RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

28.11.2018 - (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička
(Commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)


Procedura : 2018/0228(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0438),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 172 e 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0255/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0409/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[1]*

alla proposta della Commissione

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Proposta di

REGOLAMENTO UE .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di stimolare la creazione di posti di lavoro e di rispettare gli impegni di decarbonizzazione a lungo termine, l'Unione necessita di infrastrutture moderne, multimodali e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni, comprese le regioni remote, ultraperiferiche, insulari, periferiche e montane, nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia. Tali interconnessioni dovrebbero contribuire a migliorare la libera circolazione delle persone, incluse le persone a mobilità ridotta, dei beni, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee dovrebbero favorire i collegamenti transfrontalieri, promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuire a un'economia sociale di mercato più competitiva e sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico.

(2)  Il meccanismo per collegare l'Europa (il "programma") è finalizzato ad accelerare gli investimenti nel campo delle reti transeuropee e a stimolare gli investimenti sia pubblici che privati, aumentando nel contempo la certezza del diritto, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Il programma dovrebbe consentire di sfruttare appieno le sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale, rafforzando in tal modo l'efficacia dell'intervento dell'Unione e permettendo di ottimizzare i costi di realizzazione.

(2 bis)  Il programma dovrebbe contribuire a promuovere l'accessibilità territoriale e la connettività di tutte le regioni dell'Unione, comprese le regioni remote, ultraperiferiche, insulari, periferiche, montane e transfrontaliere, nonché le zone spopolate e scarsamente popolate.

(3)  Il programma dovrebbe contribuire anche all'azione dell'UE contro i cambiamenti climatici, promuovere progetti ambientalmente e socialmente sostenibili ▌ e, se del caso, azioni di attenuazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, è opportuno rafforzare il contributo del programma al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, degli obiettivi proposti per il 2030 in materia di clima ed energia e dell'obiettivo a lungo termine della decarbonizzazione.

(4)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e di perseguire i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare l'azione per il clima e contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima[4]. Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 60% della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici sulla base, oltre che di altri fattori, dei ▌ marcatori di Rio. ▌ Le spese relative all'infrastruttura ferroviaria e delle vie navigabili, all'infrastruttura di ricarica, ai carburanti alternativi e sostenibili per tutte le modalità di trasporto, ai trasporti urbani puliti, alla trasmissione di energia elettrica, allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto di CO2, all'energia rinnovabile, ▌ al trasporto multimodale ▌ per vie navigabili interne e all'infrastruttura per il gas dovrebbero essere conformi agli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di revisione e valutazione. Per impedire che l'infrastruttura risulti vulnerabile alle possibili ripercussioni a lungo termine dei cambiamenti climatici e per fare in modo che il costo delle emissioni di gas serra connesse al progetto sia incluso nella valutazione economica di quest'ultimo, i progetti finanziati dal programma dovrebbero essere sottoposti a verifica climatica, conformemente agli orientamenti che dovrebbero essere messi a punto dalla Commissione coerentemente con quelli elaborati per altri programmi dell'Unione, ove pertinente. In linea con gli obiettivi e gli impegni dell'Unione finalizzati alla riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici, il programma incoraggia il trasferimento modale verso modalità di trasporto più sostenibili, come il trasporto ferroviario, i trasporti urbani puliti, il trasporto marittimo e le vie navigabili interne.

(5)  Al fine di ottemperare agli obblighi informativi di cui all'articolo 11, lettera c), della direttiva 2016/2284/UE concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, per quanto riguarda il ricorso a fondi dell'Unione per sostenere le misure adottate al fine di rispettare gli obiettivi di tale direttiva, le spese relative alla riduzione delle emissioni o degli inquinanti atmosferici ai sensi della presente direttiva devono essere tracciabili.

(6)  Un obiettivo importante del presente programma consiste nel produrre maggiori sinergie e complementarità tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. A questo scopo, i programmi di lavoro ▌potrebbero effettivamente affrontare aree specifiche di intervento, per esempio per quanto riguarda la mobilità interconnessa e automatizzata, i carburanti alternativi sostenibili, inclusa la relativa infrastruttura for tutte le modalità di trasporto o le infrastrutture transfrontaliere comuni, e dovrebbero prevedere una maggiore flessibilità per fondere il sostegno finanziario in detti settori. L'attivazione della comunicazione digitale potrebbe costituire parte integrante di un progetto di interesse comune nel settore dell'energia e dei trasporti. Il programma dovrebbe inoltre prevedere, nell'ambito di ciascun settore, la possibilità di considerare ammissibili alcuni elementi sinergici appartenenti a un altro settore, qualora tale impostazione rendesse maggiormente vantaggioso l'investimento sotto l'aspetto socioeconomico. Le sinergie tra settori dovrebbero essere incentivate attraverso i criteri di attribuzione per la selezione delle azioni, nonché in termini di maggiore cofinanziamento.

(7)  Gli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] (nel prosieguo denominati "orientamenti TEN-T") individuano l'infrastruttura della rete TEN-T, precisano i requisiti che devono essere posseduti da essa e stabiliscono le misure attuative. Tali orientamenti prevedono in particolare il completamento della rete centrale entro il 2030 attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture e l'adeguamento e il ripristino sostanziali di quelle esistenti.

(7 bis)   Le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune nel settore dei trasporti, finanziate a titolo del programma, dovrebbero basarsi sulla complementarità di tutte le modalità di trasporto per creare reti efficienti, interconnesse e multimodali, al fine di garantire la connettività in tutta l'Unione.

(8)  Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dagli orientamenti TEN-T, è necessario sostenere a titolo prioritario i progetti TEN-T in corso come pure i collegamenti transfrontalieri, l'eliminazione delle strozzature, le priorità orizzontali, i collegamenti mancanti e i nodi urbani e garantire, ove applicabile, che le azioni sovvenzionate siano coerenti con i piani di lavoro per i corridoi istituiti a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 e con lo sviluppo generale della rete relativamente alle prestazioni e all'interoperabilità

(8 bis)  In alcuni casi i progetti realizzati nel territorio di uno Stato membro hanno un impatto transfrontaliero sostanziale e creano un valore che supera i confini nazionali, migliorando la connettività transfrontaliera sulla costa o la connettività con la più ampia economia dell'entroterra oltre i confini nazionali. I progetti che dimostrano di avere tale impatto dovrebbero essere pertanto considerati transfrontalieri.

(8 ter)  Per tener conto delle circostanze eccezionali rappresentate dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea, occorre prevedere la connettività tra l'Irlanda e l'Europa continentale modificando il tracciato e la composizione dei corridoi TEN-T al fine di integrare i collegamenti marittimi tra i porti irlandesi e i porti continentali della rete centrale e della rete globale.

(9)  Onde rispecchiare i crescenti flussi di trasporto e l'evoluzione della rete, è opportuno adeguare l'allineamento dei corridoi della rete centrale, delle relative sezioni individuate in via preliminare e della relativa capacità. Tali adeguamenti della rete centrale non dovrebbero impedirne il completamento entro il 2030, dovrebbero migliorare la copertura dei corridoi del territorio dell'UE e dovrebbero essere proporzionati, per preservare la coerenza e l'efficienza dello sviluppo e del coordinamento dei corridoi, ragion per cui la lunghezza dei corridoi della rete centrale non dovrebbe aumentare di oltre il 15%. L'evoluzione della rete globale deve essere monitorata e valutata al fine di garantire la pertinenza delle sezioni.

(10)  È necessario promuovere investimenti pubblici e privati a favore di una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva, accessibile alle persone a mobilità ridotta e sicura in tutta l'Unione per tutte le modalità di trasporto. Nel 2017 la Commissione ha presentato[6] "L'Europa in movimento", una serie di iniziative a vasto raggio volte ad accrescere la sicurezza dei trasporti, promuovere la tariffazione stradale intelligente, ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, promuovere la mobilità autonoma e interconnessa e garantire condizioni e periodi di riposo confacenti ai lavoratori. Tali iniziative dovrebbero essere accompagnate da un sostegno finanziario dell'Unione, se del caso attraverso il presente programma, ad esempio per accelerare l'attuazione del tachigrafo intelligente e il relativo adeguamento.

(11)  Secondo quanto indicato negli orientamenti TEN-T in relazione alle nuove tecnologie e innovazioni, la TEN-T consente la decarbonizzazione di tutte le modalità di trasporto favorendo l'efficienza energetica e l'impiego di carburanti alternativi, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi per tutte le modalità di trasporto nell'Unione, per ridurre il più possibile la dipendenza dai combustibili fossili e attenuare l'impatto ambientale e climatico nel settore dei trasporti, oltre a richiedere agli Stati membri di assicurare la disponibilità di punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2025. Come indicato nella proposta della Commissione[8] del novembre 2017, è necessaria una serie completa di misure per promuovere la mobilità a basse emissioni, comprensiva anche del sostegno finanziario, laddove le condizioni di mercato non costituiscano un incentivo sufficiente.

(12)  Nel contesto della comunicazione "Mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, connessa e pulita"[9], la Commissione ha sottolineato che i veicoli automatizzati e i sistemi avanzati di connettività renderanno i veicoli più sicuri, più facilmente condivisibili e maggiormente accessibili per tutti i cittadini, compresi coloro che non sempre possono usufruire dei servizi di mobilità odierni, come gli anziani e le persone a mobilità ridotta. Al proposito, la Commissione ha anche proposto un "piano d'azione strategico dell'UE per la sicurezza stradale" e la revisione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Sulla stessa linea, altre normative come la direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea devono essere adattate alle nuove norme di sicurezza e digitalizzazione del settore dei trasporti. Il miglioramento della sicurezza deve essere prioritario anche nel settore ferroviario. In particolare, sono importanti gli investimenti a favore della sicurezza negli incroci (vale a dire segnaletica, miglioramento delle infrastrutture). Nel 2012 presso i 114 000 passaggi a livello esistenti nell'UE si sono verificati 573 incidenti importanti che hanno causato 369 morti e 339 feriti gravi (relazione dell'ERA per il 2014). Di conseguenza, occorre procedere a un'identificazione a livello dell'UE dei passaggi a livello che presentano un rischio elevato per la sicurezza al fine di investire a favore del miglioramento di dette infrastrutture, che nel tempo dovrebbero essere sostituite da ponti e sottopassi.

(13)  Al fine di favorire il completamento dei progetti nel settore dei trasporti in porzioni meno sviluppate della rete, è opportuno destinare al programma una dotazione del Fondo di coesione per finanziare progetti nel settore dei trasporti negli Stati membri ammissibili al finanziamento di detto fondo. In una fase iniziale ▌ , la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento dovrebbe rispettare le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Alla fine della fase iniziale, le risorse trasferite al programma che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto dovrebbero essere assegnate su base competitiva a progetti ubicati negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. È opportuno che la Commissione sostenga gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nei loro sforzi volti a sviluppare un adeguato portafoglio di progetti, in particolare rafforzando la capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate.

(14)  In seguito alla comunicazione congiunta sul miglioramento della mobilità duale nell'Unione europea del novembre 2017[10], il piano d'azione sulla mobilità militare adottato il 28 marzo 2018 dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza[11] ha evidenziato che la politica per le infrastrutture di trasporto offre una chiara opportunità per potenziare le sinergie tra le esigenze di difesa e la rete TEN-T, con l'obiettivo generale di migliorare la mobilità in tutta l'Unione. Nel piano d'azione è indicato che, entro la metà del 2018, il Consiglio è invitato a considerare e a convalidare i requisiti militari in relazione alle infrastrutture di trasporto e che, entro il 2019, i servizi della Commissione individueranno le porzioni della rete transeuropea dei trasporti utilizzabili anche per il duplice uso (civile e di difesa) dell'infrastruttura, tenendo conto anche dell'eventuale possibilità di migliorare le infrastrutture esistenti. Le infrastrutture saranno sempre destinate a un duplice uso. Il finanziamento dell'Unione per l'attuazione di progetti di duplice uso dovrebbe essere erogato attraverso il programma sulla base di programmi di lavoro tramite azioni misurabili conformi ai requisiti applicabili definiti nel contesto del piano d'azione.

(14 bis) L'istituzione del piano d'azione sulla mobilità duale (civile e di difesa) nell'Unione rientra nell'obiettivo generale di migliorare la mobilità dell'UE e, al contempo, di rispondere alle sfide logistiche e di mobilità fissate nella sua politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). A tal fine, è essenziale armonizzare le norme e le regolamentazioni transfrontaliere e doganali, nonché le procedure amministrative e legislative. Il ruolo delle joint venture dell'UE è tra l'altro fondamentale per l'armonizzazione delle procedure amministrative e legislative, sia per il CEF sia per il piano d'azione sulla mobilità duale (civile e di difesa). La mobilità duale (civile e di difesa) contribuirà allo sviluppo del CEF, in particolare per quanto riguarda le questioni di bilancio e le misure per far fronte alle esigenze nuove e future.

(15)  Nella comunicazione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"[12], la Commissione ha posto in risalto le esigenze di trasporto, energia e digitali specifiche delle regioni ultraperiferiche e la necessità di fornire un finanziamento dell'Unione adeguato per soddisfare tali esigenze, anche attraverso il programma, applicando tassi di cofinanziamento fino a un massimo dell'85 %.

(16)  Considerando il notevole fabbisogno di investimenti per compiere progressi verso il completamento della rete centrale TEN-T entro il 2030 (stimato in 350 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027) e della rete globale TEN-T entro il 2050, nonché il fabbisogno di investimenti urbani, per la decarbonizzazione e la digitalizzazione (stimato in 700 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027), è opportuno mantenere un bilancio sufficiente per il settore dei trasporti, in linea con quello previsto all'inizio del periodo di programmazione 2014-2020, e utilizzare nel modo più efficiente possibile i vari programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione, massimizzando così il valore aggiunto degli investimenti che si avvalgono del sostegno dell'UE. Tale obiettivo verrebbe conseguito mediante una razionalizzazione del processo di investimento, che consenta di visualizzare bene la struttura dei trasporti e la coerenza tra i programmi pertinenti dell'Unione, in particolare il meccanismo per collegare l'Europa, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e InvestEU. In particolare dovrebbero essere prese in considerazione, ove pertinenti, le condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) XXX [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("CPR")].

(17)  Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] individua le priorità per l'infrastruttura energetica transeuropea cui rispondere per conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di energia e di clima, riconosce i progetti di interesse comune necessari per dare risposta a tali priorità e individua misure nel campo della concessione delle autorizzazioni, del coinvolgimento pubblico e della regolamentazione finalizzate ad accelerare e/o agevolare la realizzazione di tali progetti, tra cui i criteri riguardanti l'ammissibilità generale dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione. È opportuno rivedere l'elenco dei progetti di interesse comune e gli orientamenti TEN-E per tener conto degli scopi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi come pure degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di energia per il 2030.

(18)  La direttiva [rifusione della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili] sottolinea la necessità di istituire un quadro favorevole che comprenda un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, con riferimento esplicito alla possibilità di azioni volte a sostenere la cooperazione transfrontaliera nel campo dell'energia rinnovabile.

(19)  Benché il completamento dell'infrastruttura di rete resti prioritario per lo sviluppo dell'energia rinnovabile, l'integrazione della cooperazione transfrontaliera incentrata su questo tipo di energia e lo sviluppo di un sistema energetico intelligente ed efficiente che comprenda soluzioni di stoccaggio e gestione della domanda che contribuiscono a equilibrare la rete rispecchiano l'impostazione adottata per l'iniziativa "Energia pulita per tutti gli europei", con la responsabilità collettiva di raggiungere un obiettivo ambizioso per l'energia rinnovabile entro il 2030 e il mutato contesto politico, garantendo una transizione sociale equa e adeguata, per quanto riguarda gli obiettivi ambiziosi a lungo termine relativi alla decarbonizzazione.

(20)  Considerando il programma di decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale disporre di tecnologie innovative per le infrastrutture che consentano la transizione verso sistemi energetici e di mobilità a bassa emissione di ▌e migliorino la sicurezza dell'approvvigionamento, mirando a una maggiore indipendenza energetica dell'Unione. In particolare, nella comunicazione del 23 novembre 2017 sul rafforzamento delle reti energetiche europee[14], la Commissione ha sottolineato che il ruolo dell'energia elettrica, metà della quale sarà generata da fonti rinnovabili entro il 2030, stimolerà sempre più la decarbonizzazione di settori finora dominati dai combustibili fossili quali i trasporti, l'industria, il riscaldamento e il raffreddamento e che, di conseguenza, le politiche in materia di infrastrutture energetiche transeuropee si devono concentrare su progetti riguardanti le interconnessioni elettriche, i sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica, le reti intelligenti e gli investimenti nell'infrastruttura per il gas. Per sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, di integrazione del mercato interno e di sicurezza dell'approvvigionamento, occorre tenere in debito conto, e conferire loro priorità, le tecnologie e i progetti che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni ▌ . La Commissione mirerà ad aumentare il numero di progetti in materia di reti intelligenti transfrontaliere, di sistemi di stoccaggio innovativi e di trasporto di anidride carbonica da finanziarsi nell'ambito del programma.

(20 bis )È necessario il sostegno a progetti in materia di reti intelligenti, laddove tali progetti integrino la produzione, la distribuzione o il consumo di energia elettrica, ricorrendo alla gestione del sistema in tempo reale e influenzando i flussi di energia transfrontalieri. I progetti energetici dovrebbero inoltre rispecchiare maggiormente il ruolo centrale delle reti intelligenti nella transizione energetica e il sostegno del programma dovrebbe aiutare a superare i deficit di finanziamento che al momento ostacolano gli investimenti a favore dell'utilizzo su larga scala della tecnologia delle reti intelligenti.

(20 ter) Per quanto riguarda l'interconnessione elettrica, il regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia], prevede un obiettivo di interconnessione elettrica del 15 % tra gli Stati membri per il 2030. Il programma dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

(21)  Per realizzare il mercato unico digitale è necessaria l'infrastruttura per la connettività digitale. La digitalizzazione dell'industria europea e la modernizzazione di settori quali i trasporti, l'energia, l'assistenza sanitaria e la pubblica amministrazione dipendono dall'accesso universale a reti affidabili e convenienti ad alta e ad altissima capacità. La connettività digitale è divenuta uno dei fattori decisivi per colmare i divari economici, sociali e territoriali, sostenendo la modernizzazione delle economie locali e la diversificazione delle attività economiche. L'ambito di intervento del programma nel settore dell'infrastruttura per la connettività digitale dovrebbe essere adeguato in modo da riflettere la sua crescente importanza per l'economia e la società in generale. È pertanto necessario definire i progetti di interesse comune, nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale, necessari per conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale dell'Unione, nonché abrogare il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[15].

(22)  La comunicazione intitolata "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea"[16] (strategia per una società dei Gigabit) definisce obiettivi strategici per il 2025 al fine di ottimizzare gli investimenti nell'infrastruttura per la connettività digitale. La direttiva (UE) 2018/XXX [sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche] è finalizzata tra l'altro a instaurare un ambiente normativo che incentivi gli investimenti privati nelle reti di connettività digitale. Nondimeno, è chiaro che la diffusione delle reti richiederà urgentemente maggiore attenzione vista la loro limitata efficienza sotto il profilo dei costi in tutta l'Unione a causa di vari fattori come l'ubicazione ultraperiferica e le specificità territoriali o geografiche, la bassa densità di popolazione e diversi fattori socioeconomici. Il programma dovrebbe pertanto mirare anche a contribuire a un equilibrio tra le zone rurali e urbane, per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici definiti nella strategia per una società dei Gigabit, integrando il sostegno fornito da altri programmi alla realizzazione di reti ad altissima capacità, soprattutto il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e InvestEU.

(23)  Sebbene tutte le reti di connettività digitale connesse a Internet siano intrinsecamente transeuropee, specialmente per via del funzionamento delle applicazioni e dei servizi che consentono, occorre attribuire priorità al sostegno, tramite il programma, ad azioni per cui siano previsti i massimi effetti sul mercato unico digitale, tra l'altro attraverso il loro allineamento agli obiettivi della comunicazione relativa alla strategia per una società dei Gigabit, e sulla trasformazione digitale dell'economia e della società, considerando le carenze del mercato e gli ostacoli riscontrati in fase di attuazione.

(24)  Le scuole, le università, le biblioteche, le amministrazioni locali, regionali o nazionali, i fornitori principali di servizi pubblici, gli ospedali e i centri medici, i nodi di trasporto e le imprese ad alta intensità digitale sono entità e luoghi che possono influenzare importanti sviluppi socioeconomici nella zona in cui si trovano, comprese le zone rurali e le zone scarsamente popolate. Tali volani socioeconomici devono essere all'avanguardia nell'ambito della connettività Gigabit per fornire ai cittadini, alle imprese e alle comunità locali di tutta Europa l'accesso ai migliori servizi e alle migliori applicazioni. Il programma dovrebbe sostenere l'accesso alla connettività Gigabit, alla connessione ad alta velocità, inclusa la connettività mobile all'avanguardia, di questi volani socioeconomici allo scopo di ottimizzare gli effetti positivi di ricaduta sull'economia e sulla società, quali ad esempio l'aumento della domanda di connettività e servizi.

(25)  Inoltre, sulla scorta del successo dell'iniziativa WiFi4EU, il programma dovrebbe continuare a sostenere la fornitura di connettività locale senza fili sicura, di alta qualità e gratuita nei centri della vita pubblica locale, fra cui gli enti con una missione pubblica quali autorità pubbliche e fornitori di servizi pubblici e determinati spazi all'aperto accessibili al pubblico, al fine di promuovere la visione digitale dell'Unione nelle comunità locali.

(25 bis) L'infrastruttura digitale costituisce una base importante per le innovazioni. Per poter massimizzare il proprio impatto il programma dovrebbe essere incentrato sul finanziamento di tale infrastruttura. I singoli servizi e le applicazioni digitali, come quelli che utilizzano varie tecnologie di registro distribuito o applicano l'intelligenza artificiale, dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito del programma ed essere invece trattati, come opportuno, con altri strumenti come il programma Europa digitale. È altresì importante massimizzare le sinergie tra i vari programmi.

(26)  La sostenibilità dei servizi digitali di prossima generazione previsti, come i servizi e le applicazioni dell'Internet delle cose, che dovrebbero apportare vantaggi significativi in vari settori e alla società nel suo complesso, richiederà una copertura transfrontaliera ininterrotta con reti 5G, in particolare al fine di permettere agli utenti e agli oggetti di restare connessi anche durante gli spostamenti. Tuttavia, gli scenari di condivisione dei costi per lo sviluppo del 5G in questi settori restano incerti, e in alcuni ambiti fondamentali i rischi percepiti di sfruttamento commerciale sono molto elevati. Si prevede che i corridoi stradali e i collegamenti ferroviari saranno decisivi per la prima fase delle nuove applicazioni nel settore della mobilità interconnessa e che costituiranno pertanto progetti transfrontalieri di importanza cruciale per i finanziamenti previsti dal programma.

(27)  In tutte le regioni dell'Unione, comprese quelle centrali, i territori non connessi costituiscono di fatto strozzature e rappresentano un potenziale inutilizzato per il mercato unico digitale. Nella maggior parte delle aree rurali e remote, la connettività Internet di alta qualità può rivelarsi determinante per far fronte al divario digitale, all'isolamento e allo spopolamento, riducendo i costi di consegna di beni e prodotti e compensando in parte gli svantaggi dell'ubicazione periferica. La connettività Internet di alta qualità è necessaria per poter cogliere nuove opportunità economiche come l'agricoltura di precisione o lo sviluppo di una bioeconomia nelle zone rurali. Il programma dovrebbe contribuire a fornire a tutte le abitazioni europee, si trovino esse in zone rurali o urbane, una connettività fissa o senza fili ad altissima capacità, concentrandosi su quelle strutture per cui si riscontra un certo grado di carenza del mercato, superabile mediante sovvenzioni di bassa entità. Il programma dovrebbe così mirare al conseguimento della copertura totale delle abitazioni e dei territori, poiché risulta antieconomico occuparsi in una fase successiva delle lacune di un'area già coperta.

(28)  La diffusione di reti dorsali di comunicazioni elettroniche, anche con cavi sottomarini per collegare territori europei a paesi terzi di altri continenti, oppure isole o territori europei d'oltremare alla terraferma, è indispensabile per fornire la ridondanza necessaria per infrastrutture così importanti e aumentare la capacità e la resilienza delle reti digitali dell'Unione. Tuttavia, tali progetti sono spesso commercialmente non sostenibili in mancanza di finanziamenti pubblici.

(29)  Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale devono prevedere l'impiego della tecnologia più disponibile e adatta ▌ , proponendo l'equilibrio ottimale tra le tecnologie di punta in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resilienza della rete, cibersicurezza ed efficienza sotto il profilo dei costi. Ad esse dovrebbe essere assegnata la priorità mediante programmi di lavoro che tengano conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Nell'ambito della realizzazione delle reti ad altissima capacità possono essere inserite infrastrutture passive, al fine di massimizzare i vantaggi socioeconomici e ambientali. Infine, in fase di definizione degli interventi prioritari occorre tenere conto delle possibili ricadute positive in termini di connettività, per esempio quando l'attuazione di un progetto può migliorare le prospettive commerciali per future strutture che comporteranno la copertura di territori e popolazioni in zone che fino a quel momento non erano coperte.

(30)  L'Unione ha sviluppato una propria tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione (EGNOS/Galileo) e un proprio sistema di osservazione terrestre (Copernico). Sia EGNOS/Galileo che Copernico offrono servizi avanzati che conferiscono vantaggi economici importanti ad utenti pubblici e privati. Qualsiasi infrastruttura dei trasporti, dell'energia o digitale che sia finanziata dal programma e si avvalga di una tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione o di servizi di osservazione terrestre dovrebbe pertanto essere tecnicamente compatibile con EGNOS/Galileo e Copernico.

(31)  I risultati positivi del primo invito misto a presentare proposte lanciato nell'ambito del presente programma nel 2017 hanno confermato la pertinenza e il valore aggiunto dell'impiego di sovvenzioni dell'UE in combinazione con finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, delle banche nazionali di promozione o di altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, ivi compresi i partenariati pubblico-privato. Il finanziamento misto dovrebbe contribuire ad attrarre investimenti privati e a creare un effetto leva per il contributo complessivo del settore pubblico in linea con gli obiettivi del programma InvestEU. Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere azioni che consentano di combinare fra loro le sovvenzioni dell'UE ed altre fonti di finanziamento. Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto non superano il 10 % delle dotazioni specifiche.

(31 bis) Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto dovrebbero principalmente essere destinate a progetti finalizzati alla digitalizzazione del settore, in particolare SESAR ed ERTMS, per i quali è previsto un rendimento finanziario.

(32)  Gli obiettivi del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio previsti per gli ambiti di intervento [...] del Fondo InvestEU. Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per incentivare gli investimenti ponendo rimedio alle carenze del mercato o alle situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato e adeguato, non dovrebbero duplicare o soppiantare i finanziamenti privati, e dovrebbero arrecare un chiaro valore aggiunto europeo.

(33)  Al fine di promuovere lo sviluppo integrato del ciclo di innovazione è necessario garantire la complementarità tra le soluzioni innovative sviluppate nel contesto dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione e le soluzioni innovative attuate con il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa. A tale fine, le sinergie con Orizzonte Europa faranno sì che: a) nell'ambito della pianificazione strategica di Orizzonte Europa siano individuate e fissate le esigenze di ricerca e innovazione nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale nell'UE; b)il meccanismo per collegare l'Europa cooperi strettamente con Orizzonte Europa per l'implementazione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni innovative nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali, e nelle sinergie tra tali settori, soprattutto se derivate da Orizzonte Europa; c) sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa, per esempio mettendo in evidenza le tecnologie di Orizzonte Europa che presentano un'elevata commerciabilità e che potrebbero essere diffuse ulteriormente attraverso il meccanismo per collegare l'Europa.

(34)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intero periodo 2021-2027, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del [riferimento da aggiornare opportunamente in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria31 per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio]. Tale dotazione finanziaria dovrebbe essere preservata per tutta la durata del programma e non dovrebbe essere oggetto di alcun taglio o riassegnazione ad altri programmi, al fine di preservare l'equilibrio iniziale ma anche i compromessi e le ripartizioni tematiche e territoriali per tutta la durata del programma.

(35)  A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio a tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui è opportuno fornire sostegno con finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo per gli investimenti, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, da InvestEU e dal meccanismo per collegare l'Europa. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato anche in modo coerente con i piani dell'Unione e nazionali relativi all'energia e al clima, ove pertinente.

(36)  Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE:

a)  riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per ciò che concerne lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione, come previsto dal regolamento XXXXX sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per ciò che concerne lo Stato di diritto negli Stati membri, e

b)  riguardano misure che collegano l'efficacia dei Fondi a una sana governance economica, come previsto dal regolamento XXXXX recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

(37)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(38)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(39)  Il regolamento finanziario stabilisce le norme relative alla concessione delle sovvenzioni. Al fine di tenere conto della specificità delle azioni finanziate dal programma e garantire un'attuazione coerente tra i settori interessati da quest'ultimo, è necessario fornire ulteriori indicazioni in merito ai criteri di ammissibilità e di attribuzione. Inoltre, la Commissione e/o le agenzie esecutive incaricate dell'attuazione del programma non sono abilitate alla costituzione di vincoli complementari non previsti dal presente regolamento per quanto riguarda la selezione delle operazioni e il loro finanziamento. Senza derogare al regolamento finanziario, i programmi di lavoro possono prevedere procedure semplificate, in determinati casi laddove gli obiettivi degli inviti a presentare proposte non abbiano implicazioni strategiche.

(39 bis) In conformità del regolamento finanziario, i criteri di selezione e aggiudicazione sono definiti nei programmi di lavoro. Nel settore dei trasporti, la qualità e la pertinenza di un progetto dovrebbero essere valutate anche tenendo conto del suo impatto previsto sulla connettività dell'UE, della sua conformità ai requisiti di accessibilità e della sua strategia in merito alle esigenze di manutenzione future.

(40)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[18], (Euratom, CE) n. 2185/96[19] e (UE) 2017/193[20] del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[21]. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceva fondi dall'Unione è tenuta a fornire piena collaborazione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(40 bis) Il successo dell'attuazione del programma dipende in larga misura dal livello di cooperazione tra le entità che partecipano a un progetto comune. Occorre pertanto incoraggiare la creazione di una struttura di joint venture, anche attraverso un livello più elevato di cofinanziamento.

(41)  A norma dell' [riferimento da aggiornare opportunamente in base alla nuova decisione sui PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio[22]], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le disposizioni eventualmente applicabili allo Stato membro cui il PTOM è collegato.

(42)  L'Unione europea dovrebbe perseguire la coerenza e cercare sinergie con i programmi dell'Unione per le politiche esterne, compresa l'assistenza preadesione, nell'ambito degli impegni assunti con la comunicazione "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali"[23].

(43)  Quando paesi terzi o organismi in essi situati partecipano ad azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune o transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere disponibile solo se indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di tali progetti.

(43 bis) Conformemente all'articolo 85 della direttiva 2014/25/UE, e nel caso dei paesi terzi con cui l'Unione non ha concluso un accordo multilaterale o bilaterale che garantisce un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione agli appalti pubblici di tali paesi terzi, qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture nell'ambito di un progetto cofinanziato dal CEF può essere respinta qualora la parte dei prodotti originari di paesi terzi superi il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

(44)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[24], è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, quali la verifica climatica, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. La Commissione dovrebbe eseguire valutazioni, notificandone i risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, con l'obiettivo di valutare l'efficacia e l'efficienza del finanziamento e i suoi effetti sugli obiettivi generali del programma e procedere agli adeguamenti necessari.

(45)  È necessario attuare misure trasparenti, responsabili e adeguate di sorveglianza e di comunicazione delle informazioni, ivi compresi gli indicatori misurabili da utilizzare per valutare e rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento, come anche per promuoverne i risultati. Questo sistema di rendicontazione dovrebbe garantire che i dati per la sorveglianza dell'attuazione del programma e dei suoi risultati siano adatti per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate lungo i corridoi della rete centrale, e che tali dati e risultati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. È necessario imporre obblighi di comunicazione proporzionati ai destinatari dei fondi dell'Unione, al fine di raccogliere dati rilevanti per il programma.

(45 bis) Il programma dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. La Commissione dovrebbe elaborare, entro la fine di marzo 2021, un programma quadro che comprenda il calendario previsto dei programmi di lavoro, gli inviti, i relativi temi e finanziamenti assegnati, e altri dettagli necessari per garantire trasparenza e prevedibilità per tutta la durata del programma nonché per migliorare la qualità dei progetti.

(45 ter)Dovrebbe essere effettuata una valutazione globale del programma al fine di garantire la coerenza delle sue priorità di investimento con gli impegni dell'Unione in materia di cambiamento climatico.

(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione dei programmi di lavoro e del programma quadro, al fine di integrare il presente regolamento. ▌

(47)  Al fine di adeguare, ove necessario, gli indicatori utilizzati per la sorveglianza del programma ▌e la definizione dei corridoi della rete centrale di trasporto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche delle parti I, II e III dell'allegato del presente regolamento e alle esigenze militari, per stabilire o modificare l'elenco delle porzioni della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare e stabilire o modificare l'elenco dei progetti prioritari relativi all'infrastruttura a duplice uso e la procedura di valutazione dell'ammissibilità delle azioni connesse alla mobilità militare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(48)  Per motivi di chiarezza, i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 dovrebbero essere abrogati. Dovrebbero tuttavia essere preservati gli effetti dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1316/2013, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[25] per quanto concerne l'elenco dei corridoi per le merci.

(49)  Allo scopo di consentire l'adozione tempestiva degli atti di esecuzione previsti dal presente regolamento, è necessario che quest'ultimo entri in vigore immediatamente all'atto della sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1Oggetto

Il presente regolamento istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (il "programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)  "azione": qualsiasi attività che è stata individuata come indipendente sotto il profilo finanziario e tecnico, è delimitata nel tempo ed è necessaria per la realizzazione di un progetto;

(b)  "carburanti alternativi" o "combustibili alternativi": combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/94/UE;

(c)  "paese associato": paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione, in forza del quale è autorizzato a partecipare al programma conformemente all'articolo 5;

(c bis)  "beneficiario": qualsiasi entità che sia stata selezionata per ricevere un'assistenza finanziaria dell'Unione in base ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 11 del presente regolamento e conformemente all'articolo [197] del regolamento finanziario;

(d)  "operazione di finanziamento misto": azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo [2, paragrafo 6], del regolamento (UE, Euratom) 2018/XXX (il "regolamento finanziario"), che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(d bis)  "strozzatura": barriera fisica, tecnica o funzionale che determina un'interruzione in un sistema, compromettendo la continuità dei flussi su lunghe distanze o transfrontalieri, e che può essere eliminata mediante la realizzazione di nuove infrastrutture o il sostanziale ammodernamento delle infrastrutture esistenti, che potrebbero apportare notevoli miglioramenti atti a risolvere le limitazioni dovute alle strozzature;

(e)  "rete globale": infrastruttura di trasporto di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

(f)  "rete centrale": infrastruttura di trasporto di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013;

(g)  "corridoi della rete centrale": strumento destinato a favorire la realizzazione coordinata della rete centrale, previsto dal capo IV del regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui elenco figura nella parte III dell'allegato del presente regolamento;

(g bis)  "collegamento transfrontaliero": nel settore delle infrastrutture di trasporto, progetti riguardanti una sezione ferroviaria, stradale, fluviale o marittima tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, ovvero un progetto, indipendentemente dal modo di trasporto, realizzato in uno Stato membro, che dimostri un elevato impatto transfrontaliero migliorando i flussi transfrontalieri tra due Stati membri;

(h)  "progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile": progetto selezionato o ammissibile alla selezione nel quadro di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri, o di accordi tra Stati membri e paesi terzi, come descritti agli [articoli ▌9 o 11 della] direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio1][26]+, nel settore della pianificazione o della diffusione dell'energia rinnovabile, conformemente ai criteri di cui alla parte IV dell'allegato del presente regolamento;

(h bis)   "l'efficienza energetica al primo posto": principio che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione sul versante della domanda e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione dell'energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni;

(i)  "infrastruttura per la connettività digitale": reti ad altissima capacità, sistemi 5G, connettività locale senza fili di altissima qualità, reti dorsali e piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia;

(j)  "sistemi 5G": insieme di elementi delle infrastrutture digitali basati su standard accettati a livello globale per le tecnologie delle comunicazioni mobili e senza fili utilizzate per la connettività e per servizi a valore aggiunto con caratteristiche di prestazione avanzate, quali capacità e velocità di trasmissione dei dati molto elevate, bassa latenza, alta affidabilità o la possibilità di supportare un numero elevato di dispositivi connessi;

(k)  "corridoio 5G": asse di trasporto, stradale, ferroviario o su vie navigabili interne, interamente coperto dall'infrastruttura per la connettività digitale, e in particolare da sistemi 5G, che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici quali servizi di mobilità interconnessa e automatizzata, servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o connettività digitale su vie navigabili interne;

(k bis)  "collegamento mancante": in tutti i modi di trasporto, sezione di un corridoio TEN-T o sezione di trasporto che fornisce il collegamento tra reti centrali o globali e i corridoi della TEN-T mancante o contenente una o più strozzature che compromettono la continuità del corridoio TEN-T;

(l)  "piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia": risorse fisiche e virtuali delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC"), operative a monte delle infrastrutture di comunicazione, che sostengono il flusso, l'archiviazione, il trattamento e l'analisi dei dati delle infrastrutture dei trasporti e/o dell'energia;

(m)  "progetto di interesse comune": progetto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 o al regolamento (UE) n. 347/2013 o all'articolo 8 del presente regolamento,

(n)  "studi": attività necessarie alla preparazione dell'attuazione di un progetto, quali studi preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione della dotazione finanziaria;

(o)  "volani socioeconomici": entità che in base alla loro missione, per loro natura o in virtù della loro ubicazione possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza;

(p)  "paese terzo": paese che non è membro dell'Unione europea;

(q)  "reti ad altissima capacità": reti ad altissima capacità secondo la definizione di cui all'articolo [2, paragrafo 2], della direttiva (UE) 2018/XXX [codice europeo delle comunicazioni elettroniche];

(r)  "lavori": l'acquisto, la fornitura e l'utilizzo di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto.

(r bis)  "infrastruttura a duplice uso (civile e di difesa)": infrastruttura utilizzata principalmente per scopi civili, ma che riveste un'importanza strategica anche per la difesa e la gestione delle crisi, e che potrebbe essere adattata a esigenze duplici, civili e militari.

Articolo 3Obiettivi

1.  Il programma ha l'obiettivo generale di creare, sviluppare e modernizzare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile, al fine di contribuire ad aumentare la competitività europea e a migliorare l'accesso al mercato interno e a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e di consolidare la coesione territoriale, sociale ed economica, contribuendo agli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e ponendo l'accento sulle sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e del digitale.

2.  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

(a)  per il settore dei trasporti:

i)  contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti, interconnesse, interoperabili e multimodali per una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura, e uno spazio europeo dei trasporti;

ii)  adeguare le porzioni della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare alle esigenze di una duplice mobilità (civile e di difesa);

(b)  per il settore dell'energia, contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all'ulteriore integrazione di un mercato interno dell'energia efficiente e competitivo, e all'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione dell'economia e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'indipendenza energetica dell'UE, nonché agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energia, compresa l'energia rinnovabile, e promuovere l'efficienza energetica;

(c)  per il settore digitale, contribuire alla messa a punto di progetti di interesse comune relativi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e di sistemi 5G, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'UE, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia.

Articolo 4Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 43 850 768 000 EUR a prezzi costanti (XXX EUR a prezzi correnti).

2.  Tale importo è ripartito come segue:

(a)  ▌ 33 513 524 000 EUR a prezzi costanti (XXX EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di cui:

i)  17 746 000 000 EUR a prezzi costanti (XXX EUR a prezzi correnti) dal cluster degli investimenti strategici europei;

ii)  10 000 000 000 EUR a prezzi costanti (11 285 493 000 EUR a prezzi correnti) trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

iii)   5 767 524 000 EUR a prezzi costanti (6 500 000 000 EUR a prezzi correnti) dalla rubrica Sicurezza e difesa per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

(b)  ▌7 675 244 000 EUR a prezzi costanti (8 650 000 000 EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di cui un massimo del 15 % per i progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile;

(c)  ▌2 662 000 000 EUR a prezzi costanti (3 000 000 000 EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

3.  La Commissione non si discosta dall'importo di cui al comma 2, lettera a), punto ii).

4.  Fino al 3 % dell'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tale importo può essere utilizzato anche per finanziare misure di accompagnamento complementari alla preparazione dei progetti.

5.  Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estenda su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

6.  Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per le azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.

7.  L'importo trasferito dal Fondo di coesione è eseguito ai sensi del presente regolamento, conformemente al paragrafo 8 e fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

8.  Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, ▌fino al 31 dicembre 2022, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione ▌. Dal 1°gennaio 2023, le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione, su base competitiva, di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità al presente regolamento.

9.  Le risorse assegnate a uno Stato membro in regime di gestione concorrente possono, su sua richiesta e d'intesa con l'autorità di gestione competente, essere trasferite al programma per essere utilizzate nell'ambito di un'operazione di finanziamento misto o di una sinergia con altri programmi dell'Unione inclusi in una proposta presentata dallo Stato membro interessato e dichiarata ammissibile dalla Commissione nel contesto della procedura del programma di lavoro. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. ▌

Articolo 5Paesi terzi associati al programma

1.  Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

(a)  paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono anche membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;

(b)  paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la loro partecipazione ai programmi dell'Unione stabiliti dai rispettivi accordi quadro e dalle rispettive decisioni dei consigli di associazione o da accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite dagli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)  paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la loro partecipazione ai programmi dell'Unione stabiliti dai rispettivi accordi quadro e dalle rispettive decisioni dei consigli di associazione o da accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite dagli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(d)  altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

–  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

–  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento finanziario;

–  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

–  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

  garantisca la reciprocità dell'accesso a programmi analoghi nel paese terzo, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici.

2.  I paesi terzi di cui al paragrafo 1 e gli organismi stabiliti in tali paesi non sono ammessi a ricevere assistenza finanziaria a titolo del presente regolamento, tranne nel caso in cui ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di determinati progetti di interesse comune, alle condizioni stabilite dai programmi di lavoro di cui all'articolo 19 e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1315/2013.

Articolo 6 Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

2.  Il programma può concedere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni e appalti come previsto dal regolamento finanziario ▌. I finanziamenti a titolo del programma possono essere utilizzati nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, anche con i fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento dell'InvestEU. Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto non superano il 10 % della dotazione specifica e sono in primo luogo destinate alle priorità orizzontali quali elencate nell'allegato – parte III – punto -1 (nuovo). Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al regolamento dell'InvestEU e al titolo X del regolamento finanziario.

3.  La Commissione può delegare ad agenzie esecutive poteri di esecuzione parziale del programma conformemente all'articolo [69] del regolamento finanziario, adattandola alle esigenze di una gestione ottimale ed efficiente del programma nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale.

4.  I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 6 bisAdeguamento delle reti TEN-T al duplice uso (civile e di difesa)

1.  I progetti di interesse comune contribuiscono all'adeguamento delle reti TEN-T quali definite dal regolamento (UE) n. 1315/2013, allo scopo di consentire un duplice uso, civile e di difesa, delle infrastrutture, conformemente alle esigenze della mobilità duale (civile e di difesa), di seguito "esigenze della mobilità duale", e ai progetti prioritari di infrastrutture a duplice uso di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 del presente regolamento al fine di precisare ulteriormente le esigenze della mobilità duale, elencare le porzioni della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare, elencare i progetti prioritari di infrastrutture a duplice uso e la procedura di valutazione dell'ammissibilità delle azioni connesse al duplice uso, civile e di difesa, delle infrastrutture. Le specifiche dei progetti prioritari riflettono la situazione degli Stati membri nell'Est e nel Sud dell'Unione.

3.  Gli studi finalizzati allo sviluppo e all'individuazione di progetti di interesse comune di porzioni della rete transeuropea dei trasporti utilizzabili per il trasporto militare, che saranno sempre basati sugli studi di fattibilità, i progetti e la realizzazione delle TEN-T esistenti, comprendono anche le azioni necessarie per soddisfare le esigenze della mobilità duale convalidate dal Consiglio e i progetti prioritari riguardanti infrastrutture a duplice uso, civile e di difesa.

Tutti i progetti proposti comprendono azioni misurabili per integrare le esigenze della mobilità duale convalidate dal Consiglio.

Le proposte che comportano unicamente azioni connesse alla mobilità militare sono ammissibili solo quando vanno a integrare un'infrastruttura civile esistente.

Tutte le azioni connesse al rispetto delle esigenze della mobilità duale sono finanziate con i fondi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e consentono il duplice uso, civile e di difesa, delle infrastrutture.

4.  Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione effettua una valutazione dell'importo già speso e della prospettiva di spesa dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii). In funzione dell'esito di tale valutazione, la Commissione decide di trasferire gli importi non impegnati dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Articolo 6 terProgetti transfrontalieri nel settore dei trasporti

1.  Gli Stati membri, le autorità regionali o altre entità che partecipano a un progetto transfrontaliero nel settore dei trasporti possono istituire un organismo comune (sportello unico) per la gestione del progetto. Tali organismi comuni dispongono di ampi poteri di coordinamento, in cui prevalgono le norme dell'UE, che permettono di gestire tutte le valutazioni d'impatto ambientale e i permessi urbanistici e le licenze edilizie.

2.  Al fine di affrontare le difficoltà di coordinamento delle procedure per la concessione di progetti transfrontalieri di infrastrutture TEN-T, i coordinatori europei controllano il coordinamento dei progetti e propongono procedure per facilitarne la sincronizzazione e il completamento.

3.  Data la necessità di garantire il coordinamento degli Stati membri e la loro cooperazione attraverso l'autorità competente unica designata, nonché la necessità di fissare scadenze comuni per il rilascio delle autorizzazioni transfrontaliere e l'indizione di appalti pubblici per progetti transfrontalieri comuni, le misure richieste sono conformi al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018) 277).

Articolo 7Progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile

1.   I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile contribuiscono alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell'energia e al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, coinvolgono almeno due Stati membri e sono inclusi in un accordo di cooperazione o in qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, o in accordi tra Stati membri e paesi terzi a norma degli articoli ▌9 o 11 della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio1][27]+. Tali progetti sono individuati in base ai criteri generali e alla procedura di cui alla parte IV dell'allegato del presente regolamento.

2.  Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 23, lettera d), del presente regolamento per specificare ulteriormente, fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, i criteri di selezione specifici e precisare i dettagli della procedura di selezione dei progetti e dà pubblicazione dei metodi di valutazione del contributo dei progetti ai criteri generali e di valutazione dell'analisi dei costi/benefici ▌specificati nella parte IV dell'allegato.

3.   Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento.

4.  I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento di lavori da parte dell'Unione se soddisfano i seguenti criteri aggiuntivi:

(a)  l'analisi dei costi/benefici specifica per il progetto, a norma dell'allegato, parte IV, punto 3, è obbligatoria per tutti i progetti finanziati, è effettuata in maniera trasparente, globale e completa, e fornisce prove sull'esistenza di risparmi sui costi e/o vantaggi significativi in termini di sostenibilità, integrazione dei sistemi, sicurezza dell'approvvigionamento o innovazione; inoltre,

(b)  il richiedente dimostra che il progetto non si concretizzerebbe o non sarebbe commercialmente sostenibile in assenza della sovvenzione. Questa analisi tiene conto di eventuali entrate derivanti da regimi di sostegno.

5.  L'importo della sovvenzione per lavori è proporzionato ai risparmi sui costi e/o ai vantaggi di cui alla parte IV, punto 2, lettera b), dell'allegato, non supera l'importo necessario a garantire che il progetto si concretizzi o diventi commercialmente sostenibile e rispetta le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 8Progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale

1.  I progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale sono quelli che apportano un contributo significativo:

(a)  al completamento del mercato unico digitale europeo,

(b)  agli obiettivi strategici di connettività dell'Unione e

(c)  forniscono l'infrastruttura di rete sottostante a sostegno della trasformazione digitale dell'economia e della società.

1 bis.  I progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale soddisfano i seguenti criteri:

(a)  contribuire all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

(b)  prevedere l'impiego della tecnologia più adatta proponendo l'equilibrio ottimale in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resilienza della rete, sicurezza informatica ed efficienza sotto il profilo dei costi.

2.  Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale sono ammissibili al finanziamento.

3.  Fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, la priorità di finanziamento è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

(a)  le azioni che contribuiscono all'accesso a reti ad altissima capacità in grado di fornire connettività Gigabit, compresa la connettività 5G o altra connettività mobile di punta, per i volani socioeconomici sono priorizzate. La competitività globale dell'Unione e la capacità di assorbire gli investimenti tengono conto, oltre che dei volani socioeconomici, della pertinenza dei servizi e delle applicazioni digitali resi possibili attraverso la fornitura della connettività sottostante, e i possibili benefici socioeconomici per i cittadini, le imprese e le comunità locali, comprese le eventuali ricadute positive in termini di connettività 5G, conformemente alla parte V dell'allegato;

(b)  azioni che contribuiscono alla fornitura di connettività locale senza fili di altissima qualità nelle comunità locali, conformemente alle condizioni di cui alla parte V dell'allegato;

(c)  per quanto concerne le azioni che contribuiscono alla diffusione di sistemi 5G, viene data la precedenza alla realizzazione di corridoi 5G lungo i principali assi di trasporto terrestre, fra cui le reti transeuropee dei trasporti e i poli socioeconomici. Si tiene altresì conto della misura in cui l'azione contribuisce a garantire la copertura lungo i principali assi di trasporto per consentire la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, massimizzando nel contempo le possibili ricadute positive per i territori e le popolazioni che si trovano nelle vicinanze delle zone di realizzazione dei progetti. Un elenco indicativo di progetti che potrebbero beneficiare del sostegno è riportato nella parte V dell'allegato;

(d)  i progetti volti alla realizzazione di reti transfrontaliere ad altissima capacità che colleghino l'Unione a paesi terzi e rafforzino i collegamenti all'interno del territorio dell'Unione, anche con cavi sottomarini, sono priorizzati in base a quanto contribuiscono significativamente all'aumento della resilienza e della capacità delle reti di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione;

(e)  per quanto riguarda la copertura con reti ad altissima capacità, viene data la precedenza alle azioni che contribuiscono alla copertura dei territori e delle popolazioni, in misura inversamente proporzionale all'intensità delle sovvenzioni necessarie per consentire l'attuazione dei progetti, rispetto ai tassi massimi di cofinanziamento applicabili di cui all'articolo 14. Si tiene altresì conto della misura in cui l'azione contribuisce a garantire la copertura globale del territorio e della popolazione all'interno di una determinata zona di realizzazione del progetto, massimizzando nel contempo le possibili ricadute positive per i territori e le popolazioni che si trovano nelle vicinanze della zona di realizzazione del progetto;

(f)  per quanto riguarda i progetti che si servono di piattaforme digitali operative, viene data la precedenza alle azioni basate su tecnologie di punta, considerando aspetti come l'interoperabilità, la sicurezza informatica, la privacy dei dati e il riutilizzo.

(g)   ▌

Articolo 8 bisAggiudicazione degli appalti

1.  In sede di aggiudicazione degli appalti con il sostegno del programma, i beneficiari non dovrebbero limitarsi a basare detta aggiudicazione sull'offerta economicamente più vantaggiosa, ma dovrebbero anche tenere conto dell'approccio costo/efficacia, concentrandosi su dati qualitativi, sociali e ambientali.

2.  Conformemente all'articolo 85 della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, i beneficiari possono respingere qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture se la parte dei prodotti originari di paesi terzi supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta e se l'Unione non ha concluso un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 9Azioni ammissibili

1.  Solo le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e che sono state sottoposte a verifica climatica sono ammissibili al finanziamento. Fra di esse rientrano in particolare studi, lavori e altre misure di accompagnamento necessarie per la gestione e l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici. Gli studi sono ammissibili solo se relativi a progetti ammissibili nell'ambito del programma e inclusi in un invito a presentare proposte nel quadro dei programmi di lavoro. La selezione delle operazioni e il loro finanziamento nel quadro del presente regolamento non possono essere soggetti a obblighi supplementari non previsti da quest'ultimo.

2.  Per quanto riguarda il settore dei trasporti, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

(a)  azioni relative a reti efficienti, interconnesse, interoperabili e multimodali:

i)  azioni per la realizzazione della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative a nodi urbani, interoperabilità ferroviaria, piattaforme logistiche multimodali, aeroporti, porti marittimi e porti di navigazione interna, navigabilità delle vie navigabili interne, porti del retroterra e terminali ferroviario-stradali della rete centrale, di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, principalmente le azioni elencate nella parte III, punto 1, dell'allegato del presente regolamento, nonché l'interconnessione tra le reti. Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all'articolo 19 del presente regolamento;

ii)  azioni per la realizzazione e la promozione di collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare le sezioni indicate nella parte III, punto 2, dell'allegato del presente regolamento;

ii bis)   misure in vista dell'armonizzazione delle regolamentazioni transfrontaliere e doganali, nonché dell'adozione di procedure amministrative e legislative, con lo scopo di stabilire un quadro normativo a livello di tutta l'UE sulla mobilità duale (civile e di difesa);

ii ter)  azioni per il ripristino dei collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali mancanti che sono stati abbandonati o smantellati;

iii)  azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, aeroporti, piattaforme logistiche multimodali, porti marittimi, porti interni e terminali ferroviario-stradali della rete globale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iv)  azioni di sostegno a progetti di interesse comune finalizzati a collegare la rete transeuropea alle reti infrastrutturali di paesi vicini, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013;

(b)  azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva, accessibile e sicura:

i)  azioni di sostegno alle autostrade del mare di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1315/2013, mettendo l'accento sulla navigazione transfrontaliera su rotte brevi;

ii)  azioni di sostegno ai sistemi di applicazioni telematiche, tra cui i progetti ERTMS e SESAR, anche per motivi di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iii)  azioni di sostegno ai servizi di trasporto merci ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iv)  azioni di sostegno alle nuove tecnologie e all'innovazione, compresa l'automazione, a migliori servizi di trasporto, all'integrazione modale, all'infrastruttura per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto, e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

v)  azioni intese a eliminare gli ostacoli all'interoperabilità, segnatamente nei nodi urbani quali definiti all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1315/2013, e in particolare in relazione agli effetti sui corridoi o sulla rete;

vi)  azioni per la realizzazione di infrastrutture e mobilità sicure, anche nell'ambito della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

vii)  azioni volte a migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto rispetto ai cambiamenti climatici e alle calamità naturali;

viii)  azioni volte a migliorare l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto per tutti i mezzi di trasporto e tutti gli utenti, in particolare quelli a mobilità ridotta, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

ix)  azioni volte a migliorare l'accessibilità e la disponibilità delle infrastrutture di trasporto per motivi di sicurezza e protezione civile;

ix bis)  azioni volte a ridurre il rumore del trasporto ferroviario.

(c)  Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e conformemente all'articolo 6 bis:

i)  ▌attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare porzioni nuove o esistenti della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare, al fine di adeguarla alle esigenze della mobilità duale, con l'obiettivo di permettere un duplice utilizzo, civile e militare, dell'infrastruttura;

i bis)  azioni volte a migliorare l'accessibilità e la disponibilità dell'infrastruttura dei trasporti a fini di sicurezza e protezione civile;

i ter)  azioni volte ad aumentare la resilienza alle minacce alla sicurezza informatica.

3.  Per quanto riguarda il settore dell'energia, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

(a)  azioni relative a progetti di interesse comune di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 347/2013;

(b)  azioni di sostegno a progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, compresa la loro concezione, di cui alla parte IV dell'allegato del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento.

4.  Per quanto riguarda il settore digitale, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

(a)  azioni di sostegno alla connettività Gigabit e 5G dei volani socioeconomici;

(b)  azioni di sostegno alla fornitura, presso le comunità locali, di connettività locale senza fili di altissima qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie;

(c)  azioni per la realizzazione di una copertura ininterrotta, con sistemi 5G, di tutti i principali assi di trasporto terrestre, comprese le reti transeuropee dei trasporti;

(d)  azioni di sostegno alla realizzazione e all'integrazione di reti dorsali nuove o esistenti, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra l'Unione e paesi terzi;

(e)  azioni di sostegno alla disponibilità, presso le abitazioni dei cittadini europei, di reti ad altissima capacità e azioni di attuazione degli obiettivi strategici di connettività dell'UE;

(f)  azioni finalizzate all'acquisizione dei requisiti concernenti l'infrastruttura per la connettività digitale per progetti transfrontalieri nei settori dei trasporti e dell'energia e/o di sostegno alle piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia.

Un elenco indicativo di progetti ammissibili nel settore digitale è riportato nella parte V dell'allegato.

Articolo 10Sinergie

tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale

1.  Le azioni che contribuiscono simultaneamente al conseguimento di uno o più obiettivi di almeno due settori, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento e a un tasso di cofinanziamento più elevato, conformemente all'articolo 14. Tali azioni sono attuate mediante programmi di lavoro ▌riguardanti almeno due settori, con criteri di attribuzione specifici, finanziati con contributi di bilancio provenienti dai settori interessati.

2.  Nell'ambito di ciascuno dei settori dei trasporti, dell'energia o digitale, le azioni ammissibili ai sensi dell'articolo 9 possono includere elementi sinergici relativi a uno degli altri settori, non correlati ad azioni ammissibili conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 rispettivamente, a condizione che rispondano a tutti i seguenti requisiti:

(a)  il costo degli elementi sinergici non supera il 20% del costo ammissibile totale dell'azione e

(b)  gli elementi sinergici sono correlati al settore dei trasporti, dell'energia o digitale e

(c)  gli elementi sinergici permettono di accrescere in misura notevole i benefici socioeconomici, climatici o ambientali dell'azione.

Articolo 11Soggetti idonei

1.  Oltre ai criteri di cui all'articolo [197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.

2.  Sono ammessi i seguenti soggetti:

(a)  i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, comprese le joint venture;

(b)  i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo associato al programma;

(c)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione e le organizzazioni internazionali, qualora il loro coinvolgimento sia previsto dai programmi di lavoro.

3.  Non sono ammesse le persone fisiche.

4.  I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato al programma sono eccezionalmente ammessi al sostegno nell'ambito del programma ove ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di un determinato progetto di interesse comune nel campo dei trasporti, dell'energia e digitale o di un progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile.

5.  I programmi di lavoro di cui all'articolo 19 possono prevedere che siano ammissibili solo le proposte presentate da uno o più Stati membri o imprese comuni o, in consultazione con gli Stati membri interessati, da autorità regionali o locali od organizzazioni internazionali, ▌o imprese od organismi pubblici o privati.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 12Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo [VIII] del regolamento finanziario.

Articolo 13Criteri di attribuzione

1.  I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 19 e negli inviti a presentare proposte e includono, nella misura applicabile, i seguenti elementi:

(a)  ripercussioni economiche, sociali e ambientali (costi e benefici), fra cui solidità, completezza e trasparenza dell'analisi;

(a bis)  rispetto delle disposizioni degli articoli 82 e 85 della direttiva 2014/25/UE;

(b)  aspetti inerenti all'innovazione, alla sicurezza, alla digitalizzazione, all'interoperabilità e all'accessibilità;

(c)  dimensione transfrontaliera e di interconnessione;

(c bis)  connettività e accessibilità territoriale, anche per le regioni ultraperiferiche e insulari;

(c ter)  valore aggiunto europeo;

(d)  sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale;

(e)  grado di maturità dell'azione a livello di sviluppo del progetto;

(e bis)  ciclo di vita dei progetti e solidità della strategia di manutenzione proposta per il progetto completato;

(f)  solidità del piano di attuazione proposto;

(g)  effetto catalizzatore dell'assistenza finanziaria dell'Unione sugli investimenti;

(h)  necessità di superare ostacoli finanziari, quali ad esempio una sostenibilità commerciale insufficiente, elevati costi iniziali o l'assenza di finanziamenti da parte del mercato;

(h bis)  contributo all'integrazione delle esigenze della duplice mobilità (civile e di difesa);

(h ter)  accessibilità per le persone a mobilità ridotta;

(i)  contributo ai piani dell'Unione e nazionali per l'energia e il clima;

(i bis)  decarbonizzazione conseguita dai progetti;

(i ter)   contributo al principio di efficienza energetica al primo posto.

2.  La valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione tiene conto, ove pertinente, della resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici mediante una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici comprendente le opportune misure di adeguamento.

3.  La valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione assicura che ove pertinente, come specificato nei programmi di lavoro, le azioni finanziate dal programma che prevedono l'uso di una tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione siano tecnicamente compatibili con i programmi EGNOS/Galileo e Copernico.

4.  Per il settore dei trasporti, la valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1 garantisce, se del caso, la coerenza delle azioni proposte rispetto ai piani di lavoro per i corridoi e agli atti di esecuzione a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013, e fa sì che sia tenuto conto del parere del coordinatore europeo responsabile ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 8, di detto regolamento. Analogamente, la valutazione esamina se l'attuazione delle azioni finanziate dal CEF rischi di interrompere il flusso di merci o passeggeri nella sezione interessata dal progetto ed eventualmente offre soluzioni.

5.  Per quanto concerne le azioni relative ai progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, i criteri di attribuzione stabiliti dai programmi di lavoro e dagli inviti a presentare proposte tengono conto delle condizioni indicate all'articolo 7, paragrafo 4.

6.  Relativamente alle azioni riguardanti i progetti di interesse comune in materia di connettività digitale, i criteri di attribuzione stabiliti dai programmi di lavoro e dagli inviti a presentare proposte tengono conto delle condizioni indicate all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 14Tassi di cofinanziamento

1.   Per quanto riguarda gli studi, l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 50% del costo ammissibile totale. Per gli studi finanziati con gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento sono quelli applicabili al Fondo di coesione, come specificato al paragrafo 2, lettera b).

2.   Per i lavori nel settore dei trasporti si applicano i seguenti tassi massimi di cofinanziamento:

(a)  per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 30% del costo ammissibile totale. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 50% per azioni relative a collegamenti transfrontalieri che coinvolgono qualsiasi modalità di trasporto alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, per azioni di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche, per azioni di sostegno a vie navigabili interne, ferrovie o autostrade del mare, per azioni di sostegno a nuove tecnologie e all'innovazione, per azioni di sostegno all'incremento della sicurezza delle infrastrutture in linea con la normativa pertinente dell'Unione e per azioni in regioni ultraperiferiche, nonché per azioni di sostegno all'incremento dell'accessibilità e della connettività territoriale. Per i lavori nelle regioni ultraperiferiche, i tassi di cofinanziamento sono fissati a un massimo dell'85%;

(b)  riguardo agli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento sono quelli applicabili al Fondo di coesione, di cui al regolamento (UE) XXX [CPR]. Tali tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo dell'85% per azioni relative a collegamenti transfrontalieri e a collegamenti mancanti alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo e per azioni relative all'incremento della connettività e dell'accessibilità territoriale;

(c)  per quanto riguarda le azioni relative a collegamenti transfrontalieri, l'aumento dei tassi massimi di cofinanziamento previsti dalle lettere a) e b) è applicabile esclusivamente ad azioni che dimostrino un grado particolarmente elevato di integrazione nella loro pianificazione e attuazione ai fini dei criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) o c bis), in particolare con un'unica società che realizzi il progetto, una struttura di governance comune e un quadro giuridico bilaterale o un atto di esecuzione a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013, oppure mediante un accordo scritto fra gli Stati membri o le autorità regionali interessati; inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile ai progetti realizzati da una joint venture, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), può essere aumentato del 10%; il tasso di cofinanziamento non supera il 90% del costo totale ammissibile;

(c bis)  per quanto riguarda le azioni relative all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), i tassi di cofinanziamento possono essere aumentati fino a un massimo dell'85% per azioni relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

3.  Per i lavori nel settore dell'energia si applicano i seguenti tassi massimi di cofinanziamento:

(a)  per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 50% del costo ammissibile totale; per i lavori nelle regioni ultraperiferiche, i tassi di cofinanziamento arrivano a un massimo dell'85%;

(b)  i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 75% per le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune aventi un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di CO2 o, in base ai criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 347/2013, e garantiscono un grado elevato di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale o di Unione, ovvero rafforzano la solidarietà dell'Unione o prevedono soluzioni molto innovative.

4.  Per i lavori nel settore digitale si applicano i seguenti tassi massimi di cofinanziamento: per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 30% del costo ammissibile totale. Per i lavori nelle regioni ultraperiferiche, i tassi di cofinanziamento sono fissati a un massimo dell'85%. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino al 50% per azioni con una forte dimensione transfrontaliera, quali la copertura ininterrotta con sistemi 5G lungo i principali assi di trasporto o la realizzazione di reti dorsali tra Stati membri e tra l'Unione e paesi terzi, e fino al 75% per azioni per la realizzazione della connettività Gigabit dei volani socioeconomici. Le azioni riguardanti la fornitura di connettività locale senza fili nelle comunità locali sono finanziate attraverso l'assistenza finanziaria dell'Unione fino al 100% dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

5.  Il tasso massimo di cofinanziamento applicabile ad azioni ▌di cui all'articolo 10 è il tasso massimo di cofinanziamento più elevato applicabile ai settori interessati. Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile a tali azioni può essere aumentato del 10%; il tasso di cofinanziamento non supera il 90% del costo totale ammissibile.

5 bis.   Al momento dell'attribuzione e a seguito della decisione del tasso di cofinanziamento, la Commissione fornisce ai promotori del progetto un elenco di tutte le opportunità e le modalità per ottenere, a tempo debito, l'impegno finanziario rimanente.

Articolo 15Costi ammissibili

Oltre ai criteri di cui all'articolo [186] del regolamento finanziario, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:

(a)  solo le spese sostenute negli Stati membri possono essere considerate ammissibili, tranne nel caso in cui il progetto di interesse comune o transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile riguardi il territorio di uno o più paesi terzi di cui all'articolo 5 o all'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento o si riferisca ad acque internazionali e l'azione sia indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto;

(b)  il costo delle apparecchiature, degli impianti e delle infrastrutture può essere interamente ammissibile quando è trattato come spesa in conto capitale dal beneficiario;

(c)  le spese relative all'acquisto di terreni non sono un costo ammissibile;

(d)  i costi ammissibili non includono l'imposta sul valore aggiunto ("IVA");

(d bis)   le spese relative alle esigenze militari sono ammissibili a partire dalla data di inizio dell'ammissibilità dell'azione, indipendentemente dalla data di entrata in vigore degli atti delegati di cui all'articolo 6, lettera a), punto 3.

Articolo 16Combinazione di sovvenzioni e altre fonti di finanziamento

1.  È possibile combinare sovvenzioni e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche nazionali di promozione o altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-privato.

2.  Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per il tramite di inviti mirati a presentare proposte.

Articolo 17Riduzione o soppressione delle sovvenzioni

1.  Oltre alle ragioni di cui all'[articolo 131, paragrafo 4], del regolamento finanziario, l'importo della sovvenzione, salvo in casi debitamente giustificati, può essere ridotto per i seguenti motivi:

(a)  l'azione non è stata avviata entro un anno dalla data di inizio indicata nella convenzione di sovvenzione in caso di studi, o entro due anni per tutte le altre azioni ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento;

(b)  da un esame dello stato di avanzamento dell'azione risulta che l'attuazione ha superato i termini per le fasi successive stabilite all'articolo 6 del [regolamento n. XXX – Smart TEN-T] o ha subito ritardi tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi;

2.  Alla convenzione di sovvenzione può essere posto fine in base ai motivi di cui al paragrafo 1.

(2 bis)  L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 è ripartito fra altri programmi di lavoro proposti nell'ambito della corrispondente dotazione finanziaria, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 18

Sinergie con altri programmi dell'Unione

1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può anche ricevere un finanziamento da un altro programma dell'Unione, anche da fondi in regime di gestione concorrente, purché tali finanziamenti non riguardino i medesimi costi. L'attuazione rispetta le norme previste all'articolo [xxx] del regolamento finanziario. Il finanziamento cumulativo non può superare il costo ammissibile totale dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2.  Le azioni che soddisfano tutte le seguenti condizioni cumulative:

(a)  sono state valutate in occasione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

(b)  rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;

(c)  non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale o del Fondo di coesione a norma dell'[articolo 67, paragrafo 5], del regolamento (UE) XXX [CPR], senza alcuna ulteriore valutazione e purché siano coerenti con le finalità del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 19Programmi di lavoro

1.  Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. ▌.

1 bis.  La Commissione elabora entro la fine di marzo 2021 un programma quadro che comprenda il calendario dei programmi di lavoro e degli inviti, i relativi argomenti, i finanziamenti assegnati e altri dettagli necessari per garantire trasparenza e prevedibilità per tutto il periodo del programma e per migliorare la qualità dei progetti. Il programma quadro sarà adottato mediante atto delegato in conformità dell'articolo 24.

1 ter.  All'atto della pubblicazione di un programma di lavoro, la Commissione rende pubblico un avviso degli inviti a presentare proposte previsti nel quadro del programma di lavoro; tale avviso contiene, conformemente all'articolo 194 del regolamento finanziario, almeno le seguenti informazioni per ciascun invito:

(a)  priorità;

(b)  data di apertura indicativa;

(c)  data di chiusura indicativa;

(d)  bilancio stimato.

2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto delegato, conformemente all'articolo 24 del presente regolamento.

2 bis.  Conformemente all'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutti gli inviti prevedono una procedura a due fasi e si svolgono come segue:

(a)  i candidati presentano un fascicolo semplificato contenente informazioni relativamente sintetiche ai fini di una preselezione dei progetti in base all'ammissibilità;

(b)  i candidati preselezionati nella prima fase presentano un fascicolo completo dopo la chiusura della prima fase;

(c)  la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte almeno tre mesi prima dell'inizio della procedura.

Articolo 20Sorveglianza e relazioni

-1.  La Commissione definisce una metodologia che preveda indicatori qualitativi per una valutazione accurata dei progressi conseguiti per progetto lungo la rete TEN-T e rispetto alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 mediante il programma. Sulla base di tale metodologia, la Commissione integra la parte I dell'allegato, al più tardi entro il 1° gennaio 2021 e con atto delegato, in conformità dell'articolo 24.

1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nella parte I dell'allegato.

2.  Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguimento dei propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per modificare la parte I dell'allegato allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

3.  Il sistema di rendicontazione garantisce che i dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate lungo i corridoi della rete centrale e che tali dati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

3 bis.   La Commissione istituisce un apposito sito Internet per pubblicare in tempo reale una mappa dei progetti in fase di attuazione, unitamente ai dati pertinenti (valutazioni di impatto, valore, beneficiario, organismo di attuazione, stato di avanzamento).

Articolo 21Valutazione

e riesame

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività, e comunque almeno ogni due anni, per alimentare il processo decisionale.

1 bis.  Le valutazioni esaminano l'attuazione del programma, in base ai suoi obiettivi generali e settoriali di cui all'articolo 3, chiarendo se i diversi settori siano sulla buona strada, se l'impegno totale di bilancio sia in linea con l'importo totale assegnato, se i progetti in corso abbiano raggiunto un grado sufficiente di completezza e se sia tuttora fattibile e opportuno realizzarli.

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione sulla base della sorveglianza effettuata in conformità dell'articolo 20, e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende anche una valutazione esaustiva dell'idoneità delle procedure, degli obiettivi e dei criteri di ammissibilità rispetto alla realizzazione degli obiettivi generali e settoriali di cui all'articolo 3. Sulla base dei risultati di tale valutazione intermedia, sono proposte raccomandazioni di revisione del programma.

3.  Al termine dell'attuazione del programma, e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 22Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del CEF. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 del presente regolamento al fine di:

(a)  modificare la parte I dell'allegato, riguardante gli indicatori e di stabilire un quadro di sorveglianza e valutazione;

▌(c)  modificare la parte III dell'allegato, riguardante la definizione dei corridoi della rete centrale e le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale

(d)  modificare la parte IV dell'allegato, riguardante l'individuazione di progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile;

(e)  modificare la parte V dell'allegato, riguardante l'individuazione di progetti di interesse comune in materia di connettività digitale.

(e bis)  adottare il programma di lavoro;

(e ter)  adottare il programma quadro;

(e quater) specificare o modificare le esigenze militari, stabilire o modificare l'elenco delle porzioni della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare e stabilire o modificare l'elenco dei progetti prioritari relativi all'infrastruttura a duplice uso e la procedura di valutazione dell'ammissibilità delle azioni connesse alla mobilità militare di cui all'articolo 6 bis;

(e quinquies)  definire una metodologia che preveda indicatori qualitativi per una valutazione accurata dei progressi conseguiti per progetto lungo la rete TEN-T mediante il programma.

Articolo 24Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione del fatto che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  I destinatari di finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 26Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi i controlli e le verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27Abrogazione e disposizioni transitorie

1.  I regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 sono abrogati.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

3.  La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il meccanismo per collegare l'Europa ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

4.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 28Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo  Per il Consiglio

Il presidente  Il presidente

ALLEGATO

PARTE I - INDICATORI

Il programma sarà monitorato attentamente sulla base di una serie di indicatori finalizzati a misurare il grado di conseguimento dei suoi obiettivi generali e specifici, allo scopo di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi. A tale fine, saranno raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

 

Settore

Obiettivi specifici

Indicatori

Trasporti:

Reti efficienti e interconnesse e infrastrutture per una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva e sicura

Numero di collegamenti transfrontalieri e di collegamenti mancanti cui è stato destinato il sostegno del CEF (comprese azioni relative a nodi urbani, collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali, porti marittimi, porti interni, aeroporti e terminali ferroviario-stradali della rete centrale e globale TEN-T)

 

 

Numero di azioni finanziate a titolo del CEF che contribuiscono alla digitalizzazione dei trasporti (ERTMS, SESAR )

 

 

Numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi costruiti o ammodernati con il sostegno del CEF

 

 

Numero di azioni finanziate a titolo del CEF che contribuiscono alla sicurezza dei trasporti

 

 

Numero di azioni del CEF che contribuiscono all'accessibilità dei trasporti per le persone con disabilità

 

 

Numero di azioni finanziate a titolo del CEF che contribuiscono a ridurre il rumore del trasporto ferroviario di merci

 

Adeguamento alle esigenze della mobilità duale (ambito civile e della difesa)

Numero di componenti delle infrastrutture di trasporto adeguate per rispondere alle esigenze della mobilità duale (ambito civile e della difesa)

Energia

Contributo all'interconnettività e all'integrazione dei mercati

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a progetti per l'interconnessione delle reti degli Stati membri e l'eliminazione di vincoli interni

 

Sicurezza dell'approvvigionamento energetico

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a progetti per garantire la resilienza della rete del gas

 

 

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a rendere intelligenti e digitali le reti e ad aumentare la capacità di stoccaggio dell'energia

 

Sviluppo sostenibile mediante azioni volte a consentire la decarbonizzazione

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a progetti che consentono di aumentare la quota di energia rinnovabile dei sistemi energetici

 

 

Numero di azioni del CEF che contribuiscono alla cooperazione transfrontaliera nel settore delle energie rinnovabili

Digitale

Contributo alla realizzazione dell'infrastruttura per la connettività digitale in tutta l'Unione europea

Nuove connessioni a reti ad altissima capacità per i volani socioeconomici e connessioni senza fili di altissima qualità per le comunità locali

 

 

Numero di azioni del CEF che consentono la connettività 5G lungo gli assi di trasporto

 

 

Numero di azioni del CEF che consentono nuove connessioni a reti ad altissima capacità per le abitazioni

 

 

Numero di azioni del CEF che contribuiscono alla digitalizzazione dei settori dell'energia e dei trasporti

PARTE II: PERCENTUALI INDICATIVE PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Le risorse di bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), sono ripartite in modo da garantire l'equilibrio tra le azioni elencate all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b).

Le risorse di bilancio utilizzate per finanziare le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), sono ripartite come segue: il 75 % delle risorse di bilancio dovrebbe essere assegnato ad azioni riguardanti i corridoi della rete centrale, il 10% ad azioni riguardanti la rete centrale al di fuori dei relativi corridoi e il 15% ad azioni riguardanti la rete globale.

PARTE III: PRIORITÀ ORIZZONTALI, CORRIDOI DELLA RETE CENTRALE DI TRASPORTO E SEZIONI INDIVIDUATE IN VIA PRELIMINARE; SEZIONI INDIVIDUATE IN VIA PRELIMINARE SULLA RETE GLOBALE

-1.  Priorità orizzontali

SESAR, ERTMS, ITS, RIS, VTMIS dispositivi di tecnologia intelligente

1.  Corridoi della rete centrale e sezioni individuate in via preliminare

Rete centrale, corridoio "Atlantico"

Tratte

Gijón – León – Valladolid

 

La Coruña – Vigo – Orense – León –

 

Saragozza – Pamplona/Logroño – Bilbao

 

BordeauxTolosa

 

Tenerife/Gran Canaria – Huelva/Sanlúcar de Barrameda – Siviglia – Córdoba

 

Algeciras – Bobadilla – Madrid

 

Isola di Madera/Sines – Ermidas/Lisbona – Madrid – Valladolid

 

Lisbona – Aveiro – Leixões/Porto – Fiume Douro/Vigo

 

Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – La Rochelle – Tours – Parigi – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasburgo

 

Shannon Foynes – Dublino – Rosslare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Parigi

 

Dublino/Cork – Brest – Roscoff – Saint-Nazaire – Nantes – Tours – Digione

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Evora – Merida

Ferrovia

 

 

Vitoria-Gasteiz – San Sebastián – Bayonne – Bordeaux

 

 

 

Aveiro – Salamanca

 

 

 

Fiume Douro (Via Navegável do Douro)

Vie navigabili interne

 

Collegamento mancante

Parigi (collegamento Orly-Versailles e Orly-aeroporto Charles De Gaulle)

Multimodale

Rete centrale, corridoio "Baltico – Adriatico"

Tratte

Gdynia – Danzica – Katowice/Sławków

 

Danzica – Varsavia – Katowice

 

Katowice – Ostrava – Brno – Vienna

 

Stettino/Świnoujście – Poznań – Breslavia – Ostrava

 

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienna

 

Vienna – Graz – Villach – Udine – Trieste

 

Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna – Ancona –Foggia

 

Graz – Maribor – Lubiana – Capodistria/Trieste

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Katowice – Ostrava

Ferrovia

 

Katowice – Žilina

 

 

Opole – Ostrava

 

 

Bratislava – Vienna

 

 

Graz – Maribor

 

 

Trieste – Divača

 

 

Katowice – Žilina

Strade

 

Brno – Vienna

 

 

Collegamento mancante

Gloggnitz – Mürzzuschlag:

Ferrovia

 

galleria di base del Semmering

 

 

Graz – Klagenfurt: Linea ferroviaria e galleria del Koralm

 

 

Capodistria – Divača

 

Rete centrale, corridoio "Mediterraneo"

Tratte

Algeciras – Bobadilla –Madrid – Saragozza – Tarragona

 

Saragozza – Teruel – Valencia/Sagunto

 

Sagunto Valencia Madrid

 

Siviglia – Bobadilla – Murcia

 

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma di Maiorca – Barcellona

 

Tarragona – Barcellona – Perpignan – Marsiglia – Genova/Lione – La Spezia – Torino – Novara – Milano – Bologna/Verona – Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Capodistria – Lubiana – Budapest

 

Tolosa – Narbonne

 

Lubiana/Fiume – Zagabria – Budapest – frontiera UA

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Lione – Torino: galleria di base e vie di accesso

Ferrovia

 

 

Barcellona – Perpignan

 

 

 

Nizza – Ventimiglia

 

 

 

Trieste – Divača

 

 

 

Lubiana – Zagabria

 

 

 

Zagabria – Budapest

 

 

 

Budapest – Miskolc – frontiera UA

 

 

 

Lendava – Letenye

Strade

 

 

Vásárosnamény – frontiera UA

 

 

Collegamento mancante

Perpignan – Montpellier

Ferrovia

 

 

Madrid – Saragozza – Barcellona

 

 

 

Capodistria – Divača

 

 

 

Fiume – Zagabria

 

 

 

Milano – Cremona – Mantova Ferrara – Porto Levante/Venezia –Trieste/ Ravenna – Porto Garibaldi

Vie navigabili interne

Rete centrale, corridoio "Mare del Nord – Baltico"

Tratte

Luleå – Helsinki – Tallinn – Riga

 

Ventspils – Riga

 

Riga – Kaunas

 

Klaipèda – Kaunas – Vilnius

 

Kaunas – Varsavia

 

Frontiera BY – Varsavia – Łódź/Poznań – Francoforte sull'Oder – Berlino – Amburgo – Kiel

 

Łódź – Katowice/Breslavia

 

Frontiera UA/PL – Rzeszów – Katowice – Breslavia – Falkenberg – Magdeburgo

 

Stettino/Świnoujście – Berlino – Magdeburgo – Braunschweig – Hannover

 

Hannover – Brema – Bremerhaven/Wilhelmshaven

 

Hannover – Osnabrück – / Kleve – Nimega / – Hengelo – Almelo – Deventer – Utrecht

 

Utrecht – Amsterdam

 

Utrecht – Rotterdam – Anversa

 

Hannover – Colonia – Anversa

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Tallinn – Riga – Kaunas/Vilnius – Varsavia: asse Rail Baltic, nuova linea interamente interoperabile con scartamento UIC

Ferrovia

 

 

Anversa – Duisburg

Ferrovia

 

 

Świnoujście/Szczecin/ ponte Karniner – Berlin

Ferrovia/vie navigabili interne

 

 

Corridoio Via Baltica EE-LV-LT-PL

Strade

 

Collegamento mancante

Ferrovia

 

 

Varsavia/Idzikowice – Poznań/Breslavia, compresi collegamenti al nodo di trasporto centrale progettato

 

 

 

Canale di Kiel

Vie navigabili interne

 

 

Berlino – Magdeburgo – Hannover; Mittellandkanal; canali della Germania occidentale

 

 

 

Reno, Waal

 

 

 

Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal

 

 

Adeguamento (linea a doppio binario)

Regione della Ruhr - Münster - Osnabrück - Amburgo

Ferrovia

Rete centrale, corridoio "Mare del Nord – Mediterraneo"

Tratte

 

DerrySligoGalway Shannon Foynes/Cork

 

 

 

Baile Átha Cliath/Dublino/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Anversa/Rotterdam

 

Dublino – Cork – Calais – Dunkerque – Zeebrugge – Anversa – Rotterdam

 

Frontiera UK – Lille – Bruxelles

 

Londra – Lilla – collegamento ferroviario transfrontaliero Bruxelles-Quiévrain-Valenciennes – Bruxelles

 

Amsterdam – Rotterdam – Anversa – Bruxelles – Lussemburgo

 

Lussemburgo – Metz – Digione – Macon – Lione – Marsiglia

 

Lussemburgo – Metz – Strasburgo – Basilea

 

Anversa/Zeebrugge – Gand – Dunkerque/Lilla – Parigi

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Bruxelles – Lussemburgo – Strasburgo

Ferrovia

 

 

 

Terneuzen – Gand

Vie navigabili interne

 

 

Rete Senna – Schelda e i relativi bacini dei fiumi Senna, Schelda e Mosa

 

 

 

Corridoio Reno-Schelda

 

 

Collegamento mancante

Albertkanaal/Canale Bocholt-Herentals

Vie navigabili interne

 

Dunkerque – Lilla

Rete centrale, corridoio "Oriente/Mediterraneo orientale"

Tratte

Amburgo – Berlino

 

Rostock – Berlino – Dresda

 

Bremerhaven/Wilhelmshaven – Magdeburgo – Dresda

 

Dresda – Ústí nad Labem – Mělník/Praga – Lysá nad Labem/Poříčany – Kolín

 

Kolín – Pardubice – Brno – Vienna/Bratislava – Budapest – Arad – Timișoara – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia

 

Sofia – Plovdiv – Burgas

 

Plovdiv – frontiera TR – Alessandropoli – Kavala – Salonicco – Ioannina – Kakavia/Igoumenitsa

 

Frontiera ex Repubblica jugoslava di Macedonia – Salonicco

 

Sofia – Salonicco – Atene – Pireo/Ikonio – Heraklion – Limassol (Vasiliko) – Nicosia

 

Atene – Patrasso/Igoumenitsa

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Dresda – Praga

Ferrovia

 

 

Vienna/Bratislava – Budapest

 

 

 

Békéscsaba – Arad

 

 

 

Calafat – Vidin – Sofia – Salonicco

 

 

 

Frontiera TR – Alessandropoli

 

 

 

Frontiera ex Repubblica jugoslava di Macedonia – Salonicco

 

 

 

Ioannina – Kakavia (frontiera AL)

Strade

 

 

Craiova – Vidin

 

 

 

Amburgo - Dresda - Praga - Pardubice

Vie navigabili interne

 

Collegamento mancante

Salonicco – Kavala

Ferrovia

 

 

Budapest KelenföldFerencváros

 

 

 

Stazione ferroviaria di Szolnok

 

Rete centrale, corridoio "Reno – Alpi"

Tratte

Genova – Milano – Lugano – Basilea

 

Genova – Novara – Briga – Berna – Basilea – ripristino del ponte ferroviario transfrontaliero Friburgo (Brisgovia)-Colmar – collegamento transfrontaliero Rastatt-Haguenau – Karlsruhe – Mannheim – Magonza – Coblenza – Colonia

 

Milano – Verona – Trento – Bolzano – Innsbruck – Monaco, compreso il corridoio del Brennero

 

Colonia – Düsseldorf – Duisburg – Nimega/Arnhem – Utrecht – Amsterdam

 

Nimega – Rotterdam – Vlissingen

 

Colonia – Liegi – Bruxelles – Gand

 

Liegi – Anversa – Gand – Zeebrugge

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Zevenaar – Emmerich – Oberhausen

Ferrovia

 

 

Karlsruhe – Basilea

 

 

 

Milano/Novara – frontiera CH

 

 

 

Anversa – Duisburg

 

 

 

Basilea – Anversa/Rotterdam – Amsterdam

Vie navigabili interne

 

Collegamento mancante

Genova – Tortona/Novi Ligure

Ferrovia

Rete centrale, corridoio "Reno – Danubio"

Tratte

Parigi Strasburgo – Stoccarda – Augusta – Monaco – Salisburgo – Wels/Linz

 

Strasburgo – Mannheim – Francoforte – Würzburg – Norimberga – Ratisbona – Passau – Wels/Linz

 

Monaco/Norimberga – Praga – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – frontiera UA

 

Wels/Linz – Vienna – Bratislava – Budapest – Vukovar

 

Vienna/Bratislava – Budapest – Arad – Brașov/Craiova – Bucarest – Focșani – Albița (frontiera MD)/Costanza – Sulina

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Monaco – Praga

Ferrovia

 

 

Norimberga – Plzeň

 

 

 

Monaco – Mühldorf – Freilassing – Salisburgo

 

 

 

Strasburgo – Kehl Appenweier

 

 

 

Hranice – Žilina

 

 

 

Vienna – Bratislava/Budapest

 

 

 

Bratislava – Budapest

 

 

 

Békéscsaba – Arad

 

 

 

Danubio (Kehlheim – Costanza/Midia/Sulina) e i relativi bacini dei fiumi Sava e Tibisco

Vie navigabili interne

 

 

Zlín – Žilina

Strade

 

Collegamento mancante

Stoccarda – Ulma

Ferrovia

 

 

Salisburgo – Linz

 

 

 

Arad – Craiova

 

 

 

Bucarest – Costanza

 

 

 

Arad – Brașov

Ferrovia

 

 

Brașov – Predeal

Ferrovia

 

 

Bucarest – Craiova

Ferrovia

Rete centrale, corridoio "Scandinavia – Mediterraneo"

Tratte

Tratte Frontiera RU – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stoccolma – Örebro – Malmö

 

Narvik/Oulu – Luleå – Umeå – Stoccolma

 

Oslo – Göteborg – Malmö – Trelleborg

 

Malmö – Copenaghen – Fredericia – Aarhus – Aalborg – Hirtshals/Frederikshavn

 

Copenaghen – Kolding/Lubecca – Amburgo – Hannover

 

Bremerhaven – Brema – Hannover – Norimberga

 

Rostock – Berlino – Halle/Lipsia – Erfurt/Weimar – Monaco

 

Norimberga – Monaco – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze

 

Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Taranto – La Valletta

 

Napoli – Cagliari /Gioia Tauro – Palermo/Augusta – Valletta – Marsaxlokk

Sezioni individuate in via preliminare

Transfrontaliere

Frontiera RU – Helsinki

Ferrovia

 

 

Copenaghen – Amburgo: vie di accesso al collegamento fisso della cintura di Fehrmarn

 

 

 

Monaco – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano – Trento – Verona: galleria di base del Brennero e relative vie di accesso

 

 

 

Trelleborg – Malmö – Göteborg – frontiera NO (transfrontaliero, ferroviario)

 

 

 

Göteborg-Oslo

 

 

 

Helsingborg-Helsingør

 

 

 

Copenaghen-Malmö

 

 

 

Copenaghen – Amburgo: collegamento fisso della cintura di Fehrmarn

Ferrovia/strade

2.  Sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale

Gli elementi correlati facenti parte della rete globale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), e i collegamenti transfrontalieri della rete globale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento comprendono le seguenti sezioni:

Dublino – Strabane – Letterkenny

Strade

DerrySligoGalway

Ferrovia

Pau – Huesca

Ferrovia

Lione – frontiera CH

Ferrovia

Athus – Mont-Saint-Martin

Ferrovia

Ferrovia

Mons – Valenciennes

Ferrovia

Gand – Terneuzen

Ferrovia

Heerlen – Aquisgrana

Ferrovia

Groninga – Brema

Ferrovia

Stoccarda – frontiera CH

Ferrovia

Berlino – Rzepin/Horka – Breslavia

Ferrovia

Praga – Linz

Ferrovia

Villach – Lubiana

Ferrovia

Ancona – Foggia

Ferrovia/strade

San Pietro del Carso – Fiume

Ferrovia

Plzeň – České Budějovice – Vienna

Ferrovia

Vienna – Gyor

Ferrovia

Graz – Celldömölk – Gyor

Ferrovia

Neumarkt-Kalham – Mühldorf

Ferrovia

Corridoio dell'ambra PL-SK-HU

Ferrovia

Corridoio Via Carpazia BY/UA frontiera PL-SK-HU-RO

Strade

Budapest – Osijek – Svilaj (frontiera BiH)

Strade

TimișoaraMoravița

Strade

Faro – Huelva

Ferrovia

Porto – Vigo

Ferrovia

Bucarest – Giurgiu – Varna/Bourgas

Ferrovia

Svilengrad – Pithio

Ferrovia

SiretSuceava

Strade

FocșaniAlbița

Strade

Monaco – Salisburgo – Laibach

Ferrovia

Gallarate/Sesto C. – Laveno/Luino

Ferrovia

ALLEGATO – PARTE IV: Individuazione di progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile

1. Obiettivo dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile

I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile sono finalizzati a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri nell'ambito della progettazione, dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente delle fonti di energia rinnovabile al fine di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione.

Criteri generali

Per poter essere qualificato come progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile, un progetto deve soddisfare tutti i seguenti criteri generali:

a)  deve far parte di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri e/o tra Stati membri e paesi terzi a norma degli articoli 6, 7, 9 o 11 della direttiva 2009/28/CE;

b)  deve consentire di risparmiare sui costi connessi all'utilizzo delle energie rinnovabili e/o comportare vantaggi per l'integrazione dei sistemi, la sicurezza di approvvigionamento o l'innovazione rispetto a un progetto transfrontaliero alternativo nel settore dell'energia o un progetto relativo all'energia rinnovabile attuato da uno solo degli Stati membri partecipanti;

c)  i potenziali vantaggi globali della cooperazione, valutati in base all'analisi dei costi/benefici di cui al punto 3 e applicando il metodo di cui all'articolo [7], devono essere superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva a lungo termine.

Analisi costi-benefici

Per ciascuno degli Stati membri o dei paesi terzi partecipanti, l'analisi dei costi/benefici di cui al precedente punto 2, lettera c) deve tenere conto delle ripercussioni su vari aspetti, fra cui:

a)  costi di produzione dell'energia elettrica;

b)  costi di integrazione dei sistemi;

c)  costo dell'assistenza;

d)  emissioni di gas serra;

e)  sicurezza dell'approvvigionamento;

f)  inquinamento atmosferico e altri tipi di inquinamento locale ovvero effetti sulla natura locale e sull'ambiente

g)   innovazione.

4.  Procedura

I promotori, anche Stati membri, di un progetto che ha la possibilità di essere ammesso alla selezione in quanto progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile nel quadro di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo nel settore dell'energia rinnovabile tra Stati membri e/o tra Stati membri e paesi terzi a norma degli articoli ▌9 o 11 della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio1][28]+ e candidato a ottenere lo status di progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile, devono presentare alla Commissione una domanda affinché il progetto in questione possa essere selezionato come progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile. La domanda deve contenere tutte le informazioni che possano consentire alla Commissione di valutare il progetto in base ai criteri di cui ai punti 2 e 3, in linea con i metodi di cui all'articolo 7.

La Commissione deve fare in modo che i promotori abbiano la possibilità di richiedere lo status di progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile almeno una volta all'anno.

La Commissione deve svolgere adeguate consultazioni sull'elenco dei progetti presentati per essere riconosciuti come progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile.

La Commissione deve valutare le domande in base ai criteri di cui ai punti 2 e 3.

Nell'ambito della selezione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, la Commissione deve mirare ad ottenere una quantità totale gestibile di progetti. La Commissione deve impegnarsi a garantire un adeguato equilibrio geografico nell'individuazione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile. È possibile ricorrere a raggruppamenti regionali per l'individuazione dei progetti.

Un progetto non può essere selezionato come progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile, o se lo è già stato il suo status deve essere annullato, nel caso in cui per la sua valutazione ci si sia basati su informazioni errate che abbiano costituito un fattore determinante nella valutazione, o qualora il progetto non sia conforme al diritto dell'Unione.

La Commissione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei progetti transfrontalieri selezionati nel campo dell'energia rinnovabile.

PARTE V – PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DELL'INFRASTRUTTURA PER LA CONNETTIVITÀ DIGITALE

1. Connettività Gigabit e 5G o connettività mobile all'avanguardia di altro tipo per i volani socioeconomici

Occorre assegnare le priorità alle azioni tenendo conto della funzione dei volani socioeconomici, della pertinenza delle applicazioni e dei servizi digitali attivati mediante la fornitura della connettività sottostante e dei potenziali vantaggi socioeconomici per i cittadini, le imprese e le comunità locali, comprese le potenziali ricadute in termini di connettività. Il bilancio disponibile deve essere assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri.

Va data priorità alle azioni che contribuiscono:

•  alla connettività Gigabit per ospedali e centri medici, in linea con gli sforzi per digitalizzare il sistema sanitario, al fine di accrescere il benessere dei cittadini dell'UE e cambiare il modo in cui i servizi sanitari e assistenziali vengono forniti ai pazienti[29];

•  alla connettività Gigabit per i centri di istruzione e ricerca, nel contesto degli sforzi per agevolare l'utilizzo, tra l'altro, del calcolo ad alte prestazioni, delle applicazioni su cloud e dei big data, per eliminare i divari digitali e innovare i sistemi di istruzione, per migliorare i risultati dell'apprendimento, accrescere l'equità e incrementare l'efficienza[30].

•  alla connettività a banda larga senza fili 5G o ad altissima capacità per i centri di istruzione e ricerca, gli ospedali e i centri medici nel contesto degli sforzi per assicurare a tutti i centri urbani entro il 2025 una copertura 5G a banda larga senza fili ininterrotta.

2. Connettività senza fili nelle comunità locali

Per beneficiare del finanziamento, le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, devono soddisfare le seguenti condizioni:

•  essere attuate da un ente pubblico, quale indicato al paragrafo seguente, in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto, nonché di assicurarne il finanziamento dei costi operativi per almeno tre anni;

•  basarsi su reti digitali ad altissima capacità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di qualità molto elevata e che:

•  sia gratuita e priva di condizioni discriminatorie, protetta e di facile accesso e utilizzi le più recenti e migliori apparecchiature disponibili, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità, nonché

•  agevoli la parità di accesso a servizi digitali innovativi;

•  utilizzare l'identità visiva comune disponibile in più lingue fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati;

•  impegnarsi a procurare la necessaria attrezzatura e/o i relativi servizi di installazione conformemente al diritto applicabile per garantire che i progetti non distorcano indebitamente la concorrenza.

L'assistenza finanziaria deve essere messa a disposizione di enti pubblici, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio[31] che offrono, conformemente al diritto nazionale, connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

Le azioni finanziate non devono costituire una duplicazione di offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, disponibili nello stesso spazio pubblico.

Il bilancio disponibile deve essere assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri.

3. Elenco indicativo dei corridoi 5G e dei collegamenti transfrontalieri ammissibili al finanziamento

In linea con gli obiettivi della società dei Gigabit stabiliti dalla Commissione per garantire che i principali assi di trasporto terrestre dispongano entro il 2025 di una copertura 5G ininterrotta[32], le azioni per l'attuazione di una copertura ininterrotta con sistemi 5G a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), devono consistere innanzitutto in azioni riguardanti sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM[33] e, in seconda battuta, azioni su tratte più estese finalizzate alla diffusione su larga scala della CAM lungo i corridoi, come indica la tabella seguente (elenco indicativo). I corridoi TEN-T sono utilizzati come base per questa finalità, ma la diffusione del 5G non si limita necessariamente a tali corridoi[34].

Rete centrale, corridoio "Atlantico"

 

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Porto – Vigo e Merida – Evora

 

Azzorre/isole di Madera – Lisbona – Parigi – Amsterdam – Francoforte

 

Aveiro – Salamanca

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Metz – Parigi – Bordeaux – Bilbao – Vigo – Porto – Lisbona

 

Bilbao – Madrid – Lisbona

Rete centrale, corridoio "Baltico – Adriatico"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

-

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Danzica – Varsavia – Brno – Vienna – Graz – Lubiana – Trieste

 

Rete centrale, corridoio "Mediterraneo"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Reti con cavi sottomarini Lisbona – Marsiglia – Milano

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Budapest – Zagabria – Lubiana / Fiume / Spalato

 

Rete centrale, corridoio "Mare del Nord – Baltico"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Corridoio baltico (da definire)

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Tallinn – Kaunas

 

Rete centrale, corridoio "Mare del Nord – Mediterraneo"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Metz - Merzig - Lussemburgo

 

Rotterdam - Anversa - Eindhoven

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Amsterdam – Rotterdam – Breda – Lilla – Parigi

 

Bruxelles – Metz – Basilea

 

Mulhouse – Lione – Marsiglia

 

Rete centrale, corridoio "Oriente/Mediterraneo orientale"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Sofia - Salonicco - Belgrado

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Berlino – Praga – Brno – Bratislava

 

Timișoara – Sofia – frontiera TR

 

Sofia – Salonicco – Atene

 

Rete centrale, corridoio "Reno – Alpi"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Bologna - Innsbruck - Monaco (corridoio del Brennero)

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Rotterdam – Oberhausen – Francoforte (M)

 

Basilea – Milano – Genova

 

Rete centrale, corridoio "Reno – Danubio"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Monaco – Salisburgo

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Francoforte (M) – Passau – Vienna – Budapest – Bucarest – Iasi /Costanza

 

Karlsruhe – Monaco – Salisburgo – Wels

 

Francoforte (M) – Strasburgo

 

Rete centrale, corridoio "Scandinavia – Mediterraneo"

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Oulu - Tromsø

 

Oslo - Stoccolma - Helsinki

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Turku – Helsinki – frontiera con la Russia

 

Stoccolma / Oslo – Malmö

 

Malmö – Copenaghen – Amburgo – Würzburg

 

Norimberga – Monaco – Verona

 

Rosenheim – Bologna – Napoli – Catania – Palermo

 

Napoli – Bari – Taranto

  • [1] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [2]   GU C […] del […], pag. […].
  • [3]   GU C […] del […], pag. […].
  • [4]    COM (2018) 0321, pag. 13.
  • [5]   Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
  • [6]   Comunicazione della Commissione "L'Europa in movimento": un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" [COM (2017) 0283].
  • [7]   Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
  • [8]   Comunicazione della Commissione "Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori" [COM (2017) 0675].
  • [9]   COM(2018)0293.
  • [10]   JOIN(2017)0041.
  • [11]   JOIN(2018)0005.
  • [12]   COM(2017)0623.
  • [13]   Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
  • [14]   COM(2017)0718.
  • [15]   Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).
  • [16]   COM(2016)0587.
  • [17]   Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
  • [18]   Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
  • [19]   Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
  • [20]   Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
  • [21]   Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
  • [22]   GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.
  • [23]   COM(2018)0065.
  • [24]   Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
  • [25]   Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).
  • [26] +   GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento PE-CONS 55/18 (2016/0375(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento di GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.
    [1]   GU...
    +   GU: inserire il titolo, il numero e il riferimento di GU della procedura COD 2016/0382 (energia rinnovabile).
  • [27] +   GU: inserire il titolo, il numero e il riferimento di GU della procedura COD 2016/0382 (energia rinnovabile).
  • [28] +   GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento PE-CONS 55/18 (2016/0375(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento di GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.
    [1]   GU...
    +   GU: inserire il titolo, il numero e il riferimento di GU della procedura COD 2016/0382 (energia rinnovabile).
  • [29]   Cfr. anche COM (2018) 0233 final - Comunicazione della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana.
  • [30]   Cfr. anche COM (2018) 0022 final - Comunicazione della Commissione sul piano d'azione per l'istruzione digitale.
  • [31]   Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
  • [32]   Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea - COM (2016) 0587.
  • [33]   Mobilità interconnessa e automatizzata.
  • [34]   Le sezioni in corsivo sono situate al di fuori dei corridoi della rete centrale TEN-T, ma sono incluse tra i corridoi 5G.

PARERE della commissione per gli affari esteri (1.10.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

Relatore per parere: Fabio Massimo Castaldo

BREVE MOTIVAZIONE

La dimensione relativa alla mobilità militare nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) potrebbe essere un'innovazione importante per la sicurezza dell'Unione europea nei prossimi anni. L'obiettivo principale del CEF è la creazione di un'Unione europea più connessa, sostenibile, sicura, a basse emissioni e intelligente, basata su collegamenti transfrontalieri, che sarà anche un elemento chiave dell'approccio dell'UE alla mobilità militare. Pertanto, è necessario affrontare tale questione in un modo globale e in grado di soddisfare esigenze future, per rispondere alle necessità attuali senza trascurare la sfide future.

La dimensione della sicurezza nello sviluppo delle future connessioni europee non può essere sottovalutata e implica diversi aspetti:

–  l'approccio del duplice uso: una mobilità militare globale può essere sviluppata solo mantenendo una stretta sinergia con il settore civile. In altre parole, un approccio globale e integrato che preveda il "duplice uso" (civile-militare) è necessario per adeguare o potenziare alcune infrastrutture civili (quali ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, infrastrutture intermodali) per soddisfare le esigenze e i requisiti militari attuali. Tali infrastrutture saranno utilizzate principalmente per scopi civili ma disporranno anche di una capacità sufficiente per consentire il trasporto di beni e risorse militari: in definitiva, ciò andrà a vantaggio sia della sicurezza dell'infrastruttura sia degli utilizzatori finali;

–  lo scenario: le attuali sfide per la sicurezza dell'Unione europea sono multidimensionali e provengono da diverse direzioni: la regione artica o "Grande Nord", il fronte orientale, i Balcani e il Mediterraneo. Ciascun asse presenta sfide diverse, ma in tutti i casi si tratta di aree sensibili, in cui in futuro potrebbe essere necessario dispiegare risorse in tempi molto rapidi. L'attuale concentrazione su alcune di queste aree non dovrebbe distogliere l'attenzione dalle sfide future: lo sviluppo di una mobilità militare efficiente dovrebbe seguire un approccio olistico e geograficamente equilibrato, che consenta un rapido dispiegamento di beni e risorse lungo l'asse Nord-Sud ed Est-Ovest. Un approccio efficace alla mobilità militare dovrebbe anche far fronte a queste sfide future agendo di concerto con la NATO e nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e del futuro Fondo europeo per la difesa;

–  la mobilità militare quale fattore chiave: gli investimenti in infrastrutture in grado di consentire il trasporto di beni e risorse militari non dovrebbero essere intesi unicamente come uno strumento di proiezione della forza militare. Un trasporto più agevole e rapido delle risorse militari attraverso lo spazio europeo può altresì contribuire a facilitare esercitazioni congiunte tra forze armate, la formazione, la manutenzione e una risposta rapida in caso di emergenze civili. Anche altri fattori chiave della mobilità militare, quali le questioni concernenti l'IVA, le dogane, le autorizzazioni dei movimenti transfrontalieri, la sicurezza e i nullaosta diplomatici, dovrebbero essere inclusi nella discussione, pur non rientrando nell'ambito del CEF;

–  l'impatto della mobilità militare e la sua sostenibilità: per sfruttare pienamente il potenziale della mobilità militare e contribuire ai principali obiettivi del CEF, sarà essenziale che lo sviluppo dei progetti di mobilità militare sia sostenibile e pienamente conforme alle norme ambientali più avanzate. In considerazione dell'impatto dei progetti infrastrutturali sulle comunità locali, sarà importante promuovere processi partecipativi per coinvolgere la popolazione locale e la società civile, nonché fornire loro informazioni esaustive e trasparenti sullo sviluppo delle infrastrutture con duplice uso.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di stimolare la creazione di posti di lavoro, l'Unione necessita di infrastrutture moderne e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Tali interconnessioni dovrebbero contribuire a migliorare la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee dovrebbero favorire i collegamenti transfrontalieri, promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuire a un'economia sociale di mercato più competitiva e alla lotta al cambiamento climatico.

(1)  Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di stimolare la creazione di posti di lavoro e di perseguire gli interessi e le priorità comuni dell'Unione nel promuovere la pace come pure la sicurezza e la difesa dei propri cittadini e del proprio territorio, l'Unione necessita di infrastrutture moderne, multimodali, di elevata efficienza, resilienti, sostenibili e più sicure che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Tali interconnessioni dovrebbero contribuire a migliorare la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi. Inoltre, viste l'attuale volatilità della situazione geopolitica e le molteplici fonti di minaccia per la sicurezza dell'Unione, tali interconnessioni dovrebbero migliorare la mobilità delle forze e delle risorse militari all'interno e all'esterno dell'Unione, al fine di consentire agli Stati membri e agli alleati della NATO di reagire in modo globale, efficace e tempestivo alle situazioni di crisi interne ed esterne. Le reti transeuropee dovrebbero favorire i collegamenti transfrontalieri per scopi civili e di difesa, promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuire a un'economia sociale di mercato più competitiva e alla lotta al cambiamento climatico.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il meccanismo per collegare l'Europa (il "programma") è finalizzato ad accelerare gli investimenti nel campo delle reti transeuropee e a stimolare gli investimenti sia pubblici che privati, aumentando nel contempo la certezza del diritto, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Il programma dovrebbe consentire di sfruttare appieno le sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale, rafforzando in tal modo l'efficacia dell'intervento dell'Unione e permettendo di ottimizzare i costi di realizzazione.

(2)  Il meccanismo per collegare l'Europa (il "programma") è finalizzato ad accelerare gli investimenti nel campo delle reti transeuropee e a stimolare gli investimenti sia pubblici che privati, aumentando nel contempo la certezza del diritto, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Il programma dovrebbe consentire di sfruttare appieno le sinergie tra il settore dei trasporti (comprese le infrastrutture con duplice uso e la mobilità militare), il settore dell'energia e il settore digitale, rafforzando in tal modo l'efficacia dell'intervento dell'Unione e permettendo di ottimizzare i costi di realizzazione.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Un obiettivo importante del presente programma consiste nel produrre maggiori sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. A questo scopo, il programma dovrebbe prevedere l'adozione di programmi di lavoro intersettoriali che potrebbero affrontare aree specifiche di intervento, per esempio per quanto riguarda la mobilità interconnessa e automatizzata o i carburanti alternativi. Il programma dovrebbe inoltre prevedere, nell'ambito di ciascun settore, la possibilità di considerare ammissibili alcuni elementi ausiliari appartenenti a un altro settore, qualora tale impostazione rendesse maggiormente vantaggioso l'investimento sotto l'aspetto socioeconomico. Le sinergie tra settori dovrebbero essere incentivate attraverso i criteri di attribuzione per la selezione delle azioni.

(6)  Un obiettivo importante del presente programma consiste nel produrre maggiori sinergie tra i settori dei trasporti (ambito civile e della difesa), dell'energia e digitale. A questo scopo, il programma dovrebbe prevedere l'adozione di programmi di lavoro intersettoriali che potrebbero affrontare aree specifiche di intervento, per esempio per quanto riguarda la mobilità interconnessa e automatizzata o i carburanti alternativi. La diversificazione delle fonti energetiche e delle rotte di approvvigionamento e lo sviluppo di infrastrutture strategiche in tale settore come pure la creazione di interconnessioni contribuiranno a ridurre la dipendenza energetica esterna dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre prevedere, nell'ambito di ciascun settore, la possibilità di considerare ammissibili alcuni elementi ausiliari appartenenti a un altro settore, qualora tale impostazione rendesse maggiormente vantaggioso l'investimento sotto l'aspetto socioeconomico. Le sinergie tra settori dovrebbero essere incentivate attraverso i criteri di attribuzione per la selezione delle azioni.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Gli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 (nel prosieguo denominati "orientamenti TEN-T") individuano l'infrastruttura della rete TEN-T, precisano i requisiti che devono essere posseduti da essa e stabiliscono le misure attuative. Tali orientamenti prevedono in particolare il completamento della rete centrale entro il 2030 attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture e l'adeguamento e il ripristino sostanziali di quelle esistenti.

(7)  Gli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 (nel prosieguo denominati "orientamenti TEN-T") individuano l'infrastruttura della rete TEN-T, precisano i requisiti che devono essere posseduti da essa e stabiliscono le misure attuative. Tali orientamenti prevedono in particolare il completamento della rete centrale entro il 2030 attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture e l'adeguamento e il ripristino sostanziali di quelle esistenti. In questo processo occorre tener conto anche dei requisiti di mobilità militare, in debita consultazione con la NATO.

__________________

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4 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

4 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dagli orientamenti TEN-T, è necessario sostenere a titolo prioritario i collegamenti transfrontalieri e quelli mancanti e garantire, ove applicabile, che le azioni sovvenzionate siano coerenti con i piani di lavoro per i corridoi istituiti a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 e con lo sviluppo generale della rete relativamente alle prestazioni e all'interoperabilità.

(8)  Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dagli orientamenti TEN-T, è necessario sostenere a titolo prioritario i collegamenti transfrontalieri e quelli mancanti e garantire, ove applicabile, che le azioni sovvenzionate siano coerenti con i piani di lavoro per i corridoi istituiti a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 e con lo sviluppo generale della rete relativamente alle prestazioni e all'interoperabilità e che consentano il duplice uso delle infrastrutture integrando le esigenze di mobilità militare nelle reti TEN-T.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Onde rispecchiare i crescenti flussi di trasporto e l'evoluzione della rete, è opportuno adeguare l'allineamento dei corridoi della rete centrale e delle relative sezioni individuate in via preliminare. Tali adeguamenti dovrebbero essere proporzionati, per preservare la coerenza e l'efficienza dello sviluppo e del coordinamento dei corridoi, ragion per cui la lunghezza dei corridoi della rete centrale non dovrebbe aumentare di oltre il 15 %.

(9)  Onde rispecchiare i crescenti flussi di trasporto, l'evoluzione della rete e l'evoluzione del contesto della sicurezza, è opportuno adeguare l'allineamento e l'equilibrio geografico dei corridoi della rete centrale e delle relative sezioni individuate in via preliminare. Tali adeguamenti dovrebbero essere proporzionati, per preservare la coerenza e l'efficienza dello sviluppo e del coordinamento dei corridoi, ragion per cui la lunghezza dei corridoi della rete centrale non dovrebbe aumentare di oltre il 15 %.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È necessario promuovere investimenti a favore di una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura in tutta l'Unione Nel 2017 la Commissione ha presentato5 "L'Europa in movimento", una serie di iniziative a vasto raggio volte ad accrescere la sicurezza dei trasporti, promuovere la tariffazione stradale intelligente, ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, promuovere la mobilità autonoma e interconnessa e garantire condizioni e periodi di riposo confacenti ai lavoratori. Tali iniziative dovrebbero essere accompagnate da un sostegno finanziario dell'Unione, se del caso attraverso il presente programma.

(10)  È necessario promuovere investimenti a favore di una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva e sicura in tutta l'Unione. Nel 2017 la Commissione ha presentato5 "L'Europa in movimento", una serie di iniziative a vasto raggio volte ad accrescere la sicurezza dei trasporti, promuovere la tariffazione stradale intelligente, ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, promuovere la mobilità autonoma e interconnessa e garantire condizioni e periodi di riposo confacenti ai lavoratori. Occorre tenere in considerazione anche i fattori di mobilità militare. Tali iniziative dovrebbero essere accompagnate da un sostegno finanziario dell'Unione, se del caso attraverso il presente programma.

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5 Comunicazione della Commissione "L'Europa in movimento": un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" [COM (2017) 283].

5 Comunicazione della Commissione "L'Europa in movimento": un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" [COM (2017) 283].

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Al fine di potenziare l'interoperabilità nello spazio ferroviario europeo unico e il miglioramento del cielo unico europeo, garantendo al contempo l'attuazione di norme per il duplice uso, le priorità orizzontali definite nella parte III dell'allegato del presente regolamento, la realizzazione dell'ERTMS e di SESAR dovrebbero essere attuate per completare la realizzazione nei corridoi della rete centrale TEN-T. Dovrebbe essere messo a disposizione di tali progetti un finanziamento sufficiente attraverso un contributo a titolo del programma di cui al presente regolamento. Il finanziamento dovrebbe essere messo a disposizione per le infrastrutture e le apparecchiature a bordo.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  In seguito alla comunicazione congiunta sul miglioramento della mobilità militare nell'Unione europea del novembre 20179, il piano d'azione sulla mobilità militare adottato il 28 marzo 2018 dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza10 ha evidenziato che la politica per le infrastrutture di trasporto offre una chiara opportunità per potenziare le sinergie tra le esigenze di difesa e la rete TEN-T. Nel piano d'azione è indicato che, entro la metà del 2018, il Consiglio è invitato a considerare e a convalidare i requisiti militari in relazione alle infrastrutture di trasporto e che, entro il 2019, i servizi della Commissione individueranno le porzioni della rete transeuropea dei trasporti utilizzabili per il trasporto militare, tenendo conto anche dei necessari adeguamenti delle infrastrutture esistenti. Il finanziamento dell'Unione per l'attuazione di progetti di duplice uso dovrebbe essere erogato attraverso il programma sulla base di programmi di lavoro specifici in cui siano indicati i requisiti applicabili definiti nel contesto del piano d'azione.

(14)  In seguito alla comunicazione congiunta sul miglioramento della mobilità militare nell'Unione europea del novembre 20179, il piano d'azione sulla mobilità militare adottato il 28 marzo 2018 dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza10 ha evidenziato che la politica per le infrastrutture di trasporto offre una chiara opportunità per potenziare le sinergie tra le esigenze di difesa e la rete TEN-T. In particolare, i progetti di mobilità militare finanziati a titolo del presente regolamento dovrebbero essere intesi a consentire agli Stati membri di assolvere i compiti di cui all'articolo 43 TUE in materia di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'Unione, agevolare le operazioni e le missioni attuali e future dell'Unione, supportare le missioni descritte negli scenari illustrativi nonché l'attuazione delle clausole di reciproca assistenza e di solidarietà. I progetti di mobilità militare dovrebbero essere intesi ad aumentare la difesa e la deterrenza dell'Unione, rafforzando in tal modo la sicurezza dei cittadini dell'Unione e fornendo una risposta rapida alle situazioni di crisi. L'Unione dovrebbe mirare a facilitare e a migliorare la mobilità militare attraverso misure concrete in vari settori, in piena complementarietà con gli attori pertinenti, quali la NATO, e in coordinamento con gli sforzi compiuti nel contesto della cooperazione strutturata permanente e del Fondo europeo per la difesa. Nel piano d'azione è indicato che, entro la metà del 2018, il Consiglio è invitato a considerare e a convalidare i requisiti militari rispecchiando le esigenze dell'Unione e dei suoi Stati membri in relazione alle infrastrutture di trasporto e coprendo altresì la gestione della mobilità militare terrestre, aerea e marittima. Entro il 2019, i servizi della Commissione, in stretta cooperazione con la NATO, individueranno le porzioni della rete transeuropea dei trasporti utilizzabili per il trasporto duale (ambito civile e della difesa), tenendo conto anche dei necessari adeguamenti delle infrastrutture e colmando le lacune per i progetti infrastrutturali esistenti ma non ancora realizzati. Il finanziamento dell'Unione per l'attuazione di progetti di duplice uso dovrebbe essere erogato attraverso il programma sulla base di programmi di lavoro specifici in cui siano indicati i requisiti applicabili definiti nel contesto del piano d'azione. Per facilitare lo sviluppo di progetti di mobilità militare occorre armonizzare le norme e le regolamentazioni transfrontaliere e doganali, nonché le procedure amministrative e legislative.

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9 JOIN(2017) 41

9 JOIN(2017) 41

10 JOIN(2018) 5

10 JOIN(2018) 5

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Per realizzare il mercato unico digitale è necessaria l'infrastruttura per la connettività digitale. La digitalizzazione dell'industria europea e la modernizzazione di settori quali i trasporti, l'energia, l'assistenza sanitaria e la pubblica amministrazione dipendono dall'accesso universale a reti affidabili e convenienti ad alta e ad altissima capacità. La connettività digitale è divenuta uno dei fattori decisivi per colmare i divari economici, sociali e territoriali, sostenendo la modernizzazione delle economie locali e la diversificazione delle attività economiche. L'ambito di intervento del programma nel settore dell'infrastruttura per la connettività digitale dovrebbe essere adeguato in modo da riflettere la sua crescente importanza per l'economia e la società in generale. È pertanto necessario definire i progetti di interesse comune, nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale, necessari per conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale dell'Unione, nonché abrogare il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

(21)  Per realizzare il mercato unico digitale è necessaria l'infrastruttura per la connettività digitale. La digitalizzazione dell'industria europea e la modernizzazione di settori quali i trasporti, l'energia, l'assistenza sanitaria, la sicurezza, la difesa e la pubblica amministrazione dipendono dall'accesso universale a reti affidabili, convenienti e resilienti ad alta e ad altissima capacità. La connettività digitale è divenuta uno dei fattori decisivi per colmare i divari economici, sociali e territoriali, sostenendo la modernizzazione delle economie locali e la diversificazione delle attività economiche. L'ambito di intervento del programma nel settore dell'infrastruttura per la connettività digitale dovrebbe essere adeguato in modo da riflettere la sua crescente importanza per l'economia e la società in generale. Tale obiettivo può essere conseguito solo tenendo conto che gli aspetti fondamentali del settore digitale, quali la privacy e la sicurezza informatica, svolgono un ruolo determinante in tale settore. È pertanto necessario definire i progetti di interesse comune, nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale, necessari per conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale dell'Unione, nonché abrogare il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

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14 Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

14 Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Al fine di promuovere lo sviluppo integrato del ciclo di innovazione è necessario garantire la complementarità tra le soluzioni innovative sviluppate nel contesto dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione e le soluzioni innovative attuate con il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa. A tale fine, le sinergie con Orizzonte Europa faranno sì che: a)) nell'ambito della pianificazione strategica di Orizzonte Europa siano individuate e fissate le esigenze di ricerca e innovazione nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale nell'UE; b) il meccanismo per collegare l'Europa sostenga l'implementazione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni innovative nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali, soprattutto se derivate da Orizzonte Europa; c) sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa, per esempio mettendo in evidenza le tecnologie di Orizzonte Europa che presentano un'elevata commerciabilità e che potrebbero essere diffuse ulteriormente attraverso il meccanismo per collegare l'Europa.

(33)  Al fine di promuovere lo sviluppo integrato del ciclo di innovazione è necessario garantire la complementarità tra le soluzioni innovative sviluppate nel contesto dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione e le soluzioni innovative attuate con il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa. A tale fine, le sinergie con Orizzonte Europa faranno sì che: a)nell'ambito della pianificazione strategica di Orizzonte Europa siano individuate e fissate le esigenze di ricerca e innovazione nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale nell'Unione; b) il meccanismo per collegare l'Europa sostenga l'implementazione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni innovative nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali, soprattutto se derivate da Orizzonte Europa; c) sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa, per esempio mettendo in evidenza le tecnologie di Orizzonte Europa che presentano un'elevata commerciabilità e che potrebbero essere diffuse ulteriormente attraverso il meccanismo per collegare l'Europa; e d) lo sviluppo delle infrastrutture con duplice uso terrà conto delle future esigenze della mobilità militare.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  L'Unione europea dovrebbe perseguire la coerenza e cercare sinergie con i programmi dell'Unione per le politiche esterne, compresa l'assistenza preadesione, nell'ambito degli impegni assunti con la comunicazione "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali"23.

(42)  L'Unione europea dovrebbe perseguire la coerenza e cercare sinergie con i programmi dell'Unione per le politiche esterne, compresa l'assistenza preadesione, nell'ambito degli impegni assunti con la comunicazione "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno per i Balcani occidentali"23, come pure con tutti gli altri strumenti di politica estera e il Fondo europeo per la difesa.

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23 COM(2018) 65

23 COM(2018) 65

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma ha l'obiettivo generale di sviluppare e modernizzare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e ponendo l'accento sulle sinergie tra i settori.

1.  Il programma ha l'obiettivo generale di sviluppare e modernizzare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, incluso lo sviluppo di infrastrutture con duplice uso, dell'energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e ponendo l'accento sulle sinergie tra i settori.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti e interconnesse per una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura;

i)  contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti e interconnesse per una mobilità intelligente, interoperabile, multimodale, sostenibile, inclusiva e sicura;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  adeguare le reti TEN-T alle esigenze della mobilità militare;

ii)  adeguare le reti TEN-T alle esigenze del duplice uso (ambito civile e della difesa), in particolare per consentire agli Stati membri di assolvere tutti i compiti di cui all'articolo 43 TUE in materia di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), agevolare le operazioni e le missioni attuali e future dell'Unione, supportare le missioni descritte negli scenari illustrativi nonché l'attuazione delle clausole di reciproca assistenza e di solidarietà. Inoltre, il programma aiuta gli Stati membri a rispettare i requisiti nazionali e multinazionali relativamente a operazioni, missioni, esercitazioni e attività di routine nell'Unione e nel suo vicinato, operando in collaborazione con la NATO, allo scopo di consentire una risposta rapida e globale. Lo sviluppo di progetti di mobilità militare rispetta le norme ambientali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, il 30 % di essi è messo immediatamente a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture per i trasporti in conformità al presente regolamento, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite. Dal 1° gennaio 2024, le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità al presente regolamento.

8.  Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, il 50 % di essi è messo immediatamente a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture per i trasporti in conformità al presente regolamento, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 50 % delle risorse trasferite. Dal 1° gennaio 2024, le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità al presente regolamento.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

(d)  altri paesi terzi, inclusi paesi partner strategici a livello militare, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Integrazione delle esigenze della mobilità militare nelle reti TEN-T

 

Le proposte che comprendono unicamente azioni connesse alla mobilità militare sono ammissibili laddove potenzino un'infrastruttura civile esistente e colmino lacune connesse a progetti infrastrutturali esistenti ma non ancora costruiti.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale sono ammissibili al finanziamento.

2.  Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti di interesse comune, ivi compresi progetti di interesse militare, nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale sono ammissibili al finanziamento.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  azioni per la realizzazione della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative a nodi urbani, porti marittimi, porti interni e terminali ferroviario-stradali della rete centrale, di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013. Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all'articolo 19 del presente regolamento;

i)  azioni per la realizzazione della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative a nodi urbani, porti marittimi, porti interni, aeroporti, piattaforme logistiche multimodali e terminali ferroviario-stradali della rete centrale, di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013. Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all'articolo 19 del presente regolamento;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  azioni per la realizzazione di collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare le sezioni indicate nella parte III dell'allegato del presente regolamento;

ii)  azioni per la realizzazione di collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare le sezioni indicate nella parte III dell'allegato del presente regolamento, tra cui i progetti ERTMS e SESAR;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)  azioni di sostegno all'armonizzazione delle regolamentazioni transfrontaliere e doganali, nonché delle procedure amministrative e legislative, al fine di sviluppare un quadro normativo dell'Unione in materia di mobilità militare;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni e terminali ferroviario-stradali della rete globale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iii)  azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni, aeroporti, piattaforme logistiche multimodali e terminali ferroviario-stradali della rete globale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)  azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale, ove necessario per integrare le azioni definite all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura:

(b)  azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, multimodale, sostenibile, inclusiva e sicura:

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vi bis)  azioni di sostegno al "ciclo di vita" dei progetti e, di conseguenza, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla manutenzione delle infrastrutture di trasporto;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii): azioni, o attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare l'infrastruttura dei trasporti della rete TEN-T al fine di adeguarla alle esigenze della mobilità militare, con l'obiettivo di permettere un duplice utilizzo, civile e militare, dell'infrastruttura.

(c)  Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii): azioni, o attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare l'infrastruttura dei trasporti nuova ed esistente della rete TEN-T al fine di adeguarla alle esigenze della mobilità duale (ambito civile e della difesa), con l'obiettivo di permettere un duplice utilizzo, civile e militare, dell'infrastruttura. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 del presente regolamento, al fine di precisare ulteriormente i requisiti militari, l'elenco dei progetti prioritari e la procedura di valutazione dell'ammissibilità delle azioni connesse alla mobilità militare, garantendo al contempo una distribuzione geografica equilibrata in tutta l'Unione, in particolare lungo gli assi nord-sud ed est-ovest.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione e le organizzazioni internazionali, qualora il loro coinvolgimento sia previsto dai programmi di lavoro.

(c)  i soggetti giuridici comuni costituiti a norma del diritto dell'Unione (come le imprese comuni a livello di Unione) e le organizzazioni internazionali, qualora il loro coinvolgimento sia previsto dai programmi di lavoro.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  ripercussioni economiche, sociali e ambientali (costi e benefici);

(a)  ripercussioni economiche, sociali, sulla sicurezza e la difesa e ambientali (costi e benefici);

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  "ciclo di vita" dei progetti e, di conseguenza, monitoraggio dello stato di avanzamento e manutenzione delle infrastrutture di trasporto;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  aspetti inerenti all'innovazione, alla sicurezza, all'interoperabilità e all'accessibilità;

(b)  aspetti inerenti all'innovazione, alla sicurezza, all'interoperabilità, al duplice uso e all'accessibilità;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 30 % del costo ammissibile totale. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 50 % per azioni relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, per azioni di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche, per azioni di sostegno a nuove tecnologie e all'innovazione e per azioni di sostegno all'incremento della sicurezza delle infrastrutture in linea con la normativa pertinente dell'Unione, nonché per azioni in regioni ultraperiferiche;

(a)  per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 30 % del costo ammissibile totale. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 65 % per azioni relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, per azioni di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche, per azioni di sostegno a nuove tecnologie e all'innovazione e per azioni di sostegno all'incremento della sicurezza delle infrastrutture in linea con la normativa pertinente dell'Unione, nonché per azioni in regioni ultraperiferiche. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 65% per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), per gli Stati membri che beneficiano di un trasferimento dal Fondo di coesione;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla convenzione di sovvenzione può essere posto fine in base ai motivi di cui al paragrafo 1.

2.  Alla convenzione di sovvenzione può essere posto fine in base ai motivi di cui al paragrafo 1. In tal caso, la Commissione mette immediatamente i fondi inutilizzati a disposizione di altri progetti.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte I – Trasporti – Adeguamento alle esigenze della mobilità militare

 

Testo della Commissione

Trasporti

Adeguamento alle esigenze della mobilità militare

Numero di componenti delle infrastrutture di trasporto adeguate per rispondere alle esigenze della mobilità militare

 

Emendamento

Trasporti

Adeguamento alle esigenze della mobilità militare

Numero e tipo di componenti delle infrastrutture di trasporto adeguate per rispondere alle esigenze della mobilità militare

 

 

Numero di azioni relative al duplice uso finanziate a titolo del CEF

 

 

Numero di azioni relative al duplice uso transfrontaliero finanziate a titolo del CEF

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte II – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

–  40 % per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b): "Azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura".

–  40 % per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b): "Azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva e sicura".

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte VI (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

PARTE VI – PRIORITÀ ORIZZONTALI

 

-  Cielo unico europeo – sistema SESAR

 

-  Sistemi di applicazioni telematiche per le ferrovie – ERTMS

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del meccanismo per collegare l’Europa

Riferimenti

COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

TRAN

14.6.2018

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

14.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Fabio Massimo Castaldo

11.7.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Esame in commissione

6.9.2018

 

 

 

Approvazione

27.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

6

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Dubravka Šuica

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Miroslav Poche, Janusz Zemke, Željana Zovko

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Damiano Zoffoli

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Boris Zala, Janusz Zemke, Damiano Zoffoli

6

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé

2

0

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i bilanci (11.10.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

Relatore per parere: Inese Vaidere

BREVE MOTIVAZIONE

Il valore aggiunto europeo dei progetti nell'ambito delle infrastrutture di trasporto passa attraverso la capacità dell'Unione di prevedere, nel suo prossimo QFP, un quadro regolamentare e mezzi finanziari all'altezza delle sue ambizioni. Le infrastrutture critiche di trasporto dovrebbero essere considerate di interesse strategico per l'Unione europea. Le infrastrutture di trasporto costituiscono la colonna portante del mercato unico, sono alla base della crescita e dell'occupazione e sono essenziali per garantire le quattro libertà fondamentali relative a persone, capitali, beni e servizi. Il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) prevede investimenti in progetti aventi effetti transfrontalieri e in sistemi e servizi a livello europeo. Per tali progetti la continuità del sostegno finanziario dopo il 2020, compreso il completamento della rete centrale TEN-T previsto entro il 2030, è essenziale.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per i trasporti e il turismo, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare l'azione per il clima e contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima18. Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 60% della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici sulla base, oltre che di altri fattori, dei seguenti marcatori di Rio: i) 100% per le spese relative all'infrastruttura ferroviaria, ai carburanti alternativi, ai trasporti urbani puliti, alla trasmissione di energia elettrica, allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto di CO2 e all'energia rinnovabile; ii) 40% per le spese relative al trasporto multimodale e per vie navigabili interne e all'infrastruttura per il gas, a patto che favoriscano un maggiore impiego di biometano o idrogeno rinnovabile. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di revisione e valutazione. Per impedire che l'infrastruttura risulti vulnerabile alle possibili ripercussioni a lungo termine dei cambiamenti climatici e per fare in modo che il costo delle emissioni di gas serra connesse al progetto sia incluso nella valutazione economica di quest'ultimo, i progetti finanziati dal programma dovrebbero essere sottoposti a verifica climatica, conformemente agli orientamenti che dovrebbero essere messi a punto dalla Commissione coerentemente con quelli elaborati per altri programmi dell'Unione, ove pertinente.

(4)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare l'azione per il clima e contribuire al rapido conseguimento dell'obiettivo generale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima18. Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 60% della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici sulla base, oltre che di altri fattori, dei seguenti marcatori di Rio: i) 100% per le spese relative all'infrastruttura ferroviaria, ai carburanti alternativi, ai trasporti urbani puliti, alla trasmissione di energia elettrica, allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto di CO2 e all'energia rinnovabile; ii) 40% per le spese relative al trasporto multimodale e per vie navigabili interne e all'infrastruttura per il gas, a patto che favoriscano un maggiore impiego di biometano o idrogeno rinnovabile. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di revisione e valutazione. Per impedire che l'infrastruttura risulti vulnerabile alle possibili ripercussioni a lungo termine dei cambiamenti climatici e per fare in modo che il costo delle emissioni di gas serra connesse al progetto sia incluso nella valutazione economica di quest'ultimo, i progetti finanziati dal programma dovrebbero essere sottoposti a verifica climatica, conformemente agli orientamenti che dovrebbero essere messi a punto dalla Commissione coerentemente con quelli elaborati per altri programmi dell'Unione, ove pertinente.

_________________

_________________

18 COM (2018) 321, pag. 13.

18 COM (2018) 321, pag. 13.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  adeguare le reti TEN-T alle esigenze della mobilità militare;

ii)  adeguare le reti TEN-T alle esigenze della mobilità militare colmando le carenze infrastrutturali esistenti, anche mediante l'adeguamento delle infrastrutture esistenti o la costruzione di nuove infrastrutture di trasporto a uso duale, civile e militare;

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii): azioni, o attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare l'infrastruttura dei trasporti della rete TEN-T al fine di adeguarla alle esigenze della mobilità militare, con l'obiettivo di permettere un duplice utilizzo, civile e militare, dell'infrastruttura.

(c)  Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii): azioni, o attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare l'infrastruttura nuova ed esistente dei trasporti della rete TEN-T al fine di adeguarla alle esigenze della mobilità militare, con l'obiettivo di permettere un duplice utilizzo, civile e militare, dell'infrastruttura.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla convenzione di sovvenzione può essere posto fine in base ai motivi di cui al paragrafo 1.

2.  Alla convenzione di sovvenzione può essere posto fine in base ai motivi di cui al paragrafo 1. In tal caso, la Commissione mette immediatamente a disposizione di altri progetti i fondi inutilizzati.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 42 265 493 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 37 487 281 000 EUR a prezzi 2018 (42 265 493 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo QFP, sulla base di una ripartizione tecnica preliminare per programma che potrebbe essere oggetto di ulteriori adeguamenti, nel rispetto della posizione globale del Parlamento europeo definita in tali risoluzioni e del livello complessivo dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27. La cifra potrebbe essere rivista in una fase successiva in linea con l'invito del Parlamento europeo a incrementare sostanzialmente gli investimenti attraverso il meccanismo per collegare l'Europa.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fino a 30 615 493 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di cui:

(a)  27 150 760 000 EUR a prezzi 2018 (30 615 493 000 EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di cui:

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  12 830 000 000 EUR dal cluster degli investimenti strategici europei;

i)  11 383 618 000 EUR a prezzi 2018 (12 830 000 000 EUR a prezzi correnti) dal cluster degli investimenti strategici europei;

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  11 285 493 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

ii)  10 000 000000 EUR a prezzi 2018 (11 285 493 000 EUR a prezzi correnti) trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  6 500 000 000 EUR dal cluster della difesa per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

iii)  5 767 142 000 EUR a prezzi 2018 (6 500 000 000 EUR a prezzi correnti) dal cluster della difesa per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  fino a 8 650 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di cui un massimo del 10% per i progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile;

(b)  7 674 808 000 EUR a prezzi 2018 (8 650 000 000 EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di cui un massimo del 10 % per i progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile;

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fino a 3 000 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

(c)  2 661 713 000 EUR a prezzi 2018 ( 3 000 000 000 EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del meccanismo per collegare l’Europa

Riferimenti

COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

TRAN

14.6.2018

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

14.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Inese Vaidere

28.6.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Esame in commissione

13.9.2018

 

 

 

Approvazione

9.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andrey Novakov

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Eleonora Evi

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (17.9.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di stimolare la creazione di posti di lavoro, l'Unione necessita di infrastrutture moderne e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Tali interconnessioni dovrebbero contribuire a migliorare la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee dovrebbero favorire i collegamenti transfrontalieri, promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuire a un'economia sociale di mercato più competitiva e alla lotta al cambiamento climatico.

(1)  Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e oltre e di stimolare la creazione di posti di lavoro, l'Unione necessita di infrastrutture moderne e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Tali interconnessioni dovrebbero contribuire a migliorare la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee dovrebbero favorire i collegamenti transfrontalieri, promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuire a un'economia sociale di mercato più competitiva e alla lotta al cambiamento climatico.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il programma dovrebbe mirare a promuovere progetti ambientalmente e socialmente sostenibili relativi ai cambiamenti climatici e, se del caso, azioni di attenuazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, è opportuno rafforzare il contributo del programma al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, degli obiettivi proposti per il 2030 in materia di clima ed energia e dell'obiettivo a lungo termine della decarbonizzazione.

(3)  Il programma dovrebbe mirare a promuovere progetti ambientalmente e socialmente sostenibili relativi ai cambiamenti climatici e, se del caso, azioni di attenuazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, è opportuno rafforzare il contributo del programma al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, degli obiettivi per il 2030 in materia di clima ed energia e dell'obiettivo a lungo termine della decarbonizzazione.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare l'azione per il clima e contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima3. Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 60% della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici sulla base, oltre che di altri fattori, dei seguenti marcatori di Rio: i)100% per le spese relative all'infrastruttura ferroviaria, ai carburanti alternativi, ai trasporti urbani puliti, alla trasmissione di energia elettrica, allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto di CO2 e all'energia rinnovabile; ii)40% per le spese relative al trasporto multimodale e per vie navigabili interne e all'infrastruttura per il gas, a patto che favoriscano un maggiore impiego di biometano o idrogeno rinnovabile. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di revisione e valutazione. Per impedire che l'infrastruttura risulti vulnerabile alle possibili ripercussioni a lungo termine dei cambiamenti climatici e per fare in modo che il costo delle emissioni di gas serra connesse al progetto sia incluso nella valutazione economica di quest'ultimo, i progetti finanziati dal programma dovrebbero essere sottoposti a verifica climatica, conformemente agli orientamenti che dovrebbero essere messi a punto dalla Commissione coerentemente con quelli elaborati per altri programmi dell'Unione, ove pertinente.

(4)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare l'azione per il clima e contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di dedicare almeno il 30 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima3. Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 100 % della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici sulla base, oltre che di altri fattori, dei seguenti marcatori di Rio: i)100 % per le spese relative all'infrastruttura ferroviaria, alla mobilità a zero emissioni, ai trasporti urbani decarbonizzati, alla trasmissione di energia elettrica, allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto di CO2, all'efficienza energetica e all'energia rinnovabile; ii)40 % per le spese relative al trasporto multimodale e per vie navigabili interne sostenibili. Per dar seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti europea, i meccanismi di integrazione della dimensione climatica e di climate proofing dovrebbero operare una distinzione tra mitigazione e adattamento e concretizzarsi ex ante, attraverso tutti i processi di programmazione e di pianificazione, piuttosto che essere semplicemente comunicati ex post. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di revisione e valutazione. Per impedire che l'infrastruttura risulti vulnerabile alle possibili ripercussioni a lungo termine dei cambiamenti climatici e per fare in modo che il costo delle emissioni di gas serra connesse al progetto sia incluso nella valutazione economica di quest'ultimo, i progetti finanziati dal programma dovrebbero essere sottoposti a verifica climatica, conformemente agli orientamenti che dovrebbero essere messi a punto dalla Commissione coerentemente con quelli elaborati per altri programmi dell'Unione, ove pertinente.

_________________

_________________

3 COM(2018) 321, pag. 13.

3 COM(2018) 321, pag. 13.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Un obiettivo importante del presente programma consiste nel produrre maggiori sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. A questo scopo, il programma dovrebbe prevedere l'adozione di programmi di lavoro intersettoriali che potrebbero affrontare aree specifiche di intervento, per esempio per quanto riguarda la mobilità interconnessa e automatizzata o i carburanti alternativi. Il programma dovrebbe inoltre prevedere, nell'ambito di ciascun settore, la possibilità di considerare ammissibili alcuni elementi ausiliari appartenenti a un altro settore, qualora tale impostazione rendesse maggiormente vantaggioso l'investimento sotto l'aspetto socioeconomico. Le sinergie tra settori dovrebbero essere incentivate attraverso i criteri di attribuzione per la selezione delle azioni.

(6)  Un obiettivo importante del presente programma consiste nel produrre maggiori sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. A questo scopo, il programma dovrebbe prevedere l'adozione di programmi di lavoro intersettoriali che potrebbero affrontare aree specifiche di intervento, per esempio per quanto riguarda la mobilità interconnessa e automatizzata o le tecnologie e le infrastrutture per i trasporti a zero emissioni. Il programma dovrebbe inoltre prevedere, nell'ambito di ciascun settore, la possibilità di considerare ammissibili alcuni elementi ausiliari appartenenti a un altro settore, qualora tale impostazione rendesse maggiormente vantaggioso l'investimento sotto l'aspetto socioeconomico. Le sinergie tra settori dovrebbero essere incentivate attraverso i criteri di attribuzione per la selezione delle azioni.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È necessario promuovere investimenti a favore di una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura in tutta l'Unione. Nel 2017 la Commissione ha presentato5 "L'Europa in movimento", una serie di iniziative a vasto raggio volte ad accrescere la sicurezza dei trasporti, promuovere la tariffazione stradale intelligente, ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, promuovere la mobilità autonoma e interconnessa e garantire condizioni e periodi di riposo confacenti ai lavoratori. Tali iniziative dovrebbero essere accompagnate da un sostegno finanziario dell'Unione, se del caso attraverso il presente programma.

(10)  È necessario promuovere investimenti a favore di una mobilità intelligente, a zero emissioni, inclusiva e sicura in tutta l'Unione. Nel 2017 la Commissione ha presentato5 "L'Europa in movimento", una serie di iniziative a vasto raggio volte ad accrescere la sicurezza dei trasporti, promuovere la tariffazione stradale intelligente, ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, promuovere la mobilità autonoma e interconnessa e garantire condizioni e periodi di riposo confacenti ai lavoratori. Tali iniziative dovrebbero essere accompagnate da un sostegno finanziario dell'Unione, se del caso attraverso il presente programma.

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5 Comunicazione della Commissione "L'Europa in movimento": un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" [COM (2017) 283].

5 Comunicazione della Commissione "L'Europa in movimento": un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" [COM (2017) 283].

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Secondo quanto indicato negli orientamenti TEN-T in relazione alle nuove tecnologie e innovazioni, la TEN-T consente la decarbonizzazione di tutte le modalità di trasporto favorendo l'efficienza energetica e l'impiego di carburanti alternativi. La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6 stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, oltre a richiedere agli Stati membri di assicurare la disponibilità di punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2025. Come indicato nella proposta della Commissione7 del novembre 2017, è necessaria una serie completa di misure per promuovere la mobilità a basse emissioni, comprensiva anche del sostegno finanziario, laddove le condizioni di mercato non costituiscano un incentivo sufficiente.

(11)  Secondo quanto indicato negli orientamenti TEN-T in relazione alle nuove tecnologie e innovazioni, la TEN-T consente la decarbonizzazione di tutte le modalità di trasporto favorendo l'efficienza energetica e l'impiego di alternative a tutti i combustibili a base fossile. La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6 stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura adeguata per lo sviluppo di una mobilità a zero emissioni nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e dagli altri combustibili fossili e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, oltre a richiedere agli Stati membri di assicurare la disponibilità di punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2025. Come indicato nella proposta della Commissione7 del novembre 2017, è necessaria una serie completa di misure per promuovere la mobilità a zero emissioni, comprensiva anche del sostegno finanziario, laddove le condizioni di mercato non costituiscano un incentivo sufficiente.

_________________

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6 Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

6 Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

7 Comunicazione della Commissione "Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori" [COM (2017) 675].

7 Comunicazione della Commissione "Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori" [COM (2017) 675].

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Al fine di favorire il completamento dei progetti nel settore dei trasporti in porzioni meno sviluppate della rete, è opportuno destinare al programma una dotazione del Fondo di coesione per finanziare progetti nel settore dei trasporti negli Stati membri ammissibili al finanziamento di detto fondo. In una fase iniziale ed entro il limite del 70% della dotazione trasferita, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento dovrebbe rispettare le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Il restante 30% della dotazione trasferita dovrebbe essere assegnato su base competitiva a progetti ubicati negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. È opportuno che la Commissione sostenga gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nei loro sforzi volti a sviluppare un adeguato portafoglio di progetti, in particolare rafforzando la capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate.

(13)  Al fine di favorire il completamento dei progetti nel settore dei trasporti in porzioni meno sviluppate della rete, è opportuno destinare al programma una dotazione del Fondo di coesione per finanziare progetti di mobilità a zero emissioni negli Stati membri ammissibili al finanziamento di detto fondo. In una fase iniziale ed entro il limite del 70% della dotazione trasferita, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento dovrebbe rispettare le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Il restante 30% della dotazione trasferita dovrebbe essere assegnato su base competitiva a progetti ubicati negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. È opportuno che la Commissione sostenga gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nei loro sforzi volti a sviluppare un adeguato portafoglio di progetti, in particolare rafforzando la capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 individua le priorità per l'infrastruttura energetica transeuropea cui rispondere per conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di energia e di clima, riconosce i progetti di interesse comune necessari per dare risposta a tali priorità e individua misure nel campo della concessione delle autorizzazioni, del coinvolgimento pubblico e della regolamentazione finalizzate ad accelerare e/o agevolare la realizzazione di tali progetti, tra cui i criteri riguardanti l'ammissibilità generale dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione.

(17)  Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 individua le priorità per l'infrastruttura energetica transeuropea cui rispondere per conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di energia e di clima, riconosce i progetti di interesse comune necessari per dare risposta a tali priorità e individua misure nel campo della concessione delle autorizzazioni, del coinvolgimento pubblico e della regolamentazione finalizzate ad accelerare e/o agevolare la realizzazione di tali progetti, tra cui i criteri riguardanti l'ammissibilità generale dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione. Per tenere pienamente conto degli obiettivi e delle finalità dell'accordo di Parigi, nonché degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di energia per il 2030 e oltre, è opportuno rivedere l'elenco dei progetti di interesse comune e dei criteri di ammissibilità.

_________________

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12 Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

12 Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Benché il completamento dell'infrastruttura di rete resti prioritario per lo sviluppo dell'energia rinnovabile, l'integrazione della cooperazione transfrontaliera incentrata su questo tipo di energia rispecchia l'impostazione adottata per l'iniziativa "Energia pulita per tutti gli europei", con la responsabilità collettiva di raggiungere un obiettivo ambizioso per l'energia rinnovabile entro il 2030 e il mutato contesto politico per quanto riguarda gli obiettivi ambiziosi a lungo termine relativi alla decarbonizzazione.

(19)  Benché il completamento dell'infrastruttura di rete resti prioritario per lo sviluppo dell'energia rinnovabile, l'integrazione della cooperazione transfrontaliera incentrata su questo tipo di energia rispecchia l'impostazione adottata per l'iniziativa "Energia pulita per tutti gli europei", con la responsabilità collettiva di raggiungere almeno il 32 % di energia rinnovabile entro il 2030 e il mutato contesto politico per quanto riguarda gli obiettivi ambiziosi a lungo termine relativi alla decarbonizzazione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Considerando il programma di decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale disporre di tecnologie innovative per le infrastrutture che consentano la transizione verso sistemi energetici e di mobilità a bassa emissione di carbonio e migliorino la sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare, nella comunicazione del 23 novembre 2017 sul rafforzamento delle reti energetiche europee13 la Commissione ha sottolineato che il ruolo dell'energia elettrica, metà della quale sarà generata da fonti rinnovabili entro il 2030, stimolerà sempre più la decarbonizzazione di settori finora dominati dai combustibili fossili quali i trasporti, l'industria, il riscaldamento e il raffreddamento e che, di conseguenza, le politiche in materia di infrastrutture energetiche transeuropee si stanno concentrando sempre di più su progetti riguardanti le interconnessioni elettriche, i sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica e le reti intelligenti. Per sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione occorre tenere in debito conto, e conferire loro priorità, le tecnologie e i progetti che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La Commissione mirerà ad aumentare il numero di progetti in materia di reti intelligenti transfrontaliere, di sistemi di stoccaggio innovativi e di trasporto di anidride carbonica da finanziarsi nell'ambito del programma.

(20)  Considerando il programma di decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale disporre di tecnologie innovative per le infrastrutture che consentano la transizione verso sistemi energetici e di mobilità a zero emissioni di carbonio e migliorino la sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare, nella comunicazione del 23 novembre 2017 sul rafforzamento delle reti energetiche europee13 la Commissione ha sottolineato che il ruolo dell'energia elettrica, metà della quale sarà generata da fonti rinnovabili entro il 2030, stimolerà sempre più la decarbonizzazione di settori finora dominati dai combustibili fossili quali i trasporti, l'industria, il riscaldamento e il raffreddamento e che, di conseguenza, le politiche in materia di infrastrutture energetiche transeuropee si stanno concentrando sempre di più su progetti riguardanti le interconnessioni elettriche, i sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica e le reti intelligenti. Per sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione occorre tenere in debito conto, e conferire loro priorità, le tecnologie e i progetti che contribuiscono alla transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio. La Commissione mirerà ad aumentare il numero di progetti in materia di reti intelligenti transfrontaliere, di sistemi di stoccaggio innovativi e di trasporto di anidride carbonica da finanziarsi nell'ambito del programma.

_________________

_________________

13 COM(2017) 718.

13 COM(2017) 718.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)  È opportuno garantire il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico degli strumenti e meccanismi finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda il loro contributo, atteso e realizzato, al conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio a tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui è opportuno fornire sostegno con finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo per gli investimenti, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, da InvestEU e dal meccanismo per collegare l'Europa. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato anche in modo coerente con i piani dell'Unione e nazionali relativi all'energia e al clima, ove pertinente.

(35)  A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio a tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui è opportuno fornire sostegno con finanziamenti nazionali e/o dell'Unione ed evitare qualsiasi contraddizione con le priorità dell'Unione, compresi gli impegni da essa assunti per l'attuazione dell'accordo di Parigi. Dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo per gli investimenti, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, da InvestEU e dal meccanismo per collegare l'Europa. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato anche in modo coerente con i piani dell'Unione e nazionali relativi all'energia e al clima.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "carburanti alternativi" o "combustibili alternativi": combustibili alternativi ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/94/UE;

soppresso

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n)  "studi": attività necessarie alla preparazione dell'attuazione di un progetto, quali studi preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione della dotazione finanziaria;

(n)  "studi": attività necessarie alla preparazione dell'attuazione di un progetto, quali studi preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati, la preparazione della dotazione finanziaria nonché le valutazioni di impatto ambientale e le valutazioni ambientali strategiche;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma ha l'obiettivo generale di sviluppare e modernizzare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e ponendo l'accento sulle sinergie tra i settori.

1.  Il programma ha l'obiettivo generale di sviluppare e modernizzare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e ponendo l'accento sulle sinergie tra i settori. Il programma sostiene soprattutto i progetti infrastrutturali che contribuiscono a ridurre al minimo i costi esterni nei settori della sicurezza, dell'ambiente e del clima.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti e interconnesse per una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura;

i)  contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture sostenibili, efficienti e interconnesse per una mobilità intelligente, a zero emissioni, inclusiva e sicura;

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  per il settore dell'energia, contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e all'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energia rinnovabile;

(b)  per il settore dell'energia, contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia, agli investimenti nell'efficienza energetica, all'energia da fonti rinnovabili e all'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione e garantire l'indipendenza energetica, agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energia rinnovabile;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tale importo può essere utilizzato anche per finanziare misure di accompagnamento complementari alla preparazione dei progetti.

4.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tale importo può essere utilizzato anche per finanziare misure di accompagnamento complementari alla preparazione dei progetti, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale e le valutazioni ambientali strategiche.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, il 30% di essi è messo immediatamente a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture per i trasporti in conformità al presente regolamento, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70% delle risorse trasferite. Dal 1° gennaio 2024, le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità al presente regolamento.

8.  Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, il 30 % di essi è messo immediatamente a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture sostenibili per i trasporti in conformità al presente regolamento, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70% delle risorse trasferite. Dal 1° gennaio 2024, le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sostenibili sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sostenibili in conformità al presente regolamento.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  È prestata la massima attenzione alla trasparenza, alla responsabilità e al controllo democratico degli strumenti e meccanismi finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda il loro contributo, atteso e realizzato, al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Solo le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento. Fra di esse rientrano in particolare studi, lavori e altre misure di accompagnamento necessarie per la gestione e l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici.

1.  Solo le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento. Fra di esse rientrano in particolare studi, lavori e altre misure di accompagnamento necessarie per la gestione e l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale e le valutazioni ambientali strategiche.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  azioni relative a reti efficienti e interconnesse:

(a)  azioni relative a reti sostenibili, efficienti e interconnesse:

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura:

(b)  azioni relative a una mobilità intelligente, a zero emissioni, inclusiva e sicura:

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)  azioni di sostegno alle nuove tecnologie e all'innovazione, compresa l'automazione, a migliori servizi di trasporto, all'integrazione modale e all'infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iv)  azioni di sostegno alle nuove tecnologie e all'innovazione, compresa l'automazione, a migliori servizi di trasporto, all'integrazione modale e a un'adeguata infrastruttura per la realizzazione di una mobilità a zero emissioni, a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  coerenza con i piani dell'Unione e nazionali per l'energia e il clima.

i)  coerenza con le strategie dell'Unione e nazionali a lungo termine di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sulla governance], conformemente all'accordo di Parigi.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione tiene conto, ove pertinente, della resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici mediante una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici comprendente le opportune misure di adeguamento.

2.  La valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione tiene conto della resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici mediante una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici comprendente le opportune misure di adeguamento.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

2.  La Commissione adotta il programma di lavoro mediante atti delegati, conformemente all'articolo 24 del presente regolamento.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  integrare il presente regolamento adottando i programmi di lavoro di cui all'articolo 19;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  inquinamento atmosferico e altri tipi di inquinamento locale;

(f)  qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua e altri tipi di inquinamento locale;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – punto 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  salute;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – punto 4 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito della selezione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, la Commissione deve mirare ad ottenere una quantità totale gestibile di progetti. La Commissione deve impegnarsi a garantire un adeguato equilibrio geografico nell'individuazione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile. È possibile ricorrere a raggruppamenti regionali per l'individuazione dei progetti.

Nell'ambito della selezione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, la Commissione deve mirare ad ottenere una quantità totale gestibile di progetti. La Commissione deve impegnarsi a garantire un adeguato equilibrio geografico nell'individuazione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile. Per l'individuazione dei progetti è possibile ricorrere a raggruppamenti regionali e ai meccanismi di cooperazione regionale di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) ..../.... [regolamento sulla governance].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del meccanismo per collegare l’Europa

Riferimenti

COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

TRAN

14.6.2018

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

14.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Approvazione

13.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Linnéa Engström, Elena Gentile, Rebecca Harms, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Lukas Mandl, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Jiří Maštálka

4

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (19.11.2018)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

Relatore per parere: Mirosław Piotrowski

BREVE MOTIVAZIONE

The proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility for the period 2021-2027 and repealing Regulations (EU) No. 1316/2013 and (EU) No 283/2014 aims at establishing a legal basis for the Connecting Europe Facility for the period 2021-2027. The main purpose of the Connecting Europe Facility is to support the implementation of EU policy targets in the transport, energy and digital infrastructure sectors through the development of trans-European networks. It is also proposed that CEF supports cross-border cooperation on renewable energy generation.

It is also assumed that Europe will move towards zero-fatalities, zero-emissions and zero-paper mobility to become a front-runner in the digital economy. A modern, clean, intelligent, sustainable, inclusive, safe and secure infrastructure will provide tangible benefits to European citizens and businesses, allowing them to travel, ship goods, have access to energy and high-quality digital services in an efficient way.

The Connecting Europe Facility is also supposed to contribute to sustainable growth, which in turn will foster social integration by establishing modern, high-efficiency trans-European networks. This initiative will bring benefits to the whole European Union. This means both increased competitiveness and economic, social and territorial cohesion, and reduction of greenhouse gas emissions, better air quality, promotion of alternative fuels and supporting further development of renewable energy sources.

However, these objectives cannot be accomplished without paying attention to energy security issues and therefore it is necessary to develop actions to stop being dependent on fossil fuels from outside the EU. As part of the zero emission policy, it is necessary to support the clean coal technology – gasifying coal to obtain hydrogen as a 21th century fuel. This will also contribute to the implementation of the EU climate policy and allow reduction of CO2 emissions.

It is important to promote the development of inland waterways with a special focus on the east-west and north-south connections. The core TEN-T network corridors should be extended by new inland waterways, it is necessary to increase funding for waterways as environmentally-friendly transport routes.

Member states’ right to financial control should be stressed. The regulation should state that applications for EU funding must receive prior authorisation from the Member States. The European Commission should manage the programme in close cooperation with the Member States according to clearly defined principles. In order to achieve the purpose of the CEF, it must take account of the Member States’ national investment strategies. Coordination by the Member States is necessary in the process of applying in order to ensure optimal use of available funds, especially that part of the budget is transferred from the Cohesion Fund and projects are to be financed as part of different lines and calls for proposals. The Member State’s role and duties should be defined in this Regulation in order to ensure a clear, precise and uniform management system throughout the programming period, which would be a clear legal basis for all parties involved.

Priority should be given to financing cross-border transport sections and EU border regions.

The cross-border section should be clearly defined. Compared to the regulation in force, it has been removed from the proposed regulation. This is important because cross-border projects are one of the main priorities in financing.

According to the specific objective in the transport sector, defined in the proposed regulation, which is to adjust the TEN-T network to military mobility needs, in special cases it should be possible to finance transport infrastructure not covered by the TEN-T network if is it is situated along a route parallel to the route of key importance for military mobility.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Amendment    1

Proposal for a regulation

Recital 1

Text proposed by the Commission

Amendment

(1)  In order to achieve smart, sustainable and inclusive growth and to stimulate job creation, the Union needs an up-to-date, high-performance infrastructure to help connect and integrate the Union and all its regions, in the transport, telecommunications and energy sectors. Those connections should help to improve the free movement of persons, goods, capital and services. The trans-European networks should facilitate cross-border connections, foster greater economic, social and territorial cohesion and contribute to a more competitive social market economy and to combating climate change.

(1)  In order to achieve smart, sustainable and inclusive growth and to stimulate new job creation, the Union needs an up-to-date, high-performance infrastructure that must help connect and integrate the Union and all its regions, in the transport, telecommunications and energy sectors. Those connections must help to improve the free movement of persons, goods, capital and services. The trans-European networks must facilitate cross-border connections, taking account of economic developments and trends in the services sector, foster greater economic, social and territorial cohesion and contribute to a more competitive social market economy and to combating climate change.

Amendment    2

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3)  The Programme should aim at supporting climate change, environmentally and socially sustainable projects and, where appropriate, climate change mitigation and adaptation actions. In particular, the contribution of the Programme to achieving the goals and objectives of the Paris Agreement as well as the proposed 2030 climate and energy targets and long-term decarbonisation objective should be reinforced.

(3)  The Programme must aim at supporting climate change, environmentally, socially, and economically sustainable projects and, focusing on programmes to prevent and combat the medium and long-term impact, seeking to achieve climate change mitigation and adopt suitable adaptation actions. In particular, the contribution of the Programme to achieving the goals and objectives of the Paris Agreement as well as the proposed 2030 climate and energy targets and long-term decarbonisation objective should be reinforced.

Amendment    3

Proposal for a regulation

Recital 4

Text proposed by the Commission

Amendment

(4)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with Union’s commitments to implement the Paris Agreement, and the commitment to the United Nations Sustainable Development Goals, this Regulation should therefore mainstream climate action and lead to the achievement of an overall target of 25% of the EU budget expenditures supporting climate objectives18. Actions under this Programme are expected to contribute 60% of the overall financial envelope of the Programme to climate objectives, based inter alia on the following Rio markers: i. 100% for the expenditures relating to railway infrastructure, alternative fuels, clean urban transport, electricity transmission, electricity storage, smart grids, CO2 transportation and renewable energy; 40% for inland waterways and multimodal transport, and gas infrastructure – if enabling increased use of renewable hydrogen or bio-methane. Relevant actions will be identified during the Programmeʼs preparation and implementation, and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes. In order to prevent that infrastructure is vulnerable to potential long term climate change impacts and to ensure that the cost of greenhouse gas emissions arising from the project is included in the projectʼs economic evaluation, projects supported by the Programme should be subject to climate proofing in accordance with guidance that should be developed by the Commission coherently with the guidance developed for other programmes of the Union where relevant.

(4)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with the Union’s commitments to implementing the Paris Agreement, and the commitment to the United Nations Sustainable Development Goals, this Regulation should therefore mainstream climate action and lead to the achievement of an overall target of 25% of the EU budget expenditures supporting climate objectives18. Actions under this Programme are expected to contribute 60% of the overall financial envelope of the Programme to climate objectives, based inter alia on the following Rio markers: i. 100% for the expenditures relating to railway infrastructure, alternative fuels, clean urban transport, electricity transmission, electricity storage, smart grids, CO2 transportation and renewable energy; 40% for inland waterways and multimodal transport, and gas infrastructure – if enabling increased use of renewable hydrogen or bio-methane. Relevant actions will be identified during the Programme's preparation and implementation, and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes. In order to prevent that infrastructure is vulnerable to potential long-term climate change impacts and to ensure that the cost of greenhouse gas emissions arising from the project is included in the project’s economic evaluation, projects supported by the Programme should be subject to long-term climate proofing in accordance with guidance that should be developed by the Commission in a manner consistent with the guidance developed for other programmes of the Union where relevant.

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18 COM(2018) 321, page 13

18 COM(2018) 321, page 13

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6)  An important objective of this Programme is to deliver increased synergies between the transport, energy and digital sector. For that purpose, the Programme should provide for the adoption of cross-sectoral work programmes that could address specific intervention areas, for instance as regards connected and automated mobility or alternative fuels. In addition, the Programme should allow, within each sector, the possibility to consider eligible some ancillary components pertaining to another sector, where such an approach improves the socio-economic benefit of the investment. Synergies between sectors should be incentivized through the award criteria for the selection of actions.

(6)  An important objective of this Programme is to deliver increased synergies and complementarities between the transport, energy and digital sectors, bearing in mind the rapid development of new technologies in these areas. For that purpose, the Programme should provide for the adoption of cross-sectoral work programmes that could address specific intervention areas, for instance as regards connected and automated mobility, including the necessary digital infrastructure or alternative fuels. In addition, the Programme should allow, within each sector mentioned above, the possibility of considering eligible some ancillary components pertaining to another sector, where such an approach improves the socio-economic benefit of the investment. Synergies between the above-mentioned sectors should be incentivized through the award criteria for the selection of actions and complementarities with other Union instruments should also be pursued.

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 7

Text proposed by the Commission

Amendment

(7)  The trans-European transport network (TEN-T) guidelines as laid down in Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council19 (hereafter ‘TEN-T guidelines) identify the infrastructure of the TEN-T, specify the requirements to be fulfilled by it and provide for measures for their implementation. Those guidelines envisage, in particular, the completion of the core network by 2030 through the creation of new infrastructure as well as the substantial upgrading and rehabilitation of existing infrastructure.

(7)  The trans-European transport network (TEN-T) guidelines as laid down in Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council19 (hereafter ‘TEN-T guidelines) identify the infrastructure of the TEN-T, specify the requirements to be fulfilled by it and provide for measures for their implementation. Those guidelines envisage, in particular, the completion of the core network by 2030 through the creation of new infrastructure and new cross-border connections, as well as the substantial upgrading and rehabilitation of existing infrastructure. In parallel to the completion of the core network, priority will be given to providing environmentally friendly public transport links to TEN-T nodes.

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19 Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU (OJ L 348, 20.12.2013, p. 1).

19 Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU (OJ L 348, 20.12.2013, p. 1).

Amendment    6

Proposal for a regulation

Recital 8

Text proposed by the Commission

Amendment

(8)  In order to achieve the objectives laid down in the TEN-T guidelines, it is necessary to support with priority the cross-border links and the missing links and to ensure, where applicable, that the supported actions are consistent with the corridor work plans established pursuant to Article 47 of Regulation (EU) No 1315/2013 and to the overall network development regarding performance and interoperability.

(8)  In order to achieve the objectives laid down in the TEN-T guidelines, it is necessary to support with priority the cross-border links, the missing links, transport bottlenecks and urban nodes and to ensure, where applicable, that the supported actions are consistent with the corridor work plans established pursuant to Article 47 of Regulation (EU) No 1315/2013 and to the overall network development regarding performance and interoperability.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Recital 9

Text proposed by the Commission

Amendment

(9)  In order to reflect growing transport flows and the evolution of the network, the alignment of the core network corridors and their pre-identified sections should be adapted. These adaptations should be proportionate in order to preserve the consistency and the efficiency of the corridor development and coordination. For that reason the length of the core network corridors should not increase by more than 15 %.

(9)  In order to reflect growing transport flows and the evolution of the network, the alignment of the core network corridors, the urban nodes and their pre-identified sections should be adapted. These adaptations should be proportionate in order to preserve the balance, the consistency and the efficiency of the corridor development and coordination. For that reason the length of the core network corridors should not increase by more than 15 %.

Amendment    8

Proposal for a regulation

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10)  It is necessary to promote investments in favour of smart, sustainable, inclusive, safe and secure mobility throughout the Union. In 2017, the Commission presented20 "Europe on the move", a wide-ranging set of initiatives to make traffic safer, encourage smart road charging, reduce CO2 emissions, air pollution and congestion, promote connected and autonomous mobility and ensure proper conditions and rest times for workers. These initiatives should be accompanied by Union financial support, where relevant through this Programme.

(10)  It is necessary to promote investments in favour of smart, balanced, sustainable, inclusive, safe and secure mobility adapted to local and regional development needs throughout the Union. In 2017, the Commission presented20 "Europe on the move", a wide-ranging set of initiatives to make traffic safer, encourage smart road charging, reduce CO2 emissions, air pollution and congestion, promote connected and autonomous mobility and ensure proper conditions and rest times for workers. These initiatives should be accompanied by Union financial support, where relevant through this Programme.

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20 Commission Communication "Europe on the move: An agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all" – COM(2017) 283

20 Commission Communication "Europe on the move: An agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all" – COM(2017) 283

Amendment    9

Proposal for a regulation

Recital 11

Text proposed by the Commission

Amendment

(11)  The TEN-T guidelines require, with regard to new technologies and innovation, that the TEN-T enables the decarbonisation of all transport modes by stimulating energy efficiency as well as the use of alternative fuels. Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council21 establishes a common framework of measures for the deployment of alternative fuels infrastructure in the Union in order to minimise dependence on oil and to mitigate the environmental impact of transport and requires Member States to ensure that recharging or refuelling points accessible to the public are made available by 31 December 2025. As outlined in the Commission proposals22 of November 2017, a comprehensive set of measures to promote low-emission mobility is necessary including financial support where the market conditions do not provide a sufficient incentive.

(11)  The TEN-T guidelines require, with regard to new technologies and innovation, that the TEN-T enables the decarbonisation of all transport modes by stimulating energy efficiency as well as the use of alternative fuels. Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council21 establishes a common framework of measures for the deployment of alternative fuels infrastructure in the Union in order to minimise dependence on oil and to mitigate the environmental and climate impact of transport and requires Member States and local authorities to invest in suitable infrastructure and to ensure that recharging or refuelling points accessible to the public are made available by 31 December 2025. As outlined in the Commission proposals22 of November 2017, a comprehensive set of measures to promote low-emission mobility is necessary including financial support where the market conditions do not provide a sufficient incentive.

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21 Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure (OJ L 307, 28.10.2014, p. 1).

21 Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure (OJ L 307, 28.10.2014, p. 1).

22 Commission Communication "Delivering on low-emission mobility A European Union that protects the planet, empowers its consumers and defends its industry and workers" – COM(2017) 675

22 Commission Communication "Delivering on low-emission mobility A European Union that protects the planet, empowers its consumers and defends its industry and workers" – COM(2017) 675

Amendment    10

Proposal for a regulation

Recital 13

Text proposed by the Commission

Amendment

(13)  In order to improve the completion of transport projects in less developed parts of the network, a Cohesion Fund allocation should be transferred to the Programme to finance transport projects in the Member States eligible for financing from the Cohesion Fund. In an initial phase and within a limit of 70% of the transferred envelope, the selection of projects eligible for financing should respect the national allocations under the Cohesion Fund. The remaining 30 % of the transferred envelope should be allocated on a competitive basis to projects located in the Member States eligible for financing from the Cohesion Fund with priority to cross-border links and missing links. The Commission should support Member States eligible for financing from the Cohesion Fund in their efforts to develop an appropriate pipeline of projects, in particular by strengthening the institutional capacity of the public administrations concerned.

(13)  In order to improve the completion of missing links or allow for the reactivation of existing links which are out of order in cross-border transport projects in less developed parts of the network, a Cohesion Fund allocation to the Programme could be envisaged in Regulation (EU) XXX [CPR] to finance transport projects in the Member States eligible for financing from the Cohesion Fund. The conditions applicable to the transfer will be decided in the Regulation mentioned above, following the 2014- 2020 methodology as regards the respective national allocations The Commission should offer maximum support to the Member States eligible for financing from the Cohesion Fund with priority to the improvement of existing cross-border links, investment in regions with heavy traffic and the creation of missing links, with a view to tackling transport bottlenecks. The Commission should support Member States in their efforts to develop an appropriate pipeline of projects, in particular by strengthening the institutional capacity of the public administrations concerned.

Amendment    11

Proposal for a regulation

Recital 15

Text proposed by the Commission

Amendment

(15)  In its Communication "A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions"26 , the Commission highlighted the outermost regions' specific transport needs and the necessity to provide Union funding to match these needs, including through the Programme.

(15)  In its Communication "A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions"26., the Commission highlighted the outermost regions' specific transport needs and the necessity to provide Union funding to match these needs, including through the Programme.The Memorandum on the outermost regions of June 2017 stresses the importance of creating a transport network which takes into account the reality in the outermost regions and incorporates measures on overland, maritime and air transport - including incentives for the development of intermodal transport - that are duly adapted to suit them, in accordance with Article 349.

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26 COM(2017)623

26 COM(2017)623

Amendment    12

Proposal for a regulation

Recital 18

Text proposed by the Commission

Amendment

(18)  Directive [recast Renewables Directive] stresses the need to set up an enabling framework comprising the enhanced use of Union funds, with explicit reference to enabling actions to support cross-border cooperation in the field of renewable energy.

(18)  Directive [recast Renewables Directive] stresses the need to set up an enabling framework comprising the enhanced use of Union funds, with explicit reference to enabling actions to support the implementation of cross-border cooperation projects in the field of renewable energy and circular economy.

Amendment    13

Proposal for a regulation

Recital 19

Text proposed by the Commission

Amendment

(19)  While completion of network infrastructure remains the priority to achieve the development of renewable energy, integrating cross-border cooperation on renewable energy reflects the approach adopted under the Clean Energy for all Europeans initiative with a collective responsibility to reach an ambitious target for renewable energy in 2030 and the changed policy context with ambitious long-term decarbonisation objectives.

(19)  While completion of network infrastructure remains the priority to achieve the development of renewable energy and circular economy, integrating cross-border cooperation on renewable energy reflects the approach adopted under the Clean Energy for all Europeans initiative with a collective responsibility to reach an ambitious target for renewable energy in 2030 and the changed policy context with ambitious long-term decarbonisation objectives.

Amendment    14

Proposal for a regulation

Recital 21

Text proposed by the Commission

Amendment

(21)  The achievement of the digital single market relies on the underlying digital connectivity infrastructure. The digitalisation of European industry and the modernisation of sectors like transport, energy, healthcare and public administration depend on universal access to reliable, affordable, high and very high capacity networks. Digital connectivity has become one of the decisive factors to close economic, social and territorial divides, supporting the modernisation of local economies and underpinning the diversification of economic activities. The scope of intervention of the Programme in the area of digital connectivity infrastructure should be adjusted to reflect its increasing importance for the economy and the society at large. Therefore, it is necessary to set out the digital connectivity infrastructure projects of common interest needed to meet Union's digital single market objectives, and to repeal Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council29.

(21)  The achievement of the digital single market relies on the underlying digital connectivity infrastructure. The digitalisation of European industry and the modernisation of sectors like transport, energy, healthcare and public administration depend on universal access to reliable, affordable, high and very high capacity networks. Digital connectivity has become one of the decisive factors to close economic, social and territorial divides, supporting the modernisation of local and regional economies and underpinning the diversification of economic activities. Together with automated driving, digitalisation is one of the most effective means to address the structural disadvantage of rural areas and should therefore be encouraged more. The scope of intervention of the Programme in the area of digital connectivity infrastructure should be adjusted to reflect its increasing importance for the economy and the society at large, including through better public access to digital technology. Therefore, it is necessary to set out the cross-border and other digital connectivity infrastructure projects of common interest needed to meet the Union's digital single market objectives, and to repeal Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council29

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29 Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC (OJ L 86, 21.3.2014, p. 14).

29 Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC (OJ L 86, 21.3.2014, p. 14).

Amendment    15

Proposal for a regulation

Recital 24

Text proposed by the Commission

Amendment

(24)  Schools, universities, libraries, local, regional or national administrations, main providers of public services, hospitals and medical centres, transport hubs and digitally intensive enterprises are entities and places that can influence important socio-economic developments in the area where they are located. Such socio-economic drivers need to be at the cutting edge of Gigabit connectivity in order to provide access to the best services and applications for European citizens, business and local communities. The Programme should support access to Gigabit connectivity for these socio-economic drivers with a view to maximising their positive spill-over effects on the wider economy and society, including by generating wider demand for connectivity and services.

(24)  Schools, universities, libraries, local, regional or national administrations, main providers of public services, hospitals and medical centres, transport hubs and digitally intensive enterprises are entities and places that can influence important socio-economic developments in the area where they are located. Such socio-economic drivers need to be at the cutting edge of Gigabit connectivity in order to provide access to the best services and applications for European citizens, business and local communities, while allowing the development of new services and applications, taking account of the rapid and ongoing emergence of new technologies. The Programme should support easy access to Gigabit connectivity for these socio-economic drivers with a view to maximising their positive spill-over effects on the wider economy and society, including by generating wider demand for connectivity and services. Owing to the remoteness of the outermost regions from the European continent, Internet connectivity plays a fundamental role in their territorial cohesion and in promoting equal opportunities, creating jobs and improving living conditions for people living there.

Amendment    16

Proposal for a regulation

Recital 26

Text proposed by the Commission

Amendment

(26)  The viability of the anticipated next generation digital services, such as Internet of Things services and applications which are expected to bring significant benefits across various sectors and for society as a whole, will require uninterrupted cross-border coverage with 5G networks, in particular in view of allowing users and objects to remain connected while on the move. However, the cost sharing scenarios for 5G deployment across these sectors remain unclear and the perceived risks of commercial deployment in some key areas are very high. Road corridors and train connections are expected to be key areas for the first phase of new applications in the area of connected mobility and therefore constitute vital cross-border projects for funding under this Programme.

(26)  The viability of the anticipated next generation digital services, such as Internet of Things services and applications which are expected to bring significant benefits across various sectors and for society as a whole, will require uninterrupted cross-border coverage with 5G networks, in particular in view of allowing users and objects to remain connected while on the move. However, the cost sharing scenarios for 5G deployment across these sectors remain unclear and the perceived risks of commercial deployment in some key areas such as user data security and protection are very high. Road corridors and train connections are expected to be key areas for the first phase of new applications in the area of connected mobility and therefore constitute vital cross-border projects for funding under this Programme.

Amendment    17

Proposal for a regulation

Recital 27

Text proposed by the Commission

Amendment

(27)  Unconnected territories in all areas of the Union, including in central ones, represent bottlenecks and unexploited potential to the digital single market. In most rural and remote areas, high quality Internet connectivity can play an essential role in preventing digital divide, isolation and depopulation by reducing the costs of delivery of both goods and services and partially compensating for remoteness. High quality Internet connectivity is necessary for new economic opportunities such as precision farming or the development of a bio-economy in rural areas. The Programme should contribute to providing all European households, rural or urban, with very high capacity fixed or wireless connectivity, focusing on those deployments for which a degree of market failure is observed and which can be addressed using low intensity grants. In doing so, the Programme should aim at achieving a comprehensive coverage of households and territories, as gaps in an already covered area are uneconomic to address at a later stage.

(27)  Unconnected territories in all areas of the Union, including in central ones, represent bottlenecks and unexploited potential to the digital single market. In most rural and remote areas as well as in the outermost regions, high quality Internet connectivity can play an essential role in preventing a digital divide and isolation, in developing new services and reducing the risk of depopulation, as well as in stimulating the economy by reducing the costs of delivery of both goods and services and partially compensating for remoteness. High quality Internet connectivity is necessary for new economic opportunities such as precision farming or the development of a bio-economy in rural areas and measures to attract young people to the countryside. Compliance with Article 349 of the TFEU could also be achieved by making the outermost regions a privileged place for rolling out 5G network through launching pilot projects. The Programme should contribute to providing all European households, rural or urban, with very high capacity fixed or wireless connectivity, focusing on those deployments for which a degree of market failure is observed and which can be addressed using low intensity grants. In doing so, the Programme should aim at achieving a comprehensive coverage of households and territories, as gaps in an already covered area are uneconomic to address at a later stage.

Amendment    18

Proposal for a regulation

Recital 28

Text proposed by the Commission

Amendment

(28)  The deployment of backbone electronic communications networks, including with submarine cables connecting European territories to third countries on other continents or connecting European islands or overseas territories to the mainland, is needed in order to provide necessary redundancy for such vital infrastructure, and to increase the capacity and resilience of the Unionʼs digital networks. However, such projects are often commercially non-viable without public support.

(28)  The deployment of backbone electronic communications networks, including with submarine cables connecting European territories to third countries on other continents or connecting European islands, the outermost regions or overseas territories to the mainland, is needed in order to provide necessary redundancy for such vital infrastructure, and to increase the capacity and resilience of the Union's digital networks. However, such projects are often financially and commercially non-viable without public support. Developing public-private partnerships could also be envisaged in this sense.

Amendment    19

Proposal for a regulation

Recital 35

Text proposed by the Commission

Amendment

(35)  At Union level, the European Semester of economic policy coordination is the framework to identify national reform priorities and monitor their implementation. Member States develop their own national multiannual investment strategies in support of these reform priorities. These strategies should be presented alongside the yearly National Reform Programmes as a way to outline and coordinate priority investment projects to be supported by national and/or Union funding. They should also serve to use Union funding in a coherent manner and to maximise the added value of the financial support to be received notably from the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund, the European Investment Stabilisation Function, InvestEU and the Connecting Europe Facility, where relevant. Financial support should also be used in a manner consistent with Union and national energy and climate plans where relevant.

deleted

Amendment    20

Proposal for a regulation

Recital 43

Text proposed by the Commission

Amendment

(43)  When third countries or entities established in third countries participate in actions contributing to projects of common interest or to cross-border projects in the field of renewable energy, financial assistance should only be available if it is indispensable to the achievement of the objectives of these projects.

(43)  When third countries or entities established in third countries participate in actions contributing to projects of common interest or to cross-border projects in the field of renewable energy, financial assistance should only be available if it is indispensable to the achievement of the objectives of these projects. Clear criteria should be laid down for such projects.

Amendment    21

Proposal for a regulation

Recital 45

Text proposed by the Commission

Amendment

(45)  Adequate monitoring and reporting measures including indicators should be implemented in order to report the progress of the Programme towards the achievement of the general and specific objectives set out in this Regulation. This performance reporting system should ensure that data for monitoring implementation of the Programme and its results are collected efficiently, effectively and in a timely manner. It is necessary to impose proportionate reporting requirements on recipients of Union funds in order to collect relevant data for the Programme.

(45)  Adequate monitoring and reporting measures on the basis of indicators should be implemented in order to report the progress of the Programme towards the achievement of the general and specific objectives set out in this Regulation. This performance reporting system should ensure that data for monitoring implementation of the Programme and its results are collected efficiently, effectively and in a timely manner in all countries taking part in the programme, including third countries. It is necessary to impose proportionate reporting requirements on recipients of Union funds in order to collect relevant data for the Programme.

Amendment    22

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point p a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(pa)  Given the nature of the future relations between Britain and the EU is not yet agreed, the Programme shall prepare mitigation measures to ensure the connectivity of the EU 27.

Amendment    23

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The Programme has the general objective to develop and modernise the trans-European networks in the fields of transport, energy and digital and to facilitate cross-border cooperation in the field of renewable energy, taking into account the long-term decarbonisation commitments and with emphasis on synergies among sectors.

1.  The Programme has the general objective of developing and modernising the trans-European networks in the fields of transport, energy and digital, as well as facilitating cross-border cooperation and links in the field of renewable energy, seriously taking into account the long-term low emission and decarbonisation commitments and with emphasis on synergies and complementarities among sectors, thus contributing to smart, sustainable and inclusive growth.

Amendment    24

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point a – point i

Text proposed by the Commission

Amendment

(i)  to contribute to the development of projects of common interest relating to efficient and interconnected networks and infrastructure for smart, sustainable, inclusive, safe and secure mobility;

(i)  to contribute to the development of projects of common socio-economic, as well as cross border interest relating to efficient, interconnected and multimodal networks and infrastructure, and the connection of rural areas to TEN-T core networks, where appropriate, to create safe and secure mobility and a single, smart, sustainable and inclusive European transport area, including as regards persons with disabilities;

Amendment    25

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  In the energy sector, to contribute to the development of projects of common interest relating to further integration of the internal energy market, interoperability of networks across borders and sectors, facilitating decarbonisation and ensuring security of supply, and to facilitate cross-border cooperation in the area of renewable energy;

(b)  In the energy sector, to contribute to the development of projects of common social and economic interest relating to further integration of the internal energy market, interoperability of networks across borders and sectors, facilitating decarbonisation through, amongst others, clean and innovative technologies, and ensuring security of supply, and to facilitate cross-border cooperation in the area of renewable energy;

Amendment    26

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  In the digital sector, to contribute to the deployment of very high capacity digital networks and 5G systems, to the increased resilience and capacity of digital backbone networks on EU territories by linking them to neighbouring territories, as well to the digitalisation of transport and energy networks.

(c)  In the digital sector, to contribute to the development of projects of common social and economic interest that facilitate the deployment of very high capacity digital networks and 5G systems, to the increased resilience and capacity of digital backbone networks on EU territories by linking them to neighbouring territories, as well to the digitalisation of transport and energy networks, including to expedite the introduction of autonomous environmentally-friendly transport systems.

Amendment    27

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 2 – point a – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  up to EUR 30,615,493,000 for the specific objectives referred to in Article 3(2)(a), of which:

(a)  at least EUR 30,615,493,000 for the specific objectives referred to in Article 3(2)(a), of which:

Amendment    28

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 2 – point a – point ii

Text proposed by the Commission

Amendment

(ii)  EUR 11,285,493,000 transferred from the Cohesion Fund to be spent in line with this Regulation exclusively in Member States eligible for funding from the Cohesion Fund;

(ii)  EUR XXX transferred from the Cohesion Fund to be spent in line with this Regulation exclusively in Member States eligible for funding from the Cohesion Fund, as provided for in Article 104(4) of Regulation (EU) XXX [CPR];;

Amendment    29

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  up to EUR 8,650,000,000 for the specific objectives referred to in Article 3(2)(b), out of which up to 10% for the cross-border projects in the field of renewable energy

(b)  up to EUR 8,650,000,000 for the specific objectives referred to in Article 3(2)(b), out of which at least 10% for the cross-border projects in the field of renewable energy;

Amendment    30

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4.  The amount referred to in paragraph 1 may be used for technical and administrative assistance for the implementation of the Programme and the sector-specific guidelines, such as preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities including corporate information and technology systems. This amount may also be used to finance accompanying measures to support the preparation of projects.

4.  The amount referred to in paragraph 1 may be also used for technical and administrative assistance for the implementation of the Programme and the sector-specific guidelines, such as preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities including corporate information and technology systems. This amount may also be used to finance accompanying measures to support the preparation of projects.

Amendment    31

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 8

Text proposed by the Commission

Amendment

8.  As regards the amounts transferred from the Cohesion Fund, 30% of these amounts shall be made available immediately to all Member States eligible for funding from the Cohesion Fund to finance transport infrastructure projects in accordance with this Regulation, with priority to cross-border and missing links. Until 31 December 2023, the selection of projects eligible for financing shall respect the national allocations under the Cohesion Fund with regard to 70% of the resources transferred. As of 1 January 2024, resources transferred to the Programme which have not been committed to a transport infrastructure project shall be made available to all Member States eligible for funding from the Cohesion Fund to finance transport infrastructure projects in accordance with this Regulation.

8.  As regards the amounts transferred from the Cohesion Fund, the conditions for their allocation shall be provided for in Regulation (EU) XXX [CPR], following the 2014-2020 methodology as regards the respecvtive national allocations and they shall be implemented in accordance with this Regulation and without prejudice to Article 14(2)(b). They shall finance sustainable transport infrastructure projects in accordance with this Regulation, with priority to cross-border, heavy traffic, transport bottlenecks and missing links, as well as the outermost regions.

Amendment    32

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 8 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

8a.  In Member States eligible for funding from the Cohesion Fund, which may experience difficulties in designing projects that are of sufficient maturity and/or quality and which have sufficient added value for the Union, maximum support shall be given to support programme support actions aimed at strengthening institutional capacity and the efficiency of public administrations in relation to the development and implementation of projects.

Amendment    33

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 9

Text proposed by the Commission

Amendment

9.  Resources allocated to Member States under shared management may, at their request, be transferred to the Programme. The Commission shall implement those resources directly in accordance with [point (a) of Article 62(1)] of the Financial Regulation or indirectly in accordance with point (c) of that Article. Where possible those resources shall be used for the benefit of the Member State concerned.

9.  Resources allocated to Member States under shared management may, at their request, in duly justified cases, be transferred to the Programme. The Commission shall implement those resources directly in accordance with [point (a) of Article 62(1)] of the Financial Regulation or indirectly in accordance with point (c) of that Article. Such transfers shall exclusively be used in the Member State concerned.

Amendment    34

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point d – indent 4

Text proposed by the Commission

Amendment

–  guarantees the rights of the Union to ensure sound financial management and to protect its financial interests.

–  guarantees the rights of the Union to ensure sound financial management, to monitor the programme and to protect its financial interests.

Amendment    35

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Cross-border projects in the field of renewable energy shall involve at least two Member States and shall be included in a cooperation agreement or any other kind of arrangement between Member States or arrangements between Member States and third countries as set out in Articles 6, 7, 9 or 11 of Directive 2009/28/EC. These projects shall be identified in accordance with the criteria and procedure laid down in Part IV of the Annex to this Regulation.

1.  Cross-border projects, including those involving the outermost regions, in the field of renewable energy shall involve at least two Member States and shall be included in a cooperation agreement or any other kind of arrangement between Member States or arrangements between Member States and third countries as set out in Articles 6, 7, 9 or 11 of Directive 2009/28/EC. These projects shall be identified in accordance with the criteria and procedure laid down in Part IV of the Annex to this Regulation.

Amendment    36

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3.  Studies aiming at the development and identification of cross-border projects in the field of renewable energy shall be eligible for funding under this Regulation.

3.  Studies aiming at the development and identification of cross-border projects, and projects in the outermost regions, in the field of renewable energy shall be eligible for funding under this Regulation.

Amendment    37

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 4 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

4.  Cross-border projects in the field of renewable energy shall be eligible for Union funding for works if they meet the following additional criteria:

4.  Cross-border projects, and projects in the outermost regions, in the field of renewable energy shall be eligible for Union funding for works if they meet the following additional criteria:

Amendment    38

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 4 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  the applicant demonstrates, that the project would not materialise in the absence of the grant, or that the project cannot be commercially viable in the absence of the grant. This analysis shall take into account any revenues resulting from support schemes.

deleted

Amendment    39

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 3 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  with regard to actions contributing to the deployment of 5G systems, priority shall be given to deployment of 5G corridors along major terrestrial transport paths, including the trans-European transport networks. The extent to which the action contributes to ensuring coverage along major transport paths enabling the uninterrupted provision of synergy digital services, while maximising potential positive spill-overs for territories and population in the vicinity of the project deployment area shall also be taken into account. An indicative list of projects that could benefit from support is included in Part V of the Annex;

(c)  with regard to actions contributing to the deployment of 5G systems, priority shall be given to deployment of 5G corridors along major terrestrial transport paths, including the trans-European transport networks. The extent to which the action contributes to ensuring corresponding coverage along major transport paths enabling the uninterrupted provision of synergy digital services, while maximising potential positive spill-overs for territories and population in the vicinity of the project deployment area shall also be taken into account. An indicative list of projects that could benefit from support is included in Part V of the Annex;

Amendment    40

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point a – point i

Text proposed by the Commission

Amendment

(i)  actions implementing the core network in accordance with Chapter III of Regulation (EU) No 1315/2013, including actions relating to urban nodes, maritime ports, inland ports and rail-road terminals of the core network as defined at Annex II to Regulation (EU) No 1315/2013. Actions implementing the core network may include related elements located on the comprehensive network when necessary to optimize the investment and according to modalities specified in the work programmes referred to in Article 19 of this Regulation;

(i)  actions implementing the core network in accordance with Chapter III of Regulation (EU) No 1315/2013, including actions relating to urban nodes, maritime ports, inland ports, airports and rail-road terminals of the core network as defined at Annex II to Regulation (EU) No 1315/2013. Actions implementing the core network may include related elements located on the comprehensive network when necessary to optimize the investment and according to modalities specified in the work programmes referred to in Article 19 of this Regulation;

Amendment    41

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point a – point ii

Text proposed by the Commission

Amendment

(ii)  actions implementing cross-border links of the comprehensive network in accordance with Chapter II of Regulation (EU) No 1315/2013, notably the sections listed in Part III of the Annex to this Regulation;

(ii)  actions encouraging and implementing cross-border links of the comprehensive network in accordance with Chapter II of Regulation (EU) No 1315/2013, notably the sections listed in Part III of the Annex to this Regulation, and sections addressing cross-border transport bottlenecks;

Amendment    42

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point a – point iii

Text proposed by the Commission

Amendment

(iii)  actions implementing sections of the comprehensive network located in outermost regions in accordance with Chapter II of Regulation (EU) No 1315/2013, including actions relating to the relevant urban nodes, maritime ports, inland ports and rail-road terminals of the comprehensive network as defined at Annex II to Regulation (EU) No 1315/2013;

(iii)  actions implementing sections of the comprehensive network in EU border and outermost regions, including actions relating to the relevant urban nodes, maritime ports, inland ports, airports and rail-road terminals of the comprehensive network as defined at Annex II to Regulation (EU) No 1315/2013;

Justification

Given the remoteness factor and the circumstances described in Article 349 TFEU, airports are an essential tool for the development of the outermost regions and the means of integrating them into EU transport networks.

Amendment    43

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point a – point iv a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(iva)  study projects related to the comprehensive network

Amendment    44

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point b – point iv

Text proposed by the Commission

Amendment

(iv)  actions supporting new technologies and innovation, including automation, enhanced transport services, modal integration and alternative fuels infrastructure, in accordance with Article 33 of Regulation (EU) No 1315/2013;

(iv)  actions supporting new technologies and innovation, including automation, enhanced transport services, modal integration and alternative fuels infrastructure, in accordance with Article 33 of Regulation (EU) No 1315/2013, for the reduction of carbon dioxide emissions from traffic;

Amendment    45

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point b – point viii

Text proposed by the Commission

Amendment

(viii)  actions improving transport infrastructure accessibility for all users in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1315/2013;

(viii)  actions improving transport infrastructure accessibility for all users in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1315/2013;

Amendment    46

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  Under the specific objective referred to in Article 3(2)(a)(ii): actions, or specific activities within an action, supporting transport infrastructure on the TEN-T Network in order to adapt it to military mobility requirements with the purpose of enabling a civilian-military dual-use of the infrastructure.

(c)  Under the specific objective referred to in Article 3(2)(a)(ii): actions, or specific activities within an action, supporting new and existing transport infrastructure on the TEN-T Network in order to adapt it to military mobility requirements with the purpose of enabling a civilian-military dual-use of the infrastructure.

Amendment    47

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 3 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  actions supporting cross-border projects in the field of renewable energy, including their conception, as defined in Part IV of the Annex to this Regulation, subject to the fulfilment of the conditions laid down in Article 7 of this Regulation.

(b)  actions supporting cross-border projects, and projects in the outermost regions, in the field of renewable energy, including their conception, as defined in Part IV of the Annex to this Regulation, subject to the fulfilment of the conditions laid down in Article 7 of this Regulation;

Amendment    48

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 3 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba)  actions supporting energy efficiency projects.

Amendment    49

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 4 – point f

Text proposed by the Commission

Amendment

(f)  actions implementing digital connectivity infrastructure requirements related to cross-border projects in the areas of transport or energy and/or supporting operational digital platforms directly associated to transport or energy infrastructures.

(f)  actions implementing digital connectivity infrastructure requirements related to cross-border projects, and projects in the outermost regions as well as in mountain, island and remote regions, in the areas of transport or energy and/or supporting operational digital platforms directly associated to transport or energy infrastructures.

Amendment    50

Proposal for a regulation

Article 11 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  legal entities established in a third country associated to the Programme;

(b)  legal entities established in a third country associated with the Programme, for actions related to a project concerning that third country;

Justification

Non-European companies should not benefit under the Connecting Europe Facility when activities are carried out within the EU.

Amendment    51

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  economic, social and environmental impact (benefits and costs);

(a)  economic, social, climate and environmental impact (benefits and costs);

Amendment    52

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  innovation, safety, interoperability and accessibility aspects;

(b)  innovation, safety, interoperability and accessibility aspects particularly for persons with disabilities;

Amendment    53

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  cross-border dimension;

(c)  cross-border dimension and contribution towards balance in regional development;

Amendment    54

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1 – point g

Text proposed by the Commission

Amendment

(g)   catalytic effect of Union financial assistance on investment;

(g)  catalytic effect of Union financial assistance on investment and European added value;

Amendment    55

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1 – point g a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ga)  contribution to greater integration of the Union;

Amendment    56

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1 – point i

Text proposed by the Commission

Amendment

(i)  consistency with Union and national energy and climate plans.

(i)  consistency with and contribution to Union, national and, where appropriate, regional energy and climate plans;

Amendment    57

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1 – point i a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ia)  connection of rural areas to the TEN-T network, where appropriate.

Amendment    58

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

4a.  The assessment of proposals against the award criteria shall ensure that no proposal is accepted that creates or maintains infrastructure which is not accessible to everyone, including persons with disabilities.

Amendment    59

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  For studies, the amount of Union financial assistance shall not exceed 50 % of the total eligible cost. For studies financed with the amounts transferred from the Cohesion Fund, the maximum co-financing rates shall be those applicable to the Cohesion Fund as specified in paragraph 2 (b).

1.  For studies, the amount of Union financial assistance shall not exceed 40 % of the total eligible cost. For studies financed with the amounts transferred from the Cohesion Fund, the maximum co-financing rates shall be those applicable to the Cohesion Fund as specified in paragraph 2 (b).

Amendment    60

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 2 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  for works relating to the specific objectives referred to in Article 3 (2) (a), the amount of Union financial assistance shall not exceed 30 % of the total eligible cost. The co-financing rates may be increased to a maximum of 50 % for actions relating to cross-border links under the conditions specified in point (c) of this paragraph, for actions supporting telematic applications systems, for actions supporting new technologies and innovation, for actions supporting improvements of infrastructure safety in line with relevant Union legislation and for actions located in outermost regions;

(a)  for works relating to the specific objectives referred to in Article 3 (2) (a), the amount of Union financial assistance shall not exceed 30 % of the total eligible cost. The co-financing rates may be increased to a maximum of 65 % for actions relating to cross-border links under the conditions specified in point (c) of this paragraph, for actions supporting telematic applications systems, for actions supporting new technologies and innovation, for actions supporting improvements of infrastructure safety in line with relevant Union legislation and for actions located in rural areas and outermost regions;

Amendment    61

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  as regards the amounts transferred from the Cohesion Fund, the maximum co-financing rates shall be those applicable to the Cohesion Fund as referred to in the Regulation (EU) XXX [CPR]. These co-financing rates may be increased to a maximum of 85% for actions relating to cross-border links under the conditions specified in point (c) of this paragraph;

(b)  as regards the amounts transferred from the Cohesion Fund, the maximum co-financing rates shall be those applicable to the Cohesion Fund as referred to in the Regulation (EU) XXX [CPR]. These co-financing rates may be increased up to 15 percentage points for actions relating to cross-border links under the conditions specified in point (c) of this paragraph;

Amendment    62

Proposal for a regulation

Article 15 –paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  expenditure related to the purchase of land shall not be an eligible cost;

(c)  expenditure related to the purchase of land shall be an eligible cost;

Amendment    63

Proposal for a regulation

Article 15 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d)  eligible costs shall not include value added tax ("VAT").

(d)  eligible costs include value added tax (VAT) in accordance with Article 126 (3)(c) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012.

Amendment    64

Proposal for a regulation

Article 15 – paragraph 1 – point d a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(da)  for the amount transferred from the Cohesion Fund, projects initiated and not finalised within the period 2014-2020 and not paid within that period are considered eligible expenditures;

Amendment    65

Proposal for a regulation

Article 15 – paragraph 1 – point d b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(db)  for amounts transferred from the Cohesion Fund, expenditure shall be eligible for funding if incurred by a beneficiary or private partner and paid in connection with operations implemented between 1 January 2021 and 31 December 2029.

Amendment    66

Proposal for a regulation

Article 17 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The grant agreement may be terminated on the basis of the grounds specified in paragraph 1.

2.  The grant agreement may be terminated on the basis of the grounds specified in paragraph 1, except in duly justified cases. In case of termination, the Commission will make the unused funds available to other projects without delay.

Amendment    67

Proposal for a regulation

Article 18 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.   Actions which comply with the following cumulative, comparative, conditions:

2.   Actions which comply with the following cumulative, comparative, conditions:

(a)   they have been assessed in a call for proposals under the Programme;

(a)   they have been assessed in a call for proposals under the Programme;

(b)   they comply with the minimum quality requirements of that call for proposals;

(b)   they comply with the minimum quality requirements of that call for proposals;

(c)   they may not be financed under that call for proposals due to budgetary constraints;

(c)   they may not be financed under that call for proposals due to budgetary constraints;

may receive support from the European Regional Development Fund or the Cohesion Fund in accordance with [paragraph 5 of Article 67] of Regulation (EU) XXX [CPR], provided that such actions are consistent with the objectives of the programme concerned. The rules of the Fund providing support shall apply.

 

Amendment    68

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The recipients of Union funding shall acknowledge the origin and ensure the visibility of the Union funding (in particular when promoting the actions and their results), by providing coherent, effective and proportionate targeted information to multiple audiences, including the media and the public.

1.  The recipients of Union funding shall acknowledge the origin and ensure the visibility of the Union funding in line with EU provisions (in particular when promoting the actions and their results), by providing coherent, effective and proportionate targeted information to multiple audiences, including the media and the public.

Amendment    69

Proposal for a regulation

Annex I – part II – paragraph 1 – indent 1

Text proposed by the Commission

Amendment

  60% for the actions listed at Article 9 paragraph 2 (a): "Actions relating to efficient and interconnected networks ";

deleted

Amendment    70

Proposal for a regulation

Annex I – part II – paragraph 1 – indent 2

Text proposed by the Commission

Amendment

  40 % for the actions listed at Article 9 paragraph 2 (b): "Actions relating to smart, sustainable, inclusive, safe and secure mobility".

deleted

Amendment    71

Proposal for a regulation

Annex I – part III – point 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1a.  Add to Core network corridor "Orient/East-Med"

 

at Cross Border

 

-Craiova-Vidin ( Road Transport )

 

-Belgrade-Resita-Deva-Petrosani ( Road Transport and Rail )

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del meccanismo per collegare l’Europa

Riferimenti

COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

TRAN

14.6.2018

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

14.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Mirosław Piotrowski

20.6.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Esame in commissione

3.9.2018

 

 

 

Approvazione

15.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

12

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Mircea Diaconu, David Martin

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25

+

ALDE

Mircea Diaconu

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

12

-

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato, Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

3

0

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLACOMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa

Riferimenti

COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.6.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

TRAN

14.6.2018

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

ENVI

14.6.2018

REGI

14.6.2018

Relatori

       Nomina

Henna Virkkunen

18.6.2018

Marian-Jean Marinescu

18.6.2018

Pavel Telička

18.6.2018

 

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

5.7.2018

Esame in commissione

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Approvazione

22.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

71

19

3

Membri titolari presenti al momento della votazione

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Deirdre Clune, Michael Cramer, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Christian Ehler, Ismail Ertug, Fredrick Federley, Jacqueline Foster, Igor Gräzin, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Innocenzo Leontini, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Edouard Martin, Gesine Meissner, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Paul Rübig, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Francesc Gambús, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Bolesław G. Piecha, Franck Proust, Anders Sellström, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Ignazio Corrao, Siegfried Mureşan, Martin Sonneborn, Indrek Tarand

Deposito

28.11.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

71

+

ALDE

ECR

EPP

 

 

S&D

 

Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

Pilar Ayuso, Georges Bach, Jerzy Buzek, Deirdre Clune, Andor Deli, Christian Ehler, Michael Gahler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Innocenzo Leontini, Janusz Lewandowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Siegfried Mureşan, Angelika Niebler, Markus Pieper, Franck Proust, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Janusz Zemke, Carlos Zorrinho

19

-

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

VERTS/ALE

Igor Gräzin

Daniela Aiuto, Jonathan Bullock, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano,

Marie-Christine Arnautu, Christelle Lechevalier,

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Martin Sonneborn

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Karima Delli, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec, Indrek Tarand, Keith Taylor

3

0

ECR

Peter van Dalen, Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2018
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