RELAZIONE sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
6.12.2018 - (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Tiemo Wölken
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata dalla Corte di giustizia al Parlamento e al Consiglio nella sua versione rivista (02360/2018),
– visti l'articolo 256, paragrafo 1, e l'articolo 281, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata (C8-0132/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Commissione europea (COM(2018)0534),
– visti gli articoli 48 e 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0439/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Progetto di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||
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Progetto della Corte di giustizia |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(4) Peraltro, dall'esame condotto dalla Corte e dal Tribunale si evince che numerose impugnazioni sono proposte in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, da parte di un'autorità amministrativa indipendente in un primo tempo, e poi da parte del Tribunale, e che molte di queste impugnazioni sono respinte dalla Corte a causa della loro evidente infondatezza, o per irricevibilità manifesta. Al fine di consentire alla Corte di concentrarsi sulle cause che meritano tutta la sua attenzione, occorre, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, introdurre, per le impugnazioni relative a siffatte cause, un procedimento preventivo di ammissione. Pertanto, spetterebbe alla parte che contesta una decisione del Tribunale in dette cause convincere preventivamente la Corte dell'importanza delle questioni sollevate con la sua impugnazione per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. |
(4) Peraltro, dall'esame condotto dalla Corte e dal Tribunale si evince che numerose impugnazioni sono proposte in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, da parte di un'autorità amministrativa indipendente in un primo tempo, come l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e poi da parte del Tribunale. Molte di queste impugnazioni che si riferiscono a cause nelle quali un'autorità amministrativa indipendente è già stata adita prima del ricorso dinanzi al Tribunale sono respinte dalla Corte a causa della loro evidente infondatezza, o per irricevibilità manifesta. Al fine di consentire alla Corte di concentrarsi sulle cause che meritano tutta la sua attenzione, occorre, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, introdurre, per le impugnazioni relative a siffatte cause, un procedimento preventivo di ammissione. Pertanto, spetterebbe alla parte che contesta una decisione del Tribunale in dette cause convincere preventivamente la Corte dell'importanza delle questioni sollevate con la sua impugnazione per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. | ||||||||||||||||||
Emendamento 2 Progetto di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||
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Progetto della Corte di giustizia |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(5) Alla luce dell'aumento costante del numero di cause promosse dinanzi alla Corte, e conformemente ai termini della lettera del Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 13 luglio 2018, occorre, nella presente fase, accordare la priorità all'istituzione del suddetto procedimento preventivo di ammissione delle impugnazioni. L'esame della parte della domanda della Corte di giustizia del 26 marzo 2018 relativa al trasferimento parziale dei ricorsi per inadempimento al Tribunale dovrebbe essere effettuato in una fase successiva, posteriore alla presentazione, nel dicembre 2020, della relazione sul funzionamento del Tribunale prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015. |
(5) Alla luce dell'aumento costante del numero di cause promosse dinanzi alla Corte, e conformemente ai termini della lettera del Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 13 luglio 2018, occorre, nella presente fase, accordare la priorità all'istituzione del suddetto procedimento preventivo di ammissione delle impugnazioni. L'esame della parte della domanda della Corte di giustizia del 26 marzo 2018 relativa al trasferimento parziale dei ricorsi per inadempimento al Tribunale dovrebbe essere effettuato in una fase successiva, posteriore alla presentazione, nel dicembre 2020, della relazione sul funzionamento del Tribunale, in particolare sull'efficienza del Tribunale, l'efficacia e la necessità di un incremento del numero dei giudici a 56, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, ove si dovrebbe valutare altresì il conseguimento dell'equilibrio di genere all'interno del Tribunale. Per conseguire tale obiettivo, è opportuno organizzare i rinnovi parziali del Tribunale in modo tale da portare progressivamente i governi degli Stati membri a proporre due giudici in occasione del medesimo rinnovo parziale, allo scopo di privilegiare pertanto, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai trattati, la scelta di una donna e di un uomo. | ||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo) Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea Articolo 8 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea Articolo 58 bis – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Progetto di regolamento Articolo 1 – punto 2 Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea Articolo 58 bis – comma 3 | |||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Il corretto funzionamento della Corte di giustizia è essenziale affinché i cittadini dell'Unione beneficino di un'adeguata tutela giuridica. La riforma del sistema giudiziario dell’Unione europea, adottata nel dicembre 2015, deve essere concepita nel miglior modo possibile e le competenze tra Tribunale e Corte di giustizia devono essere ripartite in modo da consentire ai cittadini di avere accesso alla giustizia in modo tempestivo ed efficace. La proposta della Corte di giustizia recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ottempera in linea di principio a questa finalità.
Gli adattamenti terminologici alla riforma di Lisbona sono opportuni.
Va altresì salutato con favore il trasferimento di competenze sui ricorsi di annullamento collegati alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza della Corte di giustizia a titolo dell'articolo 260, paragrafo 2 o 3 TFUE.
L'istituzione di un meccanismo di ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia per determinate categorie di impugnazioni va sostanzialmente accolta con favore. Non è tuttavia opportuno elencare i singoli organi amministrativi indipendenti. Al contrario, si dovrebbe adottare un approccio astratto e generico al fine di rendere tale disposizione sostenibile in futuro. Inoltre, occorre chiarire nel testo che la presente decisione deve essere motivata e pubblicata non solo in caso di ammissione, ma anche in caso di rifiuto.
L'attesa dell'adozione della relazione sul funzionamento del Tribunale nel dicembre 2020 risulta opportuna per quanto riguarda la possibilità di trasferire al Tribunale la competenza a statuire, in primo grado, su determinate categorie di ricorsi per inadempimento. La relazione si inserirà sul solco del completamento della terza fase della riforma del sistema giudiziario dell'Unione europea (settembre 2019), con l'esame, in particolare, dell'efficienza del Tribunale nonché della necessità e dell'efficacia di un aumento a 56 del numero dei giudici. In tale contesto occorrerà prendere in considerazione anche il successo nel conseguimento dell'equilibrio di genere all'interno del Tribunale. Nel caso del trasferimento di competenze in materia di procedure d'inadempimento, occorre tener conto del fatto che si tratta dell'arma più forte a disposizione della Commissione nei confronti degli Stati membri in caso di mancato rispetto del diritto dell'Unione. Sono necessarie per un efficace recepimento. Occorre garantire che, nel caso di un trasferimento di competenza al Tribunale, non vi sia alcuna estensione dei tempi complessivi del procedimento. Occorre inoltre considerare se tale trasferimento sia adeguato, in considerazione del numero relativamente ridotto di procedimenti d'inadempimento rispetto al numero totale di procedimenti pendenti. A tale proposito, sorge in particolare la questione dell'idoneità a conseguire l'obiettivo di un cambiamento strutturale.
PARERE della commissione per gli affari costituzionali (29.11.2018)
destinato alla commissione giuridica
sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))
Relatore per parere: Morten Messerschmidt
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore concorda con i principali obiettivi della proposta, segnatamente con il conferimento alla Corte di giustizia della competenza esclusiva a statuire sui ricorsi di annullamento connessi alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata dalla stessa Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 2 o 3, TFUE. Il relatore ritiene tuttavia che
la proposta potrebbe essere integrata con la possibilità per i giudici di pubblicare pareri separati, compresi pareri dissenzienti, e propone emendamenti ai pertinenti articoli dello statuto della Corte. La prassi dei pareri separati è comune alla maggior parte degli Stati membri ed è generalmente consentita nei tribunali internazionali, quali la Corte internazionale di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo. La possibilità dei pareri separati migliorerebbe la qualità delle sentenze della Corte, specialmente nei casi in cui la motivazione della Corte potrebbe rivelarsi difficile da seguire proprio perché il collegio ha dovuto incorporare opinioni parzialmente divergenti per raggiungere un compromesso tra i giudici. I pareri individuali potrebbero indurre la maggioranza a trattare esplicitamente i punti di vista della minoranza e a contestare la validità delle loro argomentazioni giuridiche, mantenendo al contempo separate le opinioni discordanti, e garantendo così una sentenza più esplicita, coerente, comprensibile e, in ultima analisi, autorevole e convincente. I pareri separati potrebbero anticipare successivi sviluppi della giurisprudenza della Corte. Potrebbero anche migliorare il dialogo giudiziario con i giudici nazionali, che avrebbero a disposizione sentenze meglio motivate, nelle quali si tiene conto in modo esplicito e completo di tutti i diversi pareri giuridici, in particolare di quelli del giudice del rinvio. L'espressione di pareri individuali non sarebbe in alcun modo obbligatoria e i giudici rimarrebbero liberi di decidere se pubblicare o meno un parere separato. È evidente che preferire la trasparenza alla segretezza non può che contribuire al processo di democratizzazione dell'Unione europea.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Progetto di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea Articolo 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Progetto di regolamento Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea Articolo 8 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Progetto di regolamento Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo) Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea Articolo 35 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Progetto di regolamento Articolo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Progetto della Corte di giustizia |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Articolo 2 bis | ||||||||||||||||||
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Gli articoli 2, 8, 35, 36 e 47 dello statuto, quali modificati dal presente regolamento, sono applicabili alle cause di cui la Corte di giustizia o il Tribunale sono investiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. | ||||||||||||||||||
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
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Titolo |
Progetto di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea |
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Riferimenti |
02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 16.4.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFCO 16.4.2018 |
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Relatore per parere Nomina |
Morten Messerschmidt 20.6.2018 |
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Esame in commissione |
21.11.2018 |
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Approvazione |
27.11.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Wajid Khan, Constanze Krehl |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
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22 |
+ |
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ALDE |
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic |
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ECR |
Morten Messerschmidt |
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ENF |
Gerolf Annemans |
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GUE/NGL |
Helmut Scholz, Barbara Spinelli |
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PPE |
Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland |
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S&D |
Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel |
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VERTS/ALE |
Pascal Durand, Josep Maria Terricabras |
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2 |
- |
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EFDD |
Fabio Massimo Castaldo |
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NI |
Diane James |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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Titolo |
Progetto di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea |
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Riferimenti |
02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 16.4.2018 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFCO 16.4.2018 |
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Relatori Nomina |
Tiemo Wölken 15.5.2018 |
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Esame in commissione |
21.6.2018 |
22.10.2018 |
20.11.2018 |
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Approvazione |
6.12.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau |
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Deposito |
7.12.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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20 |
+ |
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ALDE |
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde |
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EFDD |
Joëlle Bergeron |
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ENF |
Philippe Loiseau |
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PPE |
Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss |
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|
S&D |
Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
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VERTS/ALE |
Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda |
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1 |
- |
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GUE/NGL |
Kostadinka Kuneva |
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1 |
0 |
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|
ECR |
Angel Dzhambazki |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti