RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")

7.1.2019 - (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Sergio Gaetano Cofferati


Procedura : 2018/0204(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0001/2019
Testi presentati :
A8-0001/2019
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Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0379),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0243/2018),

-  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0001/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(1)  Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell'Unione, è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Per garantire una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto. A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali.

(4)  Per garantire efficacemente una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto e che siano garantiti il rispetto dei diritti procedurali, un elevato livello di sicurezza nella trasmissione di tali atti e la protezione della vita privata e dei dati personali. A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Il sistema informatico decentrato da istituire a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 dovrebbe essere basato sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito dall'agenzia eu-LISA. È opportuno mettere a disposizione dell'agenzia eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico agli organi mittenti e riceventi e alle autorità centrali in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)  Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto, la legge dello Stato membro del foro dovrebbe offrire alle parti domiciliate in un altro Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato delle conseguenze di tale scelta e abbia esplicitamente accettato tale opzione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  L'organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell'atto stesso.

(5)  L'organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare tempestivamente il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali o di corriere e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione ufficiale dell'atto stesso.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo o a loro disposizione al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche (ad esempio insegnante o interprete), se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un certo periodo di tempo. Non occorre che una tale valutazione abbia luogo se l'atto è stato redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione.

(6)  Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche, se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un periodo di tempo prolungato.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti e veloci di notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici sull'account utente di un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta dovrebbero garantire che gli account utente elettronici siano utilizzati a fini di notificazione e comunicazione solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, o con requisiti tecnici rigorosi o sotto forma di un esplicito consenso dato dal destinatario.

(7)  L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti, veloci e sicuri di notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici a un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. Tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta dovrebbe tuttavia essere autorizzato solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, che prevedano requisiti tecnici rigorosi e un esplicito consenso dato dal destinatario. Qualora gli atti siano notificati o comunicati oppure trasmessi tramite mezzi elettronici, è opportuno che vi sia la possibilità di fornire una conferma di ricezione degli atti.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative affidabili e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007. Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto.

(8)  Alla luce della necessità di migliorare il quadro normativo della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di aggiornare le procedure giuridico-amministrative pubbliche onde aumentare l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare le interazioni con i cittadini, i canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative rapide, affidabili, più sicure e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007. Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Quando il convenuto non compaia e non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, il giudice dovrebbe potersi pronunciare, entro certi limiti e a condizione che siano rispettati vari requisiti per salvaguardare gli interessi del convenuto. In questi casi, è essenziale garantire che venga usata tutta la diligenza per informare il convenuto che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario. A tal fine, l'organo giurisdizionale dovrebbe inviare un messaggio d'avviso attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, che possono essere accessibili in maniera esclusiva al convenuto, inclusi, ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica o l'account privato sui social media della persona interessata.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

(9)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Analogamente, assicurando la parità di accesso alla giustizia, il presente regolamento mira a promuovere la non discriminazione (articolo 18 TFUE) e rispetta le norme dell'Unione vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e assicuri la tutela della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV dei tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)  Al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato per la comunicazione e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri, nonché al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari per via elettronica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole dei dati pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la protezione della vita privata e dei dati personali e, per quanto riguarda la notificazione o comunicazione elettronica degli atti, la parità di accesso per le persone con disabilità. Inoltre, al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzando le procedure di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell'Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 1 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

soppresso

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti per i casi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione in base al modulo standard di cui all'allegato I tra gli organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

1.  La trasmissione di atti, domande (incluse le domande presentate utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I), attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione tra gli organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro, affidabile e in tempo reale delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali. Tale sistema informatico decentrato è basato su e-CODEX ed è sostenuto da finanziamenti dell'Unione.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e a qualsiasi altra comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Consiglio.

2.  Alla trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e a qualsiasi altra comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Consiglio.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora gli atti, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e qualsiasi altra comunicazione di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il 'sigillo elettronico qualificato' e la 'firma elettronica qualificata' di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.  Qualora gli atti, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e qualsiasi altra comunicazione di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa, a seconda del caso, il "sigillo elettronico qualificato" e la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che sia pienamente garantito che la persona alla quale devono essere notificati o comunicati i summenzionati atti sia venuta a conoscenza di tali atti in tempo utile e in modo legittimo.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi possibile.

4.  Se a causa di circostanze impreviste o guasti eccezionali del sistema informatico decentrato non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi possibile, garantendo il medesimo elevato livello di efficienza, affidabilità, sicurezza e protezione della vita privata e dei dati personali.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  I diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, vengono pienamente rispettati.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che detto sistema assicuri una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti, come pure un livello elevato di sicurezza nella trasmissione e la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, gli Stati membri forniscono assistenza mediante uno o più dei seguenti mezzi:

1.  Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, gli Stati membri forniscono assistenza, senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi, mediante uno o più dei seguenti mezzi:

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 quater – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  orientamenti pratici dettagliati sui meccanismi disponibili per la determinazione dei recapiti delle persone nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, al fine di mettere le informazioni a disposizione del pubblico.

(c)  orientamenti pratici dettagliati accessibili online sui meccanismi disponibili per la determinazione dei recapiti delle persone nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, al fine di mettere le informazioni a disposizione del pubblico.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 quater – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il metodo di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

(a)  i metodi di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica. Qualora gli atti su supporto cartaceo siano trasformati in formato elettronico ai fini della trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato, le copie elettroniche o stampate hanno gli stessi effetti degli atti originali.

3.  Il presente regolamento non pregiudica i requisiti previsti dalla legislazione nazionale relativi all'esattezza, all'autenticità e alla forma giuridica degli atti. Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica. Qualora un atto su supporto cartaceo sia trasformato in formato elettronico ai fini della trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato, la copia elettronica o stampata hanno gli stessi effetti dell'atto originale, a meno che la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non stabilisca che tale atto debba essere notificato o comunicato nella versione originale e cartacea. In tal caso l'organo ricevente rilascia una versione cartacea dell'atto ricevuto in formato elettronico. Se gli atti originali presentano un sigillo o una firma autografa, anche l'atto rilasciato presenta un sigillo o una firma autografa. L'atto rilasciato dall'organo ricevente ha gli stessi effetti degli atti originali.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Alla ricezione dell'atto, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

1.  Alla ricezione dell'atto, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata immediatamente all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto con l'organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

2.  Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette immediatamente in contatto con l'organo mittente, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I.

3.  Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono immediatamente restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e ne informa l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello stesso Stato membro riceve l'atto e la domanda, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

4.  L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette immediatamente unitamente alla domanda, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e ne informa al tempo stesso l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello stesso Stato membro riceve l'atto e la domanda, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata immediatamente all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle situazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4. Tuttavia, in tali casi, i termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano, ma le operazioni pertinenti sono effettuate il prima possibile.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 7 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo di nomina di un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione nello Stato membro del foro

Nomina di un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione nello Stato membro del foro

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 7 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando un atto introduttivo di un procedimento è stato notificato o comunicato al convenuto, la legge dello Stato membro del foro può fare obbligo alle parti domiciliate in un altro Stato membro di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro.

1.  Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto in conformità dell'articolo 8, la legge dello Stato membro del foro offre alle parti domiciliate in un altro Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro. Se l'interessato è stato debitamente informato delle conseguenze del ricorso a questa possibilità e l'ha espressamente scelta, la notificazione o comunicazione degli atti sarà effettuata al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, in conformità delle leggi e delle prassi di tale Stato membro per il procedimento.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 7 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora una parte non osservi l'obbligo di nominare un rappresentante in conformità del paragrafo 1 e non abbia espresso il proprio consenso all'utilizzo di un account utente elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti conformemente all'articolo 15 bis, lettera b), qualsiasi forma di notificazione o comunicazione consentita ai sensi del diritto dello Stato membro del foro può essere utilizzata per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato di questa conseguenza.

2.  Qualora una parte non osservi l'obbligo di nominare un rappresentante in conformità del paragrafo 1 e non abbia espresso il proprio consenso all'utilizzo di un indirizzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti conformemente all'articolo 15 bis, lettera b), qualsiasi forma di notificazione o comunicazione consentita ai sensi del diritto dello Stato membro del foro può essere utilizzata per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato di questa conseguenza prima della notificazione o comunicazione dell'atto introduttivo del procedimento.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

(a)  una lingua compresa dal destinatario;

oppure

(b)  la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

1.  L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione ufficiale in una lingua compresa dal destinatario.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto al momento stesso della notificazione o della comunicazione o entro due settimane inviando il modulo standard che figura nell'allegato II all'organo ricevente.

2.  Il destinatario può rifiutare, per motivi fondati, di ricevere l'atto al momento stesso della notificazione o della comunicazione o entro due settimane inviando il modulo standard che figura nell'allegato II all'organo ricevente.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda.

3.  Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e l'atto di cui si chiede la traduzione.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale sono state effettuate la notificazione o la comunicazione verificano se tale rifiuto è fondato.

4.  Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale sono state effettuate la notificazione o la comunicazione verificano il prima possibile se tale rifiuto è fondato.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  È possibile ovviare al rifiuto di ricevere l'atto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

5.  È possibile ovviare al rifiuto di ricevere l'atto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione ufficiale in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione ufficiale è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14 o dell'articolo 15 bis, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.

7.  Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14 o dell'articolo 15 bis, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere immediatamente inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 14 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

 

Articolo 14Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

o di corriere

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

1.  È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali o di corriere, mediante lettera o plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini del presente articolo, la notificazione o comunicazione tramite posta è effettuata usando la specifica ricevuta di ritorno figurante all'allegato IV.

2.  Ai fini del presente articolo, la notificazione o comunicazione tramite posta o corriere è effettuata usando la specifica ricevuta di ritorno figurante all'allegato IV.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Indipendentemente dal diritto dello Stato membro mittente, il servizio postale è considerato validamente effettuato anche nel caso in cui il documento sia stato consegnato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l'atto.

3.  Indipendentemente dal diritto dello Stato membro mittente, la notificazione o comunicazione tramite posta o corriere è considerata validamente effettuata anche nel caso in cui il documento sia stato consegnato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l'atto.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni sul tipo di professioni o sulle persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o comunicazione ai sensi del presente articolo sul loro territorio.

2.  Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni sul tipo di professioni o sulle persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o comunicazione ai sensi del presente articolo sul loro territorio. Tali informazioni sono accessibili online.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 bis – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite mezzi elettronici su account utente accessibili al destinatario, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite mezzi elettronici su indirizzi elettronici accessibili al destinatario, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 bis – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  gli atti sono inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito qualificato certificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(a)  gli atti sono inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito qualificato certificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 bis – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dopo l'avvio del procedimento giudiziario il destinatario ha dato, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti del procedimento, esplicito consenso all'uso di tale specifico account utente ai fini della notificazione o comunicazione degli atti durante il procedimento giudiziario.

(b)  dopo l'avvio del procedimento giudiziario il destinatario ha dato, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti del procedimento, esplicito consenso all'uso di tale specifico indirizzo elettronico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti durante il procedimento giudiziario.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 bis – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari tramite mezzi elettronici. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che tali servizi assicurino una trasmissione efficace, affidabile e agevole degli atti pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la parità di accesso per le persone con disabilità e la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3 bis, 15 bis e 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 18 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3 bis, 15 bis o 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 18 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  sono inseriti gli articoli 18 bis e 18 ter seguenti:

soppresso

"Articolo 18 bis

 

Introduzione del sistema informatico decentrato

 

La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini dell'introduzione del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2.

 

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 18 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 ter

soppresso

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”;

 

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

1.  Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile e in modo legittimo affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;

soppresso

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, viene usata tutta la diligenza per informare il convenuto, mediante tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i mezzi delle moderne tecnologie di comunicazione, al recapito o account noto all'organo giurisdizionale adito, che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario.

3.  Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, viene usata tutta la diligenza per informare il convenuto, mediante tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i mezzi delle moderne tecnologie di comunicazione a distanza, al recapito o all'indirizzo elettronico noto all'organo giurisdizionale adito, che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

4.  I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in giustificati casi d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla;

(a)  il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in modo legittimo e/o in tempo utile per difendersi, o della decisione in tempo utile per impugnarla;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  all'articolo 22, il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo 1:

 

"-1. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.";

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)  all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

"1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dagli organi mittenti e riceventi e dalle autorità centrali soltanto per le finalità specifiche di cui al presente regolamento. I dati personali che non sono pertinenti ai fini del presente regolamento sono cancellati immediatamente.";

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater)  all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiesto.

"2. Gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo il diritto dell'Unione e nazionale.";

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quinquies)   all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.  I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.

"3. I paragrafi -1, 1 e 2 non pregiudicano le norme dell'Unione e nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.";

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 sexies)  all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.  Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

"4. Qualsiasi trattamento di informazioni effettuato dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2018/1725.";

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 23 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

1.  Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Non prima del [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.

1.  Entro [quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") è un importante elemento del programma dell'UE per la cooperazione in materia di giustizia civile. Nel 2017 la Commissione ha intrapreso una valutazione dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT), in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, per valutare l'applicazione dello strumento in relazione ai cinque criteri chiave obbligatori di valutazione (efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE). Nella relazione vengono sollevate alcune questioni, in particolare la possibilità di modernizzare la normativa alla luce dei progressi realizzati nel settore delle tecnologie della comunicazione. Di conseguenza, il 31 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento.

La proposta della Commissione europea è finalizzata a chiarire alcuni elementi del regolamento (CE) n. 1393/2007, a migliorare l'efficienza e la rapidità delle procedure giudiziarie con implicazioni transfrontaliere nel settore civile e commerciale, in particolare mediante lo scambio elettronico degli atti, nonché ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia in tali casi, tra l'altro rafforzando alcune garanzie a favore dei convenuti.

I principali elementi della proposta della Commissione sono:

•  ambito di applicazione: la proposta chiarisce che il regolamento si applica in tutte le situazioni in cui il domicilio del destinatario di un atto giudiziario si trova in un altro Stato membro;

•  scambio digitale di atti: si propone che la comunicazione e lo scambio di atti fra gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali avvengano per via elettronica, attraverso un sistema informatico decentrato formato da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione. Tale sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito mediante atti di esecuzione. In caso di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato, dovrebbero essere usati mezzi alternativi;

•  casi in cui il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto non è noto: gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire assistenza per individuare il luogo in cui si trova un destinatario utilizzando almeno una delle tre opzioni proposte;

•  obbligo di nominare un rappresentante nello Stato membro del foro ai fini della notificazione o comunicazione degli atti: la proposta prende atto delle normative e delle prassi vigenti in molti Stati membri, secondo cui la parte estera di un procedimento può essere tenuta a nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari nello Stato membro del foro, dopo che le è stato notificato o comunicato un atto introduttivo di un procedimento;

•  diritto di rifiutare di ricevere l'atto: la proposta chiarisce la procedura relativa al diritto del destinatario di rifiutare di ricevere l'atto se non è redatto o tradotto in una lingua appropriata che comprende. Il termine entro cui il destinatario può rifiutare di ricevere un atto è di due settimane;

•  metodi diretti alternativi di notificazione o comunicazione degli atti: la proposta introduce la notificazione o comunicazione elettronica degli atti come modalità alternativa di notificazione o comunicazione ai sensi del regolamento. Tali metodi alternativi includono tra l'altro la notificazione o comunicazione tramite i servizi postali e la notificazione o comunicazione diretta tramite ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto. Per quanto concerne la notificazione o comunicazione tramite i servizi postali, la proposta introduce uno specifico tagliando di ricevuta uniforme e chiarisce il concetto di "sostituti riceventi". Per quanto concerne la notificazione o comunicazione diretta, la proposta prevede che possa essere utilizzata dagli organi mittenti e dai giudici investiti del procedimento nel territorio di tutti gli Stati membri;

•  mancata comparizione del convenuto: l'organo giurisdizionale investito del procedimento è tenuto ad inviare un messaggio d'avviso relativo all'avvio del procedimento o alla sentenza contumaciale al convenuto in absentia attraverso i canali di comunicazione disponibili. Il periodo di tempo disponibile per la richiesta di rimuovere la preclusione è armonizzato a due anni dall'emissione della sentenza contumaciale.

Approccio del relatore e principali modifiche proposte

Il relatore sostiene l'obiettivo della proposta di migliorare l'efficacia e la rapidità dello scambio e della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello transfrontaliero. Le procedure elettroniche dovrebbero svolgere un ruolo importante in tale contesto. Allo stesso tempo è necessario assicurare che i diritti delle parti siano tutelati e che qualsiasi nuova procedura introdotta garantisca lo scambio agevole e affidabile degli atti, il rispetto di elevate norme di sicurezza, l'accessibilità e la protezione della vita privata e dei dati personali.

Il relatore considera complessivamente positivi i chiarimenti che la Commissione propone di apportare al regolamento (CE) n. 1393/2007, dal momento che riducono l'incertezza giuridica e la frammentazione nell'applicazione delle disposizioni del regolamento.

Il relatore è favorevole alla proposta di introdurre lo scambio elettronico di atti fra gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali attraverso la creazione di un sistema informatico decentrato formato da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile. Tale sistema dovrebbe basarsi su e-CODEX e le sue modalità di funzionamento dovrebbero essere definite mediante atti delegati. Il sistema informatico decentrato dovrebbe garantire un'elevata sicurezza come pure la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

Il relatore sostiene inoltre l'introduzione della notificazione o comunicazione elettronica degli atti come modalità alternativa di notificazione o comunicazione. Tuttavia, nell'ottica di salvaguardare i diritti del convenuto, è necessario assicurare che il destinatario accetti esplicitamente tale metodo di notificazione o comunicazione e che gli strumenti tecnici utilizzati per lo scambio di atti siano efficaci e garantiscano, tra l'altro, un'elevata sicurezza, l'accessibilità, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali.

Il relatore ritiene che le parti domiciliate in un altro Stato membro dovrebbero avere la facoltà di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Ciò non dovrebbe tuttavia costituire un obbligo, dal momento che comporta costi aggiuntivi per le parti e che esistono metodi alternativi, affidabili e agevoli, per la notificazione o comunicazione degli atti. Le misure previste dal regolamento non dovrebbero in alcun caso pregiudicare le norme dell'Unione e nazionali che impongono alle parti domiciliate in un altro Stato membro l'obbligo di nominare un rappresentante nello Stato membro del foro per finalità diverse dalla notificazione o comunicazione degli atti a norma del regolamento in esame.

Nell'ottica di garantire l'accesso alla giustizia, il regolamento (CE) n. 1393/2007 introduce limitazioni riguardo all'importo che gli Stati membri possono esigere dai richiedenti per l'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente ai fini della notificazione o comunicazione degli atti o per il ricorso a un determinato metodo di notificazione o comunicazione. Tuttavia le spese in questo ambito variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro, e in taluni casi possono superare i 100 euro per la notificazione o comunicazione diretta. Il relatore ritiene che tali spese non debbano essere eccessive o troppo onerose per i richiedenti, dal momento che in caso contrario vi è il rischio di limitare il ricorso a questi metodi alternativi di notificazione o comunicazione, con possibili ripercussioni negative sull'accesso alla giustizia. Pertanto è necessario fissare un limite massimo in relazione all'importo che gli Stati membri possono esigere dai richiedenti per l'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente ai fini della notificazione o comunicazione degli atti o per il ricorso a un determinato metodo di notificazione o comunicazione.

È inoltre opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007 relative alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali in considerazione dei recenti sviluppi del diritto dell'Unione in questo ambito, in particolare l'approvazione del regolamento (UE) 2016/679.

Il relatore propone di introdurre all'articolo 6 termini specifici per garantire che la trasmissione di atti e le comunicazioni fra gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali avvengano in modo agevole ed efficace. Poiché tali termini sono legati alla comunicazione e alla trasmissione elettronica degli atti, è opportuno prevedere che non si applichino qualora la trasmissione avvenga tramite mezzi alternativi a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato.

Infine vengono proposti chiarimenti e modifiche non sostanziali all'articolo 8, per quanto concerne la procedura relativa al diritto del destinatario di rifiutare di ricevere l'atto se non è redatto o tradotto in una lingua appropriata, e all'articolo 19, per quanto concerne le condizioni relative alle decisioni adottate in contumacia e le garanzie offerte ai convenuti in tali casi.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Notificazione o comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti)

Riferimenti

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Presentazione della proposta al PE

31.5.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

10.9.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Esame in commissione

20.11.2018

 

 

 

Approvazione

10.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Deposito

8.1.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2019
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