RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE
16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Deirdre Clune
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE
(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0278),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0193/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,
– visto il parere del Comitato delle regioni del...2,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0006/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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1 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 impone agli Stati membri di accettare l'adempimento in formato elettronico degli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo o in partenza da porti dell'Unione e di garantirne la trasmissione attraverso un'interfaccia unica, per agevolare i trasporti marittimi. |
(1) La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 impone agli Stati membri di accettare l'adempimento in formato elettronico degli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo o in partenza da porti dell'Unione e di garantirne la trasmissione attraverso un'interfaccia unica, per agevolare e rendere più efficienti i trasporti marittimi. |
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9 Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1). |
9 Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1). |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno spesso chiesto maggiore interoperabilità e flussi di comunicazione e di informazione più completi e di facile utilizzo per aiutare i cittadini e le imprese ad avvalersi pienamente del mercato interno e per rafforzare gli strumenti del mercato interno al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese che svolgono attività transfrontaliere. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Il presente regolamento mira ad agevolare la trasmissione delle informazioni. L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe modificare la sostanza degli obblighi di dichiarazione, né dovrebbe incidere sull'archiviazione e sul trattamento successivi delle informazioni a livello nazionale o di Unione europea. |
(3) L'obiettivo principale del presente regolamento è stabilire norme armonizzate per fornire le informazioni riguardanti il carico richieste dalle autorità marittime e doganali e per garantire il rispetto delle altre formalità di dichiarazione di cui alla direttiva 2010/65/UE. Esso mira ad agevolare la trasmissione delle informazioni tra i fornitori di dati della nave, le autorità competenti del porto di scalo e gli altri Stati membri, assicurando nel contempo il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe modificare la sostanza degli obblighi di dichiarazione, né dovrebbe incidere sull'archiviazione e sul trattamento successivi delle informazioni a livello nazionale o di Unione europea. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Il presente regolamento mira ad armonizzare i diversi elementi di dati garantendo che le stesse serie di dati possano essere comunicate a ciascuna autorità competente nello stesso modo, e in tal modo intende migliorare ulteriormente l'efficienza dei trasporti marittimi, favorire la digitalizzazione e agevolare il commercio. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le interfacce uniche nazionali esistenti in ciascuno Stato membro dovrebbero essere conservate come base per il sistema di interfaccia unica marittima europea ("EMSWe"). Le interfacce uniche nazionali dovrebbero rappresentare un punto d'accesso generale per le dichiarazioni degli operatori dei trasporti marittimi e svolgere sia le funzioni di raccolta dei dati da parte dei dichiaranti, sia quelle di distribuzione dei dati a tutte le autorità competenti. |
(4) Le interfacce uniche nazionali esistenti in ciascuno Stato membro dovrebbero essere conservate come base per il sistema di interfaccia unica marittima europea ("EMSWe"). Le interfacce uniche nazionali dovrebbero rappresentare un punto d'accesso generale per le dichiarazioni degli operatori dei trasporti marittimi e svolgere sia le funzioni di raccolta dei dati da parte dei dichiaranti, sia quelle di distribuzione dei dati a tutte le autorità competenti. È opportuno definire una dimensione di governance con una chiara base giuridica per ciascuna interfaccia unica nazionale, in modo che esse siano dotate delle competenze e delle responsabilità necessarie per raccogliere, archiviare e distribuire i dati alle autorità competenti e che qualsiasi informazione pertinente ricevuta a norma del presente regolamento sia messa a disposizione delle interfacce uniche nazionali attraverso il sistema SafeSeaNet in conformità dell'articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) I canali di dichiarazione e i fornitori di servizi esistenti possono essere mantenuti qualora siano effettuate richieste supplementari di dati in circostanze straordinarie. Tale flessibilità dovrebbe essere concessa non solo agli Stati membri, ma anche alle autorità competenti, dal momento che sono responsabili di valutare i rischi connessi allo sdoganamento della nave, del carico, dei passeggeri e dell'equipaggio, se presenti a bordo. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) I front-end delle interfacce uniche nazionali, dal lato dei dichiaranti, dovrebbero essere armonizzati a livello di Unione, così da agevolare le dichiarazioni e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi. Tale armonizzazione si dovrebbe ottenere con l'applicazione, in ogni interfaccia unica nazionale, di un software di interfaccia comune per lo scambio di informazioni da sistema a sistema, sviluppato a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità di integrare e gestire questo modulo di interfaccia e di aggiornare periodicamente e tempestivamente il software, quando la Commissione ne fornisca nuove versioni. La Commissione dovrebbe sviluppare il modulo e fornire aggiornamenti in caso di necessità. |
(5) I front-end delle interfacce uniche nazionali, dal lato dei dichiaranti, dovrebbero essere armonizzati a livello di Unione, così da agevolare le dichiarazioni e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi. Tale armonizzazione si dovrebbe ottenere con l'applicazione, in ogni interfaccia unica nazionale, di un software di interfaccia comune per lo scambio di informazioni da sistema a sistema, sviluppato a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità di integrare e gestire questa interfaccia, che dovrebbe essere tecnologicamente neutra per non ostacolare l'innovazione, e di aggiornare periodicamente e tempestivamente il software, quando la Commissione ne fornisca nuove versioni. La Commissione dovrebbe sviluppare l'interfaccia e fornire aggiornamenti in caso di necessità, dal momento che lo sviluppo delle tecnologie digitali, che attualmente procede a ritmo sostenuto, è guidato dal mercato e qualsiasi soluzione tecnologica potrebbe rapidamente diventare superata alla luce di nuovi sviluppi. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) I canali di dichiarazione forniti dagli Stati membri e i fornitori di servizi esistenti, come i sistemi per gli operatori portuali e altri canali di dichiarazione da sistema a sistema, dovrebbero essere mantenuti quali punti di accesso opzionali per le dichiarazioni, in quanto tali sistemi funzionano bene e offrono agli operatori marittimi uno strumento personalizzato per adempiere le formalità di dichiarazione, che potrebbe essere più adatto per taluni sistemi, oltre a rappresentare un investimento sostanziale per molte parti interessate. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le nuove tecnologie digitali emergenti offrono crescenti opportunità per migliorare l'efficienza del settore dei trasporti marittimi e ridurre gli oneri amministrativi. Per concretizzare il prima possibile i vantaggi di queste nuove tecnologie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le norme e le procedure del sistema armonizzato di dichiarazione. Si dovrà tener conto delle nuove tecnologie anche nella revisione del presente regolamento. |
(6) Le nuove tecnologie digitali emergenti offrono crescenti opportunità per migliorare l'efficienza del settore dei trasporti marittimi e ridurre gli oneri amministrativi. Per concretizzare il prima possibile i vantaggi di queste nuove tecnologie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le norme e le procedure del sistema armonizzato di dichiarazione. Si dovrebbe lasciare agli attori del mercato la flessibilità necessaria per sviluppare nuove tecnologie digitali e si dovrebbe tener conto delle nuove tecnologie anche nella revisione del presente regolamento. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Per garantire il funzionamento dell'EMSWe è necessario costituire una serie di dati EMSWe generale comprendente tutti gli elementi di informazione che potrebbero essere richiesti dalle autorità nazionali o dagli operatori portuali a fini amministrativi od operativi, allorché una nave fa scalo in un porto. Dal momento che l'ampiezza degli obblighi di dichiarazione varia da uno Stato membro all'altro, l'interfaccia unica nazionale di un determinato Stato membro dovrebbe essere progettata in modo da accettare la serie di dati EMSWe senza alcuna modifica, ignorando le eventuali informazioni non pertinenti per quello Stato membro. |
(9) Per garantire il funzionamento dell'EMSWe è necessario costituire una serie di dati EMSWe generale comprendente tutti gli elementi di informazione che potrebbero essere richiesti dalle autorità nazionali o dagli operatori portuali a fini amministrativi od operativi, allorché una nave fa scalo in un porto. Dal momento che l'ampiezza degli obblighi di dichiarazione varia da uno Stato membro all'altro, l'interfaccia unica nazionale di un determinato Stato membro dovrebbe essere progettata in modo da accettare la serie di dati EMSWe senza alcuna modifica, ignorando le eventuali informazioni non pertinenti per quello Stato membro. Ciò dovrebbe tradursi nella definizione di una dimensione di governance consolidata per le interfacce uniche nazionali, al fine di garantirne il corretto funzionamento. Poiché il presente regolamento mira ad agevolare il commercio attraverso l'armonizzazione dei requisiti in materia di dati, all'atto di definire una serie dettagliata di dati la Commissione dovrebbe prendere in considerazione un modello di dati di riferimento indipendente e di elevata qualità, partecipando attivamente alla definizione dello stesso a livello di IMO. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Per migliorare l'efficienza dei trasporti marittimi e limitare la duplicazione delle informazioni da fornire a fini operativi quando una nave fa scalo in un porto, le informazioni comunicate dal dichiarante all'interfaccia unica nazionale dovrebbero essere condivise con determinati altri soggetti, come gli operatori portuali o dei terminali. |
(14) Per migliorare l'efficienza dei trasporti marittimi e limitare la duplicazione delle informazioni da fornire a fini operativi quando una nave fa scalo in un porto, le informazioni comunicate dal dichiarante all'interfaccia unica nazionale dovrebbero essere condivise con determinati altri soggetti, come gli operatori portuali o dei terminali, se ciò è consentito e tenendo conto della necessità di rispettare la riservatezza, gli elementi commerciali sensibili e i vincoli giuridici. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Nell'ottica di conseguire la piena armonizzazione dei requisiti di dichiarazione, è opportuno garantire una maggiore cooperazione tra le autorità doganali e le autorità marittime a livello sia nazionale che di Unione. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) È opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento. Si dovrebbero raccogliere informazioni per corroborare tale valutazione e consentire di verificare l'efficacia della normativa rispetto ai suoi obiettivi. |
(24) È opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento. Si dovrebbero raccogliere informazioni per corroborare tale valutazione e consentire di verificare l'efficacia della normativa rispetto ai suoi obiettivi. La Commissione dovrebbe altresì valutare l'opportunità di introdurre un sistema di dichiarazione europeo realmente centralizzato e armonizzato attraverso l'istituzione di un'interfaccia centrale delle dichiarazioni. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis) "nave": un'imbarcazione di qualsiasi tipo operante nell'ambiente marino e soggetta a formalità di dichiarazione derivanti dalla legislazione elencata nell'allegato; |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter) "interfaccia unica": un sistema per la raccolta, la diffusione e lo scambio di informazioni relative alle dichiarazioni delle navi in formato elettronico, nel quale la struttura dei dati, le regole e la gestione dei diritti di accesso sono strutturate e definite congiuntamente, che comprende un'interfaccia armonizzata delle dichiarazioni e un'interfaccia grafica utente, nonché collegamenti con i sistemi e le banche dati delle autorità competenti conformemente ai pertinenti requisiti giuridici a livello internazionale, nazionale e locale; |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis) "autorità competente": un'autorità nazionale o locale che partecipa allo sdoganamento delle navi in arrivo o in partenza da un porto o avente il diritto di accedere alle informazioni raccolte dalle interfacce uniche nazionali; |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis) "interfaccia grafica utente" (GUI): un'interfaccia web per la trasmissione di dati bidirezionale utilizzatore/sistema basata sul web a un'interfaccia unica, che include pagine web e funzionalità armonizzate che assicurano un flusso di navigazione comune e un'esperienza comune di caricamento dei dati per un dichiarante che adempie gli obblighi di dichiarazione nell'ambito di applicazione del presente regolamento, indipendentemente dal luogo in cui l'interfaccia grafica utente viene utilizzata; |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter) "interfaccia del punto di accesso comune": un punto di archiviazione facoltativo o volontario per i dichiaranti finalizzato all'instradamento dei dati da sistema a sistema alle interfacce armonizzate delle dichiarazioni delle rispettive interfacce uniche, sviluppato come funzionalità aggiuntiva delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni e inteso ad agevolare gli scambi bidirezionali di informazioni tra i dichiaranti e le autorità competenti che vi accedono attraverso la propria interfaccia unica; |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater) "specifica tecnica": una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quinquies) "norma": una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle categorie di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis) "autorità doganali": le autorità di cui all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis) "trasmissione elettronica dei dati": il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'archiviazione e il trattamento dei dati tramite computer. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di introdurre elementi di dati nella serie di dati EMSWe sulla base degli obblighi di dichiarazione contenuti nella propria normativa nazionale. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni della normativa nazionale e i corrispondenti obblighi di dichiarazione, che contengono gli elementi di dati da inserire nella serie di dati EMSWe. Gli Stati membri indicano tali elementi di dati con precisione. La Commissione valuta la necessità di inserire o modificare un elemento di dati nella serie di dati EMSWe sulla base di tali notifiche. |
3. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di introdurre elementi di dati nella serie di dati EMSWe o di modificare quelli esistenti sulla base degli obblighi di dichiarazione contenuti nella propria normativa nazionale. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni della normativa nazionale e i corrispondenti obblighi di dichiarazione, che contengono gli elementi di dati da inserire nella serie di dati EMSWe. Gli Stati membri indicano tali elementi di dati con precisione. La Commissione valuta la necessità di inserire o modificare un elemento di dati nella serie di dati EMSWe sulla base di tali notifiche. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Nello stabilire la serie di dati EMSWe, la Commissione dovrebbe tenere conto dello sviluppo del modello di dati di riferimento indipendente a livello di IMO. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora uno Stato membro intenda introdurre o modificare, ai sensi della propria normativa nazionale, un obbligo di dichiarazione che comporterebbe la comunicazione di informazioni diverse da quelle comprese nella serie di dati EMSWe, tale Stato membro ne dà immediata notifica alla Commissione. In tale notifica lo Stato membro indica con precisione le informazioni non comprese nella serie di dati EMSWe e il periodo di applicazione previsto per l'obbligo di dichiarazione in questione. |
1. Qualora uno Stato membro o un'autorità competente di uno Stato membro intenda introdurre o modificare, ai sensi della propria normativa nazionale, un obbligo di dichiarazione che comporterebbe la comunicazione di informazioni diverse da quelle comprese nella serie di dati EMSWe, tale Stato membro ne dà immediata notifica alla Commissione. In tale notifica lo Stato membro indica con precisione le informazioni non comprese nella serie di dati EMSWe e il periodo di applicazione previsto per l'obbligo di dichiarazione in questione. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri non introducono nuovi obblighi di dichiarazione, salvo in circostanze eccezionali debitamente giustificate, a meno che non abbiano l'approvazione della Commissione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e il nuovo obbligo di dichiarazione sia stato integrato nelle interfacce delle dichiarazioni. La Commissione adotta una decisione sull'introduzione del nuovo obbligo di dichiarazione entro 90 giorni dal ricevimento della notifica dello Stato membro. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'introduzione di nuovi obblighi di dichiarazione in circostanze eccezionali, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per definire quando le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro istituisce un'interfaccia unica nazionale ove, in conformità del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 6, sono comunicate una sola volta tutte le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione, per mezzo della serie di dati EMSWe e nel rispetto della stessa, al fine di rendere tali informazioni disponibili per le competenti autorità degli Stati membri. |
Ciascuno Stato membro istituisce un'interfaccia unica nazionale ove, in conformità del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 6, sono comunicate una sola volta, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, tutte le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione, per mezzo della serie di dati EMSWe e nel rispetto della stessa, al fine di rendere tali informazioni disponibili per le competenti autorità degli Stati membri. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono, in conformità del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 6, sviluppare un'interfaccia unica condivisa con uno o più altri Stati membri al fine di migliorare l'interoperabilità e l'interconnessione tra gli Stati membri. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri garantiscono che sia messa a punto una dimensione di governance con una chiara base giuridica affinché ciascuna interfaccia unica nazionale disponga delle competenze necessarie per raccogliere, archiviare e distribuire in modo efficiente i dati alle autorità competenti, in modo che tutte le informazioni pertinenti ricevute in conformità del presente regolamento siano messe a disposizione delle altre interfacce uniche nazionali attraverso il sistema SafeSeaNet, conformemente all'articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione elabora e aggiorna un modulo di interfaccia armonizzato delle dichiarazioni per le interfacce uniche nazionali. Tale modulo include la possibilità di scambiare informazioni tra il sistema informatico usato dal dichiarante e l'interfaccia unica nazionale. |
2. Entro ... (data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) la Commissione e gli Stati membri elaborano e aggiornano un'interfaccia delle dichiarazioni armonizzata e tecnologicamente neutra per le interfacce uniche nazionali. Tale interfaccia dà la possibilità di scambiare informazioni tra il sistema informatico usato dal dichiarante e l'interfaccia unica nazionale e tiene debitamente conto del modo in cui gli utenti possono progettare o programmare i propri sistemi di dichiarazione onde garantire che possano mettere in atto tale nuovo sistema. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Entro ... (data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) la Commissione mette a punto, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un'interfaccia del punto di accesso comune facoltativa e volontaria come funzionalità aggiuntiva delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni, a condizione che queste ultime siano state attuate in piena conformità al paragrafo 11 del presente articolo. L'interfaccia del punto di accesso consiste in un'interfaccia utente comune gestita congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti, che deve essere integrata con le interfacce armonizzate delle dichiarazioni. L'interfaccia del punto di accesso consente di utilizzare un'unica connessione per lo scambio di dati da sistema a sistema tra i dichiaranti e le interfacce delle dichiarazioni degli Stati membri partecipanti. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) la compatibilità dell'interfaccia unica nazionale con il modulo di interfaccia delle dichiarazioni; |
a) la compatibilità dell'interfaccia unica nazionale con l'interfaccia delle dichiarazioni; |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) il rispetto delle specifiche funzionali e tecniche per le interfacce delle dichiarazioni conformemente al paragrafo 11 del presente articolo; |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la tempestiva integrazione del modulo di interfaccia delle dichiarazioni e di eventuali aggiornamenti successivi, nel rispetto delle date di attuazione fissate nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 11; |
b) la tempestiva integrazione dell'interfaccia delle dichiarazioni e di eventuali aggiornamenti successivi, nel rispetto delle date di attuazione fissate nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 11; |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) un'interfaccia grafica utente (GUI) armonizzata e di facile utilizzo con un aspetto analogo per lo scambio dei dati tra i dichiaranti e l'interfaccia unica nazionale, che consenta la comunicazione bidirezionale tra il fornitore dei dati e le autorità competenti rispettando le specifiche funzionali e tecniche dell'interfaccia grafica utente armonizzata stabilite conformemente al paragrafo 11 del presente articolo; |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) un sito internet per il sostegno online. |
d) un helpdesk e un sito internet per il sostegno online contenente istruzioni chiare nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nonché in inglese, fatto salvo il principio del multilinguismo sancito dal TFUE. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) in consultazione con le pertinenti parti sociali, una formazione adeguata e necessaria per tutto il personale coinvolto nell'attuazione e nella gestione dell'interfaccia unica nazionale. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri garantiscono che le interfacce uniche nazionali assicurino la comunicazione bidirezionale tra i fornitori di dati e le autorità competenti al fine di evitare ritardi nelle procedure di sdoganamento e di evitare lacune o imprecisioni nella presentazione delle necessarie informazioni delle dichiarazioni. Le interfacce uniche nazionali consentono la comunicazione di messaggi o risultati al dichiarante. Tali messaggi coprono la più ampia gamma possibile di decisioni adottate da tutte le autorità competenti partecipanti. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le interfacce uniche nazionali consentono inoltre ai dichiaranti di comunicare informazioni tramite fogli elettronici digitali armonizzati a livello di Unione e comprendono una funzione che consente di estrarre gli elementi di dati delle dichiarazioni da tali fogli elettronici. |
4. Le interfacce uniche nazionali consentono inoltre ai dichiaranti di comunicare le informazioni richieste anche tramite fogli elettronici digitali armonizzati a livello di Unione e comprendono una funzione che consente di estrarre gli elementi di dati delle dichiarazioni. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 11 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le specifiche funzionali e tecniche, i meccanismi di controllo della qualità e le procedure per la messa in atto, la manutenzione e l'utilizzo del modulo di interfaccia delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2; |
a) le specifiche funzionali e tecniche, i meccanismi di controllo della qualità e le procedure per la messa in atto, la manutenzione e l'utilizzo dell'interfaccia delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2; |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 11– comma 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) le specifiche funzionali e tecniche, i meccanismi di controllo della qualità e le procedure per la messa in atto, la manutenzione e l'utilizzo dell'interfaccia grafica utente armonizzata di cui al paragrafo 3; |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 11 – comma 1 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a ter) le specifiche funzionali e tecniche, i meccanismi di controllo della qualità e le procedure per la messa in atto, la manutenzione e l'utilizzo dell'interfaccia del punto di accesso comune come funzionalità aggiuntiva delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2; |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 11 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione modifica mediante atti di esecuzione le specifiche tecniche, le norme e le procedure per tenere conto della disponibilità di nuove tecnologie. |
La Commissione adotta atti di esecuzione onde modificare le specifiche tecniche, le norme e le procedure per garantire che le interfacce siano tecnologicamente neutre e aperte alle tecnologie future. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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11 bis. Le interfacce uniche nazionali non pregiudicano il regolamento (UE) n. 952/2013 e la decisione n. 70/2008/CE. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono consentire ai dichiaranti di comunicare le informazioni mediante altri canali di dichiarazione, come i sistemi per gli operatori portuali, a condizione che tali canali siano volontari per i dichiaranti. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che questi altri canali mettano le informazioni pertinenti a disposizione dell'interfaccia unica nazionale. |
1. Gli Stati membri consentono ai dichiaranti di comunicare le informazioni mediante i canali di dichiarazione da sistema a sistema o altri canali di dichiarazione esistenti, come i sistemi per gli operatori portuali e le interfacce uniche nazionali, a condizione che tali canali siano volontari per i dichiaranti. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che questi altri canali mettano le informazioni pertinenti a disposizione dell'interfaccia unica nazionale. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) le informazioni delle dichiarazioni comunicate alla partenza da un porto nell'Unione non vengano richieste nuovamente durante il viaggio oppure all'arrivo nel porto successivo all'interno dell'Unione, a condizione che la nave non abbia fatto scalo in un porto esterno all'Unione nel corso del viaggio. Questa disposizione non si applica alle informazioni ricevute ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, a meno che tale possibilità sia prevista da quel regolamento; |
c) le informazioni delle dichiarazioni comunicate alla partenza da un porto nell'Unione non vengano richieste nuovamente all'arrivo nel porto successivo all'interno dell'Unione, a condizione che possano essere riutilizzate a fini operativi o amministrativi e che la nave non abbia fatto scalo in un porto esterno all'Unione nel corso del viaggio. Questa disposizione non si applica alle informazioni ricevute ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, a meno che tale possibilità sia prevista da quel regolamento; |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) le informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013 siano messe a disposizione delle interfacce uniche nazionali a scopo di riferimento e, se del caso, riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione elencati nell'allegato. |
d) le informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013 siano messe a disposizione delle interfacce uniche nazionali a scopo di riferimento e, se del caso e se compatibile con il diritto doganale dell'Unione, in seguito allo sdoganamento da parte delle autorità doganali siano riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione elencati nell'allegato. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) un piano di sviluppo riguardante lo sviluppo e gli aggiornamenti del modulo di interfaccia delle dichiarazioni previsti entro i 18 mesi successivi; |
a) un piano di sviluppo riguardante lo sviluppo e gli aggiornamenti dell'interfaccia delle dichiarazioni previsti entro i 18 mesi successivi; |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) piani di sviluppo riguardanti lo sviluppo dell'interfaccia del punto di accesso comune volontaria per le interfacce armonizzate delle dichiarazioni entro ... (data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento); |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a ter) periodi di consultazione con tutte le parti interessate, compresi i rappresentanti dei sindacati e dell'industria e gli esperti del governo; |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) scadenze indicative per gli Stati membri relative alla successiva integrazione del modulo di interfaccia delle dichiarazioni nelle interfacce uniche nazionali; |
b) scadenze indicative per gli Stati membri relative alla successiva integrazione dell'interfaccia delle dichiarazioni nelle interfacce uniche nazionali; |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) scadenze indicative per lo sviluppo, da parte della Commissione, di un'interfaccia del punto di accesso comune a seguito dell'attuazione delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni; |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) periodi di prova in cui gli Stati membri e i dichiaranti potranno collaudare la propria connessione con eventuali nuove versioni del modulo di interfaccia; |
c) periodi di prova in cui gli Stati membri e i dichiaranti volontari potranno collaudare la propria connessione con eventuali nuove versioni dell'interfaccia o delle interfacce; |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c bis) periodi di prova per l'interfaccia del punto di accesso comune come funzionalità aggiuntiva delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni; |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) allineamento con i sistemi doganali, tenendo conto degli sviluppi all'interno del sistema di interfaccia unica doganale; |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 15 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la promozione dell'EMSWe a livello di Unione e nelle organizzazioni internazionali pertinenti. |
b) la promozione dell'EMSWe a livello di Unione e nelle organizzazioni internazionali pertinenti, in particolare garantendo il finanziamento a lungo termine dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e assicurando la partecipazione di rappresentanti del governo e parti interessate dell'industria in tale sistema. |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riesamina l'applicazione del regolamento stesso e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dell'EMSWe in base alle statistiche e ai dati raccolti. La relazione di valutazione comprende, ove necessario, una valutazione delle tecnologie emergenti, che può portare a modifiche o alla sostituzione del modulo di interfaccia delle dichiarazioni. |
Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riesamina l'applicazione del regolamento stesso e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dell'EMSWe in base alle statistiche e ai dati raccolti. La relazione di valutazione comprende, ove necessario, una valutazione delle tecnologie emergenti, che può portare a modifiche o alla sostituzione del modulo di interfaccia delle dichiarazioni con un'interfaccia del punto di accesso dell'UE (UE-API) che consenta la trasmissione dei dati direttamente alle interfacce uniche nazionali da parte dei dichiaranti per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione. |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti nazionali nominati dagli Stati membri nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 come pure i pertinenti esperti del settore. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per l'agevolazione digitale dei trasporti e del commercio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/201116. |
1. La Commissione è assistita dal comitato per l'agevolazione digitale dei trasporti e del commercio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/201116 e assicura altresì la partecipazione dei pertinenti esperti del settore. |
_________________ |
_________________ |
16 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
16 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Esso si applica a decorrere dal [OP- insert four years after entry into force of this Regulation]. |
2. Esso si applica a decorrere dal [OP- insert four years after entry into force of this Regulation] o un anno dopo l'adozione di tutti gli atti delegati e di esecuzione previsti dal regolamento, se questo secondo termine è posteriore. |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le funzionalità di cui all'articolo, paragrafo 2, lettera d), e quelle relative alle formalità doganali definite nella parte A, punto 7, dell'allegato acquistano efficacia allorché diventano operativi i sistemi elettronici necessari per l'applicazione di tali formalità quali previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, conformemente al programma di lavoro stabilito dalla Commissione ai sensi degli articoli 280 e 281 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
3. Le funzionalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e quelle relative alle formalità doganali definite nella parte A, punto 7, dell'allegato acquistano efficacia dopo la valutazione e la prova della piena funzionalità dell'EMSWe, nonché dell'attuazione e dell'interoperabilità di tutti gli altri elementi di dati della serie di dati EMSWe tra le interfacce uniche nazionali degli Stati membri partecipanti e allorché diventano operativi i sistemi elettronici necessari per l'applicazione di tali formalità quali previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, conformemente al programma di lavoro stabilito dalla Commissione ai sensi degli articoli 280 e 281 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
MOTIVAZIONE
Il 17 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato una proposta che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi. L'iniziativa fa parte del terzo pacchetto "L'Europa in movimento", che mantiene gli impegni della nuova strategia per la politica industriale del settembre 2017 e mira a completare quel processo che consentirà all'Europa di cogliere fino in fondo i benefici della modernizzazione della mobilità. Le nuove tecnologie stanno radicalmente mutando il paesaggio della mobilità. In tale contesto, l'UE e le sue industrie devono raccogliere questa sfida e porsi come leader mondiali nel campo della mobilità.
Attualmente gli operatori dei trasporti marittimi devono soddisfare una nutrita serie di requisiti in materia di dichiarazioni ogniqualvolta una nave fa scalo in un porto. Ogni anno si registrano oltre due milioni di scali nei porti dell'UE. Le formalità di dichiarazione delle navi che fanno scalo nei porti degli Stati membri sono attualmente definite nella direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione. La direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi introducendo un'interfaccia unica per le formalità di dichiarazione delle navi.
Il problema per gli operatori è rappresentato dalla mancanza di armonizzazione dei requisiti di dichiarazione nei vari settori che devono essere oggetto di dichiarazione, tanto all'interno di uno Stato membro quanto tra Stati membri diversi. Ciò provoca pesanti oneri amministrativi per gli operatori: secondo le stime della Commissione, attualmente il personale del settore dei trasporti marittimi dedica ogni anno, in totale, circa 4,6 milioni di ore alle attività di dichiarazione.
La valutazione ex post condotta dalla Commissione europea sul funzionamento della direttiva in vigore ha rilevato diversi gravi problemi che ne impediscono un'attuazione armonizzata in tutta l'UE. I principali problemi riscontrati riguardano l'insufficiente armonizzazione a livello nazionale e dell'UE, l'ambito di applicazione limitato della direttiva e l'uso inefficiente dei dati ricevuti dalle autorità nazionali degli Stati membri.
Il Consiglio europeo ha già evidenziato questo problema nella dichiarazione di La Valletta del 2017 sulla politica dei trasporti marittimi e nelle conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulle priorità per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2020, riconoscendo la necessità di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui trasporti marittimi.
La nuova proposta della Commissione si prefigge lo scopo di affrontare l'attuale mancanza di armonizzazione del regime di dichiarazione per le navi nell'UE. Il sistema di interfaccia unica marittima europea che viene proposto rappresenta un tentativo di combinare tutte le formalità di dichiarazione associate allo scalo in un porto, con l'obiettivo di migliorare l'interoperabilità e l'interconnessione tra i diversi sistemi e di incoraggiare la massima efficienza nell'uso dei dati.
La proposta della Commissione è concepita in modo tale da evitare oneri sproporzionati a danno degli operatori marittimi e si basa sulla struttura esistente delle interfacce uniche nazionali, oltre che su formati di dati e norme a livello internazionale e di Unione europea. La proposta della Commissione offre una soluzione decentrata ma armonizzata.
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di abrogare e sostituire la direttiva in vigore e concorda sulle lacune individuate dalla valutazione ex post per quanto concerne il funzionamento della direttiva. È chiaro che la mancanza di armonizzazione dei requisiti di dichiarazione per gli scali nei porti comporta notevoli costi aggiuntivi per l'industria. Il relatore sostiene con forza qualsiasi iniziativa volta a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori dei trasporti marittimi in quanto è fermamente convinto che ciò contribuisca ad agevolare ulteriormente il commercio e la digitalizzazione.
Il relatore ritiene innanzitutto che l'introduzione di una serie di dati armonizzata sia essenziale e rappresenti forse lo strumento più efficace per ridurre gli oneri amministrativi cui sono soggette le navi che fanno scalo nei porti dell'UE e migliorare la catena logistica nel settore dei trasporti marittimi. Il relatore auspica che la Commissione proponga una dettagliata serie di dati armonizzata che tenga pienamente conto degli sforzi in materia di armonizzazione dei dati compiuti in seno all'Organizzazione marittima internazionale.
Il relatore desidera altresì assicurare che la serie di dati EMSWe sia attuata senza pregiudicare il sistema di dichiarazione delle informazioni doganali e che le autorità competenti collaborino a tale riguardo. Il relatore riconosce che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiungere talvolta nuovi elementi ai loro requisiti di dichiarazione, per varie ragioni, ma ritiene che sia importante trovare il giusto equilibrio per evitare l'imposizione di oneri amministrativi supplementari.
Per quanto concerne il funzionamento delle interfacce uniche nazionali, il relatore concorda sull'opportunità di basarsi sulle strutture esistenti e valuta positivamente la proposta della Commissione al riguardo. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle interfacce uniche nazionali, auspica che sia garantita la comunicazione bilaterale tra il dichiarante e le autorità competenti. Il relatore ritiene inoltre che ciascuna interfaccia unica nazionale dovrebbe disporre di una dimensione di governance chiara e di una base giuridica per garantire che i dati siano trattati, trasmessi e gestiti correttamente dalle autorità e dagli Stati membri. Il relatore valuta altresì positivamente la possibilità per gli Stati membri di mettere a punto congiuntamente un'interfaccia unica.
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:
Entità e/o persona |
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Organizzazione dei porti marittimi europei (European Sea Ports Organisation - ESPO) |
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Associazione degli armatori della Comunità europea (European Community Shipowners' Association - ECSA) |
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Consiglio mondiale del trasporto marittimo (World Shipping Council) |
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Federazione degli operatori portuali privati (Feport) |
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Associazione delle compagnie di navigazione danesi (Danske Rederier) |
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Porto di Rotterdam |
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Commissione europea |
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Presidenza del Consiglio dell'Unione europea |
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Sistema di interfaccia unica marittima europea |
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Riferimenti |
COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
17.5.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 11.6.2018 |
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Relatori Nomina |
Deirdre Clune 5.7.2018 |
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Approvazione |
10.1.2019 |
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|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Rosa D'Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski |
||||
Deposito |
11.1.2019 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
45 |
+ |
|
ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička |
|
ECR |
Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle |
|
EFDD |
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato |
|
GUE/NGL |
Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu |
|
PPE |
Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp |
|
S&D |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel |
|
VERTS/ALE |
Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor |
|
1 |
- |
|
ENF |
Mylène Troszczynski |
|
1 |
0 |
|
ENF |
Georg Mayer |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti