RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

7.11.2018 - (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Marlene Mizzi
(Procedura semplificata – Articolo 50, paragrafo 2 del regolamento)


Procedura : 2018/0220(COD)
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A8-0359/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0397),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0250/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0359/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  In assenza di qualsiasi disposizione speciale, il recesso del Regno Unito dall'Unione fa sì che le omologazioni rilasciate in precedenza dall'autorità di omologazione del Regno Unito non potrebbero più garantire l'accesso al mercato dell'Unione. Tali omologazioni sono state ottenute anche da costruttori stabiliti in Stati membri diversi dal Regno Unito. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati dal Regno Unito possono essere immessi nel mercato dell'Unione fino alla data in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito ed è allora necessario stabilire disposizioni speciali al fine di agevolare l'immissione di tali prodotti nel mercato dell'Unione dopo tale data.

(4)  In assenza di qualsiasi disposizione speciale, il recesso del Regno Unito dall'Unione fa sì che le omologazioni UE o CE rilasciate in precedenza dall'autorità di omologazione del Regno Unito, in conformità degli atti normativi dell'Unione, non potrebbero più garantire l'accesso al mercato dell'Unione. Tali omologazioni sono state ottenute anche da costruttori stabiliti in Stati membri diversi dal Regno Unito. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati dal Regno Unito, in conformità degli atti normativi dell'Unione, possono essere immessi nel mercato dell'Unione fino alla data in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito ed è allora necessario stabilire disposizioni speciali al fine di agevolare l'immissione di tali prodotti nel mercato dell'Unione dopo tale data.

Motivazione

Pur essendo d'accordo con il testo del Consiglio, il relatore ha aggiunto tali emendamenti a fini di chiarezza. È così chiaro che il presente regolamento è redatto unicamente nel contesto delle omologazioni CE o UE, mentre le omologazioni UNECE non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che non vi siano riferimenti specifici in un considerando o disposizioni ulteriori.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il presente regolamento dovrebbe inoltre far sì che i costruttori continuino ad avere la massima libertà possibile di scegliere la nuova autorità di omologazione. In particolare, tale scelta del costruttore non dovrebbe essere subordinata all'assenso dell'autorità di omologazione del Regno Unito o all'esistenza di eventuali accordi tra l'autorità di omologazione del Regno Unito e la nuova autorità di omologazione.

(6)  Il presente regolamento dovrebbe inoltre far sì che i costruttori continuino ad avere la massima libertà possibile di scegliere la nuova autorità di omologazione dell'Unione. In particolare, tale scelta del costruttore non dovrebbe essere subordinata all'assenso dell'autorità di omologazione del Regno Unito o all'esistenza di eventuali accordi tra l'autorità di omologazione del Regno Unito e la nuova autorità di omologazione dell'Unione.

Motivazione

I termini "omologazione dell'Unione" sono aggiunti a fini di chiarezza. In tal modo si chiarisce ulteriormente che l'autorità di omologazione cui è fatto riferimento si trova nell'UE-27.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Quando i costruttori ricorrono alle procedure di cui al presente regolamento, l'omologazione del Regno Unito di cui dispongono potrebbe cessare di avere validità il giorno in cui sia rilasciata un'omologazione dell'Unione dello stesso tipo. I costruttori che ricorrono alle disposizioni del presente regolamento non dovrebbero essere posti in una posizione di svantaggio. A tal fine, lo stock di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti conformi con il diritto dell'Unione e prodotti sulla base di una valida omologazione del Regno Unito dovrebbero essere immessi sul mercato, registrati e messi in servizio finché i costruttori non abbiano ottenuto una nuova omologazione dell'Unione e finché il diritto dell'Unione continui ad applicarsi al e nel Regno Unito, a condizione che tali prodotti continuino a rispettare il requisito generale degli atti cui è fatto riferimento nel presente regolamento. Poiché l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e la messa in servizio potrebbero non avvenire nello stesso momento, si dovrebbe procedere alla verifica del rispetto dei limiti temporali stabiliti nel presente regolamento nel momento in cui si esegue la prima di tali fasi.

Motivazione

Tale considerando aggiuntivo va letto in combinato disposto con l'articolo 6 bis, che fa direttamente riferimento alle disposizioni transitorie. L'obiettivo principale di tale considerando è di identificare chiaramente cosa succede ai prodotti già in stock, che si tratti di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. In tal modo i costruttori non saranno messi in posizione di svantaggio, purché i prodotti in stock siano pienamente conformi con i requisiti generali stabiliti nel diritto dell'Unione.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Per gli stessi motivi, è altresì necessario che l'autorità di omologazione dell'UE si assuma determinati obblighi per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono stati immessi nel mercato dell'Unione sulla base di omologazioni rilasciate dal Regno Unito che non sono più valide a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628 oppure per cui non è richiesta alcuna omologazione ai sensi del presente regolamento. Al fine di garantire che vi sia un'autorità di omologazione competente, i costruttori dovrebbero essere tenuti a chiedere all'autorità che procede all'omologazione di tipi precedentemente omologati nel Regno Unito di assumersi degli obblighi in materia di richiami, informazioni sulla riparazione e la manutenzione e controlli della conformità in servizio in relazione ai propri veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti basati su altri tipi e già immessi nel mercato dell'Unione. Per limitare la portata degli obblighi assunti dall'autorità di omologazione dell'UE, tali obblighi dovrebbero riguardare soltanto i prodotti basati su omologazioni rilasciate nel Regno Unito dopo il 1º gennaio 2008.

(16)  È altresì necessario che l'autorità di omologazione dell'UE si assuma determinati obblighi per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono stati immessi nel mercato dell'Unione sulla base di omologazioni rilasciate dal Regno Unito che non sono più valide a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628 oppure per cui non è richiesta alcuna omologazione ai sensi del presente regolamento. Al fine di garantire che vi sia un'autorità di omologazione competente, i costruttori dovrebbero essere tenuti a chiedere all'autorità che procede all'omologazione di tipi precedentemente omologati nel Regno Unito di assumersi degli obblighi in materia di richiami, informazioni sulla riparazione e la manutenzione e controlli della conformità in servizio in relazione ai propri veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti basati su altri tipi e già immessi nel mercato dell'Unione. Per limitare la portata degli obblighi assunti dall'autorità di omologazione dell'UE, tali obblighi dovrebbero riguardare soltanto i prodotti basati su omologazioni rilasciate nel Regno Unito dopo il 1º gennaio 2008.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Le decisioni delle autorità nazionali adottate prima del giorno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, o dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 168/2013, che consentono la messa a disposizione sul mercato, la registrazione, la vendita o l'entrata in circolazione di veicoli conformi a un tipo la cui omologazione del Regno Unito ha cessato di avere validità prima del giorno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito dovrebbero restare applicabili.

Motivazione

In linea con i rispettivi articoli citati nell'emendamento, i costruttori dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità di omologazione i motivi per cui non possono rispettare le specifiche tecniche. Una volta che tali motivi siano stati forniti, spetta alle autorità nazionali stabilire se i veicoli possano ancora essere messi a disposizione sul mercato, registrati, venduti o messi in circolazione. L'emendamento garantirà pertanto che le decisioni restino valide anche per i veicoli in merito ai quali si sia deciso prima del recesso del Regno Unito dall'Unione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)  Le esenzioni e le disposizioni transitorie applicabili alle macchine mobili non stradali di cui all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 97/68/CE, all'articolo 34, paragrafo 7, all'articolo 34, paragrafo 8, o all'articolo 58, paragrafi da 5 a 11, del regolamento (UE) 2016/1628, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 28, paragrafo 6, e all'articolo 53, paragrafo 12, del regolamento n. 167/2013, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 14 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/96 e all'articolo 13, paragrafi da 3 a 6, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/985, che consentono l'immissione sul mercato di tali macchine senza l'obbligo di un'omologazione valida, dovrebbero continuare ad applicarsi.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si applica ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628 nonché ai relativi tipi che sono stati omologati dall'autorità di omologazione del Regno Unito sulla base di tali atti o di qualsiasi atto di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE oppure di qualsiasi altro atto abrogato da tali atti.

1.  Il presente regolamento si applica ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628 nonché ai relativi tipi che sono stati omologati dall'autorità di omologazione del Regno Unito sulla base di tali atti o di qualsiasi atto normativo dell'Unione di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE oppure di qualsiasi altro atto normativo abrogato da tali atti normativi dell'Unione.

Motivazione

La nuova formulazione è aggiunta principalmente a fini di chiarezza.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE, all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628, un costruttore che abbia ottenuto un'omologazione del Regno Unito che non sia divenuta invalida a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628 può, prima del giorno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nel e al Regno Unito, richiedere a un'autorità di omologazione dell'Unione un'omologazione dell'Unione dello stesso tipo.

1.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE, all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628, un costruttore che abbia ottenuto un'omologazione del Regno Unito che non sia divenuta invalida a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628 può, prima del giorno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nel e al Regno Unito, presentare una domanda a un'autorità di omologazione dell'Unione per un'omologazione dell'Unione dello stesso tipo.

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE si riferisce alla domanda di un'omologazione nel contesto di sistemi, componenti, veicoli e motori. Pertanto, aggiungendo l'articolo si garantisce che si terrà conto di tutte le categorie che possono necessitare di un'omologazione dell'Unione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Presentando domanda di omologazione conformemente al paragrafo 1, il costruttore è tenuto a pagare diritti adeguati per le eventuali spese derivanti dall'esercizio dei poteri e dall'adempimento degli obblighi dell'autorità di omologazione dell'Unione in relazione all'omologazione dell'Unione.

3.  Presentando domanda di omologazione conformemente al paragrafo 1, il costruttore è tenuto a pagare diritti adeguati, quali stabiliti dall'autorità di omologazione dell'Unione, per le eventuali spese derivanti dall'esercizio dei poteri e dall'adempimento degli obblighi dell'autorità di omologazione dell'Unione in relazione all'omologazione dell'Unione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Nel presentare la domanda ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il costruttore, su richiesta dell'autorità di omologazione dell'Unione, presenta qualsiasi documentazione e informazione che l'autorità ritenga necessaria al fine di stabilire se rilasciare un'omologazione dell'Unione in conformità dell'articolo 5.

 

La documentazione e le informazioni di cui al primo comma possono includere l'omologazione originale del Regno Unito, incluse tutte le modifiche, il fascicolo informativo e le relazioni di prova. Nel caso dei veicoli, la domanda può altresì includere qualsiasi omologazione UE, CE o UNECE e relativi allegati, quale parte dell'omologazione complessiva del veicolo.

Motivazione

Come per altri prodotti sul mercato, l'Unione definisce standard e orientamenti in materia di qualità che corrispondono a responsabilità in materia di sicurezza e di clima. Per questo motivo tale articolo aggiuntivo invita i costruttori a rispondere alla richiesta dell'autorità di omologazione dell'Unione. Il mantenimento degli standard dell'Unione dovrebbe essere tutelato e per questo è stato aggiunto tale emendamento, al fine di garantire che l'omologazione dell'Unione sia munita di tutte le informazioni possibili, prima di passare a un'omologazione del Regno Unito, e pertanto l'autorità di omologazione dell'Unione dovrebbe essere a conoscenza di tutti i fatti prima di decidere se concedere o meno o accettare una omologazione del Regno Unito.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nella misura in cui non sono applicabili nuovi requisiti e fatto salvo il paragrafo 3, l'omologazione dell'Unione può essere rilasciata sulla base delle stesse relazioni di prova già utilizzate ai fini del rilascio dell'omologazione del Regno Unito conformemente alle disposizioni applicabili, indipendentemente dal fatto che il servizio tecnico che ha emesso la relazione di prova sia stato designato e notificato dallo Stato membro dell'omologazione dell'Unione a norma della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628, anche dopo che il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

2.  Nella misura in cui non sono applicabili nuovi requisiti e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'omologazione dell'Unione può essere rilasciata sulla base delle stesse relazioni di prova già utilizzate ai fini del rilascio dell'omologazione del Regno Unito conformemente alle disposizioni applicabili, indipendentemente dal fatto che il servizio tecnico che ha emesso la relazione di prova sia stato designato e notificato dallo Stato membro che rilascia l'omologazione dell'Unione a norma della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628, anche dopo che il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Motivazione

Testo aggiunto a fini di chiarimento per specificare che l'omologazione dell'Unione cui è fatto riferimento è la stessa che rilascia il certificato di omologazione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il tipo omologato conformemente al paragrafo 1 ottiene un certificato di omologazione UE con un numero composto dal numero distintivo dello Stato membro la cui autorità di omologazione ha rilasciato l'omologazione dell'Unione e dal numero dell'atto applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Il certificato indica inoltre il numero dell'ultimo atto modificativo contenente requisiti per l'omologazione conformemente al quale la certificazione dell'Unione viene rilasciata. Per i veicoli, il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono, sotto la rubrica "Osservazioni", contenere la menzione "Precedentemente omologato come" e riportare il numero del certificato di omologazione ottenuto in seguito all'omologazione del Regno Unito. Per i sistemi, i componenti o le entità tecniche, il certificato di omologazione deve contenere la menzione "Precedentemente omologati e contrassegnati come" e riportare la marcatura ottenuta in seguito all'omologazione del Regno Unito.

4.  Il tipo omologato conformemente al paragrafo 1 ottiene un certificato di omologazione UE con un numero composto dal numero distintivo dello Stato membro la cui autorità di omologazione ha rilasciato l'omologazione dell'Unione e dal numero dell'atto applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Il certificato indica inoltre il numero dell'ultimo atto modificativo contenente requisiti per l'omologazione conformemente al quale la certificazione dell'Unione viene rilasciata. Per i veicoli, il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono, sotto la rubrica "Osservazioni", contenere la menzione "Precedentemente omologato come" e riportare il numero e la data del certificato di omologazione ottenuto in seguito all'omologazione del Regno Unito. Per i sistemi, i componenti o le entità tecniche, il certificato di omologazione deve contenere la menzione "Precedentemente omologati e contrassegnati come" e riportare la marcatura ottenuta in seguito all'omologazione del Regno Unito.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'omologazione dell'Unione ha effetto a partire dal giorno del suo rilascio oppure in una data successiva ivi indicata. L'omologazione del Regno Unito cessa di avere validità al più tardi il giorno a partire dal quale ha effetto l'omologazione dell'Unione.

5.  L'omologazione dell'Unione ha effetto a partire dal giorno del suo rilascio oppure in una data successiva ivi indicata. L'omologazione del Regno Unito cessa di avere validità al più tardi il giorno in cui il Regno Unito recede dall'Unione o, se l'Unione e il Regno Unito concordano su un periodo transitorio nel contesto dell'accordo di recesso, dopo l'ultimo giorno del periodo transitorio. Prima di ciò, cessa di avere validità il giorno in cui ha effetto l'omologazione dell'Unione.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, a partire dalla data in cui ha effetto l'omologazione dell'Unione, l'autorità di omologazione dell'Unione esercita tutti i poteri e adempie tutti gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito riguardo a tutti i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito e già immessi nel mercato, immatricolati o in servizio nell'Unione. Quanto precede non comporta alcuna responsabilità per gli atti o le omissioni imputabili all'autorità di omologazione del Regno Unito.

Inoltre, a partire dalla data in cui ha effetto l'omologazione dell'Unione, l'autorità di omologazione dell'Unione esercita tutti i poteri e adempie tutti gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito riguardo a quanto segue:

 

a)  veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito già immessi sul mercato, immatricolati o in servizio nell'Unione;

 

b)  veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito da immettere sul mercato, immatricolare o mettere in servizio nell'Unione a norma del secondo comma, lettera a).

Motivazione

La modifica proposta dell'articolo sottolinea il momento in cui l'omologazione dell'Unione entrerà in vigore e quali veicoli, sistemi, componenti e unità tecniche separate rientreranno nell'omologazione dell'Unione, e per i quali l'autorità di omologazione dell'Unione dovrà esercitare i suoi poteri e assumersi gli obblighi che altrimenti spetterebbero all'autorità di omologazione del Regno Unito prima del recesso del Regno Unito dall'Unione. A tal fine, l'autorità di omologazione dell'Unione è responsabile dei veicoli, sistemi, componenti o unità tecniche separate che sono stati prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito e che sono stati o devono ancora essere immessi sul mercato, immatricolati o messi in servizio nell'Unione in conformità di quanto enunciato al paragrafo successivo.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti prodotti sulla base di un'omologazione del Regno Unito che ha cessato di avere validità a seguito del rilascio di un'omologazione dell'Unione possono essere immessi sul mercato, omologati o messi in servizio nell'Unione fino alla data in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito o, se l'omologazione dell'Unione cessa di avere validità prima di quella data a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628, fino alla data in cui l'omologazione dell'Unione cessa di avere validità. Per i veicoli, i costruttori indicano il numero di omologazione dell'Unione in un'aggiunta al certificato di conformità, prima che tali veicoli siano immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione nell'Unione.

Motivazione

Aggiungendo tale testo si garantisce che vi sia un'autorità di vigilanza del mercato che copra tali veicoli, sistemi, componenti o identità tecniche indipendenti, che possono essere in una situazione transitoria finché l'omologazione del Regno Unito non abbia cessato di avere validità a seguito del rilascio di un'omologazione dell'Unione o a causa dei motivi citati nella presente disposizione. Inoltre, i costruttori di veicoli dovrebbero fornire un certificato di conformità supplementare, in modo che la nuova autorità di omologazione sia in grado di assumersi la responsabilità per tali veicoli.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'autorità di omologazione dell'Unione non è responsabile di nessun atto o omissione dell'autorità di omologazione del Regno Unito.

Motivazione

Testo ripreso dall'articolo 5, paragrafo 6, della proposta della Commissione, per sottolineare che l'autorità di omologazione dell'Unione non sarà ritenuta responsabile di alcuna omissione o atto che potrebbero essere stati attuati dall'autorità di omologazione del Regno Unito.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Dopo avere accettato la richiesta di cui al paragrafo 1 e avere rilasciato l'omologazione dell'Unione conformemente all'articolo 5, l'autorità di omologazione dell'Unione esercita tutti i poteri e adempie tutti gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito riguardo a tutti i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito di cui al paragrafo 1 in materia di richiami, informazioni sulla riparazione e la manutenzione e controlli della conformità in servizio. Quanto precede non comporta alcuna responsabilità per gli atti o le omissioni imputabili all'autorità di omologazione del Regno Unito.

3.  Dopo avere accettato la richiesta di cui al paragrafo 1 e avere rilasciato l'omologazione dell'Unione conformemente all'articolo 5, l'autorità di omologazione dell'Unione esercita tutti i poteri e adempie tutti gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito riguardo a tutti i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito di cui al paragrafo 1 in materia di richiami, informazioni sulla riparazione e la manutenzione e controlli della conformità in servizio.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Disposizioni transitorie

 

Il presente regolamento non preclude l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in servizio di motori o veicoli e macchine mobili non stradali su cui sono installati tali motori, conformi a un tipo la cui omologazione del Regno Unito ha cessato di avere validità prima del giorno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 97/68/CE, dell'articolo 34, paragrafo 7, dell'articolo 34, paragrafo 8, o dell'articolo 58, paragrafi da 5 a 11, del regolamento (UE) 2016/1628, dell'articolo 19, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 28, paragrafo 6, e dell'articolo 53, paragrafo 12, del regolamento n. 167/2013, dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 14 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/96 o dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 6, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/985.

Motivazione

Emendamento inteso a garantire che i motori o i veicoli e le macchine non stradali su cui sono installati i motori possano continuare a essere immessi e messi a disposizione sul mercato, registrati e messi in servizio, a condizione che rispettino la disposizione citata del diritto dell'Unione; poiché la loro omologazione del Regno Unito avrebbe cessato di avere validità prima del giorno in cui cessa di applicarsi il diritto dell'Unione e non in seguito a ciò.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Per tale motivo la data di recesso del Regno Unito dall'Unione è fissata al 30 marzo 2019, data che può essere modificata solo se diversamente specificato in un accordo di recesso ratificato. La legislazione UE cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito e all'interno di quest'ultimo, incluso il quadro legislativo che disciplina la normativa in materia di omologazioni. Di conseguenza, tutti i costruttori che in passato hanno ottenuto un'omologazione dal Regno Unito dovranno ottenere un'omologazione dell'Unione, rilasciata da un'autorità di omologazione dell'Unione riconosciuta.

In tale contesto e per quanto riguarda la legislazione in vigore, la Commissione ha sentito l'esigenza di far fronte all'incertezza giuridica per i costruttori che dispongono di omologazioni del Regno Unito. La proposta mira pertanto a:

  autorizzare i costruttori interessati a fare domanda presso qualsiasi autorità di omologazione dell'UE-27 di loro scelta, onde garantire che l'Unione riconosca le omologazioni che sono state rilasciate in precedenza da un'autorità di omologazione del Regno Unito.

  Autorizzare il riconoscimento dei test eseguiti in precedenza da un'autorità di omologazione del Regno Unito, dando nel contempo la possibilità alle autorità di omologazione dell'Unione di chiedere nuovi test.

  Mantenere le norme di sicurezza e di qualità dell'Unione, prestando particolare attenzione alla sicurezza e alle prestazioni ambientali dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti.

La Commissione ha inoltre riconosciuto che i costruttori possono ottenere soltanto un'omologazione per tipo dell'Unione, in linea con quanto stabilito in precedenza.

Lavori parlamentari

Il presente regolamento mira a integrare l'attuale quadro legislativo in materia di omologazione e l'accordo finale negoziato sulla Brexit. Il relatore e i corelatori sono del parere che il presente regolamento debba entrare in vigore senza indebito ritardo, dando pertanto all'industria il tempo necessario per prepararsi al recesso del Regno Unito.

Il relatore e i corelatori ritengono che il regolamento:

  Debba esigere la responsabilità sia per i costruttori sia per le autorità di omologazione, dando a queste ultime la possibilità di chiedere nuovi test qualora non siano del tutto soddisfatte di quelli svolti dall'autorità di omologazione del Regno Unito prima del recesso del Regno Unito dall'Unione.

  Non modifichi l'attuale quadro legislativo dell'Unione in materia di omologazione e debba pertanto mantenere gli stessi standard dell'Unione. Il Parlamento ha inoltre notato che il periodo di transizione fissato negli orientamenti sulla Brexit si applicherà anche al presente regolamento, a meno che un accordo di recesso ratificato non specifichi diversamente.

  Garantirà un impatto minimo sugli scambi e l'accesso al mercato. Fermo restando che il recesso del Regno Unito potrebbe significare un accesso ristretto al mercato unico, ciò non dovrebbe tradursi in un arresto degli scambi. Il regolamento cerca invece di conseguire un compromesso che possa ridurre l'impatto che tale recesso potrebbe avere sui costruttori e sull'industria.

La presente proposta del Parlamento europeo fornisce all'industria maggiore preparazione e certezza, che, in assenza di tale regolamento, potrebbero venire meno. È in questo spirito di cooperazione che il relatore e i corelatori hanno cercato di affrontare le principali preoccupazioni dell'industria e dell'Unione, insieme ad altre parti interessate che potrebbero essere penalizzate o trarre benefici dal presente regolamento. In sostanza, la proposta del Parlamento europeo mira a garantire la conformità alle norme, la continuità operativa e la responsabilità.

4.9.2018

PARERE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

EMENDAMENTO

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione il seguente emendamento:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'omologazione dell'Unione ha effetto a partire dal giorno del suo rilascio oppure in una data successiva ivi indicata. L'omologazione del Regno Unito cessa di avere validità al più tardi il giorno a partire dal quale ha effetto l'omologazione dell'Unione.

5.  L'omologazione dell'Unione ha effetto a partire dal giorno del suo rilascio oppure in una data successiva ivi indicata. L'omologazione del Regno Unito cessa di avere validità il giorno a partire dal quale ha effetto l'omologazione dell'Unione o al più tardi il giorno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Integrazione della legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

Riferimenti

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

2.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Approvazione

30.8.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Olle Ludvigsson

  VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Integrazione della legislazione dell’UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione

Riferimenti

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Presentazione della proposta al PE

4.6.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Procedura semplificata - decisione

19.6.2018

Esame in commissione

10.10.2018

 

 

 

Approvazione

30.10.2018

 

 

 

Deposito

7.11.2018

Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2018
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