RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario
4.12.2018 - (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Tadeusz Zwiefka
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0239),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 50, paragrafo 2, lettere b), c), f) e g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0166/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0422/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) L’uso di strumenti e processi digitali per avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo dei costi tramite la costituzione di una società o l’apertura di una sua succursale in un altro Stato membro è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento di un mercato unico competitivo e per assicurare la competitività delle società. |
(2) L’uso di strumenti e processi digitali per avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle tempistiche e dei costi tramite la costituzione di una società o l’apertura di una sua succursale in un altro Stato membro e per fornire informazioni complete e accessibili alle imprese è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato unico competitivo e per assicurare la competitività e l’affidabilità delle società. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Garantire un ambiente giuridico e amministrativo adeguato per far fronte alle nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione è essenziale, da un lato, per fornire le garanzie necessarie contro gli abusi e le frodi e, dall'altro lato, per perseguire alcuni obiettivi come la promozione della crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l'attrazione di investimenti nell'Unione europea, tutti fattori che apporterebbero benefici economici e sociali alla società nel suo complesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 ter) Attualmente nell'Unione sussistono differenze considerevoli tra gli Stati membri dell'Unione se si guarda agli strumenti online di cui gli imprenditori e le società possono disporre nelle comunicazioni con le autorità in materia di diritto societario. I servizi di e-government variano da uno Stato membro all'altro, nel senso che sebbene alcuni Stati forniscano servizi interamente online di facile uso, altri non dispongono di soluzioni online in certe fasi importanti della vita di un'attività economica. Ad esempio, per la registrazione di una società o l'apporto di modifiche alla documentazione e alle informazioni nell'ambito del registro, alcuni Stati membri autorizzano unicamente una procedura di persona, mentre altri autorizzano una procedura sia di persona che online o solo online. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 quater) Inoltre, per quanto concerne l'accesso alle informazioni societarie, la legislazione dell'Unione prevede che un insieme minimo di dati sia sempre fornito gratuitamente. Tuttavia la portata di tali informazioni rimane limitata. A livello degli Stati membri, l'accesso a queste informazioni varia, ovvero in alcuni Stati membri è disponibile gratuitamente un numero maggiore di informazioni rispetto ad altri, causando così uno squilibrio all'interno dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Nelle sue comunicazioni “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”3 e “Piano d’azione dell’UE per l’e-government 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione”, la Commissione ha sottolineato il ruolo delle amministrazioni pubbliche nell’aiutare le imprese ad avviare facilmente attività imprenditoriali, a esercitare attività online e ad espandersi a livello transfrontaliero. Il piano d’azione dell’UE per l’e-government riconosce in particolare l’importanza di un migliore uso degli strumenti digitali nell’osservanza delle disposizioni di diritto societario. Inoltre, nella dichiarazione di Tallin del 2017 sull’e-government, gli Stati membri hanno invocato a gran voce l’intensificazione degli sforzi volti alla definizione nell’Unione di procedure elettroniche efficienti e incentrate sugli utenti. |
(3) Per garantire che il diritto societario dell'Unione sia equo, di facile uso e aggiornato, nelle sue comunicazioni “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”3 e “Piano d’azione dell’UE per l’e-government 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione”, la Commissione ha sottolineato il ruolo delle amministrazioni pubbliche nell’aiutare gli imprenditori ad avviare facilmente attività imprenditoriali, a esercitare attività online e ad espandersi a livello transfrontaliero. Il piano d’azione dell’UE per l’e-government riconosce in particolare l’importanza di un migliore uso degli strumenti digitali nell’osservanza delle disposizioni di diritto societario. Inoltre, nella dichiarazione di Tallin del 2017 sull’e-government, gli Stati membri hanno invocato a gran voce l’intensificazione degli sforzi volti alla definizione nell’Unione di procedure elettroniche efficienti e incentrate sugli utenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 COM(2015) 192 final del 6.5.2015 |
3 COM(2015) 192 final del 6.5.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Per facilitare la registrazione delle società e delle loro succursali e ridurre i costi e gli oneri amministrativi connessi al processo di registrazione, in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE5, dovrebbero essere predisposte delle procedure volte a consentire l’intero svolgimento della registrazione online. Tali costi e oneri derivano non solo dalle spese amministrative addebitate per la costituzione di una società, ma anche da altre disposizioni che rendono più lungo il completamento dell’intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente o del suo rappresentante. Inoltre, le informazioni sulle procedure dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito. |
(5) Per facilitare la registrazione delle società e delle loro succursali e ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi al processo di registrazione, in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE5, dovrebbero essere predisposte delle procedure volte a consentire lo svolgimento della registrazione online. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe obbligare le società a utilizzare le procedure online. Tali costi e oneri derivano non solo dalle spese amministrative addebitate per la costituzione di una società, ma anche da altre disposizioni che rendono più lungo il completamento dell’intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente o del suo rappresentante. Inoltre, le informazioni sulle procedure dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). |
5 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) La possibilità di registrare completamente online società e succursali e di presentare completamente online atti e informazioni dovrebbe consentire alle società di avvalersi di strumenti digitali nei loro contatti con le autorità competenti degli Stati membri. Al fine di rafforzare la fiducia, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’identificazione elettronica sicura e l’uso di servizi fiduciari siano possibili sia per gli utenti nazionali sia per quelli transfrontalieri, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Inoltre, per consentire l’identificazione elettronica transfrontaliera gli Stati membri dovrebbero istituire regimi di identificazione elettronica che forniscono mezzi di identificazione elettronica autorizzati e che sarebbero utilizzati quale base per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro. Al fine di garantire un livello elevato di fiducia in situazioni transfrontaliere, è opportuno riconoscere solamente i mezzi di identificazione elettronica conformi all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, gli Stati membri possono riconoscere anche altri mezzi di identificazione, come ad esempio una copia scannerizzata del passaporto. In ogni caso, la presente direttiva dovrebbe solamente obbligare gli Stati membri a consentire la registrazione online delle società e delle loro succursali e la presentazione online di documenti da parte di cittadini dell’Unione tramite il riconoscimento dei loro mezzi di identificazione elettronica. |
(7) La possibilità di registrare online società e succursali e di presentare online atti e informazioni dovrebbe consentire alle società di avvalersi di strumenti digitali nei loro contatti con le autorità competenti degli Stati membri. Al fine di rafforzare la fiducia, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’identificazione elettronica sicura e l’uso di servizi fiduciari siano possibili sia per gli utenti nazionali sia per quelli transfrontalieri, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per consentire l’identificazione elettronica transfrontaliera gli Stati membri dovrebbero istituire regimi di identificazione elettronica che forniscono mezzi di identificazione elettronica autorizzati e che sarebbero utilizzati quale base per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro. Al fine di garantire un livello elevato di fiducia in situazioni transfrontaliere, è opportuno riconoscere solamente i mezzi di identificazione elettronica conformi all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014. In ogni caso, la presente direttiva dovrebbe solamente obbligare gli Stati membri a consentire la registrazione online delle società e delle loro succursali e la presentazione online di documenti da parte di cittadini dell’Unione tramite il riconoscimento dei loro mezzi di identificazione elettronica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73). |
7 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Al fine di agevolare le procedure online per le imprese, per la registrazione o la presentazione di informazioni online i registri degli Stati membri non dovrebbero addebitare oneri superiori ai reali costi amministrativi della prestazione del servizio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assistere coloro che intendono costituire una società o una succursale, fornendo informazioni aggiornate, chiare, concise e di facile fruizione relativamente alle procedure e ai requisiti per la costituzione e la gestione di società a responsabilità limitata e delle loro succursali. Per le società a responsabilità limitata di tipo privato, i richiedenti e gli amministratori dovrebbero avere accesso a informazioni più dettagliate in quanto gli Stati membri dovrebbero altresì garantire la possibilità di registrare completamente online queste società. |
(8) Al fine di agevolare le procedure online per le imprese, per la registrazione o la presentazione di informazioni online i registri degli Stati membri non dovrebbero addebitare oneri superiori ai reali costi amministrativi della prestazione del servizio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assistere coloro che intendono costituire una società o una succursale, fornendo senza indebito ritardo informazioni aggiornate, chiare, concise e di facile fruizione relativamente alle procedure e ai requisiti per la costituzione e la gestione di società a responsabilità limitata e delle loro succursali. Per le società a responsabilità limitata di tipo privato, i richiedenti e gli amministratori dovrebbero avere accesso a informazioni più dettagliate in quanto gli Stati membri dovrebbero altresì garantire la possibilità di registrare completamente online queste società. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Come primo passo del ciclo di vita di una società dovrebbe essere possibile costituire e registrare le società interamente online. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare a tale disposizione nel caso di società per azioni, in ragione della complessità della loro costituzione e registrazione e al fine di rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario. In ogni caso, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano dettagliatamente le modalità di registrazione. Dovrebbe essere possibile effettuare la registrazione online presentando documenti in forma elettronica. |
(9) Come primo passo del ciclo di vita di una società dovrebbe essere possibile costituire e registrare le società interamente online. Tuttavia, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di esentare da tale obbligo le società per azioni, in ragione della complessità della loro costituzione e registrazione e al fine di rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario. In ogni caso, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano dettagliatamente le modalità di registrazione. Dovrebbe essere possibile effettuare la registrazione online presentando documenti in forma elettronica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Per assistere le imprese, in particolare le start-up, nella creazione delle loro attività, dovrebbe essere possibile registrare una società a responsabilità limitata di tipo privato usando modelli di atti costitutivi che dovrebbero essere disponibili online. Tali modelli possono contenere una serie predefinita di opzioni in conformità al diritto nazionale. I richiedenti dovrebbero poter scegliere tra l’uso di questo modello o la registrazione di una società con atti costitutivi su misura e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire modelli anche per altri tipi di società. |
(11) Per assistere le imprese, in particolare le micro, le piccole e medie imprese, nella creazione delle loro attività, dovrebbe essere possibile registrare una società a responsabilità limitata di tipo privato usando modelli di atti costitutivi che dovrebbero essere disponibili online. Tali modelli possono contenere una serie predefinita di opzioni in conformità al diritto nazionale. I richiedenti dovrebbero poter scegliere tra l’uso di questo modello o la registrazione di una società con atti costitutivi su misura e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire modelli anche per altri tipi di società. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Per rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario è importante consentire loro una certa flessibilità per quanto riguarda il modo in cui garantiscono un sistema di registrazione delle società e delle succursali interamente online, anche relativamente al ruolo di notai o avvocati nel processo. Tutto ciò che riguarda la registrazione online delle società e delle succursali e che non è regolamentato dalla presente direttiva dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. |
(12) Per rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario è importante consentire loro una certa flessibilità per quanto riguarda il modo in cui garantiscono un sistema di registrazione delle società e delle succursali interamente online nonché la presentazione di documenti e informazioni online, anche relativamente al ruolo di notai o avvocati nel processo. Tutto ciò che riguarda la registrazione online delle società e delle succursali, nonché la presentazione di documenti e informazioni online, e che non è regolamentato dalla presente direttiva dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Inoltre, al fine di contrastare le frodi e la manomissione dei dati delle società e di fornire garanzie dell’affidabilità e dell’attendibilità dei documenti e delle informazioni contenuti nei registri nazionali, le disposizioni riguardanti la registrazione online delle società e delle loro succursali dovrebbero prevedere anche controlli dell’identità e della capacità giuridica delle persone che intendono costituire una società o una succursale. Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare i mezzi e i metodi per effettuare tali controlli dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. Le norme potrebbero includere, tra l’altro, verifiche mediante videoconferenza o altri strumenti online che permettano un collegamento audio-video in tempo reale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter richiedere la partecipazione di notai o avvocati alla procedura di registrazione online senza che ciò impedisca tuttavia di espletare online tutta la procedura di registrazione. |
(13) Inoltre, al fine di contrastare le frodi e la manomissione dei dati delle società e di fornire garanzie dell’affidabilità e dell’attendibilità dei documenti e delle informazioni contenuti nei registri nazionali, le disposizioni riguardanti la registrazione online delle società e delle loro succursali e la presentazione di documenti e informazioni online dovrebbero prevedere anche controlli legali dell’identità e sulla capacità giuridica delle persone che intendono costituire una società o una succursale o presentare documenti o informazioni online. Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare i mezzi e i metodi per effettuare tali controlli dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. Le norme potrebbero includere, tra l’altro, verifiche mediante videoconferenza o altri strumenti online che permettano un collegamento audio-video in tempo reale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter richiedere la partecipazione di notai o avvocati alla procedura di registrazione online e alla procedura di presentazione di documenti online senza che ciò impedisca tuttavia di espletare online tutta la procedura di registrazione e presentazione di documenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) In caso di sospetto concreto di frode, agli Stati membri dovrebbe essere consentito adottare misure, in conformità al diritto nazionale, che potrebbero richiedere in modo non sistematico, ma caso per caso, la presenza fisica del richiedente o del suo rappresentante dinnanzi a un’autorità dello Stato membro in cui si intende registrare la società o la succursale. Il sospetto concreto di frode dovrebbe avere motivazioni fondate ed essere basato ad esempio su informazioni disponibili nei registri dei titolari effettivi, nei casellari giudiziari o nelle indicazioni di usurpazione d’identità o evasione fiscale. |
(14) Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia di titolari effettivi, antiriciclaggio, contraffazione, finanziamento del terrorismo ed evasione fiscale, ove tali norme richiedono controlli di dovuta diligenza, compresa la presenza fisica, agli Stati membri dovrebbe essere consentito adottare misure, in conformità al diritto nazionale, che siano giustificate da un motivo imperativo di interesse pubblico in casi di sospetto di frode come quelli relativi all'identità o alla capacità giuridica del richiedente, che potrebbero richiedere in modo non sistematico, ma a titolo eccezionale e caso per caso, la presenza fisica del richiedente o del suo rappresentante dinnanzi a un’autorità dello Stato membro responsabile per la procedura di registrazione a norma del diritto nazionale dello Stato membro in cui si intende registrare la società o la succursale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Per garantire la protezione di tutte le persone che interagiscono con le società, gli Stati membri dovrebbero poter prevenire comportamenti fraudolenti rifiutando la nomina ad amministratore di una società o di una succursale nel proprio territorio di persone attualmente interdette dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro. Richieste di informazioni in tal senso, relativamente a precedenti incarichi di amministratore, dovrebbero essere possibili tramite il sistema di interconnessione dei registri e, pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per assicurare che i registri nazionali siano in grado di fornire tali informazioni. Le norme relative all’interdizione di soggetti dalla carica di amministratore e alla riservatezza della trasmissione dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Per garantire la conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, i registri nazionali dovrebbero trattare i dati relativi all’interdizione dalla carica di amministratore in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio8. |
(15) Per garantire la protezione di tutte le persone che interagiscono con le società, gli Stati membri dovrebbero poter prevenire comportamenti fraudolenti rifiutando la nomina ad amministratore di una società o di una succursale nel proprio territorio di persone attualmente interdette dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro. Richieste di informazioni in tal senso, relativamente a precedenti incarichi di amministratore, dovrebbero essere possibili tramite il sistema di interconnessione dei registri e, pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per assicurare che i registri nazionali siano in grado di fornire e condividere tali informazioni, contribuendo così a contrastare le attività illecite e a garantire la sicurezza mediante la cooperazione transnazionale. Le norme relative all’interdizione di soggetti dalla carica di amministratore e alla riservatezza della trasmissione dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Per garantire la conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, i registri nazionali dovrebbero trattare i dati relativi all’interdizione dalla carica di amministratore in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
8Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Analogamente, per la registrazione online delle società, al fine di ridurre i costi e gli oneri a carico delle società, dovrebbe anche essere possibile durante tutto il ciclo di vita delle società presentare documenti e informazioni ai registri nazionali completamente online. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire alle società di trasmettere documenti e informazioni con altri mezzi, anche su supporto cartaceo. Inoltre, la pubblicità delle informazioni di una società dovrebbe avvenire una volta che le informazioni sono rese pubbliche in uno di tali registri, poiché questi sono ormai interconnessi e costituiscono un punto di riferimento completo per gli utenti. Per evitare perturbazioni degli attuali mezzi di pubblicità, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere anche di pubblicare tutte o alcune delle informazioni delle società nel bollettino nazionale, garantendo al tempo stesso che le informazioni siano trasmesse per via elettronica dal registro al bollettino nazionale. |
(17) Analogamente, per la registrazione online delle società, al fine di ridurre i costi e gli oneri a carico delle società, dovrebbe anche essere possibile durante tutto il ciclo di vita delle società presentare documenti e informazioni ai registri nazionali completamente online. Tutti i requisiti relativi all'autenticità, all'accuratezza e alla forma di atti pubblici di qualsiasi documento o informazione presentati dovrebbero essere soggetti alla legislazione nazionale e conformi al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire alle società di trasmettere documenti e informazioni con altri mezzi, anche su supporto cartaceo. Inoltre, la pubblicità delle informazioni di una società dovrebbe avvenire una volta che le informazioni sono rese pubbliche in uno di tali registri, poiché questi sono ormai interconnessi e costituiscono un punto di riferimento completo per gli utenti. Per evitare perturbazioni degli attuali mezzi di pubblicità, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere anche di pubblicare tutte o alcune delle informazioni delle società nel bollettino nazionale, garantendo al tempo stesso che le informazioni siano trasmesse per via elettronica dal registro al bollettino nazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (regolamento eIDAS) (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per le società, in materia di diritto societario gli Stati membri dovrebbero applicare il principio “una tantum”, cosicché le società non debbano trasmettere più volte le stesse informazioni alle autorità pubbliche ad esempio al registro nazionale e al bollettino nazionale. Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le informazioni già presentate direttamente al bollettino nazionale. Analogamente, una società con sede in uno Stato membro che desideri registrare una succursale in un altro Stato membro dovrebbe poter utilizzare le informazioni o gli atti precedentemente trasmessi a un registro. Inoltre, una società che abbia sede in uno Stato membro, ma con una succursale in un altro Stato membro, dovrebbe poter trasmettere alcune modifiche delle sue informazioni solo al registro in cui è registrata, senza la necessità di presentare le stesse informazioni al registro in cui è registrata la succursale. Informazioni quali la modifica della ragione sociale o della sede legale della società dovrebbero invece essere scambiate elettronicamente tra il registro in cui è registrata la società e il registro in cui è registrata la succursale attraverso il sistema di interconnessione dei registri. |
(19) Al fine di ridurre i costi, la durata delle procedure e gli oneri amministrativi per le società, in materia di diritto societario gli Stati membri dovrebbero applicare il principio “una tantum”, che è sostenuto fermamente nell’Unione, come evidenziato, tra l’altro, dal regolamento che istituisce uno sportello digitale unico1 bis, dal piano d’azione della Commissione europea per l’eGovernment o dalla dichiarazione di Tallinn sull’eGovernment. L’applicazione del principio una tantum comporta che le società non debbano trasmettere più volte le stesse informazioni alle autorità pubbliche, ad esempio al registro nazionale e al bollettino nazionale. Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le informazioni già presentate direttamente al bollettino nazionale. Analogamente, una società con sede in uno Stato membro che desideri registrare una succursale in un altro Stato membro dovrebbe poter utilizzare le informazioni o gli atti precedentemente trasmessi a un registro. Inoltre, una società che abbia sede in uno Stato membro, ma con una succursale in un altro Stato membro, dovrebbe poter trasmettere alcune modifiche delle sue informazioni solo al registro in cui è registrata, senza la necessità di presentare le stesse informazioni al registro in cui è registrata la succursale. Informazioni quali la modifica della ragione sociale o della sede legale della società dovrebbero invece essere trasmesse elettronicamente, automaticamente e immediatamente tra il registro in cui è registrata la società e il registro in cui è registrata la succursale attraverso il sistema di interconnessione dei registri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, a procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Nell’interesse della trasparenza e per promuovere la fiducia nelle transazioni commerciali, anche di natura transfrontaliera all’interno del mercato unico, è importante che gli investitori, i portatori di interessi, i partner commerciali e le autorità possano accedere facilmente alle informazioni sulle società. Per migliorarne l’accessibilità, è opportuno che più informazioni – come il sito web della società e, se del caso, lo status giuridico della società e delle sue succursali in un altro Stato membro, ove tali dati siano disponibili nei registri nazionali – siano disponibili gratuitamente in tutti gli Stati membri. Se note, dovrebbero essere messe a disposizione anche le informazioni relative alle persone autorizzate a rappresentare le società e il numero di dipendenti. |
(21) Nell’interesse della trasparenza, della tutela degli interessi dei lavoratori, dei creditori e degli azionisti di minoranza e per promuovere la fiducia nelle transazioni commerciali, anche di natura transfrontaliera all’interno del mercato unico, è importante che gli investitori, i portatori di interessi, i partner commerciali e le autorità possano accedere facilmente alle informazioni sulle società. Per migliorarne l’accessibilità, è opportuno che più informazioni – come il sito web della società e, se del caso, lo status giuridico della società e delle sue succursali in un altro Stato membro, ove tali dati siano disponibili nei registri nazionali – siano disponibili gratuitamente in tutti gli Stati membri. Se note, dovrebbero essere messe a disposizione anche le informazioni relative alle persone autorizzate a rappresentare le società e il numero di dipendenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Per consentire alle società stabilite nel mercato unico di espandere più facilmente le loro attività imprenditoriali a livello transfrontaliero, dovrebbe essere loro consentito di aprire e registrare online succursali in un altro Stato membro. Pertanto, analogamente a quanto accade per le società, gli Stati membri dovrebbero consentire di effettuare online la registrazione di succursali e la presentazione di documenti e informazioni. |
(23) Per consentire alle società stabilite nel mercato unico di espandere più facilmente le loro attività imprenditoriali a livello transfrontaliero, dovrebbe essere loro consentito di aprire e registrare online succursali in un altro Stato membro. Pertanto, analogamente a quanto accade per le società, gli Stati membri dovrebbero consentire di effettuare online la registrazione di succursali e la presentazione di documenti e informazioni, contribuendo così a tagliare i costi e riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e la durata delle formalità concernenti l'espansione transfrontaliera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) All’atto della registrazione di una succursale di una società registrata in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero anche poter verificare determinate informazioni circa la società attraverso l’interconnessione dei registri. Inoltre, al momento della chiusura di una succursale in uno Stato membro, il registro di tale Stato membro dovrebbe informarne lo Stato membro in cui la società è registrata attraverso il sistema di interconnessione dei registri ed entrambi i registri dovrebbero registrare l’informazione. |
(24) All’atto della registrazione di una succursale di una società registrata in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero anche poter verificare determinate informazioni circa la società attraverso l’interconnessione dei registri. Inoltre, al momento della chiusura di una succursale in uno Stato membro, il registro di tale Stato membro dovrebbe automaticamente e immediatamente informarne lo Stato membro in cui la società è registrata attraverso il sistema di interconnessione dei registri ed entrambi i registri dovrebbero registrare l’informazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 bis – punto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 bis – punto 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 ter bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 quater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 quinquies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 sexies – paragrafo 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 septies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 octies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 nonies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 13 decies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera a Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera b Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 22 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 28 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 28 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva (UE) 2017/1132 Articolo 28 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g) entro il [UP: inserire la data corrispondente all’ultimo giorno del mese, 60 mesi dopo la data di entrata in vigore]. |
Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g) entro il [UP: inserire la data corrispondente all’ultimo giorno del mese, 36 mesi dopo la data di entrata in vigore]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) la necessità e la fattibilità di offrire la registrazione dei tipi di società di cui all’allegato I completamente online; |
(a) la fattibilità di offrire la registrazione dei tipi di società di cui all’allegato I completamente online; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) la necessità e la fattibilità per gli Stati membri di fornire modelli per tutti i tipi di società a responsabilità limitata e la necessità e la fattibilità di fornire un modello armonizzato in tutta l’Unione che tutti gli Stati membri devono utilizzare per i tipi di società di cui all’allegato II bis; |
(b) la fattibilità per gli Stati membri di fornire modelli per tutti i tipi di società a responsabilità limitata e la necessità e la fattibilità di fornire un modello armonizzato in tutta l’Unione che tutti gli Stati membri devono utilizzare per i tipi di società di cui all’allegato II bis; |
MOTIVAZIONE
Nella risoluzione del 2017 sul piano d'azione per l'e-government, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a prendere in considerazione ulteriori modalità di promozione delle soluzioni digitali per l'espletamento delle formalità amministrative durante il ciclo di vita di una società e ha sottolineato l'importanza delle iniziative riguardanti l'interconnessione dei registri delle imprese.
Nell'UE, se si guarda agli strumenti online di cui le imprese possono disporre nei contatti con le autorità in materia di diritto societario, si notano differenze considerevoli tra uno Stato membro e l'altro. Il livello dei servizi di e-government forniti è eterogeneo: alcuni Stati membri sono molto avanzati e forniscono soluzioni interamente online di facile uso, mentre altri non offrono soluzioni online nel campo del diritto societario, ad esempio per la registrazione come persona giuridica.
Pertanto la Commissione pubblica la presente proposta, unitamente alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, al fine di adeguare il contesto giuridico e offrire un insieme esauriente di misure miranti a dotare l'Unione europea di norme di diritto societario eque, moderne e in grado di favorire lo sviluppo delle imprese.
La presente proposta mira a integrare le norme esistenti in materia di diritto societario dell’UE codificate nella direttiva (UE) 2017/1132. L'iniziativa è pienamente coerente con le componenti del diritto societario dell'UE riguardanti la digitalizzazione già esistenti e su cui si fonda, in particolare il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), basato sugli obblighi giuridici stabiliti dalla direttiva 2012/17/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione.
Nel complesso, il relatore apprezza la proposta e i suoi obiettivi principali, tra cui la possibilità di creare una società o una succursale interamente online, l'attuazione del principio "una tantum", l'uso di moduli online e l'ampliamento del libero accesso ai documenti del sistema di interconnessione dei registri delle imprese. Inoltre è consapevole del potenziale della direttiva proposta e apprezza l’approccio equilibrato tra una registrazione online più semplice e meno costosa e la protezione antifrode presentata dalla CE.
Il relatore desidera sottolineare che eventuali prescrizioni relative all’autenticità di qualsiasi informazione o documento presentati sono soggette alla legislazione nazionale e gli Stati membri possono stabilire norme per fornire garanzie in merito all’affidabilità e all’attendibilità dei documenti e delle informazioni da presentare online. Il relatore suggerisce una definizione più dettagliata di cosa si debba intendere per registrazione dato che l’intero processo di costituzione di una società tramite gli strumenti digitali è più articolato. Il relatore desidera sottolineare che è importante, onde dissipare eventuali dubbi, che gli Stati membri garantiscano che la presenza fisica può essere richiesta solo caso per caso e che tutte le altre fasi della procedura possano essere completate interamente online. È inoltre importante sottolineare che allo Stato membro che chiede informazioni sugli amministratori interdetti siano fornite, se la risposta conferma una sorta di interdizione, le motivazioni di una tale decisione da parte delle autorità dello Stato membro oggetto della richiesta.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario |
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Riferimenti |
COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
25.4.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 28.5.2018 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
IMCO 28.5.2018 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 19.6.2018 |
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Relatori Nomina |
Tadeusz Zwiefka 9.7.2018 |
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Esame in commissione |
10.7.2018 |
3.9.2018 |
11.10.2018 |
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Approvazione |
20.11.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 1 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski |
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Deposito |
4.12.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
20 |
+ |
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ALDE |
Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto |
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ECR |
Sajjad Karim, Kosma Złotowski |
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EFDD |
Joëlle Bergeron, Laura Ferrara |
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ENF |
Gilles Lebreton |
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PPE |
Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
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S&D |
Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière |
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1 |
- |
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GUE/NGL |
Kostas Chrysogonos |
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3 |
0 |
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VERTS/ALE |
Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti