RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio
8.11.2018 - (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Godelieve Quisthoudt-Rowohl
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio
(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0312),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0202/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0361/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il recesso del Regno Unito dall’Unione avrà conseguenze per le relazioni che Regno Unito e Unione europea intrattengono con terzi, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di cui sono entrambi membri originali. |
(2) Il recesso del Regno Unito dall’Unione avrà conseguenze per le relazioni che Regno Unito e Unione europea intrattengono con terzi, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di cui sono entrambi membri originali. Poiché tale processo sarà in corso contemporaneamente ai negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP), e tenendo conto della quota dedicata al settore agricolo nel QFP, il settore in questione potrebbe essere esposto in larga misura e quindi un determinato livello di cautela sarà necessario durante i suddetti negoziati. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) È opportuno che, come previsto dalle norme dell’OMC, i contingenti tariffari compresi nell’elenco delle concessioni e degli impegni riferito all’Unione siano suddivisi a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l’Unione dovrebbe quindi avviare negoziati con i membri dell’OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi. |
(4) È opportuno che, come previsto dalle norme dell'OMC, i contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione siano suddivisi a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l'Unione dovrebbe quindi avviare negoziati con i membri dell'OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi. Tali negoziati dovrebbero mantenere una portata limitata e non dovrebbero in alcun modo estendersi a una rinegoziazione delle condizioni generali o del livello di accesso di determinati prodotti al mercato dell'Unione. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) È pertanto opportuno applicare la metodologia illustrata qui di seguito, stabilendo anzitutto la quota d’uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. La quota d’uso, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell’Unione nell’ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell’elenco, per arrivare alla quota di questo contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell’Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ne consegue che il volume complessivo del contingente tariffario resterebbe invariato (perché il volume dell’UE a 27 sarebbe uguale all’attuale volume dell’UE a 28 meno il volume del Regno Unito). I dati impiegati per i calcoli dovrebbe essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione. |
(6) È pertanto opportuno applicare la metodologia illustrata qui di seguito, stabilendo anzitutto la quota d’uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. La quota d’uso, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell’Unione nell’ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell’elenco, tenendo conto di eventuali sottoutilizzi, per arrivare alla quota di questo contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell’Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ne consegue che il volume complessivo del contingente tariffario resterebbe invariato (perché il volume dell’UE a 27 sarebbe uguale all’attuale volume dell’UE a 28 meno il volume del Regno Unito). I dati impiegati per i calcoli dovrebbe essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) La metodologia per la quota di utilizzo di ciascun singolo contingente tariffario è stata stabilita e approvata dall'Unione e dal Regno Unito, in linea con i requisiti dell'articolo XXVIII del GATT 1994, e pertanto tale metodologia dovrebbe essere interamente mantenuta per assicurare una sua applicazione coerente. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/20131 costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. Per i contingenti tariffari relativi ai prodotti della pesca, ai prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati la gestione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 32/20002. I volumi dei contingenti tariffari d’interesse sono riportati nell’allegato I di detto regolamento, e dovrebbero essere sostituiti dai volumi indicati nell’allegato del presente regolamento, parte B. |
(8) Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/20131 costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. Tale gestione deve quindi avvenire in conformità del modello agricolo dell'Unione, fondato sulla multifunzionalità dell'attività agricola, insistendo altresì sull'esplicito riconoscimento delle considerazioni non commerciali nonché sulla presa in carico delle esigenze dei cittadini in materia di sicurezza alimentare, tutela ambientale, qualità degli alimenti e benessere degli animali. Per i contingenti tariffari relativi ai prodotti della pesca, ai prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati la gestione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 32/20002. I volumi dei contingenti tariffari d’interesse sono riportati nell’allegato I di detto regolamento, e dovrebbero essere sostituiti dai volumi indicati nell’allegato del presente regolamento, parte B. |
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1 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
1 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
2 Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1). |
2 Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1). |
Motivazione | |
La finalità dell'emendamento è quella di richiamare i principi fondanti dell'accordo sull'agricoltura in ambito GATT, affinché vengano applicati anche nell'ideazione e nell'applicazione della presente suddivisione dei contingenti tariffari. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Poiché i negoziati con i membri dell’OMC interessati si svolgeranno in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all’adozione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di modificare l’allegato del presente regolamento e l’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati, in modo che possa tener conto degli accordi eventualmente conclusi o delle informazioni d’interesse ottenute nel quadro di tali negoziati, dalle quali risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l’Unione e il Regno Unito. È opportuno prevedere la stessa possibilità nei casi in cui tali informazioni emergano al di fuori del quadro negoziale. |
(9) Poiché i negoziati con i membri dell’OMC interessati si svolgeranno in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all’adozione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di modificare l’allegato del presente regolamento e l’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati. Tali allegati dovrebbero essere modificati solo per tener conto degli accordi internazionali eventualmente conclusi o delle informazioni d’interesse ottenute nel quadro di tali negoziati o al di fuori di essi, dalle quali risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l’Unione e il Regno Unito. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) Il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di alcune delle sue disposizioni. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare tali poteri agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Se del caso, tale allineamento comporterà l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione e l'applicazione di alcune procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine è opportuno sostituire le competenze di esecuzione conferite alla Commissione da tale regolamento con il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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La quota dei contingenti tariffari dell'Unione di cui all'articolo 1 è determinata applicando la seguente procedura: |
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(1) si stabilisce la quota d'uso delle importazioni dell'Unione, espressa in percentuale, per ciascun singolo contingente tariffario, nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni; |
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(2) la quota d'uso delle importazioni dell'Unione, espressa in percentuale, è applicata al volume complessivo del contingente tariffario previsto, per arrivare alla sua quota di tale volume in un dato contingente tariffario; |
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(3) per i singoli contingenti tariffari per i quali non è possibile osservare scambi durante il periodo rappresentativo di cui al punto 1, la quota dell'Unione è invece stabilita secondo la procedura prevista al punto 2, sulla base della quota d'uso delle importazioni dell'Unione, espressa in percentuale, di un altro contingente tariffario avente la stessa definizione del prodotto o nelle corrispondenti linee tariffarie al di fuori del contingente tariffario. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 2 |
soppresso |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio è sostituito dal testo di cui alla parte B dell’allegato del presente regolamento. |
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 4 riguardo alla modifica dell’allegato del presente regolamento e dell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio alla luce: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 riguardo alla modifica della parte A dell'allegato del presente regolamento, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia comune concordata con il Regno Unito e, in particolare, che l'accesso al mercato dell'Unione nella sua composizione dopo il recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo: |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) delle informazioni d’interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o con altri mezzi. |
(b) delle informazioni d'interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o da altre fonti aventi un interesse in un contingente tariffario specifico. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio è modificato come segue: |
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(1) all'articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
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"2. La revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è decisa mediante atti di esecuzione, dopo adeguate consultazioni preventive effettuate dalla Commissione con il paese beneficiario interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2." |
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(2) all'articolo 9 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
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“1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis per modificare gli allegati da I a VII: |
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(a) laddove le modifiche e gli adattamenti tecnici siano necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici TARIC; |
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(b) laddove gli adattamenti siano necessari in seguito: |
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– alla conclusione da parte del Consiglio di accordi o scambi di lettere nell'ambito dell'accordo GATT o al rispetto degli impegni contrattuali assunti dall'Unione nei confronti di taluni paesi nell'ambito dell'accordo GATT o |
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– al prolungamento del sistema di preferenze generalizzate per quanto riguarda i prodotti di iuta e di cocco; |
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(c) per aggiungere paesi in via di sviluppo agli elenchi contenuti negli allegati IV e V, previa richiesta ufficiale del paese candidato che offra le garanzie necessarie in materia di controllo dell'autenticità di tali prodotti; |
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(d) laddove le modifiche e gli adattamenti siano necessari per le definizioni dei prodotti fatti a mano e dei tessuti lavorati su telai a mano nonché dei modelli per i certificati di autenticità; |
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1 bis. Qualsiasi modifica dell'allegato I, di cui al paragrafo 1, risultante dal recesso del Regno Unito dall'Unione: |
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(a) garantisce la coerenza con la metodologia comune concordata con il Regno Unito e, in particolare, che l'accesso al mercato dell'Unione nella sua composizione dopo il recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo; e |
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(b) può essere anche adottata per tenere conto delle informazioni pertinenti eventualmente apprese dalla Commissione nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 o da altre fonti aventi un interesse in un contingente tariffario specifico." |
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(3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: |
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“1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011." |
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(4) È inserito il seguente articolo 10 bis: |
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"Articolo 10 bis |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro a norma dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." |
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(5) L'allegato I è sostituito dalla parte B dell'allegato del presente regolamento. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di [4] anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(2) Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. |
(4) Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Al fine di garantire parità di accesso a tutte le informazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [un mese] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
(6) L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito in conformità dell’accordo concluso da Unione e Regno Unito a norma dell’articolo50 del trattato sull’Unione europea o, in sua mancanza, a decorrere dal 30 marzo 2019. |
L'articolo 1 e l'articolo 3 bis, paragrafo 5 (nuovo) si applicano a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito in conformità dell'accordo concluso da Unione e Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea o, in sua mancanza, a decorrere dal 30 marzo 2019. |
(La numerazione degli articoli non è corretta nella proposta della Commissione. Erroneamente, vi sono due articoli numerati come 4.) |
MOTIVAZIONE
Il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea (UE), di cui è attualmente Stato membro. Nelle previsioni il Regno Unito cesserà quindi di essere membro dell'UE il 30 marzo 2019. In tale contesto, è necessario affrontare la ripartizione dei contingenti tariffari rispettivamente dell'UE e del Regno Unito che figurano nell'elenco delle concessioni e degli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'OMC allegato al GATT 1994.
L'UE sta conducendo negoziati con paesi terzi nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT al fine di modificare l'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione nel quadro dell'OMC laddove essi contengano volumi di contingenti tariffari. Non è tuttavia certo che tutti questi negoziati possano essere conclusi con un accordo prima del momento in cui il Regno Unito non sarà più coperto da tale elenco. Occorre pertanto fare in modo che, in mancanza di tali accordi, l'UE possa comunque procedere alla suddivisione dei contingenti tariffari modificando le concessioni tariffarie dell'OMC e conferire alla Commissione le competenze necessarie per poter quindi modificare le pertinenti disposizioni unionali sull'apertura e l'applicazione dei corrispondenti contingenti tariffari.
La proposta indica la ripartizione fra UE e Regno Unito dei contingenti tariffari ripresi nell'elenco dell'OMC delle concessioni e degli impegni riferito all'UE. Essa conferisce inoltre alla Commissione il potere di modificare la ripartizione mediante atti delegati qualora ciò risultasse necessario in seguito ad accordi successivamente conclusi con paesi terzi. Sono interessati i contingenti tariffari per prodotti agricoli e non agricoli.
Il relatore concorda con lo spirito e gli obiettivi generali della proposta, in quanto l'Unione dovrebbe disporre di tutti gli strumenti necessari per evitare che gli scambi con i paesi terzi siano perturbati dopo il recesso del Regno Unito dall'UE e nel caso in cui non sia possibile concludere tempestivamente accordi appropriati con i paesi terzi. Il relatore propone tuttavia alcuni emendamenti alla proposta, come descritto di seguito.
In primo luogo, per motivi di chiarezza giuridica è necessario sancire nelle disposizioni del regolamento, non solo nei considerando, la metodologia alla base della ripartizione dei contingenti tariffari esistenti tra l'UE e il Regno Unito.
In secondo luogo, occorre chiarire ulteriormente il campo di applicazione della delega di poteri alla Commissione, come attualmente previsto dall'articolo 3.
Infine, il presente progetto di relazione affronta una questione che, ad avviso del relatore, la Commissione avrebbe dovuto trattare direttamente nella proposta. Nella fattispecie, la proposta comprende una delega di potere che avrebbe l'effetto di modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000[1]. Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, il potere di adottare atti delegati nell'ambito di un atto legislativo non può avere l'effetto di modificare un altro atto legislativo (in altre parole, per modificare un altro atto legislativo la delega di poteri deve essere contenuta in questo ultimo). Il relatore osserva che, nonostante gli impegni assunti di recente, in particolare al paragrafo 27 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[2], il regolamento (CE) n. 32/2000 non è stato allineato alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE. A titolo di esempio, va osservato che tutti i principali atti legislativi nel settore della politica commerciale sono stati allineati per quanto riguarda gli atti delegati e gli atti di esecuzione già nel 2014 con i cosiddetti "Trade Omnibus I"[3] e "Trade Omnibus II"[4]. Il relatore ritiene pertanto che non vi sia altra scelta che includere nell'attuale regolamento l'allineamento agli atti delegati e agli atti di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 32/2000.
Inoltre, vista l'incertezza generale relativa al processo di ritiro del Regno Unito dall'UE, la delega di potere dovrebbe avere una durata rinnovabile, com'è pratica generale.
- [1] Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1).
- [2] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pagg. 1-14).
- [3] Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pagg. 1-51).
- [4] Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pagg. 52-69).
INDICE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (24.10.2018)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio
(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))
Relatore per parere: Matt Carty
BREVE MOTIVAZIONE
Il contingente tariffario è uno strumento fondamentale per la gestione e il controllo della concorrenza esterna nel settore agroalimentare dell'Unione europea. Limitando le importazioni a un livello di contingente predeterminato, unitamente a un livello tariffario fuori contingente poco attraente, si proteggono i settori nazionali sensibili o vulnerabili dalla concorrenza sleale. Questo strumento è comunemente utilizzato sia nel quadro multilaterale dell'OMC che nel quadro bilaterale degli accordi di libero scambio (ALS).
Nel corso degli anni il numero di contingenti tariffari dell'Unione europea nell'ambito dell'OMC è aumentato per tenere conto, in particolare, delle compensazioni concesse nel contesto degli allargamenti dell'UE o della risoluzione di controversie commerciali (ad esempio, gli ormoni delle carni bovine e i pezzi di pollo disossati congelati). L'imminente uscita del Regno Unito dall'UE rende necessaria una nuova suddivisione dell'intero elenco dei contingenti tariffari dell'OMC tra l'UE e il Regno Unito, in modo da tenere conto dell'effettivo utilizzo dei contingenti tariffari da parte di entrambe le parti. Se si procede a tale nuova suddivisione senza seguire una metodologia chiara e obiettiva, vi è il rischio di saturare i mercati, di provocare una distorsione degli scambi di prodotti nazionali e, in ultima analisi, di incidere sui prezzi che i produttori primari ricevono per i loro prodotti.
Non sorprende che i prodotti agricoli dominino l'elenco dell'UE con 87 contingenti tariffari e che le carni, i cereali e i prodotti lattiero-caseari siano i settori interessati dal maggior numero di contingenti. Ciò dimostra che questi e altri settori agricoli sono sensibili alla concorrenza e che occorre che il presente regolamento sia equo e preciso nell'esercizio di adeguamento della ripartizione.
Per quanto riguarda la ripartizione, la proposta della Commissione europea segue la metodologia concordata con il Regno Unito, ovvero quella di esaminare la quota di utilizzo di ciascun contingente. Il relatore concorda sul fatto che la ripartizione dei contingenti tariffari basata sul calcolo della quota di importazioni di ciascuna parte nel periodo rappresentativo 2013-2015 sia un modo logico e obiettivamente equo di gestire la situazione attuale. Senza apportare modifiche sostanziali alla metodologia, il relatore propone un emendamento volto a sottolineare che l'applicazione della quota di utilizzo è rapportata al volume complessivo del contingente tariffario, a prescindere da eventuali sottoutilizzi.
Nell'applicare tale metodologia, la Commissione propone di avviare una procedura a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 per avviare un dialogo con i membri dell'OMC che sono fornitori principali, hanno un interesse sostanziale a rinegoziare o detengono diritti in quanto negoziatori originali. Per quanto riguarda questa procedura, il relatore ritiene essenziale sottolineare che il mandato negoziale non si estende in alcun modo a una rinegoziazione delle condizioni generali di accesso, né a un aumento dei volumi complessivi. Ciò dovrebbe naturalmente comprendere la necessità di mantenere l'attuale equilibrio, ad esempio quando è consentita una trasferibilità limitata tra il regime di qualità elevata per le carni bovine (HQBV) e il contingente autonomo di carni bovine (ABQ).
Il relatore riconosce che la natura dei negoziati e l'incertezza circa la data e le condizioni effettive del recesso del Regno Unito potrebbero rendere necessarie modifiche della ripartizione delle concessioni elencate nell'allegato.
In alcuni casi, questa sarà ovviamente una necessità. In mancanza di altre soluzioni riguardo all'impegno di evitare l'innalzamento di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda, il Regno Unito e l'UE hanno convenuto che l'Irlanda del Nord rimarrà "pienamente allineata" al mercato unico e all'unione doganale dell'UE (la cosiddetta Backstop Proposal – proposta "di emergenza"). In tal caso, occorrerà procedere a una ripartizione completamente nuova dei contingenti tariffari elencati nell'allegato del regolamento, in modo da tener conto delle merci autorizzate o importate nell'Irlanda del Nord.
Potrebbe inoltre essere necessario mettere a punto una nuova serie di dati per la nuova ripartizione, ad esempio nel caso in cui le misure sanitarie e fitosanitarie nel periodo di riferimento 2013-2015 abbiano causato perturbazioni degli scambi con un determinato partner dell'OMC, il che significa che le informazioni non rispecchiano adeguatamente la realtà.
Infine, in alcuni casi in cui la quota di utilizzo del contingente tariffario britannico è così esigua, la ripartizione dei contingenti in base alla metodologia proposta creerà un contingente tariffario più ridotto che, secondo i partner dell'OMC, non è sufficiente a giustificare una spedizione distinta.
Il relatore ritiene che, in base a tutti questi esempi, gli emendamenti comporteranno decisioni politiche che potranno avere ripercussioni su settori agricoli molto sensibili.
Per tali motivi, la Commissione europea non dovrebbe disporre di un potere discrezionale illimitato per modificare la suddivisione dei contingenti tariffari senza dover ricevere l'approvazione del Parlamento come previsto dai trattati. In questi casi occorre rispettare la piena trasparenza e il controllo legislativo. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati solo laddove sia stato concluso un accordo internazionale, poiché in questi casi sarà comunque necessaria l'approvazione del Parlamento. Per qualsiasi altra modifica delle suddivisioni, il relatore insiste affinché la Commissione presenti una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura prevista dai trattati.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il recesso del Regno Unito dall'Unione avrà conseguenze per le relazioni che Regno Unito e Unione europea intrattengono con terzi, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di cui sono entrambi membri originali. |
(2) Il recesso del Regno Unito dall'Unione avrà conseguenze per le relazioni che Regno Unito e Unione europea intrattengono con terzi, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di cui sono entrambi membri originali. Poiché tale processo sarà in corso contemporaneamente ai negoziati sul QFP, e tenendo conto della quota dedicata al settore agricolo nel QFP, ciò potrebbe esporre in larga misura il settore in questione e quindi un determinato livello di cautela sarà necessario durante il corso dei suddetti negoziati. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 bis) È opportuno richiamare qui che, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), firmato a Ginevra nel 1947, e dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech nel 1994, l'UE e i suoi Stati membri agiscono in virtù degli articoli 207 (politica commerciale comune), 217 e 218 (accordi internazionali) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (5.2.2). |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) È opportuno che, come previsto dalle norme dell'OMC, i contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione siano suddivisi a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l'Unione dovrebbe quindi avviare negoziati con i membri dell'OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi. |
(4) È opportuno che, come previsto dalle norme dell'OMC, i contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione siano suddivisi a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l'Unione dovrebbe quindi avviare negoziati con i membri dell'OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi. Tali negoziati dovrebbero mantenere una portata limitata e non dovrebbero in alcun modo estendersi a una rinegoziazione delle condizioni generali di accesso, o al livello di accesso, di determinati prodotti al mercato dell'Unione. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Dati i tempi imposti dai negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione, è possibile che non si riesca a concludere con ciascuno dei membri dell'OMC interessati accordi su tutti i contingenti tariffari in questione entro la data in cui l'elenco dell'OMC delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione per gli scambi di merci cesserà di applicarsi al Regno Unito. Considerata la necessità di assicurare la certezza del diritto e la continuità e regolarità delle importazioni verso l'Unione e verso il Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari, è opportuno che l'Unione possa procedere unilateralmente alla suddivisione dei contingenti tariffari. La metodologia applicata dovrebbe essere conforme all'articolo XXVIII del GATT 1994. |
(5) Dati i tempi imposti dai negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione e l'esito ancora incerto dei negoziati, è possibile che non si riesca a concludere con ciascuno dei membri dell'OMC interessati accordi su tutti i contingenti tariffari in questione entro la data in cui l'elenco dell'OMC delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione per gli scambi di merci cesserà di applicarsi al Regno Unito. Considerata la necessità di assicurare la certezza del diritto, segnatamente la protezione dei consumatori e il benessere degli agricoltori, e la continuità e regolarità delle importazioni verso l'Unione e verso il Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari, è opportuno che l'Unione possa procedere unilateralmente alla suddivisione dei contingenti tariffari. La metodologia applicata dovrebbe essere conforme all'articolo XXVIII del GATT 1994. In particolare per la parte relativa alla politica agricola comune (PAC), qualora dovessero insorgere controversie relative alla suddivisione stabilita, tale provvedimento verrà sottoposto all'esame dell'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC, garantendo il rispetto, da parte degli Stati firmatari, delle nuove norme multilaterali, ma senza per questo impedire nel frattempo l'applicazione del contingente tariffario stabilito unilateralmente dall'Unione. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) È pertanto opportuno applicare la metodologia illustrata qui di seguito, stabilendo anzitutto la quota d'uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. La quota d'uso, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell'Unione nell'ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell'elenco, per arrivare alla quota di questo contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell'Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ne consegue che il volume complessivo del contingente tariffario resterebbe invariato (perché il volume dell'UE a 27 sarebbe uguale all'attuale volume dell'UE a 28 meno il volume del Regno Unito). I dati impiegati per i calcoli dovrebbe essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione. |
(6) È pertanto opportuno applicare la metodologia illustrata qui di seguito, stabilendo anzitutto la quota d'uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. La quota d'uso, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell'Unione nell'ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell'elenco, tenendo conto di eventuali sottoutilizzi, per arrivare alla quota di questo contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell'Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ne consegue che il volume complessivo del contingente tariffario resterebbe invariato (perché il volume dell'UE a 27 sarebbe uguale all'attuale volume dell'UE a 28 meno il volume del Regno Unito). I dati impiegati per i calcoli dovrebbe essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(6 bis) La metodologia per la quota di utilizzo di ciascun contingente tariffario è stata stabilita e approvata dall'Unione e dal Regno Unito, in linea con i requisiti dell'articolo XXVIII del GATT 1994, e pertanto la metodologia stabilita e concordata dovrebbe essere interamente mantenuta per assicurare una sua applicazione coerente. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/20131 costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. Per i contingenti tariffari relativi ai prodotti della pesca, ai prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati la gestione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 32/20002. I volumi dei contingenti tariffari d'interesse sono riportati nell'allegato I di detto regolamento, e dovrebbero essere sostituiti dai volumi indicati nell'allegato del presente regolamento, parte B. |
(8) Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/20131 costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. Tale gestione deve quindi avvenire nel rispetto del modello agricolo europeo, fondato sulla multifunzionalità dell'attività agricola, insistendo altresì sull'esplicito riconoscimento delle "considerazioni non commerciali" nonché sulla presa in carico delle esigenze dei cittadini in materia di sicurezza alimentare, tutela ambientale, qualità degli alimenti e benessere degli animali. Per i contingenti tariffari relativi ai prodotti della pesca, ai prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati la gestione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 32/20002. I volumi dei contingenti tariffari d'interesse sono riportati nell'allegato I di detto regolamento, e dovrebbero essere sostituiti dai volumi indicati nell'allegato del presente regolamento, parte B. |
_________________ |
_________________ |
1 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
1 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
2 Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1). |
2 Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1). |
Motivazione | |
La finalità dell'emendamento è quella di richiamare i principi fondanti dell'accordo sull'agricoltura in ambito GATT, affinché vengano applicati anche nell'ideazione e nell'applicazione della presente suddivisione dei contingenti tariffari. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Poiché i negoziati con i membri dell'OMC interessati si svolgeranno in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all'adozione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'allegato del presente regolamento e l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati, in modo che possa tener conto degli accordi eventualmente conclusi o delle informazioni d'interesse ottenute nel quadro di tali negoziati, dalle quali risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l'Unione e il Regno Unito. È opportuno prevedere la stessa possibilità nei casi in cui tali informazioni emergano al di fuori del quadro negoziale. |
(9) Poiché i negoziati con i membri dell'OMC interessati si svolgeranno in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all'adozione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'allegato del presente regolamento e l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati. Ciò dovrebbe avvenire solo per tener conto degli accordi internazionali eventualmente conclusi o delle informazioni d'interesse ottenute nel quadro di tali negoziati o al di fuori di essi, dalle quali risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l'Unione e il Regno Unito. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(9 bis) Qualora informazioni pertinenti, ottenute nel corso dei negoziati, rendano necessario un adeguamento dei contingenti tariffari con modalità diverse dalla conclusione di un accordo internazionale, la Commissione è tenuta a rispettare le procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 4, e all'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(10 bis) Il recesso del Regno Unito dall'Unione avrà un impatto sulle relazioni del Regno Unito e dell'Unione con paesi terzi che sono attualmente parti di un accordo bilaterale di libero scambio con l'Unione europea a 28 membri. La Commissione dovrebbe affrontare anche questo problema, al fine di garantire la certezza giuridica per gli operatori economici ed evitare un'eccedenza di contingenti tariffari che potrebbe destabilizzare il mercato dell'UE a 27. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 riguardo alla modifica dell'allegato del presente regolamento e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio alla luce: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 riguardo alla modifica dell'allegato del presente regolamento e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, avendo cura nel contempo di non estendere l'attuale livello di accesso al mercato, alla luce: |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di [4] anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(2) Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di [2] anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. |
(4) Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. Al fine di garantire parità di accesso a tutte le informazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [un mese] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
(6) L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [un mese/o quanto richiesto, ma non più di 40 giorni lavorativi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, e modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 31.5.2018 |
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|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
AGRI 31.5.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Matt Carthy 4.7.2018 |
||||
Approvazione |
22.10.2018 |
|
|
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|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 5 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
John Flack |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
36 |
+ |
|
ALDE |
Elsi Katainen |
|
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk |
|
EFDD |
Giulia Moi, Marco Zullo |
|
ENF |
Philippe Loiseau |
|
GUE/NGL |
Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez |
|
PPE |
Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella |
|
VERTS/ALE |
Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato |
|
5 |
- |
|
ECR |
Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson |
|
EFDD |
John Stuart Agnew |
|
0 |
0 |
|
- |
- |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, e modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
22.5.2018 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 31.5.2018 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ITRE 31.5.2018 |
AGRI 31.5.2018 |
PECH 31.5.2018 |
|
|
Pareri non espressi Decisione |
ITRE 19.6.2018 |
PECH 20.6.2018 |
|
|
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Relatori Nomina |
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 20.6.2018 |
|
|
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|
Esame in commissione |
10.7.2018 |
27.9.2018 |
|
|
|
Approvazione |
5.11.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 0 5 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, John Flack, Norbert Lins |
||||
Deposito |
8.11.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
32 |
+ |
|
ALDE |
Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells |
|
EFDD |
Tiziana Beghin |
|
GUE/NGL |
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz |
|
NI |
David Borrelli, Emmanuel Maurel |
|
PPE |
Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler |
|
S&D |
Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster |
|
VERTS/ALE |
Heidi Hautala, Yannick Jadot |
|
0 |
- |
|
|
|
|
5 |
0 |
|
ECR |
John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones |
|
ENF |
France Jamet |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti