RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019

10.12.2018 - (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Commissione per i bilanci
Relatore: Lefteris Christoforou

Procedura : 2018/2074(BUD)
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A8-0453/2018
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019

(COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0281 – C8-0221/2018),

–  visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[1],

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[2], in particolare l'articolo 10,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3], in particolare il punto 11,

–  visti i risultati del trilogo del 4 dicembre 2018,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0453/2018),

A.  considerando che, in conformità del regolamento (CE) n. 661/2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002, è reso disponibile un importo di 50 000 000 di EUR per il versamento di anticipi mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale dell'Unione;

1.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
  • [2]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [3]  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[1], in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[2], in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)  Per tale Fondo è fissata una dotazione massima di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio[3].

(3)  L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilizzare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.

(4)  Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2019, il Fondo dovrebbe essere mobilizzato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi.

(5)  Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2019,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilizzato per erogare l'importo di 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo      Per il Consiglio

Il presidente          Il presidente

  • [1]   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.
  • [2]   GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
  • [3]   Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

MOTIVAZIONE

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito per permettere all'Unione di rispondere alle situazioni di emergenza provocate da catastrofi naturali gravi e per dimostrare solidarietà con le regioni colpite da tali eventi. Il Fondo può fornire sostegno finanziario agli Stati membri e ai paesi impegnati nei negoziati di adesione che siano stati colpiti da catastrofi naturali di grave entità, ossia qualora il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe superi 3 miliardi di EUR (a prezzi 2011) oppure sia pari allo 0,6 % dell'RNL del paese interessato, prendendo in considerazione l'importo inferiore. Esso può altresì essere mobilitato in caso di catastrofe su scala regionale. Le condizioni per la mobilitazione dell'FSUE sono stabilite nel pertinente atto di base (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio), modificato nel 2014 (regolamento (UE) n. 661/2014).

Il regolamento sul QFP per il periodo 2014-2020[1] (articolo 10) consente la mobilitazione del Fondo entro un massimale annuo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.

L'attuale proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio non è collegata a una catastrofe naturale specifica. Essa mira piuttosto a iscrivere nel bilancio generale dell'Unione per il 2019 l'importo di 50 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per il tempestivo ed efficiente versamento di anticipi, nel caso in cui dovessero verificarsi catastrofi il prossimo anno.

Si tratta del risultato diretto di una nuova disposizione, difesa con fermezza dal Parlamento europeo, del regolamento di modifica del 2014[2] (articolo 4 bis), che si prefigge di sveltire l'erogazione degli aiuti a favore dei paesi colpiti attraverso il pagamento di un anticipo prima che sia presa la decisione di concessione definitiva, migliorando in tal modo l'efficacia del Fondo. Su insistenza del Parlamento, il compromesso finale relativo al regolamento di modifica, adottato per la prima volta tramite procedura legislativa ordinaria, contiene quindi una disposizione che propone di iscrivere in bilancio un importo massimo di 50 milioni di EUR sotto forma di impegni e pagamenti per ciascun esercizio, in modo da assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse di bilancio.

Va rilevato che l'anticipo è concesso su richiesta di uno Stato membro e previa valutazione preliminare della relativa domanda al FSUE da parte della Commissione. L'importo dell'anticipo non deve superare il 10 % del contributo finanziario previsto e non può comunque essere superiore a 30 milioni di EUR. Il versamento dell'anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo e qualsiasi anticipo versato indebitamente allo Stato membro sarà recuperato dalla Commissione.

Il relatore rammenta che il Fondo di solidarietà dell'UE non rappresenta soltanto un'altra forma di sostegno finanziario dell'Unione, ma contribuisce anche a inviare un chiaro messaggio politico di solidarietà, fornendo nel contempo l'assistenza necessaria ai cittadini colpiti. L'UE potrà raggiungere questi obiettivi grazie a una capacità di risposta tempestiva, che potrà anche assumere la forma di un anticipo.

Di conseguenza, il relatore raccomanda l'iscrizione di detti importi nel bilancio 2019.

  • [1]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [2]  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

10.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Claudia Schmidt

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

-

1

0

EFDD

Marco Valli

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2018
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