RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
18.12.2018 - (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Andrejs Mamikins
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0209),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0151/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8‑0473/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Ai privati non dovrebbe essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare tali precursori di esplosivi in concentrazioni pari o superiori a taluni valori limite. È tuttavia opportuno prevedere che i privati possano acquistare, introdurre, detenere o usare taluni precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a tali valori limite per fini legittimi, solamente qualora siano in possesso di una licenza a tal fine. |
(6) Ai privati non dovrebbe essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare tali precursori di esplosivi in concentrazioni pari o superiori a taluni valori limite. Tuttavia dovrebbe essere permesso che ai privati sia consentito acquistare, introdurre, detenere o usare taluni precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a tali valori limite per fini legittimi, solamente qualora siano in possesso di una licenza a tal fine. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le licenze possono essere rilasciate solamente per sostanze in concentrazioni non eccedenti il limite superiore fissato dal presente regolamento. Al di sopra di tale limite superiore, il rischio relativo alla fabbricazione illecita di esplosivi supera l'uso legittimo trascurabile da parte di privati di questi precursori di esplosivi, per i quali alternative o concentrazioni inferiori sono in grado di ottenere il medesimo effetto. Il presente regolamento dovrebbe inoltre determinare le circostanze delle quali le autorità competenti dovrebbero come minimo tener conto al momento della valutazione se concedere o meno una licenza. Unitamente al modulo allegato al presente regolamento, ciò dovrebbe agevolare il riconoscimento delle licenze in altri Stati membri che applicano un regime di licenze. |
(7) Le licenze possono essere rilasciate solamente per sostanze in concentrazioni non eccedenti il limite superiore fissato dal presente regolamento. Al di sopra di tale limite superiore, il rischio relativo alla fabbricazione illecita di esplosivi supera l'uso legittimo trascurabile da parte di privati di questi precursori di esplosivi, per i quali alternative o concentrazioni inferiori sono in grado di ottenere il medesimo effetto. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire alle autorità una serie esauriente di criteri oggettivi di cui tener conto al momento della valutazione se concedere o meno una licenza. Unitamente al modulo allegato al presente regolamento, ciò dovrebbe agevolare il riconoscimento delle licenze in altri Stati membri che applicano un regime di licenze. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Al fine di applicare le restrizioni e i controlli di cui al presente regolamento, gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali o a privati muniti di licenza dovrebbero basarsi sulle informazioni disponibili a monte della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, ogni operatore economico della catena di approvvigionamento dovrebbe informare il destinatario di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte di privati sono soggetti a una restrizione come stabilito nel presente regolamento, ad esempio apponendo un'etichetta appropriata, oppure verificando che sia apposta un'etichetta appropriata, oppure includendo tali informazioni nella scheda di dati di sicurezza compilata in conformità con l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio32. |
(8) Al fine di applicare le restrizioni e i controlli di cui al presente regolamento, gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali o a privati muniti di licenza dovrebbero basarsi sulle informazioni disponibili a monte della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, ogni operatore economico della catena di approvvigionamento dovrebbe informare il destinatario di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte di privati sono soggetti a una restrizione come stabilito nel presente regolamento, ad esempio apponendo un'etichetta appropriata, oppure verificando che sia apposta un'etichetta appropriata e includendo tali informazioni nella scheda di dati di sicurezza compilata in conformità con l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio32. |
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32 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). |
32 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) La distinzione tra un utilizzatore professionale, al quale è possibile mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e un privato, al quale gli stessi non possono essere resi disponibili, dipende dal fatto se tale persona intenda utilizzare detto precursore di esplosivi per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale specifica. Gli operatori economici non dovrebbero quindi mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione di una persona fisica o giuridica che sia professionalmente attiva in un settore nel quale tale specifico precursore di esplosivi soggetto a restrizioni non tende ad essere impiegato per fini professionali. |
(10) La distinzione tra un utilizzatore professionale, al quale è possibile mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e un privato, al quale gli stessi non possono essere resi disponibili, dipende dal fatto se tale persona intenda utilizzare detto precursore di esplosivi per fini legati alle sue attività commerciali, imprenditoriali, artigianali, agricole o professionali specifiche. Gli operatori economici non dovrebbero quindi mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione di una persona fisica o giuridica che sia professionalmente attiva in un settore nel quale tale specifico precursore di esplosivi soggetto a restrizioni non tende ad essere impiegato per fini professionali. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nella misura in cui i mercati online agiscono da semplici intermediari tra operatori economici, da un lato, e privati, utilizzatori professionali o agricoltori, dall'altro, non dovrebbero essere tenuti a istruire il proprio personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni oppure a verificare l'identità e, se del caso, la licenza del potenziale cliente o a richiedere altre informazioni al potenziale cliente. Tuttavia, dato il ruolo centrale svolto dai mercati online che fungono da intermediari nelle transazioni economiche online, anche per quanto riguarda le vendite di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, è opportuno che essi informino in maniera chiara ed efficace, in merito agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli utenti che intendono mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso l'uso dei loro servizi. Inoltre, è opportuno che i mercati online che fungono da intermediari adottino misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare i loro obblighi in materia di verifica, ad esempio offrendo strumenti per facilitare la verifica delle licenze. Tutti questi obblighi riguardanti i mercati online che fungono da intermediari ai sensi del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34. |
(12) Nella misura in cui i mercati online agiscono da semplici intermediari tra operatori economici, da un lato, e privati e utilizzatori professionali, dall'altro, non dovrebbero essere tenuti a istruire il proprio personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni oppure a verificare l'identità e, se del caso, la licenza del potenziale cliente o a richiedere altre informazioni al potenziale cliente. Tuttavia, dato il ruolo centrale svolto dai mercati online che fungono da intermediari nelle transazioni economiche online, anche per quanto riguarda le vendite di precursori di esplosivi soggetti a regolamentazione, è opportuno che essi informino in maniera chiara ed efficace, in merito agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli utenti che intendono mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a regolamentazione attraverso l'uso dei loro servizi. Inoltre, è opportuno che essi adottino misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare i loro obblighi in materia di verifica, ad esempio offrendo strumenti per facilitare la verifica delle licenze. Essi dovrebbero inoltre essere soggetti agli stessi obblighi in materia di rilevamento e segnalazione che incombono agli operatori economici per quanto riguarda le transazioni sospette. |
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34 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1). |
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) La scelta delle sostanze utilizzate da criminali per la fabbricazione illecita di esplosivi può cambiare rapidamente. Dovrebbe pertanto essere possibile inserire ulteriori sostanze nel regime previsto dal presente regolamento, ove necessario in via d'urgenza. Al fine di tener conto degli sviluppi dell'uso improprio di sostanze come i precursori di esplosivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di inserire negli elenchi altre sostanze che non devono essere messe a disposizione dei privati, di modificare i valori limite di concentrazione oltre i quali determinate sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento non devono essere messe a disposizione dei privati, nonché di elencare nuove sostanze in relazione alle quali devono essere segnalate le transazioni sospette. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201635. In particolare, al fine di garantire pari partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di atti delegati. |
(14) La scelta delle sostanze utilizzate da criminali per la fabbricazione illecita di esplosivi può cambiare rapidamente. È pertanto essenziale permettere di inserire ulteriori sostanze nel regime previsto dal presente regolamento, ove necessario in via d'urgenza. Al fine di tener conto degli sviluppi dell'uso improprio di sostanze come i precursori di esplosivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di inserire negli elenchi altre sostanze che non devono essere messe a disposizione dei privati, di modificare i valori limite di concentrazione oltre i quali determinate sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento non devono essere messe a disposizione dei privati, nonché di elencare nuove sostanze in relazione alle quali devono essere segnalate le transazioni sospette. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201635. In particolare, al fine di garantire pari partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di atti delegati. |
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35 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
35 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) "uso" qualsiasi trasformazione, formulazione, immagazzinamento, trattamento o miscelazione, ivi compreso nella produzione di un articolo, o qualsiasi altra utilizzazione; |
(6) "uso" qualsiasi operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, produzione di un articolo o qualsiasi altra utilizzazione; |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) "transazione sospetta" qualsiasi transazione per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi; |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) "privato" qualsiasi persona fisica o giuridica che necessiti di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini non legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
(7) "privato" qualsiasi persona fisica o giuridica che necessiti di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini non legati alle sue attività commerciali, imprenditoriali, artigianali, agricole o professionali; |
Motivazione | |
L'emendamento mira a chiarire che gli agricoltori non sono privati ai sensi del presente regolamento. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) "utilizzatore professionale" qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale che escludono la messa a disposizione di un'altra persona di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni; |
(8) "utilizzatore professionale" qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati alle sue attività commerciali, imprenditoriali, artigianali, agricole o professionali che escludono la messa a disposizione di un privato di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni; |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) "operatore economico" qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che fornisca precursori di esplosivi disciplinati o servizi relativi agli stessi, sul mercato, online o offline, ivi compresi i mercati online; |
(9) "operatore economico" qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che metta a disposizione precursori di esplosivi disciplinati o servizi relativi agli stessi, sul mercato, online o offline, ivi compresi i mercati online; |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il paragrafo 1 non si applica al nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) messo a disposizione di agricoltori o da essi introdotto, detenuto o usato per lo svolgimento dell'attività agricola, a tempo pieno o parziale, e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra. |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento mira a chiarire che gli agricoltori non sono privati ai sensi del presente regolamento. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'autorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata. |
5. L'autorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata. L'autorità competente comunica a tempo debito ai titolari di licenza qualsiasi sospensione o revoca delle loro licenze. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Il riconoscimento reciproco delle licenze rilasciate da altri Stati membri è effettuato a livello bilaterale mediante accordi tra le autorità competenti. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Le licenze rilasciate da uno Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 98/2013, che sono ancora valide in data [giorno di entrata in vigore del presente regolamento] perdono la loro validità in tale data. Ciascuno Stato membro può decidere, su richiesta del detentore della licenza, di confermare, rinnovare o prorogare tali licenze rilasciate in tale Stato membro se i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni possono essere oggetto di una licenza nel rispetto dei valori limite di cui alla colonna 3 dell'allegato I e qualora l'autorità competente ritenga che i requisiti per la concessione della licenza di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti. Tale conferma, rinnovo o proroga dovrebbe rispettare il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo. |
9. Le licenze rilasciate da uno Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 98/2013, che sono ancora valide in data [giorno di entrata in vigore del presente regolamento] perdono la loro validità in tale data. Entro il... [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], le autorità competenti comunicano ai titolari di licenza la data in cui scadranno le loro licenze. Ciascuno Stato membro può decidere, su richiesta del detentore della licenza, di confermare, rinnovare o prorogare tali licenze rilasciate in tale Stato membro se i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni possono essere oggetto di una licenza nel rispetto dei valori limite di cui alla colonna 3 dell'allegato I e qualora l'autorità competente ritenga che i requisiti per la concessione della licenza di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti. Tale conferma, rinnovo o proroga dovrebbe rispettare il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3. |
1. Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 nonché agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 11 che il proprio personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è: |
2. Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 11 che il proprio personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è: |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un mercato online che funge da intermediario adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento. |
3. Un mercato online che funge da intermediario adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a regolamentazione attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. È vietato l'uso personale dei precursori di esplosivi soggetti a regolamentazione da parte degli operatori economici o del loro personale. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un agricoltore, un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un agricoltore un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti: |
2. Al fine di verificare che un nuovo cliente sia un utilizzatore professionale o un operatore economico, un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti: |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale del potenziale cliente; |
a) l'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale unitamente alla ragione sociale e all'indirizzo del nuovo cliente; |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. A fini di verifica dell'uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l'operatore economico valuta se l'uso previsto è compatibile con l'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale del potenziale cliente. La transazione può essere rifiutata se vi sono fondati motivi di dubitare della validità dell'uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni dichiarato dal cliente. L'operatore economico segnala la transazione sospetta o tentata ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. |
Motivazione | |
Il proposto paragrafo 2 dell'articolo 8 si limita a richiedere informazioni al potenziale cliente e fornisce criteri soggettivi per verificare l'uso previsto. In tal modo, si viene a creare una lacuna dal punto di vista della sicurezza. È necessario dare seguito alle informazioni fornite e valutare l'uso previsto. Il paragrafo 2 bis conferisce una dimensione operativa e più oggettiva alle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 2 e risponderebbe all'esigenza di rafforzare il sistema dei controlli, senza sovraccaricare le parti interessate. Il paragrafo 2 bis riguarda informazioni che devono già essere fornite. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e dell'individuazione e prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano i dati di cui al paragrafo 2, unitamente al nome e all'indirizzo del cliente, per un anno dalla data della transazione. Durante tale periodo, detti dati sono messi a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità di controllo o delle autorità incaricate dell'applicazione della legge competenti. |
3. Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e dell'individuazione e prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano i dati di cui al paragrafo 2 nonché il nome e l'indirizzo del cliente, per un anno dalla data della transazione. Durante tale periodo, detti dati sono messi a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità di controllo o delle autorità incaricate dell'applicazione della legge competenti. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo riguardano i prodotti che contengono precursori di esplosivi soggetti a regolamentazione che soddisfano tutti i seguenti criteri: |
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a) il precursore è elencato come ingrediente sull'etichetta o nella scheda di dati di sicurezza; |
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b) la concentrazione del precursore è superiore all'1% (o al 3% N in peso per i fertilizzanti azotati); |
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c) l'estrazione del precursore è possibile senza complicazioni. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al fine di individuare e prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici segnalano le transazioni riguardanti i precursori di esplosivi disciplinati, ivi comprese quelle che coinvolgono utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi. |
Al fine di individuare e prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici e i mercati online che fungono da intermediari segnalano le transazioni riguardanti i precursori di esplosivi disciplinati, ivi comprese quelle che coinvolgono utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli operatori economici segnalano tali transazioni sospette dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente rientri in uno o più dei seguenti casi: |
Gli operatori economici e i mercati online che fungono da intermediari segnalano tali transazioni sospette dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente rientri in uno o più dei seguenti casi: |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli operatori economici diversi dai mercati online che fungono da intermediari attuano procedure per individuare le transazioni sospette, mirate in funzione dell'ambiente nel quale sono offerti i precursori di esplosivi disciplinati. |
2. Gli operatori economici e i mercati online che fungono da intermediari predispongono procedure per individuare le transazioni sospette, mirate in funzione dell'ambiente nel quale sono offerti i precursori di esplosivi disciplinati. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli operatori economici possono rifiutare la transazione sospetta e segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione entro 24 ore, includendo, se possibile, l'identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione sospetta è stata conclusa o tentata. |
3. Gli operatori economici e i mercati online che fungono da intermediari possono rifiutare la transazione sospetta. Essi segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione entro 24 ore, includendo, se possibile, l'identità del cliente e tutti i dettagli pertinenti che li hanno indotti a considerare sospetta una transazione, al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione sospetta è stata conclusa o tentata. Se un operatore economico o un mercato online che funge da intermediario non è in grado di effettuare una segnalazione entro 24 ore, lo comunica senza indebito ritardo. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ciascuno Stato membro crea uno o più punti di contatto nazionali con un numero di telefono e un indirizzo e-mail chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette. I punti di contatto nazionali sono disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette. |
4. Ciascuno Stato membro crea uno o più punti di contatto nazionali con un numero di telefono, un indirizzo e-mail, un modulo online o qualsiasi altro strumento idoneo, chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette. I punti di contatto nazionali sono disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri erogano formazione alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, agli operatori di primo soccorso e alle autorità doganali in merito al riconoscimento delle sostanze e delle miscele che costituiscono precursori di esplosivi disciplinati durante l'esercizio delle loro funzioni, nonché in merito alle modalità di risposta tempestiva e appropriata ad attività sospette. |
1. Gli Stati membri erogano formazione alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, agli operatori di primo soccorso e alle autorità doganali in merito al riconoscimento delle sostanze e delle miscele che costituiscono precursori di esplosivi disciplinati durante l'esercizio delle loro funzioni, nonché in merito alle modalità di risposta tempestiva e appropriata ad attività sospette. Gli Stati membri possono richiedere ulteriori formazioni specifiche presso l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL). |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al fine di agevolare la cooperazione e garantire che tutti i soggetti interessati attuino efficacemente il presente regolamento, gli Stati membri organizzano scambi regolari tra agenzie di contrasto, autorità nazionali di vigilanza, operatori economici, mercati online che fungono da intermediari e rappresentanti dei settori professionali che utilizzano precursori di esplosivi soggetti a regolamentazione. Gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni al proprio personale sul modo in cui devono essere messi a disposizione i precursori di esplosivi a norma del presente regolamento e a sensibilizzare il personale al riguardo. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d ter) informazioni sulle modalità di immagazzinamento atte a garantire che un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia immagazzinato in condizioni di sicurezza; |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione provvede affinché gli orientamenti di cui al paragrafo 1 siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro che limita o vieta sostanze ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 informa gli operatori economici e i mercati online che fungono da intermediari nel territorio di detto Stato membro in merito a tali limiti o divieti. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Fatto salvo il paragrafo 5, la Commissione può, previa consultazione dello Stato membro e, se del caso, di terzi, decidere che la misura adottata dallo Stato membro non è giustificata e chiedere a quest'ultimo di ritirarla. |
6. Fatto salvo il paragrafo 5, la Commissione può, previa consultazione dello Stato membro e, se del caso, di terzi, decidere che la misura adottata dallo Stato membro non è giustificata e chiedere a quest'ultimo di ritirarla. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro interessato informa gli operatori economici e i mercati online che fungono da intermediari nel territorio di detto Stato membro in merito a tale decisione. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 22 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Non prima di [sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. |
Entro [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Allegato I – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, oppure introdotte, detenute o utilizzate dagli stessi, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2. |
Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, oppure introdotte, detenute o utilizzate dagli stessi, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2 e per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate entro 24 ore. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Allegato II – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sostanze, da sole o in miscele, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate |
Sostanze, da sole o in miscele, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate entro 24 ore |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Allegato III – tabella – punto 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Indicare se il precursore o i precursori sono destinati ad essere introdotti o utilizzati (o entrambi i casi) in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato tale licenza o al di fuori dello Spazio economico europeo: |
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( ) Sì |
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( ) No |
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Indirizzo: |
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Tempistica per l'introduzione o l'uso (o entrambi i casi) dei precursori: |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Allegato III – tabella – punto 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Indicare se il precursore o i precursori sono destinati a essere messi a disposizione per la vendita sui mercati off-line od online: |
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( ) Sì |
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( ) No |
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Nome del mercato: |
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Indirizzo: |
- [1] GU C 367 del 10.10.2018, pag. 35.
MOTIVAZIONE
L'immissione sul mercato e l'uso di precursori di esplosivi è disciplinato attualmente dal regolamento (UE) n. 98/2013. Il regolamento stabilisce in parte norme armonizzate che limitano l'immissione sul mercato di sostanze chimiche quali il perossido di idrogeno e l'acido nitrico (e le miscele che li contengono). Esso prevede un divieto generale di detenzione e di uso di tali sostanze per il pubblico in generale, ma gli Stati membri hanno il diritto di concedere l'accesso controllato per un uso legittimo previsto, istituendo un sistema nazionale di licenze o di registrazione. Gli operatori economici che immettono tali sostanze sul mercato sono tenuti ad etichettarli e a segnalare le transazioni sospette ai punti di contatto nazionali. Le restrizioni e gli obblighi menzionati non si applicano agli utilizzatori professionali.
La Commissione ha effettuato una valutazione ex post REFIT in merito all'attuazione del regolamento (UE) n. 98/2013 da parte degli Stati membri. Tale valutazione ha individuato varie carenze, tra le quali la grande variazione dei regimi di licenze/registrazione in diversi Stati membri, la confusione da parte degli operatori economici in merito a quali prodotti rientrano esattamente nell'ambito di applicazione del regolamento nonché problemi relativi al monitoraggio delle vendite via internet, delle importazioni e dei movimenti intra-UE da parte delle autorità nazionali.
Il 17 aprile 2018 la Commissione ha presentato questa nuova proposta (che abroga il regolamento (CE) n. 98/2013) al fine di affrontare i deficit esistenti. La proposta fa parte di un "pacchetto di sicurezza" volto a proteggere meglio i cittadini europei contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità. Essa mira a colmare le divergenze significative individuate. I principali elementi della nuova proposta comprendono la soppressione del sistema di registrazione, il chiarimento di definizioni quali gli operatori economici, il pubblico in generale (incluse le persone giuridiche) e l'obbligo per gli operatori economici di verificare le licenze all'atto della vendita (relazione, pagg. 10-17).
Gli obiettivi generali sono:
1. garantire il funzionamento del mercato interno, evitando distorsioni della concorrenza o le barriere
agli scambi (relazione, pag. 21).
2. garantire un elevato livello di sicurezza grazie a misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità;
Gli obiettivi specifici sono:
1. limitare ulteriormente l'accesso a determinati precursori di esplosivi e rafforzare i controlli;
2. allineare le restrizioni e i controlli alle minacce in evoluzione per quanto riguarda i precursori di esplosivi;
3. incrementare l'applicazione della normativa da parte delle autorità competenti;
4. migliorare la trasmissione delle informazioni e la conformità lungo la catena di approvvigionamento;
5. facilitare gli scambi all'interno dell'UE e prevenire distorsioni della concorrenza;
6. migliorare la chiarezza del regolamento e garantire l'uniformità della sua applicazione (relazione, pag. 21).
Posizione del relatore
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un regolamento sui precursori di esplosivi (COM (2018) 209 final def. — 2018/0103 (COD)) . Il fatto che nel 2015 e nel 2016 degli esplosivi artigianali siano stati utilizzati in circa il 40% degli attacchi terroristici commessi nell'Unione europea dimostra la necessità di colmare le lacune esistenti al fine di ridurre le possibilità di accesso a sostanze altamente pericolose. Il relatore ritiene tuttavia che vi siano alcuni aspetti della proposta della Commissione che potrebbero essere ulteriormente migliorati, in particolare per quanto riguarda i chiarimenti e le specifiche.
Infine, il relatore raccomanda di sostenere le modifiche avanzate e di trasmettere la proposta modificata affinché sia approvata dall'Aula.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi |
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Riferimenti |
COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
17.4.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 28.5.2018 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ENVI 28.5.2018 |
ITRE 28.5.2018 |
IMCO 28.5.2018 |
JURI 28.5.2018 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 16.5.2018 |
ITRE 28.5.2018 |
IMCO 16.5.2018 |
JURI 23.4.2018 |
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Relatori Nomina |
Andrejs Mamikins 4.6.2018 |
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Esame in commissione |
11.6.2018 |
18.10.2018 |
19.11.2018 |
10.12.2018 |
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Approvazione |
10.12.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Lucy Anderson, Margrete Auken |
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Deposito |
18.12.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
32 |
+ |
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ALDE |
Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz |
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ECR |
Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens |
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ENF |
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky |
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GUE/NGL |
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli |
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PPE |
Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss |
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S&D |
Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer |
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VERTS/ALE |
Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero |
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0 |
- |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti