi smarriti o danneggiati. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta è consentito conservare, ove possibile e se lo desidera, l'attrezzatura o il dispositivo sostitutivi forniti temporaneamente fino a quando sia stato corrisposto il risarcimento di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  provvedono affinché tutto il personale, compresi i dipendenti di qualsiasi altra parte esecutrice, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sia in grado di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità mentali e intellettive;

a)  provvedono affinché tutto il personale, compresi i dipendenti di qualsiasi altra parte esecutrice, riceva formazione sulla disabilità così da essere in grado di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità mentali e intellettive;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  erogano formazione per sensibilizzare tutto il personale che lavora nelle stazioni a diretto contatto con i passeggeri in merito alle esigenze delle persone con disabilità;

b)  garantiscono formazione per sensibilizzare tutto il personale che lavora nelle stazioni a diretto contatto con i passeggeri in merito alle esigenze delle persone con disabilità;

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  assicurano che tutti i nuovi dipendenti ricevano, al momento dell'assunzione, formazione sulla disabilità e che il personale segua regolarmente corsi di aggiornamento in materia;

c)  assicurano che tutti i nuovi dipendenti e quelli che, in ragione della natura della loro attività, possono dover prestare assistenza diretta ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri a mobilità ridotta ricevano, al momento dell'assunzione, formazione sulla disabilità e che il personale segua regolarmente corsi di aggiornamento in materia;

Motivazione

I dipendenti a diretto contatto con i passeggeri dovrebbero essere sempre in grado di fornire un'adeguata assistenza ai passeggeri che ne hanno bisogno.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  accettano su richiesta la presenza alla formazione di dipendenti con disabilità, passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta e/o organizzazioni che li rappresentano.

d)  incoraggiano attivamente la presenza alla formazione di personale con disabilità, passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta e organizzazioni che li rappresentano;

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  coinvolgono le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e a mobilità ridotta nella definizione e nell'erogazione della formazione sulla disabilità;

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione e gestore dell'infrastruttura di stazioni ferroviarie aventi un flusso di più di 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno istituisce un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento nel rispettivo ambito di responsabilità. Essi provvedono a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e delle loro lingue di lavoro.

1.  Ogni impresa ferroviaria, venditore di biglietti e tour operator, gestore della stazione e gestore dell'infrastruttura di stazioni ferroviarie istituisce un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento nel rispettivo ambito di responsabilità. Essi provvedono a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle indicazioni relative alla procedura di trattamento dei reclami, delle loro informazioni di contatto e delle loro lingue di lavoro. Il modulo di reclamo è messo a disposizione dei passeggeri in una o più lingue comprensibili dalla maggior parte di essi.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I passeggeri possono presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione o gestore dell'infrastruttura coinvolto. I reclami sono presentati entro sei mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo. Entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture conservano per due anni i dati relativi agli inconvenienti necessari per esaminare il reclamo e li rendono disponibili agli organismi nazionali di applicazione su richiesta.

2.  I passeggeri possono presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione o gestore dell'infrastruttura coinvolto. I passeggeri hanno il diritto di presentare il reclamo secondo le stesse modalità con cui hanno ricevuto il biglietto. I reclami sono presentati entro sei mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo. Entro un mese dalla presentazione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture conservano per due anni i dati relativi agli inconvenienti necessari per esaminare il reclamo e li rendono disponibili agli organismi nazionali di applicazione su richiesta.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Informazioni dettagliate sulla procedura di trattamento dei reclami sono accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

3.  Informazioni dettagliate sulla procedura di trattamento dei reclami sono facilmente consultabili dai passeggeri e accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. Tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico a titolo gratuito, su richiesta, in forma scritta e nella lingua nazionale dell'impresa ferroviaria.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione adotta un modulo di reclamo standardizzato dell'UE, che i passeggeri possono utilizzare per presentare domanda di indennizzo in conformità del presente regolamento.

Motivazione

In base al principio della non discriminazione sancito all'articolo 5 e alla luce del considerando 12, i passeggeri dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a prescindere dalla lingua. Se lo desiderano, i passeggeri possono decidere di utilizzare il modulo di reclamo standardizzato dell'UE invece di quello fornito dall'impresa ferroviaria, dal venditore di biglietti, dal gestore della stazione o dal gestore dell'infrastruttura coinvolti, che dovrebbe avere pari validità. In particolare per i passeggeri che viaggiano al di fuori del proprio Stato membro potrebbe essere più semplice presentare un reclamo utilizzando un modulo di reclamo dell'UE.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni cooperano attivamente con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità al fine di migliorare la qualità dell'accessibilità dei servizi di trasporto.

Motivazione

Vige una logica interna tra l'articolo 26 e l'articolo 29, in quanto la Commissione propone la formazione del personale e richiede norme di qualità del servizio. L'emendamento potrebbe agevolare l'utilizzo dei servizi ferroviari da parte delle persone con disabilità e migliorare la qualità dei servizi che sono loro offerti.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX, nella stazione e a bordo del treno dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento e dei dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 31.

2.  Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX, nella stazione, a bordo del treno e sul loro sito web, dei diritti e obblighi dei passeggeri a norma del presente regolamento e dei dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 31.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle relative responsabilità.

Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle relative responsabilità e pubblicano tali informazioni in una sezione adeguata dei loro siti web.

Motivazione

La pubblicazione su Internet assicura una maggiore trasparenza ai passeggeri, contribuendo al contempo al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione europea di creare un mercato unico digitale. Al momento della pubblicazione del regolamento originario sui diritti dei passeggeri la strategia per il mercato unico digitale non era ancora entrata in vigore

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli organismi nazionali di applicazione vigilano attentamente sull'osservanza del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture forniscono a tali organismi i documenti e le informazioni pertinenti su richiesta. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi tengono conto delle informazioni ricevute dall'organismo designato a norma dell'articolo 33 per il trattamento dei reclami, se si tratta di un organismo differente. Essi possono inoltre decidere di intraprendere azioni di esecuzione in base ai singoli reclami trasmessi da tale organismo.

1.  Gli organismi nazionali di applicazione vigilano attentamente sull'osservanza del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture forniscono a tali organismi, senza indugio e in ogni caso entro un mese, i documenti e le informazioni pertinenti su richiesta. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi tengono conto delle informazioni ricevute dall'organismo designato a norma dell'articolo 33 per il trattamento dei reclami, se si tratta di un organismo differente. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi nazionali preposti all'applicazione e gli organismi di gestione dei reclami dispongano di poteri e risorse sufficienti per dare esecuzione in modo adeguato ed efficace ai singoli reclami dei passeggeri a norma del presente regolamento.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ogni anno gli organismi nazionali di applicazione pubblicano statistiche relative alle loro attività, comprese le sanzioni comminate, al massimo entro la fine di aprile dell'anno civile successivo.

2.  Ogni anno gli organismi nazionali preposti all'applicazione pubblicano sui propri siti Internet relazioni con statistiche che precisano il numero e il tipo di reclami ricevuti, illustrando l'esito delle loro azioni di esecuzione, comprese le sanzioni da essi comminate. Le relazioni relative a ciascun anno sono pubblicate entro il primo giorno di aprile dell'anno successivo. Inoltre, le relazioni sono messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli organismi nazionali preposti all'applicazione, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e a mobilità ridotta, procedono a controlli periodici dei servizi di assistenza forniti in conformità del presente regolamento e pubblicano i risultati in formati accessibili e di uso comune.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo notifica la ricezione del reclamo entro due settimane dalla ricezione. La procedura di trattamento dei reclami ha una durata massima di tre mesi. Per i casi complessi l'organismo può, a sua discrezione, prorogare tale periodo a sei mesi. In tal caso i passeggeri sono informati dei motivi di tale proroga e del tempo previsto necessario per la conclusione della procedura. Possono avere una durata superiore a sei mesi solo i casi che prevedono azioni giudiziarie. Qualora l'organismo sia anche un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE, prevalgono i limiti di tempo stabiliti in detta direttiva.

L'organismo notifica la ricezione del reclamo entro due settimane dalla ricezione. La procedura di trattamento dei reclami ha una durata massima di tre mesi. Per i casi complessi l'organismo può, a sua discrezione, prorogare tale periodo a sei mesi. In tal caso i passeggeri o le organizzazioni che li rappresentano sono informati dei motivi di tale proroga e del tempo previsto necessario per la conclusione della procedura. Possono avere una durata superiore a sei mesi solo i casi che prevedono azioni giudiziarie. Qualora l'organismo sia anche un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE, prevalgono i limiti di tempo stabiliti in detta direttiva ed è possibile ricorrere alla risoluzione delle controversie online in conformità del regolamento (UE) n. 524/2013/UE con il consenso di tutte le parti coinvolte.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Allegato II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI MINIME CHE LE IMPRESE FERROVIARIE E I VENDITORI DI BIGLIETTI DEVONO FORNIRE

INFORMAZIONI MINIME CHE LE IMPRESE FERROVIARIE, I TOUR OPERATOR E I VENDITORI DI BIGLIETTI DEVONO FORNIRE

Motivazione

L'emendamento è necessario perché strettamente connesso ad altri emendamenti da noi presentati sulla fornitura di informazioni da parte dei vari rivenditori di viaggi ferroviari interessati, in particolare i "tour operator" di cui agli articoli 5, 7, 9 e 10.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  Condizioni generali applicabili al contratto

–  Condizioni generali applicabili al contratto o ai contratti che fanno parte del viaggio o del viaggio combinato

Motivazione

Ai fini della chiarezza giuridica all'interno dell'intero regolamento è importante sottolineare che i viaggi combinati richiederanno più di un contratto. L'emendamento è collegato agli emendamenti da noi presentati al capo II.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

–  Orari e condizioni per il viaggio più veloce

–  Orari e condizioni per il viaggio più veloce e le coincidenze migliori

Motivazione

Un viaggio combinato presenta un insieme molto più vasto di opzioni di viaggio rispetto alla gamma limitata dei biglietti globali, e i viaggi combinati che riuniscono diversi biglietti sono già tecnicamente possibili; pertanto è ragionevole che le imprese ferroviarie forniscano ai passeggeri le informazioni sulle modalità ottimali per completare il viaggio. L'emendamento è strettamente connesso agli emendamenti da noi presentati sull'argomento al capo II.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

–  Orari e condizioni per la tariffa più bassa

–  Orari e condizioni per la tariffa più bassa e per tutte le tariffe disponibili

Motivazione

Un viaggio combinato presenta un insieme molto più vasto di opzioni di viaggio rispetto alla gamma limitata dei biglietti globali, e i viaggi combinati che riuniscono diversi biglietti sono già tecnicamente possibili; pertanto è ragionevole che le imprese ferroviarie forniscano ai passeggeri le informazioni sulle modalità ottimali per completare il viaggio. L'emendamento è inestricabilmente legato agli emendamenti da noi presentati sull'argomento al capo II.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

–  Condizioni di accesso per le biciclette

–  Disposizioni di accesso per le biciclette

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso agli emendamenti da noi presentati sull'argomento all'articolo 6.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

–  Disponibilità di posti in scompartimenti per fumatori/non fumatori, prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette

–  Disponibilità di posti per tutte le tariffe applicabili in scompartimenti per non fumatori (e, se del caso, per fumatori), prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili di logica ed enfasi del testo. Attualmente, nella maggior parte degli Stati membri non è generalmente consentito fumare sui treni. Il testo non dovrebbe pertanto essere formulato in maniera fuorviante e segue la logica interna del capo II.

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – trattino 8

Testo della Commissione

Emendamento

–  Disponibilità di servizi a bordo

–  Disponibilità di servizi a bordo, compresi Wi-Fi e servizi igienici

Motivazione

Alla luce del regolamento nel suo complesso e vista l'enfasi posta sul miglioramento dei diritti dei cittadini, è essenziale che determinati aspetti basilari della dignità umana siano riconosciuti e che a bordo dei treni siano disponibili servizi igienici. Ciò è particolarmente importante per le persone con disabilità e a mobilità ridotta. Il Wi-Fi è importante per sostenere la transizione verso una maggiore digitalizzazione e contribuirà a mettere i passeggeri nella condizione di poter prenotare una soluzione per la prosecuzione del viaggio con un anticipo molto ridotto nel caso in cui l'ufficio di prenotazione sia chiuso o la biglietteria self service non funzioni. L'emendamento è strettamente connesso agli obiettivi del regolamento e alle disposizioni in materia di informazione di cui, in particolare, al capo II e a quelle in materia di accessibilità di cui al capo V.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  Servizi a bordo

–  Servizi a bordo, compreso il Wi-Fi

Motivazione

Conformemente al regolamento nel suo complesso, il Wi-Fi è importante per sostenere la transizione verso una maggiore digitalizzazione e contribuirà a mettere i passeggeri nella condizione di poter prenotare una soluzione per la prosecuzione del viaggio con un anticipo molto ridotto nel caso in cui l'ufficio di prenotazione sia chiuso o la biglietteria self service non funzioni. L'emendamento è strettamente connesso agli obiettivi del regolamento e alle disposizioni in materia di informazione di cui, in particolare, al capo II e a quelle in materia di accessibilità di cui al capo V.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Allegato III – parte I – comma 2 – punto 1 – lettera a – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  percentuale di ritardi inferiori a 60 minuti;

–  percentuale di ritardi inferiori a 45 minuti;

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Allegato III – parte II – comma 1 – punto 4 – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii)  accessibilità della stazione e delle relative strutture;

vii)  accessibilità della stazione e delle relative strutture, compresi le vie d'accesso prive di gradini, le scale mobili, gli ascensori e le rampe per i bagagli;

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Allegato IV – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi complessi, quali i casi con reclami multipli, più operatori, viaggi transfrontalieri o incidenti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza all'impresa, in particolare nei casi in cui non è chiaro quale sia l'organismo nazionale di applicazione competente, o laddove questo possa agevolare o accelerare la risoluzione del reclamo, gli organismi nazionali di applicazione devono collaborare per individuare un organismo "principale" che agisce da interlocutore unico per i passeggeri. Tutti gli organismi nazionali di applicazione coinvolti devono collaborare per agevolare la risoluzione del reclamo (anche condividendo le informazioni, prestando assistenza per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sulle circostanze degli inconvenienti). I passeggeri devono essere informati su quale sia l'organismo che agisce in qualità di organismo "principale".

Nei casi complessi, quali i casi con reclami multipli, più operatori, viaggi transfrontalieri o incidenti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza all'impresa, in particolare nei casi in cui non è chiaro quale sia l'organismo nazionale di applicazione competente, o laddove questo possa agevolare o accelerare la risoluzione del reclamo, gli organismi nazionali di applicazione devono collaborare per individuare un organismo "principale" che agisce da interlocutore unico per i passeggeri. Tutti gli organismi nazionali di applicazione coinvolti devono collaborare per agevolare la risoluzione del reclamo (anche condividendo le informazioni, prestando assistenza per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sulle circostanze degli inconvenienti). I passeggeri devono essere informati su quale sia l'organismo che agisce in qualità di organismo "principale". Inoltre, gli organismi nazionali di applicazione garantiscono ad ogni modo e in qualsivoglia circostanza la conformità al regolamento (UE) 2017/2394.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)

Riferimenti

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

26.10.2017

Relatore per parere

       Nomina

Dennis de Jong

4.12.2017

Esame in commissione

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Approvazione

4.6.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)

Riferimenti

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Presentazione della proposta al PE

27.9.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Esame in commissione

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Approvazione

9.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

2

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Deposito

18.10.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2018
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