RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
27.11.2018 - (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Massimiliano Salini
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per i bilanci
- PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- PARERE della commissione per i trasporti e il turismo
- PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0447),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 189, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0258/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0405/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Progetto di risoluzione legislativa Visto 5 bis (nuovo) | |
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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– visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" (COM(2016)0587) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0300), |
Emendamento 2 Progetto di risoluzione legislativa Visto 5 ter (nuovo) | |
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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– visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016)0588) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0306), |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative. |
(1) Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative. È importante, nel contempo, creare le condizioni appropriate per garantire condizioni di parità globali con le imprese attive nel settore spaziale. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore sono prodotti a duplice uso. È quindi auspicabile sfruttare le opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. |
(2) Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore sono prodotti a duplice uso. È quindi auspicabile sfruttare le opportunità offerte dal settore spaziale e dall'accesso autonomo allo spazio per la sicurezza e l'indipendenza dell'Unione e dei suoi Stati membri. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la difesa. |
(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. È opportuno garantire la continuità di queste iniziative, nonché la loro diffusione e utilizzo, e continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche. Il programma dovrebbe promuovere servizi spaziali affinché tutti gli Stati membri e i loro cittadini possano sfruttare appieno i benefici del programma spaziale. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. |
(4) È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, anche con tecnologie di lancio alternative e sistemi o servizi innovativi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale creando poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e degli utenti. L'Unione dovrebbe promuovere l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e creando partenariati per l'innovazione (approccio del primo contratto). |
(5) Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale mediante iniziative quali poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e degli utenti. I poli spaziali dovrebbero lavorare in cooperazione con i poli dell'innovazione digitale per promuovere l'imprenditorialità e le competenze. L'Unione dovrebbe promuovere la creazione e l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e creando partenariati per l'innovazione (approccio del primo contratto). |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) In virtù la sua portata e il suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, il programma spaziale dell'Unione ("programma") ha una forte dimensione internazionale. La Commissione dovrebbe pertanto essere abilitata a gestire e coordinare le attività sulla scena nazionale, per conto dell'Unione, in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze, per promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione, tenendo conto della necessità di garantire la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti. È particolarmente importante che l'Unione sia rappresentata dalla Commissione presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat o nei pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite, compresa l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'Organizzazione meteorologica mondiale. |
(6) In virtù la sua portata e il suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, il programma spaziale dell'Unione ("programma") ha una forte dimensione internazionale. La Commissione dovrebbe pertanto essere abilitata a gestire e coordinare le attività sulla scena nazionale, per conto dell'Unione, in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze. La Commissione dovrebbe rafforzare la diplomazia economica per promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione, tenendo conto della necessità di garantire la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti e condizioni eque di concorrenza a livello internazionale. È particolarmente importante che l'Unione sia rappresentata dalla Commissione presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat o nei pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite, compresa l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'Organizzazione meteorologica mondiale. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite. |
(7) Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico, in particolare trovando soluzioni contro la proliferazione dei detriti spaziali, ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite, incluso il trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti (il trattato sullo spazio extra-atmosferico). |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano le stesse voci di costo, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. |
(8) Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano gli stessi costi, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. È importante assicurare la continuità tra le soluzioni sviluppate attraverso Orizzonte Europa e gli altri programmi dell'Unione e le componenti del programma. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Circa 200 000 professionisti lavorano nel settore spaziale dell'Unione. È pertanto essenziale continuare a sviluppare le infrastrutture all'avanguardia di questo settore e pertanto stimolare le attività economiche a valle e a monte. Inoltre, al fine di assicurare la competitività dell'industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e sostenere le attività di istruzione e formazione, con un'attenzione particolare per le donne e le ragazze, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell'UE in questo ambito. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Il programma dovrebbe sfruttare le sinergie tra il settore spaziale e quello dei trasporti, considerando che le tecnologie spaziali svolgono un ruolo strategico nel rendere il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale più intelligente, efficiente, sicuro, protetto, sostenibile e integrato e, nel contempo, un settore dei trasporti innovativo e in crescita aumenterà la richiesta di tecnologie spaziali innovative e aggiornate. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le entrate generate dal programma dovrebbero essere percepite dall'Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere le finalità del programma. Per lo stesso motivo dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate nei contratti che saranno stipulati con soggetti del settore privato. |
(14) Le entrate generate dalle componenti del programma dovrebbero essere percepite dall'Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere il conseguimento delle finalità del programma. Per lo stesso motivo dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate nei contratti che saranno stipulati con soggetti del settore privato. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del presente programma ciò genera incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua performance o imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere consentito concludere contratti senza l'indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione. |
(16) Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del presente programma ciò genera incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua performance o imporre determinati livelli minimi di subappalto, in particolare per le piccole e medie imprese e le start-up. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere consentito concludere contratti senza l'indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Una sana governance del programma richiede una rigida ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare le duplicazioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. |
(25) Una sana governance del programma richiede una rigida ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare le duplicazioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi e dovrebbe mirare a dare la priorità all'utilizzo dell'infrastruttura europea esistente e sviluppare i settori professionali e industriali europei. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) I programmi spaziali sono orientati agli utenti e richiedono pertanto un coinvolgimento continuo ed efficace dei rappresentanti degli utenti per poter essere attuati e sviluppati. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Gli Stati membri sono attivi già da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali legati allo spazio. Possono quindi contribuire enormemente al programma, specialmente alla sua attuazione, e dovrebbero essere tenuti a cooperare pienamente con l'Unione per promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione dovrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, poter affidare loro incarichi di esecuzione del programma di tipo non normativo e approfittare del loro appoggio. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui rispettivi territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro, con gli organismi internazionali e con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità alla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio15. |
(26) Gli Stati membri sono attivi già da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali legati allo spazio. Possono quindi contribuire enormemente al programma, specialmente alla sua attuazione, e dovrebbero essere tenuti a cooperare pienamente con l'Unione per promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione dovrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, poter affidare loro incarichi di esecuzione del programma di tipo non normativo e approfittare del loro appoggio. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui rispettivi territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro, con gli organismi internazionali e con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e l'adeguata protezione delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità alla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio15. |
__________________ |
__________________ |
15 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7). |
15 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7). |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare le principali specifiche tecniche e operative necessarie per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi. |
(27) In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione sovrintendere all'attuazione del programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare i principali requisiti necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'"Agenzia"), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Alcuni compiti legati alla sicurezza e alla promozione del programma, dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo riguardanti vari altri compiti specifici legati al programma. |
(28) La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'"Agenzia"), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la sicurezza informatica e la promozione dei servizi e del settore a valle. Alcuni compiti legati alla sicurezza dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. Basandosi sulla sua esperienza positiva nel promuovere l'utilizzazione da parte degli utenti e del mercato di Galileo e EGNOS e al fine di promuovere i programmi come pacchetto, l'Agenzia dovrebbe anche essere incaricata di intraprendere attività promozionali e di commercializzazione per Copernicus. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo riguardanti vari altri compiti specifici legati al programma. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha stipulato un accordo quadro con la Comunità europea. Rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità al regolamento finanziario, è importante concludere con l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea e garantisca la loro coerenza e conformità all'accordo quadro con l'Agenzia spaziale europea, in particolare con l'articolo 5. Tuttavia, poiché l'Agenzia spaziale europea non è un organismo dell'Unione e non è pertanto soggetta al diritto di quest'ultima, è di fondamentale importanza, al fine di proteggere gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, che un tale accordo sia subordinato all'introduzione di adeguate norme operative per l'Agenzia spaziale europea. L'accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. |
(29) L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha stipulato un accordo quadro con la Comunità europea. Rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità al regolamento finanziario, è importante concludere con l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea e garantisca la loro coerenza e conformità all'accordo quadro con l'Agenzia spaziale europea, in particolare con l'articolo 5. Poiché l'Agenzia spaziale europea non è un organismo dell'Unione e non è pertanto soggetta al diritto di quest'ultima, è di fondamentale importanza che un tale accordo contenga requisiti adeguati per quanto riguarda le norme operative dell'Agenzia spaziale europea per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. L'accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Al fine di integrare la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e i requisiti degli utenti attraverso i confini nazionali e tra il settore civile e militare, i soggetti dell'Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l'Agenzia europea per la difesa, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, la capacità militare di pianificazione e condotta/capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dovrebbero avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l'Agenzia e l'Agenzia europea per la difesa dovrebbero rappresentare, rispettivamente, la comunità degli utenti civili e quella degli utenti militari e potrebbero monitorare l'uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l'evoluzione di esigenze e requisiti. |
(31) Al fine di integrare la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e i requisiti degli utenti attraverso i confini nazionali, i soggetti dell'Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, la capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dovrebbero avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l'Agenzia dovrebbe rappresentare la comunità degli utenti e potrebbe monitorare l'uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l'evoluzione di esigenze e requisiti. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Al fine di garantire la circolazione sicura delle informazioni, dovrebbero essere stabilite norme adeguate per garantire l'equivalenza delle norme di sicurezza per le diverse entità pubbliche e private e per le persone fisiche coinvolte nell'attuazione del programma. |
(36) Al fine di garantire la circolazione sicura delle informazioni, dovrebbero essere stabilite norme adeguate per garantire l'equivalenza delle norme di sicurezza per le diverse entità pubbliche e private e per le persone fisiche coinvolte nell'attuazione del programma, con l'istituzione di diversi livelli di accesso alle informazioni e, implicitamente, la sicurezza dell'accesso alle informazioni. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 bis) La sicurezza informatica delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri sia spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi, la loro effettiva capacità di svolgere i compiti in modo continuativo e di fornire i servizi richiesti. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare, e mostrano sinergie con le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica. |
(38) Sempre più settori economici chiave, in particolare trasporti, telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare. La navigazione satellitare svolge anche un ruolo nel contesto della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira; l'obiettivo è completare la copertura di questi territori entro il 2025. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento [2018/XXXX] [regolamento EASA] e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS). |
(40) Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira; l'obiettivo è completare la copertura di questi territori entro il 2025. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo e delle prestazioni di sicurezza per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS). |
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1bis Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1). |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(40 bis) EGNOS può contribuire all'agricoltura di precisione e aiutare gli agricoltori europei a eliminare i rifiuti, a ridurre un uso eccessivo di fertilizzanti ed erbicidi e a ottimizzare le rese agricole. EGNOS può già contare su un'importante "comunità di utenti", ma il numero di macchine agricole compatibile con la tecnologia di navigazione è più limitato. Tale questione dovrebbe essere affrontata. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) È indispensabile garantire la continuità, la sostenibilità e la futura disponibilità dei servizi forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi. |
(41) È indispensabile garantire la continuità, la sostenibilità, la sicurezza, l'affidabilità, la precisione e la futura disponibilità dei servizi forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 bis) Per sostenere lo sfruttamento dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS e supportare i servizi a valle, in particolare nel settore dei trasporti, le autorità competenti dovrebbero sviluppare norme e certificazioni comuni a livello internazionale. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 45 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) Data l'importanza, per Galileo ed EGNOS, della loro infrastruttura terrestre e dell'impatto di quest'ultima sulla sicurezza dei due programmi, la determinazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere di competenza della Commissione. La realizzazione dell'infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente. |
soppresso |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 46 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(46) Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare nel settore della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso anche in altre politiche dell'Unione, laddove questo sia giustificato e utile. |
(46) Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare nel settore della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere integrato, dove possibile, in altre politiche dell'Unione. Le misure per incoraggiare l'uso di questi servizi in tutti gli Stati membri sono anch'esse una fase importante del processo. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 47 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione civile, la sicurezza e l'economia digitale. |
(47) Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, compresa l'agricoltura, la biodiversità, l'utilizzo dei terreni, la silvicoltura, lo sviluppo rurale e la pesca, i cambiamenti climatici, i siti del patrimonio culturale, la protezione civile, la sicurezza, comprese le infrastrutture, e l'economia digitale. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 48 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi, nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività, che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus. |
(48) Le capacità esistenti dovrebbero essere sviluppate e integrate con nuove attività, che possono essere sviluppate in comune tra gli enti responsabili. A tal fine, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con l'Agenzia spaziale europea, gli Stati membri e, se del caso, con altri enti che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti. Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi, nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività, che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione19. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT20 e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE21. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus. |
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17 Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122, del 24.4.2014, pag. 44). |
17 Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122, del 24.4.2014, pag. 44). |
18 Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1). |
18 Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1). |
19 Comunicazione "L'intelligenza artificiale per l'Europa" [COM(2018) 237 final], comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" [COM(2018) 232 final], Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni [COM(2018) 8 final]. |
19 Comunicazione "L'intelligenza artificiale per l'Europa" [COM(2018) 237 final], comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" [COM(2018) 232 final], Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni [COM(2018) 8 final]. |
20 L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici. |
20 L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici. |
21 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). |
21 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 49 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(49 bis) Il pieno potenziale di Copernicus per la società e l'economia dell'Unione dovrebbe essere sfruttato interamente al di là dei beneficiari diretti, mediante un'intensificazione delle misure di accettazione tra gli utenti, il che richiede ulteriori azioni per rendere i dati fruibili dai non specialisti e quindi stimolare la crescita, la creazione di occupazione e i trasferimenti di conoscenza. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 52 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra). Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore. |
(52) Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni la cui fattibilità è attualmente in corso di indagine da parte dell'Agenzia spaziale europea, dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra) Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 53 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(53) Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi di base, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europeo e globale, informazioni sullo stato dell'atmosfera, informazioni sullo stato degli oceani, informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione, informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi. |
(53) Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi di base, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europea e globale, informazioni sullo stato dell'atmosfera, inclusa la qualità dell'aria, informazioni sullo stato degli oceani, informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione, informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 54 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(54 bis) Al fine di conseguire gli obiettivi di Copernicus su base sostenibile, si potrebbe istituire un comitato (il sotto-comitato Copernicus) per assistere la Commissione nel garantire il coordinamento dei contributi dell'Unione, dei forum degli utenti, degli Stati membri e delle organizzazioni intergovernative nonché il coordinamento con il settore privato, sfruttando al meglio le capacità esistenti e individuando le lacune da colmare a livello dell'Unione. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 55 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(55) L'attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo la Commissione e i soggetti incaricati della prestazione di servizi dovrebbero collaborare strettamente con le diverse comunità di utenti in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni di Copernicus al fine di garantire una risposta all'evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare l'accettazione e diffusione dei dati di osservazione della Terra. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l'integrazione di set di dati in situ con altre set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati. |
(55) L'attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo l'Agenzia e i soggetti incaricati di Copernicus dovrebbero collaborare strettamente con le diverse comunità di utenti in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni di Copernicus al fine di garantire una risposta all'evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare l'accettazione e diffusione dei dati di osservazione della Terra nell'interesse dei cittadini europei. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l'integrazione di set di dati in situ con altre set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 56 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(56 bis) Gli Stati membri, la Commissione e gli enti responsabili dovrebbero periodicamente condurre le campagne di informazione Copernicus sui benefici del programma, fornendo a tutti i potenziali utenti l'accesso alle informazioni e ai dati pertinenti. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 57 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(57 bis) I servizi di Copernicus sul cambiamento climatico, sebbene ancora in una fase preoperativa, sono già sulla buona strada in quanto il numero di utenti è raddoppiato tra il 2015 e il 2016. Tutti i servizi sul cambiamento climatico dovrebbero diventare pienamente operativi il prima possibile e quindi fornire il flusso continuo dei dati, necessario per efficaci azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 59 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(59) Per promuovere e facilitare l'uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità locali, delle piccole e medie imprese e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell'Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati e le informazioni Copernicus con l'obiettivo di istituire in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra. |
(59) Per promuovere e facilitare l'uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità locali e regionali, delle piccole e medie imprese e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell'Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati e le informazioni Copernicus con l'obiettivo di istituire in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 59 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(59 bis) Considerato il grande potenziale delle immagini satellitari per una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse, tra l'altro grazie alla fornitura di informazioni affidabili e tempestive sulle colture e sulle condizioni del suolo, tali servizi dovrebbero essere ulteriormente sviluppati per rispondere alle esigenze degli utenti finali e consentire il collegamento dei dati. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 62 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(62) In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità delle attività spaziali. L'SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell'Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, l'SST contribuisce ad assicurare che l'accesso allo spazio, che è un bene comune globale, e il suo sfruttamento siano sostenibili e garantiti. |
(62) In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento24. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità delle attività spaziali. L'SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell'Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, l'SST contribuisce ad assicurare che l'accesso allo spazio, che è un bene comune globale, e il suo sfruttamento siano sostenibili e garantiti. L'SST ha inoltre lo scopo di facilitare la preparazione di progetti di "pulizia" dell'orbita terrestre. |
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24 GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227. |
24 Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227). |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 63 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(63) L'SST dovrebbe sviluppare ulteriormente la performance e l'autonomia delle capacità SST. A tale scopo dovrebbe favorire l'istituzione un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. L'SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché l'SST è un sistema orientato agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere i requisiti degli utenti, comprese quelli concernenti la sicurezza. |
(63) L'SST dovrebbe sviluppare ulteriormente la performance e l'autonomia delle capacità SST. A tale scopo dovrebbe favorire l'istituzione un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. Tale catalogo potrebbe seguire l'esempio di altre nazioni impegnate nello spazio e rendere disponibili alcuni dei suoi dati per scopi non commerciali e di ricerca. L'SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché l'SST è un sistema orientato agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere i requisiti degli utenti, comprese quelli concernenti la sicurezza e la trasmissione di informazioni pertinenti e da istituzioni pubbliche per migliorare l'efficacia del sistema. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 67 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(67) L'SST dovrebbe inoltre essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS), gli orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale QFP. |
(67) L'SST dovrebbe inoltre essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS), gli orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative volte a promuovere lo sviluppo e la diffusione di sistemi tecnologici progettati per la rimozione attiva dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale QFP. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e il coinvolgimento del settore privato. |
(70) Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali e il coinvolgimento del settore privato. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Considerando 73 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(73) GOVSATCOM è un programma orientato agli utenti con una forte dimensione di sicurezza. I casi d'uso possono essere analizzati suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, che può comprendere missioni e operazioni di sicurezza e difesa comune civili e militari, catastrofi naturali e provocate dall'uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, dei confini di mare, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture di rilevanza critica (p. es. energia, trasporti, barriere di contenimento dell'acqua) e infrastrutture spaziali. |
(73) GOVSATCOM è un programma orientato agli utenti con una forte dimensione di sicurezza. I casi d'uso possono essere analizzati suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, catastrofi naturali e provocate dall'uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, dei confini di mare, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture digitali (p.es. centri dati, server), infrastrutture di rilevanza critica (p. es. energia, trasporti, barriere di contenimento dell'acqua quali dighe) e infrastrutture spaziali. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Considerando 78 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(78) Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE permette nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso, a condizione che queste utilizzino tecnologie dell'Unione. |
(78) Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE dovrebbe permettere di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Considerando 86 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(86) L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, in particolare in materia di alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus. |
(86) L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. È importante garantire la continuità tra le soluzioni sviluppate attraverso Orizzonte Europa e le operazioni delle componenti del programma. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, per quanto concerne le principali politiche europee. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Considerando 87 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(87) Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata "Agenzia del GNSS europeo" per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo. |
(87) Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata "Agenzia del GNSS europeo" per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza e sicurezza informatica. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Considerando 88 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(88) In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, l'Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi subire delle modifiche. Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia. |
(88) In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, l'Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi subire delle modifiche. Quando affida compiti all'Agenzia, la Commissione dovrebbe garantire un finanziamento adeguato per la gestione e l'esecuzione di tali compiti, incluse risorse umane e finanziarie adeguate. Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra; |
(2) "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra o sulle infrastrutture spaziali; |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) "sorveglianza dell'ambiente spaziale" (space situational awareness - "SSA"): un approccio olistico verso i principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra satelliti e detriti spaziali, fenomeni di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra; |
(5) "sorveglianza dell'ambiente spaziale" (space situational awareness - "SSA"): una conoscenza e comprensione completa dei principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra satelliti e detriti spaziali, fenomeni di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra; |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; |
(6) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie di bilancio del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) "dati SST": i parametri fisici degli oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST"); |
(10) "dati SST": i parametri fisici degli oggetti spaziali, inclusi i detriti spaziali, acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST"); |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(14 bis) "informazioni di terzi di Copernicus": le informazioni provenienti da fonti diverse dai Sentinel Copernicus concessi in licenza e forniti per l'impiego nell'ambito delle attività di Copernicus; |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
"utenti Copernicus di base" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus, comprendenti le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza, anche in termini di safety; |
"utenti Copernicus di base" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus, comprendenti le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza, anche in termini di sicurezza delle infrastrutture o politiche di sicurezza; |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
"servizi Copernicus di base": servizi operativi raggruppati nella componente elaborazione dati e informazioni o nella componente servizi, che sono di interesse generale e comune per gli Stati membri e l'Unione; |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) "settore spaziale": |
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"il settore a monte", che comprende attività che conducono a un sistema spaziale operativo e all'esplorazione spaziale; |
|
il "settore a valle", che comprende attività connesse allo sfruttamento dei dati satellitari per sviluppare prodotti spaziali e servizi destinati agli utenti finali. |
Motivazione | |
Il settore spaziale deve essere ulteriormente definito e distinto in un settore a monte e a valle. | |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile, comprendente una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Galileo"); |
(a) un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile, comprendente una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra, ove appropriato, le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Galileo"); |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) un sistema autonomo, orientato agli utenti e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che offre dati e servizi di geoinformazione, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Copernicus"); |
(c) un sistema autonomo, orientato agli utenti e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che offre dati e servizi di geoinformazione sulla base di una politica dei dati libera e aperta, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Copernicus"); |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di veicoli spaziali attivi e inattivi, di stadi di lanciatori abbandonati, di detriti e frammenti di detriti che orbitano intorno alla Terra, integrati da parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale e al monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra (near earth objects - "NEO") in avvicinamento alla Terra ("SST"); |
(d) un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di veicoli spaziali attivi e inattivi, detriti spaziali che orbitano intorno alla Terra, integrati da parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale e al monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra (near earth objects - "NEO") in avvicinamento alla Terra ("SST"); |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso efficiente allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale innovativo. |
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso autonomo allo spazio, affrontare le minacce informatiche, promuovere un settore spaziale innovativo e competitivo, a monte e a valle, nonché sostenere la diplomazia dello spazio. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: |
1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali: |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, comprese le questioni riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa; |
(a) fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, inclusi i cambiamenti climatici, e sostenere la capacità decisionale indipendente e basata su elementi concreti dell'Unione e dei suoi Stati membri; |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) massimizzare i benefici socio-economici, promuovendo l'uso più ampio possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma; |
(b) massimizzare i benefici socio-economici, in particolare rafforzando il settore europeo a valle, consentendo in tal modo la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione, e promuovendo la diffusione di servizi e l'uso più ampi possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, sia all'interno sia all'esterno dell'Unione; |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) rafforzare la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, la sua libertà d'azione e la sua autonomia strategica, in particolare in termini di tecnologie e di processo decisionale basato su elementi concreti; |
(c) rafforzare la sicurezza, inclusa la sicurezza informatica dell'Unione e degli Stati membri, e rinforzare la sua autonomia strategica, in particolare in termini industriali e tecnologici; |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) rafforzare l'ecosistema industriale e scientifico europeo nel settore spaziale, creando un quadro coerente che coniughi l'eccellenza della formazione e del know-how europei, lo sviluppo di capacità di progettazione, fabbricazione di alto livello con la visione strategica necessaria in un settore sempre più competitivo. |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile. |
(d) promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) rafforzare la diplomazia dello spazio dell'Unione e incoraggiare la cooperazione internazionale al fine di sensibilizzare allo spazio quale patrimonio comune dell'umanità; |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d ter) promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e il principio di reciprocità e concorrenza leale a livello internazionale; |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d quater) migliorare la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in vari settori, in particolare nei trasporti (aviazione, compresi i velivoli senza pilota, trasporti ferroviari, navigazione, trasporti stradali, guida autonoma), costruzione e monitoraggio di infrastrutture, monitoraggio del territorio e ambiente; |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte e, se del caso, sicuri; |
(a) per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte nel lungo termine e continui, se del caso, sicuri; |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale; |
(b) per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche e azioni orientate agli utenti dell'Unione e dei suoi Stati membri; |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): per migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri; |
(c) per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali e detriti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri; |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) contribuire, ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, a un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi; |
(e) garantire un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi; |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) sostenere e rinforzare la competitività, l'imprenditorialità, le competenze e la capacità di innovare delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore, con particolare riguardo alla posizione e alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle start-up. |
(f) promuovere lo sviluppo di un'economia spaziale dell'Unione solida e competitiva e massimizzare le opportunità per le imprese dell'Unione di ogni dimensione e per tutte le regioni dell'Unione. |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 5 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il programma sostiene: |
Il programma sostiene, in sinergia con altri programmi e regimi di finanziamento dell'Unione e dell'Agenzia spaziale europea: |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) la fornitura di servizi di lancio per le esigenze del programma; |
(a) la fornitura di servizi di lancio aggregati per il programma, inclusi servizi di lancio aggregati per l'Unione e per altre entità, su richiesta, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione conformemente all'articolo 25, al fine di potenziare la competitività delle industrie e dei lanciatori europei nel mercato globale; |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi; |
(b) lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi, tra cui tecnologie di lancio alternative e sistemi o servizi innovativi, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri di cui all'articolo 25; |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, i necessari adeguamenti dell'infrastruttura spaziale di terra. |
(c) ove necessario per rispondere agli obiettivi del programma, il necessario sostegno per la manutenzione, l'adeguamento e lo sviluppo dell'infrastruttura di terra, in particolare l'infrastruttura esistente, i complessi di lancio e i centri di ricerca. |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo dell'Unione |
Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo e competitivo dell'Unione |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali; |
(a) le attività di innovazione per sviluppare e utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali; |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) misure atte a facilitare l'adozione di soluzioni innovative derivanti da attività di ricerca e innovazione, in particolare mediante sinergie con altri fondi dell'Unione, quali Orizzonte Europa e InvestEU, al fine di sostenere lo sviluppo di settori a valle di tutte le componenti del programma; |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a ter) rafforzare il settore spaziale europeo sui mercati di esportazione; |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'istituzione di partenariati per l'innovazione spaziale al fine di sviluppare prodotti o servizi innovativi e acquistare successivamente le forniture o i servizi che ne risultano; |
(b) l'istituzione di partenariati per l'innovazione spaziale al fine di sviluppare prodotti o servizi innovativi e acquistare successivamente i prodotti o i servizi che ne risultano per le esigenze del programma; |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) la progettazione, la prova, l'attuazione e l'utilizzo di soluzioni spaziali interoperabili basate su dati per i servizi pubblici, al fine di promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per sfruttare appieno il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni per i cittadini e le imprese; |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'imprenditorialità, dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all'articolo 21, e l'accesso ad altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18 e al titolo III, capo I; |
c) l'imprenditorialità, anche dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all'articolo 21, basandosi sull'accesso ad altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18 e al titolo III, capo I; |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) la cooperazione tra imprese sotto forma di poli spaziali che riuniscono, a livello regionale e nazionale, gli operatori dei settori spaziale e digitale, nonché gli utenti, e che forniscono sostegno a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze; |
(d) la cooperazione sotto forma di una rete di poli spaziali che riuniscono, in particolare a livello regionale e nazionale, gli operatori dei settori spaziale e digitale, nonché gli utenti, e che forniscono sostegno, strutture e servizi a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze; la promozione della cooperazione tra i poli spaziali e i poli di innovazione digitale istituiti nel quadro del programma Europa digitale; |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) il possibile sviluppo di una “strategia di approccio del primo contratto” con tutti i soggetti pertinenti del settore pubblico e privato al fine di sostenere lo sviluppo di start-up nel settore spaziale. |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d ter) le sinergie con i settori dei trasporti, dello spazio e del digitale al fine di promuovere un uso più ampio delle nuove tecnologie (quali eCall, il tachigrafo digitale, la supervisione e la gestione del traffico, la guida autonoma, i veicoli senza equipaggio e i droni) e rispondere alle nuove esigenze di connettività sicura e senza soluzione di continuità, posizionamento solido, intermodalità e interoperabilità, rafforzando così la competitività dei servizi e dell'industria dei trasporti; |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) la fornitura di attività di istruzione e di formazione; |
e) la fornitura di attività di istruzione e di formazione al fine di sviluppare competenze avanzate nel settore spaziale; |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) l'accesso a strutture di elaborazione e di prova; |
(f) l'accesso a strutture di elaborazione e di prova per professionisti, studenti e imprenditori del settore pubblico e privato; |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) non conferisca al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali riguardo al programma; |
(c) non conferisca al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali riguardo al programma oppure, se del caso, accesso a informazioni sensibili e classificate; |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) tuteli, se del caso, gli interessi strategici e sovrani dell'Unione in tutti i settori interessati, inclusa l'autonomia strategica tecnologica e industriale europea; |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione adotta le misure necessarie al fine di garantire che i contratti, gli accordi o le altre intese relative alle attività di cui al paragrafo 1 contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà per tali beni e, per quanto riguarda la lettera c), che l'Unione possa utilizzare liberamente i ricevitori PRS, conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE. |
3. La Commissione adotta le misure necessarie al fine di garantire che i contratti, gli accordi o le altre intese relative alle attività di cui al paragrafo 2 contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà e di utilizzo per tali beni e, per quanto riguarda la lettera c), che l'Unione possa utilizzare liberamente e concedere l'utilizzo di ricevitori PRS, conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE. |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano informati in modo adeguato dell'assenza di tale garanzia. |
I servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi, a meno che tale garanzia non sia richiesta dalla legislazione applicabile dell'Unione per la fornitura dei servizi in questione. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano informati in modo adeguato dell'assenza di tale garanzia. |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16] miliardi di EUR a prezzi correnti. |
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16,9] miliardi di EUR a prezzi correnti. |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per Copernicus: [5,8] miliardi di EUR; |
(b) per Copernicus: [6] miliardi di EUR; |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) per SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardi di EUR. |
(c) per SSA/GOVSATCOM: [1,2] miliardi di EUR. |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le attività trasversali di cui all'articolo 3 sono finanziate a titolo delle componenti del programma. |
2. Le attività trasversali di cui agli articoli 3, 5 e 6 sono finanziate a titolo delle componenti del programma. |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) promuovere in tutti gli Stati membri, nell'intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile delle start-up, dei nuovi operatori, delle piccole e medie imprese e degli altri operatori economici, anche richiedendo agli offerenti a ricorrere al subappalto; |
(a) promuovere in tutta l'Unione e nell'intera catena di approvvigionamento la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutti gli operatori economici e in particolare delle start-up, dei nuovi operatori e delle piccole e medie imprese, anche richiedendo agli offerenti di ricorrere al subappalto; |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) promuovere l'autonomia dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico; |
(d) promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare sul piano industriale e tecnologico, lungo tutta la catena del valore; |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) applicare i principi di concorrenza leale e accesso aperto lungo l'intera catena dell'approvvigionamento per l'industria, indire gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità; |
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le piccole e medie imprese e le start-up, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati. |
1. Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, in particolare le piccole e medie imprese e le start-up, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice si adopera per richiedere all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati. |
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima. |
2. L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare all'industria a tutti i livelli, conformemente al paragrafo 1, sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima; |
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1 è giustificata dall'offerente. |
3. Qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1 è giustificata dall'offerente e valutata dall'amministrazione aggiudicatrice. |
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel caso di inviti congiunti, devono essere definite procedure comuni per la selezione e la valutazione delle proposte. Tali procedure devono coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte. |
Nel caso di inviti congiunti, devono essere definite procedure comuni per la selezione e la valutazione delle proposte. Tali procedure coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte. Detti esperti non forniscono valutazioni, consulenza o assistenza su questioni in relazione alle quali hanno un conflitto di interessi. |
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione e l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma. |
1. In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione o l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma. |
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ove necessario per la protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la necessità di preservare l'integrità e la resilienza dei sistemi dell'Unione, nonché l'autonomia della base industriale da cui essi dipendono, la Commissione stabilisce le necessarie condizioni di ammissibilità applicabili agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi di cui al presente titolo. A tal fine è particolarmente importante che le imprese ammissibili siano stabilite in uno Stato membro, si impegnino a svolgere tutte le attività pertinenti all'interno dell'Unione e siano efficacemente controllate dagli Stati membri o dei cittadini degli Stati membri. Tali condizioni sono incluse nei documenti relativi all'appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi. In caso di appalto le condizioni si applicano all'intero ciclo di vita del contratto che ne risulta. |
Ove necessario per la protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la necessità di preservare l'integrità e la resilienza dei sistemi dell'Unione, nonché l'autonomia della base industriale da cui essi dipendono, la Commissione stabilisce le necessarie condizioni di ammissibilità applicabili agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi di cui al presente titolo. A tal fine è particolarmente importante che le imprese ammissibili siano stabilite in uno Stato membro e si impegnino a svolgere tutte le attività pertinenti all'interno dell'Unione. Tali condizioni sono incluse nei documenti relativi all'appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi. In caso di appalto le condizioni si applicano all'intero ciclo di vita del contratto che ne risulta. |
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) rigida suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le entità coinvolte nell'attuazione del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea; |
(a) rigida suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le entità coinvolte nell'attuazione del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea, sulla base delle competenze di ciascuna entità, migliorando la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dei costi ed evitando la sovrapposizione delle attività; |
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi e calendario da parte di tutte le entità, nei rispettivi ambiti di competenza conformemente al presente regolamento; |
(b) controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi e performance tecnica da parte di tutte le entità, nei rispettivi ambiti di responsabilità conformemente al presente regolamento; |
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi; |
(d) considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi, anche mediante consultazione dei forum consultivi degli utenti a livello nazionale e dell'Unione; |
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione o, per i compiti di cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare compiti specifici agli Stati membri o a agenzie nazionali o a gruppi composti da tali Stati membri o agenzie nazionali. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma e la promozione del suo utilizzo, anche mediante un contributo alla protezione delle frequenze necessarie per tale programma. |
2. La Commissione o, per i compiti di cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare compiti specifici agli Stati membri o a gruppi composti da tali Stati membri, previo accordo specifico per ciascun caso. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma e la promozione del suo utilizzo, anche mediante un contributo alla protezione delle frequenze necessarie per tale programma a un livello adeguato. |
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Gli Stati membri perseguono una consultazione proattiva e coordinata delle comunità degli utenti finali, in particolare per quanto concerne Galileo, EGNOS e Copernicus, anche mediante i forum consultivi degli utenti. |
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza. Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma e ne sovrintende l'attuazione, tenendo conto del suo impatto sulle altre politiche dell'Unione. |
1. La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma e la responsabilità nel settore della sicurezza per le componenti del programma non affidate all'Agenzia a norma dell'articolo 30. Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma e ne sovrintende l'attuazione, tenendo conto del suo impatto sulle altre politiche dell'Unione. |
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione gestisce le componenti del programma laddove tale gestione non sia affidata ad altre entità. |
2. La Commissione gestisce le componenti del programma laddove tale gestione non sia affidata ad altre entità di cui agli articolo 30, 31 e 32. |
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti tra le varie entità coinvolte nel programma e il coordinamento delle attività tra tali entità. |
3. La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti tra le varie entità coinvolte nel programma e il coordinamento delle attività tra tali entità e assicura la totale salvaguardia dell'interesse dell'Unione, la sana gestione dei suoi fondi e l'applicazione delle sue norme, in particolare quelle in materia di appalti. Pertanto, la Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro per quanto concerne i compiti affidati alle due entità, conformemente all'articolo 31 bis. |
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 105 per quanto concerne le disposizioni specifiche sul funzionamento e la governance della funzione relativa alla meteorologia spaziale, della funzione NEO e di GOVSATCOM. |
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina le specifiche tecniche e operative necessarie per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi. Nel determinare tali specifiche tecniche e operative, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità. |
Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti delegati, determina i requisiti di alto livello per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi, incluso il settore a valle. Nel determinare tali requisiti di alto livello, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità. |
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
Tali atti delegati sono adottati in conformità all'articolo 21. |
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione promuove e garantisce la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati, anche sostenendo l'opportuno sviluppo di tali servizi e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione. |
5. La Commissione garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione. In stretta collaborazione con l'Agenzia e, se del caso, l'Agenzia spaziale europea e le entità incaricate di Copernicus, essa offre sostegno e contribuisce: |
|
- alle attività relative alla diffusione e all'uso dei dati e dei servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati; |
|
- allo sviluppo di sinergie tra le applicazioni; |
|
- all'opportuno sviluppo di tali servizi; e |
|
- alla promozione di un ambiente stabile a lungo termine. |
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se del caso, essa garantisce il coordinamento con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e promuove la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. |
6. Se del caso e in collaborazione con l'Agenzia e con l'Agenzia spaziale europea, essa garantisce il coordinamento con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e promuove la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. |
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) promuove e garantisce la diffusione e l'uso dei dati e dei servizi forniti dalle componenti del programma, ivi compreso lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi a valle basati sulle componenti del programma; |
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b ter) esegue azioni a favore di un settore spaziale dell'Unione innovativo, conformemente all'articolo 6; |
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b quater) sostiene l'accesso ai finanziamenti mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo III e InvestEU, nonché, in cooperazione con la BEI, attraverso gli strumenti finanziari istituiti da quest'ultima e rivolti in particolare alle PMI; |
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) intraprende attività di comunicazione e promozione e attività relative alla commercializzazione dei servizi offerti da Galileo ed EGNOS; |
(c) intraprende attività di comunicazione e promozione e attività relative alla commercializzazione dei servizi offerti in particolare da Galileo, EGNOS e Copernicus; |
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: provvede alla gestione di Galileo ed EGNOS, come previsto dall'articolo 43; |
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) offre consulenza tecnica alla Commissione. |
(d) offre consulenza tecnica alla Commissione, evitando duplicazioni con i compiti dell'Agenzia spaziale europea di cui agli articoli 27 e 31. |
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, come previsto dall'articolo 43; |
soppresso |
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) formulazione di raccomandazioni alla Commissione sulle priorità del settore spaziale di Orizzonte Europa e partecipazione alla sua attuazione; |
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi a valle basati sulle componenti del programma. |
soppresso |
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione può affidare all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività di comunicazione, promozione e commercializzazione dei dati e delle informazioni, nonché altre attività relative alla diffusione presso gli utenti per quanto riguarda le componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS. |
3. La Commissione può affidare all'Agenzia altri compiti, evitando duplicazioni e sulla base di una migliore efficienza nella realizzazione degli obiettivi del programma. |
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. L'Agenzia può firmare accordi di partenariato o altri accordi con agenzie spaziali nazionali, un gruppo di agenzie spaziali nazionali o altri enti ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. |
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di contributo conformemente all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] del regolamento finanziario. |
4. I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di contributo conformemente all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] del regolamento finanziario e sono riveduti a norma dell'articolo 102, paragrafo 6, del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la componente Copernicus. |
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Quando affida compiti all'Agenzia, la Commissione garantisce un finanziamento adeguato per la loro gestione ed esecuzione, incluse risorse umane e amministrative adeguate. |
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) per quanto riguarda Copernicus: sviluppo, progettazione e costruzione dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura; |
(a) per quanto riguarda Copernicus: sviluppo, progettazione e costruzione dell'infrastruttura spaziale e di terra di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura; |
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi, sviluppo del segmento di terra e progettazione e sviluppo di satelliti; |
(b) per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: sostegno all'Agenzia nell'esecuzione dei suoi compiti fondamentali. Ove previsto da accordi specifici conclusi tra l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea, appalti a nome e per conto dell'Agenzia per quanto concerne l'evoluzione dei sistemi, la progettazione e lo sviluppo del segmento di terra e la progettazione e lo sviluppo del segmento spaziale; |
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo nei propri ambiti di competenza. |
(c) per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo concernenti le infrastrutture delle componenti del programma. |
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) incoraggiamento della cooperazione tra gli Stati membri e promozione della convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. |
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'[articolo 130] del regolamento finanziario. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro: |
soppresso |
– definisce chiaramente le responsabilità e gli obblighi dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma; |
|
– obbliga l'Agenzia spaziale europea a rispettare le norme di sicurezza del programma dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni classificate; |
|
– stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni devono essere conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario; |
|
– esige la partecipazione della Commissione e, se pertinente, dell'Agenzia alle riunioni del comitato per la valutazione delle offerte dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma; |
|
– stabilisce le misure di monitoraggio e controllo, che comprendono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione o, se del caso, dell'Agenzia sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, performance e calendario, interventi correttivi che garantiscano l'esecuzione dei compiti assegnati nei limiti delle risorse assegnate, nonché sanzioni contro l'Agenzia spaziale europea qualora tale differenza sia direttamente imputabile ad essa; |
|
– stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea, che sono proporzionati alle difficoltà dei compiti da svolgere, in linea con i prezzi di mercato e le tariffe delle altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e possono, se del caso, basarsi su indicatori di performance; tali tariffe non coprono le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea. |
|
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La conclusione dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui al paragrafo 2 è subordinata all'istituzione, nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, di strutture interne e di un metodo operativo, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale, i metodi di gestione e la responsabilità, che consentano di garantire la massima tutela degli interessi dell'Unione e di rispettarne le decisioni, anche per le attività finanziate dall'Agenzia spaziale europea che hanno un impatto sul programma. |
soppresso |
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui al paragrafo 4, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 31 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 31 bis |
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Accordo relativo al partenariato finanziario quadro |
|
1. La Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'[articolo 130] del regolamento finanziario. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro: |
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(a) definisce chiaramente i ruoli, le responsabilità e gli obblighi della Commissione, dell'Agenzia e dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma; |
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(b) definisce chiaramente gli strumenti di coordinamento e controllo per l'attuazione delle componenti del programma, tenendo conto del ruolo e delle responsabilità della Commissione in relazione al coordinamento generale delle componenti del programma; |
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(c) obbliga l'Agenzia spaziale europea a rispettare le norme di sicurezza del programma dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni classificate; |
|
(d) stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, inclusa l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, quando appalta a nome e per conto dell'Unione, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni sono conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario; |
|
(e) esige la partecipazione della Commissione e, se del caso, dell'Agenzia alle riunioni del comitato per la valutazione delle offerte dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma, laddove quest'ultima appalta a nome e per conto dell'Unione a norma del paragrafo 1 bis; |
|
(f) stabilisce le misure di monitoraggio e controllo, che comprendono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione o, se del caso, dell'Agenzia sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, performance e calendario, interventi correttivi che garantiscano l'esecuzione dei compiti assegnati nei limiti delle risorse assegnate, nonché sanzioni contro l'Agenzia spaziale europea qualora tale differenza sia direttamente imputabile ad essa; |
|
(g) stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea, tenendo conto del suo modello di costo come entità pubblica, che sono proporzionati alle difficoltà dei compiti da svolgere, in linea con i prezzi di mercato e le tariffe delle altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e possono, se del caso, basarsi su indicatori di performance; tali tariffe non coprono le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea; |
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(h) obbliga l'Agenzia spaziale europea a garantire la protezione totale degli interessi dell'Unione e delle sue decisioni, il che può altresì comportare un adattamento da parte dell'Agenzia spaziale europea del suo processo decisionale, dei suoi metodi di gestione e delle sue disposizioni in materia di responsabilità. |
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2. Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31 bis, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento. Le condizioni per tali richieste e la loro attuazione sono concordate reciprocamente. |
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 32 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ruolo di altre entità |
Ruolo di EUMETSAT e di altre entità |
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione può affidare, in tutto o in parte, mediante accordi di contributo, l'attuazione delle componenti del programma a entità diverse da quelle previste dagli articoli 30 e 31, compreso: |
1. La Commissione può affidare, in tutto o in parte, mediante accordi di contributo, l'attuazione dei seguenti compiti a entità diverse da quelle previste dagli articoli 30 e 31, compreso: |
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il funzionamento dell'infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa, che possono essere affidati a EUMETSAT; |
(a) il potenziamento e il funzionamento dell'infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa, che possono essere affidati a EUMETSAT; |
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'attuazione dei servizi Copernicus o di parti di essi, ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti. |
(b) l'attuazione dei servizi Copernicus o di parti di essi, ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti, nonché la gestione dell'acquisizione di informazioni pertinenti di terzi. |
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. La Commissione tiene conto del parere scientifico e tecnico del Centro comune di ricerca per l'attuazione del programma. |
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 33 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La sicurezza del programma si basa sui seguenti principi: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 33 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche; |
(a) tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche e normative nazionali; |
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 33 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) tenere conto dell'esperienza acquisita nella gestione di Galileo, EGNOS e Copernicus; |
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, garantisce un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare: |
La Commissione e l'Agenzia, nell'ambito delle loro competenze, garantiscono un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare: |
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
A tal fine la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna componente del programma. In base di tali analisi del rischio e della minaccia essa determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
A tal fine la Commissione effettua analisi del rischio e della minaccia per le componenti Copernicus, SST e GOVSATCOM, in consultazione con gli utenti finali degli Stati membri e le pertinenti entità che gestiscono l'attuazione di una componente del programma. L'Agenzia effettua analisi del rischio e della minaccia per le componenti Galileo ed EGNOS. In base a tali analisi del rischio e della minaccia la Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma, in consultazione con gli utenti finali degli Stati membri e le pertinenti entità che gestiscono l'attuazione di una componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente. I requisiti di sicurezza generale stabiliscono le procedure da seguire ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento di una componente. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile per la gestione della sicurezza di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative e monitorandone la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1. |
2. La Commissione è responsabile per la gestione della sicurezza delle componenti Copernicus, SSA e GOVSATCOM. L'Agenzia è responsabile per la gestione della sicurezza delle componenti Galileo ed EGNOS. A tal fine, esse svolgono tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza delle componenti di cui sono responsabili, in particolare la definizione delle specifiche tecniche e delle procedure operative, e monitorano la loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1, terzo comma. |
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'Agenzia: |
3. Inoltre, l'Agenzia: |
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) garantisce la sicurezza informatica del programma; |
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) adottano misure che siano almeno equivalenti a quelle necessarie per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione29, e a quelle necessarie per la protezione delle loro infrastrutture critiche nazionali, al fine di garantire la protezione delle stazioni di terra che sono parte integrante del programma e che sono stabilite nel loro territorio; |
(Non concerne la versione italiana) |
__________________ |
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29 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75. |
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Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le entità coinvolte nel programma adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del programma. |
5. Le entità coinvolte nel programma adottano tutte le misure necessarie, anche alla luce dei problemi individuati nelle analisi del rischio, per garantire la sicurezza del programma. |
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea è invitato a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza. |
2. Un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea è invitato a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, soprattutto per questioni in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza. |
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza; |
(b) la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, inclusa l'infrastruttura situata al di fuori del territorio dell'Unione ma necessaria per fornire a Galileo ed EGNOS una copertura completa dei territori degli Stati membri geograficamente situati in Europa, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza; |
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, fatte salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell'Unione; |
(c) lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, fatte salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dei pertinenti portatori di interessi; |
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) il sostegno allo sviluppo e all'evoluzione di elementi tecnologici fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo; |
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera c ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c ter) il sostegno allo sviluppo di applicazioni Galileo ed EGNOS a valle e di applicazioni integrate a valle che utilizzano EGNOS/Galileo e Copernicus; |
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) la fornitura e lo sviluppo del mercato dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS; |
(e) la fornitura e lo sviluppo del mercato dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS, in particolare al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1; |
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione con un alto livello di continuità, disponibilità e precisione, comprendente una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea. |
(c) un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione temporale con un alto livello di continuità, disponibilità, precisione e integrità. Tale servizio è fornito in conformità del regolamento dell'EASA per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza aerea, comprende una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, ed è destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea. |
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa. |
I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa con l'obiettivo di coprire i territori continentali entro la fine del 2023 e tutti i territori entro la fine del 2025. |
Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa. |
3. Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11, ma la Commissione esamina la possibilità di sfruttare i programmi e gli accordi di partenariato e, se del caso, di sviluppare uno strumento finanziario specifico per sostenerli. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa. |
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 47 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Compatibilità e interoperabilità |
Compatibilità, interoperabilità e normazione |
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità siano stabiliti in accordi internazionali. |
2. Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono reciprocamente compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità siano stabiliti in accordi internazionali. |
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Galileo ed EGNOS si impegnano a ottemperare alle norme e alle certificazioni internazionali. |
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti dell'Unione e, se del caso, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato. |
1. Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti dell'Unione, dell'Agenzia spaziale europea e di EUMETSAT e, se del caso, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato. |
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Copernicus fornisce dati e informazioni secondo una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati. |
2. Copernicus fornisce dati e informazioni sulla base di una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati. |
Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– lo sviluppo e le operazioni dei Sentinel di Copernicus; |
– lo sviluppo e le operazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus; |
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la componente di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l'individuazione, la visualizzazione, la distribuzione e lo sfruttamento dei dati e delle informazioni di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi; |
(c) la componente di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l'individuazione, la visualizzazione, l'archiviazione a lungo termine, la distribuzione e lo sfruttamento dei dati e delle informazioni di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi, in modo facilmente fruibile; |
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) la componente di diffusione tra gli utenti e lo sviluppo del mercato a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, che comprende le pertinenti attività, risorse e servizi volti a promuovere Copernicus e i suoi dati e servizi a tutti i livelli, al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
(d) la componente di diffusione tra gli utenti, il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo del mercato a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, che comprende le pertinenti attività, risorse e servizi volti a promuovere Copernicus e i suoi dati e servizi a tutti i livelli, al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti. |
4. Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti e futuri. |
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 49 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Acquisizione dei dati |
Azioni ammissibili |
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) azioni volte a provvedere alla continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione e dando priorità alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, ampliando la copertura ai poli e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste e dell'agricoltura; |
(a) azioni volte a provvedere alla continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione, come ad esempio: capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, ampliando la copertura ai poli e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste e dell'agricoltura; |
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) azioni volte a fornire l'accesso a dati di terzi necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all'uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell'Unione; |
(b) azioni volte a fornire l'accesso a dati di terzi necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all'uso da parte degli utenti di base, dando priorità ai dati forniti e/o finanziati da entità pubbliche degli Stati membri, come le agenzie nazionali; |
Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) il sostegno allo sviluppo di pertinenti applicazioni e servizi Copernicus a valle. |
Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 50 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi: |
Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi di base: |
Emendamento 182 Proposta di regolamento Articolo 50 – lettera a – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera; |
– il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulla qualità del suolo, sulla desertificazione, sui siti del patrimonio culturale, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste e in particolare sul disboscamento, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera; gli Stati membri potranno utilizzare le informazioni e i dati risultanti dal monitoraggio della superficie agricola in relazione al livello di copertura e di destinazione dei terreni agricoli in modo da ridurre ulteriormente l'onere amministrativo relativo alla concessione dei sussidi agricoli; |
Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 50 – lettera a – trattino 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– la mappatura dei terreni agricoli che necessitano di irrigazione, le previsioni del raccolto e la destinazione del suolo, e la garanzia di una migliore qualità e sicurezza alimentare attraverso la tutela dell'ambiente; |
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 50 – lettera a – trattino 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– il monitoraggio delle attività legate alla pesca, al fine di garantire una migliore qualità e sicurezza alimentare attraverso la tutela dell'ambiente; |
Emendamento 185 Proposta di regolamento Articolo 50 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) monitoraggio del sostegno all'attuazione delle politiche dell'Unione; |
Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 53 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La componente SST sostiene le seguenti attività: |
Il programma SST intende dotare progressivamente l'Unione di una capacità SST autonoma. |
|
La componente SST sostiene le seguenti attività: |
Emendamento 187 Proposta di regolamento Articolo 53 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori spaziali o di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali adattato alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55; |
(a) creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori spaziali o di terra degli Stati membri o dell'Unione, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali adattato alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55; |
Emendamento 188 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri che intendono partecipare alla realizzazione dei servizi SST di cui all'articolo 54 presentano alla Commissione una proposta congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri: |
Gli Stati membri che intendono partecipare alla realizzazione dei servizi SST di cui all'articolo 54 presentano alla Commissione una proposta individuale o congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri: |
Emendamento 189 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 105 per quanto concerne le disposizioni specifiche recanti norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 58 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 58 bis |
|
Monitoraggio dell'offerta e della domanda di SST |
|
Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuta l'attuazione della componente SST, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità dei sensori terrestri e spaziali, e ultima la produzione del catalogo europeo di cui all'articolo 53, lettera a). |
|
La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali e di terra. |
|
La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali e di terra nell'ambito della componente SST. |
Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) creazione di un catalogo europeo dei NEO. |
Emendamento 192 Proposta di regolamento Articolo 61 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione. La presente componente comprende: |
Nell'ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione con adeguati requisiti di sicurezza. La presente componente può comprendere: |
Emendamento 193 Proposta di regolamento Articolo 61 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento di terra; |
(a) lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento spaziale e di terra; |
Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le priorità per i servizi forniti agli utenti a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il portafoglio di servizi di cui al paragrafo 3 tiene conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno. |
Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 63 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36, in base ai requisiti di sicurezza specifici per la componente GOVSATCOM di cui all'articolo 34, paragrafo 1.
|
(b) le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36. |
Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 63 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) I fornitori di capacità o servizi di comunicazione satellitare a titolo di tale componente rispettano i requisiti specifici di sicurezza per la componente GOVSATCOM stabiliti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1. |
Emendamento 198 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli utenti a livello di Unione e di Stati membri. Tale definizione delle priorità e condivisione dà la precedenza agli utenti a livello di Unione. |
1. Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli utenti a livello di Unione e di Stati membri. |
Emendamento 199 Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. I poli GOVSATCOM tengono conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno. |
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 69 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro la fine del 2024 la Commissione valuta l'attuazione della componente GOVSATCOM, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità di comunicazione satellitare. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito della componente GOVSATCOM. |
Entro la fine del 2024 la Commissione, in collaborazione le entità responsabili, valuta l'attuazione della componente GOVSATCOM, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità di comunicazione satellitare. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito della componente GOVSATCOM. |
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 71 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica ceca). |
L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica ceca). In linea con le esigenze del programma, possono essere istituiti uffici locali dell'Agenzia, a norma dell'articolo 79, paragrafo 2. |
Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nell'ambito dei compiti fondamentali dell'Agenzia, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione. |
4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nell'ambito dei compiti dell'Agenzia, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione. |
Emendamento 203 Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta. |
5. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile. |
Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. |
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. |
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. [Per ciascuna componente del programma che implica l'uso di infrastrutture nazionali sensibili, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e il rappresentante della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti di uno Stato membro che possiede tali infrastrutture.] |
5. [Per ciascuna componente del programma che implica l'uso di infrastrutture nazionali sensibili, i rappresentanti degli Stati membri e il rappresentante della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ma solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture possono partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti di uno Stato membro che possiede tali infrastrutture.] |
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera a), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo al programma di lavoro pluriennale; |
Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) adotta norme in materia di trasparenza sui contratti industriali ed è regolarmente informato al riguardo dal direttore esecutivo; |
Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) rispetta le norme in materia di trasparenza sui contratti industriali e informa il consiglio di amministrazione; |
Emendamento 209 Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesto un accordo di sede con gli Stati membri interessati. |
2. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesto un accordo di sede con gli Stati membri interessati. Ove possibile, l'impatto in termini di assegnazione del personale e di bilancio è integrato nel programma di lavoro annuale e, in ogni caso, tale progetto è notificato all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 84, paragrafo 11. |
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il personale dell'Agenzia è remunerato a titolo delle risorse proprie dell'Agenzia e, se necessario per l'esecuzione dei compiti delegati dell'Agenzia, attraverso l'utilizzo del bilancio delegato dalla Commissione. |
Emendamento 211 Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse. |
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse. |
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a quattro anni. |
Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni. |
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 92 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Accordo di sede e condizioni operative |
Accordo relativo alla sede e agli uffici locali e condizioni operative |
Emendamento 214 Proposta di regolamento Articolo 92 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante. |
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture che questi ultimi devono mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tali Stati membri al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo relativo alla sede e agli uffici locali concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro che ospita la sede o l'infrastruttura locale. |
Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno stipulato con l'Unione accordi in tal senso. |
1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l'Unione accordi in tal senso. |
Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 101 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori qualitativi in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Sulla base di tale metodologia, la Commissione integra l'allegato, al più tardi entro il 1° gennaio 2021. |
Emendamento 217 Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. |
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. Una sezione specifica di tale valutazione è dedicata alla governance del programma con l'obiettivo di fornire informazioni in merito alla necessità o meno di modificare i compiti e le competenze affidate ai diversi soggetti coinvolti nel programma. |
Emendamento 218 Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e, se del caso, può corredare la valutazione di una nuova proposta legislativa. |
Emendamento 219 Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 6 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazione, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza. |
Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazione, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la possibilità di affidarle compiti aggiuntivi, in conformità dell'articolo 30, e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza. |
Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 105 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato fino al 31 dicembre 2028. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. |
Emendamento 221 Proposta di regolamento Articolo 107 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
1. La Commissione è assistita da un comitato che si riunisce in configurazioni/sottocomitati specifici dedicati a ciascuna componente principale del programma (Galileo ed EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 107 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli accordi internazionali stipulati dall'Unione possono prevedere, se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno, tenendo conto della sicurezza dell'Unione. |
MOTIVAZIONE
La Commissione europea è molto ambiziosa per quanto riguarda la pubblicazione e l'adozione del QFP. La presidenza austriaca ha accolto la sfida fissando un calendario serrato e ambizioso e il Parlamento europeo è disposto a procedere di pari passo.
La Commissione ha pubblicato la proposta il 6 giugno e il relatore sta cercando di ottenere una conferma da parte dell'Aula al fine di avviare l'accordo interistituzionale a dicembre. A fronte di un programma così serrato e rigoroso, il relatore ha avuto un mese di tempo per redigere la relazione, che comprende due programmi precedenti e due nuove iniziative.
Il relatore ha deciso di rispettare il calendario serrato. La relazione si concentra pertanto sugli aspetti fondamentali della proposta, ovvero il bilancio – con riferimento alle iniziative SSA e GOVSATCOM e alle attività trasversali – la governance, la competitività industriale, la diplomazia spaziale, l'accesso allo spazio e la sicurezza, in particolare la cibersicurezza.
Sebbene la relazione non riguardi né una parte degli articoli né i considerando, il relatore potrebbe comunque decidere di modificarli mediante emendamenti. Per motivi di tempo, il relatore preferisce presentare un approccio coerente sulle questioni principali.
Le applicazioni e i servizi spaziali stanno plasmando il benessere e la sicurezza presenti e futuri dei cittadini europei, nonché la competitività della base industriale europea. È pertanto essenziale promuovere l'economia spaziale affinché tutti gli Stati membri, i loro cittadini e le loro industrie possano beneficiare appieno dei vantaggi del programma spaziale, i cui beneficiari finali sono gli utenti.
Pur riconoscendo l'emergere di nuove comunità pubbliche o private, il programma dovrebbe evolvere in funzione delle mutevoli esigenze degli utenti principali. Le diverse componenti del programma dovrebbero basarsi su un'analisi delle opzioni per soddisfare le nuove esigenze degli utenti, comprese quelle legate all'attuazione e al monitoraggio delle politiche dell'Unione, che richiedono un coinvolgimento continuo ed efficace degli utenti, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida dei requisiti.
La proposta della Commissione accorpa gli attuali programmi Galileo, EGNOS e Copernicus in unico programma e introduce due nuove iniziative, SSA e GOVSATCOM. Come auspicato nella politica spaziale per l'Europa, un programma spaziale pienamente integrato sfrutterà le sinergie tra le componenti, al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza sotto il profilo dei costi. Un quadro unico e coerente stimolerà gli investimenti futuri e offrirà maggiore visibilità e flessibilità.
Il relatore si compiace del sostanziale aumento dei finanziamenti destinati al programma spaziale al fine di garantire la continuità dei programmi Galileo, EGNOS e Copernicus. È importante che il bilancio sostenga le iniziative avanzate e innovative di Galileo, EGNOS e Copernicus, per sfruttare tutti i benefici derivanti dalla navigazione e dall'osservazione della Terra. Lo sfruttamento, la valorizzazione e l'uso dei dati e dei servizi, in particolare del settore a valle, andranno a vantaggio degli utenti e dell'industria europea, consentendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione.
Il relatore si rammarica per la mancanza di ambizione nell'ambito delle nuove iniziative SSA e GOVSATCOM. L'Unione europea e gli Stati membri investono in molte infrastrutture critiche che richiedono protezione. La possibilità di una minaccia che arrivi "dal cielo" aumenterà nel corso dei prossimi anni. Il progressivo aumento delle costellazioni caratterizzate da un numero molto elevato di satelliti in orbita contribuisce a determinare una situazione di "traffico", che va ad aggiungersi all'elevato quantitativo di detriti spaziali. Ciò mette a repentaglio la sicurezza delle operazioni con il rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali. Un ulteriore rischio legato alle condizioni meteorologiche spaziali consiste inoltre in diversi tipi di eventi imprevisti. Eventi meteorologici spaziali gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri.
L'Europa deve essere in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria sicurezza in un settore così strategico e deve poter essere considerata un interlocutore affidabile a livello internazionale.
Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza. Mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un'Unione che protegge i suoi cittadini. Il bilancio stanziato per il programma GOVSATCOM non sembra sufficiente a coprire l'eventuale richiesta e la gestione delle operazioni nonché l'istituzione di un'infrastruttura europea.
La sicurezza informatica delle infrastrutture terrestri e spaziali è essenziale per garantire la continuità delle operazioni dei sistemi, la loro capacità effettiva di svolgere i compiti in modo continuo e di fornire i servizi richiesti.
È pertanto necessario pianificare un'attività trasversale specifica e individuare l'entità responsabile della supervisione integrata degli aspetti relativi alla sicurezza informatica. Pur salvaguardando le specifiche esigenze, in linea con le indicazioni generali stabilite dagli organismi europei di supervisione degli aspetti relativi alla sicurezza informatica con la partecipazione di altre parti interessate, è importante definire politiche e procedure operative e verificarne l'attuazione coerente nelle diverse componenti.
L'Europa è uno dei principali leader mondiali nel settore spaziale, ma è necessario uno sforzo per mantenere e sviluppare le sue capacità. In un contesto geopolitico sempre più incerto, investire nello spazio deve rimanere una priorità istituzionale al fine di preservare in futuro la leadership, la competitività, la sostenibilità e l'autonomia dell'Europa in questo settore strategico.
Ciò assume particolare rilevanza in un contesto in cui le potenze spaziali tradizionali rimangono molto attive e, al tempo stesso, entrano in gioco nuovi attori che mettono sempre più alla prova la competitività del settore spaziale europeo.
Il programma spaziale proposto dalla Commissione riconosce l'importante ruolo dell'industria europea, ma non fornisce un sostegno sufficiente ai mezzi atti a mantenere e sviluppare una base industriale forte, innovativa, competitiva e diversificata in Europa.È importante promuovere la partecipazione più ampia e aperta possibile delle start-up, dei nuovi operatori e delle piccole e medie imprese in tutti gli Stati membri nei mercati a monte e a valle, nell'intera catena di approvvigionamento e nel settore delle applicazioni e dei servizi.
Occorre promuovere la competitività internazionale delle industrie europee creando le condizioni appropriate per garantire parità di condizioni con i principali concorrenti in materia spaziale. Al fine di creare nuove opportunità commerciali per l'industria spaziale europea, il relatore incoraggia vivamente la Commissione ad avvalersi della diplomazia economica per perseguire la cooperazione internazionale e una maggiore consapevolezza in materia spaziale a livello mondiale.
L'industria dovrebbe avere la possibilità di competere per l'esecuzione di attività che possono essere svolte con gli stessi livelli di affidabilità e sicurezza per il pubblico, ma con maggiore efficienza economica. In tal caso, l'industria dovrebbe essere in grado di offrire le proprie competenze in un contesto di concorrenza leale, senza distorsioni del mercato, in modo da risparmiare risorse pubbliche e adottare la soluzione più efficiente.
Inoltre, il programma spaziale europeo dovrebbe promuovere un accesso autonomo allo spazio mediante l'aggregazione dei lanci, lo sviluppo di tecnologie di lancio alternative e il sostegno alle infrastrutture di terra.
I concorrenti internazionali, ovvero i paesi in grado di accedere allo spazio, segnatamente gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, beneficiano di un mercato interno istituzionale fortemente protetto con prezzi istituzionali più elevati e contratti di appalto a lungo termine.
Pertanto, i concorrenti internazionali possono offrire servizi di lancio a un prezzo molto più competitivo rispetto all'industria europea. Per ragioni economiche e di sicurezza, sarebbe opportuno stabilire condizioni di parità, garantire un accesso autonomo allo spazio e consentire alle industrie europee di competere a livello internazionale.
Gli obiettivi del programma spaziale saranno inoltre perseguiti mediante sinergie con altri programmi e strumenti finanziari europei. La proposta migliorerà l'accesso al finanziamento del rischio per le start-up che operano nel settore dello spazio. Al tempo stesso, la Commissione esaminerà la possibilità di creare uno strumento specifico di capitale mediante il programma InvestEU. Il nuovo programma spaziale creerà partenariati per l'innovazione volti a sviluppare e acquistare prodotti e servizi innovativi, agevolare l'accesso agli impianti di prova e di trattamento e promuovere la certificazione e la normazione. Il programma promuoverà la coerenza e le sinergie con Orizzonte Europa, garantendo la collaborazione tra le azioni di ricerca e di innovazione in materia di spazio. Il relatore deplora la mancanza di un bilancio specifico per la ricerca spaziale nell'ambito di Orizzonte Europa che dia certezza agli investitori e garantisca la competitività e la leadership delle industrie europee in questo importante settore.
Alla base del buon funzionamento del programma vi è la giusta governance, la divisione dei compiti e dei ruoli e le relazioni tra i principali attori, segnatamente la Commissione europea, la ribattezzata Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'Agenzia) e l'Agenzia spaziale europea (ESA). La governance dovrebbe anche tenere conto del coinvolgimento degli Stati membri e delle loro agenzie, nonché di altri attori europei internazionali.
La Commissione europea ha la responsabilità generale del programma e della sua sicurezza e coordina le attività delle entità in esso coinvolte.
Nel corso degli anni l'Agenzia ha ampliato le proprie competenze ed è pronta a svolgere ulteriori compiti. Se l'Agenzia si occuperà dell'accreditamento di sicurezza e, eventualmente, della sicurezza informatica e della promozione dei servizi, nonché delle applicazioni a valle del programma, la Commissione europea dovrà investire nella sua espansione, aumentando l'organico e ampliando la copertura geografica con la potenziale creazione di nuovi uffici locali.
Il ruolo dell'ESA è fondamentale per il supporto tecnico e operativo dell'UE ai fini della realizzazione di componenti ben definite del programma spaziale, operando secondo procedure e regole compatibili con quelle dell'Unione europea.
PARERE della commissione per i bilanci (11.10.2018)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))
Relatore per parere: John Howarth
BREVE MOTIVAZIONE
Il valore aggiunto generato dalle industrie spaziali nell'Unione europea, che impiegano 231 000 professionisti, è stimato a 53-62 miliardi di EUR. Scopo del programma spaziale dell'Unione europea è di migliorare la sicurezza dell'Unione e realizzare l'indipendenza sul piano tecnologico, affrontare alcune delle sfide globali più urgenti, quali la lotta ai cambiamenti climatici, stimolare l'innovazione tecnologica e fornire vantaggi socioeconomici alle imprese e ai popoli d'Europa. Il programma continuerà a concentrarsi sul miglioramento dei tre progetti faro dell'UE: Galileo (navigazione satellitare), Copernicus (osservazione della Terra) e EGNOS (navigazione sulla sicurezza della vita) nonché lo sviluppo di STT (sicurezza dello spazio) e l'avvio dell'iniziativa Govsatcom (comunicazioni satellitari sicure).
Per il periodo del QFP 2021-27, la proposta della Commissione prevede di finanziare Galileo/Egnos a prezzi (costanti) del 2018 con un importo di 8,6 miliardi di EUR (9,7 miliardi di EUR a prezzi correnti) e Copernicus con un importo di 5,1 miliardi di EUR (5.8 miliardi di EUR). Un importo di 0,4 miliardi di EUR è stato stanziato a favore di STT e Govsatcom. Nel complesso, il programma spaziale rappresenta l'1,25 % degli impegni del QFP 2021-27. Tutti gli importi sono da considerarsi indicativi fino alla conclusione del processo del QFP e, in questa sede, sono espressi in prezzi costanti per consentire il confronto diretto con il precedente periodo del QFP.
Il programma spaziale dell'Unione europea consente agli Stati membri di ottenere vantaggi tecnologici derivanti da un programma che è troppo ampio per permettere a un solo Stato membro di competere in modo efficace. In tal modo, oltre ai vantaggi diretti per l'occupazione e al sostegno di un settore spaziale competitivo, la tecnologia, i dati e i servizi dei programmi spaziali apportano un valore sostanziale ai bilanci dell'Unione europea, tra cui, ma non solo, la politica della pesca, i programmi ambientali e climatici, l'agricoltura di precisione e i modelli/la gestione dei trasporti e del traffico. L'UE dovrebbe cercare di sfruttare le informazioni contenute nel programma spaziale per informare meglio la futura pianificazione di bilancio e il processo decisionale in questi e in altri settori.
La Commissione si è dichiarata intenzionata a creare, a partire dall'attuale agenzia europea per i sistemi globali di navigazione satellitare, un'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, al fine di fornire "un sistema di governance unificato e semplificato", mentre l'Agenzia spaziale europea continuerà a essere il partner principale nell'attuazione del programma. L'intenzione di creare una maggiore attenzione alla commercializzazione, alla gestione e alla governance del programma attraverso l'agenzia ridenominata è positiva. La creazione di una nuova struttura di governance comporta un rischio finanziario e, di conseguenza, è importante avere chiarezza in materia di strategia, divisione delle funzioni, responsabilità e supervisione nella governance dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale al fine di attenuare il rischio di bilancio.
Il programma si basa su tecnologie e competenze altamente specializzate, talvolta uniche, e si avvale dei nuovi sviluppi. Il programma dovrebbe pertanto operare nell'ambito di un QFP sufficientemente flessibile per tener conto delle variazioni dei costi e dei nuovi sviluppi e in un quadro normativo sufficientemente flessibile per soddisfare al meglio gli interessi dell'Unione, del programma e degli Stati membri.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. |
(4) È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma affidandosi a un quadro finanziario pluriennale flessibile in grado di reagire al mutare delle circostanze. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma saranno individuate azioni pertinenti, le quali saranno valutate nuovamente nel contesto delle pertinenti procedure di valutazione e revisione. |
(13) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di essere il capofila nell'attuazione dell'accordo di Parigi e nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere rapidamente l'obiettivo generale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima, nonché all'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le politiche dell'Unione. Nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma saranno individuate azioni pertinenti, le quali saranno valutate nuovamente nel contesto delle pertinenti procedure di valutazione e revisione. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Dal momento che il programma, in linea di principio, è finanziato dall'Unione, i contratti di appalto stipulati nell'ambito dello stesso dovrebbero rispettare le norme dell'Unione. In questo contesto l'Unione dovrebbe inoltre essere responsabile di definire gli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici. |
(15) Dal momento che il programma, in linea di principio, è finanziato dall'Unione, i contratti di appalto stipulati nell'ambito dello stesso dovrebbero rispettare le norme dell'Unione e tener debitamente conto dei criteri di governance ambientali, sociali e societari. In questo contesto l'Unione dovrebbe inoltre essere responsabile di definire gli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici. L'attuazione generale del programma, comprese le procedure di aggiudicazione degli appalti, dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, in particolare per quanto riguarda la parità di genere. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Una sana governance del programma richiede una rigida ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare le duplicazioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. |
(25) Una sana governance del programma richiede una rigida ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti, in particolare tra l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e l'Agenzia spaziale europea, al fine di evitare inutili duplicazioni di sforzi e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. La Commissione dovrebbe coordinare e monitorare i compiti e la comunicazione basati sui principi stabiliti dal trattato di Lisbona1 bis e dall'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea1 ter. |
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__________________ |
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1 bis Articolo 189, paragrafo 3, del trattato di Lisbona. |
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1 ter "Riconoscendo che le parti dispongono in tale ambito di forze complementari che si rinforzano reciprocamente e che sono decise a cooperare in modo efficiente e con reciproco vantaggio, nonché ad evitare tutte le attività che costituiscono un'inutile duplicazione di sforzi." |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 39 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare progettata specificamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati e pubblici, in Europa e nel mondo. Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi esistenti o potenziali, e contribuisce così, tra l'altro, all'autonomia strategica dell'Unione. La seconda generazione del sistema dovrebbe essere introdotta progressivamente entro il 2030, inizialmente con capacità operativa ridotta. |
(39) Sulla base del lavoro preparatorio dell'Agenzia spaziale europea, il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare progettata specificamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati e pubblici, in Europa e nel mondo. Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi esistenti o potenziali, e contribuisce così, tra l'altro, all'autonomia strategica dell'Unione. La seconda generazione del sistema dovrebbe essere introdotta progressivamente entro il 2030, inizialmente con capacità operativa ridotta. |
Motivazione | |
Galileo si basa sul lavoro preparatorio dell'Agenzia spaziale europea, il che non è chiaro sulla base della proposta della Commissione. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) "settore spaziale": |
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"il settore a monte", che comprende attività che conducono a un sistema spaziale operativo e all'esplorazione spaziale; |
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il "settore a valle", che comprende attività connesse allo sfruttamento dei dati satellitari per sviluppare prodotti spaziali e servizi destinati agli utenti finali. |
Motivazione | |
Il settore spaziale deve essere ulteriormente definito e distinto in un settore a monte e a valle. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso efficiente allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale innovativo. |
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso efficiente allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale innovativo e competitivo. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) rafforzare la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, la sua libertà d'azione e la sua autonomia strategica, in particolare in termini di tecnologie e di processo decisionale basato su elementi concreti; |
(c) rafforzare la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, la sua libertà d'azione e la sua autonomia strategica, in particolare in termini di tecnologie e di processo decisionale efficace, basato su elementi concreti e in grado di ridurre i costi; |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16] miliardi di EUR a prezzi correnti. |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 14 816 938 000 a prezzi del 2018 (16,7 miliardi di EUR a prezzi correnti). |
La ripartizione indicativa dell'importo di cui al primo comma è la seguente: |
La ripartizione indicativa dell'importo di cui al primo comma è la seguente: |
(a) per Galileo ed EGNOS: [9,7] miliardi di EUR; |
(a) per Galileo ed EGNOS: 8 606 245 580 EUR a prezzi del 2018 (9,7 miliardi di EUR a prezzi correnti); |
(b) per Copernicus: [5,8] miliardi di EUR; |
(b) per Copernicus: 5 146 002 510 EUR a prezzi del 2018 (5,8 miliardi di EUR a prezzi correnti) |
(c) per SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardi di EUR. |
(c) per SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 910 EUR a prezzi del 2018 (1,2 miliardi di EUR a prezzi correnti) |
Motivazione | |
In linea con la decisione della Conferenza dei presidenti del 13 settembre 2018, la modifica di compromesso riflette l'ultima ripartizione del QFP per programma, come previsto nel progetto di relazione intermedia sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le attività trasversali di cui all'articolo 3 sono finanziate a titolo delle componenti del programma. |
2. Le attività trasversali di cui all'articolo 3 e all'articolo 6 sono finanziate a titolo delle componenti del programma. |
Motivazione | |
Sostenere lo sviluppo di un settore spaziale forte, competitivo e innovativo dovrebbe essere uno degli obiettivi. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le entrate generate dalle componenti del programma sono versate nel bilancio dell'Unione e utilizzate per finanziare la componente che ha generato l'entrata. |
1. Le entrate generate dalle componenti del programma sono versate nel bilancio dell'Unione e utilizzate per finanziare qualsiasi componente del programma. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea, che sono proporzionati alle difficoltà dei compiti da svolgere, in linea con i prezzi di mercato e le tariffe delle altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e possono, se del caso, basarsi su indicatori di performance; tali tariffe non coprono le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea. |
– stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea, che sono proporzionati alle difficoltà dei compiti da svolgere, in linea con le tariffe delle altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e possono, se del caso, basarsi su indicatori di performance; tali tariffe non coprono le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea. |
Motivazione | |
Per molti servizi non esistono reali "prezzi di mercato". | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti dell'Unione e, se del caso, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato. |
1. Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti dell'Unione sul finanziamento a titolo dell'Agenzia spaziale europea e, se del caso, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato. |
Motivazione | |
Il finanziamento di Copernicus è condiviso dall'Unione europea (70 %) e dall'Agenzia spaziale europea (30 %). | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo senza diritto di voto. |
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione e un rappresentante designato dal Parlamento europeo, tutti con diritto di voto. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 101 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma. La relazione contiene anche informazioni relative alla gestione dei rischi, ai costi complessivi, ai costi operativi annui, ai risultati dei bandi di gara, alle entrate, alla tabella di marcia e ai risultati del programma e dell'agenzia. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale |
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Riferimenti |
COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 14.6.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 14.6.2018 |
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Relatore per parere Nomina |
John Howarth 12.7.2018 |
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Esame in commissione |
13.9.2018 |
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Approvazione |
9.10.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Andrey Novakov |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Eleonora Evi, Auke Zijlstra |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
30 |
+ |
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ALDE |
Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez |
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ECR |
Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk |
|
NI |
Eleftherios Synadinos |
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PPE |
Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere |
|
S&D |
Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken |
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VERTS/ALE |
Jordi Solé, Monika Vana |
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1 |
- |
|
ENF |
Auke Zijlstra |
|
2 |
0 |
|
EFDD |
Eleonora Evi |
|
GUE/NGL |
Younous Omarjee |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (15.11.2018)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
(COM(2018)0447 – C8-0258/2013 – 2018/0236(COD))
Relatore per parere: Adina Ioana Vălean
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore sono prodotti a duplice uso. È quindi auspicabile sfruttare le opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. |
(2) Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore sono prodotti a duplice uso. È quindi auspicabile sfruttare le opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza e l'indipendenza dell'Unione e dei suoi Stati membri. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 bis) Il settore spaziale è oggi cruciale per numerose politiche dell'Unione e degli Stati membri in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la protezione civile e la prevenzione, la sicurezza, anche in termini di safety, e l'economia digitale. È necessario individuare e perseguire attivamente altre potenziali applicazioni, comprese le soluzioni spaziali per i cambiamenti climatici. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la difesa. |
(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la difesa. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite. |
(7) Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico, con particolare riferimento all'aumento della presenza di detriti nello spazio, ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma saranno individuate azioni pertinenti, le quali saranno valutate nuovamente nel contesto delle pertinenti procedure di valutazione e revisione. |
(13) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e con i suoi impegni di essere il capofila nell'attuazione dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere rapidamente l'obiettivo generale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima, come pure integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le politiche dell'Unione. Nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma saranno individuate azioni pertinenti, le quali saranno valutate nuovamente nel contesto delle pertinenti procedure di valutazione e revisione. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 47 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione civile, la sicurezza e l'economia digitale. |
(47) Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la biodiversità, la destinazione del suolo, la tutela del suolo, la salute dei mari, la protezione civile e la prevenzione, la sicurezza e l'economia digitale. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(47 bis) Il numero di utenti dei servizi Copernicus sui cambiamenti climatici è in costante aumento ed è raddoppiato tra il 2015 e il 2016. Occorre rendere pienamente operativi tali servizi per incrementare la disponibilità dei dati necessari per azioni di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 62 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(62 bis) Il trasporto di veicoli spaziali e delle rispettive componenti dalla Terra allo spazio comporta costi operativi e un impatto ambientale considerevoli. Al fine di ridurre il numero di viaggi nello spazio e, di conseguenza, le emissioni di gas a effetto serra, i veicoli spaziali dovrebbero essere progettati per poter essere riutilizzati nello spazio. Inoltre, uno degli obiettivi a lungo termine dovrebbe consistere nella produzione di energia sostenibile nello spazio utilizzando le risorse ivi disponibili, ad esempio producendo idrogeno che potrebbe essere utilizzato per il rifornimento dei veicoli spaziali. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 64 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(64) La fornitura dei servizi SST dovrebbe basarsi su una cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e sullo sfruttamento dell'esperienza e delle risorse nazionali esistenti e future, ivi comprese quelle sviluppate attraverso l'Agenzia spaziale europea o dall'Unione. Dovrebbe essere consentito di fornire sostegno finanziario per lo sviluppo di nuovi sensori SST. In riconoscimento della natura sensibile dell'SST, è opportuno che il controllo dei sensori nazionali e delle loro operazioni, la loro manutenzione e il loro rinnovo e l'elaborazione dei dati che portano alla fornitura di servizi SST rimangano prerogative degli Stati membri partecipanti. |
(64) La fornitura dei servizi SST dovrebbe basarsi su una cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e sullo sfruttamento dell'esperienza e delle risorse nazionali e dell'ESA esistenti e future, ivi comprese quelle sviluppate attraverso l'Agenzia spaziale europea o dall'Unione. Dovrebbe essere consentito di fornire sostegno finanziario per lo sviluppo di nuovi sensori SST. In riconoscimento della natura sensibile dell'SST, è opportuno che il controllo dei sensori nazionali e dell'ESA e delle loro operazioni, la loro manutenzione e il loro rinnovo e l'elaborazione dei dati che portano alla fornitura di servizi SST rimangano prerogative degli Stati membri. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 67 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(67) L'SST dovrebbe inoltre essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS), gli orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale QFP. |
(67) L'SST dovrebbe inoltre essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS), gli orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali, anche mediante lo sviluppo di strumenti tecnologici per la rimozione attiva dei detriti stessi. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale QFP. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e il coinvolgimento del settore privato. |
(70) Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali, dell'ESA e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e il coinvolgimento del settore privato. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 71 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(71) Il libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa25, la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE26 e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l'UE svolge un ruolo fondamentale nel garantire un'Europa sicura e resiliente, in grado di affrontare le sfide come i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza; mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un'Unione che protegge i suoi cittadini. |
(71) Il libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa25, la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE26 e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l'Unione svolge un ruolo fondamentale nel garantire un'Europa sicura e resiliente, in grado di aiutare ad affrontare le sfide come i cambiamenti climatici, i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza; mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un'Unione che protegge i suoi cittadini. |
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25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf. |
25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf. |
26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf |
26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra; |
(2) "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra o sull'infrastruttura spaziale; |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(8 bis) "potenziale candidato": un paese o un'entità che ha una chiara prospettiva di aderire all'Unione in futuro, ma non ha ancora ottenuto lo status di paese candidato; |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso efficiente allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale innovativo. |
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso efficiente allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale innovativo e competitivo. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale; |
(b) per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi, affidabili e orientati agli utenti, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, degli aiuti umanitari, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale; |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): per migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri; |
(c) per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): per migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale, di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri e di attuare soluzioni che favoriscano la pulizia dell'orbita terrestre; |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi; |
(b) lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi, che comprendano la produzione di energia alternativa sfruttando le risorse disponibili nello spazio, nuove tecnologie di lancio e sistemi o servizi innovativi, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri di cui all'articolo 25; |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) la fornitura di attività di istruzione e di formazione; |
(e) la fornitura di attività di istruzione e di formazione, anche attraverso tirocini indirizzati a studenti, neolaureati e giovani professionisti ed imprenditori; |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi; |
(d) considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, anche attraverso la consultazione del forum degli utenti Copernicus di cui all'articolo 48, paragrafo 1, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi; |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Per il coordinamento e la gestione del programma Copernicus, la Commissione europea è assistita dal comitato Copernicus, composto di rappresentanti degli Stati membri e dal forum degli utenti Copernicus. Il forum degli utenti Copernicus è un gruppo di lavoro del comitato Copernicus, composto dalle comunità nazionali di utenti. Il forum degli utenti Copernicus svolge un ruolo fondamentale per raccogliere contributi sull'evoluzione di Copernicus e la sua diffusione tra gli utenti. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 50 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 50 |
Articolo 50 |
Servizi Copernicus |
Servizi Copernicus |
Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi: |
Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi: |
(a) servizi di monitoraggio, comunicazione e garanzia della conformità ambientale comprendenti: |
(a) servizi di monitoraggio, comunicazione e garanzia della conformità ambientale comprendenti: |
– il monitoraggio atmosferico al fine di fornire informazioni sulla qualità dell'aria e sulla composizione chimica dell'atmosfera; |
– il monitoraggio atmosferico al fine di fornire informazioni sulla qualità dell'aria e sulla composizione chimica dell'atmosfera; |
– il monitoraggio dell'ambiente marino al fine di fornire informazioni sullo stato e sulle dinamiche dell'ecosistema marino, delle regioni costiere e delle loro risorse; |
– il monitoraggio dell'ambiente marino, con particolare attenzione alla mappatura dell'inquinamento da plastiche e microplastiche, al fine di fornire informazioni sullo stato e sulle dinamiche dell'ecosistema marino, delle regioni costiere e delle loro risorse; |
– il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera; |
– il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulla qualità del suolo, sulla desertificazione, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste e in particolare sul disboscamento, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera; |
– il monitoraggio dei cambiamenti climatici, al fine di fornire informazioni sulle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, sulle variabili climatiche essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle previsioni stagionali, sulle proiezioni e attribuzioni climatiche, nonché sugli indicatori su scale spaziali e temporali pertinenti; |
– il monitoraggio dei cambiamenti climatici, al fine di fornire informazioni sulle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, sulle variabili climatiche essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle previsioni stagionali, sulle proiezioni e attribuzioni climatiche, nonché sugli indicatori su scale spaziali e temporali pertinenti; |
|
– il monitoraggio dei siti del patrimonio culturale e naturalistico dell'Unesco; |
(b) servizio di gestione delle emergenze al fine di fornire informazioni a sostegno delle autorità pubbliche stabilite nell'Unione e responsabili della protezione civile, di sostenere le operazioni della protezione civile e le azioni di risposta alle emergenze (migliorando le attività di allerta precoce e le capacità di risposta alle crisi) e le azioni di prevenzione e preparazione (analisi dei rischi e del recupero) in relazione a diversi tipi di catastrofi; |
(b) servizio di gestione delle emergenze al fine di fornire informazioni a sostegno del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze e delle autorità pubbliche stabilite nell'Unione e responsabili della protezione civile, di sostenere le operazioni della protezione civile europea e nazionale e le azioni di risposta alle emergenze (soprattutto migliorando le attività di allerta precoce e le capacità di risposta alle crisi) e le azioni di prevenzione e preparazione (analisi dei rischi e del recupero) in relazione a tutti i possibili tipi di catastrofi; |
(c) servizio di sicurezza a sostegno della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione, della sorveglianza marittima, nonché dell'azione esterna dell'Unione in risposta alle sfide per la sicurezza affrontate dalle azioni e dagli obiettivi dell'Unione e della politica estera e di sicurezza comune. |
(c) servizio di sicurezza a sostegno della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione, della sorveglianza marittima, nonché dell'azione esterna dell'Unione in risposta alle sfide per la sicurezza affrontate dalle azioni e dagli obiettivi dell'Unione e della politica estera e di sicurezza comune. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione; |
(a) adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera b), dopo aver ricevuto il parere della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo su detto programma di lavoro; |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 99 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono accurate e complete. Sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate annualmente. Sono aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate. |
1. I membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono accurate e complete. Sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate annualmente. Sono aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate. Sia la dichiarazione di impegno che la dichiarazione di interessi sono messe a disposizione del pubblico e rese facilmente accessibili online. |
Motivazione | |
Una maggiore trasparenza aumenterà la fiducia del pubblico nell'operato degli organi in questione. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 99 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti. |
2. Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti. Le dichiarazioni di interessi relative ai punti all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico e rese facilmente accessibili online. |
Motivazione | |
Una maggiore trasparenza aumenterà la fiducia del pubblico nell'operato degli organi in questione. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale |
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Riferimenti |
COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 14.6.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 14.6.2018 |
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Relatore per parere Nomina |
Adina-Ioana Vălean 21.6.2018 |
||||
Approvazione |
12.11.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
48 0 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Paul Rübig, Tomáš Zdechovský |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
48 |
+ |
|
ALDE |
Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds |
|
ECR |
Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
|
ENF |
Jean-François Jalkh |
|
GUE/NGL |
Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka |
|
PPE |
Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli |
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VERTS/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec |
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0 |
- |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (11.10.2018)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))
Relatore per parere: Massimiliano Salini
BREVE MOTIVAZIONE
Le applicazioni e i servizi spaziali stanno plasmando il benessere e la sicurezza, anche in termini di safety, attuali e futuri dei cittadini europei, nonché la competitività della base industriale europea. È pertanto essenziale promuovere l'economia spaziale affinché tutti gli Stati membri, i loro cittadini e le loro industrie possano beneficiare appieno dei vantaggi del programma spaziale.
Un settore dei trasporti moderno, più sicuro, competitivo, efficiente e sostenibile è profondamente interconnesso con i servizi spaziali. Il sistema di navigazione e l'osservazione della terra stanno migliorando il rendimento dei servizi di trasporto, la gestione del traffico e i trasporti integrati. Al tempo stesso, possono incentivare numerose nuove applicazioni e opportunità imprenditoriali innovative nel settore dei trasporti.
Diverse politiche europee prevedevano già l'integrazione dello spazio e dei trasporti, tra cui eCall, il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e SafeSeaNet, e si prospettano nuove sfide, come i veicoli senza equipaggio e la guida autonoma.
Una solida interconnessione tra le tecnologie spaziali e di trasporto porterà numerosi benefici a livello mondiale ed europeo; ad esempio, una gestione del traffico più efficiente ridurrà le emissioni e affronterà il problema dei cambiamenti climatici, un maggiore uso dei droni migliorerà le consegne e i servizi postali, un miglior monitoraggio dei voli comporterà una riduzione delle cancellazioni e del rumore.
La proposta della Commissione accorpa gli attuali programmi Galileo, EGNOS e Copernicus in unico programma e introduce due nuove iniziative, SSA e GOVSATCOM. Come proposto nella politica spaziale per l'Europa, un programma spaziale pienamente integrato sfrutterà le sinergie tra le componenti, al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza sotto il profilo dei costi. Un quadro unico e coerente stimolerà gli investimenti futuri e offrirà maggiore visibilità e flessibilità.
La Commissione europea è molto ambiziosa per quanto riguarda l'adozione del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. La presidenza austriaca ha accolto la sfida fissando un calendario serrato e il Parlamento europeo è disposto a procedere di pari passo.
A fronte di un programma così intenso e rigoroso, il parere si concentra su alcuni aspetti specifici della proposta, ovvero la connessione tra le tecnologie spaziali e il settore dei trasporti, il bilancio – con riferimento alle iniziative SSA e GOVSATCOM e alle attività trasversali – la governance, la sicurezza (anche in termini di safety), la sicurezza informatica, la diplomazia spaziale e l'accesso allo spazio.
Il settore spaziale svolge un ruolo strategico nel rendere i trasporti terrestri, marittimi, aerei e spaziali più intelligenti, efficienti, sicuri (anche in termini di safety), sostenibili e integrati. Nel contempo, un settore dei trasporti in crescita e innovativo farà aumentare la domanda di servizi spaziali aggiornati e di qualità.
Per quanto riguarda la governance, la nuova Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale dovrebbe garantire la diffusione di GALILEO sul mercato, incentivando lo sviluppo di dispositivi europei pienamente compatibili e interoperabili, quali chipset e ricevitori, e dovrebbe essere pienamente operativa in tutti i modi di trasporto.
L'Unione europea e gli Stati membri investono in molte infrastrutture critiche, tra cui numerose infrastrutture di trasporto strategiche, che richiedono protezione. Il progressivo aumento delle costellazioni, dei satelliti e dei detriti spaziali in orbita contribuisce a determinare una situazione di "traffico", con un rischio di collisione che mette a repentaglio la sicurezza delle operazioni. Inoltre, diversi tipi di eventi imprevisti, la "meteorologia spaziale", possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri.
Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza. Le componenti del programma GOVSATCOM sono estremamente importanti per il settore dei trasporti, in particolare per il trasporto marittimo artico, per la gestione del traffico aereo e per il controllo e comando dei velivoli senza pilota.
Il parere sottolinea l'importanza della sicurezza informatica e della safety. La sicurezza informatica delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri che spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi, la loro effettiva capacità di svolgere i compiti in modo continuativo e di fornire i servizi richiesti. La politica spaziale può contribuire a migliorare la sicurezza operativa dei trasporti, per i trasporti marittimi, stradali e aerei, per gli operatori e per i passeggeri.
Il programma spaziale dovrebbe garantire un accesso indipendente e competitivo allo spazio e stimolare la cooperazione con altri partner strategici globali, al fine di evitare le duplicazioni e promuovere un'autentica diplomazia economica per il settore.
Sebbene il parere non riguardi né una parte degli articoli né i considerando, il relatore potrebbe comunque decidere di proporre alcune modifiche mediante emendamenti. Per motivi di tempo, il relatore preferisce presentare un approccio coerente sulle questioni principali.
EMENDAMENTI
La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative. |
(1) Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative. È importante, nel contempo, creare le condizioni appropriate per garantire condizioni di parità con i principali concorrenti in materia spaziale. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la difesa. |
(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche migliorarne la diffusione e l'utilizzo, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e apportino trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, nonché nel settore dei trasporti, rispondendo alle nuove esigenze degli utenti e riuscendo a soddisfare le priorità politiche di tutti i settori interessati, in particolare quello dei trasporti. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. |
(4) È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, anche con tecnologie di lancio alternative e sistemi o servizi innovativi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale creando poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e degli utenti. L'Unione dovrebbe promuovere l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e creando partenariati per l'innovazione (approccio del primo contratto). |
(5) Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale, in particolare, ma non solo, attraverso iniziative come i poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e degli utenti. I poli spaziali dovrebbero lavorare in cooperazione con i poli dell'innovazione digitale per promuovere l'imprenditorialità e le competenze. L'Unione dovrebbe promuovere l'espansione delle imprese spaziali europee per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e creando partenariati per l'innovazione (approccio del primo contratto). |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) In virtù la sua portata e il suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, il programma spaziale dell'Unione ("programma") ha una forte dimensione internazionale. La Commissione dovrebbe pertanto essere abilitata a gestire e coordinare le attività sulla scena nazionale, per conto dell'Unione, in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze, per promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione, tenendo conto della necessità di garantire la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti. È particolarmente importante che l'Unione sia rappresentata dalla Commissione presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat o nei pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite, compresa l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'Organizzazione meteorologica mondiale. |
(6) In virtù la sua portata e il suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, il programma spaziale dell'Unione ("programma") ha una forte dimensione internazionale. La Commissione dovrebbe pertanto essere abilitata a gestire e coordinare le attività sulla scena nazionale, per conto dell'Unione, in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze. La Commissione dovrebbe rafforzare la diplomazia economica per promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione, tenendo conto della necessità di garantire la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti e condizioni eque di concorrenza a livello internazionale. È particolarmente importante che l'Unione sia rappresentata dalla Commissione presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat o nei pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite, compresa l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'Organizzazione meteorologica mondiale. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite. |
(7) Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico, in particolare trovando soluzioni contro la proliferazione dei detriti spaziali, ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano le stesse voci di costo, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. |
(8) Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano le stesse voci di costo, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. È importante assicurare la continuità tra le soluzioni sviluppate attraverso Orizzonte Europa e gli altri programmi dell'Unione e le componenti del programma spaziale. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno inoltre trattati come settori ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento tramite gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio del Fondo InvestEU, in particolare nei suoi ambiti di intervento per le infrastrutture e la ricerca sostenibili, l'innovazione e la digitalizzazione. Il sostegno finanziario dovrebbe essere impiegato, in misura proporzionata, per affrontare eventuali fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali, e le azioni non dovrebbero causare una duplicazione o l'esclusione dei finanziamenti privati o una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. |
(9) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno inoltre trattati come settori ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento tramite gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio del Fondo InvestEU, in particolare nei suoi ambiti di intervento per le infrastrutture e la ricerca sostenibili, l'innovazione e la digitalizzazione. Il sostegno finanziario dovrebbe essere impiegato, in misura proporzionata, per stimolare gli investimenti affrontando eventuali fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali, e le azioni non dovrebbero causare una duplicazione o l'esclusione dei finanziamenti privati o una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Il programma dovrebbe sfruttare le sinergie tra il settore spaziale e quello dei trasporti, considerando che le tecnologie spaziali svolgono un ruolo strategico nel rendere il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale più intelligente, efficiente, sicuro (anche in termini di safety), sostenibile e integrato e, nel contempo, un settore dei trasporti innovativo e in crescita aumenterà la richiesta di tecnologie spaziali innovative e aggiornate. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare le principali specifiche tecniche e operative necessarie per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi. |
(27) In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione sovrintendere all'attuazione del programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare i requisiti di alto livello necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'"Agenzia"), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Alcuni compiti legati alla sicurezza e alla promozione del programma, dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo riguardanti vari altri compiti specifici legati al programma. |
(28) La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'"Agenzia"), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la comunicazione, la diffusione presso gli utenti, lo sviluppo del mercato, lo sfruttamento e così via. Alcuni compiti, legati alla sicurezza e alla sicurezza informatica del programma e alla promozione dei servizi e del settore a valle, dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo riguardanti vari altri compiti specifici legati al programma. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) In virtù l'importanza delle attività spaziali per l'economia dell'Unione e per la vita dei suoi cittadini e la natura di duplice uso dei sistemi e delle applicazioni che si basano su di essi, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le altre informazioni sensibili non classificate. |
(32) In virtù dell'importanza delle attività spaziali per l'economia dell'Unione e per la vita dei suoi cittadini e della natura di duplice uso dei sistemi e delle applicazioni che si basano su di essi, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione, dei suoi Stati membri e dei passeggeri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le altre informazioni sensibili non classificate. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Considerata la specificità e la complessità del programma e il suo legame con la sicurezza, dovrebbero essere applicati principi riconosciuti e consolidati per l'accreditamento di sicurezza. È pertanto indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato. |
(35) Considerata la specificità e la complessità del programma e il suo legame con la sicurezza, dovrebbero essere applicati principi riconosciuti e consolidati per l'accreditamento di sicurezza. È pertanto indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura permanente di monitoraggio dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 bis) La sicurezza informatica delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri che nello spazio, è essenziale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi, la loro capacità effettiva di svolgere i compiti in modo continuo e di fornire i servizi richiesti. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(38 bis) Se associato a funzionalità di comunicazione avanzate, un posizionamento satellitare altamente accurato contribuisce a un settore dei trasporti moderno e affidabile per automobili, aerei e navi. Esso ottimizza la gestione delle flotte, la tracciabilità delle navi, la prevenzione delle collisioni, il controllo della velocità, l'assistenza alle manovre navali e molti altri aspetti relativi ai trasporti. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira; l'obiettivo è completare la copertura di questi territori entro il 2025. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento [2018/XXXX] [regolamento EASA] e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS). |
(40) Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira; l'obiettivo è completare la copertura di questi territori entro il 2025. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento [2018/XXXX] [regolamento EASA] e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo e delle prestazioni di sicurezza in termini di safety per scopi aeronautici, va osservato che i segnali emessi da Galileo possono effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili e che solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS). |
Motivazione | |
La proposta pone in rilievo l'importanza degli aspetti di sicurezza, ma non mette sufficientemente in luce gli aspetti di prevenzione dai rischi di incidenti (safety), che sono altrettanto importanti, soprattutto per il trasporto aereo. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) È indispensabile garantire la continuità, la sostenibilità e la futura disponibilità dei servizi forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi. |
(41) È indispensabile garantire la continuità, la sostenibilità, le prestazioni di sicurezza in termini di safety e la futura disponibilità dei servizi forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 bis) Per sostenere lo sfruttamento dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS e supportare i servizi a valle, in particolare nel settore dei trasporti, le autorità competenti dovrebbero sviluppare, a livello internazionale, norme e certificazioni comuni. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 46 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(46) Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare nel settore della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso anche in altre politiche dell'Unione, laddove questo sia giustificato e utile. |
(46) Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare nel settore della sicurezza, anche in termini di safety, della sostenibilità ambientale e della mobilità, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso anche in altre politiche dell'Unione, in particolare nel settore dei trasporti. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 47 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione civile, la sicurezza e l'economia digitale. |
(47) Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, i trasporti, la protezione civile, la sicurezza e l'economia digitale. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 52 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra). Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore. |
(52) Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale e terrestre esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni, la cui fattibilità è attualmente oggetto di studio da parte dell'Agenzia spaziale europea, dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO 2 antropogeniche e di altri gas serra). Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 61 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(61) Nell'attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni internazionali europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda lo sviluppo e l'acquisizione di risorse spaziali, l'accesso ai dati e il funzionamento delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe fare affidamento anche su EUMETSAT per la gestione delle missioni specifiche conformemente alle sue competenze e al suo mandato. Per quanto riguarda i servizi, la Commissione dovrebbe trarre opportuno vantaggio dalle capacità specifiche fornite da agenzie dell'Unione, come l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dal Centro europeo intergovernativo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), e dagli investimenti europei già effettuati nei servizi di monitoraggio dell'atmosfera e dell'ambiente marino tramite Mercator Ocean. In tema di sicurezza si cercherà un approccio globale a livello di Unione con l'Alto rappresentante. Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione è stato attivamente coinvolto sin dall'inizio nell'iniziativa GMES e ha sostenuto gli sviluppi per quanto riguarda Galileo e la meteorologia spaziale. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 il JRC gestisce il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus e la componente globale del servizio Copernicus di monitoraggio del territorio. Il JRC contribuisce inoltre al riesame della qualità e dell'adeguatezza allo scopo di prodotti e informazioni, e alla loro futura evoluzione. La Commissione dovrebbe continuare ad affidarsi alla consulenza scientifica e tecnica del JRC per l'attuazione del programma. |
(61) Nell'attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni internazionali europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda lo sviluppo e l'acquisizione di risorse spaziali, l'accesso ai dati e il funzionamento delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe fare affidamento anche su EUMETSAT per la gestione delle missioni specifiche conformemente alle sue competenze e al suo mandato. Per quanto riguarda i servizi, la Commissione dovrebbe trarre opportuno vantaggio dalle capacità specifiche fornite da agenzie dell'Unione, come l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dal Centro europeo intergovernativo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), e dagli investimenti europei già effettuati nei servizi di monitoraggio dell'atmosfera e dell'ambiente marino tramite Mercator Ocean. In tema di lotta ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo all'attuazione dell'accordo di Parigi, nonché nelle questioni di sicurezza si cercherà un approccio globale a livello di Unione con l'Alto rappresentante. Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione è stato attivamente coinvolto sin dall'inizio nell'iniziativa GMES e ha sostenuto gli sviluppi per quanto riguarda Galileo e la meteorologia spaziale. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 il JRC gestisce il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus e la componente globale del servizio Copernicus di monitoraggio del territorio. Il JRC contribuisce inoltre al riesame della qualità e dell'adeguatezza allo scopo di prodotti e informazioni, e alla loro futura evoluzione. La Commissione dovrebbe continuare ad affidarsi alla consulenza scientifica e tecnica del JRC per l'attuazione del programma. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e il coinvolgimento del settore privato. |
(70) Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali e il coinvolgimento del settore privato. |
Motivazione | |
La modifica è proposta per consentire di poter fare affidamento sulle capacità meteorologiche spaziali esistenti di organizzazioni come l'ESA o l'EUMETSAT. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 71 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(71) Il libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa25, la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE26 e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l'UE svolge un ruolo fondamentale nel garantire un'Europa sicura e resiliente, in grado di affrontare le sfide come i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza; mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un'Unione che protegge i suoi cittadini. |
(71) Il libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa25, la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE26 e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l'UE svolge un ruolo fondamentale nel garantire un'Europa sostenibile, sicura e resiliente, in grado di affrontare le sfide come i cambiamenti climatici, i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza, nonché per mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza. |
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25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf. |
25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf. |
26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf. |
26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 76 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(76) Nella prima fase di GOVSATCOM (all'incirca fino al 2025) saranno utilizzate le capacità esistenti di soggetti privati e degli Stati membri. In questa prima fase i servizi saranno introdotti con un approccio graduale, in primo luogo a utenti a livello di Unione. Qualora nel corso della prima fase un'analisi dettagliata dell'offerta e della domanda future dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l'evoluzione della domanda, potrebbe essere presa la decisione di avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite uno o più partenariati pubblico-privato, p. es. con operatori satellitari dell'Unione. |
(76) Nella prima fase di GOVSATCOM (all'incirca fino al 2025) saranno utilizzate le capacità esistenti di soggetti privati e degli Stati membri. In questa prima fase i servizi saranno introdotti con un approccio graduale. Qualora nel corso della prima fase un'analisi dettagliata dell'offerta e della domanda future dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l'evoluzione della domanda, potrebbe essere presa la decisione di avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite uno o più partenariati pubblico-privato, p. es. con operatori satellitari dell'Unione. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 78 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(78) Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE permette nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso, a condizione che queste utilizzino tecnologie dell'Unione. |
(78) Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE dovrebbe permettere di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 86 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(86) L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, in particolare in materia di alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus. |
(86) L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. È importante assicurare la continuità tra le soluzioni sviluppate attraverso Orizzonte Europa e le operazioni delle componenti del programma spaziale. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, sulle principali politiche europee, in particolare nel settore dei trasporti. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 87 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(87) Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata "Agenzia del GNSS europeo" per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo. |
(87) Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata "Agenzia del GNSS europeo" per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza e sicurezza informatica. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 88 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(88) In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, l'Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi subire delle modifiche. Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia. |
(88) In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, l'Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi subire delle modifiche. Quando affida compiti all'Agenzia, la Commissione garantisce un finanziamento adeguato per la gestione e l'esecuzione di tali compiti, incluse risorse umane e finanziarie adeguate. Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra; |
(2) "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra e sulle infrastrutture spaziali; |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) "dati SST": i parametri fisici degli oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST"); |
(10) "dati SST": i parametri fisici degli oggetti spaziali e dei detriti spaziali acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST"); |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) "sensore SST": un dispositivo o una combinazione di dispositivi, radar, laser e telescopi terrestri o spaziali, in grado di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità; |
(19) "sensore SST": un dispositivo o una combinazione di dispositivi, radar, laser e telescopi terrestri o spaziali, in grado di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali e ai detriti spaziali, come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso efficiente allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale innovativo. |
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso autonomo allo spazio, affrontare le minacce informatiche, promuovere un settore spaziale innovativo e competitivo nonché sostenere la diplomazia dello spazio. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, comprese le questioni riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa; |
(a) fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, e sostenere la capacità decisionale basata su elementi concreti dell'Unione e dei suoi Stati membri; |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) intensificare gli sforzi per soddisfare le esigenze attuali e future e le priorità politiche dell'Unione, tra cui i cambiamenti climatici e trasporti efficienti e sostenibili; |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) massimizzare i benefici socio-economici, promuovendo l'uso più ampio possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma; |
(b) massimizzare i benefici socio-economici, anche rafforzando il settore a valle, nonché promuovendo e garantendo l'uso più ampio possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma; |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) rafforzare la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, la sua libertà d'azione e la sua autonomia strategica, in particolare in termini di tecnologie e di processo decisionale basato su elementi concreti; |
(c) rafforzare la sicurezza, anche in termini informatici e di safety, dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini, nonché la sua autonomia strategica, in particolare in termini industriali e tecnologici; |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) riconoscere e promuovere il contributo in termini di safety, in particolare nel settore dei trasporti; |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile. |
(d) promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile, in tutti i settori interessati, in particolare quello dei trasporti. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) rafforzare la diplomazia dello spazio dell'Unione, incoraggiare la cooperazione internazionale al fine di sensibilizzare allo spazio, favorire la tecnologia e l'industria europee e promuovere il principio di reciprocità e concorrenza leale a livello internazionale; |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d ter) migliorare la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in vari settori, in particolare nei trasporti (aviazione, compresi i velivoli senza pilota, trasporti ferroviari, navigazione, trasporti stradali, guida autonoma), costruzione e monitoraggio di infrastrutture, monitoraggio del territorio e ambiente; |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d quater) promuovere la continuazione, a medio e lungo termine, del programma relativo al dispositivo di lancio in Europa; |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte e, se del caso, sicuri; |
(a) per Galileo ed EGNOS: fornire nel lungo termine servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte e, se del caso, sicuri e garantire la continuità dei servizi; |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale; |
(b) per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, della sostenibilità, dei trasporti, dell'automazione, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, sia interna che esterna, nonché dell'economia digitale e dell'economia blu; |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): per migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri; |
(c) per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali e detriti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri; |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) contribuire, ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, a un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi; |
(e) contribuire a un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi; |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) sostenere e rinforzare la competitività, l'imprenditorialità, le competenze e la capacità di innovare delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore, con particolare riguardo alla posizione e alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle start-up. |
(f) sostenere e rinforzare la competitività, l'imprenditorialità, le competenze e la capacità di innovare delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore, con particolare riguardo alla posizione e alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle start-up e all'interesse comune di costruire e utilizzare competenze in varie regioni dell'Unione. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(f bis) promuovere lo sviluppo di un'economia spaziale dell'Unione competitiva e massimizzare le opportunità per le imprese di tutte le dimensioni dell'Unione, in particolare le piccole e medie imprese, le nuove imprese e le start-up, per sviluppare e fornire sistemi e servizi spaziali innovativi; |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) la fornitura di servizi di lancio per le esigenze del programma; |
(a) la fornitura di servizi di lancio per le esigenze del programma, tra cui servizi di lancio aggregati sia per esigenze dell'Unione sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione di cui all'articolo 25; |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi; |
(b) lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi, tra cui tecnologie di lancio alternative e sistemi o servizi innovativi, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri di cui all'articolo 25; |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, i necessari adeguamenti dell'infrastruttura spaziale di terra. |
(c) ove necessario per rispondere agli obiettivi del programma, il necessario sostegno all'infrastruttura spaziale di terra. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 6 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il programma sostiene: |
Il programma promuove: |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali; |
(a) le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali, tenendo conto degli interessi essenziali dell'Unione e degli Stati membri di cui all'articolo 25; |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'istituzione di partenariati per l'innovazione spaziale al fine di sviluppare prodotti o servizi innovativi e acquistare successivamente le forniture o i servizi che ne risultano; |
(b) l'istituzione di partenariati nazionali, transfrontalieri e multinazionali per l'innovazione spaziale al fine di sviluppare prodotti o servizi innovativi e acquistare successivamente i prodotti o i servizi che ne risultano per rispondere alle esigenze del programma, tenendo conto degli interessi essenziali dell'Unione e degli Stati membri di cui all'articolo 25; |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) sinergie con altri fondi europei quali Orizzonte Europa, Fondo di coesione, InvestEU e FESR per sostenere lo sviluppo dell'applicazione a valle in tutti i settori; |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) la cooperazione tra imprese sotto forma di poli spaziali che riuniscono, a livello regionale e nazionale, gli operatori dei settori spaziale e digitale, nonché gli utenti, e che forniscono sostegno a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze; |
(d) la cooperazione tra imprese tra loro e anche sotto forma di una rete di poli spaziali che riuniscono, a livello regionale, nazionale e dell'Unione, gli operatori dei settori spaziale e digitale, nonché gli utenti, e che forniscono sostegno, strutture e servizi a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze; la promozione della cooperazione tra i poli spaziali e i poli di innovazione digitale istituiti nel quadro del programma Europa digitale; |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) le sinergie con i settori dei trasporti, dello spazio e del digitale al fine di promuovere un uso più ampio delle nuove tecnologie (quali eCall, il tachigrafo digitale, la supervisione e la gestione del traffico, la guida autonoma, i veicoli senza equipaggio e i droni) e rispondere alle nuove esigenze di connettività sicura e senza soluzione di continuità, posizionamento solido, intermodalità e interoperabilità, rafforzando così la competitività dei servizi e dell'industria dei trasporti; |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Assenza di garanzia |
Garanzia |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano informati in modo adeguato dell'assenza di tale garanzia. |
I servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi, a meno che tale garanzia non sia richiesta dalla legislazione applicabile dell'Unione per la fornitura dei servizi in questione. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano informati in modo adeguato dell'assenza di tale garanzia. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16] miliardi di EUR a prezzi correnti. |
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16,7] miliardi di EUR a prezzi correnti. |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) per SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardi di EUR. |
(c) per SSA: [0,6] miliardi di EUR; |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) per GOVSATCOM: [0,6] miliardi di EUR. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le attività trasversali di cui all'articolo 3 sono finanziate a titolo delle componenti del programma. |
2. Le attività trasversali di cui agli articoli 3, 5 e 6 sono finanziate a titolo delle componenti del programma. |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) in deroga all'articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo di tutte le componenti del programma, dei loro costi e del loro calendario; |
(c) in deroga all'articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo di tutte le componenti del programma, dei loro costi, della loro qualità e del loro calendario; |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) promuovere l'autonomia dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico; |
(d) promuovere l'autonomia dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico, lungo tutta la catena del valore; |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima. |
2. L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima, tenendo conto degli interessi essenziali dell'Unione e degli Stati membri di cui all'articolo 25. |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione e l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma. |
1. In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione e/o l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma. |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) considerazione sistematica dell'obiettivo della continuità dei servizi come priorità assoluta; |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi; |
(d) considerazione sistematica delle esigenze degli utenti, in particolare la continuità dei servizi e la stabilità delle interfacce dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi; |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono partecipare al programma contribuendo con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza, anche in termini di safety, e, ove necessario, mettendo a disposizione dell'Unione le informazioni e le infrastrutture in loro possesso o situate sul loro territorio, anche garantendo accessibilità e utilizzo efficienti e privi di ostacoli dei dati in situ e collaborando con la Commissione al fine di migliorare la disponibilità dei dati in situ richiesti dal programma. |
1. Gli Stati membri possono partecipare al programma contribuendo con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nei settori della sicurezza, anche in termini di safety, del trasporto sostenibile e delle applicazioni delle componenti del programma, nonché, ove necessario, mettendo a disposizione dell'Unione le informazioni e le infrastrutture in loro possesso o situate sul loro territorio, anche garantendo accessibilità e utilizzo efficienti e privi di ostacoli dei dati in situ e collaborando con la Commissione al fine di migliorare la disponibilità dei dati in situ richiesti dal programma. |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza. Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma e ne sovrintende l'attuazione, tenendo conto del suo impatto sulle altre politiche dell'Unione. |
1. La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, nonché la responsabilità nel settore della sicurezza per le componenti del programma non affidate all'Agenzia a norma dell'articolo 30. Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma e ne sovrintende l'attuazione, tenendo conto del suo impatto sulle altre politiche dell'Unione. |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione gestisce le componenti del programma laddove tale gestione non sia affidata ad altre entità. |
2. La Commissione gestisce le componenti del programma solo laddove tale gestione conseguirà gli obiettivi della componente del programma in modo più efficace rispetto a quel che avverrebbe affidando tale gestione ad altre entità. Negli altri casi, la Commissione delega la gestione della componente del programma all'Agenzia, all'Agenzia spaziale europea o alle altre entità di cui all'articolo 32. |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina le specifiche tecniche e operative necessarie per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi. Nel determinare tali specifiche tecniche e operative, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità. |
4. Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti delegati, determina i requisiti ad alto livello per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti, i soggetti a valle e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi. Nel determinare tali requisiti di alto livello, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità. |
Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
Tali atti delegati sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione promuove e garantisce la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati, anche sostenendo l'opportuno sviluppo di tali servizi e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione. |
5. La Commissione aiuta e tiene monitorati la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati, anche sostenendo l'opportuno sviluppo di tali servizi e, se del caso, delle relative norme a livello dell'UE e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione, garantendo anche, se del caso, la compatibilità e l'interoperabilità tra tali servizi e progetti finanziati da altre azioni e programmi dell'Unione. |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se del caso, essa garantisce il coordinamento con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e promuove la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. |
6. Se del caso e in collaborazione con l'Agenzia e con l'ESA, essa garantisce il coordinamento con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Esse incoraggiano la cooperazione tra gli Stati membri e promuove la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) coordina la sicurezza informatica del programma; |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a ter) promuove e garantisce la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma, con particolare riguardo al settore dei trasporti, anche mediante attività di sviluppo di applicazioni e servizi a valle, adattati alle esigenze degli utenti, sulla base delle componenti del programma; |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a quater) esegue azioni a favore di un settore spaziale dell'Unione innovativo, conformemente all'articolo 6, in cooperazione con la Commissione e con il settore a valle, anche agevolando l'accesso ai finanziamenti mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo III nonché in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), attraverso gli strumenti finanziari istituiti da quest'ultima e rivolti in particolare alle PMI; |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a quinquies) definisce e raccomanda alla Commissione le priorità del settore spaziale di Orizzonte Europa e gestisce tutte le attività di ricerca e sviluppo spaziali finanziate da tale programma, nella parte di sua competenza. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a sexies) promuove lo sfruttamento delle sinergie tra il settore spaziale e quello dei trasporti; |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) intraprende attività di comunicazione e promozione e attività relative alla commercializzazione dei servizi offerti da Galileo ed EGNOS; |
(c) intraprende attività di comunicazione e promozione, in particolare per quanto riguarda i servizi offerti da Galileo, EGNOS e Copernicus; |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, come previsto dall'articolo 43; |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) offre consulenza tecnica alla Commissione. |
(d) offre consulenza tecnica alla Commissione, ove ciò non duplichi il ruolo dell'Agenzia spaziale europea ai sensi dell'articolo 31. |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, come previsto dall'articolo 43; |
soppresso |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi a valle basati sulle componenti del programma. |
soppresso |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione può affidare all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività di comunicazione, promozione e commercializzazione dei dati e delle informazioni, nonché altre attività relative alla diffusione presso gli utenti per quanto riguarda le componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS. |
3. La Commissione può affidare all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività di comunicazione, promozione e commercializzazione dei dati e delle informazioni, nonché altre attività relative alla diffusione presso gli utenti per quanto riguarda le componenti del programma diverse da Galileo, EGNOS e Copernicus. |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di contributo conformemente all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] del regolamento finanziario. |
4. I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di contributo conformemente all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] del regolamento finanziario e sono riveduti a norma dell'articolo 102, paragrafo 6, del presente regolamento. |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Quando affida compiti all'Agenzia, la Commissione garantisce un finanziamento adeguato per la gestione e l'esecuzione di tali compiti, incluse risorse umane e finanziarie adeguate. |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi, sviluppo del segmento di terra e progettazione e sviluppo di satelliti; |
(b) per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: sostegno tecnico all'Agenzia nell'esercizio dei suoi compiti delegati di cui all'articolo 30 e, se previsto da accordi specifici di sub-delega conclusi tra l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea a norma dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui al paragrafo 2 del presente articolo, appalti, a nome e per conto dell'Unione, di evoluzione dei sistemi, sviluppo del segmento di terra e progettazione e sviluppo di satelliti; |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) incoraggiamento della cooperazione tra gli Stati membri e promozione della convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– definisce chiaramente le responsabilità e gli obblighi dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma; |
– definisce chiaramente le responsabilità e gli obblighi della Commissione, dell'Agenzia e dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma; |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni devono essere conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario; |
– stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, inclusa l'applicazione degli appalti pubblici dell'Unione, quando appalta a nome e per conto della Commissione o dell'Agenzia, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni devono essere conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario; |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 33 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La sicurezza del programma si basa sui seguenti principi: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 33 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) tenere conto dell'esperienza acquisita nella gestione di Galileo, EGNOS e Copernicus; |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 33 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a ter) cooperare con ENISA nell'ambito della sicurezza informatica; |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, garantisce un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare: |
La Commissione e l'Agenzia, nei loro rispettivi ambiti di competenza, garantiscono un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare: |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
A tal fine la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna componente del programma. In base di tali analisi del rischio e della minaccia essa determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
A tal fine la Commissione esegue un'analisi del rischio e della minaccia per le componenti Copernicus, SST e GOVSATCOM e garantisce che l'Agenzia esegua un'analisi del rischio e delle minacce per le componenti Galileo ed EGNOS. |
|
In base alle analisi del rischio e della minaccia di cui al paragrafo 1, la Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma. Nel far ciò tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente. I requisiti di sicurezza generale stabiliscono le procedure da seguire ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento di una componente. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile per la gestione della sicurezza di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative e monitorandone la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1. |
2. La Commissione è responsabile per la gestione della sicurezza delle componenti Copernicus, SST e GOVSATCOM. L'Agenzia è responsabile per la gestione della sicurezza delle componenti Galileo ed EGNOS. A tal fine, esse svolgono tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza delle componenti di cui sono responsabili, in particolare la definizione delle specifiche tecniche e delle procedure operative, e monitorano la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1, terzo comma. |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) assicura la sicurezza informatica del programma; |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 42 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) ciascuno Stato membro provvede affinché le sue normative di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE30 e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione del Consiglio del 23 settembre 2013 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE31; |
(a) ciascuno Stato membro provvede affinché le sue normative di sicurezza nazionali offrano un livello elevato di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE30 e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione del Consiglio del 23 settembre 2013 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE31; |
_________________ |
_________________ |
30 GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53. |
30 GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53. |
31 GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1. |
31 GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1. |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza; |
(b) la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, compreso il completamento dell'infrastruttura terrestre situata al di fuori del territorio dell'UE ma necessaria per fornire a EGNOS una copertura completa dei territori degli Stati membri geograficamente situati in Europa, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza; |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) lo sviluppo e l'evoluzione di elementi fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo; |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) le operazioni di certificazione e normazione; |
(d) la sorveglianza delle prestazioni, le operazioni di certificazione e normazione; |
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera h bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(h bis) azioni volte a ridurre la probabilità che si verifichino eventi di interferenza delle radiofrequenze; |
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) servizi di navigazione per l'aviazione mediante adeguati sistemi di potenziamento (a bordo o a terra). |
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il servizio di accesso ai dati di EGNOS (EGNOS data access service - EDAS), che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale, e che offre performance e dati migliorati con un valore aggiunto superiore rispetto a quello ottenuto mediante EOS; |
(b) il servizio di accesso ai dati di EGNOS (EGNOS data access service - EDAS), che è gratuito per tutti gli utenti e fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale, e che offre performance e dati migliorati con un valore aggiunto superiore rispetto a quello ottenuto mediante EOS; |
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione con un alto livello di continuità, disponibilità e precisione, comprendente una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea. |
(c) un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione temporale con un alto livello di continuità, disponibilità, precisione e integrità. Tale servizio è prestato sotto la supervisione dell'AESA per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza aerea, comprende una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, ed è destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea. |
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa. |
I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, comprese le Azzorre, Madera e le isole Canarie. |
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La copertura geografica di EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al cielo unico europeo e di paesi terzi della politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile e, per il servizio SoL sulla base di accordi internazionali. |
La copertura geografica di EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al cielo unico europeo e di paesi terzi della politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile, previa valutazione delle potenziali minacce alla sicurezza del sistema e accreditamento di sicurezza e, per il servizio SoL sulla base di accordi internazionali. |
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa. |
3. Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11, ma la Commissione europea esamina la possibilità di sfruttare i programmi di partenariato esistenti e, se del caso, di sviluppare strumenti finanziari specifici a sostegno di tali programmi. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa. |
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 46 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) gestire e ridurre i rischi connessi al funzionamento di Galileo ed EGNOS; |
(a) gestire e ridurre i rischi connessi al funzionamento e alla fornitura dei servizi di Galileo ed EGNOS; |
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 46 – comma 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) gestire e ridurre il rischio che si verifichino eventi di interferenza delle radiofrequenze. |
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 47 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Compatibilità e interoperabilità |
Compatibilità, interoperabilità e normazione |
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Galileo ed EGNOS si impegnano a essere conformi alle norme e alle certificazioni internazionali; in particolare, le autorità competenti cooperano per istituire un sistema di certificazione dedicato al settore del trasporto ferroviario, stradale, aereo e marittimo. |
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. Galileo ed EGNOS, nonché i servizi da essi forniti, sono compatibili con i ricevitori di alcune infrastrutture di trasporto, tenuto conto anche di futuri settori strategici quali i veicoli autonomi e connessi e i velivoli senza pilota (UAV). |
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Copernicus è la componente civile del programma di osservazione della Terra ed è guidata dagli utenti principali. Assicura un accesso autonomo alle conoscenze ambientali e alle tecnologie chiave per i dati di osservazione della Terra e le informazioni prodotte dai servizi, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché nel settore dei trasporti. |
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 50 – lettera a – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera; |
– il monitoraggio di territorio, la costruzione di infrastrutture e l'agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera; |
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 50 – lettera a – trattino 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- i servizi di trasporto al fine di rendere i trasporti terrestri, marittimi, aerei e spaziali più intelligenti, efficienti, sicuri, anche in termini di safety, sostenibili e integrati. |
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 50 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) meccanismo per aumentare i servizi Copernicus al fine di sostenere altre azioni dell'Unione. |
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 50 – lettera c ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c ter) ulteriori servizi di monitoraggio, notifica e controllo della conformità, che si applicano ad altre aree tematiche regolamentate dall'Unione europea. |
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Copernicus comprende azioni a sostegno dei servizi a valle correlati a Copernicus, che promuovono: |
|
(a) dati istituzionali e assorbimento delle informazioni per il monitoraggio, la notifica e la garanzia della conformità dei servizi nazionali a sostegno delle autorità pubbliche; |
|
(b) servizi offerti su base commerciale; |
|
(c) servizi di mappatura per il monitoraggio e la protezione del patrimonio culturale. |
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 53 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori spaziali o di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali adattato alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55; |
(a) creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori spaziali o di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti e produrre, entro la fine del 2023, un catalogo europeo degli oggetti spaziali adattato alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55; |
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 58 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 58 bis |
|
Monitoraggio dell'offerta e della domanda di SST |
|
Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuta l'attuazione della componente SST, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità dei sensori terrestri e spaziali. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali e terrestri. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali e terrestri nell'ambito della componente SST. |
Motivazione | |
L'Unione europea dovrebbe essere più ambiziosa per quanto riguarda le due nuove iniziative SSA e GOVSATCOM. Data la richiesta di un aumento del bilancio, si possono includere più attività. | |
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La funzione relativa alla meteorologia spaziale può fornire sostegno alle seguenti attività: |
1. La funzione relativa alla meteorologia spaziale fornisce sostegno alle seguenti attività: |
Motivazione | |
L'Unione europea dovrebbe essere più ambiziosa per quanto riguarda le due nuove iniziative SSA e GOVSATCOM. Data la richiesta di un aumento del bilancio, si possono includere più attività. | |
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La funzione NEO può fornire sostegno alle seguenti attività: |
1. La funzione NEO fornisce sostegno alle seguenti attività: |
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può coordinare le azioni delle autorità pubbliche nazionali e dell'Unione responsabili della protezione civile nel caso in cui si individui un NEO in avvicinamento alla Terra. |
2. La Commissione coordina le azioni delle autorità pubbliche nazionali e dell'Unione responsabili della protezione civile nel caso in cui si individui un NEO in avvicinamento alla Terra. |
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 61 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento di terra; |
(a) lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento di terra e del segmento spaziale; |
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM sotto forma di specifiche tecniche per i casi d'uso relativi alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. Tali requisiti operativi sono basati su un'analisi dettagliata dei requisiti degli utenti, tenendo conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM sotto forma di specifiche tecniche per i casi d'uso relativi alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. Tali requisiti operativi sono basati su un'analisi dettagliata dei requisiti degli utenti, tenendo conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. Se del caso, in qualsiasi momento possono essere aggiunti altri casi d'uso, in base alla domanda effettiva degli utenti proveniente dagli Stati membri, seguita dalle corrispondenti specifiche tecniche. |
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le priorità per i servizi forniti agli utenti a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3. |
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Il portafoglio di servizi di cui al paragrafo 3 tiene conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno. |
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 63 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36, in base ai requisiti di sicurezza specifici per la componente GOVSATCOM di cui all'articolo 34, paragrafo 1. |
(b) le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36. |
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 63 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) I fornitori di capacità o servizi di comunicazione satellitare a titolo di tale componente rispettano i requisiti specifici di sicurezza per la componente GOVSATCOM stabiliti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1. |
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli utenti a livello di Unione e di Stati membri. Tale definizione delle priorità e condivisione dà la precedenza agli utenti a livello di Unione. |
1. Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli utenti a livello di Unione e di Stati membri. |
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. I poli GOVSATCOM tengono conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno. |
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Entro la fine del 2021, la Commissione adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 105, relativo alle disposizioni relative alla governance del GOVSATCOM. |
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 69 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro la fine del 2024 la Commissione valuta l'attuazione della componente GOVSATCOM, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità di comunicazione satellitare. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito della componente GOVSATCOM. |
GOVSATCOM deve essere operativo entro la fine del 2023. Entro la fine del 2024 la Commissione valuta l'attuazione della componente GOVSATCOM, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità di comunicazione satellitare. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito della componente GOVSATCOM. |
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nell'ambito dei compiti fondamentali dell'Agenzia, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione. |
4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nell'ambito dei compiti dell'Agenzia, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione. |
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 101 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori qualitativi per una valutazione accurata dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c). Sulla base di tale metodologia, la Commissione integra l'allegato, al più tardi entro il 1° gennaio 2021. |
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 101 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri. |
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate e siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri. |
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale. |
1. La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale. Le valutazioni devono inoltre prevedere una valutazione qualitativa dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 4. |
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. |
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. |
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 6 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazione, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza. |
Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazioni, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di affidarle compiti aggiuntivi, in conformità dell'articolo 30, e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza. |
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 110 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. La Commissione, in collaborazione con l'Agenzia, elabora un piano di transizione per garantire che l'Agenzia disponga di risorse finanziarie e umane adeguate che le consentano di svolgere i compiti di cui al presente regolamento. La Commissione definisce misure atte a garantire che i compiti per i quali l'Agenzia non dispone al momento di risorse finanziarie e umane adeguate siano eseguiti in modo sufficiente durante il periodo di transizione, che non supera i due anni dalla data di applicazione del regolamento. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale |
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Riferimenti |
COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 14.6.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
TRAN 5.7.2018 |
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Relatore per parere Nomina |
Massimiliano Salini 3.7.2018 |
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Esame in commissione |
8.10.2018 |
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Approvazione |
9.10.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 3 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Nicola Danti, Angel Dzhambazki |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
35 |
+ |
|
ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička |
|
ECR |
Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski |
|
EFDD |
Daniela Aiuto |
|
GUE/NGL |
Tania González Peñas, Merja Kyllönen |
|
PPE |
Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen |
|
S&D |
Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel |
|
VERTS/ALE |
Michael Cramer, Keith Taylor |
|
3 |
- |
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EFDD |
Jill Seymour |
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ENF |
Georg Mayer |
|
GUE/NGL |
Marie-Pierre Vieu |
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1 |
0 |
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ECR |
Peter Lundgren |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (9.10.2018)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))
Relatore per parere: Hilde Vautmans
BREVE MOTIVAZIONE
L'agricoltura è un'attività che sta divenendo sempre più complessa a livello mondiale. Da un lato, le Nazioni Unite prevedono che la produzione alimentare dovrà aumentare del 50 % entro il 2050 per far fronte alla popolazione mondiale. Dall'altro, il settore dovrà affrontare l'impatto dei cambiamenti climatici e le sfide ambientali e di biodiversità che ne derivano, ad esempio la qualità del suolo e dell'acqua. Gli agricoltori dell'UE devono inoltre tenere conto di elevati standard di produzione e di un crescente numero di obblighi, di esigenze della società e di procedure amministrative.
Il settore dovrà quindi confrontarsi a molteplici sfide per poter realizzare appieno un modello agricolo più produttivo ed efficiente sul piano delle risorse che ottimizzi i suoi prodotti, a prescindere dalle dimensioni delle aziende agricole. Negli ultimi decenni, il settore agricolo europeo ha dato buoni risultati nello sviluppo di nuove pratiche, tecniche e metodi di produzione che hanno aumentato la produzione, migliorato la capacità di adeguamento delle pratiche agricole alle nuove e mutevoli circostanze e ridotto i costi di produzione.
Tuttavia, questa evoluzione non sarebbe stata possibile senza l'ausilio inestimabile delle tecnologie spaziali. L'agricoltura è uno dei settori chiave ai quali le applicazioni tecnologiche spaziali apportano valore aggiunto. L'agricoltura di precisione, il ricorso alla tecnologia per prendere decisioni più precise, misurate e adeguate in materia agricola, i sistemi di navigazione satellitare e i sistemi di osservazione della Terra fanno oggi parte di numerose aziende agricole dell'UE e presto interesseranno l'intero settore agricolo dell'Unione. Oggi circa il 10 % del PIL dell'UE (oltre 1.100 miliardi di EUR) è reso possibile dai segnali di navigazione satellitare. L'industria spaziale europea impiega oltre 230 000 professionisti e il suo fatturato è stato stimato tra 46 e 54 miliardi di EUR nel 2014.
La proposta di regolamento in oggetto è uno degli elementi che danno seguito alla strategia spaziale per l'Europa. Un programma spaziale pienamente integrato riunirà tutte le attività dell'Unione in questo settore. Esso fornirà un quadro coerente per gli investimenti futuri, offrendo maggiore visibilità e flessibilità. Migliorando l'efficienza, contribuirà in ultima analisi a introdurre nuovi servizi orientati alle attività spaziali a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE. La proposta dota l'Unione di un bilancio di 16 miliardi di EUR destinato al settore spaziale per svolgere, proseguire e migliorare i programmi Galileo, EGNOS, Copernicus e SST e per avviare l'iniziativa Gsatcom.
Il relatore accoglie favorevolmente la proposta di regolamento della Commissione, che semplifica notevolmente e razionalizza l'attuale acquis dell'Unione combinandolo in un unico testo e armonizzando pressoché tutte le norme finora contenute in regolamenti o decisioni separati. In tal modo si aumenta la visibilità della politica spaziale dell'Unione, la quale in futuro intende svolgere un ruolo di attore mondiale nel settore spaziale.
In linea con l'obiettivo di una migliore attuazione della politica agricola comune (PAC), vi è un'accresciuta necessità di utilizzare le informazioni di osservazione della Terra, offrendo maggiori possibilità in termini di monitoraggio delle politiche e di agricoltura intelligente. Copernicus apre la strada al monitoraggio delle attività agricole che servono gli obiettivi della PAC, fornendo dati di osservazione della Terra gratuiti e ad accesso aperto. Questi dati, associati alla capacità del sistema di identificazione delle parcelle agricole e integrati da altre immagini satellitari fornite dall'industria privata, offrono un reale valore aggiunto.
Per questo motivo il relatore ritiene che debba essere assegnato a Copernicus un bilancio di entità superiore, al fine di raggiungere un equilibrio con Galileo e soddisfare le nuove esigenze delle politiche e delle parti interessate dell'UE. Il relatore propone di assegnare a Copernicus una dotazione supplementare di 2 miliardi di EUR. Questa cifra è in linea con le stime dello scenario a lungo termine di Copernicus per l'attuazione di tutte le priorità richieste dalle parti interessate e identificate dalla Commissione europea.
Tali esigenze sono:
1. una missione multi-satellite per misurare l'impatto umano sul ciclo della CO2; tale necessità è sostenuta dalle conclusioni della COP21;
2. osservazioni ad elevata risoluzione spazio-temporale al fine di integrare ed espandere le attuali misurazioni di Sentinel-2; questa è una priorità espressa dalle parti interessate del settore agricolo e per le applicazioni urbane;
3. nuove misurazioni su parametri critici per le regioni polari; esse sosterranno le politiche dell'UE per l'Artico e sui cambiamenti climatici;
4. osservazioni ottiche con capacità di immaginografia iperspettrali, per espandere l'attuale missione Sentinel-2; queste priorità sono definite dalle parti interessate del settore agricolo e sono importanti per le risorse del suolo.
Vi sono sempre più opportunità a livello di UE e mondiale per l'utilizzo dei dati di Copernicus nel settore agricolo: le crisi alimentari e idriche, l'uso dell'acqua, la perdita di biodiversità, il collasso di ecosistemi, gli eventi meteorologici estremi, l'agricoltura di precisione, il monitoraggio della PAC e la sicurezza alimentare in senso lato.
I fondi supplementari richiesti per le quattro missioni citate assicureranno che il settore privato possa definire ulteriori applicazioni che i produttori e le altre parti interessate potranno utilizzare quotidianamente, in un formato pratico, sui loro dispositivi portatili. Un esempio dal Belgio: VITO ha sviluppato un sistema per monitorare la crescita delle patate. Grazie all'utilizzo dei dati e delle informazioni di Copernicus questo servizio può essere ora potenziato e messo in atto su scala mondiale. Applicazioni di questo tipo possono colmare il critico divario attualmente esistente per quanto riguarda le informazioni sulle previsioni dei raccolti.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la difesa. |
(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche continuare a migliorarle in tempi più rapidi, tra l'altro aumentando il numero di satelliti, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la difesa. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare, e mostrano sinergie con le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica. |
(38) Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura, la sicurezza alimentare e l'energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare, e mostrano sinergie con le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(40 bis) EGNOS può contribuire all'agricoltura di precisione e aiutare gli agricoltori europei a eliminare i rifiuti, a ridurre un uso eccessivo di fertilizzanti ed erbicidi e a ottimizzare le rese agricole. EGNOS può già contare su un'importante "comunità di utenti", ma il numero di macchine agricole compatibile con la tecnologia di navigazione è più limitato. Tale questione dovrebbe essere affrontata. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 47 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione civile, la sicurezza e l'economia digitale. |
(47) Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e agricoli e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, l'agricoltura, la biodiversità, la destinazione del suolo, i cambiamenti climatici, la protezione civile, la sicurezza e l'economia digitale. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(47 bis) Nel caso dell'agricoltura, Copernicus dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e sfruttato per favorire lo sviluppo di pratiche volte a salvaguardare l'ambiente e mantenere la produttività. L'agricoltura trarrà beneficio del pieno potenziale di Copernicus, in particolare per quanto riguarda la destinazione dei terreni agricoli e le relative tendenze, le previsioni di rendimento, la gestione dell'irrigazione e l'idrologia, la mappatura stagionale delle superfici coltivate e mappe relative alla tipologia di coltura, all'occupazione del suolo, alle condizioni delle colture e del suolo, ai terreni agricoli a elevato valore naturalistico, al monitoraggio della biodiversità nelle aree rurali e alla frammentazione del paesaggio. Basandosi sui risultati dei progetti Sen2Agri e Sen4CAP, a cura dell'ESA, i dati potrebbero essere impiegati anche per cambiare l'approccio di monitoraggio della PAC, passando da un approccio a campione a uno sistematico e sostituendo infine le verifiche sul posto, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi per gli organismi pagatori e per i beneficiari finali del sostegno della PAC. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 48 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi, nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio17 che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività18, che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione19. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT20 e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE21. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus. |
(48) Il programma Copernicus si basa su un partenariato fra l'Unione, l'Agenzia spaziale europea e gli Stati membri. Esso dovrebbe pertanto fondarsi sulle capacità europee e nazionali esistenti e integrarle con nuove risorse sviluppate in comune. Al fine di attuare tale approccio, la Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con l'Agenzia spaziale europea e con gli Stati membri che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti. Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi, nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio17 che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività18, che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione19. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT20 e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE21. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus. |
__________________ |
__________________ |
17 Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122, del 24.4.2014, pag. 44). |
17 Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122, del 24.4.2014, pag. 44). |
18 Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1). |
18 Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1). |
19 Comunicazione "L'intelligenza artificiale per l'Europa" [COM(2018) 237 final], comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" [COM(2018) 232 final], Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni [COM(2018) 8 final]. |
19 Comunicazione "L'intelligenza artificiale per l'Europa" [COM(2018) 237 final], comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" [COM(2018) 232 final], Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni [COM(2018) 8 final]. |
20 L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici. |
20 L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici. |
21 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). |
21 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). |
Motivazione | |
Questo riferimento tiene conto degli studi di fattibilità in corso finanziati dall'Agenzia spaziale europea e il futuro sviluppo della prima unità di ciascun tipo di satellite, che sarà finanziata dall'ESA. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(48 bis) Copernicus deve essere sviluppato ulteriormente in tempi più rapidi, tra l'altro aumentando il numero di satelliti. Considerato che la nuvolosità può pregiudicare l'utilità delle immagini, è necessaria una maggiore frequenza delle immagini per un'analisi delle serie temporali, tra l'altro a fini agricoli. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 52 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra). Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore. |
(52) Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni la cui fattibilità è attualmente in corso di studio presso l'Agenzia spaziale europea, dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra) e il monitoraggio agricolo. Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore. |
Motivazione | |
Questo riferimento tiene conto degli studi di fattibilità in corso finanziati dall'Agenzia spaziale europea e il futuro sviluppo della prima unità di ciascun tipo di satellite, che sarà finanziata dall'ESA. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 53 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(53) Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi di base, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europeo e globale, informazioni sullo stato dell'atmosfera, informazioni sullo stato degli oceani, informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione, informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi. |
(53) Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi di base, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europea e globale, informazioni sullo stato dell'atmosfera, informazioni sullo stato degli oceani, informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione, informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, informazioni sullo stato dei terreni agricoli e sulla destinazione del suolo, informazioni sulle attività legate alla pesca, informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 59 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(59 bis) Considerato il grande potenziale delle immagini satellitari per una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse, tra l'altro grazie alla fornitura di informazioni affidabili e tempestive sulle colture e sulle condizioni del suolo, tali servizi dovrebbero essere ulteriormente sviluppati per rispondere alle esigenze degli utenti finali e consentire il collegamento dei dati. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 86 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(86) L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, in particolare in materia di alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus. |
(86) L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, in particolare in materia di alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, facilitando la prevenzione di catastrofi naturali, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
"utenti Copernicus di base" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus, comprendenti le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza, anche in termini di safety; |
"utenti Copernicus di base" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus, comprendenti le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche ambientali, agricole e di sviluppo sostenibile, di silvicoltura, di protezione civile o di sicurezza, anche in termini di safety; |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
"altri utenti Copernicus" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus, comprendenti in particolare organizzazioni dedite alla ricerca e all'istruzione, organismi privati e commerciali, enti di beneficenza, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali; |
"altri utenti Copernicus" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus, comprendenti in particolare organizzazioni dedite alla ricerca e all'istruzione, organismi privati e commerciali, soggetti giuridici, enti di beneficenza, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali; |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) un sistema regionale di navigazione satellitare costituito da centri e stazioni di terra e da vari trasponder installati su satelliti geosincroni e che aumenta e corregge i segnali aperti emessi da Galileo e da altri GNSS per, tra l'altro, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea ("Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria" o "EGNOS"); |
(b) un sistema regionale di navigazione satellitare costituito da centri e stazioni di terra e da vari trasponder installati su satelliti geosincroni e che aumenta e corregge i segnali aperti emessi da Galileo e da altri GNSS per, tra l'altro, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea, nonché l'agricoltura ("Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria" o "EGNOS"); |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) un sistema autonomo, orientato agli utenti e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che offre dati e servizi di geoinformazione, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Copernicus"); |
(c) un sistema autonomo, orientato agli utenti e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che offre dati e servizi di geoinformazione aggiornati e affidabili, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, e che integra pienamente le esigenze e i requisiti concernenti la sicurezza dei cittadini dell'Unione ("Copernicus"); |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, comprese le questioni riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa; |
(a) fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, comprese le questioni riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare, la sicurezza e la difesa; |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile. |
(d) promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici, l'agricoltura di precisione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte e, se del caso, sicuri; |
(a) per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte nel lungo termine e, se del caso, sicuri; |
Motivazione | |
Come Copernicus, Galileo dovrebbe essere fornito nel lungo termine. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale; |
(b) per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, della gestione idrica e forestale, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della pesca, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale; |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16] miliardi di EUR a prezzi correnti. |
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [18] miliardi di EUR a prezzi correnti. |
Motivazione | |
Questo importo è in linea con le stime dello scenario a lungo termine di Copernicus per l'attuazione di tutte le priorità identificate dalla Commissione. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per Copernicus: [5,8] miliardi di EUR; |
(b) per Copernicus: [7,8] miliardi di EUR; |
Motivazione | |
Questo importo è in linea con le stime dello scenario a lungo termine di Copernicus per l'attuazione di tutte le priorità identificate dalla Commissione. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. |
soppresso |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) un servizio ad alta precisione (high-accuracy service - HAS) gratuito per gli utenti, che fornisce, mediante dati aggiuntivi distribuiti in una banda di frequenza supplementare, informazioni di posizionamento e sincronizzazione ad alta precisione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale; |
(b) un servizio ad alta precisione (high-accuracy service - HAS) gratuito per gli utenti, che fornisce, mediante dati aggiuntivi distribuiti in una banda di frequenza supplementare, informazioni di posizionamento orizzontale e verticale e sincronizzazione ad alta precisione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale; |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la componente di elaborazione dei dati e delle informazioni, che comprende attività per la generazione di informazioni a valore aggiunto a sostegno del monitoraggio, della rendicontazione e della garanzia della conformità ambientale e dei servizi di sicurezza e protezione civile (servizi Copernicus); |
(b) la componente di elaborazione dei dati e delle informazioni, che comprende attività per la generazione di informazioni standardizzate a valore aggiunto a sostegno del monitoraggio, della rendicontazione e della garanzia della conformità delle acque, dell'ambiente, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della silvicoltura e dei servizi di sicurezza e protezione civile (servizi Copernicus); |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 49 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) azioni volte a provvedere alla continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione e dando priorità alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, ampliando la copertura ai poli e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste e dell'agricoltura; |
(a) azioni volte a provvedere alla continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione e dando priorità alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, ampliando la copertura ai poli e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca, della gestione delle acque e delle foreste; |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) servizi di monitoraggio, comunicazione e garanzia della conformità ambientale comprendenti: |
(a) servizi di monitoraggio ambientale, agricolo e dello sviluppo rurale, comunicazione e garanzia della conformità ambientale comprendenti: |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – lettera a – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera; |
– il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste e, in particolare, la deforestazione, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera, la valutazione periodica delle superfici coltivate, il monitoraggio delle colture a livello regionale e mondiale, la stima del raccolto e la previsione delle finestre di tempo più adeguate per il raccolto, le previsioni di rendimento, la stima delle esigenze di irrigazione, l'ottimizzazione dell'impiego di fertilizzanti o di pesticidi, il monitoraggio dell'evapotraspirazione e dello stress idrico, la mappatura e il monitoraggio della composizione del suolo e delle materie prime, la desertificazione, la rotazione e la diversificazione delle colture, l'erosione, la contaminazione e l'impermeabilità del suolo, la gestione delle sostanze e dei rifiuti chimici; |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– gli Stati membri potranno utilizzare le informazioni e i dati risultanti dal monitoraggio della superficie agricola in relazione al livello di copertura e di destinazione dei terreni agricoli in modo da ridurre ulteriormente l'onere amministrativo relativo alla concessione dei sussidi agricoli; |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – lettera a – trattino 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– il monitoraggio dei cambiamenti climatici, al fine di fornire informazioni sulle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, sulle variabili climatiche essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle previsioni stagionali, sulle proiezioni e attribuzioni climatiche, nonché sugli indicatori su scale spaziali e temporali pertinenti; |
– il monitoraggio dei cambiamenti climatici, al fine di fornire informazioni sulle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, sulle variabili climatiche essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle previsioni stagionali, sulle proiezioni e attribuzioni climatiche, nonché sull'erosione del suolo e su altri indicatori su scale spaziali e temporali pertinenti; |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – lettera a – trattino 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– la mappatura dei terreni agricoli che necessitano di irrigazione, le previsioni del raccolto e la destinazione del suolo, e garantendo una migliore qualità e sicurezza alimentare salvaguardando l'ambiente; |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – lettera a – trattino 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– il monitoraggio delle attività legate alla pesca, al fine di garantire una migliore qualità e sicurezza alimentare salvaguardando l'ambiente; |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) servizio di gestione delle emergenze al fine di fornire informazioni a sostegno delle autorità pubbliche stabilite nell'Unione e responsabili della protezione civile, di sostenere le operazioni della protezione civile e le azioni di risposta alle emergenze (migliorando le attività di allerta precoce e le capacità di risposta alle crisi) e le azioni di prevenzione e preparazione (analisi dei rischi e del recupero) in relazione a diversi tipi di catastrofi; |
(b) servizio di gestione delle emergenze al fine di fornire informazioni a sostegno delle autorità pubbliche stabilite nell'Unione e responsabili della protezione civile, di sostenere le operazioni della protezione civile e le azioni di risposta alle emergenze (migliorando le attività di allerta precoce e le capacità di risposta alle crisi) e le azioni di prevenzione e preparazione (analisi dei rischi e del recupero) in relazione a diversi tipi di catastrofi, compresi gli incendi; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Copernicus comprende azioni volte a fornire l'accesso a tutti i dati e le informazioni di Copernicus e, se del caso, a fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi al fine di promuovere la distribuzione e l'uso dei dati e delle informazioni, nonché l'accesso agli stessi. |
1. Copernicus comprende azioni volte a fornire l'accesso a tutti i dati e le informazioni di Copernicus e, se del caso, a fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi al fine di promuovere la distribuzione e l'uso dei dati e delle informazioni, nonché l'accesso agli stessi. Sono inoltre fornite azioni specifiche di sensibilizzazione e di formazione sui servizi forniti da Copernicus, destinate a potenziali utenti specifici, nonché misure volte a incentivare gli agricoltori a usare i servizi basati su Copernicus nel contesto della PAC. Sono inoltre definite azioni specifiche per sostenere l'accesso ai dati di Copernicus e rafforzare il ricorso ai servizi basati su Copernicus da parte delle autorità regionali e locali. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 14.6.2018 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
AGRI 14.6.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Hilde Vautmans 4.7.2018 |
||||
Approvazione |
9.10.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 3 1 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Stanisław Ożóg |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
32 |
+ |
|
ALDE |
Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller |
|
ECR |
Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega |
|
ENF |
Philippe Loiseau |
|
PPE |
Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană |
|
Verts/ALE |
José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė |
|
3 |
- |
|
EFDD |
John Stuart Agnew |
|
GUE/NGL |
Matt Carthy, Maria Lidia Senra Rodríguez |
|
1 |
0 |
|
GUE/NGL |
Luke Ming Flanagan |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
7.6.2018 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 14.6.2018 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 14.6.2018 |
BUDG 14.6.2018 |
ENVI 14.6.2018 |
TRAN 5.7.2018 |
|
|
AGRI 14.6.2018 |
|
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
AFET 20.6.2018 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Massimiliano Salini 12.6.2018 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
9.7.2018 |
8.10.2018 |
|
|
|
Approvazione |
21.11.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
54 7 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Bolesław G. Piecha |
||||
Deposito |
27.11.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
54 |
+ |
|
ALDE |
Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck |
|
ECR |
Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský |
|
EFDD |
Dario Tamburrano |
|
ENF |
Barbara Kappel |
|
GUE/NGL |
Jaromír Kohlíček |
|
NI |
David Borrelli |
|
PPE |
Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská |
|
S&D |
Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
|
VERTS/ALE |
Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec |
|
7 |
- |
|
ECR |
Amjad Bashir, Ashley Fox |
|
EFDD |
Jonathan Bullock |
|
ENF |
Christelle Lechevalier |
|
GUE/NGL |
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti