RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio
7.12.2018 - (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Emil Radev
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0213),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0152/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0442/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di |
Proposta di |
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio |
che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Per assicurare una maggiore sicurezza negli Stati membri e in tutta l'Unione è necessario migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca. |
(2) Per assicurare una maggiore sicurezza, migliorare il perseguimento dei reati finanziari, contrastare il riciclaggio e prevenire l'evasione fiscale negli Stati membri e in tutta l'Unione è necessario migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Gli Stati membri sono tenuti all'obbligo di leale cooperazione, che viene prestata sollecitamente conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) La frode fiscale e il riciclaggio hanno ripercussioni sui contribuenti europei. Pertanto, la lotta a questi reati rimane una priorità per l'Unione. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) L'accesso immediato e diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari è spesso indispensabile per il buon esito di un'indagine penale o per l'identificazione, il reperimento e il congelamento tempestivi dei relativi beni ai fini della loro confisca. L'accesso diretto è il tipo di accesso più immediato alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. È pertanto opportuno che la presente direttiva stabilisca norme che accordino alle autorità designate degli Stati membri e ad altri organismi competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento dei reati l'accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. |
(6) L'accesso immediato e diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari è spesso indispensabile per il buon esito di un'indagine penale o per l'identificazione, il reperimento e il congelamento tempestivi dei relativi beni ai fini della loro confisca. L'accesso diretto è il tipo di accesso più immediato alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. È pertanto opportuno che la presente direttiva stabilisca norme che accordino alle autorità designate degli Stati membri competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento dei reati l'accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Dato che ciascuno Stato membro conta più autorità o organismi competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati, e al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni finanziarie e di altro tipo a norma della presente direttiva, occorre che gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità abilitate ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e a chiedere informazioni alle unità di informazione finanziaria ai fini della presente direttiva. |
(7) Dato che ciascuno Stato membro conta più autorità o organismi competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati, e al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni finanziarie e di altro tipo a norma della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità abilitate ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari, le quali dovrebbero poter chiedere informazioni alle unità di informazione finanziaria ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a delimitare i poteri di tali autorità. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Nella misura in cui le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione sono competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale, anch'esse dovrebbero essere considerate autorità atte ad essere designate ai fini della presente direttiva. Le indagini amministrative non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
(9) Nella misura in cui le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione sono competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale, anch'esse dovrebbero essere considerate autorità atte ad essere designate ai fini della presente direttiva. Le indagini amministrative diverse da quelle condotte dalle unità di informazione finanziaria al fine di prevenire, accertare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Gli autori di reati, in particolare i gruppi criminali e i terroristi, sono spesso attivi in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono spesso situati in altri Stati membri. Data la dimensione transfrontaliera dei reati gravi, tra cui il terrorismo, e delle relative attività finanziarie, è spesso necessario che le autorità competenti per le indagini accedano a informazioni su conti bancari detenuti in altri Stati membri. |
(10) Gli autori di reati, come la frode fiscale e il riciclaggio, sono spesso gruppi criminali e organizzazioni terroristiche, che sono attivi in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono spesso situati in altri Stati membri. Data la dimensione transfrontaliera dei reati gravi, tra cui il terrorismo, e delle relative attività finanziarie, è spesso necessario che le autorità competenti per le indagini penali accedano a informazioni su conti bancari detenuti in altri Stati membri. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Le informazioni che le autorità competenti acquisiscono dai registri nazionali centralizzati dei conti bancari possono essere scambiate con le autorità competenti di un altro Stato membro in conformità della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio5 e della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6. |
(11) Le informazioni che le autorità competenti acquisiscono dai registri nazionali centralizzati dei conti bancari possono essere scambiate con le autorità competenti di un altro Stato membro in conformità della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio5 e della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. |
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5 Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89). |
5 Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89). |
6 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1). |
6 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1). |
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Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) La direttiva (UE) 2015/849 ha sensibilmente rafforzato il quadro giuridico dell'Unione che disciplina l'attività e la cooperazione delle unità di informazione finanziaria. I poteri delle unità di informazione finanziaria comprendono il diritto di accedere alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto di cui hanno bisogno per combattere il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il diritto dell'Unione non definisce tutti gli strumenti e i meccanismi specifici che le unità di informazione finanziaria devono avere a disposizione per poter accedere a tali informazioni e svolgere i loro compiti. Poiché gli Stati membri restano interamente responsabili in merito all'istituzione e alla scelta della natura organizzativa delle unità di informazione finanziaria, le differenti unità di informazione finanziaria hanno diversi livelli di accesso alle banche dati normative, la cui conseguenza è uno scambio insufficiente di informazioni tra autorità di contrasto o procure, da un lato, e unità di informazione finanziaria, dall'altro. |
(12) La direttiva (UE) 2015/849 ha sensibilmente rafforzato il quadro giuridico dell'Unione che disciplina l'attività e la cooperazione delle unità di informazione finanziaria, compresa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e sostegno. I poteri delle unità di informazione finanziaria, il cui status giuridico varia tra gli Stati membri e può essere amministrativo, di contrasto o ibrido, comprendono il diritto di accedere alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto di cui hanno bisogno per prevenire, accertare e combattere il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il diritto dell'Unione non definisce tutti gli strumenti e i meccanismi specifici che le unità di informazione finanziaria devono avere a disposizione per poter accedere a tali informazioni e svolgere i loro compiti. Poiché gli Stati membri restano interamente responsabili in merito all'istituzione e alla scelta della natura organizzativa delle unità di informazione finanziaria, le differenti unità di informazione finanziaria hanno diversi livelli di accesso alle banche dati normative, la cui conseguenza è uno scambio insufficiente di informazioni tra autorità di contrasto o procure, da un lato, e unità di informazione finanziaria, dall'altro. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Per accrescere la certezza del diritto e l'efficacia operativa è opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per rafforzare la capacità delle unità di informazione finanziaria di condividere le informazioni su tutti i reati gravi con le rispettive autorità competenti designate. |
(13) Per accrescere la certezza del diritto e l'efficacia operativa è opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per rafforzare la capacità delle unità di informazione finanziaria di condividere le informazioni o le analisi su tutti i reati gravi con le autorità competenti designate nel loro Stato membro. Più precisamente, le unità di informazione finanziaria dovrebbero essere tenute a scambiare informazioni o analisi con le autorità competenti designate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo e se necessario, caso per caso, di reati gravi. Nel contempo, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'indipendenza operativa e l'autonomia delle unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849, compresa la capacità di prendere decisioni autonome di analizzare, richiedere e diffondere informazioni. È opportuno motivare adeguatamente l'eventuale rifiuto di soddisfare una richiesta di informazioni di un'autorità competente del proprio Stato membro. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Occorre inoltre che la presente direttiva istituisca un quadro giuridico chiaramente definito che permetta alle unità di informazione finanziaria di chiedere i dati pertinenti conservati dalle autorità competenti designate e di essere così in grado di prevenire e contrastare in modo efficace il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
(14) Occorre inoltre che la presente direttiva istituisca un quadro giuridico chiaramente definito che permetta alle unità di informazione finanziaria di chiedere i dati pertinenti conservati dalle autorità competenti designate nel loro Stato membro e di essere così in grado di prevenire, accertare e contrastare in modo efficace il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) La condivisione di informazioni tra le diverse unità di informazione finanziaria e con le autorità competenti dovrebbe essere consentita solo se necessaria e caso per caso a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi, o a fini di lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
(15) La condivisione di informazioni tra le diverse unità di informazione finanziaria dovrebbe essere consentita a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo e, in casi eccezionali e urgenti, ove sufficientemente giustificato, di reati gravi. Tale condivisione di informazioni non dovrebbe essere ostacolata. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo in modo più efficace e di rafforzare il suo ruolo nel fornire analisi e informazioni finanziarie, un'unità di informazione finanziaria dovrebbe essere abilitata a scambiare informazioni o analisi già in suo possesso o che possono essere ottenute da soggetti obbligati su richiesta di un'altra unità di informazione finanziaria o di un'autorità competente del proprio Stato membro. Tale scambio non dovrebbe ostacolare il ruolo attivo svolto da un'unità di informazione finanziaria nel trasmettere la propria analisi ad altre unità di informazione finanziaria qualora tale analisi riveli fatti, comportamenti o casi sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che interessano direttamente le altre unità. Un'analisi finanziaria si articola, da un lato, in un'analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, a seconda del tipo e del volume delle informazioni ricevute e dell'uso cui esse sono preordinate dopo la diffusione e, dall'altro, in un'analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È tuttavia opportuno che la presente direttiva non pregiudichi il ruolo e lo status organizzativo conferiti alle unità di informazione finanziaria dal diritto nazionale degli Stati membri. |
(16) Al fine di prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo in modo più efficace e di rafforzare il suo ruolo nel fornire analisi e informazioni finanziarie, un'unità di informazione finanziaria dovrebbe essere abilitata a scambiare informazioni già in suo possesso o che possono essere ottenute da soggetti obbligati o analisi già in suo possesso su richiesta di un'altra unità di informazione finanziaria o di un'autorità competente del proprio Stato membro. Tale scambio non dovrebbe ostacolare il ruolo attivo svolto da un'unità di informazione finanziaria nel trasmettere la propria analisi ad altre unità di informazione finanziaria qualora tale analisi riveli fatti, comportamenti o casi sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che interessano direttamente le altre unità. Un'analisi finanziaria si articola, da un lato, in un'analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, a seconda del tipo e del volume delle informazioni ricevute e dell'uso cui esse sono preordinate dopo la diffusione e, dall'altro, in un'analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È essenziale che le unità di informazione finanziaria ricevano un riscontro da parte delle autorità competenti circa l'utilizzo fatto delle informazioni finanziarie e delle analisi finanziarie fornite e l'esito delle indagini o dell'azione penale relative a tali informazioni. Gli Stati membri dovrebbero mettere in atto meccanismi adeguati per consentire tali scambi di informazioni e il monitoraggio successivo. È tuttavia opportuno che la presente direttiva non pregiudichi il ruolo e lo status organizzativo conferiti alle unità di informazione finanziaria dal diritto nazionale degli Stati membri. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Occorre definire termini per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria al fine di garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente. Lo scambio di informazioni necessario per risolvere i casi e le indagini transfrontalieri dovrebbe essere attuato con la stessa celerità e priorità riservata a casi nazionali analoghi. Occorre stabilire termini per assicurare che uno scambio efficace intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali. Dovrebbero essere stabiliti termini più brevi in casi debitamente giustificati, laddove le richieste si riferiscano a determinati reati gravi, quali i reati di terrorismo e i reati riconducibili a un gruppo terroristico o ad attività terroristiche, secondo quanto stabilito dal diritto dell'Unione. |
(17) Occorre definire termini per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria al fine di garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente. Lo scambio di informazioni necessario per risolvere i casi e le indagini transfrontalieri dovrebbe essere attuato con la stessa celerità e priorità riservata a casi nazionali analoghi. Occorre stabilire termini per assicurare che uno scambio efficace intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali, nonché per armonizzare le pratiche di scambio di informazioni tra le FIU in tutta l'Unione. Dovrebbero essere stabiliti termini più brevi in casi debitamente giustificati, laddove le richieste si riferiscano a determinati reati gravi, quali i reati di terrorismo e i reati riconducibili a un gruppo terroristico o ad attività terroristiche, secondo quanto stabilito dal diritto dell'Unione. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Considerate la sensibilità dei dati finanziari che le unità di informazione finanziaria dovrebbero analizzare e le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati, è opportuno che la presente direttiva definisca specificamente il tipo e la portata delle informazioni che possono essere scambiate tra le diverse unità di informazione finanziaria e con le autorità competenti designate. La presente direttiva non dovrebbe apportare modifiche ai metodi di raccolta dei dati attualmente concordati. |
(19) Considerate la sensibilità dei dati finanziari che le unità di informazione finanziaria dovrebbero analizzare e le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati, è opportuno che la presente direttiva definisca specificamente il tipo e la portata delle informazioni che possono essere scambiate tra le diverse unità di informazione finanziaria e con le autorità competenti designate. La presente direttiva non dovrebbe apportare modifiche ai metodi di raccolta dei dati attualmente concordati. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di ampliare la portata delle informazioni finanziarie e delle informazioni sui conti bancari che possono essere scambiate tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti designate. Gli Stati membri potrebbero inoltre agevolare l'accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati diversi dai reati gravi. La presente direttiva non dovrebbe derogare alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Conformemente alle sue competenze e ai suoi compiti specifici, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio7, Europol offre sostegno alle indagini transfrontaliere degli Stati membri sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali. A norma del regolamento (UE) 2016/794, le unità nazionali Europol sono gli organismi di collegamento tra Europol e le autorità degli Stati membri competenti per le indagini sui reati. Per fornire a Europol le informazioni di cui necessita per svolgere i suoi compiti, è opportuno che gli Stati membri dispongano che le loro unità di informazione finanziaria rispondano alle richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziaria sottoposte da Europol tramite le rispettive unità nazionali Europol. Gli Stati membri dovrebbero altresì disporre che le rispettive unità nazionali Europol rispondano alle richieste di informazioni sui conti bancari sottoposte da Europol. Le richieste di Europol devono essere debitamente giustificate. Esse devono essere presentate caso per caso, entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. |
(20) Conformemente alle sue competenze e ai suoi compiti specifici, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio7, Europol offre sostegno alle indagini transfrontaliere degli Stati membri sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali. In tale contesto, Europol dovrebbe notificare agli Stati membri qualsiasi informazione e i collegamenti tra reati che li riguardano. A norma del regolamento (UE) 2016/794, le unità nazionali Europol sono gli organismi di collegamento tra Europol e le autorità degli Stati membri competenti per le indagini sui reati. Per fornire a Europol le informazioni di cui necessita per svolgere i suoi compiti, è opportuno che gli Stati membri dispongano che le loro unità di informazione finanziaria siano autorizzate a rispondere alle richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziaria sottoposte da Europol tramite le rispettive unità nazionali Europol. Gli Stati membri dovrebbero altresì disporre che le rispettive unità nazionali Europol siano autorizzate a rispondere alle richieste di informazioni sui conti bancari sottoposte da Europol. Le richieste di Europol devono essere debitamente giustificate. Esse devono essere presentate caso per caso, entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. L'indipendenza operativa e l'autonomia delle unità di informazione finanziaria non dovrebbero essere compromesse e la decisione di fornire le informazioni o le analisi richieste dovrebbe spettare a tali unità. Al fine di garantire una cooperazione rapida ed efficace, è opportuno fissare limiti temporali per le risposte delle unità di informazione finanziaria alle richieste di Europol. |
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7 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). |
7 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Per rafforzare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria, la Commissione europea dovrebbe svolgere nel prossimo futuro una valutazione d'impatto al fine di valutare la possibilità e l'opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento e di sostegno, quale un'unità di informazione finanziaria dell'Unione. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Per raggiungere il giusto equilibrio tra un'azione efficace e un elevato livello di protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che il trattamento di informazioni finanziarie sensibili che possono rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona sia consentito solo nella misura strettamente necessaria e pertinente a un'indagine specifica. |
(22) Per raggiungere il giusto equilibrio tra un'azione efficace e un elevato livello di protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che il trattamento di informazioni finanziarie sensibili che possono rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona sia consentito solo a persone specificatamente autorizzate e solo nella misura strettamente necessaria, pertinente e proporzionata a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un caso specifico e in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) -, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte - compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - e dalle costituzioni degli Stati membri nel rispettivo ambito di applicazione. |
(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), la presunzione di innocenza e diritti della difesa (articolo 48), i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49), dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte - compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - e dalle costituzioni degli Stati membri nel rispettivo ambito di applicazione. La presente direttiva rispetta e osserva altresì la libertà d'impresa e il divieto di discriminazione. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) I dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati dalle autorità competenti solo se ciò è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi. |
(25) Tutti i dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati dalle autorità competenti solo in conformità della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679 e solo se ciò è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Al fine di tutelare il diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e per limitare le conseguenze dell'accesso alle informazioni contenute nei registri centrali dei conti bancari e nei sistemi di reperimento dei dati, è essenziale prevedere condizioni che limitino tale accesso. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati ai fini della presente direttiva. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali ottenibili dai registri centralizzati dei conti bancari o tramite processi di autenticazione. |
(26) Al fine di tutelare il diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e per limitare le conseguenze dell'accesso alle informazioni contenute nei registri centrali dei conti bancari e nei sistemi di reperimento dei dati, è essenziale prevedere condizioni che limitino tale accesso. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati ai fini della presente direttiva. Soltanto il personale autorizzato dovrebbe avere accesso alle informazioni contenenti dati personali ottenibili dai registri centralizzati dei conti bancari o tramite processi di autenticazione. Al personale autorizzato ad accedere a tali dati sensibili dovrebbe essere impartita una formazione sulle prassi di sicurezza da applicare allo scambio e al trattamento dei dati. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) La Commissione dovrebbe presentare una relazione sull'applicazione della presente direttiva tre anni dopo la data di recepimento e successivamente ogni tre anni. In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"10, la Commissione deve inoltre effettuare una valutazione della presente direttiva sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza della direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi. |
(28) La Commissione dovrebbe presentare una relazione sull'applicazione della presente direttiva due anni dopo la data di recepimento e successivamente ogni tre anni. In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"10, la Commissione deve inoltre effettuare una valutazione della presente direttiva sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza della direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi. |
_________________ |
_________________ |
10 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
10 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) L'obiettivo della presente direttiva è garantire l'adozione di norme che offrano ai cittadini dell'Unione un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta alla criminalità, a norma dell'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A causa della loro natura transnazionale, le minacce terroristiche e criminali incombono sull'Unione nel suo complesso e richiedono una risposta a livello dell'Unione. I criminali possono sfruttare la mancanza di un uso efficace delle informazioni sui conti bancari o delle informazioni finanziarie in uno Stato membro e trarne vantaggio, il che può avere conseguenze per un altro Stato membro. Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere raggiunto in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere invece conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(29) L'obiettivo della presente direttiva è garantire l'adozione di norme che offrano ai cittadini dell'Unione un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta alla criminalità, a norma dell'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A causa della sua natura transnazionale, la criminalità organizzata transfrontaliera ha ripercussioni sull'Unione nel suo complesso e richiede una risposta a livello dell'Unione. I criminali possono sfruttare la mancanza di un uso efficace delle informazioni sui conti bancari o delle informazioni finanziarie in uno Stato membro e trarne vantaggio, il che può avere conseguenze per un altro Stato membro. Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere raggiunto in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere invece conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto e favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria. |
1. La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e l'utilizzo di tali informazioni da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto laddove tali informazioni siano necessarie, caso per caso, e favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative disposizioni nella legislazione nazionale degli Stati membri, incluso lo status organizzativo conferito alle unità di informazione finanziaria ai sensi del diritto nazionale; |
a) le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative disposizioni nella legislazione nazionale degli Stati membri, incluso lo status organizzativo conferito alle unità di informazione finanziaria ai sensi del diritto nazionale e le competenze delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione della legislazione relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 2 – parte introduttiva – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) "informazioni finanziarie": qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti dalle unità di informazione finanziaria al fine di prevenire, individuare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, o qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti a tal fine dalle autorità pubbliche o dai soggetti obbligati e che sia accessibile alle unità di informazione finanziaria senza l'adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale; |
e) "informazioni finanziarie": qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali i dati relativi agli attivi finanziari, al movimento di fondi e alle relazioni finanziarie commerciali, detenuti dalle unità di informazione finanziaria al fine di prevenire, individuare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, o qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti a tal fine dalle autorità pubbliche o dai soggetti obbligati e che sia accessibile alle unità di informazione finanziaria senza l'adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale; |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 2 – parte introduttiva – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) "informazioni in materia di contrasto": qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti dalle autorità competenti al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati, o qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati per perseguire tali finalità e che sia accessibile alle autorità competenti senza l'adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale; |
f) "informazioni in materia di contrasto": qualsiasi tipo di informazioni o dati già detenuti dalle autorità competenti al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati, o qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati per perseguire tali finalità e che sia accessibile alle autorità competenti senza l'adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale; tali informazioni includono, tra l'altro, casellari giudiziali, informazioni su indagini o azioni legali in corso, sul congelamento o il sequestro di beni o altre misure investigative o temporanee, e informazioni su condanne, confische e attività di assistenza legale reciproca; |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – parte introduttiva – lettera g – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) "informazioni sui conti bancari": le seguenti informazioni contenute nei registri centralizzati dei conti bancari: |
g) "informazioni sui conti bancari": le seguenti informazioni sui conti bancari, sui conti di pagamento e sulle cassette di sicurezza contenute nei registri centralizzati dei conti bancari: |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 2 – parte introduttiva – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
k) "analisi finanziarie": le analisi operative e strategiche condotte dalle unità di informazione finanziaria per lo svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva (UE) 2015/849; |
k) "analisi finanziarie": i risultati delle analisi operative e strategiche condotte dalle unità di informazione finanziaria per lo svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva (UE) 2015/849; |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate ad accedere ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari istituiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 e consultare gli stessi. Tali autorità comprendono le unità nazionali Europol e gli uffici per il recupero dei beni. |
1. Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate ad accedere ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari istituiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 e consultare gli stessi. Tali autorità comprendono almeno le unità nazionali Europol e gli uffici per il recupero dei beni. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascuno Stato membro designa, tra le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dall'unità di informazione finanziaria. Tali autorità comprendono le unità nazionali Europol. |
2. Ciascuno Stato membro designa, tra le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dall'unità di informazione finanziaria. Tali autorità comprendono almeno le unità nazionali Europol. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti designate conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro [i 6 mesi successivi alla data di recepimento] e qualsiasi eventuale modifica. La Commissione pubblica le notifiche e ogni eventuale modifica delle stesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti designate conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro [i 4 mesi successivi alla data di recepimento] e qualsiasi eventuale modifica. La Commissione pubblica le notifiche e ogni eventuale modifica delle stesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. L'accesso e la consultazione si intendono altresì diretti e immediati laddove le autorità nazionali operanti sui registri centrali dei conti bancari trasmettono tempestivamente alle autorità competenti le informazioni sul conto bancario mediante un meccanismo automatizzato, a condizione che nessun ente intermediario interferisca con i dati richiesti o le informazioni da fornire. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri che forniscono accesso alle informazioni sui conti bancari mediante sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati garantiscono che l'autorità che opera i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche alle autorità competenti immediatamente e senza filtri. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni supplementari che gli Stati membri possono ritenere essenziali e includere nei registri centralizzati dei conti bancari conformemente all'articolo 32 bis, paragrafo 4, della direttiva 2018/XX/UE non sono accessibili e consultabili dalle autorità competenti ai sensi della presente direttiva. |
2. Le informazioni supplementari che gli Stati membri possono ritenere essenziali e includere nei registri centralizzati dei conti bancari conformemente all'articolo 32 bis, paragrafo 4, della direttiva 2018/XX/UE non sono accessibili e consultabili dalle autorità competenti sulla base della presente direttiva. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri garantiscono che il personale delle autorità nazionali competenti designate mantenga standard professionali elevati di riservatezza e protezione dei dati. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso e la consultazione da parte delle autorità competenti siano sostenuti da misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso e la consultazione da parte delle autorità competenti siano sostenuti da misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati secondo i più elevati standard tecnologici disponibili. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) i risultati della ricerca o della consultazione; |
d) l'identificazione unica dei risultati; |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) l'identificazione del funzionario che ha effettuato la ricerca o la consultazione o del funzionario che ha disposto la ricerca o la consultazione. |
f) l'identificazione del funzionario che ha effettuato la ricerca o la consultazione o del funzionario che ha disposto la ricerca o la consultazione e, nella misura del possibile, l'identità del destinatario dei risultati della ricerca o consultazione. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i registri centralizzati dei conti bancari adottino misure adeguate affinché i dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni in vigore, inclusi i requisiti pertinenti di protezione dei dati. Tali misure includono programmi di formazione speciali. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché l'unità di informazione finanziaria nazionale sia tenuta a rispondere alle richieste di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie presentate dalle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. |
1. Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché l'unità di informazione finanziaria nazionale sia tenuta a rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie presentate dalle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nel loro rispettivo Stato membro, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi e possano essere ottenute dalle autorità competenti richiedenti a norma della legislazione applicabile. Allo scambio si applicano le deroghe di cui all'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. Il rifiuto è adeguatamente circostanziato. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti designate di fornire all'unità di informazione finanziaria un riscontro circa l'utilizzo fatto delle informazioni finanziarie o delle analisi fornite a norma del presente articolo e i risultati delle indagini o delle ispezioni effettuate sulla base di tali informazioni o analisi. |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità nazionali competenti da esso designate siano tenute a rispondere, caso per caso, alle richieste di informazioni in materia di contrasto emesse dall'unità di informazione finanziaria nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e conformemente alle norme sull'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità nazionali competenti da esso designate siano tenute a rispondere, caso per caso, alle richieste di informazioni in materia di contrasto emesse dall'unità di informazione finanziaria nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro dispone che la rispettiva unità di informazione finanziaria sia abilitata a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie con qualsiasi unità di informazione finanziaria dell'Unione, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
1. Ciascuno Stato membro dispone che la rispettiva unità di informazione finanziaria scambi gratuitamente informazioni finanziarie o analisi finanziarie con qualsiasi unità di informazione finanziaria dell'Unione, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/849. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Un'unità di informazione finanziaria può rifiutare di scambiare informazioni solo in circostanze eccezionali, se lo scambio potrebbe essere contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite al libero scambio di informazioni per finalità di analisi. Il rifiuto è adeguatamente circostanziato. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri dispongono che laddove a un'unità di informazione finanziaria sia chiesto, ai sensi del paragrafo 1, di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie, essa proceda a tale scambio quanto prima e in ogni caso entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di 10 giorni. |
2. Gli Stati membri dispongono che laddove a un'unità di informazione finanziaria sia chiesto, ai sensi del paragrafo 1, di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie, essa proceda a tale scambio quanto prima e in ogni caso entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di 10 giorni. Gli stessi termini si applicano alla trasmissione di un'adeguata motivazione in caso di rifiuto a norma del paragrafo 1 bis. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga al paragrafo 2, in casi eccezionali e urgenti, laddove a un'unità di informazione finanziaria sia chiesto, a norma del paragrafo 1, di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie già in suo possesso che si riferiscono a indagini specifiche concernenti un atto o una condotta qualificati come reato grave, gli Stati membri provvedono affinché l'unità di informazione finanziaria fornisca tali informazioni o analisi entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. |
3. In deroga al paragrafo 2, in casi eccezionali e urgenti, laddove a un'unità di informazione finanziaria sia chiesto, a norma del paragrafo 1, di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie già in suo possesso che si riferiscono a indagini specifiche concernenti un atto o una condotta qualificati come reato grave, gli Stati membri provvedono affinché l'unità di informazione finanziaria fornisca gratuitamente tali informazioni o analisi entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni scambiate a norma del presente articolo siano utilizzate solo ai fini per cui sono state richieste o fornite e che ogni comunicazione di tali informazioni da parte dell'unità di informazione finanziaria che le riceve ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni per scopi diversi da quelli originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso dell'unità di informazione finanziaria che le fornisce. |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso dell'unità di informazione finanziaria di cui al paragrafo 4 bis sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile. L'unità di informazione finanziaria interpellata non rifiuta il proprio consenso a tale comunicazione tranne qualora ciò vada chiaramente oltre la portata dell'applicazione della presente direttiva, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro dell'unità di informazione finanziaria interpellata, o sia altrimenti evidentemente non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 9 bis |
|
Trasferimenti di dati finanziari verso paesi terzi |
|
Il trasferimento di dati finanziari verso paesi terzi e partner internazionali per le finalità definite dalla presente direttiva è consentito unicamente alle condizioni di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/680 o al capo V del regolamento (UE) 2016/679. |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 9 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 9 ter |
|
Scambio di informazioni fra le autorità competenti in diversi Stati membri |
|
1. Fatte salve le garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate a scambiare le informazioni ottenute dall'accesso ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849, su richiesta, e caso per caso, laddove le informazioni sul conto bancario siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
|
2. Fatte salve le garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, siano abilitate a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie richieste all'unità di informazione finanziaria di tale Stato membro, su richiesta, e caso per caso, da un'autorità competente designata in un altro Stato membro, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
|
3. Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta emessa a norma del presente articolo e la relativa risposta siano trasmesse tramite la rete dedicata per le comunicazioni elettroniche sicure, che garantisce un elevato livello di sicurezza dei dati. Tale rete deve essere in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano di accertare l'autenticità della richiesta e della risposta. |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 10 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Accesso di Europol alle informazioni sui conti bancari e scambio di informazioni tra Europol e le unità di informazione finanziaria |
Comunicazione di informazioni sui conti bancari a Europol |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'unità nazionale Europol risponda, caso per caso, entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'unità nazionale Europol possa rispondere, caso per caso, entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si applica l'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua unità di informazione finanziaria risponda a richieste debitamente motivate relative a informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol attraverso l'unità nazionale Europol entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. |
soppresso |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Lo scambio di informazioni a norma dei paragrafi 1 e 2 avviene per via elettronica tramite l'applicazione SIENA e in conformità del regolamento (UE) 2016/794. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA. |
soppresso |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis |
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Scambio di informazioni tra Europol e le unità di informazione finanziaria |
|
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua unità di informazione finanziaria possa rispondere, caso per caso, a richieste debitamente motivate relative a informazioni finanziarie e analisi finanziarie già in suo possesso, presentate da Europol attraverso l'unità Europol nazionale, entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. |
|
2. Allo scambio si applicano le deroghe di cui all'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. Il rifiuto è adeguatamente circostanziato. |
|
3. Europol fornisce all'unità di informazione finanziaria, attraverso l'unità Europol nazionale, un riscontro circa l'utilizzo fatto delle informazioni o delle analisi fornite a norma del presente articolo e i risultati delle indagini o delle ispezioni effettuate sulla base di tali informazioni o analisi a norma del regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 10 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 10 ter |
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Modalità dettagliate dello scambio di informazioni |
|
1. Lo scambio di informazioni a norma degli articoli 10 e 10 bis avviene per via elettronica tramite l'applicazione SIENA e in conformità del regolamento (UE) 2016/794.La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA. |
|
2. Le informazioni sono scambiate al più presto possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di 10 giorni. |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il trattamento dei dati personali relativi alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni finanziarie e alle analisi finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, è eseguito unicamente da persone, all'interno di Europol, specificamente designate e autorizzate a svolgere tali compiti. |
1. Il trattamento dei dati personali relativi alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni finanziarie e alle analisi finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, è eseguito mediante progetti di analisi operativa ai quali si applicano le salvaguardie specifiche di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Europol informa il responsabile della protezione dei dati nominato a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/794 di qualsiasi scambio di informazioni ai sensi all'articolo 10 della presente direttiva. |
2. Europol informa il responsabile della protezione dei dati nominato a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/794 di qualsiasi scambio di informazioni ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della presente direttiva. |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 13 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Trattamento di dati sensibili |
Trattamento di dati personali sensibili |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il trattamento di informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona può essere autorizzato solo nella misura in cui è strettamente necessario e pertinente a un'indagine specifica. |
1. Il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all'orientamento sessuale è autorizzato solo in conformità dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Solo le persone specificamente autorizzate possono accedere ai dati di cui al paragrafo 1 e trattarli secondo le istruzioni del responsabile della protezione dei dati. |
2. Solo le persone specificamente autorizzate e formate possono accedere ai dati di cui al paragrafo 1 e trattarli secondo le istruzioni del responsabile della protezione dei dati. |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede l'informazione; |
a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede l'informazione e, nella misura del possibile, l'identità del destinatario dei risultati della ricerca o consultazione; |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) le richieste presentate in conformità della presente direttiva e le relative misure di esecuzione. |
c) l'oggetto delle richieste presentate in conformità della presente direttiva e le relative misure di esecuzione. |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano trattati nell'ambito della presente direttiva al fine di: |
Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano trattati nell'ambito della presente direttiva, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/680. |
a) consentire all'unità di informazione finanziaria o all'autorità nazionale competente di svolgere adeguatamente i suoi compiti ai fini della presente direttiva; |
|
b) evitare di compromettere indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini della presente direttiva e garantire che non siano compromesse la prevenzione, l'indagine e l'individuazione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo o di altri reati gravi. |
|
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri valutano l'efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati gravi elaborando statistiche complete. |
1. Gli Stati membri valutano l'efficacia e l'efficienza dei loro sistemi per quanto riguarda l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi elaborando statistiche complete. |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro [GU inserire la data: tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è pubblicata. |
1. Entro [GU inserire la data: due anni dopo la data di recepimento della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è pubblicata. |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. La Commissione valuta gli ostacoli e le possibilità di rafforzare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria nell'Unione, tra cui la possibilità e l'opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento e di sostegno, quale un'unità di informazione finanziaria dell'Unione. |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro XXYY [26 mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva (UE) (...)/2018: GU inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/849]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [24 mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva (UE) (...)/2018+: Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
|
________________ |
|
+ GU: inserire numero della direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/849. |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Al più tardi entro [GU inserire la data: tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione elabora una relazione di valutazione della necessità di misure specifiche volte a garantire una cooperazione trasversale, ovvero la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti di uno Stato membro con le autorità competenti di altri Stati membri. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Al più tardi entro [GU inserire la data: tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione elabora una relazione di valutazione della necessità di misure specifiche volte a garantire l'uniformità del ruolo e dello status organizzativo conferiti alle unità di informazione finanziaria dal diritto nazionale degli Stati membri, ai fini di un'efficiente cooperazione e scambio di informazioni. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
- [1] GU C 367 del 10.10.2018, pag. 84.
MOTIVAZIONE
Contesto
I gruppi criminali, compresi i terroristi, operano in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono generalmente situati in tutta l'UE o anche oltre. Questi gruppi si avvalgono di tecnologie di punta grazie alle quali, nel giro di poche ore, possono trasferire fondi tra conti bancari e da una valuta all'altra.
Per le indagini sui reati gravi è fondamentale disporre di uno scambio tempestivo di informazioni. La mancanza di informazioni può vanificare opportunità di svolgere indagini su reati gravi, contrastare le attività criminali, bloccare piani terroristici o individuare e congelare i proventi di reato. La mancanza di informazioni su tutti i conti appartenenti a una persona indagata può avere come conseguenza un congelamento solo parziale dei suoi beni che allerta l'interessato, il quale è quindi in grado di trasferire somme non ancora individuate detenute su altri conti di cui la persona indagata può essere titolare. Molte indagini falliscono perché non è possibile assicurare un accesso tempestivo, accurato e completo ai dati finanziari pertinenti.
I meccanismi esistenti per l'accesso e lo scambio di informazioni finanziarie devono essere migliorati al fine di far fronte al ritmo rapido con cui i fondi possono essere trasferiti in tutta Europa e a livello globale. Di conseguenza il numero delle indagini penali efficaci aumenterà, il che porterà quindi a un aumento del numero delle condanne e delle confische di beni. Ciò contribuirà a contrastare le attività criminali e a migliorare la sicurezza negli Stati membri e in tutta l'Unione.
Proposta della Commissione
Al fine di rispondere alle sfide summenzionate, la Commissione europea propone che le autorità competenti abbiano accesso diretto ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari e ai sistemi nazionali di reperimento dei dati. Tra tali autorità competenti figurano anche le autorità fiscali, le autorità anticorruzione in qualità di autorità inquirenti nel procedimento penale a norma del diritto nazionale, e gli uffici per il recupero dei beni, che sono responsabili del reperimento e dell'identificazione di proventi di reato ai fini di un eventuale congelamento e confisca. La Commissione propone che anche a Europol venga fornito l'accesso indiretto attraverso le unità nazionali degli Stati membri.
La proposta agevola altresì la cooperazione tra le diverse FIU, tra le FIU e le autorità competenti e tra le FIU ed Europol attraverso le unità nazionali Europol. Definisce il tipo di informazioni (informazioni finanziarie, analisi finanziarie, informazioni in materia di contrasto) che le autorità competenti e le FIU possono rispettivamente chiedere, nonché un elenco completo dei reati per i quali ciascuna autorità può scambiare informazioni, sempre caso per caso, vale a dire per lo specifico caso oggetto delle indagini. Prevede i termini entro i quali le FIU devono procedere allo scambio di informazioni e richiede l'impiego di un canale di comunicazione protetto al fine di migliorare e accelerare ulteriormente tale scambio di informazioni. Impone infine agli Stati membri di designare tutte le autorità competenti che hanno il diritto di richiedere informazioni. Assicura uno scambio di informazioni più ampio e più efficace e al tempo stesso proporzionato.
Posizione del relatore
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione europea poiché il tempestivo scambio di informazioni è una delle priorità del Parlamento europeo nella lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto correlati, il terrorismo e tutte le forme di reati gravi in generale. A tal fine plaude alle disposizioni relative alla fornitura alle autorità competenti dell'accesso ai registri nazionali dei conti bancari o ai sistemi nazionali di reperimento dei dati ai fini di un'efficace lotta ai reati gravi, poiché tali testi si basano sulla quinta direttiva antiriciclaggio.
Il relatore conviene che lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti nel quadro della lotta ai reati gravi deve essere rafforzato. Nel contempo è consapevole delle differenti strutture e forme delle FIU nei vari Stati membri e, specialmente, della necessità di tutelare l'autonomia e l'indipendenza operative di tali unità. Propone pertanto che le FIU abbiano la capacità di rispondere alle richieste di informazioni e di analisi finanziarie provenienti dalle autorità competenti o dalle unità nazionali Europol, tenendo conto, nel contempo, del fatto che la condivisione di tali informazioni o analisi potrebbe avere un impatto negativo su indagini o analisi in corso, o che la divulgazione di tali informazioni potrebbe essere sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o irrilevante rispetto allo scopo per cui è stata richiesta.
I termini per lo scambio di informazioni sono stati leggermente prolungati al fine di assicurare che le FIU dispongano di sufficiente tempo operativo per fornire una risposta.
Non da ultimo, il relatore allinea il regime di protezione dei dati con la legislazione vigente e rimuove i testi che comportano la creazione di nuovi regimi.
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (28.11.2018)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))
Relatore per parere: Bernd Lucke
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Per assicurare una maggiore sicurezza negli Stati membri e in tutta l'Unione è necessario migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca. |
(2) Per assicurare una maggiore sicurezza e il perseguimento dei reati finanziari negli Stati membri e in tutta l'Unione è necessario migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 bis) Gli Stati membri sono tenuti all'obbligo di leale cooperazione, che viene prestata sollecitamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Nella misura in cui le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione sono competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale, anch'esse dovrebbero essere considerate autorità atte ad essere designate ai fini della presente direttiva. Le indagini amministrative non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
(9) Nella misura in cui le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione sono competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale, anch'esse dovrebbero essere considerate autorità atte ad essere designate ai fini della presente direttiva. Le indagini amministrative diverse da quelle condotte dalle unità di informazione finanziaria al fine di prevenire, accertare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) La direttiva (UE) 2015/849 ha sensibilmente rafforzato il quadro giuridico dell'Unione che disciplina l'attività e la cooperazione delle unità di informazione finanziaria. I poteri delle unità di informazione finanziaria comprendono il diritto di accedere alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto di cui hanno bisogno per combattere il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il diritto dell'Unione non definisce tutti gli strumenti e i meccanismi specifici che le unità di informazione finanziaria devono avere a disposizione per poter accedere a tali informazioni e svolgere i loro compiti. Poiché gli Stati membri restano interamente responsabili in merito all'istituzione e alla scelta della natura organizzativa delle unità di informazione finanziaria, le differenti unità di informazione finanziaria hanno diversi livelli di accesso alle banche dati normative, la cui conseguenza è uno scambio insufficiente di informazioni tra autorità di contrasto o procure, da un lato, e unità di informazione finanziaria, dall'altro. |
(12) La direttiva (UE) 2015/849 ha sensibilmente rafforzato il quadro giuridico dell'Unione che disciplina l'attività e la cooperazione delle unità di informazione finanziaria, il cui status giuridico varia negli Stati membri da entità amministrative a entità di contrasto a entità ibride. I poteri delle unità di informazione finanziaria comprendono il diritto di accedere alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto di cui hanno bisogno per prevenire, accertare e combattere il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il diritto dell'Unione non definisce tutti gli strumenti e i meccanismi specifici che le unità di informazione finanziaria devono avere a disposizione per poter accedere a tali informazioni e svolgere i loro compiti. Poiché gli Stati membri restano interamente responsabili in merito all'istituzione e alla scelta della natura organizzativa delle unità di informazione finanziaria, le differenti unità di informazione finanziaria hanno diversi livelli di accesso alle banche dati normative, la cui conseguenza è uno scambio insufficiente di informazioni tra autorità di contrasto o procure, da un lato, e unità di informazione finanziaria, dall'altro. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Al tempo stesso, le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'indipendenza e l'autonomia a livello operativo delle unità di informazione finanziaria a norma della direttiva (UE) 2015/849 e dovrebbero essere conformi a quest'ultima, il che significa che le unità di informazione finanziaria continuano a disporre dell'autorità e della capacità di svolgere liberamente le proprie funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e disseminare informazioni specifiche. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Occorre inoltre che la presente direttiva istituisca un quadro giuridico chiaramente definito che permetta alle unità di informazione finanziaria di chiedere i dati pertinenti conservati dalle autorità competenti designate e di essere così in grado di prevenire e contrastare in modo efficace il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
(14) Occorre inoltre che la presente direttiva istituisca un quadro giuridico chiaramente definito che permetta alle unità di informazione finanziaria di chiedere i dati pertinenti conservati dalle autorità competenti designate e di essere così in grado di prevenire, accertare e contrastare in modo efficace il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo in modo più efficace e di rafforzare il suo ruolo nel fornire analisi e informazioni finanziarie, un'unità di informazione finanziaria dovrebbe essere abilitata a scambiare informazioni o analisi già in suo possesso o che possono essere ottenute da soggetti obbligati su richiesta di un'altra unità di informazione finanziaria o di un'autorità competente del proprio Stato membro. Tale scambio non dovrebbe ostacolare il ruolo attivo svolto da un'unità di informazione finanziaria nel trasmettere la propria analisi ad altre unità di informazione finanziaria qualora tale analisi riveli fatti, comportamenti o casi sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che interessano direttamente le altre unità. Un'analisi finanziaria si articola, da un lato, in un'analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, a seconda del tipo e del volume delle informazioni ricevute e dell'uso cui esse sono preordinate dopo la diffusione e, dall'altro, in un'analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È tuttavia opportuno che la presente direttiva non pregiudichi il ruolo e lo status organizzativo conferiti alle unità di informazione finanziaria dal diritto nazionale degli Stati membri. |
(16) Al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo in modo più efficace e di rafforzare il suo ruolo nel fornire analisi e informazioni finanziarie, un'unità di informazione finanziaria dovrebbe essere abilitata a scambiare informazioni o analisi già in suo possesso o che possono essere ottenute da soggetti obbligati su richiesta di un'altra unità di informazione finanziaria o di un'autorità competente del proprio Stato membro. Tale scambio non dovrebbe ostacolare il ruolo attivo svolto da un'unità di informazione finanziaria nel trasmettere la propria analisi ad altre unità di informazione finanziaria qualora tale analisi riveli fatti, comportamenti o casi sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che interessano direttamente le altre unità. Un'analisi finanziaria si articola, da un lato, in un'analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, a seconda del tipo e del volume delle informazioni ricevute e dell'uso cui esse sono preordinate dopo la diffusione e, dall'altro, in un'analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero ricevere un riscontro sull'utilizzo delle informazioni e delle analisi fornite. È tuttavia opportuno che la presente direttiva non pregiudichi il ruolo e lo status organizzativo conferiti alle unità di informazione finanziaria dal diritto nazionale degli Stati membri. Nello specifico, le FIU non dovrebbero in alcun modo essere tenute a soddisfare la richiesta di informazioni qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta. È opportuno circostanziare adeguatamente l'eventuale rifiuto di soddisfare una richiesta di informazioni di un'altra unità di indagini finanziarie o di un'autorità competente del proprio Stato membro. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Al fine di rafforzare la fiducia e la cooperazione tra le FIU e le autorità competenti e di rendere più efficace la lotta contro il riciclaggio e i reati gravi, è essenziale che le FIU ricevano un riscontro dalle autorità competenti per quanto riguarda l'uso delle informazioni finanziarie fornite e i risultati dell'indagine o dell'azione penale connesse a tali informazioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto richiedere che le autorità competenti forniscano un riscontro periodico all'unità di informazione finanziaria e dovrebbero introdurre meccanismi adeguati per consentire tali scambi di informazioni e seguiti. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 ter) Le autorità competenti designate dovrebbero essere abilitate, su specifica richiesta e caso per caso, a scambiare con le autorità competenti designate di un altro Stato membro informazioni o analisi già in loro possesso o che potrebbero essere ottenute su richiesta a un'altra unità di informazione finanziaria, nella misura in cui tali informazioni o analisi risultino necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Occorre definire termini per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria al fine di garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente. Lo scambio di informazioni necessario per risolvere i casi e le indagini transfrontalieri dovrebbe essere attuato con la stessa celerità e priorità riservata a casi nazionali analoghi. Occorre stabilire termini per assicurare che uno scambio efficace intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali. Dovrebbero essere stabiliti termini più brevi in casi debitamente giustificati, laddove le richieste si riferiscano a determinati reati gravi, quali i reati di terrorismo e i reati riconducibili a un gruppo terroristico o ad attività terroristiche, secondo quanto stabilito dal diritto dell'Unione. |
(17) Occorre definire termini per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria al fine di garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente. Lo scambio di informazioni necessario per risolvere i casi e le indagini transfrontalieri dovrebbe essere attuato con la stessa celerità e priorità riservata a casi nazionali analoghi. Occorre stabilire termini per assicurare che uno scambio efficace intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali, nonché per armonizzare le pratiche di scambio di informazioni tra le FIU in tutta l'Unione. Dovrebbero essere stabiliti termini più brevi in casi debitamente giustificati, laddove le richieste si riferiscano a determinati reati gravi, quali i reati di terrorismo e i reati riconducibili a un gruppo terroristico o ad attività terroristiche, secondo quanto stabilito dal diritto dell'Unione. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria è opportuno utilizzare strutture protette, in particolare la rete informatica decentralizzata FIU.net ("FIU.net"), che dal 1° gennaio 2016 è gestita da Europol, o quella che la sostituirà, e le tecniche fornite da FIU.net. |
(18) Per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria è opportuno utilizzare la rete di comunicazione elettronica protetta e decentralizzata FIU.net ("FIU.net"), che dal 1° gennaio 2016 è gestita da Europol, o quella che la sostituirà, e le tecniche fornite da FIU.net. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Considerate la sensibilità dei dati finanziari che le unità di informazione finanziaria dovrebbero analizzare e le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati, è opportuno che la presente direttiva definisca specificamente il tipo e la portata delle informazioni che possono essere scambiate tra le diverse unità di informazione finanziaria e con le autorità competenti designate. La presente direttiva non dovrebbe apportare modifiche ai metodi di raccolta dei dati attualmente concordati. |
(19) Considerate la sensibilità dei dati finanziari che le unità di informazione finanziaria dovrebbero analizzare e le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati, è opportuno che la presente direttiva definisca specificamente il tipo e la portata delle informazioni che possono essere scambiate tra le diverse unità di informazione finanziaria e con le autorità competenti designate. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di ampliare la portata delle informazioni finanziarie e delle informazioni sui conti bancari che possono essere scambiate tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti designate. Possono inoltre agevolare l'accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati diversi dai reati gravi. La presente direttiva non dovrebbe apportare modifiche ai metodi di raccolta dei dati attualmente concordati e non dovrebbe derogare alla vigente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Conformemente alle sue competenze e ai suoi compiti specifici, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio16, Europol offre sostegno alle indagini transfrontaliere degli Stati membri sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali. A norma del regolamento (UE) 2016/794, le unità nazionali Europol sono gli organismi di collegamento tra Europol e le autorità degli Stati membri competenti per le indagini sui reati. Per fornire a Europol le informazioni di cui necessita per svolgere i suoi compiti, è opportuno che gli Stati membri dispongano che le loro unità di informazione finanziaria rispondano alle richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziaria sottoposte da Europol tramite le rispettive unità nazionali Europol. Gli Stati membri dovrebbero altresì disporre che le rispettive unità nazionali Europol rispondano alle richieste di informazioni sui conti bancari sottoposte da Europol. Le richieste di Europol devono essere debitamente giustificate. Esse devono essere presentate caso per caso, entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. |
(20) Conformemente alle sue competenze e ai suoi compiti specifici, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio16, Europol offre sostegno alle indagini transfrontaliere degli Stati membri sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali. In tale contesto, Europol è tenuto a notificare agli Stati membri qualsiasi informazione e i collegamenti tra reati che li riguardano. A norma del regolamento (UE) 2016/794, le unità nazionali Europol sono gli organismi di collegamento tra Europol e le autorità degli Stati membri competenti per le indagini sui reati. Per fornire a Europol le informazioni di cui necessita per svolgere i suoi compiti, è opportuno che gli Stati membri dispongano che le loro unità di informazione finanziaria rispondano, rapidamente e al meglio delle loro capacità, alle richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziaria sottoposte da Europol tramite le rispettive unità nazionali Europol. Gli Stati membri dovrebbero altresì disporre che le rispettive unità nazionali Europol rispondano alle richieste di informazioni sui conti bancari sottoposte da Europol. Le richieste di Europol devono essere debitamente giustificate. Esse devono essere presentate caso per caso, entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. |
__________________ |
__________________ |
16 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). |
16 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 bis) Allo scopo di migliorare la cooperazione transfontaliera, Europol dovrebbe creare una specifica unità per coordinare e sostenere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria. Tale unità dovrebbe essere abilitata ad assistere le unità di informazione finanziaria nell'analisi congiunta dei casi transfrontalieri, elaborare le proprie analisi e coordinare le attività delle unità di informazione finanziaria negli Stati membri nei casi transfrontalieri, qualora necessario per prevenire e combattere il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Per raggiungere il giusto equilibrio tra un'azione efficace e un elevato livello di protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che il trattamento di informazioni finanziarie sensibili che possono rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona sia consentito solo nella misura strettamente necessaria e pertinente a un'indagine specifica. |
(22) Per raggiungere un elevato livello di protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che il trattamento di informazioni finanziarie sensibili che possono rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona sia consentito solo nella misura strettamente necessaria e pertinente a un'indagine specifica e conformemente alla direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) I dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati dalle autorità competenti solo se ciò è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi. |
(25) I dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati dalle autorità competenti solo se ciò è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi e in conformità della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(27 bis) Per superare le difficoltà di cooperazione che esistono attualmente fra FIU nazionali si dovrebbe istituire una FIU europea affinché coordini, assista e sostenga le FIU degli Stati membri nei casi transfrontalieri. Essa sarebbe anche particolarmente adatta a un mercato finanziario integrato dell'UE ed efficace nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel mercato interno. Le FIU degli Stati membri sarebbero ancora principalmente responsabili di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, di analizzarle e di trasmetterle all'autorità nazionale competente. La FIU dell'UE offrirebbe sostegno agli Stati membri, segnatamente nella gestione e nello sviluppo dell'infrastruttura tecnica per garantire lo scambio di informazioni, assistendoli nell'analisi congiunta di casi transfrontalieri e nell'analisi strategica, e coordinerebbe il lavoro delle FIU degli Stati membri nei casi transfrontalieri. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) La Commissione dovrebbe presentare una relazione sull'applicazione della presente direttiva tre anni dopo la data di recepimento e successivamente ogni tre anni. In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"19, la Commissione deve inoltre effettuare una valutazione della presente direttiva sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza della direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi. |
(28) La Commissione dovrebbe presentare una relazione sull'applicazione della presente direttiva tre anni dopo la data di recepimento e successivamente ogni tre anni. Suddetta relazione dovrebbe altresì includere una valutazione della necessità di assicurare una cooperazione diagonale tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti nei diversi Stati membri, e di armonizzare il ruolo e lo status organizzativo delle unità di informazione finanziaria nel diritto nazionale. In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"19, la Commissione deve inoltre effettuare una valutazione della presente direttiva sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza della direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi. |
_________________ |
_________________ |
19 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
19 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto e favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria. |
1. La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e l'utilizzo di tali informazioni da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto e favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria nei casi in cui tali informazioni siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) i poteri delle autorità competenti di scambiare informazioni tra loro o di ottenere informazioni dai soggetti obbligati ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale degli Stati membri. |
(b) i canali esistenti per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti o i loro poteri di ottenere informazioni dai soggetti obbligati ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale degli Stati membri. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera g – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "informazioni sui conti bancari": le seguenti informazioni contenute nei registri centralizzati dei conti bancari: |
(g) "informazioni sui conti bancari": le seguenti informazioni sui conti bancari, sui conti di pagamento e sulle cassette di sicurezza, contenute nei registri centralizzati dei conti bancari: |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) "analisi finanziarie": le analisi operative e strategiche condotte dalle unità di informazione finanziaria per lo svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva (UE) 2015/849; |
(k) "analisi finanziarie": i risultati delle analisi operative e strategiche condotte dalle unità di informazione finanziaria per lo svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva (UE) 2015/849; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera l bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(l bis) "autorità competente": a) un'autorità pubblica competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o b) qualsiasi altro organismo o ente incaricato per legge da uno Stato membro all'esercizio di potere pubblico a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate ad accedere ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari istituiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 e consultare gli stessi. Tali autorità comprendono le unità nazionali Europol e gli uffici per il recupero dei beni. |
1. Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate ad accedere ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari istituiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 e consultare gli stessi. Tali autorità comprendono almeno le unità nazionali Europol e gli uffici per il recupero dei beni. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascuno Stato membro designa, tra le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dall'unità di informazione finanziaria. Tali autorità comprendono le unità nazionali Europol. |
2. Ciascuno Stato membro designa, tra le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dall'unità di informazione finanziaria. Tali autorità comprendono almeno le unità nazionali Europol. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti designate conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro [i 6 mesi successivi alla data di recepimento] e qualsiasi eventuale modifica. La Commissione pubblica le notifiche e ogni eventuale modifica delle stesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti designate conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro [i 6 mesi successivi alla data di recepimento] e qualsiasi eventuale modifica. La Commissione pubblica le notifiche e ogni eventuale modifica delle stesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e le comunica direttamente alle autorità competenti designate degli Stati membri. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. L'accesso e la consultazione si intendono altresì diretti e immediati laddove le autorità nazionali operanti sui registri centrali dei conti bancari trasmettono le informazioni sul conto bancario rapidamente mediante un meccanismo automatizzato alle autorità competenti, a condizione che nessun ente intermediario possa interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad assicurare che i database esistenti conformi alla quinta direttiva antiriciclaggio possano essere utilizzati per soddisfare gli obblighi della presente direttiva. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni supplementari che gli Stati membri possono ritenere essenziali e includere nei registri centralizzati dei conti bancari conformemente all'articolo 32 bis, paragrafo 4, della direttiva 2018/XX/UE non sono accessibili e consultabili dalle autorità competenti ai sensi della presente direttiva. |
2. Le informazioni supplementari che gli Stati membri possono ritenere essenziali e includere nei registri centralizzati dei conti bancari conformemente all'articolo 32 bis, paragrafo 4, della direttiva 2018/XX/UE non sono accessibili e consultabili dalle autorità competenti sulla base della presente direttiva. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri garantiscono che il personale delle autorità nazionali competenti designate mantenga standard professionali elevati di riservatezza e protezione dei dati. |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché l'unità di informazione finanziaria nazionale sia tenuta a rispondere alle richieste di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie presentate dalle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un evidente impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia chiaramente pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, l'unità di informazione finanziaria non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni. Un eventuale rifiuto è adeguatamente circostanziato, indicando i motivi dello stesso. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di fornire all'unità di informazione finanziaria un riscontro sull'utilizzo fatto delle informazioni fornite a norma del presente articolo e sull'esito delle indagini o ispezioni effettuate in base a dette informazioni. Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per consentire scambi rapidi e sicuri e il seguito delle indagini e azioni penali tra le unità di indagine finanziaria e le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità nazionali competenti da esso designate siano tenute a rispondere, caso per caso, alle richieste di informazioni in materia di contrasto emesse dall'unità di informazione finanziaria nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità nazionali competenti da esso designate siano tenute a rispondere, in modo tempestivo e caso per caso, alle richieste di informazioni in materia di contrasto emesse dall'unità di informazione finanziaria nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro dispone che la rispettiva unità di informazione finanziaria sia abilitata a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie con qualsiasi unità di informazione finanziaria dell'Unione, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
1. Ciascuno Stato membro dispone che la rispettiva unità di informazione finanziaria sia abilitata a scambiare gratuitamente informazioni finanziarie o analisi finanziarie con qualsiasi unità di informazione finanziaria dell'Unione, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Un'unità di indagini finanziarie può rifiutare di scambiare informazioni solo in circostanze eccezionali, qualora lo scambio sia evidentemente non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale, vada chiaramente oltre la portata dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, possa compromettere un'indagine penale o sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare limitazioni indebite allo scambio di informazioni per finalità di analisi. Il rifiuto è adeguatamente circostanziato. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri dispongono che laddove a un'unità di informazione finanziaria sia chiesto, ai sensi del paragrafo 1, di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie, essa proceda a tale scambio quanto prima e in ogni caso entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di 10 giorni. |
2. Gli Stati membri dispongono che laddove a un'unità di informazione finanziaria sia chiesto, ai sensi del paragrafo 1, di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie, essa proceda a tale scambio quanto prima e in ogni caso entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di 10 giorni. Gli stessi termini si applicano alla trasmissione di un'adeguata spiegazione in caso di rifiuto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta emessa a norma del presente articolo e la relativa risposta siano trasmesse tramite la rete dedicata per le comunicazioni elettroniche sicure FIU.net o quella che la sostituirà. Tale rete garantisce la comunicazione sicura ed è in grado di conservare una traccia scritta in condizioni che permettono di valutarne l'autenticità. In caso di guasto tecnico della rete FIU.net, le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie sono trasmesse con un altro mezzo appropriato che garantisca un livello elevato di sicurezza dei dati. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta emessa a norma del presente articolo e la relativa risposta siano trasmesse tramite la rete dedicata per le comunicazioni elettroniche sicure FIU.net o quella che la sostituirà. Tale rete garantisce la comunicazione sicura ed è in grado di conservare una traccia scritta in condizioni che permettono di valutarne l'autenticità. In caso di guasto tecnico della rete FIU.net, le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie sono trasmesse con un altro mezzo appropriato che garantisca un livello parimenti elevato di sicurezza dei dati, che sia in grado di conservare una traccia scritta in condizioni che permettono di valutarne l'autenticità. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Scambio di informazioni fra le autorità competenti in diversi Stati membri |
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1. Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate a scambiare le informazioni ottenute dall'accesso ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849, su richiesta, e caso per caso, laddove le informazioni sul conto bancario siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
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2. Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, siano abilitate a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie richieste all'unità di informazione finanziaria di tale Stato membro, su richiesta e caso per caso, da un'autorità competente designata in un altro Stato membro, ove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
|
3. Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta emessa a norma del presente articolo e la relativa risposta siano trasmesse tramite la rete dedicata per le comunicazioni elettroniche sicure, che garantisce un elevato livello di sicurezza dei dati. Tale rete garantisce la comunicazione sicura ed è in grado di conservare una traccia scritta in condizioni che permettono di valutarne l'autenticità. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'unità nazionale Europol risponda, caso per caso, entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'unità nazionale Europol risponda, caso per caso, entro i limiti dei suoi poteri di indagine e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua unità di informazione finanziaria risponda a richieste debitamente motivate relative a informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol attraverso l'unità nazionale Europol entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. |
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua unità di informazione finanziaria risponda a richieste debitamente motivate relative a informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol attraverso l'unità nazionale Europol entro i limiti dei suoi poteri di indagine e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni. Il rifiuto è adeguatamente circostanziato. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Europol fornisce all'unità di informazione finanziaria un riscontro circa l'utilizzo fatto delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie fornite a norma del presente articolo e i risultati delle indagini o delle ispezioni effettuate sulla base di tali informazioni o analisi. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis |
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Unità di analisi, sostegno e coordinamento all'interno di Europol |
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1. Europol istituisce una specifica unità per sostenere e coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria. |
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2. L'unità di cui al paragrafo 1 è in grado di assistere le unità di informazione finanziaria nell'analisi congiunta dei casi di carattere transfrontaliero, elaborare le proprie analisi e coordinare le attività delle unità di informazione finanziaria negli Stati membri nei casi transfrontalieri, qualora necessario per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il trattamento dei dati personali relativi alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni finanziarie e alle analisi finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, è eseguito unicamente da persone, all'interno di Europol, specificamente designate e autorizzate a svolgere tali compiti. |
1. Il trattamento dei dati personali relativi alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni finanziarie e alle analisi finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, è eseguito unicamente da persone, all'interno di Europol, specificamente designate e autorizzate a svolgere tali compiti. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal regolamento (UE) 2016/794. Europol documenta opportunamente tali trattamenti. |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il trattamento di informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona può essere autorizzato solo nella misura in cui è strettamente necessario e pertinente a un'indagine specifica. |
1. Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, di dati relativi allo stato di salute o dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona è autorizzato solo nella misura in cui vi siano motivi oggettivi per reputarlo necessario e pertinente a un'indagine specifica, in conformità dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) le richieste presentate in conformità della presente direttiva e le relative misure di esecuzione. |
(c) l'oggetto delle richieste presentate in conformità della presente direttiva e le relative misure di esecuzione. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano trattati nell'ambito della presente direttiva al fine di: |
Gli Stati membri adottano misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano trattati nell'ambito della presente direttiva, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 al fine di: |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Unità europea di informazione finanziaria |
|
La Commissione istituisce un'unità europea di informazione finanziaria (EFIU) per agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra FIU all'interno dell'Unione. L'EFIU coordina, assiste e sostiene le FIU degli Stati membri nei casi di carattere transfrontaliero. L'EFIU apporta il suo sostegno a detti Stati membri, soprattutto nel mantenimento e nello sviluppo dell'infrastruttura tecnica per garantire lo scambio di informazioni fornendo loro assistenza nell'analisi congiunta dei casi transfrontalieri e nell'analisi strategica, e coordina il lavoro delle FIU degli Stati membri nei casi transfrontalieri. La Commissione mette a disposizione dell'EFIU risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate all'espletamento dei compiti a essa assegnati. |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri valutano l'efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati gravi elaborando statistiche complete. |
1. Gli Stati membri valutano l'efficacia e l'efficienza dei loro sistemi per quanto riguarda l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati elaborando statistiche complete. |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Al più tardi entro [GU inserire la data: tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva], la Commissione elabora una relazione di valutazione della necessità di misure specifiche volte a garantire una cooperazione diagonale, ovvero la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti di uno Stato membro con le autorità competenti di altri Stati membri. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Al più tardi entro [GU inserire la data: tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva], la Commissione elabora una relazione di valutazione della necessità di misure specifiche volte a garantire uniformità del ruolo e dello status organizzativo conferiti alle unità di informazione finanziaria dal diritto nazionale degli Stati membri, ai fini di un'efficiente cooperazione e scambio di informazioni. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 28.5.2018 |
|
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|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 28.5.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Bernd Lucke 31.5.2018 |
||||
Relatore per parere sostituito |
Sander Loones |
||||
Esame in commissione |
22.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
|
Approvazione |
27.11.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 0 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
43 |
+ |
|
ALDE |
Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck |
|
ECR |
Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne |
|
GUE/NGL |
Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas |
|
PPE |
Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange |
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S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
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Verts/ALE |
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato |
|
0 |
- |
|
|
|
|
2 |
0 |
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EFDD |
Bernard Monot, Marco Valli |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati |
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Riferimenti |
COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
17.4.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 28.5.2018 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 28.5.2018 |
ECON 28.5.2018 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 16.5.2018 |
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Relatori Nomina |
Emil Radev 4.6.2018 |
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Esame in commissione |
11.6.2018 |
15.10.2018 |
20.11.2018 |
3.12.2018 |
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Approvazione |
3.12.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 2 6 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, France Jamet |
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Deposito |
7.12.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
29 |
+ |
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ALDE |
Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld |
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ECR |
Helga Stevens |
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PPE |
Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu |
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S&D |
Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer |
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VERTS/ALE |
Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras |
|
2 |
- |
|
ENF |
Auke Zijlstra |
|
NI |
Udo Voigt |
|
6 |
0 |
|
ECR |
Branislav Škripek, Kristina Winberg |
|
ENF |
France Jamet |
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GUE/NGL |
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti