RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]
29.11.2018 - (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Renate Sommer
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0179),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, 114 e 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0144/2018),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per la pesca e della commissione giuridica (A8-0417/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 114, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 192, paragrafo 1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'autorizzazione a coltivare o a mettere in circolazione organismi, piante e animali geneticamente modificati nonché l'autorizzazione di sostanze attive presenti nei pesticidi ha impatti considerevoli sull'ambiente naturale e sulla salute umana; la protezione della salute umana si iscrive nella politica ambientale dell'UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Le attività di gestione, valutazione e comunicazione del rischio dovrebbero basarsi su un'applicazione rigorosa, tra l'altro, del principio di precauzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Risulta pertanto necessario provvedere a un processo globale e ininterrotto di comunicazione del rischio durante l'analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale. Tale processo dovrebbe essere accompagnato da un dialogo aperto tra tutte le parti interessate per assicurare l'organicità e la coerenza del processo di analisi del rischio. |
(4) Risulta pertanto necessario provvedere a un processo trasparente, indipendente, ininterrotto e inclusivo di comunicazione del rischio durante l'analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale. Tale processo dovrebbe riconquistare la fiducia dei cittadini sul fatto che l'intero processo sia sostenuto dall'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare un elevato livello di vita e di salute umana, nonché la protezione degli interessi dei consumatori. Tale processo dovrebbe essere altresì atto a contribuire a un dialogo partecipativo e aperto tra tutte le parti interessate, segnatamente il pubblico, per assicurare la prevalenza esclusiva dell'interesse pubblico, l'accuratezza, la completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità del processo di analisi del rischio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di conquistare la fiducia del pubblico, qualsiasi comunicazione e commercializzazione del processo dovrebbe avere un contenuto veritiero che mostri e dimostri concretamente il miglioramento della situazione. In caso contrario, qualsiasi cambiamento è destinato al fallimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Al momento della firma di accordi commerciali, l'Unione deve garantire che la legislazione alimentare dei paesi terzi partner abbia un livello di protezione in materia di sicurezza alimentare almeno equivalente a quello previsto dalla legislazione dell'Unione, in modo da garantire la sicurezza dei consumatori ed evitare la concorrenza sleale con i prodotti europei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Si dovrebbe prestare particolare attenzione a spiegare in maniera coerente, adeguata e tempestiva non solo i risultati della valutazione del rischio, ma anche in qual modo questi sono utilizzati per contribuire a formare decisioni in materia di gestione del rischio, unitamente se del caso ad altri fattori validi. |
(5) Si dovrebbe prestare particolare attenzione a spiegare in maniera chiara, precisa, obiettiva e tempestiva non solo i risultati della valutazione del rischio, ma anche in qual modo questi sono utilizzati per contribuire a formare decisioni in materia di gestione del rischio, unitamente se del caso ad altri fattori validi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Non vi è alcuna definizione di "altri fattori validi" nella legislazione alimentare generale in relazione al suo obiettivo. Tale principio dovrebbe essere sempre applicato caso per caso ma, poiché non esistono orientamenti generali sull'applicazione e l'interpretazione del principio, la sua applicazione risulta incoerente. La Commissione dovrebbe pertanto formulare orientamenti generali sull'applicazione di tale principio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) A tal fine risulta necessario stabilire obiettivi e principi generali della comunicazione del rischio, prendendo in considerazione i rispettivi ruoli dei responsabili della valutazione del rischio e della gestione del rischio. |
(6) A tal fine risulta necessario stabilire obiettivi e principi generali della comunicazione del rischio. È opportuno, in tale contesto, prendere in considerazione i rispettivi ruoli dei responsabili della valutazione del rischio e della gestione del rischio, garantendone nel contempo la reciproca indipendenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Il piano generale dovrebbe individuare i fattori principali da tenere presenti nell'esame delle attività di comunicazione del rischio, quali i diversi livelli di rischio, la natura del rischio e il potenziale impatto sulla salute pubblica, quali esseri viventi e oggetti subiscono direttamente o indirettamente tale rischio, i livelli di esposizione al rischio, la capacità di controllare il rischio e altri fattori che influiscono sulla percezione del rischio, tra cui il grado di urgenza, il quadro legislativo vigente e il pertinente contesto di mercato. Il piano generale dovrebbe inoltre individuare gli strumenti e i canali da utilizzare e definire i meccanismi opportuni per garantire una comunicazione coerente del rischio. |
(8) Il piano generale dovrebbe stabilire le disposizioni pratiche per rendere disponibili al pubblico le informazioni necessarie al raggiungimento di un elevato livello di trasparenza nel processo di gestione del rischio. Esso dovrebbe individuare i fattori principali da tenere presenti nell'esame delle attività di comunicazione del rischio, quali i diversi livelli di rischio, la natura del rischio e il potenziale impatto sulla salute pubblica, sulla salute animale e sull'ambiente, quali esseri viventi e oggetti subiscono direttamente o indirettamente tale rischio, i livelli di esposizione al rischio, la capacità di controllare o ridurre al minimo il rischio e altri fattori che influiscono sulla percezione del rischio, tra cui il grado di urgenza, il quadro legislativo vigente e il pertinente contesto di mercato. Il piano generale dovrebbe inoltre individuare gli strumenti e i canali da utilizzare e definire i meccanismi opportuni per garantire una comunicazione coerente del rischio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) La trasparenza del processo di valutazione del rischio contribuisce ad aumentare la legittimità dell'Autorità agli occhi dei consumatori e del pubblico nel compimento della sua missione, accresce la fiducia nel lavoro da essa svolto e garantisce democraticamente una maggiore responsabilità dell'Autorità nei confronti dei cittadini dell'Unione. È perciò fondamentale mantenere la fiducia del pubblico e delle altre parti interessate nel processo di analisi del rischio, che è alla base della legislazione alimentare dell'Unione e in particolare della valutazione del rischio, come pure nell'organizzazione e nell'indipendenza dell'Autorità e nella trasparenza. |
(9) Una maggiore trasparenza del processo di valutazione del rischio contribuirebbe ad aumentare la legittimità dell'Autorità agli occhi dei consumatori e del pubblico nel compimento della sua missione, accresce la fiducia nel lavoro da essa svolto e garantisce democraticamente una maggiore responsabilità dell'Autorità nei confronti dei cittadini dell'Unione. È perciò fondamentale ricostruire la fiducia del pubblico e delle altre parti interessate nel processo di analisi del rischio, che è alla base della legislazione alimentare dell'Unione e in particolare della valutazione del rischio, come pure nell'organizzazione, nel funzionamento e nell'indipendenza dell'Autorità e nella trasparenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) È opportuno che la composizione del consiglio di amministrazione dell'Autorità sia resa coerente con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, in conformità della dichiarazione congiunta del parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea del 2012 sulle agenzie decentrate22. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf. |
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Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) L'esperienza insegna che il consiglio di amministrazione dell'Autorità ha un ruolo che riguarda fondamentalmente gli aspetti finanziari e amministrativi e non influisce sull'indipendenza del lavoro scientifico svolto dall'Autorità. Risulta pertanto opportuno includere rappresentanti di tutti gli Stati membri nel consiglio di amministrazione dell'Autorità e prevedere che tali rappresentanti abbiano esperienza in particolare in tema di valutazione del rischio. |
(11) L'esperienza insegna che il consiglio di amministrazione dell'Autorità ha un ruolo che riguarda fondamentalmente gli aspetti finanziari e amministrativi e non influisce sull'indipendenza del lavoro scientifico svolto dall'Autorità. Risulta pertanto opportuno includere rappresentanti di tutti gli Stati membri, della Commissione, del Parlamento europeo, nonché della società civile e delle associazioni di categoria nel consiglio di amministrazione dell'Autorità e prevedere che tali rappresentanti abbiano esperienza in particolare in tema di valutazione del rischio che siano evitati conflitti di interesse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) I membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero essere selezionati tra i rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un ampio spettro di esperienza attinente all'attività. |
(12) I membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero essere selezionati tra i rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione in modo da garantire i massimi livelli di competenza e di impegno a favore della protezione della salute e dell'ambiente, e un ampio spettro di esperienza attinente all'attività. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale ha individuato determinate lacune nella capacità a lungo termine dell'Autorità di conservare competenze di elevato livello. È in particolare diminuito il numero di coloro che si candidano per far parte dei gruppi di esperti scientifici. È pertanto necessario che il sistema sia rafforzato e che gli Stati membri assumano un ruolo più attivo per garantire la disponibilità di un bacino sufficientemente ampio di esperti, così da soddisfare le esigenze del sistema di valutazione del rischio dell'Unione in termini di conoscenze scientifiche, indipendenza e competenze multidisciplinari di elevato livello. |
(13) Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale ha individuato determinate lacune nella capacità a lungo termine dell'Autorità di conservare competenze di elevato livello attraverso personale esperto. È inoltre diminuito il numero di coloro che si candidano per far parte dei gruppi di esperti scientifici e la ragione di tale riduzione dovrebbe essere oggetto d'esame. Due terzi degli esperti in seno ai gruppi di esperti scientifici sono originari di sei Stati membri. Poiché attualmente circa il 20 % degli esperti nazionali proviene dalla Gran Bretagna, con il recesso del Regno Unito dall'Unione il problema si aggraverà ulteriormente. Per far fronte più efficacemente a tale fenomeno, è pertanto necessario che il sistema sia rafforzato e promosso, nonché incoraggi i candidati a presentare domanda, e che gli Stati membri sostengano la divulgazione degli inviti a manifestare interesse per la partecipazione ai gruppi di esperti scientifici, al fine di garantire la disponibilità di un bacino sufficientemente ampio di esperti indipendenti, intervenendo con azioni di supporto e facendo ricorso a incentivi e meccanismi di premialità per innalzare il livello e la richiesta di partecipazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento è inteso a chiarire le cause dei problemi di organico dell'Autorità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Al fine di salvaguardare l'indipendenza della valutazione del rischio dalla gestione del rischio e da altri interessi a livello dell'Unione, è opportuno che la designazione dei membri dei gruppi di esperti scientifici ad opera degli Stati membri, la loro selezione ad opera del direttore esecutivo dell'Autorità e la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione dell'Autorità si fondino su criteri rigorosi che garantiscano l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, oltre alla disponibilità di competenze multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. È inoltre essenziale a tal fine che il direttore esecutivo, la cui funzione è difendere gli interessi dell'EFSA e in particolare l'indipendenza delle sue competenze, abbia un ruolo nella selezione e nella nomina di tali esperti scientifici. Dovrebbero inoltre essere poste in atto altre misure per garantire agli esperti scientifici i mezzi necessari ad operare in maniera indipendente. |
(14) Al fine di salvaguardare l'indipendenza della valutazione del rischio dalla gestione del rischio e da altri interessi a livello dell'Unione, è opportuno che la designazione dei membri dei gruppi di esperti scientifici, la loro selezione ad opera del direttore esecutivo dell'Autorità e la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione dell'Autorità si fondino su criteri rigorosi che garantiscano l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, oltre alla disponibilità di competenze multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. È inoltre essenziale a tal fine che il direttore esecutivo, che è il rappresentante legale dell'Autorità e la cui funzione è difendere gli interessi dell'EFSA e monitorare le sue prestazioni e in particolare l'indipendenza delle sue competenze, abbia un ruolo nella selezione e nella nomina di tali esperti scientifici. Dovrebbero inoltre essere poste in atto altre misure, compresa un'adeguata compensazione finanziaria, per garantire agli esperti scientifici i mezzi necessari ad operare in maniera indipendente e a dedicare tempo sufficiente alla propria attività di valutazione del rischio per l'Autorità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) È essenziale assicurare che l'Autorità funzioni in modo efficiente e migliorare la sostenibilità delle sue competenze. È pertanto necessario rafforzare il sostegno fornito dall'Autorità e dagli Stati membri al funzionamento dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità. In particolare, l'Autorità dovrebbe organizzare l'attività preparatoria di ausilio ai compiti dei gruppi di esperti scientifici, anche chiedendo al personale dell'Autorità o alle organizzazioni scientifiche nazionali in collegamento con l'Autorità di redigere progetti preliminari dei pareri scientifici, che i gruppi sottoporrebbero a revisione tra pari e adotterebbero. |
(15) È essenziale assicurare che l'Autorità funzioni in modo efficiente e migliorare la sostenibilità delle sue competenze. È pertanto necessario rafforzare il sostegno fornito dall'Autorità e dagli Stati membri al funzionamento dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità. In particolare, l'Autorità dovrebbe organizzare l'attività preparatoria di ausilio ai compiti dei gruppi di esperti scientifici, anche chiedendo al personale dell'Autorità o alle organizzazioni scientifiche nazionali in collegamento con l'Autorità di redigere progetti preliminari dei pareri scientifici, che i gruppi sottoporrebbero a revisione tra pari e adotterebbero. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'indipendenza delle valutazioni scientifiche dell'Autorità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Le procedure di autorizzazione si basano sul principio che spetta al richiedente dimostrare, in base alle conoscenze scientifiche di cui questi dispone, che l'oggetto della procedura di autorizzazione rispetta le prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza. Tale principio parte dalla premessa che si tutela meglio la salute pubblica addossando al richiedente l'onere della prova, vale a dire di dimostrare che l'oggetto di una procedura è sicuro prima dell'immissione sul mercato, invece che obbligando le autorità pubbliche a dimostrarne la pericolosità per poterne vietare la commercializzazione. Non è inoltre opportuno impiegare fondi pubblici per far eseguire costosi studi che alla fine aiuteranno i produttori a immettere un prodotto sul mercato. In base a tale principio e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili spetta a coloro che chiedono un'autorizzazione a norma della legislazione alimentare settoriale dell'Unione presentare gli studi pertinenti, test inclusi, allo scopo di dimostrare la sicurezza e in alcuni casi l'efficacia dell'oggetto della richiesta. |
(16) Le procedure di autorizzazione si basano sul principio che spetta al richiedente dimostrare, in base alle conoscenze scientifiche di cui questi dispone, che l'oggetto della procedura di autorizzazione rispetta le prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza. Tale principio parte dalla premessa che la salute pubblica e l'ambiente si tutelano meglio addossando al richiedente l'onere della prova, vale a dire di dimostrare che l'oggetto di una procedura è sicuro prima dell'immissione sul mercato, invece che obbligando le autorità pubbliche a dimostrarne la pericolosità per poterne vietare la commercializzazione. Non è inoltre opportuno impiegare fondi pubblici per far eseguire costosi studi che alla fine aiuteranno i produttori a immettere un prodotto sul mercato. In base a tale principio e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili spetta a coloro che chiedono un'autorizzazione a norma della legislazione alimentare settoriale dell'Unione presentare gli studi pertinenti, test inclusi, allo scopo di dimostrare la sicurezza e in alcuni casi l'efficacia dell'oggetto della richiesta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) Da un raffronto tra le agenzie dell'Unione emerge che l'Autorità richiede fino a 55 mesi per una procedura di autorizzazione, ovvero cinque volte di più rispetto all'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Ciò scoraggia le imprese dall'investire in prodotti innovativi e riduce la competitività dell'Unione nel lungo termine. Inoltre, le lunghe procedure di autorizzazione indeboliscono la fiducia nell'Autorità. È pertanto urgentemente necessario garantire l'efficienza della valutazione del rischio migliorando le risorse umane e finanziarie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Esistono disposizioni che regolano il contenuto delle domande di autorizzazione. È essenziale che una domanda di autorizzazione presentata all'Autorità ai fini della valutazione del rischio sia conforme alle specifiche applicabili per garantire che la valutazione scientifica dell'Autorità sia di qualità eccellente. I richiedenti, in particolare le piccole e medie imprese, non sempre comprendono con chiarezza tali specifiche. Sarebbe quindi opportuno che l'Autorità, su richiesta, fornisse orientamenti al potenziale richiedente in merito alle norme applicabili e al contenuto prescritto della domanda di autorizzazione prima della presentazione, pur non occupandosi della concezione degli studi da presentare, che rimane di responsabilità del richiedente. Al fine di assicurare la trasparenza di tale processo gli orientamenti dell'Autorità dovrebbero essere resi pubblici. |
(17) Esistono disposizioni che regolano il contenuto delle domande di autorizzazione. È essenziale che una domanda di autorizzazione presentata all'Autorità ai fini della valutazione del rischio sia conforme alle specifiche applicabili per garantire che la valutazione scientifica dell'Autorità sia di qualità eccellente. I richiedenti, in particolare le piccole e medie imprese, non sempre comprendono con chiarezza tali specifiche. Sarebbe quindi opportuno che l'Autorità, su richiesta, fornisse orientamenti al potenziale richiedente in merito alle norme applicabili e al contenuto prescritto della domanda di autorizzazione prima della presentazione. Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto degli orientamenti forniti sul funzionamento dell'Autorità. Dovrebbe in particolare valutarne l'impatto sull'assegnazione delle risorse dell'Autorità e sulla sua indipendenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) L'Autorità dovrebbe essere informata sull'oggetto di tutti gli studi eseguiti da un richiedente in vista di una futura domanda di autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione. A tal fine è necessario ed opportuno che gli operatori economici che commissionano gli studi e i laboratori che li eseguono notifichino tali studi all'Autorità al momento dell'incarico. Le informazioni sugli studi notificati dovrebbero essere rese pubbliche solo dopo la pubblicazione della corrispondente domanda di autorizzazione nel rispetto delle norme applicabili in materia di trasparenza. |
(18) L'Autorità dovrebbe essere informata sull'oggetto di tutti gli studi eseguiti da un richiedente in vista di una futura domanda di autorizzazione o di rinnovo a norma della legislazione alimentare dell'Unione. A tal fine è necessario ed opportuno che gli operatori economici che commissionano gli studi e i laboratori che li eseguono notifichino tali studi all'Autorità al momento dell'incarico nell'Unione o al di fuori di essa. Le informazioni sugli studi notificati dovrebbero essere rese pubbliche solo dopo la pubblicazione della corrispondente domanda di autorizzazione o di rinnovo, nel rispetto delle norme applicabili in materia di trasparenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) L'opinione pubblica è preoccupata che le valutazioni dell'Autorità in rapporto alle autorizzazioni siano basate principalmente su studi dell'industria. L'Autorità svolge già ricerche nella letteratura scientifica al fine di prendere in considerazione altri dati e studi esistenti sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al fine di fornire un livello ulteriore di garanzia, che garantisca all'Autorità l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici pertinenti disponibili sull'oggetto di una procedura di autorizzazione, è opportuno disporre che siano consultati terzi, in modo da accertare se sono disponibili altri dati o studi scientifici pertinenti. Per essere più efficace, la consultazione dovrebbe aver luogo quando gli studi presentati dall'industria nel contesto di una domanda di autorizzazione sono resi pubblici, nel rispetto delle norme di trasparenza del presente regolamento. |
(20) L'opinione pubblica è preoccupata che le valutazioni dell'Autorità in rapporto alle autorizzazioni siano basate principalmente su studi dell'industria. In caso di una nuova domanda di autorizzazione o di una procedura di rinnovo, l'Autorità dovrebbe sempre svolgere ricerche nella letteratura scientifica al fine di prendere in considerazione altri dati e studi esistenti sull'oggetto sottoposto a valutazione e, ove necessario, richiedere ulteriori studi. L'Autorità dovrebbe consentire l'accesso del pubblico a tutta la letteratura scientifica pertinente in materia in suo possesso. Al fine di fornire un livello ulteriore di garanzia, che garantisca all'Autorità l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici pertinenti disponibili sull'oggetto di una procedura di autorizzazione, è opportuno disporre che siano consultati terzi, in modo da accertare se sono disponibili altri dati o studi scientifici pertinenti. Per essere più efficace, la consultazione dovrebbe aver luogo non appena gli studi presentati dall'industria nel contesto di una domanda di autorizzazione sono stati resi pubblici, nel rispetto delle norme di trasparenza del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Gli studi, test inclusi, presentati dagli operatori economici a sostegno di domande di autorizzazione a norma della legislazione alimentare settoriale dell'Unione sono solitamente conformi a principi internazionalmente riconosciuti, che offrono una base qualitativa uniforme, in particolare in termini di riproducibilità dei risultati. Possono però presentarsi in alcuni casi problemi di rispetto delle norme applicabili; per tale motivo sono in vigore sistemi nazionali di verifica della conformità. È opportuno fornire un livello ulteriore di garanzia per rassicurare il pubblico sulla qualità degli studi e stabilire un sistema potenziato di audit, nel quale la Commissione verifichi i controlli svolti dagli Stati membri sul rispetto di tali principi da parte dei laboratori che eseguono gli studi e i test. |
(21) Gli studi, test inclusi, presentati dagli operatori economici a sostegno di domande di autorizzazione a norma della legislazione alimentare settoriale dell'Unione dovrebbero basarsi sulla letteratura scientifica accessibile o essere conformi a principi internazionalmente riconosciuti e alle buone pratiche di laboratorio (BPL), che offrono una base qualitativa uniforme, in particolare in termini di riproducibilità dei risultati. Possono però presentarsi in alcuni casi problemi di rispetto delle norme applicabili; per tale motivo sono in vigore sistemi nazionali di verifica della conformità. È opportuno fornire un livello ulteriore di garanzia per rassicurare il pubblico sulla qualità degli studi e stabilire un sistema potenziato di audit, nel quale la Commissione verifichi i controlli svolti dagli Stati membri o da paesi terzi, in collaborazione con la direzione Audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari della Commissione, sul rispetto di tali principi da parte dei laboratori che eseguono gli studi e i test nell'Unione e in paesi terzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 bis) Il processo deve essere sufficientemente flessibile da consentire di prendere rapidamente in considerazione nuovi elementi sugli effetti nocivi gravi per la salute, anche quando non sono specificamente coperti dai requisiti normativi in materia di dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) La sicurezza alimentare è un argomento sensibile di enorme interesse per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo restando il principio che l'onere di dimostrare il rispetto delle prescrizioni dell'Unione ricade sull'industria, per far fronte a casi specifici di grande importanza per la società qualora vi sia disaccordo su questioni di sicurezza è importante disporre di un ulteriore strumento di verifica, vale a dire poter commissionare studi supplementari con l'obiettivo di verificare gli elementi di prova utilizzati nella valutazione del rischio. Considerato che il finanziamento sarebbe a carico del bilancio dell'Unione e che il ricorso a questo strumento eccezionale di verifica dovrebbe mantenersi nelle debite proporzioni, dovrebbe spettare alla Commissione la decisione di commissionare tali studi di verifica. Va tenuto presente che in alcuni casi specifici gli studi commissionati possono dover abbracciare un ambito più vasto rispetto agli elementi di prova in esame (ad esempio a misura che diventano disponibili nuove conoscenze scientifiche). |
(22) La sicurezza alimentare è un argomento sensibile di enorme interesse per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo restando il principio che l'onere di dimostrare il rispetto delle prescrizioni dell'Unione ricade sull'industria, per far fronte a casi specifici di grande importanza per la società qualora vi sia disaccordo su questioni di sicurezza è importante disporre di un ulteriore strumento di verifica, vale a dire poter commissionare studi supplementari con l'obiettivo di verificare gli elementi di prova utilizzati nella valutazione del rischio. Considerato che il finanziamento sarebbe a carico del bilancio dell'Unione e che il ricorso a questo strumento eccezionale di verifica dovrebbe mantenersi nelle debite proporzioni, dovrebbe spettare alla Commissione, in caso di risultati scientifici discordanti, la decisione di commissionare tali studi di verifica. Va tenuto presente che in alcuni casi specifici gli studi commissionati possono dover abbracciare un ambito più vasto rispetto agli elementi di prova in esame nel processo di valutazione del rischio (ad esempio a misura che diventano disponibili nuove conoscenze scientifiche). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(23 bis) La Convenzione di Aarhus stabilisce una serie di diritti del pubblico in relazione all'ambiente. La Convenzione stabilisce che ogni individuo ha il diritto di ricevere le informazioni ambientali di cui sono in possesso le autorità pubbliche, il diritto di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente e il diritto di rivedere le procedure per contestare le decisioni pubbliche che sono state prese senza rispettare i due suddetti diritti o la normativa ambientale in generale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) L'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici" ha ribadito ancora una volta i timori di scarsa trasparenza a proposito degli studi commissionati dall'industria e presentati nelle domande di autorizzazione23. |
(24) In quanto parte della Convenzione di Aarhus, l'Unione ha riconosciuto che, nel settore dell'ambiente, un migliore accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo decisionale migliorano la qualità e l'attuazione delle decisioni, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico ai problemi ambientali, gli danno la possibilità di esprimere le sue preoccupazioni e consentono alle autorità pubbliche di tenere debitamente conto di queste ultime. L'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici" ha ribadito ancora una volta i timori di scarsa trasparenza a proposito degli studi commissionati dall'industria e presentati nelle domande di autorizzazione23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici", C(2017) 8414 final. |
23 Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici", C(2017) 8414 final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(25 bis) Prendendo a modello la commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di cui agli articoli da 89 a 93 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno istituire una commissione di ricorso dell'EFSA mediante atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Al fine di determinare quale livello di divulgazione costituisca il corretto punto di equilibrio è opportuno confrontare i pertinenti diritti del pubblico alla trasparenza nel processo di valutazione del rischio con i diritti delle imprese richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi del regolamento (CE) n. 178/2002. |
(27) Al fine di determinare quale livello di divulgazione proattiva costituisca il corretto punto di equilibrio è opportuno confrontare la necessità di garantire la trasparenza nel processo di valutazione del rischio con i diritti delle imprese richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi del regolamento (CE) n. 178/2002 di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, nonché della tutela della salute e del benessere degli animali, delle piante e dell'ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27 bis) Le disposizioni in materia di divulgazione attiva contenute nel presente regolamento non intendono limitare, in alcun modo, la portata dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dal regolamento (CE) n. 1367/2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) È inoltre necessario, a fini di trasparenza del processo di valutazione del rischio, stabilire prescrizioni specifiche riguardanti la protezione dei dati personali nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Di conseguenza, nessun dato personale dovrebbe essere reso pubblico in forza del presente regolamento, salvo che la divulgazione sia necessaria e proporzionata al fine di garantire la trasparenza, l'indipendenza e l'affidabilità del processo di valutazione del rischio, prevenendo al contempo i conflitti di interessi. |
(30) È inoltre necessario far riferimento, per la protezione e la riservatezza dei dati personali ai fini della trasparenza del processo di valutazione del rischio, al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Di conseguenza, nessun dato personale dovrebbe essere reso pubblico in forza del presente regolamento, salvo che la divulgazione sia necessaria e proporzionata al fine di garantire la trasparenza, l'indipendenza e l'affidabilità del processo di valutazione del rischio, prevenendo al contempo i conflitti di interessi. Onde assicurare la trasparenza, l'indipendenza, la sostenibilità e l'affidabilità del processo di valutazione del rischio, e in particolare per evitare conflitti di interessi, si ritiene necessario e proporzionato pubblicare i nomi delle persone che l'Autorità ha nominato perché contribuiscano al suo processo decisionale, anche nel contesto dell'adozione di documenti di orientamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). |
24 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
25 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) A fini di maggiore trasparenza e per garantire un efficiente trattamento da parte dell'Autorità delle richieste di produzione scientifica ricevute si dovrebbero elaborare formati standard di dati e pacchetti di software. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di formati standard di dati e pacchetti di software al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 178/2002. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26. |
(31) A fini di maggiore trasparenza e per garantire un efficiente trattamento da parte dell'Autorità delle richieste di produzione scientifica ricevute si dovrebbero elaborare formati standard di dati e pacchetti di software. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di formati standard di dati e pacchetti di software al fine di garantire condizioni uniformi e armonizzate di esecuzione del regolamento (CE) n. 178/2002. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) Al fine inoltre di valutare l'efficacia e l'efficienza delle diverse disposizioni applicabili all'Autorità è inoltre opportuno disporre che la Commissione effettui una valutazione dell'Autorità in conformità dell'orientamento generale sulle agenzie decentrate. La valutazione dovrebbe in particolare riesaminare le procedure di selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici per valutarne il grado di trasparenza, il rapporto costo-beneficio e la capacità di garantire indipendenza e competenza oltre che di prevenire i conflitti di interessi. |
(33) Al fine inoltre di valutare l'efficacia e l'efficienza delle diverse disposizioni applicabili all'Autorità è inoltre opportuno condurre una valutazione indipendente dell'Autorità. La valutazione dovrebbe in particolare riesaminare le procedure di selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici per valutarne il grado di trasparenza, il rapporto costo-beneficio e la capacità di garantire indipendenza e competenza oltre che di prevenire i conflitti di interessi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(33 bis) Il settimo programma d'azione europeo per l'ambiente ha accordato priorità allo sviluppo e alla realizzazione di percorsi volti ad affrontare gli effetti combinati delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull'ambiente. La valutazione degli "effetti cocktail" richiede un approccio trasversale, una cooperazione rafforzata tra agenzie di controllo a livello europeo e la definizione di procedure adeguate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento mira all'adozione di un approccio coordinato da parte di tutti i settori interessati al processo europeo di valutazione delle sostanze chimiche, attribuendo all'EFSA un ruolo chiave. Inoltre, è importante che i responsabili della valutazione integrino nel loro lavoro la valutazione degli effetti cocktail, affinché le misure di gestione appropriate possano essere messe in atto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) Al fine di assicurare la trasparenza del processo di valutazione del rischio è inoltre necessario estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, attualmente circoscritto alla legislazione alimentare, per includervi le domande di autorizzazione nel contesto del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda gli additivi alimentari, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per quanto riguarda i materiali a contatto con gli alimenti e del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i prodotti fitosanitari. |
(35) Al fine di assicurare la trasparenza e l'indipendenza del processo di valutazione del rischio è inoltre necessario estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, attualmente circoscritto alla legislazione alimentare, per includervi le domande di autorizzazione nel contesto del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda gli additivi alimentari, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per quanto riguarda i materiali a contatto con gli alimenti e del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i prodotti fitosanitari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) Al fine di garantire che siano tenute presenti le particolarità settoriali delle informazioni riservate è necessario confrontare i pertinenti diritti del pubblico alla trasparenza nel processo di valutazione del rischio, tra cui i diritti derivanti dalla convenzione di Aarhus35, con i diritti delle imprese richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi specifici della legislazione settoriale dell'Unione unitamente all'esperienza acquisita. È pertanto necessario modificare la direttiva 2001/18/CE, il regolamento (CE) n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 1831/2003, il regolamento (CE) n. 1935/2004 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 per inserire ulteriori tipologie di informazioni riservate oltre a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 178/2002. |
(36) Al fine di garantire che siano tenute presenti le particolarità settoriali delle informazioni riservate è necessario confrontare i pertinenti diritti del pubblico alla trasparenza, incluso il diritto a trarre beneficio dall'informazione proattiva connessa al processo di valutazione del rischio, con i diritti delle imprese richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi specifici della legislazione settoriale dell'Unione unitamente all'esperienza acquisita. È pertanto necessario modificare la direttiva 2001/18/CE, il regolamento (CE) n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 1831/2003, il regolamento (CE) n. 1935/2004 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 per inserire ulteriori tipologie di informazioni riservate oltre a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 178/2002. Le disposizioni in materia di divulgazione attiva contenute nel presente regolamento e la valutazione di una richiesta di riservatezza da parte dell'Autorità non intendono limitare, in alcun modo, la portata dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dal regolamento (CE) n. 1367/2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13). |
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(36 bis) Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale ha evidenziato inoltre una mancanza di trasparenza nel processo di gestione del rischio. È necessario informare meglio il pubblico sulle opzioni di gestione del rischio in esame, sul livello di protezione dei consumatori, della salute degli animali e dell'ambiente che ciascuna di queste opzioni raggiungerebbe, nonché sui fattori, diversi dai risultati della valutazione del rischio, che sono presi in considerazione dai responsabili della gestione del rischio e sul modo in cui sono ponderati nel processo decisionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(37) Al fine di rafforzare ulteriormente il collegamento tra responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale, come anche l'organicità e la coerenza della comunicazione del rischio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista dell'adozione di un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare. È di particolare importanza che durante l'attività preparatoria la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(37) Al fine di migliorare lo scambio interattivo di informazioni, lungo l'intero processo di analisi del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale, come anche con altri soggetti interessati della filiera alimentare, quali operatori economici, associazioni dei consumatori e altre organizzazioni della società civile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista dell'adozione di un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare. Il piano generale sulla comunicazione del rischio dovrebbe stabilire le disposizioni pratiche per rendere disponibili al pubblico tutte le informazioni necessarie al raggiungimento di un livello elevato di trasparenza nel processo di gestione del rischio. Per questo, è di particolare importanza che durante l'attività preparatoria la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(37 bis) Le disposizioni relative alle informazioni che devono essere rese pubbliche non dovrebbe pregiudicare il regolamento (CE) n. 1049/2001, nonché il diritto nazionale o dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38) Al fine di permettere all'Autorità e agli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni senza ostacolare il buon funzionamento dell'Autorità, è necessario predisporre misure transitorie per l'applicazione del presente regolamento. |
(38) Al fine di permettere all'Autorità, agli Stati membri, alla Commissione e agli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni senza ostacolare il buon funzionamento dell'Autorità, è necessario predisporre misure transitorie per l'applicazione del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(39 bis) Dal momento che le modifiche contenute nella presente proposta conferiscono all'Autorità ampi poteri per quanto riguarda la valutazione del rischio e la valutazione della riservatezza, si rende necessario un consistente aumento della dotazione finanziaria a disposizione dell'Autorità, conformemente all'allegato 3 della proposta della Commissione. La proposta di finanziamento è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale ma potrebbe comportare l'uso di strumenti speciali, come definito nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio. Qualora le discussioni tra il Parlamento europeo e gli Stati membri sul bilancio dell'Unione non consentissero di disporre delle risorse di bilancio necessarie, la Commissione dovrebbe presentare mediante atto delegato una proposta di finanziamento alternativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In considerazione dell'impatto della Brexit sul bilancio dell'UE, l'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale è ancora del tutto incerto. Se il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo non riuscissero a trovare un accordo su un'adeguata dotazione di bilancio per l'EFSA, all'Autorità sarebbe affidato un mandato cui, in base alle risorse finanziarie e umane attualmente disponibili, non sarebbe in grado di far fronte. In tal caso, nei negoziati sulla proposta della Commissione occorre esaminare una soluzione alternativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(40 bis) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno dimostrato che, nelle situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli alimenti, a prescindere dal tipo e dall'origine, e tutti i mangimi possano essere soggetti a misure comuni in caso di grave rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente. Tale impostazione globale delle misure di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe consentire di intervenire con efficacia e di evitare di trattare in modo artificiosamente diverso un grave rischio relativo agli alimenti o ai mangimi, nonché di introdurre una procedura armonizzata e comune per la gestione del sistema degli allarmi alimentari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento (CE) n. 178/2002, articoli da 50 a 54, istituisce il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, definendone le disposizioni di base, la portata e il funzionamento. In seguito sono state rilevate insufficienze che ne hanno reso necessaria la revisione mediante l'adozione del regolamento (UE) n. 16/2011, che non prevede tuttavia alcuna procedura armonizzata di attuazione per tutti gli Stati membri né il necessario rafforzamento dei poteri della Commissione nella gestione degli allarmi. Occorre, pertanto, una procedura comune, obbligatoria e rafforzata per gestire gli allarmi alimentari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 6 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per quanto riguarda il glifosato, il richiedente ha presentato solo il 52 % delle pubblicazioni scientifiche disponibili, insieme ai propri studi. Sulla base del "Klimisch score" dell'Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio, relatore dell'EFSA, la maggior parte di questi studi sono stati classificati di "valore limitato", con scarsa influenza sul risultato della sua valutazione. Ciò induce l'EFSA a dare maggior peso agli studi del richiedente. Un rifiuto di pubblicazioni sottoposte a revisione tra pari non dovrebbe essere possibile in un'analisi dei rischi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituire "possono essere adottate" con "sono adottate". Nel dossier relativo al glifosato, il principio di precauzione avrebbe dovuto guidare l'EFSA e la Commissione nel processo decisionale, in quanto "è stata individuata la possibilità di effetti nocivi per la salute, ma l'incertezza scientifica persiste", ai sensi dell'articolo 7. Invece di adottare "misure provvisorie di gestione del rischio" (articolo 7), le autorità sembrano aver concesso il beneficio del dubbio alla sostanza. Pertanto, misure provvisorie di gestione del rischio "sono adottate", e non "possono essere adottate", quando il principio di precauzione è applicabile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiunta: "durante l'analisi del rischio nonché ..." Questo emendamento sul principio di trasparenza che disciplina il regolamento n. 178/2002 è in linea con l'intenzione della Commissione di rafforzare la trasparenza durante il processo di analisi dei rischi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 22 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento mira a consentire che il mandato giuridico dell'EFSA e un coordinamento tra agenzie siano possibili, data la necessità di tener conto in modo trasversale di tutti i possibili scenari di esposizione del pubblico e dell'ambiente alle sostanze chimiche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 23 – comma 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento mira all'adozione di un approccio coordinato da parte di tutti i settori interessati al processo europeo di valutazione delle sostanze chimiche, attribuendo all'EFSA un ruolo chiave. Inoltre, è importante che i responsabili della valutazione integrino nel loro lavoro la valutazione degli effetti cocktail, affinché le misure di gestione appropriate possano essere messe in atto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 25 – paragrafo 1 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 25 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettere a e b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 28 – paragrafi da 5 a 5 octies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera c Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 28 – paragrafo 9 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 28 – paragrafo 9 – lettera g bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durante il processo di revisione di un fascicolo da parte dell'EFSA, l'agenzia può incontrare alcune aree critiche che destano preoccupazione (che in molti casi sono legate a una considerazione legata alla mancanza di dati specifici) che sono poi riflesse nel suo parere scientifico finale. Tuttavia, una volta che tali preoccupazioni sono state incluse nel parere finale dell'EFSA, la procedura non consente ai richiedenti di affrontare tali preoccupazioni, anche se in molti casi esse sarebbero facilmente risolvibili con dati specifici già esistenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 29 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel fascicolo sul glifosato, il richiedente ha presentato solo il 52 % delle pubblicazioni scientifiche disponibili, insieme ai propri studi. La maggior parte di questi studi sono stati classificati di "valore limitato" e quindi hanno avuto scarsa influenza sul risultato della sua valutazione. Tale pregiudizio metodologico ha indotto l'EFSA a dare maggior peso agli studi del richiedente. Al contrario, il CIRC è stato guidato nella sua analisi solo da pubblicazioni sottoposte a valutazione tra pari. Tale rifiuto a priori delle pubblicazioni oggetto di valutazione tra pari non dovrebbe essere possibile in un'analisi dei rischi guidata dal principio di precauzione, ai sensi dell'articolo 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 ter – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 ter – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 ter – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 ter – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizione intesa a prevenire che i richiedenti effettuino scelte selettive dei risultati di ricerca a loro più convenienti; saranno invece tutti resi noti e disponibili e consentiranno una valutazione completa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 ter – paragrafo 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 ter – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa disposizione è stata aggiunta su raccomandazione del Mediatore, al fine di evitare che l'opinione pubblica abbia l'impressione che il fascicolo sia incompleto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 ter – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 ter – paragrafo 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'obbligo di pubblicazione degli studi non ha effetto retroattivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 quater – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 quater – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il periodo di consultazione deve essere nettamente definito, allo scopo di fornire un quadro chiaro in relazione alla durata complessiva della procedura di autorizzazione. La consultazione pubblica non dovrebbe essere considerata una panacea che garantisce un'elevata qualità e un'esaustiva valutazione del rischio. Le consultazioni pubbliche, infatti, coinvolgono sovente un pubblico estremamente ristretto. Tale responsabilità compete all'EFSA, la quale, a norma dell'articolo 33, deve procedere alla rigorosa individuazione dei dati scientifici pertinenti. La consultazione pubblica non dovrebbe esonerare l'EFSA dal suddetto obbligo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 sexies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 sexies – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La consulenza precedente alla presentazione della domanda è di fondamentale importanza al fine di sostenere la competitività e il potenziale d'innovazione delle PMI. Il fattore di costo determinante è rappresentato spesso dagli studi necessari per la procedura di autorizzazione. La consulenza dovrebbe quindi includere anche questi aspetti per evitare studi non necessari o non mirati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 bis – comma 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 bis – comma 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non vi è ragione di porre una riserva su tutti gli obblighi di divulgazione per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale (DPI). Inoltre, non è necessario far riferimento qui a tali diritti, dal momento che i DPI cosiddetti "hard", come i brevetti, i diritti d'autore o i marchi sono già protetti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 bis, lettera b), mentre quelli definiti "soft", come i segreti commerciali, saranno disciplinati dall'articolo 39, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 bis – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 2 – punto 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 2 – punto 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 2 – punto 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tale disposizione è attualmente già inclusa nel regolamento in materia di pesticidi e non dovrebbe essere eliminata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sia l'EMA che l'EFSA hanno una qualche commissione di ricorso, al fine di fornire al richiedente la possibilità di riesaminare il parere. La Commissione dovrebbe introdurre, mediante un atto delegato, la stessa possibilità in seno all'EFSA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 ter – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 quinquies – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre chiarire che le decisioni dell'EFSA in merito all'obbligo di riservatezza si applicano soltanto alla pubblicazione proattiva delle informazioni da parte delle autorità. Quando è richiesto l'accesso alle informazioni, è necessario effettuare una valutazione individuale, anche se l'istituzione si è precedentemente pronunciata in merito alla riservatezza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 quinquies – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 sexies – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 sexies – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 septies – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le PMI hanno possibilità limitate dal punto di vista tecnico. Pertanto, anche queste ultime dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i formati standard di dati pur senza conoscere o possedere i programmi informatici più recenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 septies – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 octies – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 41 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 50 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento (CE) n. 178/2002, articoli da 50 a 54, ha istituito il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, definendone le disposizioni di base, la portata e il funzionamento. In seguito sono state rilevate insufficienze che ne hanno reso necessaria la revisione mediante l'adozione del regolamento (UE) n. 16/2011, che non prevede tuttavia alcuna procedura armonizzata di attuazione per tutti gli Stati membri né il necessario rafforzamento dei poteri della Commissione nella gestione degli allarmi. Occorre, pertanto, una procedura comune, obbligatoria e rafforzata per gestire gli allarmi alimentari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 57 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2001/18/CE Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 29 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tale disposizione è tratta dall'articolo 29 dell'attuale regolamento (CE) n. 1829/2003. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 18 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 18 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 5 – punto 2 Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 7 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1331/2008 Articolo 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 7 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1331/2008 Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 7 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1331/2008 Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 8 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 23 – paragrafo 1 – ultima frase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiunta: "approvata". Si tratta di un emendamento a fini di chiarezza, poiché permangono molti dubbi su quali sostanze possano essere considerate sostanze di base. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 8 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 63 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fini di chiarezza, come disposto dall'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 8 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 63 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 8 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 63 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 9 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 2015/2283 Articolo 10 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 9 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2015/2283 Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 9 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2015/2283 Articolo 23 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento (UE) n. 2283/2015 prevede, all'articolo 23, paragrafo 8, che la Commissione possa, mediante atti di esecuzione, adottare norme dettagliate relative all'attuazione dei paragrafi da 1 a 6. Ciò è necessario in considerazione delle specificità dei nuovi alimenti, che possono riguardare aspetti inediti e ad oggi sconosciuti. È necessario mantenere tale disposizione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 9 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/2283 Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 9 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trasparenza della gestione del rischio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La Commissione e gli Stati membri svolgono le loro attività di gestione del rischio nel contesto degli atti legislativi di cui agli articoli da 1 a 9 con un elevato grado di trasparenza. In particolare, rendono pubblico senza indebiti ritardi quanto segue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) i progetti di misure di gestione del rischio previsti, nella fase iniziale del processo di gestione del rischio, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) gli ordini del giorno, i verbali, le relazioni di sintesi dettagliate delle riunioni e i progetti di misure, da adottare, se del caso, sotto forma di atti delegati o di esecuzione, compresi i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei singoli Stati membri in seno ai comitati, a norma del regolamento (UE) n. 182/20111a, inclusi i comitati di appello, che coadiuvano la Commissione nell'attuazione di [regolamento (CE) n. 178/2002, direttiva 2001/18/CE, regolamento (CE) n. 1829/2003, regolamento (CE) n. 1831/2003, regolamento (CE) n. 2065/2003, regolamento (CE) n. 1935/2004, regolamento (CE) n. 1331/2008, regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento (UE) 2015/2283], dove le misure di gestione del rischio vengono discusse e sottoposte a votazione; e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) gli ordini del giorno e i verbali dettagliati delle riunioni dei gruppi di lavoro degli Stati membri in cui sono discusse le misure di gestione del rischio; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione acclude a ciascun progetto di misura da adottare, conformemente all'articolo 58 [della legislazione alimentare generale], all'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE, all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1831/2003, all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2065/2003, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1935/2004, all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1331/2008, all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e agli articoli 30 e 32 del regolamento (UE) 2015/2283, una motivazione contenente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) i motivi e gli obiettivi della misura; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) la giustificazione della misura tenendo in considerazione sia il principio di necessità che il principio di proporzionalità; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) l'impatto della misura sulla salute pubblica e animale, sull'ambiente, sulla società e sugli operatori del settore alimentare, come indicato della valutazione d'impatto; e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) l'esito di eventuali consultazioni dei cittadini, anche a norma dell'articolo 9 [della legislazione alimentare generale]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1a Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
MOTIVAZIONE
1. Contesto
Dopo molte gravi crisi alimentari, il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), indipendente e responsabile della valutazione scientifica del rischio. La gestione del rischio è di competenza delle istituzioni dell'Unione, principalmente della Commissione. Ad oggi la sicurezza alimentare nell'Unione è considerata la migliore del mondo. Mediante un vaglio di adeguatezza, la Commissione ha constatato che il regolamento risponde agli obiettivi riguardanti la garanzia di un elevato livello di sicurezza alimentare e l'armonizzazione del mercato interno.
Il diffuso scetticismo nei confronti degli OGM e dell'erbicida glifosato ad essi associato ha innescato un acceso dibattito pubblico sugli erbicidi e sui pesticidi in generale, che ha successivamente dato adito a un'iniziativa dei cittadini europei. Visto il successo di tale iniziativa, la Commissione è giunta alla conclusione che occorresse rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nella valutazione del rischio e si è pertanto impegnata a presentare una proposta legislativa in tal senso.
2. La proposta della Commissione
Ad aprile 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 178/2002, che contempla i seguenti obiettivi fondamentali:
- rafforzare le norme dell'EFSA sulla trasparenza,
- prevedere norme più rigorose per garantire l'affidabilità, l'obiettività e l'indipendenza degli studi utilizzati dall'EFSA per la valutazione del rischio,
- migliorare il funzionamento e la governance dell'EFSA,
- prevedere un maggiore coinvolgimento degli Stati membri;
- rendere l'EFSA più attrattiva per gli esperti scientifici,
- introdurre una strategia globale ed efficace di comunicazione del rischio che coinvolga la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA.
Per assicurare la coerenza, si rende necessario armonizzare al contempo altri otto atti giuridici del settore in merito alla trasparenza e alla riservatezza.
3. Osservazioni del relatore
In linea di principio, il relatore accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione. Attualmente l'EFSA pubblica molte informazioni, ma non è giuridicamente obbligata a farlo. Pertanto, l'unico modo in cui il pubblico può accedere alle informazioni contenute nelle domande e negli studi presentati è esercitare i diritti conferiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso ai documenti. Dal confronto con le altre agenzie dell'Unione e dal dibattito sulle procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari emerge che le norme dell'EFSA in materia di trasparenza devono essere riviste. Inoltre, l'EFSA incontra sempre maggiori difficoltà a reperire esperti che possano entrare a far parte dei gruppi di esperti scientifici.
Tuttavia, le modifiche proposte hanno maggiori probabilità di creare nuovi problemi che di risolvere quelli esistenti. Inoltre, la tempistica della pubblicazione, la notevole riduzione del periodo di consultazione e l'assenza di una valutazione d'impatto sono contrari ai principi della Commissione di "legiferare meglio".
Il relatore critica in particolare quanto segue:
Assenza di una valutazione d'impatto
Mentre la valutazione REFIT del regolamento di base faceva riferimento ai principi generali della legislazione alimentare, al sistema di allarme rapido e alla gestione delle crisi, la Commissione propone ora di modificare articoli non interessati dalla valutazione REFIT. Le norme proposte in materia di trasparenza potrebbero pregiudicare gravemente la capacità di innovazione e la competitività dell'industria alimentare europea. Sarebbe stato opportuno prendere in considerazione diverse opzioni per quanto riguarda la data di pubblicazione delle informazioni sensibili contenute nelle domande. Non si comprende neppure il motivo per cui la Commissione abbia rinunciato alla valutazione d'impatto. La valutazione d'impatto non è stata effettuata neanche in relazione agli otto atti legislativi settoriali.
La Commissione intende aumentare considerevolmente (+80 %) le risorse di bilancio a disposizione dell'EFSA. Tuttavia, se il legislatore europeo non dovesse concordare con questa dotazione finanziaria, sarebbe impossibile per l'Autorità assolvere il mandato che è tenuta ad adempiere in base al regolamento rivisto. Anche in questo caso sarebbe stata necessaria una valutazione d'impatto che considerasse diversi modelli di finanziamento.
Tempistica della proposta della Commissione
La Commissione giustifica fondamentalmente la sua proposta con la necessità di rispondere all'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici". A marzo 2018 il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale (PEST) per esaminare la procedura di autorizzazione e individuare le possibili azioni da intraprendere. La Commissione ha ignorato questo processo di formazione democratica delle opinioni e ne ha anticipato i risultati.
Riducendo il periodo di consultazione dalle consuete dodici settimane a otto settimane, la Commissione ha lasciato alle parti interessate un tempo esiguo per la consultazione. Inoltre, è stato possibile intervenire soltanto su questioni di carattere generale, ma non sui piani concreti della Commissione. La pubblicazione della proposta della Commissione subito dopo il termine della consultazione pubblica lascia supporre che il progetto di regolamento fosse già stato messo a punto e che si trattasse di una consultazione solo sulla carta.
Dato il poco tempo a disposizione in vista delle elezioni europee del 2019, il Parlamento europeo ha scarse possibilità di esercitare la dovuta diligenza e di avvalersi di una consulenza esterna. Il relatore auspica che non fosse questa l'intenzione.
Norme in materia di trasparenza
A differenza dell'ECHA e dell'EMA, che pubblicano le informazioni sulle domande e sui relativi studi al momento della pubblicazione dei loro pareri scientifici, la Commissione propone, per la procedura di autorizzazione nell'ambito della legislazione alimentare, che tali informazioni siano pubblicate al momento della presentazione delle domande di autorizzazione. Tuttavia, ciò potrebbe avere conseguenze di vasta portata sulla competitività e sulla capacità di innovazione dei richiedenti. I concorrenti dei paesi terzi potrebbero intercettare idee di prodotto e realizzarle già mentre il processo europeo di autorizzazione è ancora in corso, in particolare poiché di norma non è possibile tutelare le innovazioni nel settore alimentare tramite brevetto. La proposta della Commissione mette pertanto a repentaglio posti di lavoro importanti. Inoltre, le nuove norme potrebbero indurre le imprese a delocalizzare le loro attività di ricerca e sviluppo nei paesi terzi. Oltre a ciò, la pubblicazione anticipata comporta il rischio di una pressione pubblica sull'EFSA.
Già ora, nei casi controversi, l'EFSA offre alle parti interessate, dopo la pubblicazione del parere scientifico, la possibilità di assumere una posizione sugli studi commissionati nel quadro di una consultazione. Nel caso dell'aspartame, per esempio, la consultazione ha indotto l'EFSA a rivedere il proprio parere.
Composizione dei gruppi di esperti scientifici
Il fatto di coinvolgere gli Stati membri nella composizione dei gruppi di esperti scientifici, imponendo loro l'obbligo di designare numerosi esperti, potrebbe portare a ingerenze politiche sull'EFSA. C'è da chiedersi, inoltre, se sarebbe garantita la copertura di tutte le competenze, laddove ogni singolo Stato membro dovesse pubblicare il proprio invito a manifestare interesse. Un continuo scambio di informazioni tra gli Stati membri sullo stato di avanzamento delle rispettive ricerche di esperti aggraverebbe significativamente il già considerevole onere amministrativo aggiuntivo. Sarebbe pertanto opportuno riconoscere agli Stati membri la possibilità, ma non l'obbligo, di designare esperti. Infine, l'EFSA dovrebbe redigere un elenco da cui selezionare gli esperti da nominare, facendo in modo che provengano dal maggior numero possibile di Stati membri.
4. Emendamenti proposti dal relatore
Il relatore propone di allineare le norme dell'EFSA in materia di trasparenza a quelle delle altre agenzie, in modo che le informazioni non riservate contenute nelle domande, negli studi e nelle consulenze siano rese accessibili solamente al momento della pubblicazione del parere scientifico dell'EFSA e non alla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Questo è l'unico modo per evitare il furto di idee. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate soltanto se la domanda è accettata.
Il rigoroso obbligo in materia di trasparenza dovrebbe interessare anche la gestione e la comunicazione del rischio. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano tenuti a pubblicare i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro e i risultati delle votazioni in seno ai comitati permanenti.
L'obbligo di verifica dovrebbe riguardare anche i laboratori dei paesi terzi a cui le imprese europee commissionano studi. Tale responsabilità dovrebbe spettare all'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione.
Il relatore accoglie con favore la partecipazione delle parti interessate nel consiglio di amministrazione dell'EFSA, analogamente a quanto accade per l'ECHA e l'EMA. Tuttavia, data l'ampia gamma di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 178/2002, ritiene necessario coinvolgere non soltanto uno, ma due rappresentanti dell'industria (OGM/prodotti fitosanitari, nonché prodotti alimentari/additivi). Lo stesso dicasi per la partecipazione delle organizzazioni non governative (ambiente e protezione dei consumatori).
5. Conclusioni
Il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale si è rivelato di grande efficacia. Tramite tale regolamento, l'Unione europea ha stabilito per il mercato interno le norme di sicurezza alimentare più rigorose al mondo e il vaglio di adeguatezza di tale regolamento di base lo ha confermato.
La struttura e la trasparenza dell'EFSA dovrebbero essere allineate a quelle delle altre agenzie dell'Unione. Nelle sue proposte la Commissione si spinge però ben oltre le norme dell'ECHA e dell'EMA. Si tratta di una scelta difficilmente comprensibile, esattamente come il fatto che la Commissione, semplicemente a causa del dibattito pubblico sulla procedura di autorizzazione di un prodotto fitosanitario e senza la necessaria valutazione d'impatto, voglia imporre all'intero settore alimentare norme nuove e tali da comprometterne la sopravvivenza.
La proposta della Commissione è inoltre imprecisa. Molte questioni particolari sono destinate a essere stabilite soltanto a posteriori, nell'ambito del regolamento interno dell'Autorità, il che rende difficile formulare una valutazione delle proposte. Ciò vale anche per la comunicazione del rischio, che è un elemento essenziale se l'UE intende ripristinare la fiducia dei cittadini nella sicurezza alimentare.
PARERE della commissione per la pesca (11.10.2018)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
Relatore per parere: Ricardo Serrão Santos
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore:
- ritiene fondamentale per i cittadini europei che sia garantita la sicurezza alimentare degli alimenti disponibili sul mercato e che gli stessi rispettino elevati standard di sicurezza;
- sottolinea l'importanza dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in particolare nella consulenza scientifica alla Commissione, al Parlamento e agli Stati membri;
- giudica positivamente la proposta della Commissione di aggiornare la legislazione alimentare generale, segnatamente in merito al chiarimento delle norme di trasparenza nella valutazione dei rischi e nell'aumento della garanzia di affidabilità, obiettività e indipendenza degli studi utilizzati nelle valutazioni svolte dall'EFSA;
- ritiene che occorra creare le condizioni perché i cittadini europei abbiano piena fiducia nelle agenzie e nelle autorità dell'Unione, come l'EFSA, e che sarà possibile ottenere e mantenere tale fiducia soltanto con norme e metodologie trasparenti e chiare;
- evidenzia che occorre rafforzare la capacità dell'EFSA affinché consegua un livello elevato di specializzazione scientifica nei suoi diversi ambiti di lavoro;
- ritiene che a diversi livelli, compreso quello in questione, sia necessario basare le decisioni sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e considera importante la necessità di accrescere la capacità dell'EFSA assumendo scienziati di fama riconosciuta per i suoi gruppi di esperti scientifici:
- sottolinea che soltanto una strategia globale ed efficace di comunicazione dei rischi, che coinvolga tutte le parti nel corso dell'intero processo di analisi dei rischi e mantenga un dialogo aperto, consente che essa avvenga rapidamente;
- esprime preoccupazione per il fatto che nella proposta di regolamento in esame non si faccia riferimento alla pesca e, in particolare, all'acquacoltura, e ricorda che i prodotti della pesca sono una delle fonti di proteine animali più importanti e più sane, e che l'Unione europea è il principale mercato e il maggior consumatore mondiale di tali alimenti e attualmente ne importa il 68 % da paesi terzi;
- rammenta la grande importanza dei prodotti della pesca come fonte di nutrimento, oggetto tra l'altro di un parere scientifico dal titolo "Food from the Oceans", presentato dal gruppo di alto livello di consulenza scientifica alla Commissione europea nel novembre 2017;
EMENDAMENTI
La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(8 bis) Nessun OGM dovrebbe essere emesso deliberatamente nell'ambiente o immesso sul mercato, come prodotto o all'interno di prodotti, in contrasto con il principio di precauzione e qualora non vi siano conoscenze scientifiche sulle implicazioni per ciascuno dei settori interessati (ambiente, salute, biodiversità ecc.). | ||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(11) L'esperienza insegna che il consiglio di amministrazione dell'Autorità ha un ruolo che riguarda fondamentalmente gli aspetti finanziari e amministrativi e non influisce sull'indipendenza del lavoro scientifico svolto dall'Autorità. Risulta pertanto opportuno includere rappresentanti di tutti gli Stati membri nel consiglio di amministrazione dell'Autorità e prevedere che tali rappresentanti abbiano esperienza in particolare in tema di valutazione del rischio. |
(11) L'esperienza insegna che il consiglio di amministrazione dell'Autorità ha un ruolo che riguarda fondamentalmente gli aspetti finanziari e amministrativi e non influisce sull'indipendenza del lavoro scientifico svolto dall'Autorità. Risulta pertanto opportuno includere rappresentanti di tutti gli Stati membri, nonché rappresentanti della società civile e dell'industria, nel consiglio di amministrazione dell'Autorità e prevedere che tali rappresentanti abbiano esperienza in particolare in tema di valutazione del rischio. | ||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 bis – lettera b | |||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera a | |||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera b | |||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera c | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Gli interessi dei produttori nel settore degli OGM e dei prodotti fitosanitari, da un lato, e dei produttori di alimenti e additivi, dall'altro, sono diversi. Lo stesso dicasi per l'agricoltura e la pesca/acquacoltura. Il consiglio dovrebbe essere composto da un rappresentante delle organizzazioni della pesca e dell'acquacoltura. Per tali ragioni sarebbe opportuno prevedere la partecipazione nel consiglio di amministrazione di due distinti rappresentanti del settore. | |||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 quinquies | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
L'Ufficio alimentare e veterinario garantisce sistemi di controllo efficaci e valuta il rispetto delle norme dell'UE sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi che esportano verso l'UE. L'Ufficio alimentare e veterinario svolge tale compito principalmente effettuando ispezioni negli Stati membri e nei paesi terzi che esportano verso l'UE. | |||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 sexies – paragrafo 2 | |||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Trasparenza e sostenibilità della valutazione del rischio a livello di UE nella filiera alimentare |
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Riferimenti |
COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 28.5.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
PECH 28.5.2018 |
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Relatore per parere Nomina |
Ricardo Serrão Santos 31.5.2018 |
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Esame in commissione |
20.6.2018 |
29.8.2018 |
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Approvazione |
9.10.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D'Amato, Norbert Erdős, Giuseppe Ferrandino, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Daciana Octavia Sârbu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Klaus Buchner |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
21 |
+ |
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ALDE |
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai |
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ECR |
Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić |
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EFDD |
Rosa D'Amato |
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ENF |
Sylvie Goddyn |
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PPE |
Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon |
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S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos |
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VERTS/ALE |
Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström |
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1 |
- |
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GUE/NGL |
Anja Hazekamp |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione giuridica (15.10.2018)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
Relatore per parere: Pavel Svoboda
BREVE MOTIVAZIONE
Valutazione della proposta
La proposta della Commissione – attesa da tempo – sulla divulgazione di studi dell'industria riservati utilizzati nelle valutazioni del rischio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) contiene elementi positivi, ma non consente un serio controllo indipendente dei dati.
La proposta modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 (in appresso "regolamento sulla legislazione alimentare generale") e vari regolamenti e direttive in rapporto con esso. Il relatore per parere ritiene che la proposta introduca alcuni cambiamenti positivi in materia di trasparenza; tuttavia, egli ha anche individuato una serie di disposizioni che necessitano di essere modificate o rafforzate al fine di raggiungere l'obiettivo che la Commissione si prefigge.
In quest'ottica, il relatore per parere ha adottato una posizione globale, basandosi sulla proposta della Commissione, al fine di attuare pienamente una riforma del processo di valutazione del rischio condotto dall'EFSA, di cui l'UE ha un forte bisogno, consentendo così all'Unione nel suo complesso di rispettare la convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale).
Le due caratteristiche principali della proposta – che sono la pubblicazione automatica e proattiva dei dati in un formato leggibile meccanicamente e la creazione di un registro di studi volto a prevenire la selezione di studi favorevoli da parte dell'industria – così come alcune modifiche minori riguardanti la comunicazione del rischio, la consultazione di terzi e la riforma della composizione del consiglio di amministrazione dell'EFSA, rappresentano passi avanti nella giusta direzione.
Il relatore per parere ritiene tuttavia che, se l'autorizzazione proposta per l'industria riguardo alla pubblicazione e all'uso di controlli incrociati indipendenti dei dati dovesse essere effettivamente resa obbligatoria, l'utilità di queste due disposizioni sarebbe piuttosto limitata. La proposta introduce infatti una nuova disposizione secondo cui la divulgazione al pubblico di dati scientifici e studi a sostegno di domande di autorizzazione a norma della legislazione alimentare, autorizzazioni per OGM o additivi negli alimenti "non pregiudica diritti di proprietà intellettuale eventualmente esistenti su documenti o loro contenuti". Inoltre, per quanto riguarda le categorie di informazioni, la proposta introduce la presunzione secondo cui la divulgazione di siffatte informazioni "potrebbe danneggiare significativamente gli interessi commerciali".
L'impossibilità di riutilizzare i dati senza autorizzazione comprometterebbe la possibilità di ridurre il numero complessivo di studi di tossicità e ostacolerebbe l'esame pubblico dei risultati, compresa una migliore comprensione dei potenziali effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Il processo di valutazione inter pares, che è essenziale per garantire la piena efficacia della valutazione dei rischi condotta, è sostanzialmente a rischio.
Al di là delle modifiche suggerite dalla Commissione che hanno un effetto positivo sulla trasparenza, il relatore per parere ritiene necessario modificare la proposta al fine di mantenere e ampliare l'attuale livello di trasparenza nel quadro della legislazione alimentare dell'Unione europea per quanto riguarda diverse categorie di informazioni, nell'ambito delle varie direttive che la proposta modifica.
Una vera e propria revisione della valutazione del rischio dell'UE nella filiera alimentare
Il relatore per parere non ritiene che sia ragionevole "confrontare i pertinenti diritti del pubblico alla trasparenza nel processo di valutazione del rischio, tra cui i diritti derivanti dalla convenzione di Aarhus, con i diritti delle imprese richiedenti", come si dichiara nella proposta della Commissione. Inoltre, l'UE non dovrebbe concedere ai soggetti commerciali una protezione maggiore di quella già prevista dalla convenzione di Aarhus (attuata per il tramite dei regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006). Egli è inoltre fermamente contrario all'uso che viene fatto del denaro dei contribuenti dell'UE quando concesso all'EFSA per fornire consulenza alle società private che ne fanno richiesta.
Il relatore per parere mira a fare della trasparenza la regola e della riservatezza l'eccezione. Le eccezioni al principio di trasparenza devono essere interpretate in senso restrittivo per garantire pienamente un controllo pubblico e indipendente. Ciò si traduce in diverse modifiche apportate al regolamento sulla legislazione alimentare generale.
Gli emendamenti presentati alla proposta nell'ambito dei regolamenti settoriali in questione sono intesi a colmare le lacune esistenti nell'obbligo di divulgare le informazioni raccolte in presenza di un "interesse pubblico prevalente alla divulgazione" in materia di sicurezza alimentare. In seguito, il relatore per parere ritiene opportuno stabilire nel regolamento sulla legislazione alimentare generale un elenco orizzontale e non esaustivo degli elementi di informazione che non possono mai essere tenuti segreti.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Il regolamento (CE) n. 178/2002 definisce l'"analisi del rischio" come un processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Ai fini della valutazione del rischio a livello dell'Unione, esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'"Autorità") quale organismo dell'Unione responsabile della valutazione dei rischio nelle questioni inerenti alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. La comunicazione del rischio costituisce parte essenziale del processo di analisi del rischio. |
(2) Il regolamento (CE) n. 178/2002 definisce l'"analisi del rischio" come un processo costituito da tre componenti distinte ma interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Ai fini della valutazione del rischio a livello dell'Unione, esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'"Autorità") quale organismo dell'Unione responsabile della valutazione dei rischio nelle questioni inerenti alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. La comunicazione del rischio costituisce parte essenziale del processo di analisi del rischio e presuppone, durante l'intero processo, lo scambio interattivo di informazioni e pareri riguardo ai pericoli e ai rischi, ai fattori connessi al rischio e alla percezione del rischio tra i responsabili della valutazione del rischio, i responsabili della gestione del rischio, i consumatori, le imprese del settore dei mangimi e degli alimenti e la comunità accademica, comprese la spiegazione dei risultati della valutazione del rischio e la base delle decisioni in tema di gestione del rischio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il regolamento (CE) n. 178/2002 è stato sottoposto a una valutazione ("vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale")21 da cui risulta che la comunicazione del rischio viene considerata complessivamente di scarsa efficacia, con ripercussioni sulla fiducia nutrita dai consumatori nei risultati del processo di analisi del rischio. |
(3) Il regolamento (CE) n. 178/2002 è stato sottoposto a una valutazione ("vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale")21 da cui risulta che la comunicazione del rischio viene considerata complessivamente di scarsa efficacia, il che può avere ripercussioni negative sui risultati del processo di analisi del rischio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 Documento di lavoro dei servizi della Commissione "The REFIT evaluation of the General Food Law [Regulation (EC) No 178/2002]" Valutazione REFIT della legislazione alimentare generale [regolamento (CE) n. 178/2002], SWD(2018)38 final del 15.1.2018. |
21 Documento di lavoro dei servizi della Commissione "The REFIT evaluation of the General Food Law [Regulation (EC) No 178/2002]" Valutazione REFIT della legislazione alimentare generale [regolamento (CE) n. 178/2002], SWD(2018)38 final del 15.1.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Risulta pertanto necessario provvedere a un processo globale e ininterrotto di comunicazione del rischio durante l'analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale. Tale processo dovrebbe essere accompagnato da un dialogo aperto tra tutte le parti interessate per assicurare l'organicità e la coerenza del processo di analisi del rischio. |
(4) Risulta pertanto necessario provvedere a un processo globale, trasparente, indipendente e ininterrotto di comunicazione del rischio durante l'analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale. Tale processo dovrebbe essere atto a contribuire a un dialogo partecipativo e aperto tra tutte le parti interessate per assicurare la prevalenza esclusiva dell'interesse pubblico, l'accuratezza, la completezza, la trasparenza e la coerenza del processo di analisi del rischio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Si dovrebbe prestare particolare attenzione a spiegare in maniera coerente, adeguata e tempestiva non solo i risultati della valutazione del rischio, ma anche in qual modo questi sono utilizzati per contribuire a formare decisioni in materia di gestione del rischio, unitamente se del caso ad altri fattori validi. |
(5) Si dovrebbe prestare particolare attenzione a spiegare in maniera chiara, precisa e tempestiva non solo i risultati della valutazione del rischio, ma anche in qual modo questi sono utilizzati per contribuire a formare decisioni in materia di gestione del rischio, unitamente se del caso ad altri fattori validi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) A tal fine risulta necessario stabilire obiettivi e principi generali della comunicazione del rischio, prendendo in considerazione i rispettivi ruoli dei responsabili della valutazione del rischio e della gestione del rischio. |
(6) A tal fine risulta necessario stabilire obiettivi e principi generali della comunicazione del rischio, prendendo in considerazione i rispettivi ruoli dei responsabili della valutazione del rischio e della gestione del rischio, garantendone nel contempo l'indipendenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) In base a tali obiettivi e principi e dopo le pertinenti consultazioni pubbliche si dovrebbe elaborare un piano generale sulla comunicazione del rischio in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri. |
(7) In base a tali obiettivi e principi e dopo aver organizzato le pertinenti consultazioni pubbliche, si dovrebbe elaborare un piano generale sulla comunicazione del rischio in tempo reale, in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Il piano generale dovrebbe individuare i fattori principali da tenere presenti nell'esame delle attività di comunicazione del rischio, quali i diversi livelli di rischio, la natura del rischio e il potenziale impatto sulla salute pubblica, quali esseri viventi e oggetti subiscono direttamente o indirettamente tale rischio, i livelli di esposizione al rischio, la capacità di controllare il rischio e altri fattori che influiscono sulla percezione del rischio, tra cui il grado di urgenza, il quadro legislativo vigente e il pertinente contesto di mercato. Il piano generale dovrebbe inoltre individuare gli strumenti e i canali da utilizzare e definire i meccanismi opportuni per garantire una comunicazione coerente del rischio. |
(8) Il piano generale dovrebbe individuare i fattori principali da tenere presenti nell'esame delle attività di comunicazione del rischio, quali i diversi livelli di pericolo e rischio, la natura del pericolo e il potenziale impatto ambientale e sulla salute pubblica, i gruppi di popolazione che possono subire direttamente o indirettamente tale rischio, i livelli di esposizione al rischio, la capacità di controllare il rischio e altri fattori che influiscono sulla comprensione del rischio, tra cui il grado di urgenza e il quadro legislativo vigente. Il piano generale dovrebbe inoltre individuare gli strumenti e i canali da utilizzare e definire meccanismi opportuni, esaurienti e rapidi per garantire una comunicazione precisa del rischio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) È opportuno che la composizione del consiglio di amministrazione dell'Autorità sia resa coerente con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, in conformità della dichiarazione congiunta del parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea del 2012 sulle agenzie decentrate22. |
(10) È opportuno che la composizione del consiglio di amministrazione dell'Autorità sia resa coerente con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea del 2012 sulle agenzie decentrate22, tenendo altresì conto del recesso del Regno Unito dall'UE e delle conseguenze giuridiche che ne risultano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf. |
22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) L'esperienza insegna che il consiglio di amministrazione dell'Autorità ha un ruolo che riguarda fondamentalmente gli aspetti finanziari e amministrativi e non influisce sull'indipendenza del lavoro scientifico svolto dall'Autorità. Risulta pertanto opportuno includere rappresentanti di tutti gli Stati membri nel consiglio di amministrazione dell'Autorità e prevedere che tali rappresentanti abbiano esperienza in particolare in tema di valutazione del rischio. |
(11) L'esperienza insegna che il consiglio di amministrazione dell'Autorità ha un ruolo che riguarda fondamentalmente gli aspetti finanziari e amministrativi e non influisce sull'indipendenza del lavoro scientifico svolto dall'Autorità. Risulta pertanto opportuno includere rappresentanti di tutti gli Stati membri, compresi rappresentanti della società civile e dell'industria, nel consiglio di amministrazione dell'Autorità e prevedere che tali rappresentanti abbiano esperienza, in particolare, nella valutazione e nella gestione dei rischi e dei problemi, e non siano in una situazione di conflitto di interessi con i richiedenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) I membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero essere selezionati tra i rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un ampio spettro di esperienza attinente all'attività. |
(12) I membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero essere selezionati tra i rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione in modo da garantire i massimi livelli di competenza e di impegno a favore della protezione della salute e dell'ambiente, e un ampio spettro di esperienza attinente all'attività. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale ha individuato determinate lacune nella capacità a lungo termine dell'Autorità di conservare competenze di elevato livello. È in particolare diminuito il numero di coloro che si candidano per far parte dei gruppi di esperti scientifici. È pertanto necessario che il sistema sia rafforzato e che gli Stati membri assumano un ruolo più attivo per garantire la disponibilità di un bacino sufficientemente ampio di esperti, così da soddisfare le esigenze del sistema di valutazione del rischio dell'Unione in termini di conoscenze scientifiche, indipendenza e competenze multidisciplinari di elevato livello. |
(13) Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale ha individuato determinate lacune nella capacità a lungo termine dell'Autorità di conservare competenze di elevato livello. È in particolare diminuito il numero di coloro che si candidano per far parte dei gruppi di esperti scientifici. Per far fronte più efficacemente a tale fenomeno, è pertanto necessario che il sistema sia rafforzato e promosso, e che gli Stati membri assumano un ruolo più attivo per garantire la disponibilità di un bacino sufficientemente ampio di esperti, intervenendo con azioni di supporto e facendo ricorso a incentivi e meccanismi di premialità per innalzare il livello e la richiesta di partecipazione, così da soddisfare le esigenze del sistema di valutazione del rischio dell'Unione in termini di conoscenze scientifiche, indipendenza e competenze multidisciplinari di elevato livello. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Al fine di salvaguardare l'indipendenza della valutazione del rischio dalla gestione del rischio e da altri interessi a livello dell'Unione, è opportuno che la designazione dei membri dei gruppi di esperti scientifici ad opera degli Stati membri, la loro selezione ad opera del direttore esecutivo dell'Autorità e la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione dell'Autorità si fondino su criteri rigorosi che garantiscano l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, oltre alla disponibilità di competenze multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. È inoltre essenziale a tal fine che il direttore esecutivo, la cui funzione è difendere gli interessi dell'EFSA e in particolare l'indipendenza delle sue competenze, abbia un ruolo nella selezione e nella nomina di tali esperti scientifici. Dovrebbero inoltre essere poste in atto altre misure per garantire agli esperti scientifici i mezzi necessari ad operare in maniera indipendente. |
(14) Al fine di salvaguardare l'indipendenza della valutazione del rischio dalla gestione del rischio e da interessi privati a livello dell'Unione, è opportuno che la designazione dei membri dei gruppi di esperti scientifici ad opera degli Stati membri, la loro selezione ad opera del direttore esecutivo dell'Autorità e la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione dell'Autorità si fondino su criteri rigorosi e trasparenti che garantiscano l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, oltre alla disponibilità di competenze multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. È inoltre essenziale a tal fine che il direttore esecutivo, la cui funzione è salvaguardare la rendicontabilità dell'EFSA e in particolare l'indipendenza delle sue competenze, abbia un ruolo nell'esclusione dalla valutazione del rischio degli esperti scientifici che si oppongono alla pubblicazione del proprio nome o che si trovano in una situazione di conflitto di interessi. Dovrebbero essere poste in atto adeguate misure di bilancio per garantire agli esperti scientifici i mezzi necessari ad operare in maniera indipendente. A tal fine è necessario attuare nuove e adeguate misure di bilancio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Le procedure di autorizzazione si basano sul principio che spetta al richiedente dimostrare, in base alle conoscenze scientifiche di cui questi dispone, che l'oggetto della procedura di autorizzazione rispetta le prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza. Tale principio parte dalla premessa che si tutela meglio la salute pubblica addossando al richiedente l'onere della prova, vale a dire di dimostrare che l'oggetto di una procedura è sicuro prima dell'immissione sul mercato, invece che obbligando le autorità pubbliche a dimostrarne la pericolosità per poterne vietare la commercializzazione. Non è inoltre opportuno impiegare fondi pubblici per far eseguire costosi studi che alla fine aiuteranno i produttori a immettere un prodotto sul mercato. In base a tale principio e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili spetta a coloro che chiedono un'autorizzazione a norma della legislazione alimentare settoriale dell'Unione presentare gli studi pertinenti, test inclusi, allo scopo di dimostrare la sicurezza e in alcuni casi l'efficacia dell'oggetto della richiesta. |
(16) Le procedure di autorizzazione si basano sul principio che spetta al richiedente dimostrare, in base alle conoscenze scientifiche di cui questi dispone, che l'oggetto della procedura di autorizzazione rispetta le prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza. Tale principio parte dalla premessa che la salute pubblica e l'ambiente si tutelano meglio addossando al richiedente l'onere della prova, vale a dire di dimostrare che l'oggetto di una procedura è sicuro prima dell'immissione sul mercato, invece che obbligando le autorità pubbliche a dimostrarne la pericolosità per poterne vietare la commercializzazione. Non è inoltre opportuno impiegare fondi pubblici per far eseguire costosi studi che alla fine aiuteranno i produttori a immettere un prodotto sul mercato. In base a tale principio e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili spetta a coloro che chiedono un'autorizzazione a norma della legislazione alimentare settoriale dell'Unione presentare gli studi pertinenti, test inclusi, allo scopo di dimostrare la sicurezza e in alcuni casi l'efficacia dell'oggetto della richiesta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Esistono disposizioni che regolano il contenuto delle domande di autorizzazione. È essenziale che una domanda di autorizzazione presentata all'Autorità ai fini della valutazione del rischio sia conforme alle specifiche applicabili per garantire che la valutazione scientifica dell'Autorità sia di qualità eccellente. I richiedenti, in particolare le piccole e medie imprese, non sempre comprendono con chiarezza tali specifiche. Sarebbe quindi opportuno che l'Autorità, su richiesta, fornisse orientamenti al potenziale richiedente in merito alle norme applicabili e al contenuto prescritto della domanda di autorizzazione prima della presentazione, pur non occupandosi della concezione degli studi da presentare, che rimane di responsabilità del richiedente. Al fine di assicurare la trasparenza di tale processo gli orientamenti dell'Autorità dovrebbero essere resi pubblici. |
(17) Esistono disposizioni che regolano il contenuto delle domande di autorizzazione. È essenziale che una domanda di autorizzazione presentata all'Autorità ai fini della valutazione del rischio sia conforme alle specifiche applicabili per garantire che la valutazione scientifica dell'Autorità sia di qualità eccellente. I richiedenti, in particolare le piccole e medie imprese, non sempre comprendono con chiarezza tali specifiche. Sarebbe quindi opportuno che l'Autorità, su richiesta, fornisse orientamenti al potenziale richiedente in merito alle norme applicabili e al contenuto prescritto della domanda di autorizzazione prima della presentazione, pur non occupandosi della concezione degli studi da presentare, che rimane di responsabilità del richiedente. Al fine di assicurare un accesso ampio e indiscriminato alle informazioni e la trasparenza di tale processo, gli orientamenti dell'Autorità dovrebbero essere resi pubblici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) L'Autorità dovrebbe essere informata sull'oggetto di tutti gli studi eseguiti da un richiedente in vista di una futura domanda di autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione. A tal fine è necessario ed opportuno che gli operatori economici che commissionano gli studi e i laboratori che li eseguono notifichino tali studi all'Autorità al momento dell'incarico. Le informazioni sugli studi notificati dovrebbero essere rese pubbliche solo dopo la pubblicazione della corrispondente domanda di autorizzazione nel rispetto delle norme applicabili in materia di trasparenza. |
(18) L'Autorità dovrebbe essere informata sull'oggetto di tutti gli studi eseguiti da un richiedente in vista di una futura domanda di autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione. A tal fine è necessario ed opportuno che gli operatori economici che commissionano gli studi e i laboratori che li eseguono notifichino tali studi all'Autorità al momento dell'incarico. Le informazioni sugli studi notificati dovrebbero essere rese pubbliche solo dopo la presentazione della corrispondente domanda di autorizzazione o di rinnovo e la pubblicazione da parte dell'Autorità del suo parere scientifico ufficiale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) L'opinione pubblica è preoccupata che le valutazioni dell'Autorità in rapporto alle autorizzazioni siano basate principalmente su studi dell'industria. L'Autorità svolge già ricerche nella letteratura scientifica al fine di prendere in considerazione altri dati e studi esistenti sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al fine di fornire un livello ulteriore di garanzia, che garantisca all'Autorità l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici pertinenti disponibili sull'oggetto di una procedura di autorizzazione, è opportuno disporre che siano consultati terzi, in modo da accertare se sono disponibili altri dati o studi scientifici pertinenti. Per essere più efficace, la consultazione dovrebbe aver luogo quando gli studi presentati dall'industria nel contesto di una domanda di autorizzazione sono resi pubblici, nel rispetto delle norme di trasparenza del presente regolamento. |
(20) L'opinione pubblica è preoccupata che le valutazioni dell'Autorità in rapporto alle autorizzazioni siano basate principalmente su studi dell'industria. L'Autorità svolge già ricerche nella letteratura scientifica al fine di prendere in considerazione altri dati e studi esistenti sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al fine di garantire che l'Autorità includa tutti i dati e gli studi scientifici pertinenti disponibili sull'oggetto di una procedura di autorizzazione, è opportuno, una volta che la corrispondente domanda di autorizzazione o di rinnovo è stata resa nota, disporre una consultazione pubblica in modo da accertare se siano disponibili altri dati o studi scientifici pertinenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Gli studi, test inclusi, presentati dagli operatori economici a sostegno di domande di autorizzazione a norma della legislazione alimentare settoriale dell'Unione sono solitamente conformi a principi internazionalmente riconosciuti, che offrono una base qualitativa uniforme, in particolare in termini di riproducibilità dei risultati. Possono però presentarsi in alcuni casi problemi di rispetto delle norme applicabili; per tale motivo sono in vigore sistemi nazionali di verifica della conformità. È opportuno fornire un livello ulteriore di garanzia per rassicurare il pubblico sulla qualità degli studi e stabilire un sistema i di audit, nel quale la Commissione verifichi i controlli svolti dagli Stati membri sul rispetto di tali principi da parte dei laboratori che eseguono gli studi e i test. |
(21) Gli studi, test inclusi, presentati dagli operatori economici a sostegno di domande di autorizzazione a norma della legislazione alimentare settoriale dell'Unione fanno solitamente riferimento a principi internazionalmente riconosciuti, che offrono una base qualitativa uniforme, in particolare in termini di riproducibilità dei risultati. Si può però verificare una non conformità rispetto alle norme applicabili; per tale motivo sono in vigore sistemi nazionali di verifica della conformità. Al fine di assicurare la qualità degli studi, è opportuno potenziare il sistema di audit per mezzo del quale gli Stati membri controllano e garantiscono il rispetto di tali principi da parte dei laboratori che eseguono gli studi e i test e per mezzo del quale i controlli effettuati dagli Stati membri devono essere verificati dalla Commissione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 bis) Il processo deve essere sufficientemente flessibile da consentire di prendere rapidamente in considerazione nuovi elementi sugli effetti nocivi gravi per la salute, anche quando non sono specificamente coperti dai requisiti normativi in materia di dati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) La sicurezza alimentare è un argomento sensibile di enorme interesse per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo restando il principio che l'onere di dimostrare il rispetto delle prescrizioni dell'Unione ricade sull'industria, per far fronte a casi specifici di grande importanza per la società qualora vi sia disaccordo su questioni di sicurezza è importante disporre di un ulteriore strumento di verifica, vale a dire poter commissionare studi supplementari con l'obiettivo di verificare gli elementi di prova utilizzati nella valutazione del rischio. Considerato che il finanziamento sarebbe a carico del bilancio dell'Unione e che il ricorso a questo strumento eccezionale di verifica dovrebbe mantenersi nelle debite proporzioni, dovrebbe spettare alla Commissione la decisione di commissionare tali studi di verifica. Va tenuto presente che in alcuni casi specifici gli studi commissionati possono dover abbracciare un ambito più vasto rispetto agli elementi di prova in esame (ad esempio a misura che diventano disponibili nuove conoscenze scientifiche). |
(22) La sicurezza alimentare è un argomento sensibile di enorme interesse per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo restando il principio che l'onere di dimostrare il rispetto delle prescrizioni dell'Unione ricade sull'industria, per far fronte a casi specifici di grande importanza per la società qualora vi sia disaccordo su questioni di sicurezza è importante disporre di un ulteriore strumento di verifica, vale a dire poter commissionare studi supplementari con l'obiettivo di verificare gli elementi di prova utilizzati nella valutazione del rischio. Considerato che il finanziamento sarebbe a carico del bilancio dell'Unione e che il ricorso a questo strumento eccezionale di verifica dovrebbe mantenersi nelle debite proporzioni, dovrebbe spettare all'Autorità la decisione di commissionare tali studi di verifica. Va tenuto presente che in alcuni casi specifici gli studi commissionati possono dover abbracciare un ambito più vasto rispetto agli elementi di prova in esame (ad esempio a misura che diventano disponibili nuove conoscenze scientifiche). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale ha dimostrato che, sebbene l'Autorità abbia compiuto notevoli progressi in termini di trasparenza, il processo di valutazione del rischio, in particolare nel contesto delle procedure di autorizzazione riguardanti la filiera agroalimentare, non è sempre percepito come pienamente trasparente. Ciò si deve in parte alle diverse norme in materia di trasparenza e riservatezza stabilite non solo dal regolamento (CE) n. 178/2002 ma anche da altri atti legislativi dell'Unione riguardanti la filiera agroalimentare. La loro interazione può ripercuotersi sull'accettabilità della valutazione del rischio da parte del pubblico. |
(23) Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale ha dimostrato che l'Unione ha promosso un numero considerevole di misure a tutela della qualità e della sicurezza di cibi e prodotti (regolamento (CE) n. 2073/2005; regolamento (CE) n. 853/2004; regolamento (CE) n. 854/2004; e, in particolare, considerando 12 della direttiva 2009/128/CE) e, sebbene l'Autorità abbia compiuto notevoli progressi in termini di trasparenza, il processo di valutazione del rischio, in particolare nel contesto delle procedure di autorizzazione riguardanti la filiera agroalimentare, non è ancora pienamente trasparente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(23 bis) La Convenzione di Aarhus stabilisce una serie di diritti del pubblico in relazione all'ambiente. La Convenzione stabilisce che ogni individuo ha il diritto di ricevere le informazioni ambientali di cui sono in possesso le autorità pubbliche, il diritto di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente e il diritto di rivedere le procedure per contestare le decisioni pubbliche che sono state prese senza rispettare i due suddetti diritti o la normativa ambientale in generale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) L'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici" ha ribadito ancora una volta i timori di scarsa trasparenza a proposito degli studi commissionati dall'industria e presentati nelle domande di autorizzazione23. |
(24) In quanto parte della Convenzione di Aarhus, l'Unione ha riconosciuto che, nel settore dell'ambiente, un migliore accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo decisionale migliorano la qualità e l'attuazione delle decisioni, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico ai problemi ambientali, gli danno la possibilità di esprimere le sue preoccupazioni e consentono alle autorità pubbliche di tenere debitamente conto di queste ultime. L'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici" ha ribadito ancora una volta i timori di scarsa trasparenza a proposito degli studi commissionati dall'industria e presentati nelle domande di autorizzazione23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici", C(2017) 8414 final. |
23 Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici", C(2017) 8414 final. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) È quindi necessario prendere l'iniziativa di rafforzare la trasparenza del processo di valutazione del rischio. Si dovrebbe assicurare l'accesso pubblico a tutti i dati e le informazioni scientifiche a sostegno delle domande di autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione oltre ad altre richieste di produzione scientifica, appena possibile nel processo di valutazione del rischio. Tale processo non dovrebbe però pregiudicare i diritti esistenti di proprietà intellettuale o le disposizioni della legislazione alimentare dell'Unione che tutelano gli investimenti effettuati dagli innovatori in sede di raccolta delle informazioni e dei dati a sostegno delle domande di autorizzazione. |
(25) Per promuovere l'assunzione di responsabilità e riconquistare il sostegno pubblico rispetto alle decisioni dell'Autorità, e per garantire la responsabilità di quest'ultima, è quindi necessario prendere l'iniziativa di rafforzare la trasparenza e la chiarezza del processo di valutazione del rischio. Al fine di garantire il controllo pubblico, si dovrebbe assicurare l'accesso pubblico a tutti i dati e le informazioni scientifiche a sostegno delle domande di autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione oltre ad altre richieste di produzione scientifica, appena possibile nel processo di valutazione del rischio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Al fine di determinare quale livello di divulgazione costituisca il corretto punto di equilibrio è opportuno confrontare i pertinenti diritti del pubblico alla trasparenza nel processo di valutazione del rischio con i diritti delle imprese richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi del regolamento (CE) n. 178/2002. |
(27) Il presente regolamento intende garantire la trasparenza nel processo di valutazione del rischio e dare la massima attuazione possibile al diritto del pubblico alla trasparenza dell'informazione e all'accesso ai documenti dell'Autorità; esso va letto in combinazione con il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27 bis) Le disposizioni in materia di divulgazione attiva contenute nel presente regolamento non intendono limitare, in alcun modo, la portata dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dal regolamento (CE) n. 1367/2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) In relazione pertanto alle procedure che disciplinano le domande di autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione, l'esperienza acquisita finora mostra che talune informazioni sono generalmente considerate sensibili e dovrebbero rimanere riservate in tutte le diverse procedure settoriali di autorizzazione. È opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 un elenco orizzontale di informazioni la cui divulgazione potrebbe danneggiare significativamente gli interessi commerciali in questione e che non dovrebbero quindi essere divulgate al pubblico ("elenco generale orizzontale di informazioni riservate"). Tali informazioni dovrebbero essere divulgate solo in circostanze molto circoscritte ed eccezionali, riguardanti prevedibili effetti sulla salute e l'urgente necessità di tutelare la salute umana o animale o l'ambiente. |
(28) Le informazioni che hanno un impatto diretto sulla salute o sull'ambiente dovrebbero pertanto essere sempre rese pubbliche. È opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 un elenco orizzontale esaustivo delle informazioni che possono essere mantenute riservate dal momento che comprometterebbero significativamente la tutela degli interessi commerciali. Tuttavia, tali informazioni potrebbero essere tenute segrete solo se l'impresa che si oppone alla loro divulgazione può dimostrare in modo verificabile che detta divulgazione pregiudicherebbe in modo significativo i suoi interessi commerciali ("elenco orizzontale di informazioni riservate"). Le eccezioni al principio di trasparenza devono essere interpretate in senso restrittivo. Tuttavia, anche qualora si ritenga che la divulgazione delle informazioni pregiudichi gli interessi commerciali di un operatore economico, se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione le informazioni non dovrebbero essere mantenute riservate, dal momento che gli interessi della salute pubblica prevalgono su quelli commerciali. È opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 un elenco orizzontale non esaustivo delle informazioni che non dovrebbe essere possibile mantenere riservate in quanto si riferiscono a circostanze in cui si reputa che esista un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) È inoltre necessario, a fini di trasparenza del processo di valutazione del rischio, stabilire prescrizioni specifiche riguardanti la protezione dei dati personali nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Di conseguenza, nessun dato personale dovrebbe essere reso pubblico in forza del presente regolamento, salvo che la divulgazione sia necessaria e proporzionata al fine di garantire la trasparenza, l'indipendenza e l'affidabilità del processo di valutazione del rischio, prevenendo al contempo i conflitti di interessi. |
(30) È inoltre necessario far riferimento, per la protezione e la riservatezza dei dati personali ai fini della trasparenza del processo di valutazione del rischio, al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Di conseguenza, nessun dato personale dovrebbe essere reso pubblico in forza del presente regolamento, salvo che la divulgazione sia necessaria e proporzionata al fine di garantire la trasparenza, l'indipendenza e l'affidabilità del processo di valutazione del rischio, prevenendo al contempo i conflitti di interessi. Onde assicurare la trasparenza, l'indipendenza, la sostenibilità e l'affidabilità del processo di valutazione del rischio, e in particolare per evitare conflitti di interessi, si ritiene necessario e proporzionato pubblicare i nomi delle persone che l'Autorità ha nominato perché contribuiscano al suo processo decisionale, anche nel contesto dell'adozione di documenti di orientamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). |
24 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
25 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) A fini di maggiore trasparenza e per garantire un efficiente trattamento da parte dell'Autorità delle richieste di produzione scientifica ricevute si dovrebbero elaborare formati standard di dati e pacchetti di software. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di formati standard di dati e pacchetti di software al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 178/2002. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26. |
(31) A fini di maggiore trasparenza e per garantire un efficiente trattamento da parte dell'Autorità delle richieste di produzione scientifica ricevute si dovrebbero elaborare formati standard di dati e pacchetti di software. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di formati standard di dati e pacchetti di software al fine di garantire condizioni uniformi e armonizzate di esecuzione del regolamento (CE) n. 178/2002. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) Considerato il fatto che l'Autorità dovrebbe conservare dati scientifici, tra cui dati riservati e personali, è necessario assicurare che la conservazione avvenga in condizioni di elevata sicurezza. |
(32) Considerato il fatto che l'Autorità dovrebbe conservare dati scientifici, tra cui dati riservati e personali, è necessario assicurare che la conservazione avvenga in un modo atto a garantire una totale sicurezza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) Al fine inoltre di valutare l'efficacia e l'efficienza delle diverse disposizioni applicabili all'Autorità è inoltre opportuno disporre che la Commissione effettui una valutazione dell'Autorità in conformità dell'orientamento generale sulle agenzie decentrate. La valutazione dovrebbe in particolare riesaminare le procedure di selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici per valutarne il grado di trasparenza, il rapporto costo-beneficio e la capacità di garantire indipendenza e competenza oltre che di prevenire i conflitti di interessi. |
(33) Al fine inoltre di valutare l'efficacia e l'efficienza delle diverse disposizioni applicabili all'Autorità è inoltre opportuno disporre che la Commissione effettui una valutazione dell'Autorità in conformità dell'orientamento generale sulle agenzie decentrate. La valutazione dovrebbe in particolare riesaminare le procedure di selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici per valutarne il grado di trasparenza, il rapporto costo-beneficio e la capacità di garantire indipendenza, vigilanza e competenza oltre che di prevenire i conflitti di interessi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) Al fine di assicurare la trasparenza del processo di valutazione del rischio è inoltre necessario estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, attualmente circoscritto alla legislazione alimentare, per includervi le domande di autorizzazione nel contesto del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda gli additivi alimentari, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per quanto riguarda i materiali a contatto con gli alimenti e del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i prodotti fitosanitari. |
(35) Al fine di assicurare la trasparenza e l'indipendenza del processo di valutazione del rischio è inoltre necessario estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, attualmente circoscritto alla legislazione alimentare, per includervi le domande di autorizzazione nel contesto del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda gli additivi alimentari, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per quanto riguarda i materiali a contatto con gli alimenti e del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i prodotti fitosanitari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) Al fine di garantire che siano tenute presenti le particolarità settoriali delle informazioni riservate è necessario confrontare i pertinenti diritti del pubblico alla trasparenza nel processo di valutazione del rischio, tra cui i diritti derivanti dalla convenzione di Aarhus35, con i diritti delle imprese richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi specifici della legislazione settoriale dell'Unione unitamente all'esperienza acquisita. È pertanto necessario modificare la direttiva 2001/18/CE, il regolamento (CE) n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 1831/2003, il regolamento (CE) n. 1935/2004 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 per inserire ulteriori tipologie di informazioni riservate oltre a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 178/2002. |
(36) Al fine di garantire che siano tenute presenti le particolarità settoriali delle informazioni riservate è necessario confrontare i pertinenti diritti del pubblico alla trasparenza nel processo di valutazione del rischio, tra cui i diritti derivanti dalla convenzione di Aarhus35, con i diritti delle imprese richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi specifici della legislazione settoriale dell'Unione unitamente all'esperienza acquisita, senza tuttavia dimenticare che, di fronte ad allarmi concreti per il bene e la salute pubblica, gli interessi del benessere pubblico prevalgono su quelli commerciali. È pertanto necessario modificare la direttiva 2001/18/CE, il regolamento (CE) n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 1831/2003, il regolamento (CE) n. 1935/2004 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 per inserire ulteriori tipologie di informazioni riservate oltre a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 178/2002. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13). |
35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(37) Al fine di rafforzare ulteriormente il collegamento tra responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale, come anche l'organicità e la coerenza della comunicazione del rischio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista dell'adozione di un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare. È di particolare importanza che durante l'attività preparatoria la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(37) Al fine di salvaguardare l'indipendenza delle fasi della valutazione del rischio e della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale, come anche la precisione e la coerenza della comunicazione del rischio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista dell'adozione di un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare. È di particolare importanza che durante l'attività preparatoria la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(38) Al fine di permettere all'Autorità e agli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni senza ostacolare il buon funzionamento dell'Autorità, è necessario predisporre misure transitorie per l'applicazione del presente regolamento. |
(38) Al fine di permettere all'Autorità, agli Stati membri, alla Commissione e agli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni senza ostacolare il buon funzionamento dell'Autorità, è necessario predisporre misure transitorie per l'applicazione del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 bis – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 bis – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 bis – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 bis – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 bis – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 bis – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 ter – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 ter – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 ter – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 ter – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 quater – paragrafo 2 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 quater – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 quater – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 8 quater – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 25 – paragrafo 1 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I membri supplenti votano in vece dei membri, il che significa che devono avere le stesse competenze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera d Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 28 – paragrafo 5 quinquies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 ter – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 quater – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 quinquies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 sexies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 32 sexies – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo -1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 1 bis – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova) Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 38 – paragrafo 3 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 2 – punto 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 2 – punto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa formulazione è necessaria a fini di trasparenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 ter – comma 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 ter – comma 1 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 ter – comma 1 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 quinquies – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 quinquies – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 sexies – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 sexies – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 39 octies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 57 bis – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 61 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 61 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 61 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2001/18/CE Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2001/18/CE Articolo 28 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 29 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1829/2003 Articolo 30 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il paragrafo 2 riprende semplicemente l'attuale formulazione del regolamento (CE) n. 1829/2003. Se lo scopo della proposta è quello di rafforzare la trasparenza, anziché ampliare l'elenco delle informazioni che possono essere considerate riservate, si devono conservare le attuali disposizioni relative alle informazioni che non possono mai essere considerate riservate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 18 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 18 – paragrafo 3 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 5 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 5 – punto 2 Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 14 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 5 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 5 – punto 3 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 15 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 19 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 7 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1331/2008 Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 7 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1331/2008 Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 8 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 63 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 9 – punto 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 2015/2283 Articolo 10 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 9 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 2015/2283 Articolo 16 – comma 2 – ultima frase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 9 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2015/2283 Articolo 23 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 9 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/2283 Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Trasparenza e sostenibilità della valutazione del rischio a livello di UE nella filiera alimentare |
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Riferimenti |
COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 28.5.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 28.5.2018 |
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Relatore per parere Nomina |
Jiří Maštálka 23.4.2018 |
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Esame in commissione |
3.9.2018 |
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Approvazione |
10.10.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
12 5 6 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
12 |
+ |
|
ALDE |
António Marinho e Pinto |
|
ECR |
Angel Dzhambazki, Sajjad Karim |
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PPE |
Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
|
S&D |
Enrico Gasbarra, Virginie Rozière |
|
5 |
- |
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GUE/NGL |
Kostas Chrysogonos |
|
S&D |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg |
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Verts/ALE |
Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala |
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6 |
0 |
|
ALDE |
Jean-Marie Cavada |
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EFDD |
Joëlle Bergeron |
|
ENF |
Gilles Lebreton |
|
S&D |
Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tiemo Wölken |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Trasparenza e sostenibilità della valutazione del rischio a livello di UE nella filiera alimentare |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
11.4.2018 |
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|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 28.5.2018 |
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|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
BUDG 28.5.2018 |
ITRE 28.5.2018 |
IMCO 28.5.2018 |
AGRI 28.5.2018 |
|
|
PECH 28.5.2018 |
JURI 28.5.2018 |
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
BUDG 23.4.2018 |
ITRE 24.4.2018 |
IMCO 19.6.2018 |
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Relatori Nomina |
Renate Sommer 3.5.2018 |
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|
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Esame in commissione |
30.8.2018 |
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|
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|
Approvazione |
27.11.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 16 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nikos Androulakis, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Virginie Rozière |
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Deposito |
29.11.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
43 |
+ |
|
ALDE |
Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries |
|
ECR |
Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska |
|
EFDD |
Piernicola Pedicini |
|
ENF |
Joëlle Mélin |
|
GUE/NGL |
Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka |
|
NI |
Zoltán Balczó |
|
PPE |
Françoise Grossetête |
|
S&D |
Nikos Androulakis, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
|
Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor |
|
16 |
- |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Karl Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean |
|
1 |
0 |
|
EFDD |
Julia Reid |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti