RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

23.11.2018 - (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Laura Agea


Procedura : 2018/0081(COD)
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A8-0382/2018
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A8-0382/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0171),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0130/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione giuridica (A8-0382/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali43, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, sancisce che ogni lavoratore ha il diritto un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, come pure a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

(1)  La concretizzazione dei principi e dei diritti enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali43, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, costituisce un impegno politico comune e una responsabilità condivisa dell'Unione, degli Stati membri e delle parti sociali, conformemente alle loro rispettive competenze. Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali sancisce che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, come pure a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, indipendentemente dalle condizioni e dalla durata dell'occupazione o dell'esposizione.

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43   Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

43   Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Gli articoli da 153 a 155 TFUE stabiliscono la sfera di competenza e i poteri delle parti sociali per quanto riguarda la negoziazione e l'applicazione degli accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce, in particolare, il diritto fondamentale alla vita (articolo 2) e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque sotto il profilo della salute, della sicurezza e della dignità (articolo 31, paragrafo 1).

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio44 ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva 2004/37/CE, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE. Le prescrizioni minime di cui alla direttiva 2004/37/CE mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi.

(2)  La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio44 ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva 2004/37/CE, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce la protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti devono essere basati su riscontri empirici, essere proporzionati e misurabili e dovrebbero essere stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, la fattibilità economica della loro applicazione e della loro osservanza, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali valori limite sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE. Le prescrizioni minime di cui alla direttiva 2004/37/CE mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire, in stretta cooperazione con le parti sociali, valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi. Ove sia stato stabilito un valore limite per un agente cancerogeno o mutageno, l'esposizione dei lavoratori dovrebbe essere ridotta, per quanto tecnicamente possibile, al di sotto di tale valore limite.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e/o mutagene di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le sostanze, le miscele o i procedimenti di cui all'allegato I della presente direttiva. Le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e/o mutagene di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono quelle oggetto di una classificazione armonizzata o classificate in conformità degli articoli 4 e 36 di tale regolamento e notificate all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma dell'articolo 40 del medesimo regolamento. Dette sostanze sono elencate nell'inventario pubblico delle classificazioni e delle etichettature gestito dall'ECHA. È opportuno ricercare una maggiore cooperazione con il Centro Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) affinché in futuro anche le sostanze classificate dallo IARC come sostanze cancerogene di categoria 1 o 2A siano considerate rispondenti ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  Tra gli Stati membri persistono notevoli differenze per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per gli agenti cancerogeni e mutageni, il che determina differenti livelli di protezione dei lavoratori all'interno dell'Unione e distorce altresì la concorrenza.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'impiego di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

(3)  I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. I valori limite dovrebbero essere rivisti periodicamente in conformità del principio di precauzione e del principio di protezione dei lavoratori, nonché alla luce di solidi dati scientifici e tecnici disponibili in materia di agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite per le sostanze elencate nell'allegato III sono intesi a minimizzare, nella misura del possibile, il rischio addizionale di cancro derivante dall'esposizione professionale a tali sostanze. Su tale base, il rischio addizionale non dovrebbe essere superiore a 1 su 2500 della media ponderata nel tempo di una normale vita lavorativa. Dovrebbero essere altresì presi in considerazione il miglioramento delle tecniche di misurazione, le misure di gestione del rischio e altri fattori pertinenti. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'impiego di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  In farmacologia, per farmaci pericolosi si intendono i farmaci dei quali è nota la nocività, a causa dei loro effetti genotossici, cancerogeni, teratogeni, reprotossici e altrimenti tossici a basse dosi1 bis. Fra di essi rientrano gli agenti citotossici, che inibiscono o impediscono la rapida crescita e divisione delle cellule tumorali e che sono utilizzati principalmente per il trattamento del cancro, spesso nell'ambito di un regime di chemioterapia. Tuttavia, i farmaci citotossici disponibili per uso corrente in genere non sono selettivi e possono pertanto danneggiare anche le cellule normali (non tumorali). Pertanto, molti farmaci citotossici sono noti per essere genotossici, cancerogeni e mutageni.

 

_______________

 

1 bis.  Monografie IARC sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana, volumi 1-121 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  È dunque importante proteggere i lavoratori esposti a sostanze cancerogene o mutagene derivanti dalla preparazione, dalla somministrazione o dallo smaltimento di farmaci pericolosi, compresi i farmaci citostatici/citotossici, o la cui professione comporta l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene nel contesto della fornitura di servizi di pulizia, trasporto, lavanderia, smaltimento di farmaci pericolosi o di materiali contaminati dagli stessi, nonché nel quadro dell'assistenza personale a pazienti trattati con farmaci pericolosi. Come primo passo, la Commissione ha pubblicato, in una guida dedicata alla prevenzione e alle buone pratiche, orientamenti specifici volti a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nel settore sanitario, compresi i rischi legati all'esposizione a farmaci citotossici.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)   Come secondo passo, la Commissione dovrebbe tener conto dei più recenti sviluppi in ambito scientifico e valutare su tale base la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE per includervi i farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici, che sono cancerogeni o mutageni, o di proporre uno strumento giuridico più appropriato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori che manipolano tali farmaci. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, un'adeguata proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali. In tale contesto è tuttavia essenziale che, conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, non sia messo in discussione o compromesso l'accesso dei pazienti alle migliori terapie disponibili.

 

 

 

 

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati.

(5)  I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti nell'allegato III sotto forma di valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. Nell'allegato II della direttiva 2004/37/CE possono essere formulate raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che non hanno però carattere vincolante.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. La trasparenza di tali informazioni dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.

(6)  La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La Commissione dovrebbe rivedere periodicamente la direttiva e presentare, se del caso, adeguate proposte legislative. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, le raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e i pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come i pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) e le monografie del Centro internazionale di ricerca sul cancro (IARC1bis). Le informazioni relative al rischio residuo sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni e dovrebbero essere rese disponibili al pubblico a livello di Unione. In questo contesto la trasparenza è uno strumento di prevenzione e dovrebbe essere garantita. La presente direttiva segue le raccomandazioni specifiche dello SCOEL e dell'ACSH, la cui importanza è stata messa in evidenza in occasione di precedenti modifiche della direttiva 2004/37/CE.

 

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1bis Il Centro internazionale di ricerca sul cancro è stato fondato nel 1965 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) delle Nazioni Unite.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  È inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l'assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE.

(7)  Alla luce dei dati scientifici, è inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, viste le osservazioni relative alla possibilità di assorbimento cutaneo – concretamente attraverso una nota relativa alla penetrazione cutanea (skin notation) –, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  La campagna 2018-2019 dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sul tema salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e gestione delle sostanze pericolose rappresenta un primo passo. È necessario che l'EU-OSHA operi in stretta collaborazione con gli Stati membri e rafforzi lo scambio di buone pratiche per fornire informazioni mirate ed esempi di buone prassi ai lavoratori a contatto con determinate sostanze, in particolare i citotossici, richiamando l'attenzione sull'evoluzione delle politiche in materia sul quadro legislativo già in vigore.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)   Il cadmio (Cd) è un elemento presente in natura cui gli esseri umani sono esposti attraverso le sigarette, gli alimenti e le fonti industriali. I reni, e probabilmente le ossa, sono gli organi più sensibili alla tossicità sistemica del cadmio a seguito di esposizione professionale (organi bersaglio critici). Il cadmio ha una tossicità cumulativa; le manifestazioni sistemiche associate all'esposizione cronica sono legate al carico corporeo dell'elemento (accumulo nel fegato e nei reni). I marcatori biologici come il livello di cadmio nelle urine (Cd-U) consentono di valutare il carico corporeo e di integrare tutte le fonti di esposizione al cadmio, inclusi gli alimenti contaminati e il fumo. L'utilizzo di questi biomarcatori nella maggior parte degli studi epidemiologici condotti in contesti professionali ha permesso ai ricercatori di documentare relazioni dose-effetto/risposta attendibili. Un valore limite biologico proteggerebbe dunque i lavoratori contro la tossicità sistemica del cadmio, principalmente dagli effetti renali e ossei1 bis. Il monitoraggio biologico può quindi contribuire alla protezione dei lavoratori sul posto di lavoro, ma solo quale strumento complementare al monitoraggio della concentrazione di cadmio (e dei suoi composti inorganici) nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore.

 

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1a https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd

Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2018
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