RELAZIONE sulle conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo

21.11.2018 - (2018/2044(INI))

Commissione speciale sul terrorismo
Relatore: Monika Hohlmeier e Helga Stevens


Procedura : 2018/2044(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0374/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo

(2018/2044(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua decisione del 6 luglio 2017 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sul terrorismo[1], approvata a norma dell'articolo 197 del suo regolamento,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione speciale sul terrorismo (A8-0374/2018),

Preambolo

A.  considerando che l'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei principi della democrazia e dello Stato di diritto; che gli atti di terrorismo costituiscono una delle violazioni più gravi di tali valori e principi universali;

B.  considerando che l'UE dovrebbe fare quanto più possibile per garantire l'integrità fisica e mentale dei suoi cittadini che sono messi in pericolo dai terroristi; che la lotta contro il terrorismo richiede una focalizzazione sulle sue vittime; che le società devono proteggere, riconoscere, sostenere e risarcire le vittime del terrorismo; che l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali contempla il diritto alla libertà e alla sicurezza che si integrano a vicenda;

C.  considerando che la risposta alla minaccia terroristica dovrebbe essere sempre pienamente conforme ai principi riconosciuti dall'articolo 2 TUE e rispettare i diritti e le libertà fondamentali, nonché i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali, visto il possibile effetto su persone innocenti che costituiscono la grande maggioranza della popolazione;

D.  considerando che il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, da chiunque sia perpetrato, ovunque e per qualsiasi scopo, va condannato, in quanto costituisce una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionali;

E.  considerando che, negli ultimi anni, la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta rapidamente; che gli attentati terroristici hanno colpito profondamente tutti noi, mietendo numerose vittime e ferendo molte persone innocenti; che la natura transfrontaliera del terrorismo richiede una forte risposta coordinata e una stretta cooperazione tra gli Stati membri e al loro interno, nonché con e tra le agenzie e gli organismi dell'Unione competenti e i paesi terzi interessati;

Quadro istituzionale

F.  considerando che la sicurezza di uno Stato membro è la sicurezza di tutti nell'Unione; che le minacce poste dal terrorismo richiedono un approccio olistico che colleghi la sicurezza interna ed esterna e garantisca il coordinamento a livello nazionale ed europeo; che l'UE e gli Stati membri hanno compiuto progressi nella lotta contro tali minacce, ma purtroppo questi progressi sono stati fatti sotto la pressione degli eventi anziché attraverso misure proattive, e che non è stato conseguito in tutti gli Stati membri lo stesso livello di progressi;

G.  considerando che la sicurezza nazionale è di esclusiva competenza degli Stati membri, come sancito dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE e dall'articolo 73 TFUE mentre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 42 TUE, l'Unione e gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati; che la sicurezza nazionale dipende sempre di più dalla sua più ampia dimensione europea; che la sicurezza nazionale non è definita a livello di Unione, il che lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità;

H.  considerando al contempo che l'articolo 4, paragrafo 2, TFUE designa lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia come un settore in cui l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri; che l'UE ha competenze specifiche per quanto riguarda l'agevolazione e la promozione del coordinamento e della cooperazione tra gli Stati membri nonché in materia di armonizzazione della legislazione e delle pratiche tra gli Stati membri; che il mandato dell'azione dell'UE è previsto all'articolo 67 TFUE a garanzia di un "livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità";

I.  considerando che le agenzie nazionali di sicurezza e intelligence degli Stati membri dell'UE e di alcuni paesi terzi cooperano in maniera efficace attraverso il Gruppo antiterrorismo (CTG), un organo informale esterno all'UE, e su base bilaterale e multilaterale; che il CTG dispone di una piattaforma per lo scambio di intelligence operativa che ha migliorato la velocità e la qualità dell'intelligence condivisa; che l'UE dispone di un complesso consolidato di strutture che si occupano in tutto o in parte di terrorismo, in particolare attraverso il Centro europeo antiterrorismo di Europol (ECTC) quale piattaforma centrale per lo scambio di informazioni in materia di attività di contrasto e cooperazione in materia di lotta al terrorismo a livello dell'UE, e il Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN), come punto di accesso per l'intelligence strategica dei servizi di intelligence e sicurezza verso l'UE attraverso i quali le informazioni CTG raggiungono i responsabili politici europei, il tutto facilitato dal coordinatore europeo antiterrorismo;

J.  considerando che la linea tra competenza dell'UE e competenza nazionale non è sempre chiara, a causa di diverse caratteristiche e prerogative geografiche, il che evidenzia l'importanza della cooperazione tra i due livelli di governance; che il panorama diversificato di attori regionali, nazionali, internazionali e unionali che operano nell'ambito della lotta al terrorismo con sovrapposizioni di competenze e insufficiente delimitazione dei mandati, la molteplicità di consessi formali e informali per la cooperazione e lo scambio di informazioni nonché la ripartizione delle competenze tra le diverse agenzie regionali e nazionali, tra servizi di contrasto e servizi di intelligence e tra l'UE e gli Stati membri evidenziano la complessità e possono generare difficoltà in merito al coordinamento e alla coerenza della risposta alla minaccia terroristica;

K.  considerando che il commissario per l'Unione della sicurezza è un attore stimato per l'impegno a favore dello sviluppo, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche della Commissione; che l'istituzione della figura del commissario per l'Unione della sicurezza evidenzia l'impegno dell'UE a incoraggiare e sostenere la cooperazione tra gli Stati membri su questioni di sicurezza interna nonché ad armonizzare la legislazione per la lotta al terrorismo e garantire una migliore cooperazione tra autorità di contrasto e magistratura, rispettando comunque pienamente la natura di tali questioni che rientrano tra le competenze nazionali come previsto dai trattati;

L.  considerando che il coordinatore antiterrorismo dell'Unione è un attore importante nel monitorare l'attuazione della strategia UE di lotta al terrorismo; che il coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea, conformemente al suo mandato previsto dal Consiglio europeo, garantisce l'attuazione e la valutazione della strategia e il coordinamento dei lavori all'interno dell'Unione, nonché la promozione della comunicazione tra l'Unione e i paesi terzi; che il coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea fornisce preziose indicazioni alle istituzioni europee, alle agenzie e agli Stati membri, mantiene con essi contatti e ne rafforza il coordinamento; che il suo mandato e il suo status sono tuttavia mal definiti;

M.  considerando che il 6 luglio 2017 il Parlamento ha istituito una commissione temporanea speciale sul terrorismo (TERR), con l'obiettivo di fornire il punto di vista del Parlamento in merito alle lacune pratiche e legislative dell'attuale regime antiterrorismo, a causa delle quali si sono potuti verificare i recenti attentati terroristici nell'UE, e di formulare raccomandazioni che contribuiscano ad affrontare la minaccia terroristica a livello dell'Unione;

N.  considerando che la Procura europea, da istituire sulla base del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, ha l'importante compito di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; che la sua istituzione e l'assegnazione di risorse finanziarie a questo nuovo organismo non dovrebbero incidere negativamente sulle capacità delle strutture esistenti, come Eurojust, di agevolare gli sforzi degli Stati membri nella lotta al terrorismo;

O.  considerando che, delle 88 misure antiterrorismo giuridicamente vincolanti proposte dal settembre del 2001 all'estate del 2013, solo un quarto è stato sottoposto a valutazioni d'impatto e solo tre a consultazione pubblica[2]; che tale percentuale è migliorata negli ultimi anni e le iniziative più recenti presentate dalla Commissione nel 2017 e nel 2018 sono state corredate della necessaria motivazione; che, grazie all'agenda "Legiferare meglio", adottata nel 2015, la Commissione ha altresì rafforzato la sua politica in materia di consultazione dei portatori di interessi; che le misure antiterrorismo potrebbero essere più efficaci e coerenti se si consultassero gli opportuni portatori di interessi e se fossero effettuate valutazioni d'impatto;

P.  considerando che la valutazione globale da parte della Commissione della politica di sicurezza dell'UE ha indicato l'attuazione incompleta come una delle sfide dell'Unione della sicurezza;

Q.  considerando che la valutazione delle misure antiterrorismo è fondamentale per esaminarne l'efficacia, la pertinenza, la coerenza e il rispetto dei diritti fondamentali e determinare se sia necessario un ulteriore intervento per affrontare le carenze; che esiste una differenza tra il monitoraggio del livello di attuazione e quello dell'efficacia concreta delle misure attuate; che tra il 2001 e il 2016 si sono registrate 17 relazioni di monitoraggio dell'attuazione e di valutazione rispetto alle 10 strategie antiterrorismo e alle 55 misure legislative e non vincolanti; che risulta fondamentale che gli Stati membri attuino in modo rapido la legislazione europea in materia di sicurezza, onde evitare che emergano lacune nell'arsenale globale delle misure antiterrorismo dell'UE;

Minaccia terroristica

R.  considerando che negli ultimi anni gli Stati membri dell'UE hanno subito gravi attentati terroristici; che gli attentati più letali sono stati perpetrati o ispirati da gruppi jihadisti come il Daesh o Al-Qaeda; che tali gruppi terroristici[3] e le loro attività sono talvolta agevolati da alcuni paesi; che continua a destare preoccupazione anche l'estremismo violento di estrema destra, di estrema sinistra ed etnico-nazionalista di stampo separatista, inteso a rovesciare i valori democratici e il sistema disciplinato dallo Stato di diritto nell'UE attraverso l'illegittimo ricorso alla violenza;

S.  considerando che, mentre gran parte degli attentati terroristici compiuti nell'UE sono stati classificati come attentati separatisti (137 su 205), la relazione TESAT 2018 di Europol indica chiaramente che nessuna delle attività riferite in qualsiasi categoria terroristica è stata tanto letale e ha avuto un tale impatto sulla società nel complesso come quelle condotte dai terroristi jihadisti; che il crescente rischio del terrorismo di rappresaglia desta seria preoccupazione che non dovrebbe essere sottovalutata;

T.  considerando che, finché un attentato terroristico costituisce un "esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili", le uccisioni a opera di terroristi dovrebbero essere coperte da e rientrare nell'articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998;

U.  considerando che gli sviluppi e l'instabilità in Medio Oriente e nell'Africa settentrionale hanno consentito al Daesh e ad altri gruppi terroristici di prendere piede in paesi confinanti con l'UE, e di reclutare combattenti provenienti dall'UE come mai era avvenuto prima; che il nesso tra sicurezza interna e sicurezza esterna è diventato pertanto più evidente;

V.  considerando che migliaia di cittadini nati o residenti in Europa si sono uniti al Daesh in attività terroristiche in Siria e Iraq, ma che si è verificato un cambiamento di strategia dal crollo militare del Daesh, con una riduzione del numero delle persone che si recano in tali paesi a scopi terroristici e dei jihadisti e delle "cellule dormienti" all'interno dell'UE incoraggiati a compiere attentati nei loro paesi di origine o nei paesi di residenza;

W.  considerando che i recenti attentati hanno dimostrato che le armi da fuoco e gli esplosivi sono ancora metodi tradizionali usati dai gruppi terroristici; che, tuttavia, vi è un crescente utilizzo da parte di individui di altre armi e metodi che sono molto meno sofisticati e più difficili da individuare, volti a provocare quante più vittime casuali tra i civili;

X.  considerando che il rientro dei combattenti terroristi stranieri e delle loro famiglie pone particolari sfide in termini di sicurezza e riabilitazione, specialmente i minori rimpatriati che sollevano problemi specifici in quanto necessitano di protezione come vittime, ma anche come potenziali responsabili di attentati;

Y.   considerando che alcuni rimpatriati hanno ricevuto un lungo indottrinamento ideologico e formazione militare sull'uso delle armi e degli esplosivi nonché su varie tattiche di difesa, attacco e combattimento e hanno, in alcuni casi, stabilito legami con altri terroristi, presumibilmente ex combattenti stranieri, con i quali formano reti transnazionali[4];

Z.  considerando che tra i responsabili degli attentati terroristici nell'UE figurano molto spesso cittadini dell'Unione europea, spesso migranti di seconda o terza generazione, cresciuti negli Stati membri in cui hanno compiuto l'attentato, nonché stranieri che possono, in alcuni casi, aver risieduto a lungo nello Stato membro colpito;

AA.  considerando che le nostre società e le nostre frontiere aperte sono vulnerabili e i gruppi terroristici ne approfittano; che i terroristi hanno utilizzato le rotte di accesso dei migranti e dei richiedenti asilo ai paesi europei e sfruttano la libertà di circolazione a livello europeo;

AB.  considerando la presenza di casi documentati[5] in cui le vittime di gravi reati perpetrati da terroristi del Daesh nel territorio siriano o iracheno, pur considerandosi al sicuro, hanno incontrato nuovamente i loro aguzzini nel territorio dell'UE, ove entrambi hanno chiesto protezione;

AC.  considerando che il flusso di migranti e rifugiati irregolari pone delle sfide per la loro integrazione nelle società europee e richiede investimenti rafforzati e specifici a fini di inclusione sociale e culturale;

AD.  considerando che per un attentato possono essere utilizzate nuove forme di terrorismo, tra cui il terrorismo informatico e l'utilizzo di armi di distruzione di massa, eventualmente insieme a nuove attrezzature tecniche quali i droni; che esiste il precedente di un attentato sventato che prevedeva l'utilizzo di ricina, un agente biologico altamente tossico; che vi sono casi in cui i gruppi terroristici hanno utilizzato o pianificato di utilizzare materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari e hanno condiviso su canali dei social media possibili tattiche e metodi per attentati e obiettivi;

AE.  considerando che gli Stati membri dispongono di varie strategie per rispondere alle minacce ibride e a quelle connesse all'uso di sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari e presentano quindi diversi livelli di preparazione;

AF.  considerando che il Consiglio europeo del 28 giungo 2018 ha accolto con favore la comunicazione congiunta sulla resilienza dell'Europa alle minacce ibride e chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari per individuare ambiti in cui dovrebbe essere intensificata l'azione al fine di aumentare e rafforzare ulteriormente il contributo essenziale dell'UE per far fronte a tali minacce, nonché esortare gli Stati membri e la Commissione a collaborare per attuare pienamente e in maniera tempestiva il piano d'azione riguardante i materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari;

AG.  considerando che occorrerebbe usare cautela nel discorso politico sfruttato sia dagli agitatori di sinistra che di destra in merito alla minaccia terroristica, o che la invoca, in modo da evitare la polarizzazione nelle società e non compromettere la democrazia, la coesione sociale e i diritti umani, facendo quindi pienamente il gioco delle organizzazioni terroristiche;

AH.  considerando che l'Agenda europea sulla sicurezza dell'aprile 2015 ha posto in evidenza la necessità di affrontare il nesso tra terrorismo e criminalità organizzata, sottolineando che la criminalità organizzata alimenta il terrorismo attraverso vari canali diversi, tra cui la fornitura di armi, il finanziamento tramite il traffico di droga e l'infiltrazione dei mercati finanziari;

AI.  considerando che organizzazioni terroristiche su vasta scala come il Daesh e Al-Qaeda sono finanziariamente autosufficienti e che il traffico illecito di prodotti, armamenti, materie prime, combustibili, droghe, sigarette e beni culturali, tra gli altri, nonché la tratta di esseri umani, la schiavitù, lo sfruttamento dei minori, il racket e le estorsioni si sono rivelate, per i gruppi terroristici, un modo per finanziarsi; che il legame tra criminalità organizzata e gruppi terroristici rappresenta una grave minaccia per la sicurezza; che tali fonti potrebbero consentire di continuare a finanziare le loro future attività criminali;

AJ.  considerando che rivestono un rischio significativo le interazioni tra organizzazioni terroristiche e gruppi della criminalità organizzata, attraverso le quali la capacità di provocare vittime di massa fra la popolazione civile degli Stati membri dell'UE si collega alla capacità logistica di consentire una siffatta azione; che vi è uno scarso livello di comunicazione e analisi in materia di contrasto e intelligence sul nesso tra criminalità organizzata e terrorismo; che le capacità investigative e giudiziarie incentrate sulla criminalità organizzata sono spesso carenti in molti Stati membri e a livello dell'UE;

AK.  considerando che il terrorismo cerca di indebolire e sconfiggere le democrazie; che i politici e i governi sono attori fondamentali per conseguire un ampio consenso e la resilienza sociale al fine di difendere efficacemente i sistemi democratici europei;

Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento

AL.  considerando che il Centro di eccellenza della Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN) offre una piattaforma importante per lo scambio delle migliori pratiche tra gli operatori, comprese le autorità di contrasto, e ha contribuito alla raccolta di importanti conoscenze in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione[6];

AM.  considerando che la situazione in ogni Stato membro è diversa e la strategia europea rivista di lotta alla radicalizzazione potrebbe sostenere le strategie nazionali che sono importanti, in particolare per fornire un contesto generale ai programmi a livello nazionale e locale; che dette strategie devono essere coerenti ed efficaci e richiedono sufficienti finanziamenti per le autorità locali e i portatori di interessi della società civile affinché tali programmi possano essere attuati;

AN.  considerando che è impossibile individuare un solo percorso verso la radicalizzazione; che, ad esempio, possono costituire fattori e cause scatenanti la coesione sociale, il contesto politico, la condizione economica, gli ideali religiosi e ideologici, i traumi personali e le vulnerabilità psicologiche nonché l'ambiente esterno e le reti; che, fino a poco tempo fa, la dimensione di genere è stata sottovalutata e vi è una concezione errata del ruolo che le donne possono svolgere; che le donne non sono sempre soggetti passivi, ma mobilitano, reclutano, raccolgono fondi e si rendono addirittura responsabili di atti terroristici;

AO.  considerando che alcuni quartieri a basso reddito delle città europee sono esposti a disoccupazione di massa e alla disgregazione sistematica dello Stato di diritto, il che crea il terreno di coltura dell'estremismo religioso e del terrorismo; che la promozione dell'inclusione sociale e la promozione attiva dei valori democratici che tutti i cittadini devono rispettare possono contribuire a ridurre il senso di emarginazione e a mitigare il rischio di radicalizzazione; che la lotta alla radicalizzazione e all'estremismo violento richiede una stretta e coordinata collaborazione tra tutti i portatori di interessi, ad ogni livello di governance (locale, regionale e nazionale) nonché con la società civile e il settore privato;

AP.  considerando che gli esperti sottolineano l'esperienza positiva offerta da un approccio intersettoriale che si focalizzi sulla creazione di infrastrutture che tengano conto delle varie strade verso la radicalizzazione e le realtà demografiche a rischio e che garantiscano l'erogazione di sostegno precoce ai soggetti vulnerabili alla radicalizzazione e alle loro famiglie da parte di diverse autorità e organizzazioni a più livelli e metta in luce il ruolo di sostegno della polizia, rafforzando tale rapporto;

AQ.  considerando che finora non esiste alcuna metodologia chiara per misurare l'efficacia dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione;

AR.  considerando che vari fondi e programmi europei possono essere utilizzati per progetti intesi a contrastare e prevenire la radicalizzazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale; che il bilancio dell'Unione fino al 2020 stanzia 314 milioni di euro per i progetti antiradicalizzazione[7]; che è necessaria una valutazione continua dell'efficacia di tali programmi; che la valutazione dell'efficacia delle azioni anti-radicalizzazione preventive è intrinsecamente difficile e richiede una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri, i singoli portatori di interessi e i ricercatori;

AS.  considerando che, secondo le stime di Europol, alla fine del 2018 saranno presenti nell'UE circa 30 000 jihadisti radicalizzati;

AT.  considerando che nel territorio di molti Stati membri dell'UE trovano sempre maggior diffusione violente narrative di radicalizzazione estremista, spesso in formato cartaceo, o insegnamenti o contenuti audiovisivi, anche sui social network e i canali televisivi satellitari; che tali narrative si oppongono alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani, minano il pluralismo, promuovono la violenza e l'intolleranza contro tutte le religioni, sono apertamente antisemite, rifiutano l'uguaglianza tra uomini e donne e promuovono un modello retrogrado di cultura e società;

AU.  considerando che la letteratura specificatamente wahhabita e salafita infarcita di discorsi che inneggiano all'odio è dominante in determinate librerie e online in Europa; che tale versione globalizzata e semplicistica dell'Islam rompe con le pratiche delle comunità musulmane in Europa e contribuisce a minarne una più ampia integrazione;

AV.  considerando che il fondamentalismo islamico radicale aspira a far sì che la religione domini tutte le sfere della vita – individuale, politica e sociale – la cui conseguenza può essere una forma di comunitarismo sensibile alle azioni dei reclutatori jihadisti;

AW.  considerando che sono stati documentati numerosi casi di predicatori radicali di odio in tutta Europa; che i predicatori di odio provengono spesso dall'esterno dell'UE, mentre alcune moschee ricevono finanziamenti opachi da paesi terzi, molti dei quali hanno regimi autoritari o religiosi che non governano in linea con la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani;

AX.  considerando che vi sono centri di autoproclamato insegnamento religioso che diffondono idee estremiste nell'UE, in cui i minori, ivi compresi i bambini piccoli, possono essere esposti a contenuti di apprendimento contrari alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani e anche a contenuti violenti; che le organizzazioni estremiste che pongono le basi per il reclutamento dei terroristi spesso sfruttano le vulnerabilità dei giovani attirandoli con offerte sociali e culturali;

AY.  considerando che la sofisticata strategia di comunicazione in rete di marketing del terrore che lo glorifica, utilizzata soprattutto da parte del Daesh, ma anche di altri gruppi terroristici internazionali su vasta scala, offre un progetto copiato dalla "cultura dei giovani" globale, ad esempio il gioco online, ed esercita quindi un forte fascino nei confronti dei minori e dei giovani; che tale modello li attira anche con opportunità sociali e culturali;

AZ.  considerando che varie indagini recenti hanno evidenziato che internet e, in particolare, i social media possono agire da motore della radicalizzazione che conduce all'estremismo violento nonché da strumento che consente ai gruppi xenofobi di diffondere l'incitamento all'odio e i contenuti illeciti, in particolare tra i giovani;

BA.  considerando che, in seguito agli appelli reiterati per un più mirato impegno nella lotta al terrorismo, i giganti della rete stanno assumendosi le proprie responsabilità; che nel Forum dell'UE su Internet lanciato nel 2015 le aziende cooperano per eliminare su base volontaria i contenuti terroristici dai loro siti web qualora ritengano che tali contenuti violino i loro termini e condizioni; che nel maggio 2016 è stato stilato un codice di condotta per le grandi aziende delle tecnologie dell'informazione allo scopo di combattere i discorsi illegali presenti in rete e inneggianti all'odio; che tale cooperazione volontaria è tuttavia insufficiente;

BB.  considerando che, entro la fine del secondo trimestre del 2018, l'unità europea addetta alle segnalazioni su Internet di Europol (EU IRU) aveva già valutato 54 752 contenuti prodotti in 10 lingue diverse su 170 piattaforme online, facendo scattare 52 716 decisioni di deferimento con un tasso di avvenuta rimozione pari all'89,5 %, sulla base di un esame volontario di PSO oggetto di abusi[8];

BC.  considerando che, pur essendo stati compiuti alcuni progressi in merito alla rimozione di contenuti terroristici online, è necessario rafforzare l'impegno delle aziende; che le rimozioni spesso non sono complete né tempestive o permanenti, in quanto il contenuto è rimosso da un sito internet, ma viene lasciato su un altro appartenente alla stessa azienda oppure l'account cui è consentito di rimanere diventa attivo e/o ricompare dopo aver pubblicato i contenuti in violazione dei termini di servizio di un'azienda; che occorre migliorare la segnalazione efficace, completa e trasparente da parte delle aziende e delle autorità di contrasto; che le società e gli utenti in questione dovrebbero essere in grado di presentare ricorso;

BD.  considerando che, in risposta alle grandi aziende che eliminano più contenuti, i gruppi terroristici utilizzano sempre di più piattaforme nuove e/o più piccole che si prestano meno all'eliminazione rapida del materiale terroristico; che tale diversificazione in piattaforme più piccole rende essenziale un ulteriore sostegno tecnico per consentire, ad esempio, l'introduzione di strumenti automatizzati indipendenti dalle piattaforme, come la tecnologia hashing, che possono individuare in anticipo contenuti terroristici online con un livello elevato di precisione e impedirne la pubblicazione;

BE.  considerando che lo sviluppo delle nuove tecnologie e l'accesso all'intelligenza artificiale e agli algoritmi può consentire di identificare e segnalare rapidamente i contenuti di tipo terroristico presenti in rete; che l'utilizzo di strumenti automatizzati comporta anche il rischio di risposte false;

BF.  considerando che studi e relazioni evidenziano come le carceri possono facilmente evolvere in microcosmi del nesso tra criminalità e terrore, ove avvengono il reclutamento e il collegamento in rete; che la situazione interna in varie carceri accelera la minaccia della radicalizzazione di coloro che delinquono, incubando e permettendo il terrorismo; che molti detenuti saranno presto rilasciati nelle loro comunità con particolari esigenze di reinserimento e un rischio elevato di recidiva; che il monitoraggio di tali criminali ad alto rischio richiede un'elevata intensità di risorse per i servizi di sicurezza degli Stati membri; che i regimi di detenzione e la gestione del rischio possono svolgere un ruolo significativo per attenuare tali minacce; che, anche se gli Stati membri riconoscono la necessità di affrontare una crescente radicalizzazione in carcere, sono poche le misure efficaci messe in atto;

Cooperazione e scambio di informazioni

Questioni orizzontali

BG.  considerando che la conservazione dei dati, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, è parte essenziale del processo investigativo; che le forze di polizia, le autorità giudiziarie e i servizi di intelligence fanno di solito grande affidamento ai dati delle comunicazioni per il buon esito dei loro fascicoli; che, durante i lavori della commissione TERR, è emersa costantemente la necessità di un regime di conservazione dei dati adeguato in materia di lotta al terrorismo;

BH.  considerando che l'utilizzo della crittografia, da un lato, apporterà un notevole contributo alla sicurezza nel settore delle tecnologie dell'informazione ma, dall'altro, vi ricorreranno anche i terroristi per proteggere le loro comunicazioni o i dati archiviati, il che rappresenta una sfida considerevole per l'attività di contrasto, i servizi di sicurezza e di intelligence, in quanto può essere loro rifiutato l'accesso a elementi essenziali di intelligence e di prova; che la crittografia risulta particolarmente critica quando persino i prestatori di servizi online responsabili non intendono o non sono in grado di decifrare la comunicazione;

Sistemi d'informazione

BI.  considerando che esiste un quadro frammentato di sistemi esistenti, nuovi sistemi in fase di sviluppo, proposte di sistemi futuri e proposte di riforme volte ad affrontare i divari e gli ostacoli individuati ancora in fase di negoziazione; che tale quadro frammentato è il risultato di fattori storici e di un approccio reattivo nell'ambito della proposta e dell'adozione di nuove normative;

BJ.  considerando che si è registrato un aumento significativo degli scambi di informazioni dagli attentati di Parigi del 2015, ma i dati sugli scambi di informazioni evidenziano che un esiguo numero di Stati membri è responsabile di gran parte dei contenuti disponibili nelle banche dati dell'UE e delle ricerche al loro interno;

BK.  considerando che sussistono numerosi ostacoli al corretto funzionamento dei sistemi d'informazione, ad esempio l'attuazione completamente assente o incompleta, la mancanza di conoscenze dei sistemi esistenti e/o di sufficiente formazione in merito ai medesimi, la mancanza di risorse sufficienti, comprese le risorse umane, o di una base materiale adeguata e la scarsa qualità dei dati nei sistemi d'informazione;

BL.  considerando che i sistemi d'informazione possono essere suddivisi in sistemi centralizzati e sistemi decentrati, ove i primi sono gestiti dall'UE e dalle sue agenzie e i secondi dagli Stati membri; che i sistemi d'informazione centralizzati comprendono il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema d'informazione visti (VIS), Eurodac, il sistema di ingressi/uscite (EES), il proposto sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il proposto sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN);

BM.  considerando che i sistemi decentrati e i meccanismi per lo scambio di informazioni sono gestiti dalle autorità degli Stati membri e comprendono: il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali nazionali; il sistema UE di registrazione dei nomi dei passeggeri (PNR), che impone alle compagnie aeree di condividere i dati dei passeggeri con le autorità nazionali per tutti i voli tra i paesi terzi e l'UE; il sistema di informazione anticipata sui passeggeri (API), che raccoglie le informazioni sui passeggeri prima che salgano a bordo di voli diretti nell'UE; e il quadro di Prüm per lo scambio di DNA, impronte digitali e dati di immatricolazione dei veicoli;

BN.  considerando che il SIS è il sistema informatico più grande, più utilizzato e più efficace dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ed è coadiuvato dalla rete di uffici SIRENE e fornisce un notevole valore aggiunto in materia di cooperazione internazionale di polizia e di controllo di frontiera, in particolare nella lotta al terrorismo;

BO.  considerando che la valutazione 2016 del VIS ha rilevato che l'accesso al VIS a fini di contrasto è stato limitato e frammentato in tutti gli Stati membri;

BP.  considerando che, nonostante i ripetuti appelli all'attuazione urgente del sistema europeo di registrazione dei dati passeggeri (PNR), non tutti gli Stati membri hanno dimostrato lo stesso impegno e la maggior parte di essi non ha rispettato il termine di recepimento di tale normativa; che gli Stati membri che non hanno rispettato il termine di recepimento dovrebbero mettere in atto, senza ulteriori indugi, tutte le misure necessarie affinché si proceda a un'attuazione completa e immediata di tale direttiva;

BQ.  considerando che vari progetti pilota vengono attuati con l'obiettivo di superare gli svantaggi di un sistema decentrato dell'UE di registrazione dei nomi dei passeggeri (PNR); che è necessaria una rapida risposta alle richieste delle unità d'informazione sui passeggeri (PIU) di altri Stati membri, il che può risultare problematico in quanto sono trattate manualmente;

BR.  considerando che – nel contesto del sesto elenco di azioni della strategia di gestione delle informazioni (IMS) – vi sono attualmente due progetti pilota in corso che intendono garantire l'interconnessione con i sistemi decentrati, vale a dire l'ADEP (automazione dei processi di scambio dei dati relativi ai casellari giudiziali) e QUEST (Querying Europol Systems); che sei Stati membri sono già coinvolti nel progetto pilota ADEP per la trasmissione automatizzata dei casellari giudiziali tra diversi paesi e che tale progetto è al momento efficace; che tali progetti contribuiscono a fornire soluzioni reali e praticabili ai problemi derivanti dalla mancanza di interconnettività dei sistemi d'informazione decentrati e a promuovere la fiducia e la cooperazione tra gli Stati membri;

Interoperabilità

BS.  considerando che la Commissione ha presentato due proposte di regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione centralizzati esistenti e proposti nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione, delle frontiere e dei visti, vale a dire VIS, SIS, EES ed Eurodac, nonché ETIAS ed ECRIS-TCN, una volta adottate le rispettive basi giuridiche;

BT.  considerando che i criminali possono tuttora essere registrati con nomi diversi in banche dati diverse non collegate tra loro; che l'attuale architettura di gestione dei dati dell'UE deve essere pertanto migliorata attraverso l'interoperabilità, onde eliminare zone d'ombra e molteplici identità false, nonché fornire le opportune informazioni al momento giusto;

BU.  considerando che all'interno del territorio di uno Stato membro può essere presente una molteplicità di distinte banche dati decentrate a livello federale, regionale e locale, con diversi dati immessi in diversi sistemi e procedure complesse, o nessuna procedura, per la condivisione o il controllo dei dati da parte delle autorità competenti a diversi livelli;

BV.  considerando che l'utilizzo di un formato di messaggistica comune a livello UE, ad esempio un formato universale dei messaggi (UMF), faciliterà uno scambio di dati e di informazioni più agevole tra le parti e in tutti i sistemi di interoperabilità; che la definizione della necessità di utilizzare determinati campi dell'UMF per particolari scambi può contribuire al miglioramento della qualità dei dati in tutti i sistemi in cui sono scambiati i messaggi; che dovrebbe altresì essere incoraggiato l'utilizzo di questo formato comune dei messaggi da parte di Europol e Interpol;

BW.  considerando che eu-LISA dovrebbe istituire meccanismi e procedure automatizzati di controllo della qualità dei dati nonché indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per i dati archiviati nei sistemi d'informazione; che l'obiettivo sarebbe di consentire ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie;

Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri e al loro interno

BX.  considerando che gli ostacoli a una cooperazione più fluida derivano spesso da difficoltà organizzative e giuridiche tra le diverse strutture nazionali, regionali e locali all'interno degli stessi Stati membri come ad esempio: sovrapposizione di competenze e insufficiente delimitazione dei mandati; esitazione a condividere informazioni in quanto ciò potrebbe determinare la perdita di responsabilità o di importanti flussi di informazioni; ostacoli giuridici in merito alla condivisione delle informazioni tra diverse autorità; servizi costretti a competere gli uni con gli altri per le risorse; e ostacoli tecnici allo scambio di informazioni;

BY.  considerando che il principio della proprietà dei dati è fondamentale per garantire la fiducia delle autorità antiterrorismo nella condivisione delle informazioni attraverso le banche dati dell'UE tra gli Stati membri e con Europol;

BZ.  considerando che mescolare informazioni di intelligence e informazioni delle attività di contrasto comporta importanti questioni giuridiche e rischi dovuti alle diverse norme in materia di responsabilità che si applicano a entrambi i tipi di informazioni, ivi compresi i rischi per il diritto fondamentale degli indiziati a un giudice imparziale qualora le informazioni di intelligence siano utilizzate come prova nei procedimenti giudiziari; che è necessario istituire un quadro giuridico per lo scambio di informazioni tra le autorità di intelligence e le autorità di contrasto, soprattutto perché l'intelligence spesso riguarda informazioni sulle persone che non sono ancora indiziate nel quadro di indagini penali, ma che potrebbero appartenere a reti terroristiche o potrebbero essere combattenti terroristi stranieri di ritorno; che, tuttavia, ciò non deve comportare alcun abbassamento degli standard giuridici;

CA.  considerando che i servizi di polizia e di intelligence ricevono, trattano e trasmettono informazioni classificate e altre che non lo sono, il che presuppone regimi differenziati in ciascuna fase di utilizzo di tali informazioni; che, allo stesso modo, è opportuno distinguere tra informazione utilizzata come intelligence, vale a dire trattata da professionisti per un obiettivo specifico, e regolare informazione; che è opportuno, infine, distinguere almeno l'informazione criminale, che si riferisce a un caso di polizia giudiziaria, dall'informazione di sicurezza, che è trattata nel quadro amministrativo;

CB.  considerando che è opportuno attribuire alle informazioni di intelligence un livello particolare, persino superiore, di protezione rispetto alle informazioni di polizia a causa dei diversi metodi di lavoro, ad esempio la raccolta di informazioni riservate da fonti e informatori, che devono essere tenuti anonimi, nonché dei diversi obiettivi che richiedono maggiore sensibilità;

CC.  considerando che una possibile soluzione potrebbe essere altresì costituita dalla creazione di centri o unità antiterrorismo all'interno del territorio nazionale; che tali centri consentono ai rappresentanti dei vari servizi di comunicare tra di loro su base regolare e di discutere del modo migliore per cooperare e scambiarsi informazioni; che ciò contribuisce a creare fiducia tra i servizi e a promuovere una migliore comprensione dei metodi di lavoro e delle sfide di ciascuno;

CD.  considerando che i servizi di sicurezza tendono a cooperare e scambiarsi informazioni a livello bilaterale o multilaterale – segnatamente attraverso il Gruppo antiterrorismo (CTG) e con gli organismi dell'UE tramite l'INTCEN dell'UE – condividendo intelligence strategica; che è necessario trovare una soluzione pratica per colmare i divari che separano i binari paralleli della comunità delle autorità di contrasto e della comunità di intelligence, identificando ad esempio specifici settori di cooperazione, onde permettere una cooperazione più efficace, tenendoli comunque ancora separati;

CE.  considerando che è possibile incrementare l'efficacia in termini di utilizzo delle strutture del Gruppo antiterrorismo (CTG) e del Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN dell'UE) per lo scambio di informazioni;

CF.  considerando che le agenzie di sicurezza e di intelligence civili e militari degli Stati membri condividono sistematicamente i loro dati di intelligence, ivi compresi quelli legati al terrorismo, con il Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN dell'UE) in seno al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che fornisce analisi di intelligence, allarme rapido e sensibilizzazione situazionale ai vari organismi decisionali dell'UE;

CG.  considerando che la comunicazione delle informazioni a seguito di un riscontro positivo unicamente all'ufficio SIRENE dello Stato membro che effettua la segnalazione a norma dell'articolo 36 e non ad altri Stati membri è talvolta insufficiente per seguire gli spostamenti dei soggetti legati al terrorismo o per completare le informazioni pertinenti in relazione a tali soggetti; che l'allarme rapido di altri Stati membri che possano essere interessati potrebbe essere necessario, ad esempio, nei casi in cui la persona non sia rientrata direttamente allo Stato membro di origine o sia stata accompagnata da cittadini di un altro Stato membro o di altri Stati membri in relazione ai quali non era stata effettuata alcuna segnalazione poiché ancora ignoti alle autorità competenti di tali Stati;

CH.  considerando che il governo britannico ha notificato all'UE l'intenzione di recedere il 29 marzo 2019; che ha tuttavia espresso il desiderio di proseguire la cooperazione con l'UE nel settore della sicurezza e della lotta al terrorismo; che l'UE e il Regno Unito sono fortemente interdipendenti nel settore della sicurezza e della lotta al terrorismo, e che il Regno Unito partecipa a numerosi strumenti giuridici fondamentali dell'UE nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e ha accesso a numerosi sistemi e banche dati dell'UE per lo scambio di informazioni; che sarebbe opportuno trovare accordi con l'UE per quanto riguarda tutti i procedimenti pendenti; che qualsiasi accordo futuro dovrebbe cercare di prevedere che il Regno Unito e l'UE possano essere in grado di continuare a condividere, raccogliere e analizzare informazioni essenziali nella lotta contro le forme gravi di criminalità; che l'accordo di recesso dovrebbe garantire un regime di transizione agevole ed evitare, per quanto possibile, divari od ostacoli operativi che riducano la capacità dell'Unione europea di combattere efficacemente la criminalità organizzata e il terrorismo;

Cooperazione e scambio di informazioni con le agenzie dell'UE

CI.  considerando che è fondamentale una cooperazione efficiente e sistematica tra gli Stati membri e le agenzie dell'UE, conformemente ai loro mandati giuridici, nonché tra le agenzie incaricate della lotta al terrorismo, in particolare la cooperazione tra Europol ed Eurojust al fine di sostenere gli sforzi per accertare e prevenire efficacemente un attacco terroristico, nonché indagare su quest'ultimo e perseguirne i responsabili; che Eurojust ha nominato un procuratore specializzato per la lotta al terrorismo per creare un collegamento con l'ECTC presso Europol in modo da incrementare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le due agenzie;

CJ.  considerando che lo scambio di informazioni tra agenzie dell'UE non è ideale a causa dell'uso di diversi mezzi di comunicazione protetti; che l'istituzione di un mezzo di comunicazione interistituzionale protetto potrebbe facilitare e migliorare lo scambio di informazioni tra agenzie come EU INTCENT, Europol e Frontex;

CK.  considerando che i funzionari antiterrorismo di collegamento designati possono apportare un valore aggiunto sia al lavoro delle agenzie che ai propri Stati membri;

CL.  considerando che sussistono differenze negli Stati membri per quanto riguarda il numero di autorità competenti che possono consultare le banche dati di Europol o essere in contatto con tale agenzia senza l'intermediazione dei funzionari di collegamento nazionali; che alcuni Stati membri non dispongono di reti nazionali di comunicazione con la polizia sicure e soggette a restrizioni, cosa che impedisce alle loro autorità competenti un accesso decentrato, in particolare alla piattaforma sicura per lo scambio di informazioni CT-SIENA;

CM.  considerando che vari strumenti dell'UE, come la decisione 2005/671/GAI, la direttiva sulla lotta contro il terrorismo e il regolamento Europol, impegnano gli Stati membri a condividere informazioni sul terrorismo con le agenzie competenti; che una maggiore condivisione delle informazioni con Europol ed Eurojust su base regolare e in maniera tempestiva e sistematica, ivi comprese informazioni contestuali, in linea con i loro mandati giuridici, agevola il loro lavoro nell'individuazione di legami tra i casi e nella definizione di una panoramica delle sfide e delle migliori pratiche relative alle indagini, alle azioni penali e alle condanne per i reati di terrorismo; che, nel quadro della decisione 2005/671/GAI, gli Stati membri non scambiano ancora spontaneamente le informazioni pertinenti con altri Stati membri quando dette informazioni potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo; che le informazioni condivise con Eurojust sono aumentate negli anni scorsi, ma persistono differenze tra gli Stati membri in relazione all'entità, al tipo e all'ambito di applicazione delle informazioni condivise, che potrebbero comportare una frammentazione delle informazioni disponibili;

CN.  considerando che la CEPOL contribuisce notevolmente alla formazione in materia di lotta al terrorismo dei funzionari addetti all'attività di contrasto degli Stati membri e nei paesi terzi prioritari;

Riconoscimento reciproco e assistenza giudiziaria reciproca

CO.  considerando che i meccanismi di assistenza giudiziaria reciproca sono progressivamente sostituiti da strumenti di riconoscimento reciproco in quanto questi ultimi contribuiscono a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti all'interno dell'UE accelerando e razionalizzando le procedure; che la decisione relativa al mandato d'arresto europeo (MAE) e la direttiva sull'ordine europeo d'indagine (OEI) rappresentano esempi di strumenti di riconoscimento reciproco considerati utili dagli operatori della giustizia;

CP.  considerando che il principio del riconoscimento reciproco, da un lato, dipende dall'esistenza di un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri e, dall'altro, contribuisce ad accrescere la fiducia reciproca, consentendo alle autorità di diversi Stati membri di collaborare in maniera efficiente nella lotta al terrorismo;

CQ.  considerando che le squadre investigative comuni (SIC) agevolano il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi aventi una dimensione transfrontaliera e consentono lo scambio di informazioni/elementi di prova in tempo reale; che i benefici pratici derivanti dall'utilizzo delle SIC comprendono un migliore scambio di informazioni e di migliori pratiche, una raccolta rafforzata di elementi di prova e il riconoscimento reciproco delle azioni effettuate dalle parti; che le SIC richiedono finanziamenti adeguati per operare in maniera efficace;

CR.  considerando la necessità della stretta cooperazione dei prestatori di servizi online (PSO) per quanto riguarda la protezione e l'ottenimento di prove elettroniche su richiesta dell'autorità di contrasto responsabile e sulla base di un debito procedimento giuridico, vista la loro importanza per le indagini sui reati di terrorismo;

CS.  considerando che lo spazio Schengen senza frontiere interne, una conquista fondamentale dell'Unione, è sostenibile soltanto se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne, se cessano gli attraversamenti irregolari di tali frontiere e si adottano misure di sicurezza interna per far fronte al rischio di reati gravi; che sono state adottate numerose proposte per rafforzare i controlli di sicurezza alle frontiere esterne; che alcuni Stati membri hanno chiesto maggiore flessibilità per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne in caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, come proposto dalla Commissione;

CT.  considerando che dal 7 aprile 2017 il nuovo regolamento (UE) 2017/458[9] che modifica il codice frontiere Schengen è entrato in vigore in particolare in risposta all'aggravarsi della minaccia terroristica, al fine di prevedere verifiche sistematiche riguardanti tutte le persone che attraversano le frontiere esterne, ivi compresi i soggetti che godono del diritto di libera circolazione, mediante confronto nelle banche dati pertinenti;

CU.  considerando la mancata attuazione di determinati aspetti del controllo alle frontiere, quali la consultazione sistematica delle banche dati durante le verifiche di frontiera e l'accurata verifica delle condizioni d'ingresso richieste;

CV.  considerando che l'attentato sventato sul treno Thalys del 21 agosto 2015, gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 e quelli di Bruxelles del 22 marzo 2016 hanno dimostrato che, in un numero limitato di casi, i terroristi hanno approfittato delle lacune presenti nelle politiche di gestione delle frontiere dell'UE e di diversi Stati membri, che non erano pronti per un afflusso massiccio; che le autorità di contrasto hanno segnalato che almeno otto degli autori di tali attentati sono entrati nell'UE tramite flussi irregolari nel luglio, agosto e ottobre 2015; che, in altri casi, i futuri autori di attentati sono rimasti negli Stati membri nonostante ne fosse previsto l'allontanamento o il rimpatrio; che ciò dimostra la presenza di determinate carenze nelle politiche di gestione delle frontiere dell'UE e nella loro attuazione a livello degli Stati membri;

CW.  considerando che le conclusioni del Consiglio 10152/17 raccomandano agli Stati membri di effettuare verifiche, nel far fronte ai migranti irregolari, se del caso, a livello nazionale nelle banche dati alimentate e usate dalle autorità competenti e nel sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) nazionale, a livello europeo e internazionale nelle banche dati del SIS, di Europol, del VIS, di Eurodac e di Interpol (rete I-24/7) e, in particolare, relativamente ai dati nominali, ai documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD), ai combattenti terroristi stranieri e ai documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN);

CX.  considerando che, sulla base dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1168/2011 e del parere positivo del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è consentito trattare i dati personali; che, tuttavia, Frontex incontra al momento difficoltà nel monitoraggio del terrorismo a causa del breve periodo di conservazione dei dati personali istituito dal regolamento (UE) 2016/1624 che è limitato a 90 giorni; che tra Eurojust e Frontex vi è solo un protocollo d'intesa che comprende lo scambio di informazioni generali, strategiche e tecniche ma non lo scambio di informazioni personali; che è necessario un quadro giuridico specifico che consenta a Frontex di trattare i dati personali al fine di espletare i suoi compiti;

CY.  considerando la necessità che anche i funzionari di Frontex accedano alle banche dati di Eurodac, del SIS, dell'EES e del VIS ai valichi di frontiera per effettuare i controlli;

CZ.  considerando che non esistono al momento norme minime né disposizioni comuni per la sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;

DA.  considerando che tre quarti dei documenti fraudolenti rilevati alle frontiere esterne e nell'UE imitano i documenti di identità rilasciati dagli Stati membri e dai paesi associati allo spazio Schengen; che le carte d'identità nazionali con un minore livello di sicurezza rientrano tra i documenti falsi rilevati con maggiore frequenza;

DB.  considerando alcuni Stati membri non impongono alle compagnie aeree sul loro territorio di effettuare controlli di conformità sui dati personali dei passeggeri presenti sul loro biglietto e sulla loro carta d'identità o sul loro passaporto, il che rende difficile accertare se l'identità fornita corrisponda alla reale identità della persona; che ciò è di fondamentale importanza per i voli intra-UE; che, tuttavia, idonei controlli di identità e l'autenticazione dei documenti di viaggio dovrebbero restare di competenza delle autorità di polizia;

DC.  considerando che le prove sul campo di battaglia sono spesso essenziali per individuare i potenziali combattenti terroristi stranieri e le potenziali vittime e devono essere incluse nelle pertinenti banche dati al fine di raggiungere le guardie di frontiera in tempo reale ed essere condivise con gli inquirenti e i magistrati per indagini e azioni penali;

DD.  considerando che la missione navale della PSDC, EUNAVFOR MED, (nota come operazione SOPHIA) dispone di capacità tecniche e umane per contribuire alla lotta al terrorismo; che, qualora debba efficacemente contribuire a tale iniziativa, il mandato della suddetta operazione deve essere modificato in modo da comprendere, in particolare, la lotta al terrorismo consentendole di operare nelle acque nazionali di tutti gli Stati membri del Mare Mediterraneo e nelle acque nazionali di altri Stati costieri, per i quali dovrebbero essere richiesti accordi bilaterali o un mandato del Consiglio di sicurezza;

Finanziamento del terrorismo

DE.  considerando che diversi Stati membri non hanno ratificato a tutt'oggi la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 16 maggio 2005, altresì nota come "Convenzione di Varsavia", che costituisce la convenzione internazionale più completa sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo; che la confisca dei proventi generati da attività criminali rappresenta uno strumento estremamente efficiente di lotta alla criminalità e al terrorismo, poiché priva i criminali dei proventi delle loro attività illegali e impedisce ai terroristi di organizzare un attentato; che il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) fissa le norme internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e individua le giurisdizioni con misure inefficaci di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

DF.  considerando che l'Unione europea ha adottato due strumenti legislativi per attuare le raccomandazioni del GAFI, in particolare la 4ª e la 5ª direttiva in materia di lotta contro il riciclaggio (AML), al fine di colmare le lacune individuate alla luce degli attentati terroristici; che sebbene gli Stati membri abbiano dovuto fino al 26 giugno 2017 per recepire la direttiva AML nel proprio ordinamento nazionale, non tutti lo hanno fatto; che diversi Stati membri continuano a consentire l'anonimato dei titolari effettivi finali di trust, fondazioni e società registrate e delle azioni al portatore che agevolano l'occultamento dell'origine e della destinazione dei flussi finanziari e la titolarità delle attività economiche che offrono una copertura al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata; che la 5ª direttiva AML rafforzerà la trasparenza su tali questioni;

DG.  considerando che la commissione d'inchiesta del Parlamento europeo incaricata di indagare sulle denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale (PANA) ha verificato come gli evasori fiscali facciano affidamento sull'aiuto attivo degli intermediari specializzati, che apparentemente assolvono agli obblighi giuridici del caso;

DH.  considerando che nel luglio 2017 alla Commissione e a Europol è stato concesso lo status di osservatore nel Gruppo Egmont, un organo internazionale costituito da 156 unità di informazione finanziaria (UIF), con l'obiettivo di aumentare la cooperazione non solo tra le UIF, ma anche tra altre autorità competenti;

DI.  considerando che l'abuso e l'uso improprio della raccolta di fondi sui social media, il finanziamento tramite organizzazioni di beneficenza e senza scopo di lucro, i trasferimenti elettronici di importi esigui e le carte prepagate rientrano tra i metodi di finanziamento di Daesh e di altre organizzazioni terroristiche; che le piattaforme di microcredito sono utilizzate per agevolare tutte le tipologie indicate;

DJ.  considerando che, unitamente a metodi tradizionali di finanziamento del terrorismo come donazioni private, estorsioni, rapimento a scopo di riscatto, abuso e uso improprio delle organizzazioni senza scopo di lucro, sistemi di rimesse formali e informali, utilizzo di proventi delle attività criminali e trasferimenti di contanti o di fondi attraverso le banche, i recenti attentati terroristici hanno dimostrato che anche i metodi di finanziamento emergenti tramite modalità di pagamento elettroniche e online, quali le valute virtuali o le carte prepagate anonime, nonché i sistemi informali di trasferimento di valori, rischiano di essere utilizzati impropriamente dalle organizzazioni terroristiche per finanziare le loro attività; che l'anonimato di alcune criptovalute ne comporta un maggiore impiego per attività illegittime; che il loro utilizzo da parte dei gruppi della criminalità organizzata per finanziare attività criminali e il terrorismo e riciclare proventi di attività criminali si è intensificato nel corso degli ultimi anni; che Europol ha collaborato con le autorità nazionali nel sopprimere varie operazioni criminali concernenti la negoziazione in criptovalute;

DK.  considerando che in determinati paesi con sistemi bancari meno sviluppati l'utilizzo prevalente di servizi bancari mobili rende spesso difficile individuare i beneficiare dei trasferimenti in denaro; che tali trasferimenti di fondi mediante operazioni bancarie telematiche presentano rischi elevati di finanziamento del terrorismo e che, per contro, occorre abilitare in relativi servizi ai fini della tracciabilità di determinati finanziatori del terrorismo senza scontrarsi con il segreto bancario nella stragrande maggioranza dei casi; che anche l'utilizzo e il trasferimento di fondi mediante sistemi alternativi di rimesse presentano un rischio di finanziamento del terrorismo;

DL.  considerando che la cooperazione e lo scambio di informazioni tra soggetti obbligati, UIF e autorità competenti sono fondamentali per la lotta efficace al finanziamento del terrorismo; che nello svolgimento dei propri compiti le UIF dovrebbero poter accedere alle informazioni ed essere in grado di scambiarle, anche grazie a un'opportuna cooperazione con le autorità di contrasto; che è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle UIF, invitando gli Stati membri a precisarne le competenze e la cooperazione reciproca;

DM.  considerando che il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) rappresenta uno strumento utile per il finanziamento della lotta al terrorismo; che tale programma non consente di seguire le attività di finanziamento del terrorismo mediante le transazioni SEPA, il che comporta notevoli lacune informative; che un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTS) complementare all'accordo esistente sul TFTP rafforzerebbe la capacità dell'UE di prevenire gli attentati terroristici e di indagare sui medesimi fornendo importanti informazioni supplementari sulle attività di finanziamento del terrorismo e sarebbe più efficiente ed efficace rispetto alla ricerca di informazioni finanziarie relative alle transazioni sospette attraverso informazioni bilaterali o multilaterali e/o richieste di assistenza giudiziaria; che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'istituzione di questo sistema, in particolare nella sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche[10];

Protezione delle infrastrutture critiche

DN.  considerando che gli incidenti correlati alle infrastrutture critiche, in particolare quelle connesse ad attacchi o tentati attacchi terroristici, possono avere gravi ripercussioni transfrontaliere per la sicurezza dei cittadini e degli Stati europei;

DO.  considerando che i servizi sono erogati attraverso sistemi sempre più complessi e che ciò rende obsoleto l'attuale approccio settoriale alle infrastrutture critiche europee (ICE);

DP.  considerando che gli attacchi informatici contro i servizi elettronici o i sistemi interconnessi sono un elemento fondamentale delle minacce ibride; che un crescente numero di attacchi informatici ha, o può avere, effetti fisici sulle infrastrutture critiche e gli utenti delle stesse; che occorre migliorare il grado di preparazione per contrastare le minacce del terrorismo informatico;

DQ.  considerando che la valutazione globale da parte della Commissione della politica di sicurezza dell'UE e lo studio di valutazione della direttiva 2008/114/CE indicano che: è probabile che la minaccia alle infrastrutture critiche continui ad crescere, che è necessario rafforzare le capacità di preparazione e risposta e rivedere la direttiva 2008/114/CE e che vi è un interesse a prendere di mira le infrastrutture di trasporto; che occorre un quadro migliore per potenziare la sicurezza ferroviaria e affrontare la questione della protezione delle zone pubbliche delle infrastrutture di trasporto, quali aeroporti, porti e strutture per il trasporto marittimo, nonché stazioni ferroviarie e impianti per la produzione di energia, con particolare attenzione alle centrali elettronucleari;

DR.  considerando che eventuali attacchi a infrastrutture critiche potrebbero avere conseguenze catastrofiche; che gli Stati membri devono garantire una protezione adeguata e impeccabile di tali impianti;

DS.  considerando che la segnalazione degli incidenti è essenziale nell'individuare le carenze, nel migliorare l'efficacia delle misure esistenti, nel valutare le prestazioni delle infrastrutture critiche durante un evento destabilizzante, nel sensibilizzare in merito alla necessità di rivedere i piani di sicurezza esistenti e nel rilevare l'emergere di nuove minacce;

DT.  considerando che gli Stati membri devono organizzare più esercitazioni in materia di risposta alle crisi, anche nei paesi terzi che chiedono la loro cooperazione e un potenziamento delle loro capacità;

DU.  considerando che la protezione e la messa in sicurezza delle infrastrutture critiche e degli obiettivi non strategici richiede una stretta collaborazione pubblico-privato, anche in ambito informatico;

DV.  considerando che i servizi di sicurezza privati svolgono un ruolo nel garantire catene di sicurezza resilienti e che gli appalti pubblici dei loro servizi dovrebbero pertanto essere soggetti a specifici criteri di qualità, per quanto riguarda aspetti come la formazione, il vaglio e il controllo del personale, il controllo della qualità e la garanzia della conformità, nonché l'attuazione degli sviluppi tecnologici e la gestione dei contratti;

DW.  considerando che, a seguito della valutazione del 2012 della direttiva 2008/114/CE, la Commissione ha avviato una fase pilota che coinvolge quattro infrastrutture critiche aventi una dimensione europea (Eurocontrol, Galileo, la rete elettrica e la rete di trasporto del gas);

DX.  considerando che la Commissione, nella sua comunicazione sul nuovo quadro finanziario pluriennale, propone di aumentare in maniera significativa il finanziamento dell'UE per la sicurezza e la difesa, ivi compresa la sicurezza interna dell'UE;

DY.  considerando che vari attentati terroristici nell'UE sono stati perpetrati da persone note alle autorità; che le società di autonoleggio non sono in grado di scambiare informazioni, quali i dati delle prenotazioni, con i servizi di contrasto a fini di controlli incrociati degli elenchi di controllo ufficiali e delle banche dati della polizia;

Precursori di esplosivi

DZ.  considerando che nel 2015 e nel 2016 sono stati utilizzati esplosivi nel 40 % degli attentati terroristici commessi nell'UE[11];

EA.  considerando che l'esplosivo utilizzato nella maggior parte degli attentati era il perossido di acetone (TATP)[12], un esplosivo artigianale che continua a essere quello preferito dei terroristi; che il TATP può essere fabbricato in maniera piuttosto semplice utilizzando solo alcune sostanze; che molte fabbriche e strutture civili che utilizzano tali sostanze continuano a essere accessibili per i criminali, tra cui terroristi, poiché non è stata applicata da parte degli Stati membri alcuna misura esecutiva di controllo, nonostante il piano d'azione CBRN dell'UE;

EB.  considerando che, nonostante il regolamento (UE) n. 98/2013, alcuni terroristi ottengono ancora precursori di esplosivi, in particolare per il TATP; che è tuttora possibile acquistare le sostanze di cui all'allegato I; che il regolamento (UE) n. 98/2013 prevede restrizioni e controlli insufficienti, richiedendo ad esempio la semplice registrazione di operazioni; che garantire controlli più rigorosi è una priorità chiave;

EC.  considerando che i principali problemi di attuazione includono l'ignoranza della legislazione vigente nell'intera catena di approvvigionamento in ragione dell'elevato numero di operatori economici (dettaglianti di prodotti per la casa) e l'applicazione delle restrizioni alle vendite online, alle importazioni e agli spostamenti all'interno dell'Unione;

ED.  considerando che la proposta di regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2018)0209), presentata dalla Commissione il 17 aprile 2018, prevede norme più rigorose e maggiormente armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e assicurare la segnalazione appropriata di transazioni sospette lungo tutta la catena di approvvigionamento;

EE.  considerando che sui mercati online le sostanze chimiche possono essere individuate in base al loro nome scritto, alla loro formula o al loro numero di identificazione CAS (Chemical Abstracts Service), sebbene in molti casi siano elencate solo con il loro nome generico; che esistono così tante variazioni dei nomi che sarebbe più semplice individuare gli elenchi per le sostanze specifiche se fosse richiesto anche l'inserimento di un numero CAS consultabile;

EF.  considerando che il regolamento riguarda solo le vendite ai privati e non agli utilizzatori professionali, che non sono definiti dal regolamento; che i criteri per la definizione di un utilizzatore professionale variano nel mercato interno;

EG.  considerando che, in base alla valutazione d'impatto del 17 aprile 2018 (SWD(2018)0104) e alla relativa proposta di regolamento (COM(2018)0209), occorre ampliare l'ambito della formazione delle autorità doganali per quanto riguarda il riconoscimento di esplosivi e precursori di esplosivi mentre espletano i loro compiti alle frontiere esterne.

Armi illecite

EH.  considerando che l'accesso alle armi da fuoco e alle componenti di ordigni esplosivi svolge un ruolo cruciale per consentire gli attentati terroristici; che nell'UE gruppi di estremisti violenti devono spesso rivolgersi a reti criminali per acquistare armamenti; che, secondo la relazione Te-Sat 2018 di Europol, le armi da fuoco sono state utilizzate nel 41 % di tutti gli attentati, in lieve aumento rispetto al 2016 (38 %)[13];

EI.  considerando che negli ultimi anni si è osservato un aumento delle armi a salve convertite e delle armi da fuoco riattivate; che vari attentati recenti sono stati effettuati altresì con diversi tipi di coltelli;

EJ.  considerando che anche il nesso tra criminalità e terrore agevola maggiormente l'accesso dei terroristi alle armi da fuoco;

EK.  considerando che nelle conclusioni del Consiglio dell'8 ottobre 2015 si invitano gli Stati membri a fornire sistematicamente informazioni pertinenti a Interpol ed Europol;

Dimensione esterna

EL.  considerando che diverse regioni del vicinato dell'UE, quali il MENA e anche i Balcani, si trovano confrontati a sfide importanti come quelle relative ai combattenti terroristi stranieri e alla gestione dei rimpatriati, nonché alle cellule radicali interne;

EM.  considerando che i Balcani restano una regione fondamentale per la stabilità europea; che le sfide relative al terrorismo e all'estremismo islamico costituiscono un contesto regionale già indebolito dalla polarizzazione etnica, politica e sociale nonché dalle reti criminali; che i paesi della regione sono già stati bersagli del terrorismo (gli attentati sono stati prevenuti) e sono già utilizzati come paesi di transito di persone e armi;

EN.  considerando che tutti i paesi del MENA hanno già dovuto affrontare gravi atti terroristici e restano obiettivi primari; che è probabile che tali paesi, oltre a situazioni sociali ed economiche critiche, si trovino confrontati a molteplici sfide legate al ritorno dei combattenti terroristi stranieri di Daesh e Al-Qaeda, visto l'elevato numero di jihadisti provenienti da tale regione; che lo scambio di informazioni e solidi partenariati con tali paesi terzi chiave grazie a un approccio coordinato dell'UE, offrendo cooperazione e assistenza sotto forma di sviluppo di capacità, consentono di sventare attentati e smantellare le reti terroristiche;

EO.  considerando che anche regioni come quelle del MENA, del Sahel, del Corno d'Africa, dell'Africa occidentale, del Golfo e dell'Asia centrale, sono confrontate allo sviluppo di reti terroristiche legate a Daesh e ad Al-Qaeda; che l'estremismo religioso e la violenza settaria che beneficia di finanziamenti sono una fonte di preoccupazione, dal momento che permettono alle reti terroristiche di diffondersi, di agire in sinergia con altre imprese criminali e operare in tali regioni puntando all'Europa e agli interessi europei;

EP.  considerando che è importante che l'Unione europea mantenga una forte cooperazione con i paesi terzi partner nella lotta al terrorismo; che è necessario mantenere il dialogo sulle misure e le azioni intraprese per contrastare il terrorismo e il suo finanziamento e prevenire la radicalizzazione, in particolare con i paesi del Golfo; che la cooperazione interparlamentare con questi importanti paesi terzi è uno degli strumenti da rafforzare;

EQ.  considerando che l'UE coopera con i paesi terzi nell'ambito della lotta contro il terrorismo in vari modi; che numerosi strumenti dell'UE possono essere utilizzati per finanziare programmi di lotta al terrorismo all'estero; che l'UE ha mobilitato una rete di esperti antiterrorismo in seno alle delegazioni dell'UE; che le agenzie dell'UE come Europol, Eurojust e CEPOL cooperano anche con i paesi terzi nell'ambito della lotta contro il terrorismo, ad esempio attraverso accordi strategici e operativi;

ER.  considerando che esiste un sistema di sanzioni dell'UE in materia di lotta al terrorismo che prevede tre tipi di misure ed è attuato dal SEAE; che questo sistema è incompleto e sottoutilizzato a causa di vincoli procedurali e riluttanza da parte degli Stati membri;

ES.  considerando che le conclusioni del Consiglio sull'azione esterna dell'UE relativa alla lotta al terrorismo, adottate il 19 giugno 2017, rammentano il ruolo svolto dalle missioni e operazioni in ambito PSDC nel combattere il terrorismo attraverso il potenziamento della sicurezza, della stabilità, del controllo di frontiera e della riforma del settore della sicurezza, nonché nel rafforzare le capacità antiterrorismo e la condivisione delle informazioni;

Vittime del terrorismo

ET.  considerando che troppe persone sono state vittime dirette del terrorismo nell'UE, lasciando migliaia di famiglie con disturbi post-traumatici che incidono sul loro benessere a lungo termine; che mancano cifre armonizzate sull'entità esatta delle vittime; che prima del 2001 la maggior parte delle vittime del terrorismo era attribuibile principalmente all'IRA e all'ETA, mentre da allora la vasta maggioranza delle morti è dovuta ad azioni terroristiche organizzate o ispirate da Al-Qaeda e Daesh;

EU.  considerando che le morti causate dagli attentati terroristici distruggono le famiglie e che molti dei feriti sopravvissuti agli attentati terroristici soffrono di disabilità, sfiguramenti e perdita di arti e problemi psicologici che cambiano la vita e che la loro tragedia incide pesantemente sui parenti stretti e sulla collettività, mentre troppo spesso, una volta esauritasi l'attenzione dei media, le necessità a lungo termine delle vittime sono trascurate; che la sindrome da stress post-traumatico rappresenta un grave problema di salute pubblica in Europa; che non esiste una diagnosi europea completa dell'impatto del terrorismo sulla salute mentale della popolazione a seguito dei vari attentati;

EV.  considerando che le vittime del terrorismo hanno uno status specifico e che il rispetto delle loro esigenze non è solo un obbligo giuridico a norma del diritto internazionale, nazionale e dell'UE, ma anche una responsabilità per le nostre società nel complesso; che le vittime dei recenti attacchi verificatisi nell'UE provenivano da un elevato numero di vari Stati membri;

EW.  considerando che a livello europeo non esiste uno statuto giuridico definito per le vittime del terrorismo ai fini dell'accesso ai servizi di pubblica utilità o ai diritti di indennizzo; che le vittime dei recenti attentati terroristici in Europa non hanno ancora trovato giustizia, né dispongono di un trattamento adeguato, di servizi di sostegno o di assistenza finanziaria; che le vittime del terrorismo sono a rischio di vittimizzazione secondaria cui sono soggette non solo nei procedimenti giudiziari, ma anche nelle molteplici interazioni con altri soggetti statali e non statali;

EX.  considerando che vi sono ancora discrepanze nel modo in cui le disposizioni contemplate nella direttiva 2012/29/UE sono state tradotte in procedure a livello nazionale; che la Commissione non ha ancora fornito la sua relazione sull'attuazione di detta direttiva; che il 30 maggio 2018 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'attuazione di detta direttiva[14];

EY.  considerando che il risarcimento alle vittime del terrorismo funge sia da forma di riconoscimento da parte della società del danno causato dall'attentato sia quale strumento di sostegno finanziario e restituzione; che i livelli di risarcimento e le procedure variano considerevolmente tra gli Stati membri, il che aggrava la percezione di ingiustizia da parte delle vittime e la loro sofferenza;

EZ.  considerando che è necessario creare sistemi di sostegno tali da garantire che si tenga conto in maniera continua e sistematica anche delle vittime transfrontaliere e che queste ricevano assistenza nel loro paese, pur rimanendo in contatto con chi presta assistenza nel paese in cui ha avuto luogo l'attentato;

FA.  considerando che Eurojust ha agevolato l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca per il coordinamento e la concessione di assistenza nell'esercizio dei diritti delle vittime del terrorismo, i diversi diritti e ruoli delle vittime straniere nei rispettivi sistemi giuridici nazionali;

FB.  considerando che le imprese, tra cui le PMI, possono altresì subire danni dal terrorismo quali danni alla proprietà e interruzione dell'attività;

FC.  considerando che il Parlamento ha presentato un progetto pilota per istituire un Centro europeo di coordinamento per le vittime del terrorismo riunendo principali esperti operativi, difensori delle vittime e organizzazioni competenti provenienti da tutta Europa al fine di individuare le priorità e le questioni principali per le vittime del terrorismo e prestare sostegno coordinato a livello transfrontaliero;

Diritti fondamentali

FD.  considerando che l'Unione europea deve necessariamente svolgere un ruolo nel promuovere il rispetto dei valori democratici, tra cui lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; che, tuttavia, vi sono opinioni e pratiche religiose e politiche estreme in seno all'UE che sono fondamentalmente contrarie a tali valori;

FE.  considerando che le misure antiterrorismo e la tutela delle libertà non sono obiettivi in contrasto tra loro bensì complementari e si rafforzano reciprocamente; che i diritti fondamentali devono essere garantiti e tutelati per ogni individuo e che tutte le misure in materia di lotta al terrorismo devono incidere il meno possibile sulle popolazioni innocenti e non coinvolte;

FF.  considerando la necessità che le eventuali misure antiterrorismo garantiscano sempre e pienamente tutti i diritti e i principi fondamentali, tra cui quelli relativi alla vita privata e alla protezione dei dati, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché le garanzie procedurali, quali la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e il diritto all'informazione, garantendo il diritto individuale a disporre di mezzi di ricorso efficaci per contestare qualsiasi violazione dei propri diritti fondamentali, tra cui la possibilità di ricorso giudiziario, e il rispetto dell'acquis dell'Unione in materia di diritti procedurali; che tali misure dovrebbero tenere debitamente conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

FG.  considerando la fondamentale importanza che le indagini antiterrorismo rispettino elevati standard di professionalità, in cui tutte le misure applicate siano mirate, proporzionate e necessarie; che le politiche antiterrorismo non devono tradursi in esclusione sociale e stigmatizzazione; che l'Agenzia per i diritti fondamentali potrebbe essere chiamata a emettere un parere sulla legislazione antiterrorismo nell'ambito del suo quadro pluriennale;

FH.  considerando che il personale dei servizi di contrasto e quello giudiziario sono in prima linea nelle operazioni antiterrorismo; che sono molteplici i casi documentati di ufficiali di polizia e giudiziari e le loro famiglie che sono stati particolarmente presi di mira e minacciati da estremisti violenti, culminando in alcuni casi in attacchi fisici violenti fino ad arrivare all'omicidio; che è di assoluta importanza il sostegno politico e pubblico nei confronti del personale dei servizi di contrasto e giudiziario che tutela i diritti fondamentali nelle indagini antiterrorismo mettendo a rischio la vita e l'incolumità personale;

FI.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali vieta la discriminazione fondata sulla disabilità e riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità; che i diritti delle persone con disabilità nell'UE sono altresì tutelati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

Raccomandazioni

Quadro istituzionale

1.  ritiene che, sebbene gli Stati membri continuino ad essere in prima linea per prevenire e reagire alle minacce in virtù dei loro poteri sovrani, sussista la chiara necessità di riconoscere pienamente il ruolo dell'Unione europea e delle misure antiterrorismo adottate nel quadro dell'Unione della sicurezza per assisterli, coordinare e condividere le migliori prassi, fornendo soluzioni comuni e apportando valore aggiunto, in modo da consentire loro di contrastare meglio i fenomeni di radicalizzazione, estremismo e terrorismo; ritiene che in uno spazio senza frontiere interne l'azione europea sia cruciale per garantire un elevato livello di sicurezza in tutto il territorio europeo e che rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con l'Unione europea sia fondamentale per rispondere efficacemente alle minacce terroristiche e prevenirle, nonché a proteggere i cittadini; esorta gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad adoperarsi per una cultura strategica comune;

2.  ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano migliorare la loro cooperazione rafforzando gli organismi europei esistenti, le agenzie e i servizi specializzati dell'UE e i canali di cooperazione esistenti tra le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni giudiziarie; ritiene che occorra attribuire risorse supplementari a tali agenzie dell'UE, affinché siano in grado di far fronte al crescente carico di lavoro;

3.  sottolinea l'importanza dello scambio di prassi corrette tra gli Stati membri in seno all'Unione europea, ma anche con i paesi terzi; plaude alle iniziative adottate da alcuni Stati membri, ma anche a livello locale da alcune città o da attori privati, al fine di individuare strumenti efficaci nella lotta contro il terrorismo;

4.  invita il prossimo presidente della Commissione a mantenere un portafoglio indipendente per il commissario per l'Unione della sicurezza;

5.  invita il Consiglio a mantenere la carica di coordinatore antiterrorismo dell'UE; ritiene che tale coordinatore debba continuare a svolgere un ruolo proattivo nel rafforzare la risposta dell'UE nella lotta al terrorismo; chiede che ne sia chiarito lo status e il ruolo quale nesso tra le istituzioni competenti dell'UE e le agenzie degli Stati membri;

6.  ritiene che la libertà, la sicurezza e la giustizia siano tre aspetti che non possono essere analizzati separatamente; ritiene che il rispetto dei diritti fondamentali debba essere una parte essenziale di tutte le iniziative legislative in materia di terrorismo; chiede che le competenze della commissione parlamentare LIBE continuino a includere la lotta contro il terrorismo al fine di garantire la coerenza con gli altri dossier legislativi nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

7.  chiede al Consiglio di ampliare le competenze della Procura europea affinché vi rientri anche la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo;

8.  invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare e sostenere ulteriormente la rete ATLAS di nuclei operativi speciali civili antiterrorismo degli Stati membri dell'UE;

9.  esorta la Commissione a effettuare sistematicamente valutazioni d'impatto e consultazioni con i cittadini e le parti interessate esperte in merito alle proposte legislative future concernenti la lotta al terrorismo;

Minaccia terroristica

10.  invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri verso il conseguimento di maggiore trasparenza e di una comprensione comune dei livelli di minaccia; invita gli Stati membri a trasmettere rapidamente le informazioni sul cambiamento del livello di minaccia e sulla relativa motivazione; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a non limitare la loro visione del terrorismo al solo jihadismo, bensì a restare altrettanto vigili riguardo alle minacce terroristiche ascrivibili ad altre motivazioni quali, ad esempio, quelle cui si fa riferimento nelle relazioni Te-Sat di Europol;

11.  invita la Commissione a promuovere, nei consessi internazionali pertinenti, l'esplicita categorizzazione del terrorismo come "crimine contro l'umanità", di cui all'articolo 7 dello Statuto di Roma che ha condotto alla creazione della Corte penale internazionale;

12.  invita tutti gli Stati membri, in linea con le conclusioni del Consiglio d'Europa[15], a riconoscere che il Daesh ha commesso un genocidio, in particolare contro gli yazidi, le minoranze cristiane e le minoranze musulmane non sunnite, e chiede a tutti gli Stati membri di adottare un'azione tempestiva ed efficace in conformità del loro obbligo a norma della Convenzione sul genocidio del 1948 per prevenire e punire atti di genocidio, nonché la loro responsabilità generale di agire contro i reati nel quadro del diritto internazionale;

13.  invita gli Stati membri e le agenzie dell'UE competenti a monitorare tutti i combattenti terroristi stranieri e a garantire un seguito armonizzato, sotto il profilo giudiziale e di sicurezza, dei rimpatriati identificati in Europa; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri nell'istituzione di sistemi di classificazione allineati al fine di operare una distinzione tra rimpatriati ad alto, medio e basso rischio;

14.  raccomanda agli Stati membri di porre in essere idonee strutture per rispondere ai rimpatri di minori, in particolare per sviluppare uno strumento specializzato di valutazione dei rischi e delle esigenze basato sulle fasi di sviluppo dei bambini e sul loro grado di coinvolgimento in attività criminali all'estero; sottolinea che i programmi di riabilitazione dovrebbero fondarsi su un approccio multidisciplinare che riunisca diverse competenze, tra cui quelle di professionisti esperti, in materia di trauma, estremismo, sviluppo infantile, istruzione e valutazione dei rischi e adattate al contesto locale e nazionale, come pure chiare strutture giuridiche e organizzative per far fronte a tale fenomeno; incoraggia gli Stati membri a collaborare con il Comitato internazionale della Croce Rossa, che gode di un accesso particolare in questo settore ed è in possesso delle relative competenze;

15.  invita la Commissione a rivedere e aggiornare il piano d'azione CBRN e gli Stati membri a istituire o rafforzare e mantenere adeguate misure di "difesa civile" per la preparazione agli attacchi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) assumendo personale qualificato e periodicamente formato, sia a tempo pieno che volontario, nonché adeguate infrastrutture tecniche, tra cui mezzi di risposta quali sistemi mobili specializzati di rilevamento, scorte di medicinali essenziali, assistenza alle vittime e condivisione di prassi eccellenti; sottolinea che tali misure devono essere in linea con una strategia multidisciplinare contenente metodi di coordinamento, procedure di notifica, protocolli standard, piani di evacuazione, sistemi pubblici di allarme e segnalazione degli incidenti; invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare gradualmente dette strategie; invita gli Stati membri a creare o rafforzare laboratori specializzati; chiede alla Commissione, in collaborazione con il Parlamento, di sostenere pertinenti attività di ricerca transfrontaliere; incoraggia una maggiore cooperazione con il Centro di eccellenza della NATO in materia di CBRN, per garantire il trasferimento di prassi eccellenti tra i servizi di pronto intervento negli Stati membri dell'UE e della NATO;

16.  incoraggia gli Stati membri e la Commissione a cooperare con il settore privato al fine di istituire meccanismi che garantiscano una fornitura affidabile, coerente e adeguata di contromisure mediche, ivi compreso l'utilizzo potenziale del meccanismo di aggiudicazione congiunta dell'UE, istituito con decisione 1082/2013/UE, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero[16];

17.  insiste, al fine di agevolare l'accessibilità, sull'aggiornamento e l'estensione del sistema di dati europeo sulle bombe presso Europol al progetto di analisi europeo, che funge da centro di informazione e coordinamento in merito a tutti gli incidenti CBRN in tutta l'UE, da integrare con un gruppo di analisi multidisciplinare dotato di risorse adeguate;

18.  accoglie con favore il piano della Commissione per rafforzare la preparazione e la risposta del CBRN dell'UE attraverso esercitazioni intersettoriali per autorità di contrasto, protezione civile, strutture sanitarie e, se del caso, autorità doganali e di frontiera all'interno degli strumenti finanziari e operativi esistenti, in particolare il meccanismo di protezione civile dell'UE, la CEPOL e il Fondo sicurezza interna - Polizia;

19.  esorta la Commissione e gli Stati membri a fissare norme comuni per le procedure di controllo in istituzioni vulnerabili quali centrali elettriche nucleari o laboratori specializzati;

20.  incoraggia gli Stati membri a utilizzare maggiormente sistemi di rilevamento tecnici delle sostanze CBRN, in particolare in occasione di eventi pubblici su vasta scala, e invita la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, rendere disponibili ulteriori finanziamenti europei per acquisti globali di tali sistemi;

21.  accoglie con favore la creazione in seno al centro europeo antiterrorismo (ECTC) di un polo di conoscenze sul tema del CBRN e sulle relative attività in materia di esplosivi, che sarà associato al centro europeo di formazione alla sicurezza nucleare (EUSECTRA); chiede una procedura standard in cui ogni Stato membro condivida efficacemente le informazioni con il centro di acquisizione delle conoscenze;

22.  accoglie con favore l'approvazione di un regolamento su una normativa comune in materia di sicurezza dell'aviazione civile e il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008[17]; invita la Commissione a tenere conto degli aspetti della sicurezza per le prossime norme delegate e di esecuzione sui droni e sulle operazioni con i droni, ivi comprese valutazioni dei rischi aggiornate periodicamente, registrazione obbligatoria, identificazione elettronica e geo-fencing in tutte le categorie di droni, nonché licenze e formazioni obbligatorie in materia di sicurezza per gli operatori delle missioni di sicurezza e ispezione;

23.  constata osserva che, notoriamente, molte delle persone che svolgono attività terroristiche nell'UE hanno iniziato con reati minori e sono state indottrinate all'estremismo violento mentre erano in carcere; invita gli Stati membri a garantire che i loro sistemi di diritto penale puniscano i criminali in maniera adeguata e consentano di tenere debitamente conto del rischio di recidiva prima di autorizzare la scarcerazione anticipata; sottolinea che il periodo di detenzione dovrebbe permettere la riabilitazione, il reinserimento e la prevenzione della recidiva e non promuovere l'estremismo violento;

24.  sottolinea il costante pericolo di intreccio tra organizzazioni terroristiche e criminalità organizzata, in particolare in riferimento alle capacità logistiche e al traffico di armi che potrebbero consentire attacchi su vasta scala;

25.  prende atto dell'accresciuta minaccia informatica e sottolinea l'importanza di intensificare gli sforzi in materia di sicurezza informatica anche nel settore dall'antiterrorismo;

26.  invita gli Stati membri a dotare di adeguate risorse i rispettivi enti pubblici impegnati in operazioni antiterrorismo, garantendo loro altresì i mezzi tecnici, finanziari, educativi e giuridici necessari a tutelarli dagli estremisti violenti nello svolgimento dei loro compiti;

Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento

Strutture per il contrasto della radicalizzazione

27.  chiede di creare un Centro di eccellenza per la prevenzione della radicalizzazione dell'Unione, che subentri alla RAN, da inserire nella Commissione e dotato di risorse finanziarie e umane adeguate; ritiene che i suoi compiti debbano comprendere il coordinamento e l'agevolazione della cooperazione e dello scambio di conoscenze, di progetti faro e di prassi corrette tra Stati membri, decisori politici, operatori del settore (coinvolgendo le precedenti strutture RAN ed ESCN), nonché l'interazione con leader o comunità religiosi e professori universitari ed esperti, anche in ambito informatico, in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione; sottolinea che tra le sue attività dovrebbe rientrare anche la formazione di diverse categorie di professionisti, tra cui giudici e pubblici ministeri, anche mediante partenariati con i principali paesi terzi strategici; ritiene che tale centro debba stabilire altresì metodologie scientifiche per valutare e misurare l'efficacia dei programmi e di programmi e progetti; in modo che, all'occorrenza, possano essere adeguate le pertinenti politiche;

28.  osserva che la relazione della Corte dei conti europea del 2018 sulla lotta alla radicalizzazione ha rilevato che la Commissione non mantiene una visione d'insieme esaustiva delle misure finanziate dall'UE e che non sono utilizzati indicatori e valori-obiettivo dei fondi dell'UE per misurare la riuscita dell'approccio messa in discussione dagli esperti; invita la Commissione a garantire che siano destinati finanziamenti sufficienti nel quadro del Fondo sicurezza interna per prevenire e contrastare la radicalizzazione, che razionalizzerebbe le risorse attualmente frammentate tra i diversi fondi e programmi e consentirebbe il miglioramento del coordinamento e della visibilità nonché una maggiore efficacia del loro impiego sulla base di criteri che potrebbero essere sviluppati dal Centro di eccellenza per la prevenzione della radicalizzazione;

29.  esorta gli Stati membri ad adottare strategie nazionali e regionali globali per prevenire e contrastare la radicalizzazione, con risorse finanziarie adeguate per le comunità e i partner a livello locale coinvolti nella creazione e nell'attuazione dei programmi basati su tali strategie e chiede un approccio intersettoriale; sottolinea che i migliori risultati sono conseguiti in collaborazione con le comunità locali; sottolinea inoltre che indicatori qualitativi e quantitativi obiettivi che potrebbero essere sviluppati dal Centro di eccellenza per la prevenzione della radicalizzazione potrebbero permettere agli enti locali e regionali di delineare le specificità locali della radicalizzazione e adattare meglio i programmi alla zona specifica;

30.  invita gli Stati membri ad affrontare la radicalizzazione in modo olistico, anche in collaborazione con le amministrazioni locali, e ad integrare gli approcci in materia di sicurezza con strategie di inclusione sociale, integrazione economica e culturale e con politiche e investimenti a lungo termine in servizi pubblici e infrastrutture; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne antidiscriminazione;

31.  sottolinea l'importanza di effettuare una ricerca specifica sul ruolo delle donne in seno a regioni, paesi e comunità mirati per comprendere tale ruolo e individuare i settori in cui le organizzazioni delle donne potrebbero contribuire a creare una maggiore resilienza alla radicalizzazione;

32.  chiede la creazione di un premio europeo per la resilienza, che verrebbe assegnato ogni anno dal Parlamento europeo, eventualmente in stretta consultazione con il Centro di eccellenza per la prevenzione della radicalizzazione, al miglior progetto sociale e culturale a livello locale nell'UE, promuovendo così l'impegno sociale, nel pieno rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani e con l'obiettivo di costruire società resistenti alla radicalizzazione;

33.  invita Eurojust a continuare il suo lavoro di monitoraggio della giurisprudenza degli Stati membri per quanto concerne la radicalizzazione finalizzata al terrorismo, ivi compreso l'utilizzo di alternative all'azione penale e alla detenzione, e a riferire regolarmente nel suo Terrorism Conviction Monitor (TCM) (Panoramica degli sviluppi giudiziari di casi connessi al terrorismo); invita gli Stati membri, a tal fine, a trasmettere a Eurojust tutte le informazioni pertinenti sulle azioni penali e sulle condanne per reati terroristici che interessano o possono interessare due o più Stati membri;

Estremismo religioso

34.  esorta gli Stati membri a garantire la libertà di religione e il diritto di esercitarla liberamente, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, e in questo contesto in particolare anche a incoraggiare e tollerare solo pratiche religiose che siano pienamente conformi ai valori democratici, allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle leggi vigenti negli Stati membri; accoglie con favore le iniziative da parte delle comunità religiose in tutta Europa volte a contrastare le narrazioni pericolose all'interno delle loro comunità; sottolinea la necessità di incoraggiare il dialogo interreligioso e interculturale e la cooperazione con le comunità religiose e le autorità locali per prevenire la radicalizzazione;

35.  invita gli Stati membri a effettuare controlli preventivi dei responsabili religiosi e a inserire sistematicamente nella lista nera caso per caso qualsiasi predicatore d'odio; invita la Commissione a introdurre un elenco di controllo dell'UE per un migliore scambio di informazioni sui responsabili religiosi estremisti entro i limiti consentiti dalla legge; incoraggia gli Stati membri a trovare un'intesa comune e a elaborare orientamenti rispetto ai quali tali responsabili religiosi possano essere sottoposti a controllo;

36.  invita gli Stati membri ad aumentare l'offerta di opportunità di istruzione superiore per i responsabili religiosi nell'UE, con un controllo trasparente e accreditando soltanto di programmi di formazione teologica che rispettino pienamente la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la neutralità e il laicismo democratico dei paesi europei, e revocando le licenze di insegnamento in caso di atti illeciti;

Azioni contro l'incitamento all'odio e i gruppi estremisti

37.  invita gli Stati membri ad attuare la direttiva sulla lotta contro il terrorismo e la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, a norma della quale l'istigazione alla commissione di un atto terroristico o di un reato generato dall'odio è un illecito penale, al fine di escludere i predicatori di odio dall'attività pubblica ricorrendo a tutte le misure giuridiche, ivi compreso il rifiuto del visto o l'espulsione dal territorio dell'UE, e avviare procedimenti giudiziari contro tali predicatori e qualsiasi autore di proselitismo estremista e terrorista;

38.  esorta gli Stati membri a chiudere i luoghi di culto e a vietare le associazioni che non rispettano pienamente la legislazione dell'UE e nazionale applicabile, la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, e che incitano ad atti terroristici, all'odio, alla discriminazione o alla violenza;

39.  invita gli Stati membri a esaminare come garantire che i luoghi di culto, di istruzione e di insegnamento religioso, gli enti di beneficenza, le associazioni e le fondazioni culturali ed enti analoghi forniscano dettagli in merito alla provenienza dei loro fondi e alla relativa assegnazione, tanto all'interno quanto all'esterno dell'UE, e come i dati relativi a tali enti, laddove esistano sospetti o motivi ragionevoli per sospettare legami con gruppi terroristici, possano essere registrati e analizzati dalle autorità competenti conformemente al quadro giuridico e alle norme UE in materia di protezione dei dati; invita gli Stati membri a vietare i finanziamenti provenienti da paesi terzi che si oppongono alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani;

40.   chiede agli Stati membri di intraprendere rapidamente azioni legali per vietare e, per quanto possibile, eliminare nel loro territorio tutta la propaganda stampata e online che incita esplicitamente all'estremismo violento e ad atti terroristici, compresi tutti i contenuti prodotti o diffusi da gruppi e individui soggetti a sanzioni da parte dell'UE o dall'ONU; chiede che tale propaganda sia rimossa dai negozi e dalle piattaforme online nel quadro delle segnalazioni da parte dell'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (EU IRU), che potrebbe essere rafforzata in termini di risorse umane e capacità, se necessario; invita a compiere sforzi per rintracciare e/o identificare le fonti di tale propaganda;

41.  invita gli Stati membri a intervenire contro i canali televisivi satellitari che diffondono la violenza, l'incitamento all'odio e l'incitamento al terrorismo, conformemente alla direttiva sui servizi di media audiovisivi; invita gli Stati membri ad attuare pienamente e tempestivamente la direttiva per garantire che l'articolo 6 sulla prevenzione dell'incitamento alla violenza e all'odio sia in vigore in tutta l'UE; chiede alla Commissione di elaborare un'analisi di eventuali modifiche legislative nella direttiva al fine di migliorare l'efficacia del blocco di tali canali che trasmettono da paesi terzi;

Istruzione

42.  sottolinea che gli Stati membri devono garantire che tutti gli istituti d'istruzione offrano istruzione in conformità della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, attraverso controlli sui programmi di studio, ispezioni periodiche e sanzioni in caso di inottemperanza;

43.  ritiene che l'istruzione come processo per scoprire, esplorare, relazionarsi e confrontarsi con la storia, le civiltà, le culture, le ideologie e le religioni debba diventare uno strumento a pieno titolo nella lotta contro tutti i processi di violenza estremista e di radicalizzazione violenta; sottolinea l'importanza di insegnare la non discriminazione e il rispetto delle convinzioni altrui e di promuovere l'inclusione sociale di tutti i bambini, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

44.  invita gli Stati membri a istituire politiche per la prevenzione della radicalizzazione, sia specifiche (gruppi vulnerabili) sia non specifiche (generali); ritiene che gli incontri nelle scuole con le vittime, i rimpatriati e le loro famiglie e le persone che hanno superato la radicalizzazione potrebbero essere uno strumento efficace per prevenire la radicalizzazione; incoraggia una formazione atta a sensibilizzare gli operatori che potrebbero interagire con minori rimpatriati; osserva che i risultati migliori sono spesso conseguiti in partenariato con le comunità locali, mettendo in discussione i messaggi basilari dei gruppi terroristici con contro-narrative credibili;

45.  incoraggia gli Stati membri a integrare l'alfabetizzazione mediatica e l'uso di Internet nei sistemi educativi nazionali al fine di dotare i giovani cittadini degli strumenti per comprendere e valutare le informazioni spesso non filtrate che circolano online e di utilizzare Internet in modo responsabile, al fine di evitare possibili rischi di radicalizzazione;

46.  raccomanda agli Stati membri di stabilire orientamenti per le scuole per affrontare la possibile radicalizzazione degli alunni e di sviluppare procedure semplici e chiare su come occuparsi di loro; sottolinea la necessità di coinvolgere le autorità preposte alla protezione dell'infanzia e i servizi sociali, con una migliore cooperazione con le unità competenti degli organismi di contrasto e giudiziari nel processo volto ad affrontare i casi più gravi di radicalizzazione;

Internet

47.  sottolinea la necessità di conseguire l'individuazione automatica e l'eliminazione sistematica, rapida, permanente e completa dei contenuti terroristici online in base a chiare disposizioni giuridiche, comprese salvaguardie, e al controllo umano; sottolinea inoltre la necessità di evitare che il contenuto già rimosso venga ricaricato; accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online, obbligando le piattaforme a eliminarli completamente; invita i colegislatori a lavorare con urgenza alla proposta; invita gli Stati membri ad adottare misure nazionali in caso di ritardi nell'adozione della legislazione;

48.  ritiene che la segnalazione dovrebbe includere descrizioni e statistiche relative a quali contenuti sono stati rimossi e perché, quante visualizzazioni hanno ricevuto prima della rimozione, quanto tempo sono rimasti online prima della rimozione e se l'account ad essi associato sia stato cancellato e quando; sottolinea la necessità di un'adeguata trasparenza per valutare se le autorità statali svolgano un ruolo appropriato nell'indagine e nell'azione penale nei confronti di reati qualora siano segnalati contenuti illeciti;

49.  accoglie con favore il lavoro del forum globale su Internet per la lotta al terrorismo (Global Internet Forum to Counter Terrorism, GIFCT) e invita le aziende fondatrici di tale forum a intensificare i loro sforzi nella banca dati condivisa di hash dell'industria anche condividendo le conoscenze con imprese tecnologiche più piccole; invita le aziende tecnologiche ad aumentare gli sforzi e i finanziamenti per lo sviluppo di metodi intesi a rimuovere rapidamente contenuti terroristici, senza compromettere la libertà di espressione;

50.   accoglie con favore il lavoro svolto dall'EU IRU di Europol; invita ogni Stato membro a istituire un'unità speciale incaricata di segnalare i contenuti illeciti, la quale potrebbe cooperare con l'unità EU IRU per garantire la complementarità ed evitare inutili duplicazioni nel trasmettere contenuti terroristici alle società informatiche; chiede il rafforzamento dell'EU IRU al fine di agevolare e coordinare gli sforzi degli Stati membri per intercettare, segnalare e cancellare i contenuti terroristici online; ritiene, inoltre, che sia fondamentale raccogliere le informazioni sugli account e sui contenuti terroristici online cancellati presso Europol, al fine di evitare che vengano nuovamente caricati e agevolare l'analisi e le indagini penali;

51.  chiede alla Commissione di creare una piattaforma europea online che i cittadini possano utilizzare per segnalare contenuti terroristici online e chiede alle imprese di dotarsi di capacità adeguata per ricevere, rivedere, elaborare e rispondere ai contenuti segnalati;

52.  chiede un approccio efficace di partenariato tra le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie, l'industria informatica, i fornitori di servizi Internet (ISP), i fornitori di Internet hosting (IHP), le imprese operanti nel settore dei social media e le organizzazioni della società civile nello sviluppo e nella diffusione di contro-narrazioni efficaci, anche, se del caso, con il coinvolgimento delle vittime e di ex estremisti violenti, e di garantire che i motori di ricerca pongano le contro-narrazioni in primo piano; incoraggia la Commissione e le autorità degli Stati membri a intensificare i loro sforzi per creare contro-narrazioni efficaci e altri strumenti di comunicazione strategica;

Carceri

53.  invita gli Stati membri a garantire condizioni detentive sicure e protette sia per i detenuti che per il personale e a creare procedure e indicatori specifici per individuare e affrontare i detenuti radicalizzati, onde prevenire che altri si radicalizzino, nonché a garantire un monitoraggio mirato e misure di disimpegno ad hoc e a formare di conseguenza il personale penitenziario;

54.  sollecita gli Stati membri a garantire la sicurezza e l'integrità fisica e psicologica del personale carcerario e a fornirgli consulenza psicologica; invita gli Stati membri a fornire risorse adeguate, formazione mirata e supervisione alle autorità penitenziarie a tutti i livelli e in particolare al personale in prima linea che lavora a stretto contatto con i minori autori di reati e i detenuti radicalizzati; sottolinea in particolare che il personale deve essere adeguatamente formato per individuare tempestivamente i segni di radicalizzazione; incoraggia gli Stati membri a fare il punto sui corsi di formazione sviluppati con fondi UE dalla Confederazione europea della probation (CEP), da EuroPris e dalla rete delle accademie europee di formazione penitenziaria (EPTA); chiede un ulteriore contributo dell'UE al miglioramento della formazione dei funzionari di polizia penitenziaria su questioni connesse alla radicalizzazione e alle potenziali minacce terroristiche;

55.  sottolinea che le autorità carcerarie devono sviluppare strumenti e metodi specifici per individuare e monitorare i detenuti radicalizzati in base al loro grado di radicalizzazione e ai fini della loro valutazione obbligatoria prima della scarcerazione; invita la Commissione a promuovere migliori prassi sulle metodologie di valutazione dei rischi connessi a detenuti radicalizzati sviluppate da diversi Stati membri; ritiene che i detenuti classificati come più pericolosi debbano essere segnalati alle autorità giudiziarie e/o alle autorità nazionali ed esterne incaricate della lotta al terrorismo, stabilendo criteri efficaci in materia di libertà condizionale per coloro che potrebbero minacciare la sicurezza pubblica dopo la scarcerazione; esorta gli Stati membri a rafforzare la raccolta di informazioni sui detenuti radicalizzati e il loro seguito, basandosi sulle migliori pratiche degli Stati membri, come l'istituzione di procedure di intelligence penitenziaria; sottolinea che può essere utile nominare una persona di contatto responsabile della lotta contro la radicalizzazione nel sistema carcerario;

56.  sottolinea che la detenzione dovrebbe consentire la riabilitazione e il reinserimento invece di fomentare la radicalizzazione; invita gli Stati membri a istituire programmi multidisciplinari di disimpegno all'interno delle carceri; ritiene che le misure di reinserimento dovrebbero iniziare all'interno delle carceri al fine di preparare l'uscita di questi detenuti; ritiene che il Centro di eccellenza per la prevenzione della radicalizzazione potrebbe dare seguito ai piani d'azione contro la radicalizzazione nelle carceri e nella fase di transizione successiva alla detenzione;

57.  sottolinea che condizioni di detenzione disumane, sovraffollamento e maltrattamenti sono controproducenti per quanto riguarda l'obiettivo di combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento; fa notare che, per evitare la radicalizzazione nelle carceri, è essenziale stabilire norme detentive differenziate a seconda del livello di pericolo rappresentato dai detenuti; sottolinea a questo proposito che qualsiasi programma specifico dedicato a un determinato gruppo di detenuti deve rispettare gli stessi diritti umani e gli stessi obblighi internazionali di qualsiasi altro detenuto;

58.  invita la Commissione a lanciare un forum europeo sulle condizioni carcerarie allo scopo di incoraggiare lo scambio di migliori pratiche tra esperti e operatori in tutti gli Stati membri;

59.  richiama l'attenzione sulle diverse forme di traffico illegale di merci in carcere, e segnatamente sul traffico di telefoni cellulari, che consente ai detenuti di rimanere in contatto con reti terroristiche esterne;

60.  esorta gli Stati membri ad agevolare l'accesso agli effettivi responsabili religiosi, in quanto riduce i rischi di organizzazione autonoma di cellule religiose radicali; propone di introdurre un sistema di licenze basato su un controllo dei precedenti dei responsabili religiosi che accedono alle carceri per evitare la diffusione di opinioni estremiste tra le popolazioni ad alto rischio e invita il Consiglio, con il sostegno della Commissione, a elaborare orientamenti in materia sulla base delle migliori pratiche; invita gli Stati membri a valutare e monitorare periodicamente i responsabili religiosi che hanno accesso alle carceri; invita gli Stati membri a esigere una formazione standard per i responsabili religiosi che lavorano nelle carceri, basata sulle migliori pratiche sviluppate dalle autorità penitenziarie degli Stati membri, anche in cooperazione con i paesi terzi;

Cooperazione e scambio di informazioni

Questioni orizzontali

61.  esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e in maniera tempestiva la normativa vigente e invita la Commissione a fornire il necessario sostegno; invita la Commissione a esaminare le carenze in termini di recepimento, attuazione e applicazione della normativa vigente e a utilizzare i suoi poteri per avviare procedure di infrazione qualora gli Stati membri non attuino adeguatamente la legislazione;

62.  esorta gli Stati membri ad assicurarsi di disporre delle attrezzature tecniche, dei software, dei sistemi di sicurezza e delle risorse umane qualificate necessari per utilizzare appieno i sistemi di informazione e i meccanismi di cooperazione esistenti; ribadisce l'importanza di garantire che il personale con accesso a tali attrezzature abbia ricevuto una formazione adeguata in materia di dati;

63.  prende atto della natura insufficiente della ricerca in materia di sicurezza condotta dalle istituzioni pubbliche; chiede una definizione più proattiva delle esigenze (ad esempio, il rafforzamento della rete europea dei servizi tecnologici per attività di contrasto (ENLETS), che sta definendo le esigenze tecnologiche a fini di contrasto); invita a sostenere progetti pilota in materia di intelligenza artificiale e tecnologia blockchain (rimesse); chiede la partecipazione attiva di agenzie dell'UE come Europol e CEPOL a progetti di ricerca in materia di sicurezza dell'UE; invita gli Stati membri a organizzare periodicamente esercizi di previsione per esaminare i futuri scenari delle minacce; sostiene la prosecuzione dei finanziamenti della Commissione per la creazione di basi di dati modernizzate e la fornitura di attrezzature tecniche aggiornate e di formazione del personale, e chiede un approccio più ambizioso al riguardo;

64.  esorta gli Stati membri a sviluppare la necessaria standardizzazione tecnica, i miglioramenti per quanto riguarda la qualità dei dati e il quadro giuridico per un futuro approccio di "condivisione delle informazioni per default" per quanto riguarda la condivisione delle informazioni correlate alla lotta al terrorismo con altri Stati membri e con le agenzie e gli organi competenti dell'UE in base alle disposizioni giuridiche sottostanti applicabili a ciascun sistema di informazione, scambiando quindi di norma tali informazioni e astenendosi dal farlo solo in casi specifici in cui le circostanze ne impongano il rifiuto, vale a dire qualora la condivisione delle informazioni possa mettere a repentaglio indagini in corso o la sicurezza di una persona oppure sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato; invita la Commissione a raccogliere dati sull'attuazione degli obblighi esistenti in materia di condivisione delle informazioni per default;

65.  invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva sulla lotta contro il terrorismo e della decisione 2005/671/GAI di scambiare quanto prima possibile le informazioni pertinenti in relazione ai reati terroristici con le autorità competenti di altri Stati membri; ritiene che le autorità di contrasto competenti dovrebbero, senza la necessità di alcuna richiesta previa, fornire alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro informazioni e intelligence laddove vi siano motivi di fatto per ritenere che tali informazioni e intelligence possano essere di aiuto nell'individuazione, nella prevenzione o nell'indagine di reati;

66.  rileva che le vigenti clausole di esenzione, da parte di alcuni Stati membri, dalle misure di cooperazione di polizia e giudiziaria a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale in relazione ai reati di terrorismo e al finanziamento del terrorismo potrebbero compromettere la velocità e l'efficienza delle indagini sul terrorismo e potrebbero avere effetti dannosi; invita gli Stati membri a tenere conto di ciò e a valutare attentamente i costi e i benefici delle clausole di esenzione in questo settore fondamentale;

67.  osserva che l'attuale esistenza di 28 diversi regimi giuridici per la conservazione dei dati può essere controproducente per la cooperazione e lo scambio di informazioni; esorta la Commissione a valutare una proposta legislativa sulla conservazione dei dati che rispetti i principi di limitazione delle finalità, di proporzionalità e di necessità, tenendo conto delle esigenze delle autorità competenti e delle specificità del settore della lotta al terrorismo, affrontando, tra l'altro, nuove forme di comunicazione, stabilendo forti garanzie sulla conservazione dei dati da parte dei prestatori di servizi e sull'accesso ai dati a fini di indagini penali, offrendo opportunità di pseudonimizzazione, determinando le categorie di dati che sono particolarmente pertinenti per contrastare efficacemente il terrorismo e i reati gravi, fornendo personale opportunamente formato e controllato che si occupi dell'accesso ai dati o introducendo valutazioni periodiche delle minacce quale base per periodi di conservazione;

Sistemi d'informazione

68.  esorta gli Stati membri a garantire la piena attuazione e il controllo sistematico delle banche dati e dei sistemi d'informazione pertinenti, nel pieno rispetto dei loro diritti d'accesso stabiliti nelle sottostanti basi giuridiche, e a introdurre tempestivamente tutti i dati utili, rispettando nel contempo i requisiti di qualità dei rispettivi sistemi d'informazione;

69.  esorta gli Stati membri a garantire che le informazioni pertinenti disponibili a livello locale o regionale e nelle loro banche dati siano caricate automaticamente ove possibile attraverso soluzioni tecniche intelligenti nei sistemi nazionali e, se del caso, nelle pertinenti banche dati europee per evitare la perdita di informazioni a causa della frammentazione delle giurisdizioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme UE in materia di qualità, sicurezza e protezione dei dati;

70.  invita gli Stati membri a utilizzare, per quanto possibile, tutte le categorie di collegamenti e ad attuare tutte le combinazioni di ricerca fornite nel SIS, nonché a garantire un adeguato livello di organico e sufficiente supporto tecnico per gli uffici SIRENE;

71.  accoglie con favore la revisione del Sistema d'informazione Schengen II (SIS II), che impone alle autorità di contrasto di registrare anche i controlli effettuati su un obiettivo registrato nel SIS II e che stabilisce un uso uniforme del SIS II per quanto riguarda il terrorismo; invita gli Stati membri a garantire che le informazioni relative ai reati terroristici siano caricate in modo coerente e sistematico sui sistemi e sulle piattaforme europee, in particolare in caso di segnalazioni ai sensi dell'articolo 36 del regolamento SIS II, e sincronizzate, ove possibile, attuando un approccio coerente di condivisione delle informazioni su tre livelli, utilizzando in modo ottimale e coerente i dati SIS ed Europol; accoglie con favore il nuovo tipo di segnalazione: un "controllo di indagine" ai sensi dell'articolo 36 del regolamento SIS II e il nuovo obbligo di risposta immediata da parte dell'ufficio SIRENE in caso di segnalazione legata al terrorismo; invita inoltre la Commissione a determinare, con l'attiva partecipazione e l'accordo di esperti degli Stati membri, le buone pratiche in termini di procedure per dare seguito ai riscontri positivi riguardanti persone coinvolte in attività terroristiche o connesse al terrorismo ai sensi dell'articolo 36;

72.  invita la Commissione ad attuare un meccanismo di scambio di informazioni in seguito a un riscontro positivo che consenta a tutti gli Stati membri o almeno alle persone interessate di essere informate in merito ai riscontri positivi generati dai movimenti di persone coinvolte in attività terroristiche o connesse al terrorismo; sottolinea la necessità di una mappatura degli spostamenti dei combattenti terroristi stranieri, dei rimpatriati e delle persone coinvolte in atti di terrorismo a seguito di riscontri positivi ottenuti nel SIS, al fine di ottenere un quadro chiaro e globale che possa fornire la base per l'adozione di ulteriori misure;

73.  invita la Commissione a valutare in quali circostanze i servizi nazionali di intelligence possano continuare ad avere accesso diretto ai pertinenti sistemi di informazione dell'UE, in particolare al SIS nel quadro del suo regime giuridico riformato, per evitare nuove lacune in materia di sicurezza e scambio di informazioni;

74.  accoglie con favore la realizzazione di un sistema automatico centrale per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) all'interno del SIS per consentire agli utenti finali di consultare quest'ultimo sulla base dei dati relativi alle impronte digitali; chiede l'introduzione del sistema entro il 2019; esorta tutti gli Stati membri ad attuare immediatamente la funzionalità AFIS del SIS; osserva che, nonostante la base giuridica del SIS II permetta l'archiviazione delle impronte digitali, tali dati biometrici sono stati utilizzati finora solo per confermare l'identità di una persona a seguito di un controllo del nome o della data di nascita; ritiene che l'identificazione basata unicamente sulle impronte digitali apporti un notevole valore aggiunto;

75.  invita gli Stati membri a garantire che le autorità competenti in materia di lotta al terrorismo abbiano accesso al sistema d'informazione visti (VIS) e a una procedura semplificata per tale accesso;

76.  accoglie con favore la creazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) che si applicherà ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto;

77.  invita la Commissione a proporre una normativa che istituisca un sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) centralizzato, che consenta lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali sia per i cittadini dell'UE che per quelli dei paesi terzi;

78.  chiede che gli aeromobili privati siano disciplinati dalla direttiva PNR dell'UE e che i vettori aerei siano tenuti a raccogliere i dati PNR; invita la Commissione a valutare le procedure di sicurezza adottate presso gli aerodromi e gli aeroporti più piccoli in tutti gli Stati membri;

79.  esorta tutti gli Statti membri ad attuare appieno la direttiva PNR senza indugio e invita la Commissione a procedere tempestivamente con procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto; invita gli Stati membri ad interconnettere le rispettive unità d'informazione sui passeggeri (PIU) al fine di facilitare lo scambio di dati PNR; invita la Commissione a proporre soluzioni tecnologiche per rendere lo scambio di dati PNR e la loro integrazione in sistemi diversi meno dispendiosi in termini di tempo e di risorse umane, automatizzando il trattamento delle richieste da un'unità d'informazione sui passeggeri all'altra; incoraggia pertanto progetti quali il Fondo per la sicurezza interna condotto dai Paesi Bassi per sviluppare la rete delle unità d'informazione sui passeggeri (PIU.net) sulla base dell'esistente rete delle unità di informazione finanziaria (FIU.net); chiede alla Commissione, unitamente a Europol, di sostenere lo sviluppo di norme di selezione e valutazioni del rischio comuni che gli Stati membri devono applicare;

80.  invita gli Stati membri a rendere le loro PIU unità multidisciplinari, includendovi personale delle dogane, delle autorità di contrasto e delle autorità di intelligence, affinché le autorità competenti condividano meglio le informazioni;

81.  rileva che il termine per l'attuazione delle decisioni di Prüm[18] del 23 giugno 2008 è scaduto il 26 agosto 2011 e che a tutt'oggi non tutti gli Stati membri hanno dato piena attuazione alle decisioni; invita pertanto gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto ad assolvere definitivamente i rispettivi obblighi a norma del diritto dell'UE e ad attuare appieno le decisioni di Prüm, nonché a rafforzare la rete Prüm aggiornando i loro sistemi di trattamento nazionali per adattarli alla moderna tecnologia dell'informazione; esorta la Commissione e il Consiglio a modernizzare e aggiornare le decisioni di Prüm del 2008 per collegare più efficacemente i sistemi nazionali;

Interoperabilità

82.  accoglie con favore i regolamenti proposti sull'interoperabilità; invita la Commissione a valutare il potenziale e l'eventuale valore aggiunto di sistemi di informazione aggiuntivi da inserire in futuro e a riferire al Parlamento europeo al riguardo; ritiene che l'interoperabilità contribuisca a riunire le informazioni pertinenti e necessarie; sottolinea che tale soluzione deve trovare il giusto equilibrio tra le legittime esigenze di informazioni tempestive, efficienti e pertinenti per le autorità, nel pieno rispetto dei loro diritti di accesso e limitazione delle finalità nell'ambito delle basi giuridiche sottostanti, e i diritti fondamentali delle persone interessate;

83.  sottolinea la necessità di introdurre un servizio di corrispondenza biometrica che consenta la ricerca con dati biometrici attraverso diversi sistemi d'informazione dell'UE, in modo da contribuire alla lotta contro la frode d'identità e impedire l'uso di identità multiple; sottolinea la necessità di alimentare le banche dati pertinenti con dati biometrici; sottolinea inoltre la necessità di migliorare costantemente la capacità di riconoscere i documenti reali, in parte falsificati o interamente falsificati utilizzati per l'identificazione personale utilizzati in modo improprio;

84.  invita ad avviare immediatamente il lavoro per l'ulteriore evoluzione dello standard UMF, con la partecipazione attiva di eu-LISA, al fine di assicurare che lo standard risponda alle esigenze di futuri sistemi IT interoperabili e possa rientrare nel lavoro coordinato a favore del miglioramento della qualità dei dati nei sistemi IT su larga scala;

85.  chiede la definizione di standard minimi armonizzati di qualità dei dati per i dati immessi, da stabilire a livello dell'UE, conformemente ai criteri del nuovo acquis in materia di protezione dei dati, e applicare ai vari sistemi informatici al fine di garantire una coerenza in termini di qualità dei dati ivi contenuti; esorta eu-LISA a stabilire indicatori e controlli comuni e a sviluppare una capacità di monitoraggio centrale per la qualità dei dati per tutti i sistemi di sua competenza; raccomanda inoltre che, qualora eu-LISA rilevi irregolarità nelle sue relazioni sulla qualità agli Stati membri, lo Stato membro interessato sia tenuto a rettificare i dati o giustificare la mancata rettifica;

86.  critica l'assenza di finanziamenti e personale adeguati per eu-LISA, considerando l'aumento costante delle sue responsabilità; chiede di rafforzare eu-LISA dotandola della capacità e delle risorse supplementari necessarie per svolgere i nuovi compiti in maniera efficiente e di tenerne conto nel nuovo quadro finanziario pluriennale;

Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri e al loro interno

87.  invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a creare "centri di fusione" nazionali antiterrorismo, o unità di coordinamento, nonché banche dati coordinate, al fine di centralizzare e facilitare la ricerca, l'identificazione e lo scambio di informazioni e intelligence in materia di terrorismo da parte di tutte le autorità nazionali competenti; ritiene inoltre che una politica locale e, se del caso, regionale proattiva sia una condizione preliminare per una politica di sicurezza nazionale integrale; invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche in questo campo, come ad esempio il "Lokale integrale veiligheidscellen" belga, che coinvolge le parti interessate della società civile, come i servizi sociali, l'amministrazione locale e i politici locali, nella discussione di tutte le indicazioni di radicalizzazione, e con un segreto professionale condiviso, in modo che possano contribuire anche le parti interessate con un obbligo di segretezza professionale;

88.  invita gli Stati membri a esplorare nuovi approcci per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i servizi di contrasto e i servizi di intelligence a livello nazionale, mantenendo la necessaria separazione tra le attività di contrasto e di intelligence e i necessari principi di titolarità delle informazioni e di protezione della fonte e quelli relativi all'ammissibilità delle prove nei procedimenti penali;

89.  invita gli Stati membri a basarsi sulle migliori pratiche rafforzando la cooperazione caso per caso e lo scambio di informazioni tra i pubblici ministeri e i servizi di intelligence nelle indagini penali in materia di terrorismo;

90.  raccomanda che gli Stati membri indichino attraverso orientamenti o un'azione legislativa quando è consentito lo scambio di informazioni tra i servizi di polizia e di intelligence e le autorità competenti di altri Stati membri e le agenzie dell'UE e ritiene che l'allineamento delle norme nazionali in materia contribuirebbe a dare una risposta a livello dell'UE alla questione di quando tali informazioni possono essere utilizzate e condivise;

91.  invita gli Stati membri a garantire che qualsiasi valutazione, verifica, procedura o causa giuridica o politica che fornisce informazioni di intelligence sia accompagnata da un livello speciale di protezione e a garantire che la protezione della riservatezza e dell'integrità delle fonti di intelligence e dei funzionari sia mantenuta al fine di non compromettere il lavoro e la sicurezza delle fonti, degli informatori e dei dipendenti dei servizi di intelligence;

92.  chiede che venga istituita un'accademia di intelligence congiunta dell'UE con norme comuni, al fine di unire le risorse e sviluppare sinergie, fiducia e una cultura di intelligence comune;

93.  raccomanda agli Stati membri di esaminare la possibilità di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i servizi di intelligence e i servizi di contrasto a livello dell'UE, ad esempio inviando esperti di intelligence, oltre al personale di contrasto, alle riunioni della squadra comune di collegamento antiterrorismo (CTJLT) presso Europol; invita la Commissione ad aumentare il sostegno al CTJLT, anche mediante finanziamenti adeguati;

94.  invita gli Stati membri a ottimizzare la collaborazione attraverso il Gruppo contro-terrorismo (CTG), a rafforzarla ulteriormente come piattaforma comune di cooperazione e comunicazione tra i servizi di intelligence nazionali e a fornire finanziamenti adeguati; accoglie con favore l'istituzione di un consiglio consultivo del Gruppo contro-terrorismo, al fine di aumentare la visibilità e la trasparenza e intervenire pubblicamente nelle relazioni tra detto gruppo e le istituzioni e gli organi pertinenti dell'UE nonché garantire che il Parlamento europeo sia costantemente informato;

95.  chiede agli Stati membri di programmare riunioni periodiche di scambio tra giudici e rappresentanti della comunità di intelligence e di contrasto per condividere le conoscenze in merito agli sviluppi situazionali, investigativi o tecnici nel settore della lotta al terrorismo, consentendo alla magistratura di avere un quadro completo della propria giurisdizione e di ricevere una formazione continua;

96.  invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente la mutua cooperazione di polizia transfrontaliera conducendo congiuntamente una valutazione della minaccia, un'analisi del rischio e il pattugliamento;

97.  invita gli Stati membri e le parti interessate europee a continuare a fornire sufficiente capacità operativa e a rafforzare al massimo una cooperazione efficace nei settori della lotta al terrorismo e della sicurezza interna dell'UE, anche attraverso dotazioni di bilancio adeguate, in modo da mantenere una cultura della sicurezza nazionale preparata per affrontare la minaccia a medio termine;

98.  accoglie con favore gli orientamenti del Consiglio europeo (a 27) del 23 marzo 2018 in cui esprime "la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro […] in particolare [nella] lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale"; ritiene essenziale garantire la continuità della cooperazione reciproca in materia di sicurezza e dello scambio di informazioni tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit;

99.  riconosce la stretta collaborazione professionale in materia di lotta al terrorismo tra paesi europei e, se del caso, con autorità estere incaricate della lotta al terrorismo e chiede un miglioramento continuo attraverso missioni operative, analisi dei dati, scambio più rapido dei dati di intelligence e condivisione delle migliori pratiche;

Cooperazione e scambio di informazioni con le agenzie dell'UE

100.  chiede una cooperazione più sistematica tra le agenzie GAI che operano nel settore della lotta al terrorismo al fine di sviluppare approcci comuni e sinergie dato il crescente ruolo delle agenzie in questo campo; ritiene che riunioni congiunte periodiche di tutte le agenzie chiave potrebbero permettere di sviluppare ulteriormente la collaborazione in materia e accrescere le sinergie con i rispettivi funzionari di collegamento nelle delegazioni;

101.  invita gli Stati membri ad assicurare la presenza nelle agenzie di un maggior numero di esperti nazionali distaccati con esperienza in materia di lotta al terrorismo, al fine di garantire che le esigenze degli Stati membri siano rappresentate e consentire alle agenzie di disporre delle competenze necessarie in questo campo, nel contesto dei loro mandati;

102.  chiede che Europol diventi un vero e proprio centro per lo scambio di informazioni a fini di contrasto e cooperazione nel settore della lotta al terrorismo nell'UE; invita la Commissione a monitorare attentamente tale processo e a valutare la necessità di un eventuale adeguamento legislativo;

103.  invita Europol ad avvalersi pienamente dei suoi attuali diritti di accesso a SIS, VIS ed Eurodac, al fine di rafforzare l'interoperabilità, nel rispetto dei diritti fondamentali e della normativa in materia di protezione dei dati;

104.  invita Europol a garantire agli Stati membri la tempestiva disponibilità di QUEST, allo scopo di aumentare l'interoperabilità;

105.  chiede finanziamenti e personale adeguati per Europol ed Eurojust, considerando l'aumento costante delle loro responsabilità e il loro ruolo fondamentale nel rafforzamento della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie e nel sostegno alla lotta al terrorismo;

106.  esorta gli Stati membri a garantire pieno ricorso ai contatti tra Europol e le autorità competenti per quanto riguarda i reati di terrorismo, considerando che nell'ambito della lotta al terrorismo la velocità è spesso essenziale; incoraggia gli Stati membri a realizzare "spiegamenti sul posto" di specialisti di Europol, visto che ciò aumenta la fiducia e riduce gli oneri amministrativi; invita gli Stati membri a garantire l'accesso diretto dei servizi di contrasto antiterroristici degli Stati membri (oltre il livello federale/centrale) ai servizi di Europol;

107.  invita gli Stati membri a istituire la necessaria infrastruttura di comunicazione sicura ai fini delle attività nazionali di contrasto e a promuovere la connettività diretta e decentrata dei servizi antiterrorismo con l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) e il sistema di informazione Europol (SIE), poiché ciò rafforzerebbe le ricerche e le corrispondenze incrociate;

108.  esorta la Commissione e gli Stati membri a fornire risorse finanziarie e umane rafforzate, tra cui specialisti dei dati e analisti dei big data, per lo sviluppo di soluzioni tecniche per rispondere al volume elevato di dati da analizzare; chiede di affidare a Europol ulteriori progetti in materia di ricerca e sviluppo, in questo settore nell'ambito del suo mandato a vantaggio degli Stati membri;

109.  invita gli Stati membri a utilizzare appieno soluzioni tecniche per migliorare la condivisione delle informazioni con Europol, in particolare automatizzando il processo di caricamento dei dati nel sistema d'informazione di Europol a fini di controlli incrociati, ad esempio utilizzando i "caricatori di dati" messi a punto da Europol;

110.  accoglie con favore la nuova disposizione nel futuro SIS II, che consente a Europol, salvo diversamente richiesto per motivi giuridici o operativi, di essere informato di qualsiasi nuova segnalazione o qualsiasi hit legato al terrorismo nel SIS; osserva che ciò consentirà di effettuare controlli incrociati e, se opportuno, analisi operative e/o tematiche al fine di procedere con la mappatura dei modelli di viaggio e/o di analizzare i possibili collegamenti della o delle persone localizzate; invita la Commissione ad attuare rapidamente in maniera automatica questa nuova possibilità;

111.  invita Europol a pubblicare una relazione annuale sulla quantità e sul tipo di informazioni condivise dagli Stati membri nei pertinenti sistemi d'informazione dell'UE e con Europol, al fine di individuare divari e promuovere lo scambio di informazioni;

112.  invita Europol a sviluppare pienamente quanto prima una capacità biometrica, dal momento che questa sarebbe importante per consentire agli Stati membri di condividere sempre di più informazioni biometriche con Europol;

113.  sottolinea che una cifratura delle comunicazioni da punto a punto all'avanguardia è uno strumento essenziale per salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni e garantire transazioni legittime tra i consumatori; invita gli Stati membri a garantire che tutte le parti interessate cooperino al fine di rafforzare le capacità di decifratura delle autorità competenti e che le capacità di decifratura delle autorità competenti siano all'altezza delle aspettative ai fini di un'azione legale; si compiace del fatto che Europol stia sviluppando strumenti e competenze in materia di decifratura al fine di diventare un centro di decifratura delle informazioni ottenute legalmente nelle indagini penali e di sostenere meglio gli Stati membri; rileva inoltre che la Commissione ha modificato il bilancio 2018 di Europol con ulteriori 5 milioni di euro per rafforzarne le capacità di decifrare tali informazioni e sviluppare una serie di strumenti di tecniche investigative alternative a disposizione degli Stati membri;

114.  accoglie con favore la dichiarazione di Parigi del 5 novembre 2018 sulla creazione di un registro giudiziario europeo antiterrorismo presso Eurojust; chiede l'immediata istituzione di tale registro presso Eurojust sulla base della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, modificata dalla direttiva 2017/541, con adeguate risorse finanziarie e umane;

115.  invita gli Stati membri a coinvolgere sistematicamente Eurojust nelle loro indagini e azioni penali antiterrorismo aventi una dimensione transfrontaliera e a utilizzare in maniera efficiente gli strumenti di coordinamento di Eurojust;

116.  ritiene che gli accordi operativi con i paesi terzi possano essere utili per l'attività di Europol e rileva che la Commissione sta attualmente negoziando accordi operativi con otto paesi della regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA); chiede la rinegoziazione di accordi operativi con particolari partner vicini, ad esempio i paesi EFTA;

117.  invita Eurojust a continuare ad ampliare la sua rete di punti di contatto nei paesi terzi e incoraggia il distacco presso Eurojust di un numero superiore di magistrati di collegamento, ad esempio provenienti dai Balcani occidentali;

118.   è preoccupato dell'utilizzo degli avvisi Interpol, e in particolare degli avvisi rossi, da parte di determinati paesi terzi che li usano a scopi politici, ostacolando in tal modo la cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo;

119.  sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti alla CEPOL e di intensificare lo sviluppo e l'offerta di formazione innovativa in materia di criminalità informatica;

120.  invita la CEPOL a continuare a sviluppare programmi di formazione per gli utenti finali del SIS, sulla base del manuale SIRENE e del Catalogo delle raccomandazioni e delle migliori pratiche, sul tema delle persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri, oggetto delle segnalazioni del SIS;

121.  chiede un continuo scambio di informazioni strategiche sulla lotta al terrorismo da parte dei servizi di sicurezza nazionale con le istituzioni dell'UE attraverso il Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN); esorta gli Stati membri a sostenere ulteriormente la condivisione di informazioni attraverso l'INTCEN e a ottimizzarne il lavoro, in modo da aumentarne l'efficacia nella lotta contro il terrorismo;

Riconoscimento reciproco e assistenza giudiziaria reciproca

122.  si aspetta che gli Stati membri offrano istruzione e formazione aggiuntivi al personale giudiziario relativamente all'ordine europeo d'indagine (OEI) così da garantirne la completa applicazione;

123.  chiede di utilizzare le squadre investigative comuni (SIC) in caso di attentati terroristici; ritiene che le squadre investigative comuni aumentino l'efficacia della cooperazione e le indagini sui reati transfrontalieri; chiede inoltre la partecipazione di Europol ed Eurojust a tali squadre, in quanto ciò comporta un migliore utilizzo delle risorse e delle capacità fornite dalle agenzie dell'UE; chiede di fornire alle SIC finanziamenti migliori e facilmente accessibili; chiede inoltre di istituire un programma speciale "Erasmus per gli ufficiali di polizia" sul campo, preferibilmente per gli ufficiali giovani e di rango inferiore, per incoraggiarli a partecipare a squadre investigative comuni in altri Stati membri dell'UE almeno una volta nel corso della loro carriera, consentendo in tal modo a coloro che non hanno necessariamente esperienza nella collaborazione con i loro omologhi di altri Stati membri di acquisire un'ulteriore esperienza e osservare le migliori prassi sul modo di contrastare con maggiore efficacia la criminalità transfrontaliera; incoraggia l'estensione del programma in futuro ad altri agenti di sicurezza e penitenziari;

124.  invita gli Stati membri a utilizzare appieno le competenze e gli strumenti offerti da Eurojust e dalla Rete giudiziaria europea (RGE), in particolare nel fornire informazioni e sostegno pratici e giuridici per quanto riguarda le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le richieste di assistenza con riconoscimento reciproco, il coordinamento di indagini e azioni penali, le decisioni sulla giurisdizione più indicata ad avviare l'azione penale e il coordinamento dei sequestri e delle confische dei proventi;

125.  invita i prestatori di servizi online e le piattaforme di comunicazione ad attuare efficacemente le decisioni giudiziarie in materia di lotta al terrorismo; invita la Commissione a esaminare la possibilità di una proposta legislativa che obblighi le piattaforme di comunicazione presenti sul mercato dell'UE a cooperare per quanto riguarda le comunicazioni cifrate in presenza di una decisione giudiziaria a tale riguardo; ricorda che tale cooperazione non dovrebbe indebolire la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, ad esempio creando o agevolando le "backdoor";

126.  chiede la rapida adozione delle proposte della Commissione di regolamento e direttiva volte a migliorare l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche; chiede ai prestatori di servizi online di fornire punti di contatto unici per le richieste delle autorità di contrasto e giudiziarie;

Frontiere esterne

127.  esorta gli Stati membri a investire in attrezzature TIC adeguate a tutti i valichi di frontiera per consentire controlli appropriati utilizzando tutte le banche dati pertinenti; chiede alla Commissione di fissare un parametro di riferimento per le norme tecniche di tali attrezzature TIC, previa consultazione di eu-LISA; ritiene che i lavori riguardanti le proposte di interoperabilità dei sistemi di informazione debbano costituire l'occasione per migliorare e, in parte, armonizzare i sistemi informatici nazionali e le infrastrutture nazionali ai valichi di frontiera; accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare il sostegno agli Stati membri nel rendere sicure le frontiere esterne comuni dell'UE, almeno triplicando il bilancio del Fondo per la gestione integrata delle frontiere nel prossimo QFP 2021-2027;

128.  accoglie con favore l'adozione delle riforme recenti intraprese per rafforzare le frontiere esterne dell'UE a livello dell'Unione, ivi comprese l'adozione dell'EES e dell'ETIAS e la riforma del SIS; invita gli Stati membri ad attuare pienamente tali misure e, in cooperazione con Europol, a fornire sostegno e contribuire all'elenco di controllo per l'ETIAS e il VIS; chiede alla Commissione di monitorare attentamente l'attuazione del nuovo regolamento (UE) 2017/458, che prevede verifiche sistematiche su tutte le persone che attraversano le frontiere esterne, in particolare l'utilizzo della deroga alle verifiche sistematiche;

129.  invita gli Stati membri a conformare la loro gestione delle frontiere al concetto di gestione integrata delle frontiere; sottolinea la necessità di assicurare la piena attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere a livello europeo e nazionale e di rafforzare così la gestione delle frontiere esterne;

130.  accoglie con favore la proposta della Commissione secondo cui le informazioni sui visti per soggiorno di lunga durata e sui permessi di soggiorno, ivi compresi i dati biometrici, per i cittadini di paesi terzi dovrebbero essere inserite nel VIS;

131.  esorta gli Stati membri ad abbandonare la vendita di permessi di soggiorno e nazionalità tramite i regimi dei "visti d'oro" e dei programmi di investimento, visto l'elevato rischio di corruzione, abuso e uso improprio dello spazio Schengen a fini criminali; chiede alla Commissione di agire in maniera inflessibile e tempestiva chiedendo agli Stati membri tutti i dati e i controlli pertinenti per garantire l'integrità e la sicurezza del sistema Schengen;

132.  incoraggia la Commissione a continuare i negoziati con i paesi terzi sul rimpatrio e sulla riammissione;

133.  incoraggia gli Stati membri a utilizzare il meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto, notificando efficacemente le circostanze che potrebbero condurre a una sospensione dell'esenzione dal visto di un paese terzo, ad esempio un aumento sostanziale del rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;

134.  invita la Commissione a elaborare una valutazione delle opzioni e dei connessi effetti di un'eventuale proposta legislativa volta a rendere obbligatoria per i vettori aerei e gli operatori portuali, gli operatori del settore del trasporto internazionale per autobus o gli operatori di treni ad alta velocità la realizzazione di controlli di conformità al momento dell'imbarco dei passeggeri al fine di garantire che l'identità indicata sul biglietto corrisponda alla carta d'identità o al passaporto in possesso del passeggero; sottolinea la necessità di garantire che alle società aeroportuali non siano conferiti compiti che spettano unicamente alle autorità di polizia, ad esempio adeguati controlli dell'identità o la verifica dell'autenticità dei documenti di identità o di viaggio;

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

135.  invita i colegislatori a prendere in considerazione l'ipotesi di attribuire a Frontex un mandato specifico per il trattamento dei dati personali operativi adatto al suo ruolo operativo, anche nella prevenzione e nel rilevamento della criminalità e del terrorismo transfrontalieri alle frontiere esterne dell'UE; ritiene che tale mandato debba prevedere sufficienti periodi di conservazione dei dati e lo scambio di dati personali con le missioni in ambito PSDC, con Europol ed Eurojust e, in circostanze specifiche e prevedendo le necessarie garanzie, con paesi terzi;

136.  osserva che le persone sospettate i cui dati personali siano stati precedentemente trattati da Frontex non saranno più presenti nel sistema analitico dopo 90 giorni e diverranno quindi persone ignote o nuove persone sospettate; chiede pertanto l'estensione del periodo di conservazione dei dati personali gestiti da Frontex relativi alle persone sospettate di reati e terrorismo transfrontalieri fino a tre anni, in linea con il periodo di conservazione di Europol ed Eurojust;

137.  ritiene importante che Frontex abbia accesso a tutte le banche dati e a tutti i sistemi d'informazione pertinenti, in particolare il SIS, ma anche l'EES, il VIS, Eurodac e il sistema d'informazione di Europol, non solo per le attività dei gruppi di gestione delle frontiere, ma anche per scopi analitici relativi a nuovi fenomeni alle frontiere esterne o alle modifiche degli spostamenti alle frontiere o del modus operandi;

138.  invita i colegislatori a rendere obbligatoria per Frontex la condivisione di informazioni urgenti con gli Stati membri;

139.  invita gli Stati membri e gli organismi dell'UE, quali Europol e INTCEN, a trasmettere regolarmente a Frontex informazioni strategiche sulla lotta al terrorismo correlate alla dimensione esterna e a valutare se lo scambio unico automatizzato con Frontex delle importanti informazioni (generali) provenienti da indagini nazionali sugli incidenti e sulle attività illegali ai valichi di frontiera nonché sugli spostamenti irregolari in entrata/uscita, sulla base di sistemi TIC intelligenti, possa offrire un valore aggiunto nel tracciare un quadro complessivo della situazione, anche in considerazione delle risorse umane che l'analisi dei dati comporta; ritiene che tali informazioni debbano altresì comprendere un riscontro a seguito delle verifiche di sicurezza in seconda linea e informazioni relative alle frodi documentali;

140.  invita Frontex a sviluppare programmi di formazione e impartire corsi di formazione per le guardie di frontiera incentrandoli sul rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne e sul sostegno all'attuazione degli indicatori comuni di rischio;

Informazioni dal campo di battaglia

141.  accoglie con favore la partecipazione di Europol al gruppo di contrasto dell'operazione Gallant Phoenix (OGP), condotta dagli Stati Uniti in Giordania, per mezzo della quale vengono elaborate le informazioni ottenute dal campo di battaglia (e, ove possibile, si contribuisce all'identificazione delle vittime) per poi scambiarle attraverso procedure e canali istituiti con le autorità di contrasto degli Stati membri tramite le unità nazionali Europol; chiede il pieno accesso di Europol all'OGP;

142.  incoraggia tutti gli attori pertinenti a elaborare approcci che consentano di trasmettere e condividere con la sfera civile le informazioni provenienti dai campi di battaglia, entro i limiti consentiti dalla legge e prevedendo le necessarie garanzie come la protezione delle fonti, e a inserire tali informazioni nelle pertinenti banche dati in modo che giungano in tempo utile ai controlli di frontiera alle frontiere esterne dell'UE; chiede anche la condivisione di tali informazioni ai fini delle indagini e delle azioni penali;

Operazione SOPHIA

143.  invita il Consiglio a estendere il mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, ad ampliarne l'ambito territoriale per far fronte agli "sbarchi fantasma" e a includere specificamente nel suo mandato la cooperazione nella lotta al terrorismo;

144.  accoglie con favore la creazione di un progetto pilota relativo a una cellula sulle informazioni sui reati nell'ambito dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, composta da membri del personale delle pertinenti autorità di contrasto degli Stati membri, di Frontex e di Europol, al fine di migliorare lo scambio di informazioni tra le stesse;

145.  invita gli Stati membri a chiedere che sia affidato loro un mandato giuridico internazionale per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA al fine di adottare misure operative nei confronti di imbarcazioni e mezzi connessi, anche all'interno delle acque territoriali degli Stati costieri, fermare gli equipaggi e confiscare le imbarcazioni e i mezzi connessi sospettati di essere utilizzati per il traffico di esseri umani o la violazione dell'embargo sulle armi da parte delle Nazioni Unite, ma anche per reati connessi al terrorismo e contrabbando di petrolio;

Finanziamento del terrorismo

146.  accoglie con favore le misure legislative recentemente adottate a livello europeo nella lotta al finanziamento del terrorismo; chiede che gli Stati membri attuino pienamente tutte le direttive in materia di lotta contro il riciclaggio e gli strumenti europei relativi alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo; invita la Commissione ad assicurare il corretto recepimento e funzionamento di tali strumenti;

147.  incoraggia gli Stati membri e i paesi terzi ad attuare senza indugio, appieno e in modo efficace le conclusioni della conferenza di Parigi "No money for terror" dell'aprile 2018, nonché le raccomandazioni del GAFI e gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 (le "raccomandazioni riviste del GAFI"); invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i paesi terzi nell'attuazione di dette raccomandazioni fornendo assistenza tecnica e scambio di buone pratiche;

148.  invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo a ratificarla e recepirla;

149.  accoglie con favore la metodologia presentata dalla Commissione in merito ai paesi terzi ad alto rischio che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'UE; invita la Commissione ad applicare tale metodologia e, in particolare, a istituire un elenco dell'UE di paesi terzi ad alto rischio mediante una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, e ad eseguire tale valutazione al più presto;

150.  invita gli Stati membri a rafforzare il monitoraggio delle organizzazioni sospettate di traffico illecito, contrabbando, contraffazione e pratiche fraudolente attraverso l'istituzione delle SIC con Europol;

151.  esprime profonda preoccupazione per la portata dei mercati illegali del tabacco nell'UE, i cui proventi possono essere utilizzati per finanziare il terrorismo, anche attraverso la frode sulle accise; invita gli Stati membri a prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco nell'ambito della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo;

152.  accoglie con favore la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali; invita la Commissione a proporre una normativa per un solido sistema di tracciabilità per le opere d'arte e gli oggetti d'antiquariato che entrano nel mercato dell'UE, soprattutto gli oggetti in provenienza da paesi colpiti da conflitti e ad alto rischio, come elencati dalla Commissione, nonché da organizzazioni, gruppi o individui presenti nella lista dell'UE delle organizzazioni terroristiche; ritiene che tale iniziativa debba essere sostenuta attraverso la creazione di un permesso standardizzato, senza il quale il commercio di tali oggetti sia illecito, e di un passaporto per l'esportazione di ciascun oggetto; ritiene che sia opportuno sviluppare strumenti digitali per verificare l'autenticità dei relativi documenti; è del parere che un registro completo di oggetti d'antiquariato in vendita dovrebbe essere mantenuto e aggiornato sistematicamente da parte dei commercianti d'arte;

153.  invita gli Stati membri a introdurre l'obbligo per le aziende attive nel commercio di opere d'arte e nella conservazione di oggetti di antiquariato (vale a dire i cosiddetti "porti franchi") di dichiarare tutte le operazioni sospette e a comminare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese, se del caso, sanzioni penali, ai proprietari delle aziende che commerciano e conservano opere d'arte e oggetti d'antiquariato che risultano coinvolti nel traffico di tali beni;

154.  accoglie con favore l'adozione di nuove norme relative al controllo del denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione europea[19] e ne chiede la rapida attuazione; invita la Commissione a valutare, qualora sia opportuno includere altri beni nell'ambito di applicazione del presente regolamento, se la procedura di informazione per il denaro contante non accompagnato risponde alle finalità previste e se la soglia per il denaro contante non accompagnato debba essere rivista in futuro;

155.  invita gli Stati membri a cooperare maggiormente con il progetto di analisi FURTUM di Europol e, come richiesto nella risoluzione n. 2347 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a fornire alle autorità doganali e di contrasto e alle procure personale dedicato, strumenti efficaci e formazione adeguata attraverso la cooperazione con l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e Interpol;

156.  invita la Commissione a sviluppare, unitamente agli Stati membri e ai partner internazionali, il monitoraggio dei flussi finanziari in modo mirato, nonché modi per individuare gli utenti di portafogli elettronici, valute virtuali e carte prepagate, piattaforme di crowdfunding e sistemi di pagamento online e mobile nelle indagini di polizia o giudiziarie; invita gli Stati membri a regolamentare i sistemi informali tradizionali di trasferimento di valori, sottolineando che l'obiettivo non è reprimere i trasferimenti informali tradizionali di denaro, ma i traffici che coinvolgono la criminalità organizzata, il terrorismo o i profitti industriali/commerciali derivanti dal denaro sporco; chiede di prestare particolare attenzione alle valute virtuali e alla tecnologia finanziaria (FinTech) e di esaminare la possibilità di estendere le sanzioni a coloro che abusano e usano in modo improprio le raccolte di fondi sui social media per scopi terroristici; invita gli Stati membri a garantire che le società di gestione delle criptovalute a utilizzare strumenti di analisi per valutare la potenziale attività criminale associata agli indirizzi di destinazione e di ricezione e ad assicurare che esse applichino pienamente i regolamenti in materia di lotta contro il riciclaggio quando gli utenti convertono le criptovalute in valuta reale;

157.  invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che richieda la registrazione e l'individuazione obbligatorie in caso di transazioni finanziarie tramite società che trasferiscono denaro;

158.  invita la Commissione a valutare la possibilità di regolamentare sistemi alternativi di rimesse introducendo, ad esempio, una registrazione obbligatoria o un regime di concessione delle licenze per gli intermediari e un obbligo di conservazione chiara e precisa della documentazione;

159.  esprime preoccupazione per le recenti conclusioni relative a un aumento delle attività di riciclaggio su larga vasta quale fonte di finanziamento del terrorismo[20] attraverso alcuni istituti bancari nella zona euro; chiede l'istituzione di un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTS) mirato alle transazioni compiute da soggetti legati al terrorismo e al suo finanziamento all'interno dell'area unica dei pagamenti in euro, che garantirebbe un equilibrio tra la sicurezza e le libertà individuali; rileva che le norme europee in materia di protezione dei dati si applicherebbero a tale sistema intra-europeo;

160.  esorta a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra soggetti obbligati, le UIF e le autorità competenti riguardo alle attività di finanziamento del terrorismo; invita gli Stati membri a garantire che le rispettive UIF, indipendentemente dalla loro tipologia, dispongano di un accesso privo di impedimenti all'informazione finanziaria al fine di combattere efficacemente il finanziamento del terrorismo; chiede una maggiore armonizzazione dello status e del funzionamento delle UIF europee; si compiace della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati[21]; chiede di migliorare e ampliare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra Europol, Eurojust e i paesi terzi in merito al finanziamento del terrorismo; chiede la rapida adozione del progetto di direttiva sull'accesso da parte delle autorità di contrasto all'informazione finanziaria e allo scambio di informazioni tra UIF;

161.  esorta gli Stati membri ad assegnare maggiori risorse alle UIF nazionali; invita gli Stati membri a utilizzare meglio la rete informale delle unità di informazione finanziaria europee (FIU.net) e a sviluppare ulteriormente le capacità di tale rete attraverso Europol, affinché possa essere utilizzato il suo pieno potenziale, si superino le attuali difficoltà nella cooperazione e venga agevolato il trattamento manuale delle richieste bilaterali, assicurando al contempo l'autonomia e l'indipendenza delle UIF; ritiene che potrebbe essere necessaria una UIF dell'UE per coordinare, assistere e sostenere le UIF degli Stati membri in casi transfrontalieri qualora il rafforzamento di FIU.net risulti insufficiente;

162.  sottolinea l'importanza di rafforzare l'interazione e lo scambio di informazioni tra le autorità investigative e il settore privato, in particolare i soggetti obbligati a norma della direttiva in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (direttiva AML/CFT), per colmare le lacune in termini di informazioni segregate e incomplete presentate mediante relazioni sulle transazioni sospette; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare consessi dedicati per la condivisione di informazioni finanziarie, anche sull'utilizzo di valuta virtuale e includendo il settore privato, all'interno di canali sicuri e conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati; prende atto del ruolo importante che Europol potrebbe svolgere al riguardo;

163.  chiede l'organizzazione di corsi di formazione specializzati per le autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati membri sui metodi e sugli sviluppi nel finanziamento del terrorismo, al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di indagare sulle attività illecite, anche riguardo alle valute virtuali; sottolinea che tali formazioni dovrebbero garantire un livello standard di competenza in materia di contrasto in tutta l'UE, affinché alcuni Stati membri non rimangano in una situazione di svantaggio; sottolinea l'importanza di effettuare valutazioni dei rischi a livello dell'UE delle attività delle valute virtuali e di coordinare le iniziative investigative per utilizzare le conclusioni di tali valutazioni al fine di elaborare strategie per approcci normativi e di applicazione della legge a breve, medio e lungo termine;

164.  sottolinea l'importanza cruciale dell'intelligence fiscale e finanziaria nella lotta al terrorismo; deplora che in numerosi Stati membri le agenzie per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo siano fra le attività dei servizi d'intelligence meno coperte finanziariamente; chiede agli Stati membri di rafforzare in maniera significativa le loro risorse umane e finanziarie nel settore delle indagini e delle attività di contrasto per lottare contro l'evasione e la frode fiscale che possono finanziare attività criminali o terroristiche;

Protezione delle infrastrutture critiche (PIC)

165.  invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a istituire programmi nazionali per le PIC, che affrontino le questioni individuate dalla Commissione nella sua comunicazione del 2006 relativa a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP), specialmente per quanto riguarda le potenziali vulnerabilità; ritiene che l'EPCIP debba essere rivisto e aggiornato;

166.  ricorda che i dati sensibili e i sistemi basati sugli stessi sono altresì parte di un'infrastruttura critica degli Stati membri e dovrebbero essere quindi opportunamente tutelati dagli attacchi informatici[22];

167.  accoglie con favore il piano d'azione della Commissione volto a sostenere la protezione degli spazi pubblici e incoraggia gli Stati membri a scambiare le migliori pratiche e istituire reti collaborative tra gli attori del settore pubblico e privato, ove necessario;

168.  esorta i colegislatori a istituire un successore dello strumento "ISF – Polizia" per il periodo del nuovo quadro finanziario pluriennale, con livelli almeno analoghi di finanziamento;

169.  chiede di rafforzare il ruolo della rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN);

170.  chiede che la designazione delle infrastrutture critiche europee (ICE) con un impatto su più di uno Stato membro segua un processo multilaterale che coinvolga tutti gli Stati membri potenzialmente interessati;

171.  invita gli Stati membri a istituire centri multidisciplinari nazionali di risposta alle crisi per il coordinamento e la risposta alle emergenze in caso di attacco o incidente; chiede che tali centri utilizzino i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) che contribuiscono a tre strumenti chiave e si basa sugli stessi, vale a dire il punto di contatto centrale dell'IPCR, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la piattaforma web dell'IPCR e la relazione sull'analisi e la conoscenza situazionale integrate (ISAA);

172.  chiede alla Commissione di effettuare una mappatura delle unità di crisi o dei meccanismi nazionali per la risposta alle crisi;

173.  incoraggia la Commissione a continuare a elaborare e diffondere orientamenti per gli Stati membri al fine di aumentare la protezione degli spazi pubblici, come annunciato nel suo piano d'azione volto a sostenere la protezione degli spazi pubblici;

174.  invita a rivedere la direttiva 2008/114/CE, al fine di: prevedere norme e procedure simili per "operatori di servizi essenziali" come nella direttiva sulle reti e sui sistemi informativi; garantire che la designazione delle ICE avvenga sulla base di un'analisi dei sistemi a sostegno dei servizi transfrontalieri ed essenziali, anziché di un approccio settoriale, tenendo debitamente conto dell'importanza della sicurezza informatica; consentire alla Commissione di designare come ICE le strutture dei servizi paneuropei; tenere debitamente conto delle interdipendenze esistenti; introdurre l'obbligo per gli operatori pubblici e privati di infrastrutture critiche di riferire incidenti, effettuare prove di stress, fornire formazione adeguata presso i punti di contatto designati e istituire requisiti di qualità in merito ai piani di continuità operativa, compresi piani operativi, in caso di incidente o attacco;

175.  raccomanda di coinvolgere il settore privato nella definizione di programmi in materia di protezione delle infrastrutture critiche e degli obiettivi non strategici, anche nel contesto della sicurezza informatica; sottolinea la necessità di sviluppare, a tal fine, dialoghi pubblico-privati e la resilienza nazionale e locale;

176.  invita la Commissione a proporre un'iniziativa europea di certificazione per le imprese di sicurezza private, intesa a specificare i requisiti e le condizioni in base ai quali esse sono in grado di operare nel contesto delle infrastrutture critiche;

177.  sottolinea la necessità di attuare efficaci strategie di risposta che comprendano chiare linee di comunicazione in caso di attacco, segnatamente per quanto riguarda le squadre di intervento immediato, al fine di ridurre il tasso di mortalità e migliorare la gestione della situazione per minimizzare l'impatto sul pubblico; esorta gli Stati membri a rafforzare il loro impegno nei confronti dei meccanismi già messi in atto a livello europeo;

178.  chiede l'adozione tempestiva della revisione del meccanismo di protezione civile dell'UE per rafforzare la prevenzione e la preparazione, lo scambio delle informazioni a livello dell'UE e la capacità degli Stati membri di far fronte a diversi tipi di catastrofi;

179.  invita la Commissione a effettuare una valutazione delle opzioni e dei connessi impatti per la creazione di un sistema che consenta la verifica dell'identità delle persone che noleggiano veicoli, aeromobili e imbarcazioni;

180.  accoglie con favore l'esercitazione transfrontaliera intesa a migliorare la protezione degli obiettivi non strategici dagli attentati terroristici che ha coinvolto il Belgio e i Paesi Bassi e ha avuto luogo nel giugno 2017; osserva che l'esercitazione è stata finanziata dalla Commissione con lo scopo di misurare la preparazione e le funzioni di gestione delle crisi in una situazione in cui due attentati hanno luogo simultaneamente in paesi diversi; chiede di effettuare simili esercitazioni che coinvolgano gli Stati membri; ritiene che l'UE possa offrire un quadro di sostegno a tale cooperazione, in particolare in settori quali l'assistenza medica (il Corpo medico europeo), la sicurezza pubblica (il comitato per la sicurezza sanitaria) o protocolli di decontaminazione, nonché il coordinamento di unità speciali d'intervento delle forze di polizia e di protezione civile nazionali;

181.  chiede che la normativa in materia di terrorismo e le strategie di risposta nazionali, regionali e locali per la protezione, la resilienza e la risposta in caso di attacco tengano conto delle esigenze e delle circostanze specifiche delle persone vulnerabili come le persone con disabilità e i minori; chiede inoltre il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nel processo decisionale che le riguarda;

Precursori di esplosivi

182.  osserva che i terroristi hanno accesso a sostanze e miscele precursori di esplosivi soggette a regolamentazione; accoglie pertanto con favore la proposta di regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, presentata nell'aprile 2018;

183.  chiede di istituire un sistema europeo di licenze per acquirenti specializzati, diversi dal pubblico in generale, che obblighi a registrare gli operatori economici affinché possano fabbricare, distribuire o vendere legalmente le sostanze elencate agli allegati o correlate alle miscele o alle sostanze che le contengono; invita gli Stati membri a istituire sistemi di ispezione per individuare la non conformità al regolamento da parte degli operatori economici;

184.  accoglie con favore la valutazione d'impatto del regolamento (UE) n. 98/2013 relativo ai precursori di esplosivi e incoraggia i colegislatori, per la proposta di regolamento 2018/0103/COD, a valutare la procedura di scambio obbligatorio di informazioni; chiede alle autorità di vigilanza del mercato di rafforzare le loro attività di vigilanza in relazione ai precursori di esplosivi, poiché essi presentano chiaramente la potenzialità di incidere negativamente sulla sicurezza pubblica;

185.  invita le autorità doganali, in collaborazione con le autorità di contrasto e sulla base delle informazioni di Europol o di altri sistemi di analisi dei dati, a migliorare l'individuazione di acquisti online illeciti di precursori di esplosivi mediante controlli basati sulle informazioni sul carico presentate dai commercianti prima dell'arrivo o della partenza delle merci nell'UE e dalla stessa, utilizzando anche il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS);

186.  invita la Commissione a collaborare con le imprese nella promozione di orientamenti per i mercati online relativi alla sicurezza della vendita dei precursori di esplosivi, nella limitazione degli acquisti di determinate sostanze agli utilizzatori professionali e nella definizione in maggiore dettaglio delle loro politiche sulla restrizione dei prodotti determinando i livelli consentiti di quantità e purezza;

187.  chiede di utilizzare in modo uniforme alcune convenzioni di denominazione standardizzate che consentirebbero agli operatori economici e ai mercati online di individuare più facilmente le sostanze chimiche pubblicate sui loro siti; invita i mercati online a controllare in seguito i post rispetto a elenchi di parole chiave standardizzate, così da monitorare gli annunci di articoli soggetti a regolamentazione;

188.  invita la Commissione a considerare l'introduzione di criteri comuni per le autorizzazioni armonizzando le condizioni per la concessione e il rifiuto delle richieste e per l'agevolazione del riconoscimento reciproco tra gli Stati membri;

Armi illecite

189.  chiede l'attuazione rapida ed efficace della direttiva sul controllo dell'acquisto e del possesso delle armi da fuoco, al fine di controllarne nel modo più efficace possibile l'utilizzo e la vendita e di evitare il traffico illecito di armi da fuoco e attrezzature e strumenti connessi sia all'interno dell'UE che al di fuori di essa; chiede di colmare le lacune nel quadro normativo vigente in materia di armi da fuoco, per esempio adottando misure per arrestare la circolazione di pistole a salve facili da convertire, pistole Flobert, lanciarazzi e armi simili;

190.  invita gli Stati membri ad adottare programmi di consegna delle armi da fuoco e delle munizioni adattati al contesto specifico dei mercati illegali delle armi da fuoco; chiede di introdurre sanzioni efficaci per il possesso e il traffico illeciti di armi da fuoco; chiede l'attuazione rigorosa e diligente da parte degli Stati membri della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;

191.  sostiene la revisione della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) tenendo conto del nuovo contesto di sicurezza e della politica di sicurezza nonché degli sviluppi nella progettazione/tecnologia della SALW che incidono sulla capacità di affrontare la minaccia;

192.  ritiene che gli Stati membri debbano adottare un approccio finalizzato alla realizzazione di indagini sulle armi mediante l'utilizzo di gruppi di contrasto specializzati e all'individuazione dei soggetti e delle reti coinvolti in questo tipo di traffico e mediante la consultazione delle diverse banche dati balistiche nazionali;

193.  ricorda che la Commissione ha adottato una relazione sulla valutazione del regolamento (UE) n. 258/2012 che istituisce norme sull'autorizzazione dell'esportazione, dell'importazione e del transito di armi da fuoco non militari, in cui ha raggiunto la conclusione che il regolamento continua a essere necessario ma che la sua efficacia è limitata dall'assenza di precisione di alcune delle sue disposizioni e dalla complessità dell'interazione con altri strumenti legislativi dell'UE; incoraggia le autorità di contrasto degli Stati membri a istituire squadre di polizia specializzate per contrastare il traffico illecito di armi da fuoco, dotate di personale, competenze e attrezzature sufficienti;

194.  incoraggia gli Stati membri a valutare possibili limitazioni al trasporto di coltelli senza un motivo valido, il divieto di coltelli particolarmente nocivi come i coltelli "zombie" o "farfalla" e l'applicazione di tali misure online;

Dimensione esterna

195.  esorta l'UE e i suoi Stati membri a perseguire azioni globali sulla scena internazionale per affrontare i conflitti protratti che destabilizzano intere regioni e alimentano il ciclo di violenza e sofferenza e, sfortunatamente, molta retorica terrorista;

196.  chiede di intensificare la cooperazione dell'UE con i paesi vicini, e in particolare con i paesi di transito e di destinazione dei combattenti stranieri, in materia di lotta al terrorismo; ritiene che l'UE debba mantenere un approccio globale alla lotta al terrorismo, prestando particolare attenzione alla cooperazione con i principali paesi terzi sulla base di priorità chiaramente definite;

197.  ritiene che la lotta al terrorismo sia un ambito che richiede competenze concrete; chiede pertanto di accrescere la professionalizzazione della rete dell'UE in questo settore, in particolare offrendo al personale operativo nella lotta al terrorismo proveniente dagli Stati membri un'integrazione migliore e più duratura nella struttura dell'UE, che non si limiti a una singola assegnazione all'interno di una delegazione dell'UE; ritiene che il distacco all'interno delle istituzioni dell'UE ottimizzerebbe le competenze e l'utilizzo delle stesse nell'ambito della lotta al terrorismo;

198.  invita la Commissione a rafforzare il sostegno a favore di paesi terzi, in particolare quelli confinanti, nei loro sforzi intesi a contrastare la criminalità e i traffici quali fonti di finanziamento per il terrorismo e a rafforzare le relazioni con gli stessi per accelerare il congelamento di beni; esprime, tuttavia, preoccupazione per il fatto che la normativa in materia di lotta al terrorismo in alcuni dei paesi partner dell'UE abbia un ambito di applicazione eccessivamente ampio e sia abusata per reprimere il dissenso pacifico; avverte che la criminalizzazione dell'espressione pacifica di rivendicazioni legittime può condurre alla radicalizzazione; ritiene che l'UE debba investire considerevolmente in azioni volte ad affrontare le cause alla base del terrorismo nei paesi terzi; sostiene con forza programmi esterni di lotta all'estremismo nelle carceri, programmi di cooperazione con comunità e leader religiosi, consessi e dialoghi interreligiosi e, in generale, tutti i tipi di programmi di riconciliazione che diminuiscono le tensioni tra le comunità e prevengono politiche settarie tramite, in particolare, mezzi economici, sociali ed educativi;

199.  invita gli Stati membri a utilizzare appieno l'analisi dell'intelligence in materia di lotta al terrorismo del Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN dell'UE); invita la Commissione a concedere un chiaro mandato affinché l'INTCEN comunichi direttamente con gli analisti in seno alle delegazioni dell'UE per aumentare il flusso di informazioni pertinenti al sistema di intelligence centrale dell'UE;

200.  chiede di rafforzare la cooperazione e l'individuazione di sinergie tra le missioni e le operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e le azioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI);

201.  chiede la semplificazione del sistema di misure restrittive dell'UE al fine di renderlo uno strumento efficace in materia di lotta al terrorismo;

Vittime del terrorismo

202.  invita la Commissione a istituire un Centro europeo di coordinamento per le vittime del terrorismo (CCVT), che fornisca sostegno tempestivo e adeguato in caso di crisi a seguito di attacchi in uno o più Stati membri; ritiene che il ruolo di detto centro dovrebbe essere, tra l'altro, di garantire assistenza urgente alle vittime di un altro Stato membro nonché l'offerta di competenze a livello dell'UE promuovendo lo scambio di conoscenze, protocolli e migliori pratiche; sottolinea la necessità di estendere le misure di sostegno e protezione alle vittime indirette, come i parenti delle vittime, i testimoni oculari e il personale di primo intervento;

203.  ritiene che, una volta istituito, il CCVT potrebbe raccogliere statistiche, fornire assistenza e coordinamento per la creazione di registri delle vittime del terrorismo negli Stati membri e a livello europeo, sulla base del pieno rispetto della legislazione sulla protezione dei dati, in particolare riguardo ai diritti degli interessati e al principio di limitazione delle finalità; ritiene che potrebbe anche esaminare e promuovere migliori pratiche, quali la creazione di protocolli, al fine di:

  1)  garantire un'attenzione emotiva iniziale alle vittime del terrorismo;

2)  offrire loro un successivo sostegno psicologico ed emotivo;

3)  evitare la vittimizzazione secondaria durante il procedimento giudiziario o le interazioni burocratiche;

4)  garantire l'accesso effettivo alla giustizia, in particolare nel caso di attacchi che interessano vittime transnazionali;

5)  incentivare buone pratiche per i media su questioni sensibili per le vittime del terrorismo e i loro familiari;

  ritiene che il CCVT potrebbe anche istituire un registro pubblico di organizzazioni accreditate di sostegno alle vittime, che sia disponibile per essere consultato e per migliorare i protocolli elaborati; esorta gli Stati membri a nominare un'unica autorità incaricata di fungere da punto di contatto nazionale per il CCVT, una volta istituito;

204.  invita la Commissione a istituire una piattaforma online unica in tutte le lingue dell'UE riguardante i diritti delle vittime del terrorismo e il sostegno offerto alle stesse, la cui gestione sarebbe affidata al CCVT, con un unico punto di contatto a livello nazionale in ciascuno Stato membro, compresa una linea di assistenza;

205.  invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sulle vittime del terrorismo che risponda in maniera efficace alle esigenze delle vittime a breve e lungo termine, ivi compresa una definizione comune dello status di vittima di terrorismo e dei diritti delle vittime, e un modulo standardizzato per la richiesta di indennizzo, che stabilisca chiari doveri e scadenze per gli assicuratori; ritiene che debba esistere una procedura semplificata a livello nazionale per la concessione dell'indennizzo automatico alle vittime del terrorismo subito dopo un attentato al fine di rispondere alle loro esigenze immediate e che la questione di un ulteriore indennizzo debba essere rivista a intervalli regolari sulla base di una valutazione della situazione della vittima;

206.  ritiene che l'ambito di applicazione della definizione comune di vittima del terrorismo copra almeno: 1) le persone decedute; 2) le persone che hanno subito danni fisici e/o psicologici; 3) le persone che sono state vittime di rapimenti o oggetto di minacce; 4) il coniuge della persona deceduta o persona legata dalla stessa relazione di affetto, compresi anche genitori e figli, nonni e fratelli;

207.  invita gli Stati membri a incaricare i centri multidisciplinari di risposta alle crisi per il coordinamento e la risposta alle emergenze dell'attuazione di protocolli nazionali e locali relativi all'individuazione rapida prioritaria delle vittime e alla loro gestione immediata, nonché alla segnalazione ai servizi competenti;

208.  invita gli Stati membri a garantire che nel quadro dell'infrastruttura nazionale di risposta alle emergenze sia prevista una risposta globale alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario; ritiene che, a tal fine, gli Stati membri debbano istituire un unico sito web aggiornato con tutte le informazioni utili e un centro di sostegno di emergenza per offrire alle vittime e ai loro familiari primo soccorso psicologico e sostegno emotivo, come indicato alla direttiva (UE) 2017/541, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo;[23]

209.  sottolinea che la notifica alle famiglie delle vittime dovrebbe essere effettuata da professionisti opportunamente formati in maniera dignitosa, umana e adeguata, assicurando che i media non rivelino le loro identità senza il loro consenso preventivo, e che si dovrebbe agire con particolare attenzione, rispetto e priorità quando ci si occupa di minori;

210.  chiede un'attuazione integrale ed efficace della direttiva (UE) 2015/637 allo scopo di garantire la tutela consolare dei cittadini dell'UE che si trovano in paesi terzi in cui il loro Stato membro non è rappresentato; sottolinea che un numero crescente di cittadini europei è stato vittima di attacchi terroristici in un paese diverso da quello di origine e, pertanto, chiede urgentemente l'introduzione di protocolli negli Stati membri a sostegno dei cittadini europei di un altro paese in caso di attacco terroristico, in linea con la direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo;

211.  invita gli Stati membri ad assicurare che l'assistenza necessaria prestata alle vittime del terrorismo comprenda anche misure come primo soccorso, sostegno psicologico, protezione dalla vittimizzazione secondaria, gratuito patrocinio, accesso effettivo alla giustizia, anticipi in contante per aiutare a coprire le spese immediate, assistenza all'infanzia e a domicilio certificata, regimi di sgravio fiscale e assistenza con i trasporti in caso di disabilità temporanea o permanente;

212.  invita gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a garantire che i professionisti di tutti i servizi nazionali pertinenti siano adeguatamente formati in merito alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, in particolare il personale di primo intervento; evidenzia che il CCVT assisterà nei compiti della formazione professionale, anche per agenti di polizia, avvocati e altri professionisti che si occupano delle vittime, nonché con società di assicurazione o autorità per l'indennizzo;

213.  invita gli Stati membri a istituire i meccanismi giuridici intesi a qualificare come reato l'esaltazione di uno specifico atto di terrorismo dal momento che esso umilia le vittime e causa una vittimizzazione secondaria danneggiando la dignità e il recupero delle vittime;

214.  invita le istituzioni interessate a prevedere garanzie per evitare che si verifichi una successiva vittimizzazione derivante dall'umiliazione e dagli attacchi all'immagine delle vittime provenienti da settori sociali correlati all'autore dell'attacco;

215.  chiede agli Stati membri di vietare di rendere omaggio alle persone giudicate colpevoli di attività terroristiche con sentenza definitiva;

216.  chiede agli Stati membri di prestare attenzione alle vittime qualora queste possano subire molestie o temano di poter essere nuovamente attaccate dall'ambiente sociale degli aggressori;

217.  invita gli Stati membri a garantire che le vittime di violenza sessuale e altre forme gravi di violenza perpetrate dai terroristi del Daesh al di fuori dell'UE siano al sicuro e non nutrano timore nell'UE; invita gli Stati membri ad adire gli organi giurisdizionali, anche se i reati sono stati commessi al di fuori dell'UE, e a coinvolgere le vittime come testimoni preziosi nei procedimenti giudiziari;

218.  invita la Commissione a prendere in considerazione un regime finanziario per l'indennizzo alle vittime in caso di attentati terroristici su larga scala, al fine di sostenere gli Stati membri qualora necessario e nei casi transfrontalieri;

219.  invita la Commissione ad avviare un dialogo con gli Stati membri al fine di ridurre le notevoli disparità esistenti riguardo ai livelli degli indennizzi pecuniari concessi a livello nazionale dagli Stati membri alle vittime di attentati terroristici;

220.  invita gli Stati membri ad assicurare che tutte le vittime del terrorismo abbiano diritto a partecipare ai procedimenti giudiziari relativi a un attentato terroristico che li riguarda e a tenere conto della situazione specifica delle vittime transfrontaliere; chiede agli Stati membri di garantire che durante i procedimenti penali non avvengano contatti degradanti o umilianti tra le vittime e l'aggressore o il suo entourage;

221.  chiede una maggiore promozione della giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo (11 marzo);

Diritti fondamentali

222.  sottolinea che le misure di sicurezza, comprese le misure antiterrorismo, devono essere perseguite attraverso lo Stato di diritto, devono rispettare i diritti fondamentali e devono essere adottate in un quadro giuridico chiaro; invita pertanto gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, all'atto dell'adozione e dell'applicazione di misure antiterrorismo, a rispettare i diritti umani, compresi quelli riguardanti la vita privata e la protezione dei dati, la libertà di pensiero e di espressione e la non discriminazione, nonché le garanzie procedurali, compresi la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo, il diritto all'informazione e il controllo di un'autorità giudiziaria, oltre a garantire che le persone dispongano di mezzi di ricorso efficaci per contestare qualsiasi violazione dei propri diritti fondamentali, tra cui la possibilità di ricorso giudiziario,

223.  invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, in fase di adozione e applicazione delle misure antiterrorismo, a trovare il giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e le esigenze di sicurezza; ritiene, al riguardo, che la prima priorità debba risiedere nella tutela dei diritti fondamentali delle persone alla vita e alla sicurezza;

224.  ribadisce che la normativa internazionale e regionale in materia di diritti umani chiarisce che gli Stati hanno sia il diritto sia il dovere di proteggere le persone nell'ambito della loro giurisdizione da attentati terroristici per garantire il rispetto del diritto alla vita e del diritto alla sicurezza; ricorda che la cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel settore della lotta al terrorismo deve basarsi sul rispetto del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani, compreso il divieto di tortura;

225.  invita la Commissione e l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) a esaminare le sfide esistenti nel settore delle politiche antiterrorismo e a individuare le migliori pratiche all'interno degli Stati membri, comprese pratiche che tengano conto delle circostanze specifiche delle persone vulnerabili come le persone con disabilità e i minori; invita la Commissione a incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche e a elaborare orientamenti al riguardo; ricorda inoltre che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno la possibilità di chiedere pareri alla FRA, nel contesto del suo quadro pluriennale, in materia di misure antiterrorismo;

226.  invita gli Stati membri ad assicurare che siano in essere le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati, in conformità della legislazione dell'UE applicabile, ivi comprese adeguate misure tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali; esorta gli stessi a fornire norme chiare in merito ai soggetti che possono accedere a determinati dati nei sistemi e consultarli, a tenere registri delle consultazioni e comunicazioni e a garantire diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione e di limitazione, così come i diritti alla compensazione e a un ricorso giurisdizionale; invita la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati a elaborare ulteriormente soluzioni innovative di tutela della vita privata fin dalla progettazione;

227.  ritiene che politiche antiterrorismo valide richiedano solidi mandati per tutti gli enti pubblici coinvolti nella lotta al terrorismo nonché un livello elevato di sostegno pubblico per tali autorità; rileva l'importante ruolo che il controllo può svolgere nel promuovere la fiducia e il sostegno dei cittadini; invita gli Stati membri a prevedere meccanismi di controllo per le misure antiterrorismo al fine di valutarne l'impatto; invita inoltre gli Stati membri a garantire un controllo democratico e una responsabilità pubblica per tutti i servizi di sicurezza e di intelligence, salvaguardando al contempo il necessario livello di segretezza;

°

°  °

228.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  Testi approvati, P8_TA(2017)0307.
  • [2]  Studio dal titolo "The European Union's Policies on Counter-Terrorism: Relevance, Coherence and Effectiveness" ("Le politiche dell'Unione europea in materia di lotta al terrorismo: pertinenza, coerenza ed efficacia"), commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
  • [3]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018D1084
  • [4]  Relazione TESAT Europol, pag. 14.
  • [5]  https://www.dw.com/de/jesidin-trifft-in-deutschland-auf-is-peiniger/a-45119776
  • [6]  Per "radicalizzazione" si intende un processo complesso attraverso il quale un individuo o un gruppo giunge ad adottare idee/opinioni sempre più estreme in materia religiosa e/o politica che potrebbero portare ad azioni violente, compresa la realizzazione di atti terroristici. In linea con i documenti strategici della Commissione, ogni riferimento alla "radicalizzazione" va inteso come "radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo".
  • [7]  Discorso della commissaria Jourová, responsabile per la giustizia, i consumatori e la parità di genere, in occasione della conferenza sulla radicalizzazione nelle carceri a Bruxelles, 27 febbraio 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1221_en.htm
  • [8] Europol, 6 settembre 2018.
  • [9]  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1).
  • [10]  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 101.
  • [11]  Relazione di Europol sulla situazione e le tendenze del terrorismo (Te-Sat) 2017, pag. 10.
  • [12]  Te-Sat di Europol 2017, pag. 15.
  • [13]  TE-SAT Europol 2018, pag. 9.
  • [14]  Testi approvati, P8_TA(2018)0229.
  • [15]  Relazione del Consiglio d'Europa dal titolo "Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh" (Perseguire e punire i crimini contro l'umanità o anche eventuali genocidi commessi dal Daesh) del 22 settembre 2017.
  • [16]  GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.
  • [17]  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
  • [18]  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1) e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
  • [19]  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 - GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6.
  • [20] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf
  • [21]  COM(2018)0213.
  • [22]  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione - GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
  • [23]  GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

MOTIVAZIONE

Contesto

Negli ultimi anni l'Unione europea ha affrontato un'ondata senza precedenti di attentati terroristici sul proprio territorio, che hanno posto la questione della sicurezza al centro delle preoccupazioni dei cittadini e hanno messo in luce i problemi relativi alla cooperazione e alla condivisione delle informazioni in questo settore. In effetti, in un'indagine Eurobarometro del giugno 2017 relativa alla consapevolezza generale, alle esperienze e alle percezioni dei cittadini in materia di sicurezza, il 92 % degli intervistati ha convenuto che le autorità nazionali dovrebbero condividere le informazioni con le autorità degli altri Stati membri dell'UE per meglio combattere la criminalità e il terrorismo.

A seguito di tali attentati, gli Stati membri e l'Unione europea hanno cercato di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e alle sfide poste dalla minaccia terroristica. È stata proposta una nuova legislazione, le norme attuali sono state o sono in procinto di essere riviste ed è stato avviato un dibattito sia nell'UE che negli Stati membri in merito alle modalità per affrontare meglio la minaccia terroristica.

Per reagire a tali sviluppi e al fine di poter apportare il proprio contributo, il 6 luglio 2017 il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale sul terrorismo (TERR), che si è costituita il 14 settembre 2017. Il suo obiettivo principale consiste nell'affrontare le carenze pratiche e legislative nella lotta al terrorismo, prestando particolare attenzione alla cooperazione e allo scambio di informazioni.

Questioni orizzontali

Una delle principali questioni individuate e messe in luce ripetutamente dagli esperti e dagli operatori del settore è la necessità di attuare pienamente la normativa vigente in questo settore. Gli Stati membri non devono fornire solo il quadro legislativo, ma anche le necessarie attrezzature tecniche nonché personale sufficiente e opportunamente formato per assicurare l'applicazione pratica delle misure esistenti.

La necessità di un regime di conservazione dei dati adeguato è stata costantemente messa in luce anche durante i lavori della commissione. I relatori ritengono che sia necessario prevedere un regime dell'UE sulla conservazione dei dati, in linea con i requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tenendo conto al contempo delle esigenze delle autorità competenti e delle specificità del settore della lotta al terrorismo.

I relatori deplorano che le vigenti clausole di esenzione, da parte di alcuni Stati membri, dalle misure di cooperazione di polizia e giudiziaria a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale in relazione ai reati di terrorismo potrebbero compromettere la velocità e l'efficienza delle indagini sul terrorismo e potrebbero avere effetti dannosi e invitano gli Stati membri ad astenersi dalle clausole di esenzione in questo settore fondamentale.

Prevenzione e contrasto della radicalizzazione

La radicalizzazione quale origine degli attentati compiuti da terroristi endogeni costituisce una grande minaccia per l'Unione europea. I principali fattori che contribuiscono alla radicalizzazione sono i contenuti radicali sui social media, il contatto personale con soggetti radicalizzati e l'ecosistema della radicalizzazione, ivi compresi i predicatori di odio e i contenuti radicali cartacei, online o presenti nei media audiovisivi. Un altro focolaio di radicalizzazione è costituito dalle carceri.

Sebbene l'Unione europea abbia già avviato varie iniziative per affrontare la radicalizzazione, per esempio la Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione e il Forum dell'UE su Internet, è necessario un approccio maggiormente concertato e mirato per far fronte a questa minaccia. Pertanto, i relatori propongono la creazione di un nuovo Centro di eccellenza per la prevenzione della radicalizzazione dell'UE, che dovrebbe coordinare e agevolare la cooperazione tra Stati membri, decisori politici, operatori del settore, esperti e ricercatori in materia di prevenzione della radicalizzazione e contribuire a un utilizzo mirato dei fondi dell'UE in questo settore. Occorre altresì mettere in luce il ruolo delle organizzazioni della società civile e delle ONG, indispensabili per realizzare progetti di prevenzione e contrasto della radicalizzazione a livello locale. I presupposti giuridici e finanziari necessari per le loro attività devono essere elaborati dagli Stati membri.

Al fine di affrontare la diffusione dei contenuti radicali online, i relatori ritengono che il limite dell'azione volontaria delle aziende sia stato raggiunto e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che obblighi le aziende a rimuovere completamente i contenuti terroristici entro un'ora e a introdurre chiari obblighi in materia di segnalazione per le aziende per quanto riguarda l'incidenza dei contenuti terroristici e i tassi di rimozione, nonché sanzioni per la non conformità.

Cooperazione e scambio di informazioni

La cooperazione e la condivisione delle informazioni sono indispensabili per la lotta al terrorismo. La velocità con cui sono stati pianificati ed eseguiti alcuni dei recenti attentati impone un rapido scambio di informazioni e intelligence al fine di essere efficaci e contribuire a prevenire gli attentati. La natura transfrontaliera del terrorismo richiede una forte risposta coordinata e una stretta collaborazione tra gli Stati membri e al loro interno, nonché con e tra le agenzie e gli organismi dell'Unione competenti.

I relatori ritengono che sia necessario passare a un nuovo approccio nella condivisione delle informazioni. Le informazioni relative alla lotta al terrorismo devono essere condivise di default e non dovrebbe essere possibile scambiarle solo in casi specifici in cui le circostanze impongono il ritiro delle informazioni. Inoltre, occorre attuare soluzioni tecniche che consentano il caricamento automatizzato delle informazioni dai sistemi regionali ai sistemi nazionali/federali e ai sistemi europei. Occorre inoltre rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i diversi servizi, in particolare tra i servizi incaricati dell'applicazione della legge e i servizi di intelligence.

Il relatore chiede che Europol diventi un vero e proprio centro per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel settore della lotta al terrorismo nell'UE. Affinché ciò si verifichi, tuttavia, gli Stati membri devono assicurare la massima flessibilità dei contatti tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda i reati di terrorismo. Inoltre, le SIC devono essere utilizzate in maniera coerente in caso di attacchi terroristici, considerando il carattere prevalentemente transfrontaliero di tali attentati. In linea di massima, Europol ed Eurojust dovrebbero partecipare a tali squadre.

Per quanto riguarda l'interoperabilità dei sistemi centralizzati, i relatori ritengono che, pur essendo un passo positivo, ciò costituisca solo un primo passo nella creazione di un quadro globale di sistemi d'informazione interoperabili. In futuro, sarà necessario contemplare ulteriori sistemi, ivi compresi sistemi nazionali e decentrati.

Frontiere esterne

Uno spazio Schengen senza frontiere interne è sostenibile solo se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne. Alcuni dei recenti attentati terroristici hanno dimostrato gravi carenze nella politica europea di controllo delle frontiere, poiché almeno otto autori di tali attentati sono entrati in Grecia attraverso flussi irregolari a luglio, agosto e ottobre 2015. Sebbene siano stati compiuti importanti progressi in questo settore e siano state introdotte nuove misure, quali i controlli obbligatori del SIS e le banche dati di Interpol ai valichi di frontiera, sono tuttora necessari altri interventi nel settore della gestione integrata delle frontiere.

Ciò che è importante in particolare è la creazione delle condizioni materiali alle frontiere per l'attuazione della nuova normativa, l'introduzione dei controlli dei dati biometrici, l'interoperabilità delle banche dati e l'utilizzo di tutti i dati disponibili, per esempio PNR o prove sul campo di battaglia, al fine di individuare i potenziali terroristi prima che entrino nel territorio dell'UE. Occorre altresì sottolineare il ruolo di Frontex nella gestione integrata delle frontiere.

I relatori riconoscono che EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è attualmente il principale garante della sicurezza nel Mediterraneo e dispone delle risorse e delle capacità necessarie per contribuire anche alla lotta al terrorismo. Pertanto, chiedono di modificare di conseguenza il mandato dell'operazione SOPHIA e di ampliarne l'ambito territoriale per coprire anche i nuovi flussi migratori provenienti dalla Tunisia. Si potrebbe considerare una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che consenta alla suddetta operazione l'accesso alle acque territoriali degli Stati costieri al fine di effettuare controlli sulle imbarcazioni sospette.

Finanziamento del terrorismo (FT)

La lotta al finanziamento del terrorismo dovrebbe essere globale e non incentrarsi solo sui flussi finanziari ma anche sul finanziamento della radicalizzazione e le misure di lotta al finanziamento del terrorismo devono affrontare sia il finanziamento delle organizzazioni terroristiche su larga scala sia gli attacchi che possano richiedere finanziamenti di esiguo importo. Pertanto, è fondamentale che la lotta al finanziamento del terrorismo sfrutti la piena intelligence finanziaria onde promuovere la prevenzione.

Gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a istituire un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTS) per le transazioni di soggetti legati al terrorismo e per il suo finanziamento effettuato all'interno dell'area unica dei pagamenti in euro, complementare al programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) con gli Stati Uniti.

Protezione delle infrastrutture critiche

I relatori chiedono di rivedere la direttiva 2008/114/CE per garantire che la designazione delle infrastrutture critiche europee (ECI) si basi su un'analisi dei sistemi a sostegno dei servizi transfrontalieri ed essenziali, anziché su un approccio settoriale. La nuova direttiva dovrebbe introdurre l'obbligo di riferire gli incidenti correlati alle infrastrutture critiche, un quadro per effettuare prove di stress, una formazione adeguata dei punti di contatto designati e requisiti di qualità in merito ai piani di continuità operativa in caso di incidente o attacco. La Commissione deve poter designare come ECI strutture dei servizi paneuropei come Galileo o Eurocontrol.

I relatori invitano inoltre gli Stati membri ad attuare efficaci strategie di risposta e a istituire centri multidisciplinari nazionali di risposta alle crisi per il coordinamento e la risposta alle emergenze in caso di un attacco o un incidente.

Precursori di esplosivi

Nel 2015 e nel 2016 sono stati utilizzati esplosivi nel 40 % degli attentati terroristici commessi nell'UE nonostante il regolamento (UE) n. 98/2013 che vieta la messa a disposizione del pubblico in generale di sette sostanze al di sopra del valore limite e che richiede di segnalare le transazioni sospette relative a undici prodotti. Ciò avviene perché gli autori degli attacchi e i potenziali terroristi riescono tuttora ad acquistare i precursori online e poiché il regolamento vigente consente l'applicazione di diversi sistemi da parte degli Stati membri.

I relatori accolgono pertanto con favore il fatto che la Commissione abbia proposto un nuovo regolamento, abolendo il sistema di registrazione per le sostanze vietate e definendo più chiaramente chi deve essere considerato pubblico in generale e chi utilizzatore professionale. I relatori chiedono un monitoraggio più attento degli acquisti online e il perfezionamento degli attuali criteri comuni dei rischi doganali per migliorare l'individuazione degli acquisti illeciti online dei precursori di esplosivi.

Traffico illecito di armi da fuoco

Le armi da fuoco sono state utilizzate nel 41 % di tutti gli attentati, in lieve aumento rispetto al 2016 (38 %). La minaccia delle armi da fuoco utilizzate negli attentati terroristici permane, anche a causa di un aumento delle armi a salve convertite e delle armi da fuoco riattivate disponibili sul mercato illegale di armi. I relatori chiedono pertanto di colmare le lacune nella normativa nazionale e dell'UE in materia di armi da fuoco, per esempio adottando misure per arrestare la circolazione di pistole a salve facili da convertire, pistole Flobert e pistole da segnalazione.

Vittime del terrorismo

Gli Stati membri sono esortati a recepire le disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2017/541 e alla direttiva 2012/29/UE.

La Commissione è tenuta a presentare una proposta legislativa sulle vittime del terrorismo con una definizione chiara della loro condizione e dei loro diritti specifici, ivi compresi i criteri di ammissibilità e i livelli d'indennizzo. È altresì opportuno istituire un Centro europeo di coordinamento per le vittime del terrorismo (CCVT), in modo da poter fornire sostegno tempestivo e adeguato in caso di crisi a seguito di un attacco in uno o più Stati membri.

Diritti fondamentali

Il rispetto dei diritti fondamentali costituisce un elemento essenziale del successo delle politiche in materia di lotta al terrorismo ed è necessario trovare il giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in gioco per garantire l'efficacia delle misure antiterrorismo. A tale riguardo, i relatori ritengono che, sebbene il rispetto della vita privata sia un diritto fondamentale, la prima priorità debba risiedere nella tutela dei diritti fondamentali delle persone alla vita e alla sicurezza. Inoltre, è necessario tenere conto delle esigenze e delle circostanze specifiche delle persone vulnerabili/disabili.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

13.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

2

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Ivo Belet, Caterina Chinnici, Javier Couso Permuy, Edward Czesak, Arnaud Danjean, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Birgit Sippel, Helga Stevens, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lynn Boylan, Claude Moraes, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Josep-Maria Terricabras

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

France Jamet, Manolis Kefalogiannis, Lukas Mandl

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

23

+

ALDE

Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

ECR

Edward Czesak, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

ENF

France Jamet

PPE

Ivo Belet, Arnaud Danjean, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Manolis Kefalogiannis, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Emil Radev, Milan Zver

S&D

Caterina Chinnici, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elena Valenciano

2

-

GUE/NGL

Lynn Boylan, Javier Couso Permuy

5

0

ECR

Kristina Winberg

S&D

Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Josep-Maria Terricabras

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2018
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