RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
11.1.2019 - (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)) - *
Commissione giuridica
Relatore: Mary Honeyball
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
(COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2018)0530),
– visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0378/2018),
– visto il parere della Corte di giustizia[1] sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0458/2018),
1. approva l'autorizzazione per l'Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- [1] Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
MOTIVAZIONE
La convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è uno strumento di fondamentale importanza che è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
La convenzione introduce un sistema che permette agli Stati contraenti di cooperare per trovare una soluzione ai casi di sottrazione internazionale di minori.
Il problema si presenta generalmente quando una coppia si separa. Se la madre e il padre provengono da Stati diversi, sussiste la tentazione di sfruttare la mancanza di cooperazione tra gli Stati interessati per ottenere l'affidamento dei figli. La stampa riporta molto spesso casi di sottrazione internazionale di minori che si verificano a seguito di una separazione o di un divorzio.
Il problema principale, in queste circostanze, è la tendenza dei sistemi giuridici dei singoli Stati a praticare favoritismi in base alla nazionalità. Succede sovente che i tribunali di entrambi gli Stati coinvolti si dichiarino competenti e che ciascuno di essi affidi il minore al genitore che è cittadino dello Stato in cui si trova il tribunale.
L'intento della convenzione è risolvere tali situazioni a livello internazionale, stabilendo che i tribunali competenti e le leggi applicabili sono quelli dello Stato di residenza del minore. La convenzione introduce inoltre un sistema che garantisce il ritorno immediato del minore sottratto.
L'Unione europea dispone attualmente di una competenza esterna esclusiva in questo settore, come confermato dalla Corte di giustizia nel parere 1/13. Gli Stati membri, quindi, non agiscono più per conto proprio. Il problema è che la convenzione non prevede l'azione autonoma di organizzazioni internazionali.
Il 12 gennaio 1998 la Bielorussia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del 1980. La convenzione è entrata in vigore nel paese il 1° aprile 1998.
La convenzione del 1980 è già in vigore tra la Bielorussia e 24 Stati membri dell'UE. Soltanto l'Austria, la Danimarca, il Lussemburgo e la Romania non hanno ancora accettato l'adesione della Bielorussia alla convenzione.
Il 31 maggio 1999 l'Uzbekistan ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del 1980. La convenzione è entrata in vigore nel paese il 1° agosto 1999.
La convenzione del 1980 è già in vigore tra l'Uzbekistan e 24 Stati membri dell'UE. Soltanto l'Austria, la Danimarca, il Lussemburgo e la Romania non hanno ancora accettato l'adesione dell'Uzbekistan alla convenzione.
Dal momento che la sottrazione internazionale di minori rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea, la decisione di accettare o meno l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan deve essere presa a livello dell'UE con decisione del Consiglio. L'Austria, il Lussemburgo e la Romania dovranno quindi dichiarare di accettare detta adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan nell'interesse dell'Unione europea.
In seguito all'accettazione da parte dell'Austria, del Lussemburgo e della Romania, la convenzione del 1980 avrà effetto nei rapporti tra la Bielorussia e l'Uzbekistan e tutti gli Stati membri dell'UE tranne la Danimarca.
L'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori va accolta con favore. Il relatore propone pertanto che il Parlamento approvi la proposta senza modifiche, al fine di garantire che i minori interessati beneficino di una protezione a livello di tutta l'Unione europea.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Decisione del Consiglio che autorizza l’Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Bielorussia e dell’Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori |
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Riferimenti |
COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE) |
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Consultazione / Richiesta di approvazione |
20.7.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 10.9.2018 |
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Relatori Nomina |
Mary Honeyball 24.9.2018 |
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Esame in commissione |
20.11.2018 |
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Approvazione |
6.12.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau |
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Deposito |
11.12.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
21 |
+ |
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ALDE |
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde |
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ECR |
Angel Dzhambazki |
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EFDD |
Joëlle Bergeron |
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ENF |
Philippe Loiseau |
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GUE/NGL |
Kostadinka Kuneva |
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PPE |
Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss |
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S&D |
Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
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VERTS/ALE |
Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda |
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0 |
- |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti