RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
7.12.2018 - (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Neoklis Sylikiotis
Relatori per parere (*):
Julia Reda, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori:
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento
(Rifusione – articolo 104 del regolamento)
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
- ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICIDEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
- PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
- PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione
- PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0234),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0169/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],
– vista la lettera in data 29 novembre 2018 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, l'impegno assunto dalla Commissione di fare propria la posizione adottata dal Parlamento europeo e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 novembre 2018, di approvare detta posizione, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0438/2018),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/98/CE e cinque anni dopo l'adozione della direttiva di modifica 2013/37/UE, la Commissione ha proceduto, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, alla valutazione e al riesame del funzionamento della direttiva nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione[4].
(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto[5], la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare nel settore dell'intelligenza artificiale ▌.
(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, inclusi quelli provenienti da imprese pubbliche, da imprese private nel caso in cui siano prodotti nell'ambito della prestazione di un servizio di interesse economico generale rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva, da organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE[6], la direttiva 2003/4/CE, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e il regolamento (UE) 2016/679.
(4 bis) L'accesso all'informazione è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione e che tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
(4 ter) L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e stabilisce che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, e sotto il controllo di un'autorità indipendente.
(5) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza sul mercato interno. L'armonizzazione delle normative e delle prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento dell'informazione del settore pubblico contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.
(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, politico, economico, giuridico, geografico, ambientale, meteorologico, sismico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire la società. La fornitura di tali informazioni in un formato elettronico di uso comune consente ai cittadini e alle imprese di individuare nuovi modi di utilizzarle e di creare prodotti e servizi nuovi e innovativi. Gli Stati membri e gli enti pubblici dovrebbero poter beneficiare di un sostegno finanziario adeguato, nonché riceverlo, a titolo del programma Europa digitale o dei pertinenti fondi e programmi dell'Unione volti alla digitalizzazione dell'Europa, a un ampio utilizzo delle tecnologie digitali o alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, nel quadro degli sforzi da essi profusi per rendere i dati facilmente disponibili per il riutilizzo.
(6 bis) L'informazione del settore pubblico rappresenta una fonte straordinaria di dati in grado di contribuire a migliorare il mercato unico e lo sviluppo di nuove applicazioni per i consumatori e le imprese. L'utilizzo intelligente dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso applicazioni di intelligenza artificiale, può trasformare tutti i settori dell'economia.
(7) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ha stabilito un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri, compresi gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari. Dall'adozione del primo insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si registra un'evoluzione costante delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e l'elaborazione dei dati, quali l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basate sull'uso, sull'aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme originariamente adottate nel 2003 e successivamente modificate nel 2013 non rispecchiano più questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici.
(8) L'evoluzione verso una società basata sui dati, in cui vengono utilizzati i dati provenienti da diversi campi e attività, incide sulla vita di ogni cittadino della Comunità, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.
(9) In tale evoluzione i contenuti digitali svolgono un ruolo importante. La produzione di contenuti ha comportato negli ultimi anni la rapida creazione di posti di lavoro e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi i posti di lavoro vengono creati da start-up e PMI innovative.
(10) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di alcuni servizi e prodotti all'interno degli Stati membri e su scala dell'Unione. L'informazione del settore pubblico o le informazioni raccolte, prodotte, riprodotte e diffuse nell'ambito di un compito di servizio pubblico o di un servizio di interesse generale sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito e l'internet delle cose. L'utilizzo intelligente dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso applicazioni di intelligenza artificiale, può trasformare tutti i settori dell'economia. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Ampie possibilità di riutilizzo di tali informazioni dovrebbero, tra l'altro, consentire a tutte le imprese europee, incluse le microimprese e le PMI, come pure alla società civile, di sfruttarne il potenziale e contribuire allo sviluppo economico nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali, come anche a importanti obiettivi sociali quali la responsabilizzazione e la trasparenza.
(11) La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie e l'adempimento dei sui compiti di servizio pubblico. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, la diffusione dei dati raccolti e distribuiti nell'ambito di un compito di servizio pubblico può contribuire a garantire l'autenticità delle informazioni degli utenti.
(12) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. Di questo è auspicabile tener conto. È opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità.
(13) Gli Stati membri dovrebbero garantire la creazione di dati basati sul principio dell'"apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita", con riferimento a tutti i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, assicurando al contempo un livello coerente di tutela degli obiettivi di interesse pubblico, ad esempio la sicurezza pubblica, anche là dove sono interessate informazioni sensibili relative a infrastrutture critiche, e assicurando la protezione dei dati personali anche là dove le informazioni in un insieme di dati individuale possono non presentare un rischio di identificazione o di individuazione di una persona fisica, ma possono, se associate ad altre informazioni disponibili, comportare un siffatto rischio. Le politiche relative all'apertura dei dati, che garantiscono la reperibilità, l'accessibilità, l'interoperabilità e la riutilizzabilità (principi "FAIR") e incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma principalmente per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante ai fini della trasparenza e della responsabilità democratica, promuovere l'impegno sociale nonché avviare e favorire lo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle ▌. Per ottimizzare tali vantaggi, è opportuno garantire l'accesso alle fonti e ai dati in evoluzione. L'interoperabilità, gli standard aperti e l'apertura dei dati dovrebbero essere pertanto attuati a livello dell'amministrazione di ciascuno Stato membro. Nel contempo, la Commissione dovrebbe facilitare la cooperazione tra Stati membri e sostenere la progettazione, la prova, l'attuazione e la diffusione di interfacce elettroniche interoperabili che consentiranno servizi pubblici più efficienti e sicuri.
(14) In assenza di un'armonizzazione minima a livello comunitario, inoltre, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più discordanti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali differenze e incertezze sul piano legislativo.
(15) Gli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo da parte dei cittadini e delle imprese di dati pubblici accessibili, andando ben al di là del livello minimo fissato da tale direttiva. Per impedire che norme diverse adottate da Stati membri diversi ostacolino l'offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e per permettere che possano essere riutilizzati insiemi comparabili di dati pubblici per la creazione di applicazioni paneuropee basate su tali dati, è necessaria un'armonizzazione minima per determinare il tipo di dati pubblici disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione, che sia coerente con il pertinente regime di accesso. Le disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale che superano queste prescrizioni minime, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, dovrebbero continuare ad essere applicate. Esempi di disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva sono l'applicazione di soglie più basse per le tariffe ammissibili di riutilizzo rispetto alle soglie di cui all'articolo 6 o di condizioni di licenza meno restrittive di quelle di cui all'articolo 8. La presente direttiva dovrebbe in particolare lasciare impregiudicate le disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva secondo quanto stabilito nei regolamenti delegati della Commissione adottati a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.
(16) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo.
(17) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti la cui fornitura rientra fra i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti negli Stati membri. In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in linea con le comuni prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti pubblici.
(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione ad informazioni, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato.
(19) La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo limitare o pregiudicare l'adempimento dei compiti ufficiali delle autorità pubbliche e di altri enti pubblici. Inoltre essa non stabilisce l'accesso. La decisione al riguardo rimane a discrezione degli Stati membri. La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti ▌fatte salve le ▌eccezioni stabilite nella presente direttiva, tra cui la protezione dei dati personali, che consentono agli Stati membri di limitare o negare l'accesso a taluni documenti. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.
(20) Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. Le disposizioni della direttiva 2003/98/CE si applicano tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, alcuni documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale. Il riutilizzo dei dati può svolgere un ruolo importante per stimolare la crescita economica e promuovere la partecipazione del pubblico.
(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche e private rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], dalle imprese pubbliche e private rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche e private rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche e private rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).
(21 bis) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti relativi alla prestazione di servizi di interesse generale né al riutilizzo, da parte di concorrenti diretti delle imprese pubbliche, dei documenti prodotti nell'ambito delle attività direttamente esposte alla concorrenza ed esentate dalle norme in materia di appalti in conformità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, purché rispettino le condizioni ivi specificate.
(21 ter) In considerazione della natura critica delle loro attività e degli obblighi in materia di sicurezza e notifica, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 o in virtù delle norme applicabili agli operatori di infrastrutture critiche, inclusi gli operatori di servizi essenziali di cui alla direttiva 2008/114/CE.
(22) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche o, qualora rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva, dalle imprese private. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo della totalità o di una parte dei documenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe spettare all'impresa pubblica o, se del caso, privata interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica o, se del caso, privata dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica o, se del caso, privata non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.
(23) Il volume dei dati generati dalla ricerca è in crescita esponenziale e ha un potenziale di riutilizzo al di fuori della comunità scientifica. Per poter far fronte alle crescenti sfide sociali in modo olistico ed efficiente è ormai fondamentale e prioritario saper consultare, abbinare tra loro e riutilizzare dati provenienti da fonti diverse e attraverso vari settori e discipline. Sono dati della ricerca ad esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. Da anni la libera disponibilità e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sono lasciati a iniziative politiche specifiche. Le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare ai ricercatori e al grande pubblico l'accesso ai dati della ricerca il prima possibile nel processo di diffusione nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico, contrasta le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, la pianificazione della gestione dei dati sta rapidamente diventando una pratica scientifica standard per garantire che i dati siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (principi "FAIR"), e lo stesso vale per la fornitura sistematica di piani di gestione dei dati, che va ulteriormente incoraggiata.
(24) Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le politiche di accesso aperto prevedono generalmente una serie di deroghe alla messa a disposizione dei risultati della ricerca scientifica. Il 17 luglio 2012 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, aggiornata il 25 aprile 2018[9], che descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati risultati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. Di conseguenza, i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbero essere resi aperti come opzione predefinita. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di riservatezza, protezione dei dati personali, segreti commerciali, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali e diritti di proprietà intellettuale di terzi, in conformità del principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", al fine di incentrarsi sulla promozione della gestione dei dati quale parte essenziale della ricerca. Laddove l'accesso sia limitato, è opportuno comunicare al pubblico i motivi di tale limitazione al riutilizzo. Al fine di evitare oneri amministrativi, tali obblighi dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che i ricercatori hanno già reso pubblici. Altri tipi di documenti in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
(25) Le definizioni di "ente pubblico" e di "organismo di diritto pubblico" sono tratte dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio[10].
(26) La presente direttiva prevede una definizione generica del termine "documento". Tale definizione comprende qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni – e qualsiasi raccolta dei medesimi – a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva). La definizione di "documento" non comprende i programmi informatici.
(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, attraverso formati aperti leggibili meccanicamente e in un formato che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano definite modalità pratiche per garantire che il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico possa essere esercitato con efficacia, indicando chiaramente dove tali documenti sono reperibili. ▌I tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. ▌Gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati ambientali, i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente e senza ritardi dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. È opportuno adottare misure specifiche onde eliminare i vincoli tecnici o finanziari. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.
(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è utile garantire l'accesso ai dati dinamici attraverso interfacce per programmi applicativi (API) ▌ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Le API dovrebbero essere corredate di una chiara documentazione tecnica completa e disponibile online. È opportuno applicare le norme riconosciute a livello europeo o internazionale o altri protocolli di uso comune, nonché utilizzare le norme internazionali per le serie di dati, ove applicabile. Le API possono presentare vari livelli di complessità, e possono consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web strutturata o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati il cui potenziale resta ampiamente inutilizzato dai proprietari dei dati. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, affidabilità, disponibilità, efficienza, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li rendono disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate, che devono essere compatibili con i principi FAIR. Gli enti pubblici possono ricevere un sostegno efficace al fine di sviluppare un adeguato livello di competenze all'interno dei loro servizi.
(29) Le possibilità di riutilizzo possono essere migliorate riducendo la necessità di digitalizzare documenti cartacei oppure di manipolare documenti elettronici per renderli compatibili fra loro. Pertanto, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti in qualsiasi lingua o formato preesistente, ove possibile e opportuno per via elettronica. Gli enti pubblici dovrebbero esaminare la richiesta di fornire estratti di documenti esistenti con spirito positivo allorché per dar seguito a tale richiesta occorrerebbe solo una semplice manipolazione. Gli enti pubblici non dovrebbero essere tuttavia obbligati a fornire un estratto di un documento se ciò comporta difficoltà sproporzionate. Per facilitare il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri documenti in un formato che, nella misura del possibile e se opportuno, non dipenda dall'utilizzo di programmi informatici specifici; gli enti pubblici dovrebbero tener conto delle possibilità di riutilizzo dei documenti utilizzati dai disabili o ad essi destinati e fornire l'informazione in formati accessibili.
(30) Per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti, compresi quelli pubblicati nei siti web, a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11].
(31) Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne in modo tecnologicamente neutro dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente dovrebbero essere considerati dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e opportuno, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente. Le soluzioni sviluppate nell'ambito del programma ISA2 dovrebbero essere tenute in considerazione nell'elaborazione dei metodi tecnici per il riutilizzo dei dati.
(32) Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e manutenzione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.
(32 bis) L'utile sugli investimenti può essere inteso come una percentuale, oltre ai costi marginali, che consente il recupero dei costi di capitale e l'inclusione di un tasso reale di rendimento. Dato che i costi di capitale sono strettamente collegati ai tassi di interesse degli istituti di credito, che a loro volta si basano sul tasso fisso della BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale, le aspettative relative a un utile ragionevole sugli investimenti non dovrebbero superare del 5 % il tasso d'interesse fisso della BCE.
(33) Le biblioteche, i musei e gli archivi dovrebbero ugualmente poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, manutenzione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. Per le biblioteche, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili. Tali corrispettivi superiori ai costi marginali dovrebbero essere fissati in base a criteri trasparenti, tracciabili e verificabili.
(34) I limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto.
(35) Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'addebito di corrispettivi superiori ai costi marginali. A tal riguardo, gli Stati membri possono, ad esempio, stabilire tali criteri nelle normative nazionali o designare l'organismo o gli organismi, diversi dall'ente pubblico in questione, competenti a stabilire detti criteri. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Potrebbe trattarsi di un organismo esistente dotato di poteri esecutivi e di bilancio posto sotto responsabilità politica.
(36) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da ▌istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI e le start-up che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.
(37) I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679[12], l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per l'accesso e il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.
(38) Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico – concernenti non solo il processo politico ma anche quello giudiziario e amministrativo – rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia. Tale obiettivo è applicabile alle istituzioni ad ogni livello sia locale che nazionale od internazionale.
(39) In alcuni casi i documenti sono riutilizzati senza che sia prevista una licenza; in altri, è rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, la protezione dei dati di carattere personale, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere eque e trasparenti. In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano disponibili licenze standard.
(40) Se l'autorità competente decide di non rendere più disponibili per il riutilizzo determinati documenti, o di terminarne l'aggiornamento, essa dovrebbe tempestivamente rendere pubbliche tali decisioni, possibilmente per via elettronica.
(41) Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. Gli Stati membri dovrebbero garantire una concorrenza leale tra gli enti pubblici e le imprese pubbliche, da un lato, e gli altri utenti, dall'altro, quando i documenti sono riutilizzati da tali enti pubblici o imprese pubbliche per le loro attività commerciali. Gli Stati membri dovrebbero in particolare garantire che il riutilizzo dei documenti delle imprese pubbliche non conduca a distorsioni del mercato e non pregiudichi la concorrenza leale. Ad esempio, non dovrebbe essere impedito lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbero parimenti essere impedite l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali e l'adozione di una politica di concessione di licenze e tariffe differenziate qualora un operatore economico intenda riutilizzare documenti in particolari condizioni commerciali.
(42) In relazione al riutilizzo di un documento, gli enti pubblici possono imporre condizioni al riutilizzatore, se del caso tramite una licenza, come la citazione della fonte e l'indicazione relativa a eventuali modifiche apportate in qualunque modo dal riutilizzatore. Le eventuali licenze per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero comunque imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitandole, ad esempio, all'indicazione della fonte. Al riguardo dovrebbero svolgere un ruolo importante le licenze aperte disponibili in linea, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati di dati aperti. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'uso di licenze aperte che dovranno infine divenire prassi comune in tutta l'Unione.
(43) Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole in materia di concorrenza nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti, evitando per quanto possibile accordi di esclusiva o qualsiasi uso preferenziale dei dati tra essi stessi e i partner privati. In alcuni casi, tuttavia, può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzare determinati documenti del settore pubblico, al fine di garantire un servizio di interesse economico generale. Ciò può avvenire quando non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione in assenza di tale diritto esclusivo.
(44) Esistono numerosi accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati. La prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerano l'accesso dei cittadini al patrimonio culturale. È pertanto opportuno tenere conto delle attuali differenze tra gli Stati membri in materia di digitalizzazione delle risorse culturali tramite uno specifico insieme di norme relative agli accordi sulla digitalizzazione di tali risorse. Se un diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, potrebbe essere necessario un certo periodo di esclusiva per dare al partner privato la possibilità di recuperare i costi indotti. Tale periodo dovrebbe tuttavia essere limitato nel tempo ed essere il più breve possibile, al fine di rispettare il principio secondo cui i materiali di dominio pubblico dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati. Il periodo di un diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali non dovrebbe, in generale, eccedere i dieci anni. Qualunque periodo di esclusiva superiore a dieci anni dovrebbe essere soggetto a revisione, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici, finanziari e amministrativi intervenuti nell'ambiente da quando l'accordo è stato stipulato. Inoltre, i partenariati pubblico-privato per la digitalizzazione delle risorse culturali dovrebbero riconoscere alle istituzioni culturali partner pieni diritti riguardo all'utilizzo delle risorse culturali digitalizzate una volta cessato l'accordo.
(45) Gli accordi tra i titolari dei dati e i riutilizzatori dei dati che non concedono espressamente diritti esclusivi, ma che lasciano ragionevolmente prevedere una possibile limitazione della disponibilità dei documenti per il riutilizzo, dovrebbero essere soggetti a un controllo pubblico ulteriore e dovrebbero pertanto essere pubblicati almeno due mesi prima dell'entrata in vigore, in modo da dare alle parti interessate l'opportunità di chiedere il riutilizzo dei documenti oggetto dell'accordo e di prevenire il rischio di limitare la gamma dei potenziali riutilizzatori. Tali accordi dovrebbero inoltre essere resi pubblici dopo la loro conclusione, nella forma definitiva convenuta dalle parti.
(46) La presente direttiva mira a ridurre al minimo il rischio di un vantaggio eccessivo del primo utilizzatore, che potrebbe limitare il numero di potenziali riutilizzatori dei dati. Qualora gli accordi contrattuali possano, in aggiunta agli obblighi di concessione dei documenti fissati per gli Stati membri a norma della presente direttiva, implicare un trasferimento delle risorse dello Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e delle altre norme in materia di concorrenza di cui agli articoli da 101 a 109 del trattato. Dalle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 107 a 109 del trattato risulta che lo Stato membro deve verificare ex ante se possano essere presenti aiuti di Stato nei pertinenti accordi contrattuali e garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.
(47) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Tutti gli obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere soddisfatti garantendo la tutela della vita privata e dei dati personali in conformità della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, compreso il riutilizzo transfrontaliero dei dati, assicurando l'anonimizzazione dei dati personali. L'anonimizzazione è fondamentale per garantire il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico nel rispetto delle norme e degli obblighi relativi alla protezione dei dati personali nel quadro della normativa sulla protezione dei dati, anche se ciò ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva.
(47 bis) Per informazione anonima si dovrebbe intendere qualsiasi informazione che non può essere collegata, direttamente o indirettamente, da sola o in combinazione con dati associati, a una persona fisica ovvero dati personali resi anonimi in modo tale che l'interessato non sia più identificabile. Inoltre, al momento di prendere decisioni sulla portata e sulle condizioni del riutilizzo di documenti del settore pubblico contenenti dati personali, le organizzazioni soggette alla presente direttiva dovrebbero procedere, prima di rendere pubblico il documento, a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. Ciò dovrebbe essere fatto, segnatamente, per settori specifici che trattano abitualmente categorie particolari di dati personali, come il settore della sanità, o altri dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. Per rispondere adeguatamente alle preoccupazioni relative alla necessaria protezione dei dati personali, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dovrebbe essere effettuata conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.
(48) La presente direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale dei terzi. Per evitare equivoci, con i termini "diritti di proprietà intellettuale" si indicano esclusivamente il diritto d'autore e i diritti connessi (comprese le forme di protezione sui generis). La presente direttiva non si applica ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni e modelli registrati e marchi. La direttiva lascia impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale da parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l'esercizio dei diritti al di là di quanto da essa stabilito. Gli obblighi di cui alla presente direttiva si dovrebbero applicare soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (la "convenzione di Berna") e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'"accordo TRIPS"). Gli enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo dei documenti.
(49) Tenendo conto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali incombenti agli Stati membri e all'Unione, in particolare nell'ambito della convenzione di Berna e dell'accordo TRIPS, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un terzo detiene diritti di proprietà intellettuale su un documento in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi e il termine della durata della protezione non è ancora scaduto, tale documento dovrebbe essere considerato, ai fini della presente direttiva, un documento su cui dei terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.
(50) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti, compresi i diritti economici e morali, di cui i funzionari degli enti pubblici possono godere in virtù della normativa nazionale.
(51) Occorre inoltre che l'ente pubblico interessato mantenga il diritto a sfruttare qualsiasi documento reso disponibile a fini di riutilizzazione.
(51 bis) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
(52) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi di contenuti di preferenza accessibili online dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati costituiscono esempi di tali modalità.
(52 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero semplificare ulteriormente l'accesso alle serie di dati, in particolare fornendo un punto di accesso unico e mettendo progressivamente a disposizione serie di dati idonee provenienti degli enti pubblici per tutti i documenti cui si applica la presente direttiva così come per i dati delle istituzioni dell'Unione.
(53) La presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] e la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16]. Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'informazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di documenti. Il diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non dovrebbe essere esercitato per impedire o limitare il riutilizzo dei documenti esistenti oltre i limiti stabiliti dalla presente direttiva.
(54) La Commissione ha sostenuto lo sviluppo di una relazione sulla maturità dell'apertura dei dati con indicatori di prestazione pertinenti per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico in tutti gli Stati membri. Un aggiornamento regolare di questa relazione contribuirà allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e alla disponibilità di informazioni sulle politiche e le pratiche in tutta l'Unione.
(55) È necessario garantire che gli Stati membri tengano monitorate la portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, le condizioni alle quali il riutilizzo è permesso e le pratiche di ricorso.
(56) La Commissione può assistere gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva in modo coerente fornendo orientamenti e aggiornando quelli esistenti, in particolare per quanto riguarda le licenze standard raccomandate, le serie di dati e l'imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo di documenti, previa consultazione delle parti interessate.
(57) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale cui tutti i cittadini dovrebbero avere accesso. Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico. Il riutilizzo di documenti in possesso di tali enti racchiude notevoli potenzialità sociali ed economiche per le industrie culturali e creative, nonché per la società, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico accessibile su piattaforme quali Europeana. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo non solo per i settori culturali e creativi, ma anche in altri settori quali la formazione e il turismo. Altri tipi di istituzioni culturali (come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri), compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione in virtù della loro specificità di "arti dello spettacolo" e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi e resterebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione della direttiva.
(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, un elenco di categorie di serie di dati di elevato valore figura all'allegato II bis. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare l'elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore di cui all'allegato II bis aggiungendo nuove categorie e le rispettive serie di dati all'elenco di serie di dati di elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. L'allegato II bis fornisce un elenco di categorie di serie di dati di elevato valore che potrebbe essere completato mediante un atto delegato. Nell'aggiungere all'elenco ulteriori categorie e le rispettive serie di dati, si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01. Nel processo di individuazione di ulteriori categorie da aggiungere all'elenco, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione d'impatto e svolgere adeguate consultazioni pubbliche, anche a livello di esperti. Ai fini della valutazione d'impatto, la Commissione dovrebbe procedere a consultazioni pubbliche di tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, le imprese, gli utilizzatori e i riutilizzatori dei dati, le organizzazioni di ricerca, i gruppi della società civile e le organizzazioni rappresentative. Tutte le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di presentare alla Commissione suggerimenti per ulteriori categorie di serie di dati di alto valore o serie di dati concreti. È opportuno che la Commissione ne tenga conto o che comunichi alla parte interessata i motivi per cui non intende tenerne conto.
(60) Per garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e senza alcun costo. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite interfacce per programmi applicativi se la serie di dati in questione contiene dati dinamici.
(60 bis) Dato l'elevato rischio che gli attuali formati tecnologici per l'archiviazione e l'accesso alle informazioni del settore pubblico diventino obsoleti, le autorità pubbliche – in particolare nel caso di serie di dati di elevato valore – dovrebbero attuare efficaci politiche di conservazione a lungo termine per garantire le possibilità di utilizzo nel futuro.
(61) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione basati su documenti del settore pubblico e promuovere l'effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle piccole e medie imprese, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e dall'altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono piuttosto, a motivo delle dimensioni e degli effetti paneuropei intrinseci dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(62) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di proprietà (articolo 17) e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
(62 bis) Il 10 luglio 2018 il garante europeo della protezione dei dati ha emesso il parere 5/2018 a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001[17].
(63) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016[18], tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.
(64) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
(65) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
-1 La presente direttiva mira a istituire un quadro normativo che disciplini il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi.
1. La presente direttiva detta un complesso minimo di norme in materia di riutilizzo e di strumenti pratici per agevolare il riutilizzo:
a) dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;
b) dei documenti esistenti il cui accesso non è escluso o limitato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[19] e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[21] e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio[22];
b bis) dei documenti esistenti in possesso di imprese private prodotti nell'ambito della prestazione di un servizio di interesse economico generale nei settori di cui alla lettera b);
c) dei dati della ricerca, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.
2. La presente direttiva non si applica:
a) ai documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro in questione, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;
b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche:
prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;
connessi alle attività direttamente esposte alla concorrenza e, a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, non soggetti alle norme in materia di appalti;
il cui accesso è escluso o limitato per garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in applicazione della direttiva (UE) 2016/1148;
c) ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;
d) ai documenti esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso negli Stati membri, anche per motivi di:
tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello Stato), difesa, o sicurezza pubblica,
riservatezza statistica,
riservatezza commerciale (compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa);
d bis) ai documenti il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche quali definite all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE;
e) ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare un interesse particolare nell'ottenimento dell'accesso ai documenti;
f) alle parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
g) ai documenti o a parti di documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali o che contengono dati personali il cui riutilizzo potrebbe pregiudicare la protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo, segnatamente quale prevista dalla legislazione dell'Unione in materia di tutela ▌dei dati personali;
h) ai documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
i) ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dalle biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi;
j) ai documenti in possesso di istituti di istruzione secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
k) ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca.
3. La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri.
3 bis. La presente direttiva non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679 né incide sul livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi di detto regolamento e di altri atti normativi dell'Unione.
4. Gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna e l'accordo TRIPS.
5. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire o limitare il riutilizzo di documenti oltre i limiti della presente direttiva.
6. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[23].
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1. "ente pubblico", le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
2. "organismo di diritto pubblico", qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e
b) dotato di personalità giuridica; e
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
3. "impresa pubblica", qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione.
L'influenza dominante da parte degli enti pubblici è presunta qualora detti enti, direttamente o indirettamente, nei riguardi di un'impresa:
i) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
ii) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; o
iii) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
4. "università", qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;
4 bis. "licenza aperta", qualsiasi licenza pubblica standardizzata che consente a chiunque di accedere liberamente a dati e contenuti nonché di utilizzarli, modificarli e condividerli liberamente, per qualsiasi finalità, tutt'al più con la condizione di rispettare i requisiti volti a preservarne la provenienza e il carattere aperto;
5. "documento":
a) qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);
b) qualsiasi parte di tale contenuto;
5 bis. "informazione anonima" o "informazione anonimizzata", un'informazione che non riconduce a una persona fisica identificata o identificabile ovvero dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato;
6. "dati dinamici", documenti in formato elettronico che cambiano di frequente o periodicamente;
6 bis. "interfaccia per programmi applicativi" (API), un insieme ben documentato di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per il reperimento strutturato di informazioni online;
7. "dati della ricerca", documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;
8. "serie di dati di elevato valore", documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, soprattutto in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro dignitosi e di qualità, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;
9. "riutilizzo", l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;
9 bis. "dati personali", dati quali definiti all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679;
10. "formato leggibile meccanicamente", un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
11. "formato aperto", un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;
12. "standard formale aperto", uno standard che è stato definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software;
13. "utile ragionevole sugli investimenti", una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a 5 punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della Banca centrale europea;
14. "terzo", qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente pubblico, da un'impresa pubblica o da un'impresa privata di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), in possesso dei dati.
Articolo 3
Principio generale
1. ▌Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche qualora il loro riutilizzo sia autorizzato dall'impresa pubblica o dall'impresa privata di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), che li ha prodotti, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.
2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano prodotti e messi a disposizione per il riutilizzo secondo il principio dell'"apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita".
2 ter. Gli Stati membri dispongono che, al momento di prendere decisioni sulla portata e sulle condizioni di riutilizzo dei documenti, le organizzazioni soggette alla presente direttiva procedano a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, segnatamente per settori specifici che trattano abitualmente categorie particolari di dati personali, come il settore della sanità, o altri dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è effettuata conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.
CAPO II
RICHIESTE DI RIUTILIZZO
Articolo 4
Prescrizioni per il trattamento delle richieste di riutilizzo
1. Gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera b bis), esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.
1 bis. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo di una parte o della totalità dei documenti nel quadro della presente direttiva spetta all'impresa pubblica o all'impresa privata di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), interessata. Dopo aver scelto di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa rispetta i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV, in particolare per quanto riguarda il formato, la tariffazione, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva.
2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza per il riutilizzo, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente il prima possibile, e comunque non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, il prima possibile e comunque entro tre settimane dalla richiesta iniziale, sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica, adducendo una motivazione.
3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a g), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico, l'impresa pubblica o l'impresa privata di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.
4. Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come ad esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale di controllo istituita conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.
4 bis. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:
a) sia fornita assistenza per le richieste di accesso ai documenti;
b) gli elenchi degli enti pubblici, delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), siano pubblicamente accessibili;
c) siano definite modalità pratiche per garantire l'esercizio effettivo del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
d) gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode in virtù della presente direttiva e delle norme vigenti in materia di accesso all'informazione stabilite a livello nazionale o dell'Unione, e forniscano in misura appropriata informazioni, orientamenti e consulenza a tal fine.
5. I seguenti soggetti non sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente articolo:
▌
b) gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca.
CAPO III
CONDIZIONI DI RIUTILIZZO
Articolo 5
Formati disponibili
1. Fatto salvo il capo V, gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), mettono a disposizione i propri documenti in forme o formati accessibili, facilmente reperibili e riutilizzabili per via elettronica, in qualsiasi ▌lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati sono, ove possibile, conformi a standard formali aperti.
2. Fintantoché i riutilizzatori hanno la possibilità di riutilizzare i documenti richiesti, il paragrafo 1 non comporta, per gli enti pubblici, le imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), o le imprese pubbliche, l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi a tale paragrafo, né l'obbligo di fornire estratti di documenti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.
3. In base alla presente direttiva, non può essere fatto obbligo agli enti pubblici, alle imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), e alle imprese pubbliche di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico.
4. Gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite interfacce per programmi applicativi (API) adeguate. Per garantire una fornitura costante di dati dinamici, gli enti pubblici possono ricevere sostegno nel quadro dei pertinenti programmi dell'Unione.
5. Se mettere a disposizione i documenti immediatamente dopo la raccolta e senza indugio eccede la capacità finanziaria e tecnica dell'ente pubblico, dell'impresa privata di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), o dell'impresa pubblica, i documenti di cui al paragrafo 4 sono resi disponibili entro un termine che non pregiudichi indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale.
5 bis. Gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), assicurano che l'accesso all'informazione del settore pubblico e il relativo riutilizzo rispettino la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.
Articolo 6
Principi di tariffazione
1. Il riutilizzo di documenti è gratuito o limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.
2. In via eccezionale il paragrafo 1 non si applica:
a) a enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
a bis) a documenti per i quali gli enti pubblici in questione sono tenuti a generare proventi sufficienti per coprire una parte sostanziale dei relativi costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione;
b) a biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;
c) alle imprese pubbliche;
c bis) alle imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis).
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, archiviazione dei dati e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili.
4. Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato , maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.
5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13 e dell'allegato II bis, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito per l'utilizzatore.
Articolo 7
Trasparenza
-1 bis. Gli Stati membri possono pubblicare i costi da sostenere per la riproduzione, la diffusione e l'archiviazione dei dati dei documenti nonché, ove applicabile, i costi di anonimizzazione dei dati personali e i costi delle misure volte a proteggere la riservatezza, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d).
1. Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti o di parti di documenti, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica.
2. Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, sono indicati innanzitutto gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. Su richiesta, il titolare del documento indica inoltre la modalità con cui tali tariffe sono state calcolate in relazione alla specifica richiesta di riutilizzo.
3. Gli Stati membri pubblicano un elenco degli enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).
4. Gli enti pubblici garantiscono che coloro i quali richiedono il riutilizzo di documenti siano informati dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano.
Articolo 8
Licenze
1. Gli Stati membri non subordinano il riutilizzo dei documenti a determinate condizioni o a una licenza, a meno che la necessità di tali condizioni o di una licenza sia non discriminatoria, giustificata da un obiettivo di interesse pubblico e proporzionata.
2. Negli Stati membri in cui si fa uso della licenza, gli Stati membri provvedono affinché le licenze standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza, siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso a tali licenze standard.
2 bis. Fatti salvi gli obblighi in materia di responsabilità stabiliti dal diritto dell'Unione, se un ente pubblico, un'impresa pubblica o un'impresa privata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis) mette a disposizione documenti per il riutilizzo senza condizioni o restrizioni, tale ente pubblico, impresa pubblica o impresa privata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis) può declinare qualsiasi responsabilità in relazione ai documenti messi a disposizione per il riutilizzo.
Articolo 9
Modalità pratiche
1. Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti.
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis) forniscano alla Commissione il necessario accesso a tutti i dati che mettono a disposizione per il riutilizzo, al fine di consentire un'aggregazione delle serie di dati a livello dell'Unione, in modo particolare onde prevedere serie di dati a copertura totale per l'Unione per una particolare categoria di dati di cui all'allegato II bis. La Commissione adotta modalità pratiche per mettere a disposizione le serie di dati a livello dell'Unione tramite un punto di accesso unico.
Articolo 10
Disponibilità e riutilizzo dei dati della ricerca
1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere apertamente disponibili i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici ("politiche di accesso aperto") e compatibili con i principi FAIR. Tutti i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbero essere resi aperti come opzione predefinita. In tale contesto, occorre prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali, in conformità del principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". Le politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca. I programmi di finanziamento della ricerca, finanziati mediante il bilancio dell'Unione, devono obbligare tutti i beneficiari a rendere i dati delle loro ricerche apertamente disponibili, in linea con Orizzonte Europa.
2. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV, nella misura in cui tali ricerche sono finanziate con fondi pubblici e se l'accesso a tali dati è fornito attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica o attraverso altre infrastrutture dei dati locali, nazionali o internazionali. In tale contesto viene tenuto conto degli interessi commerciali legittimi, delle attività di trasferimento di conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
CAPO IV
NON DISCRIMINAZIONE ED EQUITÀ DELLE TRANSAZIONI
Articolo 11
Non discriminazione
1. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero.
2. Gli Stati membri garantiscono una concorrenza leale tra gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), da un lato, e gli altri utilizzatori, dall'altro, nei casi in cui tali enti pubblici, imprese pubbliche o imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis) riutilizzino documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, assicurando che la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività sia soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori.
2 bis. Allo stesso modo gli Stati membri garantiscono che il riutilizzo dei documenti e delle informazioni delle imprese pubbliche o delle imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis) non comporti distorsioni della concorrenza leale.
Articolo 12
Divieto di accordi di esclusiva
1. Per garantire l'equità, i documenti possono essere riutilizzati da tutti gli utilizzatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più utilizzatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici, le imprese private di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis), o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi né alcun uso preferenziale dei dati. Occorre tenere conto dei servizi pubblici esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e dei partenariati innovativi di cui all'articolo 31 della direttiva 2014/24/UE.
2. Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva sono resi pubblici almeno due mesi prima di prendere effetto. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici.
Il presente paragrafo non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.
3. In deroga al paragrafo 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni.
Gli accordi che concedono diritti di esclusiva di cui al primo comma sono trasparenti e sono resi pubblici.
Nel caso di un diritto esclusivo di cui al primo comma, all'ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
4. Le disposizioni giuridiche o pratiche che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, mirano a limitare, o possono fare ragionevolmente prevedere che avranno l'esito di limitare, la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche almeno due mesi prima di prendere effetto. Tali disposizioni giuridiche o pratiche sono soggette a riesame periodico e sono comunque riviste con scadenza triennale. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici, tenendo conto della concorrenza.
5. Agli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 18 luglio 2043.
Articolo 12 bis (nuovo)
Conservazione dell'informazione del settore pubblico
Gli Stati membri provvedono affinché siano attuate opportune politiche di conservazione dell'informazione del settore pubblico nel formato che offra le migliori garanzie possibili di accesso a lungo termine.
CAPO V
SERIE DI DATI DI ELEVATO VALORE
Articolo 13
Elenco delle serie di dati di elevato valore
1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, nell'allegato II bis figurano un elenco di categorie e una serie di dati di elevato valore. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di ampliare l'elenco, aggiungendo nuove categorie e le rispettive serie di dati all'elenco delle serie di dati di elevato valore di cui all'allegato e, in particolare, di specificare ulteriormente tali serie di dati tra i documenti ai quali si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.
2. Queste serie di dati sono disponibili gratuitamente, leggibili meccanicamente e accessibili per essere scaricate e, ove appropriato, mediante API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard.
3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 2 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione della concorrenza nei rispettivi mercati.
5. L'elenco delle categorie e le rispettive serie di dati di elevato valore di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare significativi benefici sociali, economici o ambientali, servizi innovativi, sul numero di utilizzatori, in particolare PMI, sui proventi che possono contribuire a generare, sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati e sull'impatto previsto sulla situazione concorrenziale delle imprese pubbliche.
6. L'elenco di cui all'allegato II bis può, se del caso, essere ampliato mediante atto delegato. La Commissione può ampliare l'elenco di cui all'allegato II bis aggiungendo nuove categorie e le rispettive serie di dati di elevato valore mediante atto delegato conformemente all'articolo 290 del TFUE e alla procedura di cui all'articolo 14.
7. La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione di un atto delegato, e assicura che l'atto è complementare agli attuali strumenti giuridici settoriali per quanto riguarda il riutilizzo dei documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Nel caso in cui le categorie di serie di dati di elevato valore possano interessare imprese pubbliche, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione a eventuali distorsioni della concorrenza e al ruolo delle imprese pubbliche, delle PMI e delle start-up in un contesto economico competitivo.
7 bis. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 7, la Commissione procede alla consultazione pubblica di tutte le parti interessate, compresi gli organismi competenti che detengono l'informazione del settore pubblico, le parti sociali, gli utilizzatori e i riutilizzatori, coloro che richiedono l'utilizzo e il riutilizzo e i gruppi della società civile. Tutte le parti interessate hanno la possibilità di presentare alla Commissione proposte di ulteriori categorie di serie di dati di elevato valore o serie di dati concrete. La Commissione tiene conto di tali proposte o comunica alla parte interessata i motivi per cui non intende tenerne conto.
Ai fini del paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei potenziali effetti sulla concorrenza qualora le imprese pubbliche operino su mercati competitivi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 15
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli […] entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16
Valutazione
1. Non prima di quattro anni dopo la data di recepimento della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio[24]. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.
2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto sociale ed economico della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, in particolare da parte delle PMI, l'impatto delle serie di dati di elevato valore, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, la disponibilità e l'utilizzo delle interfacce per programmi applicativi, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, sostenendo lo sviluppo economico e del mercato del lavoro.
Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 2003/98/CE, come modificata dalla direttiva di cui all'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal [giorno successivo alla data che figura all'articolo15, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Parte A
Direttiva abrogatae successive modifiche
(di cui all'articolo 15)
Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90) |
|
Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1) |
|
Parte B
Termini di recepimento nel diritto interno e data di applicazione
(di cui all'articolo 15)
Direttiva |
Termine di recepimento |
Data di applicazione
|
|
2003/98/CE |
1° luglio 2005 |
|
|
2013/37/UE |
18 luglio 2015 |
18 luglio 2015 |
|
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Direttiva 2003/98/CE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva, e articolo 1, paragrafo 1, lettera a) |
|
_ |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) |
|
_ |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
|
_ |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c bis) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c ter) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera g) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera h) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera j) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera i) |
|
_ |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera k) |
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
Articolo 1, paragrafo 4 |
_ |
|
Articolo 1, paragrafo 5 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
|
_ |
Articolo 1, paragrafo 5 |
|
_ |
Articolo 1, paragrafo 6 |
|
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, frase introduttiva |
|
Articolo 2, punto 1 |
Articolo 2, punto 1 |
|
Articolo 2, punto 2 |
Articolo 2, punto 2 |
|
_ |
Articolo 2, punto 3 |
|
Articolo 2, punto 3 |
Articolo 2, punto 5 |
|
_ |
Articolo 2, punto 6 |
|
_ |
Articolo 2, punto 7 |
|
_ |
Articolo 2, punto 8 |
|
Articolo 2, punto 4 |
Articolo 2, punto 9 |
|
Articolo 2, punto 5 |
_ |
|
Articolo 2, punto 6 |
Articolo 2, punto 10 |
|
Articolo 2, punto 7 |
Articolo 2, punto 11 |
|
Articolo 2, punto 8 |
Articolo 2, punto 12 |
|
Articolo 2, punto 9 |
Articolo 2, punto 4 |
|
_ |
Articolo 2, punto 13 |
|
_ |
Articolo 2, punto 14 |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
_ |
|
_ |
Articolo 4, paragrafo 5, frase introduttiva |
|
_ |
Articolo 4, paragrafo 5, lettera a) |
|
|
Articolo 4, paragrafo 5, lettera b) |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
|
_ |
Articolo 5, paragrafo 4 |
|
_ |
Articolo 5, paragrafo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva |
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) |
_ |
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) |
|
_ |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
_ |
Articolo 6, paragrafo 5 |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
_ |
|
_ |
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
|
_ |
Articolo 10, paragrafo 1 |
|
_ |
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 bis |
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
_ |
Articolo 12, paragrafo 4 |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
_ |
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
|
_ |
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
_ |
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
_ |
Articolo 13, paragrafo 3 |
|
_ |
Articolo 13, paragrafo 4, lettera a) |
|
_ |
Articolo 13, paragrafo 4, lettera b) |
|
_ |
Articolo 13, paragrafo 5 |
|
_ |
Articolo 13, paragrafo 6 |
|
_ |
Articolo 13, paragrafo 7 |
|
_ |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
_ |
Articolo 14, paragrafo 2 |
|
_ |
Articolo 14, paragrafo 3 |
|
_ |
Articolo 14, paragrafo 4 |
|
_ |
Articolo 14, paragrafo 5 |
|
_ |
Articolo 14, paragrafo 6 |
|
Articolo 12 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
|
_ |
Articolo 15, paragrafo 2 |
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
_ |
|
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
_ |
Articolo 17 |
|
Articolo 14 |
Articolo 18 |
|
Articolo 15 |
Articolo 19 |
|
_ |
Allegato I |
|
_ |
Allegato II |
|
ALLEGATO II bis
Elenco delle categorie e delle serie di dati di elevato valore:
1. Dati geospaziali
- Codici postali, rappresentazioni cartografiche nazionali e locali (catastali, topografiche, marittime, relative a confini amministrativi).
2. Osservazione della Terra e ambiente
– Dati spaziali e dati in situ (monitoraggio meteorologico e della qualità della terra e delle acque, sismicità, consumo energetico, prestazioni energetiche degli edifici e livelli di emissioni).
3. Dati meteorologici
- Previsioni meteorologiche, precipitazioni, venti e pressione atmosferica.
4. Statistiche
- Dati statistici nazionali, regionali e locali con i principali indicatori demografici ed economici (prodotto interno lordo, età, disoccupazione, reddito, istruzione).
5. Imprese
- Registri delle aziende e delle imprese (elenco delle imprese iscritte, dati sulla proprietà e sulla gestione, identificativi di registrazione).
6. Dati relativi ai trasporti
- Orari dei trasporti pubblici di tutti i modi di trasporto, informazioni sui lavori pubblici e sullo stato della rete di trasporto, ivi comprese informazioni sul traffico.
- [1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
- [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
- [4] SWD(2018) 145.
- [5] SWD(2018) 127.
- [6] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
- [7] Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
- [8] Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
- [9] C(2018)2375
- [10] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
- [11] Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
- [12] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
- [13] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) […].
- [14] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
- [15] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
- [16] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
- [17] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
- [18] GU L 123 del 12.5. 2016, pag. 1.
- [19] Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
- [20] Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. - [21] Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
- [22] Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).
- [23] Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
- [24] SWD (2017)350
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
D(2018)33866
On. Jerzy BUZEK
Presidente della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
PHS 08B046
Bruxelles
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)
Signor Presidente,
la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 104 ("Rifusione") del regolamento del Parlamento.
Il paragrafo 3 di detto articolo recita:
"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.
Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."
Seguendo il parere del gruppo di lavoro consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limiti a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.
In conclusione, nella riunione del 3 settembre 2018 la commissione giuridica ha raccomandato, all'unanimità[1], che la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, proceda all'esame della proposta in oggetto conformemente all'articolo 104 del regolamento.
Distinti saluti,
Pavel Svoboda
All.: Parere del gruppo consultivo.
- [1] Erano presenti: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICIDEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
|
GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI |
|
Bruxelles, 12 luglio 2018
PARERE
ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
COM(2018) 234 definitivo del 25.4.2018 – 2018/0111(COD)
Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 23 e il 31 maggio 2018 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.
Nel corso dell'esame[1] della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni.
1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:
– al considerando 7, l'aggiunta dei termini "e successivamente modificate nel 2013";
– al considerando 8, la sostituzione dei termini "società dell'informazione e della conoscenza" con i termini "società basata sui dati";
– al considerando 12, la sostituzione del termine "tradizioni" con il termine prassi";
– al considerando 13, la soppressione dell'ultima frase;
– al considerando 26, la soppressione dei termini "in linea con gli sviluppi della società dell'informazione";
– al considerando 27, l'aggiunta dei termini "i dati satellitari e i dati meteorologici";
– la soppressione dell'intero testo dell'attuale considerando 14 della direttiva 2003/98/CE;
– al considerando 47, l'aggiunta dei termini "e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
– al considerando 54 la sostituzione dei termini "quadro di valutazione on line delle informazioni del settore pubblico" con i termini "relazione sulla maturità dell'apertura dei dati";
– la riformulazione dell'attuale articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/98/CE;
– all'articolo 5, paragrafo 1, l'aggiunta dell'espressione iniziale "Fatto salvo il capo V";
– all'articolo 7, paragrafo 1, la soppressione dei termini "in possesso di enti pubblici";
– all'articolo 7, paragrafo 2, la soppressione dei termini "l'ente pubblico in questione indica" e la sostituzione di "ente pubblico" con "il titolare del documento".
2. Ai considerando 8 e 12, il termine "Comunità" andrebbe sostituito con il termine "Unione".
3. Nel riquadro di riferimento che precede il considerando 56, l'indicazione "2013/37/UE considerando 29" dovrebbe essere sostituita con "2013/37/UE considerando 36".
4. La conclusione del gruppo consultivo concernente l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, non concerne la versione italiana.
5. L'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE avrebbe dovuto essere integralmente contrassegnata con doppia barratura. La formulazione proposta per l'articolo 16, paragrafo 1, avrebbe dovuto essere integralmente contrassegnata con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali.
6. La proposta presentata dalla Commissione avrebbe dovuto comprendere due allegati sulla rifusione, denominati "Allegato I" e "Allegato II" nel considerando 65 e all'articolo 17.
Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.
F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale
- [1] Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (19.10.2018)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))
Relatore per parere: Julia Reda
BREVE MOTIVAZIONE
I. Contesto
Negli ultimi quindici anni il concetto di dati aperti è evoluto e maturato al punto di divenire un concetto centrale nell'ambito della moderna amministrazione. I governi e le autorità hanno fatto proprio il principio secondo cui i dati che possono essere resi disponibili per il riutilizzo devono essere resi disponibili.
In virtù del diritto fondamentale di accesso alle informazioni, il diritto di accesso e riutilizzo dei dati del settore pubblico consente la partecipazione attiva dei cittadini all'interno delle loro comunità. Numerose persone e iniziative utilizzano i dati per produrre benefici per la società, avvalendosi, come fonte di informazioni, di dati affidabili, anziché fare affidamento su indiscrezioni od occasionali elementi di prova.
Secondo le stime della valutazione della Commissione che accompagna la proposta di rifusione, nel 2016 il valore dell'economia dei dati nell'Unione europea si è attestato a 300 miliardi di EUR. Nello stesso anno, nell'UE si è registrata la presenza di circa 134 000 imprese fornitrici di dati[1].
Oltre ai cittadini e alle imprese, anche le amministrazioni stesse beneficiano dei dati aperti. L'apertura dei dati non solo consente ai governi e alle autorità di adempiere i loro obblighi democratici rendendo trasparenti i loro processi politici e decisionali, ma incentiva anche una maggiore cooperazione tra i diversi servizi amministrativi. Gli utenti interni hanno in tal modo accesso a dati che prima risultavano per loro inaccessibili. Secondo la valutazione della Commissione, i vantaggi derivanti dall'apertura immediata dei dati superano di gran lunga i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione, in base a un rapporto costi-benefici che attualmente si attesta intorno a 26:1[2].
II. Posizione del relatore
A. Apertura dei dati "by design" e "by default"
L'accesso alle informazioni è un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 11. Per tale motivo gli Stati membri dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per elaborare politiche che disciplinino la creazione di dati in modo da prevederne già la pubblicazione.
La scelta di rendere accessibile e riutilizzabile l'informazione del settore pubblico comporta dei costi a carico della pubblica amministrazione, ma già ora i vantaggi superano i costi. Riflettendo sull'ulteriore possibilità di pubblicare i dati nella loro fase di produzione, si potrebbero ridurre ulteriormente i costi e semplificarne la pubblicazione.
La denominazione di tale principio dovrebbe essere quella di "apertura by design e by default" (ossia in fase di elaborazione e quale impostazione predefinita).
B. Serie di dati di elevato valore
La Commissione ha riconosciuto che le serie di dati di elevato valore costituiscono una risorsa preziosa per l'economia e la società. La loro accessibilità è pertanto essenziale ai fini della rifusione.
Sulla base delle esperienze acquisite negli Stati membri, la direttiva è pertanto modificata aggiungendo un elenco di categorie di serie di dati di elevato valore e di serie di dati rappresentativi di settori individuati come di alto valore dalla Open Knowledge Foundation[3] e dall'allegato tecnico della Carta dei dati aperti del G8[4]. Alla Commissione sono conferiti poteri delegati affinché possa aggiornare tale elenco e migliorarlo con l'aggiunta di concrete serie di dati individuate tramite consultazioni pubbliche e incoraggiando l'opinione pubblica a presentare proposte.
C. Tariffazione
I governi e la pubblica amministrazione possono imporre il pagamento di un corrispettivo per i dati prodotti su loro commissione, che hanno generato direttamente o che hanno concesso in licenza.
Il cauto approccio della rifusione non riesce a correggere lo status quo, in cui le grandi imprese multinazionali beneficiano dei dati pubblici, mentre le iniziative civiche risultano penalizzate. Ad esempio, secondo quanto riferito, Google avrebbe concluso con l'Agenzia federale tedesca di cartografia e geodesia un accordo di licenza concernente dati di mappatura[5], che prevede un esiguo canone annuale a sei cifre. Mentre Google può permettersi di versare tale corrispettivo, i dati continuano a essere inaccessibili e troppo costosi per le PMI o per le concorrenti alternative locali della società civile come OpenStreetMap[6], che ha creato mappe dettagliate del mondo, prevalentemente ad opera di volontari.
Il risultato è che l'informazione del settore pubblico finisce per rafforzare la già dominante posizione di mercato delle grandi multinazionali, riducendo al contempo la capacità di sviluppo delle alternative.
Occorre pertanto limitare ulteriormente la facoltà del settore pubblico di imporre il pagamento di un corrispettivo per i dati. Il riutilizzo dei dati dovrebbe avvenire a titolo gratuito, salvo che in circostanze rigorosamente definite.
D. La direttiva sull'apertura dei dati
La direttiva non dovrebbe ostacolare gli Stati membri che già si avvalgono dell'apertura dei dati e che diffondono le loro informazioni in formati aperti e in base a licenze aperte e permissive. Dovrebbe assistere gli Stati membri che non si sono ancora impegnati in tal senso e guidarli tramite l'adozione di provvedimenti e metodi.
Dovrebbe inoltre sottolineare la dimensione europea dei dati aperti, promuovere l'aggregazione paneuropea dei dati e la collaborazione transfrontaliera.
All'epoca dell'adozione della direttiva 2003/98/CE, il termine "dati aperti" non era molto noto. Oggi la situazione è cambiata e detto termine è ampiamente consolidato e utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri. Pertanto, il termine migliore per descrivere ciò che la direttiva intende realizzare è quello di "apertura dei dati".
La direttiva dovrebbe evidenziare già dal nome gli obiettivi che intende conseguire e sarebbe pertanto opportuno ribattezzarla "direttiva sull'apertura dei dati".
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Titolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di |
Proposta di |
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) |
relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28 ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. |
(1) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28 ha subito sostanziali modifiche28 bis. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. |
__________________ |
__________________ |
28 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90). |
28 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90). |
|
28 bis Cfr. allegato I, parte A. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/98/CE e cinque anni dopo l'adozione della direttiva di modifica 2013/37/UE, la Commissione ha proceduto, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, alla valutazione e al riesame del funzionamento della direttiva nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione29. |
(2) A norma della direttiva 2003/98/CE e cinque anni dopo l'adozione della direttiva di modifica 2013/37/UE, la Commissione ha proceduto, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, alla valutazione e al riesame del funzionamento della direttiva nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione29. |
__________________ |
__________________ |
29 SWD(2018) 145. |
29 SWD(2018) 145. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto30, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. |
(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto30, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, come l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. |
__________________ |
__________________ |
30 SWD(2018) 127. |
30 SWD(2018) 127. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE31 e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32. |
(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE31, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32 e il regolamento (UE) 2016/679. |
__________________ |
__________________ |
31 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20). |
31 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20). |
32 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). |
32 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 bis) L'accesso alle informazioni è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione e che tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza. |
(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza, che si basa sulla quantità, sulla qualità e sull'accessibilità delle informazioni disponibili e che conduce a un migliore adeguamento alle necessità dei consumatori. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, ha stabilito un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri, compresi gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari. Dall' adozione del primo insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si assiste a un'evoluzione costante delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e l'elaborazione dei dati. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basate sull'uso, sull'aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme originariamente adottate nel 2003 e successivamente modificate nel 2013 non rispecchiano più questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici. |
(7) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, ha stabilito un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri, compresi gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari. Dall' adozione del primo insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si assiste a un'evoluzione costante delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e l'elaborazione dei dati, quali l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basate sull'uso, sull'aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme originariamente adottate nel 2003 e successivamente modificate nel 2013 non rispecchiano più questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) L'evoluzione verso una società basata sui dati incide sulla vita di ogni cittadino della Comunità, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse. |
(8) L'evoluzione verso una società basata sui dati incide sulla vita di ogni cittadino dell'Unione, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie. |
(11) La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie e l'adempimento dei sui compiti di servizio pubblico. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. Di questo occorrerebbe tener conto. Sarebbe opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità. |
(12) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. Di questo occorrerebbe tener conto. Sarebbe opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nell'Unione. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale. |
(13) Gli Stati membri dovrebbero garantire la creazione di dati sulla base del principio "apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita", relativamente a tutti i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, assicurando nel contempo un livello coerente di protezione degli obiettivi di interesse pubblico, come la sicurezza pubblica o la protezione dei dati personali, anche quando si tratta di informazioni sensibili connesse a infrastrutture critiche o di informazioni in una serie di dati individuale che non possono costituire il rischio di identificare una persona fisica ma, congiuntamente ad altre informazioni disponibili, possono implicare tale rischio. Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale. L'interoperabilità, le norme aperte e i dati aperti dovrebbero pertanto essere attuati a livello nazionale, regionale e locale delle amministrazioni di ciascuno Stato membro. Contemporaneamente la Commissione dovrebbe facilitare la cooperazione tra Stati membri e sostenere la progettazione, la prova, l'attuazione e la diffusione di interfacce elettroniche interoperabili che consentiranno servizi pubblici più efficienti e sicuri. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) In assenza di un'armonizzazione minima a livello comunitario, inoltre, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più discordanti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali differenze e incertezze sul piano legislativo. |
(14) In assenza di un'armonizzazione minima a livello dell'Unione, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più discordanti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali differenze e incertezze sul piano legislativo. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione ad informazioni, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato. |
(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici commissionano la produzione di informazioni o le concedono in licenza, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo. |
(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti fatte salve le eccezioni stabilite nella presente direttiva, come la sicurezza nazionale o la protezione dei dati personali, che consentono agli Stati membri di limitare o negare l'accesso a taluni documenti. In caso di mancata armonizzazione, le procedure e le modalità relative all'accesso alle informazioni del settore pubblico restano di competenza degli Stati membri. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo. Sebbene la presente direttiva non imponga agli enti pubblici l'obbligo di garantire l'archiviazione di un certo tipo di documenti ai fini di un loro riutilizzo, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi ragionevoli per garantire che tale situazione non pregiudichi indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio33, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo). |
(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio33, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo). |
__________________ |
__________________ |
33 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). |
33 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste. |
(22) La presente direttiva non prescrive un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo di documenti o parti di documenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) La presente direttiva prevede una definizione generica del termine "documento". Tale definizione comprende qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni – e qualsiasi raccolta dei medesimi – a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva). La definizione di "documento" non comprende i programmi informatici. |
(26) La presente direttiva prevede una definizione generica del termine "documento". Tale definizione comprende qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni – e qualsiasi raccolta dei medesimi – a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva). Gli Stati membri dovrebbero garantire la trasparenza riguardo alla metodologia utilizzata nella compilazione dei documenti. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza. |
(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. Gli Stati membri dovrebbero permettere ai richiedenti di richiedere documenti ai fini del loro riutilizzo senza che siano tenuti a dichiarare il proprio interesse. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano definite modalità pratiche per garantire che il riutilizzo di informazioni del settore pubblico possa essere esercitato con efficacia, come la designazione di addetti all'informazione, l'istituzione e la manutenzione di strutture per l'esame dei documenti, registri o elenchi di documenti detenuti dagli enti pubblici o dai punti di informazione, indicando chiaramente dove tali documenti sono reperibili. I tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero quindi essere esentati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è necessario utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li rendono disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate. |
(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è necessario utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web strutturata o in una struttura più complessa. Tra gli Stati membri si registrano sostanziali differenze nell'utilizzo delle API e dovrebbe essere previsto un sostegno finanziario aggiuntivo per compiere progressi verso un maggiore impiego di dati dinamici e di API in generale. Le API sono necessarie allo sviluppo di scambi di informazioni pienamente interoperabili. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, affidabilità, disponibilità, efficienza, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero renderli disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate. In particolare, un'API dovrebbe rispettare il principio di stabilità, ossia operare sistematicamente sulla base delle stesse specifiche tecniche. Dovrebbe inoltre rispettare il principio di affidabilità in modo che le modifiche apportate siano comunicate con largo anticipo, tranne in casi urgenti debitamente giustificati in cui le modifiche devono essere applicate prima. L'API dovrebbe garantire la disponibilità operando a un livello di qualità costante. Per garantire l'efficienza, le prestazioni e la complessità dell'API non dovrebbero variare in modo significativo tra quando ad accedere è il fornitore o il produttore di dati e quando è invece l'utente dei dati. Al fine di migliorare l'interoperabilità dell'API, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i criteri minimi di interoperabilità delle API. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri. |
(32) Un'ampia gamma di pratiche relative alla tariffazione per il riutilizzo dei documenti persiste non solo tra Stati membri, ma anche tra gli enti pubblici di uno stesso Stato membro. Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente o, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali, come indicato nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare lo svolgimento dei compiti di servizio pubblico e il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire almeno il 60% dei propri costi inerenti ai documenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire almeno il 60% dei costi dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(32 bis) L'utile sugli investimenti può essere inteso come una percentuale, oltre ai costi marginali, che consente il recupero dei costi di capitale e l'inclusione di un tasso reale di rendimento. Dato che i costi di capitale sono strettamente collegati ai tassi di interesse degli istituti di credito, che a loro volta si basano sul tasso fisso della BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale, le aspettative relative a un utile ragionevole sugli investimenti non dovrebbero superare del 5 % il tasso d'interesse fisso della BCE. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione. |
(36) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di accesso e riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per l'accesso e il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono l'accesso e il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione. |
(37) I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per l'accesso e il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 39 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) In alcuni casi i documenti sono riutilizzati senza che sia prevista una licenza; in altri, è rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere eque e trasparenti. In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano disponibili licenze standard. |
(39) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i documenti sono riutilizzati senza che siano previste condizioni. Ove necessario e motivato da un obiettivo di interesse pubblico, gli Stati membri possono imporre condizioni, se del caso mediante una licenza, riguardanti questioni quali la responsabilità, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte, garantendo nel contempo che si applichino le condizioni o i termini di concessione delle licenze meno restrittivi, compresa la possibilità di destinare documenti al dominio pubblico. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere eque e trasparenti. In particolare gli Stati membri dovrebbero valutare la compatibilità di tali obblighi con il principio di proporzionalità per garantire che tali licenze o condizioni non limitino necessariamente le possibilità di riutilizzo o la concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero anche incoraggiare l'utilizzo di licenze standard aperte per il riutilizzo di documenti del settore pubblico e assicurare che tali licenze siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. Le licenze aperte disponibili online, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati di dati aperti, dovrebbero svolgere un ruolo importante e diventare con il passare del tempo una prassi diffusa in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti riguardo alle licenze standard e agli approcci raccomandati di concessione delle licenze. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. Ad esempio, non dovrebbe essere impedito lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbe parimenti essere impedita l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali. |
(41) Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. Gli Stati membri dovrebbero garantire una concorrenza leale tra gli enti pubblici e le imprese pubbliche, da un lato, e gli altri utenti, dall'altro, quando i documenti sono riutilizzati da tali enti pubblici o imprese pubbliche per le loro attività commerciali. Gli Stati membri dovrebbero in particolare garantire che il riutilizzo dei documenti delle imprese pubbliche non conduca a distorsioni del mercato e non pregiudichi la concorrenza leale. Ad esempio, non dovrebbe essere impedito lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbe parimenti essere impedita l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 42 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) In relazione al riutilizzo di un documento, gli enti pubblici possono imporre condizioni al riutilizzatore, se del caso tramite una licenza, come la citazione della fonte e l'indicazione relativa a eventuali modifiche apportate in qualunque modo dal riutilizzatore. Le eventuali licenze per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero comunque imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitandole, ad esempio, all'indicazione della fonte. Al riguardo dovrebbero svolgere un ruolo importante le licenze aperte disponibili in linea, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati di dati aperti. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'uso di licenze aperte che dovranno infine divenire prassi comune in tutta l'Unione. |
soppresso |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole in materia di concorrenza nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti, evitando per quanto possibile accordi di esclusiva tra essi stessi e i partner privati. In alcuni casi, tuttavia può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzare determinati documenti del settore pubblico, al fine di garantire un servizio di interesse economico generale. Ciò può avvenire quando non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione in assenza di tale diritto esclusivo. |
(43) Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole in materia di concorrenza nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti, evitando per quanto possibile accordi di esclusiva o qualsiasi uso preferenziale dei dati tra essi stessi e i partner privati. In alcuni casi, tuttavia può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzare determinati documenti del settore pubblico, al fine di garantire un servizio di interesse economico generale. Ciò può avvenire quando non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione in assenza di tale diritto esclusivo. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 51 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(51 bis) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 52 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi di contenuti di preferenza accessibili online dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati costituiscono esempi di tali modalità. |
(52) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per l'accesso e il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Tra tali modalità pratiche possono figurare elenchi di contenuti di preferenza accessibili online dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 52 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(52 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero semplificare ulteriormente l'accesso alle serie di dati, in particolare fornendo un unico punto di accesso e mettendo a disposizione progressivamente le serie di dati idonee degli enti pubblici per tutti i documenti cui si applica la presente direttiva e per i dati delle istituzioni dell'Unione. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 58 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a un elenco di serie di dati di elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici civici o socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, un elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore figura all'allegato II bis. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ad aggiunte all'elenco di categorie di serie di dati di cui all'allegato II bis e all'aggiunta di serie di dati specifiche di elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 1bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
|
_______________ |
|
1bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 59 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. Nel processo di definizione dell'elenco, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel compilare l'elenco si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01. |
(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici civici o socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. All'allegato II bis figura un elenco di categorie di serie di dati di elevato valore che è possibile modificare tramite atto delegato. Nell'aggiungere all'elenco ulteriori categorie si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01. Nel processo di individuazione delle ulteriori categorie o delle serie di dati da aggiungere all'elenco, la Commissione dovrebbe eseguire una valutazione d'impatto e adeguate consultazioni pubbliche, anche a livello di esperti. Ai fini della valutazione d'impatto, la Commissione dovrebbe procedere alla consultazione pubblica di tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, le imprese pubbliche, i riutilizzatori dei dati, le organizzazioni di ricerca, i gruppi della società civile e le organizzazioni rappresentative. Tutte le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di presentare alla Commissione proposte di ulteriori categorie di serie di dati di elevato valore o di serie di dati concrete. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Considerando 60 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(60) Per garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e senza alcun costo. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite interfacce per programmi applicativi se la serie di dati in questione contiene dati dinamici. |
(60) Per garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e senza alcun costo. Le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere pubblicate mediante un punto di accesso unico per promuovere la reperibilità e facilitare l'accesso. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite interfacce per programmi applicativi se la serie di dati in questione contiene dati dinamici. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Considerando 60 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(60 bis) Le serie di dati di elevato valore individuate nelle categorie elencate all'allegato II bis hanno il potenziale di generare benefici civici o socioeconomici e di portare avanti compiti fondamentali per la società e la democrazia. Al fine di favorire gli obiettivi di trasparenza, responsabilità, conformità, efficienza e concorrenza leale, è necessario includere serie di dati provenienti da categorie quali registri d'imprese, il bilancio e la spesa pubblica, gli appalti e le statistiche. Al fine di incoraggiare servizi e prodotti innovativi, stimolare la crescita sostenibile e contribuire a norme elevate di tutela dei consumatori, anche tenendo conto di fattori che non presentano un immediato valore economico, quali istruzione, ambiente o sanità, è necessario includere serie di dati da categorie quali il diritto nazionale, l'osservazione della terra e i dati ambientali, nonché dati geospaziali. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Considerando 62 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(62) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di proprietà (articolo 17) e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
(62) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), libertà di espressione e d'informazione (articolo 11), il diritto di proprietà (articolo 17) e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Considerando 63 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(63) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 201641, tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. |
(63) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva [36 mesi dopo il suo recepimento]. Conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 201641, tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Se necessario, ultimata la valutazione la Commissione potrebbe presentare le pertinenti proposte. |
__________________ |
__________________ |
41 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
41 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. La presente direttiva mira a istituire un quadro normativo che disciplini il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio42 e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio43, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio44 e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio45; |
b) dei documenti accessibili al pubblico in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio42 e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio43, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio44 e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio45; |
__________________ |
__________________ |
42 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). |
42 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). |
43 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. |
43 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1). |
44 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3). |
44 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3). |
45 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7). |
45 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7). |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
— tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello Stato), difesa, o sicurezza pubblica, |
— tutela della sicurezza e della difesa nazionale o dell'ordine pubblico, incluse le informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE, |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. La presente direttiva non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679 né il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire o limitare il riutilizzo di documenti a norma della presente direttiva. |
5. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato al fine di impedire o limitare il riutilizzo di documenti a norma della presente direttiva. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio46. |
6. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio46. |
__________________ |
__________________ |
46 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). |
46 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. "interfaccia per programmi applicativi" (API), un insieme ben documentato di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per il reperimento strutturato di informazioni online; |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. "serie di dati di elevato valore", documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici socioeconomici, soprattutto in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi e applicazioni a valore aggiunto e del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati; |
8. "serie di dati di elevato valore", documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici civici o socioeconomici, soprattutto in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi e applicazioni a valore aggiunto e del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati; |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
14 bis. "dato personale": dato quale definito all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679; |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano prodotti e messi a disposizione per il riutilizzo secondo il principio "apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita". |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti. |
1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di accesso e/o di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza per il riutilizzo, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti. |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, entro tre settimane dalla richiesta iniziale sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica. |
2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza per il riutilizzo, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente il prima possibile o non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, il prima possibile e in ogni caso entro tre settimane dalla richiesta iniziale, sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica, adducendo una motivazione. |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a g), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. |
3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente entro 20 giorni lavorativi i motivi per cui hanno respinto, integralmente o parzialmente, la richiesta di accesso a un documento e/o del suo riutilizzo nella forma o nel formato richiesti, sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a g). Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Gli Stati membri elaborano un elenco di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale l'ente interessato può decidere come gestire le richieste. |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che: |
|
a) sia fornita assistenza per le richieste di accesso ai documenti; |
|
b) gli elenchi degli enti pubblici siano pubblicamente accessibili; |
|
c) siano definite modalità pratiche per garantire l'esercizio effettivo del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico; |
|
d) gli enti pubblici informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode in virtù della presente direttiva e delle norme vigenti in materia di accesso alle informazioni stabilite a livello nazionale o dell'Unione e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consulenza a tal fine. |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 5 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Formati disponibili |
Formati disponibili e qualità dei documenti |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. Gli Stati membri compiono ogni ragionevole sforzo per garantire che i documenti cui si applica la presente direttiva siano aggiornati, accurati e comparabili. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo il capo V, gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati sono, ove possibile, conformi a standard formali aperti. |
1. Fatto salvo il capo V, gli enti pubblici e le imprese pubbliche assicurano che i propri documenti siano disponibili, interoperabili, facilmente reperibili e riutilizzabili per via elettronica, in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati sono, ove possibile, conformi a standard formali aperti. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In base alla presente direttiva, non può essere fatto obbligo agli enti pubblici e alle imprese pubbliche di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico. |
3. Non viene fatto obbligo agli enti pubblici e alle imprese pubbliche di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli enti pubblici e le imprese pubbliche rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite interfacce per programmi applicativi (API) adeguate. |
4. Gli enti pubblici e le imprese pubbliche rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta, ove possibile in tempo reale e senza indugio, tramite interfacce per programmi applicativi (API) adeguate. |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se mettere a disposizione i documenti immediatamente dopo la raccolta eccede la capacità finanziaria e tecnica dell'ente pubblico o dell'impresa pubblica, i documenti di cui al paragrafo 4 sono resi disponibili entro un termine che non pregiudichi indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico. |
5. Se mettere a disposizione i documenti immediatamente dopo la raccolta in tempo reale e senza indugio eccede la capacità finanziaria e tecnica dell'ente pubblico o dell'impresa pubblica, i documenti di cui al paragrafo 4 sono resi disponibili entro un termine che non pregiudichi indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico. Gli utilizzatori vengono informati del termine esatto entro cui sono resi disponibili i documenti e della frequenza con cui sono aggiornati. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Se del caso, gli enti pubblici rispondono alle richieste di informazioni riguardanti la metodologia utilizzata per la compilazione dei documenti. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 5 bis |
|
Interfacce per programmi applicativi |
|
1. Ogniqualvolta un documento è messo a disposizione di un richiedente per il riutilizzo o il richiedente ottiene una licenza, l'ente pubblico o l'impresa pubblica mette altresì a disposizione tale documento per il riutilizzo tramite le interfacce per programmi applicativi e i portali, se possibile e opportuno. |
|
2. Se un ente pubblico o un'impresa pubblica mette a disposizione informazioni per il riutilizzo tramite un'API, tale ente garantisce l'accesso a tutti gli utilizzatori. In particolare per le informazioni in tempo reale l'ente pubblico o l'impresa pubblica assicura altresì l'accesso alle informazioni pregresse, ove disponibili. Ciò non pregiudica gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione. Ove esistano tali obblighi, le restrizioni che ne derivano devono essere giustificate e la relativa motivazione deve essere resa pubblica. |
|
3. Le informazioni messe a disposizione tramite un'API hanno la stessa portata e la stessa estensione di quelle rese disponibili con altri mezzi. |
|
4. Gli enti pubblici o le imprese pubbliche sviluppano e documentano l'API e le relative specifiche tecniche ricorrendo a standard aperti e a formati strutturati, leggibili meccanicamente e aperti. |
|
5. Gli enti pubblici o le imprese pubbliche comunicano preventivamente agli utilizzatori qualsiasi modifica delle specifiche tecniche dell'API e lo fanno quanto prima e comunque almeno tre mesi prima che la modifica sia attuata, tranne in casi urgenti debitamente giustificati in cui le modifiche devono essere applicate immediatamente. |
|
6. Gli enti pubblici o le imprese pubbliche garantiscono che l'API sia sistematicamente accessibile e di qualità costante. |
|
7. Gli enti pubblici o le imprese pubbliche rendono disponibile l'accesso all'API e alle sue specifiche tecniche alle condizioni stabilite agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente direttiva. La documentazione è resa disponibile a titolo gratuito applicando il minor numero possibile di restrizioni e condizioni formali, ma in ogni caso a condizioni non più restrittive di quelle previste per le informazioni stesse. |
|
8. La Commissione stabilisce criteri per l'interoperabilità delle API tra gli enti pubblici e le imprese pubbliche degli Stati membri nell'ottica di agevolare il riutilizzo dei documenti tramite le API e di sostenere l'interazione tra macchine. |
|
9. Le misure di cui al paragrafo 8 sono adottate dalla Commissione mediante un atto delegato conformemente all'articolo 14. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il riutilizzo di documenti è gratuito o limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione , e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. |
1. Il riutilizzo di documenti è gratuito. |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In via eccezionale il paragrafo 1 non si applica: |
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 1 bis: |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) a enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; |
a) a documenti per i quali l'ente pubblico in questione è tenuto, in virtù del diritto nazionale, a generare proventi sufficienti per coprire almeno il 60 % dei costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati; |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili. |
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati, e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili. |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato , maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati. |
4. Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato , maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati. |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito per l'utilizzatore. |
5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13 e dell'allegato II bis, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito per l'utilizzatore. |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Gli Stati membri pubblicano, ove possibile e opportuno per via elettronica, l'elenco dei documenti di cui al paragrafo 2, lettera a). La previa inclusione di un documento nell'elenco è un requisito indispensabile per invocare le deroghe di cui al paragrafo 2, lettera a). |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. Gli Stati membri possono pubblicare i costi da sostenere per la riproduzione, la diffusione e l'archiviazione dei dati dei documenti nonché, ove applicabile, i costi di anonimizzazione dei dati personali e i costi delle misure volte a proteggere la riservatezza, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d). |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri pubblicano un elenco degli enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il riutilizzo dei documenti può essere autorizzato incondizionatamente o a determinate condizioni, se del caso mediante una licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza. |
1. Gli Stati membri non subordinano il riutilizzo dei documenti a determinate condizioni o a una licenza, a meno che la necessità di tali condizioni o di una licenza sia non discriminatoria, giustificata da un obiettivo di interesse pubblico e proporzionata. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Negli Stati membri in cui si fa uso della licenza, gli Stati membri provvedono affinché le licenze standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza, siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso a tali licenze standard. |
2. Se il riutilizzo dei documenti è subordinato a determinate condizioni o all'uso di una licenza, gli Stati membri: |
|
a) garantiscono che tali condizioni o licenze non limitino indebitamente le possibilità di riutilizzo o la concorrenza e che i dati siano divulgati nel rispetto dei criteri o delle condizioni di concessione delle licenze meno restrittivi, tra cui la possibilità di destinare documenti al pubblico dominio; |
|
b) valutano se esistano licenze aperte comunemente utilizzate che rispettano tali requisiti e in tal caso utilizzano la licenza o le licenze compatibili più comunemente utilizzate e meno restrittive; |
|
c) incoraggiano l'utilizzo di licenze aperte standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico e assicurano che tali licenze siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Fatti salvi gli obblighi in materia di responsabilità stabiliti dal diritto dell'Unione, se un ente pubblico o un'impresa pubblica mette a disposizione documenti per il riutilizzo senza condizioni o restrizioni, tale ente pubblico o impresa pubblica può declinare qualsiasi responsabilità in relazione ai documenti messi a disposizione per il riutilizzo. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti. |
1. Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici e le imprese pubbliche forniscano alla Commissione il necessario accesso a tutti i dati che mettono a disposizione per il riutilizzo, al fine di consentire un'aggregazione delle serie di dati a livello dell'Unione, in modo particolare onde prevedere serie di dati a copertura totale per l'Unione per una particolare categoria di dati di cui all'allegato II bis. La Commissione adotta modalità pratiche per mettere a disposizione le serie di dati a livello dell'Unione tramite un punto di accesso unico. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Entro [2 anni dopo la data di recepimento della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle politiche nazionali di accesso aperto e sulle azioni pertinenti che sono state adottate. |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se un ente pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori. |
2. Gli Stati membri garantiscono una concorrenza leale tra gli enti pubblici e le imprese pubbliche, da un lato, e gli altri utilizzatori, dall'altro, nei casi in cui tali enti pubblici o imprese pubbliche riutilizzano documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, assicurando che la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività sia soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori. 3. Allo stesso modo gli Stati membri garantiscono che il riutilizzo dei documenti e delle informazioni delle imprese pubbliche non comporti distorsioni della concorrenza leale. |
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi. |
1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli utilizzatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più utilizzatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi né alcun uso preferenziale dei dati. |
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le serie di dati di elevato valore elencate all'allegato II bis siano disponibili a titolo gratuito, leggibili meccanicamente, accessibili per il download e, se del caso, tramite API interoperabili. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di ampliare l'elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore di cui all'allegato II bis e, in particolare, di specificare ulteriormente le serie di dati di tali categorie tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative condizioni e modalità di pubblicazione e di riutilizzo. |
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Queste serie di dati sono disponibili gratuitamente, leggibili meccanicamente e accessibili mediante API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard. |
soppresso |
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 2 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione significativa della concorrenza nei rispettivi mercati. |
3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 1 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione significativa della concorrenza nei rispettivi mercati. Se non è possibile adottare un approccio meno restrittivo per attenuare tale distorsione, le tariffe sono calcolate fatto salvo l'articolo 6. |
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In aggiunta alle condizioni stabilite al paragrafo 2, la Commissione può definire altre modalità applicabili, in particolare |
soppresso |
a. le condizioni di riutilizzo; |
|
b. i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche della loro pubblicazione e diffusione. |
|
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La selezione delle serie di dati ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati. |
5. La selezione delle ulteriori categorie e serie di dati di elevato valore ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici civici o socioeconomici significativi, sull'innovazione, sul numero di utilizzatori, in particolare piccole e medie imprese, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati. |
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. Ai fini del paragrafo 7, la Commissione procede alla consultazione pubblica di tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, le imprese pubbliche, i riutilizzatori dei dati, le organizzazioni di ricerca, i gruppi della società civile e altre organizzazioni rappresentative. Tutte le parti interessate hanno la possibilità di presentare alla Commissione proposte di ulteriori categorie di serie di dati di elevato valore o serie di dati concrete. La Commissione ne tiene conto oppure comunica alla parte interessata i motivi per cui non intende tenerne conto. |
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5 bis e 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui agli articoli 5 bis e 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 5 bis e 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non prima di quattro anni dopo la data di recepimento della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio47. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione. |
1. [Entro 36 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva] e successivamente al più tardi ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio47. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione. |
__________________ |
__________________ |
47 SWD (2017)0350 |
47 SWD (2017)0350 |
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva , gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'economia dei dati europea. |
2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto civico e socioeconomico della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, l'impatto delle serie di dati di elevato valore, la rilevanza per portatori di interessi specifici, tra cui i consumatori e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, la disponibilità e l'utilizzo delle API, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'economia dei dati europea. |
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da opportune proposte. |
Emendamento 91 Proposta di direttiva Allegato II bis (nuovo) | |
Categoria |
Esempi di serie di dati |
Bilancio e spesa |
Spese preventivate e correnti e sovvenzioni, documentazione dettagliata della spesa a tutti i livelli di governo |
Imprese |
Registri delle aziende e delle imprese (elenchi delle imprese iscritte, dati sulla proprietà e sulla gestione, identificativi di registrazione, bilanci) |
Osservazione della Terra e ambiente |
Spazio e dati in situ (monitoraggio meteorologico, qualità della terra e delle acque, consumo energetico, livelli di emissioni) |
Dati geospaziali |
Dati territoriali soggetti alla direttiva 2007/2/CE (INSPIRE), compresi codici postali, rappresentazioni cartografiche nazionali e locali (catastali, topografiche, marittime, relative a confini amministrativi, almeno in scala 1:20.000 (1 cm ~ 200 m)) |
Diritto nazionale |
Misure legislative, regolamentari e amministrative; progetti di misure, comprese le informazioni procedurali relative alla loro adozione; misure che sono state modificate, abrogate o che non sono più in vigore; documenti di accompagnamento, quali motivazioni, valutazioni d'impatto, pareri degli organi consultivi e risultati delle votazioni; giurisprudenza |
Appalti pubblici |
Gare d'appalto e aggiudicazioni passate e presenti a tutti i livelli di governo, aggregate per ufficio, in tutti gli Stati (ad esempio, aperte, chiuse, annullate) |
Statistiche |
Dati statistici nazionali, regionali e locali con i principali indicatori demografici ed economici (PIL, età, disoccupazione, reddito, istruzione) |
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione del parere, fino all'approvazione di quest'ultimo in commissione:
Persona |
Entità |
|
Henning Twickler |
EDSO for Smart Grids |
|
Camille Alleguede |
ENEDIS |
|
|
Federazione europea delle aziende energetiche locali (CEDEC) |
|
Audrey Gourraud |
Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl) |
|
Robbie Morrison, Tom Brown, Ingmar Schlecht, Walter Palmetshofen |
Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation |
|
Oliver Kaye |
PSI Alliance |
|
Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas |
Trainline.com |
|
Lucie Petersen |
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) |
|
Janine Prantl, Konstantin Schöfmann |
Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg) |
|
Dr. Elisa Schenner |
Wiener Stadtwerke |
|
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 28.5.2018 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 28.5.2018 |
||||
Commissioni associate - annuncio in aula |
13.9.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Julia Reda 16.5.2018 |
||||
Esame in commissione |
19.6.2018 |
3.9.2018 |
|
|
|
Approvazione |
11.10.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 1 5 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
30 |
+ |
|
ALDE |
Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic |
|
EFDD |
Robert Jarosław Iwaszkiewicz |
|
GUE/NGL |
Martin Schirdewan |
|
PPE |
Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato |
|
VERTS/ALE |
Pascal Durand, Julia Reda |
|
1 |
- |
|
EFDD |
John Stuart Agnew |
|
5 |
0 |
|
ECR |
Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík |
|
EFDD |
Marco Zullo |
|
ENF |
Mylène Troszczynski |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2018) 145 final, pag. 24.
- [2] SWD(2018)145 final, pag. 27.
- [3] Open Knowledge Foundation (OKFN): Global Open Data Index https://index.okfn.org/dataset/
- [4] Cabinet Office: G8 Open Data Charter and Technical Annex https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
- [5] Bundesamt für Kartographie und Geodäsie https://www.bkg.bund.de/
- [6] OpenStreetMap https://www.openstreetmap.org/
PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (27.11.2018)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))
Relatore per parere: Theodoros Zagorakis
BREVE MOTIVAZIONE
Il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico può generare vantaggi sul piano economico, sociale e democratico, in quanto offre la possibilità a utenti diversi dalle autorità pubbliche d'origine di creare nuovi prodotti e servizi utilizzando l'informazione ufficiale. Ciò può stimolare l'attività economica e aumentare l'efficienza e la trasparenza delle funzioni pubbliche.
La direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, strumento essenziale dell'Unione per favorire l'accessibilità dei dati in possesso delle amministrazioni pubbliche a fini economici e, al contempo, sociali, incoraggiava gli enti pubblici a rendere disponibili le proprie informazioni stabilendo norme da applicare al momento di compiere una scelta discrezionale sull'autorizzazione del riutilizzo.
Con la revisione della direttiva nel luglio del 2013 si è compiuto un ulteriore passo avanti, rendendo obbligatorio il riutilizzo per la maggioranza degli enti pubblici e introducendo nel campo di applicazione della direttiva musei, biblioteche (comprese quelle universitarie) e archivi, al fine di aumentare la trasparenza, l'innovazione basata sui dati e la concorrenza leale.
Il 25 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato una proposta legislativa di rifusione della direttiva, allo scopo di incoraggiare e agevolare ulteriormente il riutilizzo. La rifusione intende, in particolare, rafforzare la posizione delle PMI riducendo gli ostacoli del mercato al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini commerciali e, al contempo, includere nel campo di applicazione della direttiva le imprese pubbliche e i dati della ricerca.
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione e, in particolare, condivide la sua scelta di lasciare invariato l'attuale trattamento degli enti del settore culturale (biblioteche, archivi e musei), dal momento che in questo campo il funzionamento della direttiva rimane soddisfacente.
Inoltre, il relatore prende atto che la Commissione intende designare, mediante un atto delegato, determinate basi di dati di elevato valore (elenco delle serie di dati di elevato valore, articolo 13) affinché, a partire da una data futura, siano rese disponibili gratuitamente. Il relatore non si oppone alla proposta della Commissione a tal proposito. Desidera tuttavia evidenziare che tale elenco dovrà essere quanto più possibile chiaro e dettagliato, per garantire la certezza giuridica per tutte le parti coinvolte.
In tal contesto, il relatore sostiene complessivamente la proposta della Commissione e raccomanda una minima serie di modifiche volte a rafforzare la certezza giuridica e a precisare maggiormente alcune disposizioni.
EMENDAMENTI
La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza. |
(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, culturale, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo. |
(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti, fatte salve le eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso attualmente vigenti negli Stati membri. In tal senso, non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti e non stabilisce specifici diritti di accesso né obblighi di pubblicazione di informazioni, che dovrebbero essere lasciati alla discrezione degli Stati membri. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo. |
Motivazione | |
La direttiva dovrebbe disciplinare unicamente le norme in materia di riutilizzo dei documenti pubblici, in quanto gli Stati membri hanno competenza esclusiva sull'accesso ai documenti. L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo, in quanto è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente dovrebbero essere considerati dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e opportuno, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente. |
(31) Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne in modo tecnologicamente neutro dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente dovrebbero essere considerati dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e opportuno, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri. |
(32) Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI, in particolare nei settori culturali e creativi. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. I costi marginali riguardano gli oneri supplementari per la digitalizzazione, la conservazione e la gestione di documenti, i costi per la memorizzazione di massa digitale, gli oneri supplementari per rendere i dati leggibili meccanicamente e quelli derivanti da misure infrastrutturali. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo, in quanto è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 52 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi di contenuti di preferenza accessibili online dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati costituiscono esempi di tali modalità. |
(52) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi di contenuti di preferenza accessibili online dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati costituiscono esempi di tali modalità. Anche le misure volte a facilitare l'autenticazione di documenti pubblici offrono importanti garanzie agli utenti. |
Motivazione | |
Visti i rischi connessi all'hacking (accesso non autorizzato) o alla manomissione nell'era digitale, per il settore pubblico l'autenticazione è importante al fine di generare fiducia. Gli strumenti sono facilmente disponibili e attuarli nella fase iniziale del processo richiede uno sforzo minimo a fronte di grandi benefici. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 57 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(57) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Altri tipi di istituzioni culturali (come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri), compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione in virtù della loro specificità di "arti dello spettacolo" e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi e resterebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione della direttiva. |
(57) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico. Il riutilizzo di documenti in possesso di tali enti racchiude notevoli potenzialità sociali ed economiche per le industrie culturali e creative, nonché per la società, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico, accessibile su piattaforme quali Europeana. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo, non solo per i settori culturali e creativi, ma anche in altri settori quali la formazione e il turismo. Altri tipi di istituzioni culturali (come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri), compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione in virtù della loro specificità di "arti dello spettacolo" e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi e resterebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione della direttiva. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo, in quanto è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 60 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(60) Per garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e senza alcun costo. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite interfacce per programmi applicativi se la serie di dati in questione contiene dati dinamici. |
(60) Per garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e senza alcun costo. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite interfacce per programmi applicativi se la serie di dati in questione contiene dati dinamici. Come per altre informazioni del settore pubblico, esse dovrebbero essere accompagnate da strumenti di autenticazione che diano fiducia agli utenti. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 60 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(60 bis) Considerato il rischio elevato di obsolescenza degli attuali formati tecnologici per archiviare le informazioni del settore pubblico e consentirne l'accesso, le autorità pubbliche – in particolare nel caso di serie di dati di elevato valore – dovrebbero attuare efficaci politiche di conservazione a lungo termine per garantire le possibilità di utilizzo dei dati in futuro. |
Motivazione | |
Per garantire l'accesso a lungo termine ai dati sono essenziali opportune politiche di conservazione che sostengano la ricerca, l'analisi e la trasparenza in futuro. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri; |
a) dei documenti accessibili al pubblico in possesso degli enti pubblici degli Stati membri; |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo, in quanto è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio42 e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio43, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio44 e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio45; |
b) dei documenti accessibili al pubblico e in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio42 e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio43, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio44 e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio45; |
__________________ |
__________________ |
42 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). |
42 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). |
43 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. |
43 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. |
44 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3). |
44 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3). |
45 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7). |
45 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7). |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro; |
b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in assenza di tali norme, dalle pratiche amministrative attualmente vigenti nello Stato membro in questione; |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. La presente direttiva non incide sul livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a norma del diritto nazionale e dell'Unione e, in particolare, non pregiudica i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo il capo V, gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati sono, ove possibile, conformi a standard formali aperti. |
1. Fatto salvo il capo V, gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti, rendendoli interoperabili, facilmente reperibili e riutilizzabili per via elettronica, in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati sono, ove possibile, conformi a standard formali aperti. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo, in quanto è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) ai documenti per i quali l'ente pubblico in questione è tenuto, in virtù delle norme nazionali o, in assenza di tali norme, delle comuni prassi amministrative dello Stato membro interessato, a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale, pari almeno al 60 %, dei costi associati alla raccolta, alla produzione, alla riproduzione e alla diffusione; |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo, in quanto è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito per l'utilizzatore. |
5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito o a prezzo agevolato per l'utilizzatore. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti. |
Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti e agli strumenti di autenticazione. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo, in quanto è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 12 bis |
|
Conservazione dell'informazione del settore pubblico |
|
Gli Stati membri provvedono affinché siano attuate opportune politiche di conservazione dell'informazione del settore pubblico nel formato che offra le migliori garanzie possibili di accesso a lungo termine. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo, in quanto è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le serie di dati di elevato valore elencate all'allegato I bis siano disponibili a titolo gratuito, leggibili meccanicamente, accessibili per il download, accompagnate da strumenti di autenticazione, soggette a politiche efficaci di conservazione a lungo termine e, se del caso, accessibili tramite API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare la presente direttiva ampliando l'elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore dell'allegato I bis e, in particolare, specificando ulteriormente tali serie di dati tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Queste serie di dati sono disponibili gratuitamente, leggibili meccanicamente e accessibili mediante API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard. |
soppresso |
Motivazione | |
Gli autori dell'emendamento sostengono le modifiche proposte nel parere IMCO, con un'aggiunta al fine di riflettere quanto sopra. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Allegato I bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Allegato I bis |
|
Elenco delle serie di dati di elevato valore |
|
Diritto nazionale, incluse disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; progetti di misure, comprese le informazioni procedurali relative alla loro adozione; misure che sono state modificate, abrogate o che non sono più in vigore; documenti di accompagnamento, quali motivazioni, valutazioni d'impatto, pareri degli organi consultivi e risultati delle votazioni. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo, in quanto è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione) |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 28.5.2018 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
CULT 28.5.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Theodoros Zagorakis 1.6.2018 |
||||
Esame in commissione |
10.10.2018 |
|
|
|
|
Approvazione |
20.11.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 3 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Nicola Danti, Tomáš Zdechovský |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
24 |
+ |
|
ALDE |
Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom |
|
ECR |
Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews |
|
GUE/NGL |
Nikolaos Chountis |
|
PPE |
Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver |
|
S&D |
Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward |
|
VERTS/ALE |
Helga Trüpel |
|
0 |
- |
|
|
|
|
3 |
0 |
|
EFDD |
Isabella Adinolfi |
|
ENF |
Dominique Bilde |
|
VERTS/ALE |
Michel Reimon |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (27.11.2018)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))
Relatore per parere: Ignazio Corrao
BREVE MOTIVAZIONE
Il vostro relatore per parere prende atto della proposta della Commissione in vista della rifusione delle direttive 2013/37/UE e 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (ISP). L'obiettivo della proposta è aggiornare le direttive esistenti al fine di agevolare il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione tramite l'armonizzazione delle condizioni di base che mettono l'ISP a disposizione dei riutilizzatori.
La proposta amplia l'ambito di applicazione materiale di dette direttive cercando di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione europea, in particolare la legislazione in materia di protezione dei dati, ma anche altre politiche e iniziative dell'Unione in materia di intelligenza artificiale o di internet delle cose.
Tuttavia, il vostro relatore per parere ritiene necessario conservare questa coerenza giuridica interna del diritto dell'Unione europea per evitare qualsiasi incertezza giuridica rispetto ai diversi strumenti normativi. In particolare, la proposta deve riflettere chiaramente l'interazione tra il riutilizzo dell'ISP e il rispetto della normativa dell'UE in materia di protezione dei dati, che si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della direttiva all'esame. Inoltre, al fine di evitare interpretazioni o comprensioni divergenti di concetti che sono essenziali per una corretta applicazione della proposta, già utilizzati dalla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati, il vostro relatore per parere reputa necessario introdurre nella parte legislativa della proposta disposizioni specifiche. È il caso, ad esempio, delle definizioni di "dati personali" e di "dati anonimi". Entrambe si riferiscono ai concetti utilizzati dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con un significato chiaro. In particolare, una definizione di "dati anonimi" è necessaria dal momento che, in molti casi, questo concetto è inteso come riferito a "dati pseudonimi". Tuttavia, i "dati pseudonimi" sono "dati personali" e il loro trattamento o utilizzo rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni del GDPR.
Infine, per rispondere anche alle preoccupazioni dei portatori di interessi riguardanti il rispetto della protezione dei dati personali, segnatamente in settori come quello sanitario o altri settori in cui si trattano "dati personali sensibili", il vostro relatore per parere ritiene necessario prevedere che, al momento di prendere decisioni sulla portata e le condizioni per il riutilizzo di documenti che contengono dati personali, le organizzazioni soggette alla presente direttiva procedano a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. Ciò consentirebbe loro di valutare i rischi connessi all'entrata di dati personali nel pubblico dominio, tenendo conto delle condizioni di riutilizzo.
In sintesi, gli emendamenti proposti migliorano la qualità giuridica del testo garantendo la coerenza giuridica interna tra questa proposta relativa al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e le norme sulla protezione dei dati personali.
EMENDAMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Titolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di |
Proposta di |
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) |
relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) |
Motivazione | |
Se quando è stata adottata la direttiva 2003/98/CE il concetto di "apertura dei dati" non era ben noto, oggi la situazione è diversa. L'espressione "apertura dei dati" è ampiamente utilizzata dalla Commissione nella sua comunicazione (ad esempio, sul portale europeo dei dati della Commissione) nonché nella relazione che introduce la direttiva. Detta espressione è ampiamente compresa e illustra a un pubblico più ampio l'idea che sottende il concetto tecnico di "riutilizzo dell'informazione del settore pubblico". | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto30, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. |
(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto30, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose, il cloud computing ad alte prestazioni e la tecnologia quantistica. Le serie di dati da fonti aperte contribuiranno a un rapido avanzamento e alla creazione di una nuova strategia intesa ad adottare nuove tecnologie digitali, in particolare l'intelligenza artificiale. |
_________________ |
_________________ |
30 SWD(2018) 127. |
30 SWD(2018) 127. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE31 e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32. |
(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE31, la direttiva 2003/4/CE31 bis, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32 e il regolamento (UE) 2016/67932 bis. |
_________________ |
_________________ |
31 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20). |
31 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20). |
|
31 bis Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 041 del 14.2.2003, pag. 26). |
32 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). |
32 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). |
|
32 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Motivazione | |
L'emendamento comprende un riferimento al GDPR, riallacciandosi all'aggiunta all'articolo 1, paragrafo 3 bis. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 bis) L'accesso all'informazione è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione e che tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. |
Motivazione | |
Il diritto fondamentale di accesso all'informazione costituisce la base della direttiva e dovrebbe pertanto essere menzionato in questa sede. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 ter) L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e stabilisce che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, e sotto il controllo di un'autorità indipendente. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna del testo, onde garantirne la coerenza giuridica. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza. |
(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di trasporti, di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie. |
(11) La possibilità di accedere ai documenti detenuti da un ente pubblico e di riutilizzarli conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso ad altri emendamenti sull'accesso ai documenti, tra cui quelli riguardanti i considerando 4, 4 bis, 27 e 32. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. Di questo occorrerebbe tener conto. Sarebbe opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità. |
(12) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. Di questo occorrerebbe tener conto. Sarebbe opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative all'accesso ai documenti del settore pubblico e al loro riutilizzo, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale. |
(13) Gli Stati membri dovrebbero garantire la creazione di dati basati sul principio dell'"apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita", con riferimento a tutti i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, assicurando al contempo un livello coerente di tutela degli obiettivi di interesse pubblico, ad esempio la sicurezza pubblica, anche là dove sono interessate informazioni sensibili relative a infrastrutture critiche, e assicurando la protezione dei dati personali anche là dove le informazioni in un insieme di dati individuale possono non presentare un rischio di identificazione o di individuazione di una persona fisica, ma possono, se associate ad altre informazioni disponibili, comportare un siffatto rischio. Le politiche relative all'apertura dei dati, che garantiscono la reperibilità, l'accessibilità, l'interoperabilità e la riutilizzabilità (principi "FAIR") e incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale. L'interoperabilità, gli standard aperti e l'apertura dei dati dovrebbero essere pertanto attuati a livello dell'amministrazione di ciascuno Stato membro. Nel contempo, la Commissione dovrebbe facilitare la cooperazione tra Stati membri e sostenere la progettazione, la prova, l'attuazione e la diffusione di interfacce elettroniche interoperabili che consentiranno servizi pubblici più efficienti e sicuri. |
Motivazione | |
Le politiche relative all'apertura dei dati sono enunciate al considerando 23 della proposta della Commissione. Il diritto fondamentale di accesso all'informazione costituisce la base della presente direttiva e impone pertanto agli Stati membri di tenere conto in maniera proattiva del principio affinché, qualora sia dato seguito a una richiesta di informazioni, i dati non debbano essere prima convertiti in un formato che ne consenta la pubblicazione, ove possibile. L'emendamento si riallaccia al considerando 4 bis. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo. |
(16) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità dell'accesso a tali documenti e del loro riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione ad informazioni, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato. |
(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi disponibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici commissionano la produzione di informazioni o le concedono in licenza, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato. |
Motivazione | |
Il diritto fondamentale di accesso all'informazione prescrive il principio dell'"apertura fin dalla progettazione" (considerando 13). Poiché i documenti possono essere richiesti in una fase successiva da cittadini che esercitano il loro diritto fondamentale e al fine di sostenere tale richiesta in maniera proattiva, i documenti dovrebbero essere già progettati per essere "resi accessibili per il riutilizzo", anche nella fase in cui la produzione di informazioni è commissionata da un ente. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo. |
(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti, ivi comprese le situazioni in cui l'accesso è limitato o escluso per garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ai sensi della direttiva 2016/11481 bis, e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento o una parte di un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo. |
|
_________________ |
|
1 bis Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1). |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna della proposta. Esso è altresì necessario per chiarire la relazione e la coerenza tra la direttiva ISP e il GDPR, nonché per precisare che le esclusioni si applicano a documenti e a parti di documenti in tutti i casi. L'emendamento è strettamente legato all'emendamento relativo all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nella prospettiva di garantire la logica interna della proposta. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. Le disposizioni della direttiva 2003/98/CE si applicano tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, alcuni documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale. |
(20) Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. Le disposizioni della direttiva 2003/98/CE si applicano tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, alcuni documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale. Il riutilizzo dei dati può svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Il volume dei dati generati dalla ricerca è in crescita esponenziale e ha un potenziale di riutilizzo al di fuori della comunità scientifica. Per poter far fronte alle crescenti sfide sociali in modo olistico ed efficiente è ormai fondamentale e prioritario saper consultare, abbinare tra loro e riutilizzare dati provenienti da fonti diverse e attraverso vari settori e discipline. Sono dati della ricerca ad esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. Da anni la libera disponibilità e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sono lasciati a iniziative politiche specifiche. Le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare ai ricercatori e al grande pubblico l'accesso ai dati della ricerca il prima possibile nel processo di diffusione nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico, contrasta le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, la pianificazione della gestione dei dati sta rapidamente diventando una pratica scientifica standard per garantire che i dati siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (principi "FAIR"). |
(23) Il volume dei dati generati dalla ricerca è in crescita esponenziale e ha un potenziale di riutilizzo al di fuori della comunità scientifica. Per poter far fronte alle crescenti sfide sociali in modo olistico ed efficiente è ormai fondamentale e prioritario saper consultare, abbinare tra loro e riutilizzare dati provenienti da fonti diverse e attraverso vari settori e discipline. Sono dati della ricerca ad esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. Da anni la libera disponibilità e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sono lasciati a iniziative politiche specifiche. Le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare ai ricercatori e al grande pubblico l'accesso ai dati della ricerca il prima possibile nel processo di diffusione nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico, contrasta le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, la pianificazione della gestione dei dati sta rapidamente diventando una pratica scientifica standard per garantire che i dati siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (principi "FAIR"), e dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le politiche di accesso aperto prevedono generalmente una serie di deroghe alla messa a disposizione dei risultati della ricerca scientifica. Il 17 luglio 2012 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, aggiornata il 25 aprile 201834, che descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati risultati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di riservatezza, protezione dei dati personali, segreti commerciali, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali e diritti di proprietà intellettuale di terzi. Al fine di evitare oneri amministrativi, tali obblighi dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che i ricercatori hanno già reso pubblici. Altri tipi di documenti in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. |
(24) Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le politiche di accesso aperto prevedono generalmente una serie di deroghe alla messa a disposizione dei risultati della ricerca scientifica. Il 17 luglio 2012 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, aggiornata il 25 aprile 201834, che descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati risultati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di tutela della vita privata, riservatezza, protezione dei dati personali, segreti commerciali, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali e diritti di proprietà intellettuale di terzi. Al fine di evitare oneri amministrativi, tali obblighi dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che i ricercatori hanno già reso pubblici. Altri tipi di documenti in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. |
_________________ |
_________________ |
34 C(2018)2375. |
34 C(2018)2375. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri. |
(32) Le tariffe per l'accesso ai documenti e il loro riutilizzo costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per l'accesso e il riutilizzo gratuitamente o, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione. |
(36) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di accesso ai documenti del settore pubblico e di relativo riutilizzo siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per l'accesso ai documenti e il relativo riutilizzo dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono l'accesso e il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione. |
(37) I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/6791 bis, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per l'accesso e il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione. |
|
__________________ |
|
1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 39 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) In alcuni casi i documenti sono riutilizzati senza che sia prevista una licenza; in altri, è rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere eque e trasparenti. In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano disponibili licenze standard. |
(39) In alcuni casi i documenti sono riutilizzati senza che sia prevista una licenza; in altri, è rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, la protezione dei dati di carattere personale, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere eque e trasparenti. In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano disponibili licenze standard. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna del testo, onde garantirne la coerenza giuridica. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 47 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio37 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38. L'anonimizzazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva. |
(47) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38. L'anonimizzazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva. A tale riguardo, per informazione anonima si dovrebbe intendere qualsiasi informazione che non può essere collegata, direttamente o indirettamente, da sola o in combinazione con dati associati, a una persona fisica o dati personali resi anonimi in modo tale che l'interessato non sia più identificabile. Inoltre, al momento di prendere decisioni sulla portata e sulle condizioni del riutilizzo di documenti del settore pubblico contenenti dati personali, le organizzazioni soggette alla presente direttiva dovrebbero procedere, prima di rendere pubblico il documento, a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. Ciò dovrebbe essere fatto, segnatamente, per settori specifici che trattano abitualmente categorie particolari di dati personali, come il settore della sanità, o altri dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. Per rispondere adeguatamente alle preoccupazioni relative alla necessaria protezione dei dati personali, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dovrebbe essere effettuata conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679. |
__________________ |
__________________ |
37 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) […]. |
|
38 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). |
38 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con l'attuale quadro legislativo sulla protezione dei dati ed evitare altre interpretazioni di concetti che possono riferirsi ad altre tecniche come la pseudonimizzazione. Inoltre, in linea con le raccomandazioni del garante europeo della protezione dei dati, il relatore per parere ritiene necessario assicurare una valutazione d'impatto che accerti la legittimità e la necessità di pubblicare dati personali nel pubblico dominio, in particolare quando si tratta di determinate categorie di dati sensibili. | |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 52 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi di contenuti di preferenza accessibili online dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati costituiscono esempi di tali modalità. |
(52) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per l'accesso e il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi di contenuti di preferenza accessibili online dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati costituiscono esempi di tali modalità. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 62 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(62) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di proprietà (articolo 17) e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
(62) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà di espressione e d'informazione (articolo 11), il diritto di proprietà (articolo 17) e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
Motivazione | |
Le modifiche si riallacciano al nuovo considerando 4 bis. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 62 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(62 bis) Il garante europeo della protezione dei dati ha emesso il parere 5/2018 a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 il 10 luglio 20181 bis. |
|
_________________ |
|
1 bis Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna del testo, onde garantirne la coerenza giuridica. Il testo giuridico dell'UE deve essere conforme alle norme tecniche legislative e occorre indicare che il GEPD ha emesso un parere a norma del regolamento (CE) n. 45/2001. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo -1 |
|
-1. La presente direttiva mira a istituire un quadro normativo volto a disciplinare il diritto di accesso all'informazione del settore pubblico e il relativo riutilizzo, al fine di definire i termini fondamentali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto nonché promuovere l'uso dei dati aperti e stimolare l'innovazione di prodotti e servizi. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; |
g) ai documenti o alle parti di documenti il cui accesso è escluso o limitato dai regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali o che contengono dati personali il cui riutilizzo potrebbe pregiudicare la protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo, segnatamente quale prevista dalla legislazione dell'Unione in materia di tutela dei dati personali; |
Motivazione | |
L'emendamento fa seguito al parere del GEPD. È necessario garantire la coerenza tra la direttiva e la vigente normativa dell'Unione. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
k bis) ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui l'accesso è limitato o escluso per garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in applicazione della direttiva (UE) 2016/1148; |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna della proposta e di coerenza giuridica con altri strumenti del diritto dell'UE e del diritto nazionale applicabile. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
k ter) ai documenti in possesso delle istituzioni rientranti nella definizione di infrastruttura critica di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna del testo, onde garantirne la coerenza giuridica. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per garantire lo stretto legame tra la normativa sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e le norme UE in materia di protezione dei dati, quali attualmente previste dalla direttiva 2003/98/CE. Esso rafforza la coerenza giuridica. Un considerando da solo non basta. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. "dati personali", i dati personali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679; |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna del testo, onde garantirne la coerenza giuridica. L'attuale direttiva 2003/98/CE (direttiva ISP) contiene questa definizione, che dovrebbe essere mantenuta. | |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 ter. "informazione anonima" o "informazione anonimizzata", un'informazione che non si riferisce a una persona fisica identificata o identificabile ovvero dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per garantire la coerenza giuridica ed evitare interpretazioni del concetto di dati personali diverse da quella di cui nel GDPR. L'attuale direttiva 2003/98/CE (direttiva ISP) contiene questa definizione, che dovrebbe essere mantenuta. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. |
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano accessibili e riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche, qualora l'accesso ad essi e il loro riutilizzo siano autorizzati, siano accessibili e riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano prodotti e messi a disposizione per il riutilizzo secondo il principio dell'"apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita". |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. Gli Stati membri dispongono che, al momento di prendere decisioni sulla portata e sulle condizioni del riutilizzo dei documenti, le organizzazioni soggette alla presente direttiva procedano a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, segnatamente per settori specifici che trattano abitualmente categorie particolari di dati personali, come il settore della sanità, o altri dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è effettuata conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna del testo. Esso è altresì necessario per garantire la coerenza giuridica del diritto dell'UE nonché per garantire che, qualora debbano essere resi pubblici dati personali, sia stata precedentemente effettuata una valutazione d'impatto per accertare la legittimità e la necessità di farli entrare nel pubblico dominio, tenuto conto dell'impatto e degli effetti della pubblicazione sulle persone interessate. | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Capo 2 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
RICHIESTE DI RIUTILIZZO |
ACCESSO AI DOCUMENTI E RICHIESTE DI RIUTILIZZO |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prescrizioni per il trattamento delle richieste di riutilizzo |
Prescrizioni per il trattamento delle richieste di accesso ai documenti e di riutilizzo |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti. |
1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di accesso ai documenti o di relativo riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza per il riutilizzo, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, entro tre settimane dalla richiesta iniziale sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica. |
2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza per il riutilizzo, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente il prima possibile, e comunque non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, il prima possibile e comunque entro tre settimane dalla richiesta iniziale, sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica, adducendo una motivazione. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a g), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. |
3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i motivi per cui hanno respinto, integralmente o parzialmente, la richiesta di accesso a un documento o di relativo riutilizzo nella forma o nel formato richiesti sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a g), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Gli Stati membri elaborano un elenco di criteri accessibile al pubblico sulla base del quale l'ente interessato può decidere come gestire le richieste. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come ad esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato. |
4. Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come ad esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale di controllo istituita conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per garantire la coerenza giuridica dell'UE. Le autorità dell'UE per la protezione dei dati personali sono autorità competenti a trattare casi che si riferiscono al rispetto del diritto che disciplina la protezione dei dati. Il GDPR conferisce a dette autorità adeguati poteri di esecuzione e di ricorso in caso di violazione del diritto sulla protezione dei dati e per affrontare questa situazione. Cfr. emendamento relativo al considerando 37. | |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che: |
|
a) sia fornita assistenza per le richieste di accesso ai documenti; |
|
b) gli elenchi degli enti pubblici siano pubblicamente accessibili; |
|
c) siano stabilite modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso ai documenti e di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico possa essere effettivamente esercitato, in particolare: |
|
i) la designazione di addetti all'informazione, |
|
ii) l'istituzione e il mantenimento di strutture per la consultazione dei documenti richiesti, |
|
iii) registri o elenchi di documenti in possesso di enti pubblici o punti di informazione, con chiara indicazione dei luoghi in cui sono reperibili i documenti; |
|
d) gli enti pubblici informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode in virtù della presente direttiva e delle norme vigenti in materia di accesso all'informazione stabilite a livello nazionale o dell'Unione e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consulenza a tal fine. |
Motivazione | |
Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Gli enti pubblici e le imprese pubbliche assicurano che l'accesso all'informazione del settore pubblico e il relativo riutilizzo rispettino la normativa dell'Unione sulla protezione dei dati. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna del testo, onde garantirne la coerenza giuridica. | |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il riutilizzo di documenti è gratuito o limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione , e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato |
1. L'accesso ai documenti e il loro riutilizzo sono gratuiti. |
Motivazione | |
L'emendamento intende ristrutturare l'articolo con l'obiettivo di migliorarne la formulazione sotto il profilo giuridico. Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono stabilire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. L'emendamento è quindi necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. In via eccezionale, gli Stati membri possono recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, la messa a disposizione e la divulgazione dei documenti e, ove applicabile, per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. |
Motivazione | |
L'emendamento intende ristrutturare l'articolo con l'obiettivo di migliorarne la formulazione sotto il profilo giuridico. | |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In via eccezionale il paragrafo 1 non si applica: |
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 1 bis: |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna del testo, onde garantirne la coerenza giuridica. | |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica. |
1. Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti o di parti di documenti, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per ragioni pressanti di logica interna della proposta e per coerenza con gli emendamenti presentati per fare riferimento a documenti o parti di documenti. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione) |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 28.5.2018 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
LIBE 28.5.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Ignazio Corrao 9.7.2018 |
||||
Esame in commissione |
11.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
|
Approvazione |
27.11.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 2 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Innocenzo Leontini |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Reimer Böge |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
34 |
+ |
|
ECR |
Daniel Dalton, Kristina Winberg |
|
EFDD |
Ignazio Corrao |
|
ENF |
Giancarlo Scottà |
|
GUE/NGL |
Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst |
|
PPE |
Asim Ademov, Heinz K. Becker, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Josef Weidenholzer |
|
VERTS/ALE |
Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero |
|
2 |
- |
|
ECR |
Branislav Škripek |
|
NI |
Udo Voigt |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione) |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
25.4.2018 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 28.5.2018 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
IMCO 28.5.2018 |
CULT 28.5.2018 |
LIBE 28.5.2018 |
|
|
Commissioni associate Annuncio in Aula |
IMCO 13.9.2018 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Neoklis Sylikiotis 19.6.2018 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
9.10.2018 |
5.11.2018 |
|
|
|
Approvazione |
3.12.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 1 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jan Olbrycht, Marie-Pierre Vieu |
||||
Deposito |
7.12.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
42 |
+ |
|
ALDE |
Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck |
|
ECR |
Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský |
|
ENF |
Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà |
|
GUE/NGL |
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská |
|
S&D |
Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato |
|
VERTS/ALE |
Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda |
|
1 |
- |
|
EFDD |
Jonathan Bullock |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti