RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
19.12.2018 - (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Emil Radev
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0378),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0243/2018),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0477/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove. |
(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul principio della fiducia reciproca e su quello del riconoscimento reciproco delle sentenze, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Ai fini del presente regolamento, al termine "autorità giudiziaria" dovrebbe essere attribuito un significato ampio, che comprenda non soltanto le autorità giudiziarie in senso stretto che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche altri organi e autorità che sono competenti a norma del diritto nazionale ad assumere le prove conformemente al presente regolamento, tra cui le autorità di contrasto o i notai in alcuni Stati membri e in situazioni specifiche. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(2 ter) È fondamentale che siano disponibili mezzi efficaci per ottenere, proteggere e presentare le prove, tenendo debito conto dei diritti della difesa e dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In tale contesto è importante incoraggiare l'utilizzo delle moderne tecnologie. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(3) Ai fini della rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali. |
(3) Al fine di assicurare in modo efficiente la trasmissione diretta e rapida delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione, tenendo conto a tale riguardo della costante evoluzione di tali tecnologie. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Il sistema informatico decentrato dovrebbe basarsi sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito da eu-LISA. Dovrebbero essere messe a disposizione di eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX). | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(4) Ai fini del riconoscimento reciproco delle prove digitali, è opportuno che alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non sia negato il riconoscimento come prove negli altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale. |
(4) Ai fini del riconoscimento reciproco delle prove digitali, è opportuno che alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non sia negato il riconoscimento come prove negli altri Stati membri a causa della loro natura digitale. Tale principio lascia impregiudicata la determinazione, conformemente al diritto nazionale, del livello di qualità e del valore delle prove, indipendentemente dalla loro natura digitale o non digitale. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Le procedure per l'assunzione, la protezione e la presentazione delle prove dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali delle parti nonché la tutela, l'integrità e la riservatezza dei dati personali e della vita privata, conformemente al diritto dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(6) Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, in particolare la videoconferenza, che è uno strumento importante per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito, e l'autorità giudiziaria disponga della tecnologia della videoconferenza e ritenga appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie, l'autorità giudiziaria dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza. |
(6) Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, in particolare la videoconferenza, che è uno strumento importante e diretto per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito, l'autorità giudiziaria dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza a sua disposizione, a meno che, considerate le circostanze specifiche della fattispecie, l'utilizzo di tali tecnologie non sia considerato inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. Le norme relative all'utilizzo di tali mezzi di comunicazione dovrebbero essere tecnologicamente neutre ed essere compatibili con le future soluzioni di comunicazione. Ove necessario in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato, l'utilizzo di tali tecnologie dovrebbe essere subordinato al consenso della persona da ascoltare. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(7) Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari, tali persone possono, nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui esercitano le loro funzioni, assumere le prove senza necessità di richiesta preventiva procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano. |
(7) Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte del personale diplomatico o degli agenti consolari, tali persone possono, nel territorio di un altro Stato membro in cui sono accreditate, assumere le prove presso i locali della loro missione diplomatica o consolare senza necessità di richiesta preventiva procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano in relazione a un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano, purché la persona da ascoltare cooperi volontariamente all'assunzione delle prove. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e che assicuri la protezione della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicura la rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico semplificato che assicura la trasmissione diretta, efficace e rapida delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l'assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri e contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(11) Al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(11) Al fine di definire le modalità dettagliate per il funzionamento del sistema informatico decentrato e stabilire le norme e prescrizioni tecniche minime per l'uso della videoconferenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti attraverso il sistema informatico decentrato e dovrebbero assicurare che la sessione in videoconferenza garantisca una comunicazione di elevata qualità e l'interazione in tempo reale. Inoltre, al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 1 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 6 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 6 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 6 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 bis – titolo | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 bis – paragrafo 3 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 bis – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 ter – titolo | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 17 ter– comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 18 bis – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1206/2001 Sezione 6 bis (nuova) – articolo 18 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 20 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 20 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 20 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 22 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1206/2001 Articolo 23 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Contesto della proposta
Uno dei compiti che incombono all'UE è lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia in materia civile basato sui principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento delle sentenze, che presuppone una cooperazione giudiziaria transfrontaliera. A tal fine, e per facilitare il corretto funzionamento del mercato interno, l'UE ha adottato norme relative alla notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari e alla cooperazione in materia di assunzione delle prove. Si tratta di strumenti fondamentali per disciplinare l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale tra gli Stati membri, e il loro obiettivo comune è fornire un quadro efficace per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Queste norme hanno sostituito il precedente e più complesso sistema internazionale basato sulle Convenzioni dell'Aia tra gli Stati membri.
Una buona cooperazione fra le autorità giudiziarie è necessaria anche ai fini del corretto funzionamento del mercato interno. Nel 2018, i procedimenti giudiziari civili e commerciali nell'UE con implicazioni transfrontaliere erano circa 3,4 milioni. Molti di questi richiedono l'ottenimento di prove da un altro Stato membro; il regolamento sull'assunzione delle prove fornisce strumenti che facilitano l'accesso a tali prove.
Il regolamento (CE) n. 1206/2001 istituisce un sistema a livello dell'UE per la trasmissione diretta e rapida delle richieste di assunzione delle prove tra le autorità giudiziarie e fissa norme precise sulla forma e sul contenuto di tali richieste. In particolare, ha migliorato la pertinente convenzione dell'Aia istituendo un sistema moderno ed efficiente di rapporti diretti tra le autorità giudiziarie (trasmissione delle richieste e ritrasmissione delle prove assunte). Il regolamento consente anche l'assunzione diretta delle prove da parte di un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.
Posizione del relatore
Il relatore ritiene che la proposta della Commissione giunga al momento opportuno e si inserisca correttamente nel programma REFIT. È importante che le autorità giudiziarie degli Stati membri possano avvalersi delle moderne tecnologie per garantire un accesso più efficace e rapido alla giustizia. A tal fine è necessario modificare le norme che disciplinano l'assunzione delle prove, in particolare nelle cause transfrontaliere. Il regolamento in vigore introduce solo misure aggiuntive a quelle previste dalla legislazione nazionale degli Stati membri. Di conseguenza, per consentire alle autorità giudiziarie degli Stati membri di sfruttare appieno i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie di comunicazione a distanza, potrebbe altresì essere necessario che la modifica del regolamento sia accompagnata da una revisione delle norme applicabili a livello nazionale negli Stati membri.
È auspicabile apportare alcuni ulteriori chiarimenti alla proposta della Commissione. Per quanto concerne la definizione di autorità giudiziaria, è opportuno chiarire che l'obiettivo è il riconoscimento reciproco delle autorità competenti ad assumere le prove negli Stati membri.
Inoltre, per garantire che il regolamento sia tecnologicamente neutro, è opportuno utilizzare il concetto di tecnologie di comunicazione a distanza invece di fare riferimento esclusivamente alla videoconferenza. Andrebbe altresì chiarito che qualsiasi tecnologia di comunicazione a distanza utilizzata dovrebbe garantire la tutela del segreto professionale e del privilegio professionale forense.
Per quanto concerne la disposizione che consente l'assunzione delle prove da parte del personale diplomatico, sarebbe auspicabile prevederne l'allineamento con la convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. Il personale diplomatico dovrebbe essere autorizzato ad assumere le prove solo nello Stato membro in cui è accreditato e presso i locali della missione diplomatica o consolare del proprio paese.
Il relatore ritiene che, nel quadro dell'assunzione delle prove, la persona da ascoltare, le parti e i rispettivi legali debbano essere debitamente informati in merito a tutte le condizioni di partecipazione alla videoconferenza o all'audizione mediante altra tecnologia di comunicazione a distanza, come pure in merito alla procedura per la presentazione delle prove.
Nel contesto della rapida evoluzione delle tecnologie di comunicazione, il relatore ritiene che il trattamento e la protezione dei dati personali rivestano la massima importanza.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale |
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Riferimenti |
COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
31.5.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 10.9.2018 |
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Relatori Nomina |
Emil Radev 24.9.2018 |
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Esame in commissione |
11.10.2018 |
20.11.2018 |
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Approvazione |
10.12.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski |
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Deposito |
19.12.2018 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
18 |
+ |
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ALDE |
Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto |
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ECR |
Kosma Złotowski |
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EFDD |
Joëlle Bergeron |
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GUE/NGL |
Kostas Chrysogonos |
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PPE |
Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
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S&D |
Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken |
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VERTS/ALE |
Julia Reda |
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0 |
- |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti