RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")
7.1.2019 - (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Sergio Gaetano Cofferati
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")
(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0379),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0243/2018),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0001/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. |
(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell'Unione, è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(4) Per garantire una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto. A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali. |
(4) Per garantire efficacemente una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto e che siano garantiti il rispetto dei diritti procedurali, un elevato livello di sicurezza nella trasmissione di tali atti e la protezione della vita privata e dei dati personali. A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(4 bis) Il sistema informatico decentrato da istituire a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 dovrebbe essere basato sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito dall'agenzia eu-LISA. È opportuno mettere a disposizione dell'agenzia eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico agli organi mittenti e riceventi e alle autorità centrali in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(4 ter) Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto, la legge dello Stato membro del foro dovrebbe offrire alle parti domiciliate in un altro Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato delle conseguenze di tale scelta e abbia esplicitamente accettato tale opzione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(5) L'organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell'atto stesso. |
(5) L'organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare tempestivamente il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali o di corriere e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione ufficiale dell'atto stesso. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(6) Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo o a loro disposizione al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche (ad esempio insegnante o interprete), se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un certo periodo di tempo. Non occorre che una tale valutazione abbia luogo se l'atto è stato redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. |
(6) Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche, se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un periodo di tempo prolungato. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(7) L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti e veloci di notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici sull'account utente di un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta dovrebbero garantire che gli account utente elettronici siano utilizzati a fini di notificazione e comunicazione solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, o con requisiti tecnici rigorosi o sotto forma di un esplicito consenso dato dal destinatario. |
(7) L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti, veloci e sicuri di notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici a un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. Tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta dovrebbe tuttavia essere autorizzato solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, che prevedano requisiti tecnici rigorosi e un esplicito consenso dato dal destinatario. Qualora gli atti siano notificati o comunicati oppure trasmessi tramite mezzi elettronici, è opportuno che vi sia la possibilità di fornire una conferma di ricezione degli atti. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(8) I canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative affidabili e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007. Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto. |
(8) Alla luce della necessità di migliorare il quadro normativo della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di aggiornare le procedure giuridico-amministrative pubbliche onde aumentare l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare le interazioni con i cittadini, i canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative rapide, affidabili, più sicure e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007. Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(8 bis) Quando il convenuto non compaia e non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, il giudice dovrebbe potersi pronunciare, entro certi limiti e a condizione che siano rispettati vari requisiti per salvaguardare gli interessi del convenuto. In questi casi, è essenziale garantire che venga usata tutta la diligenza per informare il convenuto che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario. A tal fine, l'organo giurisdizionale dovrebbe inviare un messaggio d'avviso attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, che possono essere accessibili in maniera esclusiva al convenuto, inclusi, ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica o l'account privato sui social media della persona interessata. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. |
(9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Analogamente, assicurando la parità di accesso alla giustizia, il presente regolamento mira a promuovere la non discriminazione (articolo 18 TFUE) e rispetta le norme dell'Unione vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(9 bis) È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e assicuri la tutela della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(10) Al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV dei tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(10) Al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato per la comunicazione e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri, nonché al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari per via elettronica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole dei dati pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la protezione della vita privata e dei dati personali e, per quanto riguarda la notificazione o comunicazione elettronica degli atti, la parità di accesso per le persone con disabilità. Inoltre, al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(12 bis) Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzando le procedure di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell'Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 1 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 3 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 3 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 3 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 3 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 3 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 3 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 3 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 3 quater – paragrafo 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 3 quater – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 4 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 6 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 6 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 6 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 6 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 7 bis – titolo | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 7 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 7 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 8 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 8 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 8 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 8 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 8 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 8 – paragrafo 7 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 14 – titolo | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 14 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 14 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 14 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 15 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 15 bis – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 15 bis – lettera a | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 15 bis – lettera b | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 15 bis – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 18 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 18 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 18 bis | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 18 ter | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 19 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 19 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 19 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 22 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 22 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 quinquies (nuovo) Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 22 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 sexies (nuovo) Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 22 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 23 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1393/2007 Articolo 24 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") è un importante elemento del programma dell'UE per la cooperazione in materia di giustizia civile. Nel 2017 la Commissione ha intrapreso una valutazione dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT), in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, per valutare l'applicazione dello strumento in relazione ai cinque criteri chiave obbligatori di valutazione (efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE). Nella relazione vengono sollevate alcune questioni, in particolare la possibilità di modernizzare la normativa alla luce dei progressi realizzati nel settore delle tecnologie della comunicazione. Di conseguenza, il 31 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento.
La proposta della Commissione europea è finalizzata a chiarire alcuni elementi del regolamento (CE) n. 1393/2007, a migliorare l'efficienza e la rapidità delle procedure giudiziarie con implicazioni transfrontaliere nel settore civile e commerciale, in particolare mediante lo scambio elettronico degli atti, nonché ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia in tali casi, tra l'altro rafforzando alcune garanzie a favore dei convenuti.
I principali elementi della proposta della Commissione sono:
• ambito di applicazione: la proposta chiarisce che il regolamento si applica in tutte le situazioni in cui il domicilio del destinatario di un atto giudiziario si trova in un altro Stato membro;
• scambio digitale di atti: si propone che la comunicazione e lo scambio di atti fra gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali avvengano per via elettronica, attraverso un sistema informatico decentrato formato da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione. Tale sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito mediante atti di esecuzione. In caso di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato, dovrebbero essere usati mezzi alternativi;
• casi in cui il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto non è noto: gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire assistenza per individuare il luogo in cui si trova un destinatario utilizzando almeno una delle tre opzioni proposte;
• obbligo di nominare un rappresentante nello Stato membro del foro ai fini della notificazione o comunicazione degli atti: la proposta prende atto delle normative e delle prassi vigenti in molti Stati membri, secondo cui la parte estera di un procedimento può essere tenuta a nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari nello Stato membro del foro, dopo che le è stato notificato o comunicato un atto introduttivo di un procedimento;
• diritto di rifiutare di ricevere l'atto: la proposta chiarisce la procedura relativa al diritto del destinatario di rifiutare di ricevere l'atto se non è redatto o tradotto in una lingua appropriata che comprende. Il termine entro cui il destinatario può rifiutare di ricevere un atto è di due settimane;
• metodi diretti alternativi di notificazione o comunicazione degli atti: la proposta introduce la notificazione o comunicazione elettronica degli atti come modalità alternativa di notificazione o comunicazione ai sensi del regolamento. Tali metodi alternativi includono tra l'altro la notificazione o comunicazione tramite i servizi postali e la notificazione o comunicazione diretta tramite ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto. Per quanto concerne la notificazione o comunicazione tramite i servizi postali, la proposta introduce uno specifico tagliando di ricevuta uniforme e chiarisce il concetto di "sostituti riceventi". Per quanto concerne la notificazione o comunicazione diretta, la proposta prevede che possa essere utilizzata dagli organi mittenti e dai giudici investiti del procedimento nel territorio di tutti gli Stati membri;
• mancata comparizione del convenuto: l'organo giurisdizionale investito del procedimento è tenuto ad inviare un messaggio d'avviso relativo all'avvio del procedimento o alla sentenza contumaciale al convenuto in absentia attraverso i canali di comunicazione disponibili. Il periodo di tempo disponibile per la richiesta di rimuovere la preclusione è armonizzato a due anni dall'emissione della sentenza contumaciale.
Approccio del relatore e principali modifiche proposte
Il relatore sostiene l'obiettivo della proposta di migliorare l'efficacia e la rapidità dello scambio e della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello transfrontaliero. Le procedure elettroniche dovrebbero svolgere un ruolo importante in tale contesto. Allo stesso tempo è necessario assicurare che i diritti delle parti siano tutelati e che qualsiasi nuova procedura introdotta garantisca lo scambio agevole e affidabile degli atti, il rispetto di elevate norme di sicurezza, l'accessibilità e la protezione della vita privata e dei dati personali.
Il relatore considera complessivamente positivi i chiarimenti che la Commissione propone di apportare al regolamento (CE) n. 1393/2007, dal momento che riducono l'incertezza giuridica e la frammentazione nell'applicazione delle disposizioni del regolamento.
Il relatore è favorevole alla proposta di introdurre lo scambio elettronico di atti fra gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali attraverso la creazione di un sistema informatico decentrato formato da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile. Tale sistema dovrebbe basarsi su e-CODEX e le sue modalità di funzionamento dovrebbero essere definite mediante atti delegati. Il sistema informatico decentrato dovrebbe garantire un'elevata sicurezza come pure la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.
Il relatore sostiene inoltre l'introduzione della notificazione o comunicazione elettronica degli atti come modalità alternativa di notificazione o comunicazione. Tuttavia, nell'ottica di salvaguardare i diritti del convenuto, è necessario assicurare che il destinatario accetti esplicitamente tale metodo di notificazione o comunicazione e che gli strumenti tecnici utilizzati per lo scambio di atti siano efficaci e garantiscano, tra l'altro, un'elevata sicurezza, l'accessibilità, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali.
Il relatore ritiene che le parti domiciliate in un altro Stato membro dovrebbero avere la facoltà di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Ciò non dovrebbe tuttavia costituire un obbligo, dal momento che comporta costi aggiuntivi per le parti e che esistono metodi alternativi, affidabili e agevoli, per la notificazione o comunicazione degli atti. Le misure previste dal regolamento non dovrebbero in alcun caso pregiudicare le norme dell'Unione e nazionali che impongono alle parti domiciliate in un altro Stato membro l'obbligo di nominare un rappresentante nello Stato membro del foro per finalità diverse dalla notificazione o comunicazione degli atti a norma del regolamento in esame.
Nell'ottica di garantire l'accesso alla giustizia, il regolamento (CE) n. 1393/2007 introduce limitazioni riguardo all'importo che gli Stati membri possono esigere dai richiedenti per l'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente ai fini della notificazione o comunicazione degli atti o per il ricorso a un determinato metodo di notificazione o comunicazione. Tuttavia le spese in questo ambito variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro, e in taluni casi possono superare i 100 euro per la notificazione o comunicazione diretta. Il relatore ritiene che tali spese non debbano essere eccessive o troppo onerose per i richiedenti, dal momento che in caso contrario vi è il rischio di limitare il ricorso a questi metodi alternativi di notificazione o comunicazione, con possibili ripercussioni negative sull'accesso alla giustizia. Pertanto è necessario fissare un limite massimo in relazione all'importo che gli Stati membri possono esigere dai richiedenti per l'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente ai fini della notificazione o comunicazione degli atti o per il ricorso a un determinato metodo di notificazione o comunicazione.
È inoltre opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007 relative alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali in considerazione dei recenti sviluppi del diritto dell'Unione in questo ambito, in particolare l'approvazione del regolamento (UE) 2016/679.
Il relatore propone di introdurre all'articolo 6 termini specifici per garantire che la trasmissione di atti e le comunicazioni fra gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali avvengano in modo agevole ed efficace. Poiché tali termini sono legati alla comunicazione e alla trasmissione elettronica degli atti, è opportuno prevedere che non si applichino qualora la trasmissione avvenga tramite mezzi alternativi a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato.
Infine vengono proposti chiarimenti e modifiche non sostanziali all'articolo 8, per quanto concerne la procedura relativa al diritto del destinatario di rifiutare di ricevere l'atto se non è redatto o tradotto in una lingua appropriata, e all'articolo 19, per quanto concerne le condizioni relative alle decisioni adottate in contumacia e le garanzie offerte ai convenuti in tali casi.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Notificazione o comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) |
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Riferimenti |
COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
31.5.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 10.9.2018 |
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Relatori Nomina |
Sergio Gaetano Cofferati 24.9.2018 |
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Esame in commissione |
20.11.2018 |
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Approvazione |
10.12.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski |
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Deposito |
8.1.2019 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
18 |
+ |
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ALDE |
Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto |
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ECR |
Kosma Złotowski |
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EFDD |
Joëlle Bergeron |
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GUE/NGL |
Kostas Chrysogonos |
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PPE |
Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
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S&D |
Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken |
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VERTS/ALE |
Julia Reda |
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0 |
- |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti