RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

11.12.2018 - (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Jiří Pospíšil


Procedura : 2018/0258(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0460/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0474),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0273/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xxxx[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0460/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  I 2 140 uffici doganali17 esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.

(1)  I 2 140 uffici doganali17 esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi, nel rispetto delle condizioni di protezione e di sicurezza.

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17 Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  L'unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo, ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a beneficio sia delle imprese, sia dei cittadini dell'UE. Nella risoluzione del 14 marzo 20181bis, il Parlamento europeo ha espresso particolare preoccupazione per quanto riguarda la frode doganale, che ha causato una notevole perdita di entrate per il bilancio dell'Unione. Il Parlamento ha ribadito che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, e ha quindi chiesto che si continuino a sostenere le politiche esistenti, che si aumentino le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e che alle nuove responsabilità corrispondano risorse finanziarie ulteriori.

 

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1bis P8_TA(2018)0075 : Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli.

(2)  Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse nonché a una mancanza di controlli doganali standardizzati. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Altre sfide, quali l'impennata del commercio elettronico, la digitalizzazione dei dati relativi ai controlli e alle ispezioni, la resilienza agli attacchi informatici, il sabotaggio, la manipolazione di dati o lo spionaggio industriale, contribuiranno ad aumentare la domanda di un migliore funzionamento delle procedure doganali. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli. Tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere sottoposte a controlli approfonditi al fine di evitare la caccia ai porti più convenienti (il cosiddetto "port-shopping") da parte dei truffatori. Per rafforzare la solidità d'insieme del sistema e garantire la convergenza nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri, è necessaria una chiara strategia per quanto riguarda i punti più deboli.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e chiesto un'analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle sue conclusioni18 sul finanziamento delle dogane del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione ad "esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione" e a "migliorare il coordinamento e (...) la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti".

(3)  Alcuni Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e chiesto un'analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle sue conclusioni18 sul finanziamento delle dogane del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione ad "esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione" e a "migliorare il coordinamento e (...) la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti".

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È pertanto opportuno istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

(6)  È pertanto opportuno istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale che possa garantire l'individuazione di prassi quali ad esempio la contraffazione di merci e altre prassi commerciali illecite. Si dovrebbero prendere in considerazione le formule già esistenti di sostegno finanziario.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere.

(7)  Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia, tenendo conto della cibersicurezza, alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo Strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria21.

(11)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo Strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria21. Onde garantire la disciplina di bilancio, le condizioni per la definizione delle priorità delle sovvenzioni dovrebbero essere chiare, definite e basate su esigenze identificate per i compiti svolti dai punti doganali.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero rispettare standard ottimali in materia di sicurezza, sicurezza informatica, ambientali e sanitari.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)  I dati prodotti dalle attrezzature di controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento dovrebbero essere accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità, e trattati dallo stesso, e adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Gli Stati membri dovrebbero avere pieno controllo su tali dati.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater)  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero contribuire a fornire una gestione ottimale dei rischi doganali.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quinquies)  Nel sostituire vecchie attrezzature per il controllo doganale mediante il presente strumento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad eliminarle nel rispetto dell'ambiente.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX]25, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/162426, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo.

(15)  La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX]25, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi correlati, come ad esempio i controlli alle frontiere, la protezione e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/162426, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo. Onde garantire che tutti gli strumenti o attrezzature finanziate a titolo del Fondo siano custoditi su base permanente dal punto doganale designato cui appartengono, occorre definire la condivisione e l'interoperabilità tra le autorità doganali e di frontiera quali eventi non sistematici né regolari.

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25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

26 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un'azione da parte di diversi programmi o strumenti dell'Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l'interoperabilità in tutti i settori. In tali casi, tuttavia, i contributi non possono coprire gli stessi costi in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario.

(16)  In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un'azione da parte di diversi programmi o strumenti dell'Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l'interoperabilità in tutti i settori. In tali casi, tuttavia, i contributi non possono coprire gli stessi costi in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario. Se ad uno Stato membro è stato già riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero il sostegno di un fondo dell'Unione per l'acquisizione della stessa attrezzatura, tale contributo o sostegno dovrebbe essere indicato nella domanda.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  La Commissione dovrebbe incentivare gli appalti e i test congiunti delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  In considerazione della rapida evoluzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, i programmi di lavoro non dovrebbero riguardare lunghi periodi di tempo. Allo stesso tempo, la necessità di elaborare programmi di lavoro annuali aumenta l'onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, senza che ciò sia necessario per l'attuazione dello Strumento. Pertanto i programmi di lavoro dovrebbero, in linea di principio, riguardare più di un esercizio finanziario.

(17)  In considerazione della rapida evoluzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, i programmi di lavoro non dovrebbero riguardare lunghi periodi di tempo. Allo stesso tempo, la necessità di elaborare programmi di lavoro annuali aumenta l'onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, senza che ciò sia necessario per l'attuazione dello Strumento. Pertanto i programmi di lavoro dovrebbero, in linea di principio, riguardare più di un esercizio finanziario. Inoltre, per garantire che sia preservata l'integrità degli interessi strategici dell'Unione, quando bandiscono appalti per nuove attrezzature di controllo doganale gli Stati membri sono incoraggiati a considerare attentamente la cibersicurezza e i rischi di potenziale divulgazione di dati sensibili al di fuori dell'Unione.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio27.

soppresso

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27 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle informazioni richieste.

(19)  Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni individuali delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle pertinenti informazioni richieste.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere alcune informazioni sulle attrezzature per il controllo doganale che superano una certa soglia di costo.

(20)  Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento. Gli Stati membri dovrebbero garantire una procedura trasparente e chiara. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere informazioni dettagliate sulle attrezzature per il controllo doganale e le procedure di appalto che superano una certa soglia di costo, e una giustificazione delle spese.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti riguardo alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)  Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di modificare il presente regolamento al fine di adottare programmi di lavoro, modificare le finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e modificare l'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e pienamente trasparenti, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(24)  Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE. Il finanziamento a titolo del presente Strumento dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(25)  Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per conseguire gli obiettivi dello Strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

1.  Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e nell'ottica del traguardo a lungo termine di standardizzare tutti i controlli doganali nell'Unione, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto concerne il controllo delle merci e delle persone, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all'avanguardia.

2.  Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, all'avanguardia, sicure, resilienti agli attacchi informatici, protette, rispettose dell'ambiente e affidabili. Un ulteriore obiettivo consiste nel migliorare la qualità dei controlli doganali in tutti gli Stati membri al fine di evitare la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli nell'Unione.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Lo Strumento contribuisce all'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere sostenendo la cooperazione inter-agenzia, la condivisione e l'interoperabilità delle nuove attrezzature acquisite attraverso lo Strumento.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 149 175 000 EUR a prezzi del 2018 (1 300 000 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo QFP, sulla base di una ripartizione tecnica preliminare per programma, che potrebbe essere oggetto di ulteriori adeguamenti, nel rispetto della posizione globale del Parlamento europeo definita in tali risoluzioni e del livello complessivo dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese, legittime e verificate, di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi, anch'essi legittimi e verificati, relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, scambio di dati tra gli Stati membri interessati nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi specifici dello Strumento a sostegno dell'obiettivo generale, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano utilizzate dalle pertinenti autorità doganali in tutti i casi pertinenti.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità.

3.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità, che consente la consultazione e la partecipazione delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il meccanismo di coordinamento comprende la partecipazione e la consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano conformi alle norme convenute sulla manutenzione regolare.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative.

2.  In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria e al fine di restare al passo con gli sviluppi tecnologici, con l'evoluzione del contrabbando di merci e con soluzioni nuove, intelligenti e innovative ai fini dei controlli doganali.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali in caricate della gestione delle frontiere e indagini.

4.  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente a fini di controllo doganale, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e indagini, per soddisfare gli obiettivi generali e specifici dello Strumento di cui all'articolo 3.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione incentiva lo svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Finanziamenti superiori a tale limite possono essere concessi in caso di svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 possono includere l'acquisto di nuove attrezzature per il controllo doganale e la loro consegna al parco attrezzature tecniche della guardia di frontiera e costiera europea. L'ammissibilità delle attrezzature per il controllo doganale destinate al parco attrezzature tecniche è accertata in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I seguenti costi non sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento:

Tutti i costi relativi alle azioni di cui all'articolo 6 sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento, a eccezione dei costi seguenti:

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  costi relativi alla formazione o all'aggiornamento delle competenze necessarie per l'utilizzo dell'attrezzatura;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software direttamente necessario per l'uso delle attrezzature di controllo doganale;

(c)  costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessari per l'uso delle attrezzature di controllo doganale e ad eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare software esistenti con le attrezzature di controllo doganale;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  costi di reti, quali canali di comunicazione sicuri o non sicuri, o di abbonamenti;

(d)  costi di reti, quali canali di comunicazione sicuri o non sicuri, o di abbonamenti, ad eccezione delle reti o degli abbonamenti direttamente necessari per utilizzare l'attrezzatura di controllo doganale;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato 2 bis per stabilire programmi di lavoro.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità, che comprende almeno:

L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione individuale delle necessità, che comprende:

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  un inventario esauriente delle attrezzature per il controllo doganale disponibili;

(b)  un inventario esauriente delle attrezzature per il controllo doganale disponibili e funzionali;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  una definizione comune di uno standard minimo e di uno standard ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di valico di frontiera e

(c)  una definizione comune di uno standard tecnico minimo delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di valico di frontiera;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) una valutazione di un livello ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di punto di frontiera, nonché

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  una stima dettagliata del fabbisogno finanziario.

(d)  una stima dettagliata del fabbisogno finanziario, a seconda delle dimensioni delle operazioni doganali e del rispettivo carico di lavoro.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2.

1.  Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i) del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma. La rendicontazione della Commissione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle lacune.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

2.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, al fine di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitative e quantitative aggiornate sulla performance del programma.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati, che sono comparabili ed esaustivi, per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati relativi alla performance utilizzati.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  la presenza e le condizioni delle attrezzature finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, cinque anni dopo la messa in servizio;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  informazioni sulla manutenzione dell'attrezzatura per il controllo doganale;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)  informazioni sulla procedura di appalto;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quinquies)  giustificazione delle spese.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.  Le valutazioni delle azioni di cui all'articolo 6 finanziate nell'ambito dello Strumento valutano i risultati, l'impatto e l'efficacia dello Strumento stesso, e si svolgono con tempestività per garantirne un utilizzo efficace nel processo decisionale.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.  La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per prendere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

3.  Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione include le valutazioni parziali annuali nella sua relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita dal "comitato del programma Dogana" di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) [2018/XXX].

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, mostrando in tal modo il valore aggiunto unionale e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.  Al fine di garantire la trasparenza, la Commissione fornisce periodicamente informazioni al pubblico sullo Strumento, sulle sue azioni e i suoi risultati, con riferimento, tra l'altro, ai programmi di lavoro di cui all'articolo 11.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Allegato I – colonna 3 – riga 1

Testo della Commissione

Emendamento

Container, autocarri, vagoni ferroviari

Container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Allegato 1 – colonna 3 – riga 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Veicoli

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Allegato 1 – colonna 2 – riga 5

Testo della Commissione

Emendamento

Portale a retrodiffusione di raggi X

Portale a retrodiffusione basato su raggi X

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Allegato 2 – colonna 2 – riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Scanner di sicurezza a onde millimetriche

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Allegato 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Sicurezza e protezione

 

a) Grado di conformità con le norme di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera, inclusa la cibersicurezza

 

b) Grado di conformità con gli standard di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Allegato 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Salute e ambiente

 

a) Grado di conformità con gli standard sanitari delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

 

b) Grado di conformità con gli standard ambientali delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Allegato 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato 2 bis

 

Programmi di lavoro

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Allegato 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato 2 ter

 

Circostanze eccezionali per un finanziamento superiore

  • [1]  [GU C 0, 0.0.0000, pag. 0.].

MOTIVAZIONE

Lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che viene proposto nell'ambito del nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere nel QFP per il periodo 2021-2027, è inteso a rafforzare i controlli sulle merci che attraversano le frontiere dell'Unione, in entrata e in uscita, predisponendo finanziamenti per l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale, come nuovi scanner, sistemi di riconoscimento automatico dei numeri di targa e laboratori mobili per l'analisi di campioni. Si tratta di un nuovo strumento finanziario sviluppato prendendo spunto da precedenti richieste degli Stati membri, e che si basa pertanto sulle loro esigenze per quanto riguarda una migliore gestione delle frontiere, sia esterne che interne. Il relatore per parere ha sottoposto a un'analisi approfondita la proposta, che la Commissione ha presentato il 3 ottobre 2018, e la considera complessivamente valida e ben redatta. Nondimeno, il relatore per parere intende formulare alcune osservazioni e raccomandazioni, volte a conferire maggiore chiarezza e coerenza al testo della proposta.

Agli articoli 3, 9, 12 e 13, si propone una formulazione più specifica, intesa a evitare che il significato voluto sia frainteso. Oltre a queste modifiche di minore entità, si propongono anche due emendamenti più sostanziali.

In primo luogo, le modifiche introdotte nel considerando 15 si prefiggono di chiarire l'uso delle attrezzature per il controllo doganale per altri scopi da parte di soggetti terzi. Pur riconoscendo e appoggiando pienamente le possibili sinergie, il relatore per parere ritiene che tale uso non dovrebbe essere né sistematico né regolare, in modo da prevenire gli abusi e l'indebolimento degli obiettivi dello Strumento.

In secondo luogo, all'articolo 16 si propongono disposizioni semplificate per la pubblicazione delle informazioni al fine di non imporre oneri eccessivi alla Commissione quanto ai compiti di informazione e pubblicazione. Pertanto, le modalità adeguate per la pubblicazione di informazioni sullo Strumento verrebbero lasciate alla valutazione della Commissione, senza stabilire disposizioni vincolanti in proposito.

PARERE della commissione per i bilanci (5.11.2018)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Relatore per parere: Georgios Kyrtsos

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  L'Unione doganale, che costituisce uno dei principali blocchi commerciali al mondo, è una delle pietre angolari dell'Unione europea ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a vantaggio sia delle imprese sia dei cittadini dell'UE. Nella risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo ha espresso particolare preoccupazione per quanto riguarda la frode doganale, che ha causato una notevole perdita di entrate per il bilancio dell'Unione. Il Parlamento ha ribadito che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, e ha quindi chiesto che si continuino a sostenere le politiche esistenti, che si aumentino le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e che alle nuove responsabilità corrispondano risorse finanziarie supplementari.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio27.

soppresso

__________________

 

27 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti riguardo alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)  Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti riguardo all'adozione di programmi di lavoro, alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(24)  Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE. Il finanziamento a titolo del presente Strumento dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(25)  Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello Strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)  Tenuto conto dell'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno assunto dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e di essere all'avanguardia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, compresa la parità di genere, il Fondo contribuirà a integrare le azioni per il clima e a far sì che gli obiettivi climatici assorbano, nel complesso, almeno il 25 % della spesa iscritta a bilancio dell'Unione nel periodo del QFP 2021-2027 e il 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le relative azioni saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 149 175 000 EUR a prezzi 2018 (1 300 000 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo QFP, sulla base di una ripartizione tecnica preliminare per programma che potrebbe essere oggetto di ulteriori adeguamenti, nel rispetto della posizione generale del Parlamento europeo definita in tali risoluzioni e del livello complessivo dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato II bis per stabilire programmi di lavoro.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.  La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre due anni dall'inizio della sua attuazione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

3.  Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita dal "comitato del programma Dogana" di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) [2018/XXX]38.

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato II bis

 

Programmi di lavoro

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Riferimenti

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

2.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Georgios Kyrtsos

28.6.2018

Esame in commissione

26.9.2018

 

 

 

Approvazione

5.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Michael Detjen

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (21.11.2018)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Relatore per parere: Nedzhmi Ali

BREVE MOTIVAZIONE

La dogana contribuisce alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri. Trattandosi di una delle principali risorse proprie tradizionali dell'Unione, la dogana rimane uno dei punti di interesse della commissione per il controllo dei bilanci.

Il nuovo Strumento proposto relativo alle attrezzature per il controllo doganale punta a migliorare l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri al fine di evitare la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli. Un intervento specifico dell'Unione a favore delle attrezzature per il controllo doganale permetterà di sostenere l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature di rilevamento ammissibili per i controlli doganali in senso ampio. Lo Strumento coprirà anche le attrezzature di rilevamento utilizzate per controlli che vanno oltre i controlli doganali, purché questi restino la finalità principale.

Il nuovo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale deve essere coerente e sfruttare le eventuali sinergie con altri programmi di azione dell'UE e con fondi che perseguono obiettivi analoghi in settori connessi, in particolare il programma Dogana.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  I 2 140 uffici doganali2 esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.

(1)  Tutti gli uffici doganali2 esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea (terra, mare, aria e centri postali) devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento corretto ed efficace dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza e la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.

_________________

_________________

2 Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

2 Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Motivazione

Specificare il numero non ha senso - esso potrebbe aumentare o ridursi.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  L'Unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo, ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a beneficio sia delle imprese, sia dei cittadini dell'UE. Nella risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo ha espresso particolare preoccupazione per quanto riguarda la frode doganale, causa di una notevole perdita di entrate per il bilancio dell'Unione. Il Parlamento ha ribadito che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, e ha quindi chiesto che si continuino a sostenere le politiche esistenti, che si aumentino le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e che alle nuove responsabilità corrispondano risorse finanziarie ulteriori.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli.

(2)  Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse, nonché a una mancanza di controlli doganali armonizzati e standardizzati. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Altre sfide, quali la diffusione del commercio elettronico, la digitalizzazione generale e potenziali vulnerabilità per quanto riguarda attacchi informatici, sabotaggio, manipolazione di dati o spionaggio industriale, aumenteranno anche la domanda di un migliore funzionamento delle procedure doganali. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli. Alla luce delle differenze nella disponibilità di attrezzature per i controlli doganali tra gli Stati membri, si dovrebbero adottare misure volte in particolare ad assicurare che i beni siano soggetti a controlli uniformi al loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione, al fine di evitare il cosiddetto port-shopping, da parte dei truffatori.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Sostenere la realizzazione di un livello adeguato ed equivalente di controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione consente di massimizzare i vantaggi dell'unione doganale. Un intervento specifico dell'Unione nel settore delle attrezzature per il controllo doganale volto a correggere gli squilibri attuali contribuirebbe inoltre a rafforzare la coesione globale tra gli Stati membri. In considerazione delle sfide a livello mondiale, in particolare la necessità di continuare a tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi, è indispensabile disporre di attrezzature moderne e affidabili per il controllo alle frontiere esterne.

(5)  Sostenere la realizzazione di un livello uniforme, adeguato ed equivalente di controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione consente di massimizzare i vantaggi dell'unione doganale in vista dell'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali nell'UE lavorino insieme come se fossero una sola. Un intervento specifico dell'Unione nel settore delle attrezzature per il controllo doganale volto a correggere gli squilibri attuali contribuirebbe inoltre a rafforzare la coesione globale tra gli Stati membri. In considerazione delle sfide a livello mondiale, in particolare la necessità di continuare a tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi, è indispensabile disporre di attrezzature moderne che funzionino correttamente, siano all'avanguardia, sicure, resilienti nei confronti di attacchi informatici, ecocompatibili e affidabili per il controllo alle frontiere esterne.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento devono rispettare le norme più elevate in materia di sicurezza, sicurezza informatica, ambiente e sanità.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)  I dati prodotti dalle attrezzature di controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento devono essere accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità, e trattati dallo stesso, e adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Gli Stati membri hanno pieno controllo su tali dati.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater)  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento devono contribuire a fornire una gestione ottimale dei rischi doganali.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quinquies)  Nel sostituire vecchie attrezzature per i controlli doganali per mezzo del presente Strumento, gli Stati membri sono tenuti a eliminarle nel rispetto dell'ambiente.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX]10, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/162411, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo.

(15)  La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX]10, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri compiti svolti alle frontiere e per altri scopi, come ad esempio i controlli relativi alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/162411, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo.

_________________

_________________

10 COM(2018) 473.

10 COM(2018) 473.

11 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

11 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  La Commissione europea incentiva gli appalti congiunti e i test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle informazioni richieste.

(19)  Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni individuali delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle informazioni richieste.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere alcune informazioni sulle attrezzature per il controllo doganale che superano una certa soglia di costo.

(20)  Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento. Gli Stati membri dovrebbero garantire una procedura trasparente e chiara. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere informazioni dettagliate sulle attrezzature per il controllo doganale e la procedura di appalto, che superano una certa soglia di costo, e una giustificazione delle spese.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti riguardo alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)  Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti riguardo alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e pienamente trasparenti, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(24)  Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE. Il finanziamento a titolo del presente Strumento dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

1.  Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e in vista dell'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali nell'UE lavorino insieme, come se fossero una sola, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all'avanguardia.

2.  Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati, pienamente trasparenti ed equivalenti mediante l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, sicure, resilienti, ecocompatibili, affidabili e all'avanguardia, nonché formazione tecnica del personale addetto a far operare le attrezzature.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 149 175 000 EUR a prezzi del 2018 (1 300 000 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo QFP, sulla base di una ripartizione tecnica preliminare per programma, che potrebbe essere oggetto di ulteriori adeguamenti, nel rispetto della posizione globale del Parlamento europeo definita in tali risoluzioni e del livello complessivo dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese, legittime e verificate, di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi, legittimi e verificati, relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano rese operative dalle pertinenti autorità doganali, in tutti i casi interessati.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano conformi alle norme convenute sulla manutenzione regolare.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  sostenere l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per i controlli doganali che siano conformi alle norme più elevate in materia di sicurezza, cibersicurezza, ambiente e salute.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  I dati prodotti dalle attrezzature di controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità, e trattati dallo stesso, e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative.

2.  In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento, pienamente trasparenti, di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria, e per stare al passo con lo sviluppo tecnologico e soluzioni nuove, intelligenti e innovative per i controlli doganali.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali in caricate della gestione delle frontiere e indagini.

4.  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali in caricate della gestione delle frontiere e indagini, ove sia necessario conformarsi agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione incentiva gli appalti e i test congiunti delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

2.  I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in circostanze eccezionali debitamente giustificate, di cui all'allegato 3. La Commissione adotta e aggiorna, se necessario, l'elenco di circostanze eccezionali mediante un atto delegato.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Finanziamenti superiori a tale limite possono essere concessi in caso di appalti e test congiunti delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software direttamente necessario per l'uso delle attrezzature di controllo doganale;

(c)  costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software e degli aggiornamenti dello stesso direttamente necessario per l'uso delle attrezzature di controllo doganale;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità, che comprende almeno:

L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione individuale delle necessità, che comprende almeno:

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  una stima dettagliata del fabbisogno finanziario.

(d)  una stima dettagliata del fabbisogno finanziario, a seconda delle dimensioni delle operazioni doganali e del rispettivo carico di lavoro.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2.

1.  Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e) e paragrafo 1), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma. Tale rendicontazione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle lacune.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

2.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, figurano nell'allegato 2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, al fine di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazione aggiornata, qualitativa e quantitativa, sulla performance del programma.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati, che saranno comparabili ed esaustivi, per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati relativi alla performance utilizzati.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  la presenza e le condizioni delle attrezzature finanziate mediante il bilancio dell'Unione, cinque anni dopo la messa in servizio.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  informazioni sui risultati della manutenzione dell'attrezzatura per il controllo doganale.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)  informazioni sulla procedura di appalto;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quinquies)  giustificazione delle spese

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  In caso di mancato utilizzo delle attrezzature acquistate con il sostegno dei programmi e degli strumenti dell'Unione, da parte di uno o più Stati membri, la Commissione elabora una valutazione esaustiva della situazione e informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni e la Procura europea (EPPO). La valutazione include, tra l'altro, una stima del rischio per gli interessi finanziari dell'Unione europea nonché misure di mitigazione.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.  Le valutazioni prendono in esame i risultati, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del programma e si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.  La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La valutazione intermedia presenta i riscontri necessari per assumere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi, dopo il 2027.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

3.  Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e dagli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  le valutazioni parziali annuali saranno incluse nella relazione della Commissione «Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode».

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota, in maniera ragionevole, l'origine degli stessi e ne garantiscono la massima visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico e vigilando che le spese destinate alla comunicazione siano proporzionate rispetto al costo totale.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.  La Commissione conduce regolarmente azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni e sui risultati, quali parte del programma di lavoro di cui all'articolo 11. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Sicurezza e protezione

 

(a) Grado di conformità con le norme di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera, inclusa la sicurezza informatica

 

(b) Grado di conformità con gli standard di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  Salute e ambiente

 

(a) Grado di conformità con gli standard sanitari delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

 

(b) Grado di conformità con gli standard ambientali delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato II bis

Circostanze eccezionali per un finanziamento eccessivo.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Riferimenti

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

2.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Nedzhmi Ali

17.9.2018

Esame in commissione

18.10.2018

 

 

 

Approvazione

20.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Howarth

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (22.11.2018)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Relatore per parere: Jeroen Lenaers

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli.

(2)  Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili che possano assicurare la digitalizzazione dei controlli e delle ispezioni. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere.

(7)  Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

Motivazione

Lo scopo del presente Strumento è il controllo doganale. Lo Strumento più generale sulla gestione integrata delle frontiere è stato proposto per affrontare le questioni relative al controllo di frontiera sulle persone. In tale Strumento verranno stabilite le opportune garanzie per l'acquisto e l'uso di attrezzature per il controllo delle frontiere tramite il Fondo. Gli obiettivi dei due strumenti non dovrebbero mescolarsi in tal modo.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Il regolamento (UE) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio8 istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale a sostegno dell'unione doganale e delle autorità doganali. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale delle azioni di cooperazione, è opportuno attuare tali azioni nell'ambito di un unico atto giuridico e di un'unica serie di norme. Pertanto il presente Strumento dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe sostenere le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare le necessità o la formazione relativa alle attrezzature in questione.

(13)  Il regolamento (UE) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio8 istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale a sostegno dell'unione doganale e delle autorità doganali. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale delle azioni di cooperazione, è opportuno attuare tali azioni nell'ambito di un unico atto giuridico e di un'unica serie di norme. Pertanto il presente Strumento dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe sostenere le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare le necessità o la formazione relativa alle attrezzature in questione e la definizione di procedure comuni di controllo.

_________________

_________________

8 COM(2018) 442.

8 COM(2018) 442.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX]10, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/162411, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo.

(15)  La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con obiettivi generali coerenti ma con obiettivi specifici distinti e separati con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX]10, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la protezione e sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/162411, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo.

__________________

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10 COM(2018) 473.

10 COM(2018) 473.

11 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

11 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

1.  Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli di merci e persone e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Lo Strumento contribuisce all'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere sostenendo la cooperazione inter-agenzia, la condivisione e l'interoperabilità delle nuove attrezzature acquisite attraverso lo Strumento.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi specifici dello Strumento a sostegno dell'obiettivo generale, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità.

3.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità, che consente la consultazione e la partecipazione delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il meccanismo di coordinamento comprende la partecipazione e la consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e indagini.

soppresso

Motivazione

L'obiettivo del presente Strumento sarebbe notevolmente ampliato se le attrezzature per il controllo doganale diventassero effettivamente attrezzature per il controllo delle frontiere. Lo Strumento più generale sulla gestione integrata delle frontiere è stato proposto a tal fine. In tale Strumento verranno stabilite le opportune garanzie per l'acquisto e l'uso di attrezzature per il controllo delle frontiere tramite il Fondo. Gli obiettivi dei due strumenti non dovrebbero mescolarsi in tal modo.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 possono includere l'acquisto di nuove attrezzature per il controllo doganale e la loro consegna al parco attrezzature tecniche della guardia di frontiera e costiera europea. L'ammissibilità delle attrezzature per il controllo doganale destinate al parco attrezzature tecniche sarà accertata in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni e sui risultati al fine di garantire la trasparenza. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Riferimenti

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

LIBE

2.7.2018

Relatore per parere

Nomina

Jeroen Lenaers

9.7.2018

Esame in commissione

6.9.2018

18.10.2018

20.11.2018

 

Approvazione

20.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Geoffrey Van Orden

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Rupert Matthews, Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

37

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Riferimenti

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.6.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

CONT

2.7.2018

LIBE

2.7.2018

Pareri non espressi

       Decisione

INTA

9.7.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Jiří Pospíšil

19.6.2018

 

 

 

Esame in commissione

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Approvazione

6.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Deposito

12.12.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

32

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2019
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