RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa
5.12.2018 - (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Dariusz Rosati
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa
(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0147),
– visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0138/2018),
– visti i pareri motivati inviati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento danese, dal Parlamento irlandese, dal Parlamento maltese e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0426/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La rapida trasformazione dell'economia mondiale a seguito della digitalizzazione esercita nuove pressioni sui regimi di imposta societaria sia a livello dell'Unione che a livello internazionale e rimette in discussione la capacità di stabilire dove le imprese digitali dovrebbero pagare le imposte e quanto dovrebbero pagare. Sebbene la necessità di adeguare all'economia digitale le norme in materia di imposta sulle società sia riconosciuta a livello internazionale da organismi quali il G20, potrebbe risultare difficile raggiungere un accordo a livello mondiale. |
(1) La rapida trasformazione dell'economia mondiale a seguito della digitalizzazione esercita nuove pressioni sui regimi di imposta societaria sia a livello dell'Unione che a livello internazionale e rimette in discussione la capacità di stabilire dove le imprese digitali dovrebbero pagare le imposte e quanto dovrebbero pagare. Sebbene la necessità di adeguare all'economia digitale le norme in materia di imposta sulle società sia riconosciuta a livello internazionale da organismi quali il G20, è probabile che il raggiungimento di un accordo a livello mondiale sarà difficile e non avverrà nell'immediato futuro. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Ora che, nell'era digitale, i dati sono diventati una nuova risorsa economica, in aggiunta al lavoro e alle risorse tradizionali del passato, e dato che troppo spesso le società multinazionali che dipendono fortemente dalle attività digitali concludono accordi che permettono loro di eludere o evadere il fisco, occorre sviluppare un nuovo approccio per mettere a punto un sistema di tassazione digitale equo e sostenibile che garantisca che le imprese digitali paghino le tasse nel luogo in cui svolgono le loro attività economiche reali. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) La relazione sull'azione 1 concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" (Far fronte alle sfide fiscali dell'economia digitale), pubblicata dall'OCSE nell'ottobre 2015, delinea diversi approcci per la tassazione dell'economia digitale, che sono stati ulteriormente analizzati nella relazione dell'OCSE "Tax Challenges Arising from Digitalisation" (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione) - Relazione intermedia 2018”. La crescente trasformazione digitale dell'economia rende sempre più necessario trovare soluzioni atte a garantire un'equa ed efficace tassazione delle imprese digitali. |
(2) La relazione sull'azione 1 concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" (Far fronte alle sfide fiscali dell'economia digitale), pubblicata dall'OCSE nell'ottobre 2015, delinea diversi approcci per la tassazione dell'economia digitale, che sono stati ulteriormente analizzati nella relazione dell'OCSE "Tax Challenges Arising from Digitalisation" (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione) - Relazione intermedia 2018”. La crescente trasformazione digitale dell'economia rende sempre più necessario e urgente trovare soluzioni atte a garantire un'equa ed efficace tassazione delle imprese digitali. Tuttavia, ad oggi, il lavoro dell'OCSE sulla tassazione dell'economia digitale non ha dato luogo a progressi sufficienti, il che dimostra la necessità di portare avanti l'esame di questa materia a livello dell'Unione. Nonostante le difficoltà nel raggiungere un accordo globale e le azioni intraprese dall'Unione con la presente direttiva, si dovrebbe comunque compiere ogni sforzo possibile in tal senso. In assenza di un approccio comune a livello di Unione, gli Stati membri adottano però soluzioni unilaterali che comporteranno incertezza normativa e creeranno difficoltà per le imprese che operano a livello transfrontaliero e per le autorità tributarie. Come chiesto dalla commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale (PANA) e dalla sua commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE2), è opportuno istituire un organismo delle Nazioni Unite competente in materia fiscale che funga da sede di discussione e dibattito sugli accordi globali e le altre questioni correlate al sistema fiscale internazionale. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Nelle sue relazioni finali della commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale e delle commissioni temporanee speciali sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, il Parlamento europeo ha concluso che è necessario affrontare i problemi di natura fiscale inerenti all'economia digitale. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 4 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4) Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato la necessità di un sistema di tassazione equo, efficace e adeguato all'era digitale e ha espresso interesse per proposte adeguate da parte della Commissione entro l'inizio del 201815. Il Consiglio ECOFIN, nelle conclusioni del 5 dicembre 2017, ha sottolineato che una definizione di stabile organizzazione accettata a livello globale e le norme corrispondenti in materia di prezzi di trasferimento e attribuzione degli utili dovrebbero continuare ad avere un ruolo centrale per affrontare le sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale e ha incoraggiato una stretta cooperazione tra l'UE, l'OCSE e altri partner internazionali per rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale16. A questo riguardo gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a includere nei rispettivi sistemi di imposta sul reddito delle imprese norme per l'esercizio dei propri diritti di tassazione. È quindi opportuno chiarire le varie imposte sulle società applicabili negli Stati membri. Tali norme dovrebbero ampliare la definizione di stabile organizzazione e stabilire un nesso imponibile per una presenza digitale significativa nelle rispettive giurisdizioni. Dovrebbero altresì essere definiti principi generali per l'attribuzione degli utili imponibili a tale presenza digitale. In linea di principio, tali norme dovrebbero applicarsi a tutte le società soggette a imposta, a prescindere dal luogo in cui risiedono ai fini fiscali, che sia nell'Unione o fuori di essa. |
(4) Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato la necessità di un sistema di tassazione equo, efficace e adeguato all'era digitale e ha espresso interesse per proposte adeguate da parte della Commissione entro l'inizio del 201815. Il Consiglio ECOFIN, nelle conclusioni del 5 dicembre 2017, ha sottolineato che una definizione di stabile organizzazione accettata a livello globale e le norme corrispondenti in materia di prezzi di trasferimento e attribuzione degli utili dovrebbero continuare ad avere un ruolo centrale per affrontare le sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale e ha incoraggiato una stretta cooperazione tra l'UE, l'OCSE e altri partner internazionali per rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale16.A questo riguardo gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a includere nei rispettivi sistemi di imposta sul reddito delle imprese norme per l'esercizio dei propri diritti di tassazione. È quindi opportuno chiarire le varie imposte sulle società applicabili negli Stati membri. Tali norme dovrebbero ampliare la definizione di stabile organizzazione e stabilire un nesso imponibile per una presenza digitale significativa nelle rispettive giurisdizioni. Dovrebbero altresì essere definiti principi generali per l'attribuzione degli utili imponibili a tale presenza digitale. In linea di principio, tali norme dovrebbero applicarsi a tutte le società soggette a imposta, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui risiedono ai fini fiscali, che sia nell'Unione o fuori di essa. Le norme comuni enunciate nella presente direttiva, inoltre, chiedono una più vasta armonizzazione nell'Unione della base imponibile per l'imposta sulle società per tutte le imprese. Per questo motivo, la direttiva non dovrebbe ostacolare o rallentare i lavori relativi alla proposta di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. |
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15 Riunione del Consiglio europeo (19 ottobre 2017) – Conclusioni (doc. EUCO 14/17). |
15 Riunione del Consiglio europeo (19 ottobre 2017) – Conclusioni (doc. EUCO 14/17). |
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16 Conclusioni del Consiglio (5 dicembre 2017) – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale (FISC 346 ECOFIN 1092). |
16 Conclusioni del Consiglio (5 dicembre 2017) – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale (FISC 346 ECOFIN 1092). |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5) Tuttavia, le norme non dovrebbero applicarsi a entità che sono residenti fiscali in una giurisdizione terza con cui lo Stato membro della presenza digitale significativa ha concluso una convenzione in materia di doppia imposizione, a meno che la convenzione non contenga disposizioni relative a una presenza digitale significativa che creano, per tale giurisdizione, diritti e obblighi analoghi a quelli istituiti dalla presente direttiva. In questo modo si intende evitare qualsiasi conflitto con le convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con giurisdizioni terze, dal momento che tali giurisdizioni non sono generalmente tenute a rispettare il diritto dell'Unione. |
(5) Tuttavia, le norme non dovrebbero applicarsi a entità che sono residenti fiscali in una giurisdizione terza con cui lo Stato membro della presenza digitale significativa ha concluso una convenzione in materia di doppia imposizione, a meno che la convenzione non contenga disposizioni relative a una presenza digitale significativa che creano, per tale giurisdizione, diritti e obblighi analoghi a quelli istituiti dalla presente direttiva. In questo modo si intende evitare qualsiasi conflitto con le convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con giurisdizioni terze, dal momento che tali giurisdizioni non sono generalmente tenute a rispettare il diritto dell'Unione. Tuttavia, se si vuole che le disposizioni contenute nella presente direttiva siano pienamente efficaci, si sollecitano gli Stati membri ad adattare, ove necessario, le rispettive convenzioni in materia di doppia imposizione attualmente in vigore nei loro ordinamenti al fine di includervi disposizioni relative a una presenza digitale significativa che creino, per le giurisdizioni non UE, diritti e obblighi analoghi a quelli previsti dalla presente direttiva. La Commissione potrebbe elaborare una proposta relativa all'introduzione di un modello unionale di modifica delle convenzioni in materia fiscale, da utilizzare nell'adeguare le migliaia di convenzioni bilaterali concluse da ciascuno Stato membro. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6) Al fine di elaborare una rigorosa definizione di nesso imponibile di un'impresa digitale in uno Stato membro, è necessario che tale definizione sia basata sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali, sul numero di utenti o sul numero di contratti commerciali per servizi digitali. Le soglie applicabili dovrebbero rispecchiare l'importanza della presenza digitale per diversi tipi di modelli d'impresa e tener conto dei diversi gradi di contributo al processo di creazione di valore. Le norme dovrebbero inoltre garantire un trattamento compatibile nei vari Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni, ed escludere i casi di scarso rilievo. La vendita di beni o servizi agevolata dal ricorso a internet o a una rete elettronica non dovrebbe essere considerata un servizio digitale ai sensi della presente direttiva. |
(6) Al fine di elaborare una rigorosa definizione di nesso imponibile di un'impresa digitale in uno Stato membro, è necessario che tale definizione sia basata sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali, sul numero di utenti o sul numero di contratti commerciali per servizi digitali. Le soglie applicabili dovrebbero rispecchiare l'importanza della presenza digitale per diversi tipi di modelli d'impresa e tener conto dei diversi gradi di contributo al processo di creazione di valore. Le norme dovrebbero inoltre garantire un trattamento compatibile nei vari Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni, ed escludere i casi di scarso rilievo. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7) Affinché la presenza digitale significativa di un'impresa possa essere tassata in un'altra giurisdizione in conformità del relativo diritto interno, è necessario stabilire i principi di attribuzione degli utili a tale presenza digitale significativa. Le norme dovrebbero essere basate sugli attuali principi per l'attribuzione degli utili e su un'analisi funzionale delle funzioni espletate, degli attivi utilizzati e dei rischi assunti da una presenza digitale significativa nell'esercizio delle sue attività economicamente rilevanti attraverso un'interfaccia digitale. È opportuno prestare particolare attenzione al fatto che una parte significativa del valore di un'impresa digitale è creata nel luogo in cui si trovano gli utenti e in cui sono raccolti e trattati i dati relativi agli utenti, nonché nel luogo in cui sono forniti i servizi digitali. Poiché le attività economicamente rilevanti svolte da una presenza digitale significativa contribuiscono in modo unico alla creazione di valore nei modelli d'impresa digitali, per consentire un'equa attribuzione degli utili alla presenza digitale significativa dovrebbe di norma essere utilizzato il metodo di ripartizione degli utili. Tuttavia ciò non dovrebbe impedire a un soggetto passivo di utilizzare un metodo alternativo conforme a principi accettati a livello internazionale, purché sia in grado di dimostrare, sulla base dei risultati dell'analisi funzionale, che è più appropriato un altro metodo conforme a principi accettati a livello internazionale. È inoltre essenziale che i fattori di ripartizione degli utili mantengano una stretta correlazione con la creazione di valore. |
(7) Affinché la presenza digitale significativa di un'impresa possa essere tassata in un'altra giurisdizione in conformità del relativo diritto interno, è necessario stabilire i principi di attribuzione degli utili a tale presenza digitale significativa. Le norme dovrebbero essere basate sugli attuali principi per l'attribuzione degli utili e su un'analisi funzionale delle funzioni espletate, degli attivi utilizzati e dei rischi assunti da una presenza digitale significativa nell'esercizio delle sue attività economicamente rilevanti attraverso un'interfaccia digitale. È opportuno prestare particolare attenzione al fatto che una parte significativa del valore di un'impresa digitale è creata nel luogo in cui si trovano gli utenti e in cui sono raccolti e trattati i dati relativi agli utenti, nonché nel luogo in cui sono forniti i servizi digitali. Poiché le attività economicamente rilevanti svolte da una presenza digitale significativa contribuiscono in modo unico alla creazione di valore nei modelli d'impresa digitali, per consentire un'equa attribuzione degli utili alla presenza digitale significativa dovrebbe di norma essere utilizzato il metodo di ripartizione degli utili. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8) Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso, al fine di rispondere alle sfide della tassazione dell'economia digitale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri, perché le imprese digitali possono operare a livello transfrontaliero senza avere una presenza fisica in una giurisdizione e occorrono quindi norme per garantire che tali imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili. Considerata tale dimensione transfrontaliera, un'iniziativa a livello dell'Unione offre un valore aggiunto rispetto a quanto si potrebbe conseguire mediante numerose misure nazionali. È necessaria un'iniziativa comune a tutto il mercato interno per garantire un'applicazione armonizzata delle norme concernenti una presenza digitale significativa nell'Unione. L'adozione di approcci unilaterali e divergenti da parte dei singoli Stati membri potrebbe risultare inefficace e frammentare il mercato unico creando conflitti a livello di politiche nazionali, distorsioni e ostacoli fiscali per le imprese nell'Unione. Poiché gli obiettivi della presente direttiva possono essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(8) Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso, al fine di rispondere alle sfide della tassazione dell'economia digitale, pur rispettando il principio della neutralità fiscale e della libera circolazione dei servizi nel mercato unico europeo senza discriminazioni tra imprese dell'Unione e di paesi terzi. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri, perché le imprese digitali possono operare a livello transfrontaliero senza avere o avendo solo una piccola presenza fisica in una giurisdizione e occorrono quindi norme per garantire che tali imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili. Considerata tale dimensione transfrontaliera, un'iniziativa a livello dell'Unione offre un valore aggiunto rispetto a quanto si potrebbe conseguire mediante numerose misure nazionali. È necessaria un'iniziativa comune a tutto il mercato interno per garantire un'applicazione armonizzata delle norme concernenti una presenza digitale significativa nell'Unione. L'adozione di approcci unilaterali e divergenti da parte dei singoli Stati membri potrebbe risultare inefficace e frammentare il mercato unico creando conflitti a livello di politiche nazionali, distorsioni e ostacoli fiscali per le imprese nell'Unione. Occorre pertanto prestare particolare attenzione a garantire che l'approccio dell'Unione sia equo e non discriminatorio nei confronti di un determinato Stato membro. Poiché gli obiettivi della presente direttiva possono essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Benché le politiche fiscali siano di competenza degli Stati membri, l'articolo 115 TFUE stabilisce chiaramente che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, dovrebbe elaborare direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in ambito fiscale degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. La presente direttiva non implica l'armonizzazione delle aliquote d'imposta sulle società nell'Unione e, di conseguenza, non limita la capacità degli Stati membri di fissare aliquote d'imposta sulle società eque, applicabili ai ricavi dei servizi digitali sul proprio territorio. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Per istituire un regime coerente in materia di imponibile applicabile a tutte le imprese, il concetto di presenza digitale significativa e le soluzioni presentate nella presente direttiva dovrebbero altresì diventare parte integrante di una direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società e di una direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9) È necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio17, anche per quanto riguarda l'obbligo di predisporre misure tecniche e organizzative per conformarsi agli obblighi imposti da tale regolamento, in particolare quelli riguardanti la liceità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni, i diritti degli interessati e la protezione dei dati fin dalla progettazione e di default. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi. |
(9) È necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio17, anche per quanto riguarda l'obbligo di predisporre misure tecniche e organizzative per conformarsi agli obblighi imposti da tale regolamento, in particolare quelli riguardanti la liceità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni, i diritti degli interessati e la protezione dei dati fin dalla progettazione e di default, nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi. I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere limitati rigorosamente ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione. |
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17 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
17 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10) La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini di tale valutazione. Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo DigiTax incaricato di esaminare le questioni relative all'applicazione della direttiva. |
(10) La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva entro il ... [tre anni dopo la sua entrata in vigore] e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo, in particolare sugli oneri amministrativi e i costi aggiuntivi per le imprese e segnatamente per le PMI, l'impatto del sistema di tassazione previsto nella presente direttiva sul gettito degli Stati membri, l'impatto sui dati personali degli utenti e l'impatto sul mercato interno nel suo insieme, in particolare riguardo a possibili distorsioni della concorrenza tra le imprese soggette alle nuove norme stabilite nella presente direttiva. Il riesame dovrebbe inoltre esaminare se i tipi di servizi contemplati dalla presente direttiva o la definizione della presenza digitale significativa debbano essere modificati. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini di tale valutazione. Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo DigiTax incaricato di esaminare le questioni relative all'applicazione della direttiva. Tale comitato dovrebbe pubblicare i suoi ordini del giorno e dovrebbe essere garantito che i suoi membri, prima di essere selezionati, non abbiano conflitti di interesse. Un osservatore del Parlamento europeo dovrebbe essere invitato a partecipare alle riunioni del comitato. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Dati i costi amministrativi di una significativa presenza digitale, occorre garantire che le piccole e medie imprese (PMI) non rientrino involontariamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Nell'ambito del processo di revisione, la Commissione dovrebbe esaminare in quale misura la presente direttiva incide negativamente sulle PMI. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Poiché le disposizioni previste dalla presente direttiva intendono fornire una soluzione permanente e completa alla questione della tassazione digitale, la soluzione provvisoria di un'imposta sui servizi digitali di cui alla direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti da taluni servizi digitali cesserà di applicarsi immediatamente una volta che la presente direttiva entrerà in vigore. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La presente direttiva si applica alle entità, a prescindere dal luogo in cui risiedono ai fini dell'imposta sulle società, che sia in uno Stato membro o in un paese terzo. |
La presente direttiva si applica alle entità, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui risiedono ai fini dell'imposta sulle società, che sia in uno Stato membro o in un paese terzo. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 5 – lettera c bis (nuova) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) la vendita online di beni o servizi appaltati attraverso interfacce digitali (piattaforme di commercio elettronico); |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 5 – comma 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I servizi digitali non comprendono i servizi elencati nell'allegato III o la vendita di beni o di altri servizi agevolata dal ricorso a internet o a una rete elettronica; |
I servizi digitali non comprendono i servizi elencati nell'allegato III. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) il volume di dati sotto forma di contenuti digitali raccolti dal contribuente in un esercizio fiscale supera il 10 % dei contenuti digitali complessivi memorizzati dal gruppo. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Lo Stato membro in cui è utilizzato un dispositivo dell'utente è determinato con riferimento all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o, se più accurato, a qualsiasi altro metodo di geolocalizzazione. |
6. Lo Stato membro in cui è utilizzato un dispositivo dell'utente è determinato con riferimento all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o, se più accurato, a qualsiasi altro metodo di geolocalizzazione, senza consentire l'identificazione dell'utente, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati. L'autorità fiscale dello Stato membro viene informata del metodo utilizzato per determinare la posizione degli utenti. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Poiché l'istituzione delle aliquote dell'imposta sulle società è una decisione sovrana degli Stati membri, ciascuno di essi mantiene il diritto di fissare l'aliquota dell'imposta sulle società applicabile ai ricavi dei servizi digitali sul proprio territorio. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 7 ter (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 ter. Il contribuente è tenuto a comunicare alle autorità fiscali tutte le informazioni pertinenti ai fini della determinazione della presenza digitale significativa ai sensi del presente articolo. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione a essa sono quelli che la presenza digitale avrebbe realizzato se fosse stata un'impresa separata e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, in particolare nelle sue relazioni con altre parti dell'impresa, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli attivi utilizzati e dei rischi assunti, attraverso un'interfaccia digitale. |
2. Gli utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione a essa sono proporzionati alla realtà economica dell'attività dell'impresa nel corrispondente Stato membro. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi, la diffusione e la vendita di dati a livello di utente; |
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi, lo sfruttamento, la trasmissione, la diffusione e la vendita di dati a livello di utente; |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Nel determinare gli utili attribuibili a norma dei paragrafi da 1 a 4 i contribuenti utilizzano il metodo di ripartizione degli utili, a meno che il contribuente non dimostri che un metodo alternativo basato su principi accettati a livello internazionale sia più appropriato, visti i risultati dell'analisi funzionale. I fattori di ripartizione possono comprendere le spese sostenute per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione, nonché il numero di utenti e i dati raccolti per ciascuno Stato membro. |
6. Nel determinare gli utili attribuibili a norma dei paragrafi da 1 a 4 i contribuenti utilizzano il metodo di ripartizione degli utili. I fattori di ripartizione possono comprendere le spese sostenute per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione, nonché il numero di utenti e i dati raccolti per ciascuno Stato membro. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli Stati membri assegnano personale, competenze e risorse di bilancio adeguati alle amministrazioni fiscali nazionali nonché risorse per la formazione del personale affinché possano attribuire gli utili alla stabile organizzazione e tenere conto delle attività digitali in tale Stato membro. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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1. Entro il ... [data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione emana orientamenti per le autorità fiscali su come identificare, misurare e tassare una significativa presenza digitale e i servizi digitali. Tali norme sono armonizzate in tutta l'Unione e sono redatte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. |
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2. Sulla base degli orientamenti di cui al primo comma, la Commissione emana orientamenti con una chiara metodologia che le impresse possono impiegare per valutare se e quali delle loro attività devono essere imputate alla significativa presenza digitale. Tali orientamenti sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e sono disponibili sul sito web della Commissione. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 5 ter (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 ter |
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Cooperazione amministrativa |
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Per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione europea, lo scambio di informazioni in materia fiscale è automatico e obbligatorio, come prevede la direttiva 2011/16/UE del Consiglio. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 6 – titolo | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Riesame |
Relazione di attuazione e riesame |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione al riguardo. |
1. La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva entro il ... [tre anni dopo la sua entrata in vigore] e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo. In detta relazione dovrà essere posto l'accento sugli oneri amministrativi e i costi aggiuntivi per le imprese e segnatamente per le PMI, l'impatto del sistema di tassazione previsto nella presente direttiva sul gettito degli Stati membri, l'impatto sui dati personali degli utenti e l'impatto sul mercato interno nel suo insieme, in particolare riguardo a possibili distorsioni della concorrenza tra le imprese soggette alle nuove norme stabilite nella presente direttiva. La relazione dovrebbe inoltre esaminare se i tipi di servizi contemplati dalla presente direttiva o la definizione della presenza digitale significativa debbano essere modificati . |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio. |
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5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 6 ter (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 ter |
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Ricorso |
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Le società, sia dell'Unione che di paesi terzi, possono presentare ricorso contro la decisione che stabilisce che i servizi da esse prestati sono servizi digitali ai sensi del diritto nazionale. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 6 quater (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 quater |
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Informazione del Parlamento europeo |
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Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di potere da parte del Consiglio. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 6 quinquies (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 quinquies |
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Conferimento alla Commissione europea del mandato per negoziare convenzioni fiscali con paesi terzi |
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Gli Stati membri prevedono una delega di competenze alla Commissione per negoziare, per loro conto, la revisione o l'adozione di convenzioni fiscali con paesi terzi, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva, in particolare riguardo all'inserimento della definizione di presenza digitale significativa a fini fiscali. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il comitato DigiTax è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato. |
2. Il comitato DigiTax è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e da un osservatore del Parlamento europeo. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno e viene accertata l'assenza di conflitti di interessi dei suoi partecipanti. Le parti interessate, comprese le parti sociali, sono autorizzate a partecipare alle riunioni pertinenti in qualità di osservatori. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il comitato DigiTax esamina le questioni connesse all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e informa la Commissione in merito alle sue conclusioni. |
4. Il comitato DigiTax esamina le questioni connesse all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di un rappresentante di uno Stato membro, e informa la Commissione in merito alle sue conclusioni. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il comitato DigiTax elabora una relazione annuale sulle proprie attività e conclusioni e trasmette tale relazione al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il Comitato DigiTax verifica e controlla la corretta applicazione della presente direttiva da parte delle imprese. Esso è in grado di raccogliere e utilizzare i dati raccolti dalle autorità fiscali nazionali per esaminare la corretta attuazione delle importanti norme in materia di presenza digitale e per fungere da organismo che facilita la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali al fine di ridurre al minimo la possibilità di doppia imposizione e di non imposizione. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 8 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione. |
I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato ai fini dell'applicazione della presente direttiva è pienamente conforme al regolamento (UE) 2016/679. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Collegamento con l'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi |
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Alla data in cui la presenta direttiva diviene applicabile, la direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali è abrogata. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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Titolo |
Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa |
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Riferimenti |
COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS) |
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Consultazione del PE |
11.4.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 19.4.2018 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
IMCO 19.4.2018 |
JURI 19.4.2018 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 23.4.2018 |
JURI 27.3.2018 |
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Relatori Nomina |
Dariusz Rosati 31.5.2018 |
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Esame in commissione |
29.8.2018 |
9.10.2018 |
19.11.2018 |
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Approvazione |
3.12.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa |
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Deposito |
5.12.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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36 |
+ |
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ALDE |
Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck |
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ECR |
Bernd Lucke |
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EFDD |
Bernard Monot, Marco Valli |
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GUE/NGL |
Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas |
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PPE |
Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa |
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S&D |
Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
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VERTS/ALE |
Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato |
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1 |
- |
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ALDE |
Wolf Klinz |
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2 |
0 |
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ECR |
Syed Kamall, Ralph Packet |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti