RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

19.12.2018 - (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Emil Radev


Procedura : 2018/0203(COD)
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A8-0477/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0378),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0243/2018),

-  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0477/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove.

(1)  Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul principio della fiducia reciproca e su quello del riconoscimento reciproco delle sentenze, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Ai fini del presente regolamento, al termine "autorità giudiziaria" dovrebbe essere attribuito un significato ampio, che comprenda non soltanto le autorità giudiziarie in senso stretto che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche altri organi e autorità che sono competenti a norma del diritto nazionale ad assumere le prove conformemente al presente regolamento, tra cui le autorità di contrasto o i notai in alcuni Stati membri e in situazioni specifiche.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  È fondamentale che siano disponibili mezzi efficaci per ottenere, proteggere e presentare le prove, tenendo debito conto dei diritti della difesa e dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In tale contesto è importante incoraggiare l'utilizzo delle moderne tecnologie.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Ai fini della rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali.

(3)  Al fine di assicurare in modo efficiente la trasmissione diretta e rapida delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione, tenendo conto a tale riguardo della costante evoluzione di tali tecnologie. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Il sistema informatico decentrato dovrebbe basarsi sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito da eu-LISA. Dovrebbero essere messe a disposizione di eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX). 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Ai fini del riconoscimento reciproco delle prove digitali, è opportuno che alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non sia negato il riconoscimento come prove negli altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale.

(4)  Ai fini del riconoscimento reciproco delle prove digitali, è opportuno che alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non sia negato il riconoscimento come prove negli altri Stati membri a causa della loro natura digitale. Tale principio lascia impregiudicata la determinazione, conformemente al diritto nazionale, del livello di qualità e del valore delle prove, indipendentemente dalla loro natura digitale o non digitale.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Le procedure per l'assunzione, la protezione e la presentazione delle prove dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali delle parti nonché la tutela, l'integrità e la riservatezza dei dati personali e della vita privata, conformemente al diritto dell'Unione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, in particolare la videoconferenza, che è uno strumento importante per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito, e l'autorità giudiziaria disponga della tecnologia della videoconferenza e ritenga appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie, l'autorità giudiziaria dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza.

(6)  Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, in particolare la videoconferenza, che è uno strumento importante e diretto per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito, l'autorità giudiziaria dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza a sua disposizione, a meno che, considerate le circostanze specifiche della fattispecie, l'utilizzo di tali tecnologie non sia considerato inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. Le norme relative all'utilizzo di tali mezzi di comunicazione dovrebbero essere tecnologicamente neutre ed essere compatibili con le future soluzioni di comunicazione. Ove necessario in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato, l'utilizzo di tali tecnologie dovrebbe essere subordinato al consenso della persona da ascoltare.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari, tali persone possono, nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui esercitano le loro funzioni, assumere le prove senza necessità di richiesta preventiva procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano.

(7)  Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte del personale diplomatico o degli agenti consolari, tali persone possono, nel territorio di un altro Stato membro in cui sono accreditate, assumere le prove presso i locali della loro missione diplomatica o consolare senza necessità di richiesta preventiva procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano in relazione a un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano, purché la persona da ascoltare cooperi volontariamente all'assunzione delle prove.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e che assicuri la protezione della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicura la rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico semplificato che assicura la trasmissione diretta, efficace e rapida delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l'assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri e contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(11)  Al fine di definire le modalità dettagliate per il funzionamento del sistema informatico decentrato e stabilire le norme e prescrizioni tecniche minime per l'uso della videoconferenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti attraverso il sistema informatico decentrato e dovrebbero assicurare che la sessione in videoconferenza garantisca una comunicazione di elevata qualità e l'interazione in tempo reale. Inoltre, al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 1 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ai sensi del presente regolamento, per "autorità giudiziaria" si intende qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro competente ad eseguire l'assunzione delle prove in conformità del presente regolamento.

4.  Ai sensi del presente regolamento, per "autorità giudiziaria" si intende qualsiasi autorità di uno Stato membro competente, in base alla legislazione di tale Stato membro, ad assumere le prove in conformità del presente regolamento.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali interconnessi tramite un'infrastruttura di comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

1.  Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali interconnessi tramite un'infrastruttura di comunicazione, il quale consente lo scambio transfrontaliero sicuro, protetto e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali, anche in tempo reale, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale sistema informatico decentrato è basato su e-CODEX.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

2.  Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

_________________

_________________

5 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

5 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il "sigillo elettronico qualificato" e la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.  Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il "sigillo elettronico qualificato" e la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che sia pienamente garantito che le persone interessate siano venute a conoscenza di tali atti in tempo utile e in modo legittimo.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che detto sistema assicuri una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti, come pure un livello elevato di sicurezza nella trasmissione e la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato, o in altri casi eccezionali, non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare.

4.  Se a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato, o in altri casi eccezionali, non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato come accettabile.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza

Assunzione diretta delle prove mediante tecnologie di comunicazione a distanza

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito e l'autorità giudiziaria non chieda all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all'assunzione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria assume le prove direttamente, conformemente all'articolo 17, mediante videoconferenza, se dispone di tale tecnologia e ritiene appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie.

1.  Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito e l'autorità giudiziaria non chieda all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all'assunzione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria assume le prove direttamente, conformemente all'articolo 17, mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza, se dispone di tale tecnologia e a meno che, considerate le circostanze specifiche della fattispecie, l'utilizzo di tale tecnologia non sia considerato inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento.

 

 

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Ove necessario in virtù del diritto nazionale dello Stato membro richiedente, l'utilizzo della videoconferenza o di un'altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza è subordinato al consenso della persona da ascoltare.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In caso di richiesta di assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza, l'audizione ha luogo nei locali di un'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria richiedente e l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o l'autorità giudiziaria nei cui locali l'audizione deve avere luogo concordano le modalità pratiche della videoconferenza.

2.  In caso di richiesta di assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza, l'audizione ha luogo nei locali di un'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria richiedente e l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o l'autorità giudiziaria nei cui locali l'audizione deve avere luogo concordano le modalità pratiche della videoconferenza. Tali modalità sono in linea con le norme e prescrizioni tecniche minime per l'uso della videoconferenza definite in conformità del paragrafo 3 bis.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Qualsiasi sistema elettronico utilizzato per l'assunzione delle prove garantisce la tutela del segreto professionale e del privilegio professionale forense.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora le prove siano assunte mediante videoconferenza:

3.  Qualora le prove siano assunte mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione disponibile:

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  se necessario, su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente, della persona da ascoltare o del giudice dello Stato membro richiesto che partecipa all'audizione, l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, provvede affinché la persona da ascoltare o il giudice siano assistiti da un interprete.

(b)  se necessario, su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente, della persona da ascoltare o del giudice dello Stato membro richiesto che partecipa all'audizione, l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, provvede affinché la persona da ascoltare o il giudice siano assistiti da un interprete qualificato.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme e le prescrizioni minime per l'uso della videoconferenza.

 

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che la sessione in videoconferenza assicuri una comunicazione di elevata qualità e l'interazione in tempo reale. La Commissione garantisce altresì, per quanto concerne la trasmissione delle informazioni, un elevato livello di sicurezza e la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  L'autorità giudiziaria notifica alla persona da ascoltare e alle parti, inclusi i rispettivi rappresentanti legali, la data, l'orario e il luogo in cui si svolgerà l'audizione mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza, come pure le condizioni per parteciparvi. L'autorità giudiziaria competente fornisce alle parti e ai rispettivi rappresentanti legali le istruzioni relative alla procedura per la presentazione di documenti o altri materiali durante l'audizione mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 ter – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari

Assunzione delle prove da parte del personale diplomatico o degli agenti consolari

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 ter– comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro possono, nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui esercitano le loro funzioni, assumere le prove senza necessità della richiesta preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1, procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano.

Il personale diplomatico o gli agenti consolari di uno Stato membro possono, nel territorio di un altro Stato membro in cui sono accreditati, assumere le prove presso i locali della missione diplomatica o consolare senza necessità della richiesta preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1, procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano in relazione a un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano. Tale assunzione delle prove può avvenire solo con la cooperazione volontaria della persona da ascoltare. L'assunzione delle prove è eseguita con la supervisione dell'autorità giudiziaria richiedente, in conformità del diritto nazionale.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 18 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non può essere negata la qualità di prove negli altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale.

La natura digitale delle prove assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non può essere invocata quale motivo per negare la qualità di prove negli altri Stati membri. Il fatto che le prove siano digitali o meno non rappresenta un fattore per determinare il livello di qualità e il valore di tali prove.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Sezione 6 bis (nuova) – articolo 18 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  dopo l'articolo 18 è inserita la seguente sezione 6 bis:

 

"Sezione 6 bis

 

Trattamento dei dati personali

 

Articolo 18 ter

 

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti a livello di Unione sono conformi al regolamento (CE) n. 45/2001. I dati personali che non sono pertinenti per il trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.";

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, e all'articolo 19, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, e all'articolo 19, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 20 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dell'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, o dell'articolo 19, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 22 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

1.  Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Non prima del [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.

1.  Entro [quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

MOTIVAZIONE

Contesto della proposta

Uno dei compiti che incombono all'UE è lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia in materia civile basato sui principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento delle sentenze, che presuppone una cooperazione giudiziaria transfrontaliera. A tal fine, e per facilitare il corretto funzionamento del mercato interno, l'UE ha adottato norme relative alla notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari e alla cooperazione in materia di assunzione delle prove. Si tratta di strumenti fondamentali per disciplinare l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale tra gli Stati membri, e il loro obiettivo comune è fornire un quadro efficace per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Queste norme hanno sostituito il precedente e più complesso sistema internazionale basato sulle Convenzioni dell'Aia tra gli Stati membri.

Una buona cooperazione fra le autorità giudiziarie è necessaria anche ai fini del corretto funzionamento del mercato interno. Nel 2018, i procedimenti giudiziari civili e commerciali nell'UE con implicazioni transfrontaliere erano circa 3,4 milioni. Molti di questi richiedono l'ottenimento di prove da un altro Stato membro; il regolamento sull'assunzione delle prove fornisce strumenti che facilitano l'accesso a tali prove.

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 istituisce un sistema a livello dell'UE per la trasmissione diretta e rapida delle richieste di assunzione delle prove tra le autorità giudiziarie e fissa norme precise sulla forma e sul contenuto di tali richieste. In particolare, ha migliorato la pertinente convenzione dell'Aia istituendo un sistema moderno ed efficiente di rapporti diretti tra le autorità giudiziarie (trasmissione delle richieste e ritrasmissione delle prove assunte). Il regolamento consente anche l'assunzione diretta delle prove da parte di un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione giunga al momento opportuno e si inserisca correttamente nel programma REFIT. È importante che le autorità giudiziarie degli Stati membri possano avvalersi delle moderne tecnologie per garantire un accesso più efficace e rapido alla giustizia. A tal fine è necessario modificare le norme che disciplinano l'assunzione delle prove, in particolare nelle cause transfrontaliere. Il regolamento in vigore introduce solo misure aggiuntive a quelle previste dalla legislazione nazionale degli Stati membri. Di conseguenza, per consentire alle autorità giudiziarie degli Stati membri di sfruttare appieno i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie di comunicazione a distanza, potrebbe altresì essere necessario che la modifica del regolamento sia accompagnata da una revisione delle norme applicabili a livello nazionale negli Stati membri.

È auspicabile apportare alcuni ulteriori chiarimenti alla proposta della Commissione. Per quanto concerne la definizione di autorità giudiziaria, è opportuno chiarire che l'obiettivo è il riconoscimento reciproco delle autorità competenti ad assumere le prove negli Stati membri.

Inoltre, per garantire che il regolamento sia tecnologicamente neutro, è opportuno utilizzare il concetto di tecnologie di comunicazione a distanza invece di fare riferimento esclusivamente alla videoconferenza. Andrebbe altresì chiarito che qualsiasi tecnologia di comunicazione a distanza utilizzata dovrebbe garantire la tutela del segreto professionale e del privilegio professionale forense.

Per quanto concerne la disposizione che consente l'assunzione delle prove da parte del personale diplomatico, sarebbe auspicabile prevederne l'allineamento con la convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. Il personale diplomatico dovrebbe essere autorizzato ad assumere le prove solo nello Stato membro in cui è accreditato e presso i locali della missione diplomatica o consolare del proprio paese.

Il relatore ritiene che, nel quadro dell'assunzione delle prove, la persona da ascoltare, le parti e i rispettivi legali debbano essere debitamente informati in merito a tutte le condizioni di partecipazione alla videoconferenza o all'audizione mediante altra tecnologia di comunicazione a distanza, come pure in merito alla procedura per la presentazione delle prove.

Nel contesto della rapida evoluzione delle tecnologie di comunicazione, il relatore ritiene che il trattamento e la protezione dei dati personali rivestano la massima importanza.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

Riferimenti

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Presentazione della proposta al PE

31.5.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

10.9.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Esame in commissione

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Approvazione

10.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Deposito

19.12.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2019
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