RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

4.12.2018 - (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Tadeusz Zwiefka


Procedura : 2018/0113(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0422/2018
Testi presentati :
A8-0422/2018
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0239),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 50, paragrafo 2, lettere b), c), f) e g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0166/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0422/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  L’uso di strumenti e processi digitali per avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo dei costi tramite la costituzione di una società o l’apertura di una sua succursale in un altro Stato membro è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento di un mercato unico competitivo e per assicurare la competitività delle società.

(2)  L’uso di strumenti e processi digitali per avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle tempistiche e dei costi tramite la costituzione di una società o l’apertura di una sua succursale in un altro Stato membro e per fornire informazioni complete e accessibili alle imprese è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato unico competitivo e per assicurare la competitività e l’affidabilità delle società.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Garantire un ambiente giuridico e amministrativo adeguato per far fronte alle nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione è essenziale, da un lato, per fornire le garanzie necessarie contro gli abusi e le frodi e, dall'altro lato, per perseguire alcuni obiettivi come la promozione della crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l'attrazione di investimenti nell'Unione europea, tutti fattori che apporterebbero benefici economici e sociali alla società nel suo complesso.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  Attualmente nell'Unione sussistono differenze considerevoli tra gli Stati membri dell'Unione se si guarda agli strumenti online di cui gli imprenditori e le società possono disporre nelle comunicazioni con le autorità in materia di diritto societario. I servizi di e-government variano da uno Stato membro all'altro, nel senso che sebbene alcuni Stati forniscano servizi interamente online di facile uso, altri non dispongono di soluzioni online in certe fasi importanti della vita di un'attività economica. Ad esempio, per la registrazione di una società o l'apporto di modifiche alla documentazione e alle informazioni nell'ambito del registro, alcuni Stati membri autorizzano unicamente una procedura di persona, mentre altri autorizzano una procedura sia di persona che online o solo online.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)  Inoltre, per quanto concerne l'accesso alle informazioni societarie, la legislazione dell'Unione prevede che un insieme minimo di dati sia sempre fornito gratuitamente. Tuttavia la portata di tali informazioni rimane limitata. A livello degli Stati membri, l'accesso a queste informazioni varia, ovvero in alcuni Stati membri è disponibile gratuitamente un numero maggiore di informazioni rispetto ad altri, causando così uno squilibrio all'interno dell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Nelle sue comunicazioni “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”3 e “Piano d’azione dell’UE per l’e-government 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione”, la Commissione ha sottolineato il ruolo delle amministrazioni pubbliche nell’aiutare le imprese ad avviare facilmente attività imprenditoriali, a esercitare attività online e ad espandersi a livello transfrontaliero. Il piano d’azione dell’UE per l’e-government riconosce in particolare l’importanza di un migliore uso degli strumenti digitali nell’osservanza delle disposizioni di diritto societario. Inoltre, nella dichiarazione di Tallin del 2017 sull’e-government, gli Stati membri hanno invocato a gran voce l’intensificazione degli sforzi volti alla definizione nell’Unione di procedure elettroniche efficienti e incentrate sugli utenti.

(3)  Per garantire che il diritto societario dell'Unione sia equo, di facile uso e aggiornato, nelle sue comunicazioni “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”3 e “Piano d’azione dell’UE per l’e-government 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione”, la Commissione ha sottolineato il ruolo delle amministrazioni pubbliche nell’aiutare gli imprenditori ad avviare facilmente attività imprenditoriali, a esercitare attività online e ad espandersi a livello transfrontaliero. Il piano d’azione dell’UE per l’e-government riconosce in particolare l’importanza di un migliore uso degli strumenti digitali nell’osservanza delle disposizioni di diritto societario. Inoltre, nella dichiarazione di Tallin del 2017 sull’e-government, gli Stati membri hanno invocato a gran voce l’intensificazione degli sforzi volti alla definizione nell’Unione di procedure elettroniche efficienti e incentrate sugli utenti.

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3 COM(2015) 192 final del 6.5.2015

3 COM(2015) 192 final del 6.5.2015

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)   Per facilitare la registrazione delle società e delle loro succursali e ridurre i costi e gli oneri amministrativi connessi al processo di registrazione, in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE5, dovrebbero essere predisposte delle procedure volte a consentire l’intero svolgimento della registrazione online. Tali costi e oneri derivano non solo dalle spese amministrative addebitate per la costituzione di una società, ma anche da altre disposizioni che rendono più lungo il completamento dell’intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente o del suo rappresentante. Inoltre, le informazioni sulle procedure dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito.

(5)   Per facilitare la registrazione delle società e delle loro succursali e ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi al processo di registrazione, in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE5, dovrebbero essere predisposte delle procedure volte a consentire lo svolgimento della registrazione online. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe obbligare le società a utilizzare le procedure online. Tali costi e oneri derivano non solo dalle spese amministrative addebitate per la costituzione di una società, ma anche da altre disposizioni che rendono più lungo il completamento dell’intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente o del suo rappresentante. Inoltre, le informazioni sulle procedure dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito.

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5 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

5 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La possibilità di registrare completamente online società e succursali e di presentare completamente online atti e informazioni dovrebbe consentire alle società di avvalersi di strumenti digitali nei loro contatti con le autorità competenti degli Stati membri. Al fine di rafforzare la fiducia, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’identificazione elettronica sicura e l’uso di servizi fiduciari siano possibili sia per gli utenti nazionali sia per quelli transfrontalieri, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Inoltre, per consentire l’identificazione elettronica transfrontaliera gli Stati membri dovrebbero istituire regimi di identificazione elettronica che forniscono mezzi di identificazione elettronica autorizzati e che sarebbero utilizzati quale base per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro. Al fine di garantire un livello elevato di fiducia in situazioni transfrontaliere, è opportuno riconoscere solamente i mezzi di identificazione elettronica conformi all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, gli Stati membri possono riconoscere anche altri mezzi di identificazione, come ad esempio una copia scannerizzata del passaporto. In ogni caso, la presente direttiva dovrebbe solamente obbligare gli Stati membri a consentire la registrazione online delle società e delle loro succursali e la presentazione online di documenti da parte di cittadini dell’Unione tramite il riconoscimento dei loro mezzi di identificazione elettronica.

(7)  La possibilità di registrare online società e succursali e di presentare online atti e informazioni dovrebbe consentire alle società di avvalersi di strumenti digitali nei loro contatti con le autorità competenti degli Stati membri. Al fine di rafforzare la fiducia, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’identificazione elettronica sicura e l’uso di servizi fiduciari siano possibili sia per gli utenti nazionali sia per quelli transfrontalieri, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per consentire l’identificazione elettronica transfrontaliera gli Stati membri dovrebbero istituire regimi di identificazione elettronica che forniscono mezzi di identificazione elettronica autorizzati e che sarebbero utilizzati quale base per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro. Al fine di garantire un livello elevato di fiducia in situazioni transfrontaliere, è opportuno riconoscere solamente i mezzi di identificazione elettronica conformi all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014. In ogni caso, la presente direttiva dovrebbe solamente obbligare gli Stati membri a consentire la registrazione online delle società e delle loro succursali e la presentazione online di documenti da parte di cittadini dell’Unione tramite il riconoscimento dei loro mezzi di identificazione elettronica.

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7 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

7 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Al fine di agevolare le procedure online per le imprese, per la registrazione o la presentazione di informazioni online i registri degli Stati membri non dovrebbero addebitare oneri superiori ai reali costi amministrativi della prestazione del servizio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assistere coloro che intendono costituire una società o una succursale, fornendo informazioni aggiornate, chiare, concise e di facile fruizione relativamente alle procedure e ai requisiti per la costituzione e la gestione di società a responsabilità limitata e delle loro succursali. Per le società a responsabilità limitata di tipo privato, i richiedenti e gli amministratori dovrebbero avere accesso a informazioni più dettagliate in quanto gli Stati membri dovrebbero altresì garantire la possibilità di registrare completamente online queste società.

(8)  Al fine di agevolare le procedure online per le imprese, per la registrazione o la presentazione di informazioni online i registri degli Stati membri non dovrebbero addebitare oneri superiori ai reali costi amministrativi della prestazione del servizio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assistere coloro che intendono costituire una società o una succursale, fornendo senza indebito ritardo informazioni aggiornate, chiare, concise e di facile fruizione relativamente alle procedure e ai requisiti per la costituzione e la gestione di società a responsabilità limitata e delle loro succursali. Per le società a responsabilità limitata di tipo privato, i richiedenti e gli amministratori dovrebbero avere accesso a informazioni più dettagliate in quanto gli Stati membri dovrebbero altresì garantire la possibilità di registrare completamente online queste società.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Come primo passo del ciclo di vita di una società dovrebbe essere possibile costituire e registrare le società interamente online. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare a tale disposizione nel caso di società per azioni, in ragione della complessità della loro costituzione e registrazione e al fine di rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario. In ogni caso, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano dettagliatamente le modalità di registrazione. Dovrebbe essere possibile effettuare la registrazione online presentando documenti in forma elettronica.

(9)  Come primo passo del ciclo di vita di una società dovrebbe essere possibile costituire e registrare le società interamente online. Tuttavia, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di esentare da tale obbligo le società per azioni, in ragione della complessità della loro costituzione e registrazione e al fine di rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario. In ogni caso, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano dettagliatamente le modalità di registrazione. Dovrebbe essere possibile effettuare la registrazione online presentando documenti in forma elettronica.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per assistere le imprese, in particolare le start-up, nella creazione delle loro attività, dovrebbe essere possibile registrare una società a responsabilità limitata di tipo privato usando modelli di atti costitutivi che dovrebbero essere disponibili online. Tali modelli possono contenere una serie predefinita di opzioni in conformità al diritto nazionale. I richiedenti dovrebbero poter scegliere tra l’uso di questo modello o la registrazione di una società con atti costitutivi su misura e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire modelli anche per altri tipi di società.

(11)  Per assistere le imprese, in particolare le micro, le piccole e medie imprese, nella creazione delle loro attività, dovrebbe essere possibile registrare una società a responsabilità limitata di tipo privato usando modelli di atti costitutivi che dovrebbero essere disponibili online. Tali modelli possono contenere una serie predefinita di opzioni in conformità al diritto nazionale. I richiedenti dovrebbero poter scegliere tra l’uso di questo modello o la registrazione di una società con atti costitutivi su misura e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire modelli anche per altri tipi di società.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Per rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario è importante consentire loro una certa flessibilità per quanto riguarda il modo in cui garantiscono un sistema di registrazione delle società e delle succursali interamente online, anche relativamente al ruolo di notai o avvocati nel processo. Tutto ciò che riguarda la registrazione online delle società e delle succursali e che non è regolamentato dalla presente direttiva dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale.

(12)  Per rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario è importante consentire loro una certa flessibilità per quanto riguarda il modo in cui garantiscono un sistema di registrazione delle società e delle succursali interamente online nonché la presentazione di documenti e informazioni online, anche relativamente al ruolo di notai o avvocati nel processo. Tutto ciò che riguarda la registrazione online delle società e delle succursali, nonché la presentazione di documenti e informazioni online, e che non è regolamentato dalla presente direttiva dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Inoltre, al fine di contrastare le frodi e la manomissione dei dati delle società e di fornire garanzie dell’affidabilità e dell’attendibilità dei documenti e delle informazioni contenuti nei registri nazionali, le disposizioni riguardanti la registrazione online delle società e delle loro succursali dovrebbero prevedere anche controlli dell’identità e della capacità giuridica delle persone che intendono costituire una società o una succursale. Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare i mezzi e i metodi per effettuare tali controlli dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. Le norme potrebbero includere, tra l’altro, verifiche mediante videoconferenza o altri strumenti online che permettano un collegamento audio-video in tempo reale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter richiedere la partecipazione di notai o avvocati alla procedura di registrazione online senza che ciò impedisca tuttavia di espletare online tutta la procedura di registrazione.

(13)  Inoltre, al fine di contrastare le frodi e la manomissione dei dati delle società e di fornire garanzie dell’affidabilità e dell’attendibilità dei documenti e delle informazioni contenuti nei registri nazionali, le disposizioni riguardanti la registrazione online delle società e delle loro succursali e la presentazione di documenti e informazioni online dovrebbero prevedere anche controlli legali dell’identità e sulla capacità giuridica delle persone che intendono costituire una società o una succursale o presentare documenti o informazioni online. Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare i mezzi e i metodi per effettuare tali controlli dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. Le norme potrebbero includere, tra l’altro, verifiche mediante videoconferenza o altri strumenti online che permettano un collegamento audio-video in tempo reale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter richiedere la partecipazione di notai o avvocati alla procedura di registrazione online e alla procedura di presentazione di documenti online senza che ciò impedisca tuttavia di espletare online tutta la procedura di registrazione e presentazione di documenti.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  In caso di sospetto concreto di frode, agli Stati membri dovrebbe essere consentito adottare misure, in conformità al diritto nazionale, che potrebbero richiedere in modo non sistematico, ma caso per caso, la presenza fisica del richiedente o del suo rappresentante dinnanzi a un’autorità dello Stato membro in cui si intende registrare la società o la succursale. Il sospetto concreto di frode dovrebbe avere motivazioni fondate ed essere basato ad esempio su informazioni disponibili nei registri dei titolari effettivi, nei casellari giudiziari o nelle indicazioni di usurpazione d’identità o evasione fiscale.

(14)  Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia di titolari effettivi, antiriciclaggio, contraffazione, finanziamento del terrorismo ed evasione fiscale, ove tali norme richiedono controlli di dovuta diligenza, compresa la presenza fisica, agli Stati membri dovrebbe essere consentito adottare misure, in conformità al diritto nazionale, che siano giustificate da un motivo imperativo di interesse pubblico in casi di sospetto di frode come quelli relativi all'identità o alla capacità giuridica del richiedente, che potrebbero richiedere in modo non sistematico, ma a titolo eccezionale e caso per caso, la presenza fisica del richiedente o del suo rappresentante dinnanzi a un’autorità dello Stato membro responsabile per la procedura di registrazione a norma del diritto nazionale dello Stato membro in cui si intende registrare la società o la succursale.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per garantire la protezione di tutte le persone che interagiscono con le società, gli Stati membri dovrebbero poter prevenire comportamenti fraudolenti rifiutando la nomina ad amministratore di una società o di una succursale nel proprio territorio di persone attualmente interdette dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro. Richieste di informazioni in tal senso, relativamente a precedenti incarichi di amministratore, dovrebbero essere possibili tramite il sistema di interconnessione dei registri e, pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per assicurare che i registri nazionali siano in grado di fornire tali informazioni. Le norme relative all’interdizione di soggetti dalla carica di amministratore e alla riservatezza della trasmissione dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Per garantire la conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, i registri nazionali dovrebbero trattare i dati relativi all’interdizione dalla carica di amministratore in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

(15)  Per garantire la protezione di tutte le persone che interagiscono con le società, gli Stati membri dovrebbero poter prevenire comportamenti fraudolenti rifiutando la nomina ad amministratore di una società o di una succursale nel proprio territorio di persone attualmente interdette dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro. Richieste di informazioni in tal senso, relativamente a precedenti incarichi di amministratore, dovrebbero essere possibili tramite il sistema di interconnessione dei registri e, pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per assicurare che i registri nazionali siano in grado di fornire e condividere tali informazioni, contribuendo così a contrastare le attività illecite e a garantire la sicurezza mediante la cooperazione transnazionale. Le norme relative all’interdizione di soggetti dalla carica di amministratore e alla riservatezza della trasmissione dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Per garantire la conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, i registri nazionali dovrebbero trattare i dati relativi all’interdizione dalla carica di amministratore in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

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8Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

8Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Analogamente, per la registrazione online delle società, al fine di ridurre i costi e gli oneri a carico delle società, dovrebbe anche essere possibile durante tutto il ciclo di vita delle società presentare documenti e informazioni ai registri nazionali completamente online. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire alle società di trasmettere documenti e informazioni con altri mezzi, anche su supporto cartaceo. Inoltre, la pubblicità delle informazioni di una società dovrebbe avvenire una volta che le informazioni sono rese pubbliche in uno di tali registri, poiché questi sono ormai interconnessi e costituiscono un punto di riferimento completo per gli utenti. Per evitare perturbazioni degli attuali mezzi di pubblicità, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere anche di pubblicare tutte o alcune delle informazioni delle società nel bollettino nazionale, garantendo al tempo stesso che le informazioni siano trasmesse per via elettronica dal registro al bollettino nazionale.

(17)  Analogamente, per la registrazione online delle società, al fine di ridurre i costi e gli oneri a carico delle società, dovrebbe anche essere possibile durante tutto il ciclo di vita delle società presentare documenti e informazioni ai registri nazionali completamente online. Tutti i requisiti relativi all'autenticità, all'accuratezza e alla forma di atti pubblici di qualsiasi documento o informazione presentati dovrebbero essere soggetti alla legislazione nazionale e conformi al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire alle società di trasmettere documenti e informazioni con altri mezzi, anche su supporto cartaceo. Inoltre, la pubblicità delle informazioni di una società dovrebbe avvenire una volta che le informazioni sono rese pubbliche in uno di tali registri, poiché questi sono ormai interconnessi e costituiscono un punto di riferimento completo per gli utenti. Per evitare perturbazioni degli attuali mezzi di pubblicità, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere anche di pubblicare tutte o alcune delle informazioni delle società nel bollettino nazionale, garantendo al tempo stesso che le informazioni siano trasmesse per via elettronica dal registro al bollettino nazionale.

 

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1 bis Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (regolamento eIDAS) (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per le società, in materia di diritto societario gli Stati membri dovrebbero applicare il principio “una tantum”, cosicché le società non debbano trasmettere più volte le stesse informazioni alle autorità pubbliche ad esempio al registro nazionale e al bollettino nazionale. Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le informazioni già presentate direttamente al bollettino nazionale. Analogamente, una società con sede in uno Stato membro che desideri registrare una succursale in un altro Stato membro dovrebbe poter utilizzare le informazioni o gli atti precedentemente trasmessi a un registro. Inoltre, una società che abbia sede in uno Stato membro, ma con una succursale in un altro Stato membro, dovrebbe poter trasmettere alcune modifiche delle sue informazioni solo al registro in cui è registrata, senza la necessità di presentare le stesse informazioni al registro in cui è registrata la succursale. Informazioni quali la modifica della ragione sociale o della sede legale della società dovrebbero invece essere scambiate elettronicamente tra il registro in cui è registrata la società e il registro in cui è registrata la succursale attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

(19)  Al fine di ridurre i costi, la durata delle procedure e gli oneri amministrativi per le società, in materia di diritto societario gli Stati membri dovrebbero applicare il principio “una tantum”, che è sostenuto fermamente nell’Unione, come evidenziato, tra l’altro, dal regolamento che istituisce uno sportello digitale unico1 bis, dal piano d’azione della Commissione europea per l’eGovernment o dalla dichiarazione di Tallinn sull’eGovernment. L’applicazione del principio una tantum comporta che le società non debbano trasmettere più volte le stesse informazioni alle autorità pubbliche, ad esempio al registro nazionale e al bollettino nazionale. Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le informazioni già presentate direttamente al bollettino nazionale. Analogamente, una società con sede in uno Stato membro che desideri registrare una succursale in un altro Stato membro dovrebbe poter utilizzare le informazioni o gli atti precedentemente trasmessi a un registro. Inoltre, una società che abbia sede in uno Stato membro, ma con una succursale in un altro Stato membro, dovrebbe poter trasmettere alcune modifiche delle sue informazioni solo al registro in cui è registrata, senza la necessità di presentare le stesse informazioni al registro in cui è registrata la succursale. Informazioni quali la modifica della ragione sociale o della sede legale della società dovrebbero invece essere trasmesse elettronicamente, automaticamente e immediatamente tra il registro in cui è registrata la società e il registro in cui è registrata la succursale attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

 

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1 bis Regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, a procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nell’interesse della trasparenza e per promuovere la fiducia nelle transazioni commerciali, anche di natura transfrontaliera all’interno del mercato unico, è importante che gli investitori, i portatori di interessi, i partner commerciali e le autorità possano accedere facilmente alle informazioni sulle società. Per migliorarne l’accessibilità, è opportuno che più informazioni – come il sito web della società e, se del caso, lo status giuridico della società e delle sue succursali in un altro Stato membro, ove tali dati siano disponibili nei registri nazionali – siano disponibili gratuitamente in tutti gli Stati membri. Se note, dovrebbero essere messe a disposizione anche le informazioni relative alle persone autorizzate a rappresentare le società e il numero di dipendenti.

(21)  Nell’interesse della trasparenza, della tutela degli interessi dei lavoratori, dei creditori e degli azionisti di minoranza e per promuovere la fiducia nelle transazioni commerciali, anche di natura transfrontaliera all’interno del mercato unico, è importante che gli investitori, i portatori di interessi, i partner commerciali e le autorità possano accedere facilmente alle informazioni sulle società. Per migliorarne l’accessibilità, è opportuno che più informazioni – come il sito web della società e, se del caso, lo status giuridico della società e delle sue succursali in un altro Stato membro, ove tali dati siano disponibili nei registri nazionali – siano disponibili gratuitamente in tutti gli Stati membri. Se note, dovrebbero essere messe a disposizione anche le informazioni relative alle persone autorizzate a rappresentare le società e il numero di dipendenti.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Per consentire alle società stabilite nel mercato unico di espandere più facilmente le loro attività imprenditoriali a livello transfrontaliero, dovrebbe essere loro consentito di aprire e registrare online succursali in un altro Stato membro. Pertanto, analogamente a quanto accade per le società, gli Stati membri dovrebbero consentire di effettuare online la registrazione di succursali e la presentazione di documenti e informazioni.

(23)  Per consentire alle società stabilite nel mercato unico di espandere più facilmente le loro attività imprenditoriali a livello transfrontaliero, dovrebbe essere loro consentito di aprire e registrare online succursali in un altro Stato membro. Pertanto, analogamente a quanto accade per le società, gli Stati membri dovrebbero consentire di effettuare online la registrazione di succursali e la presentazione di documenti e informazioni, contribuendo così a tagliare i costi e riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e la durata delle formalità concernenti l'espansione transfrontaliera.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  All’atto della registrazione di una succursale di una società registrata in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero anche poter verificare determinate informazioni circa la società attraverso l’interconnessione dei registri. Inoltre, al momento della chiusura di una succursale in uno Stato membro, il registro di tale Stato membro dovrebbe informarne lo Stato membro in cui la società è registrata attraverso il sistema di interconnessione dei registri ed entrambi i registri dovrebbero registrare l’informazione.

(24)  All’atto della registrazione di una succursale di una società registrata in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero anche poter verificare determinate informazioni circa la società attraverso l’interconnessione dei registri. Inoltre, al momento della chiusura di una succursale in uno Stato membro, il registro di tale Stato membro dovrebbe automaticamente e immediatamente informarne lo Stato membro in cui la società è registrata attraverso il sistema di interconnessione dei registri ed entrambi i registri dovrebbero registrare l’informazione.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 bis – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  “registrazione”, la costituzione di una società come persona giuridica;

(3)  “registrazione”, l'intero processo di costituzione di una società mediante strumenti digitali, dall'identificazione del richiedente, l'elaborazione o l'invio dell'atto costitutivo, all'iscrizione della società nel registro delle imprese come persona giuridica, come previsto dal diritto nazionale; e per quanto riguarda le succursali, il processo che conduce alla divulgazione dei documenti e delle informazioni relativi ad una succursale aperta in uno Stato membro;

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 bis – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  “modello”, un modello per l’atto costitutivo di una società redatto da uno Stato membro in conformità del diritto nazionale e utilizzato per la registrazione online di una società;

(4)  “modello”, un modello per l’atto costitutivo di una società redatto da ogni Stato membro in conformità del suo diritto nazionale e utilizzato per la registrazione online di una società;

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

Articolo 13 ter

Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini delle procedure online

Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini delle procedure online

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti mezzi di identificazione elettronica per identificare i cittadini dell’Unione possano essere utilizzati ai fini della registrazione online e della presentazione di documenti online:

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti mezzi di identificazione elettronica per identificare i cittadini dell’Unione possano essere utilizzati ai fini della registrazione online e della presentazione di documenti online:

(a)  i mezzi di identificazione elettronica emessi nell’ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro;

(a)  i mezzi di identificazione elettronica emessi nell’ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro;

(b)  i mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell’autenticazione transfrontaliera a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014.

(b)  i mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell’autenticazione transfrontaliera.

 

Gli Stati membri possono rifiutare il riconoscimento dei mezzi di identificazione se i livelli di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica non sono conformi all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014.

 

1 bis.  Gli Stati membri possono sviluppare e adottare controlli elettronici complementari in materia di identità, capacità giuridica e legalità. Tali controlli possono includere, tra l'altro, verifiche mediante videoconferenza o altri strumenti online che permettano un collegamento audio-video in tempo reale.

2.  Gli Stati membri possono inoltre riconoscere mezzi di identificazione diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

2.  Ove giustificato da un motivo imperativo di interesse pubblico per impedire frodi riguardanti l'identità dei richiedenti o dei loro rappresentanti, gli Stati membri possono imporre ai richiedenti o ai loro rappresentanti di comparire di persona dinanzi a qualsiasi autorità competente, o a qualsiasi altra persona od organismo che si occupa della domanda di registrazione o della presentazione di documenti, la effettua o fornisce assistenza per la presentazione di tale domanda, la registrazione o la presentazione di documenti, per quanto concerne le fasi procedurali per cui è necessaria la presenza fisica. Gli Stati membri provvedono affinché tale presenza fisica possa essere richiesta solo caso per caso e che tutte le altre fasi della procedura possano essere completate interamente online.

3.  Se uno Stato membro riconosce i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 ai fini del completamento della registrazione online e della presentazione online di documenti, detto Stato membro riconosce altresì i mezzi di identificazione dello stesso tipo emessi da un altro Stato membro.

3.  Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri pubblicano un elenco dei mezzi di identificazione elettronica che essi riconoscono.

4.  Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri possono adottare misure che potrebbero richiedere una presenza fisica ai fini della verifica dell’identità delle persone dinnanzi a una qualsiasi autorità competente a trattare la registrazione online o la presentazione online di documenti in caso di sospetto concreto di frode basato su motivi fondati.

 

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 ter bis

 

Disposizioni generali sulla registrazione online di società e succursali e sulla presentazione di informazioni e documenti online

 

1.  Gli Stati membri designano, conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici e alle rispettive tradizioni giuridiche, le autorità, i funzionari pubblici o gli organi preposti alla registrazione delle società e delle succursali e alla presentazione dei documenti e delle informazioni nel registro.

 

2.  La presente direttiva non pregiudica le procedure e i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale, compresi quelli relativi alle procedure giuridiche per la redazione degli atti costitutivi, purché siano possibili la registrazione online di una società di cui all'articolo 13 septies e la registrazione online di una succursale di cui all'articolo 28 bis.

 

3.  I requisiti previsti dal diritto nazionale applicabile relativi all'autenticità, all'accuratezza e alla forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni presentati rimangono impregiudicati, purché siano possibili la registrazione online di cui all'articolo 13 septies e all'articolo 28 bis e la presentazione di documenti online di cui all'articolo 13 decies e all'articolo 28 ter.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 quater

Articolo 13 quater

Oneri per la registrazione online e la presentazione online di documenti

Oneri per la registrazione online e la presentazione online di documenti e informazioni

1.  Gli Stati membri assicurano che le norme in materia di oneri applicabili alle procedure di cui al presente capo siano trasparenti e siano applicate in modo non discriminatorio.

1.  Gli Stati membri assicurano che le norme in materia di oneri applicabili alle procedure di cui al presente capo siano trasparenti e siano applicate in modo non discriminatorio.

2.  Eventuali oneri applicati dai registri, di cui all’articolo 16, per la registrazione online di una società o una succursale o per la presentazione online di documenti da parte loro non superano i costi amministrativi di fornitura del servizio.

2.  Eventuali oneri applicati dai registri, di cui all’articolo 16, per la registrazione online di una società o una succursale o per la presentazione online di documenti e/o di informazioni da parte loro non superano i costi amministrativi di fornitura del servizio.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 quinquies

Articolo 13 quinquies

Pagamenti

Pagamenti

Nel caso in cui il completamento di una procedura stabilita nel presente capo preveda un pagamento, gli Stati membri assicurano che il pagamento possa essere effettuato per mezzo di un servizio di pagamento ampiamente disponibile nei servizi di pagamento transfrontalieri.

Nel caso in cui il completamento di una procedura stabilita nel presente capo preveda un pagamento, gli Stati membri assicurano che il pagamento possa essere effettuato per mezzo di un servizio di pagamento online ampiamente disponibile nei servizi di pagamento transfrontalieri che consenta l'identificazione del pagatore, fornito da un istituto finanziario o da un prestatore di servizi di pagamento stabiliti in uno Stato membro.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 sexies – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  prescrizioni relative all’uso di modelli, comprese le informazioni sulle disposizioni legislative nazionali che disciplinano l’uso e il contenuto di tali modelli;

(b)  prescrizioni relative all’uso di modelli per la registrazione online delle società;

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 septies

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 septies

Articolo 13 septies

Registrazione online delle società

Registrazione online delle società

1.  Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente o a qualsiasi altra persona o organismo che si occupa della domanda di registrazione, fatto salvo il disposto dell’articolo 13 ter, paragrafo 4. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di registrazione completamente online per i tipi di società di cui all’allegato I.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente o a qualsiasi altra persona o organismo che si occupa della domanda di registrazione, fatto salvo il disposto dell’articolo 13 ter, paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di registrazione completamente online per i tipi di società di cui all’allegato I.

2.  Gli Stati membri precisano le modalità per la registrazione online delle società, comprese le norme relative all’uso di modelli, di cui all’articolo 13 octies, e i documenti e le informazioni richiesti per la registrazione di una società. Nel quadro di tali norme, gli Stati membri assicurano che la registrazione online possa essere effettuata presentando informazioni o documenti in formato elettronico, comprese le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 4.

2.  Gli Stati membri precisano le modalità per la registrazione online delle società, comprese le norme relative all’uso di modelli, di cui all’articolo 13 octies, e i documenti e le informazioni richiesti per la registrazione di una società. Nel quadro di tali norme, gli Stati membri assicurano che la registrazione online possa essere effettuata presentando informazioni o documenti in formato elettronico, comprese le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 4.

3.  Le modalità di cui al paragrafo 2 prevedono almeno quanto segue:

3.  Le modalità di cui al paragrafo 2 prevedono almeno quanto segue:

(a)  le procedure intese a garantire la capacità giuridica del richiedente e la sua autorità a rappresentare la società;

(a)  le procedure intese a garantire la capacità giuridica del richiedente e la sua autorità a rappresentare la società;

(b)  i mezzi per verificare l’identità della o delle persone che registrano la società o i loro rappresentanti;

(b)  i mezzi per verificare l’identità della o delle persone che registrano la società o i loro rappresentanti;

(c)  i requisiti relativi all’uso, da parte del richiedente, dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

(c)  i requisiti relativi all’uso, da parte del richiedente, dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

 

(c bis)  le procedure per verificare la nomina degli amministratori tenendo conto dell'interdizione di amministratori da parte delle autorità competenti di altri Stati membri;

 

(c ter)  le procedure per verificare la legalità dell'oggetto della società, nella misura in cui tali controlli siano previsti dal diritto nazionale;

 

(c quinquies)   la procedura per verificare la legalità del nome della società nella misura in cui tali controlli siano previsti dal diritto nazionale;

4.  Le modalità di cui al paragrafo 2 possono inoltre prevedere quanto segue:

4.  Le modalità di cui al paragrafo 2 possono inoltre prevedere quanto segue:

(a)  le procedure per garantire la legittimità dell’oggetto della società;

(a)  le procedure per verificare la legittimità degli atti costitutivi, nonché per verificare l’uso corretto dei modelli;

(b)  le procedure per garantire la legittimità della denominazione della società;

(b)  le procedure per stabilire il ruolo di un notaio o di altre persone od organismi incaricati dallo Stato membro di presentare una domanda di registrazione;

(c)  le procedure per garantire la legittimità degli atti costitutivi, compreso per verificare l’uso corretto dei modelli;

(c)   le circostanze in cui la registrazione online può essere esclusa se il capitale sociale di una società deve essere pagato sotto forma di contributi in natura;

(d)  le procedure per verificare la nomina degli amministratori tenendo conto dell’interdizione di amministratori da parte delle autorità competenti di altri Stati membri;

 

(e)  le procedure per stabilire il ruolo di un notaio o di altre persone o organismi incaricati dallo Stato membro di presentare una domanda di registrazione;

 

(f)  le circostanze in cui la registrazione online può essere esclusa se il capitale sociale di una società deve essere pagato sotto forma di contributi in natura.

 

5.  Gli Stati membri non subordinano la registrazione online di una società all’ottenimento di una licenza o di un’autorizzazione prima della registrazione stessa, salvo nel caso in cui ciò sia indispensabile per il corretto controllo di determinate attività stabilite dal diritto nazionale.

5.  Gli Stati membri non subordinano la registrazione online di una società all’ottenimento di una licenza o di un’autorizzazione prima della registrazione stessa, salvo nel caso in cui ciò sia indispensabile per il corretto controllo di determinate attività stabilite dal diritto nazionale.

6.  Gli Stati membri assicurano che, quando la procedura di registrazione di una società prevede il versamento del capitale sociale, il pagamento possa essere effettuato online, in conformità all’articolo 13 quinquies, su un conto bancario della banca che opera nell’Unione. Essi provvedono inoltre a che anche la prova di tali pagamenti possa essere fornita online.

6.  Gli Stati membri assicurano che, quando la procedura di registrazione di una società prevede il versamento del capitale sociale, il pagamento possa essere effettuato online, in conformità all’articolo 13 quinquies, su un conto bancario della banca che opera nell’Unione. Essi provvedono inoltre a che anche la prova di tali pagamenti possa essere fornita online.

7.  Gli Stati membri assicurano che la registrazione online sia completata entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dall’ultimo, in ordine di tempo, dei seguenti eventi:

7.  Ove il richiedente sia una persona fisica e utilizzi il modello di cui all'articolo 13 octies, gli Stati membri assicurano che la registrazione online sia completata entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dall’ultimo, in ordine di tempo, dei seguenti eventi:

(a)  il ricevimento di tutti i documenti e le informazioni richiesti da parte dell’autorità competente o, se del caso, di una persona o un organismo incaricati a norma del diritto nazionale di presentare la domanda di registrazione di una società;

(a)  il ricevimento di tutti i documenti e le informazioni richiesti da parte dell’autorità competente o, se del caso, di una persona o un organismo incaricati a norma del diritto nazionale di presentare la domanda di registrazione di una società;

(b)  il pagamento di una commissione di registrazione, il pagamento del capitale sociale in contanti o in natura, nel caso in cui il pagamento per il capitale sociale debba essere effettuato mediante un conferimento in natura, a seconda di quanto previsto dalla legislazione nazionale.

(b)  il pagamento di una commissione di registrazione, il pagamento del capitale sociale in contanti o in natura, nel caso in cui il pagamento per il capitale sociale debba essere effettuato mediante un conferimento in natura, a seconda di quanto previsto dalla legislazione nazionale.

 

Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché la registrazione online della società sia completata entro 10 giorni lavorativi.

Gli Stati membri assicurano che il richiedente sia immediatamente informato dei motivi di eventuali ritardi, se, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, non fosse possibile rispettare la scadenza stabilita.

Gli Stati membri assicurano che il richiedente sia immediatamente informato dei motivi di eventuali ritardi, se, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, non fosse possibile rispettare la scadenza stabilita.

 

7 bis.  Ove giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico di garantire il rispetto delle norme sulla capacità giuridica dei richiedenti o di rilasciare l'autorizzazione a rappresentare la società come stabilito al paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri possono adottare misure che potrebbero richiedere una presenza fisica dinanzi a qualsiasi autorità competente a norma del diritto nazionale per trattare la domanda, presentarla o fornire assistenza nella presentazione ai fini della registrazione online o della presentazione di documenti online. Gli Stati membri provvedono affinché in tali casi la presenza fisica dei richiedenti possa essere richiesta solo caso per caso e che tutte le altre fasi della procedura possano essere comunque completate online.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 octies

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 octies

Articolo 13 octies

Modelli per la registrazione di società

Modelli per la registrazione di società

1.  Gli Stati membri mettono a disposizione i modelli sui portali o sui siti web per la registrazione che fanno parte dello sportello digitale unico per i tipi di società elencati nell’allegato II bis. Essi possono altresì mettere a disposizione online modelli per la registrazione dei tipi di società elencati nell’allegato II diversi da quelli di cui all’allegato II bis.

1.  Gli Stati membri mettono a disposizione i modelli sui portali o sui siti web per la registrazione che fanno parte dello sportello digitale unico per i tipi di società elencati nell’allegato II bis. Essi possono altresì mettere a disposizione online modelli per la registrazione dei tipi di società.

2.  Gli Stati membri assicurano che i modelli di cui al paragrafo 1 possano essere usati dai richiedenti nel quadro della procedura di registrazione online di cui all’articolo 13 septies. Qualora il richiedente utilizzi i modelli in conformità alle norme di cui all’articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera c), se del caso, l’obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici previsto all’articolo 10 si considera soddisfatto.

2.  Gli Stati membri assicurano che i modelli di cui al paragrafo 1 possano essere usati dai richiedenti nel quadro della procedura di registrazione online di cui all’articolo 13 septies e conformemente alle disposizioni in esso contenute.

3.  Gli Stati membri mettono a disposizione i modelli in almeno una lingua ufficiale dell’Unione

3.  Gli Stati membri mettono a disposizione i modelli in almeno una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri.

4.  Il contenuto dei modelli è disciplinato dal diritto nazionale.

4.  Il contenuto dei modelli è disciplinato dal diritto nazionale.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 nonies

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 nonies

Articolo 13 nonies

Amministratori interdetti

Amministratori interdetti

1.  Qualora gli Stati membri stabiliscano norme relative all’interdizione degli amministratori, in conformità all’articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera d), il registro in cui deve essere registrata la società può, avvalendosi del sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22, chiedere conferma ai registri di altri Stati membri del fatto che la persona che sarà nominata ad amministratore della società sia attualmente interdetta dalla funzione di amministratore in tali altri Stati membri o no. Ai fini del presente articolo, gli amministratori includono tutte le persone di cui all’articolo 14, lettera d).

1.  Qualora gli Stati membri stabiliscano norme relative all’interdizione degli amministratori, in conformità all’articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera d), il registro in cui deve essere registrata la società può, avvalendosi del sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22, chiedere conferma ai registri di altri Stati membri del fatto che la persona che sarà nominata ad amministratore della società sia attualmente interdetta dalla funzione di amministratore in tali altri Stati membri o no. Ai fini del presente articolo, gli amministratori includono tutte le persone di cui all’articolo 14, lettera d).

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, tramite il sistema di cui all’articolo 22, i registri siano in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di indicare il periodo in cui è in vigore l’interdizione. Le informazioni sono fornite ai fini della registrazione e gli Stati membri possono anche comunicare i motivi dell’interdizione.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, tramite il sistema di cui all’articolo 22, i registri siano in grado di fornire senza indebito ritardo le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di indicare il periodo in cui è in vigore l’interdizione. Le informazioni sono fornite ai fini della registrazione e, ove l’interdizione di una persona sia confermata, gli Stati membri possono anche comunicare i motivi dell’interdizione.

3.  Gli Stati membri possono rifiutare la nomina ad amministratore di una società di una persona attualmente interdetta dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro.

3.  Gli Stati membri possono rifiutare, sulla base dei motivi dell’interdizione, la nomina ad amministratore di una società di una persona attualmente interdetta dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro.

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, qualora una società presenti informazioni sulla nomina di un nuovo amministratore nel registro di cui all’articolo 16.

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, qualora una società presenti informazioni sulla nomina di un nuovo amministratore nel registro di cui all’articolo 16.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 13 decies

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 decies

Articolo 13 decies

Presentazione di documenti online da parte delle società

Presentazione di documenti e informazioni online da parte delle società

1.  Gli Stati membri assicurano che le società possano presentare online i documenti e le informazioni, in conformità all’articolo 14, comprese eventuali modifiche degli stessi, presso il registro entro i termini previsti dalle leggi dello Stato membro in cui la società sarà registrata. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile completare tali operazioni interamente online, senza che i richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente o a qualsiasi altra persona o organismo che si occupa della presentazione online di documenti e informazioni, fatto salvo il disposto dell’articolo 13 ter, paragrafo 4.

1.  Gli Stati membri assicurano che le società possano presentare online i documenti e le informazioni, in conformità all’articolo 14, comprese eventuali modifiche degli stessi, presso il registro entro i termini previsti dalle leggi dello Stato membro in cui la società sarà registrata. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile completare tali operazioni interamente online, senza che i richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente o a qualsiasi altra persona o organismo che si occupa della presentazione online di documenti e informazioni, la effettua o fornisce assistenza al riguardo, fatto salvo il disposto dell’articolo 13 ter, paragrafo 2, e dell’articolo 13 septies, paragrafo 4.

 

Gli Stati membri stabiliscono norme per fornire garanzie in merito all’affidabilità e all’attendibilità dei documenti e delle informazioni da presentare online, purché la presentazione online sia possibile. L’articolo 13 septies, paragrafo 3, e l’articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera b), si applicano mutatis mutandis.

Gli Stati membri assicurano che l’origine e l’integrità dei documenti presentati online possano essere verificate elettronicamente.

Gli Stati membri assicurano che l’origine e l’integrità dei documenti presentati online possano essere verificate elettronicamente.

2.  Gli Stati membri possono richiedere che determinate società o tutte le società presentino online alcuni o tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1.”;

2.  Gli Stati membri possono richiedere che determinate società o tutte le società presentino online alcuni o tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1.”;

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli atti e le informazioni di cui all’articolo 14, indipendentemente dal mezzo usato per la loro presentazione, sono inseriti nel fascicolo nel registro o inseriti direttamente in formato elettronico. Gli Stati membri assicurano che tutti gli atti e le informazioni di cui trattasi che sono stati registrati su supporto cartaceo siano convertiti in formato elettronico dal registro.

Tutti gli atti e le informazioni di cui all’articolo 14, indipendentemente dal mezzo usato per la loro presentazione, sono inseriti nel fascicolo nel registro o inseriti direttamente in formato elettronico. Gli Stati membri assicurano che tutti gli atti e le informazioni di cui trattasi che sono stati registrati su supporto cartaceo siano convertiti in formato elettronico dal registro entro il più breve tempo possibile.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19

Articolo 19

Oneri per il rilascio di atti ed informazioni

Oneri per il rilascio di atti ed informazioni

1.  Gli oneri previsti per il rilascio degli atti e delle informazioni di cui all’articolo 14 attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi.

1.  Gli oneri previsti per il rilascio degli atti e delle informazioni o delle relative copie di cui all’articolo 14 attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

(a)  la o le denominazioni e la ragione sociale della società;

(a)  la o le denominazioni e la ragione sociale della società;

(b)  la sede sociale della società e lo Stato membro in cui essa è registrata;

(b)  la sede sociale della società e lo Stato membro in cui essa è registrata;

(c)  il numero di iscrizione della società nel registro e il suo EUID;

(c)  il numero di iscrizione della società nel registro e il suo EUID;

(d)  i dettagli del sito web della società, ove esistente;

(d)  i dettagli del sito web della società, ove esistente;

(e)  lo status giuridico della società, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla legislazione nazionale e se disponibile nei registri nazionali;

(e)  lo status giuridico della società, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, sottoposta alla procedura d’insolvenza, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla legislazione nazionale e se disponibile nei registri nazionali;

(f)  l’oggetto della società, se registrato nel registro nazionale;

(f)  l’oggetto della società, se registrato nel registro nazionale;

(g)  il numero dei dipendenti della società, laddove il dato sia disponibile nel bilancio di esercizio della società come previsto dal diritto nazionale;

(g)  il numero dei dipendenti della società, laddove il dato sia disponibile nel bilancio di esercizio della società come previsto dal diritto nazionale e dell’Unione;

(h)  il nome di tutte le persone attualmente autorizzate dalla società a rappresentarla nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari o a partecipare all’amministrazione, alla sorveglianza o al controllo della società, in conformità all’articolo 14, lettera d);

(h)  il nome di tutte le persone attualmente autorizzate dalla società a rappresentarla nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari o a partecipare all’amministrazione, alla sorveglianza o al controllo della società, in conformità all’articolo 14, lettera d);

(i)  le informazioni sulle succursali aperte dalla società in un altro Stato membro, compreso il nome, il numero di registrazione, l’EUID e lo Stato membro in cui sono registrate.

(i)  le informazioni sulle succursali aperte dalla società in un altro Stato membro, compreso il nome, il numero di registrazione, l’EUID e lo Stato membro in cui sono registrate.

Gli Stati membri possono mettere gratuitamente a disposizione ulteriori informazioni e atti.”;

Gli Stati membri possono mettere gratuitamente a disposizione ulteriori informazioni e atti una volta estratti per via elettronica.”;

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Anche la Commissione può istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Tali punti di accesso consisteranno in sistemi sviluppati e gestiti dalla Commissione o da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione per lo svolgimento delle loro funzioni amministrative o per conformarsi a disposizioni del diritto dell’Unione. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri l’istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento.

Anche la Commissione può istituire punti di accesso al sistema di interconnessione dei registri. Tali punti di accesso consisteranno in sistemi sviluppati e gestiti dalla Commissione o da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione per lo svolgimento delle loro funzioni amministrative o per conformarsi a disposizioni del diritto dell’Unione. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri l’istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 22 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L’accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione.

5.  L’accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 28 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le modalità di cui al paragrafo 2 prevedono almeno quanto segue:

3.  Le modalità di cui al paragrafo 2 prevedono almeno quanto segue:

(a)  le procedure intese a garantire la capacità giuridica del richiedente e la sua autorità a rappresentare la società;

(a)  le procedure intese a garantire la capacità giuridica del richiedente e la sua autorità a rappresentare la società;

(b)  i mezzi per verificare l’identità della o delle persone che registrano la succursale o i loro rappresentanti.

(b)  i mezzi per verificare l’identità della o delle persone che registrano la succursale o i loro rappresentanti.

 

(b bis)  un requisito relativo all'uso, da parte del richiedente, dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 28 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le modalità di cui al paragrafo 2 possono inoltre prevedere le procedure seguenti:

 

(a)  verificare la legittimità dell’oggetto della succursale;

 

(b)  verificare la legittimità del nome della succursale;

 

(c)  verificare la legittimità dei documenti e delle informazioni presentati per la registrazione della succursale;

 

(d)  stabilire il ruolo di un notaio o di qualsiasi altra persona od organismo coinvolti nel processo di registrazione della succursale nel quadro delle disposizioni nazionali applicabili.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva (UE) 2017/1132

Articolo 28 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 ter

Articolo 28 ter

Presentazione di documenti online per le succursali

Presentazione di documenti e informazioni online per le succursali

Gli Stati membri assicurano che gli atti e le informazioni di cui all’articolo 30, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online entro i termini previsti dalla legge dello Stato membro in cui ha sede la succursale. Essi provvedono affinché sia possibile completare tali operazioni interamente online senza che i richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente o a qualsiasi altra persona che si occupa della presentazione online di documenti e informazioni, fatto salvo il disposto dell’articolo 13 ter, paragrafo 4.

Gli Stati membri assicurano che gli atti e le informazioni di cui all’articolo 30, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online entro i termini previsti dalla legge dello Stato membro in cui ha sede la succursale. Essi provvedono affinché sia possibile completare tali operazioni interamente online senza che i richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente o a qualsiasi altra persona che si occupa della presentazione online di documenti e informazioni, fatto salvo il disposto dell’articolo 13 ter, paragrafo 2 e dell’articolo 13 septies, paragrafo 8.

 

Gli Stati membri stabiliscono norme per fornire garanzie in merito all’affidabilità e all’attendibilità dei documenti e delle informazioni da presentare online purché tale presentazione online sia possibile. L’articolo 13 septies, paragrafo 3, e l’articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera b), si applicano mutatis mutandis.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g) entro il [UP: inserire la data corrispondente all’ultimo giorno del mese, 60 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g) entro il [UP: inserire la data corrispondente all’ultimo giorno del mese, 36 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la necessità e la fattibilità di offrire la registrazione dei tipi di società di cui all’allegato I completamente online;

(a)  la fattibilità di offrire la registrazione dei tipi di società di cui all’allegato I completamente online;

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la necessità e la fattibilità per gli Stati membri di fornire modelli per tutti i tipi di società a responsabilità limitata e la necessità e la fattibilità di fornire un modello armonizzato in tutta l’Unione che tutti gli Stati membri devono utilizzare per i tipi di società di cui all’allegato II bis;

(b)  la fattibilità per gli Stati membri di fornire modelli per tutti i tipi di società a responsabilità limitata e la necessità e la fattibilità di fornire un modello armonizzato in tutta l’Unione che tutti gli Stati membri devono utilizzare per i tipi di società di cui all’allegato II bis;

MOTIVAZIONE

Nella risoluzione del 2017 sul piano d'azione per l'e-government, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a prendere in considerazione ulteriori modalità di promozione delle soluzioni digitali per l'espletamento delle formalità amministrative durante il ciclo di vita di una società e ha sottolineato l'importanza delle iniziative riguardanti l'interconnessione dei registri delle imprese.

Nell'UE, se si guarda agli strumenti online di cui le imprese possono disporre nei contatti con le autorità in materia di diritto societario, si notano differenze considerevoli tra uno Stato membro e l'altro. Il livello dei servizi di e-government forniti è eterogeneo: alcuni Stati membri sono molto avanzati e forniscono soluzioni interamente online di facile uso, mentre altri non offrono soluzioni online nel campo del diritto societario, ad esempio per la registrazione come persona giuridica.

Pertanto la Commissione pubblica la presente proposta, unitamente alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, al fine di adeguare il contesto giuridico e offrire un insieme esauriente di misure miranti a dotare l'Unione europea di norme di diritto societario eque, moderne e in grado di favorire lo sviluppo delle imprese.

La presente proposta mira a integrare le norme esistenti in materia di diritto societario dell’UE codificate nella direttiva (UE) 2017/1132. L'iniziativa è pienamente coerente con le componenti del diritto societario dell'UE riguardanti la digitalizzazione già esistenti e su cui si fonda, in particolare il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), basato sugli obblighi giuridici stabiliti dalla direttiva 2012/17/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione.

Nel complesso, il relatore apprezza la proposta e i suoi obiettivi principali, tra cui la possibilità di creare una società o una succursale interamente online, l'attuazione del principio "una tantum", l'uso di moduli online e l'ampliamento del libero accesso ai documenti del sistema di interconnessione dei registri delle imprese. Inoltre è consapevole del potenziale della direttiva proposta e apprezza l’approccio equilibrato tra una registrazione online più semplice e meno costosa e la protezione antifrode presentata dalla CE.

Il relatore desidera sottolineare che eventuali prescrizioni relative all’autenticità di qualsiasi informazione o documento presentati sono soggette alla legislazione nazionale e gli Stati membri possono stabilire norme per fornire garanzie in merito all’affidabilità e all’attendibilità dei documenti e delle informazioni da presentare online. Il relatore suggerisce una definizione più dettagliata di cosa si debba intendere per registrazione dato che l’intero processo di costituzione di una società tramite gli strumenti digitali è più articolato. Il relatore desidera sottolineare che è importante, onde dissipare eventuali dubbi, che gli Stati membri garantiscano che la presenza fisica può essere richiesta solo caso per caso e che tutte le altre fasi della procedura possano essere completate interamente online. È inoltre importante sottolineare che allo Stato membro che chiede informazioni sugli amministratori interdetti siano fornite, se la risposta conferma una sorta di interdizione, le motivazioni di una tale decisione da parte delle autorità dello Stato membro oggetto della richiesta. 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Riferimenti

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Presentazione della proposta al PE

25.4.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

28.5.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Esame in commissione

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Approvazione

20.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Deposito

4.12.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2018
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